Contract
CONTRATTO DI SERVIZIO PER IL TRASPORTO PUBBLICO FERROVIARIO DI INTERESSE REGIONALE E LOCALE TRA REGIONE MARCHE E TRENITALIA S.p.A. - ANNI 2015-2023.
************************************************************************************** L’anno 2016, il giorno 30 del mese di dicembre, con la presente scrittura privata
Tra
la Regione Marche in qualità di titolare del servizio di trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale, con sede in Ancona, xxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxx xx 0 codice fiscale n. 80008630420 e P.I. 00481070423, rappresentata da: Xxxxxxx Xxxxxxxx, nata a Roma il 05/08/1964, che interviene ed agisce in qualità di dirigente della P.F. Viabilità regionale e gestione del trasporto (di seguito “Regione”);
E
Trenitalia S.p.A - società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. - con sede legale e amministrativa in Roma, Piazza della Croce Rossa n 1, Codice Fiscale e Partita IVA 05403151003, capitale sociale Euro 1.654.464.000,00 interamente versato, iscritta al Registro delle Imprese di Roma al n. 05403151003, iscritta al R.E.A. al n. 883047, la quale interviene nel presente atto nella persona di Fausto Del Rosso, nato a Fermo il 13/09/1961, in qualità di Direttore della Direzione Regionale Marche della Divisione Passeggeri Regionale (di seguito “Trenitalia”);
di seguito congiuntamente indicate come “Parti”,
PREMESSO:
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• che Trenitalia è la società del gruppo FSI che, per Statuto, svolge i servizi ferroviari di persone e di merci, avendo acquistato l’azienda “Trasporto” da “Ferrovie dello Stato – Società di Trasporti e Servizi per azioni” con contratto di compravendita in data 28 novembre 2000;
• che, a far data dall’anno 2001, la Regione risulta titolare delle funzioni e dei compiti di programmazione ed amministrazione inerenti i servizi di trasporto ferroviario di interesse regionale e locale già in concessione a FS S.p.A;
• che dalla suddetta data i servizi erogati da Trenitalia sono stati regolamentati da specifici contratti di servizio;
• che il contesto normativo di riferimento relativamente al trasporto pubblico locale è stato definito in particolare dai seguenti provvedimenti:
1. Decreto Legislativo 19 novembre 1997 n. 422 e s.m.i. concernente “Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale, a norma dell’art. 4, comma 4, della Legge 15 marzo 1997 n.59”;
2. Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 con il quale si prevede una disciplina transitoria fino al 3 dicembre 2019, data entro la quale non sono previsti vincoli in ordine all'affidamento diretto. Lo stesso Regolamento prevede 0l’obbligo per l’Autorità regolatrice e aggiudicatrice del servizio, di esercitare un controllo rigoroso sulla qualità del servizio offerto, nonché di verificare che le compensazioni concesse dalle autorità competenti per coprire le spese sostenute per l’assolvimento degli obblighi di servizio pubblico siano calcolate in modo da evitare compensazioni eccessive e siano tali da
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prevedere modalità di applicazione dettagliate, idonee a garantire che l’importo delle compensazioni risulti adeguato e miri a conseguire un servizio efficiente e di qualità;
3. Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007 relativo ai diritti ed agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario;
4. Legge 23 luglio 2009, n. 99, che all’art. 61 prevede “Ulteriori disposizioni in materia di trasporto pubblico locale”;
5. articolo 16-bis del decreto legge 6 luglio 2012 n. 95 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012 n. 135 e successivamente sostituito dall’art. 1 comma 301 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, che istituisce il fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale;
6. D.P.C.M. 11 marzo 2013 e s.m.i. attuativo del suddetto art. 16-bis della
L. 135/2012 che definisce i criteri e le modalità di riparto del suddetto fondo fra le regioni a statuto ordinario, secondo obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della programmazione e della gestione dei servizi di trasporto pubblico locale fissati dal citato art. 16-bis della L. 135/2012;
7. Decreto legislativo 17 aprile 2014, n. 70. “Disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni del regolamento (CE) n. 1371/2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario”;
• che la Regione e Trenitalia in data 13.11.2009 hanno sottoscritto, con Reg. Int. n° 14356, il contratto di servizio per il trasporto pubblico ferroviario di interesse regionale e locale per gli anni 2009-2014 (di seguito “Contratto di Servizio 2009”);
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• che, con Reg. Int. n.° 16892, in data 24 Maggio 2013, attraverso uno specifico “Addendum”, è stato sottoscritto tra Regione e Trenitalia un atto modificativo-integrativo del Contratto di Servizio 2009;
• che in data del 23.11.2009, con Reg. Int. n° 14355, e in data 24.5.2013 con Reg. Int. n° 16893, sono stati sottoscritti tra Regione e Trenitalia, due distinti Protocolli d’Intesa per il rinnovo e la ristrutturazione del materiale rotabile ferroviario;
• che la Regione ha adottato con deliberazione della Giunta regionale n. 1085 del 22 luglio 2013 il piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario regionale di cui all’art. 2 L.R. n° 6/2013;
• che in data 7 Aprile 2014, ID 7285197 del 29.5.2014 (prot. Trenitalia TRNIT-AD\P\\2014\0024958), è stato sottoscritto tra Regione e Trenitalia un verbale d’intesa per la prosecuzione del rapporto contrattuale del Contratto di Servizio 2009 a far data dal 1/1/2015;
• che in data 16.9.2014 è stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea, l’avviso “S176 Stati membri – Appalto di servizi – Avviso di gara – procedura aperta Italia – Ancona: Servizi di trasporto pubblico per ferrovia 2014/S 176 – 309722 Avviso di preinformazione relativo a un contratto di servizio pubblico”;
• che la Regione ha autorizzato l’aumento biennale delle tariffe di trasporto ferroviario, con DGR 21.12.2015 n° 1161 e s.m.i.;
• che la Regione al fine di garantire l’erogazione dei servizi pubblici, con il presente atto (di seguito anche solo “Atto” o “Contratto”), intende regolare il periodo contrattuale 2015-2023, di cui sei anni (2015-2020) quale secondo
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sessennio del Contratto di Servizio 2009 ed ulteriori tre anni (2021-2023) in ragione degli investimenti contrattualmente previsti conformemente a quanto previsto dal Regolamento (CE) n 1370/2007.
