Assicurazione MULTIGARANZIA per aziende agricole o agrituristiche
Assicurazione MULTIGARANZIA per aziende agricole o agrituristiche
DIP ‐ Documento informativo precontrattuale relativo al prodotto assicurativo
Compagnia: AXA Assicurazioni S.p.A. ‐ Italia: iscritta albo imprese IVASS n. 1.00025 ‐ Gruppo AXA Italia n. 041
Prodotto: “Agricoltura”
Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.
Che tipo di assicurazione è?
Che cosa è assicurato ?
✓ Sezione A ‐ Incendio
Questa sezione copre i danni materiali e diretti alle cose assicurate (FABBRICATI AZIENDA AGRICOLA, FABBRICATO ABITAZIONE AGRICOLA, ARREDAMENTO DOMESTICO dimora
abituale (o masseria), MACCHINE AGRICOLE, ATTREZZATURA, BESTIAME, SCORTE e PRODOTTI e FORAGGIO causati da
incendio, esplosione o scoppio e delle loro conseguenze: danni da fumo, spese di demolizione e sgombero e di trasloco dell’arredamento domestico, spese peritali.
Di base sono compresi anche altri rischi, tra i quali: atti vandalici; fuoriuscita d’acqua condotta (compresa la ricerca del guasto, l’occlusione di condutture); danni da dispersione di olio, latte e vino; anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio; asfissia, intossicazione e, se non esclusa, la folgorazione del bestiame.
La copertura base può essere completata con i danni da EVENTI ATMOSFERICI (compreso sovraccarico neve e gelo), i danni da GRANDINE SUI FRAGILI. È possibile assicurare con garanzie opzionali i danni da FENOMENI ELETTRICI, i danni da mancata REFRIGERAZIONE di LATTE e PRODOTTI.
Previste anche, in base alle necessità, le partite: FABBRICATI IN LEGNO; PANNELLI SOLARI e/o FOTOVOLTAICI; RICORSO TERZI e RISCHIO LOCATIVO.
✓ Sezione B ‐ Furto e Rapina
Questa sezione comprende oltre al furto dei beni assicurati (ARREDAMENTO DOMESTICO dimora abituale o masseria; MACCHINE AGRICOLE e attrezzatura; SCORTE e PRODOTTI; BESTIAME), anche la copertura per gli atti vandalici, i guasti causati dai ladri ed altre coperture aggiuntive come: PORTAVALORI; GIOIELLI E VALORI in cassaforte; INTEGRAZIONE
SCIPPO E RAPINA. L’assicurazione furto e rapina è prestata a Xxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx.
✓ Sezione C ‐ Elettronica
Con la sezione Elettronica è possibile assicurare gli APPARECCHI ELETTRONICI D’UFFICIO, per i danni causati da fulmini e scariche elettriche e dal rovesciamento di liquidi in genere. La copertura elettronica opera a Xxxxx Xxxxxxx Assoluto.
✓ Sezione D ‐ Responsabilità Civile
La Responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) protegge l’imprenditore agricolo nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell’attività agricola o agrituristica esercitata.
La Responsabilità civile verso i dipendenti (R.C.O.) tiene indenne l’Assicurato in caso di infortunio sul lavoro subito dai prestatori di lavoro dell’azienda agricola assicurata (lavoratori dipendenti, distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione di cui si avvale nel rispetto degli obblighi di legge).
È prevista la copertura tradizionale dell’azienda agricola derivante dalla proprietà e conduzione degli immobili, dalla conduzione dei fondi, dall’allevamento del bestiame, dall’uso di macchine agricole, macchinari ed attrezzature. (segue)
Che cosa è assicurato ? (segue)
✓ Sezione D ‐ Responsabilità Civile (segue)
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale nel rispetto degli obblighi di legge, in forma saltuaria ed occasionale, per l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione.
Inoltre, per l’AZIENDA AGRITURISTICA, si aggiungono le prestazioni di natura alberghiera, il servizio di ristorazione e bar, la proprietà di attrezzature sportive, la partecipazione di clienti ed ospiti ai lavori agricoli. È possibile anche prevedere le seguenti coperture opzionali DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI ‐ R.C. DELL’ALBERGATORE e MANEGGIO NELL’AZIENDA AGRITURISTICA.
Nel caso di AZIENDA AGRITURISTICA VENATORIA sono compresi anche i rischi connessi all’allevamento, ripopolamento e prelievo della fauna nonché all’organizzazione dell’attività agrituristica‐venatoria.
È possibile anche acquistare la garanzia R.C. PRODOTTI, per i danni involontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti agricoli dopo la loro consegna, venduti presso l’azienda stessa o consegnati nei territori di qualsiasi paese (esclusi USA, Canada e Messico).
È possibile infine acquistare la garanzia R.C. VITA PRIVATA, che copre l’Assicurato in conseguenza di un fatto accidentale che si verifichi nell’ambito della vita privata.
✓ Sezione E ‐ Tutela Legale
Questa sezione copre le spese per l’assistenza di un legale e per eventuali perizie nel caso di controversie conseguenti ad un fatto accaduto nell’ambito dell’attività agricola o agrituristica esercitata.
È possibile estendere la copertura ai sensi del D.Lgs. 193/07 sulle disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare (HCCP).
Inoltre è stato previsto un pacchetto denominato “PLUS” con l’estensione alle vertenze contrattuali con i fornitori e con i clienti (compresa la possibilità di prevedere un recupero crediti per annualità assicurativa).
Che cosa non è assicurato ?
🗶 Per tutte le garanzie di polizza
L’assicurazione non opera per i beni non assicurati e per le garanzie non acquistate; inoltre sono sempre esclusi i danni commessi con dolo del Contraente o dell’Assicurato (e/o dei rappresentanti legali).
Ogni sezione di polizza prevede delle delimitazioni riportate, con tutti i relativi dettagli, negli articoli denominati “Esclusioni”.
(segue)
Questa polizza è un prodotto multigaranzia per assicurare: aziende agricole o agrituristiche o agrituristiche‐venatorie o allevamenti di cani di razza. Sono previste le seguenti sezioni di polizza: A ‐ Incendio; B ‐ Furto e rapina; C ‐ Elettronica; D ‐ Responsabilità Civile e E ‐ Tutela Legale. Possono essere acquistate una o più sezioni di polizza; Incendio e/o R.C. sono garanzie base.
Dove vale la copertura ? Sul territorio italiano per le Sezioni A ‐ Incendio, B ‐ Furto e Rapina, C ‐ Elettronica. Si precisa che per le Sezioni A ‐ Incendio e B ‐ Furto nella parte “Dove si assicura” sono indicate, con i relativi dettagli, le delimitazioni per le cose poste all’aperto (Macchine agricole, Bestiame, Attrezzatura). L’assicurazione R.C.T. e R.C.O. vale per il mondo intero (salvo quando diversamente convenuto); la garanzia R.C. PRODOTTI vale per i prodotti dell'azienda, venduti presso l'azienda stessa o consegnati in qualsiasi Paese, esclusi USA, Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi. La TUTELA LEGALE vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi in Italia, San Marino e Città del Vaticano trattate davanti all’Autorità Giudiziaria di tali Paesi. |
Che obblighi ho ? Il Contraente che sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato (es. variazione dell’attività, ad esempio da azienda agricola ad agriturismo). Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo o la cessazione della polizza. In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso all’assicuratore tempestivamente e fornire la documentazione richiesta e conservare le tracce e gli indizi del sinistro fino al sopralluogo del perito incarico. |
Quando e come devo pagare ? Il Premio (o la prima rata) deve essere pagato al rilascio della polizza. Se accordato il frazionamento del premio i relativi premi di rata vanno pagati alle scadenze stabilite. Il premio può essere pagato tramite assegno bancario o circolare, bonifico o con sistemi di pagamento elettronico ove previsti oppure in contanti nei limiti previsti dalla legge. Il premio è comprensivo di imposte e oneri fiscali in vigore. |
Quando comincia la copertura e quando finisce ? Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno. |
Come posso disdire la polizza ? Inviando disdetta mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza. |
Ci sono limiti di copertura ?
In polizza e nelle Condizioni Generali di Assicurazione sono indicati le franchigie, gli scoperti e i relativi limiti di indennizzo previsti dal contratto per le singole garanzie. In fondo a ogni sezione sono previste tabelle riassuntive dei limiti di copertura.
Che cosa non è assicurato ? (segue)
Di seguito alcune delle principali esclusioni:
🗶 Sezione A ‐ Incendio
Sono esclusi i danni causati da: atti di guerra, insurrezione e simili; causati da radiazioni o esplosioni atomiche; di smarrimento, furto, rapina, ammanchi avvenuti in occasione di eventi garantiti; causati da: eventi atmosferici, fenomeni elettrici, alle merci in refrigerazione (salvo quanto previsto dalle relative estensioni di garanzia, se acquistate). Inoltre sono esclusi: i danni da eventi catastrofali; i danni a boschi, coltivazioni in genere, piante frutti pendenti e prodotti coltivati.
🗶 Sezione B ‐ Furto e Rapina
È escluso il furto commesso o agevolato con dolo o colpa grave dal Contraente o dall’Assicurato oppure da persone incaricate della sorveglianza dei locali. È escluso il furto reso possibile da mezzi di protezione e chiusura non operanti oppure il furto avvenuto con locali incustoditi da oltre 45 giorni (21 giorni per il gioielli e valori). Il limite per locali incustoditi non opera per l’arredamento della masseria.
È escluso il furto di cose non assicurate e di quelle poste all’aperto, salvo quanto espressamente precisato in polizza (bestiame nelle stalle e nei recinti dell’azienda assicurata, attrezzatura agricola sui campi nell’ambito dell’azienda assicurata).
🗶 Sezione C ‐ Elettronica
Sono esclusi i danni di incendio; i danni per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati; i guasti o le rotture ai beni assicurati che siano la conseguenza naturale della normale usura o logoramento; i danni agli apparecchi elettronici installati sulle macchine agricole; i danni imputabili a variazioni di tensione quando le macchine o gli impianti non siano dotati degli apparecchi di protezione e stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice. (segue)
Che cosa non è assicurato ? (segue)
🗶 Sezione D ‐ Responsabilità Civile
Sono esclusi dalla garanzia R.C.T.: i danni da inquinamento non accidentale; i danni da circolazione di veicoli su strade ad uso pubblico e da uso di natanti o aeromobili; i danni a beni in uso o cose che l’Assicurato detiene a qualsiasi titolo (salvo quando ricomprese con apposite garanzie R.C. albergatore); i danni alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano; i danni alle colture ed alle opere sulle quali si eseguono i lavori; i danni cagionati da merci e prodotti dopo la loro consegna (salvo quanto previsto dalle garanzia R.C. prodotti); i danni da impiego di esplosivi; i danni da derivanti responsabilità contrattuali.
La garanzia R.C.O. non opera: per gli infortuni sul lavoro subiti da lavoratori non in regola con le assicurazioni di legge; per le malattie professionali; per i danni derivanti da sostanze radioattive, da campi elettromagnetici, da amianto o da esplosivi.
La R.C. PRODOTTI non opera per i danni cagionati da prodotti agricoli non rientranti nell’elenco specifico previsto in polizza, né per i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, regolamenti e norme sulla sicurezza dei prodotti o che siano la conseguenza di scelte imprenditoriali dell’Assicurato sulla sicurezza dei prodotti.
🗶 Sezione E ‐ Tutela Legale
L’assicurazione non opera per multe, ammende e sanzioni in genere, per le controversie di natura contrattuale, salvo quanto espressamente previsto in polizza. La Tutela legale è esclusa per materia fiscale, tributaria e amministrativa.
Assicurazione Multigaranzia per aziende agricole o agrituristiche
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni (DIP aggiuntivo Danni)
AXA Assicurazioni S.p.A.
“Agricoltura”
Gennaio 2019
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è iscritta all’Albo delle Imprese di assicurazione IVASS con il n.1.00025, con Sede Legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 Xxxxxx - Xxxxxx.
La Compagnia mette a disposizione dei clienti i seguenti recapiti per richiedere eventuali informazioni sia in merito alla Compagnia sia in relazione al Contratto proposto: numero telefonico +39.02.48.084.1 - Fax +39. 00.00.000.000; indirizzo internet: xxx.xxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxx@xxx.xx - PEC: xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx
AXA ASSICURAZIONI S.p.A., è soggetta alla direzione ed al coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU (calle Xxxxxxxx Xxxxxx, 0 - Xxxxx xx Xxxxxxxx - Xxxxxx) ai sensi dell’art. 2497 bis c.c.
La compagnia è Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 ed è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa con D.M. del 31.12.1935 (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83).
Il patrimonio netto di AXA Assicurazioni S.p.A., riferito all’ultimo bilancio approvato (esercizio 2017), ammonta a
€ 645 milioni di cui € 211 milioni di capitale sociale interamente versato e € 434 milioni di riserve patrimoniali, compreso il risultato di esercizio. L’indice di solvibilità di AXA Assicurazioni S.p.A., ovvero l’indice che rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, e relativo all’ultimo bilancio approvato, è pari al 138%. Per informazioni patrimoniali sulla società (relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa) è possibile consultare il sito: xxx.xxx.xx
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? | |
Sezione A - INCENDIO | La Sezione A - INCENDIO prevede un pacchetto di garanzie base ( “Oggetto dell’assicurazione” delle C.G.A.), che si basa sulla copertura assicurativa contro i danni derivanti da: a) incendio, fulmine, implosione e scoppio; b) esplosione; c) caduta di aeromobili, satelliti e meteoriti; d) urto di veicoli stradali o di natanti; e) onda di pressione (bang sonico); f) rovina ascensori e montacarichi in seguito a rottura di congegni; g) fumo; h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa (compresi i danni provocati da ordigni esplosivi). Guasti cagionati dai ladri alle porte e ai serramenti di accesso dei locali assicurati; i) fuoriuscita di acqua condotta; j) ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d’acqua; k) occlusione di condutture; ed inoltre i danni di: l) dispersione di olio, latte e vino posti in contenitori di capacità uguale o superiore a 100 litri; m) anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio (comprese spese di smussamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale); n) asfissia ed intossicazione bestiame; ed, anche se non espressamente escluso in polizza; i danni di: o) folgorazione bestiame. |
AXA indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente “Sezione A - Incendio”, fermo restando quando previsto dall'articolo - “Limite massimo dell’indennizzo”, | |
a) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale produzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell’azione del fulmine; (segue) |
Che cosa è assicurato? | |
Sezione A - INCENDIO | b) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio previste dall’art. 1914 C.C.; c) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza; sono comprese inoltre le spese sostenute per trasportare altrove e per ricollocare l'arredamento domestico rimasto illeso; d) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, locato od utilizzato dall'Assicurato proprietario e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino; e) le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato conformemente al disposto dell'articolo “Procedura per la valutazione del danno”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito. Qualora sia assicurato l'arredamento domestico della dimora abituale, l'assicurazione è estesa per le garanzie previste dalla presente “Sezione A - Incendio”: f) agli oggetti trasportati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura. |
Garanzie Complementari INCENDIO (opzionali) | La copertura Incendio può essere integrata mediante le seguenti Garanzie Complementari (opzionali): • RISCHIO LOCATIVO (A1 e/o A3) copertura alternativa al Fabbricato Abitazione Agricola (A1) e/o al Fabbricato Azienda Agricola (A3); • FENOMENI ELETTRICI (A9) agli impianti dei fabbricati dell'abitazione e/o dell'azienda agricola, ai beni compresi computer ad uso domestico facenti parte dell'arredamento (esclusi gli apparecchi elettronici d'ufficio coperti dalla Sezione Elettronica), a macchine elettriche ed elettroniche dell'attrezzatura; • EVENTI ATMOSFERICI (A10) e più precisamente: - danni causati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, grandine, tromba d'aria; - sovraccarico neve; - gelo, che comporti spargimento di acqua condotta a seguito rottura delle condutture; • GRANDINE SUI FRAGILI (A11) e più precisamente, i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica; • XXXXXXX XXXXX (X00); • REFRIGERAZIONE LATTE E PRODOTTI (A13); • FABBRICATI IN LEGNO (A14) e più precisamente per gli eventi previsti dall’articolo “Oggetto dell’assicurazione” della Sezione A - Incendio, nonché fenomeni elettrici e/o gli eventi atmosferici, se acquistate le relative garanzie complementari (A9 e/o A10); • PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (A15). |
Sezione B - FURTO e RAPINA | La Sezione B - FURTO e RAPINA prevede un pacchetto di garanzie base (articolo - “Oggetto dell’assicurazione”), con le seguenti garanzie: a) furto (con rottura e/o scasso; con uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili; furto con scalata; furto con presenza di persone nei locali; furto con introduzione clandestina); b) rapina od estorsione avvenuta nei locali dell’azienda agricola/agrituristica anche iniziata dall’esterno; c) scippo o rapina di capi di vestiario, pellicce, oggetti di uso personale o domestico, compresi gioielli e valori dell'Assicurato o dei suoi familiari d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere o nel tentativo di commettere il furto o la rapina; e) guasti provocati dai ladri ai locali ed agli infissi nonché furto di fissi ed infissi; f) atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati; g) furto o rapina di beni temporaneamente portati nei locali di villeggiatura; h) spese per la duplicazione di documenti personali sottratti all'Assicurato o ai suoi familiari; i) spese per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione. |
Che cosa è assicurato? | |
Garanzie Complementari FURTO e RAPINA (opzionali) | La copertura assicurativa Furto e rapina può essere ulteriormente integrata mediante l’inclusione delle sottostanti Garanzie Complementari (opzionali): • GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE (B2) riposti nella sola dimora abituale; • INTEGRAZIONE SCIPPO E RAPINA (B3); • PORTAVALORI (B8). |
Sezione C - ELETTRONICA | La Sezione La Sezione C - ELETTRONICA, indennizza i danni di rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio causati da: a) imperizia, negligenza, errata manipolazione; b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizionamento d'aria o di automatismo di regolazione o di segnalazione; c) rovesciamento di liquidi in genere; d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria; e) gelo, valanghe, ghiaccio; f) correnti, scariche, fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini. Per i supporti dati e programmi in licenza d'uso: g) i danni materiali ai supporti dati ovvero i costi sostenuti per il riacquisto di supporti di dati distrutti o danneggiati nonché costi per la ricostruzione dei dati di archivio contenuti nei supporti stessi; h) costi necessari per duplicazione e riacquisto di programmi in licenza d'uso distrutti o danneggiati. |
Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE | La Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE prevede in base alla tipologia di azienda agricola assicurata (“R.C. Azienda Agricola (D14)”; “Azienda Agrituristica (D15)”; “Azienda Agrituristica Venatoria (D16)”), la copertura per la responsabilità civile verso terzi (R.C.T.) e verso i prestatori di lavoro (R.C.O.) in relazione ai rischi derivanti dall’attività dichiarata in polizza. L’assicurazione R.C.T. protegge l’imprenditore agricolo nei casi di responsabilità per danni procurati a terzi nello svolgimento dell’attività agricola o agrituristica esercitata. L’assicurazione R.C.O. tiene indenne l’Assicurato in caso di infortunio sul lavoro subito dai prestatori di lavoro dell’azienda assicurata (lavoratori dipendenti, parasubordinati, distaccati da altre aziende o somministrati, ecc.). È prevista la copertura dell’azienda agricola derivante dalla proprietà e conduzione degli immobili, dalla conduzione dei fondi, dall’allevamento del bestiame, dall’uso di macchine agricole, macchinari ed attrezzature. La garanzia può essere limitata anche alla “R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola/Agrituristica (D21)”, si tratta di una garanzia alternativa alla copertura base R.C.T., da proporre qualora l’Assicurato sia solo proprietario dell’Azienda Agricola/Agrituristica (affittata a terzi che vi esercitano l’attività agricola). |
Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE (Coperture opzionali) | La copertura assicurativa R.C.T./R.C.O. può essere integrata mediante l’inclusione delle seguenti Garanzie Complementari (opzionali): • R.C. VITA PRIVATA (D17); • DANNI ALLE COSE PORTATE DAI CLIENTI - R.C. DELL’ALBERGATORE (D18); • MANEGGIO NELL’AZIENDA AGRITURISTICA (D19); • R.C. PRODOTTI (D20), copre i danni derivanti da difetto del prodotto e consente al produttore di trasferire il rischio in capo alla compagnia assicuratrice. |
Sezione E - TUTELA LEGALE | La Sezione E - TUTELA LEGALE copre le spese per l’assistenza di un legale e per eventuali perizie nel caso di controversie (in sede extragiudiziale e giudiziale) conseguenti ad un fatto accaduto nell’ambito dell’attività agricola o agrituristica esercitata (articolo - “Oggetto dell’assicurazione - Oneri assicurati”). |
TUTELA LEGALE (Coperture opzionali) | È possibile estendere la copertura ai sensi del D.Lgs. n. 193/2007 sulle disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare (HCCP). Inoltre la copertura può essere ulteriormente integrata mediante il PACCHETTO PLUS (opzionale) che prevede l’estensione alle vertenze contrattuali con i fornitori e con i clienti (compreso la possibilità di prevedere un recupero crediti per annualità assicurativa). |
Che cosa NON è assicurato? | |
Esclusioni Incendio | Che cosa non è assicurato Sezione A - INCENDIO Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata; d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni; e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assicurati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione; f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale; g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare “Refrigerazione latte e prodotti (A13)”, se operante; h) al contenuto di essiccatoi ed i danni ai medesimi causati dall'azione diretta della fiamma o dal calore del focolare; i) a boschi, coltivazioni in genere, piante, frutti pendenti e prodotti coltivati; l) causati da fenomeni elettrici in genere, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi previsti dall’articolo “Oggetto dell’assicurazione” (salvo quanto previsto dalla Garanzia complementare “Fenomeni elettrici (A9)”, qualora operante); m) a fabbricati con caratteristiche costruttive non conformi alla definizione di fabbricato e quanto in essi contenuto (salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare “Fabbricati in legno (A14)”, qualora operante); n) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agricolo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla lettera s) “perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato” del precedente articolo “Oggetto dell'assicurazione”. |
Dove si assicura Incendio | Limitatamente ai rischi previsti dalla “Sezione A - Incendio”: a) l'arredamento domestico è assicurato nei fabbricati costituenti l'azienda agricola/agrituristica; b) l'attrezzatura è assicurata nei fabbricati costituenti l'azienda agricola/agrituristica. Le pompe di sollevamento acqua e gli impianti di irrigazione sono assicurati anche all’aperto sui fondi coltivati dall'Assicurato facenti parte dell’azienda agricola/agrituristica esclusivamente per le garanzie incendio, fulmine, implosione o scoppio; esplosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta satelliti e meteoriti; urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione; c) le macchine agricole, sono assicurate, anche all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, nonché sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano; d) il bestiame è assicurato anche all'aperto purché sui fondi coltivati dall'Assicurato e sui pascoli, compreso l'alpeggio, e sulle strade che ivi conducono; e) le scorte e i prodotti sono assicurati anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'azienda agricola/agrituristica; f) il foraggio è assicurato anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'azienda agricola/agrituristica. |
Esclusioni Furto | Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA Sono esclusi i danni: a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi; (segue) |
Che cosa NON è assicurato? | |
Esclusioni Furto | Che cosa non è assicurato Sezione B - FURTO e RAPINA Sono esclusi i danni: (segue) c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata; d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave: 1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti; 2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (fermo quanto previsto dalla garanzia “Furto commesso da prestatori di lavoro”); 3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono; 4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti; e) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi (salvo quanto previsto alla lettera b) dell’articolo “Assicurabilità delle unità tecniche”, relativamente all’unità tecnica B4 - “Arredamento domestico masseria”). Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno; f) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi; g) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro. Sono altresì esclusi, per lo scippo e rapina: h) gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nucleo familiare; i) i danni subiti dalle persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento dannoso questi non siano in compagnia di altre persone maggiorenni. |
Dove si assicura Furto | Limitatamente al rischio furto: a) l'arredamento domestico è assicurato quando si trova nei locali adibiti ad abitazione costituenti la dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari nonché, negli eventuali locali adibiti ad ufficio o destinati ad agriturismo purché facenti parte dell'azienda agricola o agrituristica; b) l'arredamento domestico masseria è assicurato quando si trova nei locali dell'abitazione agricola in cui l'Assicurato e/o suoi familiari non dimorano abitualmente. A deroga dell’articolo “Esclusioni”, lettera e) della sezione Furto, l'assicurazione furto vale, qualunque sia la durata della disabitazione; c) l’attrezzatura è assicurata, anche all'aperto purché nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica. Resta salvo quanto previsto per selleria e finimenti, attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei locali facenti parte dell’azienda agricola/agrituristica; d) le macchine agricole targate, sono assicurate anche all'aperto, ovunque sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Le macchine agricole non targate e i rimorchi agricoli non targati sono assicurati nell’ambito dell’azienda assicurata, anche se all’aperto; e) il bestiame è assicurato quando è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché nei recinti adiacenti agli stessi purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica (salvo quanto previsto per “Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre”); f) le scorte e i prodotti sono assicurati esclusivamente quando si trovano nei locali facenti parte dell'azienda agricola o agrituristica (salvo quanto previsto per “Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre”). |
Che cosa NON è assicurato? | |
Esclusioni Elettronica | Che cosa non è assicurato Sezione C - ELETTRONICA Sono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione militare, invasione; b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni altro parente o affine, se con lui conviventi; d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministratore o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente; e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni. Non sono, inoltre, indennizzati i danni: f) di incendio ed altri eventi previsti dalla “Sezione A - Incendio”, di furto ed altri eventi previsti dalla “Sezione B - Furto e rapina”, salvo i danni di fenomeno elettrico; g) agli apparecchi elettronici installati sulle macchine agricole ed attrezzatura agricola; h) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipulazione della polizza; i) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati; l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento; m) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati; n) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a: - controlli di funzionalità; - manutenzione preventiva; - eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura; - aggiornamento tecnologico dell'impianto; - danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne; o) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati; p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice; q) per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso, i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista; r) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi. |
Esclusioni R.C.T. | Che cosa non è assicurato Sezione D- RESPONSABILITÀ CIVILE Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi: a) i danni: 1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dalla garanzia “Danni da inquinamento accidentale”; 2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua; 3) conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento; 4) conseguenti a uso di diserbanti, antiparrassitari e fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge; 5) da contagio trasmessi da animali di proprietà o in custodia dell’Assicurato; 6) derivanti da prodotti geneticamente modificati; 7) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di animali non domestici (salvo quelli rientranti nella definizione di bestiame (es. struzzi, bufali, ecc.) e quanto espressamente previsto in polizza per l’Azienda Agrituristica Venatoria; |
Che cosa NON è assicurato? | |
Che cosa non è assicurato Sezione D- RESPONSABILITÀ CIVILE | |
Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi: (segue) | |
b) i danni: 1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore salvo se operante l'unità tecnica D17, quanto previsto alla lettera h) dell'articolo “R.C. vita privata”; 2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6,50 e da unità naviganti a motore, salvo se operante l'unità tecnica D17, quanto previsto alla lettera h) dell'articolo “R.C. vita privata”; 3) da impiego di aeromobili; 4) da impiego di veicoli a motore, macchine agricole, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore; | |
c) i danni: 1) alle colture ed alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori; 2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previsto dalla garanzia “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore”, e salvo quanto previsto dall’articolo “Danni a terzi da incendio”; 3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo, quando previsto dall’articolo “Xxxxx a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate”; 4) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o per peso possono essere rimosse; 5) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano; 6) alla proprietà ed esercizio di maneggi, salvo, se operante l'unità tecnica D19, quanto previsto dalla garanzia “Maneggio nell'azienda agrituristica”; 7) a coloro che cavalcano o conducono gli animali; | |
Esclusioni R.C.T. | d) i danni a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati; |
Valide per tutti i rischi compresa Azienda Agricola (D14) | e) i danni: 1) da furto, (salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previsto dall'a garanzia “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore”); 2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'articolo “Danni a terzi da incendio”; |
f) i danni provocati da soggetti della cui opera l'Assicurato si avvalga diversi dai suoi addetti o da clienti ed ospiti che partecipano a titolo gratuito o di cortesia ai lavori dell'azienda assicurata (salvo quanto previsto dall’articolo “R.C.T. - Assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi” per la “Responsabilità derivante all’Assicurato da lavoratori non dipendenti”); | |
g) i danni cagionati da: 1) merci di qualsiasi genere e prodotti dell'azienda dopo la vendita e/o consegna a terzi, salvo, se operante l'unità tecnica D20, quanto previsto dall'articolo “Responsabilità Civile Prodotti”; 2) opere e lavorazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi; | |
h) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati ed immobili in genere (salvo l’abitazione agricola) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell’azienda agricola o agrituristica assicurata nonché i danni derivanti da fabbricati in rovina (anche se ed ubicati sui fondi dell’azienda agricola o agrituristica) che non sono manutenuti e lasciati in abbandono; | |
i) i danni: 1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 2) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; 3) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'articolo “Danni da interruzione e sospensione di attività” e salvo, se operante l'unità tecnica D20, quanto previsto dalla lettera b) dell'articolo “Responsabilità Civile Prodotti”; 4) derivanti da campi elettromagnetici; 5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni: | |
j) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali. | |
Esclusioni R.C.T. Valide per tutti i rischi compresa Azienda Agricola (D14) | La garanzia R.C.T. non è operante per i danni: k) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse; l) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inadeguato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchiatura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista; |
m) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate. | |
Esclusioni Azienda Agrituristica (D15) | Fermo quanto previsto dall’articolo “Esclusioni R.CT.” per l’Azienda Agrituristica sono inoltre esclusi i danni: 1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previsto dalla garanzia opzionale “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore”; 2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante l'unità tecnica D19 - quanto previsto dalla garanzia opzionale - “Maneggio in azienda agrituristica”. |
Esclusioni Azienda Agrituristica (D16) | Fermo quanto previsto dall’articolo “Esclusioni R.CT.” per l’Azienda Agrituristica sono inoltre esclusi i danni: 1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previsto dalla garanzia opzionale “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore”; 2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante l'unità tecnica D19 - quanto previsto dalla garanzia opzionale - “Maneggio in azienda agrituristica”. 3) derivanti dalla responsabilità personale dei singoli cacciatori; 4) prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole. |
Esclusioni R.C. Vita Privata (D17) | Per la Responsabilità Civile della vita privata - fermo quanto previsto dall’articolo- “Esclusioni R.CT.” - sono inoltre esclusi i danni: 1) causati da esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare; 2) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria, dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere; 3) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carattere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore; 4) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria; 5) conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica; 6) causati da animali non domestici. |
