BANDO VOUCHER DIGITALI I4.0
Allegato 1 alla Determinazione del Commissario Straordinario
CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FERRARA
Anno 2022
Articolo 1 – Finalità
1. La Camera di commercio di Ferrara nell’ambito delle attività previste dal Piano Transizione 4.01, a seguito del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 12 marzo 2020, che ha approvato il progetto “Punto Impresa Digitale” (PID), intende promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle Micro, Piccole e Medie Imprese (da ora in avanti MPMI), di tutti i settori economici attraverso il sostegno economico alle iniziative di digitalizzazione, anche finalizzate ad approcci green oriented del tessuto produttivo.
2. Nello specifico, con l’iniziativa “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2022” intende rispondere ai seguenti obiettivi:
• sviluppare la capacità di collaborazione tra MPMI e tra esse e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie I4.0, attraverso la realizzazione di progetti mirati all’introduzione di nuovi modelli di business 4.0 e modelli green oriented;
• promuovere l’utilizzo, da parte delle MPMI della circoscrizione territoriale camerale, di servizi o soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali in attuazione della strategia definita nel Piano Transizione 4.0;
• favorire interventi di digitalizzazione ed automazione funzionali alla continuità operativa delle imprese nella fase post-emergenziale.
Articolo 2 – Ambiti di intervento
1. Con il presente Bando, si intende finanziare, tramite l’utilizzo di contributi a fondo perduto (voucher), l’adozione di misure di innovazione tecnologica da parte delle imprese.
2. Ambiti tecnologici: le misure di innovazione ricomprese nel presente Bando dovranno riguardare almeno una tecnologia dell’Elenco 1 – inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi – ed eventualmente una o più tecnologie dell’Elenco 2, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
Elenco 1: utilizzo di almeno una delle seguenti tecnologie, inclusa la pianificazione o progettazione dei relativi interventi e, specificamente:
a) robotica avanzata e collaborativa;
b) manifattura additiva e stampa 3D;
c) internet delle cose e delle macchine;
d) cloud-computing;
e) cyber security e business continuity;
f) big data e analytics;
g) intelligenza artificiale;
h) blockchain;
i) soluzioni tecnologiche per la navigazione immersiva, interattiva e partecipativa (realtà aumentata, realtà virtuale e ricostruzioni 3D);
j) integrazione verticale e orizzontale;
k) soluzioni tecnologiche digitali di filiera per l’ottimizzazione della supply chain;
l) soluzioni tecnologiche per la gestione e il coordinamento dei processi aziendali con elevate caratteristiche di integrazione delle attività (ad es. ERP, MES, PLM, SCM, CRM, incluse le tecnologie di tracciamento, ad es. RFID, barcode, etc);
m) sistemi di e-commerce, escluse mere spese di web marketing;
n) sistemi per lo smart working e il telelavoro (escluso il mero acquisto di smartphones e tablets);
1 I termini “Industria 4.0”, “Impresa 4.0” o, abbreviato, “I4.0” utilizzati di seguito si riferiscono agli ambiti tecnologici di cui all’articolo 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando.
Elenco 2: utilizzo di altre tecnologie digitali, purché propedeutiche o complementari a quelle previste al precedente Elenco 1:
a) sistemi di pagamento mobile e/o via Internet;
b) sistemi fintech;
c) sistemi EDI, electronic data interchange;
d) geolocalizzazione;
e) tecnologie per l’in-store customer experience;
f) system integration applicata all’automazione dei processi.
Articolo 3 – Dotazione finanziaria, natura ed entità dell’agevolazione
1. Le risorse complessivamente stanziate dalla Camera di Commercio a disposizione dei soggetti beneficiari ammontano a euro 150.000,00.
2. Le agevolazioni saranno accordate sotto forma di voucher (contributi a fondo perduto).
3. L’intensità dell’agevolazione è fissata nella misura del 50% delle spese ammissibili.
4. I contributi avranno un importo unitario massimo di € 4.000,00 (esclusa la premialità di cui al comma 6 del presente articolo) e un importo minimo pari ad € 1.000,00.
