CAPITOLATO DI CONCESSIONE
CAPITOLATO DI CONCESSIONE
ART. 1 - OGGETTO DELL’AFFIDAMENTO - LOCALI IN CONCESSIONE
Il Comune di Guidizzolo dà in concessione la gestione della struttura denominata “Masec” sita in Piazza Falcone – Borsellino costituita da una sala polivalente ed un locale per l’esercizio di attività BAR. Il bar viene fornito completo di arredi. Si allega planimetria dell’immobile. E’ concesso l’uso di un plateatico esterno nel parco di circa 100 metri quadrati la cui posizione dovrà essere concordata con l’Amministrazione comunale.
L’immobile viene concesso nelle condizioni di fatto in cui si trova al momento della consegna. L’apertura dell’esercizio di bar deve avvenire entro e non oltre quindici giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione.
L’utilizzo degli spazi e la gestione dell’attività resta disciplinato dalle presenti norme.
ART. 2 – REQUISITI DEL GESTORE
Il gestore dovrà essere in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni legislative ed in particolare:
- dei requisiti morali e professionali previsti dagli artt. 65 e 66 della Legge Regionale 02 febbraio 2010 n. 6, per l’esercizio dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande.
Nel caso di organismi collettivi, tali requisiti devono essere posseduti come qui di seguito indicato:
- requisiti professionali dal Legale Rappresentante o da un suo Delegato (preposto);
- requisiti morali dal Legale rappresentante e da tutti i soci e amministratori e, in caso di nomina di un delegato, anche da quest’ultimo.
In caso di persona fisica il requisito professionale può essere posseduto da un Delegato (preposto).
Il gestore dovrà produrre apposita SCIA ( segnalazione certificata di inizio attività produttiva per l’attività di somministrazione alimenti e bevande).
ART. 3 – MODALITÀ DI EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI BAR E SERVIZI ANNESSI
La gestione riguarderà l’intero immobile:
La sala polivalente;
La cucina;
Il bar.
Il servizio di somministrazione alimenti e bevande (esercizio del bar) è, ad ogni effetto di legge, da considerarsi di pubblico interesse e, come tale, non potrà essere sospeso o abbandonato.
L’orario minimo di apertura del bar ed il periodo di ferie dovranno essere svolti come segue:
- Dal 15 ottobre al 31 marzo almeno 8 ore con la possibilità di un giorno di chiusura settimanale ed al massimo 15 giorni di ferie;
- Dal 1 aprile al 14 ottobre almeno 12 ore con possibilità di fare sette giorni su sette oppure di fare un giorno di chiusura settimanale (escluso la domenica) ed al massimo 7 giorni di ferie.
Il gestore si impegna inoltre per l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:
a rispettare le norme igienico-sanitarie vigenti per i pubblici esercizi, con diligenza e modalità tali da rispondere al decoro richiesto dal pubblico servizio;
a mantenere una fornitura di generi di ottima qualità ed un servizio completo, professionale ed inappuntabile.
Il gestore si impegna alla manutenzione ordinaria del parco denominato “Parco Barriera”, mediante:
lo sfalcio costante del tappeto erboso garantendo altezza massima dell’erba di 4 centimetri;
lo svuotamento giornaliero dei cestini;
pulizia giornaliera del parco;
l’apertura e chiusura giornaliera del cancello del parco di Via Rizzini negli orari concordati con l’Amministrazione comunale;
la verifica visiva dei giochi installati con pronta segnalazione di eventuali anomalie mediante pec.
Il gestore garantisce l’utilizzo della struttura MASEC in forma gratuita a favore dell’Amministrazione comunale (sala polivalente e cucina, quindi l’esclusione dei locali a bar) durante :
- le sagre di Guidizzolo che si svolgono ogni anno 3 giorni a luglio e 3 giorni ad ottobre ;
- ulteriori 7 giornate durante l’anno da concordare con preavviso di 30 giorni fatta eccezione per eventi straordinari e non prevedibili di pubblico interesse.
Il gestore garantisce l’utilizzo della struttura MASEC (sala polivalente e cucina, quindi l’esclusione dei locali a bar) a fronte del solo rimborso delle spese vive (utenze, pulizie, ecc.) 2 volte all’anno per ciascuna associazione di Guidizzolo secondo la disponibilità del gestore. Si specifica che questo ultimo accordo potrà essere rivisto dall’amministrazione comunale durante il periodo contrattuale.
