Prot. n. 2021/297428
Prot. n. 2021/297428
Disposizioni per l’attuazione dei commi 3-bis e 3-ter dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Modalità di determinazione e di pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
in base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente provvedimento
DISPONE
1. Definizioni
Ai fini dell’applicazione del presente provvedimento:
a) Per “provvedimento in materia di accordi preventivi” deve intendersi il provvedimento emanato dal Direttore dell’Agenzia in data 21 marzo 2016, prot.
n. 2016/42295, contenente le disposizioni per l’attuazione della disciplina degli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale;
b) Per “accordi preventivi bilaterali” devono intendersi gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale qualora conseguano ad un accordo concluso con l’autorità competente di uno Stato estero a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, come previsto dal comma 3 dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
c) Per “accordi preventivi multilaterali” devono intendersi gli accordi preventivi per le imprese con attività internazionale qualora conseguano ad altri accordi conclusi con le autorità competenti di Stati esteri a seguito delle procedure amichevoli previste dagli accordi o convenzioni internazionali contro le doppie imposizioni, come previsto dal comma 3 dell’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;
d) Per “imprese con attività internazionale” devono intendersi le imprese definite al punto 1.1 del provvedimento in materia di accordi preventivi;
e) Per “fatturato complessivo del gruppo”, devono intendersi i ricavi complessivi risultanti dal bilancio consolidato redatto dal gruppo al quale appartiene l’impresa;
f) Per “Ufficio” deve intendersi l’Ufficio Risoluzione e prevenzione controversie internazionali dell’Agenzia delle entrate, Divisione Contribuenti, Direzione Centrale Grandi contribuenti e internazionale, Settore Controllo, Xxx Xxxxxxxxx x. 000 - 00000 Xxxx.
2. Accesso alla procedura
2.1 Per accedere alla procedura finalizzata alla stipula di accordi preventivi bilaterali o di accordi preventivi multilaterali, le imprese con attività internazionale presentano un’istanza all’Ufficio, seguendo le indicazioni fornite dal provvedimento in materia di accordi preventivi.
2.2 L’istanza di cui al punto 2.1 è redatta in carta libera e può essere inviata all’Ufficio a mezzo posta elettronica certificata di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, al seguente indirizzo: xx.xxx.xxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxx.xx o, in alternativa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o, in alternativa, tramite consegna diretta all’Ufficio, che ne rilascia ricevuta all’atto della presentazione. Nei casi di presentazione dell’istanza a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o in caso di consegna diretta all’Ufficio, copia dell’istanza e della relativa documentazione sono prodotte anche in formato elettronico o, in alternativa, inviate al seguente indirizzo: xx.xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxx.xx.
2.3 L’ammissibilità dell’istanza di cui al punto 2.1 è subordinata al pagamento da parte dell’impresa con attività internazionale istante di una commissione da determinarsi secondo quanto disposto al punto 3.
3. Determinazione della commissione
3.1 La commissione viene determinata con le seguenti modalità:
a. qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia inferiore a 100 milioni di euro, la commissione è pari a 10.000 euro;
b qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia compreso tra 100 milioni e 750 milioni di euro, la commissione è pari a 30.000 euro;
c qualora il fatturato complessivo del gruppo al quale appartiene l’impresa con attività internazionale istante sia superiore a 750 milioni di euro, la commissione è pari a 50.000 euro.
3.2 Per la determinazione del fatturato complessivo del gruppo occorre fare riferimento all’ultimo bilancio consolidato disponibile alla data di presentazione dell’istanza.
3.3 In caso di richiesta di rinnovo di un accordo preventivo bilaterale o di un accordo preventivo multilaterale la commissione è ridotta alla metà.
3.4 In caso di presentazione di più istanze di accordo preventivo bilaterale o di un’istanza di accordo preventivo multilaterale aventi a oggetto le medesime operazioni con Stati diversi, l’impresa con attività internazionale istante versa la
commissione, così come determinata al punto 3.1, per ciascuna istanza bilaterale o per ciascun Stato estero controparte dell’istanza multilaterale.
4. Versamento della commissione
4.1 La commissione di cui al punto 3 è versata dall’impresa con attività internazionale istante prima della presentazione dell’istanza di cui al punto 2.1. Copia del versamento è allegata all’istanza.
4.2 La commissione di cui al punto 3 è versata mediante il modello di pagamento “F23”, indicando il codice tributo.
4.3 In caso di inammissibilità dell’istanza ai sensi del punto 3.3 del provvedimento in materia di accordi preventivi, la commissione di cui al punto 3 è restituita all’impresa con attività internazionale istante.
Motivazioni
L’articolo 1, comma 1101, della Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre 2020 ha introdotto i commi 3-bis e 3-ter all’articolo 31-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Tali disposizioni prevedono una compartecipazione del contribuente alle spese sostenute dall’Agenzia delle entrate per la gestione delle istanze di accordo bilaterale e di accordo multilaterale. La commissione viene determinata sulla base del fatturato complessivo del gruppo; il contributo è dimezzato in caso di rinnovo dell’accordo.
In base al predetto comma 3-ter, con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate sono emanate le disposizioni attuative per il pagamento della commissione per l’accesso o il rinnovo degli accordi preventivi bilaterali e multilaterali.
Riferimenti normativi
a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate
Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell’art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, (art. 57; art. 62; art. 66;
art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);
Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1).
Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle entrate pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1).
Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.
b) Disciplina normativa di riferimento
Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600: Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi (art. 31-ter);
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917: Testo Unico delle imposte sui redditi (artt. 110, 152, 162, 166, 166-bis, 167 e 169);
Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147 recante misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese;
Legge 30 dicembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre
2020 (art. 1 comma 1101);
Convenzioni contro le doppie imposizioni sottoscritte e ratificate dallo Stato italiano.
La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Roma, 02 novembre 2021
IL DIRETTORE DELL’AGENZIA
Xxxxxxx Xxxxx XXXXXXX
Firmato digitalmente