5. L’investimento minimo da sostenere (sommatoria delle spese ammissibili) è pari € 2.000,00
6. Alle imprese in possesso del rating di legalità2 in corso di validità al momento della domanda e fino alla erogazione del voucher, e alle imprese femminili3 o giovanili4 (in alternativa a femminili) verrà riconosciuta una premialità di € 250,00 che si sommano al contributo spettante, nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis.
7. I voucher saranno erogati con l’applicazione della ritenuta d’acconto del 4% ai sensi dell’art. 28, comma 2, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.
8. La Camera di commercio si riserva la facoltà di:
• incrementare lo stanziamento iniziale o rifinanziare il bando;
• chiudere i termini della presentazione delle domande, in caso di esaurimento anticipato delle risorse;
• riaprire o prorogare i termini di presentazione delle domande, in caso di mancato esaurimento delle risorse disponibili.
Articolo 4 - Soggetti ammissibili
1. Sono ammissibili alle agevolazioni di cui al presente Bando le imprese che, alla data di presentazione della domanda, presentino i seguenti requisiti:
2 Decreto-legge 1/2012 (Art. 5 ter - Rating di legalità delle imprese) modificato dal Decreto-legge 29/2012 e convertito, con modificazioni, dalla Legge 62/2012.
3 Requisiti per essere qualificate imprese femminili:
• imprese individuali: titolare xxxxx;
• società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da donne;
• società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute da donne e l’organo di amministrazione deve essere composto da donne per almeno i 2/3.
4 Requisiti per essere qualificate imprese giovanili:
• imprese individuali: titolare con età inferiore a 35 anni ;
• società di persone e cooperative: almeno il 60% dei soci deve essere costituito da soggetti con età inferiore a 35 anni ;
• società di capitali: almeno i 2/3 delle quote o azioni devono essere detenute soggetti con età inferiore a 35 anni e l’organo di amministrazione deve essere composto da soggetti con età inferiore a 35 anni per almeno i 2/3.
Il requisito dell’età deve essere posseduto il giorno di presentazione della domanda.
5 Regolamento UE n. 651/20 14 della Commissione, del 17 giugno 2014, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato (pubblicato in Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 187 del 26.6.2014).
b) avere sede legale e/o unità locali operative nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara;
c) essere attive e in regola con l’iscrizione al Registro delle Imprese;
d) essere in regola con il pagamento del diritto annuale -nel caso in cui si riscontri un’irregolarità in merito al pagamento del diritto annuale, le imprese saranno invitate a regolarizzarsi ed a trasmettere apposita documentazione comprovante l’avvenuto pagamento del diritto annuale mancante entro e non oltre il termine di 10 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, pena la non ammissibilità al contributo;
e) non essere in stato di fallimento, liquidazione (anche volontaria), amministrazione controllata, concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente;
f) aver assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni;
g) ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.L. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella L. 7 agosto 2012, n. 135, non avere forniture in essere con la Camera di commercio di Ferrara al momento della concessione del voucher6
2. I requisiti di cui al comma 1, lettere da a) a f) devono essere posseduti dal momento della domanda fino a quello della liquidazione/erogazione del voucher.
3. Le imprese già beneficiarie del contributo a valere sul Bando voucher digitali I4.0 – annualità 2020 e annualità 2021 della Camera di commercio non potranno essere beneficiarie dell’agevolazione ai sensi del presente Bando.