Si specifica che la manutenzione straordinaria della struttura Masec e del parco (come ad esempio le potature delle piante, la manutenzione dell’impianto di illuminazione, ecc.) rimarranno in carico all’Amministrazione comunale.
Nel caso il gestore organizzi attività iniziative ludico ricreative, di intrattenimento musicali e danzanti, iniziative culturali,promozionali e di svago pertinenti con la destinazione dei locali (quali concerti, mostre, incontri, etc..) si impegna a provvedere agli adempimenti SIAE ed all’ottenimento delle apposite autorizzazioni di pubblica sicurezza.
È ammessa la chiusura per causa di forza maggiore da comunicarsi al Comune tempestivamente via pec.
Nell'ipotesi di sospensione o abbandono del servizio, anche parziale, ad eccezione dei casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà sostituirsi all'affidatario, per l'esecuzione d'ufficio in danno ed a spese del gestore inadempiente.
Gli orari di apertura e di chiusura potranno essere modificati, con apposita richiesta del concedente, per esigenze di carattere istituzionale o per manifestazioni di particolare rilevanza.
E’ fatto assoluto divieto di:
- l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS;
- esercitare nei locali che verranno concessi, altre attività di qualunque genere che non siano strettamente attinenti al servizio.
Gli operatori addetti alle attività dovranno essere adeguati sia per numero che per qualifica, in modo da garantire la qualità e del servizio.
ART. 4 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO E CANONE D’USO LOCALI
La controprestazione in favore della ditta affidataria della concessione consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente la struttura “Masec” con annesso bar per tutta la durata dell’affidamento.
Il canone annuo per l’uso dei locali, da corrispondere all’Amministrazione Comunale, è stabilito in € 3.600,00 (tremilaseicento/00 euro), maggiorato del rialzo percentuale offerto in gara dall’aggiudicatario, oltre IVA di legge.
Il canone annuo di concessione offerto dall’aggiudicatario dovrà essere corrisposto in rateo mensile anticipato entro il quinto giorno del mese.
La ditta affidataria non può, per nessun motivo, ritardare il pagamento del canone mensile e non può far valere alcuna eccezione od azione se non dopo aver eseguito il pagamento delle rate scadute, anche in caso di giudizio pendente. Il parziale o mancato pagamento del canone alle scadenze convenute, costituisce, sempre, automaticamente, qualunque ne sia la causa, la ditta affidataria in mora.
Per ritardi nei singoli pagamenti superiori a 90 giorni, l’Amministrazione potrà procedere alla risoluzione in danno del contratto.
A partire dal sesto anno di durata della concessione, il canone annuo, non oggetto di scomputo, sarà aggiornato nella misura del 100% della variazione dell’indice dei prezzi al consumo delle famiglie degli operai e impiegati, rilevato dall’ISTAT nel periodo annuale precedente, senza necessità di apposita richiesta da parte del Comune.
ART. 5 – DECORRENZA CANONE D’USO DELL’IMMOBILE
Il canone mensile inizierà a decorrere dal mese successivo alla sottoscrizione del contratto di concessione.
La mancata attivazione del servizio di somministrazione, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del contratto di concessione, sarà considerata, a tutti gli effetti, inadempimento contrattuale e comporteranno la revoca della concessione e/o la risoluzione automatica del contratto, salvo eventuali proroghe espresse, che potranno essere concesse dall’Amministrazione comunale, su richiesta del concessionario, previo esame delle motivazioni dei ritardi non imputabili allo stesso.
Né alla scadenza naturale, né in qualsivoglia ipotesi di scadenza anticipata della concessione, per ogni e qualunque onere sopportato dal concessionario per l’eventuale allestimento aggiuntivo di arredo dei locali, non si prevede nessuna forma di indennizzo a carico del concessionario.
Entro 30 giorni dalla scadenza (anche anticipata per qualsiasi motivo), il concessionario dovrà rimuovere, a propria cura e spese, l’arredamento aggiuntivo e le attrezzature aggiuntive installate. La rimozione non dovrà generare danno alla struttura.
ART. 6 - DURATA DELLA CONCESSIONE
La durata della concessione è fissata in anni 5 (cinque) dalla data di sottoscrizione del contratto di concessione, rinnovabile su richiesta scritta da parte del concessionario per ulteriori 5 anni.
