ACCORDO COLLETTIVO
ACCORDO COLLETTIVO
Tra
FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO (F.I.G.C.), LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (L.N.P. B) e L’ASSOCIAZIONE DEI DIRETTORI E SEGRETARI DELLE SOCIETÀ SPORTIVE (X.XX.XX.) ex art. 4 DELLA LEGGE 23
marzo 1981, n. 91 e successive modificazioni PREMESSA
Fra la Federazione Italiana Giuoco Calcio (di seguito F.I.G.C.), Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito L.N.P. B) e l'Associazione Italiana Direttori Sportivi e Segretari (di seguito X.XX.XX.) si è convenuto, sulla base delle intese raggiunte e tenuto conto:
- dell’art. 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91 (di seguito Legge 91/81);
- del disposto di cui all'Art. 6 del Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi;
- delle figure professionali ricomprese nella definizione di Direttore Sportivo ex art. 1, comma 2 del medesimo Regolamento, anche ai fini dell’applicazione della Legge 91/81 ai sensi dell’art. 2 della medesima;
di stipulare il presente Accordo Collettivo (di seguito Accordo) per la disciplina dei rapporti fra le società associate, al momento della stipula del contratto individuale (come definito all’art. 2), alla L.N.P. B (di seguito Società) e gli iscritti nell'Elenco Speciale istituito presso la F.I.G.C. con Comunicato Ufficiale n. 61/A, pubblicato in data 13/6/1991 (di seguito Tesserati).
Articolo 1
- Oggetto -
1. II presente Accordo regola il trattamento economico e norma i rapporti fra le Società e i Tesserati, che svolgano le attività previste e regolate nell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi (di seguito l’Elenco).
2. Ai sensi del comma che precede, i rapporti disciplinati dal presente Accordo sono caratterizzati da elevata specializzazione e competenze sportive, di carattere tecnico o regolatorio. In particolare sono disciplinati dal presente Accordo i rapporti riferiti a ruoli di direzione nonché ai ruoli di segretario generale, segretario sportivo e responsabile di settore, in ogni caso purché previsti dalla normativa federale -ovvero dal Sistema Licenze Nazionali- e purché svolti da Tesserati, intendendosi per tali secondo la relativa definizione, gli iscritti all’Elenco. Restano in ogni caso esclusi tutti i rapporti di collaborazione tra Società e Tesserati che siano privi del carattere della subordinazione e siano quindi qualificati o qualificabili come rapporti di lavoro autonomo.
3. Nel contratto individuale previsto al successivo art. 2, da stipularsi utilizzando il modulo del contratto-tipo di seguito specificato, dovrà essere indicato l’incarico, ovvero gli incarichi, conferito o conferiti al Tesserato, nel rispetto delle attività e delle figure professionali regolate dall’Elenco, anche mediante indicazione delle relative mansioni.
4. Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:
- il modulo del contratto-tipo;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale (di seguito, rispettivamente, Regolamento e CA);
- le tabelle dei minimi retributivi di cui infra sub 5.1.
Articolo 2
- Forma del contratto individuale -
1. Il rapporto fra la Società ed il Tesserato si costituisce con la stipula di un contratto, redatto a pena di nullità sull’apposito modulo conforme al contratto-tipo che è allegato al presente Accordo (di seguito Contratto), con durata massima quinquennale. Il Contratto deve essere sottoscritto dal Tesserato e da un rappresentante della Società in 3 (tre) esemplari, dei quali: 1 (uno) rimane alla Società, 1 (uno) rimane al Tesserato, 1 (uno) è destinato al deposito presso la L.N.P. B a cura della Società.
Le parti sono libere di stipulare patti integrativi o, nel rispetto delle garanzie e tutele minime qui previste a favore del Tesserato, modificativi della disciplina disposta dal presente Accordo e dal Contratto, purché, a pena di nullità, siano contenuti in una scrittura integrativa allegata al Contratto e depositata, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 3, contestualmente al deposito del Contratto o successivamente, nel corso della vigenza del medesimo.
Articolo 3
- Deposito e Approvazione -
1. La Società deve depositare presso la L.N.P. B, a mani o tramite raccomandata a.r. o mezzo, anche informatico, equivalente, il Contratto in originale, entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione. La L.N.P. B, effettuate le verifiche di sua competenza, ne curerà senza ritardo la trasmissione alla F.I.G.C. per la relativa approvazione ai sensi dell’art. 4 della Legge 91/81 e successive modificazioni. La Società dovrà dare comunicazione al Tesserato dell’avvenuto deposito del Contratto presso la L.N.P. B mediante raccomandata a.r. o mezzo, anche informatico, equivalente.