Articolo 5 – Fornitori di servizi
1. I fornitori di beni e/o servizi di impresa beneficiaria delle agevolazioni di cui al presente bando non possono essere, a loro volta, soggetti beneficiari di questo bando. Inoltre, un fornitore di beni e/o di servizi non può essere fornitore dell’impresa beneficiaria con la quale è in rapporto di controllo/collegamento – ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile - e/o abbia assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.7
2. Ai fini del presente Bando, l’impresa dovrà avvalersi esclusivamente per i servizi di consulenza e formazione di uno o più fornitori, (eventualmente come da elencazione disponibile su xxx.xxxxxxxx00.xx ) tra i seguenti:
− Competence center di cui al Piano nazionale Impresa 4.0, parchi scientifici e tecnologici, centri di ricerca e trasferimento tecnologico, centri per l’innovazione, Tecnopoli, cluster tecnologici ed altre strutture per il trasferimento tecnologico, accreditati o riconosciuti da normative o atti amministrativi regionali o nazionali;
− incubatori certificati di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e incubatori regionali accreditati;
− FABLAB, definiti come centri attrezzati per la fabbricazione digitale che rispettino i requisiti internazionali definiti nella FabLab Charter (xxxx://xxx.xxx.xxx.xxx/xxxxx/xxxxxxx/);
− centri di trasferimento tecnologico su tematiche Industria 4.0 come definiti dal D.M. 22 maggio 2017 (MiSE) – xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxx.xxx/xxxxxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxx-00/ certificazione-dei-centri-di-trasferimento-tecnologico-industria-40/elenco-dei-centri-di- trasferimento-tecnologico-industria-40-certificati ;
6 Sono escluse da tale fattispecie le imprese individuali, le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l’alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e attività culturali, dell’istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale, gli enti di volontariato, le organizzazioni non governative, le cooperative sociali, le associazioni sportive dilettantistiche nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto degli enti territoriali e locali.
7 Per “assetti proprietari sostanzialmente coincidenti” si intendono tutte quelle situazioni che - pur in presenza di qualche differenziazione nella composizione del capitale sociale o nella ripartizione delle quote - facciano presumere la presenza di un comune nucleo proprietario o di altre specifiche ragioni attestanti costanti legami di interessi anche essi comuni (quali, a titolo meramente esemplificativo, legami di coniugio, di parentela, di affinità), che di fatto si traducano in condotte costanti e coordinate di collaborazione e di comune agire sul mercato.
− start-up innovative di cui all’art. 25 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre 2012, n. 221 e s.m.i. e PMI innovative di cui all’art. 4 del D.L. 24 gennaio 2015 n. 3, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 2015, n. 33;
− Innovation Manager iscritti nell’albo degli esperti tenuto dal Ministero dello Sviluppo Economico e/o dall’elenco dei manager tenuto da Unioncamere (consultabile all’indirizzo web: xxxxx://xxx.xxxxxxxxxxx.xxx.xx/xxxxxxxxxxxxxxxx-x-xxxxxxx-00/xxxxxx-xxx-xxxxxxx- dellinnovazione/elenco-manager ;
− ulteriori fornitori a condizione che essi abbiano realizzato nell’ultimo triennio almeno tre attività per servizi di consulenza/formazione alle imprese nell’ambito delle tecnologie di cui all’art. 2, comma 2, Elenco 1 della parte generale del presente Bando. Il fornitore è tenuto, al riguardo, a produrre una autocertificazione attestante tale condizione da consegnare all’impresa beneficiaria prima della domanda di voucher.
3. Relativamente ai soli servizi di formazione, l’impresa potrà avvalersi anche di agenzie formative accreditate dalle Regioni, Università e Scuole di Alta formazione riconosciute dal MIUR, Istituti Tecnici Superiori.
4. Non sono richiesti requisiti specifici per i soli fornitori di beni e servizi strumentali di cui all’art. 6 comma 1, lett. b).
Articolo 6 – Spese ammissibili
1. Sono ammissibili le spese per:
a) servizi di consulenza e/o formazione relativi a una o più tecnologie tra quelle previste all’art. 2, comma 2 del presente Bando;
b) acquisto di beni e servizi strumentali8, funzionali all’acquisizione delle tecnologie abilitanti di cui all’art. 2, comma 2;
2. Sono in ogni caso escluse dalle spese ammissibili quelle per:
a) trasporto, vitto e alloggio;
b) servizi di consulenza specialistica relativi alle ordinarie attività amministrative aziendali o commerciali, quali, a titolo esemplificativo, i servizi di consulenza in materia fiscale, contabile, legale, o di mera promozione commerciale o pubblicitaria;
c) servizi per l’acquisizione di certificazioni (es. ISO, EMAS, ecc.);
d) servizi di supporto e assistenza per adeguamenti a norme di legge;
e) canoni e licenze d’uso se non collegati all’introduzione di nuove tecnologie, come previste dal presente bando;
f) spese ricomprese in fatture il cui valore complessivo sia inferiore a € 50,00;
3. In fase di presentazione della domanda deve essere specificato, pena la non ammissibilità, il riferimento a quali ambiti tecnologici, tra quelli indicati all’art. 2, comma 2, Elenco 1 del presente Bando, si riferisce la spesa, con l’indicazione della ragione sociale e partita IVA dei fornitori. Nel caso di spese relative a servizi di consulenza e formazione sulle tecnologie di cui all’art. 2 comma 2, Elenco 2, la domanda di contributo – pena la non ammissibilità - dovrà contenere la motivazione dell’utilizzo ed il collegamento con le tecnologie dell’Elenco 1.
