Condizioni generali d’acquisto applicate da Schaltbau Holding AG e dalle società del gruppo
S.P.I.I. S.p.a.
Condizioni generali d’acquisto applicate da Schaltbau Holding AG e dalle società del gruppo
1. Disposizioni generali
a) Le nostre Condizioni Generali d’Acquisto (di seguito anche solo “CGA”) si applicano a titolo esclusivo; con la conseguenza che non saranno applicabili a S.P.I.I. S.p.a. (di seguito anche solo “SPII”) le condizione del Fornitore, o altre disposizioni negoziali che siano in contrasto o in deroga alle presenti Condizioni Generali d’Acquisto.
b) Sono fatte salve le disposizioni pattizie, eventualmente derogative o integrative, contenute in Condizioni Speciali d’Acquisto pattuite tra SPII e il Fornitore. Ove SPII accettasse una consegna o facesse un pagamento senza allegare alcuna CGA, tale comportamento non potrà, in alcun modo essere interpretato come accettazione di eventuali condizioni commerciali che siano in contrasto con le presenti CGA o in deroga alle stesse.
c) L’accordo tra SPII e il Fornitore in merito alla conclusione di un contratto deve avvenire, a pena di nullità, in forma scritta. Eventuali modifiche alla conclusione del contratto secondo la predetta prescrizione sulla forma del contratto devono essere, anch’esse, concordate per iscritto.
d) Le CGA si applicano esclusivamente ai fornitori imprenditori.
e) Le CGA si applicano anche a tutte le future operazioni con il Fornitore.
2. Preventivi e documenti per i preventivi
a) Fatte salve diverse espresse pattuizioni, preventivi e stime di costo del Fornitore saranno vincolanti e prive di costi a carico di SPII. Al di fuori di specifiche ed espresse pattuizioni, SPII non accetta l’imputazione di costi né tantomeno riconoscerà corrispettivi per sopralluoghi, riunioni, progettazione e altre prestazioni preliminari rese dal Fornitore.
b) Salvo diverso e preventivo accordo espresso tra le Parti, SPII manterrà tutti i diritti di proprietà e tutti i diritti d’autore su illustrazioni, progetti, disegni, calcoli e altri documenti dalla medesima inoltrati al Fornitore. L’accesso a tali documenti potrà essere permesso a terzi solo previo consenso scritto di SPII e gli stessi dovranno essere utilizzati secondo quanto previsto dalla richiesta di fornitura od ordine d’acquisto. Nel caso di una richiesta di offerta o un preventivo non trasformato in ordine, tali documenti e eventuali dati forniti rimarranno confidenziali o dovranno essere cancellati o, comunque, distrutti, o anche solo restituiti a SPII sotto la piena responsabilità del Fornitore, il quale, laddove e per quanto possibile, si impegna a dar prova a SPII dell’avvenuta distruzione ovvero restituzione della citata documentazione.
c) È fatto espresso divieto al Fornitore di cedere gli ordini di SPII a subappaltatori o avvalersi di terzisti senza il preventivo consenso scritto di SPII. In tal denegata ipotesi, il contratto s’intenderà risolto di diritto, giusta la disposizione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, il quale sarà tenuto a risarcire a SPII tutti i danni da questa subiti, nessuno escluso e senza alcun massimale.
3. Conferme d’ordini e consegne
a) Il Fornitore si impegna a confermare richieste di fornitura rilasciate nell’ambito di ordini d’acquisto SPII permanenti entro 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione dell’ordine. Ordini d’acquisto SPII non contestati o respinti dal Fornitore entro 15 (quindici) giorni di calendario dalla data di ricezione dell’ordine diverranno vincolanti in quanto saranno considerati accettati.
