CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
Settore AFFARI ISTITUZIONALI
Servizio Appalti e Contratti
Settore AFFARI ISTITUZIONALI
Servizio Appalti e Contratti
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
per l’affidamento del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo.
Durata triennale CIG 8701552BDC
Xxxxxx Xxxxxxxxxx, 0 - 00000 Xxxxxxx Rif. Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Centralino: x00 0000 000000 - Fax: x00 0000 000000 Tel. 0532/419284
Codice fiscale: 00297110389
PEC: xxxxxx.xxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx x.xxxxxxxxx@xxxxxx.xx.xx
Sito web: xxxx://xxx.xxxxxx.xx.xx PEC: xx.xxxxxxxxx@xxxx.xxxxxx.xx.xx
Art. 1 OGGETTO
Il servizio ha per oggetto lo svolgimento dell’attività professionale di broker assicurativo, comprensivo di assistenza e consulenza nella determinazione dei contenuti dei contratti di assicurazione nella loro esecuzione e gestione, in favore del Comune di Ferrara nei termini di cui agli artt. 106 e seguenti del D.Lgs. n. 209/2005; a titolo indicativo, più in particolare:
a) risk management: identificazione, analisi e valutazione del rischio a cui è sottoposto il Comune di Ferrara nell’ambito dell’attività istituzionale svolta ed in relazione alla sua struttura ed al suo patrimonio; conoscenza approfondita della realtà dell’Ente Locale Territoriale, normative di riferimento, vincoli e connotazione;
b) analisi e valutazione delle coperture assicurative in essere, individuazione di eventuali criticità e/o possibili implementazioni tendenti all’ottimizzazione della situazione in corso con particolare attenzione all’aspetto economico gravante sull’Ente in linea con il continuo evolversi del mercato assicurativo e tenuto conto delle modificazioni intervenute all’interno del Comune e dell’incidenza della sinistrosità. Consulenza ed assistenza nell’individuazione e reperimento delle coperture che forniscano il miglior rapporto/qualità prezzo, attraverso le procedure previste per legge, anche servendosi di preventive indagini di mercato;
c) assistenza nelle procedure di gara previste dalla normativa in essere: predisposizione, non oltre i 120 giorni antecedenti la scadenza delle polizze, di tutti gli atti e della documentazione necessaria (a titolo esemplificativo e non esaustivo capitolati, bandi, lettere invito) accompagnata da una relazione esplicativa che chiarisca le caratteristiche di quanto predisposto, i requisiti di capacità tecnica ed economica ottimali per la tipologia di gara, la base d’asta e tutto quanto sia necessario od opportuno per l’ottimale perfezionamento della procedura;
d) assistenza nell’ambito delle funzioni legate alla gestione interna dei sinistri r.c.t./o., quando prevista, in particolare relativamente alla partecipazione agli incontri effettuati e allo svolgimento del ruolo di raccordo con la Compagnia di assicurazioni titolare della copertura;
e) verifica della documentazione emessa dalle Compagnie di assicurazione e della corrispondenza tra le polizze ed i capitolati di gara (entro due mesi dalla data di esecutività del provvedimento di aggiudicazione);
f) gestione e verifica degli adempimenti conseguenti alla sottoscrizione delle coperture: aggiornamenti normativi, gestione regolazioni premio con congruo anticipo (richiesta dati almeno 60 giorni prima della scadenza della polizza di riferimento) verifica delle modifiche nell’entità dei beni/soggetti da assicurare e nelle caratteristiche del rischio, segnalazione delle scadenze con anticipo di almeno 30 giorni;
g) pagamento dei premi dovuti alle Compagnie di assicurazione, che verrà effettuato per il solo tramite del broker, con piena efficacia liberatoria anche ai sensi dell’art. 1901 c.c. dei versamenti così effettuati. Relativamente all’efficacia temporale delle varie garanzie assicurative, qualora non pervengano quietanze o attestazioni di pagamento, sia da parte del Broker che da parte della compagnia assicuratrice, faranno fede esclusivamente le evidenze contabili del Comune ovvero il mandato di pagamento fatto valere a favore del broker sarà ritenuto a tutti gli effetti, come quietanza avente valore liberatorio per il Comune stesso.