2. Qualora la Società non depositi il Contratto entro 20 (venti) giorni dalla sottoscrizione, può provvedervi direttamente il Tesserato, informandone contestualmente per iscritto la Società, entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della comunicazione del mancato deposito, effettuata dalla Società con i mezzi sopra indicati; in mancanza di tale comunicazione, il Tesserato potrà provvedere direttamente al deposito comunque non oltre il termine di 90 (novanta) giorni dalla sottoscrizione. Trascorsi i termini indicati, rispettivamente di 20 e 90 giorni, il Contratto non depositato sarà considerato privo di effetti sin dalla sua sottoscrizione.
3. Il rapporto tra il Tesserato e la Società ha efficacia nell’Ordinamento Federale dalla data di approvazione del Contratto da parte della F.I.G.C. In mancanza di approvazione espressa della F.I.G.C. entro il 30° (trentesimo) giorno successivo al deposito del Contratto, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla F.I.G.C. per la predetta approvazione, quest’ultima si intenderà tacitamente manifestata. Il Contratto approvato dalla F.I.G.C., in modo espresso o tacito, ha decorrenza dalla data della sua sottoscrizione.
4. Il Tesserato ha diritto di ottenere dalla Società un equo indennizzo qualora il Contratto non ottenga l’approvazione della F.I.G.C. per fatto imputabile alla Società. Indipendentemente dall’approvazione, il Contratto non sarà efficace o cesserà i propri effetti in caso di mancata ammissione o partecipazione della Società al Campionato di competenza. La misura dell’indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del Tesserato, tenuto conto
anche dell’eventuale stipulazione da parte del Tesserato medesimo di altro contratto e dell’ammontare del compenso annuo ivi previsto. L’indennizzo può essere determinato anche d’intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.
5. Le pattuizioni non risultanti dal Contratto sono invalide, inefficaci e comunque prive di tutela nell'ordinamento sportivo.
Articolo 4
- Risoluzione del contratto -
1. II Tesserato che abbia stipulato un contratto con una Società o che comunque abbia svolto attività per una Società, non può, nella stessa stagione sportiva, stipulare nuovo Contratto con altra Società od intrattenere con essa un rapporto avente ad oggetto prestazioni che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale, salvo quanto previsto al comma 2 del presente articolo.
2. In caso di risoluzione consensuale del Contratto, nonché di risoluzione dello stesso o di cessazione del rapporto per inadempimento della Società, il Tesserato potrà stipulare un nuovo Contratto o intrattenere un rapporto avente a oggetto prestazioni che richiedano l'iscrizione all'Elenco Speciale con altra Società fino al 30° (trentesimo) giorno successivo alla chiusura del secondo periodo di campagna trasferimenti (c.d. “finestra di mercato invernale”). Tale limite temporale non si applicherà nel caso di tesseramento in favore di una Società di categoria diversa. Il Tesserato non può comunque prestare la propria attività per più di due Società nella stessa stagione sportiva. Le suddette previsioni trovano applicazione anche nel caso in cui il tesserato aderisca, con comunicazione a mezzo lettera raccomandata da inviarsi alla società e alla Lega, all’esonero dall’incarico disposto dalla Società.
3. In caso di licenziamento del Tesserato senza giusta causa, di risoluzione del Contratto da parte del Tesserato a seguito d’inadempimento della Società o di adesione del Tesserato all’esonero disposto dalla Società, quest’ultima sarà esclusivamente tenuta: (i) al pagamento della parte fissa della Retribuzione (come di seguito definita) secondo le stesse modalità e periodicità previste dal Contratto (in conformità all’art. 5.3 del presente Accordo) fino all’assunzione da parte del Tesserato di un nuovo incarico professionale a tempo pieno o che comunque preveda nuovo tesseramento, in Italia o all’estero, ma in ogni caso non oltre il residuo periodo in cui il Contratto avrebbe avuto decorrenza; (ii) al pagamento della parte variabile e contingente della Retribuzione (come di seguito definita) maturata al termine della stagione in cui è avvenuto il licenziamento o l’inadempimento che ha dato corso alla risoluzione o l’esonero dall’incarico, proporzionalmente al periodo durante il quale il rapporto ha avuto esecuzione, salvo diversi accordi con le formalità di legge. Nessun ulteriore risarcimento, nessuna indennità o tutela spetteranno al Tesserato a seguito di licenziamento o risoluzione del Contratto per inadempimento della Società o esonero dall’incarico disposto dalla Società.