• che obiettivo primario della Regione, condiviso da Trenitalia, è quello di valorizzare al massimo il trasporto ferroviario, asse portante del sistema regionale di trasporto pubblico locale, al fine di incrementare in modo consistente il numero di viaggiatori che ogni giorno usano il treno;
• che, anche alla luce di quanto esposto al punto precedente, si ravvisa la necessità di garantire un ulteriore miglioramento della qualità del servizio ed una più adeguata tutela del cittadino – utente;
• che le Parti, per l’anno 2015, intendono continuare a regolamentare i reciproci rapporti sulla base dello schema a Catalogo di cui al Contratto di Servizio 2009 mentre, a partire dal 1° gennaio 2016, intendono adottare un nuovo sistema di calcolo del corrispettivo contrattuale. In particolare, al fine di aderire pienamente ai principi di cui al Regolamento (CE) 1370/07 ed alla Delibera ART 49/2015 in materia di corrispettivi contrattuali nonché di consentire una effettiva condivisione di tutti gli elementi connessi all’espletamento del servizio – ivi inclusi i costi, i ricavi, gli investimenti, le tasse (come da), il programma di esercizio, i volumi di produzione, gli aumenti tariffari, etc. – le Parti hanno elaborato congiuntamente il Piano Economico Finanziario (per brevità nel prosieguo “PEF”) di cui all’allegato 6 al presente Contratto, in cui è stato stimato anno per anno a partire dal 1° gennaio 2015 – con riferimento all’intero periodo di piano – l’ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi risultati netti previsionali;
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• che nell’elaborazione del PEF le Parti hanno utilizzato, come base, i dati di costo e ricavo risultanti del consuntivo 2015 del Conto Economico Regionale (per brevità nel prosieguo “CER”), trasmesso alla Regione con nota n° 35481 del 24/6/2016, che rappresenta il documento dalle stesse congiuntamente individuato quale miglior strumento per certificare di anno in anno – attingendo ai valori di consuntivo di ciascun esercizio – i costi effettivamente sostenuti per l’espletamento del servizio ed i ricavi registrati oggetto di rendicontazione dei dati di consuntivo in accordo con i principi contabili e di controllo della Società. Il CER, rilasciato di norma entro il mese di aprile di ciascun anno, riporta l’ammontare di ciascuna delle voci di conto economico della gestione contrattuale e dei relativi saldi totali secondo lo stesso schema utilizzato nel PEF e sarà quindi confrontato con quest’ultimo, di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, per registrare eventuali scostamenti tra quanto stimato per quello specifico anno (nel PEF) e quanto consuntivato (nel CER);
• che il contratto di servizio, nel rispetto delle previsioni di legge, formalizza i reciproci impegni e obblighi tra Regione e Trenitalia, quale soggetto dotato di personalità giuridica e autonomia gestionale ed economica;
• che la Regione si impegna ad assicurare a Trenitalia la certezza della corresponsione del corrispettivo ed, in particolare, la regolarità e la puntualità della liquidazione del medesimo;
• che la Regione farà fronte agli obblighi contrattuali attingendo le relative risorse finanziarie trasferite dallo Stato e, ove tali risorse si rivelassero successivamente insufficienti o indisponibili, la Regione medesima ne
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prevedrà di ulteriori a copertura delle esigenze derivanti dal presente Atto;
• che le Parti, per il caso in cui i fondi stanziati a copertura dello svolgimento dei servizi oggetto del presente Atto, a causa di riduzioni o di mancati adeguamenti, non possano essere sufficienti ad assicurare a Trenitalia il pagamento del corrispettivo, intendono prevedere un meccanismo contrattuale predefinito che consenta a Trenitalia medesima di rimodulare prontamente la tipologia e/o il perimetro dei servizi stessi;
• che le Parti riconoscono l’importanza di perfezionare ulteriormente nel presente Atto il miglioramento degli standard qualitativi erogati e del livello di soddisfazione dell’utenza;
• che, con DGR del 18/7/2016 n° 803 e s.m.i., la Regione ha autorizzato Trenitalia all’effettuazione dei servizi dal 01.07.2016 al 31.12.2016 e ha approvato i criteri informatori del contratto per i servizi ferroviari regionali dall’1.1.2015 al 31.12.2023;
• che con DGR del 27/12/2016, n° 1630, la Regione ha approvato lo schema di contratto da sottoscrivere con Trenitalia per l’affidamento dei servizi ferroviari regionali per gli anni 2015-2023, individuando al contempo gli stanziamenti destinati alla copertura del fabbisogno finanziario per il triennio 2016-2018;
• che la Regione ha inserito, in data 5.9.2016, nel sito ANAC il contratto, di cui al presente Atto; il codice identificativo è 6794044E75 che dovrà essere riportato in tutti i documenti inerenti il presente atto;
• che la Regione ha acquisito agli atti autocertificazione da parte di Trenitalia relativa all’assenza, tra il proprio personale, di dipendenti regionali con poteri autoritativi o negoziali per la medesima attività che abbiano
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cessato la stessa da meno di tre anni; tutto ciò premesso,
SI STIPULA E CONVIENE QUANTO SEGUE
Art. 1
(Conferma delle premesse e degli allegati)
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.
Art. 2 (Struttura dell’Atto)
Il presente Atto è strutturato in quattro distinte sezioni, articolate come segue:
Art. 1 (Conferma delle premesse e degli allegati) Art. 2 (Struttura dell’Atto)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
Art. 4 (Durata)
Art. 5 (Disciplina delle prestazioni)
Art. 6 (Corrispettivi e modalità di pagamento) Art. 7 (Canone di accesso all’infrastruttura)
Art. 8 (Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
Art. 9 (Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del contratto e minimo garantito)
Art. 10 (Flessibilità del programma di esercizio) Art. 11 (Interruzione dei servizi)
Art. 12 (Valorizzazione commerciale)
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SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 13 (Politica tariffaria)
Art. 14 (Politica della qualità dei servizi)
Art. 15 (Politica del rinnovo del materiale rotabile) SEZIONE TERZA: SISTEMI DI MONITORAGGIO
Art. 16 (Monitoraggio della qualità dei servizi)
Art. 17 (Sistema delle penalità e sistema di mitigazioni/riduzione delle medesime)
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18 (Comitato Tecnico di Gestione del Contratto) Art. 19 (Clausola fiscale)
Art. 20 (Cessione del Contratto) Art. 21 (Controversia tra le parti) Art. 22 (Cessione dei crediti) Art. 23 (Trasparenza dei prezzi) Art. 24 (Codici etici)
Art. 25 (Patti di integrità)
Art. 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari) Art. 27 (Tutela dei dati personali)
SEZIONE PRIMA: OGGETTO E DURATA
Art. 3 (Oggetto)
1. Con il presente Atto la Regione conferisce a Trenitalia, che accetta, l’affidamento - per il periodo 2015-2023 - dei servizi ferroviari di trasporto pubblico di interesse regionale e locale ai sensi dell’articolo 4, comma 2 del
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Contratto di Servizio 2009, nonché l'effettuazione dei servizi connessi al trasporto medesimo, come descritti negli Allegati del presente Contratto e secondo gli standard qualitativi ivi fissati.
2. La Regione corrisponde a Trenitalia – a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al precedente comma 1 - un corrispettivo di importo tale da assicurare la sostenibilità economica-finanziaria del presente Atto.
3. Per l’anno 2015 il presente Atto ha carattere ricognitivo ed è regolato in continuità con quanto previsto dal Contratto di Servizio 2009.
Art. 4 (Durata)
1. Il presente Atto ha durata novennale, di cui 6 anni, per il periodo 1° gennaio 2015 - 31 dicembre 2020, in continuità con il Contratto di Servizio 2009 ed ulteriori 3 anni, per il periodo 1° gennaio 2021 - 31 dicembre 2023, in ragione degli investimenti di entità significativa previsti dal Contratto, ai sensi di quanto riportato al punto 4.4 del Regolamento (CE) n. 1370/2007.
2. La durata del presente Contratto, ove compatibile con la disciplina vigente, si estenderà automaticamente – su comunicazione della Regione da presentarsi almeno dodici mesi prima della scadenza contrattuale - per un ulteriore anno, sino al 31.12.2024, agli stessi patti e condizioni qualora alla data del 31.12.2023 non risulti ancora individuato il nuovo affidatario e non sia possibile l’effettivo avvio dei servizi da parte del medesimo; trascorsi i dodici mesi, le Parti concorderanno le condizioni tecniche, economiche e finanziarie dell’eventuale successivo periodo di continuità del servizio.
3. Le Parti, in presenza di ulteriori rilevanti investimenti da parte di Trenitalia da realizzarsi in tempi significativamente brevi e tali da determinare
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dirette e positive ricadute sui livelli prestazionali, si riservano di procedere alla sottoscrizione di un nuovo contratto di servizio della durata di quindici anni, secondo il limite massimo previsto dal Regolamento (CE) n 1370/2007. Ai fini del presente comma, la Regione entro l’anno 2016 si impegna ad assolvere all’obbligo di pubblicità preventiva nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ai sensi dell’art. 7, paragrafo 2, del citato Regolamento CE.
4. Qualora, in esito alla pubblicità preventiva di cui al precedente comma e, comunque, in esito ad una procedura di gara ad evidenza pubblica ovvero ad un affidamento diretto con le modalità di cui al reg. n.1370/07, sia individuato un nuovo contraente diverso da Trenitalia, la Regione si riserva di esercitare il recesso successivamente alla data del 31.12.2017, con un preavviso non inferiore a 18 mesi a decorrere dalla data di aggiudicazione definitiva efficace a favore del nuovo aggiudicatario/affidatario. In tale ipotesi, la Regione si impegna a corrispondere a Trenitalia esclusivamente il valore netto contabile del materiale acquistato alla data di cessazione del servizio di cui al presente Contratto, nonché tutti gli importi economici eventualmente necessari a garantire a Trenitalia il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario su tutti gli anni di effettuazione del servizio a partire dal 1°gennaio 2015 senza alcun altro onere, indennitario o risarcitorio a carico della Regione che esercita il recesso.
Art. 5
(Disciplina delle prestazioni)
1. Trenitalia svolge il servizio di trasporto ferroviario di cui al precedente art. 3 secondo il programma di esercizio analitico annuale di cui all’Allegato
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n. 1, assicurando anche i servizi connessi al trasporto indicati nell’Allegato n. 4, nel rispetto degli standard qualitativi di cui al presente Atto (Allegato n.2).
