Assicurazione per edifici di nuova costruzione
Assicurazione per edifici di nuova costruzione
DIP - Documento informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni». Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031.
Compagnia: HDI Italia S.p.A.
Prodotto: "Decennale Postuma"
Impresa soggetta al controllo dell'organo italiano di vigilanza IVASS
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Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti
Che tipo di assicurazione è?
Questa polizza assicura le imprese edili per i danni diretti all’immobile o provocati a terzi nei dieci anni successivi al termine dei lavori di costruzione dell’immobile stesso.
Che cosa è assicurato? ✓ La Sezione Danni alle cose indennizza i danni materiali e diretti causati all’immobile assicurato, derivanti da rovina totale o parziale o gravi difetti costruttivi, purché derivanti da vizio del suolo o gravi difetti costruttivi. ✓ La Sezione Responsabilità Civile verso Terzi tutela il patrimonio dell’Assicurato, da quanto sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, in conseguenza di un fatto accidentale nei confronti di terzi avvenuto nei dieci anni successivi al termine dei lavori di costruzione. | stabilito nelle estensioni di garanzia specifiche richiamate; 🗶 danni all’involucro, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica; 🗶 spese di demolizione e sgombero; 🗶 danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando la garanzia specifica; 🗶 danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica; 🗶 le spese di ricerca e riparazione del danno; 🗶 le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi; 🗶 danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei; 🗶 danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, e altri simili eventi naturali; 🗶 danni da inquinamento di qualsiasi natura, da qualunque causa originato. Per quanto riguarda la copertura RCT, l’assicurazione non comprende: 🗶 i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati; 🗶 i danni cagionati da vizi dell’immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa; 🗶 i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione Danni alle cose; 🗶 i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate in polizza e rese operative; 🗶 i danni da inquinamento di qualsiasi natura; 🗶 la responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile. | |
Che cosa non è assicurato? Per quanto riguarda la Sezione Danni alle cose, la Società non è obbligata ad indennizzare: 🗶 vizi palesi o vizi occulti dell’immobile comunque noti al Contraente ovvero all’Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione; 🗶 danni cagionati da assestamento; 🗶 danni di natura estetica compresi i viraggi di colore; 🗶 danni derivanti da modifiche dell’immobile intervenute dopo il collaudo; 🗶 danni indiretti o consequenziali; 🗶 interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria; 🗶 danni conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione; 🗶 danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni; 🗶 danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell’immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base e fermo quanto |
Sono inoltre esclusi in generale: 🗶 le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto; 🗶 le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili; 🗶 i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere. La Società non è inoltre obbligata per: 🗶 i danni connessi o derivanti dalla presenza, detenzione e dall'impiego dell'amianto e/o suoi derivati e/o prodotti contenenti amianto; 🗶 i danni verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o radiazioni, provenienti da trasmutazioni del nucleo dell’atomo, come pure radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che il Contraente o l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun | 🗶 rapporto con detti eventi; 🗶 i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di tumulti popolari, di scioperi, di sommosse. | |
Ci sono limiti di copertura? Si, non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.: ! il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; ! quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; ! in caso di condominio, l’amministratore; ! in caso quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente. |
Dove vale la copertura?
L’assicurazione ti copre per i danni che avvengano nel territorio dello stato italiano, dello stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Che obblighi ho?
Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza.
Quando e come devo pagare?
Devi pagare alla firma del contratto in unica soluzione, come premio unico anticipato, oppure in caso di Decennale Postuma in forma compromissoria devi pagare il 20% del premio complessivo come premio al compromesso, per poi pagare il restante 80% del premio al termine dei lavori. Puoi pagare tramite assegno bancario, postale o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla legge (750 euro). Il premio è comprensivo di imposte. Non sono ammesse forme di frazionamento del premio se non in caso di polizza compromissoria nei termini sopra descritti.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori ed avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza risultante dal certificato di ultimazione dei lavori, comunque non oltre 10 anni dalla ultimazione dei lavori. Non è prevista la possibilità di sospendere il contratto.
Come posso disdire la polizza?
Il contratto cessa alla data indicata in polizza senza necessità di inviare alcuna disdetta.
Assicurazione per edifici di nuova costruzione
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
HDI Italia S.p.A.
Prodotto Decennale Postuma
Documento aggiornato il 1° ottobre 2022
Il DIP Aggiuntivo pubblicato sul sito internet della Società è l’ultimo disponibile
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali del prodotto e la situazione patrimoniale dell’impresa.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
HDI Italia S.p.A. Viale Certosa, n. civico 222; CAP 20156; città Milano; tel. x00 00 00000; sito internet: xxx.xxxxxxxxx.xx; e-mail: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx.
HDI Italia S.p.A. Società per azioni a socio unico appartenente al Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni» iscritto con il n. 015 all'Albo dei Gruppi Assicurativi istituito presso l'IVASS. Società con Unico Socio, soggetta a direzione e coordinamento da parte di HDI Assicurazioni S.p.A. Sede legale e Direzione Generale: Xxxxx Xxxxxxx 000, 00000 Xxxxxx, Xxxxxx Tel. x00 00 00000 - Fax x00 00 0000000
- sito: xxx.xxxxxxxxx.xx – email: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx – indirizzo di Posta Elettronica Certificata: xxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx. Numero di iscrizione nell’Albo delle Imprese tenuto dall’IVASS: 1.00031 - Impresa autorizzata con Decreto del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93).
Con riferimento all’ultimo bilancio approvato al 31 dicembre 2021, redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, l’ammontare del Patrimonio Netto di HDI Italia S.p.A. è pari ad Euro 195.410.302, la parte relativa al Capitale Sociale è pari ad Euro 209.652.480 e le Riserve Patrimoniali sono pari ad Euro 157.411.700.
Si rinvia alla relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR), disponibile sul sito internet dell’impresa (xxxx://xxx.xxxxxxxxx.xx/XXXX), dove è rappresentato al 31 dicembre 2021 l’indice di solvibilità (solvency ratio) pari al 135%, il requisito patrimoniale di solvibilità di Euro 125.066.857 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 168.615.970, ed il requisito patrimoniale minimo di Euro 44.743.756 ed i Fondi propri ammissibili alla sua copertura di Euro 115.031.292.
Al contratto si applica la legge italiana.