4. Tutte le spese debbono essere integralmente sostenute e pagate a partire dal 1° gennaio 2022 fino al giorno di presentazione della domanda di contributo (si fa riferimento alla data del documento di spesa).
5. Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA, il cui computo non rientra nelle spese ammesse, ad eccezione del caso in cui il soggetto beneficiario ne sostenga il costo senza possibilità di recupero.
6. La spesa sostenuta dovrà essere comprovata da idonei documenti giustificativi (fatture, ricevute) intestati al beneficiario. I documenti prodotti dovranno essere leggibili e chiari.
8 Si considerano costi ammissibili anche le licenze d’uso, i canoni e il leasing riferibili al periodo di ammissibilità delle spese di cui all’art. 6 comma 4 solo se collegati all'introduzione di nuove tecnologie come previste dal bando
7. Le modalità ammesse per l’effettuazione dei pagamenti: bonifico bancario, ricevuta bancaria, assegno e bancomat dei quali risulti la movimentazione in estratto conto bancario, pagamento con carta di credito dell’impresa richiedente di cui risulti l’addebito in conto e ricevuta di conto corrente postale. Non è ammissibile alcun tipo di compensazione come modalità di pagamento. Non verranno ammessi pagamenti in contanti. In caso di pagamento a mezzo RiBa, saranno ammesse le spese limitatamente alle ricevute scadute ed effettivamente pagate al momento della presentazione della domanda.
8. La correlazione delle spese rispetto agli obiettivi del presente Bando (e dell’elenco di cui all’art. 2, comma 2) dovrà essere evidenziata, a pena di inammissibilità della spesa, dalle causali delle fatture. Dalla causale delle fatture dovrà essere chiaramente identificabile l’oggetto dell’acquisto. In caso l’oggetto dell’acquisto non sia chiaramente identificabile dalla causale della fattura, l’impresa dovrà produrre apposita dichiarazione del fornitore esplicativa dell’oggetto dell’acquisto o, in caso di oggettiva impossibilità di produrre quest’ultima (acquisti tramite e-commerce), una propria dichiarazione sostitutiva e ogni documento utile ad identificare chiaramente l’oggetto dell’acquisto.
Articolo 7 - Normativa europea di riferimento
1 Gli aiuti di cui al presente Bando sono concessi ai sensi del Regolamento n. 1407/2013/UE del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti «de minimis».Il Regolamento comporta che l’importo complessivo degli aiuti in de minimis concessi ad una medesima impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica”9 non debba superare 200.000 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. Tale limite massimo è ridotto a 100.000 euro per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada.
Per le imprese agricole si applica il Regolamento CE 1408/2013 della Commissione del 18 dicembre 2013, pubblicato sulla G.U.U.E. serie L352 del 24/12/2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato CE agli aiuti “de minimis” nel settore della produzione dei prodotti agricoli e successive modifiche ed integrazioni. Tale regime consente all’impresa, congiuntamente con altre imprese ad essa eventualmente collegate nell’ambito del concetto di “impresa unica” di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria “de minimis”, complessivamente non superiori a 25.000,0010 euro nell’arco di tre esercizi finanziari. La concessione del contributo è vincolata al rispetto del massimale di aiuti concedibili nell’arco dei tre anni finanziari come da verifica da effettuarsi sulla banca dati SIAN “Registro degli aiuti di Stato”.