2. Il Programma di Esercizio di cui al precedente comma 1 è strutturato secondo la seguente ripartizione:
a) codice identificativo del treno;
b) le stazioni di partenza e di arrivo del treno, la tratta di competenza e i km* treno;
c) gli orari di partenza e di arrivo;
d) tempo di percorrenza;
e) i giorni di esercizio annuo e periodicità;
f) la composizione del treno e il tipo di materiale ;
g) i posti a sedere offerti;
h) categoria del treno.
3. Il programma di esercizio potrà essere soggetto ad aggiustamenti concordati tra le Parti in fase di consolidamento dell’orario complessivo in dipendenza dello sviluppo del calendario di ciascun anno o in relazione ad esigenze di esercizio e/o di razionalizzazione della circolazione.
4. Trenitalia si impegna ad effettuare i servizi di trasporto ferroviario di cui al presente Atto con materiale rotabile idoneo e sufficiente per garantire confortevoli condizioni di viaggio.
5. Per gli anni successivi al primo, il programma di esercizio ad ogni cambio dell’orario sarà concordato con la Regione entro 270 giorni antecedenti l’entrata in vigore dell’orario stesso, ferma restando la disponibilità delle tracce orarie sull’Infrastruttura ferroviaria da parte del Gestore dell’Infrastruttura.
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6. E’ facoltà della Regione, in occasione di significative variazioni di orario, istituire tavoli di confronto con gli operatori del TPL gomma e Trenitalia.
7. Il programma di esercizio sarà attuato da Trenitalia sulla base della capacità della rete e delle relative tracce che la Regione prenoterà nell’Ambito dell’Accordo Quadro che la stessa Regione andrà a sottoscrivere con il Gestore dell’Infrastruttura. Il programma di esercizio sarà trasmesso alla Regione almeno 30 giorni prima dell’entrata in vigore.
8. A decorrere dall’orario invernale di dicembre 2016 non sono previsti i servizi automobilistici sostitutivi programmati e Trenitalia effettua il servizio con modalità automobilistica solo nei seguenti casi, fermo restando la sua responsabilità diretta nell'assolvimento degli impegni contrattuali nei confronti della Regione:
a) servizi a carattere temporaneo resi necessari dalla provvisoria interruzione della rete ferroviaria o dalla provvisoria sospensione del servizio ferroviario per interventi di manutenzione straordinaria, guasti e altre cause di forza maggiore, definiti come «servizi sostitutivi» dei servizi ferroviari;
b) servizi a carattere temporaneo resi necessari da un provvisorio e non programmabile picco della domanda di trasporto e svolti in orari ed itinerari identici al servizio ferroviario da essi integrato definiti come «servizi integrativi» dei servizi ferroviari.
9. Trenitalia è tenuta a comunicare alla Regione entro 24 ore dall’inizio dei servizi dei di cui ai precedenti punti a) e b) le cause della loro effettuazione indicando la durata che non può superare i 60 giorni eccetto per i servizi di cui al punto a).
10. Trenitalia è tenuta a programmare e coordinare in modo adeguato tutte
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le attività accessorie alla prestazione dei servizi previsti dal programma di esercizio curando e garantendo:
a) la manutenzione straordinaria, ordinaria e le revisioni periodiche del materiale rotabile;
b) le condizioni di sicurezza;
c) la pulizia del materiale rotabile secondo quanto previsto dall’Allegato n. 2.
11. Trenitalia, per lo svolgimento di singole attività o specifici servizi attinenti al trasporto, può avvalersi di altre aziende od operatori, ferma restando la sua responsabilità diretta nell’assolvimento degli impegni contrattuali.
12. La Regione ha facoltà di disporre verifiche e controlli sui servizi e sull’osservanza delle norme stabilite nel presente Contratto.
13. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo, Trenitalia deve assicurare un’adeguata informazione.
Art. 6
(Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. Il programma di esercizio - condiviso tra le Parti ed in continuità con quanto previsto dal Contratto di Servizio 2009 - consta di 4.068.415 Km*treno per il 2015 e 4.134.607 per il 2016 e successivi, coerentemente con l’elaborazione del PEF.
2. In coerenza con i principi del Reg. (CE) 1370/2007 il corrispettivo da riconoscere a Trenitalia per il servizio espletato dal 1° gennaio 2016, riportato nel PEF (Allegato n. 6) è determinato in modo da preservare nel tempo l’equilibrio economico del presente Atto, garantendo la sostanziale equivalenza tra le seguenti poste:
A. da un lato tutti i costi di Trenitalia, riportati anno per anno nel PEF,
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segnatamente ai principali processi aziendali (debitamente incrementati dal 2021 del tasso di inflazione convenuto) relativi ai servizi di cui agli Allegati 1 e 4 e agli ammortamenti con i seguenti elementi di dettaglio dedotti dai principali processi:
i. quelli relativi alla gestione della circolazione (condotta, manovra, manutenzione, ecc.);
ii. quelli relativi ai sistemi di vendita, informazione e assistenza (biglietterie sia di sportello che self-service), gli importi dell’accesso all’infrastruttura e all’energia, di cui al successivo articolo 7,
iii. l’IRAP;
iv. gli importi relativi alla remunerazione del capitale investito netto (WACC)
B. dall’altro lato tutti i ricavi di Trenitalia, anch’essi riportati anno per anno nel PEF, segnatamente:
i. quelli derivanti dai titoli di viaggio acquistati dalla clientela, ivi inclusa ogni ulteriore somma connessa alla vendita ed alla regolarizzazione dei medesimi;
ii. eventuali altri ricavi derivanti da attività d’impresa di Trenitalia ancorché complementari all’espletamento del servizio;
iii. Il corrispettivo del presente Contratto, che la Regione riconosce a Trenitalia come corrispettivo del servizio da questa espletato, il cui ammontare è calcolato sull’intero periodo di contratto in modo da coprire – unitamente ai ricavi di cui alle precedenti voci (B1 e B2) – tutte le voci di costo di cui al suddetto gruppo A.
3. In particolare, applicando i criteri sopra riportati, il corrispettivo del presente Contratto, come riportato nel PEF (Allegato 6), è risultato pari a:
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1) € 38.636.363,00 oltre IVA per l’anno anno 2015;
2) € 38.068.181,82 oltre IVA per l’anno 2016 suddiviso in :
- € 19.318.181,82 oltre IVA dall’1.1.2016 al 30.6.2016;
- € 18.750.000,00 oltre IVA dall’1.7.2016 al 31.12.2016;
3) € 37.500.000,00 oltre IVA dall’ 1.1.2017 al 31.12.2020 (il corrispettivo viene incrementato del 1.5 % annuo dal 1/1/2021 al 31/12/2023);
gli importi di cui ai precedenti punti 1) e 2) sono comprensivi della compensazione per la gratuità delle FF.OO. e servizi bus integrativi, stimati complessivamente in euro 250.000; l’importo di cui al precedente punto 3) è comprensivo della sola compensazione per la gratuità delle FF.OO. stimato in euro 170.000; gli importi di cui ai precedenti punti 2) e 3) sono comprensivi del trasporto biciclette entro i confini regionali della Regione;
4. Le Parti concordano che, dal 2016 al 2020, in luogo del dovuto adeguamento all’inflazione a carico della Regione sono stati disposti gli aumenti tariffari, di cui all’articolo 13 e all’allegato n. 5. Il PEF in allegato riporta le dinamiche che sono state considerate nell’elaborazione dei valori.
5. Il corrispettivo verrà diviso annualmente in quattro rate di pari importo che Trenitalia fatturerà alla Regione su base trimestrale il 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno. La Regione liquiderà i predetti importi a Trenitalia entro 60 (sessanta) giorni dall’acquisizione al protocollo regionale della fattura elettronica, trasmessa via PEC,
6. Eventuali penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime non concorrono alla formazione del corrispettivo previsto nel PEF e vengono applicati annualmente sulla base della effettiva performance registrata dalle Parti, in coerenza con quanto previsto al successivo art. 18. Il calcolo delle
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penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime sarà effettuato entro il primo trimestre dell’anno successivo a quello di riferimento. Il valore risultante dalla valutazione delle penalità e del sistema di riduzione/mitigazione delle medesime sarà uno degli elementi componenti la prima rata dell’anno successivo a quello di riferimento.