Che cosa è assicurato? |
Ad integrazione di quanto indicato nel DIP, le garanzie assicurano, a titolo esemplificativo e non esaustivo: - Danni all’immobile: costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro; - Responsabilità Civile verso Terzi: danni involontariamente cagionati a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile. L’ampiezza dell’impegno dell’impresa è rapportato ai massimali ed alle somme assicurate concordate con il Contraente. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Rischi esclusi | Ad integrazione di quanto previsto nel DIP, sono presenti le seguenti esclusioni generali: Danni alle cose – sono esclusi i danni: a) da inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno; b) determinati da guerra (dichiarata o non), occupazione, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, |
nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbrica ed edifici in genere; c) derivanti da terrorismo; d) di penalità, garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall’art. 1669 c.c.; e) derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; f) a cavi sottomarini e dighe; g) derivanti da tutti i tipi di virus per rischi Elettronica/Informatica; h) danni derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware; i) derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore. Responsabilità civile – sono esclusi: a) i danni da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; b) i danni derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware; c) i danni da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto; d) i danni derivanti dall’emissione di onde e campi elettromagnetici; e) i danni in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione con conseguente confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto; f) i danni verificatisi in occasione di produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi; g) i danni inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro; h) i danni derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”. Indipendentemente da qualsiasi altra clausola presente nel Contratto, si intende esclusa qualsiasi responsabilità per qualsiasi tipo di pretesa conseguente a danni direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a, causati da o in conseguenza o in qualsiasi modo connessi con: 1) L'uso o l’operazione, da parte di qualsiasi parte, per negligenza, imprudenza o intenzionalità, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software, codice malevolo o scritto in modo improprio, virus o trojan, o qualsiasi altro sistema elettronico, ottico, o optoelettronico; 2) L’intenzionale, negligente o accidentale diffusione da parte dell'assicurato originario o di qualsiasi altra entità di informazioni, sia in formato elettronico che non, per il quale ogni entità ha l'obbligo legale o contrattuale di mantenere la riservatezza; o 3) La violazione di qualsiasi obbligo legale o contrattuale da parte di qualsiasi persona o entità di prevenire, migliorare o agire in altro modo in riferimento a qualsiasi attività di cui ai precedenti paragrafi 1 o 2; i) i danni derivanti da risarcimento o prestazione che possa esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili al Riassicuratore. Per entrambe le sezioni, sono esclusi: a) i difetti di rendimento dei beni assicurati; b) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati; c) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all’immobile, realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa; |
Ci sono limiti di copertura? |
Sì, sono presenti i seguenti limiti di copertura: Garanzie base: Per le singole coperture sono operanti i seguenti limiti e/o esclusioni: - Immobile: - La copertura è operante solo a seguito di rovina totale o parziale o di gravi difetti costruttivi e purché questi siano derivati da un vizio del suolo o da un difetto di costruzione; - Sono previsti scoperti e minimi, la somma assicurata corrisponde al valore di ricostruzione a nuovo dell’immobile. - Spese di demolizione e sgombero: - Sono previsti scoperti, minimi e limiti di indennizzo; - I residui rientranti nella categoria “rifiuti pericolosi” e quelli radioattivi sono indennizzabili sino a concorrenza del 10% del capitale indicato in polizza. - Involucro: - La copertura è operante solo a seguito di distacco totale o parziale dell’involucro o fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all’aria ed all’acqua dell’involucro e purché questi siano derivati da un accidentale difetto della costruzione; restano esclusi i danni da normale assestamento; - Sono previsti scoperti, minimi e limiti di indennizzo. - Impermeabilizzazione delle coperture: - La copertura è operante solo a seguito di danni derivati da un accidentale difetto della costruzione; - I danni devono essersi verificati e devono essere denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno compreso; - Sono previsti scoperti, minimi e limiti di indennizzo. - Pavimentazioni e rivestimenti interni: - La copertura è operante solo a seguito di danni a pavimentazioni e rivestimenti di tipo ceramico o lapideo dovuti a loro distacco o rottura e derivati da un accidentale difetto di posa in opera; - I danni devono essersi verificati e devono essere denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno compreso; - Sono previsti scoperti, minimi e limiti di indennizzo. - Intonaci e rivestimenti esterni: - La copertura è operante solo a seguito di distacco totale o parziale di intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati derivati da un accidentale difetto di posa in opera; - I danni devono essersi verificati e devono essere denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia e fino al 5° anno compreso; - Sono previsti scoperti, minimi e limiti di indennizzo. Garanzia Responsabilità Civile verso Terzi: - La copertura è prevista nei limiti del massimale indicato in polizza; Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c., l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l’Assicurato o il Contraente deve darne avviso scritto, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro 3 giorni da quando ne hanno avuto conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c. Dopo tali termini l’obbligo della Società cessa. Il Contraente o l’Assicurato che esagerino dolosamente l’ammontare del danno o ricorrano, per giustificare l’ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manomettano od alterino dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decadono dal diritto all’indennizzo. |
Assistenza diretta/in convenzione: non sono previste forme di assistenza diretta o in convenzione. | |
Gestione da parte di altre imprese: non sono previste forme di gestione da parte di altre imprese. | |
Prescrizione: fatto salvo quanto previsto dal primo comma dell’Art. 2952 c.c., i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi del medesimo Art. 2952 c.c. Per le assicurazioni di responsabilità civile, il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione (Art. 2952, comma terzo, c.c.). |
d) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all’immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso.