2. In base a tali Regolamenti, l’importo complessivo degli aiuti de minimis accordati ad un’impresa “unica”11 non può superare i massimali pertinenti nell’arco di tre esercizi finanziari.
9 Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a) un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b) un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c) un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d) un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
10 Con Regolamento (UE) 2019/316 della Commissione del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo è stato stabilito che l'importo complessivo degli aiuti “de minimis” concessi da uno Stato membro a un'impresa unica non può superare 20.000 euro (o 25.000 euro a determinate condizioni previste dal Regolamento stesso) nell'arco di tre esercizi finanziari. Con decreto del Ministero per le Politiche agricole alimentari e forestali, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 156 del 22 giugno 2020, è stato elevato a 25.000 euro su tre esercizi finanziari sulla base del Regolamento 1408/2013, come modificato dal 316/2019.
3. Per quanto non disciplinato o definito espressamente dal presente Bando si fa rinvio ai suddetti Regolamenti UE; in ogni caso nulla di quanto previsto nel presente Bando può essere interpretato in maniera difforme rispetto a quanto stabilito dalle norme pertinenti di tali Regolamenti.
Articolo 8 – Cumulo
1. Gli aiuti di cui al presente Bando sono cumulabili, per gli stessi costi ammissibili:
a) con altri aiuti in regime de minimis fino al massimale de minimis pertinente;
b) con aiuti in esenzione o autorizzati dalla Commissione nel rispetto dei massimali previsti dal regolamento di esenzione applicabile o da una decisione di autorizzazione.
2. Sono inoltre cumulabili con aiuti senza costi ammissibili.
Articolo 9 – Entità del contributo
Il contributo assegnato alle imprese richiedenti le cui domande rispondono a tutte le condizioni previste dal presente Xxxxx è riportato nella tabella che segue:
Investimento minimo (*) | Importo contributo massimo** |
Euro 2.000,00 | Euro 4.000,00 |
(*) sommatoria delle spese ammissibili obbligatoriamente da sostenere a pena di decadenza
(**) non comprensivo delle eventuali premialità rating di legalità (euro 250,00) e imprese femminile o giovanile (euro 250,00) art. 3, comma 6
L’intensità dell’agevolazione è determinata dall’art. 3, comma 3.
Articolo 10 – Presentazione delle domande
1. A pena di esclusione, le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica, con firma digitale, attraverso lo sportello on line “Contributi alle imprese”, all’interno del sistema Webtelemaco di Infocamere (xxxx://xxxxxxxxxxx.xxxxxxxxxx.xx/ - Servizi e-gov) dalle ore 10:00 del 27 settembre 2022 alle ore 12:00 dell’11 novembre 2022 (salvo quanto previsto dall’art.3 comma 8). Xxxxxxx automaticamente escluse le domande inviate prima e dopo tali termini. Non saranno considerate ammissibili altre modalità di trasmissione delle domande di ammissione al voucher.
2. È ammessa per ciascuna impresa una sola richiesta di voucher. In caso di più invii successivi da parte di un medesimo richiedente verrà considerato ammissibile il primo invio che risulterà completo e regolare a tutti gli effetti.
3. A pena di esclusione, la domanda relativa alla richiesta di voucher, dovrà essere composta dalla seguente documentazione:
a) MODELLO BASE generato dal sistema, che dovrà essere firmato digitalmente dal titolare/legale rappresentante dell’impresa;
b) MODELLO DI DOMANDA, completo della descrizione dell’intervento/progetto proposto (il modulo è comprensivo della descrizione del progetto), disponibile sul sito internet xxx.xx.xxxxxx.xx, con 11Ai sensi del Regolamento UE n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, si intende per “impresa unica” l’insieme delle imprese, all’interno
dello stesso Stato, fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
a un’impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un’altra impresa;
b un’impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un’altra impresa;
c un’impresa ha il diritto di esercitare un’influenza dominante su un’altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest’ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest’ultima;
d un’impresa azionista o socia di un’altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell’altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest’ultima.
Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al precedente periodo, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch’esse considerate un’impresa unica.
