AREA VIABILITA’
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AREA VIABILITA’
Servizio Esercizio Viabilità
X.X. 00
XXXXXXXX XX XXXX XXXXXXXX
SERVIZIO DI GESTIONE
DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA
CAPITOLATO D’ONERI
(PARTE AMMINISTRATIVA)
Redatto da:
Dott. Xxx. Xxxxxx XXXXX
(Professionista incaricato)
Marzo 2010
Data
Servizio Esercizio Viabilità | |
Supporto al Responsabile del Procedimento: Dott. Xxx. Xxxxxxxxx XXXXXXXXXX (Dirigente di Staff) | Dirigente del Servizio Esercizio Viabilità e Responsabile del Procedimento Dott. Xxx. Xxxxxx XXXXXXXX |
1
INDICE
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI 4
Art.1 - Finalità dell’appalto 4
Art.2 - Oggetto dell'appalto 4
Art. 3 - Durata del contratto 6
Art. 4 - Importo presunto dell'appalto e categorie d’opera 6
Art. 5 - Definizioni 8
CAPO 2 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE 9
Art. 6 - Descrizione del servizio 9
Art. 7 - Conduzione e manutenzione degli impianti 12
Art. 8 - Garanzie di riattivazione degli impianti 16
Art. 9 - Controllo dei livelli prestazionali da parte dell'Appaltatore 16
Art. 10 - Sorveglianza e controllo dei servizi resi 17
Art. 11 - Personale 17
Art. 12 - Pagamenti 19
Art. 13 - Revisione prezzi 20
Art. 14 - Penalità 21
Art. 15 - Oneri ed obblighi dell'Appaltatore 22
Art. 16 - Garanzia degli impianti, qualità e provenienza dei materiali - assicurazione 23
CAPO 3 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 24
Art. 17 - Definizione 24
Art. 18 - Determinazione nuovi prezzi 25
Art. 19 - Condizioni particolari 25
Art. 20 - Prezzi contrattuali 26
Art. 21 - Pagamenti 26
CAPO 4 - DISCIPLINA CONTRATTUALE 27
Art.22 - Interpretazione del contratto e del Capitolato d’Oneri 27
Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto 27
Art. 24 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto 28
CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA 29
Art. 25 - Norme di sicurezza generali 29
Art. 26 - Sicurezza sul luogo di lavoro 29
Art. 27 - Piani di sicurezza 29
Art. 28 - Piano operativo di sicurezza 30
Art. 29 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza 30
CAPO 6 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO 31
Art. 30 – Controversie 31
Art. 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera 31
Art. 32 - Esecuzione d'ufficio 31
Art. 33 – Collaudo e presa in consegna degli impianti della galleria 32
CAPO 7 - NORME FINALI 34
Art. 34 - Requisiti di ammissione alla gara 34
Art. 35 - Modalità di presentazione dell'offerta 35
Art. 36 - Subappalti 36
Art. 37 - Scioperi 37
Art. 38 - Inadempimento e risoluzione del contratto 37
Art. 39 - Cauzione provvisoria 37
Art. 40 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva 38
Art. 41 - Copertura assicurativa 38
Art. 42 - Stipulazione del contratto e relative spese 39
Art. 43 - Trasformazioni dell'impresa 40
Art. 44 - Fallimento 40
Art. 45 - Cessione del contratto e del credito 40
Art. 46 - Esonero responsabilità dell'Amministrazione provinciale 40
Art. 47 - Foro competente 40
Art. 48 - Domicilio legale 40
DOCUMENTI ALLEGATI AL PRESENTE CAPITOLATO
CHE SI DISTINGUE IN “PARTE AMMINISTRATIVA” E “PARTE TECNICA” :
- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA;
- ELENCO PREZZI UNITARI;
- STIMA DEI COSTI;
- SCHEDE DI MANUTENZIONE;
- SOTTOPROGRAMMA DELLE VERIFICHE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE;
- PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.
CAPO 1 - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 - Finalità dell’appalto
Il presente Capitolato disciplina l'appalto del SERVIZIO di GESTIONE degli impianti tecnologici e di sicurezza a servizio della galleria stradale di “Pino Torinese”, sita sulla ex
S.R. 10, ora S.P. 10, che collega la città di Torino con quella di Chieri e continua nella Provincia di Asti, al fine di garantire la continuità di esercizio e la sicurezza del traffico in transito.
Art.2 - Oggetto dell'appalto
Costituiscono quindi l’oggetto dell’appalto descritto in questo Capitolato, suddiviso in parte Amministrativa ed in parte Tecnica, e degli allegati che lo integrano, la “CONDUZIONE” e la “MANUTENZIONE” DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI E DI SICUREZZA DELLA GALLERIA
DI XXXX XXXXXXXX e delle relative zone di imbocco.
Nella fattispecie l’appalto ha per oggetto l’esecuzione di tutte le prestazioni necessarie a garantire la regolarità, la continuità di esercizio e l’efficienza delle apparecchiature installate nei locali costituenti la cabina e lungo la galleria, compresi gli interventi straordinari per la riattivazione di urgenza in caso di guasti, incidente e di qualsiasi altra causa, che determinino l’interruzione del funzionamento degli impianti suddetti, al fine di assicurare la continuità e la sicurezza del transito veicolare che le attraversa.
Sono di conseguenza comprese nell'Appalto tutte le prestazioni, i lavori, le forniture, le provviste e gli interventi che vengono richiesti all’Appaltatore (nel seguito anche indicato come Impresa) per effettuare la conduzione e la manutenzione degli impianti, menzionati nel seguito, in modo corretto e completo sulla base delle condizioni stabilite nel presente Capitolato d’Oneri e dei documenti ad esso allegati, nonché secondo le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative in essi previste, con riguardo anche allo stato dei luoghi, allo stato ed alle modalità di funzionamento, dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
Vanno pertanto eseguite tutte le operazioni consistenti in attività di conduzione e di manutenzione, anche se non espressamente citate nei documenti stessi, aventi le finalità anzidette.
Pertanto l’Appaltatore dovrà anche effettuare la fornitura e l’installazione di materiali e di apparecchiature per la sostituzione dei materiali e delle apparecchiature installati, che risultassero danneggiati durante il periodo previsto di durata dell’Appalto, secondo quanto e con le modalità previste in questo Capitolato.
L'esecuzione dei lavori e di qualsiasi intervento sulle apparecchiature è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
Le attività di cui sopra sono suddivise secondo le voci di seguito riportate.
2.1 Conduzione degli impianti
Consiste nella attività di messa in funzione, di governo, di controllo e di sorveglianza sul regolare funzionamento di tutti gli impianti a servizio della galleria sopramenzionata, descritti all’Art. 5.
Il corrispettivo della “conduzione” è stabilito in un prezzo “a misura” da corrispondersi su base trimestrale, come risultante dalla Stima dei Costi e dall’Elenco Prezzi Unitari.
2.2 Manutenzione ordinaria degli impianti
Comprende le prestazioni di manutenzione ordinaria programmata, con inclusione di tutte le forniture per esse occorrenti e di tutti gli interventi necessari al fine di mantenerne nel tempo la funzionalità, le caratteristiche di qualità, l’efficienza ed il valore economico, salvo quanto previsto al punto 2.3 “Manutenzione straordinaria degli impianti”.
Consiste quindi nell’esecuzione delle attività, elencate nei “Lavori di manutenzione ordinaria”, di cui alla Stima dei Costi ed all’Elenco Prezzi Unitari, a cui si rimanda per maggior dettaglio, da eseguirsi sulle apparecchiature costituenti gli impianti qui riassunti:
- Cabina MT/BT e quadri elettrici
- Gruppo elettrogeno
- Impianti di illuminazione
- Impianti di ventilazione
- Impianti di segnaletica
- Impianti di videosorveglianza – sensori
- Rilevamento incendi
- Impianto SOS
- Automazione
- Impianto antincendio
- Linee in cavo e cavidotti
- Drenaggio acque di risulta
- Pulizia (lavaggio) pannelli di rivestimento pareti galleria e carreggiata stradale
- Pulizia vasca di disoleazione
Si rimanda all’Art. 5 per un elenco più esaustivo degli impianti tecnologici per cui occorre prevedere la manutenzione ordinaria.
Il corrispettivo per l'Appaltatore è stabilito in un prezzo “a misura” per ogni singolo intervento specificato nei “Lavori di manutenzione ordinaria”, sulla base della Stima dei Costi e dell’Elenco Prezzi Unitari.
2.3 Manutenzione straordinaria degli impianti
Consiste nella esecuzione di lavori non compresi nelle attività di manutenzione ordinaria programmata degli impianti, previste e compensate nell'ambito del precedente punto 2.2.
Tali interventi sono definiti da un elenco indicativo, specificato nei “Lavori di manutenzione straordinaria”, di materiali e di apparecchiature occorrenti per l’esecuzione degli interventi, elaborato in ottica previsionale, di cui alla Stima dei Costi ed all’Elenco Prezzi Unitari.
Il corrispettivo è valutato “a misura”, con applicazione dei prezzi contrattuali risultanti dall’applicazione del ribasso offerto dall’Appaltatore.
In caso di mancanza del “prezzo” contrattuale occorrente, in applicazione dell’Art. 136 del
D.P.R. 554/1999 e s.m.i. si procederà alla formazione di “nuovi prezzi”, ai quali sarà applicato lo stesso ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.
In attuazione di quanto disposto dall’Art. 133 - comma 8 - del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i. si farà, per tale fine, riferimento all’Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara.
Per eventuali voci mancanti su tale Elenco Prezzi regionale, il “nuovo prezzo” occorrente sarà determinato secondo quanto previsto dall’Art. 34 del sopra richiamato D.P.R., facendo ricorso per le relative analisi, se necessario, anche ai Listini Prezzi delle Ditte produttrici delle apparecchiature specialistiche e/o dei componenti da ripristinare/sostituire.
L’Appaltatore dovrà effettuare nel più breve tempo possibile, o nel tempo che sarà fissato con l’Amministrazione Committente, la fornitura dei materiali e/o delle apparecchiature ed il loro montaggio in opera, in sostituzione/ripristino dei componenti danneggiati.
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti degli impianti con altri di tipologie differenti da quelli originariamente installati, essendo essi non più disponibili sul mercato o non più costruiti, situazione che deve essere certificata dall’Appaltatore in forma scritta, tali componenti sostitutivi debbono essere compatibili con il funzionamento degli impianti esistenti, in modo da consentire il funzionamento previsto a progetto. Dei componenti sostitutivi debbono essere fornite le caratteristiche di funzionamento, nonché i manuali di installazione, di uso e di manutenzione, la dichiarazione del loro avvenuto corretto montaggio e la relativa garanzia di durata non inferiore a due anni.
2.4 Ulteriore incombenza
Per la esecuzione a regola dell'arte di tutto quanto oggetto del presente Capitolato (precedenti commi 2.1, 2.2, 2.3), salvo quanto in esso espressamente previsto in modo diverso od esplicitamente escluso, ogni incombenza necessaria alla esecuzione dell’appalto in modo da assolvere totalmente alle sue finalità, e' a cura e spese dell'Appaltatore.
Art. 3 - Durata del contratto
Il presente contratto avrà una durata complessiva pari ad anni 4 (anni quattro) a partire dalla data di “consegna” all’Appaltatore degli impianti oggetto della gestione, di cui al presente Capitolato. L’appaltatore deve essere disponibile ad eseguire l’appalto anche in pendenza della stipulazione del contratto.
Art. 4 - Importo presunto dell'appalto e categorie d’opera.