Articolo 5
- Retribuzione e contributi previdenziali -
1. II trattamento economico minimo del Tesserato (di seguito Retribuzione) è determinato nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate d’intesa tra le parti contraenti nel rispetto delle forme previste dal presente Accordo.
2. La Retribuzione deve sempre essere espressa al lordo degli oneri fiscali e contributivi e, oltre al compenso fisso, che non può essere inferiore al minimo, può prevedere, senza limitazioni, un compenso variabile e contingente. In caso di Contratto pluriennale, la Retribuzione dovrà essere indicata obbligatoriamente per ciascuna stagione sportiva e per ciascuna categoria professionistica.
3. La Retribuzione, nella sua parte fissa, deve essere corrisposta entro il giorno 20 del mese solare successivo in stipendi mensili posticipati di uguale importo e non può essere unilateralmente ridotta o sospesa, salvo quanto previsto dal presente Accordo. Nella parte variabile e contingente, la Retribuzione deve essere corrisposta unitamente allo stipendio di giugno della stagione sportiva nel corso della quale è maturata.
4. La Retribuzione, anche nella parte fissa, può essere convenuta, in caso di Contratti pluriennali, in misura diversa a seconda del Campionato o della competizione a cui la Società parteciperà nelle successive stagioni di validità del contratto, mentre, nella parte variabile, dovrà essere correlata al raggiungimento di obiettivi sportivi, gestionali, organizzativi o finanziari predeterminati, liberamente individuati dalle parti purché rientranti nell’ambito delle competenze del Tesserato.
5. I pagamenti al Tesserato devono essere effettuati esclusivamente tramite bonifico presso l’istituto bancario indicato dal Tesserato medesimo all’atto della sottoscrizione del Contratto o successivamente, purché in forma scritta.
6. La Società sarà tenuta a corrispondere il Trattamento di Fine Rapporto nei termini di legge.
7. In caso di morosità nel pagamento della Retribuzione, il Tesserato ha diritto agli interessi legali a decorrere dal primo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato.
8. Il Tesserato ha diritto al rimborso integrale delle spese sostenute per le trasferte di lavoro, se autorizzate e documentate.
9. La Società effettuerà agli enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla legge per l’assicurazione contro l’invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Tesserato, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dalla Retribuzione.
10. Fatto salvo il diritto alla risoluzione del Contratto, l’obbligo di versamento della Retribuzione da parte della Società è sospeso, previa comunicazione tramite raccomandata
a.r. o mezzo equivalente, anche informatico, nei casi in cui il Tesserato subisca ad opera degli organi di giustizia sportiva provvedimenti disciplinari anche non definitivi conseguenti ad illeciti in materia di scommesse sportive, illecito sportivo e doping. Analoga potestà sospensiva della Retribuzione spetterà alla Società nei casi d’indisponibilità del Tesserato per effetto di provvedimenti inibitori o restrittivi della libertà personale disposti dall’Autorità Giudiziaria.
11. Qualora le parti del presente Accordo costituiscano un Fondo di Solidarietà o qualora l’X.XX.XX. aderisca al Fondo di Solidarietà in corso di costituzione da parte dell’Associazione Italiana Calciatori e della L.N.P. B, avente scopi mutualistici e di
solidarietà a favore dei Tesserati, la Società tratterrà dalla Retribuzione e verserà a tale Fondo di Solidarietà un contributo a carico del Tesserato dello 0,50% della Retribuzione, senza che ciò riduca in alcun modo gli obblighi in materia fiscale e previdenziale gravanti sulle parti.
Articolo 6
- Svolgimento delle attività del Tesserato -
1. Il Contratto tra il Tesserato e la Società deve riportare la qualifica e l’incarico ovvero gli incarichi affidati al Tesserato medesimo, eventualmente con le relative mansioni.