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l’omessa comunicazione dell’aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza. |
Obblighi dell’impresa | Pagamento dell’indennizzo: espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | Per il pagamento del premio non sono previste forme di frazionamento. |
Rimborso | In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Non vi sono informazioni ulteriori rispetto a quelle fornite nel DIP. |
Sospensione | Non è prevista la possibilità di sospendere le garanzie. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo) Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Per sinistro a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”: In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.; b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”: In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C. Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica. Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso. |
Risoluzione | Non sono previsti altri casi, oltre quelli disciplinati dalla Legge. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Il prodotto è rivolto alle imprese che svolgono attività di costruzione edile. |
Quali costi devo sostenere? |
costi di intermediazione: il contratto prevede costi di intermediazione pari al 21% del premio imponibile. |
COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE? | |
All’impresa assicuratrice | Le modalità di presentazione dei reclami all’impresa sono: • A mezzo raccomandata al seguente indirizzo: HDI Xxxxxx X.x.X. - Xxxxxxx Xxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxx, 000 – 00000 Xxxxxx • A mezzo fax 02/00000000 • A mezzo mail: xxxxxxx@xxxxxxxxx.xx La Compagnia è tenuta a rispondere entro 45 giorni. |
All’IVASS | In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all’IVASS, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, fax 00.00000000, pec: xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx Info su: xxx.xxxxx.xx. |
PRIMA DI RICORRERE ALL’AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori): | |
Mediazione | La procedura di mediazione è obbligatoria, ovverosia condizione di procedibilità per la successiva (ed eventuale) domanda giudiziale. È possibile interpellare un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell’elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx. (Legge 9/8/2013, n. 98). |
Negoziazione assistita | Tramite richiesta del proprio avvocato all’Impresa. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Conciliazione paritetica gratuita per l’Assicurato: tramite una delle Associazioni dei consumatori aderenti al sistema e indirizzando una richiesta di conciliazione secondo le modalità descritte sui siti: xxx.xxxxx.xx - xxx.xxxx.xx. Arbitrato Irrituale: le controversie in materia di accertamento di lesioni fisiche possono essere demandate per iscritto ad un Collegio di tre medici, nominati uno per parte ed il terzo di comune accordo o, in caso contrario, dal Consiglio dell’Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo ove deve riunirsi il Collegio dei Medici. Il Collegio medico, risiede nel Comune, sede di Istituto di medicina legale, più vicino al luogo di residenza dell’Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. È data facoltà al Collegio medico di rinviare, ove ne riscontri l’opportunità, l’accertamento definitivo della Invalidità Permanente ad epoca da definirsi dal Collegio stesso, nel qual caso il Collegio può intanto concedere una provvisionale sull’indennizzo. In caso di liti transfrontaliere infine, il reclamante avente domicilio in Italia potrà presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET, oppure all’IVASS, che provvederà all’inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante. |
PER QUESTO CONTRATTO L’IMPRESA DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE POTRAI CONSULTARE TALE AREA E UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.
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DECENNALE POSTUMA
Contratto di Assicurazione a tutela di edifici di nuova costruzione
Il presente documento (Edizione 10/2022), contenente:
• Glossario
• Condizioni di assicurazione
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.
Tale documento è stato redatto secondo le linee guida del Tavolo tecnico ANIA – ASSOCIAZIONI CONSUMATORI – ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari
Gruppo Assicurativo «HDI Assicurazioni»
AVVERTENZA: per effetto di quanto disposto dall’Art. 166, 2° comma del Codice delle Assicurazioni Private, le clausole che indicano decadenze, nullità o limitazioni delle garanzie ovvero oneri a carico del Contraente o dell’Assicurato sono evidenziate su sfondo grigio.
Glossario
Nella presente polizza, i termini di seguito definiti hanno il seguente significato:
ASSICURATO/BENEFICIARIO:
il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione in proporzione alla quota di proprietà ovvero l’acquirente cioè la persona fisica che acquista un edificio o una porzione di edificio da costruire in qualunque forma, compreso il leasing, con atto che abbia come fine il trasferimento futuro di un immobile o un diritto di godimento sullo stesso.
ASSICURAZIONE:
il contratto di assicurazione.
COLLAUDO:
tutti gli atti, le procedure e le prove necessarie a determinare l'utilizzo e l’agibilità dell’immobile secondo la sua destinazione d'uso, da effettuarsi entro i termini e nei modi previsti dalle norme di legge.
CONSUMATORE:
la persona fisica che, anche se svolge attività imprenditoriale o professionale, conclude un contratto per la soddisfazione di esigenze della vita quotidiana estranee all’esercizio di dette attività.
CONTRAENTE:
il soggetto che stipula l’assicurazione ovvero il Costruttore.
CONTROLLORE TECNICO:
l’organismo di Tipo A abilitato a redigere rapporti di ispezione in corso d’opera secondo le norme UNI CEI EN 45004 che opera ai sensi delle norme UNI 10721 nonché sulla base dei requisiti minimi stabiliti in polizza.
COSTRUTTORE:
imprenditore o cooperativa edilizia.
IMMOBILE:
l’immobile costruito ovvero l’intero edificio di cui le quote di proprietà degli Assicurati sono parte.
IVASS:
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
FRANCHIGIA:
la parte di danno espressa in misura fissa che resta a carico dell’Assicurato.
GRAVI DIFETTI COSTRUTTIVI:
gli eventi rientranti nelle fattispecie patologiche di cui all’Art. 1669 del Codice Civile che colpiscono parti dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata, compromettendo in maniera certa ed attuale la stabilità e/o l’agibilità dell’immobile, sempreché in entrambi i casi, intervenga anche la dichiarazione di inagibilità emessa dal soggetto competente.
INDENNIZZO/RISARCIMENTO:
la somma dovuta in caso di sinistro dalla Società da ripartire tra gli Assicurati in base alle rispettive quote di proprietà dell’intero immobile.
IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE:
sistemi di impermeabilizzazione continui, così definiti come da norme "UNI", costituiti da più strati funzionali in cui deve essere sempre presente l'elemento di tenuta all’acqua.
MASSIMALE/LIMITE DI INDENNIZZO:
l’importo massimo della copertura assicurativa da ripartire tra gli Assicurati in base alla quota di proprietà rapportata all’intero immobile.
INVOLUCRO:
i muri di tamponamento verticali esterni dell’immobile, escluso fissi ed infissi, intonaci e rivestimenti nonché le parti a diretto contatto con il terreno.
PARTI DELL’IMMOBILE DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA:
le parti strutturali dell’immobile oggetto di collaudo statico ai sensi delle Norme di legge ovvero quelle destinate per propria natura a resistere a sollecitazioni statiche trasmettendo i carichi della costruzione alle fondazioni e quindi al terreno e tutte le seguenti parti dell’opera quali, murature portanti, pilastri, travi, solai, rampe di scale, solette a sbalzo e quant’altro di simile.
PARTI DELL’IMMOBILE NON DESTINATE PER PROPRIA NATURA A LUNGA DURATA:
le opere di completamento e finitura dell’immobile non rientranti nel precedente comma quali ad esempio pavimentazioni, manti di copertura, impermeabilizzazioni, intonaci, rivestimenti, tramezzi, opere di isolamento termico ed acustico, infissi, impianti di riscaldamento, condizionamento, idrici, sanitari, di sollevamento, elettrici e quant’altro di simile.
POLIZZA:
il documento vengono riportati gli elementi informativi e riepilogativi, i massimali, le franchigie, i limiti di risarcimento nonché le estensioni di garanzia richiamate e rese operanti.
PREMIO:
la somma dovuta dal Contraente alla Società.
QUOTA DI PROPRIETÀ:
l’immobile o porzione dell’immobile descritta ed individuata nell’atto di proprietà rogitato ed intestato al singolo Assicurato.
SCHEDA DI POLIZZA:
si rimanda alla definizione di polizza.