L'ammontare presunto dell’importo dell'Appalto posto complessivamente a base di gara per l'intero periodo contrattuale (4 anni) è stimato in Euro 1.184.640,91 così suddiviso :
Importo presunto complessivo relativo all’intera durata quadriennale dell’appalto (IVA esclusa) Euro | ||
A) | Conduzione | 728.067,00 |
B) | Lavori: | |
1) Manutenzione ordinaria e verifica programmata | 270.105,62 | |
2) Manutenzione straordinaria | 186.468,29 | |
Totale B) | 456.573,91 | |
C) | Totale [A)+B)] | 1.184.640,91 |
D) | Di cui Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | 48.657,24 |
E) | IMPORTO A BASE D’ASTA SOGGETTO A RIBASSO: C) – D) | 1.135.983,67 |
Tali importi sono comprensivi di tutti gli oneri contrattualmente assunti dall'Impresa Appaltatrice, secondo quanto previsto nel presente Capitolato.
Per la parte dell’appalto relativa alla “manutenzione” (voce B)) ai sensi dell’articolo 3 del regolamento istitutivo del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2000, n. 34, e in conformità all'allegato «A» al predetto regolamento, i lavori sono classificati nella categoria prevalente di opere «OG11» “Impianti tecnologici” pari a Euro 456.573,91.
Ai sensi del combinato disposto dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell'articolo 73 del regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, non sono previsti lavori appartenenti a categorie scorporabili.
L’incidenza della manodopera è la seguente:
- per la “conduzione” = 100%
- per la “manutenzione” = 82,93% L’incidenza dei materiali è del 17,07%
Le modalità di presentazione dell’offerta sono enunciate al Capo 7.
Art. 5 - Definizioni
1. Amministrazione Committente: la Provincia di Torino.
2. Appaltatore: il soggetto risultato aggiudicatario della gara d'Appalto.
3. Impianti tecnologici e di sicurezza della galleria di Pino Torinese e relativi imbocchi: comprendono essenzialmente gli impianti nel seguito elencati:
- Galleria di Xxxx Xxxxxxxx (ml 976,00): ubicata lungo la S.P. n° 10:
▪ cabina elettrica MT/BT;
▪ quadri elettrici MT;
▪ quadri elettrici BT;
▪ gruppo elettrogeno;
▪ gruppi statici di continuità;
▪ trasformatori di potenza;
▪ quadri luce;
▪ regolatori della tensione per l’illuminazione;
▪ sonde di luminanza;
▪ corpi illuminanti in galleria e nei locali tecnici annessi alla galleria;
▪ quadri elettrici di ventilazione;
▪ ventilatori ad induzione in volta alla galleria con relativi motori elettrici ed apparecchiature elettriche di regolazione e controllo;
▪ segnaletica luminosa;
▪ semafori e sbarre automatiche agli imbocchi;
▪ quadri e componenti elettrici di alimentazione e di controllo, centraline di controllo;
▪ impianto TVCC;
▪ sistema di rilevazione code;
▪ opacimetri;
▪ misuratori di CO;
▪ anemometri;
▪ centraline controllo incendi;
▪ cavo termosensibile;
▪ impianto SOS;
▪ antincendio;
▪ elettropompe principali e pompa jockey;
▪ vasca antincendio e relativi livelli e valvolame;
▪ idranti UNI 45
▪ estintori nella cabina ed in galleria:
▪ vasca disoleazione
▪ xxxxxxxxx con griglie di presa e pozzetti sifonati delle acque di risulta e di lavaggio e loro convogliamenti all’esterno
4. Sede operativa
Luogo ove l’Appaltatore, ai fini della esecuzione dell’appalto, deve disporre di idoneo locale attrezzato a Posto di Controllo Centralizzato Remoto (P.C.C.R.), la cui ubicazione sul territorio deve essere tale da consentire di intervenire sugli impianti della galleria secondo le modalità e nei termini temporali indicati nel presente Capitolato d’Oneri (V. Art. 7) ed in particolare nel Piano di Emergenza a cui tale Capitolato fa riferimento.
CAPO 2 - CONDUZIONE E MANUTENZIONE
Art. 6 - Descrizione del servizio
Per il servizio di gestione (conduzione e manutenzione) degli impianti tecnologici di cui trattasi, l'Appaltatore è chiamato a fornire, nel dettaglio, le prestazioni/servizi elencati nei punti successivi ed, in particolare dovrà:
- disporre (vedi anche Art. 15) di idoneo locale adeguatamente attrezzato, denominato Posto di Controllo Centralizzato Remoto (P.C.C.R.), ove remotizzerà, tramite postazione di controllo “fissa” di cui è già in possesso l’Amministrazione Committente, il sistema di telecontrollo di tutti gli impianti della galleria e della cabina.
Tale postazione dovrà essere operativa entro 15 giorni dalla data di “consegna” all’Appaltatore degli impianti oggetto della gestione, pena l’applicazione della penale di cui all’Art. 14.
- dotare il personale del quale è richiesta la reperibilità 24h su 24, come più avanti specificato, di PC portatile configurato con le medesime funzioni del PC di supervisione presente in cabina, attraverso il quale poter monitorare gli impianti e ricevere gli allarmi nelle ore in cui il sistema di telecontrollo remoto non è presidiato dal “conduttore”.
Tale PC portatile dovrà essere operativo entro 3 giorni dalla data di “consegna” all’Appaltatore degli impianti oggetto della gestione, pena l’applicazione della penale di cui all’Art. 14.
Per le finalità di cui sopra l'Appaltatore provvederà a richiedere l’attivazione a sue spese delle linee di comunicazione telefonica necessarie per il controllo e la conduzione degli impianti stipulando a suo nome i relativi contratti, i quali, alla fine dell'appalto, saranno volturati all’Amministrazione Committente, se da essa richiesto, o a chi sarà dalla stessa indicato.
Fino a quando la postazione di telecontrollo remoto ed il PC portatile di cui sopra non saranno operativi, l’Appaltatore dovrà assicurare, in ogni caso, la conduzione degli impianti in modo equivalente a quanto richiesto dagli articoli che seguono.
La postazione “fissa” (già di proprietà dell'Amministrazione Committente) e la postazione “portatile” (PC che dall’Appaltatore dovrà essere acquistato e configurato con le medesime funzioni del PC di supervisione “fisso”), dovranno essere entrambe consegnate alla Amministrazione Committente al termine dell’Appalto.
6.1 Conduzione degli impianti
E' a carico dell'Appaltatore la messa in funzione, il governo, il controllo e la sorveglianza di tutti i componenti degli impianti, nonché l’esecuzione degli interventi e delle operazioni necessarie per il regolare esercizio delle gallerie.
In particolare l'Appaltatore deve:
• effettuare la sorveglianza continua degli impianti;
• controllare l'efficienza ed il regolare funzionamento degli impianti mediante il sistema di controllo SCADA ovvero mediante interventi diretti, come precisato nella PARTE TECNICA di questo Capitolato.
• garantire entro i termini temporali indicati nel presente Capitolato, il pronto intervento per la riattivazione degli impianti in caso di fermi di qualsiasi tipo e per guasti accidentali.
• Garantire, entro i termini temporali indicati nel presente Capitolato, il pronto intervento in caso di incidenti, per la manovra degli impianti secondo le richieste dei VV.F. e/o delle Autorità competenti.
6.2 Manutenzione ordinaria degli impianti
Per tutta la durata dell'Appalto, l'Appaltatore ha l'obbligo, senza difetti e ritardi, della manutenzione ordinaria e della conservazione in efficienza funzionale di tutti gli impianti, facendosi carico di tutti gli oneri relativi alle operazioni ordinarie necessarie ad assicurarne il funzionamento e la loro conservazione nel tempo.
La manutenzione ordinaria comprende, in conformità alla normativa vigente, l'esecuzione delle operazioni specificamente previste nel “SOTTOPROGRAMMA DELLE VERIFICHE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE” e di cui alla Stima dei Costi ed all’Elenco Prezzi Unitari allegati.
Essa è inerente alle normali operazioni, da eseguirsi secondo le regole dell'arte, di manutenzione e di riparazione, con sostituzione del materiale di minuteria necessaria, con l'impiego e la fornitura del materiale di consumo d'uso corrente e con la sostituzione di parti di normale deperimento.
6.3 Manutenzione e verifica programmata degli impianti
L'Appaltatore è tenuto ad effettuare, secondo le indicazioni delle “SCHEDE DI MANUTENZIONE” e del “SOTTOPROGRAMMA DELLE VERIFICHE E DEGLI INTERVENTI
DI MANUTENZIONE”, le operazioni di manutenzione e verifica programmata per i vari componenti dell'impianto, al fine di una loro perfetta efficienza e funzionalità, nonché a tenere puliti tutti i locali della cabina elettrica e le apparecchiature in essa contenute. Per manutenzione programmata vengono intese quelle operazioni di intervento che sono richieste in modo programmato per garantire il regolare e corretto funzionamento degli impianti, mentre per verifica programmata si intende il controllo periodico, fatto in modo visivo o strumentale, per constatare il regolare funzionamento degli impianti ed il livello prestazionale delle apparecchiature (V. “SCHEDE DI MANUTENZIONE” e “SOTTOPROGRAMMA DELLE VERIFICHE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE).
Le due suddette operazioni sono interdipendenti e vanno intese come correlate, in quanto la verifica programmata integra il quadro informativo circa le operazioni di manutenzione programmata da effettuare. Successivamente alle operazioni di verifica seguono, quando necessario, gli interventi manutentivi e le eventuali sostituzioni dei componenti non funzionanti.
La manutenzione programmata richiede comunque una verifica successiva, qualitativa o strumentale, sull'esito ottenuto.
Nelle prestazioni richieste con il presente Capitolato e nei prezzi con i quali l’Appaltatore è remunerato, si intende inclusa la fornitura dei materiali di uso e consumo connessi con l'attività manutentiva svolta (es. manicotti, rondelle, dadi, bulloni, viterie, filtri a perdere, guarnizioni, minuteria, interruttori, fusibili, spezzoni di cavo nelle formazioni e con le sezioni in opera, prese, fascette, premistoppa, lubrificanti, nastri adesivi, sigillanti, detersivi, accessori vari di impianto, etc.).
Tutti gli interventi citati nelle schede di manutenzione e nelle schede del sottoprogramma delle verifiche e degli interventi di manutenzione con cadenza “quando necessario”, si intendono comprese e remunerate nell’importo relativo alla manutenzione ordinaria, in quanto trattasi di interventi con materiali d’uso e consumo comune.
Le operazioni di manutenzione e verifica programmata degli impianti devono essere eseguite secondo le prescrizioni delle vigenti normative UNI e CEI, nonché secondo i manuali di istruzioni per la conduzione, la manutenzione e le verifiche fornite dai costruttori degli apparecchi costituenti gli impianti ed allegati al Progetto Costruttivo (in formato elettronico e/o cartaceo), di cui è possibile la visione presso l’Amministrazione Committente.
L'Appaltatore è tenuto a presentare all'Amministrazione, con cadenza trimestrale, copia aggiornata delle schede di registrazione interventi, riportanti il riscontro degli interventi effettuati, elencati su appositi quaderni e su supporto informatico.
6.4 Manutenzione straordinaria degli impianti
Per "manutenzione straordinaria" si intendono gli interventi, non compresi nel precedente articolo 6.3, atti a ricondurre il funzionamento dell'impianto a quanto previsto dalle finalità del presente Capitolato, dal Progetto Costruttivo e dalle prescrizioni della normativa vigente, mediante il ricorso, in tutto od in parte, a mezzi, attrezzature, strumentazioni, riparazioni, ricambio di parti, ripristini, revisione o sostituzione di apparecchi o componenti dell’impianto stesso.
La manutenzione straordinaria è comprensiva degli interventi eseguiti in pronto intervento a seguito di guasti o danneggiamenti causati da incidenti.