2. La società ha il dovere di consentire al Tesserato lo svolgimento dell’incarico o degli incarichi e delle mansioni contrattualmente affidate. Il mutamento d’incarico e/o mansioni senza che sia intervenuta l’espressa accettazione in forma scritta del Tesserato dà diritto a quest’ultimo di richiedere al CA la risoluzione del Contratto per inadempimento della Società, con condanna al risarcimento del danno nei limiti di quanto disposto all’art. 4.3. II Tesserato deve svolgere diligentemente la propria attività lavorativa e improntare sempre il proprio operato al rispetto delle norme della F.I.G.C. e della L.N.P. B nonché ai principi di lealtà e correttezza; deve inoltre attenersi scrupolosamente al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 e al Codice Etico adottati dalla Società.
3. Il Tesserato che intende svolgere altre attività continuative, in particolare, ma non solo, lavorative o imprenditoriali nel periodo di durata del Contratto, deve chiederne autorizzazione preventiva alla Società. L’autorizzazione della Società può essere negata solo se l’attività è incompatibile con l’esercizio dell’attività oggetto del Contratto. L’eventuale diniego della Società dovrà essere succintamente motivato e dovrà essere comunicato al Tesserato entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento della richiesta di autorizzazione. Trascorso tale termine senza che la Società abbia comunicato il proprio diniego, l’autorizzazione si intenderà concessa. La presente disposizione non si applicherà in relazione alle attività già in corso al momento della stipula del Contratto, purché anteriormente alla sua sottoscrizione il Tesserato ne abbia compitamente informato la Società. In caso di rifiuto da parte della Società di concedere l’autorizzazione, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del CA e dovrà svolgersi con il rito accelerato.
Articolo 7
- Inadempimenti del Tesserato -
1. Al Tesserato che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, ovvero agli obblighi derivanti da fonti normative, statuali o sportive, che riguardino le attività oggetto del Contratto, sono applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell’inadempimento:
a) ammonizione scritta;
b) multa;
c) riduzione della Retribuzione;
d) risoluzione del Contratto.
2. L’ammonizione scritta è applicata direttamente dalla Società, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell’addebito e sentita la difesa del Tesserato nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione. Tale sanzione potrà essere impugnata dal Tesserato avanti al Collegio Arbitrale entro 15
(quindici) giorni dalla data di conoscenza della stessa.
3. La multa consiste in una penalità contrattuale che non può essere superiore al 25% (venticinque percento) della retribuzione fissa mensile lorda. Detta sanzione, quando non sia superiore al 10% (diecipercento), può essere applicata direttamente dalla Società, entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla conoscenza del fatto, previa contestazione scritta dell’addebito e sentita la difesa del Tesserato nei 5 (cinque) giorni successivi alla contestazione. In tal caso il provvedimento potrà essere impugnato dal Tesserato avanti il CA entro 15 (quindici) giorni dalla data di conoscenza della sua adozione. Qualora la Società intenda applicare una multa superiore al 10% (diecipercento) della Retribuzione fissa mensile lorda, dovrà proporne l’irrogazione al CA, secondo il relativo Regolamento; il ricorso dovrà essere promosso entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento dell’inadempimento contrattuale.
4. Senza pregiudizio per il diritto di richiedere, alternativamente, la risoluzione del Contratto allorché ne ricorrano i presupposti, la riduzione della Retribuzione può essere irrogata, a seguito di ricorso della Società, dal CA, secondo la procedura prevista dal Regolamento, in tutti i casi di inadempimento, compresi i casi di inibizione da parte degli organi della Giustizia Sportiva nazionale o internazionale, o di provvedimenti della Commissione Direttori Sportivi, e, nei casi di inibizione, non potrà essere superiore al 50% (cinquantapercento) della parte fissa della Retribuzione dovuta per il relativo periodo. Nei casi di inibizione superiore a 3 (tre) mesi la riduzione della Retribuzione potrà riguardare anche la parte variabile. Il ricorso avente a oggetto la proposta di riduzione della Retribuzione dovrà essere promosso entro 15 (quindici) giorni dall’accertamento o conoscenza dell’inadempimento contrattuale.
Nei casi di inibizione o di provvedimenti sospensivi, ai fini della determinazione dell’entità della riduzione si terrà conto della natura del comportamento antiregolamentare sanzionato e della misura del pregiudizio, anche d’immagine, arrecato alla Società.