ART. 7 - NORME IN MATERIA DI SICUREZZA E DI PERSONALE
Il concessionario è tenuto all'osservanza delle disposizioni normative vigenti ed in particolare quelle in materia di sicurezza ed igiene.
Gli operatori dovranno essere regolarmente assunti ed assicurati agli effetti previdenziali ed assistenziali.
L'onere per il pagamento delle competenze per il personale sarà a totale carico del gestore. Durante l'orario di servizio del bar, gli operatori dovranno indossare indumenti di lavoro puliti, come prescritto dalle vigenti norme di igiene. Per i lavori di pulizia, il personale dovrà indossare indumenti distinti da quelli usati per l'erogazione del servizio di bar.
ART. 8 – ONERI E OBBLIGHI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
Sono a carico del concessionario tutti gli oneri e gli obblighi assunti in sede di gara e richiamati nei relativi documenti, indicativamente:
assumersi tutte le obbligazioni previste nell’offerta tecnica, senza alcun onere a carico dell’Amministrazione comunale, e nell’offerta economica in sede di gara;
non iniziare l’attività di gestione se non dopo aver conseguito tutte le approvazioni, autorizzazioni e i titoli abilitativi necessari;
I locali, l’area esterna circostante, le attrezzature, gli arredi, ecc., devono essere mantenuti costantemente in perfetta pulizia e dovranno essere osservate tutte le norme igieniche prescritte in materia e dalla comune diligenza.
Il gestore, per tutto l’orario di apertura del bar, dovrà garantire la pulizia dei bagni, posti a servizio del pubblico, assicurandone, altresì, il rifornimento di carta igienica, asciugamani a perdere e sapone per igiene personale, in quantità sufficiente al fabbisogno giornaliero.
I locali, l’area del plateatico, gli impianti, le attrezzature e quant’altro inerente l’oggetto del presente capitolato, dovranno essere mantenuti costantemente in stato di piena fruibilità, provvedendo a periodiche manutenzioni ordinarie, alla cura del verde, alla sostituzione ed aggiornamento delle attrezzature e delle componenti soggette a logorio e ad obsolescenza.
Il concessionario è obbligato a rispettare scrupolosamente tutte le leggi e disposizioni esistenti in materia ed adeguamenti derivanti da successivi provvedimenti legislativi, ed in particolare modo, l’igiene e sanità, la sicurezza dei luoghi di lavoro, la sicurezza delle persone e delle cose, la prevenzione degli infortuni, ecc..
Nei confronti del personale impiegato ed in relazione alla tipologia del contratto di lavoro, il concessionario è tenuto all’assolvimento di tutti gli obblighi contrattuali, assicurativi, contributivi, fiscali, ecc. e quant’altro previsto per il settore di appartenenza.
Sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario tutte le spese relative alle utenze (comprese le necessarie volture) di corrente elettrica ed approvvigionamento idrico da reintestare a cura e spese del medesimo.
È a carico dell'aggiudicatario il pagamento del tributo comunale (comunque denominato) per lo smaltimento dei rifiuti urbani e/o ad essi assimilati e/o degli altri tributi (comunque denominati) collegati all’uso e possesso dei locali.
Il concessionario si impegna per tutta la durata contrattuale a non mutare la destinazione d’uso dei locali e dell’area esterna.
Tutti gli interventi ed obblighi a carico del concessionario dovranno essere adempiuti senza che lo stesso possa, mai, vantare alcun indennizzo da parte del Comune.
ART. 9 – ATTIVITÀ DI CONTROLLO
L'Amministrazione comunale potrà predisporre in qualsiasi momento, senza preavviso, a propria discrezione ed a suo insindacabile giudizio, nonché con le modalità che riterrà più opportune, controlli per verificare la rispondenza alle disposizioni contrattuali.
I risultati dei controlli, se necessario, saranno comunicati al concessionario, il quale, in caso di contestazioni e/o omissioni, dovrà provvedere immediatamente al ripristino delle regole. Alla terza contestazione scritta, se reiterata, l’Amministrazione comunale si riserva di revocare la concessione e risolvere il contratto.
ART. 10 – RESPONSABILITÀ E COPERTURA ASSICURATIVA
Il concessionario è responsabile della corretta esecuzione e delle disposizioni e prescrizioni impartite con il presente capitolato, nonché dell'ottemperanza a tutte le norme di legge e regolamentari in materia di appalto, di concessioni di beni e servizi e di diritto del lavoro ed ha l'obbligo di fornire all'Amministrazione in sede di controlli e verifiche di cui al precedente art. 9, tutta la documentazione necessaria ad accertare l'effettiva ottemperanza.