La finalità della manutenzione straordinaria è quella di mantenere nel tempo il regolare funzionamento, la costante efficienza ed il livello tecnologico degli impianti a servizio della galleria, costituiti come elencato all’Art. 5, al fine di assicurare il regolare il funzionamento per garantire la sicurezza del transito nella galleria e lungo la tratta stradale da essi asservita, nonché le condizioni normative, contrattuali ed il rispetto delle norme di sicurezza.
La manutenzione straordinaria è svolta attraverso le seguenti attività:
• riparazione;
• ricambi e/o sostituzione e/o ripristino;
• esecuzione di opere accessorie e connesse;
• revisione e verifica.
e, con le finalità di cui sopra, include la sostituzione, in tutti i casi in cui non siano più riparabili, di tutti i componenti degli impianti e dei relativi accessori.
Per tutte le operazioni di manutenzione sulle apparecchiature, che richiedono interventi specialistici di taratura e messa a punto, quali ad esempio gli interventi su ventilatori, strumenti di controllo atmosfera e traffico, impianto TVcc, SOS, rivelazione incendio, ecc. si richiede che l’Appaltatore abbia l’assistenza delle Ditte fornitrici di tali apparecchiature.
Per la esecuzione di interventi specialistici su tali apparecchiature è consentito l’affidamento a terzi, secondo le modalità ed entro i limiti consentiti dalla normativa vigente.
Inoltre per tutte le apparecchiature meccaniche, elettriche ed elettroniche la sostituzione completa dell’intera apparecchiature ovvero di parti di componenti dell’apparecchiatura stessa deve essere fatta con apparecchiature o parti di componenti originali, forniti dalla casa costruttrice.
Se l’apparecchiatura non è più in produzione la sostituzione dell’apparecchiatura stessa o dei suoi componenti con altra deve avvenire previa relazione documentata e giustificativa della compatibilità con il regolare funzionamento con l’impianto esistente.
La sostituzione sopramenzionata e la relativa documentazione deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione da parte della Amministrazione Committente.
Di seguito viene riportato l'elenco indicativo e non esaustivo, degli impianti che possono essere interessati dagli interventi di manutenzione straordinaria oggetto del presente appalto:
• Cabina MT/BT e quadri elettrici
• Impianti di illuminazione
• Impianti di ventilazione
• Impianti di segnaletica
• Impianti di videosorveglianza – sensori
• Rilevamento incendi
• Impianto SOS
• Automazione
• Impianto antincendio
• Linee in cavo e cavidotti
Sono esclusi dagli oneri dell’Impresa gli interventi di manutenzione straordinaria che si dovessero rendere necessari a seguito di eccezionali eventi atmosferici e/o di calamità naturali, all’uopo accertati dall’Amministrazione Committente e dichiarati di forza maggiore o di somma urgenza ai sensi dell’Art. 147 del D.P.R. 554/1999.
Art. 7 - Conduzione e manutenzione degli impianti
L’Appaltatore deve, nel suo operato, ottemperare a quanto di seguito indicato in via esemplificativa e non esaustiva:
• presa in carico degli impianti a servizio della galleria oggetto del presente Capitolato;
• effettuare la conduzione e la manutenzione degli impianti stessi, attraverso le attività previste nella Parte Tecnica di questo Capitolato, al fine di assicurare l’esercizio in sicurezza della galleria.
Per l’attività di conduzione è prevista la presenza, nel locale del Posto di Controllo Centralizzato Remoto (P.C.C.R.), che la Ditta Appaltatrice è tenuta a mettere a disposizione ed ad attrezzare adeguatamente, di personale con qualifica minima di operaio specializzato di 5a categoria, con particolare capacità e perizia ed adeguatamente istruito sui compiti da svolgere, in tutti i giorni feriali e festivi (7 giorni su 7) dalle ore dalle 7.00 alle 13.30 e dalle 17.00 alle 20.00, per complessive 9 ore e 30 minuti.
Le modalità di intervento diretto sugli impianti da parte del conduttore sono indicate nello specifico Piano di Emergenza della Galleria.
In funzione dell’andamento del traffico orario massimo transitante in galleria potrà essere prevista, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Provinciale, una articolazione oraria diversa del sopra indicato numero di ore giornaliere complessive (9 ore e 30 minuti) di presenza attiva, rimanendo entro l’arco temporale compreso tra le ore 7,00 e le ore 20,00.
Dovrà essere inoltre previsto personale, con qualifica minima di operaio specializzato di 5a categoria, con particolare capacità e perizia ed adeguatamente istruito sui compiti da svolgere, adibito alla manutenzione urgente ed al pronto intervento. A tal fine è richiesta la reperibilità 24h su 24 tramite numero di cellulare, in modo da poter intervenire in sito in
caso di necessità di manutenzione urgente agli impianti, entro due ore dal ricevimento della chiamata.
Tale personale, nelle ore in cui è previsto il presidio della postazione per la conduzione degli impianti della galleria (presenza dell’operatore presso il Posto di Controllo Centralizzato Remoto (P.C.C.R.)), sarà avvertito, oltre che dall’SMS del sistema di supervisione, anche dal personale adibito alla loro conduzione. Nelle altre ore, in cui non è prevista la conduzione attiva degli impianti, sarà avvertito tramite l’SMS inviato dal sistema di supervisione e chiamata vocale con messaggio preregistrato, riportanti l’anomalia riscontrata.
Il reperibile inoltre, nelle ore in cui non è prevista la conduzione attiva degli impianti (presenza dell’operatore presso il Posto di Controllo Centralizzato Remoto (P.C.C.R.)), dovrà verificare sul PC portatile in dotazione (vedere Art. 6), quale postazione remota suppletiva del sistema di controllo, la veridicità dell’allarme ed agire come previsto nello specifico Piano di Emergenza della Galleria.
Qualora non sia possibile verificare la veridicità dell’allarme, il conduttore ed il personale reperibile dovranno, in ogni caso, attivare le procedure contenute nel Piano di Emergenza, assumendo per veritieri gli allarmi ricevuti.
Nel caso di incidente, incendio, ovvero di una situazione di emergenza in galleria (traffico bloccato, allarme SOS, ecc….), che richieda la necessità di intervento dei soccorsi (VV.F., 118, Polizia, Carabinieri, ecc), il personale reperibile che l’Appaltatore avrà individuato, dovrà raggiungere la cabina di controllo degli impianti, posta all’imbocco della galleria (lato Chieri), nel più breve tempo possibile per operare direttamente sulle modalità di funzionamento degli impianti secondo le indicazioni del personale di soccorso intervenuto, che avrà assunto la responsabilità del coordinamento delle operazioni (di norma i VV.F.).
Le modalità di reperibilità sono le stesse indicate al capoverso precedente.
Il personale adibito alla conduzione, alla reperibilità ed alla manutenzione deve essere appositamente istruito sui compiti e le attività da svolgere.
La postazione “fissa”, già di proprietà dell’Amministrazione Committente, e la postazione “portatile”, che dovrà essere acquistata e configurata con le medesime funzioni del PC di supervisione “fisso” dall’Appaltatore, entrambe adibite alla conduzione degli impianti, dovranno essere riconsegnate alla Amministrazione Committente al termine dell’Appalto.
Nell’adempiere agli obblighi contrattualmente assunti l'Appaltatore deve attenersi alle seguenti normative regolanti gli impianti elettrici:
- Legge 168 del 01/03/1968: Disposizioni concernenti la produzione di materiali elettrici ed elettronici;
- Legge 791 del 18/10/1977: Attuazione alla direttiva CEE relativa alle garanzie di sicurezza del materiale elettrico;
- Xxxxx X. X. X. 64.8: Impianti elettrici utilizzatori a tensione inferiore a 1000 V c.a. e 1500V c.c.;
- Per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro l’Impresa deve attenersi al D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i, nonché alle prescrizioni date dalla Amministrazione Committente all’Impresa secondo il D.Lgs. sopracitato.
I suddetti oneri si intendono compensati nei prezzi del contratto di Xxxxxxx.
L'Appaltatore deve comunicare alla Amministrazione Provinciale committente, prima dell'inizio delle attività gestionali oggetto dell’appalto, il nominativo del Tecnico
incaricato quale diretto responsabile della conduzione e della manutenzione degli impianti, che sovrintende il personale adibito alla conduzione, alla reperibilità ed alla manutenzione, con indicazione dei suoi dati anagrafici, dell' indirizzo, dei numeri telefonici ed ogni altro elemento atto a consentirne l'immediata reperibilità che dovrà essere continuativamente garantita.
Al suddetto “Tecnico Responsabile”, oltre che all’Appaltatore, compete l'incarico della guida del personale addetto alla gestione degli impianti. Pertanto tale Tecnico dovrà essere esperto in relazione alle attività oggetto della gestione affidata in appalto ed aver acquisito adeguata esperienza, in modo da assicurare che gli impianti possano essere condotti e manutenuti con adeguata perizia e celerità, secondo quanto previsto nel presente Capitolato e documenti allegati, e secondo le necessità per far fronte ad eventuali emergenze, per garantire la continuità di esercizio delle gallerie ed il rispetto delle normative vigenti in materia di impianti.
Il Tecnico responsabile deve avere conoscenze tecniche e gestionali, livello gerarchico e funzioni tali da poter disporre del personale dipendente dall'Appaltatore per la gestione degli impianti della galleria. Il Tecnico responsabile deve essere in condizioni ed in grado di prendere rapide decisioni per far fronte a ogni emergenza, situazione ed esigenza.
L’Appaltatore deve altresì trasmettere alla Amministrazione Committente la lista dei nominativi di tutto il personale, completa di tutti i dati necessari ai fini di eventuali reperimenti in caso di urgenza (indirizzo, numeri telefonici, etc.), adibito alle attività oggetto dell’appalto, curando di tenerla costantemente aggiornata.
Se durante l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente Contratto, la Amministrazione Committente ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che qualcuno del suddetto personale dell'Impresa sia manifestamente incapace di svolgere le funzioni delle quali è incaricato, non si dimostri puntuale o corretto nello svolgimento delle sue prestazioni o, semplicemente, mantenga un comportamento tale da non ritenerlo di gradimento, la Amministrazione Committente ne può chiedere la sostituzione. In tal caso l’Appaltatore deve provvedervi immediatamente, con contemporanea sostituzione con altro personale appositamente istruito e con i requisiti richiesti, dandone sollecita comunicazione alla Amministrazione Committente stessa.
L'Appaltatore è comunque sempre tenuto a rispondere del comportamento dei suoi dipendenti e del lavoro da essi svolto.
L'Appaltatore deve presentare all’Amministrazione Committente prima dell'inizio dell’appalto e comunque entro 20 giorni dalla data del verbale di consegna, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali - inclusa la Cassa Edile - assicurativi ed infortunistici per il personale impiegato per le attività di gestione oggetto dell’appalto.
L’Impresa deve tenere nel locale adibito alla gestione (P.C.C.R.) appositi registri cartacei, nei quali devono essere riportati tutti i dati relativi alle operazioni di conduzione e di manutenzione eseguite sugli impianti, le eventuali anomalie riscontrate nel loro funzionamento e le riparazione/sostituzioni eseguite, i dati riscontrati nei rilievi periodici sugli strumenti di rilevazione, le grandezze elettriche ed il fattore di potenza di ogni singolo impianto. Per i materiali/componenti sostituiti ne devono essere annotate le caratteristiche.
Tali registrazioni devono avvenire anche mediante tabulati informatizzati (su PC).
E’ onere dell’Appaltatore e del Tecnico Responsabile accertarsi che tutti i dati delle operazioni di conduzione, di intervento eseguito dal reperibile a seguito di emergenza e di
manutenzione giornalmente effettuate, così registrati su PC, vengano giornalmente salvati anche su CD, in modo tale da garantire che nessuna informazione possa essere persa.