Si escludono dal perimetro dell’impresa unica, le imprese collegate tra loro per il tramite di un organismo pubblico o di persone fisiche.
sottoscrizione digitale del legale rappresentante dell’impresa richiedente. Il modulo di domanda (e descrizione del progetto realizzato) contiene le seguenti informazioni (tutti i campi sono obbligatori):
• descrizione dell’intervento realizzato (si precisa che l’intervento, al momento di presentazione della domanda, deve essere pienamente realizzato e concluso);
• obiettivi e risultati raggiunti sotto forma di relazione finale di consuntivazione delle attività realizzate ed acquisizione delle tecnologie oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 1 dell’art. 2, comma 2 della parte generale del presente Bando;
• acquisizione delle eventuali ulteriori tecnologie digitali oggetto di intervento tra quelle indicate all’Elenco 2 dell’art. 2, comma 2 del presente Bando, motivandone le ragioni ed a condizione che esse siano strettamente connesse all’impiego di almeno una delle tecnologie di cui all’Elenco 1;
• eventuale percorso formativo realizzato con esplicita indicazione relativa a quali tecnologie, tra quelle previste all’art. 2, comma 2, Elenco 1, del presente Bando, esso si riferisce;
• ragione sociale e partita IVA dei fornitori di cui si è avvalsa l’impresa richiedente e indicazione della parte di intervento da loro realizzata: costi di consulenza, costi per formazione, costi per investimenti digitali in tecnologie;
c) EVENTUALE AUTOCERTIFICAZIONE DEL FORNITORE relativamente agli “ulteriori fornitori”, ove applicabile, con sottoscrizione digitale del legale rappresentante del soggetto “ulteriore fornitore”;
d) copia delle fatture e degli altri documenti di spesa. Le fatture devono essere redatte in euro e in lingua italiana o accompagnate da una sintetica traduzione e intestati all’impresa richiedente e dagli stessi si devono evincere con chiarezza le singole voci di costo nonché la tipologia di interventi realizzati - non sono ammesse auto fatture);
e) copia dei pagamenti effettuati esclusivamente mediante transazioni bancarie verificabili (xx.xx., assegno, bonifico, ecc.);
f) Report di self-assessment di maturità digitale compilato “Selfi4.0” (il modello può essere trovato sul portale nazionale dei PID: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxx.xx) e/o il Report “Zoom 4.0” di assessment guidato, realizzato da un Digital Promoter PID della Camera di commercio.
4. Con l’invio della pratica telematica dovrà essere assolto il versamento dell’imposta di bollo virtuale
(salvo i casi di esenzione) pari a euro € 16,00.
5. È obbligatoria l’indicazione di un unico indirizzo PEC, presso il quale l’impresa elegge domicilio ai fini della procedura e tramite cui verranno pertanto gestite tutte le comunicazioni successive all’invio della domanda. L’indirizzo PEC deve essere riportato sia sulla domanda di contributo che sull’anagrafica della domanda telematica (webtelemaco) e deve essere coincidente.
6. La Camera di commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento, l’errato invio o il ritardato ricevimento della domanda e/o di altre comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi e/o interruzioni del servizio che possano essere imputate a terzi, ad eventi di forza maggiore e/o a caso fortuito. Si precisa che le comunicazioni di accettazione e di effettiva consegna della pratica telematica non comportano in nessun caso comunicazione di accettazione e/o accoglimento della domanda di contributo.
7. La Camera di commercio si riserva la facoltà di richiedere al soggetto proponente ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda fissando un termine perentorio di 7 giorni di calendario dalla notifica per la risposta via Posta elettronica certificata. La mancata risposta comporterà l’automatica inammissibilità della domanda.
Articolo 11 –Istruttoria delle domande e concessione
1. È prevista una procedura valutativa a sportello (di cui all’art. 5 comma 3 del D.lgs. 31 marzo 1998, n. 123) secondo l’ordine cronologico di invio della domanda. in caso di insufficienza dei fondi, l’ultima
domanda istruita con esito positivo è ammessa alle agevolazioni fino alla concorrenza delle risorse finanziarie disponibili.