7. La Regione si impegna ad assicurare il puntuale pagamento dei servizi di cui al presente Atto indipendentemente dal livello di effettive risorse finanziarie a tal fine trasferite dallo Stato, intervenendo in caso di carenza e/o ritardo nei trasferimenti statali con proprie autonome fonti finanziarie, come definito al successivo art. 9.
8. In caso di ritardato pagamento degli importi dovuti, la Regione è tenuta a corrispondere a Trenitalia gli interessi legali al tasso stabilito dalle norme vigenti emanate in attuazione delle direttive comunitarie in materia di ritardi nelle transazioni commerciali, ai sensi di quanto disposto dal D.lgs. n. 231/2002.
Art. 7
(Canone di accesso all’infrastruttura)
1. Il prezzo del canone di accesso all’infrastruttura e quello per l’energia elettrica per trazione sono riconosciuti a Trenitalia, nella misura effettivamente corrisposta al Gestore dell’Infrastruttura per i treni oggetto del presente Contratto, al netto delle eventuali penali comminate dal Gestore dell’Infrastruttura a Trenitalia in applicazione del sistema di controllo delle prestazioni del trasporto ferroviario previsto dall’art. 21 del D.Lgs. n. 112/2015
2. Ugualmente, ogni eventuale eccedenza di costo dell'energia elettrica per
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trazione più canone di accesso all’infrastruttura, quando derivante da sopravvenute disposizioni normative o regolamentari delle Autorità competenti, a parità di servizio, è compensata dalla Regione. Trenitalia si impegna a comunicare tempestivamente alla Regione, le eventuali variazioni di costo di cui sopra.
3. Nella contabilizzazione degli oneri di produzione del servizio ferroviario, sarà garantita la distinzione dei valori di pedaggio da quelli di energia elettrica per trazione.
Art.8
(Variazioni del corrispettivo e rimodulazione del PEF)
1. Al fine di garantire il sostanziale equilibrio economico del Contratto ovvero che tutte le voci di ricavo siano sostanzialmente uguali a quelle di costo, ivi inclusa la remunerazione del capitale investito, le Parti procederanno di norma entro il mese di maggio di ciascun anno, acquisiti tutti i consuntivi dell’anno precedente, a confrontare i risultati previsionali (nel PEF) e consuntivi (nel CER) dell’esercizio in questione, al fine di registrare eventuali scostamenti in più o in meno rispetto alle stime riportate nel PEF.
2. A tal fine Il CER, anche in formato elettronico, verrà inviato alla Regione entro aprile dell’anno successivo; inoltre le risultanze del CER saranno trasmesse certificate da revisore contabile, che attesti l’entità dei ricavi dei costi e degli oneri sopportati dalla società per la prestazione degli obblighi di servizio di cui al presente contratto, entro 120 gg. dall’approvazione del bilancio d’esercizio.
3. A seconda dei risultati di tale confronto e dell’ampiezza dell’eventuale scostamento registrato, si produrranno i seguenti effetti alternativi:
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A) laddove il consuntivo dell’esercizio in questione facesse registrare un delta tra il risultato totale (Risultato netto CER) rispetto al risultato riportato per lo stesso anno nel PEF (Risultato netto PEF) compreso in una fascia di
+/- 2% del fatturato (Ricavi operativi PEF), l’importo corrispondente a detto scostamento in più o in meno si intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra relativamente all’esercizio in questione;
B) laddove il delta in questione facesse registrare un risultato totale eccedente la fascia di cui alla precedente lettera A), l’importo corrispondente alla parte eccedente lo scostamento verrà registrato e accantonato (rispettivamente a credito o a debito) per essere poi compensato alla fine del periodo di piano con i corrispondenti importi registrati per ciascuno degli anni successivi;
C) laddove il delta in questione invece facesse registrare un risultato totale eccedente una più ampia fascia di +/-5% del fatturato rispetto al saldo riportato per quello stesso anno nel PEF, le Parti provvederanno ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati
– attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 6, comma 3 e modifichi il PEF sostituendo quindi l’Allegato 6 al presente Contratto.
4. Fermo restando quanto sopra, le Parti provvederanno in ogni caso ad aggiornare il PEF superandone la precedente versione – previo assorbimento di tutti gli importi annuali nel frattempo registrati e accantonati
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– attraverso la sottoscrizione di un apposito atto aggiuntivo che adegui il corrispettivo annuale di cui al precedente articolo 6 comma 3 e modifichi il PEF sostituendo quindi l’allegato 6 al presente Contratto, nelle seguenti tre ulteriori ipotesi:
a) nel caso in cui i consuntivi di due esercizi consecutivi ricadessero nella fattispecie di cui alla lettera B) del precedente comma e facessero registrare saldi totali entrambi positivi od entrambi negativi;
b) nel caso in cui il volume di produzione dei servizi variasse di oltre il 1,5% (uno virgola cinque percento) rispetto al perimetro dei servizi previsti nel PEF.
c) nel caso di modifiche dell’indice relativo al “costo medio ponderato del capitale” (WACC).
5. Qualora lo squilibrio tra CER/PEF sia dovuto ad una delle seguenti cause, gli effetti economici del riequilibrio non potranno far carico alla Regione nei seguenti casi:
• dinamica negativa dei costi di produzione addebitabile ad inefficienze gestionali/organizzative;
• dinamica negativa dei ricavi da tariffa addebitabile ad inefficienze commerciali;
• incrementi del costo unitario del personale per effetto dell’applicazione del CCNL e della contrattazione integrativa aziendale;
• incremento oneri finanziari, tranne quelli eventualmente maturati per tardati pagamenti da parte della Regione stessa.
6. Nel caso in cui lo squilibrio non sia dovuto a quanto sopra riportato, le Parti procederanno a definire le azioni e a determinare il nuovo PEF, entro
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60 giorni dalla trasmissione del CER dell’anno precedente prevista entro il mese di aprile. Le Parti procedono al riequilibrio economico del PEF intervenendo prioritariamente:
a) sui fattori di produttività
b) sul corrispettivo;
c) sulle tariffe;
d) sul programma di investimenti di cui al successivo articolo15;
e) sul livello dei servizi.
7. Infine, derivandola dai valori del primo anno del PEF vigente, la tabella di Listino Prezzi, allegata al presente Atto (allegato 4), sarà utilizzata come riferimento per valorizzare eventuali richieste di servizi in più o in meno da parte della Regione. Al riguardo, Trenitalia si rende disponibile ad effettuare su richiesta della Regione - avvalendosi del predetto Listino Prezzi (Allegato
4) – ogni simulazione necessaria a valutare le ricadute economiche delle richieste della Regione in merito ad eventuali variazione dell’offerta.
8. Di norma entro il mese di maggio dell’anno successivo all’ultimo anno di vigenza del periodo contrattuale, acquisito il CER dell’anno precedente, le Parti procederanno quindi al consuntivo dell’esercizio in questione – registrando come da prassi il relativo risultato totale e l’eventuale importo in più o in meno rispetto al risultato stimato nel PEF – nonché alla compensazione finale di tutti gli importi annuali registrati e accantonati, esclusi ovviamente quelli già precedentemente assorbiti.
9. Laddove al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale compreso in una fascia predeterminata pari al +/-2% del fatturato dell’intero periodo l’importo corrispondente a detto saldo si
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intenderà integralmente compensato ed annullato in via convenzionale per espresso consenso delle Parti, restando inteso che nessuna di esse avrà diritto a pretendere alcunché nei confronti dell’altra a tale titolo.
10. Laddove invece al termine della compensazione finale di tali importi residuasse un saldo totale eccedente la fascia predeterminata di cui al comma precedente, l’importo corrispondente alla variazione in più o meno rispetto alla fascia verrà definitivamente iscritto a credito di una Parte e a debito dell’altra Parte, generando conseguentemente l’obbligo di versamento del medesimo – a cura della Parte debitrice – entro i successivi sessanta giorni.