I registri cartacei e i supporti informatici debbono essere sempre a disposizione della Stazione Appaltante.
Nel caso che l’Impresa od il personale addetto alla conduzione ed alla manutenzione rilevino sugli impianti anomalie di funzionamento o danni di qualsiasi natura, dai quali possa derivare una situazione di pericolosità, anche solo potenziale, per gli utenti della galleria o per le strutture/impianti della galleria stessa, non appena esperiti gli eventuali interventi di urgenza deve redigere una dettagliata relazione tecnica corredata, se del caso, da elaborati tecnici e da un sufficiente numero di fotografie, da sottoporre sollecitamente alla Amministrazione Committente al fine della assunzione dei provvedimenti del caso.
In tale relazione devono essere riportati gli interventi già effettuati dall'Impresa, le eventuali soluzioni proposte e, qualora gli interventi ancora da eseguire esulino da quanto il presente Capitolato pone a carico dell’Appaltatore, un preventivo specifico di spesa predisposto con le modalità in esso previste.
Una documentazione fotografica particolarmente accurata deve essere presentata in caso di eventuali incidenti, che coinvolgano gli impianti ubicati nei locali della cabina elettrica ed all’interno della galleria.
Per particolari situazioni l’Amministrazione Committente si riserva il diritto di richiedere all'Impresa la prestazione di uno studio fotografico specializzato.
L'Impresa è responsabile del rispetto delle norme riportate nei contratti di fornitura di energia elettrica per il funzionamento degli impianti con l'Ente erogatore.
In particolare l'Impresa deve verificare che i consumi riportati nelle fatture non superino la potenza impegnata contrattualmente con l’Ente erogatore, relazionando in merito ad eventuali aumenti di consumo o superi ed adottando possibili soluzioni di economia negli assorbimenti degli impianti.
L'Impresa è tenuta a predisporre e presentare ogni documentazione prevista per il corretto adempimento degli obblighi riguardanti gli impianti in questione nei confronti degli Enti competenti (UTIF, ASL, ENEL, VV.F. etc.).
Alla fine di ogni anno di gestione deve essere redatta dall’Appaltatore una apposita dichiarazione di avvenuto accertamento circa la corretta efficienza di tutti gli impianti oggetto della conduzione e della manutenzione. Tale verbale è consegnato all’Amministrazione Committente.
Tutti i materiali di risulta delle attività di gestione degli impianti, quali sostituzione di materiali o di componenti degli stessi e delle apparecchiature di cui si compongono, materiali utilizzati per le operazioni di pulizia, ecc., devono essere trasportati a discarica ed a smaltimento, con le modalità prescritte dalla normativa vigente in relazione del tipo di rifiuto, a cura dell'Impresa e con l'impiego, se necessario, di altre imprese all'uopo regolarmente munite della prescritta autorizzazione. Dell’avvenuto corretto smaltimento di tali materiali deve essere ottenuta, a carico dell’Appaltatore, idonea comprovante documentazione, da conservarsi unitamente ai registri cartacei ed ai supporti informatici di cui sopra.
Art. 8 - Garanzie di riattivazione degli impianti
L'Appaltatore deve provvedere con la massima tempestività a ripristinare, in caso di necessità, la funzionalità degli impianti.
Per tale fine gli interventi occorrenti dovranno essere posti in atto nel più breve tempo possibile, senza interruzioni delle attività di ripristino e, se del caso, con squadre a turno continuo avvicendato, sino al ristabilirsi delle normali condizioni di funzionamento.
I lavori di ripristino e di manutenzione devono essere comunque eseguiti nel rispetto della periodicità prevista nella Stima dei Costi e nell’Elenco Prezzi Unitari predisposta dalla Amministrazione Committente ed allegate. Tali tempi possono essere modificati dalla Amministrazione Committente per sopravvenute esigenze, previo accordo con l’Appaltatore. La periodicità prevista nella Stima dei Costi e nell’Elenco Prezzi Unitari può inoltre essere modificata od integrata dalla Amministrazione Committente, nel caso di intervento o di coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Amministrazione Committente, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela nei siti e sulle aree comunque interessate dalla galleria e dalla tratta stradale; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Amministrazione Committente o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dalla galleria e dalla tratta stradale oggetto dell’Appalto intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Amministrazione Committente.
Nell’esecuzione delle attività manutentive l’Appaltatore dovrà fare il possibile per garantire la continuità del traffico.
Gli interventi per i quali si rende necessaria l’interruzione del transito nella galleria o lungo la tratta stradale asservita dagli impianti oggetto della gestione debbono essere, per quanto più possibile, accorpati per ridurre al minimo indispensabile il disagio agli utenti.
Della necessità di tali interruzioni deve essere preventivamente informata la Amministrazione Committente, al fine di concordarne le modalità attuative e poter disporre in tempo utile le necessarie Ordinanze.
Art. 9 - Controllo dei livelli prestazionali da parte dell'Appaltatore
Tutti i dati relativi all’esecuzione delle operazioni di manutenzione eseguite devono essere registrati come specificato al precedente Art. 7, al fine di costituire una apposita banca dati per consentire una sempre più efficiente programmazione degli interventi futuri.
I controlli sugli impianti sono eseguiti sulla base di schede tipologiche per la manutenzione allegate al presente Capitolato (V. Capitolato d’Oneri, Parte Tecnica, “Schede di Manutenzione” e “Sottoprogramma delle verifiche e degli interventi di manutenzione”).
Schede analoghe possono essere predisposte per le manutenzioni prevedibili per singolo componente di impianto installato, integrandole con le eventuali operazioni specifiche raccomandate dal costruttore della parte o del complessivo impianto. (Vedere l’Allegato “Schede Manutenzione”).
Come già specificato al precedente Art. 7 tutti i dati registrati su PC devono essere giornalmente salvati anche su CD, in modo tale da garantire che nessuna informazione possa essere persa.
Art. 10 - Sorveglianza e controllo dei servizi resi
Il servizio reso dall'Appaltatore deve rispondere qualitativamente e quantitativamente agli accordi contrattuali.
E' facoltà dell’Amministrazione Committente verificare che l'Appaltatore sia dotato di attrezzature ed apparecchiature di prova e disponga delle figure professionali atte a garantire la piena rispondenza agli obblighi contrattuali.
L'Amministrazione Committente si riserva la facoltà di verificare in particolare:
• le procedure di intervento manutentivo e di conduzione e le eventuali azioni correttive e preventive codificate ad assicurare un corretto risultato finale;
• la qualificazione del personale addetto alla manutenzione e conduzione;
• la documentazione che dimostri le azioni messe in atto per il mantenimento dei livelli di formazione e qualifica del personale adibito alle prestazioni di cui al presente Capitolato.
L’Amministrazione Committente provvede a sorvegliare la regolarità del servizio, effettuando periodiche verifiche da parte di personale incaricato. Visite ispettive vengono poi effettuate dall’Amministrazione Committente per monitorare lo stato di conservazione, la funzionalità degli impianti, la corretta esecuzione degli interventi ed il rispetto delle normative vigenti, nonché per il controllo della qualità dei dati inseriti nei registri.
L'Appaltatore consente l'accesso agli impianti per gli accertamenti di cui sopra e, su richiesta, assiste l’Amministrazione Committente od i suoi incaricati nell'effettuazione delle prove e delle verifiche da essa ritenuta occorrenti a suo insindacabile giudizio.
Resta inteso che il personale incaricato delle verifiche non modificherà, di propria iniziativa, quei parametri la cui gestione è sotto la responsabilità dell'Appaltatore.
Di detti accessi e delle risultanze delle verifiche, verrà lasciata menzione nel Registro di Conduzione.
In particolare la Amministrazione Committente, ai fini di controllare l'esecuzione e la qualità dei servizi oggetto degli accordi contrattuali, anche al fine dell'eventuale applicazione delle penali previste nel contratto, ritiene indispensabili strumenti di valutazione i seguenti:
• Registro e Schede di Conduzione su supporto cartaceo e informatico;
• Piano di Manutenzione e relativo Registro dei Controlli;
• Ordini di Lavori.
Art. 11 - Personale
Dovrà essere destinato alle attività di conduzione e verifica del funzionamento degli impianti, personale con qualifica minima di operaio specializzato di 5a categoria CCNL dei Metalmeccanici e dell’installazione di impianti, ovvero mansioni e qualifiche analoghe da CCNL affini e dagli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servi e i lavori, con idonea capacità e perizia ed allo scopo adeguatamente istruito.
Dovrà essere destinato alle attività di reperibilità, personale con qualifica minima di operaio specializzato di 5a categoria CCNL dei Metalmeccanici e dell’installazione di impianti, ovvero mansioni e qualifiche analoghe da CCNL affini e dagli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servi e i lavori, con idonea capacità e perizia ed allo scopo adeguatamente istruito.
Dovrà essere impiegato, per l’esecuzione dei lavori di manutenzione, personale avente le qualifiche di Tecnico Specializzato, Operaio Specializzato (5a categoria) ed Operaio Comune (3a categoria) CCNL dei Metalmeccanici e dell’installazione di impianti, ovvero mansioni e qualifiche analoghe da CCNL affini e dagli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servi e i lavori.
Della continua ed assidua sorveglianza del funzionamento degli impianti l’Appaltatore è totalmente responsabile. Tale sorveglianza deve concretizzarsi con ispezioni, verifiche preventive e periodiche della funzionalità e dell'efficienza di tutte le parti dell'impianto ed in particolare delle apparecchiature di controllo e sicurezza, e del sistema SCADA di supervisione.
L’Appaltatore deve provvedere ad un corso di istruzione di detto personale, sulla base dei Progetti Costruttivi, su tutti gli impianti installati nella galleria e nella tratta stradale.
Deve essere fornito alla Amministrazione Committente un elenco degli argomenti e delle apparecchiature trattate in detto corso.
L'Appaltatore è obbligato ad attuare, nei confronti del personale occupato nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data del contratto, alla categoria ed alla località in cui si svolgono le prestazioni, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni ed, in genere, da ogni altro contratto collettivo, successivamente stipulato per la categoria ed applicabile nella località. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l’Appaltatore anche nel caso in cui non sia aderente alle Associazioni stipulanti o receda da esse.
L’Amministrazione Committente si riserva la facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuni, per assicurarsi che da parte dell'Impresa siano osservate le prescrizioni suddette.
In caso di violazione degli obblighi retributivi, contributivi ed assicurativi di legge, non sarà dato corso ai pagamenti spettanti all’Appaltatore, sino a che dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) non risulterà l’avvenuta regolarizzazione della sua posizione.
L'Appaltatore dovrà presentare all'inizio del servizio l'elenco nominativo completo del personale adibito all'espletamento della conduzione, del personale reperibile e del personale adibito alla manutenzione degli impianti, indicando per ciascuno il nome, il cognome ed il luogo di nascita, nonché il relativo orario settimanale, allegando copia del libretto di lavoro o del contratto.
Nel caso in cui l'impresa ritenga opportuno adibire nuovo personale, dovrà darne comunicazione scritta con debito anticipo alla Amministrazione Committente.
L’Amministrazione Committente ha la facoltà di ordinare, per giustificati motivi, la sostituzione del personale addetto ai lavori, senza dover corrispondere indennizzi di alcun genere.
L'Appaltatore è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, nonché di sicurezza sul lavoro, così come stabilito dalle norme contenute nel D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81, ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.
I dipendenti dell'Appaltatore dovranno essere muniti durante le operazioni di svolgimento delle attività oggetto dell’appalto dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) previsti dal D.Lgs. 9 Aprile 2008, n.81 adeguati al lavoro svolto.