Esclusioni Danni alle cose portate dai clienti - R.C. Albergatore (D18) | Per la garanzia “Danni alle cose portate dai Clienti - R.C. dell’albergatore”, le esclusioni dell’articolo “Esclusioni R.CT.”, che trovano applicazione, sono di seguito così integrate: sono inoltre esclusi i danni: 1) cagionati da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura; 2) causati da lavatura, smacchiatura e simili; 3) a valori; a cose contenute in tende, roulotte o su veicoli e natanti in genere; nonché da sottrazioni di veicoli e natanti; 4) agli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato o a quelli che l'Assicurato stesso si è rifiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Esclusioni Maneggio nell’Azienda Agrituristica (D19) | Per la garanzia “Maneggio nell'azienda Agrituristica” - fermo quanto previsto dall’articolo “Esclusioni R.CT.” - l’assicurazione non è operante: 1) per i danni alle persone che cavalcano o conducono i cavalli; 2) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati; 3) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia; 4) per la responsabilità personale dei cavalieri che cavalcano gli animali, salvo quanto sopra espressamente indicato. |
Esclusioni R.C. Prodotti (D20) | Fermo quanto previsto dall’articolo “Esclusioni R.CT.” dall’assicurazione Responsabilità civile prodotti sono esclusi: 1) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi (compreso l’uso di semi, prodotti od organismi geneticamente modificati in laboratorio, di cui, al momento del loro impiego, non sia ancora scientificamente riconosciuta la non tossicità); 2) le spese di sostituzione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore; 3) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti; 4) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accertare le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società; 5) i risarcimenti a carattere punitivo; 6) i danni cagionati da prodotti non rientranti nell'elenco previsto e comunque venduti e/o consegnati dall'azienda. L'assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti (unità tecnica D20) vale per i prodotti dell'azienda, venduti presso l'azienda stessa o consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA, Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi. |
Esclusioni R.C.O. | La garanzia R.C.O. non è valida: a) se l’Assicurato non è in regola al momento del sinistro con gli obblighi previsti dall’assicurazione di legge; b) per le malattie professionali; c) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; d) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive; e) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; f) per i danni derivanti da campi elettromagnetici; g) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana; h) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse. |
Esclusioni Tutela Legale | Che cosa non è assicurato Sezione E- TUTELA LEGALE Sono esclusi dalla garanzia: a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere; b) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.); c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato; d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario (escluse quindi, a mero titolo esemplificativo, anche le vertenze relative dall’applicazione delle sanzioni amministrative da reato ex D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche); e) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge; f) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale. (segue) |
Che cosa NON è assicurato? | |
Esclusioni Tutela Legale | Inoltre la garanzia non è operante per le controversie: (segue) 1) relative a recupero crediti; 2) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato o derivanti dalla navigazione di aeromobili di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato; 3) di natura contrattuale, salvo quanto previsto dall'articolo - “Oggetto dell'assicurazione - Oneri assicurati”, lettere d) ed e) della Sezione E - Tutela Legale; 4) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria; 5) di natura contrattuale nei confronti della Società; 6) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto accidentale; 7) relative a sinistri causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche; 8) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato; 9) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modificazioni societarie; 10) relative a marchi, brevetti, diritti d’autore o di esclusiva, concorrenza sleale; 11) collettive di lavoro; 12) concernenti diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni; 13) relative a contratti di leasing immobiliare; 14) relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; 15) relative a contratti di compravendita di beni immobili; 16) relative all'affitto d'azienda agricola, agrituristica o agrituristica-venatoria; 17) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; 18) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di “Sicurezza alimentare” - salvo, se operante, quanto previsto dalla relativa estensione di garanzia. Infine l'assicurazione non è operante per fatti conseguenti a atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; scioperi e serrate; terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni. |
Per tutte le sezioni di polizza | |
Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto | In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia. |
Ci sono limiti di copertura? | |
Limiti di copertura Sezione A - INCENDIO | |
Beni - Unità Tecnica | Limite di indennizzo |
A2 - Arredamento domestico: Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi pregiati, quadri e statue d’autore, affreschi | 26.000 euro per singolo oggetto |
A2 - Arredamento domestico: Gioielli | 10% della somma assicurata per l’arredamento domestico |
A2 - Arredamento domestico: Valori | 10% della somma assicurata per l’arredamento domestico con il massimo di 5.200 euro |
A2 - Arredamento domestico: oggetti portati temporaneamente in villeggiatura | 20% della somma assicurata per l’arredamento domestico dimora abituale |
A6 - Bestiame | 8.000 euro per ogni singolo bovino o equino 700 euro per ogni singolo cane di razza |
A7 - Scorte e prodotti | massimo 16.000 euro per gli imballaggi massimo 2.000 euro per legna da ardere e legname |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Limiti di copertura Sezione A - INCENDIO | ||
Garanzia Base | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi | 80% della somma assicurata | 250 euro per sinistro |
Guasti cagionati dai ladri | 1.000 euro per sinistro | - |
Acqua condotta | per i tubi interrati 2.600 euro per sinistro/anno | 100 euro per sinistro |
Ricerca e riparazione guasti | 2.600 euro sinistro/anno | 150 euro per sinistro |
Occlusione di condutture | 2.600 euro sinistro/anno | 100 euro per sinistro |
Dispersione di olio, latte, vino | - | Scoperto 10% col minimo di 150 euro per sinistro |
Anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio | Comprese le spese di smassamento dei cumuli sino al 20% della somma assicurata per il Foraggio (A8) | 100 euro per sinistro. Scoperto del 20% per: Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia |
Folgorazione bestiame (opzionale) | - | 100 euro per sinistro |
Spese di demolizione e sgombero e spese documentate sostenute dall’Assicurato per trasportare e per ricollocare l'arredamento domestico illeso | 30% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza | - |
Perdita pigione o mancato godimento del fabbricato | massimo di un anno e sino al 10% del valore che compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato | - |
Spese ed onorari di competenza del perito | 5% dell’indennizzo col massimo di 5.200 euro | - |
Condizioni Speciali (Sempre operanti) | Limite di indennizzo | |
Bestiame, scorte e prodotti presso fiere e mostre | 20% della somma assicurata per A6 - Bestiame e/o A7 - Scorte e prodotti | |
Attrezzatura presso terzi | 20% della somma assicurata per A5 - Attrezzatura | |
Garanzie Complementari (Opzionali) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Fenomeni elettrici a macchine ed impianti facenti parte del fabbricato | 3% della somma assicurata per il fabbricato A1- Abitazione Agricola e/o A3 - Azienda Agricola | Scoperto del 10% col minimo di 250 euro per sinistro |
Fenomeni elettrici a beni facenti parte dell’arredamento domestico | 10% della somma assicurata A2- Arredamento domestico | |
Fenomeni elettrici a macchine facenti parte dell’attrezzatura | 10% della somma assicurata A5- Attrezzatura | |
Eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento, ecc.) | - | Scoperto del 10% col minimo di 500 euro per sinistro |
Danni da eventi atmosferici subiti da fabbricati aperti da uno o più lati | 50% del valore del fabbricato colpito da sinistro per sinistro/anno | Scoperto del 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro |
Sovraccarico neve | 50% del valore del fabbricato colpito da sinistro | Scoperto del 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro |
Gelo | 2.600 euro per sinistro/anno | 100 euro per sinistro |
Danni causati da grandine sui fragili (danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento, ecc.) | massimo di 15.500 euro sinistro/anno per le spese di demolizione e sgombero fino al 10% dell'indennizzo pagabile (comprese nel limite massimo di 15.500 euro) | Scoperto del 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro Scoperto 15% col minimo di 1.000 euro per aziende ubicate nelle province di: AN - AR - AP - BG - FR - IS - MC - PD - PG - PU - PN - RM - RI - TR - TV - UD - VE - VR - VI - VT |
In caso di sinistro con concomitanza di minimi diversi verrà applicato il minimo per sinistro più elevato. |
Ci sono limiti di copertura? | |||
Limiti di copertura Sezione A - INCENDIO | |||
Garanzie Complementari (Opzionali) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia | |
Ricorso Terzi | 10% del massimale per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività | 100 euro per sinistro per danni da acqua condotta | |
Refrigerazione latte e prodotti | - | Scoperto del 20% col minimo di 100 euro | |
Danni ai Fabbricati in legno | - | Scoperto 30% col minimo di 500 euro | |
Danni da eventi atmosferici a fabbricati in legno | - | Scoperto del 20% col minimo di 1.000 euro | |
Danni da fenomeni elettrici a macchine ed impianti facenti parte dei fabbricati in legno | 1.000 euro sinistro/anno | Scoperto del 10% col minimo di 250 euro | |
Danni ai pannelli solari e/o fotovoltaici | 1.000 euro per sinistro/anno per danni da fenomeno elettrico e per l’azione diretta del fulmine | Scoperto del 10% col minimo di 500 euro | |
Limiti di copertura Sezione B - FURTO e RAPINA | |||
Garanzia | Limite di indennizzo | ||
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi | 2.100 euro per sinistro per l’abitazione e per l’azienda agricola o agrituristica che costituisce dimora abituale dell’Assicurato 300 euro per sinistro, per l’abitazione adibita a masseria. | ||
Atti vandalici | 10% della somma assicurata per ciascuna unità tecnica colpita da sinistro | ||
Beni - Unità tecnica B1 - Arredamento domestico dimora abituale | Limite di indennizzo | ||
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria | 15.500 euro per singolo oggetto | ||
Valori | 5% della somma assicurata con il massimo di 1.100 euro | ||
Beni contenuti nei locali di ripostiglio | 5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto | ||
Gioielli | 40% della somma assicurata con il massimo di 8.000 euro | ||
Scippo e rapina | 10% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per i valori | ||
Beni portati nei locali di villeggiatura | 10% della somma assicurata. Fermo il limite suddetto del 10% sono compresi anche gioielli per non oltre il 5% della somma assicurata e valori per non oltre 200 euro. | ||
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti | 600 euro sinistro | ||
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso | 300 euro sinistro/anno | ||
Garanzia Base - Unità tecnica B4 - Arredamento domestico masseria | Limite di indennizzo | Importo liquidabile e/o franchigia | |
Beni contenuti nei locali di ripostiglio | 5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato | |
Scippo e rapina | 10% della somma assicurata con il massimo di 200 euro per i valori | ||
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi | 300 euro per sinistro | senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto | |
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti | 150 euro sinistro | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato | |
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso | 150 euro sinistro/anno | ||
Garanzia Base - Unità tecnica B5 - Macchine agricole ed attrezzatura | Limite di indennizzo | Franchigia | |
B5 - Macchine agricole ed attrezzatura | - | 255 euro per sinistro | |
DIP Aggiuntivo - Agricoltura - | Mod. 2116 DIPA - Ed. 01/2019 - pag. 12 | di 18 |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Limiti di copertura Sezione B - FURTO E RAPINA | ||
Garanzia Base - Unità tecnica B6 - Bestiame | Limite di indennizzo | Franchigia |
B6 - Bestiame | 8.000 euro per ogni singolo bovino o equino | Franchigia 10% della somma assicurata col massimo di 1.200 euro per sinistro |
Condizioni Speciali (Sempre operanti) | Limite di indennizzo | Importo liquidabile e/o franchigia |
Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre | Fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna unità tecnica A6 - Bestiame e/o A7 - Scorte e prodotti | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato (per il bestiame eventuale franchigia bestiame) |
Garanzie Complementari (Opzionali) | Limite di indennizzo | Importo liquidabile e/o franchigia |
Gioielli e valori in cassaforte (B2) riposti nella sola dimora abituale | 25% della somma assicurata per i valori | 80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato |
Integrazione scippo e rapina (B3) | 600 euro per i valori | - |
Portavalori (B8) | - | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato |
Limiti di copertura Sezione C - ELETTRONICA | ||
Garanzia Base | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Apparecchi elettronici | Limite per i conduttori esterni, di 1.500 euro sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro |
Supporti dati e programmi in licenza d’uso | 10% della somma assicurata | Scoperto del 5% col minimo di 150 euro per sinistro |
Limiti di copertura Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
Garanzia Base R.C.O. | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro | 50% del massimale assicurato col massimo di 1.500.000 per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali | Xxxxx ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia minima di 2.600 euro |
Garanzia R.C.T. (D14) Azienda Agricola - (D15) Azienda Agrituristica - (D16) Azienda Agrituristica Venatoria | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Danni da spargimento d’acqua e rigurgito sistemi di scarico | - | 100 euro per sinistro |
Impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci | - | 250 euro per sinistro |
Danni a cose provocati da cani, cavalli o da animali facenti parte del bestiame Danni a terreni o colture provocati da animali | - | 100 euro per sinistro |
Lavori agricoli occasionalmente eseguiti per conto di terzi al di fuori dell’azienda | 30% del massimale assicurato sinistro/anno | 300 euro per sinistro |
Proprietà e uso di impianti a fune per il solo trasporto cose | 5% del massimale assicurato sinistro/anno | Scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro |
Servizio di sorveglianza di minori (fattoria didattica e/o servizio baby club nell’agriturismo) | 10% del massimale assicurato sinistro/anno | 1.500 euro per sinistro per i danni corporali subiti dai minori |
Errato trattamento dati personali dei clienti dell’agriturismo | 30.000 euro sinistro/anno | 300 euro per sinistro |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Limiti di copertura Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
(D17) R.C. vita privata | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Danni fisici involontariamente cagionati ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese le baby sitter | 50% del massimale assicurato | - |
Danni a cose provocati da cani o cavalli e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da animali domestici | - | 100 euro per sinistro |
(D18) Xxxxx alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Cose portate dai clienti - Risarcimento per cliente ospite danneggiato | Massimale di garanzia valido per sinistro/per anno /per ogni cliente | 150 euro per sinistro |
Per gli oggetti preziosi portati e non consegnati per cliente ospite danneggiato | 50% del massimale assicurato | 300 euro per sinistro |
(D19) Maneggio nella Azienda Agrituristica | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Per i danni a cose e per i danni a terreni o coltivazioni provocati da cavalli o altri equini | - | 100 euro per sinistro |
(D20) R.C. Prodotti | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Per ciascun danno indennizzabile | Massimale di garanzia valido per sinistro/per anno e per sinistro in serie | Scoperto 10% con il massimo del 5% del massimale e comunque franchigia di 500 euro |
Per danni in USA, Canada e Messico | Scoperto 10% con il massimo del 7,5% del massimale e comunque franchigia di 15.300 euro | |
Danni da interruzioni di attività | 30% del massimale assicurato sinistro/anno | - |
(D21) R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Danni da spargimento d’acqua e rigurgito sistemi di scarico | - | 100 euro per sinistro |
Condizioni Speciali R.C.T. | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Committenza auto | - | 250 euro per sinistro |
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione | 10% del massimale assicurato sinistro/anno | Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro |
Danni a mezzi sotto carico e scarico | - | 150 euro per sinistro |
Danni da interruzione o sospensione di attività | 5% del massimale assicurato sinistro/anno, tale limite è elevato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio | Scoperto 10% col minimo di 1.100 euro per sinistro |
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi | 10 % del massimale assicurato sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 200 euro per veicolo danneggiato |
Danni da inquinamento accidentale | 8% del massimale assicurato sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro |
Danni a terzi da incendio del fabbricato destinato ad azienda agricola/agrituristica (compresa eventuale abitazione agricola) e del relativo contenuto | 50% del massimale assicurato per sinistro/anno | - |
Danni a terzi da incendio cagionati dalle macchine agricole | 10% del massimale assicurato per sinistro/anno | 250 euro per sinistro |
Danni alle condutture ed impianti sotterranei | 5% del massimale assicurato per sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro |
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno | 5% del massimale assicurato per sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro per danni a fabbricati franchigia di 1.550 euro |
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate | 10% del massimale assicurato per sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro |
Ci sono limiti di copertura? | ||
Limiti di copertura Sezione E - TUTELA LEGALE | ||
Garanzia Base Tutela legale | Limite di rimborso | |
Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti | Massimale indicato in polizza valido per sinistro | |
Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile | ||
Difesa penale dell'Assicurato per reato colposo | ||
Controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti o agenti e rappresentanti | ||
Controversie relative alla proprietà o locazione dei locali o dei fondi ove l'Assicurato esercita la propria attività | ||
Pacchetto PLUS (Opzionale) | Limite di rimborso | Franchigia |
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i fornitori, con valore in lite superiore a 3.000 euro | Fino a 5.000 euro per sinistro e con il limite di 2 sinistri per anno | - |
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i clienti, diverse dal recupero crediti, relative a fornitura di beni o prestazioni di servizi, con valore in lite superiore a 1.000 euro | Fino a 5.000 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno | 250 euro per sinistro |
Vertenze contrattuali per il recupero crediti con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato con valore in lite superiore a 1.000 euro | Fino a 2.000 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno | 250 euro per sinistro |
X.Xxx. n. 193/2007 (Opzionale) | Limite di rimborso | |
Casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare | Massimale indicato in polizza valido per sinistro |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: II Contraente o l’Assicurato deve, in caso di sinistro, dare avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure ad AXA entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 C.C. La denuncia di sinistro deve contenere le circostanze e l’importo approssimativo del danno e se possibile l’elenco dei beni distrutti, danneggiati o rubati con l’indicazione del rispettivo valore, la data, il luogo e l'ora in cui il sinistro si è verificato; la dinamica del fatto con gli estremi del contratto di assicurazione, con le generalità degli eventuali soggetti coinvolti nel sinistro (dati anagrafici e codice fiscale), gli eventuali testimoni e le Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno. II Contraente o l’Assicurato deve in caso di incendio o sinistro presumibilmente doloso, esplosione, implosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo, fare tempestivamente denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo. Le spese sostenute per le spese di salvataggio sono a carico di AXA nei limiti di quanto previsto all’art. 1914 C.C. II Contraente o l’Assicurato deve altresì conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato da AXA di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere diritto ad indennizzo. |
Prescrizione: I diritti derivanti dal contratto di assicurazione, fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell’art. 2952 C.C., si prescrivono dopo due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 C.C., 2° comma, così come modificato dalla Legge 27 ottobre 2008, n. 166). Per le assicurazioni di responsabilità civile tale termine decorre dal giorno in cui il terzo danneggiato ha chiesto il risarcimento all’Assicurato o ha promosso contro di lui l’azione legale |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Obblighi dell’impresa assicuratrice | Per i sinistri delle Sezioni A - Incendio, B - Furto e Rapina e C - Elettronica, verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, AXA provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione attestante l’esito delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'articolo: “Esclusioni”, lettere c) e d) della Sezione B - Furto e Rapina. In caso di sinistro relativo alla Sezione A - “Incendio”, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: “Esclusioni”, lettera c) della Sezione A - Incendio. In caso di sinistro relativo alla Sezione C - “Elettronica”, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'articolo: “Esclusioni”, lettere c) e d). |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Il Contraente può pagare il premio di assicurazione all’intermediario/agente (X.Xxx. 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni) con le seguenti modalità: a) assegni bancari, postali o circolari, muniti della clausola di non trasferibilità, intestati all’impresa per conto della quale operano o a quella per cui sono distribuiti i contratti, oppure all’intermediario, espressamente in tale qualità; b) ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancario o postale, sistemi di pagamento elettronico, che abbiano quale beneficiario uno dei soggetti indicati alla precedente lettera a). È consentito pagare in contanti i premi per l’assicurazione contro i danni, di cui all’articolo 2, comma 3 del decreto sopra indicato, aventi importo non superiore a 750 euro annui per ciascun contratto. I premi devono essere pagati all’Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza o direttamente ad AXA. Il premio è determinato per periodi di assicurazione di un anno (salvo per eventuali polizze di durata inferiore c.d. polizze temporanee). Se il contratto prevede l’indicizzazione, il premio di rinnovo annuale è già comprensivo dell’eventuale adeguamento / indicizzazione. Se concesso il frazionamento del premio in più rate (es. 2 rate semestrali), non è previsto alcun interesse di frazionamento. Se previsto il frazionamento e/o se dovuto il premio di regolazione, le rate e/o il premio di regolazione vanno pagate alle scadenze stabilite. Il premio di polizza è sempre comprensivo delle relative imposte di assicurazione. |
Rimborso | In caso di recesso esercitato da AXA, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il contratto (salvo diversa pattuizione tra le Parti) è stipulato con formula tacito rinnovo e durata annua. La copertura opera dalla data del pagamento del premio (o rata di premio), se successiva alla sottoscrizione. In mancanza di disdetta, la polizza si rinnova ad ogni scadenza annuale per un altro anno e così successivamente di anno in anno. |
Sospensione | Il contratto può incorrere nella sospensione della garanzia nei seguenti casi: in caso di mancato o ritardato pagamento del premio (così come normato dall’articolo “Pagamento del premio e decorrenza della garanzia”); come disciplinato dall’articolo furto “Esclusioni”, lettera e), cioè per i danni avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi non utilizzati o incustoditi (salvo quanto previsto relativamente all’unità tecnica B4 - “Arredamento domestico masseria”). Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno). |
Non vi sono ulteriori informazioni rispetto a quelle fornite nel DIP - Documento Informativo Precontrattuale.
Come posso disdire la polizza?
Agricoltura è un prodotto multigaranzia per assicurare: aziende agricole o agrituristiche o agrituristiche-venatorie o allevamenti di cani di razza.
Sono previste le seguenti sezioni di polizza: A - Incendio; B - Furto e rapina; C - Elettronica; D - Responsabilità Civile e E - Tutela Legale.
Possono essere acquistate una o più sezioni di polizza; le sezioni Incendio e/o R.C. sono garanzie base a cui possono essere abbinate le altre sezioni di polizza.
A chi è rivolto questo prodotto?
Costi di intermediazione: le provvigioni relative al prodotto, differiscono in base all’Agenzia/intermediario alla quale è assegnata la polizza ed anche in base al numero e tipo di sezioni di garanzie sottoscritte. Il costo di intermediazione medio (senza considerare eventuali rappels e simili), cioè la provvigione ricorrente annuale standard di prodotto è circa del 25,3 % del premio assicurativo imponibile (al netto delle imposte).
Compensi: il totale da pagare può essere comprensivo dell’eventuale compenso concordato con l’Agente per l’attività di consulenza e assistenza prestata, come consentito dall’art. 106 e ss. del Codice delle Assicurazioni private e relative norme di attuazione. L’importo del compenso è riconosciuto ad ogni ricorrenza annuale della polizza e non è in alcun modo una componente del premio assicurativo, né è ad esso assimilabile.
Quali costi devo sostenere?
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Eventuali reclami relativi ad un contratto o servizio assicurativo nei confronti dell’Impresa di assicurazione devono essere preliminarmente presentati per iscritto (posta, fax, email/PEC) all’Ufficio Gestione Reclami secondo le seguenti modalità: PEC: xxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx Posta: AXA ASSICURAZIONI S.p.A. - C.A. Xxxxxxx Xxxxxxxx Reclami - Xxxxx Xxxx, 00 - 00000 XXXXXX Fax: (x00) 00.00.00.00.00 avendo cura di indicare: • nome e cognome, xxxxxxxxx completo e recapito telefonico del reclamante; • numero della polizza e nominativo del Contraente; • numero e data del sinistro al quale si fa riferimento; • indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato; • breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; • ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà cura della Compagnia fornire riscontro entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo. Per eventuali reclami aventi ad oggetto il comportamento di un Agente piuttosto che di un collaboratore/dipendente di quest’ultimo, il termine di riscontro di cui sopra potrà essere sospeso per un periodo di 15 giorni, al fine di garantire il contradditorio con il suddetto intermediario e consentire allo stesso di effettuare le necessarie integrazioni istruttorie e di esprimere le proprie posizioni relativamente all’oggetto del reclamo così come previsto dalla normativa vigente. Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo, nella risposta verrà fornita una chiara spiegazione della posizione assunta sia dalla Compagnia che dall’Agente interessato in relazione al reclamo stesso ovvero della sua mancata risposta. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile scrivere all’IVASS Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 ‐ 00000 Xxxx; fax 00.00000000, PEC: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx fornendo copia del reclamo già inoltrato ad AXA Assicurazioni S.p.A. ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito dell’IVASS xxx.xxxxx.xx alla sezione “per i Consumatori ‐ Reclami”. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile, avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali: | |
Mediazione | Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’impresa assicuratrice. |
Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato | Tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie (Arbitrato) | Arbitrato irrituale: laddove espressamente previsto dalle Condizioni Generali di Assicurazione, per controversie relative alla determinazione del valore del danno che verranno devolute ai consulenti tecnici nominati da ciascuna delle Parti. Per attivare la procedura è necessario comunicare alla Compagnia la volontà di dare avvio alla stessa. La Compagnia provvederà a dare riscontro al richiedente indicando il nominativo del proprio consulente tecnico e la Procedura seguirà le modalità espressamente indicate nella relativa previsione di Polizza. Per la Sezione Tutela Legale, in caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o IPA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere demandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato. IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura. Qualora per la risoluzione di eventuali controversie si dovesse ricorrere in arbitrato, così come regolamentato dall’articolo: “Procedura per la valutazione del danno (arbitrato irrituale)” delle Norme che regolano il sinistro Sezioni A - B - C (Incendio - Furto - Elettronica) o dall’articolo: “Gestione del sinistro” delle Sezione Tutela Legale, si rammenta la possibilità in ogni caso di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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Capitale Sociale € 211.168.625 interamente versato - Ufficio del Registro delle Imprese di Milano C. F. n. 00902170018 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967 -
Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Milano n. 1576311 - Direzione e coordinamento di AXA MEDITERRANEAN HOLDING SAU ai sensi dell’art. 2497 bis C.C. - Iscrizione Albo Imprese IVASS n. 1.00025 - Capogruppo del gruppo assicurativo AXA ITALIA iscritto all’Albo Gruppi IVASS con il n. 041 - Impresa autorizzata all’esercizio delle assicurazioni con Decreto del Ministero dell’industria,
del commercio e dell’artigianato del 31 dicembre 1935 - (Gazzetta Ufficiale del 9 aprile 1936 n. 83)
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Condizioni di Assicurazione
edizione gennaio 2019
Premessa
Premessa
La normativa e le disposizioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione costituiscono par- te integrante della polizza Agricoltura - Mod. 2117 sottoscritta dal Contraente.
Si conviene pertanto quanto segue:
- si intendono richiamate, a tutti gli effetti, le dichiarazioni del Contraente riportate sulla polizza Agricoltura Mod. 2117;
- l'assicurazione è prestata per le somme o i massimali indicati per le singole unità tecniche, sulla polizza, fatti salvi i limiti di indennizzo/risarcimento, scoperti e franchigie eventualmente previsti sulla polizza stessa o nel presente fascicolo;
- l'assicurazione è operante esclusivamente per le unità tecniche per le quali è stata indicata la somma assicurata o precisato il massimale assicurato e corrisposto il relativo premio; non rien- trano nella somma assicurata poiché esclusi dall’assicurazione i fabbricati in rovina che non sono manutenuti e lasciati in abbandono anche se ed ubicati sui fondi dell’azienda agricola o agrituri- stica;
- le definizioni del Glossario hanno valore convenzionale e quindi integrano a tutti gli effetti la nor- mativa contrattuale;
- le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazione delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono riportate mediante caratteri di particolare evidenza, come pre- visto dall’art. 166 del D.Lgs. n. 209/2005 (più precisamente sono evidenziate con sfondo retino).
Glossario
Alle seguenti definizioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:
Abitazione Agricola: l'intero fabbricato, separato dai restanti da muro pieno, porta morta o spazio vuoto, de- stinato esclusivamente ad abitazione od ufficio dell'Assicurato, cantine, locali e camere per agriturismo, comprese eventuali quote di fabbricato di proprietà comune.
Addetti: i titolari, i prestatori di lavoro, anche occasionali (compresi gli eventuali lavoratori interi- nali) o apprendisti di cui l’Assicurato debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 C.C., non- ché i soci e i familiari coadiuvanti dell'Assicurato che operano nell'azienda agrico- la/agrituristica a qualsiasi titolo, nonché eventuali altri collaboratori di cui l’Assicurato si avvale nell’esercizio dell’attività di impresa purché nel rispetto della normativa vigente sul mercato del lavoro.
Apparecchi macchine elettriche ed elettroniche per ufficio, registratori di cassa, bilance elettroniche,
elettronici d’ufficio: personal computer, minieleboratori ed elaboratori per ufficio e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, con i relativi conduttori di collegamento.
Arredamento l'insieme dei seguenti beni:
domestico - apparecchi elettronici d'ufficio,
dimora abituale: - arredamento e mobili dei locali in genere per abitazione ed eventuale ufficio, nonché quelli dei locali destinati ad agriturismo, elettrodomestici, apparecchi audiovisivi in genere compresi apparecchi telefonici portatili, antenne di proprietà non centralizza- te, impianti di prevenzione e di allarme, capi di abbigliamento e pellicce, quadri, tap- peti, argenteria, e tutto quanto serve per uso domestico e personale; compresi gioiel- li, oggetti preziosi e valori con i limiti precisati in polizza ed esclusi i veicoli (con ec- cezione di biciclette) ed i natanti. Si intendono pure comprese le tende frangisole fis- sate al muro.
- oggetti per uso personale degli ospiti dell'azienda agrituristica, esclusi gioielli e valori.
Arredamento do- mobili dei locali dell'abitazione agricola in cui l'Assicurato non dimora abitualmente, mestico masseria: elettrodomestici, apparecchi audiovisivi in genere compresi apparecchi telefonici portatili, capi di abbigliamento, esclusi: quadri, tappeti, pellicce, argenteria, gioielli, oggetti prezio-
si e valori.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Atti di terrorismo: atti dolosi (compresi - seppure a titolo esplicativo ma non esaustivo - attentati anche con uso di ordigni esplosivi, sabotaggi, contaminazioni dolose e simili nonché anche la sola minaccia di uno dei sopra menzionati atti) compiuti da una persona singola o gruppo/i di persone (sia che agiscano individualmente o in connessione con una organizzazione) commessi per scopi o motivi politici, religiosi, ideologici, etnici e simili inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo e/o di incutere paura nella popolazione o in una sua parte, sempre che reputati o riconosciuti come tali dalle forze dell’ordine e/o dalla magistratura od altra Autorità istituzionale oppure rivendicati da esponenti di gruppi clandestini, organizza- zioni o movimenti anarchici o rivoluzionari di ispirazione ideologica, politica e/o religiosa.