h) assistenza sinistri: collaborazione e gestione di ogni sinistro qualora richiesto dall’Ente, anche se verificatosi in un momento precedente alla stipulazione del contratto di consulenza e brokeraggio, attraverso le consuete modalità telefoniche, informatiche e/o telematiche oppure online; più in particolare, assistenza e consulenza telefonica, informatica, telematica, online o attraverso la presenza fisica del personale addetto e utilizzo di piattaforma informatica per la gestione dei sinistri; redazione di statistiche e reports sull’andamento della sinistrosità da
predisporsi annualmente o in occasione dell’effettuazione di procedure di affidamento; segnalazione di quei sinistri che non risultano ancora risarciti dalle competenti Compagnie e attivazione delle procedure per l’interruzione dei termini di prescrizione;
i) assistenza telefonica, telematica, online attraverso le più frequentemente utilizzate piattaforme disponibili o con intervento (su richiesta dell’Ente) presso la sede dell’Amministrazione, per pareri, consulenze, predisposizione atti di gara. Accesso senza limiti temporali a tutte le procedure, supporti e dati informatici messi a disposizione anche oltre la scadenza del presente contratto;
l) formazione ed aggiornamento del personale dell’Ente in base alle esigenze espresse o alle variazioni in ambito normativo;
m) assistenza al personale dell’Ente in caso di coinvolgimento in sinistri o per la sottoscrizione di coperture assicurative indipendenti dalle principali stipulate dall’Ente tramite l’Ufficio preposto;
n) predisposizione strumenti informatici per la gestione automatizzata dei contratti e delle procedure in essere, la consultazione dei quali, come sopra detto, deve essere consentita al cliente senza porre limiti di tempo, anche oltre la scadenza del contratto stipulato.
o) i servizi aggiuntivi proposti in sede di gara dalla società aggiudicataria.
Art. 2 DURATA
Il servizio decorrerà dalla data del verbale di avvio dell’esecuzione per una durata di 3 anni.
Il Comune contraente si riserva la facoltà di rinnovare e/o prorogare, alle stesse condizioni, la durata del servizio per un ulteriore periodo di tempo che non potrà comunque superare i tre anni, con il consenso dell’aggiudicatario, da manifestarsi per iscritto prima della scadenza del contratto iniziale. Durante tale periodo il broker sarà impegnato ad eseguire il servizio alle stesse condizioni e modalità previste in sede di gara senza che per questo il broker possa sollevare eccezione alcuna.
Il nuovo rapporto diverrà operativo dopo gli opportuni adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti.
Il Comune si riserva la facoltà di prorogare il contratto iniziale e quello rinnovato a termini del capoverso precedente, per un periodo massimo di mesi 6 (sei) per ciascun contratto, per motivi tecnici, senza il consenso preventivo dell’impresa contraente. Detta proroga tecnica si da per accettata fin dall’inizio per mezzo della firma del contratto.
L’incarico cesserà comunque di produrre effetti, con decorrenza immediata, qualora venga meno l’iscrizione al Registro di cui al D.Lgs. n. 209/2005.
Art. 3
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO E TEMPISTICA
Il broker dovrà assicurare le prestazioni previste nel precedente art. 1 il cui elenco e descrizione sono da considerarsi esemplificativi e non esaustivi.
Il broker non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici del Comune, né potrà impegnare in alcun modo il Comune medesimo.
Il broker espleterà il servizio con impiego di mezzi e risorse propri, sarà inoltre suo onere ricercare la documentazione necessaria al proprio lavoro, fatto salvo l’impegno del Comune di Ferrara di mettere a disposizione in formato digitale le polizze assicurative in corso ed i dati necessari, ove disponibili.
Il broker è l’unico responsabile dell’esaustività delle prestazioni necessarie ad ottenere una buona riuscita del servizio.