L'Appaltatore è tenuto a presentare un piano di lavoro che evidenzi le seguenti informazioni:
• numero dei lavoratori presenti muniti di tesserino di riconoscimento con chiaramente visibile nome, cognome e qualifica;
• documentazione sulla formazione degli operatori ed in particolare se previsto l'uso di DPI di III categoria, nel loro impiego;
• riferimenti specifici per la prevenzione degli incendi e formazione in merito ed eventuale necessità di attrezzature antincendio;
• informazioni sull'esecuzione temporale dei lavori per la necessaria predisposizione degli ambienti di lavoro;
• coordinamento con la Amministrazione Committente.
L'Appaltatore dovrà utilizzare personale dotato di adeguate conoscenze in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Allo scopo di tutelare i lavoratori, per il personale utilizzato nelle attività oggetto del presente Capitolato l’Appaltatore deve documentare la avvenuta formazione in materia di conduzione e di manutenzione di impianti tecnologici analoghi a quelli oggetto del presente appalto e l’esperienza da esso maturata, presentando gli attestati di partecipazione ai corsi di formazione previsti dal D.Lgs. 81/2008.
E' fatto inoltre obbligo all'Appaltatore:
• di tenere presso il luogo di esecuzione dell'appalto (Posto di Controllo Centralizzato Remoto per la conduzione degli impianti) i libri matricola o i documenti equivalenti previsti dalla Legge, ed esibire, su richiesta dell'Amministrazione Committente, i libri paga ed assicurativi.
• di munire il personale, ai sensi dell’Art. 6 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007, concernente “Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro”, di apposito tesserino di riconoscimento, che deve obbligatoriamente essere esposto dai lavoratori, corredato di fotografia e contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del Datore di Lavoro.
Nessun rapporto di lavoro viene ad instaurarsi tra l'Amministrazione Committente ed il personale addetto all'espletamento delle prestazioni assunte dalla Appaltatore.
Tutto il personale adibito al servizio appaltato opererà in regime di dipendenza e sotto l'esclusiva responsabilità dell'Appaltatore, sia nei confronti dell’Amministrazione Committente che dei terzi.
Art. 12 - Pagamenti
Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non è dovuta alcuna anticipazione.
Nell’ambito del presente appalto non sono previste, per alcun materiale da costruzione, le modalità di pagamento disciplinate dall’Art. 133 – comma 1 bis – del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
Per quanto riguarda l’attività di “conduzione” degli impianti i pagamenti verranno effettuati
“a misura” a seguito di presentazione di apposita fattura emessa trimestralmente, corredata
dalla necessaria documentazione e solo in assenza di formale contestazione in ordine alla prestazione resa.
Alla fattura sarà allegata una relazione, prodotta e sottoscritta dall’Appaltatore, riportante le operazioni di verifica degli impianti effettuate nel trimestre al quale il pagamento è riferito sugli eventuali malfunzionamenti/guasti rilevati e sugli eventuali incidenti verificatisi in galleria e nella tratta stradale con indicazione delle relative conseguenze.
Per quanto riguarda i lavori di “manutenzione ordinaria”, in considerazione della tipologia di interventi, della loro entità economica e delle scadenze temporali previste per la loro esecuzione nella Stima dei costi e nell’Elenco Prezzi Unitari, i pagamenti avvengono “a misura” con cadenza trimestrale, mediante emissione di certificati di pagamento predisposti con la applicazione dei prezzi di contratto o degli eventuali “nuovi prezzi” relativi a ciascuna delle prestazioni previste, inclusi gli importi di eventuali interventi effettuati per sostituzione o riparazioni di materiali od apparecchiature guasti, sostituzione autorizzate dalla Amministrazione Committente secondo quanto prescritto agli Artt. 6, 7 ed 8.
Al certificato di pagamento sarà allegata una relazione, prodotta e sottoscritta dall’Appaltatore, sulle operazioni di manutenzione ordinaria effettuati nel periodo temporale al quale il pagamento si riferisce e sugli interventi di sostituzione o di riparazione di materiali ed apparecchiature guasti.
Per quanto riguarda i lavori di “manutenzione straordinaria”, i pagamenti verranno effettuati “a misura” mediante emissione, sulla base del contratto, di certificati di pagamento al raggiungimento di un importo minimo di Euro 15.000,00 (al lordo del ribasso di gara).
A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo dei certificati di pagamento dei lavori, sui certificati di pagamento relativi ai lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
I pagamenti saranno effettuati entro 90 giorni dalla presentazione della fattura completa della documentazione richiesta. In caso di ritardato pagamento sarà applicabile il saggio di interesse legale previsto dall'Art. 1284 cod. civ..
Ai fini del pagamento, la stazione appaltante acquisirà d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) dell'affidatario e degli eventuali subappaltatori.
Il termine temporale di cui sopra è sospeso dai tempi di rilascio del predetto documento, per ritardo dovuto a causa non imputabile alla stazione appaltante.
Art. 13 - Revisione prezzi
La revisione prezzi per il servizio di conduzione viene applicata come segue:
- a partire dal secondo anno, i prezzi del contratto saranno sottoposti a revisione annuale, a richiesta della ditta appaltatrice, ai sensi dell'Art. 115 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i.; l’Appaltatore dovrà presentare specifica richiesta corredata da documentazione dimostrativa della variazione prezzi richiesta, costituita dalle pubblicazioni di cui all’Art. 7, comma 4, lett. c) e comma 5, oppure in mancanza dagli indici dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, editi dallo stesso ISTAT, con riferimento alle tabelle contenenti le variazioni percentuali di ciascun mese rispetto ad ogni altro mese ed anno precedente.
Per gli interventi di manutenzione i sensi dell'articolo 133 – comma 2 - del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile, fatto salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5, 6 dell’Art. 133 sopra citato.
Art. 14 - Penalità
Per inosservanza dei tempi previsti per la predisposizione e la operatività della postazione di controllo remoto degli impianti, sia “fissa” che “portatile”, di cui al precedente Art. 6, l’Appaltatore sarà passibile di una penalità pari all’1 per mille per ogni giorno di ritardo del costo della “conduzione” degli impianti.
Qualora l'Appaltatore non inizi, secondo quanto indicato dal precedente Art. 6, la gestione degli impianti oggetto del presente appalto entro il termine di 24 ore dalla data di “consegna” degli stessi, sarà passibile di una penalità di 2.000,00 Euro (duemila/00 Euro) per ogni giorno di ritardo.
Trattandosi di un appalto necessario per lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità, finalizzato a garantire la sicurezza del traffico veicolare, in caso di inosservanza:
- degli orari di presenza del personale addetto alla “conduzione” degli impianti, di cui all’Art. 7, l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale pari ad Euro 150,00 (centocinquanta/00 Euro) per ogni ora o frazione di ora di assenza accertata e pari ad Euro 2.000,00 (duemila) per ogni giornata di assenza accertata;
- dell’obbligo di assicurare la reperibilità secondo le modalità prescritte, l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale pari ad Euro 250,00 (duecentocinquanta/00 Euro) per ogni chiamata alla quale non sia stata data risposta ed alla quale non abbia fatto seguito l’intervento necessario;
- dei tempi previsti per la esecuzione degli interventi di manutenzione l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale pari a Euro 300,00 (trecento/00 Euro) per ogni giorno di ritardo sulla scadenza prevista.
Per inosservanza dell’obbligo di trasmissione all’Amministrazione Committente dei report (schede) di cui agli artt. 6.3 e 10 relative alla registrazione delle operazioni effettuate, l’Appaltatore sarà passibile dell’applicazione di una penale di 500,00 € (cinquecento/00 euro) per ogni scheda non trasmessa o trasmessa in ritardo.
Per inadempimento di cui all’Art. 6 della Legge n. 123 del 3 agosto 2007 potrà essere applicata una penale di 50,00 € (cinquanta/00 euro).
L’applicazione delle penali avverrà, previa contestazione all’Appaltatore dell’inadempimento accertato, con detrazione dell’importo corrispondente all’atto della liquidazione del primo pagamento utile.
Le penali di cui sopra sono cumulabili.
Ai fini dell’accertamento e della contestazione delle inadempienze di cui sopra l’Amministrazione Committente potrà procedere a mezzo del proprio personale o su segnalazione delle forze di polizia o dei VV.F..
Art. 15 - Oneri ed obblighi dell'Appaltatore
Oltre agli oneri previsti dal presente Capitolato d’Oneri ed a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell'Appaltatore gli oneri e gli obblighi di cui ai commi che seguono.
Tenuto conto della particolare natura delle prestazioni oggetto dell’appalto, comportanti la necessità di reperire continuativamente l’impresa e di intervenire sugli impianti della galleria con la massima tempestività, l’Appaltatore dovrà dichiarare in sede di gara l’impegno ad avere la disponibilità di una sede operativa, ubicata in luogo tale da consentire il raggiungimento della galleria nei termini temporali previsti nel presente Capitolato d’Oneri, in particolare per la manovra degli impianti secondo le indicazione dei VV.F. in caso di emergenza, comprendente un recapito telefonico, un telefax ed una postazione informatica per la ricezione di comunicazioni via e-mail.
Tale dichiarazione dovrà essere comprovata prima dell’aggiudicazione mediante presentazione di idonea documentazione attestante la disponibilità della sede stessa.
- La puntuale corretta esecuzione dei lavori indicati nel Capitolato d’Oneri – parte tecnica - e negli altri documenti allegati al presente Capitolato, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che tutte le attività di “lavoro” siano eseguite a perfetta regola d'arte, richiedendo all’Amministrazione Committente disposizioni scritte per i casi, gli adempimenti, le operazioni particolari che eventualmente non risultassero nei documenti suddetti.
- L'assunzione in proprio, tenendone sollevata l’Amministrazione Committente, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dovute a termini di contratto.
- Le responsabilità sulla non rispondenza delle operazioni eseguite in sito rispetto a quanto previsto dal presente Capitolato Amministrativo e documenti allegati.
- La pulizia dei locali costituenti la cabina elettrica (locale quadri elettrici, centrale antincendio, posto di controllo, etc.).
- Le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc…., che si rendano necessarie per l'esecuzione dei lavori di manutenzione e per il funzionamento dell’eventuale cantiere, nonché le spese per le utenze e i consumi conseguenti.
- L'idonea protezione dei materiali e delle apparecchiature in fase di manutenzione e/o di sostituzione per la prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, restando a carico dell'Appaltatore il risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto del presente obbligo.
- L'adozione, nel compimento delle attività di conduzione, di pronto intervento e di tutti i lavori di manutenzione degli impianti, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità delle persone ad essi addette e degli utenti della galleria, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati con ogni più ampia responsabilità, in caso di infortuni e/o danni, a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati la Amministrazione Committente, nonché il personale da essa preposto alla Direzione tecnica del Servizio appaltato.
- L'Appaltatore è tenuto a consegnare all’Amministrazione Committente una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, del personale addetto al Servizio di gestione oggetto dell’appalto, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art. 16 - Garanzia degli impianti, qualità e provenienza dei materiali - assicurazione.
L’Appaltatore è in ogni momento totalmente responsabile dell'efficienza degli impianti e delle singole apparecchiature oggetto contrattuale della gestione, per i quali è tenuto a garantire il mantenimento delle qualità prestazionali e delle caratteristiche.
Ciò in particolare per le apparecchiature di sicurezza e di governo, nonché per il complesso delle condizioni di rispondenza normativa. Tali condizioni dovranno essere mantenute a carico dell’Appaltatore costantemente a norma, valendo tali prescrizioni in particolare per quegli impianti sui quali siano stati eseguiti interventi di adeguamento e per i quali è prescritta specifica certificazione.