Attrezzatura: essiccatoi fissi e mobili, attrezzatura di stalla, apparecchi per la refrigerazione del latte, impianti fissi o mobili per la mungitura, impianti di vinificazione ed attrezzatura per l'im- bottigliamento e loro relativi impianti, mezzi di sollevamento e pese, pompe di solleva- mento acqua ed impianti mobili di irrigazione; compreso impianto per la produzione di biogas o altro impianto per la produzione di energia elettrica diversi da pannelli solari e panelli fotovoltaici ed escluse le serre ad eccezione dei relativi impianti.
Relativamente alle “Sezioni A - Incendio” e “B - Furto e rapina”, si intendono compresi nell’attrezzatura anche, selleria e finimenti per equini e bovini, nonché attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei locali facenti parte dell’azienda agricola/agrituristica.
È escluso quanto rientra nella definizione di macchine agricole e di apparecchi elettronici d’ufficio.
Glossario
Autocombustione: combustione spontanea senza sviluppo di fiamma.
Azienda Agricola: esercizio di attività agricola autonoma territorialmente individuata e delimitata, anche se le aree risultino fra loro separate purché costituiscano un'unica entità aziendale, atta a produrre reddito considerato agricolo ai sensi del D.P.R. n. 597 del 29/9/1973, e succes- sivo D.P.R. n. 917 del 22/12/1986, e del D.Lgs. n. 228 del 18/05/2001.
Fanno parte dell'azienda agricola: i fabbricati, ivi compresa abitazione rurale se non se- parata da muro pieno, porta morta o spazio vuoto, le scorte e prodotti, il foraggio, il be- stiame, le attrezzature, le macchine agricole, i reparti, le officine e laboratori sussidiari, i sili purché da essa azienda dipendenti e destinati all'uso esclusivo della stessa.
Azienda Agrituristica: azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge
n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, compreso quanto previ- sto dalla Legge 20 febbraio 2006 n°96, per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione.
Azienda Agrituristica azienda agricola in cui si svolge attività di agriturismo così come disciplinato dalla Legge
Venatoria: n. 730 del 5/12/1985 e successive modificazioni o integrazioni, compreso quanto previ- sto dalla Legge 20 febbraio 2006 n°96, per la quale l'azienda è in possesso della relativa autorizzazione, sul cui territorio sono pure svolte azioni di ripopolamento, controllo e pre- lievo della fauna nonché organizzazione dell'esercizio della caccia.
Bestiame: animali bovini, equini (compresi cavalli da sella e da corsa), caprini, ovini, suini, struzzi. Relativamente alle sole “Sezioni A - Incendio” e “D- Responsabilità civile”, si intendono compresi conigli, api (e relative arnie) ed altri animali domestici e da cortile nonché i cani di razza nel caso di allevamenti cinofili (considerati come attività imprenditoriale agricola dalla Legge n. 349 del 23 agosto 1993).
Sono esclusi animali da pelliccia ed allevamenti intensivi di conigli, volatili e avicoli in ge- nere.
Cassaforte: contenitore concepito per la primaria funzione della custodia dei gioielli e dei valori, pro- gettato e costruito con caratteristiche strutturali e meccanismi atti ad opporre una valida resistenza ai tentativi di manipolazione, effrazione e scasso.
La corazzatura della cassaforte deve essere un complesso monolitico nel quale si inte- grano materiali ed accorgimenti difensivi; pareti e battente, di adeguato spessore, sono caratterizzati da un grado di sicurezza crescente in funzione dei tipi di attacco (meccanici o termici) cui devono opporsi. La chiusura deve essere affidata a catenacci ad espansio- ne, almeno sui due lati verticali del battente, rifermati da serrature di sicurezza (a chiave o a combinazione).
Peso minimo 200 Kg. tranne per le casseforti a muro dotate di corpo in acciaio, dello spessore di almeno due millimetri, nel quale è ricavato un dispositivo di ancoraggio tale che, dopo aver incassato e cementato il contenitore nel muro, non sia possibile estrarlo senza la demolizione dello stesso.
Catenaccio: robusta asta metallica che consente la chiusura di un serramento.
Cliente ospite: cliente ospite dell’azienda agrituristica la cui presenza è registrata negli appositi docu- menti previsti dalla legge (es. cliente ospite con pernottamento).
Contraente: il soggetto che stipula l'assicurazione.
Copertura: il complesso degli elementi del tetto, esclusi: strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Cose: gli oggetti materiali e gli animali.
Dati di archivio: le informazioni leggibili a macchina su supporti intercambiabili memorizzati dall'Assicura- to, con esclusione:
- dei dati su supporti fissi per destinazione;
- dei dati su memorie operative delle unità centrali nonché di qualsiasi altro dato non modificabile dall'Assicurato.
Glossario
Dimora abituale: l'abitazione dove l'Assicurato dimora abitualmente.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione: costrizione verso la persona a fare od omettere qualcosa, mediante violenza o minaccia.
Fabbricato: l'intero complesso edile variamente elevato contenente i beni dell'azienda agricola, com- presi fissi ed infissi ed opere di fondazione e interrate, esclusa l'area, con strutture por- tanti verticali, pareti esterne e copertura in cemento armato, laterizi, vetrocemento e ma- teriali incombustibili.
Sono comprese le serre destinate alla coltivazione e riproduzione di vegetali in genere, stabilmente ancorate al suolo mediante fondazioni in cemento o muratura, con le struttu- re portanti in ferro e/o cemento armato, con copertura e pareti esterne in vetro o materia plastica rigida.
Sono esclusi: i pannelli solari e pannelli fotovoltaici, i fabbricati abbandonati e/o in rovina e le tubazioni interrate.
Fatturato: l'ammontare complessivo dei prodotti alimentari venduti (limitatamente a quelli in garan- zia) forniti alla clientela costituenti parte del volume d'affari ai sensi dell'art. 20 del D.P.R. 20/10/1972, n. 633 e successive modificazioni o integrazioni, derivanti dall'esercizio dell'attività dell'azienda agricola o agrituristica assicurata.
Fermentazione decomposizione cui il foraggio va soggetto per l'azione di microorganismi, tale da non
anormale: non permettere l'utilizzo al quale è destinato.
Fissi ed infissi: manufatti per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni, nonché quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha fun- zione secondaria di finimento o protezione.
Foraggio: fieno ed in genere qualsiasi prodotto vegetale erbaceo essiccato destinato all'alimenta- zione del bestiame, compresa la paglia ed altri prodotti da lettiera.
Franchigia: l'importo espresso in valore assoluto o in percentuale sulla somma assicurata, dedotto dall'importo indennizzabile, che l'Assicurato tiene a suo carico.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento, si procederà alla liquidazione del danno applicando la franchigia prima dei predetti limiti.
Furto: reato commesso da chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la de- tiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri così come disciplinato all'art. 624 Codice Penale.
Frequentatore: cliente occasionale dell’azienda agrituristica assicurata non soggetto all’obbligo di regi- strazione negli appositi documenti previsti dalla legge (es. cliente del solo ristorante sen- za pernottamento in agriturismo).
Gioielli: orologi di metallo non prezioso di valore singolo superiore a 4.000 euro, orologi di metal- lo prezioso, monete d’oro, oggetti d'oro o di platino o montati su detti metalli, pietre pre- ziose, perle naturali e di coltura, pietre dure od artificiali montate in metallo prezioso, og- getti in corallo, raccolte e collezioni aventi valore artistico o collezionistico.
Implosione: repentino cedimento di serbatoi e contenitori per carenza di pressione interna di fluidi.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può au- toestendersi e propagarsi.
Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'interno.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Glossario
Inferriata: manufatto in barre o tondi di metallo, posto a chiusura dei vani di illuminazione, aerazio- ne e comunicazione.
L'inferriata può essere:
a) ancorata nel muro, e cioè installata nel relativo vano in modo tale che le barre od i tondi od apposite zanche ricavate nella inferriata stessa siano murati in profondità nella struttura muraria del vano medesimo;
b) fissata nel muro e/o nelle strutture del serramento, e cioè installata nel relativo vano con appositi perni, chiodi o viti, saldati o ribattuti.
Infiammabili: - gas combustibili;
- sostanze non esplosive aventi punto di infiammabilità inferiore a 55° C, ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali, nonché sostanze e prodotti che a contatto con l'acqua o l'aria umida sviluppano gas combu- stibili.
Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17/12/1977 - Alle- gato V.
Macchine agricole: trattori, macchine agricole semoventi, trebbiatrici, mietitrebbiatrici e pressapaglia, moto- falciatrici, motocoltivatori, moto zappatrici, macchine agricole raccoglitrici, rimorchi e se- mirimorchi agricoli, e quant’altro di simile utilizzato nell’attività agricola identificabile con targa o numero di telaio, esclusi ciclomotori e veicoli non a destinazione agricola imma- tricolati e/o iscritti al P.R.A. Sono compresi anche carri, calessi, carrozze, rotoloni per ir- rigazioni (macchine irrigatrici semoventi) e rimorchi agricoli privi di targa.
Manutenzione sono considerati interventi di manutenzione ordinaria, quelli che riguardano le opere
ordinaria: di riparazione, rinnovamento o sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.
Sono esclusi i lavori che espongono i lavoratori a rischi di caduta dall’alto superiore a 2 metri o a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a 1,5 metri o lavori in pozzi.
Manutenzione sono considerati interventi di manutenzione straordinaria, tutti gli interventi che non
straordinaria: rientrano nella definizione di manutenzione ordinaria. In particolare sono considerate ri- parazioni straordinarie quelle necessarie ad assicurare la stabilità dei muri maestri e del- le volte, la sostituzione delle travi, il rinnovamento, per intero o per una parte notevole, dei tetti, solai, scale, argini, acquedotti, muri di sostegno o di cinta (art. 1005 C.C.) non- ché in generale i lavori edili di ampliamento, sopraelevazione o demolizione di fabbricati.
Merci Speciali: si considerano tali: la celluloide, l'espansite di sughero, la gomma spugna e microporosa, le materie plastiche espanse e alveolari, la schiuma di lattice, gli imballaggi di materia plastica espansa o alveolare e gli scarti di imballaggi combustibili, ad eccezione di quelli racchiusi nella confezione delle merci.
Non si considerano merci speciali quelle entrate a far parte del prodotto finito.
Muro pieno: muro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito in materiali incombustibili, di spessore non inferiore a 13 cm.
Sono ammessi: pannelli in vetrocemento armato a doppia parete facenti corpo con la muratura ed aperture minime per il passaggio di alberi di trasmissione e condutture non- ché aperture presidiate da serramenti interamente metallici o rivestiti in metallo privo di luci.
Nucleo Familiare: l'insieme delle persone legate da vincolo di parentela o di fatto con l'Assicurato con lui stabilmente conviventi nell'abitazione indicata in polizza.
Pannelli solari impianto costituito da pannelli solari termici per la produzione di acqua calda e/o impian-
e/o fotovoltaici: to costituito da pannelli a cellule fotovoltaiche per la produzione di energia elettrica, compresi gli inverter, contatori e relativi cavi di collegamento al servizio di impianti facen- ti parte dei fabbricati assicurati.
Parti: il Contraente e la Società.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Glossario
Porta morta: passaggio coperto fra l'abitazione e la stalla o il fienile con apertura in corrispondenza solo del piano terreno; può venire utilizzato solo per il ricovero di veicoli, di macchine agricole escluso il deposito di scorte, prodotti e beni in genere, salvo operazioni di carico e scarico.
Premio: la somma dovuta dal Contraente alla Società.
Prestatori di lavoro di-le persone che hanno con l'Assicurato un rapporto di lavoro subordinato, compresi gli
pendente/dipendenti: apprendisti iscritti a libro paga e matricola.
Prestatori di- tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nel-
Lavoro: l’esercizio dell’attività agricola o agrituristica descritta in polizza e delle quali debba ri- spondere ai sensi dell’art. 2049 C.C.
Sono in ogni caso esclusi gli appaltatori, i subappaltatori ed i lavoratori autonomi.
Xxxxx Xxxxxxx forma di assicurazione per la quale la Società risponde dei danni sino alla concorrenza
Assoluto: di un determinato capitale senza applicazione della regola proporzionale prevista dall'art.
1907 C.C.
Programmi in s'intendono sequenze di informazioni costituenti istruzioni, eseguibili dall'elaboratore, licenza d'uso: che l'Assicurato utilizza in base ad una licenza d'uso o altro contratto con il fornitore per il periodo di tempo precisato nel contratto stesso, leggibili a macchina e memorizzate su
supporti.
Rapina: reato commesso da chi, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante vio- lenza alla persona o minaccia, si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, così come disciplinato dall'art. 628 Codice Penale.
Risarcimento: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro Responsabilità Civile.
Rottura di appa- danneggiamento della funzionalità di un impianto dovuto ad una menomazione dell’in-
recchi elettronici: tegrità dello stesso.
Scasso: forzatura, rimozione o rottura di serrature o di mezzi di custodia e/o protezione dei locali o di mobili contenenti i beni assicurati, tali da causare l'impossibilità successiva del rego- lare funzionamento che vi era prima del fatto dannoso.
Xxxxxx: furto commesso strappando il bene di mano o di dosso alla persona che lo detiene.
Scoperto: la parte di danno, indennizzabile a termini di polizza, espressa in percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.
Se in polizza sono previsti limiti massimi di indennizzo/risarcimento (rispetto alla somma assicurata), si procederà alla liquidazione del danno applicando lo scoperto sul danno medesimo.
Xxxxxxx: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.
Gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.
Scorte e prodotti: derrate in genere, vino e vasi vinari, olio, latte, granoturco, granaglie battute, semi, anti- crittogamici e fertilizzanti; legna da ardere e/o legname; imballaggi, merci speciali e in- fiammabili per riscaldamento ed autotrazione nei quantitativi e limiti previsti dall’Art. 14 - “Tolleranze che non costituiscono aggravamento di rischio”, esclusi: granaglie sullo ste- lo, tabacco, foraggio, frutti pendenti, piante e boschi.
Serramento: manufatto per la chiusura dei vani di transito, illuminazione e aerazione del fabbricato.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Relativamente alla garanzia Tutela Legale, il verificarsi della controversia per la quale è prestata l'assicurazione.
Glossario
Società/AXA: AXA ASSICURAZIONI S.p.A.
Supporti di dati: materiale intercambiabile da parte dell'Assicurato, o anche il materiale fisso ad uso me- moria di massa, per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina.
Tetto: l'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.
Tubo interrato: la conduttura collocata nel suolo sotto uno strato di terra, parzialmente o completamente a diretto contatto con il terreno o comunque non interamente protetta da strutture mura- rie.
Tutela Legale: l’assicurazione di tutela legale ai sensi del D.Lgs. n. 209/2005 artt. 163, 164, 173 e 174 e correlati.
Unità Tecnica: singola garanzia o complesso di garanzie indicate in polizza che comportano un premio.
Valori: denaro, titoli di credito in genere ed ogni carta rappresentante un valore (quali a titolo esemplificativo: francobolli, marche da bollo, carte bollate).
Vetro vetro stratificato che offre una particolare resistenza ai tentativi di sfondamento. È costituito antisfondamento: da più strati di vetro accoppiati tra loro rigidamente, con interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plastico in modo da ottenere uno spessore totale massiccio non infe-
riore a 6 mm.
Ai fini della presente definizione sono considerate equivalenti ai vetri stratificati:
- le lastre costituite da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) con spes- sore non inferiore a 6 mm;
- le lastre costituite da più strati di vetro e policarbonato, con uno spessore totale massiccio non inferiore a 6 mm.
Norme che regolano l’assicurazione in generale
Art. 1| Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente o dell'Assicurato relative a circostanze che in- fluiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 C.C.
Art. 2| Altre assicurazioni
Se sui medesimi beni assicurati e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente con- siderato, ai sensi dell'art. 1910 C.C.
Art. 3| Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Il premio è dovuto per intero, anche se ne sia stato concesso il frazionamento in due rate o più rate, fermo il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del paga- mento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'art. 1901 C.C.
Art. 4| Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5| Aggravamento di rischio
Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita tota- le o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1898 C.C.
Art. 6| Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio succes- sive alla comunicazione del Contraente o dell'Assicurato ai sensi dell'art. 1897 C.C. e rinuncia al re- lativo diritto di recesso.
Art. 7| Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro denunciato a termini di polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'in- dennizzo la Società, o anche il Contraente qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 33), comma 2. lettera g) del D.Lgs. n.206/2005 (“Codice del consumo”), possono recedere dall'assicurazione.
La relativa comunicazione deve essere data mediante lettera raccomandata ed ha efficacia dopo 30 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
In caso di recesso esercitato dalla Società, quest'ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del re- cesso, rimborsa la parte di premio al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 8| Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione
In mancanza di disdetta data da una delle Parti, mediante lettera raccomandata spedita almeno 30 giorni prima della scadenza, l'assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per un anno e così successivamente.
Per i casi nei quali la legge o la polizza si riferiscono al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l'assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso essa coincide con la durata del contratto.
Art. 9| Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 10| Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede del convenuto, ovvero quello del luogo ove ha sede l'Agenzia cui è assegnata la polizza.
Resta fermo il disposto di cui all'art. 33), comma 2. lettera u) del D.Lgs. n.206/2005 (“Codice del consumo”), qualora applicabile.
Art. 11| Rinvio alle norme di legge
Il presente contratto è regolato dalla legge italiana. Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 12| Ispezione alle cose assicurate
La Società, previo accordo con il Contraente o l’Assicurato, ha la facoltà di inviare, a sue spese, una o più persone incaricate a visitare le cose assicurate e l’Assicurato è tenuto a prestare la propria col- laborazione per fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni relative al rischio.
Condizione Aggiuntiva
(Sempre operante)
ES1| Restrizioni Internazionali - Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori / i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Premessa
Art. 13| Integrazione della definizione di Fabbricato
Si intendono compresi gli impianti al servizio del fabbricato quali: impianti elettrici (esclusi trasforma- tori all'aperto), telefonici (esclusi apparecchi portatili), videocitofonici, idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento d'aria, di trasporto, antenne centralizzate ed ogni altro impianto od installazione considerata fissa per natura e destinazione (esclusi impianti di allarme, pannelli solari e panelli foto- voltaici e quanto rientrante nella definizione di attrezzatura); comprese tappezzerie, tinteggiature, moquette, rivestimenti, affreschi e statue non aventi valore artistico; recinzioni fisse e cancelli anche con comandi elettrici, silos, dipendenze e box - esclusi fabbricati in legno, palloni pressostatici e ser- re in teli di plastica non rigida o in film plastico - anche in corpi separati.
In caso di condominio la porzione assicurata comprende anche la quota delle parti di fabbricato di proprietà comune.
Art. 14| Tolleranze che non costituiscono aggravamento di rischio
Sono tollerati e pertanto non vengono considerati aggravamento di rischio:
a) le diverse caratteristiche costruttive del singolo fabbricato, escluse le serre, la cui area coperta complessiva non superi 3/10 dell'area coperta dalla superficie del singolo fabbricato;
b) i materiali combustibili esistenti nelle pareti esterne e nella copertura che non eccedano 3/10 ri- spettivamente della superficie totale delle pareti esterne e della copertura dell'insieme dei xxxxxx- cati;
c) i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazioni o rivestimento;
d) le pareti mancanti dei fabbricati aperti ai lati, le quali sono equiparate alle pareti esterne incom- bustibili;
e) le strutture portanti verticali in legno lamellare;
f) coibentazioni, pareti mobili divisorie e controsoffittature combustibili, pareti interne in pannelli sandwich combustibili.
È tollerata, e quindi può non essere dichiarata in polizza l’esistenza di:
- 1 Kg. di esplodenti;
- 150 Kg. di infiammabili (in taniche o altri fusti) destinati alla manutenzione e/o per riscaldamento ed autotrazione necessari per il buon andamento dell'azienda;
- 750 Kg. di merci speciali compresi imballaggi non entrati a far parte del prodotto finito;
- in quantità illimitata, di infiammabili in serbatoi fissi o nei serbatoi dei veicoli per l’alimentazione del relativo propulsore o ad uso esclusivo degli impianti di riscaldamento al servizio del fabbricati assicurati;
Non si tiene conto di esplodenti o infiammabili esistenti nei locali non occupati dall’Assicurato.
Che cosa è assicurato
Art. 15| Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza i danni materiali, anche causati da colpa grave del Contraente e dell'Assicura- to, dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata, direttamente causati ai beni assicu- rati, anche se di proprietà altrui, da:
a) incendio, fulmine, implosione o scoppio;
b) esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi purché non conseguente ad atto di vandalismo, di terrorismo o di sabotaggio e purché i medesimi siano detenuti legalmente o, se il- legalmente, il Contraente e l'Assicurato non ne conosca l'esistenza;
c) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da ca- duta di satelliti e meteoriti;
d) urto di veicoli stradali o di natanti;
e) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
f) rovina ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni;
g) fumo fuoriuscito a seguito di guasto, non determinato da usura, corrosione, difetti di materiale o ca- renza di manutenzione, agli impianti per la produzione di calore, facenti parte dei beni assicurati, e sempre che detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
h) atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio verificatisi anche in conseguenza di tumulto popola- re, sciopero, sommossa. Sono compresi ad integrazione della lettera b) del presente articolo, i danni provocati da ordigni esplosivi.
La garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo pari all'80% della somma assicu- rata relativa alla singola unità tecnica colpita da sinistro.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 250,00 euro.
Sono inoltre compresi i guasti cagionati dai ladri alle porte ed ai serramenti di accesso ai locali assicurati in occasione di furto o tentato furto sino ad un limite massimo di indennizzo per sinistro di 1.000,00 euro; sono esclusi i danni liquidabili in base alla “Sezione B - Furto e rapina”, se ope- rante, tranne che per l’importo che fosse eventualmente rimasto scoperto.
La garanzia atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio, danni provocati da ordigni esplosivi non in- dennizza i danni:
- causati al bestiame da contagio;
- alle macchine agricole non targate quando non sono ricoverate nei fabbricati dell’azienda agricola/agrituristica assicurata o all’aperto nell’ambito dell’azienda stessa;
- di imbrattamento dei muri esterni del fabbricato e delle relative dipendenze;
- diversi da incendio, esplosione o scoppio, implosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, avvenuti nel corso di occupazione non militare che si protrae per oltre cinque giorni consecutivi;
- verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione dei beni assicurati per ordine di qua- lunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata;
- causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancato o anormale produzione o di- stribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre.
L’assicurazione non comprende qualsiasi tipo di perdita, danno, costo o spesa derivanti diretta- mente od indirettamente da contaminazione nucleare, biologica o chimica dovuta ad atti di terro- rismo, ciò indipendentemente dalla causa che provochi o contribuisca alla contaminazione.
Per contaminazione s’intende l’inquinamento, l’avvelenamento o l’uso mancato o limitato di beni o cose a causa degli effetti di sostanze chimiche e/o biologiche e/o radioattive.
Norme che regolano la Sezione A - Incendio
i) fuoriuscita di acqua condotta, a seguito di rottura accidentale di pluviali e di grondaie, di im- pianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento installati nel fabbricato ivi compresi i tubi interrati.
Per i danni direttamente causati dai tubi interrati viene previsto un limite massimo di indennizzo per sinistro e per anno assicurativo di 2.600,00 euro.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro. Per i danni de- rivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.
La garanzia acqua condotta non indennizza i danni:
- da umidità, stillicidio, insalubrità dei locali e gelo;
- da occlusione di condutture con conseguente rigurgito di fogna e traboccamento di impianti;
- da usura, corrosione o difetti di materiali;
- derivanti da infiltrazioni di acqua piovana e dal disgelo di accumuli di neve non conseguente a rottura di tubazioni o condutture;
- alle scorte e prodotti poste nei locali interrati ad altezza inferiore a cm. 5 dal pavimento;
- provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione;
j) ricerca e riparazione guasti per danni da spargimento d'acqua, in caso di danno indennizzabile in base alla garanzia acqua condotta di cui alla lettera i), o alla garanzia gelo - qualora operante - di cui alla Garanzia Complementare A10 - “Eventi atmosferici”, comunque esclusi i tubi interrati.
Si rimborsano le spese:
1) sostenute per riparare o sostituire le parti di condutture e relativi raccordi nei muri e nei pavi- menti che hanno dato origine allo spargimento d'acqua;
2) necessariamente sostenute allo scopo di cui alla precedente punto 1) per la demolizione od il ripristino di parti del fabbricato;
sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.600,00 euro.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 150,00 euro, da cumularsi con quella dell'acqua condotta o del gelo qualora operante;
k) occlusione di condutture, di impianti idrici ed igienici, di riscaldamento e condizionamento al servizio del fabbricato destinato ad Abitazione Agricola (A1).
Questa garanzia è prestata sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.600,00 euro.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro. La garanzia occlusione di condutture non indennizza i danni:
- conseguenti a rigurgito e traboccamento della rete fognaria pubblica;
- verificatisi a seguito di raccolta e deflusso dell'acqua piovana;
ed inoltre i danni di:
l) dispersione di olio, latte e vino, facenti parte dell'unità tecnica A7 - “Scorte e prodotti”, posti in contenitori di capacità uguale o superiore a 100 litri, causata unicamente da rottura accidentale dei medesimi.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% col minimo di 150,00 euro per sinistro. La garanzia dispersione di olio, latte e vino non indennizza i danni:
- di stillicidio dovuti a corrosione, usura o imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
- di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 100 litri;
- causati ad altri enti dalla dispersione del liquido;
inoltre non rimborsa le spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione;
m) anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio facente parte della relativa unità tecnica A8 - “Foraggio”.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro.
Si rimborsano anche le spese di smassamento dei cumuli colpiti da fermentazione anormale, sino al limite del 20% della somma assicurata alla relativa unità tecnica A8 - “Foraggio”.
Unicamente per le aziende agricole/agrituristiche ubicate nelle regioni: Basilicata, Calabria, Pu- glia, Campania, Sardegna e Sicilia, rimane a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, uno scoperto del 20%.
Non sono indennizzabili i danni da microrganismi che producano ammuffimento, marcescenza o imputridimento, anche quando tali attacchi si manifestino in concomitanza del fenomeno dell'a- normale fermentazione;
n) asfissia ed intossicazione del bestiame facente parte della relativa unità tecnica A6 - “Bestia- me”, a seguito di incendio, fulmine, esplosione, implosione o scoppio nonché fumo;
ed anche, se non espressamente escluso in polizza, i danni di:
o) folgorazione bestiame, facente parte della relativa unità tecnica A6 - “Bestiame”, a seguito di scariche provocate da apparecchiature o impianti ad energia elettrica.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro.
La Società indennizza altresì, purché conseguenti agli eventi previsti dalla presente “Sezione A - In- cendio”, fermo restando quando previsto dall'Art. 48 - “Limite massimo dell’indennizzo”;
p) i danni materiali ai beni assicurati - che abbiano colpito i beni stessi oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da essi - causati da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancata od anormale pro- duzione o distribuzione dell'energia elettrica, termica o idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizio- namento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi. Nonché da caduta di alberi o da distaccamento di parti del fabbricato a seguito dell’azione del fulmine;
q) i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio e le spese di salvataggio previste dall’art. 1914 C.C.;
r) le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare ad idonea discarica i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza, compresi quelli rientranti nella categoria “tossici e nocivi” di cui al D. Lgs. 5/2/997, n. 22 e comunque esclusi i residui radioattivi disciplinati dal D.P.R. 185/64; sono comprese inoltre le spese documentate sostenute dall’Assicurato per trasportare altrove e per ricollocare l'arredamento domestico assicurato rimasto illeso qualora il sinistro abbia reso inagibili i locali. Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 30% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza, fermo quanto previsto dall’Art. 48 - “Limite massimo di indennizzo”;
s) i danni derivanti dalla perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato assicurato, a parziale deroga dell'Art. 22 - “Esclusioni”, lettera n), locato od utilizzato dall'Assicurato proprieta- rio e rimasto danneggiato, per il periodo necessario al suo ripristino. I locali abitati dall'Assicurato vengono compresi in garanzia per l'importo della pigione presumibile ad essi relativa.
Questa garanzia è prestata col massimo di un anno e sino alla concorrenza del 10% del valore che, rispetto a quello assicurato, compete ad ogni singolo fabbricato sinistrato;
t) le spese ed onorari di competenza del perito che il Contraente avrà scelto e nominato con- formemente al disposto dell'Art. 43 - “Procedura per la valutazione del danno”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico del Contraente a seguito di nomina del terzo perito.
Tale garanzia è prestata sino alla concorrenza del 5% dell'indennizzo pagabile a termini di poliz- za con il massimo di 5.200,00 euro.
Qualora sia assicurato l'arredamento domestico della dimora abituale, l'assicurazione è estesa per le garanzie previste dalla presente “Sezione A - Incendio”:
u) agli oggetti trasportati temporaneamente, sino ad un massimo del 20% della somma assicurata alla specifica unità tecnica A2 - “Arredamento domestico”, fuori dalla dimora abituale nei locali occupati dall'Assicurato o dai suoi familiari, anche in alberghi e pensioni, durante il periodo di villeggiatura entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, della Repubblica di San Mari- no, dello Stato Città del Vaticano, degli Stati dell'Unione Europea e della Svizzera.
Condizioni Speciali
(Sempre operanti)
Art. 16| Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente o dell'Assicurato di circostanze aggravanti il ri- schio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza dal diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, sempre che tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
Art. 17| Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 C.C., verso:
- le persone delle quali il Contraente o l’Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le società, le quali rispetto al Contraente o all’Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate, ai sensi dell’art. 2359 C.C., nonché delle società medesime, l’amministratore ed il legale rappresentante;
- i clienti dell’Assicurato sempre che il medesimo, a sua volta, non eserciti l’azione verso il respon- sabile;
- i proprietari/intestatari dei beni mobili o immobili presi in locazione o uso a qualsiasi titolo dall’Assicurato, comprese banche, società finanziarie e/o di leasing e gli eventuali conduttori che sub-locano tali beni all’Assicurato, sempre che l’Assicurato stesso a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile;
- enti fieristici o organizzatori di eventi sempre che l’Assicurato, a sua volta, non eserciti l’azione verso il responsabile.