2. Oltre al superamento dell’istruttoria amministrativa-formale, è prevista una verifica da parte della Camera di commercio, eventualmente coadiuvata da esperti anche esterni, relativa all’attinenza della domanda con gli ambiti tecnologici di cui all’art. 2 comma 2 e all’appartenenza del fornitore di beni e servizi all’elenco di cui all’art. 5 comma 2 del presente bando.
3. L’istruttoria si concluderà con l’adozione di uno o più provvedimenti da parte del Segretario Generale di concessione o di diniego dell’agevolazione, debitamente motivati, entro il 31 dicembre 2022.
4. Il provvedimento disporrà la concessione o il diniego del contributo per ciascuna delle domande pervenute, che potrà avvenire per mancato superamento dell’istruttoria formale/tecnica o per esaurimento delle risorse disponibili, e riporterà l’elenco delle domande ammesse e finanziate, ammesse e non finanziabili per esaurimento risorse e non ammesse (per mancato superamento dell’istruttoria formale e/o tecnica). Il provvedimento sarà oggetto di pubblicazione nel sito istituzionale dell'Ente camerale xxx.xx.xxxxxx.xx entro i 30 giorni successivi alla data di adozione del medesimo. Tale forma di pubblicità costituisce notifica ad ogni effetto di legge, fatta salva la possibilità da parte dell’ufficio incaricato di dare comunicazione anche via PEC all’impresa dell’esito della domanda presentata.
5. È facoltà dell’Ufficio competente richiedere all’impresa tutte le integrazioni ritenute necessarie per una corretta istruttoria della pratica, con la precisazione che la mancata presentazione di tali integrazioni entro e non oltre il termine di 7 giorni di calendario dalla ricezione della relativa richiesta, comporta la decadenza della domanda di voucher.
Articolo 12 – Obblighi delle imprese beneficiarie dei voucher
1. I soggetti beneficiari dei voucher sono obbligati, pena decadenza totale o parziale dell’intervento finanziario:
a) al rispetto di tutte le condizioni previste dal Bando;
b) a fornire, nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dagli atti a questo conseguenti, tutta la documentazione e le informazioni eventualmente richieste;
c) ad avere sede legale e/o l'unità locale operativa in cui viene realizzato l'intervento nella circoscrizione territoriale della Camera di commercio di Ferrara ed essere in regola con il pagamento con il diritto annuale;
d) a conservare per un periodo di almeno 10 (dieci) anni dalla data del provvedimento di erogazione del contributo la documentazione attestante le spese sostenute e rendicontate;
e) a segnalare l’eventuale perdita, prima dell’erogazione del voucher, di qualche requisito fissato per la partecipazione o del rating di legalità.
Articolo 13 – Controlli
1. La Camera di commercio si riserva la facoltà di svolgere, anche a campione e secondo le modalità da essa definite, tutti i controlli e i sopralluoghi ispettivi necessari ad accertare l’effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il voucher ed il rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dal presente Bando.
Articolo 14 – Revoca del voucher
1. Il voucher sarà revocato, comportando la restituzione delle somme eventualmente già versate, nei seguenti casi:
a) venire meno, prima della liquidazione del voucher, dei requisiti di cui all’art. 4;
b) rilascio di dichiarazioni mendaci ai fini dell’ottenimento del voucher;
c) impossibilità di effettuare i controlli di cui all’art. 13, per cause imputabili al beneficiario;
d) esito negativo dei controlli di cui all’art. 13.
2. In caso di revoca del voucher, le eventuali somme erogate dalla Camera di commercio dovranno essere restituite maggiorate degli interessi legali, ferme restando le eventuali responsabilità penali.
Articolo 15 – Responsabile unico del procedimento (RUP)
1. Ai sensi della L. 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni in tema di procedimento amministrativo, responsabile del procedimento è il Segretario Generale della Camera di commercio di Ferrara.
Articolo 16– Norme per la tutela della privacy
1. Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dagli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento e del Consiglio Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (di seguito GDPR), la Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Ferrara (di seguito anche “Camera di commercio”) informa i partecipanti al bando sulle modalità del trattamento dei dati personali, in relazione alla presentazione della domanda di contributo.