La ditta affidataria è, inoltre, l'unica responsabile per qualsiasi danno arrecato alle persone e alle cose derivante dalla gestione del servizio, compresa la mancata manutenzione dei locali, arredi ed attrezzature, e del corretto espletamento dei servizi assegnati, e si obbliga ad esonerare il Comune di Guidizzolo, da qualsiasi responsabilità verso terzi, nelle eventualità di sinistri, infortuni e danni. In ogni caso, provvede, tempestivamente ed a proprie spese, al risarcimento dei danni causati.
Per tali ragioni, la ditta aggiudicataria è obbligata a stipulare idonea polizza assicurativa per la Responsabilità Civile verso Terzi, compresa l’Amministrazione comunale, che copra tutti i danni causati a terzi, il cui massimale dovrà essere di importo non inferiore ad € 500.000,00. Detta polizza cesserà di avere effetto dopo 90 giorni dalla riconsegna dei locali al Comune.
Il concessionario deve tenere sollevata e indenne l’Amministrazione Comunale da ogni danno e da ogni e qualsiasi responsabilità o azione promossa da terzi derivanti dalla gestione del servizio.
La polizza RCT dovrà essere consegnata in originale al Comune prima della sottoscrizione della convenzione ed, in ogni caso, in occasione della consegna dei locali.
Il Comune non assume alcuna responsabilità per furti o danneggiamento. Per la copertura di tale rischio, ovvero di altri rischi, il concessionario potrà attivare apposita copertura assicurativa.
ART. 11 - GARANZIE PROVVISORIA E DEFINITIVA
L’importo della garanzia provvisoria a corredo dell’offerta è fissato in € 2.000,00 pari al 2% del valore stimato del servizio di concessione .
La cauzione o fideiussione sono richieste a garanzia dell’offerta e degli impegni che ciascuna ditta concorrente assume con la presentazione della domanda, pertanto, in caso d’aggiudicazione, qualora la ditta aggiudicataria rifiuti o in ogni modo ritardi la sottoscrizione del contratto oltre il termine di 15 giorni dalla data di ricezione dell’invito a sottoscriverlo, si procederà alla confisca del deposito costituito o all’escussione della polizza fideiussoria prestata.
La garanzia provvisoria potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, mediante una delle seguenti modalità:
a) assegno circolare non trasferibile emesso da un istituto di credito ed intestato a Comune di Guidizzolo;
b) versamento sul conto corrente del Servizio Tesoreria Comunale di Guidizzolo, con specificazione della causale di versamento IBAN: IT 00 X 00000 57680000005310552;
c) polizza fideiussoria (bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del decreto legislativo n. 58/1998).
La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
La garanzia deve avere validità per almeno 180 (centottanta) giorni dalla data di presentazione dell’offerta. La garanzia sopra descritta, pena l’esclusione, deve essere corredata dall’impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l’offerente risultasse affidatario, ai sensi dell’art. 93 – comma 8 – e dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.
La garanzia provvisoria, avendo l’utilità di coprire la mancata sottoscrizione del contratto di concessione per fatto imputabile all’aggiudicatario, è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del medesimo.
L’aggiudicatario prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del valore stimato del servizio di concessione maggiorato del rialzo sul canone annuo offerto in sede di gara.
La garanzia definitiva dovrà essere costituita secondo le modalità previste dall’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune di Guidizzolo, che avrà la facoltà di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.
La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del periodo contrattuale previa verifica dell’esatto adempimento del contratto e della riconsegna dei locali in perfetto stato di manutenzione, pulizia, efficienza e senza danni alla struttura.
ART. 12 - CESSIONE DEL CONTRATTO – SUBAPPALTO
Non è consentita, a pena di immediata revoca della concessione, con automatica risoluzione contrattuale, la cessione o qualsiasi forma di sub contratto totale o parziale del servizio.
La ditta aggiudicataria non potrà subconcedere in tutto o in parte i beni mobili ed immobili oggetto dell'attività. Il rapporto intercorrente con l'Amministrazione comunale sarà strettamente personale, con assoluta esclusione di qualsivoglia forma di sostituzione, cessione, subentro, salva l'assunzione di personale dipendente da gestire sotto l’esclusiva direzione e responsabilità del gestore.