Art. 18| Macchine agricole ed attrezzatura in leasing
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi macchine agricole ed at- trezzature appoggiati a contratti di “leasing” qualora prevedano la copertura assicurativa incendio.
Art. 19| Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre
Il bestiame, le scorte e prodotti si intendono inoltre in garanzia presso mostre, fiere e mercati, purché nell'ambito del territorio italiano, Repubblica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Euro- pea in conseguenza di sinistro indennizzabile previsto dalle garanzie dell’Art. 15 - “Oggetto dell’assicurazione”.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per ciascuna unità tecnica A6 - “Bestiame” e/o A7 - “Scorte e prodotti”. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documentata della partecipazione alla mostra, fiera o mercato.
Art. 20| Attrezzatura presso terzi
L’attrezzatura si intende inoltre in garanzia presso una o più ubicazioni diverse da quella dichiarata in polizza, in semplice deposito e/o conto lavorazione, purché nell'ambito del territorio italiano, Repub- blica di San Marino, Svizzera e negli Stati dell'Unione Europea, in conseguenza di sinistro indenniz- zabile previsto dalle garanzie dell’Art. 15 - “Oggetto dell’assicurazione”.
La garanzia è prestata sino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per l’unità tecnica A5 - “Attrezzatura”. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione documenta- ta della movimentazione dei beni.
Art. 21| Modifiche e variazioni al fabbricato e/o all’attrezzatura
Fermo quanto previsto all’Art. 5 - “Aggravamento del rischio” è nella facoltà dell’Assicurato variare o modificare il complesso dei fabbricati e l’attrezzatura dell’azienda agricola aggiungendo anche nuovi fabbricati e/o beni facenti parte dell’attrezzatura, che resteranno compresi nella somma assicurata, senza avere l’obbligo di darne avviso alla Società. Ciò sempre che non risultino peggiorate le carat- teristiche costruttive dei fabbricati e/o aggravata la natura dell’attività esercitata, e fermo restando quanto disposto dall’Art. 47 - “Assicurazione parziale”.
In caso di modifiche nei fabbricati e di nuove installazioni di beni facenti parte dell’attrezzatura, l’assicurazione si intende operante in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei mate- riali di costruzione e parti di attrezzatura sia in opera che a piè d’opera nell’area dell’azienda agricola, restano comunque operanti le specifiche esclusioni previste in polizza dalle singole garanzie (es. per gli eventi atmosferici quanto previsto per i fabbricati in corso di costruzione o in corso di rifacimento od incompleti nelle coperture o nei serramenti, ecc.).
Che cosa non è assicurato
Art. 22| Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti- celle atomiche;
c) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dei legali rappresentanti, dell'amministratore o dei soci a responsabilità illimitata;
d) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni;
e) di smarrimento, furto, rapina, estorsione o imputabili ad ammanchi di qualsiasi tipo dei beni assi- curati, avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio o implosione se l'evento è de- terminato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno, anche se conseguenti ad eventi per i quali è pre- stata l'assicurazione, salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare “Refrigerazione latte e prodotti (A13)”, se operante;
h) al contenuto di essiccatoi ed i danni ai medesimi causati dall'azione diretta della fiamma o dal ca- lore del focolare;
i) a boschi, coltivazioni in genere, piante, frutti pendenti e prodotti coltivati;
l) causati da fenomeni elettrici in genere, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi previsti dall’Art. 15 - “Oggetto dell’assicurazione” (salvo quanto previsto dalla Garanzia complementare “Fenomeni elettrici (A9)”, qualora operante);
m) a fabbricati con caratteristiche costruttive non conformi alla definizione di fabbricato e quanto in essi contenuto (salvo quanto previsto dalla Garanzia Complementare “Fabbricati in legno (A14)”, qualora operante);
n) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito agri- colo, commerciale, industriale o di servizi, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non ri- guardi la materialità dei beni assicurati, salvo quanto indicato alla lettera s) “perdita di pigione o mancato godimento del fabbricato” del precedente Art. 15 - “Oggetto dell'assicurazione”.
Dove si assicura
Art. 23| Assicurabilità delle unità tecniche
Limitatamente ai rischi previsti dalla “Sezione A - Incendio”:
a) l'arredamento domestico è assicurato nei fabbricati costituenti l'azienda agricola/agrituristica;
b) l'attrezzatura è assicurata nei fabbricati costituenti l'azienda agricola/agrituristica. Le pompe di sollevamento acqua e gli impianti di irrigazione sono assicurati anche all’aperto sui fondi coltivati dall'Assicurato facenti parte dell’azienda agricola/agrituristica esclusivamente per le garanzie in- cendio, fulmine, implosione o scoppio; esplosione, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, caduta satelliti e meteoriti; urto di veicoli stradali o di natanti, onda di pressione;
c) le macchine agricole, sono assicurate, anche all'aperto nell'ambito dell'azienda agricola, non- ché sul territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano;
d) il bestiame è assicurato anche all'aperto purché sui fondi coltivati dall'Assicurato e sui pascoli, compreso l'alpeggio, e sulle strade che ivi conducono;
e) le scorte e i prodotti sono assicurati anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'a- zienda agricola/agrituristica;
f) il foraggio è assicurato anche all'aperto e sui mezzi di trasporto, nell'ambito dell'azienda agrico- la/agrituristica.
Come si indennizza
Art. 24| Criteri e limiti di indennizzo
È indennizzato:
a) per il fabbricato (diversi da quelli in legno) il valore a nuovo, cioè la spesa necessaria per l'in- tegrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato o per riparare le parti danneggiate, escludendo soltanto il valore dell'area;
b) per l'arredamento domestico il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni stessi un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione ed uso.
La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
- 26.000,00 euro per singolo oggetto d'arte, tappeti ed arazzi pregiati, quadri e statue d'autore, affreschi;
- 10% della somma assicurata, per gioielli;
- 10% della somma assicurata con il massimo di 5.200,00 euro, per valori;
c) per l'attrezzatura il valore a nuovo o il valore al momento del sinistro in base all'opzione esercitata in polizza;
d) per le macchine agricole il valore al momento del sinistro, cioè applicando al valore a nuovo dei beni stessi un deprezzamento stabilito in relazione alla vetustà, stato di conservazione ed uso;
e) per le scorte, il bestiame ed il foraggio il valore al momento del sinistro, cioè il valore com- merciale del bene inclusi gli oneri fiscali.
La garanzia è prestata con i seguenti limiti di indennizzo:
- 700,00 euro per ogni singolo cane di razza inerenti l'unità tecnica A6 - “Bestiame” nel caso di allevamenti di cani;
- 8.000,00 euro per ogni singolo bovino o equino inerenti l'unità tecnica A6 - “Bestiame”;
- 16.000,00 euro per gli imballaggi compresi nell'unità tecnica A7 - “Scorte e prodotti”;
- 2.000,00 euro per legna da ardere e legname compresi nell'unità tecnica A7 - “Scorte e pro- dotti”.
Art. 25| Deroga alla proporzionale
Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle unità tecniche la cui somma assicurata maggiorata del 10%, e limitatamente ai fabbricati del 20%, non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 47 - “Assi- curazione parziale”, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così mag- giorata ed il valore suddetto.
Tale deroga non è operante in presenza di assicurazioni stipulate con altre società, sulle medesime cose e per i medesimi rischi, con somme assicurate globalmente sufficienti.
Qualora in caso di sinistro risultasse che il valore dell’unità tecnica colpita è superiore alla somma garantita, il Contraente si impegna ad assicurare tale aumento per la residua durata del contratto; in caso contrario in occasione di successivi sinistri non verrà applicata la predetta deroga.
Art. 26| Anticipo indennizzo
Relativamente alla “Sezione A - Incendio”, l'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 50.000,00 euro.
L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sem- pre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.
Garanzie Complementari
(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)
RISCHIO LOCATIVO (A1 e/o A3)
La Società, nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 C.C., in- dennizza, secondo le condizioni di polizza e con le norme che regolano il sinistro per la “Sezione A - Incendio”, i danni materiali direttamente cagionati da incendio, fulmine, esplosione, scoppio e fumo, anche se causati con colpa grave dell'Assicurato, ai locali tenuti in locazione dallo stesso, ferma l'ap- plicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C. qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termine di polizza.
Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per quelle unità tecniche la cui somma assicurata maggiorata del 20% non sia inferiore al valore risultante al momen- to del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 47- “Assicurazione parziale”, rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
FENOMENI ELETTRICI (A9)
A parziale deroga di quanto previsto dall’Art. 22 - “Esclusioni” lettera l) la Società indennizza i danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scari- che elettriche conseguenti a fulmine, a:
- macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 3% della somma assicurata all'unità tecnica A1 - “Abitazione Agricola” e/o A3 - “Azienda Agricola”;
- beni compresi computer ad uso domestico, esclusi apparecchi elettronici d'ufficio, facenti parte dell'arredamento dell’abitazione assicurato, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 10% della somma assicurata all'unità tecnica A2 - “Arreda- mento domestico”;
- macchine elettriche ed elettroniche facenti parte dell'attrezzatura, sino ad un limite massimo per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 10% della somma assicurata all'unità tecnica A5 - “At- trezzatura”.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 250,00 euro per sinistro.
La garanzia fenomeni elettrici non indennizza i danni:
- alle macchine agricole, a beni facenti parte di unità tecniche non assicurate;
- agli apparecchi elettronici d'ufficio, assicurabili con la “Sezione C - Elettronica”;
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, alle resistenze scoperte ed ai fusibili;
- causati da usura o manomissione o difetti di materiale;
- derivanti da operazioni di montaggio, prova e manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza;
- ai trasformatori elettrici e generatori di corrente posti all'aperto ed all'esterno del fabbricato.
EVENTI ATMOSFERICI (A10)
La Società indennizza i danni materiali direttamente causati ai beni assicurati, anche se di proprietà altrui, da:
a) uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate od abbattute, gran- dine, tromba d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti in zona, nonché i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbricato e sul contenuto a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate alla copertura, alle pa- reti esterne o ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici anzidetti.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 500,00 euro per sinistro.
Norme che regolano la Sezione A - Incendio
Per i fabbricati aperti da uno o più lati sono compresi i danni subiti dai fabbricati stessi e quan- to in essi contenuto, purché aventi strutture portanti verticali, copertura del tetto e/o pareti esterne in materiali incombustibili. Sono parificati ai fabbricati aperti da uno o più lati le tettoie aventi strut- ture portanti verticali in materiale incombustibile e copertura del tetto in coppi o laterizi.
La garanzia è prestata, per i danni al fabbricato, con uno scoperto del 10% con un minimo di 1.000,00 euro per sinistro, e sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, pari al 50% del valore del fabbricato colpito da sinistro.
In caso di sinistro che colpisca più fabbricati e quindi di concomitanza di minimi per sinistro diver- si (500,00 euro e 1.000,00 euro) verrà applicato il minimo per sinistro più elevato (cioè 1.000,00 eu- ro per sinistro).
La garanzia eventi atmosferici non indennizza i danni:
causati da:
1) fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2) mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
3) formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
4) acqua, neve o grandine penetrata attraverso finestre e/o lucernari lasciati aperti o da apertu- re prive di protezione;
5) intasamento o traboccamento di grondaie o pluviali;
6) sovraccarico neve, gelo, salvo quanto previsto dalle successive lettere b) e c) della presente estensione di garanzia;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici; subiti da:
7) lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandi- ne (assicurabili con la garanzia A11 - “Grandine sui fragili”);
8) serramenti, vetrate o lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
9) insegne, antenne, cavi aerei e consimili installazioni esterne;
10) fabbricati destinati ad alpeggio;
11) tettoie con caratteristiche costruttive diverse da quelle previste al punto a) e quanto in essi contenuto;
12) fabbricati aperti da uno o più lati con strutture verticali in materiali combustibili e quanto in essi contenuto;
13) fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento od incompleti nelle coperture o nei serra- menti quando previsti dalla tipologia costruttiva (anche se per temporanee esigenze di ripri- stino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della pre- sente garanzia, ed al loro contenuto;
14) fabbricati con coperture e/o pareti esterne in materia plastica o materiali combustibili e quan- to in essi contenuto;
15) tende, tensostrutture, tendostrutture, strutture geodediche, capannoni pressostatici e similari, baracche in legno o plastica e quanto in essi contenuto;
16) enti all'aperto, ad eccezione di: serbatoi metallici, silos, macchine agricole ed attrezzatura;
17) alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
18) serre e quanto in esse contenuto;
19) fabbricati in legno e quanto in esse contenuto salvo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia (A14);
20) pannelli solari e/o fotovoltaici, salvo - se operante - quanto disciplinato nella specifica ga- ranzia;
b) sovraccarico neve, compresi i danni di bagnamento che si verificassero all'interno del fabbrica- to, purché avvenuti a seguito di crollo totale o parziale del tetto o delle pareti esterne per effetto del peso della neve.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con un minimo di 1.000,00 euro per sinistro. Il limite di indennizzo per sinistro è pari al 50% del valore del fabbricato colpito da sinistro.
Norme che regolano la Sezione A - Incendio
La garanzia sovraccarico neve non indennizza i danni:
- causati da valanghe e slavine;
- causati da gelo, ancorché conseguente all'evento coperto dalla presente polizza;
- ai fabbricati ed alle tettoie che non siano conformi alle vigenti norme, al momento della loro co- struzione o ristrutturazione strutturale, relative ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;
- ai fabbricati destinati ad alpeggio;
- alle serre e quanto in esse contenuto;
- ai fabbricati in legno salvo - se operante - quanto disciplinato nella specifica garanzia;
- ai fabbricati in costruzione o in corso di rifacimento, a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia, ed al loro contenuto;
- a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonché all'impermeabilizzazione, a meno che il loro danneggiamento sia causato da crollo totale o parziale del tetto o delle pareti;
c) gelo che comporti spargimento d'acqua condotta a seguito di rottura delle condutture, sino ad un limite massimo di indennizzo, per sinistro e per annualità assicurativa, di 2.600,00 euro.
Le spese necessariamente sostenute per la ricerca del guasto e conseguente riparazione sono comprese nei limiti della garanzia ricerca e riparazione guasti prevista in garanzia base dall’Art. 15 - “Oggetto dell’assicurazione”, lettera j).
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sinistro, una franchigia di 100,00 euro.
Non sono tuttavia indennizzabili i danni:
- da spargimento d'acqua causato da condutture installate all'esterno del fabbricato o da tubi interrati;
- ai locali sprovvisti di impianti di riscaldamento oppure con impianto non in funzione da oltre 48 ore consecutive prima del sinistro;
Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro la Società indennizza le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.
GRANDINE SUI FRAGILI (A11)
A parziale deroga di quanto previsto dalla Garanzia Complementare Eventi Atmosferici (A10) punti 7) e 8) la Società indennizza i danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, ve- trate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro cemento e manufatti in materia plastica.
L’assicurazione è prestata, anche per tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati, escluso in ogni caso quanto in essi contenuto, con uno scoperto del 10% con un minimo di 1.000,00 euro per sinistro e comunque con il massimo di 15.500,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.
Per le aziende agricole/agrituristiche ubicate nelle province di: Ancona, Arezzo, Ascoli Xxxxxx, Ber- gamo, Frosinone, Isernia, Macerata, Padova, Perugia, Pesaro-Urbino, Pordenone, Roma, Rieti, Ter- ni, Treviso, Udine, Venezia, Verona, Vicenza, Viterbo, l’assicurazione è prestata con uno scoperto del 15% con un minimo di 1.000,00 euro per sinistro e comunque con il massimo di 15.500,00 euro per sinistro e per annualità assicurativa.
In caso di sinistro con concomitanza di minimi diversi (Eventi atmosferici e Grandine sui fragili) verrà applicato il minimo per sinistro più elevato (cioè 1.000,00 euro per sinistro).
Si intendono sempre escluse le serre e quanto in esse contenuto e comunque operanti tutte le re- stanti esclusioni previste dalla garanzia Eventi Atmosferici nonché quelle previste dall’Art. 22 - “Esclusioni”.
Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro la Società indennizza le spese di demolizione e sgom- bero sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza fermo che tale limite non s’intende in aggiunta al limite massimo di indennizzo di 15.500,00 euro per sinistro e per annuali- tà assicurativa, ma è da considerarsi parte dello stesso.
Norme che regolano la Sezione A - Incendio
RICORSO TERZI (A12)
a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale conve- nuto, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale ci- vilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati ai beni di terzi da si- nistro indennizzabile a termini della “Sezione A - Incendio”.
In caso che il sinistro risulti indennizzabile anche dalla garanzia prevista all'Art. 71 - “Danni a terzi da incendio” della “Sezione D - Responsabilità Civile”, la Società indennizzerà, per la presente garanzia, solo la parte di danno eccedente il limite previsto dal citato Art. 71 - “Danni a terzi da incendio”.
b) L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'uti- lizzo di beni - nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Per i danni causati da fuoriuscita di acqua condotta, resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sini- stro, una franchigia di 100,00 euro. Per i danni derivanti da un'unica causa la franchigia si applica una sola volta qualunque siano le unità tecniche interessate.
L'assicurazione non comprende i danni:
- a beni che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei prestatori di lavoro dell'Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in so- sta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo;
- cagionati a seguito di incendio provocato da granaglie sullo stelo o da lavorazioni agricole nei campi.
Non sono comunque considerati terzi:
- il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto prece- dente;
- le società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse con- tro di lui, fornendo tutti gli elementi e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato. L'Assicurato deve astenersi da qualunque transa- zione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 C.C.
REFRIGERAZIONE LATTE E PRODOTTI (A13)
La Società risponde, a parziale deroga dell'Art. 22 - “Esclusioni”, lettera g), dei danni materiali e diret- ti subiti dal latte e prodotti in refrigerazione, a causa di:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
a) ad eventi previsti dalla presente sezione e per i quali è prestata l'assicurazione;
b) all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorigeno o nei relativi dispositivi di con- trollo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione dell'acqua e di produzione o distribuzione dell'energia elettrica direttamente pertinenti all'impianto stesso;
c) della mancata fornitura dell'energia elettrica da parte dell'Ente erogatore, conseguenti ad eventi assicurati nella presente sezione che si prolunghi per oltre 12 ore. Tale estensione è operante a condizione che la fornitura di energia elettrica sia effettuata tramite rete pubblica.
Norme che regolano la Sezione A - Incendio
L'operatività della garanzia ha effetto se la mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 12 ore. Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun sini- stro, uno scoperto del 20% con il minimo di 100,00 euro.
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 47 - “Assicurazione parziale”.
La Società non sarà tenuta ad indennizzare i danni:
- al latte e prodotti assicurati causati da mancata erogazione di energia elettrica preavvisata o pro- grammata da parte dell'Ente fornitore dell'energia stessa;
- alle scorte e prodotti per uso familiare.
FABBRICATI IN LEGNO (A14)
Premessa - Definizione
Per Fabbricati in legno si intendono fabbricati facenti parte dell’azienda agricola o agrituristica assi- curata destinati a stalle, rimesse per veicoli e attrezzi od altri usi agricoli, costruiti con strutture por- tanti verticali in legno e/o in materiali incombustibili, con pareti esterne interamente in legno o in le- gno e materiali incombustibili e con copertura del tetto in coppi o laterizi o in legno stabilmente anco- rate al suolo mediante fondazioni o basamento in cemento o muratura.
Non costituisce aggravamento di rischio, la presenza di plastica rigida nella copertura del tetto per non oltre 3/10 della superficie totale della copertura del fabbricato.
Sono comprese tutte le opere murarie anche se interrate, fissi ed infissi, impianti elettrici per forza motrice e illuminazione, impianti di riscaldamento e climatizzazione, altri impianti in genere diversi da pannelli solari o fotovoltaici. Tutti gli impianti devono essere stabilmente installati e pertinenti i xxxxxx- cati assicurati.
Oggetto della garanzia Fabbricato in legno e relativo Contenuto
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai fabbricati in legno assicurati per gli eventi elencati all’Art. 15 - “Oggetto dell’assicurazione”, derogando così a quanto previsto dall’Art. 22 - “Esclusioni”, lettera m).
Relativamente a quanto contenuto nei fabbricati in legno, se assicurato con le unità tecniche A4 - “Macchine agricole”; A5 - “Attrezzatura”; A6 - “Bestiame”; A7 - “Scorte e prodotti”, la garanzia è ope- rante per gli eventi elencati all’Art. 15 - “Oggetto dell’assicurazione”.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 30% ed un minimo di 500,00 euro per ogni sinistro.
Eventi atmosferici e Fenomeni elettrici
Se acquistata la garanzia A9 - “Fenomeni elettrici” la garanzia è operante con uno scoperto del 10% ed un minimo di 250,00 euro e con un massimo indennizzo di 1.000,00 euro per sinistro e per anno che abbia interessato macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti facenti parte del fabbricato in legno assicurato.
Se acquistata la garanzia A10 - “Eventi atmosferici” la garanzia è operante con uno scoperto del 20% ed un minimo di 1.000,00 euro per sinistro.
La garanzia A11 - “Grandine sui fragili” non è operante per i fabbricati in legno.
Somma assicurata e Valore dei beni - Deroga alla proporzionale
La somma assicurata per i fabbricati in legno deve corrispondere al valore allo stato d’uso o rimpiaz- zo delle cose assicurate, escluso il valore dell'area.
In caso di sinistro l'ammontare del danno si determina in base al valore al momento del sinistro te- nendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazio- ne, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza conco- mitante; pertanto per tali fabbricati in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del cosiddetto valore a nuovo.
Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per i fabbricati in legno la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 47 - “Assicurazione parziale” rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
PANNELLI SOLARI E/O FOTOVOLTAICI (A15)
Oggetto della garanzia Pannelli solari e/o fotovoltaici
La Società indennizza i danni materiali e diretti causati ai pannelli solari e/o fotovoltaici al servizio dei fabbricati assicurati da:
a) eventi atmosferici, quali: uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, sollevate, trasportate o abbattute, grandine e tromba d'aria, a condizione che gli effetti siano riscontrabili su più beni in zona.
Sono esclusi i danni:
1) causati da fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali o artificiali;
2) causati da mareggiate e penetrazione di acqua marina, valanghe o cedimento o franamento del terreno;
3) causati da formazione di ruscelli, allagamento, accumulo esterno d'acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
4) causati da sovraccarico neve, gelo;
5) subiti da pannelli solari o fotovoltaici in corso di installazione o riparazione od incompleti (an- che se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), a meno che detti lavori siano ininfluenti ai fini della presente garanzia;
ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici;
b) Incendio, scoppio o esplosione anche provocata da sostanze od ordigni esplosivi;
c) fulmine, compresi i danni derivanti dalla caduta di alberi o di distaccamento di parti di serra o di fabbricato a seguito della sua azione.
Il limite di indennizzo per l’azione diretta o indiretta del fulmine è pari a 1.000,00 euro per sinistro e per anno assicurativo;
d) caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, compresi i danni causati da cadu- ta di satelliti e meteoriti;
e) urto di veicoli stradali che non appartengono e non sono in uso all'Assicurato od al Contraente, in transito sulla pubblica via o su area equiparata ad area pubblica.
f) onda di pressione, provocata dal superamento della velocità del suono da parte di aeromobili od oggetti in genere;
g) fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, comprese scariche elettriche conseguenti a fulmine, ad impianti elettrici ed elettronici facenti parte dei pannelli solari e/o fotovoltaici assicurati.
Il limite di indennizzo per fenomeni elettrici è pari a 1.000,00 euro per sinistro e per anno assicu- rativo.
Le garanzie previste dal pacchetto “Pannelli solari e/o fotovoltaici” sono prestate con uno scoperto del 10% di ogni danno indennizzabile e, in ogni caso, col minimo di 500,00 euro.
Oltre ai danni materiali e diretti del sinistro la Società indennizza:
- i guasti causati ai beni assicurati allo scopo di impedire o arrestare l’incendio e le spese di salvataggio previste dall’art. 1914 C.C.;
- le spese necessarie per demolire, sgomberare, trattare e trasportare alla discarica idonea più vicina i residui del sinistro, sino alla concorrenza del 10% dell'indennizzo pagabile a termini di polizza.
Si intendono comunque operanti tutte le esclusioni previste dall’Art. 22 - “Esclusioni”.
Somma assicurata e Valore dei beni - Deroga alla proporzionale
La somma assicurata per i pannelli solari e/o pannelli fotovoltaici deve corrispondere al valore di ri- costruzione a nuovo o rimpiazzo degli stessi, escluso il valore dell'area.
Non si farà luogo all'applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C., per i pannelli so- lari o fotovoltaici la cui somma assicurata maggiorata del 10% non sia inferiore al valore risultante al momento del sinistro; qualora inferiore, il disposto dell'Art. 47 - “Assicurazione parziale” rimarrà ope- rativo in proporzione del rapporto tra la somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
Sezione A - INCENDIO | ||
Beni - Unità Tecnica | Limite di indennizzo | |
A2 - Arredamento domestico: Oggetti d'arte, tappeti ed arazzi pregiati, quadri e statue d’autore, affreschi | 26.000 euro per singolo oggetto | |
A2 - Arredamento domestico: Gioielli | 10% della somma assicurata per l’arredamento domestico | |
A2 - Arredamento domestico: Valori | 10% della somma assicurata per l’arredamento domestico con il massimo di 5.200 euro | |
A2 - Arredamento domestico: oggetti portati temporaneamente in villeggiatura | 20% della somma assicurata per l’arredamento domestico dimora abituale | |
A6 - Bestiame | 8.000 euro per ogni singolo bovino o equino 700 euro per ogni singolo cane di razza | |
A7 - Scorte e prodotti | massimo 16.000 euro per gli imballaggi massimo 2.000 euro per legna da ardere e legname | |
Garanzia Base | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Atti vandalici, di terrorismo e sabotaggio compresi i danni da ordigni esplosivi | 80% della somma assicurata | 250 euro per sinistro |
Guasti cagionati dai ladri | 1.000 euro per sinistro | - |
Acqua condotta | per i tubi interrati 2.600 euro per sinistro/anno | 100 euro per sinistro |
Ricerca e riparazione guasti | 2.600 euro sinistro/anno | 150 euro per sinistro |
Occlusione di condutture | 2.600 euro sinistro/anno | 100 euro per sinistro |
Dispersione di olio, latte, vino | - | Scoperto 10% col minimo di 150 euro per sinistro |
Anormale fermentazione ed autocombustione del foraggio | Comprese le spese di smassamento dei cumuli sino al 20% della somma assicurata per il Foraggio (A8) | 100 euro per sinistro. Scoperto del 20% per: Basilicata, Calabria, Puglia, Campania, Sardegna e Sicilia |
Folgorazione bestiame (opzionale) | - | 100 euro per sinistro |
Spese di demolizione e sgombero e spese do- cumentate sostenute dall’Assicurato per tra- sportare e per ricollocare l'arredamento dome- stico illeso | 30% dell’indennizzo pagabile a termini di polizza | - |
Perdita pigione o mancato godimento del fabbricato | massimo di un anno e sino al 10% del valore che compete ad ogni singolo fab- bricato sinistrato | - |
Spese ed onorari di competenza del perito | 5% dell’indennizzo col massimo di 5.200 euro | - |
Condizioni Speciali (Sempre operanti) | Limite di indennizzo | |
Bestiame, scorte e prodotti presso fiere e mostre | 20% della somma assicurata per A6 - Bestiame e/o A7 - Scorte e prodotti | |
Attrezzatura presso terzi | 20% della somma assicurata per A5 - Attrezzatura |
Norme che regolano la Sezione A - Incendio
Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
Sezione A - INCENDIO | ||
Garanzie Complementari (Opzionali) | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Fenomeni elettrici a macchine ed impianti facenti parte del fabbricato | 3% della somma assicurata per il fabbricato A1- Abitazione Agricola e/o A3 - Azienda Agricola | Scoperto del 10% col minimo di 250 euro per sinistro |
Fenomeni elettrici a beni facenti parte dell’arredamento domestico | 10% della somma assicurata A2- Arredamento domestico | |
Fenomeni elettrici a macchine facenti parte dell’attrezzatura | 10% della somma assicurata A5- Attrezzatura | |
Eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, vento, ecc.) | - | Scoperto del 10% col minimo di 500 euro per sinistro |
Danni da eventi atmosferici subiti da fabbricati aperti da uno o più lati | 50% del valore del fabbricato colpito da sinistro per sinistro/anno | Scoperto del 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro |
Sovraccarico neve | 50% del valore del fabbricato colpito da sinistro | Scoperto del 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro |
Gelo | 2.600 euro per sinistro/anno | 100 euro per sinistro |
Danni causati da grandine sui fragili (danni materiali direttamente causati dalla grandine ai serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre di cemento amianto, fibro ce- mento, ecc.) | massimo di 15.500 euro sinistro/anno per le spese di demolizione e sgombero fino al 10% dell'in- dennizzo pagabile (comprese nel limite massimo di 15.500 euro) | Scoperto del 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro Scoperto 15% col minimo di 1.000 euro per aziende ubicate nelle province di: AN - AR - AP - BG - FR - IS - MC - PD - PG - PU - PN - RM - RI - TR - TV - UD - VE - VR - VI - VT |
In caso di sinistro con concomitanza di minimi diversi verrà applicato il minimo per sinistro più elevato. | ||
Ricorso Terzi | 10% del massimale per danni derivanti da interruzioni o sospensioni di attività | 100 euro per sinistro per danni da acqua condotta |
Refrigerazione latte e prodotti | - | Scoperto del 20% col minimo di 100 euro |
Danni ai Fabbricati in legno | - | Scoperto 30% col minimo di 500 euro |
Danni da eventi atmosferici a fabbricati in legno | - | Scoperto del 20% col minimo di 1.000 euro |
Danni da fenomeni elettrici a macchine ed im- pianti facenti parte dei fabbricati in legno | 1.000 euro sinistro/anno | Scoperto del 10% col minimo di 250 euro |
Danni ai pannelli solari e/o fotovoltaici | 1.000 euro per sinistro/anno per danni da fenomeno elettrico e per l’azione diretta del fulmine | Scoperto del 10% col minimo di 500 euro |
Premessa
Art. 27| Caratteristiche del fabbricato - Integrazione della definizione di fabbricato
Ai fini di efficacia della garanzia furto, relativamente all’Arredamento domestico (B1 o B4) la garanzia
è prestata a condizione che i locali contenenti i beni assicurati abbiano pareti perimetrali e copertura
di vivo, xxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx in doppia lamiera di acciaio con interposta coibenta-
zione solidamente incastrata (c.d. pannelli sandwich), vetrocemento armato, vetro antisfondamento.