b) Le date di consegna e termini di consegna indicati nell’ordine d’acquisto sono vincolanti. I termini di consegna inizieranno a decorrere dal momento della ricezione della conferma d’ordine. Nel caso di prodotti consegnati in anticipo, SPII si riserva il diritto di rispedire gli stessi al mittente a spese del Fornitore. In caso di mancata ricezione da parte del Fornitore della merce consegnata in anticipo, la stessa verrà trattenuta in un magazzino di SPII a spese e rischio del Fornitore fino alla data di consegna stabilita. In particolare, le spese di stoccaggio della predetta merce vengono quantificate allo 0,1% del valore della merce per ogni giorno di mancato o ritardato prelievo.
c) In caso di prevedibili ritardi nella consegna o nella prestazione ovvero qualora si verificassero circostanze che dovessero indicare che i termini di consegna o la data di consegna concordata non potrà essere rispettata, il Fornitore, senza ritardo e indugio, si impegna a darne pronta informazione a SPII, comunicando anche i motivi e la probabile durata del ritardo, fermo restando l’insindacabile diritto di SPII di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., e chiedere il risarcimento tutti i danni subiti, nessuno escluso e senza alcun massimale.
d) In caso di inadempimento del Fornitore, oltre al maggior danno patito, SPII potrà richiedere, altresì, il pagamento di una penale contrattuale pari allo 5% del valore dell’ordine per ogni settimana di ritardo, fino a un massimo, tuttavia, del 25% del valore dell’ordine. SPII si riserva il diritto di richiedere il pagamento della penale al più tardi entro la fine del mese successivo all’accettazione degli ultimi prodotti e prestazioni relativi all’ordine in questione.
e) L’accettazione da parte di SPII di consegne tardive di prodotti o prestazioni senza prevedere condizioni non costituirà rinuncia alla richiesta di risarcimento dei danni sofferti in virtù del ritardo nella consegna o nella prestazione.
f) XXXX accetta consegne parziali solo previo accordo. In caso di consegne parziali concordate, deve essere indicato l’importo dell’ordine residuo. In caso di consegne eccedenti i normali volumi commerciali, SPII si riserva il diritto di rendere la merce consegnata in eccesso a spese del Fornitore, secondo le modalità meglio specificate al punto 3.b).
g) Il Fornitore potrà contestare a carico di SPII l’assenza di documentazione a supporto dei prodotti da fornire, solo se il Fornitore stesso abbia preventivamente inviato a SPII un promemoria scritto relativo ai documenti da ricevere e non gli siano stati consegnati entro un termine ragionevole.
h) Il Fornitore ha l’obbligo di fornire tutti i documenti richiesti da SPII a supporto (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, certificati d’origine) al fine di soddisfare gli obblighi doganali e/o ottenere altre condizioni favorevoli. Nel caso in cui l’origine della merce sia differente dalla dichiarazione del Fornitore consegnata a SPII, la variazione deve essere espressamente indicata nella bolla di consegna e in fattura, e deve essere dichiarato il paese d’origine.
i) Il Fornitore è esclusivamente responsabile dei prodotti e delle prestazioni dei propri subfornitori come se si trattasse di prodotti e prestazioni dello stesso.
j) Nel caso in cui SPII abbia comunicato al Fornitore la destinazione d’uso dei prodotti o delle prestazioni, ovvero ove la destinazione d’uso sia chiara al Fornitore, anche in assenza di tale comunicazione esplicita, il Fornitore ha l’obbligo di comunicare a SPII senza ritardo o indugio se i prodotti ovvero le prestazioni non siano idonei alla destinazione d’uso in base alle normative applicabili o agli usi commerciali.
k) Il Fornitore ha, altresì, l’obbligo di comunicare a SPII immediatamente e nel dettaglio eventuali variazioni della composizione dei materiali lavorati ovvero della progettazione o della lavorazione rispetto a prodotti e prestazioni di natura simile forniti fino a quella data. Modifiche di questo tipo richiedono il consenso scritto di SPII, in assenza del quale, i prodotti e le prestazioni del Fornitore si riterranno difettose o, comunque, non conformi.