ART. 13 - RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE E PENALI
L'Ente, per violazione del superiore interesse pubblico alla qualità della gestione del servizio espletato, potrà provvedere alla revoca dell’affidamento della concessione e/o alla automatica dichiarazione di risoluzione del contratto in essere, nei seguenti casi:
mancata produzione della polizza e delle garanzie prescritte dai precedenti artt. 10 e 11 ovvero di altri documenti necessari per la sottoscrizione della convenzione;
mancata attivazione del servizio di somministrazione, entro il termine previsto dal precedente art. 5, salvo proroghe;
verifica, anche a distanza di tempo, della irregolarità e/o falsità delle dichiarazioni presentate in sede di gara e sottoscrizione della convenzione di concessione;
ritardo nei singoli pagamenti dei canoni di concessione, superiori a 90 giorni;
violazione per l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo di cui ai commi 5 e 6 dell’art. 110 del TULPS;
procedura concorsuale (fallimento, concordato preventivo, o altra procedura concorsuale) a carico del concessionario;
destinazione dell'immobile ad uso diverso da quello oggetto di concessione;
reiterato mancato rispetto delle normative vigenti in materia di somministrazione e delle altre attività aggiuntive, violazione della normativa igienico-sanitaria, di ordine pubblico, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico, in materia fiscale, in materia di obblighi sul personale e per gravi motivi di ordine morale e di decoro;
per condanne per le quali sia prevista l'inibizione della possibilità di condurre l'attività esercitata ovvero sia prevista l'interdizione dai pubblici uffici e dall'esercizio di funzioni pubbliche;
sospensione o abbandono del servizio oltre i casi di forza maggiore comunicati al Comune;
subconcessione o altra forma di trasferimento di titolarità del contratto o degli immobili oggetto dell’attività;
ogni altra inadempienza, ai sensi dell'art.1453 del codice civile .
In caso di risoluzione:
il Comune potrà trattenere, a titolo definitivo, quale penale, la garanzia definitiva prestata dalla ditta aggiudicataria;
le attrezzature del gestore devono essere rimosse a sua cura e spese entro la data indicata dall'Ente.
ART. 14 - ADEMPIMENTI FINALI DELLA GESTIONE
Al termine della gestione, l'immobile deve essere restituito al Comune in perfetto stato salva la normale usura.
Entro 30 giorni dalla scadenza, il concessionario dovrà rimuovere a proprie spese le attrezzature e l’arredo da lui installato e riconsegnare all’Amministrazione la struttura con i beni mobili ricevuti all’inizio del contratto.
ART. 15 - SPESE CONTRATTUALI E FORO COMPETENTE
Sono a carico del concessionario tutte le spese, imposte e tasse inerenti la stipula della convenzione e la fase esecutiva della stessa.
Per tutte le controversie non risolvibili in via consensuale che dovessero insorgere tra le parti per l'interpretazione e l'esecuzione della convenzione di eventuale competenza del giudice ordinario, è competente esclusivamente il Foro di Mantova.
ART. 16 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 13 del Regolamento (Ue) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, il Comune di Guidizzolo garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della dignità dell’Interessato, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.
Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. 196/03 e s.i.m., i titolari dei dati personali hanno il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i dati trattati e come essi vengono utilizzati, nonché il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento facendone esplicita richiesta al responsabile del procedimento.
ART. 17 - DISCORDANZA DEGLI ATTI
Qualora negli atti contrattuali derivanti dal presente capitolato dovessero riscontrarsi disposizioni di carattere discordante, il concessionario ne farà oggetto di immediata segnalazione scritta al Comune per i conseguenti provvedimenti di modifica finalizzati, di norma, all’adozione del provvedimento più conveniente per la stazione appaltante.
Qualora le discordanze dovessero prevedere soluzioni alternative resta espressamente stabilito che la scelta spetterà alla stazione appaltante.
Art.18 - RINVIO A NORME E REGOLAMENTI
Per tutto quanto non previsto e specificato nel presente capitolato, nonché nel bando di gara (quale lex specialis dell’affidamento), si fa espresso richiamo e rinvio al Codice Civile, alle leggi e regolamenti ed a tutte le norme in vigore in materia, in quanto non incompatibili con la speciale disciplina dettata dal bando e dal capitolato predetti.