Art. 28| Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia
Le condizioni e premi della presente assicurazione furto sono convenuti in considerazione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti i beni assicurati (B1 o B4 - “Arredamento domestico”, B7 - “Scorte e prodotti” e per la parte di B5 - “Macchine agricole e Attrezzatura”, quali selleria e fini- menti, attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricove- rati o riposti nei fabbricati dell’azienda agricola/agrituristica), situata in linea verticale a meno di 4 me- tri dal suolo o da superfici acquee, nonché‚ da ripiani accessibili e praticabili per xxx xxxxxxxxx xxxx'x- xxxxxx (xxxxx impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale) sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metal- lo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti, xxxxxxxxx od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate.
Nelle inferriate e nei serramenti sono ammesse luci purché di dimensioni non praticabili senza effra- zione delle relative strutture.
Resta espressamente convenuto tra le Parti che, in caso di sinistro furto:
a) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture protet- te in modo conforme a quello sopra indicato, ma viene accertato che altre aperture non erano ugualmente protette, la Società corrisponderà l'indennizzo a termini di polizza, senza alcuna ec- cezione a tale titolo;
b) se l'introduzione nei locali avviene forzando i mezzi di protezione e di chiusura di aperture non protette in modo conforme a quello sopra indicato, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso;
c) se l'introduzione nei locali avviene attraverso aperture i cui mezzi di protezione e chiusura non sono posti in essere, ma all'interno dei locali stessi vi è presenza di persone, la Società corri- sponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termine di polizza, rimanendo il re- stante 20% a carico dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sen- si dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione di indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato.
Che cosa è assicurato
Art. 29| Oggetto dell’assicurazione
La Società indennizza, nei limiti delle somme indicate in polizza, i danni ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi, direttamente causati da:
a) furto, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti i beni stessi:
1) violandone le difese esterne mediante:
- rottura, scasso;
- uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
2) per xxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
3) con presenza di persone all'interno dei locali stessi e non siano stati posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle aperture;
4) in altro modo, rimanendovi clandestinamente, ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi;
b) rapina od estorsione avvenuta nei locali dell'azienda agricola/agrituristica, quand’anche le per- sone sulle quali viene fatta violenza o minaccia, vengano prelevate dall'esterno e siano costrette a recarsi nei locali stessi.
Sono inoltre compresi in garanzia:
c) scippo o rapina, al di fuori dei locali dell'azienda agricola/agrituristica di capi di vestiario, pellic- ce, oggetti di uso personale o domestico, compresi gioielli e valori, commesso sulla persona dell'Assicurato o dei componenti il suo nucleo familiare;
d) i danni causati ai beni assicurati nel commettere il furto o nel tentare di commettere il fur- to, la rapina o l’estorsione;
e) i guasti provocati dai ladri agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali che contengono i beni assicurati ed alle parti di fabbricato costituenti i locali stessi in occa- sione di furto o rapina consumati o tentati, nonché il furto di fissi e infissi stessi.
La garanzia è prestata, senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto, fino a concorren- za di:
- 2.100,00 euro per sinistro, per l’abitazione e per l’azienda agricola o agrituristica che costitui- sce dimora abituale dell’Assicurato e/o dei suoi familiari;
- 300,00 euro per sinistro, per l’abitazione adibita a masseria.
f) gli atti vandalici all'interno dei locali contenenti i beni assicurati, per i danni materiali e diretti commessi dagli autori del furto o della rapina consumati o tentati.
La garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna unità tecnica colpita da sinistro.
La Società indennizza altresì, limitatamente all'unità tecnica B1 - “Arredamento domestico”:
g) i danni ai beni assicurati portati temporaneamente fuori dalla dimora abituale nei locali oc- cupati dall'Assicurato o dai suoi familiari durante il periodo di villeggiatura entro i confini del terri- torio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano, Svizzera e Stati dell'Unione Europea, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini della presente sezione.
La Società inoltre rimborsa:
h) le spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti all'Assicurato o ai componenti del suo nucleo familiare;
i) le spese documentate per la sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell'abitazione.
La sostituzione delle serrature deve essere effettuata entro 48 ore dal momento in cui le chiavi sono state smarrite o sottratte e previa denuncia alle Autorità della perdita o sottrazione.
Condizioni Speciali (Sempre operanti)
Art. 30| Furto commesso da prestatori di lavoro
A parziale deroga del seguente Art. 33 - “Esclusioni” lettera d) punto 2), la Società presta la garan- zia contro il furto avvenuto nei modi previsti dall'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, anche se l'autore del furto sia un prestatore di lavoro dell'Assicurato e sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
a) che l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi, né di quelle degli eventuali mezzi di custodia interni o della sorveglianza interna dei locali stessi;
b) che il furto sia commesso a locali chiusi ed in ore diverse da quelle durante le quali il lavoratore adempie le sue mansioni nell'interno dei locali stessi.
Art. 31| Macchine agricole, attrezzatura ed apparecchi elettronici in leasing
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla presente garanzia sono esclusi le macchine agricole, l'at- trezzatura e gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing", qualora prevedano la coper- tura assicurativa furto.
Art. 32| Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre
Il bestiame, le scorte e prodotti si intendono inoltre in garanzia in conseguenza di sinistro indenniz- zabile a termini della presente “Sezione B - Furto e rapina”, presso mostre, fiere e mercati ubicate in Italia e Repubblica di San Marino, a cui l’Assicurato partecipi direttamente.
La presente garanzia prescinde dalle caratteristiche del fabbricato indicate dall'Art. 27 - “Caratteristi- che del fabbricato - Integrazione alla definizione di fabbricato” e dall'Art. 28 - “Mezzi di chiusura dei locali ed operatività della garanzia”, ed è prestata, limitatamente alla garanzia furto e rapina, fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna unità tecnica A6 - “Bestiame” e/o A7 - “Scorte e prodotti”. In caso di sinistro l’Assicurato o il Contraente dovrà fornire dimostrazione docu- mentata della partecipazione alla mostra, fiera o mercato.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidabile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sen- si dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione di indennizzo, che verrà detratto successivamente dall'importo così calcolato.
Che cosa non è assicurato
Art. 33| Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazio- ne militare, invasione, atti di terrorismo o sabotaggio, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, alluvioni ed altri sconvolgimenti della natu- ra, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente o dall'Assicurato, dagli amministratori o dai soci a responsabilità illimitata;
d) commessi o agevolati con dolo o colpa grave:
1) da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano i locali contenenti i beni assicurati o locali con questi comunicanti;
2) da persone del fatto delle quali l'Assicurato o il Contraente deve rispondere (fermo quanto previsto dall’Art. 30 - “Furto commesso da prestatori di lavoro”);
3) da incaricati della sorveglianza dei beni assicurati o dei locali che li contengono;
4) da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
g) avvenuti a partire dalle ore 24 del 45°giorno se i locali contenenti i beni assicurati rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitati o incustoditi (salvo quanto previsto alla lettera b) dell’Art. 34
- “Assicurabilità delle unità tecniche”, relativamente all’unità tecnica B4 - “Arredamento domesti- co masseria”).
Relativamente a gioielli e valori, l'esclusione decorre dalle ore 24 del 21° giorno;
f) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso od altri eventuali pregiudizi;
g) causati ai beni assicurati da incendio, esplosione o scoppio provocati dall'autore del sinistro.
Sono altresì esclusi, per lo scippo e rapina di cui all'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera c):
h) gli oggetti destinati alle attività professionali esercitate dall'Assicurato o dai componenti il suo nu- cleo familiare;
i) i danni subiti dalle persone di età inferiore a 14 anni, a meno che al verificarsi dell'evento danno- so questi non siano in compagnia di altre persone maggiorenni.
Dove si assicura
Art. 34| Assicurabilità delle unità tecniche
Limitatamente al rischio furto:
a) l'arredamento domestico è assicurato quando si trova nei locali adibiti ad abitazione costituenti la dimora abituale dell'Assicurato e/o dei suoi familiari nonché, negli eventuali locali adibiti ad uf- ficio o destinati ad agriturismo purché facenti parte dell'azienda agricola o agrituristica;
b) l'arredamento domestico masseria è assicurato quando si trova nei locali dell'abitazione agri- cola in cui l'Assicurato e/o suoi familiari non dimorano abitualmente. A deroga dell’Art. 33 - “Esclusioni”, lettera e), l'assicurazione furto vale, qualunque sia la durata della disabitazione;
c) l’attrezzatura è assicurata, anche all'aperto purché nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristi- ca. Resta salvo quanto previsto per selleria e finimenti, attrezzi e utensili e relativi ricambi che si intendono assicurati esclusivamente quando ricoverati o riposti nei locali facenti parte dell’azienda agricola/agrituristica;
d) le macchine agricole targate, sono assicurate anche all'aperto, ovunque sul territorio della Re- pubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano. Le macchine agricole non targate e i rimorchi agricoli non targati sono assicurati nell’ambito dell’azienda assicurata, anche se all’aperto;
e) il bestiame è assicurato quando è ricoverato nelle stalle o negli appositi fabbricati nonché nei re- cinti adiacenti agli stessi purché ubicati nell'ambito dell'azienda agricola o agrituristica (salvo quanto previsto dall’Art. 32 - “Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre”);
f) le scorte e i prodotti sono assicurati esclusivamente quando si trovano nei locali facenti parte dell'azienda agricola o agrituristica (salvo quanto previsto dall’Art. 32 - “Bestiame, scorte e pro- dotti presso fiere o mostre”).
Come si indennizza
Art. 35| Criteri e limiti di indennizzo
La garanzia è prestata a Primo Rischio Assoluto, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 47 - “Assicurazione parziale”, con i seguenti limiti di indennizzo:
a) relativamente all'unità tecnica B1 - “Arredamento domestico dimora abituale”:
1) 15.500,00 euro per singolo oggetto relativamente a: pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte (esclusi gioielli), oggetti e servizi di argenteria;
2) 5% della somma assicurata col massimo di 1.100,00 euro per i valori;
3) 5% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto, per i beni con- tenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abi- tazione. La garanzia a detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, bici- clette, attrezzature sportive e dotazioni comuni;
4) 40% della somma assicurata col massimo di 8.000,00 euro per i gioielli;
5) 10% della somma assicurata per la garanzia scippo e rapina di cui all'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera c), ma con il limite di 600,00 euro per i valori;
6) 10% della somma assicurata per la garanzia beni assicurati portati nei locali di villeggiatura di cui all'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera g). Fermo il limite suddetto del 10%, sono compresi anche gioielli per non oltre il 5% della somma assicurata e valori per non oltre 200,00 euro;
7) 600,00 euro per la garanzia spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti di cui all'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera h);
8) 300,00 euro per sinistro e per anno assicurativo per la garanzia spese per la sostituzione del- le serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso dell’abitazione di cui all'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera i);
b) relativamente all'unità tecnica B4 - “Arredamento domestico masseria”:
1) 5% della somma assicurata con il massimo di 600,00 euro per singolo oggetto, per i beni con- tenuti nei locali di ripostiglio, di pertinenza del fabbricato, non comunicanti con i locali di abi- tazione. La garanzia a detti locali è limitata a mobilio, arredamento, vestiario, provviste, bici- clette, attrezzature sportive e dotazioni comuni;
2) 10% della somma assicurata per la garanzia scippo e rapina di cui all'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera c), ma con il limite di 200,00 euro per i valori;
3) 150,00 euro per la garanzia spese documentate per la duplicazione dei documenti personali sottratti di cui all'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera h);
4) 150,00 euro per sinistro e per anno assicurativo per la garanzia spese per la sostituzione del- le serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso della abitazione adibita a masseria di cui all'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera i);
La Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, re- stando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detratta successivamente dall'importo così calcolato;
c) relativamente all'unità tecnica B5 - “Macchine agricole ed attrezzatura”:
- la garanzia è prestata con detrazione di una franchigia di 255,00 euro per sinistro;
d) relativamente all'unità tecnica B6 - “Bestiame”:
- 8.000,00 euro per ogni singolo bovino ed equino.
La garanzia è prestata con una franchigia pari al 10% della somma assicurata con il massimo di 1.200,00 euro per sinistro.
Per il bestiame presso fiere e mostre, la franchigia del 10% si intende riferita alla somma assicu- rata presso fiere e mostre (come previsto dall’Art. 32 - “Bestiame, scorte e prodotti presso fiere e mostre) e sarà considerata come minimo assoluto in concomitanza con altri limiti in percentuale previsti dalla polizza.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sensi dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto dello scoperto e/o della franchigia che verranno detratti successivamente dall'importo così calcolato.
Garanzie Complementari
(Operanti solo se espressamente richiamate in polizza)
GIOIELLI E VALORI IN CASSAFORTE (B2) riposti nella sola dimora abituale
La Società indennizza, ad integrazione della unità tecnica B1 - “Arredamento domestico dimora abi- tuale”, i danni da furto, rapina od estorsione di gioielli e valori riposti in cassaforte nei locali costituenti la dimora abituale dell'Assicurato.
L'assicurazione è prestata a Primo Rischio Assoluto senza applicare la regola proporzionale di cui all'Art. 47 - “Assicurazione parziale”, e l'indennizzo relativo ai valori, non potrà essere superiore al 25% della somma assicurata all'unità tecnica B2 - “Gioielli e valori in cassaforte”.
La garanzia furto è operante a condizione che l'autore del furto dopo essersi introdotto nei locali con- tenenti i beni stessi in uno dei modi previsti dall'Art. 29 - “Oggetto dell'assicurazione”, lettera a) abbia poi violato tali mezzi di custodia mediante rottura o scasso, uso fraudolento di chiavi, uso di xxxxxx- delli o di arnesi simili.
In caso di rapina od estorsione la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizza- bile a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sen- si dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detrat- ta successivamente dall'importo così calcolato.
A parziale deroga dell'Art. 49 - “Recupero dei beni rubati”, il valore di recupero spetterà all'Assicurato fino a concorrenza della parte di danno che fosse eventualmente rimasto scoperto di assicurazione, il resto spetterà alla Società.
INTEGRAZIONE SCIPPO E RAPINA (B3)
La somma assicurata all'unità tecnica B3 - “Integrazione scippo e rapina”, si intende in aumento al limite di indennizzo del 10% della somma assicurata previsto dall'Art. 35 - “Criteri e limiti di indenniz- zo”, lettera a) per la garanzia xxxxxx e xxxxxx.
Resta comunque fermo il limite di 600,00 euro per i valori come detto alla lettera a) dello stesso Art. 35 - “Criteri e limiti di indennizzo”.
PORTAVALORI (B8)
L'assicurazione, limitatamente ai valori, fino a concorrenza della somma assicurata all'unità tecnica B8 - “Portavalori”, è prestata contro:
1) il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del tra- sporto dei valori;
2) il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
3) lo scippo;
4) la rapina;
commessi sulla persona dell'Assicurato, del suo nucleo familiare o dipendenti incaricati, purché di età superiore a 14 anni, mentre al di fuori dell'azienda agricola o agrituristica, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio dell'Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
La Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo indennizzabile a termini di polizza, restan- do il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso.
Pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l'indennizzo verrà determinato ai sen- si dell'Art. 2 - “Altre assicurazioni”, senza tener conto della riduzione dell'indennizzo che verrà detrat- ta successivamente dall'importo così calcolato.
Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
Sezione B - FURTO E RAPINA | ||
Garanzia | Limite di indennizzo | |
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi | 2.100 euro per sinistro per l’abitazione e per l’azienda agricola o agrituristica che costituisce dimora abituale dell’Assicurato 300 euro per sinistro, per l’abitazione adibita a masseria. | |
Atti vandalici | 10% della somma assicurata per ciascuna unità tecnica colpita da sinistro | |
Beni - Unità tecnica B1 - Arredamento domestico dimora abituale | Limite di indennizzo | |
Pellicce, tappeti, arazzi, quadri, sculture e simili oggetti d'arte, oggetti e servizi di argenteria | 15.500 euro per singolo oggetto | |
Valori | 5% della somma assicurata con il massimo di 1.100 euro | |
Beni contenuti nei locali di ripostiglio | 5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto | |
Gioielli | 40% della somma assicurata con il massimo di 8.000 euro | |
Scippo e rapina | 10% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per i valori | |
Beni portati nei locali di villeggiatura | 10% della somma assicurata. Fermo il limite suddetto del 10% sono compresi anche gioielli per non oltre il 5% della somma assicurata e valori per non oltre 200 euro. | |
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti | 600 euro sinistro | |
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso | 300 euro sinistro/anno | |
Garanzia Base - Unità tecnica B4 - Arredamento domestico masseria | Limite di indennizzo | Importo liquidabile e/o franchigia |
Beni contenuti nei locali di ripostiglio | 5% della somma assicurata con il massimo di 600 euro per singolo oggetto | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato |
Scippo e rapina | 10% della somma assicurata con il massimo di 200 euro per i valori | |
Guasti cagionati dai ladri e furto fissi e infissi | 300 euro per sinistro | senza applicazione di eventuale franchigia o scoperto |
Spese sostenute per la duplicazione di documenti personali sottratti | 150 euro sinistro | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato |
Spese di sostituzione delle serrature a seguito di perdita o sottrazione delle chiavi di ingresso | 150 euro sinistro/anno |
Norme che regolano la Sezione B - Furto e Rapina
Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
Sezione B - FURTO E RAPINA | ||
Garanzia Base - Unità tecnica B5 - Macchine agricole ed attrezzatura | Limite di indennizzo | Franchigia |
B5 - Macchine agricole ed attrezzatura | - | 255 euro per sinistro |
Garanzia Base - Unità tecnica B6 - Bestiame | Limite di indennizzo | Franchigia |
B6 - Bestiame | 8.000 euro per ogni singolo bovino o equino | Franchigia 10% della somma assicurata col massimo di 1.200 euro per sinistro |
Condizioni Speciali (Sempre operanti) | Limite di indennizzo | Importo liquidabile e/o franchigia |
Bestiame, scorte e prodotti presso fiere o mostre | Fino a concorrenza del 10% della somma assicurata per ciascuna unità tecnica A6 - Bestiame e/o A7 - Scorte e prodotti | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato (per il bestiame eventuale franchigia bestiame) |
Garanzie Complementari (Opzionali) | Limite di indennizzo | Importo liquidabile e/o franchigia |
Gioielli e valori in cassaforte (B2) riposti nella sola dimora abituale | 25% della somma assicurata per i valori | 80% in caso di rapina o estorsione Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato |
Integrazione scippo e rapina (B3) | 600 euro per i valori | - |
Portavalori (B8) | - | 80% Restando il rimanente 20% a carico dell’Assicurato |
Premessa
Art. 36| Uso dei beni assicurati
I beni assicurati devono essere conservati con diligente cura e tenuti in condizioni tecniche e funzio- nali in relazione al loro uso e alla loro destinazione, secondo le norme della buona manutenzione; essi non devono mai essere adibiti a funzioni diverse da quelle per cui sono costruiti, né sottoposti a sollecitazioni anormali o superiori a quelle tecnicamente ammesse, né collegati ad impianti non in accordo alle specifiche richieste del costruttore.
Che cosa è assicurato
Art. 37| Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni di rottura agli apparecchi elettronici d'ufficio, assicurati all'unità tec- nica C1 - “Apparecchi elettronici d'ufficio”, collocati e pronti all'uso cui sono destinati, anche se di proprietà altrui, direttamente causati da:
a) imperizia, negligenza, errata manipolazione;
b) mancato o difettoso funzionamento di apparecchiature di comando, controllo, condizio- namento d'aria o di automatismi di regolazione o di segnalazione;
c) rovesciamento di liquidi in genere;
d) traboccamento, rigurgito della rete fognaria;
e) gelo, valanghe, ghiaccio;
f) correnti, scariche ed altri fenomeni elettrici anche se conseguenti a fulmini.
La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di 250,00 euro per sinistro ed un limite di indennizzo per sinistro e per annualità assicurativa per i conduttori esterni, di 1.500,00 euro, fermo quanto disposto dall'Art. 48 - “Limite massimo di indennizzo”.
La Società, inoltre, per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso indennizza:
g) i danni materiali direttamente causati a nastri o dischi magnetici o altri supporti di dati, ovvero i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il riacquisto dei supporti di dati intercambiabili di- strutti e danneggiati nonché i costi per la ricostruzione dei dati di archivio contenuti nei supporti stessi;
h) i costi necessari ed effettivamente sostenuti per la duplicazione e per il riacquisto dei programmi in licenza d'uso distrutti e danneggiati in caso di danno materiale ai supporti dei programmi me- desimi direttamente causato da evento accidentale non espressamente escluso in polizza;
sino ad un limite massimo, per sinistro e per anno assicurativo, del 10% della somma assicurata e con applicazione, per ciascun sinistro, di uno scoperto del 5% con un minimo di 150,00 euro.
Condizione Speciale
(Sempre operante)
Art. 38| Apparecchi elettronici in leasing
Salvo esplicita diversa pattuizione, dalla somma assicurata sono esclusi gli apparecchi elettronici appoggiati a contratti di "leasing", qualora prevedano la copertura assicurativa elettronica.
Che cosa non è assicurato
Art. 39| Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, occupazione milita- re, invasione;
b) causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nu- cleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di parti- celle atomiche;
c) commessi con dolo del coniuge del Contraente o dell'Assicurato, dei genitori, dei figli ed ogni al- tro parente o affine, se con lui conviventi;
d) commessi con dolo del Contraente o dell'Assicurato, dai legali rappresentanti, dall'amministrato- re o dai soci a responsabilità illimitata e dalle persone che si trovano con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.
Non sono, inoltre, indennizzati i danni:
f) di incendio ed altri eventi previsti dalla “Sezione A - Incendio”, di furto ed altri eventi previsti dalla “Sezione B - Furto e rapina”, salvo i danni di fenomeno elettrico;
g) agli apparecchi elettronici installati sulle macchine agricole ed attrezzatura agricola;
h) causati da difetti di cui il Contraente o l'Assicurato erano a conoscenza al momento della stipula- zione della polizza;
i) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il costruttore o fornitore dei beni assicurati;
l) dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; a funzionamento improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovrac- carico o scondizionamento;
m) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell'uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazio- ne, limitatamente alla sola parte direttamente colpita; di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
n) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manuten- zione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico; sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti di natura elettronica relativi a:
- controlli di funzionalità;
- manutenzione preventiva;
- eliminazione dei difetti e dei disturbi a seguito di usura;
- aggiornamento tecnologico dell'impianto;
- danni e disturbi delle componenti elettriche, elettroniche, elettromeccaniche dell'impianto assicurato, verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne;
o) ai tubi e valvole elettronici nonché a lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche alle altre parti dei beni assicurati;
p) imputabili a variazioni di tensione nella rete elettrica di alimentazione quando le macchine e gli impianti assicurati non siano dotati degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice;
q) per i supporti di dati e programmi in licenza d'uso, i costi derivanti da perdita o alterazione di dati senza danni materiali e diretti a supporti nonché da cestinatura per svista;
r) indiretti, quali profitti sperati, i danni del mancato godimento o uso o altri eventuali pregiudizi.
Norme che regolano la Sezione C - Elettronica
Come si indennizza
Art. 40| Criteri e limiti di indennizzo
È indennizzata:
- per gli apparecchi elettronici, a Primo Rischio Assoluto, la spesa necessaria per l'integrale ri- parazione o rimpiazzo del bene danneggiato ad eccezione dei tubi speciali e valvole elettroniche per i quali l'indennizzo viene calcolato in base alla percentuale di degrado risultante dai parametri indicati dalla casa costruttrice;
- per i supporti di dati e programmi in licenza d’uso, a Primo Rischio Assoluto, la spesa per la loro ricostruzione o duplicazione.
Se la ricostruzione o la duplicazione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, vengono indennizzate le sole spese per il riacquisto dei supporti dati privi di informazione.
Tabella limiti di indennizzo, scoperti e franchigie
Sezione C - ELETTRONICA | ||
Garanzia Base | Limite di indennizzo | Scoperto e/o franchigia |
Apparecchi elettronici | Limite per i conduttori esterni, di 1.500 euro sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 250 euro per sinistro |
Supporti dati e programmi in licenza d’uso | 10% della somma assicurata | Scoperto del 5% col minimo di 150 euro per sinistro |
Norme che regolano il sinistro per le Sezioni A - Incendio,
B - Furto e Rapina, C - Elettronica
Art. 41| Obblighi in caso di sinistro
II Contraente o l'Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno ed in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero dei beni sottratti e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti, anche se danneggiati;
b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 C.C., specificando le circostanze e l'im- porto approssimativo del danno nonché, in caso di sinistro incendio o presumibilmente doloso, esplosione o scoppio, furto, rapina, estorsione o scippo farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell'inizio del sinistro, la causa presun- ta e l'entità approssimativa del danno, indicando possibilmente la Società, l'Agenzia ed il numero di polizza; copia di tale denuncia deve essere trasmessa all'Agenzia o alla Società;
c) fornire alla Società, entro i 5 giorni successivi all'avviso, una distinta particolareggiata dei beni di- strutti, danneggiati o sottratti, con l'indicazione del rispettivo valore;
d) denunciare tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento.
L'inadempimento di uno degli obblighi di cui alle lettere a), b), d) può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere a) e d) sono a carico della Società nei limiti di quanto previsto all'art. 1914 C.C.
II Contraente o l'Assicurato deve altresì:
e) conservare, sino ad avvenuto sopralluogo del perito incaricato dalla Società di stimare il danno, i beni non rubati o rimasti illesi nonché conservare, sino ad avvenuta liquidazione, le tracce e gli indizi materiali del reato o le tracce ed i residui del sinistro senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo. La Società si riserva la facoltà di richiedere i residui delle parti sostituite;
f) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore dei beni distrutti, rubati o danneggiati, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato degli altri beni assicurati esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo co- munque a disposizione i suoi registri, conti, fatture e qualsiasi documento che possa essere ri- chiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche da effettuare anche presso terzi.
In caso di rottura di apparecchi elettronici, la riparazione può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui alla lettera b); lo stato dei beni non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione di un peri- to incaricato dalla Società, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'atti- vità; se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'Assicurato o dal Contraente, non avviene entro 8 giorni dall'avviso di cui alla lettera b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa per l'apparecchio elettronico danneggiato, limita- tamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 42| Esagerazione dolosa del danno
L'Assicurato o il Contraente che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti e/o sottratti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati e/o non sottratti, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo od altera gli indizi materiali del reato in caso di furto, rapina, estorsione o scippo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 43| Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, per iscritto, di comune accordo tra le Parti,
b) fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su ri- chiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deli- berativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine anche su istanza di una sola delle Parti sono demandate al Presi- dente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo perito sono ripartite a metà.
Art. 44| Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'Art. 41 - “Obblighi in caso di sinistro”;
c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, determinando il valore che ave- vano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione del successivo Art. 45 - “Valore dei beni assicurati e determinazione del danno”;
d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese in conformità delle disposizioni contrattuali.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'Art. 43 - “Procedura per la valutazione del danno”, lettera b), i risultati delle operazioni peritali, devono essere raccolti in apposi- to verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. Le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività - anche se ridotta - svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere c) e d) di cui sopra, sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché di violazio- ne dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione o eccezione inerente all'in- dennizzabilità del danno.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere at- testato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 45| Valore dei beni assicurati e determinazione del danno
Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola unità tecnica di polizza, l'attribuzione del valore che i beni assicurati - illesi, danneggiati, sottratti o distrutti - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
Per il fabbricato:
a) si stima la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area.
Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la sti- ma del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
Norme che regolano il sinistro Sezione A - B - C
b) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera a) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina stimando, con il criterio indicato alla suddetta lettera a), la spe- sa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se dà garanzia della ripara- zione o ricostruzione del fabbricato stesso; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera b). La riparazione o rico- struzione debbono avvenire, salvo comprovata forza maggiore, al più tardi entro 24 mesi dalla data del sinistro.
Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, la Società pagherà il solo valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che il Contraente o l'Assicurato abbia documentato che è stata effettuata sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l'assicuratore) la ricostruzione x xxxx- razione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.
Per il fabbricato in legno:
L'ammontare del danno (totale) si stima in base al valore al momento del sinistro tenendo conto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di co- struzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed ogni altra circostanza concomitante; pertanto per tali fabbricati in caso di sinistro non si farà luogo all'applicazione del cosiddetto valore a nuovo.
Per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o distrutte, ridotto del degrado in relazione al grado di vetustà ed allo stato di conserva- zione.
Per il contenuto, a seguito di evento previsto dalla “Sezione A - Incendio”:
- limitatamente all'arredamento domestico:
c) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento economico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni il- lesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali se dovuti all'Erario.
- limitatamente all'attrezzatura:
d) si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali;
e) si stima il valore al momento del sinistro applicando alla stima di cui alla precedente lettera
d) un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina:
1) nel caso di risposta SI "Valore a nuovo", deducendo dal valore a nuovo dei beni assicurati come calcolato alla lettera c), il valore a nuovo dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati.
L'Assicurato acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo purché il rimpiazzo o la ri- parazione dell'attrezzatura avvenga entro 12 mesi dalla data dell'atto di liquidazione amiche- vole o dal verbale definitivo di perizia; se ciò non avviene la Società limita l'indennizzo al va- lore al momento del sinistro determinato come stabilito alla lettera e);
2) nel caso di risposta NO "Valore a nuovo", deducendo dal valore dei beni assicurati come calcolato alla lettera e), il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati;
Norme che regolano il sinistro Sezione A - B - C
- limitatamente alle scorte e prodotti, bestiame e foraggio:
f) si stima il valore commerciale al momento del sinistro.
L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni il- lesi ed il valore residuo dei beni danneggiati nonché gli oneri fiscali se dovuti all'Erario.
Per i danni derivanti dalla perdita di pigione, l'ammontare del danno si stabilisce determinando il tempo strettamente necessario per il ripristino dei locali danneggiati.