11. Le Parti concordano che nel caso in cui fosse Trenitalia a risultare obbligata al suddetto versamento, la Regione valuterà l’opportunità di utilizzare l’importo dovuto per l’acquisto di materiale rotabile ferroviario o comunque per iniziative di miglioramento del servizio ferroviario o a favore dell’utenza. La Regione prende atto che, nella determinazione dei costi e dei ricavi, Trenitalia ha tenuto conto del mantenimento delle forme di agevolazione/gratuità riconosciute al personale FSI in virtù dell’applicazione del CCNL vigente all’atto della stipulazione del presente Atto. L’importo del corrispettivo contrattuale si intende comprensivo delle compensazioni economiche dovute a fronte dell’imposizione degli obblighi di servizio pubblico e dei minori introiti derivanti dai titoli di gratuità e agevolazioni tariffarie vigenti all’atto di sottoscrizione del presente Contratto, di cui all’allegato 5; detto importo tiene, altresì, conto del progressivo incremento del rapporto fra ricavi da traffico e costi operativi.
12. Ove le Parti, negoziando ai sensi dell’art. 1375 c.c. con l’obiettivo di
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ricondurre il rapporto contrattuale all’equilibrio economico finanziario, non dovessero trovare un accordo sulla revisione del corrispettivo entro 30 giorni dall’apertura delle trattative, Trenitalia avrà diritto di risolvere il presente Atto, fermo restando l’obbligo di garantire il servizio per i successivi 6 mesi.
Art. 9
(Sopravvenuta incapienza dei fondi stanziati a copertura del contratto e minimo garantito)
1. Qualora, eventuali ritardi nel pagamento delle fatture di Trenitalia fossero dovuti alla insufficienza dei fondi a copertura dei servizi ovvero, anche in mancanza di detti ritardi sussistessero giustificate ragioni per ritenere che la Regione non fosse in grado di disporre delle coperture finanziarie per i servizi ancora da erogare, su atto di interpello di Trenitalia, la Regione dovrà formalizzare entro 60 giorni, l’impegno ad onorare gli obblighi contrattuali assunti specificando le idonee fonti di finanziamento in base alle quali assicurerà la copertura.
2. Qualora la Regione non proceda a formalizzare l’impegno di cui al comma precedente entro i termini fissati, Trenitalia procederà, anche in corso d’orario e previa comunicazione alla Regione, ad una riprogrammazione quantitativa/qualitativa dei servizi. Tale riprogrammazione, finalizzata a mantenere l’originario equilibrio economico-finanziario del Contratto, dovrà essere tale da compensare integralmente la parte di corrispettivo non erogata o che non potrà essere erogata a Trenitalia.
3. Qualora l’insufficienza dei fondi, compresa l’eventualità che il livello di risorse finanziarie trasferite dallo Stato mediante il FNTPL dovesse ridursi di una percentuale pari o superiore al 10% rispetto alla previsione 2016, non
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consenta alla Regione di corrispondere a Trenitalia l’importo di corrispettivo annuale previsto nel PEF Allegato 6 al presente Atto, le Parti applicano quanto previsto al precedente art. 8, comma 6.
4. La Regione comunque garantisce a Trenitalia, per tutta la durata del presente Contratto di servizio, un corrispettivo minimo annuo corrispondente all’80% (ottanta per cento) dei corrispettivi dell’anno 2016 (pari a euro 30.454.545,45).
Art. 10
(Flessibilità del programma di esercizio)
1. L’offerta commerciale può subire modifiche e/o integrazioni.
2. Le modifiche e/o le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in relazione a mutamenti significativi delle esigenze di domanda o variazioni dell’infrastruttura ferroviaria possono essere richieste sia dalla Regione che da Trenitalia, previa verifica tecnica ed economica in virtù di una stima effettuata sulla base del Listino Prezzi di cui al precedente articolo 8, comma 7 (Allegato 4). Resta fermo, comunque, che i rapporti economici e finanziari fra le Parti restano disciplinati da quanto previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 8.
3. In dipendenza di lavori programmati sull’infrastruttura o in conseguenza di modifiche strutturali dell’infrastruttura ed assicurando il rispetto delle esigenze della domanda, Trenitalia può apportare modifiche all’offerta commerciale, previa adeguata informazione, alla Regione e alla clientela, almeno 30 giorni prima della variazione dell’offerta. Anche in tali casi si applica quanto previsto dagli artt. 6, 7, e 8 del presente Atto.
4. La Regione, comunque, garantisce a Trenitalia, per tutta la durata del
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presente Contratto, un corrispettivo minimo annuo indicato al precedente art. 9 comma 4.
5. In tutti i casi disciplinati dal presente articolo Trenitalia deve assicurare un’adeguata informazione alla clientela e alla Regione.
Art. 11 (Interruzione dei servizi)
1. Premesso che il PEF tiene conto del programma di esercizio condiviso dalle Parti, le eventuali variazioni non programmate del predetto programma
– determinate da cause di forza maggiore, quali scioperi, calamità naturali, terremoti, sommosse e disordini in occasione di manifestazioni pubbliche, da cause di sospensione del servizio disposti dalle Autorità, nonché da cause imputabili a Trenitalia o al Gestore dell’Infrastruttura – risulteranno automaticamente riportate – come minori costi sostenuti – in sede di CER e quindi in sede di consuntivazione annuale fra quest’ultimo e il PEF come previsto ai precedenti articoli 6, 7 e 8.
2. Qualora le variazioni di produzione rispetto al programma di esercizio siano imputabili a Trenitalia, le stesse saranno valutate ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 2.
3. In caso di sciopero Trenitalia garantisce le prestazioni indispensabili, stabilite con accordo, siglato tra Trenitalia e le Organizzazioni Sindacali, in conformità alle disposizioni di cui alla legge sullo sciopero nei servizi essenziali n. 146/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Trenitalia garantisce, altresì, la preventiva e adeguata informazione alla Regione e alla clientela.
4. Trenitalia, nei casi di cui al primo comma del presente articolo, si
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impegna a contenere al massimo le temporanee interruzioni o riduzioni dei servizi, anche ricorrendo a modalità sostitutive d’esercizio, informando tempestivamente e adeguatamente sia la clientela che la Regione.
5. In caso di alterazioni del servizio determinate da cause di carattere eccezionale (come a titolo esemplificativo e non esaustivo: eccezionali eventi meteorologici ecc.), oltre la forza maggiore, le Parti terranno conto – anche ai fini dell’applicazione delle penalità di cui all’Allegato 2 – del programma di esercizio straordinario messo a punto da Trenitalia e comunicato alla Regione.
Art. 12 (Valorizzazione commerciale)
1. Trenitalia ha facoltà di procedere alla valorizzazione commerciale del materiale rotabile utilizzato per lo svolgimento del servizio purché ciò non determini alcun onere a carico della Regione, disagi per l’utenza o vincoli alla produzione del servizio.
2. Trenitalia determina le specifiche modalità attuative delle attività di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente e delle disposizioni del presente Atto.
3. Ai fini del presente articolo, per valorizzazione commerciale si intende qualsiasi iniziativa, rivolta ai beni funzionali atta a generare ritorni positivi per Trenitalia.
SEZIONE SECONDA: TARIFFE E QUALITA’
Art. 13 (Politica tariffaria)
1. Trenitalia, per i viaggi all’interno del territorio regionale, adotta il sistema
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tariffario vigente al momento della sottoscrizione del presente Atto (Allegato
n. 5), nonché l’applicazione sovraregionale delle tariffe regionali per i viaggi attraverso due o più Regioni (Tariffa AS/39/40)
2. La Regione – ai sensi del presente Atto - corrisponde direttamente a Trenitalia l’integrale compensazione delle quote, per i mancati introiti tariffari derivanti da agevolazioni o titoli di gratuità stabilite dalle vigenti normative, nonché da altre eventualmente emanate successivamente alla stipula del presente Contratto. A decorrere dal 1.1.2017, anche le quote a carico dei carico dei Comuni/Province o altri enti territoriali, da corrispondere per le medesime compensazioni, saranno erogate a Trenitalia direttamente dalla Regione Marche.
3. Resta fermo che Trenitalia si riserva di non aderire a nuovi progetti di integrazione e/o di recedere dalle integrazioni tariffarie e/o modali vigenti alla data del presente Atto, qualora le stesse dovessero risultare economicamente penalizzanti per Trenitalia e la Regione non si impegnasse formalmente a compensare i minori introiti.
4. Le tariffe sono state incrementate del 9% a far data dal 1 gennaio 2016, con conseguente allineamento della sanzione da applicare in caso di irregolarità di viaggio, secondo quanto previsto dalla L.R. 12/2009 e s.m.i.