SCOPERTO:
la parte di danno espressa in misura percentuale che resta a carico dell’Assicurato.
SINISTRO:
il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione.
SOCIETÀ:
HDI Italia S.p.A.
DECENNALE POSTUMA
Condizioni di Assicurazione
• Sezione 1 - Danni alle cose
• Sezione 2 - Responsabilità civile verso Terzi
• Sezione 3 - Norme comuni a tutte le Sezioni
Indice
Sezione 1 – Xxxxx alle cose.………………………………………………………………..………..…………. | pag. 5 |
• Che cosa posso assicurare………………………………………………..…….................................... | pag. 5 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 5 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 7 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 7 |
Sezione 2 - Responsabilità Civile verso Terzi.……………………………………..………..…………. | pag. 9 |
• Chi è assicurato………………………………………………………………..…….................................... | pag. 9 |
• Contro quali danni posso assicurarmi……………………………………………............................. | pag. 9 |
• Come e con quali condizioni operative mi assicuro……………………………........................ | pag. 10 |
• Che cosa fare in caso di sinistro………………………………………………………………………………… | pag. 10 |
Sezione 3 – Norme comuni a tutte le Sezioni.…………………….………………………..……….…. | pag. 11 |
SEZIONE 1 - DANNI ALLE COSE
Che cosa posso assicurare
Art. 1.1 - COSE ASSICURABILI
Con le garanzie previste in questa sezione può essere assicurato l’immobile oggetto di costruzione o ristrutturazione edile nei dieci anni successivi al termine dei lavori di costruzione dell’immobile stesso.
Per le cose assicurate è necessario indicare in polizza l’indirizzo di ubicazione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 1.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga nei confronti del Contraente ed in favore dell’Assicurato, in corrispettivo del premio convenuto ed anticipato, nei limiti, alle condizioni e con le modalità di cui alla presente polizza, ad indennizzare all’Assicurato, per la quota di proprietà, i danni materiali e diretti causati all’immobile assicurato, durante il periodo di efficacia del contratto sulla base delle seguenti garanzie ed estensioni di garanzia espressamente richiamate in polizza:
Art. 1.2.1 - GARANZIA “DANNI ALL’IMMOBILE” (operante se richiamata nella scheda di polizza)
L’obbligo della Società consiste esclusivamente:
a) relativamente alla Partita 1A – Danni all’immobile, nell’indennizzo dei danni materiali e diretti causati all’immobile assicurato da uno dei seguenti eventi:
• rovina totale o parziale;
• gravi difetti costruttivi;
purché detti eventi siano derivanti, come previsto dall’Art. 1669 c.c., da un vizio del suolo o da un difetto di costruzione ed abbiano colpito parti dell’immobile destinate per propria natura a lunga durata;
b) se espressamente richiamata in polizza la presente garanzia, la copertura assicurativa viene estesa relativamente alla Partita 2 – Spese di demolizione e sgombero, al rimborso delle spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica autorizzata disponibile i residui delle cose assicurate a seguito di sinistro indennizzabile a termini della garanzia di cui al punto a), nonché al rimborso dello smaltimento dei residui delle cose assicurate, nel limite del massimale assicurato. Gli eventuali residui rientranti nella categoria "Rifiuti pericolosi" di cui al D. Lgs. N. 22 del 5/2/97 e successive modifiche ed integrazioni e quelli radioattivi disciplinati dal D.P.R. n. 185/64 e successive modifiche ed integrazioni, sono indennizzabili nell’ambito dell’importo sopra definito sino alla concorrenza massima di un sottolimite pari al 10% (dieci percento) dell’importo stesso.
Art. 1.2.2 - GARANZIA “INVOLUCRO” (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Se espressamente richiamata in polizza la presente garanzia, la copertura assicurativa viene estesa, relativamente alla Partita 1B – Involucro, all’indennizzo dei danni materiali e diretti all’involucro, purché detti danni siano derivanti da un accidentale difetto della costruzione e provochino:
1. distacco totale o parziale dell’involucro;
2. fessurazione passante diffusa tale da compromettere la tenuta all’aria ed all’acqua dell’involucro;
L’obbligo della Società si limita all’indennizzo dei danni dovuti a deformazioni della struttura portante eccedenti i limiti di progetto, tali da non compromettere in maniera certa ed attuale la stabilità, o ad una eventuale comportamento non elastico imprevisto ed imprevedibile dell’involucro o di parti dello stesso.
Restano comunque esclusi i danni da normale assestamento.
L’indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 1B – Involucro, nonché nel limite di indennizzo indicato in polizza, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’immobile.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Art. 1.2.3 - GARANZIA “IMPERMEABILIZZAZIONE DELLE COPERTURE” (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Se espressamente richiamata in polizza la presente garanzia, la copertura assicurativa viene estesa relativamente alla Partita 3
– Impermeabilizzazione delle coperture, all’indennizzo dei danni materiali e diretti alle impermeabilizzazioni delle coperture, riconducibili ad un accidentale difetto di costruzione, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all’Art. 3.5 e fino al 5° anno compreso. L’indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture, nonché nel limite di indennizzo indicato in polizza, nelle spese di riparazione o sostituzione della impermeabilizzazione impiegata, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’immobile.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Art. 1.2.4 - GARANZIA “PAVIMENTAZIONI E RIVESTIMENTI INTERNI” (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Se espressamente richiamata in polizza la presente garanzia, la copertura assicurativa viene estesa relativamente alla Partita 4
– Pavimentazioni e rivestimenti interni, all’indennizzo dei danni materiali e diretti a pavimentazioni e rivestimenti entrambi di
tipo ceramico o lapideo, dovuti a loro distacco o rottura e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all’Art. 3.5 e fino al 5° anno. L’indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 4 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, nonché nel limite di indennizzo indicato in polizza, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’immobile. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assolu- to”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Art. 1.2.5 - GARANZIA “INTONACI E RIVESTIMENTI ESTERNI” (operante se richiamata nella scheda di polizza)
Se espressamente richiamata in polizza la presente garanzia, la copertura assicurativa viene estesa relativamente alla Partita 5
– Intonaci e rivestimenti esterni, all’indennizzo dei danni materiali e diretti dovuti a distacco parziale o totale degli intonaci perimetrali o rivestimenti esterni dal supporto sul quale sono applicati e riconducibili ad un accidentale difetto di posa in opera, verificatisi e denunciati a partire dal 2° anno successivo alla data di effetto della garanzia di cui all’Art. 3.5 e fino al 5° anno. L’indennizzo consiste, nei limiti della somma assicurata alla partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni, nonché nel limite di indennizzo indicato in polizza, nelle spese di riparazione o sostituzione delle parti danneggiate, materiali e manodopera, comprese quelle strettamente necessarie di demolizione e ripristino di parti dell’immobile. L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’Art. 1907 c.c.