4. Accettazione dei prodotti e delle prestazioni
a) Eventuali circostanze imprevedibili al momento dell’effettuazione dell’ordine sollevano SPII dall’obbligo di accettare i prodotti sino al perdurare di tali circostanze e, laddove SPII non sia in grado di evitare tali circostanze adottando diligentemente i provvedimenti tecnici adeguati e, comunque, più opportuni per farvi fronte.
b) Nei casi di forza maggiore, le Parti contrattuali sono sollevate dagli obblighi di esecuzione per la durata dell’interferenza e nella misura dei relativi effetti. Le Parti s’impegnano a fornire le informazioni richieste senza ritardo o indugio per quanto possibile e ragionevole adattando, in buona fede, i propri obblighi alle circostanze mutate.
c) SPII è sollevata, in tutto o in parte, dall’obbligo di accettare i prodotti o le prestazioni ordinati e ha il diritto di recedere dal contratto laddove, a causa di un ritardo derivante da un evento di
forza maggiore o vertenza sindacale, i prodotti o le prestazioni ordinati – in virtù degli aspetti commerciali – non risultino più di alcuna utilità o interesse.
5. Trasferimento del rischio e spedizione
a) Per prodotti che prevedano posa e montaggio e, più in generale, per l’esecuzione delle prestazioni, il rischio viene trasferito al momento dell’accettazione dell’ordine di SPII; per tutti gli altri prodotti, il rischio viene trasferito al momento del ricevimento dei beni presso il punto di consegna comunicato da SPII.
b) Salvo diverso accordo, i costi di spedizione e imballaggio, diritti doganali, spese, imposte e altre tasse sono a carico del Fornitore. I prodotti in consegna devono essere adeguatamente imballati e spediti, con assunzione di ogni rischio, costo e spesa a carico del Fornitore e, laddove richiesto nel paese di destinazione, nel rispetto delle normative sugli imballaggi, spedizioni et similia. Nel caso di prezzi concordati franco fabbrica x xxxxxx magazzino di vendita, la spedizione deve essere effettuata al costo più basso salvo il caso di indicazione delle modalità di trasporto da parte di SPII. SPII si riserva espressamente il diritto di dare istruzioni al Fornitore sui percorsi da seguire nella consegna dei prodotti.
c) Il Fornitore si impegna a pagare i costi aggiuntivi sostenuti per il mancato rispetto di previsioni in materia di spedizioni o imballaggi o costi per modalità di trasporto più veloci resesi necessarie per rispettare termini di consegna.
d) Le comunicazioni di avviso di consegna e le fatture devono sempre indicare il numero dell’ordine d’acquisto di SPII, il numero dell’articolo o della referenza o il numero del conto. Le consegne effettuate direttamente dal Fornitore ai clienti di SPII sono ammesse solo se debitamente e preventivamente concordate, oltre a dover essere effettuate a nome di SPII, con ricezione da parte di quest’ultima delle comunicazioni di tali spedizioni alla data della spedizione stessa.
e) Consegne parziali e ordini residui devono essere descritti come tali nei documenti di spedizione. Salvo patto contrario, Il Fornitore si farà, comunque, carico dei costi aggiuntivi sostenuti per effettuare consegne parziali da unità aggregate. Il Fornitore sarà anche responsabile di tutti i costi che SPII sarà tenuta a sostenere in conseguenza del mancato rispetto da parte del Fornitore stesso delle disposizioni che precedono ovvero a causa dell’utilizzo, da parte del Fornitore, di un indirizzo incompleto o sbagliato per la consegna.
f) SPII non sarà in alcun modo tenuta a corrispondere i costi per l’assicurazione della merce, in particolare l’assicurazione per la spedizione. Il Fornitore dietro semplice richiesta di SPII, si impegna a comunicare i dati di tutte le assicurazioni, ivi incluse quelle richieste dalla normativa applicabile, sottoscritte per lo svolgimento della propria attività.
6. Fatture
Le fatture devono essere emesse in duplice copia separatamente per ciascun ordine. Le fatture devono riportare il numero dell’ordine d’acquisto SPII, il numero e descrizione degli articoli, il numero del conto e altri riferimenti richiesti da SPII. L’IVA deve sempre essere indicata separatamente.
7. Prezzi e condizioni di pagamento
a) I prezzi indicati nell’ordine d’acquisto sono vincolanti.
b) Il termine per il pagamento inizia a decorrere quando i prodotti sono stati consegnati o le prestazioni rese, e la relativa fattura ricevuta. Tuttavia, il termine per il pagamento non inizia a decorrere prima della data di consegna contrattualmente stabilita.
c) Ove il Fornitore abbia l’obbligo di fornire certificati di collaudo, documenti relativi alla qualità dei prodotti o altra documentazione tecnica e non, a supporto della fornitura, il ricevimento di tali documenti è una precondizione per il perfezionamento della fornitura dei prodotti e delle prestazioni correlate.
d) Il luogo di esecuzione del pagamento è la sede di SPII o la sede legale della società del gruppo Schaltbau Holding AG Group che ha effettuato l’ordine.
e) I pagamenti non potranno essere considerati conferma che i prodotti o le prestazioni sono conformi al contratto.
f) Salvo diverso accordo scritto, i pagamenti sono a 120 giorni dalla data di decorrenza del termine per il pagamento. La data di ricevimento del bonifico dalla Banca di SPII fa fede per certificare la puntualità e correttezza del pagamento.
8. Responsabilità per difetti
a) I prodotti o le prestazioni devono essere conformi alle caratteristiche tecniche e ad altre indicazioni, quali norme settoriali e altro, previste nell’ordine d’acquisto. I prodotti e le prestazioni devono in ogni caso essere conformi alle regole della miglior tecnica generalmente accettate, alla normativa di sicurezza ufficiale e di legge e alla normativa in materia di protezione ambientale, in vigore in Italia o che, comunque, siano state approvate con un periodo di transizione.
b) Il Fornitore si impegna a porre in essere, mantenere, e aggiornare costantemente le verifiche sui prodotti in uscita nell’ambito della propria garanzia di qualità che rende non necessaria la verifica da parte di SPII sui prodotti ricevuti. Pertanto, SPII eseguirà una verifica sui prodotti ricevuti solo in caso di difetti evidenti, danni di trasporto, integrità e completezza, oltre che per identificare compiutamente i prodotti. In caso di vizi occulti, sarà cura di SPII comunicare al Fornitore eventuali difetti entro 365 (trecentosessantacinque) giorni di calendario. Inoltre, sarà cura di SPII comunicare al Fornitore eventuali difetti riscontrati nel corso della normale attività o con altre modalità, entro 365 (trecentosessantacinque) giorni di calendario dal riscontro.
c) I diritti previsti per legge in caso di difetti spettano a SPII senza limitazione alcuna. SPII ha, in ogni caso, il diritto di richiedere al Fornitore, a proprio insindacabile giudizio, di eliminare i difetti ovvero consegnare un nuovo prodotto. In tale ipotesi SPII, ferma la possibilità di chiedere la risoluzione del contratto, si riserva e, comunque, potrà richiedere il risarcimento dei danni.
d) In ogni caso il Fornitore si impegna a rimborsare, immediatamente e senza ritardo a SPII i costi e le spese sostenute in ragione di prodotti oggetto del contratto forniti difettosi o non conformi, compreso a titolo esemplificativo e non esaustivo, costi di spedizione, viaggio, mano d’opera, materiale o costi per una verifica che vada oltre la norma.
e) In caso di inadempimento del Fornitore in relazione all’eliminazione del difetto, SPII ha diritto, a spese del Fornitore, di procedere direttamente o per il tramite di terzi all’eliminazione del difetto.
9. Fornitura di parti di ricambio
Il Fornitore si impegna, a condizioni ragionevoli, a consegnare parti di ricambio per il normale periodo di uso tecnico dei propri prodotti/prestazioni e, comunque, per un periodo non inferiore a 10 (dieci) anni dalla data dell’ultima fornitura del relativo articolo. Qualora in Fornitore cessi la fornitura di parti di ricambio dopo la scadenza del suddetto periodo, ovvero cessi, per qualsiasi altra ragione, le consegne durante tale periodo, SPII avrà il diritto di effettuare un ultimo ordine e, comunque, di ricevere i relativi documenti di produzione a titolo gratuito.
10. Responsabilità per prodotto difettoso
a) Se il Fornitore è responsabile di danni causati da un prodotto, lo stesso si impegna a manlevare e tenere indenne SPII a prima richiesta da eventuali richieste di risarcimento di terzi, quale che sia l’importo richiesto. Ove il Fornitore sia responsabile, lo stesso si impegna altresì a risarcire eventuali spese derivanti da o relative a eventuali azioni di richiamo intraprese da SPII. Per quanto possibile e ragionevole, SPII si impegna a comunicare al Fornitore l’oggetto e l’entità di eventuali azioni di richiamo da intraprendere e darà al Fornitore la possibilità di offrire chiarimenti.
b) Salvo patto contrario, il Fornitore si impegna a sottoscrivere un’assicurazione per responsabilità da prodotto difettoso con un massimale forfettario pari e, comunque, non inferiore a Euro 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro per lesioni personali/danni alle cose, ivi incluso l’evento morte. La presente disposizione non pregiudica eventuali richieste di ulteriori danni da
parte di SPII per la parte eccedente tale importo. Il Fornitore si impegna a fornire a SPII, dietro semplice richiesta, copia della polizza di assicurazione con vincolo a suo favore, per responsabilità da prodotto difettoso, nonché evidenza del versamento dei premi richiesti.
11.Diritti di proprietà industriale e altri diritti di terzi
a) Il Fornitore s’impegna a garantire che i prodotti in fase di recapito siano consegnati liberi da diritti di terzi e che nessun diritto di proprietà di terzi sia violato con la consegna degli stessi.
b) Il Fornitore s’impegna, sin da ora, a manlevare e tenere indenne SPII da eventuali contestazioni avanzate contro la stessa per violazione di diritti di proprietà industriale o altri diritti di terzi e a sostenere i costi per mantenere tali diritti se le richieste sono fondate su violazione colposa di un dovere da parte del Fornitore. SPII si impegna a comunicare tempestivamente al Fornitore eventuali contestazioni di cui sia destinataria.
12.Diritti sugli articoli forniti da SPII
a) SPII si riserva tutti e ogni diritto di proprietà su modelli, progetti, attrezzature di produzione, utensili, strumenti di misurazione e collaudo, materiali forniti, disegni, progetti di fabbrica, stampe e documenti simili dalla medesima forniti. Il Fornitore si limiterà a realizzare eventuali strumenti e attrezzature di produzione relativi a ordini per conto di SPII. Il Fornitore s’impegna a conservare tali articoli con la diligenza di un imprenditore prudente e diligente, a titolo gratuito, separandoli da altri oggetti in suo possesso, a contrassegnarli adeguatamente come proprietà di SPII e a utilizzarli solo ai fini di realizzare prodotti e prestazioni favore di quest’ultima. Il Fornitore s’impegna a sostenere i costi per la cura, manutenzione e il rinnovo di parte delle risorse di produzione fornite da SPII o prodotte per SPII. Tale attrezzatura di produzione potrà essere modificata solo previo consenso scritto di SPII. SPII si riserva il diritto di richiedere la restituzione delle attrezzature di produzione:
– ove ciò sia previsto da un contratto di fornitura di attrezzature per la produzione,
– ove il Fornitore non sia più in grado di fornire le parti realizzate con le attrezzature di produzione,
– ove il Fornitore venga a trovarsi in una situazione di insolvenza o anche solo di pre-crisi d’impresa, in particolare, in caso di avvio di procedure esecutive e/o concorsuali ovvero
– in caso d’istanza di avvio di tali procedure.
Il Fornitore s’impegna, su richiesta di SPII, ad assicurare al valore a nuovo, a proprie spese, gli strumenti di proprietà di SPII contro danni da incendio, acqua e furto. Il Fornitore, sin d’ora, si impegna espressamente ed incondizionatamente a cedere a SPII eventuali diritti di credito risarcitori della suddetta assicurazione e SPII, sin da ora, dichiara di accettare tale cessione.
b) In caso di violazione del Fornitore del divieto di uso degli articoli non autorizzato, SPII, fermi tutti gli altri diritti, si riserva il diritto di risolvere il contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., chiedendo il risarcimento di tutti gli ulteriori danni patiti.
13.Recesso e cancellazione dell’ordine
a) SPII avrà il diritto di recedere da ciascun ordine, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o con e-mail, senza pagare al Fornitore alcuna penalità, (a) prima della conferma dell’ordine da parte del Fornitore a norma del precedente art. 3a), o (b) all'occorrenza di una delle seguenti eventualità: (i) il Fornitore non consegni i prodotti o adempia correttamente alle proprie obbligazioni, entro le date indicate in ciascun ordine, e il ritardo si prolunghi per oltre 7 (sette) giorni lavoratovi senza la preventiva autorizzazione scritta da parte di SPII; (ii) il Fornitore non rispetti gli impegni derivanti dalle garanzie dal medesimo rilasciate; (iii) il Fornitore non rispetti gli obblighi derivanti dalla responsabilità per vizi meglio specificata al precedente art. 8).
b) SPII potrà procedere all’immediata cancellazione, anche i sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 c.c., di ciascun ordine, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con comunicazione a mezzo posta elettronica certificata o a mezzo e-
mail, qualora il Fornitore: (i) risulti inadempiente ad uno degli obblighi sul medesimo gravanti derivanti dalle presenti Condizioni Generali d'Acquisto e in particolare alle statuizioni previste agli art. 2), 3), 8), 9), 10) 11), 12) 14) e 15) ovvero agli obblighi speciali derivanti da ciascun ordine; (ii) risulti sottoposto a una procedura esecutiva di pignoramento dei suoi crediti presso SPII, da chiunque promossa, ovvero a un procedimento per insolvenza, o altra procedura concorsuale, ancorché nella sua fase preliminare; o (iii) si verifichi un evento che possa dar luogo ad un ritardo superiore a tre mesi dalla data di consegna stabilita dei prodotti ovvero dell’esecuzione delle prestazioni dovute dal Fornitore.
c) Inoltre, fatto salvo il disposto della seguente clausola d), e salvo che sia diversamente concordato per iscritto, SPII si riserva il diritto di cancellare in qualsiasi momento l'ordine parzialmente o totalmente, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero di posta elettronica certificata ovvero e-mail, senza dover giustificare tale decisione. Al ricevimento della cancellazione dell'ordine, il Fornitore interromperà immediatamente ogni lavorazione relativa a tale ordine, non inoltrerà, a propria volta, alcun ordine né assumerà alcun impegno ulteriore per materiali o servizi necessari per terminare il lavoro, e adotterà ogni ragionevole misura per minimizzare i costi e le perdite dovute alla cancellazione.
d) In caso di cancellazione non attribuibile a colpe del Fornitore, quest’ultimo avrà il diritto di richiedere un indennizzo, l'ammontare del quale sarà deciso mediante mutuo accordo delle Parti tenendo conto del momento della cancellazione, delle quantità di lavoro già svolte e dei costi e spese già sostenuti dal Fornitore in relazione all'ordine d'acquisto cancellato, salva la possibilità che SPII venda i prodotti o i servizi ad altri acquirenti terzi.