Le spese di demolizione e sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto per esse non è operante il disposto dell'Art. 47 - “Assicurazione parziale”.
Per le macchine agricole targate, a seguito di evento previsto dalla “Sezione A - Incendio” o di evento previsto dalla “Sezione B - Furto e rapina”:
- in caso di perdita totale della macchina agricola targata assicurata l'ammontare del danno è pari al valore di mercato al momento del sinistro, decurtato del valore dell'eventuale relitto;
- per i danni parziali l'ammontare del danno è pari al costo di riparazione o di sostituzione delle parti danneggiate o sottratte, ridotto del degrado d'uso e del deprezzamento commerciale.
Si considera perdita totale anche il caso in cui l'entità del danno, valutato in base alle norme previste per i danni parziali, sia pari o superiore al valore attribuibile alla macchina agricola, decurtato del va- lore dell'eventuale relitto. Nella determinazione del danno si terrà conto dell'IVA sempre che l'Assicu- rato la tenga a suo carico.
Il valore di mercato attribuibile alla macchina agricola assicurata viene determinato al momento del sinistro in base alle quotazioni indicate nelle pubblicazioni specializzate, quali ad esempio "Informa- tore Agrario".
Qualora non siano disponibili le quotazioni per la macchina agricola assicurata, si farà riferimento al valore di mercato di macchine simili per caratteristiche e prestazioni, determinato, tenendo conto del deprezzamento rispetto alla data di prima immatricolazione, dello stato di conservazione, di usura, della cessata o meno produzione del modello, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
Per carri, calessi, carrozze, rotoloni per irrigazioni (macchine irrigatrici semoventi) e rimorchi agricoli privi di targa facenti parte dell’unita tecnica “Macchine agricole”, a seguito di evento previsto dalla “Sezione A - Incendio”:
- si stima il costo di rimpiazzo dei beni assicurati con altri nuovi od equivalenti per rendimento eco- nomico, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimen- to, stato di conservazione, di usura, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitan- te, escluso in ogni caso il maggior valore attribuibile per interesse storico o collezionistico.
L'ammontare del danno si determina deducendo dal valore dei beni assicurati il valore dei beni illesi ed il valore residuo di quelli danneggiati nonché gli oneri fiscali se dovuti all'Erario.
Relativamente ai beni, a seguito di evento previsto dalla “Sezione B - Furto e rapina”: l'am- montare del danno è dato dal valore che i beni sottratti avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione dei beni danneggiati - col limite del valore che gli stessi avevano al momento del sini- stro.
Relativamente ai titoli di credito rimane stabilito che:
g) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispetti- ve scadenze, se previste;
h) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
i) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.
Norme che regolano il sinistro Sezione A - B - C
Per gli apparecchi elettronici d'ufficio, a seguito di evento previsto dalla “Sezione C - Elettro- nica”:
l) nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima per ogni apparecchio elettronico colpito da sinistro l'importo totale delle spese di ri- parazione, valutate secondo i costi al momento dell’evento, necessarie per ripristinare il bene danneggiato nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro,
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente so- stituite.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 1) diffalcato dell'importo stimato al punto 2);
m) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
3) si stima il costo di rimpiazzo a nuovo al momento del sinistro del bene colpito dal sinistro stesso;
4) si stima il valore del bene al momento del sinistro tenuto conto della sua vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
5) si stima il valore ricavabile dai residui.
L'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 3) diffalcato dall'importo stimato al punto 5). Detto indennizzo riguarda solo beni in funzione ed è valido a condizione che:
α) i danni si siano verificati entro i due anni successivi a quello della prima installazione;
β) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
γ) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione del bene danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
Qualora non siano soddisfatte le condizioni di cui ai punti α) e β) ed almeno una delle condizioni del punto γ) l'indennizzo massimo sarà pari all'importo stimato al punto 4), diffalcato dell'importo stimato al punto 5).
Un bene assicurato si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno, cal- colato come alla lettera l) eguagli o superi il valore che il bene aveva al momento del sinistro stimato come alla lettera m) punto 4) oppure quando le spese di riparazione eguagliano o superano il costo di rimpiazzo a nuovo di un bene equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento relativa- mente all’utilizzo fatto dall’Assicurato.
Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provviso- rie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e di tra- sporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale.
La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale del bene od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 46| Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraen- te e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 47| Assicurazione parziale (Valida solo per la “Sezione A - Incendio”)
Se dalle stime fatte risulta che l'ammontare di una o più unità tecniche prese ciascuna separatamen- te, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le unità tecniche stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto tra il valore assicurato e quello ri- sultante al momento del sinistro, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti al- tre unità tecniche.
Norme che regolano il sinistro Sezione A - B - C
Art. 48| Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 C.C. per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 49| Recupero dei beni rubati
Se i beni sottratti vengono recuperati in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
I beni recuperati divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per i beni medesimi.
Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà dei beni recuperati previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per gli stessi, o di farli vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno, sot- traendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore dei beni recuperati; sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Per i beni sottratti che siano recuperati prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano tra- scorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dai beni stessi in conseguenza del sinistro.
Art. 50| Pagamento dell'indennizzo
Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'in- dennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione, sia verificata la titolarità dell'in- teresse assicurato e, in caso di sinistro furto, rapina, estorsione e scippo, dalla documentazione atte- stante il risultato delle indagini preliminari relative al reato non si evidenzi alcuno dei casi previsti dall'Art. 33 - “Esclusioni”, lettere c) e d).
In caso di sinistro relativo alla “Sezione A - Incendio”, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricor- re alcuno dei casi previsti dall'Art. 22 - “Esclusioni”, lettera c).
In caso di sinistro relativo alla “Sezione C - Elettronica”, se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre alcuno dei casi previsti dall'Art. 39 - “Esclusioni”, lettere c) e d).
Art. 51| Indennizzo separato
A richiesta del Contraente e dell'Assicurato, l'indennizzo potrà essere regolato per ciascuna unità tecnica singolarmente considerata, come se, per ogni unità tecnica fosse stata stipulata una polizza distinta. A tale scopo i periti, incaricati della liquidazione del danno, provvederanno a redigere, per ciascuna unità tecnica un atto di liquidazione amichevole o un processo verbale di perizia.
I pagamenti effettuati a norma di quanto sopra previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio, su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennizzo per sinistro.
Art. 52| Riduzione delle somme assicurate a seguito di furto, rapina o estorsione, di rottu- ra degli apparecchi elettronici, e loro reintegro
In caso di sinistro le somme assicurate con le singole unità tecniche di polizza, i relativi limiti di in- dennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti senza corrispondente restituzione del premio.
Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse invece di recedere dal contratto si farà luogo al rimborso del premio, al netto dell'imposta, non goduto sulle somme assicurate rimaste in es- sere. Su richiesta del Contraente e previo esplicito consenso della Società dette somme, limiti e valo- re complessivo potranno essere reintegrate nei valori originari; il Contraente corrisponderà il rateo di premio relativo all'importo reintegrato per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso ed il termine del periodo di assicurazione in corso.
L'eventuale reintegro non pregiudica la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 7 - “Recesso in caso di sinistro”.
Premessa
Art. 53| Massimale
L'assicurazione s'intende prestata sino a concorrenza del massimale indicato in polizza che rappre- senta l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese per ogni sinistro.
I limiti di risarcimento previsti non s'intendono in aggiunta al massimale, ma sono una parte dello stesso e rappresentano l'obbligazione massima della Società, per capitale, interessi e spese per la singola unità tecnica o condizione speciale interessata, per ogni sinistro e, quando previsto, per ogni anno assicurativo.
Qualora la garanzia venga prestata per una pluralità di assicurati, il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra di loro.
Garanzia R.C.T. - Garanzia R.C.O.
Art. 54| R.C.T. - Assicurazione della Responsabilità Civile verso Terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civil- mente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), di danni in- volontariamente cagionati a terzi per:
- morte, lesioni personali,
- distruzione o deterioramento di cose,
in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione ai rischi derivanti dall'attività dichiarata in polizza.
L’assicurazione R.C.T. vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato da fatto doloso di persone delle quali debba rispondere (compresi i familiari coadiuvanti), il cui impiego sia ammesso e disciplinato dalle disposizioni legislative vigenti.
L’assicurazione vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984, n. 222.
Responsabilità derivante all’Assicurato da lavoratori non dipendenti
L’assicurazione R.C.T. comprende la responsabilità civile che a qualunque titolo ricada sull’Assicurato per danni cagionati a terzi da persone delle quali il medesimo si avvale, in forma sal- tuaria ed occasionale, per l’espletamento dell’attività oggetto dell’assicurazione.
Art. 55| R.C.O. - Assicurazione della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro
AXA si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
1) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti l’azione di regresso esperita dall’INAIL per gli in- fortuni subiti dai prestatori di lavoro;
2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nei casi di cui al prece- dente punto 1) cagionati ai suddetti prestatori di lavoro per infortuni da cui sia derivata morte o invalidità permanente.
Rimane a carico dell'Assicurato per ogni infortunato una franchigia R.C.O. di 2.600,00 euro sull’invalidità permanente da infortunio.
Agli effetti dell’assicurazione R.C.O. limitatamente alla rivalsa INAIL, i titolari, i soci ed i familiari coa- diuvanti sono equiparati ai prestatori di lavoro subordinato dipendenti dall’Assicurato.
L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che al momento del sinistro l’Assicurato sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge.
Tuttavia non costituisce motivo di decadenza della garanzia R.C.O. la mancata assicurazione presso l'INAIL di parte dei prestatori di lavoro soggetti all’obbligo assicurativo INAIL per inesatta interpreta- zione delle norme vigenti, salvo dolo dell’Assicurato o delle persone delle quali o con le quali debba rispondere (c.d. Buona fede INAIL).
L'assicurazione R.C.O. vale per l’azione di rivalsa esperita dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della Legge 12 giugno 1984 n. 222.
La garanzia R.C.O. opera anche per i lavoratori distaccati da altre aziende o con contratto di somministrazione a condizione che i suddetti prestatori di lavoro siano forniti ed utilizzati nel rispet- to delle norme di legge che regolano il mercato del lavoro. La presente estensione di garanzia vale anche per le eventuali azioni di rivalsa esperite dall’impresa fornitrice o distaccante o dall’INAIL ai sensi del Codice Civile.
La garanzia R.C.O. vale anche per i prestatori di lavoro dipendenti anche se temporaneamente im- pegnati presso altre aziende agricole ai sensi dell’art. 2139 C.C. sullo scambio di mano d’opera.
Massimale e franchigia della garanzia R.C.O.
La garanzia R.C.O. è prestata per ogni sinistro sino a concorrenza del massimale indicato in poliz- za, con il limite per infortunato pari al 50% del massimale stesso e con il massimo di 1.500.000,00 di euro.
Per i danni risarciti ai sensi del codice civile di cui al punto 2) rimane a carico dell’Assicurato, per ogni infortunato, una franchigia di 2.600,00 euro.
Che cosa è assicurato
(Operanti in relazione al rischio assicurato - Unità tecnica richiamata in polizza per la quale è stato corrisposto il relativo premio)
Art. 56| R.C. Azienda Agricola (D14)
L'assicurazione è valida per i rischi derivanti:
1) dalla proprietà, conduzione o uso degli immobili che costituiscono l'azienda agricola (compresa l’eventuale abitazione agricola dell’Assicurato), come fabbricati in genere, terreni, strade, canali, bacini per raccolta di acqua ad uso di sola irrigazione, ponti e manufatti in genere, alberi e boschi.
Sono compresi i danni conseguenti a lavori di ordinaria manutenzione eseguiti in economia dall'Assicurato. La garanzia opera sempre che l’Assicurato abbia rispettato quanto disposto dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni o integrazioni.
Sono esclusi i danni ad opere e cose costruite, poste in opera, rimosse, mantenute, riparate, e sulle quali si eseguono i lavori.
L'assicurazione comprende anche i danni:
a) da ghiaccio o neve non rimossi a tempo debito dai tetti, marciapiedi e cortili;
b) relativamente alla proprietà dei fabbricati, da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscal- damento (con esclusione dei danni causati da umidità, stillicidio e da gelo).
La garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 euro per sinistro. La franchigia si applica una volta sola qualunque siano le unità tecniche interessate;
2) dall'esistenza di passaggi a livello, ferroviari o tranviari, custoditi o incustoditi;
3) dall'esistenza di cabine e di linee elettriche nell'ambito dell'azienda per esclusivo uso dell'a- zienda stessa nonché l’eventuale produzione di energia elettrica per esclusivo uso dell'a- zienda stessa tramite biomasse e/o pannelli solari o fotovoltaici.
La garanzia non è operante:
- per energia elettrica ceduta a terzi o comunque immessa sulla rete pubblica poiché in ecces- so al consumo dell’Azienda Agricola o Agrituristica;
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile
- per la produzione di energia a carattere industriale, anche se complementare all’attività agri- cola;
- per i danni cagionati a terzi da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi;
4) dall'effettuazione di lavorazioni agricole, comprese quelle connesse alla conservazione ed alla prima manipolazione dei prodotti dell'azienda anche con uso di macchinari a motore;
5) dal funzionamento di macchine agricole, purché usate per lavori agricoli.
L’assicurazione non comprende i danni da circolazione su strade di suo pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli e macchine agricole soggetti all’assicurazione obbligatoria (cosiddet- ta R.C. Auto);
6) dalla degustazione e assaggio di generi di produzione dell'azienda, smerciati o somministrati direttamente al consumatore nel solo ambito dell'azienda stessa;
7) dai lavori di disboscamento dei terreni, di bonifica, di dissodamento e di taglio di piante
eseguiti in proprio;
8) da impiego di diserbanti, antiparrassitari e fitofarmaci in genere eseguiti in proprio.
L’assicurazione è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro per i danni a cose o ad animali. Sono esclusi i danni a terreni, coltivazioni e vegetazioni su cui sono stati effettuati i trat- tamenti o le irrorazioni nonché i danni conseguenti a impiego di prodotti contenenti sostanze chimiche vietate dalla legge;
9) dall'allevamento di bestiame nell'ambito dell'azienda, compresa la monta esercitata per conto dell'azienda stessa o di terzi, compresi in questo caso i danni subiti dagli animali di proprietà di terzi, nonché il trasferimento e la permanenza del bestiame nei pascoli e nei mercati, esclusi i ri- schi della circolazione dei veicoli a motore.
La garanzia non è operante per l’allevamento di animali da pelliccia o per allevamenti intensivi o in batteria di conigli, volatili e avicoli in genere;
10) dalla proprietà o dall'esistenza di alveari, di cani, di animali da cortile ed altri animali do- mestici.
Sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e/o loro incroci.
Relativamente agli alveari la garanzia è operante anche se gli apiari sono posti al di fuori dell’azienda agricola assicurata, su fondi di proprietà dell’Assicurato o di terzi.
11) dall'impiego di animali bovini ed equini per lavori e per traino di carri destinati al trasporto di derrate e merci per necessità dell'azienda, nonché per il traino di calessi e simili ad uso privato, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente;
12) dalla proprietà od uso di cavalli da sella per uso esclusivo dell'Assicurato e del suo nucleo familiare;
Per i danni a cose provocati da cani, cavalli o da animali facenti parte del bestiame, e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da animali, l’assicurazione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per sinistro.
13) dall’uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, del suo nucleo familiare e degli addetti per ragio- ni inerenti alla conduzione dei fondi;
14) dalla responsabilità civile dei coloni e loro prestatori di lavoro per fatti connessi all'esercizio dell'azienda nei casi in cui la stessa sia condotta a colonia parziaria;
15) dalla partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati, compreso il rischio derivante dall'allestimento o smontaggio degli stand;
16) da organizzazioni di feste agricole nell’azienda assicurata o di visite all'azienda, presenta- zioni e dimostrazioni dei prodotti;
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile
17) dalla proprietà e manutenzione di insegne luminose e non, attrezzature e cartelli pubblici- tari, striscioni, con esclusione dei danni alle cose su cui sono installati, ubicati sul territorio della Repubblica Italiana, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino;
18) dai lavori agricoli occasionalmente eseguiti per conto di terzi al di fuori dell'azienda.
Questa garanzia è prestata con una franchigia di 300,00 euro per sinistro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende corrispondente al 30% del massimale assicurato;
19) da proprietà e uso di impianti a fune per il solo trasporto cose purché ubicati nei fondi dell'a- zienda assicurata e senza attraversamento di abitati o strade pubbliche.
Questa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% ed il minimo di 250,00 euro per sinistro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende corrispondente al 5% del massimale assicurato.
Art. 57| R.C. Azienda Agrituristica (D15)
Oltre a quanto previsto dal precedente Art. 56 - “R.C. Azienda agricola”, l'assicurazione è valida per i rischi derivanti:
- da prestazioni di natura alberghiera con ospitalità di persone estranee all'azienda in alloggio o mediante affitto di camere;
- dal servizio di ristorazione e bar compresi i danni cagionati dai prodotti e generi alimentari somministrati e consumati nell'ambito dell'azienda;
- dalla proprietà di spazi destinati a parcheggio di camper e roulotte;
- dalla partecipazione a lavori agricoli da parte di clienti frequentatori ed ospiti.
L’assicurazione opera per i danni subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, compresi i clienti ospiti dell’agriturismo, limitatamente al caso di morte o di lesioni gravi o gravissime (escluse le malattie professionali) come definite dall’art. 583 del Codice Penale;
- dalla proprietà di impianti ed attrezzature sportive quali giochi da bocce, piscine, campi da tennis, giochi per bambini;
- dall’attività di agriturismo - fattoria didattica, compresa l’organizzazione di attività di didattiche e formative ambientali, floro-faunistiche, comprese conferenze, dibattiti e proiezioni, allestimento di sala riunioni;
- responsabilità civile derivante all’Assicurato dalla prestazione a favore dei clienti di un servizio di sorveglianza di minori (fattoria didattica e/o servizio baby club).
La garanzia comprende i danni cagionati a terzi da fatto illecito dei minori ed i danni subiti dai mi- nori stessi temporaneamente affidati alla sorveglianza dell’Assicurato o di suoi dipendenti.
Questa garanzia è prestata fino a concorrenza del 10% del massimale assicurato per sinistro e per anno assicurativo, con applicazione per i danni corporali subiti dai minori di una franchigia di 1.500,00 euro per sinistro.
- dalla organizzazione di attività ricreative e sportive in genere, purché non competitive, com- prese escursioni a piedi o in bicicletta, anche fuori dall’azienda, con esclusione di vie ferrate, di scalate di roccia o ghiacciai;
- da errato trattamento dei dati personali dei clienti. La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi della Legge sulla “Privacy” D.Lgs. n. 196/2003 (e successi- ve modificazioni o integrazioni) per perdite patrimoniali cagionate a terzi in conseguenza dell’errato trattamento (raccolta, registrazione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comunica- zione e diffusione) dei dati personali dei clienti, purché conseguenti a fatti involontari e non deri- vanti da comportamenti illeciti; con esclusione comunque delle multe e delle ammende inflitte di- rettamente all’Assicurato.
Questa garanzia è prestata con una franchigia di 300,00 euro per sinistro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende di 30.000,00 euro. Per perdite patrimoniali si inten- de convenzionalmente il pregiudizio economico risarcibile a termini di polizza che non sia conse- guenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile
Fermo quanto previsto dal successivo Art. 77 - “Esclusioni R.CT.” per l’Azienda Agrituristica sono inoltre esclusi i danni:
1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previ- sto dall'Art. 60 - “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore”;
2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo - se operante l'unità tecnica D19 - quanto previsto dall'Art. 61 - “Maneggio in azienda agrituristica”.
Art. 58| R.C. Azienda Agrituristica Venatoria (D16)
Oltre a quanto previsto dall'Art. 56 - “R.C. Azienda agricola” e dall'Art. 57 - “R.C. Azienda agrituristi- ca”, l'assicurazione è valida per i rischi derivanti:
- da allevamento, ripopolamento e prelievo della fauna;
- dall'organizzazione dell'esercizio dell'attività agrituristica venatoria;
- da vigilanza svolta nell'azienda da addetti con funzione di guardia venatoria.
Fermo quanto previsto dal successivo Art. 77 - “Esclusioni R.CT.” per l’Azienda Agrituristica- Venatoria sono inoltre esclusi i danni:
1) alle cose dei clienti frequentatori e/o ospiti, salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previ- sto dall'Art. 60 - “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore”;
2) provocati da cavalli da traino e da sella uso maneggio condotti da clienti e/o ospiti, salvo, se ope- rante l'unità tecnica D19, quanto previsto dall'Art. 61 - “Maneggio in azienda agrituristica”;
3) derivanti dalla responsabilità personale dei singoli cacciatori;
4) prodotti dalla selvaggina alle coltivazioni ed alle produzioni agricole.
Art. 59| R.C. vita privata (D 17)
La Società tiene indenne l'Assicurato indicato in polizza e il suo nucleo familiare, per la responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici, come previsto all’Art. 54 - “R.C.T. - Assicurazione della Responsabilità Civile verso terzi”, in conseguenza di un fatto accidenta- le che si verifichi nell'ambito della vita privata e di relazione.
A maggior chiarimento sono anche compresi i rischi derivanti:
a) dalla conduzione dei locali adibiti a dimora abituale e saltuaria dell'Assicurato;
b) da uso di camere in albergo o in case private;
c) da somministrazione di cibi e bevande che provochi intossicazione o avvelenamento degli ospiti;
b) dall'uso di apparecchi facenti parte dell'arredamento domestico;
c) dalla detenzione ed uso di armi, escluso l'impiego per la caccia;
d) dall'attività degli addetti ai servizi domestici, comprese le baby sitter, per fatti inerenti alle loro mansioni;
g) dalla pratica di sport in genere;
h) dall'uso, a parziale deroga del successivo Art. 77 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera b) punto 1), di ci- clomotori, motoveicoli, autovetture e natanti, sia di proprietà che di terzi, da parte di minori non aventi requisiti di legge per la guida di veicoli e natanti, alla condizione che la responsabilità civile derivante dalla circolazione sia oggetto di specifica assicurazione;
i) dalla proprietà o uso di velocipedi da parte dell'Assicurato, del suo nucleo familiare per uso privato;
j) da fatto di figli minori di cui i genitori debbano rispondere, nonché dalla mancata sorveglianza di minori temporaneamente affidati agli Assicurati, compresi i danni corporali da essi subiti, ma ferma l'esclusione dei danni a cose di loro proprietà o in uso;
k) per danni fisici involontariamente cagionati ai prestatori di lavoro addetti ai servizi dome- stici comprese le baby sitter, sino alla concorrenza del 50% del massimale indicato in polizza;
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile
l) dalla proprietà o dall'esistenza di cani, gatti ed altri animali domestici.
Per i danni a cose provocati da cani o cavalli e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da animali domestici, l’assicurazione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per sinistro.
Sono esclusi dalla copertura i cani di razza Perro, Pitbull, Rottweiler, Dobermann, Doghi, Bull Terrier, American Bulldog, Bull Mastiff, Mastino napoletano e/o loro incroci.
Per la Responsabilità Civile della vita privata - fermo quanto previsto dall’Art. 77 - “Esclusioni R.CT.”
- sono inoltre esclusi i danni:
1) causati da esercizio di attività professionali od attività comunque retribuite, svolte dall'Assicurato e/o dal proprio nucleo familiare;
2) derivanti dall'esercizio dell'attività venatoria, dalla pratica del paracadutismo, parapendio e sport aerei in genere;
3) verificatisi nello svolgimento di gare sportive e relativi allenamenti se sono effettuati non a carat- tere amatoriale o prevedano l'impiego di veicoli a motore;
4) conseguenti a inadempimenti di natura contrattuale o tributaria;
5) conseguenti ad attività di volontariato di natura medico-infermieristica;
6) causati da animali non domestici.
Art. 60| Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore (D18)
L'assicurazione vale, a parziale deroga del successivo Art. 77 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera c) punto 2), per i danni dei quali l'Assicurato sia tenuto a rispondere verso i clienti ospiti, inteso per tali ogni cliente singolo o nucleo familiare occupante una sola stanza o appartamento, ai sensi degli artt. 1783, 1784 e 1785 bis C.C., per sottrazione, distruzione o deterioramento delle cose portate dai clienti, consegnate o non consegnate, con i seguenti limiti di risarcimento:
a) la garanzia è prestata sino al massimale indicato in polizza per l'unità tecnica D18 - Danni alle cose portate dai clienti, che si intende valido:
- per sinistro e per anno assicurativo,
- per ogni cliente;
b) i risarcimenti sono corrisposti per ogni cliente danneggiato, previa deduzione di una franchigia di 150,00 euro;
c) relativamente agli oggetti preziosi portati dai clienti ospiti e non consegnati all'Assicurato, la ga- ranzia è prestata per ogni cliente danneggiato, sino a concorrenza di un importo pari al 50% del massimale assicurato e con deduzione di una franchigia di 300,00 euro.
Per la garanzia “Xxxxx alle cose portate dai Clienti - R.C. dell’albergatore”, le esclusioni dell’Art. 77 - “Esclusioni R.CT.”, che trovano applicazione, sono di seguito così integrate:
sono inoltre esclusi i danni:
1) cagionati da incendio o da bruciature per contatto con apparecchi di riscaldamento e di stiratura;
2) causati da lavatura, smacchiatura e simili;
3) a valori; a cose contenute in tende, roulotte o su veicoli e natanti in genere; nonché da sottrazioni di veicoli e natanti;
4) agli oggetti preziosi consegnati in custodia all'Assicurato o a quelli che l'Assicurato stesso si è ri- fiutato di ricevere in custodia senza giustificato motivo.
Art. 61| Maneggio nell'Azienda Agrituristica (D19)
L'assicurazione vale per i rischi inerenti:
- alla proprietà, utilizzo e custodia di cavalli o equini in genere. La garanzia è operante anche per i danni cagionati a terzi dai cavalli in custodia o comunque affidati al maneggio sempre che la responsabilità sia da imputare al maneggio stesso;
- all'uso di cavalli da sella da parte di clienti ospiti o di frequentatori con il consenso dell'As- sicurato nonché da parte di dipendenti dell'Assicurato. Sono comprese le passeggiate a cavallo al di fuori dell’Azienda Agrituristica assicurata (compreso l’eventuale attraversamento di centri abitati) purché avvengano con un accompagnatore addetto dell’Azienda Agrituristica assicurata;
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile
- uso di carrozze, calessi e simili ad uso privato anche al di fuori dalla Azienda Agrituristica, compresi i danni subiti dalle persone trasportate, escluso il conducente.
La garanzia opera anche per l’eventuale attraversamento di centri abitati ed anche se la carrozza o il calesse è condotto da un cliente ospite o da un frequentatore purché sia accompagnato da un addetto dell’Azienda Agrituristica assicurata;
- alla proprietà ed esercizio, nell'ambito dell'azienda, di maneggio;
- all’organizzazione di gare amatoriali nell’ambito dell’Azienda Agrituristica assicurata a cui partecipano i clienti ospiti e i frequentatori, con esclusione di gare o concorsi svolti sotto l’egida delle competenti Federazioni o di Enti di promozione sportiva.
Per i danni a cose e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da cavalli o altri equini, l’assicurazione è prestata con una franchigia di 100,00 euro per sinistro.
Per la garanzia “Maneggio nell'azienda Agrituristica” - fermo quanto previsto dall’Art. 77 - “Esclusioni R.CT.” - l’assicurazione non è operante:
1) per i danni alle persone che cavalcano o conducono i cavalli;
2) per i danni alle colture provocati da attraversamento di terreni o campi coltivati;
3) per i danni a cavalli (o altri animali) di terzi in custodia;
4) per la responsabilità personale dei cavalieri che cavalcano gli animali, salvo quanto sopra espressamente indicato.
Art. 62| Responsabilità Civile Prodotti (D20)
a) La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, a parziale deroga del successivo Art. 77 - “Esclusioni R.C.T.”, lettera g) punto 1), di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente re- sponsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interesse, spese) di danni invo- lontariamente cagionati a terzi da difetto dei prodotti dell'azienda agricola/agrituristica as- sicurata dopo la loro consegna a terzi:
- per morte, per lesioni personali,
- per distruzione o deterioramento di cose diverse dal prodotto difettoso,
in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l'assicurazione.
b) L'assicurazione comprende altresì i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizza- bile a termini della precedente lettera a), sino al limite per sinistro ed anno assicurativo pari al 30% del massimale assicurato.
Per prodotti assicurati si intendono esclusivamente:
- vini, alcoolici, distillati, aceti;
- olii alimentari;
- latte, latticini e formaggi;
- frutta e verdura fresca o conservata, marmellate;
- carni, salumi, strutto;
- cereali, legumi, crusca, farina;
- pane, pasta fresca, dolci;
- miele, pappa reale, propoli, uova, funghi freschi e secchi anche confezionati.
Il massimale indicato per l'unità tecnica D20 - “R.C. Prodotti”, rappresenta il massimo esborso della Società:
- per sinistro;
- per più sinistri avvenuti in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per la polizza di durata inferiore all'anno - per più sinistri avvenuti nell'intero periodo di assicurazione;
- per “sinistro in serie”, intendendosi per tale una pluralità di sinistri originatisi da uno stesso difetto, anche se manifestatisi in più prodotti ed in più anni.
L'assicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate all'Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell'assicurazione stessa. In caso di “sinistro in serie”, la data della pri- ma richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche per quelle presentate successi- vamente alla cessazione del contratto, purché non oltre due anni dalla cessazione dell’assicurazione.
Resta a carico dell'Assicurato, per ciascun danno indennizzabile, uno scoperto del 10% col massimo pari al 5% del massimale e, comunque, una franchigia di 500,00 euro.
Per i danni verificatisi in USA, Canada e Messico la franchigia si intende elevata a 15.300,00 euro ed il massimo di scoperto pari al 7,5% del massimale.
Fermo quanto previsto dall’Art. 77 - “Esclusioni R.CT.” dall’assicurazione Responsabilità civile pro- dotti sono esclusi:
1) i danni derivanti da violazione volontaria di leggi, norme e regole vincolanti ai fini della sicurezza dei prodotti o, in mancanza di queste, che siano la naturale conseguenza di scelte imprenditoriali adottate dall'Assicurato che compromettano la sicurezza degli stessi (compreso l’uso di semi, prodotti od organismi geneticamente modificati in laboratorio, di cui, al momento del loro impiego, non sia ancora scientificamente riconosciuta la non tossicità);
2) le spese di sostituzione del prodotto difettoso e l'importo pari al suo controvalore;
3) le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di prodotti;
4) le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche ed indagini volte ad accerta- re le cause del danno, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente au- torizzate dalla Società;
5) i risarcimenti a carattere punitivo;
6) i danni cagionati da prodotti non rientranti nell'elenco previsto e comunque venduti e/o consegna- ti dall'azienda.