Art. 1.3 - SOMMA ASSICURATA - ASSICURAZIONE PARZIALE
La somma assicurata deve corrispondere:
a) per la partita 1A - Immobile e 1B - Involucro, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area;
b) per la partita 3 - Impermeabilizzazione delle coperture, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle impermeabilizzazioni delle coperture comprensivo di materiali e costi di manodopera;
c) per la partita 4 - Pavimentazioni e rivestimenti interni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo delle pavimentazioni e rivestimenti interni comprensivo di materiali e costi di manodopera;
d) per la partita 5 - Intonaci e rivestimenti esterni, al costo per l'integrale ricostruzione a nuovo degli intonaci e rivestimenti esterni comprensivo di materiali e costi di manodopera;
Se al momento del sinistro la somma assicurata - rivalutata secondo quanto previsto dall’Art. 1.6 - Indicizzazione, risulta inferiore a quanto disposto dai precedenti comma a) usque d), la Società risponderà dei danni solo in proporzione del rapporto esistente tra la somma assicurata ed il relativo costo di integrale ricostruzione, ferma restando la piena applicazione delle franchigie convenute sull’importo indennizzabile a termini di polizza.
Art. 1.4 - INTERVENTI PROVVISORI E MODIFICHE NON RELATIVI AD OPERAZIONI DI SALVATAGGIO
I costi di interventi provvisori a seguito di sinistro indennizzabile, diversi da quelli di cui all’Art. 1914 c.c., sono a carico della Società solo nel caso in cui costituiscano parte di quelli definitivi e non aumentino il costo complessivo del sinistro.
Tutti gli altri costi inerenti a modifiche ed a spese per localizzare il danno non sono comunque indennizzabili.
Art. 1.5 - ESCLUSIONI
La Società non è obbligata per:
a) vizi palesi o vizi occulti dell’immobile comunque noti al Contraente ovvero all’Assicurato, prima della decorrenza della presente assicurazione e comunque prima della stipula del contratto definitivo di compravendita o di assegnazione;
b) danni cagionati da assestamento;
c) danni di natura estetica ivi compresi i viraggi di colore;
d) danni derivanti da modifiche dell’immobile intervenute dopo il collaudo;
e) danni indiretti o consequenziali;
f) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria;
g) xxxxx conseguenti a mancata o insufficiente manutenzione;
h) danni di deperimento o logoramento che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, causati da ruggine, corrosione, ossidazione, incrostazioni;
i) danni causati da difetti, anche gravi, alle parti dell’immobile non destinate per propria natura a lunga durata, salvo siano conseguenti a danni indennizzabili nella garanzia base e fermo quanto stabilito nelle estensioni di garanzia specifiche richiamate;
j) danni all’involucro, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica;
k) spese di demolizione e sgombero salvo sia attivata la partita 2 della presente sezione;
l) danni di difettosa impermeabilizzazione, salvo quanto stabilito richiamando la garanzia specifica;
m) danni a pavimentazioni, rivestimenti ed intonaci, salvo quanto stabilito richiamando l’estensione di garanzia specifica;
n) le spese di ricerca e riparazione del danno;
o) le spese ed i costi per il montaggio e lo smontaggio di eventuali impalcature o ponteggi o similari, ovvero per l'uso di attrezzature quali gru o piattaforme, atte agli stessi scopi;
p) danni causati da incendio, esplosione, scoppio, a meno che non derivino da eventi assicurati; fulmine, caduta di aerei;
q) danni da terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, alluvione, inondazione, e altri simili eventi naturali;
r) da inquinamento e/o contaminazione (biologica e/o chimica) in genere sia graduale che accidentale e relative spese di decontaminazione, disinquinamento e risanamento delle cose assicurate, delle acque, dell’aria e del terreno;
s) determinati da guerra (dichiarata o non), occupazione, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità od operazioni belliche (sia la guerra dichiarata o non), guerra civile, ammutinamento, ribellione, rivoluzione, insurrezione o eventi similari, usurpazione, confisca, requisizione, nazionalizzazione, confisca, sequestri e/o ordinanze di governo o autorità, anche locali, sia di diritto che di fatto, serrate, occupazione di fabbricati ed edifici in genere;
t) derivanti da terrorismo;
u) di penalità, garanzie di esecuzione, garanzia di prodotto diverse da quelle previste dall’art. 1669 c.c.;
v) derivanti da: presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, smaltimento, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
w) a cavi sottomarini e dighe;
x) derivanti da tutti i tipi di virus per rischi Elettronica/Informatica;
y) danni derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”, come ad esempio distruzione di server, cancellazione di database clienti o ordini per azione erronea – anche colposa – da parte di un dipendente addetto alla gestione informatica, l’azione di un virus o malware.
Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 1.6 - INDICIZZAZIONE
Le somme assicurate e le franchigie previste in polizza si intendono adeguati, ad ogni ricorrenza annuale dalla data di decorrenza fissata in polizza, secondo l’indice generale nazionale ISTAT del costo di costruzione di un edificio residenziale, con il massimo annuo del 2%.
Art. 1.7 - LIMITE DI INDENNIZZO
Le somme assicurate per ciascuna partita resa operativa in polizza, con la rivalutazione prevista all’Art. 1.6 – Indicizzazione, costituiscono il massimo indennizzo che la Società è tenuta a corrispondere all'Assicurato in proporzione alla quota di proprietà, per uno o più sinistri e per l'intera durata del contratto, fermi gli eventuali limiti di indennizzo indicati in polizza.
Art. 1.8 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c., l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 1.9 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia, in base a quanto disciplinato dal successivo Articolo 1.10 - Denuncia di sinistro.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 1.10 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall’Assicurato, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro i 3 giorni successivi all’accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c., e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dall’assicurazione. Dopo tali termini l’obbligo della Società cessa.
Il Contraente o l’Assicurato che esagerino dolosamente l’ammontare del danno o ricorrano, per giustificare l’ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manomettano od alterino dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decadono dal diritto all’indennizzo.
Art. 1.11 - VALORE DELLE COSE ASSICURATE E DETERMINAZIONE DEL DANNO
La determinazione dei danni indennizzabili viene eseguita secondo le norme seguenti:
a) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per l'integrale ricostruzione a nuovo dell'immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte escludendo il solo valore dell'area;
b) stimando la spesa necessaria al momento del sinistro per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle danneggiate dell’immobile di cui la proprietà dell’Assicurato fa parte;
c) stimando il valore ricavabile dai residui.