5. Con cadenza biennale, a far data dal 01.01.2018 le tariffe dei servizi, e conseguentemente la sanzione per irregolarità, sono incrementate del 9%. Tale incremento delle tariffe (riportato nell’allegato 5 al presente atto) è paritetico tra tariffe regionali e integrate; tali incrementi saranno automaticamente applicati ogni due anni da Trenitalia secondo le tabelle delle tariffe aggiornate riportate nell’Allegato 5 al presente Atto.
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6. I clienti sono tenuti a salire sui mezzi muniti di idoneo titolo di viaggio convalidato secondo le norme in vigore e, in caso contrario, i trasgressori saranno soggetti alle sanzioni di cui alla L.R 12/2009. Salvo diverse e successive disposizioni di legge e successive modificazioni comunicate da Trenitalia annualmente, la possibilità di acquistare il biglietto a bordo treno è ammessa con pagamento di un sovrapprezzo di 5 euro e previo avviso al capotreno, per i viaggiatori in partenza da tutte le stazioni della Regione Marche. Gli importi delle sanzioni/regolarizzazioni/sovrapprezzi alla clientela sono quelli di cui all’All. 5.
7. Trenitalia deve provvedere ad effettuare il controllo del rispetto delle condizioni di viaggio dei passeggeri ed ha inoltre l'obbligo di comunicare all'utenza l'articolazione ed il funzionamento del sistema tariffario, ivi incluse le agevolazioni tariffarie e le modalità di regolarizzazione a bordo.
8. Trenitalia si impegna ad attivare iniziative di contrasto all’evasione e all’elusione, secondo il programma formalizzato alla Commissione Trasporti della Conferenza Stato – Regioni in data 13 ottobre 2015 e successivo aggiornamento del 17 maggio 2016 trasmessi alla Regione.
9. Trenitalia ha facoltà, previa informativa alla Regione, di adottare ulteriori titoli individuati sulla base di strategie di marketing definite a livello aziendale, o per progetti che favoriscano la mobilità casa – lavoro e casa – scuola e turistica anche in collaborazione con gli enti locali, anche combinati con altre prestazioni o servizi, decorsi trenta giorni dalla data della relativa comunicazione alla Regione.
10. L’organizzazione e la gestione della rete di vendita e la commercializzazione dei titoli di viaggio è curata da Trenitalia, che la realizza
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garantendo la massima omogeneità, in termini di copertura del territorio regionale, nella dislocazione e negli orari di apertura al pubblico delle biglietterie e dei punti vendita, in coerenza con quanto indicato nell’allegato
n. 2. ed in termini di:
a) copertura del territorio regionale, con integrazione delle biglietterie di Pesaro, Civitanova e San Benedetto del Tronto alla Direzione Regionale Marche;
b) revisione dei punti vendita e orari di apertura al pubblico delle biglietterie in funzione della dislocazione delle emettitrici automatiche e dell’introduzione di nuovi sistemi di vendita dei titoli in formato elettronico e on-line.
11. In relazione alla necessità affermata dalla Regione Marche di pervenire in tempi brevi alla introduzione di un sistema di “ticketing” elettronico su tutti i mezzi TPL operanti nelle Marche, Trenitalia si impegna a farsi parte attiva per quanto di propria competenza.
12. Le Parti condividono che il riconoscimento dell’ammissione gratuita a bordo treno a favore delle Forze dell’Ordine (FF.OO.), per gli scopi di sicurezza sociale cui è destinata, è subordinato al rispetto di tutti i seguenti requisiti:
• utilizzo della divisa;
• presentazione preventiva al Capotreno;
• esibizione della tessera di riconoscimento personale unitamente allo specifico titolo di viaggio a carattere gratuito (pagamento differito);
• dichiarazione della posizione occupata durante il viaggio.
Inoltre, come impegno assunto a fronte della gratuità del titolo di viaggio e su richiesta del personale di bordo, gli appartenenti alle FF.OO. sono tenuti
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obbligatoriamente a prestare assistenza in caso di accertamento di identità e/o per mantenimento dell’Ordine Pubblico, ad intervenire per prevenire o reprimere atti che possano procurare danni ai clienti, al materiale rotabile e alle infrastrutture ferroviarie, nonché a supportare il Personale di Bordo nei casi di anormalità che interessano la circolazione stradale (il mancato intervento verrà segnalato ai competenti uffici). In caso di sovraffollamento del treno, dovranno lasciare a disposizione dei clienti paganti il posto a sedere. In caso di mancato rispetto anche di uno soltanto di detti requisiti, l’appartenente alle FF.OO. sarà considerato sprovvisto di titolo di viaggio e conseguentemente sanzionato ai sensi della normativa vigente.
13. Per le FF.OO. verranno emessi specifici titoli di viaggio a carattere gratuito, anche al fine di monitorare i minori introiti.
Art. 14
(Politica della qualità dei servizi)
1. Trenitalia si impegna a migliorare i livelli di qualità del servizio offerto ricercando la massima soddisfazione delle esigenze e dei bisogni espressi dalla clientela.
2. Trenitalia eroga i servizi oggetto del presente Atto nel rispetto degli standard di qualità di cui all’allegato n. 2. Il rispetto degli standard di qualità sarà verificato attraverso il monitoraggio della qualità erogata.
3. Trenitalia effettua almeno un’indagine all’anno, in periodi significativi di erogazione del servizio, la rilevazione complessiva e unitaria della qualità percepita dall’utenza, finalizzata alla misurazione dell'indice di soddisfazione degli utenti ed all’individuazione dei necessari adeguamenti degli standard qualitativi di erogazione del servizio rispetto alle esigenze della domanda. A
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tal fine Trenitalia dovrà avvalersi di un soggetto terzo specializzato e di riconosciuta esperienza e professionalità.
4. Trenitalia elabora la Carta dei Servizi in conformità alla normativa vigente e secondo standard e obiettivi allineati a quelli del presente Contratto. Trenitalia si impegna a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno la Carta dei Servizi sul proprio sito internet. Per gli anni successivi al 2016 Trenitalia si impegna a trasmettere annualmente la Carta dei Servizi alla Regione, nonché a pubblicarla sul proprio sito internet. Qualora la Regione non si esprima entro 20 gg. dalla predetta comunicazione di Trenitalia, che dovrà pervenire entro il 30 novembre dell’anno precedente a quello di riferimento,la Carta dei Servizi si dovrà considerare approvata. La Carta dei Servizi, seppur non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5. La Regione si impegna a dare attuazione a quanto previsto dall’articolo 2 comma 461 della legge 24 dicembre 2007 n° 244, e provvederà a coinvolgere tutti gli stakeholder interessati, le rappresentanze dei consumatori e le associazioni dei passeggeri e delle persone a mobilità ridotta e con disabilità, rappresentative dei loro interessi. Trenitalia, qualora richiesto dalla Regione, assicura la partecipazione agli incontri di cui sopra al fine di fornire elementi e chiarimenti utili ai confronti.
Art. 15
(Politica del rinnovo del materiale rotabile )
1. Trenitalia si impegna a garantire entro la durata del presente Atto, anche in considerazione della disponibilità finanziarie messe a disposizione della Regione, il piano di investimenti per il materiale rotabile di seguito indicato,
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secondo le consegne indicate nel cronoprogramma di cui all’Allegato “A” e successive integrazioni e/o modifiche.
2. Gli investimenti in acquisto di nuovo materiale rotabile di cui al precedente comma saranno finanziati da Trenitalia per 53,6 milioni di euro (cinquantatremilioniseicentomila/00 euro) e da fondi reperiti dalla Regione (POR, FESR, FSC, MIT, risorse regionali) per circa 10,2 milioni di euro (diecimilioniduecentomila/00 euro), fermo restando che la proprietà dei relativi singoli rotabili sarà piena in capo a Trenitalia ovvero alla Regione. I treni che risulteranno di proprietà della Regione saranno conferiti a Trenitalia in comodato d’uso con apposito atto.
3. Nel rispetto della delibera ART n°49/ 2015, l’ammortamento del materiale rotabile finanziato da Trenitalia è valutato in 24 anni. Conseguentemente, alla, cessazione del Contratto in caso di affidamento dei servizi ad un diverso gestore, Trenitalia potrà decidere se mettere il materiale di cui all’Allegato A a disposizione della Regione che, in caso affermativo, si obbliga sin d’ora ad acquistare previa corresponsione del valore residuo dei beni (valore di acquisto e manutenzione incrementativa al netto delle quote di ammortamento maturate).
4. Analogamente, alla cessazione del Contratto, in caso di affidamento dei servizi ad un gestore diverso da Trenitalia, la Regione potrà richiedere a quest’ultima di cedere la proprietà del materiale rotabile di cui all’Allegato A, non ancora ammortizzato, previa corresponsione del valore residuo dei beni(valore di acquisto e manutenzione incrementativa al netto delle quote di ammortamento maturate). In tale caso, Trenitalia si obbliga a cedere la proprietà del materiale rotabile.
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5. Le Parti condividono che il piano degli investimenti sarà attuato secondo quanto previsto dal cronoprogramma di cui all’allegato “A”, tenuto conto dei flussi regolari dei corrispettivi e del rispetto della corresponsione della quota di investimento a carico della Regione Marche.
6. In caso di ritardo delle consegne indicate nell’allegato A, saranno applicate le penali previste nel medesimo allegato.
SEZIONE TERZA: SISTEMA DI MONITORAGGIO
Art. 16
(Monitoraggio della qualità dei servizi)
1. Trenitalia fornisce le rilevazioni interne sul rispetto degli standard di qualità definiti nell’allegato n° 2 con le modalità indicate nel protocollo di comunicazione e secondo le periodicità rispettivamente indicate nelle singole schede dell'allegato citato.
2. Trenitalia illustra i risultati conseguiti alla Regione in sede di Comitato Tecnico di Gestione del Contratto di cui al successivo art. 18. La Regione ha facoltà di chiedere a Trenitalia tutti i chiarimenti e gli approfondimenti necessari per analizzare le motivazioni degli scostamenti accertati rispetto agli impegni assunti in tema di miglioramento della qualità dei servizi e per proporre le azioni correttive ritenute necessarie. Il Comitato valuta il rispetto degli standard di qualità ed indica le eventuali azioni di miglioramento.
3. La Regione si riserva di verificare il rispetto degli standard di qualità del servizio, ivi inclusa la puntualità, ed il livello di soddisfazione dell’utenza (qualità percepita) tramite proprie strutture o personale esterno appositamente incaricato, attraverso rilevazioni campionarie sulla rete. Le verifiche verranno formalizzate in contraddittorio con i rappresentanti di
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Trenitalia.
4. Relativamente alla verifica della qualità erogata gli Ispettori regionali, ai fini di un possibile pronto ripristino delle funzionalità comunicano al personale di Trenitalia le evidenze negative dell’ispezione.
5. Per l’effettuazione delle suddette verifiche, le Parti concordano che su tutti i treni regionali di pertinenza della Regione è concessa la libera circolazione a dipendenti della Regione Marche o a rilevatori individuati dalla Regione stessa, muniti di apposita credenziale di libera circolazione e opportunamente segnalati. Tali credenziali, specifiche per le verifiche di cui sopra, sono nominative, limitato al periodo temporale della campagna di rilevazione (eventualmente rinnovabile) e sono emesse in un numero massimo annuale per ciascuna rilevazione pari a 30.
6. Trenitalia, su espressa richiesta della Regione, è altresì tenuta a fornire informazioni sulle segnalazioni ed i reclami pervenuti, unitamente ad un’analisi riguardante le azioni correttive intraprese, nell’ambito del nuovo servizio incrociato di gestione dei reclami che la Regione Marche ha istituito.
7. Trenitalia è tenuta a fornire i dati relativi alle frequentazioni di tutti i treni, sulla base di rilevazioni che dovranno essere effettuate, in periodi significativi, almeno due volte l’anno, ricomprendendo comunque il periodo estivo (luglio) e quello invernale (novembre). I dati dovranno essere forniti, anche su supporto informatico, secondo un formato da concordare con la Regione.
8. Per agevolare il monitoraggio continuo dell’effettuazione e della regolarità dei servizi, Trenitalia cura gli adempimenti presso il Gestore dell'Infrastruttura affinché la Regione sia abilitata con 1 (una) postazione per l’accesso alla
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consultazione via Internet dei sistemi informativi di circolazione di RFI con il profilo di “Committente/cliente di Impresa Ferroviaria”.
Art. 17
(Sistema delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime)
1. Le Parti hanno individuato indicatori di qualità, con relativi valori obiettivo, secondo cui possono maturare penalità, e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime, secondo quanto previsto in Allegato n. 2 al presente Atto.
2. In tutte le ipotesi previste nel presente Contratto, le Parti concordano che il montante complessivo per l'erogazione delle penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime previste, non potrà superare il 1,75% del valore del corrispettivo annuale indicato nel PEF allegato 6 al presente Atto. Le somme relative alle penali non utilizzate per il risarcimento dei disagi saranno valutate con il sistema di riduzione/mitigazione delle stesse. Nel caso in cui in una annualità l'importo delle forme di mitigazione/riduzione delle penali dovesse superare l'importo delle penalità, questo verrà portato a credito negli anni successivi, fermo restando che a fine Contratto l'ammontare totale finale del sistema di riduzione/mitigazione delle penali non potrà superare l'ammontare totale delle penali medesime.
3. Ai sensi dell’art. 4, comma 6 del d.lgs 70/2014, sarà consentita l’applicazione di penali a Trenitalia solo con riferimento a condotte diverse da quelle sanzionate ai sensi del predetto decreto.
4. la Regione e Trenitalia si danno reciprocamente atto che gli standard di qualità e le caratteristiche del servizio affidato con il presente Atto sono definiti a tutela dell’utenza regionale, anche in relazione a quanto previsto dal Regolamento CE 1371/07.
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5. Le somme che Trenitalia dimostri di aver sostenuto per l’applicazione del Regolamento CE 1371/07 andranno a ridurre in maniera corrispondente gli importi delle eventuali penali.
6. Il sistema delle penalità ha lo scopo di assicurare all’utenza regionale il ristoro di eventuali disagi e danni ed, in particolare, i relativi importi economici saranno utilizzati dalla Regione prioritariamente a beneficio della clientela, principalmente in forma di buoni sconto per l’acquisto di abbonamenti, da intendersi convenzionalmente emessi a compensazione delle indennità da ritardo previste all’art. 17 del citato Reg. CE 1371/07.
7. La Regione si impegna a mantenere la riservatezza delle informazioni acquisite in base al presente Atto e ad utilizzarle esclusivamente per la gestione dello stesso.
SEZIONE QUARTA: DISPOSIZIONI VARIE
Art. 18
(Comitato Tecnico di Gestione del Contratto)
1. Al fine di facilitare la gestione del Contratto, nello spirito di cooperazione a cui le Parti si ispirano, è costituito il “Comitato Tecnico di Gestione del Contratto”, di seguito denominato per brevità “Comitato”, composto da:
a) due rappresentanti di Trenitalia;
b) due rappresentanti della Regione.
Il Comitato ha funzioni di assistenza alle Parti nell’interpretazione e nell’applicazione del Contratto, con particolare riferimento all’adempimento delle singole clausole contrattuali, nonché: al monitoraggio dei dati, alla prevenzione e soluzione delle controversie, all’applicazione delle penali e dei sistema di riduzione/mitigazione delle medesime a consuntivo annuale, agli
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adempimenti relativi al riequilibrio economico del Contratto secondo quanto previsto dall’art. 8, nonché alla verifica sullo stato di attuazione del programma di investimenti di cui all’articolo 15.
Il Comitato è presieduto da uno dei membri della Regione, che provvederà alle relative convocazioni e verbalizzazioni, anche su richiesta di Trenitalia.
Art. 19 (Clausola Fiscale)
1. Ai sensi dell’articolo 5 del DPR 26 aprile 1986, n. 131 il presente Atto è esente da registrazione fino al caso d’uso e sarà registrato internamente e depositato presso l’archivio regionale dei contratti. Le spese di bollo sono a carico di Trenitalia.
Art.20 (Cessione del Contratto)
1. E’ vietata a pena di nullità la cessione del Contratto. Previa verifica in capo al potenziale cessionario dell’effettivo possesso dei requisiti e della idoneità a fornire adeguate garanzie sul piano tecnico-organizzativo ed economico finanziario, è ammessa la cessione del Contratto nei soli seguenti casi:
a) operazioni derivanti dalla riorganizzazione del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane;
b) variazioni organizzative nell’ambito dell’Amministrazione regionale.
Art. 21 (Controversie tra le parti)
1. Eventuali divergenze nell’interpretazione o nell’esecuzione del Contratto devono essere oggetto di preventivo tentativo di conciliazione tra le Parti.