5. La società potrà richiedere al CA la risoluzione del Contratto con il Tesserato per grave inadempienza contrattuale ai sensi del codice civile, ovvero per fatti e/o comportamenti incompatibili con la prosecuzione del rapporto. A titolo esemplificativo e non esaustivo si considerano certamente tali:
- la condanna definitiva o il patteggiamento in sede sportiva per illecito sportivo, doping o violazione di divieti riguardanti le scommesse;
- la condanna in primo grado in sede ordinaria o il patteggiamento per frode sportiva, doping o reati ad essi connessi ai sensi dell’art. 12 c.p.p.;
- la condanna anche non definitiva in sede ordinaria a pena detentiva per delitti non colposi di cui all’art. 4-bis L. 354/1975 e successive modificazioni;
- la condanna anche non definitiva in sede ordinaria per appropriazione indebita di beni, denaro o utilità della Società;
- la condanna anche non definitiva in sede ordinaria per frode e altri delitti contro il patrimonio della Società;
- l’applicazione di misure di prevenzione.
Articolo 8
- Azioni a tutela dei diritti del Tesserato -
1. II Tesserato potrà richiedere al CA la risoluzione del Contratto in caso di sostanziale demansionamento in violazione di quanto previsto all’art. 6, comma 2 nonché in tutti i casi
di grave inadempimento della Società.
Articolo 9
- Riposo settimanale, ferie e congedo matrimoniale -
1. II Tesserato ha diritto ad un giorno di riposo settimanale.
2. Il Tesserato ha diritto, altresì, ad un periodo di ferie annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo. La scelta del periodo spetta alla Società, che decide, sentito l'interessato, secondo le esigenze dell'attività sportiva ed agonistica. Qualora il Tesserato venga richiamato in servizio durante il periodo di riposo annuale ha diritto di usufruire, in altro periodo dell’anno, dei giorni di riposo annuale non goduti.
3. Il Tesserato ha diritto, inoltre, ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno 5 (cinque) giorni consecutivi. Il periodo di godimento del congedo inizia il giorno precedente il matrimonio, ma, tenuto conto delle esigenze dell’attività sportiva ed agonistica, potrà essere concesso o completato entro 30 (trenta) giorni successivi al matrimonio.
Articolo 10
- Clausola compromissoria. Procedimento arbitrale -
1. In conformità a quanto previsto dall’art. 4, quinto comma, della legge 23 marzo 1981 n. 91 e successive modificazioni, nonché dall’art. 3, primo comma (ultimo periodo), della legge 17 ottobre 2003 n. 280, le parti convengono di sottoporre al CA tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione del Contratto ovvero comunque riconducibili alle vicende del rapporto di lavoro da esso nascente. L’arbitrato è disciplinato dal Regolamento ed ha natura irrituale. I Tesserati, in deroga alla clausola compromissoria di cui alla presente disposizione, possono adire l’autorità giurisdizionale ordinaria ai fini del soddisfacimento di proprie richieste economiche nei confronti delle Società che siano state escluse, per qualsiasi ragione, dal Settore Professionistico.
Articolo 11
- Rinvio alle norme statutarie e regolamentari -
1. Le norme statutarie e regolamentari, ivi comprese le disposizioni contenute nel Regolamento dell'Elenco Speciale dei Direttori Sportivi istituito presso la F.I.G.C., si intendono richiamate e applicabili al rapporto oggetto del Contratto anche quando non espressamente richiamate dal presente Accordo e dal Contratto.
Articolo 12
- Durata -
1. Il presente Accordo avrà efficacia sino al 30 giugno 2014, e si intenderà tacitamente rinnovato di stagione in stagione, a partire dalla stagione 2014/2015 in mancanza di disdetta da intimare per iscritto a mezzo lettera raccomandata a.r. a cura della parte interessata con un preavviso di almeno 3 (tre) mesi rispetto al termine della stagione.
Articolo 13
- Norme transitorie e finali -
1. Nelle more della definizione delle procedure di competenza della F.I.G.C. per l’approvazione dei Contratti, si manterranno le attuali modalità di approvazione da parte della L.N.P. B, fermo restando l’invio di tutte le copie dei Contratti alla F.I.G.C.
2. In ipotesi di promozione o retrocessione della Società nel corso della durata del Contratto, il rapporto di lavoro tra il Tesserato e la Società continuerà a essere regolamentato dal Contratto medesimo e dal presente Accordo.
3. Tutte le controversie tra Società e Tesserati, il cui ricorso in arbitrato sia stato notificato prima della data di entrata in vigore del presente Accordo e rispetto al quale il CA non sia costituito, saranno definite, previa sottoscrizione del relativo accordo compromissorio, dal CA secondo il Regolamento, con rimessione in termini delle parti al fine della costituzione ex novo del Collegio.
Roma, 30 gennaio 2013