L'ammontare del danno sarà pari all'importo della stima di cui al punto b), eventualmente integrato da quanto previsto ai commi l) ed m) dell’articolo 1.5) delimitazione dell’assicurazione, diminuito dell'importo della stima di cui al punto c) nonché dello scoperto o della franchigia minima previsti in polizza, ma non potrà comunque essere superiore alla somma assicurata per l'immobile al momento del sinistro (stima a).
Art. 1.12 - DEROGA ALLA PROPORZIONALE
Non si applicherà la regola proporzionale di cui all’Art. 1.3 – Somma assicurata - Assicurazione parziale, se la somma assicurata, rivalutata secondo quanto previsto dall’Art. 1.6 - Indicizzazione, risulterà insufficiente in misura non superiore al 10%. Qualora tale limite del 10% dovesse risultare oltrepassato, la regola proporzionale sarà operante per l’eccedenza rispetto alla somma assicurata aumentata di detta percentuale.
Art. 1.13 - PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Ad integrazione dell’Art. 3.13, il pagamento dell'indennizzo verrà effettuato all'Assicurato, in proporzione alla quota di
proprietà, previa detrazione degli importi per franchigia e scoperto indicati in polizza, a fronte di una quietanza redatta dalla
Società e sottoscritta dall’Assicurato, per la propria quota, liberatoria anche per il Contraente per i danni che hanno formato oggetto di indennizzo.
L'importo da corrispondersi sarà pari al valore di ricostruzione o riparazione dell'immobile, o delle parti di esso, al momento del sinistro tenendo conto del grado di vetustà, stato di conservazione e modo d'uso.
A ricostruzione o riparazione avvenuta, purché la stessa sia effettuata entro 1 (uno) anno dalla data del sinistro, la Società provvederà a versare all’Assicurato, in proporzione alla quota di proprietà, il conguaglio di indennizzo derivante dalla differenza tra l'ammontare del danno determinato a norma del secondo comma dell'Art. 1.11 e quanto già corrisposto secondo il precedente capoverso.
Art. 1.14 - PROCEDURE PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società e l'altro dall’Assicurato, con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su richiesta di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo sono ripartite a metà.
Art. 1.15 - MANDATO DEI PERITI
I Periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni del Contraente e accertare se, al momento del sinistro, esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state dichiarate;
c) verificare se il Contraente o l'Assicurato abbiano adempiuto gli obblighi di cui all'Art. 1.9;
d) verificare esistenza, qualità e quantità delle cose assicurate alle partite colpite secondo i criteri di valutazione di cui all'Art. 1.11;
e) stimare e liquidare il danno in conformità alle disposizioni di polizza.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi o dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate), da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
Tali risultati sono obbligatori per le Parti, rinunciando queste sin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di violazione dei patti contrattuali e salvo rettifica degli errori materiali di conteggio. La perizia collegiale è valida anche se un Perito rifiuta di sottoscriverla: tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 1.16 - ONERE DELLA PROVA A CARICO DELL’ASSICURATO
In tutti i casi in cui la Società rileva la non indennizzabilità di un danno in dipendenza di qualche delimitazione generale o particolare dei rischi assicurati stabilita nella presente polizza, resta inteso che l’onere della prova che tale danno rientra nella garanzia della polizza è a carico dell’Assicurato che intenda far valere un diritto all’indennizzo.
SEZIONE 2 – RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
Chi è assicurato
Art. 2.1 - ASSICURATO
Il soggetto assicurato è l’impresa edile che ha realizzato l’immobile indicato in polizza per danni a terzi provocati dall’immobile nei dieci anni successivi al termine dei lavori di costruzione.
Contro quali danni posso assicurarmi
Art. 2.2 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, nei limiti dei massimali convenuti per la presente sezione, di quanto
questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese)
di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose in seguito ad un sinistro indennizzabile ai sensi della precedente Sezione 1 – garanzia 1A - Danni all’immobile nonché della estensione 1B - Involucro comma 1), se operante.
Art. 2.3 – PERSONE NON CONSIDERATE TERZI
Non sono considerati terzi:
a) il coniuge, il convivente di fatto, i genitori, i figli dell’Assicurato, le persone iscritte nello stato di famiglia dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lettera a);
c) in caso di condominio, l’amministratore;
d) in caso quota di proprietà locata, il conduttore nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente.
Art. 2.4 - ESCLUSIONI
L’assicurazione non comprende:
a) i danni da polvere di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati;
b) i danni cagionati da vizi dell’immobile derivanti da modifiche o innovazioni realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa;
c) i danni a cose assicurate o assicurabili in base alla garanzia diretta prevista alla Sezione 1;
d) i danni conseguenti a sinistro indennizzabile in base alle estensioni di garanzia anche se espressamente richiamate in polizza e rese operative;
e) i danni causati da natanti o aeromobili ed i droni di peso superiore ai 250 gr.;
f) i danni da inquinamento di qualsiasi natura, qualunque sia la causa che li ha originati, nonché da interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o di corsi d’acqua, alterazioni delle caratteristiche od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari od in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
g) la responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
h) da presenza, uso, contaminazione, estrazione, manipolazione, lavorazione, vendita, distribuzione e/o stoccaggio di amianto e/o di prodotti contenenti amianto;
i) derivante dall’emissione di onde e campi elettromagnetici;
j) legati a responsabilità derivante direttamente o indirettamente da nanotecnologie e/o lavorazioni che comportino l’utilizzo di nanotecnologie dei settori auto, vernici e tessile.