La tempistica richiesta per alcune prestazioni previste e/o desumibili dal precedente art. 1 è la seguente:
a) Annualmente, ad eccezione del primo anno di incarico:
a1) rapporto annuale, entro il 30.11, sullo stato del programma assicurativo, che riepiloghi gli interventi effettuati con riferimento alla gestione dell’anno precedente, unitamente alla relazione di analisi delle polizze con indicazioni sull’analisi dei rischi e sulle eventuali soluzioni necessarie, formulando il programma assicurativo dell’Ente
a2) relazione, entro il 30.11, contenente il rapporto premi/sinistri con riferimento ad ogni polizza
b) Semestrale ( entro gennaio e luglio di ogni anno): reports sull’andamento della liqui-dazione da parte delle Compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati, distinti per polizza
c) 120 giorni antecedenti la scadenza delle polizze: consegna del capitolato e degli atti di gara (bando, disciplinare, dichiarazione sostitutiva per i concorrenti, modello offerta economica) accompagnati da un rapporto che metta in evidenza le caratteristiche salienti degli atti di gara predisposti, i requisiti di capacità economica e tecnica suggeriti per la scelta del contraente, la motivazione dettagliata per l’eventuale proposta di inserimento di franchigie e l’importo presunto del premio da porre a base di gara
d) 60 giorni antecedenti la scadenza dei pagamenti dei premi o il termine di comunicazione dei dati di regolazione premio, segnalazione preventiva
e) 8 giorni dalla richiesta per la resa di pareri legali in materia assicurativa o per garantire soluzione alle problematiche segnalate dall’Ente
f) 5 giorni dalla ricezione della documentazione necessaria per la denuncia dei sinistri alla Compagnia di assicurazione competente
g) 5 giorni per la risposta alle richieste di consulenza e ai quesiti legati alla materia assicurativa
h) 3 giorni per l’inoltro alle Compagnie di assicurazione delle richieste di preventivo per le nuove coperture assicurative.
L’eventuale proposta di disdetta o modifica delle polizze in essere deve essere comunicata con un anticipo di almeno tre mesi e comunque entro i termini contrattuali previsti dalle polizze per la disdetta con congruo preavviso al fine di consentire agli Uffici preposti di attivare le procedure necessarie.
La formazione e l’aggiornamento (senza costi aggiuntivi) previsti dal precedente art. 2 lett. l) dovranno essere svolte per un minimo annuo di giornate pari a 2 (due) della durata minima di 4 ore, con relatore di gradimento del Comune di Ferrara e presso il Comune stesso, per un numero illimitato di dipendenti, oltre ad 1 (una) giornata (con iscrizione gratuita) per n. 2 (due) persone di partecipazione ad un corso organizzato dal broker presso una qualsiasi sede in Italia. I corsi residenziali saranno attivati solo ove consentito dalle norme sulla prevenzione del contagio e della diffusione del virus di cui all’emergenza sanitaria in corso. Ove non possibili saranno sostituiti da corsi a mezzo webinar.
ART. 4 OBBLIGHI DEL BROKER
Il broker:
a) dovrà osservare l’obbligo di diligenza nell’esecuzione del servizio e svolgerà l’incarico nell’esclusivo interesse del Comune di Ferrara
b) è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase, mentre il Comune rimane sollevato dall’obbligo di accettare in tutto od in parte le predette proposte
c) assicura la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’amministrazione del Comune
d) deve garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione, obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
e) deve garantire anche, su richiesta, la presenza di proprio personale presso la sede del Comune.
f) deve garantire la massima collaborazione con la società che ha svolto il servizio di brokeraggio e consulenza assicurativa nel periodo antecedente la data di decorrenza del presente contratto, mettendo a disposizione ogni risorsa necessaria per il buon andamento del passaggio di consegne ed impegnandosi affinchè vengano rispettati i tempi e le scadenze previste dalle coperture assicurative in corso.
g) si impegna nel termine di 8 (otto) giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione a designare un proprio incaricato quale responsabile assegnato allo svolgimento dei compiti attribuiti con il presente contratto e a comunicare la composizione del pool di professionisti dedicati al Comune. Sarà cura del predetto referente inoltre fornire un elenco contenente nominativi, recapiti e fasce orarie di reperibilità del personale assegnato.
h) risponde dei danni causati anche se rilevati dopo la scadenza del servizio di cui al presente capitolato
i) si adopera perché il personale individuato per la collaborazione con l’Ente si attenga a modalità di comunicazione semplici, sintetiche, efficaci e strutturate in maniera da non ingenerare equivoci o dubbi sulla loro interpretazione
j) si impegna a convenzionarsi, alle medesime condizioni del presente appalto, con le Società/Enti controllati dal Comune di Ferrara, ove gli stessi ne facessero richiesta.
Al fine di garantire il Comune, il broker dovrà presentare una polizza assicurativa della Responsabilità Civile a copertura di tutti i danni a terzi causati da negligenza od errori professionali con un massimale assicurativo di €. 3.000.000,00.=; copia della polizza dovrà essere consegnata all’atto della stipula.
Il broker si impegna a garantire l’accesso alla piattaforma utilizzata per la gestione telematica dei sinistri e delle polizze assicurative. Alla cessazione del contratto verrà fornito su supporto informatico l’intera banca dati, entro 30 giorni dalla cessazione del rapporto..
Sono a carico del broker tutte le spese e gli oneri necessari per l’espletamento del servizio oggetto del contratto.
ART. 5
OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA
E’ fatto obbligo al broker di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, se non dietro preventivo consenso da parte del Comune.
In particolare il broker deve:
- mantenere la più assoluta riservatezza su documenti, informazioni e altro materiale
- non divulgare informazioni acquisite durante lo svolgimento dell’attività contrattuale.
Il Comune di Ferrara autorizza esclusivamente l’utilizzo ed il trattamento dei dati per gli adempimenti previsti dal presente contratto, giusto quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 196/2003.
ART. 6 VERIFICHE E CONTROLLI
Il Comune si riserva il diritto di controllare con personale proprio o con propri incaricati l’esecuzione del servizio ed avrà diritto di eseguire accertamenti in qualunque momento.
Il Comune per eventuali osservazioni o rilievi verbali o scritti si rivolgerà al responsabile della direzione e del coordinamento e/o al funzionario referente, il cui nominativo dovrà essere comunicato prima dell’inizio del servizo.
ART. 7 INADEMPIENZE E PENALITA’
Qualora il Comune rilevasse inadempienze relative agli obblighi di cui al presente capitolato, ed in particolare gli artt. 1 e 3, trasmetterà comunicazione formale di inadempienza al broker.
A seguito della segnalazione di inadempienza, il broker avrà 10 giorni decorrenti dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, per presentare formalmente le proprie controdeduzioni. Nel caso in cui le stesse non siano ritenute soddisfacenti si provvederà ad applicare una penale. Delle penali applicate sarà data comunicazione al broker a mezzo raccomandata a/r.
In caso di inosservanza delle norme del presente contratto potranno essere applicate, a discrezione dell’Amministrazione, penalità per importi variabili da euro 30,00.= ad euro 20.000,00.= rapportate alla gravità del disservizio prodotto.
Per il ritardo nei pagamenti dei premi, dipendente dal broker, che comporti la sospensione delle coperture assicurative, oltre all’applicazione della penale nella misura massima, l’Amministrazione si riserva la rivalsa nei confronti dell’impresa per risarcimenti conseguenti ad eventi dannosi occorsi all’Amministrazione stessa o a terzi nel periodo di scopertura oltre all’eventuale recesso unilaterale come previsto al successivo art. 10.
Le penali vengono individuate come di seguito:
- per ogni giorno di ritardo nella trasmissione del rapporto annuale sullo stato del programma assicurativo di cui all’art. 3.a)
- per ogni giorno di ritardo nella trasmissione della relazione annuale contenente il rapporto sinistri/premi di cui all’art. 3.a)
- per ogni giorno di ritardo nella consegna dei reports sull’andamento della liquidazione da parte delle Compagnie assicuratrici dei sinistri denunciati
- per ogni giorno di ritardo nell’invio del preavviso di cui all’art. 3.d) riferito ai termini di pagamento del premio o quello di comunicazione dei dati di regolazione
Euro 30, 00.=, con il limite massimo di €. 1.000,00
- per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto proposto in sede di gara nella consegna del capitolato e degli atti di gara, come meglio specificato all’art. 3.c)
Euro 50,00.=, con il limite massimo di €. 1.500,00
- per ogni giorno di ritardo nella resa di pareri legali in materia assicurativa
- per ogni giorno di ritardo nel fornire risposta ai quesiti o alle richieste di consulenza dell’Ente
- per ogni giorno di ritardo nell’inoltro alle Compagnie delle richieste di preventivo
- per ogni giorno di ritardo nell’effettuazione della denuncia di sinistro alla Compagnia competente Euro 20,00 con il limite massimo di €. 200,00
mentre, per mancanze o disservizi più gravi, le penali verranno di volta in volta individuate ed applicate a seconda della circostanza.