Art. 63| R.C. solo proprietà dell'Azienda Agricola/Agrituristica (D21)
L'assicurazione è valida per i rischi derivanti dalla sola proprietà degli immobili che costitui- scono l'azienda agricolo/agrituristica, quali:
- fabbricati rurali e rustici in genere;
- terreni, strade, boschi ed alberate;
- canali e bacini per raccolta di acqua ad uso della sola azienda;
- ponti e manufatti in genere, passaggi a livello ferroviari o tranviari, cabine e linee elettriche.
Relativamente alla proprietà dei fabbricati l'assicurazione comprende i danni da spargimento di acqua e rigurgito dei sistemi di scarico purché conseguenti a rottura accidentale degli impianti idrici, igienici e di riscaldamento (con esclusione dei danni causati da umidità, stillicidio e da gelo). Per i danni da spargimento d’acqua e rigurgito dei sistemi di scarico la garanzia è prestata con una franchigia di 100,00 euro per sinistro.
Dove si risarcisce
Art. 64| Estensione territoriale
L'assicurazione R.C.T. ed R.C.O. vale per il mondo intero (salvo quando diversamente convenuto).
L'assicurazione della Responsabilità Civile Prodotti (unità tecnica D20) vale per i prodotti dell'azien- da, venduti presso l'azienda stessa o consegnati nei territori di qualsiasi paese, esclusi USA, Canada e Messico, e per i danni ovunque verificatisi.
Condizioni Speciali
(Operanti in relazione al rischio assicurato)
Art. 65| Responsabilità personale degli addetti
L'assicurazione è valida anche per la responsabilità civile personale degli addetti dell'Assicurato per danni a persone o a cose involontariamente cagionati nello svolgimento delle loro mansioni, compre- si eventuali incarichi ricoperti ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni.
Relativamente a tale estensione di garanzia, la Società risponde per:
a) i danni cagionati a terzi, escluso l'Assicurato e i prestatori di lavoro, nei limiti del massimale assi- curato ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.T.;
b) i danni derivanti da morte o invalidità permanente da infortunio cagionati agli altri addetti nei limiti del massimale assicurato ed alle condizioni e nei termini previsti per la garanzia R.C.O. stessa.
Art. 00x Xxxxxxxxxxx Xxxx - Xxxxxxxxxxx lavori
Committenza auto - L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nel- la sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C. per danni cagionati a terzi dai prestatori di lavoro purché muniti di regolare patente di abilitazione, in relazione alla guida di autovetture, ciclo- motori, motocicli e natanti a motore, purché tali mezzi non siano di proprietà od in usufrutto dell'Assi- curato od allo stesso intestati al P.R.A., ovvero a lui locati.
La garanzia vale per le lesioni corporali subite dalle persone trasportate ed è operante, a deroga del precedente Art. 64 - “Estensione territoriale”, entro i confini del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino, Stato Città del Vaticano ed è prestata con una franchigia di 250,00 euro per sinistro.
Committenza lavori - L'assicurazione opera per la responsabilità civile incombente all'Assicurato nella sua qualità di committente ai sensi dell'art. 2049 C.C.:
a) di lavori di manutenzione di insegne luminose e non, di cartelli pubblicitari e simili;
b) di lavori di pulizia e manutenzione di impianti e macchinari ed attrezzature agricole, presso l'azienda assicurata;
c) di lavori di ordinaria manutenzione degli immobili dell'azienda assicurata;
d) di lavori di manutenzione straordinaria dei fabbricati ed impianti dell'azienda assicurata, pur- ché siano stati designati i Responsabili dei lavori quando e come previsto dalle leggi in vigore (compreso il D.Lgs. n. 81/2008 e successive eventuali modificazioni o integrazioni).
La presente garanzia risulta subordinata ai seguenti requisiti essenziali:
- designazione dei responsabili della sicurezza sui luoghi di lavoro (Responsabile del servizio di prevenzione e protezione previsto dal D.Lgs. n. 81/2008);
- i predetti responsabili siano in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalle leggi vigenti ed assicurati al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità ci- vile dell’attività quando prevista per legge;
- le imprese esecutrici dei lavori siano regolarmente iscritte all'Albo di categoria ed assicurate al momento del sinistro con valida copertura assicurativa per la responsabilità civile.
Per ogni sinistro si applicherà uno scoperto del 20% con un minimo di 1.000,00 euro ed un mas- simo risarcimento, per sinistro e per anno assicurativo, pari al 10% del massimale assicurato.
È fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili.
Art. 67| Xxxxx a mezzi sotto carico o scarico
L'assicurazione R.C.T. comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni.
Limitatamente ai natanti sono esclusi i danni conseguenti a mancato uso.
Per ogni sinistro, si deduce una franchigia di 150,00 euro.
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile
Art. 68| Danni da interruzione o sospensione di attività
L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 77 - “Esclusioni R.C.T.”, let- tera i) punto 3), i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% e, comunque, un mi- nimo di 1.100,00 euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.
Qualora il danno da interruzioni o sospensioni di attività derivi da un danno materiale e diretto da in- cendio, cagionato ai beni di terzi da cose dell’Assicurato, il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato.
Art. 69| Danni a veicoli di prestatori di lavoro e di terzi
L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a veicoli a motore di prestatori di lavoro e di terzi, par- cheggiati all'interno dell'azienda assicurata oppure in appositi spazi di parcheggio da essa riservati.
Sono esclusi i danni da incendio, da furto e quelli conseguenti a mancato uso, nonché quelli cagiona- ti alle cose che si trovino sui mezzi stessi.
Per ogni veicolo danneggiato si deduce uno scoperto 10% con il minimo di 200,00 euro. Il limite di ri- sarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato.
Art. 70| Danni da inquinamento accidentale
L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 77 - “Esclusioni R.C.T.”, let- tera a) punto 1), i danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo, congiunta- mente o disgiuntamente, provocati da sostanze di qualunque natura emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura accidentale di impianti, condutture, attrezzatura e macchine agricole dell'azienda nonché, derivante da fatto accidentale relativo al funzionamento delle macchine agricole stesse.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di 1.000,00 euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari all'8% del massimale assicurato.
Art. 71| Danni a terzi da incendio
L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 77 - “Esclusioni R.C.T.”, let- tera e) punto 2), i danni cagionati a cose di terzi da incendio, esplosione e scoppio:
a) del fabbricato destinato ad azienda agricola/agrituristica (compresa eventuale abitazione agrico- la) e del relativo contenuto, quale: arredamento domestico, bestiame, scorte e prodotti, attrezza- tura e foraggio di proprietà dell'Assicurato o da cose da lui detenute.
Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 50% del massimale assicurato;
b) delle macchine agricole dell'azienda agricola (compreso il relativo funzionamento).
Per ogni sinistro si deduce una franchigia di 250,00 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato;
ed inoltre, esclusivamente per la R.C. vita privata (unità tecnica D17), se operante:
c) derivante dall'utilizzo di camere d'albergo o locali di villeggiatura, compresi i danni ai locali stessi e al relativo contenuto;
d) derivante dalla conduzione di fabbricati in locazione limitatamente ai locali destinati a dimora abi- tuale dell'Assicurato compresi i danni ai locali stessi, escluso arredamento domestico, bestiame, scorte e prodotti, attrezzatura, macchine agricole e foraggio;
e) del contenuto dell’abitazione dimora saltuaria di proprietà dell’Assicurato.
Art. 72| Danni a condutture ed impianti sotterranei
L'assicurazione R.C.T. comprende i danni a condutture ed impianti sotterranei provocati durante le lavorazioni agricole, compresi scavi e sbancamenti per necessità agricole.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.
Art. 73| Danni a cose da cedimento o franamento del terreno
L'assicurazione R.C.T. comprende i danni dovuti a franamento o cedimento del terreno, conseguenti a lavori di scavo, sbancamento, aratura, sistemazione del terreno e simili, comunque connessi all'at- tività agricola.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno risarcibile uno scoperto del 10% con il minimo di 500,00 euro. Relativamente a danni ai fabbricati e relative pertinenze si deduce in ogni caso una franchigia di 1.550,00 euro. Il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 5% del massimale assicurato.
Non sono risarcibili i danni quando derivino da lavori che prevedano sottomurature o altre tecniche sostitutive. Per tecniche sostitutive della sottomuratura si intendono quelle necessarie per il sostegno del terreno, dove lo scavo intercetti la linea di naturale coesione dello stesso valutata con i necessari criteri di sicurezza;
Art. 74| Xxxxx a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate
L'assicurazione R.C.T. comprende, a parziale deroga del successivo Art. 77 - “Esclusioni R.C.T.”, let- tera c) punto 3), i danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate, purché derivino da rottura accidentale del mezzo meccanico impiegato.
Resta a carico dell'Assicurato per ogni danno indennizzabile uno scoperto del 10% e, comunque, un minimo di 500,00 euro; il limite di risarcimento per sinistro e per anno assicurativo si intende pari al 10% del massimale assicurato.
Art. 75| Estensione al novero dei terzi
A parziale deroga del successivo Art. 76 - “Persone non considerate terzi”, lettera c), sono conside- rati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T. limitatamente alle lesioni corporali, escluse le malattie pro- fessionali:
a) le persone che, titolari di altre aziende agricole, loro familiari conviventi o dipendenti, in via occa- sionale a titolo di scambio d'opera partecipano ai lavori dell'azienda assicurata;
b) le persone che possano trovarsi nell'ambito dell'azienda per eseguire lavori di manutenzione, ri- parazione, collaudo di macchinari ed impianti, sempre che ed in quanto non prendano parte ai lavori formanti oggetto dell'assicurazione;
c) i titolari ed i dipendenti di ditte - quali aziende trasporti, fornitori e clienti - che, in via eccezionale, possono partecipare a lavori di carico o scarico e complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
d) i liberi professionisti che abbiano rapporti con l'Assicurato e frequentino l'azienda per ragione del loro incarico.
Che cosa non è assicurato
Art. 76| Soggetti non considerati terzi
Non sono considerati terzi ai fini dell'assicurazione R.C.T.:
a) il coniuge, il convivente di fatto, le persone iscritte nello stato di famiglia dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l'Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) i prestatori di lavoro dell’Assicurato che subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio; nonché tutti coloro che, indipendentemente dalla natura del loro rapporto con l'Assicurato, subi- scano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l'as- sicurazione, salvo quanto diversamente previsto in polizza (in particolare quanto previsto per i danni subiti dalle persone che prestano la loro opera manuale a titolo gratuito o di cortesia, com- presi i clienti ospiti dell’agriturismo nonché quanto previsto dall’Art. 75 - “Estensione al novero di terzi”);
d) le società od enti che, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate e collegate ai sensi dell'art. 2359 C.C., nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 77| Esclusioni R.C.T.
Per l'assicurazione R.C.T. sono esclusi:
a) i danni:
1) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, salvo quanto previsto dall'Art. 70 - “Danni da inquinamento accidentale”;
2) conseguenti a interruzione, impoverimento, deviazione di sorgenti e corsi d'acqua;
3) conseguenti a alterazione o impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo, suscettibile di sfruttamento;
4) conseguenti a uso di diserbanti, antiparrassitari e fitofarmaci composti in tutto o in parte da sostanze il cui impiego sia vietato dalla legge;
5) da contagio trasmessi da animali di proprietà o in custodia dell’Assicurato;
6) derivanti da prodotti geneticamente modificati;
7) derivanti dalla proprietà, possesso od uso di animali non domestici (salvo quelli rientranti nella definizione di bestiame (es. struzzi, bufali, ecc.) e quanto espressamente previsto in polizza per l’Azienda Agrituristica Venatoria;
b) i danni:
1) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore salvo se operante l'unità tecnica D17, quanto previsto alla lettera h) dell'Art. 59 - “R.C. vita privata”;
2) da proprietà ed uso di natanti a vela di lunghezza superiore a mt. 6,50 e da unità naviganti a motore, salvo se operante l'unità tecnica D17, quanto previsto alla lettera h) dell'Art. 59 - “R.C. vita privata”;
3) da impiego di aeromobili;
4) da impiego di veicoli a motore, macchine agricole, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni di legge in vigore;
c) i danni:
1) alle colture ed alle opere sulle quali o nelle quali si eseguono i lavori;
2) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo, salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previsto dall'Art. 60 - “Danni alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore”, e salvo quanto previsto dall'Art. 71 - “Danni a terzi da incendio”;
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile
3) alle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate, salvo, quando previsto dall’Art. 74 - “Xxxxx a cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate”;
4) alle cose trovantisi nell'ambito di esecuzione dei lavori che per volume o per peso possono essere rimosse;
5) alle scorte vive o morte del fondo a chiunque appartengano;
6) alla proprietà ed esercizio di maneggi, salvo, se operante l'unità tecnica D19, quanto previ- sto dall'Art. 61 - “Maneggio nell'azienda agrituristica”;
7) a coloro che cavalcano o conducono gli animali;
d) i danni a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento o vibrazioni del terreno da qualsiasi causa determinati;
e) i danni:
1) da furto, (salvo, se operante l'unità tecnica D18, quanto previsto dall'Art. 60 - “Danni alle co- se portate dai clienti - R.C. dell’albergatore”);
2) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, salvo quanto previsto dall'Art. 71 - “Danni a terzi da incendio”;
f) i danni provocati da soggetti della cui opera l'Assicurato si avvalga diversi dai suoi addetti o da clienti ed ospiti che partecipano a titolo gratuito o di cortesia ai lavori dell'azienda assicurata (sal- vo quanto previsto dall’Art. 54 - “R.C.T. - Assicurazione della Responsabilità civile verso Terzi” per la “Responsabilità derivante all’Assicurato da lavoratori non dipendenti”);
g) i danni cagionati da:
1) merci di qualsiasi genere e prodotti dell'azienda dopo la vendita e/o consegna a terzi, salvo, se operante l'unità tecnica D20, quanto previsto dall'Art. 62 - “Responsabilità Civile Prodot- ti”;
2) opere e lavorazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori, o consegna degli stessi;
h) i danni derivanti dalla proprietà di fabbricati ed immobili in genere (salvo l’abitazione agricola) che non costituiscano beni strumentali per lo svolgimento dell'attività dell’azienda agricola o agrituri- stica assicurata nonché i danni derivanti da fabbricati in rovina (anche se ed ubicati sui fondi dell’azienda agricola o agrituristica) che non sono manutenuti e lasciati in abbandono;
i) i danni:
1) derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
2) derivanti da trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artifi- cialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, de- tenzione ed uso di sostanze radioattive;
3) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, arti- gianali, agricole o di servizi, salvo quanto previsto dall'Art. 68 - “Danni da interruzione e so- spensione di attività” e salvo, se operante l'unità tecnica D20, quanto previsto dalla lettera
b) dell'Art. 62 - “Responsabilità Civile Prodotti”;
4) derivanti da campi elettromagnetici;
5) di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto.
Ed inoltre, relativamente alla proprietà del fabbricato, sono esclusi i danni:
j) da spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture accidentali di tubazioni o condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.
La garanzia R.C.T. non è operante per i danni:
k) direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpazione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, distruzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse;
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile
l) di qualsiasi natura derivanti da errata registrazione, cancellazione di dati, mancato, errato, inade- guato funzionamento del sistema informatico e/o di qualsiasi macchinario, impianto, apparecchia- tura, componente elettronica, firmware, software e hardware in ordine alla gestione del tempo (ore e date) oppure in seguito ad attacco od infezione di virus informatici nonché conseguenti ad operazioni di download, installazione e/o modifica di programmi, salvo che provochino incendio, esplosione o scoppio nonché i danni da o riconducibili a smagnetizzazione, errata registrazione o cancellazione di dati ed a cestinatura per svista;
m) agli aeromobili e/o loro contenuto e/o persone trasportate.
Art. 78| Esclusioni e limitazioni R.C.O.
La garanzia R.C.O. non è valida:
a) se l’Assicurato non è in regola al momento del sinistro con gli obblighi previsti dall’assicurazione di legge;
b) per le malattie professionali;
c) per i sinistri derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
d) per i sinistri derivanti da trasformazioni od assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, macchine acceleratrici) ovvero da produzione, deten- zione ed uso di sostanze radioattive;
e) per i danni di qualsiasi natura connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall’impiego di amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto;
f) per i danni derivanti da campi elettromagnetici;
g) per i danni di qualsiasi natura derivanti da utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qual- siasi altra sostanza di origine umana;
h) per i danni direttamente o indirettamente derivanti da: atti di terrorismo, guerra, invasione, ostilità (con o senza dichiarazione di guerra), guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, usurpa- zione di potere, occupazione militare, confisca, nazionalizzazione, requisizione, sequestro, di- struzione ordinata dalle autorità, tumulti popolari, scioperi, serrate, sommosse.
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 79| Modalità per la denuncia in caso di sinistro
Il Contraente e/o Assicurato deve dare avviso scritto del sinistro all'Agenzia o ala Società entro 3 giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o da quando ne è venuto a conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 C.C.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, la data, il luogo e le cause del sinistro nonché, se noti, i dati anagrafici di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti nel sini- stro (Assicurato, Proprietario, eventuali infortunati, altri soggetti danneggiati, ecc.) compresi gli even- tuali testimoni (nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio) nonché l’indicazione delle even- tuali Autorità intervenute (Vigili del fuoco, Polizia, Carabinieri, INAIL, ecc.) ed ogni altra informazione utile per il risarcimento del danno.
Il Contraente e/o Assicurato deve inoltre comunicare, nel più breve tempo possibile, all'Agenzia o alla Società tutte le notizie e i documenti in suo possesso al momento della denuncia nonché quelli otte- xxxx successivamente.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indenniz- zo/risarcimento ai sensi dell'art. 1915 C.C.
Condizioni Assicurazione
Norme che regolano la Sezione D - Responsabilità Civile
Art. 80| Gestione delle vertenze di danno - Spese di resistenza
La Società assume fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato, la gestione stragiudiziale e giudiziale delle vertenze in sede civile, penale ed amministrativa, designando ove occorra legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato stesso.
L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione delle suddette vertenze ed a comparire personalmente in giudizio, ove la procedura lo richieda.
L'Assicurato deve trasmettere alla Società o all'Agenzia l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuri- diche.
Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a tali oneri o incorra comunque nelle decadenze previste dalla legge, la Società si riserva il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato, al quale verranno restituiti tutti gli atti ed i documenti.
Sono a carico delle Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda risarcitoria.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende, o delle spese di giustizia penale.
Art. 81| Variazioni e tolleranze dei parametri di rischio
Il premio della “Sezione D - Responsabilità Civile” è determinato in base a parametri di rischio speci- fici a seconda delle unità tecniche interessate, quali:
a) numero ettari in proprietà e/o condotti dall’Assicurato per l'Azienda Agricola (D14) o numero ettari in proprietà per R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola/Agrituristica (D21);
b) numero ettari in proprietà e/o condotti dall’Assicurato e numero addetti e numero posti letto, se autorizzate all’attività di alloggio, per l'Azienda Agrituristica (D15);
c) numero cavalli di proprietà e/o in custodia per Maneggio in Azienda Agrituristica (D19);
d) entità fatturato annuo per la Responsabilità Civile Prodotti (D20);
dichiarati dal Contraente o dall'Assicurato al momento della stipulazione della polizza.
In caso di variazione del numero o dell'entità di uno dei parametri sopra indicati nel xxxxx xxx xxxxxxx- xx, il Contraente o l'Assicurato dovrà darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione medesima.
Qualora all'insorgere del sinistro dovesse risultare che il valore del parametro di rischio indicato in polizza o nell'ultima comunicazione del Contraente o dell'Assicurato:
- per l'azienda agricola o per R.C. sola proprietà dell’azienda agricola/agrituristica (lettera a): rela- tivo agli ettari dovesse risultare non superiore al 10%, col minimo di 2 ettari, rispetto a quelli di- chiarati,
- per l'azienda agrituristica (lettera b): relativo agli ettari e numero addetti e numero posti letto (per l'azienda agrituristica autorizzate all’attività di alloggio), dovesse risultare non superiore rispetti- vamente di 2 ettari ovvero di 1 addetto ovvero di 3 posti letto rispetto a quelli dichiarati,
- per maneggi in azienda agrituristica (lettera c): relativo al numero di cavalli, dovesse risultare non superiore di 1 unità rispetto a quelli dichiarati,
- per la responsabilità civile prodotti (lettera d): l'ammontare effettivo del fatturato relativo ai prodot- ti in garanzia venduti dall'azienda dovesse risultare non superiore al 20% rispetto all'entità dichia- rata,
la Società rinuncerà ad applicare la proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.; negli altri casi la Socie- tà, ai sensi del disposto dell'art. 1898 C.C., risponderà in proporzione al valore del parametro assicu- rato rispetto a quello effettivo.
Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie
Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
Garanzia Base R.C.O. | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro | 50% del massimale assicurato col massimo di 1.500.000 per ogni prestatore di lavoro infortunato che abbia subito morte o lesioni corporali | Xxxxx ai sensi del Codice Civile per ogni infortunato una franchigia minima di 2.600 euro |
Garanzia R.C.T. (D14) Azienda Agricola - (D15) Azienda Agrituristica - (D16) Azienda Agrituristica Venatoria | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Danni da spargimento d’acqua e rigurgito sistemi di scarico | - | 100 euro per sinistro |
Impiego di diserbanti, antiparassitari e fitofarmaci | - | 250 euro per sinistro |
Danni a cose provocati da cani, cavalli o da animali facenti parte del bestiame Danni a terreni o colture provocati da animali | - | 100 euro per sinistro |
Lavori agricoli occasionalmente eseguiti per con- to di terzi al di fuori dell’azienda | 30% del massimale assicurato sinistro/anno | 300 euro per sinistro |
Proprietà e uso di impianti a fune per il solo trasporto cose | 5% del massimale assicurato sinistro/anno | Scoperto 10% con il minimo di 250 euro per sinistro |
Servizio di sorveglianza di minori (fattoria didattica e/o servizio baby club nell’agriturismo) | 10% del massimale assicurato sinistro/anno | 1.500 euro per sinistro per i danni corporali subiti dai minori |
Errato trattamento dati personali dei clienti dell’agriturismo | 30.000 euro sinistro/anno | 300 euro per sinistro |
(D17) R.C. vita privata | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Danni fisici involontariamente cagionati ai prestatori di lavoro addetti ai servizi domestici comprese le baby sitter | 50% del massimale assicurato | - |
Danni a cose provocati da cani o cavalli e per i danni a terreni e coltivazioni provocati da animali domestici | - | 100 euro per sinistro |
(D18) Xxxxx alle cose portate dai clienti - R.C. dell’albergatore | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Cose portate dai clienti - Risarcimento per cliente ospite danneggiato | Massimale di garanzia valido per sinistro/per anno /per ogni cliente | 150 euro per sinistro |
Per gli oggetti preziosi portati e non consegnati per cliente ospite danneggiato | 50% del massimale assicurato | 300 euro per sinistro |
(D19) Maneggio nella Azienda Agrituristica | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Per i danni a cose e per i danni a terreni o coltivazioni provocati da cavalli o altri equini | - | 100 euro per sinistro |
Tabella limiti di risarcimento, scoperti e franchigie
Sezione D - RESPONSABILITÀ CIVILE | ||
(D20) R.C. Prodotti | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Per ciascun danno indennizzabile | Massimale di garanzia valido per sinistro/per anno e per sinistro in serie | Scoperto 10% con il massimo del 5% del massimale e comunque franchigia di 500 euro |
Per danni in USA, Canada e Messico | Scoperto 10% con il massimo del 7,5% del massimale e comunque franchigia di 15.300 euro | |
Danni da interruzioni di attività | 30% del massimale assicurato sinistro/anno | - |
(D21) R.C. sola proprietà dell’Azienda Agricola o Agrituristica | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Danni da spargimento d’acqua e rigurgito sistemi di scarico | - | 100 euro per sinistro |
Condizioni Speciali R.C.T. | Limite di risarcimento | Scoperto e/o franchigia |
Committenza auto | - | 250 euro per sinistro |
R.C. della committenza lavori di straordinaria manutenzione | 10% del massimale assicurato sinistro/anno | Scoperto 20% col minimo di 1.000 euro per sinistro |
Danni a mezzi sotto carico e scarico | - | 150 euro per sinistro |
Danni da interruzione o sospensione di attività | 5% del massimale assicurato sinistro/anno, tale limite è ele- vato al 10% del massimale per i danni derivanti da incendio | Scoperto 10% col minimo di 1.100 euro per sinistro |
Danni a veicoli dei prestatori di lavoro e di terzi | 10 % del massimale assicurato sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 200 euro per veicolo danneggiato |
Danni da inquinamento accidentale | 8% del massimale assicurato sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 1.000 euro per sinistro |
Danni a terzi da incendio del fabbricato destinato ad azienda agricola/agrituristica (compresa even- tuale abitazione agricola) e del relativo contenuto | 50% del massimale assicurato per sinistro/anno | - |
Danni a terzi da incendio cagionati dalle macchine agricole | 10% del massimale assicurato per sinistro/anno | 250 euro per sinistro |
Danni alle condutture ed impianti sotterranei | 5% del massimale assicurato per sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro |
Danni a cose da cedimento o franamento del terreno | 5% del massimale assicurato per sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro per danni a fabbricati franchigia di 1.550 euro |
Danni a cose di terzi movimentate, sollevate, caricate e scaricate | 10% del massimale assicurato per sinistro/anno | Scoperto 10% col minimo di 500 euro per sinistro |
Premessa
Art. 82| Gestione dei sinistri tramite IPA
AXA si avvale per la gestione dei sinistri di:
INTER PARTNER ASSISTANCE S.A.
Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Tutela Legale Xxx Xxxxx Xxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx
xxxxxxx.xxxxxx@xxx-xxxxxxxxxx.xxx
di seguito denominata IPA, alla quale l'Assicurato può rivolgersi direttamente.
Che cosa è assicurato - Garanzia Base
Art. 83| Oggetto dell'assicurazione - Oneri assicurati
Avvalendosi di IPA per la gestione e la liquidazione dei sinistri, la Società, alle condizioni di seguito indicate e nei limiti del massimale indicato in polizza valido per sinistro e per anno assicurativo, assi- cura la Tutela Legale, compresi i relativi oneri non ripetibili della controparte, occorrente all'Assicura- to per la difesa dei suoi interessi in sede extragiudiziale e giudiziale conseguenti ad un sinistro acca- duto nell'ambito dell'attività agricola o agrituristica o agrituristica-venatoria esercitata, comprese le re- lative attività complementari.
L'assicurazione comprende i seguenti oneri:
- le spese per l'intervento del legale incaricato;
- le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da IPA ai sensi del successivo Art. 89 - “Gestione del sinistro”, o quelle di soccombenza in caso di condanna dell'Assicurato;
- le spese per l'intervento del Consulente Tecnico d'Ufficio, del Consulente Tecnico di Parte e di periti in genere, purché concordate con IPA ai sensi del successivo Art. 89 - “Gestione del sinistro”;
- le spese processuali nel processo penale ai sensi dell'art. 535 Codice di Procedura Penale;
- le spese di giustizia in favore dell'erario nel processo penale;
- le spese attinenti all'esecuzione forzata limitatamente ai primi due tentativi esperiti dall'Assi- curato.
È garantito l'intervento di un unico legale per ogni grado di giudizio, territorialmente competente ai sensi dell'Art. 87 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”.
La garanzia è prestata anche a favore dei dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro paga e matricola, dei familiari e/o affini che prestino la loro collaborazione all'esercizio dell'azienda agricola, agrituristi- ca o agrituristica-venatoria assicurata nonché, se l'Assicurato è una società, del legale rappresentan- te e degli amministratori o, ove si tratti di società di persone, dei soci illimitatamente responsabili.
La garanzia è operante esclusivamente per i seguenti casi:
a) controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti;
b) controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'As- sicurato o di persone delle quali debba rispondere a norma di legge ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'assicuratore della responsabilità civile. L'intervento della Società è comunque condizionato all'esistenza ed all'effettiva operatività di una valida ga- ranzia di responsabilità civile;
c) difesa penale dell'Assicurato per reato colposo;
d) controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti dell'Assicurato iscritti a libro pa- ga e matricola o con suoi agenti e rappresentanti;
e) controversie relative alla proprietà o locazione dei locali o dei fondi ove l'Assicurato esercita la propria attività (con esclusione delle vertenze relative a contratti di compravendita di beni immobili; quelle relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l’Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia; quelle relative a contratti di leasing immobiliare e quelle relative all’affitto d’azienda agricola, agrituristica o agrituristica-venatoria).
Art. 84| Limiti territoriali
L'assicurazione vale per le controversie derivanti da violazioni di norme o inadempimenti verificatisi nella Repubblica Italiana, nella Repubblica di San Marino e nello Stato Città del Vaticano e che, in caso di giudizio, sono trattate davanti all'Autorità Giudiziaria degli stessi Paesi.
L'assicurazione si estende alle controversie concernenti la responsabilità di natura extracontrattuale o penale determinate da fatti verificatisi nei Paesi dell'Unione Europea ed in Svizzera.
Art. 85| Decorrenza della garanzia
La garanzia viene prestata per le controversie determinate da fatti verificatisi nel periodo di validità della garanzia e precisamente:
a) dopo le ore 24 del giorno di decorrenza dell'assicurazione per i casi di responsabilità extra- contrattuale o per i procedimenti penali,
b) trascorsi 90 giorni dalla decorrenza dell'assicurazione per gli altri casi, e che siano denunciate entro 12 mesi dalla cessazione della polizza.
Ai fini di cui al comma precedente, i fatti che hanno dato origine alla controversia si intendono avve- xxxx nel momento iniziale della violazione della norma o dell'inadempimento; qualora il fatto che dà origine al sinistro si protragga attraverso più atti successivi, il sinistro stesso si considera avvenuto nel momento in cui è stato posto in essere il primo atto.