Per nanotecnologie si intende (US National Nanotechnology Initiative 2007): ricerca e sviluppo di tecnologie su scala atomica, molecolare o macromolecolare dell’ordine da 1 a 100 nanometri(nm) approssimativamente; creazione e utilizzo di strutture, dispositivi e sistemi con nuove proprietà e funzioni come risultato delle loro dimensioni piccole e/o intermedie; capacità di controllare o manipolare su scala atomica;
k) in occasione di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione con conseguente confisca, sequestro e requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità di diritto o di fatto;
l) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche nonché la produzione, detenzione ed uso di sostanze radioattive, salvo che il sinistro non sia in alcun rapporto con tali eventi;
m) inerenti i rischi di energia nucleare ed ogni altro tipo di danno, perdita, costo o spesa – di qualsiasi natura – causati direttamente o indirettamente, risultanti da, derivanti da o connessi a reazioni nucleari, radiazioni nucleari o contaminazione radioattiva, indipendentemente da qualsiasi altra causa, concomitante o meno, che possa aver contribuito a provocare il sinistro;
derivanti dal c.d. “rischio informatico” o “cyber risk”. Indipendentemente da qualsiasi altra clausola presente nel
n)
Contratto, si intende esclusa qualsiasi responsabilità per qualsiasi tipo di pretesa conseguente a danni direttamente o indirettamente derivanti da, relativi a, causati da o in conseguenza o in qualsiasi modo connessi con:
1) L'uso o l’operazione, da parte di qualsiasi parte, per negligenza, imprudenza o intenzionalità, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, software, codice malevolo o scritto in modo improprio, virus o trojan, o qualsiasi altro sistema elettronico, ottico, o optoelettronico;
2) L’intenzionale, negligente o accidentale diffusione da parte dell'assicurato originario o di qualsiasi altra entità di informazioni, sia in formato elettronico che non, per il quale ogni entità ha l'obbligo legale o contrattuale di mantenere la riservatezza; o
3) La violazione di qualsiasi obbligo legale o contrattuale da parte di qualsiasi persona o entità di prevenire, migliorare o agire in altro modo in riferimento a qualsiasi attività di cui ai precedenti paragrafi 1 o 2.
Sono inoltre escluse tutte le forme di risarcimento o prestazione che possano esporre la responsabilità della Società nei confronti di qualsivoglia forma di divieto, sanzione o restrizione derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite o da disposizioni di tipo economico o commerciale dettate da leggi o regolamenti dell’Unione Europea, o degli USA, a patto che non violino regolamentazioni o leggi nazionali applicabili alla Compagnia.
Come e con quali condizioni operative mi assicuro
Art. 2.5 - DIRITTO DI SURROGAZIONE
Fermo il disposto dell’Art. 1916 c.c., l’Assicurato si obbliga, a richiesta della Società, a conferirle formale mandato ad agire verso i terzi, anche prima del pagamento dell’indennizzo.
Che cosa fare in caso di sinistro
Art. 2.6 - OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO
In caso di sinistro l'Assicurato deve farne denuncia, in base a quanto disciplinato dal successivo Articolo 2.6 - Denuncia di sinistro.
La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, la indicazione delle conseguenze, nonché la data, il luogo e le cause del sinistro.
L'Assicurato deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli eventuali atti giudiziari relativi al sinistro adoperandosi alla raccolta degli elementi per la difesa nonché, se la Società lo richieda, per un componimento amichevole, astenendosi in ogni caso da qualsiasi riconoscimento della propria responsabilità.
Art. 2.7 - DENUNCIA DI XXXXXXXX
Tutti i sinistri devono essere denunciati per iscritto dal Contraente o dall’Assicurato, anche mediante P.E.C. all’indirizzo xxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxx.xx, all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società, entro i 3 giorni successivi all’accadimento del sinistro o al momento in cui il Contraente o l’Assicurato ne siano venuti a conoscenza, ai sensi dell’Art. 1913 c.c., e comunque non oltre 12 mesi dalla data di scadenza del periodo coperto dall’assicurazione. Dopo tali termini l’obbligo della Società cessa.
Il Contraente o l’Assicurato che esagerino dolosamente l’ammontare del danno o ricorrano, per giustificare l’ammontare del danno, a documenti non veritieri o a mezzi fraudolenti, che manomettano od alterino dolosamente le tracce o le parti danneggiate dal sinistro, decadono dal diritto all’indennizzo.
Art. 2.8 - GESTIONE DELLE CONTROVERSIE - SPESE LEGALI
La Società assume, fino a quando ne ha l'interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti od azioni spettanti all'Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda.
Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese sono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce peraltro spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe o ammende né delle spese di giustizia penale.
L'Assicurato è responsabile di ogni pregiudizio derivante dalla inosservanza dei termini e degli altri obblighi di cui sopra; ove poi risulti che egli abbia agito in connivenza coi terzi danneggiati o ne abbia favorito le pretese, decade dai diritti del contratto.
SEZIONE 3 - NORME COMUNI A TUTTE LE SEZIONI
Art. 3.1 - DICHIARAZIONI INFLUENTI SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO – CAUSE DI NULLITÀ
La Società presta il suo consenso all'assicurazione e determina il premio in base alle dichiarazioni del Contraente, il quale è
obbligato a manifestare tutte le circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio. Nel caso di dichiarazioni
inesatte o di reticenze si applicheranno le disposizioni degli Artt. 1892 e 1893 c.c.
Il Contraente o l'Assicurato venuti a conoscenza di un qualsiasi fatto che possa interessare la polizza devono darne notizia formale alla Società e rimetterle al più presto, mediante lettera raccomandata, un dettagliato rapporto scritto. Devono inoltre fornire alla Società ed ai suoi incaricati tutte le informazioni ed i documenti e le prove che possono venire loro richieste e consentire, in ogni momento, la visita alle cose assicurate.
Il contratto di assicurazione è nullo nei seguenti casi:
• se il rischio non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione del contratto, ai sensi dell’Art. 1895 c.c.;
• se al momento in cui l’assicurazione deve avere inizio, non esiste un interesse dell’Assicurato al risarcimento del danno, come previsto dall’Art. 1904 c.c.;
• nei casi previsti dall’Art. 1418 c.c.
Art. 3.2 - ESCLUSIONI
La Società non è obbligata ad indennizzare o a risarcire:
a) le penalità, i danni da mancato godimento in tutto o in parte dell’immobile assicurato, i danni da mancato lucro ed ogni specie di danno indiretto, come, a titolo di esempio, quelli derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività, le perdite di valore dell’immobile;
b) le perdite di denaro, assegni, effetti cambiari, titoli, valori e prove di crediti, nonché le perdite o i danni a schedari, disegni, materiale contabile, fatture o documenti, materiali di imballo, quali casse, scatole, gabbie e simili;
c) i danni cagionati o agevolati da dolo dell'Assicurato, del Contraente, dell'utente dell'Immobile o delle persone del fatto delle quali essi devono rispondere;
d) i difetti di rendimento dei beni assicurati;
e) i danni dovuti a sollecitazioni meccaniche, chimiche o termiche, di qualsiasi altro genere che non rientrino nelle specifiche previste per i materiali utilizzati;
f) i danni derivanti da modifiche o innovazioni, anche esterne all’immobile, realizzate dopo l’inizio della presente copertura assicurativa;
g) i danni causati da vizi del suolo riconducibili a modifiche esterne, all’immobile assicurato, successive alla costruzione dello stesso.