L’Appaltatore è tenuto a segnalare, entro trenta giorni dalla consegna dell'impianto, per iscritto ed in dettaglio, le eventuali rilevate non rispondenze alla normativa di riferimento non dipendente dal proprio comportamento, ritenendosi inteso che la mancata specifica segnalazione costituisce implicita dichiarazione di rispondenza degli impianti alle norme stesse, al cui mantenimento l’Appaltatore è tenuto per tutta la durata del contratto rimanendone responsabile in ogni sede.
Al termine del contratto l’Appaltatore dovrà rilasciare, per ciascun impianto, specifica dichiarazione, a firma di professionista abilitato, di permanenza della condizione di rispondenza normativa vigente all'atto dell'Appalto.
Tali dichiarazioni saranno condizione necessaria per il rilascio del certificato finale di regolarità del Servizio appaltato e di collaudo dei lavori eseguiti e dovranno essere rilasciate per tutti gli impianti, sia quelli per i quali l’Appaltatore non abbia segnalato per iscritto ed in dettaglio la mancanza di rispondenza normativa, sia per quelli rispetto ai quali, essendo stata segnalata per iscritto la mancanza di rispondenza normativa, siano stati adottati i conseguenti provvedimenti di messa a norma.
Le apparecchiature elettriche fornite dovranno essere dotate del marchio IMQ od equipollente.
Tutti i materiali e le apparecchiature, dovranno essere sottoposti, prima della installazione, all'esame ed all'accettazione della Amministrazione Committente, che potrà rifiutarli ed esigere la loro sostituzione qualora non risultassero corrispondenti a quelli previsti nel Progetto Costruttivo allegato al presente Capitolato e/o non possedessero i requisiti e/o le qualità richieste.
Per ogni apparecchiatura sostituita l’Appaltatore è tenuto a rilasciare una dichiarazione di avvenuto “corretto montaggio”, secondo le prescrizioni (se esistenti) del produttore della apparecchiatura stessa.
CAPO 3 - INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA
Art. 17 - Definizione
Per manutenzione “straordinaria” si intendono tutti gli interventi di manutenzione riconducibili alla tipologia del Contratto “aperto” di cui all'Art. 154 del D.P.R. 554/99, necessari al corretto funzionamento degli impianti e non compresi tra quelli previsti nella manutenzione “ordinaria”.
Tali interventi sono definiti da un elenco di materiali e di apparecchiature, presuntivamente occorrenti per la esecuzione degli interventi stessi, da intendersi indicativo e di cui alla Stima dei Costi ed all’Elenco Prezzi Unitari, elaborato in ottica previsionale e verranno puntualmente individuati ed autorizzati, a seconda delle necessità manifestatesi di volta in volta nell'arco del tempo contrattuale, con apposito ordine dell’Amministrazione Committente.
Il corrispettivo di detti interventi, come anticipato all’Art. 2.3, è valutato “a misura”, con applicazione dei prezzi contrattuali.
Potranno essere richiesti interventi di manutenzione straordinaria fino alla concorrenza massima dell'importo specifico messo per essi a disposizione e, in caso di necessità, delle maggiori risorse economiche reperite per dare attuazione a quanto previsto dal richiamato Art. n. 154 del D.P.R. n. 554/1999, sempre solo ed esclusivamente riferibile ai lavori di manutenzione straordinaria.
Nel caso in cui si renda necessaria la sostituzione di componenti degli impianti con altri di tipologie differenti da quelli originariamente installati, essendo questi ultimi non più disponibili sul mercato o non più costruiti, situazione che deve essere certificata dall’Appaltatore in forma scritta, tali componenti sostitutivi debbono essere compatibili con il funzionamento degli impianti esistenti, in modo da consentire il funzionamento previsto a progetto. Dei componenti sostitutivi debbono essere fornite le caratteristiche di funzionamento, nonché i manuali di installazione, di uso e di manutenzione, la dichiarazione del loro avvenuto corretto montaggio e la relativa garanzia di durata non inferiore a due anni.
L’Appaltatore dovrà effettuare nel più breve tempo possibile, o nel tempo che sarà concordato con l’Amministrazione Committente, la fornitura dei materiali e/o delle apparecchiature ed il loro montaggio in opera, in sostituzione/ripristino dei componenti danneggiati, al fine di garantire al minimo la interruzione, se necessaria, del traffico veicolare nella galleria e nella tratta stradale. Tale interruzione del transito dovrà avvenire previa emissione, da parte della Amministrazione committente, di apposita Ordinanza ai sensi del vigente Codice della Strada.
Potendosi o dovendosi svolgere il lavoro anche in presenza di traffico, l'impresa dovrà, a tale proposito, mettere in atto particolari cautele e predisporre cantieri mobili nella galleria e nella tratta stradale. Per alcuni lavori potrà essere richiesta la esecuzione in particolari orari della giornata. L'Appaltatore ha l'onere di organizzarsi per rispondere a tali particolari esigenze, disponendo in questi orari di personale e mezzi adeguati a rispondere alle necessità senza pretese per questo di maggiori compensi.
Per ogni intervento di manutenzione straordinaria da effettuare, l’Amministrazione Committente emetterà una specifica autorizzazione, contenente tutti gli elementi necessari per l'esecuzione, ovvero l'importo dei lavori, la durata e le altre condizioni attinenti
all'esecuzione, nonché il riferimento alla copertura finanziaria. Tale ordine dovrà essere sottoscritto per accettazione da parte dell'Appaltatore.
Per ogni ordinativo di manutenzione straordinaria, una volta eseguito l'intervento, entro 15 giorni dalla data di ultimazione dello specifico lavoro, sarà redatta la relativa contabilità eseguita in contraddittorio con l’Appaltatore.
Per ogni intervento eseguito l'Appaltatore dovrà compilare una apposita scheda analoga a quella costituente l’Allegato al presente Capitolato e dovrà presentare inoltre la seguente documentazione:
• disegni finali "as-built" in forma cartacea e su supporto informatico (CD);
• certificati di conformità a garanzia delle apparecchiature e materiali installati o loro documenti sostitutivi, nonché i manuali di uso e manutenzione;
• dichiarazione di esecuzione a regola d’arte;
• la specifica di tutte le apparecchiature installate con le indicazioni delle marche, sigle e serie;
• copia delle bolle di scarico degli eventuali materiali di recupero consegnati alla Amministrazione Committente;
• documentazione comprovante l’avvenuto smaltimento dei materiali costituenti rifiuto, in particolare per quanto riguarda i componenti elettronici, secondo la normativa vigente.
Ogni intervento richiesto si riterrà concluso e di conseguenza verrà autorizzato il relativo pagamento solamente con la consegna, da parte dell'Appaltatore, di tutta la documentazione richiesta e dei certificati previsti per legge, e previa verifica, da parte della Amministrazione Committente, della avvenuta regolare esecuzione.
Art. 18 - Determinazione nuovi prezzi
In caso di mancanza del “prezzo” contrattuale occorrente, in applicazione dell’art. 136 del DPR 554/1999 e s.m.i. si procederà alla formazione di “nuovi prezzi”, ai quali sarà applicato lo stesso ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria in sede di gara.
In attuazione di quanto disposto dall’art. 133 - comma 8 - del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e
s.m.i. si farà per tale fine riferimento all’Elenco Prezzi della Regione Piemonte in vigore al momento della pubblicazione del bando di gara.
Per eventuali voci mancanti su tale Xxxxxx Xxxxxx regionale, il “nuovo prezzo” occorrente sarà determinato secondo quanto previsto dall’ art. 34 dello stesso sopra richiamato DPR, facendo ricorso per le relative analisi, se necessario, anche ai Listini Prezzi delle Ditte produttrici delle apparecchiature specialistiche e/o dei componenti da ripristinare/sostituire.
Art. 19 - Condizioni particolari
Tutti i materiali che verranno forniti dall’Appaltatore, dei quali dovrà essere prodotta idonea documentazione comprovante la provenienza, saranno ricevuti, scaricati e custoditi dall’Appaltatore a sua cura e spesa e sotto la sua esclusiva responsabilità, in luogo idoneo a garantirne la corretta conservazione ed a poterne garantire la pronta disponibilità per l’impiego.
L'accettazione di qualunque materiale non esonera l'Appaltatore dalle responsabilità e dalla garanzia cui è tenuto in virtù delle norme del presente Capitolato.
Art. 20 - Prezzi contrattuali
I prezzi di riferimento sono quelli posti a base di gara, ai quali è applicato il ribasso offerto dall’Appaltatore. Per quelli eventualmente non previsti, si procederà secondo quanto disposto al precedente Art. 18.
Tutti i prezzi (depurati del ribasso offerto), in base ai quali verranno liquidati “a misura” i lavori oggetto dell’appalto, sono comprensivi di tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni genere, forniture di materiali e loro lavorazione, carico, trasporto e scarico dei materiali, dazi, noli, perdite, ecc... e tutto quanto occorra per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi compreso nella loro analisi ogni compenso per tutti gli oneri che l'Appaltatore dovesse sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente indicati nei vari articoli del Capitolato d’Oneri.
Art. 21 - Pagamenti
Per gli interventi di manutenzione straordinaria ordinati, l’Appaltatore avrà diritto alla emissione del relativo certificato di pagamento, che verrà liquidato dietro presentazione di regolare fattura al raggiungimento dell’importo di Euro 15.000,00 (al lordo del ribasso di gara), soltanto dopo l'ultimazione dei lavori ed una volta verificata dall’Amministrazione Committente la loro corretta esecuzione e l’avvenuto ripristino della funzionalità dell’impianto, o della parte di esso, oggetto dell’ intervento.
CAPO 4 - DISCIPLINA CONTRATTUALE
Art.22 - Interpretazione del contratto e del Capitolato d’Xxxxx
In caso di eventuale discordanza tra i vari elaborati contrattuali, così come la interpretazione delle clausole contrattuali, vale la soluzione più adeguata alle finalità dell’appalto e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva e, in ogni caso, che garantisce il funzionamento ottimale degli impianti dai quali è assicurata la sicurezza del transito in galleria.
In caso di norme del Capitolato d’Oneri tra loro non compatibili od apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
Per ogni altra evenienza trovano applicazione gli Articoli da 1362 a 1369 del codice civile. Si specifica che:
- nel caso in cui uno stesso argomento sia trattato sia nella “Parte Amministrativa” che nella “Parte Tecnica” del Capitolato d’Oneri e da ciò possa eventualmente derivare una controversa interpretazione dei contenuti, si stabilisce che per le finalità “normative” del contratto prevale il Capitolato d’Oneri – Parte Amministrativa, mentre per le finalità “tecniche” prevale il Capitolato d’Oneri – Parte Tecnica;
- relativamente alle attività di “conduzione” e di “manutenzione ordinaria” programmata, salvo che nel Capitolato non sia esplicitamente escluso si specifica che deve intendersi a carico dell’Appaltatore e quindi compensato con i prezzi contrattuali, ogni onere, ancorché possa non risultare esaustivamente indicato nel Capitolato stesso stante la complessità delle attività di cui trattasi, per garantire il perfetto e completo adempimento delle attività stesse, in modo da assolvere totalmente alle finalità dell’Appalto indicate all’Art. 1 del presente Capitolato.
Art. 23 - Documenti che fanno parte del contratto
Xxxxx parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:
a) il Capitolato d’Oneri (parte amministrativa e parte tecnica), compresi tutti i documenti sotto elencati:
- RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
- ELENCO PREZZI UNITARI
- SCHEDE DI MANUTENZIONE
- SOTTOPROGRAMMA DELLE VERIFICHE E DEGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE
- PIANO DI SICUREZZA
- PROGETTO COSTRUTTIVO DEGLI IMPIANTI DELLA GALLERIA DI XXXX XXXXXXXX COMPRENSIVO DEI PIAZZALI DI IMBOCCO
- SCHEDE TECNICHE DEI MATERIALI E DEI COMPONENTI INSTALLATI.
b) l'importo dell’appalto come risultante dall'applicazione dell'offerta di ribasso percentuale dell'aggiudicatario;
c) il piano operativo di sicurezza di cui all'Articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Fanno inoltre parte integrante del contratto, per la parte relativa ai lavori, tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- la legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto in vigore ed applicabile;
- il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. («codice dei contratti»);
- il regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici approvato con DPR 21 dicembre 1999, n. 554 («regolamento»), per quanto richiamato ed applicabile ai “lavori” manutentivi;
- il Capitolato generale d'appalto approvato con decreto del Ministro dei lavori pubblici 19 aprile 2000, n. 145, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2000, n. 131 per quanto in vigore richiamato ed applicabile ai “lavori” manutentivi;
- il D.lgs. 9 Aprile 2008, n.81 e s.m.i., Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro.
Art. 24 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme regolanti la materia dei contratti pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente Appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
Va tenuto in conto che gli impianti della galleria di Pino Torinese e zone di imbocco della galleria vengono consegnati nello stato di normale efficienza.
CAPO 5 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA
Art. 25 - Norme di sicurezza generali
Le attività oggetto dell’appalto devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro ed in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
L'Appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 26 - Sicurezza sul luogo di lavoro
L'Appaltatore è obbligato a fornire alla Amministrazione Committente, entro trenta giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti ed una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al D.lgs. 9 Aprile 2008, n.81, Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle attività oggetto dell’appalto.
Art. 27 - Piani di sicurezza
L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve od eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Amministrazione Committente, ai sensi del decreto legislativo 9 Aprile 2008, n. 81.
L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie ovvero quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza dei lavoratori sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori od a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
Per quanto attiene ai lavori oggetto dell’appalto l'Appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per l'Appaltatore.
Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte si intendono accolte.
Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intendono rigettate.
Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non può in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.
Art. 28 - Piano operativo di sicurezza
L'Appaltatore, entro trenta giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna delle attività contrattualmente previste relative ai lavori, deve predisporre e consegnare alla Amministrazione Committente un piano operativo di sicurezza, per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nella loro esecuzione. Il piano operativo di sicurezza comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28, 29 e 30 del decreto legislativo 81/2008.
Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento, previsto dall'articolo 91, comma 1, lettera a), dall'articolo 100, comma 1, lettera a) e dall’allegato XV, del decreto legislativo 81/2008.
Art. 29 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza
L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, con particolare riguardo alle circostanze ed agli adempimenti descritti agli articoli 31, 32 e 33 e all'allegato VIII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Per quanto riguarda le prestazioni oggetto dell’appalto i piani di sicurezza devono essere redatti in conformità al “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” Dlgs n. 81/2008 ed alla migliore letteratura tecnica in materia.
L'impresa esecutrice è obbligata a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta dell’Amministrazione Committente o del Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa l'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L'affidatario è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese l'Appaltatore è tenuto a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti, detto obbligo incombe all'Impresa mandataria capogruppo. Il Direttore Tecnico di cantiere è responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione dei lavori.
Il piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.
CAPO 6 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 30 – Controversie
Per tutte le controversie tra la Amministrazione Committente e l’Appaltatore comunque attinenti l'interpretazione e l'esecuzione del contratto d'appalto che non fosse possibile comporre in via amministrativa si stabilisce di escludere la competenza arbitrale e di indicare quale Xxxxxxx competente il Foro di Torino.
Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere le attività oggetto dell’appalto.
Art. 31 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso di durata del contratto, e in particolare:
a) nell'esecuzione dei servizi e lavori oggetto del presente Appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende Metalmeccaniche e di installazione di impianti ed affini e gli accordi locali ed aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i servizi e lavori;
b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore, anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse ed indipendentemente dalla natura industriale od artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c) è responsabile in rapporto alla Amministrazione Committente dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Amministrazione Committente;
d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica ed in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
In caso di inottemperanza, accertata dalla Amministrazione Committente od ad essa segnalata da un ente preposto, la Amministrazione Committente medesima comunica all'Appaltatore l'inadempienza accertata e procede, in attesa della regolarizzazione, alla sospensione dei pagamenti destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.
Art. 32 - Esecuzione d'ufficio
Nell’eventualità di dover ricorrere alla esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Amministrazione Committente è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ritorno, con la contestuale indicazione della data
alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di attuazione delle attività oggetto dell’appalto.
In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dall’Amministrazione Committente si fa luogo, in contraddittorio fra l’Amministrazione Committente e l'Appaltatore ovvero, in mancanza dell’Appaltatore, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Amministrazione Committente per l'eventuale riutilizzo e per la determinazione del relativo costo.
Nei casi di esecuzione d'ufficio, i rapporti economici con l’Appaltatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto ed ulteriore azione dell’Amministrazione Committente, nel seguente modo:
a) ponendo a base d'asta del nuovo appalto l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
b) ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:
- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori di manutenzione e gestione e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
- l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'asta opportunamente maggiorato;
- l'eventuale maggiore onere per la Amministrazione Committente per effetto della tardata ultimazione dei lavori di conduzione e di manutenzione, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
Art. 33 – Collaudo e presa in consegna degli impianti della galleria
A giudizio dell’Amministrazione Appaltante potrà essere disposto il collaudo tecnico sui lavori di manutenzione. Le modalità di collaudo per gli impianti e le apparecchiature saranno quelle stabilite dalle norme vigenti, che l’Appaltatore dichiara di ben conoscere.
L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione, nel termine fissato dal collaudatore, di tutti gli interventi di modifica, completamento o sostituzioni che saranno eventualmente da esso prescritti per assicurare il corretto funzionamento degli impianti in relazione alle finalità per i quali sono stati progettati e realizzati, tenendo a propria cura e spese gli oneri relativi, qualora la loro necessità sia imputabile all’Appaltatore.
L’esito favorevole del collaudo non esonera l’Appaltatore dalle garanzie date. In ogni caso, al termine degli interventi richiesti che abbiano comportato modifiche importanti sugli impianti, verrà eseguito l’esame a vista dei lavori realizzati con il supporto degli eventuali elaborati progettuali e delle certificazioni obbligatorie. Analogamente verrà redatto il verbale
di prova sull’impianto eseguito, completo dei dati tecnici relativi, delle misurazioni eseguite, eventuali annotazioni, il riferimento a normative e le strumentazioni utilizzate, debitamente firmato dagli intervenuti comprovante l’avvenuta esecuzione delle verifiche.
Al termine di ogni anno contrattuale, l'Amministrazione appaltante potrà verificare lo stato di funzionamento e di conservazione dei vari impianti oggetto dell’appalto, onde accertare se l’Appaltatore abbia o meno adempiuto agli obblighi contrattuali relativi al presente appalto.
Eventuali deficienze riscontrate dovranno essere prontamente eliminate a cura e spese dell’Appaltatore, entro i termini perentori che gli verranno comunicati.
L’Amministrazione appaltante potrà provvedere direttamente all'eliminazione delle manchevolezze precedentemente contestate addebitandone il costo all’Appaltatore ed eventualmente incamerando il corrispondente importo dalla cauzione definitiva.
La verifica di cui sopra sarà, comunque, effettuata al termine della durata contrattuale al fine di verificare l’avvenuto corretto adempimento di tutte le attività previste, il cui esito positivo, oggetto di apposito verbale in contraddittorio, è condizione imprescindibile per la ripresa in carico degli impianti oggetto di gestione da parte dell’Amministrazione appaltante.
Nel caso in cui l’esito di tale verifica fosse negativo, l’Appaltatore dovrà provvedere all'eliminazione delle manchevolezze riscontrate in difetto delle quali l’Amministrazione Appaltante potrà provvedere direttamente, addebitandone il costo all’Appaltatore ed eventualmente incamerando il corrispondente importo dalla cauzione definitiva; fatto salvo l’azione di rivalsa per ogni eventuale ulteriore danno.
CAPO 7 - NORME FINALI
Art. 34 - Requisiti di ammissione alla gara
Per partecipare alla gara le imprese, in forma singola od associata, dovranno:
a) dichiarare di essere iscritte alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (o equivalente in paesi Ue);
b) dichiarare di possedere, con riferimento agli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara, una cifra d'affari derivante da attività dell'Impresa in esecuzione di servizi analoghi a quelli oggetto di gara, almeno pari ai 3/5 (tre quinti) dell’importo a base di gara relativo ai servizi di conduzione (Euro 728.067,00);
c) produrre, unitamente alla dichiarazione di gara, almeno due idonee dichiarazioni bancarie o rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1/09/1993 n. 385 circa la capacità economico finanziaria dell'impresa con specifico riferimento all'oggetto dell'appalto e in relazione all’entità dell'importo almeno pari ai 3/5 (tre quinti) dell’importo a base di gara relativo ai servizi di conduzione (Euro 728.067,00);
d) dichiarare di essere disponibile ad iniziare il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto;
e) dichiarare di assumere l'obbligo ad eseguire il servizio al prezzo proposto nell'offerta ed alle condizioni previste nel presente capitolato, con particolare riferimento agli adempimenti di cui agli artt. 6, 7 e 15 avendo valutato nella determinazione del prezzo tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio, e di avere preso conoscenza delle caratteristiche ambientali in cui svolgere il lavoro di conduzione e di manutenzione, delle possibilità logistiche e di accesso dei suoi mezzi di trasporto, delle condizioni idriche e sanitarie, dell’ubicazione delle pubbliche discariche e degli oneri relativi ;
f) dichiarare di aver tenuto conto, nella formulazione della propria offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di protezione e di condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove devono essere effettuate le prestazioni;
g) produrre attestazione SOA per le categorie di lavori e per gli importi oggetto del presente appalto;
h) dichiarare di impegnarsi, ai fini dell’aggiudicazione, a mettere a disposizione una sede operativa nel territorio della Provincia di Torino, comprendente un recapito telefonico, di telefax e di postazione informatica per la ricezione di comunicazioni via e-mail.
In caso di raggruppamento temporaneo i requisiti e le dichiarazioni indicati dalla lettera a) alla lettera h) dovranno essere posseduti / rese da ogni membro del raggruppamento, ad eccezione dei requisiti indicati alle lettere b), c), g), h), che potranno essere posseduti con riferimento al raggruppamento nel suo complesso.
Ai fini dell’Art. 37, comma 2, del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m.i. nel presente appalto la prestazione principale è costituita dal servizio di conduzione relativamente al quale i lavori di manutenzione hanno carattere accessorio e secondario.
Il soggetto concorrente potrà soddisfare i requisiti di cui ai punti b) c) g) avvalendosi dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico o organizzativo di altro soggetto ai sensi e per gli effetti dell’Art. 49 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito.
Non è consentito che più di un concorrente si avvalga della stessa impresa ausiliaria e che partecipino come concorrenti alla stessa gara tanto l’impresa ausiliaria quanto quella che si avvale dei requisiti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.
I concorrenti dovranno, inoltre, assolvere ad ogni eventuale ulteriore incombenza prevista dal bando di gara.
L'aggiudicazione avverrà subordinatamente alla comprova di quanto dichiarato in sede di partecipazione alla gara e alla produzione della necessaria documentazione richiesta dal competente Servizio nel termine dal medesimo indicato.
Il requisito di cui al punto b) dovrà essere comprovato dal concorrente sorteggiato ex 48 comma 1 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., nonchè dal provvisorio aggiudicatario e dal secondo in graduatoria ex art 48 comma 2 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i. mediante:
- elenco dei principali servizi prestati negli ultimi tre anni con l'indicazione degli importi, delle date e dei destinatari, pubblici o privati, dei servizi stessi;
- copie delle fatture quietanzate o certificati rilasciati - vistati dalle amministrazioni o altro documento idoneo.
Il requisito di cui al punto h) dovrà essere comprovato dal provvisorio aggiudicatario prima di addivenire all’aggiudicazione definitiva mediante produzione di idonea documentazione attestante la disponibilità di sede operativa nel territorio della Provincia di Torino, comprendente un recapito telefonico, di telefax e di postazione informatica per la ricezione di comunicazioni via e-mail.
.
L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche se sia pervenuta una sola offerta valida, qualora questa sia ritenuta conveniente ed idonea in relazione all’oggetto dell’appalto.
Art. 35 - Modalità di presentazione dell'offerta
All'affidamento dell’appalto si procederà con aggiudicazione al prezzo più basso espresso mediante ribasso percentuale unico sull’elenco prezzi posto a base di gara ai sensi dell’art. 82 comma 2, lett. a) del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163.
L'importo contrattuale corrisponde all'importo di cui all’Art 4, comma 1, lettera E) (quadro di spesa) al quale deve essere applicato il ribasso percentuale offerto dall'aggiudicatario in sede di gara, aumentato dell'importo degli oneri per la sicurezza, sopra definito all’Art 4, comma 1, lettera D), non soggetto ad alcun ribasso, di cui al disposto degli Art. 87, comma 4 e 131, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
La valutazione della congruità dell’offerta verrà effettuata in base a quanto previsto dagli artt. 86, commi 1, 3, 3 bis e 3 ter, 87, 88 e 89, del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
La Stazione appaltante si riserva di esercitare la facoltà di cui all'art. 88 comma 7 secondo periodo del D.lgs. 163/2006 e s.m.i..
Possono partecipare alla gara tutti i soggetti di cui all’Art. 34 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 s.m.i.
Art. 36 - Subappalti
Il contratto d’appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
L’eventuale affidamento in subappalto, subordinato alla preventiva autorizzazione della Provincia di Torino, sarà sottoposto alla normativa di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
▪ che il concorrente abbia indicato all’atto dell’offerta i servizi e/o le lavorazioni che intende subappaltare;
▪ che l’Appaltatore provveda, almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio del servizio e/o delle lavorazioni al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante corredata della documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti per l’esecuzione del servizio e/o delle lavorazioni oggetto del subcontratto, della dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici.
E’ escluso il pagamento diretto del subappaltatore. Pertanto è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti via via corrisposti al subappaltatore.
L’affidamento in subappalto comporta i seguenti obblighi:
a) l’Appaltatore deve praticare, per i servizi e/o lavorazioni affidati in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento).
b) In ogni caso l’Appaltatore deve corrispondere al subappaltatore gli oneri della sicurezza relative alle prestazioni affidate senza alcun ribasso;
c) Il subappaltatore deve osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolge il servizio ed è responsabile, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei propri dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
d) l’Appaltatore è tenuto a produrre copia del DURC dei subappaltatori che abbiano prestato servizi e/o lavorazioni nell’ambito dell’attività cui si riferisce ogni progressivo pagamento.
L’inosservanza delle normative in materia di subappalto comporta a carico dell’Appaltatore e del Subappaltatore l’applicazione delle sanzioni penali previste per Xxxxx; alla Provincia di Torino resta inoltre la facoltà di procedere alla revoca dell’autorizzazione e, a suo insindacabile giudizio, anche di promuovere la risoluzione del contratto.
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Conformemente agli indirizzi approvati con deliberazione della Giunta Provinciale n. 243- 71818 del 25.3.2003, non e' consentita l'autorizzazione di subappalti in favore di un'impresa che abbia partecipato come concorrente, singolarmente o in associazione con altre imprese, alla medesima gara d'appalto.
Nel caso in cui risultasse necessario eseguire lavorazioni altamente specializzate, l’appaltatore potrà ricorrere all’istituto del sub-contratto nei limiti previsti dalla normativa vigente, ovvero al subappalto, tenendo conto che, in quest’ultimo caso, l’affidatario dovrà presentare apposita istanza ai sensi dell’Art. 118 soprarichiamato e provvedere, tra l’altro, al deposito del contratto di subappalto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni.
Art. 37 - Scioperi
Qualora nel corso del contratto si verifichino scioperi trattandosi di un appalto necessario per lo svolgimento di un servizio di pubblica utilità, finalizzato a garantire la sicurezza del traffico veicolare, l’Appaltatore dovrà comunque garantire la continuità di tutte le prestazioni appaltate.
Art. 38 - Inadempimento e risoluzione del contratto.
Ferma restando l’applicazione delle penali contrattuali, in ogni ipotesi in cui l’omessa od irregolare esecuzione della prestazione si protragga per oltre un decimo del tempo per essa prevista, l'Amministrazione Committente intimerà per iscritto all'Impresa Appaltatrice di adempiere entro un congruo termine ovvero di conformare agli obblighi e standard contrattuali la prestazione o le prestazioni nello stesso termine.
Qualora l'Impresa non adempia nel termine indicato l'Amministrazione Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento del danno.
Qualora nell’ambito temporale di 6 mesi di svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato il valore delle penali applicate per l’omessa od irregolare esecuzione della/e prestazione/i superi il valore di € 10.000,00 l'Amministrazione Committente potrà procedere alla risoluzione del contratto incamerando la cauzione e salvo l'ulteriore risarcimento.
Art. 39 - Cauzione provvisoria
Le Imprese concorrenti devono corredare l'offerta con una cauzione pari al 2% dell'importo a base di gara da prestare mediante fidejussione bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.lgs. 01/09/1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del bilancio e della programmazione economica.
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
Tale cauzione dovrà avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta e dovrà essere corredata dall'impegno certo ed incondizionato del fidejussore a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La suddetta garanzia dovrà altresì essere corredata, a pena di esclusione, dall’impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 90 giorni su richiesta della stazione appaltante, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l’aggiudicazione definitiva.
La cauzione potrà anche essere presentata mediante deposito in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, da effettuarsi esclusivamente presso la Tesoreria della Provincia di Torino - UniCredit Banca Ag. 54, Via Bogino n. 12/b (tel. 011/000-0000) con la precisazione che la quietanza dell'avvenuto deposito dovrà essere allegata nella busta contenente i documenti.
In caso di associazione temporanea di imprese, la polizza fidejussoria, o la fidejussione bancaria, dovrà essere intestata a ciascuna Impresa componente il raggruppamento ovvero soltanto alla designata capogruppo ma con espressa indicazione nell'atto della qualità di mandatario di costituenda A.T.I.
Si precisa che, a pena di esclusione, non si accetteranno altre forme di prestazione della cauzione ovvero cauzioni rilasciate da soggetti diversi da quelli sopra indicati.
Ai non aggiudicatari la stessa sarà restituita entro 30 giorni dall'aggiudicazione (circa tre mesi dopo l'effettuazione della gara).
La cauzione in argomento copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario.
Art. 40 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell'appalto del 10 per cento dell'importo contrattuale secondo le modalità e i termini previsti dall’art. 113 del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
La cauzione definitiva prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La cauzione definitiva di cui al comma precedente è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
L'importo della garanzia fideiussoria di cui al presente Articolo è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 di cui all’art. 75 comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.
Art. 41 - Copertura assicurativa
L’Appaltatore sarà responsabile in sede civile e penale anche dei danni arrecati eventualmente a terzi, sia persone, sia cose, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato.
Nell'esecuzione di tutte le attività, prestazioni e/o interventi è inoltre obbligata ad adottare ogni procedimento ed ogni cautela necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi, nonché per evitare qualsiasi danno agli impianti o a beni pubblici o privati.
L'Impresa Appaltatrice dovrà possedere apposita copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi con primaria compagnia e con massimali non inferiori ai seguenti:
- Euro 100.000.000,00 (Euro cento milioni/00) per catastrofe;
- Euro 5.000.000,00 (Euro cinque milioni/00) per ogni persona coinvolta nel sinistro;
- Euro 1.000.000,00 (Euro un milione/00) per animali e cose coinvolti nel sinistro.
Nel caso in cui la polizza assicurativa preveda delle franchigie gli importi di danni corrispondenti alle franchigie stesse restano comunque a totale carico dell' Appaltatore cosi come i danni eventualmente eccedenti i sopracitati massimali.
Per quanto concerne i danni a terzi la polizza dovrà comprendere oltre ai danni diretti, anche le conseguenze di natura patrimoniale derivanti dagli eventi stessi, nonchè dovrà prevedere che fra i terzi siano compresi i dipendenti dell’Amministrazione Committente (Provincia di Torino). Detta polizza dovrà essere presentata alla Provincia di Torino prima dell'inizio del servizio.
L'accertamento di eventuali danni sarà effettuato da personale dell'Amministrazione Committente in contraddittorio con rappresentanti dell'Impresa Appaltatrice.
A tale scopo l'Amministrazione comunicherà con sufficiente anticipo all'Impresa Appaltatrice il giorno e l'ora in cui si valuterà lo stato dei danni in modo da consentire all'Impresa di intervenire.
Qualora l'Impresa non manifesti la volontà di partecipare all'accertamento in oggetto, esso sarà eseguito dall'Amministrazione Committente in presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Impresa.
Sono ammesse altresì polizze assicurative di carattere generale, già stipulate dall'Appaltatore a copertura dei rischi di responsabilità civile verso terzi, purché abbiano i massimali minimi sopra indicati e siano corredate di una dichiarazione della compagnia assicuratrice attestante l'applicabilità e la validità della polizza stessa anche nei riguardi dei fabbricati e degli impianti di proprietà/competenza della Amministrazione Committente compresi nell'appalto.
La Provincia si riserva di richiedere all'Appaltatore in qualunque momento la dimostrazione dell'avvenuto adempimento degli obblighi assicurativi. In caso mancato pagamento dell'aggiudicatario dei premi successivi al primo l’Amministrazione Committente ha facoltà di provvedere direttamente al pagamento del relativo premio trattenendolo sul corrispettivo dovuto.
Art. 42 - Stipulazione del contratto e relative spese
La stipulazione del contratto avverrà previe le verifiche e gli accertamenti, prescritti dalle normative vigenti.
Tutte le spese inerenti e conseguenti al contratto, nessuna esclusa, come pure tutte le imposte, sono a carico dell'Impresa Appaltatrice.
Art. 43 - Trasformazioni dell'impresa
Eventuali cessioni d'azienda, trasformazioni, fusioni e scissioni relative all'impresa appaltatrice, avranno effetto nei confronti dell'Amministrazione Committente solo dopo la verifica del possesso dei requisiti soggettivi e oggettivi da parte del nuovo soggetto risultante dalla cessione, trasformazione, fusione o scissione.
Art. 44 - Fallimento
L'appalto sarà risolto nel caso di fallimento dell'Impresa Appaltatrice o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento dell’appalto.
Art. 45 - Cessione del contratto e del credito
La cessione del contratto è vietata.
La cessione del credito è subordinata alla preventiva autorizzazione della Amministrazione Committente. Si applica l'Articolo 117 del d.lgs. 163/2006.
Art. 46 - Esonero responsabilità dell'Amministrazione provinciale
L'Amministrazione Committente non si assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero derivare alla ditta aggiudicataria o ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato o per qualsiasi altra causa.
Art. 47 - Foro competente
Per ogni effetto del presente contratto, si riconosce per ogni controversia, la competenza del Foro di Torino.
Art. 48 - Domicilio legale
L'appaltatore per gli effetti dell'appalto, elegge domicilio legale in Torino, presso la sede del Servizio competente della Provincia di Torino, X.xx X. Xxxxx 00.