14.Mantenimento della segretezza /Divieto di pubblicità
a) Il Fornitore s’impegna a mantenere segrete le informazioni fornite allo stesso, registrate per iscritto o comunicate verbalmente o inserite in altri elementi al medesimo consegnati da SPII, e a non mettere le stesse a disposizione di terzi senza il preventivo consenso scritto di SPII. L’obbligo di riservatezza rimarrà in vigore anche successivamente alla cessazione del contratto. L’obbligo di riservatezza si estingue se, e nella misura in cui, il know-how di produzione contenuto nei documenti consegnati sia diventato di dominio pubblico. In difetto, il Fornitore sarà tenuto a risarcire ogni e qualsiasi danno possa derivare a SPII dalla violazione del contenuto della presente statuizione.
b) Eventuali riferimenti del Fornitore alle relazioni commerciali intrattenuti con SPII, a fini pubblicitari, saranno soggetti al preventivo ed espresso consenso di quest’ultima, pena il risarcimento del danno a carico del Fornitore.
c) Eventuali subfornitori devono essere vincolati dalle disposizioni di cui ai precedenti punti a) e b), pena la responsabilità del Fornitore per i danni che ne possano derivare a SPII.
15.Cessione di crediti / Compensazione
a) Il Fornitore dovrà ottenere il consenso scritto di SPII alla cessione di crediti vantanti nei confronti della medesima.
b) Il Fornitore ,previo consenso di SPII, potrà effettuare compensazioni esclusivamente con crediti non contestati e/o definitivi e non oggetto di contestazione da parte di SPII.
16.Luogo d’esecuzione, legge applicabile e tribunale competente, disposizioni varie
a) Il luogo d’esecuzione delle forniture dei prodotti e delle prestazioni è il luogo di destinazione. In alternativa, il luogo d’esecuzione è la sede legale di SPII.
b) Le presenti CGA, così come ciascun ordine, ivi inclusi tutti gli obblighi in essi previsti e connessi, saranno regolati dalla Legge sostanziale e processuale della Repubblica Italiana. È esclusa l’applicazione della Convenzione dell’ONU sui contratti internazionali di vendita di merci (Convenzione di Vienna sulla Vendita).
c) In caso di controversia di qualsivoglia natura SPII e il Fornitore si impegneranno in buona fede, per risolvere il contenzioso apertosi
con trattative tra i rispettivi rappresentanti, che abbiano poteri di conciliare la controversia.
d) In difetto, ogni e qualsiasi controversia concernente l’interpretazione, l’esecuzione, la risoluzione, nonché eventuali richieste risarcitorie, relative alle presenti Condizioni Generali di Acquisto o a ciascun ordine, saranno devolute alla competenza esclusiva del Foro di Busto Arsizio (Varese).
e) Informiamo il Fornitore che i dati personali dello stesso saranno conservati in conformità al GDPR 679/2016.
f) L’eventuale invalidità di singole disposizioni contenute nelle presenti CGA non condiziona la validità delle restanti disposizioni. Le Parti si impegnano in tal caso a sostituire la disposizione non valida con una disposizione valida prossima quanto più possibile allo scopo economico della disposizione non valida.
Data Firma
Ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 1341 e 1342 c.c. il Fornitore dichiara di approvare espressamente e specificatamente i seguenti articoli: 2) Preventivi e documenti per i preventivi; 3) Conferme d’ordini e consegne; 4) Accettazione dei prodotti e delle prestazioni;
5) Trasferimento del rischio e spedizione; 8) Responsabilità per difetti; 10) Responsabilità per prodotto difettoso; 12) Diritti sugli articoli forniti da SPII; 13) Recesso e cancellazione dell’ordine; 15) Cessione dei crediti/ compensazioni; 16) Luogo dell’esecuzione, legge applicabile, tribunale competente, disposizioni varie.
Data Firma