Art. 3.3 - VARIAZIONE DELL’ASSICURATO
Nel caso di vendita di quote di proprietà dell’immobile la polizza opera nei confronti del nuovo soggetto risultante nell’atto di passaggio di proprietà che, per il periodo residuo e sino alla scadenza indicata in polizza, diviene Assicurato.
Art. 3.4 - EFFICACIA DELLA GARANZIA
L’assicurazione è prestata alle seguenti condizioni essenziali per l’efficacia della garanzia:
• che l’immobile sia stato realizzato a regola d’arte, secondo la migliore tecnica costruttiva, in piena osservanza di leggi e regolamenti in vigore o di norme stabilite da organismi ufficiali ed in conformità del capitolato allegato al preliminare di vendita;
• che l’immobile stesso sia usato e destinato secondo il progetto e secondo quanto dichiarato in polizza;
• che siano state eseguite con risultati favorevoli tutte le prove richieste dalle norme di legge;
• che il Contraente abbia presentato i seguenti documenti (che formano parte integrante della polizza e debbono essere allegati al contratto):
1) il collaudo, con esito positivo e senza riserve o, in alternativa, il certificato di agibilità rilasciato dalla Pubblica Amministrazione;
2) i rapporti tecnici, aventi esito favorevole, elaborati da un Controllore Tecnico, se espressamente richiamate le estensioni di garanzia.
• che la quota-parte di proprietà sia già stata trasferita all’Assicurato con atto notarile di rogito. Qualora non sia rispettata anche una sola delle condizioni suesposte, la garanzia non è operante.
Art. 3.5 - EFFETTO E DURATA DELLA GARANZIA
La polizza è stipulata per la durata e con la decorrenza fissate in polizza. L’assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 della data risultante dal certificato di ultimazione dei lavori. La polizza non sarà operante in caso di mancato pagamento dell’intero premio. Il premio deve essere pagato all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. La garanzia avrà termine alla data di scadenza stabilita in polizza e comunque, salvo quanto previsto per le garanzie 1.2.3, 1.2.4 e 1.2.5, non oltre 10 (dieci) anni dall’ultimazione dei lavori. Dopo tale termine l’obbligo della Società cessa. Il Contraente, fermo restando quanto disposto dal codice civile in tema di adempimenti alle obbligazioni, può pagare, in ossequio a quanto previsto dall’Art. 47 del Regolamento ISVAP (ora IVASS) n. 5, il premio utilizzando secondo le seguenti forme:
a) per mezzo di assegno bancario, postale o circolare munito della clausola di non trasferibilità intestato all’intermediario espressamente in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
b) per mezzo di ordine di bonifico bancario o altra disposizione di pagamento automatico laddove il beneficiario è l’intermediario espressamente identificato in qualità di rappresentante dell’impresa o all’impresa medesima;
c) il pagamento in contanti è ammesso soltanto per le polizze auto (nei limiti delle vigenti disposizioni in materia di antiriciclaggio) e per le polizze non auto di premio annuo non superiore ad Euro 750,00 (settecentocinquanta).
Art. 3.6 - PERIODO DI ASSICURAZIONE E PREMIO
Il periodo di assicurazione, in base al quale è stato determinato e convenuto il premio, coincide con la durata stabilita in polizza e comunque decade entro dieci anni dall’ultimazione dei lavori, salvo minori durate se ed ove previste.
Art. 3.7 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE
Per tutto quanto non diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 3.8 - FACOLTÀ DI RECESSO
Per contratti di durata annuale (con tacito rinnovo)
Le Parti possono recedere alla scadenza annuale indicata in polizza mediante disdetta inviata con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
Per contratti di durata poliennale con riduzione del premio (sconto per poliennalità di durata massima 5 anni)
Le Parti, nel caso di polizza poliennale di durata non superiore a cinque anni con riduzione del premio, possono recedere alla scadenza indicata in polizza, senza oneri e con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell’annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata.
Per sinistro
a) nel caso in cui Il Contraente/Assicurato “è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, le Parti possono recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.;
b) nel caso in cui il Contraente/Assicurato “non è un consumatore”:
In caso di sinistro, dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società può recedere dall’assicurazione con preavviso di 30 giorni da darsi con lettera raccomandata, fax o P.E.C.
Tale facoltà viene estesa anche al Contraente, se trattasi di persona fisica.
In caso di recesso per sinistro esercitato dalla Società, quest’ultima, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, mette a disposizione del Contraente la parte di premio al netto delle imposte relative al periodo di rischio non corso.
Il pagamento o la riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto delle parti non potranno essere interpretati come rinuncia delle Parti stesse ad avvalersi della facoltà di recesso.
Art. 3.9 - ESTENSIONE TERRITORIALE
L’assicurazione vale per opere da realizzarsi nell’ambito del territorio della Repubblica Italiana.
Art. 3.10 - ONERI FISCALI
Le imposte e gli altri oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, connessi alla stipulazione e all'esecuzione della presente polizza sono a carico del Contraente e dell'Assicurato anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 3.11 - FORMA DELLE COMUNICAZIONI
Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente o l'Assicurato è tenuto, debbono farsi, per essere valide, con lettera raccomandata, alla Direzione della Società, ovvero all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza.
Art. 3.12 - FORO COMPETENTE
Foro competente a scelta della Parte attrice è esclusivamente quello della Autorità Giudiziaria dove ha sede la Direzione della Società o l'Agenzia cui è assegnata la polizza o presso la quale è stato concluso il contratto.
Qualora il Contraente e/o l’Assicurato sia qualificabile come “consumatore” ai sensi del Codice del Consumo (Art. 3 D. Lgs. 206 del 2005 e s.m.i.), qualsiasi controversia derivante da o connessa all’interpretazione, applicazione o esecuzione della polizza sarà sottoposta all’esclusiva competenza del foro di residenza o domicilio elettivo del consumatore.
Art. 3.13 – PAGAMENTO DELL’INDENNIZZO
Espletata l’attività istruttoria necessaria alla verifica della copertura di polizza e alla quantificazione del danno, l’indennizzo o il risarcimento – se dovuto – verrà liquidato da HDI Italia entro 30 giorni dal compimento dell’ultimo atto istruttorio necessario. In caso di contenzioso civile, l’indennizzo o risarcimento verrà erogato negli stessi termini temporali, in ossequio a quanto disposto dal giudice in sentenza e nel rispetto dei termini previsti dal Codice di Procedura Civile.
Si richiama l’attenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.