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2. Non è ammessa la competenza arbitrale. Tutte le controversie comunque derivanti dal presente Atto saranno deferite, in via esclusiva, alla competenza del Foro di Ancona. Il presente rapporto contrattuale è regolato dal diritto italiano.
Art. 22 (Cessione dei crediti)
1. I crediti e i debiti derivanti dal presente Contratto possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all’incasso o di qualsiasi atto di disposizione (“Cessione”) a favore di Fercredit-Servizi Finanziari S.p.A. – società del Gruppo FS Italiane S.p.A. o di intermediari bancari e finanziari autorizzati e vigilati dalla Banca d’Italia.
2. Entro 20 giorni dal ricevimento della notifica della Cessione, Trenitalia può opporre diniego espressamente motivato.
3. In ogni caso, Trenitalia può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Art.23 (Trasparenza dei prezzi)
1. Le Parti espressamente ed irrevocabilmente:
• dichiarano che non vi è stata mediazione od altra opera di terzi per la conclusione del presente Atto;
• dichiarano di non aver corrisposto, né promesso di corrispondere ad alcuno direttamente o attraverso società collegate o controllate, somme e/o altri corrispettivi a titolo di intermediazione o simili e comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto;
• si obbligano a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme finalizzate
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a facilitare e/o rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente Atto rispetto agli obblighi assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini.
2. Nel caso in cui risultasse non conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del comma precedente, ovvero le Parti non rispettassero gli impegni e gli obblighi assunti per tutta la durata del presente Atto, lo stesso si intenderà automaticamente risolto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c., per fatto e colpa riconducibile alla Parte inadempiente che sarà conseguentemente tenuta al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.
Art. 24 (Codici etici)
1. La Regione si impegna a rispettare le norme contenute nel “Codice Etico del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane”, pubblicato sul sito internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx.
2. Trenitalia si impegna a rispettare gli obblighi di condotta di cui al D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 ed al Codice di comportamento dei dipendenti della Regione Marche approvato con D.G.R 27.1.2014, n° 64.
3. Detti codici, seppur non allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale dei quali le Parti dichiarano di aver preso particolareggiata e completa conoscenza.
4. In caso di violazione di una qualsiasi delle norme contenute nei predetti codici etici, le Parti avranno diritto di risolvere il presente Atto, ai sensi e per gli effetti del art. 1456 c.c., fatto salvo in ogni caso ogni altro rimedio di legge, ivi incluso il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.
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Art. 25 (Patti di integrità)
1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190/2012, le parti sottoscrittrici della presente assumono la reciproca e formale obbligazione di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'aggiudicazione del contratto o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione e verifica.
2. L’aggiudicatario operatore economico si impegna, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici), ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, avuto riguardo al ruolo e all’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dalla delibera n. 64 in data 27 gennaio 2014, con la quale la Giunta regionale ha adottato il codice di comportamento dei suoi dipendenti e dei suoi dirigenti dalle disposizioni. A tal proposito l’aggiudicatario è consapevole ed accetta che, ai fini della completa e piena conoscenza delle predette disposizioni, la Regione ha adempiuto all’obbligo di trasmissione di cui all’articolo 17 del D.P.R. n. 62/2013, garantendone l’accessibilità sul profilo del committente.
3. Con la sottoscrizione della presente l’aggiudicatario dichiara, ai fini dell’applicazione dell’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti della Regione
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Marche che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.
4. Con la sottoscrizione della presente l’operatore economico dichiara, altresì, che non si è accordato e non si accorderà con altri operatori interessati alla procedura, al fine di limitare in qualsiasi modo la concorrenza, nonché la serietà dell’offerta. In particolare, restando, comunque, ferma la disciplina di cui all’articolo 80, comma 5, lett. m) del decreto legislativo n. 50 del 19 aprile 2016 -, l’operatore economico è consapevole ed accetta che la stazione appaltante sospenderà immediatamente la procedura per le valutazioni del caso qualora dalle offerte complessivamente presentate e ammesse si rilevino concreti e plurimi elementi indiziari in ordine a:
a) intrecci personali tra gli assetti societari;
b) valore delle offerte in generale;
c) distribuzione numerica delle offerte con riferimento alla loro concentrazione in uno o più intervalli determinati caratterizzati da scostamenti impercettibili;
d) provenienza territoriale delle offerte;
e) modalità di compilazione delle offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura;
f) modalità di presentazione e conformazione delle buste e dei plichi contenenti le offerte, ivi compresa tutta la documentazione presentata ai fini della partecipazione alla procedura.
5. L’operatore economico si impegna a segnalare alla Regione qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della
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procedura fino alla stipulazione del contratto o durante l'esecuzione dello stesso, da parte di ogni soggetto interessato o addetto allo svolgimento ed all’esecuzione predetti e, comunque, da parte di chiunque possa influenzarne le decisioni. L’impegno si estende anche all’esercizio di pressioni per indirizzare assunzione di personale e affidamento di prestazioni, nonché a danneggiamenti o furti di beni personali o aziendali. Resta fermo l’obbligo di segnalazione degli stessi fatti all’Autorità giudiziaria. La Regione accerta le fattispecie segnalate nel rispetto dei principi di comunicazione e partecipazione al procedimento di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Sono fatti salvi i principi propri dell’autotutela decisoria.
6. La Regione, verificata l’eventuale violazione delle disposizioni del presente articolo, contesta per iscritto all’operatore economico il fatto assegnandogli un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. La mancata presentazione delle controdeduzioni o il loro mancato accoglimento, comporteranno l’esclusione dalla procedura in oggetto o la risoluzione del conseguente contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
7. Il presente atto dispiega i suoi effetti anche a tutti i subappalti, subcontratti, cessioni e sub affidamenti regolarmente autorizzati o regolarmente posti in essere per l’esecuzione del contratto. L’operatore economico si impegna, pertanto, ad inserire il presente atto nei patti negoziali stipulati con subappaltatori, subcontraenti e sub affidatari e si impegna a rendere noti, su richiesta della Regione, tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti.
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Art. 26 (Tracciabilità dei flussi finanziari)
1. La normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. troverà applicazione nei confronti di Trenitalia solo laddove la stessa non risultasse più soggetta agli obblighi di evidenza pubblica per affidamenti di cui alle tipologie contemplate dalla predetta normativa.
Art. 27
(Tutela dei dati personali)
1. I dati personali riguardanti i lavoratori/rappresentanti della Regione saranno utilizzati esclusivamente per finalità amministrative o contabili, come di seguito indicate.
• esecuzione di obblighi di legge in genere;
• gestione dell’eventuale contenzioso giudiziale o stragiudiziale;
• esigenze di tipo operativo e gestionale di Trenitalia;
• esigenze connesse alla sicurezza dell’esercizio ferroviario.
2. I dati personali raccolti per le finalità suddette saranno trattati con e senza l’ausilio di mezzi elettronici, con misure organizzative, fisiche e logiche idonee a garantire la sicurezza e la riservatezza, da soggetti autorizzati e all’uopo nominati da Trenitalia in qualità di Responsabili o di Incaricati dei trattamenti ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Titolare del trattamento dei dati personali è Trenitalia, con sede in Piazza della Croce Rossa n. 1 – 00000 Xxxx. Il Responsabile del trattamento dei dati personali raccolti per le finalità di cui sopra è il Direttore della Direzione Regionale Marche, domiciliato per la carica in x. Xxxxxxx 0 00000 Xxxxxx, presso il quale potranno essere esercitati i diritti di cui all’art. 7 del citato D.Lgs. 196/2003.
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3. La Regione, si impegna ad informare di ciò, ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 196/2003, i soggetti cui si riferiscono i dati prima di procedere alla comunicazione dei dati personali a Trenitalia per le finalità sopra indicate. Letto, confermato e sottoscritto.
Per la Regione Marche (Xxxxxxx Xxxxxxxx) Per Trenitalia S.p.A. (Fausto Del Rosso)
Allegati al presente Atto:
1) Programma di Esercizio;
2) Qualità dei Servizi di Trasporto e Servizi connessi anno 2016 – Penalità e sistema di riduzione/mitigazione delle medesime;
3) Materiale rotabile;
4) Listino Prezzi servizi di trasporto e i servizi connessi;
5) Sistema tariffario;
6) Piano economico finanziario (PEF);
7) Piano Investimenti.
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