Le vertenze promosse da o contro più persone ed aventi per oggetto domande identiche o connesse, si considerano a tutti gli effetti un unico sinistro.
In caso di imputazioni a carico di più persone assicurate e dovute al medesimo fatto, il sinistro è uni- co a tutti gli effetti.
Che cosa non è assicurato
Art. 86| Esclusioni e delimitazioni
Sono esclusi dalla garanzia:
a) il pagamento di multe, ammende e sanzioni in genere;
b) gli oneri fiscali (bollatura documenti e atti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, ecc.);
c) le spese per controversie derivanti da fatti dolosi dell'Assicurato;
d) le spese per controversie di diritto amministrativo, fiscale e tributario (escluse quindi, a mero titolo esemplificativo, anche le vertenze relative dall’applicazione delle sanzioni amministrative da rea- to ex D.Lgs. 231/2001 e successive modifiche);
e) le spese relative a professionisti non iscritti nell'apposito albo professionale ove prescritto dalla Legge;
f) le spese liquidate a favore delle parti civili costituite contro l'Assicurato nei procedimenti penali, ai sensi dell'art. 541 Codice di Procedura Penale.
Inoltre la garanzia non è operante per le controversie:
1) relative a recupero crediti;
2) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti soggetti all'assicurazione obbligatoria, di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato o derivanti dalla navigazione di aeromobili di proprietà, locati o condotti dall'Assicurato;
3) di natura contrattuale, salvo quanto previsto dall'Art. 83 - “Oggetto dell'assicurazione - Oneri as- sicurati”, lettere d) ed e);
4) nei confronti di Enti Pubblici di previdenza ed assistenza obbligatoria;
5) di natura contrattuale nei confronti della Società;
6) relative a sinistri di inquinamento dell'ambiente, salvo che esso sia determinato da fatto acciden- tale;
7) relative a sinistri causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da tra- smutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelera- zione artificiale di particelle atomiche;
8) per le quali sia ipotizzabile la responsabilità professionale del legale incaricato;
9) relative ai rapporti tra soci, e/o amministratori e imprese, nonché a fusioni, trasformazioni e modi- ficazioni societarie;
10) relative a marchi, brevetti, diritti d’autore o di esclusiva, concorrenza sleale;
11) collettive di lavoro;
12) concernenti diritto di famiglia, delle successioni e delle donazioni;
13) relative a contratti di leasing immobiliare;
14) relative alle operazioni di costruzione, trasformazione, ristrutturazione immobiliare dei locali ove l'Assicurato esercita la propria attività per le quali sia necessaria la concessione edilizia;
15) relative a contratti di compravendita di beni immobili;
16) relative all'affitto d'azienda agricola, agrituristica o agrituristica-venatoria;
17) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e altre disposizioni normative in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (prevenzione, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro ed in materia di sicurezza nei cantieri);
18) relative agli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di “Sicurezza alimentare” - salvo, se operante, quanto previsto dalla rela- tiva estensione di garanzia.
Infine l'assicurazione non è operante per fatti conseguenti a atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione; tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o sabotaggio; scioperi e serrate; ter- remoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, mareggiate, inondazioni, alluvioni.
Cosa fare in caso di sinistro
Art. 87| Denuncia di sinistro e libera scelta del legale
L'Assicurato deve immediatamente denunciare all'Agenzia o ad IPA qualsiasi sinistro nel momento in cui si è verificato e/o ne abbia avuto conoscenza.
In ogni caso deve fare pervenire ad IPA notizia di ogni atto a lui notificato entro tre giorni dalla data della notifica stessa.
L'Assicurato ha il diritto di scegliere liberamente il legale cui affidare la tutela dei suoi interessi, resi- dente nel luogo ove ha sede l'Ufficio Giudiziario competente per la controversia, indicandolo ad IPA contemporaneamente alla denuncia di sinistro. Se l'Assicurato non fornisce tale indicazione, IPA lo invita a scegliere il proprio legale e, nel caso in cui l'Assicurato non vi provveda, può nominare diret- tamente il legale, al quale l'Assicurato deve conferire mandato.
L'eventuale nomina di consulenti tecnici di parte e di periti in genere viene concordata con IPA.
L'Assicurato ha comunque il diritto di scegliere liberamente il proprio legale nel caso di conflitto di in- teressi con la Società e/o con IPA.
Art. 88| Fornitura dei mezzi di prova e dei documenti occorrenti alla prestazione della ga- ranzia assicurativa
Se l'Assicurato richiede la copertura assicurativa è tenuto a:
a) informare immediatamente IPA in modo completo e veritiero di tutti i particolari del sinistro, non- ché indicare i mezzi di prova e documenti e, su richiesta, metterli a disposizione;
b) conferire mandato al legale incaricato della tutela dei suoi interessi nonché informarlo in modo completo e veritiero su tutti i fatti, indicare i mezzi di prova, fornire ogni possibile informazione e procurare i documenti necessari.
Art. 89| Gestione del sinistro
Ricevuta la denuncia di sinistro, IPA si adopera per realizzare un bonario componimento della con- troversia.
Ove ciò non riesca, se le pretese dell'Assicurato presentino possibilità di successo e in ogni caso quando sia necessaria la difesa in sede penale, la pratica viene trasmessa al legale scelto nei termini dell'Art. 87 - “Denuncia di sinistro e libera scelta del legale”.
La garanzia assicurativa viene prestata anche per ogni grado superiore di procedimento sia civile che penale soltanto se l'impugnazione presenta possibilità di successo.
IPA, così come la Società, non sono responsabili dell'operato di legali, di consulenti tecnici di parte e di periti in genere.
L'Assicurato non può addivenire direttamente con la controparte ad alcuna transazione della ver- tenza sia in sede extragiudiziaria che giudiziaria senza preventiva autorizzazione di IPA, pena il rimborso delle spese legali e peritali da questa sostenute, fatto salvo quanto previsto dal successi- vo comma.
In caso di conflitto di interessi o di disaccordo in merito alla gestione dei sinistri tra l'Assicurato e la Società e/o IPA, fermo il diritto dell'Assicurato di adire le vie giudiziarie, la decisione può essere de- mandata in via alternativa ad un arbitro che decide secondo equità, designato di comune accordo dalle Parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente a norma del Codice di Procedura Civile. Ciascuna delle Parti contribuisce alla metà delle spese arbitrali, quale che sia l'esito dell'arbitrato.
IPA avverte l'Assicurato del suo diritto di avvalersi di tale procedura.
Art. 90| Variazione e tolleranza del parametro di rischio
Il premio della “Sezione E - Tutela Legale”, è determinato in base al numero di ettari dell'azienda agricola o agrituristica dichiarati dal Contraente o dall'Assicurato al momento di stipulazione della po- lizza.
In caso di variazione del numero di ettari sopra indicati nel corso del contratto, il Contraente o l'Assi- curato dovrà darne comunicazione alla Società entro 15 giorni dal momento della variazione mede- sima.
Qualora all'insorgere di un sinistro il valore del numero ettari dovesse risultare superiore al 10%, col minimo di due unità, rispetto a quelli dichiarati, la Società non rinuncerà ad applicare la proporzionale prevista dall'art. 1907 C.C.
Art. 91| Recupero di somme
Spettano integralmente all'Assicurato i risarcimenti ottenuti ed in genere le somme recuperate o co- munque corrisposte dalla controparte a titolo di capitale ed interessi.
Spettano invece ad IPA, che li ha sostenuti o anticipati, gli onorari, le competenze e le spese liquida- te in sede giudiziaria o concordate transattivamente e/o stragiudizialmente.
Garanzie Complementari
(Operanti solo se richiamate in polizza e corrisposto il relativo premio)
PACCHETTO PLUS
A parziale deroga di quanto previsto ai punti 1) e 3) dell’Art. 86 - “Esclusioni e delimitazioni”, le ga- ranzie previste all’Art. 83 - “Oggetto dell’assicurazione - Oneri assicurati”, vengono prestate anche per i seguenti casi:
1) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali, proprie o di controparte, con i fornitori dell’azienda agricola o agrituristica, sempre che il valore in lite sia superiore a 3.000,00 euro. La garanzia è prestata fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di due sinistri per anno assicurativo;
2) controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i clienti dell’azienda agricola o agrituristica assicurata, diverse dal recupero crediti, relative a fornitura di beni o prestazioni di servizi, sempre che il valore in lite sia superiore a 1.000,00 euro.
La garanzia è prestata fino a 5.000,00 euro per sinistro e con il limite di un solo sinistro per cia- scun anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro;
3) per sostenere vertenze contrattuali per i recupero crediti con i clienti dell’azienda agricola o agrituristica assicurata relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato sempre che il valore in lite sia superiore a 1.000,00 euro.
La garanzia è prestata fino a 2.000,00 euro per sinistro e con il limite di un solo sinistro per cia- scun anno assicurativo e con l’applicazione di una franchigia di 250,00 euro per sinistro.
Per quanto riguarda il recupero crediti, le forniture di beni o prestazioni di servizi devono essere effettuate trascorsi 90 giorni dalla validità della presente polizza ed i crediti devono essere rap- presentati da titoli esecutivi (art. 474 Cod. Proc. Civ.) o documentati da prova scritta o equiparata (art. 634 e 636 Cod. Proc. Civ.). IPA accertata la regolarità della denuncia del sinistro, svolgerà in via stragiudiziale ogni azione intesa al recupero dei crediti promuovendo, se necessario, proce- dimento di ingiunzione e/o esecutivo purché sussistano oggettive possibilità di recupero.
L’assicurazione è prestata ferme le restanti esclusioni dell’Art. 86 - “Esclusioni e delimitazioni” e in base a quanto previsto dalla Garanzia Base Sezione E - Tutela Legale (Art. 84 - “Limiti territoriali”, Art. 85 - “Decorrenza della garanzia”, Artt. 87, 88, 89, 90 e 91 per la gestione del sinistro.
ESTENSIONE AL D.Lgs. n. 193/2007 (e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di Sicurezza alimentare)
1) Garanzie e soggetti assicurati
Nei limiti del massimale indicato in polizza, le garanzie previste all’Art. 83 - “Oggetto dell’assicurazione - Oneri assicurati”, vengono prestate al Contraente/Assicurato in relazione al
D. Lgs. n. 193/2007 a tutela del Titolare dell’Industria Alimentare o del Responsabile delegato dal Ti- tolare in quanto dipendente dell’Azienda.
Le garanzie valgono, nei casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs.193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di Sicurezza ali- mentare per:
a) la difesa nei procedimenti penali per delitti colposi e/o contravvenzioni;
b) la difesa in procedimenti penali per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose (artt. 589 - 590 Codice Penale);
c) le opposizioni e/o le impugnazioni avverso i provvedimenti amministrativi, le sanzioni am- ministrative non pecuniarie e le sanzioni amministrative pecuniarie, ciò a parziale deroga della lettera d) dell’Art. 86 - "Delimitazioni ed esclusioni”.
IPA provvederà, su richiesta dell'Assicurato, alla redazione e presentazione della opposizio- ne/impugnazione qualora l'Assicurato faccia pervenire ad IPA il provvedimento in originale entro 5 giorni dalla data di notifica dello stesso.
2) Insorgenza del sinistro
In deroga all’Art. 85 - “Decorrenza della garanzia”, ai fini della presente garanzia, per insorgenza del sinistro si intende:
- il compimento da parte della competente Autorità del primo atto di accertamento ispettivo o di in- dagine, amministrativo e/o penale;
- il momento in cui l’Assicurato abbia o avrebbe cominciato a violare le norme di legge, nel caso di procedimento penale per omicidio colposo e/o lesioni personali colpose.
La garanzia viene prestata per i sinistri siano insorti durante il periodo di validità del presente con- tratto.
La garanzia si estende ai sinistri conseguenti a fatti e/o atti verificatisi durante il periodo di validità del contratto ed insorti nel termine di 12 mesi dalla cessazione dei soggetti garantiti dalle funzio- ni/qualifiche indicate al punto 1) "Garanzie e soggetti assicurati" o loro dimissioni dall’impresa assicu- rata.
Tabella limiti di rimborso e franchigie
Sezione E - TUTELA LEGALE | ||
Garanzia Base Tutela legale | Limite di rimborso | |
Controversie relative a danni subiti dall'Assicurato per fatti illeciti posti in essere da altri soggetti | Massimale indicato in polizza valido per sinistro | |
Controversie per danni cagionati ad altri soggetti in conseguenza di fatti illeciti dell'Assicurato o di persone delle quali debba ri- spondere a norma di legge ove, ai sensi dell'art. 1917 C.C., risultino adempiuti gli obblighi dell'as- sicuratore della responsabilità civile | ||
Difesa penale dell'Assicurato per reato colposo | ||
Controversie individuali di lavoro relative ai dipendenti o agenti e rappresentanti | ||
Controversie relative alla proprietà o locazione dei locali o dei fondi ove l'Assicurato esercita la pro- pria attività | ||
Pacchetto PLUS (Opzionale) | Limite di rimborso | Franchigia |
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i fornitori, con valore in lite superiore a 3.000 euro | Fino a 5.000 euro per sinistro e con il limite di 2 sinistri per anno | - |
Controversie nascenti da presunte inadempienze contrattuali con i clienti, diverse dal recupero cre- diti, relative a fornitura di beni o prestazioni di ser- vizi, con valore in lite superiore a 1.000 euro | Fino a 5.000 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno | 250 euro per sinistro |
Vertenze contrattuali per il recupero crediti con i clienti relative a forniture di beni o prestazioni di servizi effettuate dall’Assicurato con valore in lite superiore a 1.000 euro | Fino a 2.000 euro per sinistro e con il limite di 1 sinistro per anno | 250 euro per sinistro |
X.Xxx. n. 193/2007 (Opzionale) | Limite di rimborso | |
Casi di contestazione d'inosservanza degli obblighi ed adempimenti di cui al D.Lgs. 193/2007 e delle altre disposizioni normative e/o regolamenti in materia di sicurezza alimentare | Massimale indicato in polizza valido per sinistro |
Condizioni Particolari
Indicizzazione
(Valida se richiamata in polizza e/o indicato il relativo numero indice)
D1| Indicizzazione - Adeguamento automatico (Condizione Particolare D1)
Le somme assicurate e il relativo premio sono assoggettati ad "adeguamento automatico" in base all'indice di statistica pubblicato dall'ISTAT di Roma secondo le modalità di seguito riportate:
a) si stabilisce di adottare l'indice nazionale generale dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati (già costo della vita);
b) nel corso di ogni anno solare sarà adottato, come base di riferimento iniziale e per gli aggiorna- menti, l'indice del mese di giugno dell'anno precedente;
c) alla scadenza di ogni rata annua se si sarà verificata una variazione dell'indice iniziale o a quello dell'ultimo adeguamento (indice base), le somme assicurate alle singole unità tecniche, i massi- mali relativi alle garanzie di responsabilità e tutela legale ed il premio verranno variati in propor- zione al rapporto tra indice di scadenza e indice base;
d) le variazioni decorreranno dalla scadenza della rata annua, dietro il rilascio al Contraente di ap- posita quietanza aggiornata in base al nuovo indice di riferimento (indice di scadenza).
In caso di eventuale ritardo o interruzione nella pubblicazione dell'indice se ne utilizzerà altro equiva- lente.
È in facoltà delle Parti di rinunciare per il futuro all'applicazione della presente Condizione Particolare mediante lettera raccomandata da inviarsi all'altra Parte almeno 60 giorni prima della scadenza an- nuale del premio; in tal caso le somme assicurate, i massimali ed il premio rimarranno quelli dell'ulti- mo aggiornamento effettuato.
Deroga al tacito rinnovo
(Operante se la polizza è prestata senza tacito rinnovo)
D2| DEROGA AL TACITO RINNOVO (Condizione Particolare D2)
A deroga dell'Art. 8 - "Proroga dell'assicurazione e periodo di assicurazione", delle Norme che rego- lano l'assicurazione in generale, il contratto cesserà automaticamente alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.
CODICE CIVILE
1325 C.C. Indicazioni dei requisiti del contratto
I requisiti del contratto sono:
1) l’accordo delle parti (1326 e seguenti; 1427);
2) la causa (1343 e seguenti; 1895);
3) l’oggetto (1346 e seguenti);
4) la forma, quando risulta che è prescritta dalla legge sotto pena di nullità (1350 e seguenti).
1341 C.C. Condizioni generali di contratto
Le condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti sono efficaci nei confronti dell’altro, se al momento della conclusione del contratto questi le ha conosciute o avrebbe dovuto conoscerle usando l’ordinaria diligenza.
In ogni caso non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabilisco- no, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità, facoltà di recedere dal contratto o di so- spenderne l’esecuzione, ovvero sanciscono a carico dell’altro contraente decadenze, limitazioni alla facoltà di opporre eccezioni, restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, tacita proroga o rinnovazione del contratto, clausole compromissorie o deroghe alla competenza dell’autorità giudiziaria.
1342 C.C. Contratto concluso mediante moduli o formulari
Nei contratti conclusi mediante la sottoscrizione di moduli o formulari, predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, le clausole aggiunte al modulo o al formulario prevalgono su quelle del modulo o del formulario qualora siano incompatibili con esse, anche se queste ultime non sono state can- cellate.
Si osserva inoltre la disposizione del secondo comma dell’articolo precedente.
1418 C.C. Cause di nullità del contratto
Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative, salvo che la legge disponga diversamente. Producono nullità del contratto la mancanza di uno dei requisiti indicati dall'art. 1325, l'illiceità della causa (1343), l'illiceità dei motivi nel caso indicato dall'art. 1345 e la mancanza nell'oggetto dei requisiti stabiliti dall'art. 1346.
Il contratto è altresì nullo negli altri casi stabiliti dalla legge (190, 226, 458, 778 e seguente, 780 e seguente, 788, 794, 1261, 1344 e seguente, 1350, 1471, 1472, 1895, 1904, 1972).
1891 C.C. Assicurazione per conto altrui o per conto di chi spetta
Se l’assicurazione è stipulata per conto altrui o per conto di chi spetta, il contraente deve adempiere gli obblighi derivanti dal contratto, salvi quelli che per loro natura non possono essere adempiuti che dall’assicurato. I diritti derivanti dal contratto spettano all’assicurato, e il contraente, anche se in possesso della polizza, non può farli valere senza espresso consenso dell’assicurato medesimo. All’assicurato sono opponibili le eccezioni che si possono opporre al contraente in dipendenza del contratto. Per il rimborso dei premi pagati all’assicuratore e delle spese del contratto, il contraente ha privilegio sulle somme dovute dall’assicuratore nello stesso grado dei crediti per spese di conservazione.
1892 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze con dolo o colpa grave
Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del contraente, relative a circostanze tali che l’assicuratore non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, sono causa di annullamento del contratto quando il contraente ha agito con dolo o con colpa grave.
L’assicuratore decade dal diritto d’impugnare il contratto se, entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza, non dichiara al contraente di volere esercitare l’impugnazione. L’assicuratore ha diritto ai premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui ha domandato l’annullamento e, in ogni caso, al premio convenuto per il primo anno. Se il sinistro si verifica prima che sia de- corso il termine indicato dal comma precedente, egli non è tenuto a pagare la somma assicurata. Se l’assicurazione riguarda più persone o più cose, il contratto è valido per quelle persone o per quelle cose alle quali non si riferisce la dichiarazione inesatta o la reticenza.
1893 C.C. Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave
Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da far- si all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della dif- ferenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
1894 C.C. Assicurazione in nome o per conto di terzi
Nelle assicurazioni in nome o per conto di terzi, se questi hanno conoscenza dell’inesattezza delle dichiarazio- ni o delle reticenze relative al rischio, si applicano a favore dell’assicuratore le disposizioni degli artt. 1892 e 1893.
1897 C.C. Diminuzione del rischio
Se il contraente comunica all’assicuratore mutamenti che producono una diminuzione del rischio tale che, se fosse stata conosciuta al momento della conclusione del contratto, avrebbe portato alla stipulazione di un pre- mio minore, l’assicuratore, a decorrere dalla scadenza del premio o della rata di premio successiva alla comu- nicazione suddetta, non può esigere che il minor premio, ma ha facoltà di recedere dal contratto entro due me- si dal giorno in cui è stata fatta la comunicazione.
La dichiarazione di recesso dal contratto ha effetto dopo un mese.
1898 C.C. Aggravamento del rischio
Il contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso all’assicuratore dei mutamenti che aggravano il rischio in modo tale che, se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto dall’assicuratore al momento della conclusione del contratto, l’assicuratore non avrebbe consentito l’assicurazione o l’avrebbe consentita per un premio più elevato.
L’assicuratore può recedere dal contratto, dandone comunicazione per iscritto all’assicurato entro un mese dal giorno in cui ha ricevuto l’avviso o ha avuto in altro modo conoscenza dell’aggravamento del rischio.
Il recesso dell’assicuratore ha effetto immediato se l’aggravamento è tale che l’assicuratore non avrebbe con- sentito l’assicurazione; ha effetto dopo quindici giorni, se l’aggravamento del rischio è tale che per l’assicurazione sarebbe stato richiesto un premio maggiore.
Spettano all’assicuratore i premi relativi al periodo di assicurazione in corso al momento in cui è comunicata la dichiarazione di recesso.
Se il sinistro si verifica prima che siano trascorsi i termini per la comunicazione e per l’efficacia del recesso, l’assicuratore non risponde qualora l’aggravamento del rischio sia tale che egli non avrebbe consentito l’assicurazione se il nuovo stato di cose fosse esistito al momento del contratto; altrimenti la somma dovuta e ridotta, tenuto conto del rapporto tra il premio stabilito nel contratto e quello che sarebbe stato fissato se il maggiore rischio fosse esistito al tempo del contratto stesso.
1901 C.C. Mancato pagamento del premio
Se il contraente non paga il premio o la prima rata di premio stabilita dal contratto, l’assicurazione resta sospe- sa fino alle ore ventiquattro del giorno in cui il contraente paga quanto è da lui dovuto.
Se alle scadenze convenute il contraente non paga i premi successivi, l’assicurazione resta sospesa dalle ore ventiquattro del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza.
Nelle ipotesi previste dai due commi precedenti il contratto è risoluto di diritto se l’assicuratore, nel termine di sei mesi dal giorno in cui il premio o la rata sono scaduti, non agisce per la riscossione; l’assicuratore ha diritto soltanto al pagamento del premio relativo al periodo di assicurazione in corso e al rimborso delle spese. (…)
1907 C.C. Assicurazione parziale
Se l’assicurazione copre solo una parte del valore che la cosa assicurata aveva nel tempo del sinistro, l’assicuratore risponde dei danni in proporzione della parte suddetta, a meno che non sia diversamente conve- nuto.
1910 C.C. Assicurazione presso diversi assicuratori
Se per il medesimo rischio sono contratte separatamente più assicurazioni presso diversi assicuratori, l’assicurato deve dare avviso di tutte le assicurazioni a ciascun assicuratore.
Se l’assicurato omette dolosamente di dare l’avviso, gli assicuratori non sono tenuti a pagare l’indennità. Nel caso di sinistro, l’assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori a norma dell’articolo 1913, indicando a ciascuno il nome degli altri. L’assicurato può chiedere a ciascun assicuratore l’indennità dovuta secondo il ri- spettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
L’assicuratore che ha pagato ha diritto di regresso contro gli altri per la ripartizione proporzionale in ragione delle indennità dovute secondo i rispettivi contratti. Se un assicuratore è insolvente, la sua quota viene ripartita fra gli altri assicuratori.
1913 C.C. Avviso all’assicuratore in caso di sinistro
L’assicurato deve dare avviso del sinistro all’assicuratore o all’agente autorizzato a concludere il contratto, en- tro tre giorni da quello in cui il sinistro si è verificato o l’assicurato ne ha avuta conoscenza. Non è necessario l’avviso, se l’assicuratore o l’agente autorizzato alla conclusione del contratto interviene entro il detto termine alle operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. (…)
1914 C.C. Obbligo di salvataggio
L’assicurato deve fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno.
Le spese fatte a questo scopo dall’assicurato sono a carico dell’assicuratore, in proporzione del valore assicu- rato rispetto a quello che la cosa aveva nel tempo del sinistro, anche se il loro ammontare, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata, e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che l’assicuratore provi che le spese sono state fatte inconsideratamente. (…)
1915 C.C. Inadempimento dell’obbligo di avviso o di salvataggio
L’assicurato che dolosamente non adempie l’obbligo dell’avviso o del salvataggio perde il diritto all’indennità. Se l’assicurato omette colposamente di adempiere tale obbligo, l’assicuratore ha diritto di ridurre l’indennità in ragione del pregiudizio sofferto.
1916 C.C. Diritto di surrogazione dell’assicuratore
L’assicuratore che ha pagato l’indennità è surrogato, fino alla concorrenza dell’ammontare di essa, nei diritti dell’assicurato verso i terzi responsabili. Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è cau- sato dai figli, dagli affiliati, dagli ascendenti, da altri parenti o da affini dell’assicurato stabilmente con lui convi- venti o da domestici. L’assicurato è responsabile verso l’assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surro- gazione. Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e contro le disgrazie accidentali.
1917 C.C. Assicurazione della responsabilità civile
(…) Le spese sostenute per resistere all’azione del danneggiato contro l’assicurato sono a carico dell’assicuratore nei limiti del quarto della somma assicurata. Tuttavia, nel caso che sia dovuta al danneggiato una somma superiore al capitale assicurato, le spese giudiziali si ripartiscono tra assicuratore e assicurato in proporzione del rispettivo interesse. (…)
2049 C.C. Responsabilità dei padroni e dei committenti
I padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
2094 C.C. Prestatore di lavoro subordinato
È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore.
2359 C.C. Società controllate e società collegate
Sono considerate società controllate:
1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'as- semblea ordinaria;
3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.
Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società con- trollate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi.
Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.
2952 C.C. Prescrizione in materia di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1882 ss.).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ad esclusione del contratto di assicurazione sulla vita i cui diritti si prescrivono in dieci anni (1).
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il ri- sarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta so- spende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppure il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'azione del riassicurato verso il riassicuratore per il paga- mento dell'indennità (1928 ss.).
Note: (1) Comma sostituito dall'art. 22, c. 14, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 e modificato in sede di conversione dalla L. 17 di- cembre 2012, n. 221. Il testo del D.L prima della conversione disponeva: «Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione e dal contratto di riassicurazione si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda».
CODICE DEL CONSUMO (D.Lgs. 206/2005)
D.Lgs. 206/2005 art. 3 Definizioni
Ai fini del presente codice (“Codice del consumo”) si intende per:
a) consumatore o utente: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale o profes- sionale eventualmente svolta; (…)
D.Lgs. 206/2005 art. 33 Clausole vessatorie nel contratto tra professionista e consumatore (…)
g) riconoscere al solo professionista e non anche al consumatore la facoltà di recedere dal contratto, nonché consentire al professionista di trattenere anche solo in parte la somma versata dal consumatore a titolo di corrispettivo per prestazioni non ancora adempiute, quando sia il professionista a recedere dal contratto; (…)
u) stabilire come sede del foro competente sulle controversie località diversa da quella di residenza o domi- cilio elettivo del consumatore; (…)
CODICE PENALE
583 C.P. Circostanze aggravanti (lesioni gravi e gravissime)
La lesione è grave e si applica la reclusione da 3 a 7 anni:
1) se dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle proprie occupazioni per un tempo superiore ai 40 giorni;
2) se il fatto produce l’indebolimento permanente di un senso o di un organo;
3) se la persona offesa è una donna incinta e dal fatto deriva l’acceleramento del parto;
La lesione personale è gravissima, e si applica la reclusione da 6 a 12 anni, se dal fatto deriva:
4) una malattia certamente o probabilmente insanabile;
5) la perdita di un senso;
6) la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l’arto inservibile, ovvero la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella;
7) la deformazione, ovvero lo sfregio permanente del viso;
8) l’aborto della persona offesa.
624 C.P. Furto
Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (…).
624 bis C.P. Furto in abitazione e furto con strappo
(…) Alla stessa pena del 1° comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona (…).
628 C.P. Rapina
Chiunque per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, mediante violenza alla persona o minaccia s’impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene è punito con la reclusione da 3 a 10 anni (…).
629 C.P. Estorsione
Chiunque, mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da 5 a 10 anni (…).
CODICE PROCEDURA PENALE
Art. 444 c.p.p. Applicazione della pena su richiesta (c.d. patteggiamento)
L'imputato e il pubblico ministero possono chiedere al giudice l'applicazione, nella specie e nella misura indica- ta, di una sanzione sostitutiva o di una pena pecuniaria, diminuita fino a un terzo, ovvero di una pena detentiva quando questa, tenuto conto delle circostanze e diminuita fino a un terzo, non supera cinque anni soli o con- giunti a pena pecuniaria. (…).
Art. 530 c.p.p. Sentenza di assoluzione
Se il fatto non sussiste, se l'imputato non lo ha commesso, se il fatto non costituisce reato o non è previsto dal- la legge come reato ovvero se il reato è stato commesso da persona non imputabile o non punibile per un'altra ragione, il giudice pronuncia sentenza di assoluzione indicandone la causa nel dispositivo. (…)
Art. 535 c.p.p. Condanna alle spese
La sentenza di condanna pone a carico del condannato il pagamento delle spese processuali relative ai reati cui la condanna si riferisce.
I condannati per lo stesso reato o per reati connessi sono obbligati in solido al pagamento delle spese. I con- dannati in uno stesso giudizio per reati non connessi sono obbligati in solido alle sole spese comuni relative ai reati per i quali è stata pronunciata condanna. (…)
Art. 541 c.p.p. Condanna alle spese relative all'azione civile
Con la sentenza che accoglie la domanda di restituzione o di risarcimento del danno, il giudice condanna l'im- putato e il responsabile civile in solido al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, salvo che ritenga di disporne, per giusti motivi, la compensazione totale o parziale. (…)
Mod. 9045 - Informativa sulla “Privacy” - Ed. 05/2018
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1 La “finalità assicurativa” richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obbli- ghi dalle stesse derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzio- ne e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell’assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 I dati sensibili (definiti dalla normativa come “categorie particolari di dati”) sono quelli che rivelano l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzio- ni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, i dati genetici, i dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, i dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
4 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri opera- tori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicu- rativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
5 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AXA (controllanti, controllate e collegate, anche indiret- tamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, ope- ranti in Italia e all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria
- Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell’attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti ap- partenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto.