INDICE
1
CESSIONE ONEROSA DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI CER
15.01.06 PROVENIENTI DA ATTIVITA’ DI RACCOLTA DIFFERENZIATA
Capitolato Speciale di Appalto
G
INDICE
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO 3
ART.2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE 3
ART.3 - RIFIUTI OGGETTO DELLA CESSIONE 3
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONI - VARIAZIONI 3
ART.5 – SUDDIVISIONE IN LOTTI DEL TERRITORIO 3
ART.6 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO 4
ART.7 – FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE 5
7.1 Procedura di gara 5
7.2 Parametri di valutazione dell’offerta e Attribuzione dei punteggi 7
ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA 9
ART.9 – CAUZIONI E SANZIONE PECUNIARIA 10
ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE 12
ART.11 – AVVALIMENTO 12
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE 13
ART.13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE 14
13.1 – Responsabile Unico del procedimento 14
13.2 -Responsabile dell’esecuzione 15
ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA 15
ART.15 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – FATTURAZIONE – DESTINAZIONE DEL RICAVO
.................................................................................................................................................................................. 15
ART.16 - REVISIONE PREZZI 16
ART.17 – RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO 16
ART.18 - SANZIONI E DANNI 17
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO 18
ART. 20 - SUBAPPALTO 18
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO 18
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE 19
ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE 19
G
ART.1 - OGGETTO DELL’APPALTO
La gara ha per oggetto la cessione onerosa di imballaggi in materiali misti CER 15.01.06 provenienti dall'attività di raccolta differenziata che ASIA – NAPOLI S.p.A. (d’ora in avanti denominata ASIA) effettua sul territorio del Comune di Napoli e/o della Provincia di Napoli, così come previsto dalla normativa ambientale.
L’oggetto del presente appalto costituisce attività di pubblico interesse ai sensi dell’art.178 del D. Lgs 152/2006 e s.m.i., e servizio pubblico essenziale ai sensi dell’art.1 della L.12/6/1990, n.146, così come modificata ed integrata dalla L. 83/2000 ed in quanto tale per nessun motivo può essere sospesa o abbandonata, salvo scioperi o altri casi di forza maggiore, al verificarsi dei quali l’Impresa aggiudicataria dovrà dare immediata comunicazione scritta, anche a mezzo fax o mail, ad ASIA), per consentire eventuali interventi che si rendessero necessari.
ART.2 – MODALITA’ DI ESECUZIONE
Vedi Disciplinare Tecnico.
ART.3 - RIFIUTI OGGETTO DELLA CESSIONE
Vedi Disciplinare Tecnico.
ART.4 - DURATA DEL CONTRATTO – OPZIONI - VARIAZIONI
La durata dell'appalto è stabilita in 24 mesi per ciascuno dei 3 lotti in cui è divisa la gara, con decorrenza dall’inizio del servizio che avverrà, entro e non oltre 10 giorni solari e consecutivi dalla stipula del contratto ovvero secondo altre disposizioni di ASIA, il tutto risultante da apposito verbale.
L’ASIA si riserva, entro 30 giorni dalla conclusione del contratto, la facoltà di esercitare il diritto di opzione, e l’impresa a tanto si obbliga, chiedendo all’aggiudicatario la prosecuzione dello stesso per un ulteriore periodo massimo di 12 mesi agli stessi patti e condizioni previsti nel contratto.
L’ASIA si riserva, infine, alla scadenza del contratto e successivamente alla pubblicazione del nuovo bando di gara, di prorogare la durata dell’appalto nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente e fino ad un massimo di 180 giorni (cosiddetta proroga tecnica).
ART.5 – SUDDIVISIONE IN LOTTI DEL TERRITORIO
Il quantitativo stimato del rifiuto da cedere nel periodo indicato nel precedente art. 4, è suddiviso in 3 lotti. Le quantità presunte sono le seguenti:
G
Lotto 1: 5.000 t. per 12 mesi
Lotto 2: 4.000 t. per 12 mesi
Lotto 3: 3.500 t. per 12 mesi
Il codice CER attribuito è il 15.01.06 (imballaggi in materiali misti).
Le quantità sopra indicate non possono in nessun caso essere considerate vincolanti per ASIA, potendo subire variazioni sia per eccesso che per difetto nei limiti del +/- 30%.
La composizione merceologica del rifiuto oggetto dell’appalto attiene, di regola, agli imballaggi previsti dai Consorzi Nazionali di Filiera COREPLA, CIAL e RICREA.
In fase di gara ciascuna Ditta offerente deve fornire, per ogni lotto per il quale intende partecipare, l’ubicazione dell’impianto di riferimento, indicandone sia l’indirizzo sia le coordinate geografiche; nell’attribuzione dei punteggi si terrà conto della distanza dell’impianto dal relativo autoparco ASIA, premiando l’itinerario più breve tra quelli proposti da Google Maps.
Gli autoparchi di riferimento sono:
Lotto 1: | Autoparco A, xxx Xxxxxxxxx 0/X, 00000, Xxxxxxxx (XX) 40.827970, 14.155275 |
Lotto 2: | Autoparco B, xxxxx xxxxx Xxxxxxxxxx, xxx, 00000 Xxxxxx 40.904298, 14.229877 |
Lotto 2: | Xxxxxxxxx X, xxx Xxxxx Xxxxxxxxxx 000, 00000, Xxxxxx 40.846792, 14.319078 |
Si precisa che la collocazione geografica degli autoparchi non è in alcun modo collegata ai luoghi di prelievo dei rifiuti che saranno ceduti.
ART.6 - IMPORTO PRESUNTO DELL’APPALTO
L’importo presunto totale a base di gara è pari a € 3.893.750,00 oltre IVA come per legge di cui € 2.225.000,00 per il periodo base di 24 mesi, € 1.112.500,00 per l’opzione di ulteriori 12 mesi e € 556.250,00 per la
c.d. proroga tecnica.
Gli importi relativi ai singoli lotti sono di seguito indicati:
lotto | 24 mesi | opzione (12 mesi) | proroga tecnica | totale lotto |
1 | 890.000,00 | 445.000,00 | 222.500,00 | 1.557.500,00 |
2 | 712.000,00 | 356.000,00 | 178.000,00 | 1.246.000,00 |
3 | 623.000,00 | 311.500,00 | 155.750,00 | 1.090.250,00 |
G
L’ASIA, previa cessione in favore della ditta aggiudicataria della delega all’incasso dei corrispettivi dei Consorzi di filiera interessati (COREPLA, CIAL, RICREA), intende cedere a titolo oneroso alla ditta medesima i materiali conferiti, ponendo quale base iniziale di gara al rialzo l’importo di
89,00 €
per ogni tonnellata di rifiuto conferita presso l’impianto di riferimento.
L’importo unitario indicato comprende i costi per ogni tipo di attività effettuata dall’aggiudicataria relativamente al materiale conferito ( CER 15.01.06) quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la selezione, lo stoccaggio, il trattamento finalizzato alla valorizzazione del rifiuto nonché lo smaltimento finale della frazione estranea fino al limite del 30% .
In presenza di percentuali di frazione estranea maggiori rispetto al 30%, accertate in contraddittorio secondo le modalità indicate al punto 7 del Disciplinare Tecnico, verrà riconosciuto all’impresa aggiudicataria l’importo, minore o uguale ad € 100,00/t, da questa indicato in sede di offerta.
In ogni caso ed indipendentemente dalle percentuali di frazione estranea riscontrata, l’aggiudicataria dovrà assicurare ad ASIA il pagamento di un minimo contrattuale pari ad € 65,00 per ogni tonnellata di materiale conferito in ingresso all’impianto, restando a carico della impresa aggiudicataria i maggiori costi sostenuti.
ART.7 – FORMA DELL’APPALTO E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
7.1 Procedura di gara
L’appalto sarà affidato mediante procedura aperta giusta Determina del Direttore Generale di ASIA del 24/06/2015 ai sensi del comma 1 dell’art. 55 del D. Lgs. n. 163/06. L’aggiudicazione dell’appalto avrà luogo, per ogni lotto, secondo i criteri indicati al successivo punto 7.2.
Per ogni lotto, si procederà all’aggiudicazione dell’appalto anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua, ad insindacabile giudizio della ASIA Napoli SpA. Una stessa Azienda partecipante, se in possesso dei requisiti necessari, potrà partecipare a tutti i lotti ma aggiudicarsene al massimo 2.
In una prima fase tutte le imprese partecipanti saranno sottoposte in seduta pubblica all’esame, da parte della Commissione di gara, della documentazione amministrativa presentata e contenuta nella “Busta A” di cui all’art. 8 del presente capitolato.
Ai sensi degli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del DLgs 163/06, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi previste nel successivo art. 8 Busta “A” lettere a), b) e c), la Commissione di gara assegnerà un termine non
G
superiore a 10 giorni per produrre le integrazioni richieste. Il concorrente qualora decida di aderire al soccorso istruttorio, oltre all’integrazione della documentazione richiesta, dovrà presentare l’impegno ad integrare la cauzione provvisoria ovvero potrà, in alternativa, presentare assegno circolare, non trasferibile intestato ad ASIA NAPOLI SpA, di importo pari al 5,00 per mille del valore del periodo base di 24 mesi. Qualora il concorrente decidesse di non procedere all’integrazione, la Stazione appaltante provvederà alla sua esclusione dalla gara.
Sempre nella prima seduta pubblica, ovvero nella prima seduta successiva alla determinazione delle società ammesse a gara, l’ASIA provvederà ad effettuare il sorteggio di cui all’art. 48 del D. Lgs. 163/06 tra le imprese concorrenti ammesse a gara. Verranno sorteggiati un numero di imprese non inferiore al 10%, arrotondato all’unità superiore. L’ASIA si riserva la facoltà di effettuare la verifica documentale su tutte le imprese ammesse a gara. In tal caso non si darà luogo al sorteggio. Tali verifiche verranno condotte, in seduta riservata, utilizzando la documentazione prodotta a tal fine ai sensi dei punti III.2.2) e III.2.3) del Bando di gara. Nelle ipotesi in cui tale documentazione non fosse prodotta si procederà alle opportune integrazioni. L’ASIA si riserva di verificare, il possesso dei requisiti tecnici procedendo direttamente a sopralluoghi presso gli impianti.
Sempre in seduta pubblica la commissione di gara procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche (“Busta B”), di cui al successivo art. 8 del presente capitolato, e data lettura delle stesse, considererà, per ogni lotto, provvisoriamente aggiudicataria l’impresa che avrà conseguito il massimo punteggio risultante dalla sommatoria dei punteggi attribuiti ai singoli elementi, di seguito descritti, previa verifica della congruità delle offerte.
L’aggiudicazione provvisoria avverrà considerando che, nel caso in cui una impresa risulti prima in graduatoria in tutti i lotti, la Commissione di gara aggiudicherà in base ai seguenti criteri indicati in ordine di priorità:
1. garantire l’assegnazione del maggior numero di lotti;
2. far risultare più alto il ricavo derivante dall’aggiudicazione di tutti i lotti per i quali sia stata presentata offerta. Il ricavo sarà determinato dal prodotto del quantitativo previsto per ciascun lotto per i prezzi offerti relativamente all’elemento A) del seguente punto 7.2.
L’ASIA si riserva la facoltà insindacabile sia di non procedere all’aggiudicazione e/o non provvedere all’appalto, sia di non convalidare l’aggiudicazione della gara per irregolarità formali, per motivi di opportunità e comunque nell’interesse pubblico e dell’Azienda stessa. Nelle suddette ipotesi l’esperimento si intenderà nullo a
G
tutti gli effetti e le imprese concorrenti, o l’impresa provvisoriamente aggiudicataria, non avranno nulla a pretendere per la mancata aggiudicazione e/o affidamento dell’appalto.
7.2 Parametri di valutazione dell’offerta e Attribuzione dei punteggi
L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà conseguito il punteggio massimo, su base 100, secondo i seguenti elementi di valutazione a cui è assegnato il relativo peso:
1) Elemento A max 70 punti
2) Elemento B max 15 punti
3) Elemento C max 15 punti
I punteggi saranno così attribuiti:
1) ELEMENTO A
L’elemento A da valutare è il prezzo al rialzo offerto rispetto alla base di gara di € 89,00/t, riparametrato in base al fattore distanza (vedi Bando e Disciplinare Tecnico). La riparametrazione sarà cosi effettuata:
i) in base alla documentazione prodotta dai singoli concorrenti, per ogni lotto, si determinerà la graduatoria delle distanze degli impianti, indicati dai concorrenti per il conferimento del materiale, ordinata dal più vicino al più lontano (max 40 Km dall’autoparco di riferimento del lotto per cui si è presentata offerta );
ii) si calcoleranno le differenze chilometriche (∆i) dell’impianto i-mo a partire dal secondo rispetto all’impianto risultato più vicino; tali differenze chilometriche ∆i saranno moltiplicate per il fattore 0,90 €/Km(*);
iii) i prodotti (Xi) così ottenuti saranno sottratti dal prezzo al rialzo offerto (POi) dal concorrente i- mo a partire dal secondo nella graduatoria delle distanze. Nulla sarà sottratto dal prezzo al rialzo offerto dal concorrente con l’impianto più vicino all’autoparco di riferimento del lotto per cui si è presentata offerta;
iv) i valori così calcolati Zi ( = POi - Xi ) verranno utilizzati per definire la nuova graduatoria per l’attribuzione dei punteggi relativi all’ELEMENTO A.
Al valore Z più alto saranno assegnati 70 punti ed agli altri un punteggio a scalare mediante la seguente formula:
G
PAi = 70 x Zi
Zm
Dove:
Zm = Valore massimo della nuova graduatoria;
Zi = Valore relativo al concorrente i-mo
PAi = Punteggio assegnato al concorrente i-mo
(*) Si tenga presente che l’esigenza di fissare la distanza massima dell’impianto a 40 Km dall’autoparco di riferimento del lotto per cui si è presentata offerta, nasce da una duplice considerazione: da un lato l’elevata incidenza del trasporto, a carico della stazione appaltante, sia con riferimento ai costi che ai tempi, dovuta all’esiguo carico in peso della frazione multi materiale leggera (che ha un ridotto peso specifico rispetto ai volumi) e dall’altro il dettato normativo del T.U. 152/2006 (art. 182) che impone di privilegiare il concetto di prossimità degli impianti di recupero con conseguente minimizzazione della movimentazione dei rifiuti.
2) ELEMENTO B
L’elemento B da valutare è rappresentato dal massimo ribasso offerto sull’importo di € 100/t dovuto da ASIA nelle ipotesi in cui i valori di frazione estranea siano superiori al limite del 30%.
Al massimo ribasso saranno assegnati 15 punti e agli altri un punteggio a scalare, mediante la seguente formula:
PBi = (100 – Rm) x 15
(100 – Ri)
Dove:
Rm = Xxxxxxx xxxxxxx offerto
Ri = Ribasso offerto dal concorrente i-mo
PBi = Punteggio assegnato al concorrente i-mo
3) ELEMENTO C
L’elemento C da valutare è rappresentato dal prezzo al rialzo offerto sul minimo contrattuale di € 65,00/t dovuti dall’aggiudicataria ad ASIA in ogni caso ed indipendentemente dalle percentuali di frazione estranea riscontrata nel materiale conferito mensilmente.
G
Al prezzo più alto saranno assegnati 15 punti e agli altri un punteggio a scalare, mediante la seguente formula:
Dove:
Lm = Prezzo massimo offerto;
Li = Prezzo offerto dal concorrente i-mo
PCi = Punteggio assegnato al concorrente i-mo
L’appalto verrà aggiudicato all’impresa che avrà conseguito il punteggio massimo P = PA + PB + PC.
ART.8 – MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA
Per partecipare alla gara le Imprese concorrenti dovranno far pervenire, in qualunque modo, all’A.S.I.A. – NAPOLI S.p.A. Direzione Acquisti Vasi Ponte dei Francesi, 37/D – 00000 Xxxxxx– entro e non oltre il termine indicato nel Bando di Gara, un plico, idoneamente sigillato, recante l’intestazione dell’Impresa concorrente, e sul quale dovrà essere apposta la dicitura “GARA N. 325/ACU/2015 – CESSIONE ONEROSA DI IMBALLAGGI IN MATERIALI MISTI PROVENIENTI DA ATTIVITÀ DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA – Lotto n. (indicare quale/i)”. Del giorno e ora di arrivo del suddetto plico faranno fede le annotazioni apposte dall’Ufficio Protocollo Generale di ASIA. Quest’ultima, consentendo il recapito diretto presso i propri uffici non assume responsabilità alcuna per il mancato e/o ritardato recapito del plico consegnato al vettore prescelto. Il plico dovrà contenere al suo interno almeno due buste, a loro volta idoneamente sigillate e contrassegnate rispettivamente dalla dicitura BUSTA “A” e BUSTA “B”.
La Busta “A”, recante la dicitura “GARA N.325/ACU/2015 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”, conterrà:
a) La documentazione di cui al punto III.2.1 del bando di gara;
b) La documentazione di cui al punto III.2.2. del bando di gara;
c) La documentazione di cui al punto III.2.3. del bando di gara.
d) la nota informativa relativa ai pericoli, agli eventuali rischi da interferenza e le procedure e le norme di prevenzione del sito di conferimento finalizzato alla tutela della salute dei lavoratori di ASIA;
e) Modello di autocertificazione dati per la richiesta di regolarità contributiva (DURC);
G
Una Busta “B” , per ogni lotto cui si intende partecipare, contenente la sola offerta economica, recante la dicitura “GARA N. 325/ACU/2015 - OFFERTA ECONOMICA – Lotto n. (indicare quale)”. Tale offerta dovrà essere presentata utilizzando il MODELLO 2 - OFFERTA ECONOMICA. I prezzi al rialzo (Elementi A e C) ed il ribasso percentuale (Elemento B) dovranno limitarsi ai centesimi e non estendersi ai millesimi; in tale ipotesi si terrà conto solo della parte centesimale; non saranno ammesse offerte sottoposte a riserve e/o condizioni. Ove vi sia discordanza tra quanto indicato in cifre e quanto indicato in lettere prevarrà l’indicazione più vantaggiosa per l’ASIA. Relativamente agli elementi A e C non saranno ammesse a gara offerte in diminuzione mentre relativamente all’elemento B non saranno ammesse offerte in aumento. L’offerta dovrà intendersi valida e vincolante per gg. 180 dalla data di presentazione delle offerte. La compilazione dell’offerta rimane di esclusiva responsabilità dell’Impresa concorrente, per cui eventuali errori di calcolo, scritturazione o altro non potranno essere eccepiti dall’Impresa medesima. A tale fine occorrerà compilare tutte le pagine del Modello 2 – offerta economica. Nel medesimo modello andranno, inoltre, inserite le coordinate geografiche dell’impianto per consentire il calcolo della distanza dall’autoparco di riferimento del lotto per cui si è presentata offerta. Ai sensi dell’art. 87, comma 4, del Codice e tenuto conto di quanto sancito dall’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con sentenza n. 3 del 20 marzo 2015, i concorrenti sono tenuti ad indicare, a pena di esclusione, nell’offerta economica i costi di sicurezza interni o aziendali da determinare in relazione alla propria organizzazione produttiva o al tipo di offerta formulata. Pertanto, al modello 2 (offerta economica) dovrà essere allegato il dettaglio dei costi sostenuti per la sicurezza - utilizzando l’allegato Modello “SPECIFICA DEI COSTI PER LA SICUREZZA”.
ART.9 – CAUZIONI E SANZIONE PECUNIARIA
L’offerta è corredata dalla cd. cauzione provvisoria, prestata ai sensi dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, quale garanzia della veridicità delle dichiarazioni rese in sede di gara, del rispetto dei canoni di buona fede per tutta la procedura, nonché della stipula del contratto. Il valore di tale garanzia è pari al 2% dell’importo totale a base di gara. Nel caso di partecipazione a 2 lotti, l’importo della cauzione deve essere pari al 2% della somma dell’importo totale a base di gara di entrambi i lotti. Nel caso di partecipazione a tutti i lotti l’importo della cauzione deve essere commisurato alla somma dei lotti di maggior valore (lotti 1 e 2). La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta; nel caso in cui non fosse intervenuta l’aggiudicazione entro tale termine, la cauzione deve intendersi rinnovata per un periodo di pari durata. Si ricorda che ai sensi dell’art. 75 comma 7 per fruire del beneficio della dimidiazione del valore della
G
cauzione, “l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti”. Inoltre, ai sensi dell’art. 75, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena di esclusione dalla Gara, produrre l’impegno di un fideiussore - ossia di un istituto bancario o assicurativo o di un intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993
- a rilasciare la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario della Gara.
In caso di partecipazione di un costituendo RTI, la cauzione provvisoria presentata in forma di fideiussione deve essere intestata e, quindi, sottoscritta da ogni membro del costituendo raggruppamento, in qualità di contraente. In tal modo, la stessa garantisce la S.A. per l’eventuale inadempimento posto in essere da uno qualsiasi dei contraenti.
La cauzione provvisoria dovrà prevedere espressamente la garanzia a copertura della sanzione pecuniaria prevista ai sensi degli art. 38 comma 2 bis e art. 46 comma 1 ter del DLgs 163/06, in caso di mancanza, incompletezza o ogni altra irregolarità essenziale, degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi previste nel precedente art. 8, “Busta A” lettere a), b) e c). L’ammontare della sanzione pecuniaria è del 5,00 per mille del valore base (relativo al periodo di 24 mesi) per ogni lotto ed è pari ad € 4.450,00 per il lotto n.1, ad € 3.560,00 per il lotto n.2 ed € 3.115,00 per il lotto n.3. In caso di partecipazione a 2 lotti la sanzione è pari alla somma della sanzione di entrambi i lotti. Nel caso di partecipazione a tutti i lotti essa è pari ad € 11.125,00. La suddetta sanzione si applica indipendentemente dal numero delle dichiarazioni non rese o incomplete o con irregolarità essenziali. Qualora la cauzione venisse parzialmente escussa dalla Stazione Appaltante per il pagamento della sanzione, il concorrente ha l’obbligo di reintegrarla.
A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato le Imprese aggiudicatarie sono obbligate a costituire una garanzia fideiussoria (cd cauzione definitiva), prestata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e nelle forme ivi prescritte, fatte salve le modalità di svincolo di cui agli articoli successivi.
La cauzione definitiva dovrà essere corredata dalla autenticazione della firma nonché dalla attestazione dei poteri in capo al garante, eseguita da pubblico ufficiale secondo la normativa vigente.
Si precisa che nel caso in cui le ditte aggiudicatarie non dovessero provvedere a regolarizzare le proprie eventuali posizioni debitorie derivanti dall’applicazione di penali, la cauzione non potrà essere svincolata e l’ASIA avrà diritto all’immediata escussione della stessa nei limiti degli addebiti operati.
Entrambe le garanzie dovranno riportare l’indicazione del numero e dell’oggetto della gara.
G
ART.10 – PARTECIPAZIONE ALLA GARA DI RAGGRUPPAMENTI DI IMPRESE
Sono ammesse a partecipare imprese appositamente e temporaneamente raggruppate secondo le modalità previste dall’art. 37 del D. Lgs. 163/06.
È consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all’articolo 34, comma 1, lettere d) ed e), anche se non ancora costituiti. In tal caso l’offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L’offerta dovrà specificare le prestazioni oggetto dell’appalto che saranno eseguite dalle singole imprese. Ai sensi del D.P.R. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, non è richiesta l’autenticazione della sottoscrizione, ma il legale rappresentante dovrà allegare semplice copia fotostatica di un proprio documento di identità.
In caso di ATI ciascuna delle imprese partecipanti dovrà presentare l’intera documentazione e possedere i requisiti richiesti ai punti III.2.1) lett. a), b) c) ed e) oltre che al punto III.2.2 del bando di gara.
I requisiti di cui al punto III.2.3) lett.a1) e a2) devono essere posseduti da tutte le imprese costituenti l’ATI mentre quella il requisito di cui al punto III.2.3) lett.b) dovrà essere posseduto dall’ATI nel suo complesso e, in misura maggioritaria, dalla mandataria .
I consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D. Lgs. 163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato. I consorziati indicati in sede di offerta quali esecutori dovranno produrre la documentazione di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, l’autodichiarazione resa mediante Modello 1 bis, nonché, ai soli fini di economia procedurale, apposita dichiarazione antimafia mediante Modello Protocollo di Legalità.
ART.11 – AVVALIMENTO
Il concorrente può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari ovvero tecnico-organizzativi nei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 49 del D. Lgs 163/2006 e dell’art. 88 del
D.P.R. 207/10.
Il proprietario o gestore dell’impianto potrà avvalersi esclusivamente del requisito tecnico di altro impianto relativamente alla capacità complessiva autorizzata.
G
In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento, oltre alla documentazione prevista dai succitati artt. 49 del D.Lgs 163/2006 e dell’art. 88 del D.P.R. 207/10, il partecipante dovrà fornire debitamente sottoscritti dall’ausiliario/i:
• Modello 1 bis
• Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., preferibilmente mediante Modello Dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA di cui al punto III.2.1) lett. a) del Bando di gara, con allegata fotocopia di un documento di riconoscimento valido del legale rappresentante
e ai soli fini di economia procedurale:
• Modello Protocollo di legalità.
ART.12 – OBBLIGHI DERIVANTI DALL’AGGIUDICAZIONE
L’aggiudicazione definitiva sarà oggetto di apposita Deliberazione da parte degli Organi competenti di ASIA.
Entro il termine indicato nella comunicazione di aggiudicazione definitiva l’impresa aggiudicataria dovrà presentare:
a) a garanzia degli obblighi derivanti dal presente capitolato, cauzione definitiva prestata secondo le modalità e gli importi indicati nell’art.9 del presente CSA. Tale cauzione sarà svincolata secondo le modalità indicate nel successivo art. 15 del presente CSA;
b) polizza assicurativa - o eventuale appendice di polizza già esistente - RCT e RCO di cui all’art. 17 del presente CSA;
c) in caso di ATI, scrittura privata autenticata o documentazione notarile di costituzione in raggruppamento temporaneo;
d) dichiarazione sostitutiva relativa ai familiari conviventi resa, preferibilmente mediante apposito modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione, dai soggetti di cui all’art. 85 del D.Lgs. 159/11;
e) (in caso di società di capitali) dichiarazione della composizione societaria o azionaria utilizzando il modello allegato alla comunicazione di aggiudicazione;
f) le coordinate bancarie (codice IBAN) del conto corrente dedicato di cui alla L. 136/2010, entro e non oltre 7 giorni dalla sua accensione comunicando, nel medesimo termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto dedicato;
G
g) Modello di autocertificazione dati per la richiesta di regolarità contributiva (DURC);
h) Il nominativo del Responsabile dell’impresa aggiudicataria come da successivo art.14;
i) ogni altra documentazione eventualmente richiesta dalla stazione appaltante e quant’altro ritenuto necessario dalla normativa vigente.
L’ASIA effettuerà i controlli sulla documentazione presentata mediante le formalità di cui agli artt. 11 comma 10 e 79 comma 5 del D. Lgs 163/06 (in particolare l’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato dagli enti competenti).
In aggiunta alle verifiche di cui sopra, l’ASIA si riserva altresì di procedere nei confronti dell’impresa aggiudicataria alle verifiche di cui all’art. 71 comma 2 D.P.R. 445/2000 con riferimento alle autocertificazioni presentate in sede di gara.
Nel caso di:
- mancata presentazione della cauzione definitiva;
- mancata presentazione della documentazione richiesta;
- esito negativo delle verifiche sul possesso dei requisiti;
- esito negativo, precedente alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2
D.P.R. 445/2000,
l’ASIA dichiarerà decaduta l’aggiudicataria ed incamererà la cauzione provvisoria prestata dall’impresa per la partecipazione alla gara, fatto salvo il diritto dell’ASIA di agire per il risarcimento del maggior danno. In tal caso l’ASIA avrà facoltà di procedere all’aggiudicazione alla prima impresa in posizione utile nella graduatoria delle offerte presentate.
Effettuati i controlli di cui sopra e decorsi i termini di legge l’ASIA provvederà alla stipula del contratto.
ART.13 – RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO – RESPONSABILE DELL’ESECUZIONE
13.1 – Responsabile Unico del procedimento
Il Responsabili Unico del Procedimento (RUP), ai sensi del comma 9 dell’art. 10 del D. Lgs. 163/062 l’xxx. Xxxx Xxxxxxxx Direttore Impianti.
G
13.2 -Responsabile dell’esecuzione
Assume il ruolo di Responsabile dell’esecuzione il sig. Xxxx Xxxxxxx della Direzione Ricerca Innovazione E Sviluppo di ASIA. A questi è affidato, ai sensi degli artt. 299 e ss. del D.P.R. 207/2010, il compito di sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto stipulato dalla stazione appaltante, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali..
ART.14 – IL RAPPRESENTANTE DELLA IMPRESA AGGIUDICATARIA
Le imprese aggiudicatarie dovranno comunicare il nominativo del responsabile dell’appalto che rappresenterà il referente dell’ASIA nei rapporti con la impresa aggiudicataria ivi comprese eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio. Il responsabile dovrà garantire la sua reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e radiomobile (cellulare), nonché del fax, dell’e mail e di PEC. Le comunicazioni nei confronti della impresa per il tramite del responsabile da questa nominato si riterranno formalmente operate a tutti gli effetti mediante l’invio di comunicazione a mezzo fax, mail e PEC. Il Direttore dell’esecuzione è tenuto a verificare la perfetta esecuzione dell’appalto. Tutte le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile dell’Impresa aggiudicataria dal Responsabile del Procedimento e/o dal Direttore dell’esecuzione. L’impresa aggiudicataria e il personale da essa impiegato nell’appalto non saranno obbligate ad eseguire le disposizioni richieste da personale ASIA in modalità diverse da quelle di cui al presente CSA.
ART.15 - CORRISPETTIVO DELL’APPALTO – FATTURAZIONE – DESTINAZIONE DEL RICAVO
Il corrispettivo mensile dovuto dall’Impresa aggiudicataria ad ASIA, sarà calcolato in funzione delle quantità effettivamente conferite moltiplicate per il prezzo unitario offerto in gara dalla impresa aggiudicataria (al rialzo rispetto alla base di €/t. 89,00). Dal corrispettivo così determinato sarà detratto, in caso di superamento del limite del 30% di frazione estranea, l’importo calcolato moltiplicando le tonnellate eccedenti il suddetto limite per il prezzo offerto in gara dall’impresa aggiudicataria (prezzo al ribasso rispetto alla base di €/t 100,00).
In ogni caso ed indipendentemente dalle percentuali di frazione estranea riscontrata, l’aggiudicataria dovrà assicurare ad ASIA il pagamento di un minimo contrattuale offerto dall’impresa aggiudicataria (al rialzo rispetto alla base di €/t 65,00) per ogni tonnellata di materiale conferito in ingresso all’impianto, restando a carico della impresa aggiudicataria i maggiori costi sostenuti.
G
Entro il 5 del mese successivo a quello in cui sono stati resi i servizi di cui trattasi, l’impresa aggiudicataria dovrà inviare alla Direzione Impianti (DIMP) di ASIA (l’indirizzo e-mail xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx) il riepilogo delle quantità effettivamente conferite con l’indicazione del numero di formulario corrispondente. Il riepilogo dovrà essere corredato di copia di tutti i documenti di trasporto indicanti il peso corrispondente ed in particolare della quarta copia del formulario di trasporto riportante l'attestazione di ricezione da parte della piattaforma autorizzata. Dopo il controllo, la DIMP provvederà ad inviare i dati alla Direzione Amministrativa che emetterà la fattura di vendita relativa il cui valore sarà determinato dalle quantità per il prezzo unitario di cui ai precedenti comma del presente articolo.
Il pagamento del corrispettivo avverrà entro 60 giorni dalla data di presentazione della fattura che riporterà l’indicazione del numero di lotto e di gara, il mese e l’anno di riferimento della raccolta.
L’ASIA si riserva di effettuare ai sensi dell’art.71 del D.P.R. 445/2000 le verifiche delle autocertificazioni rese. L’ASIA si riserva altresì, con semplice preavviso scritto inoltrato ai recapiti di cui al precedente art. 14, di visionare e, a proprio insindacabile giudizio, di estrarre copia (nel rispetto del D. Lgs. 196/2003) direttamente presso le sedi delle Imprese aggiudicatarie, di tutta la documentazione afferente la corretta gestione contrattuale, normativa, amministrativa ed operativa del personale addetto all’esecuzione dell’appalto.
I pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente con accredito sul conto corrente bancario che Vi sarà indicato in fattura dalla Direzione Amministrativa.
La cauzione definitiva verrà svincolata, mediante produzione, su richiesta dell’impresa aggiudicataria, di certificato di avvenuta esecuzione. Tale certificato verrà rilasciato soltanto allo scadere del termine di validità della polizza di cui al precedente art. 9 o, in alternativa, dopo la cessazione dell’appalto, previa produzione di documentazione comprovante l’avvenuto pagamento di tutti i trattamenti retributivi ed i contributi previdenziali dovuti ai lavoratori impegnati nell’appalto e relativi a tutta la durata dell’appalto stesso.
ART.16 - REVISIONE PREZZI
A partire dal 13° mese l’ASIA provvederà all’adeguamento dei prezzi ai sensi dell’art. 115 del D. Lgs. 163/06 utilizzando l’indice di variazione FOI pubblicato dall’ISTAT dandone informazione preventiva ai cessionari. Nel caso di ricorso al diritto di opzione si opererà allo stesso modo a partire dal 25° mese.
ART.17 – RISCHI LEGATI ALL’ESECUZIONE DELL’APPALTO
G
Tutti i rischi derivanti dalla esecuzione dell’appalto, da qualunque causa determinati, sono a carico dell’Impresa che è obbligata a tenere indenne l’ASIA da qualsiasi responsabilità conseguente. A tal fine l’Impresa è tenuta a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura dei rischi predetti ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell’Impresa.
La polizza, o eventuale appendice alla stessa, dovrà essere stipulata con compagnia assicuratrice e ottenere la preventiva approvazione dell’ASIA. La polizza dovrà riportare l’impegno dell’Assicuratore, esteso all’intera durata dell’appalto, a comunicare entro 10 giorni eventuali carenze di copertura assicurativa per disdetta o mancato pagamento del premio. I massimali previsti sia per la garanzia a copertura RCT che della RCO dovranno essere non inferiori a € 1.500.000,00== per ogni evento dannoso.
La garanzia dovrà, inoltre, essere estesa ai rischi derivanti dalla responsabilità civile per danni a mezzi di trasporto sotto carico e scarico ovvero in sosta nell’ambito dell’esecuzione delle anzidette operazioni, compresi i danni alle cose di terzi trasportate sui mezzi stessi, e per danni conseguenti ad operazioni di carico e scarico eseguiti con mezzi meccanici, quali ribaltabili, caricatori, ecc., stabilmente installati sui mezzi di proprietà, in locazione o uso dell’Impresa oltre alle attrezzature stradali utilizzate per il deposito dei rifiuti sul territorio di competenza.
Nel caso di giudizio l’ASIA dovrà esserne esclusa con rivalsa di tutte le spese conseguenti alla instaurazione della lite.
ART.18 - SANZIONI E DANNI
L’ASIA si riserva di applicare le seguenti penali:
1. in caso di chiusura dell’impianto in difformità a quanto stabilito al punto 5 del Disciplinare Tecnico
sarà comminata una penale di € 100,00/ora;
2. una penale di € 250,00 per ogni carico rifiutato, fatti salvi i maggiori danni.
Nell’ipotesi in cui le inadempienze dovessero superare il limite di 5 volte, anche non consecutive, ASIA avrà facoltà di risolvere il contratto secondo le modalità di cui al successivo art.21. Nell’ipotesi in cui l’ASIA dovesse provvedere all’esecuzione del servizio a propria cura e spese i relativi costi saranno addebitati, in aggiunta alle penali.
G
In ogni caso, l’applicazione delle penali previste nel presente articolo non pregiudica l’ulteriore diritto dell’ASIA a richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni che, dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria, derivassero all’ASIA per qualsiasi motivo.
ART. 19 - CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO
Con la sola eccezione delle ipotesi previste dagli art. 116 e 117 del D. Lgs. 163/06, è fatto espresso divieto di cedere parzialmente e/o totalmente il credito o il proprio contratto a terzi, a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, pena l’immediata risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
ART. 20 - SUBAPPALTO
Il subappalto è ammesso secondo le modalità e nei limiti indicati all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Si precisa che è fatto obbligo all’impresa aggiudicataria di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
ART. 21 - RISOLUZIONE E RECESSO
21.1 clausola risolutiva espressa
a) si verifichi, da parte dell’Impresa, la mancata assunzione del servizio alla data stabilita dall’ASIA;
b) si verifichi la sospensione ingiustificata del servizio per più di 48 ore;
c) venga accertata da parte dell’ASIA la cessione del contratto, del credito o il subappalto in violazione delle ipotesi di cui agli artt. 19 e 20 del CSA da parte dell’Impresa aggiudicataria;
d) in caso di gravi e/o reiterate violazioni delle norme del C.C.N.L. di categoria;
e) venga accertata da parte dell’ASIA o dai preposti uffici ispettivi l’insolvenza verso le maestranze o Istituti Assicurativi (I.N.P.S. – I.N.A.I.L.), salvo rateizzazioni accordate dagli Enti indicati;
f) vengano accertate da parte dell’ASIA e/o dagli organi di vigilanza e controllo fatti e condizioni di gravi carenza di sicurezza del lavoro che possano pregiudicare l’incolumità dei lavoratori;
g) per mancato rinnovo o revoca delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente per lo svolgimento del servizio di cui trattasi;
G
h) nelle ipotesi previste dal Protocollo di legalità, per quanto compatibili con la nuova normativa;
i) qualora a carico dell’impresa venga adottata una misura interdittiva dall’Autorità Prefettizia ovvero il Prefetto fornisca informazione antimafia dal valore interdittivo .
j) esito negativo, successivo alla stipula del contratto, delle verifiche ai sensi dell’art. 71 comma 2
D.P.R. 445/2000;
k) nelle ipotesi previste dal precedente art. 18.
Nelle predette ipotesi l’ASIA darà comunicazione, anche mediante semplice nota scritta, all’Impresa aggiudicataria dell’intervenuta risoluzione ed incamererà la cauzione a titolo di risarcimento danni e potrà provvedere ad appaltare il servizio di che trattasi in danno e a spese dell’Impresa inadempiente, ivi compreso l’addebito del maggior costo eventualmente emergente. Nelle ipotesi di cui alla lett. i) l’ASIA applicherà altresì le penali previste dal citato Protocollo di legalità.
Il provvedimento di risoluzione, non pregiudica, comunque, l’ulteriore diritto dell’ASIA di richiedere, anche in via giudiziaria, il risarcimento dei maggiori danni, che ad essa dovessero derivare dalla inadempienza dell’Impresa aggiudicataria.
21.2 Recesso
L’ASIA si riserva il diritto, di recedere anche unilateralmente dall’appalto in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 60 (sessanta) giorni solari, da comunicarsi all’Impresa aggiudicataria con lettera raccomandata a\r. Dalla data di efficacia del recesso, l’Impresa aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all’ASIA. All’impresa aggiudicataria non competerà alcun indennizzo. In tal caso l’Impresa rinuncia, ora per allora, a qualsiasi eventuale pretesa anche di natura risarcitoria ad ogni compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese.
ART. 22 - FORO COMPETENTE PER LE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie derivanti dal presente appalto tra l’ASIA e l’Impresa aggiudicataria, sarà competente in esclusiva il foro di Napoli.
ART.23 - DISPOSIZIONE FINALE
G
Per quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale di Appalto si intendono richiamate le disposizioni di legge in materia.