2. Finalità del trattamento e base giuridica: i dati conferiti saranno trattati esclusivamente per le finalità e sulla base dei presupposti giuridici per il trattamento (adempimento di un obbligo legale al quale è soggetto il Titolare, ex art. 6, par. 1, lett. c del GDPR) di cui all’art. 1 del presente bando. Tali finalità comprendono:
• le fasi di istruttoria, amministrativa e di merito, delle domande, comprese le verifiche sulle dichiarazioni rese,
• l’analisi delle rendicontazioni effettuate ai fini della liquidazione dei voucher.
Con la sottoscrizione della domanda di partecipazione, il beneficiario garantisce di aver reso disponibile la presente informativa a tutte le persone fisiche (appartenenti alla propria organizzazione ovvero esterni ad essa) i cui dati saranno forniti alla Camera di commercio per le finalità precedentemente indicate.
3. Obbligatorietà del conferimento dei dati: il conferimento dei dati personali da parte del beneficiario costituisce il presupposto indispensabile per lo svolgimento delle attività previste dal Punto Impresa Digitale (PID) con particolare riferimento alla presentazione della domanda di contributo ed alla corretta gestione amministrativa e della corrispondenza, nonché per finalità strettamente connesse all’adempimento degli obblighi di legge, contabili e fiscali, ivi inclusa ai fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di regolamento, compresa la comunicazione di tali informazioni alle banche dati dei contributi pubblici previste dall’ordinamento giuridico nonché all’adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Il loro mancato conferimento comporta l’impossibilità di ottenere quanto richiesto o la concessione del contributo richiesto.
4. Soggetti autorizzati al trattamento, modalità del trattamento, comunicazione e diffusione: i dati acquisiti saranno trattati, oltre che da soggetti appositamente autorizzati dalla Camera di commercio anche da Società del Sistema camerale appositamente incaricate e nominate Responsabili esterni del trattamento ai sensi dell’art. 28 del GDPR.
I dati saranno raccolti, utilizzati e trattati con modalità manuali, informatiche e telematiche secondo principi di correttezza e liceità ed adottando specifiche misure di sicurezza per prevenire la perdita dei dati, usi illeciti o non corretti ed accessi non autorizzati.
Alcuni dati potranno essere comunicati ad Enti Pubblici ed Autorità di controllo in sede di verifica delle dichiarazioni rese, e sottoposti a diffusione mediante pubblicazione sul sito camerale in adempimento degli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Resta fermo l’obbligo della CCIAA di comunicare i dati all’Autorità Giudiziaria, ogni qual volta venga inoltrata specifica richiesta al riguardo.
5. Periodo di conservazione: i dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno conservati per 10 anni + 1 anno ulteriore in attesa di distruzione periodica a far data dall’avvenuta corresponsione del contributo. Sono fatti salvi gli ulteriori obblighi di conservazione documentale previsti dalla legge.
6. Diritti degli interessati: ai sensi degli art. 13, comma 2, lettere (b) e (d) e 14, comma 2, lettere (d) e (e), nonché degli artt. 15, 16, 17, 18, e 21 del GDPR, i soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto in qualunque momento di:
a) chiedere al Titolare del trattamento l'accesso ai dati personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione degli stessi (ove compatibile con gli obblighi di conservazione), la limitazione del trattamento dei dati che la riguardano o di opporsi al trattamento degli stessi qualora ricorrano i presupposti previsti dal GDPR;
b) esercitare i diritti di cui alla lettera a) mediante la casella di posta xxxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx con idonea comunicazione;
7. Titolare, Responsabile della Protezione dei Dati e relativi dati di contatto: il titolare del trattamento dei dati è la Camera di commercio di Ferrara, con sede legale in via Borgoleoni, 11 – 44121, P.I. e C.F. 00000000000, tel. 0532/783.711, pec xxxxxxxxxx@xx.xxxxxxxxx.xxxxxx.xx, la quale ha designato il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD), contattabile al seguente indirizzo e-mail: xxx@xx.xxxxxx.xx .