Le sanzioni pecuniarie sopra descritte non si escludono e sono cumulabili tra loro.
L’Amministrazione si riserva a seguito dell’erogazione di tre penali nell’ambito di un unico semestre di recedere dal presente contratto con semplice comunicazione alla controparte e previo preavviso di giorni 15 (quindici) a mezzo lettera raccomandata o PEC.
ART. 8 COMPENSI PROFESSIONALI
L’incarico di cui al presente contratto non comporta alcun onere, né presente né futuro, per il Comune di Ferrara poiché l’attività del broker sarà remunerata, secondo uso normativo vigente nel comparto assicurativo, dalle Compagnie assicuratrici con le quali verranno stipulati e/o rinnovati i contratti assicurativi.
Il compenso percepito dal broker dovrà essere parte dell’aliquota riconosciuta dalla Compagnia di assicurazione alla propria rete di vendita diretta e non potrà essere, in nessun caso, di entità superiore a quanto attribuito dalle imprese di assicurazione alla propria rete, non potendo rappresentare componente di costo aggiuntivo per i contraenti.
Il compenso spettante al broker indicato in una percentuale distinta per rami R.C.A. e non
R.C.A. – secondo quanto offerto e dichiarato in sede di gara – verrà riportato ed esposto nella “clausola broker” contenuta nei capitolati di gara per l’acquisto del servizio assicurativo. Non potrà essere richiesto compenso alcuno qualora il Comune ritenesse di non procedere alla stipula del contratto di assicurazione o la gara esperita non abbia avuto buon esito.
Alle Compagnie potrà venire richiesta espressa dichiarazione/documentazione riguardante la percentuale di premio riconosciuta al broker e a quella residuale eventualmente spettante alla propria rete di vendita.
ART. 9 RESPONSABILITA’
Il Comune di Ferrara avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti imputabili a negligenze, errori od omissioni del broker.
Il broker risponderà pienamente per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall’espletamento delle prestazioni contrattuali e/o imputabili ad esso o ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamato a rispondere il Comune di Ferrara che fin d’ora si intende sollevato ed indenne da ogni pretesa o molestia.
ART. 10
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO – RECESSO
Il Comune di Ferrara si riserva di dichiarare risolto il contratto, anche in via stragiudiziale, quando dopo aver richiamato formalmente il broker, con comunicazione inviata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno o pec, all’osservanza degli obblighi contrattualmente assunti, quest’ultimo, per almeno 3 (tre) volte, non vi abbia ottemperato nel termine assegnatogli e nell’ambito di un semestre.
E’ facoltà dell’Ente recedere uniteralmente ai sensi dell’art. 1373 del Codice Civile al verificarsi di eventi o inadempienze che verranno ritenute particolarmente gravi, senza assegnazione dei
termini come previsto al capoverso precedente. In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo:
- mancata segnalazione delle scadenze di polizza che abbia comportato conseguenze nei confronti dell’Ente
- errata valutazione nell’ambito di pareri resi a favore dell’Ente che abbia comportato pregiudizio in ambito economico o giuridico
- modifica, alterazione o distorta interpretazione dei dati forniti relativi alla sinistrosità dell’Ente al fine di indirizzare artatamente le scelte di quest’ultimo
- mancata denuncia dei sinistri alle Compagnie competenti che abbia compromesso la posizione dell’Ente o abbia comportato un pregiudizio economico allo stesso
- ogni e qualsivoglia comportamento non consentito dalle normative vigenti o in violazione delle stesse che venga accertato dagli Uffici preposti dell’Ente
- ogni ulteriore caso di grave inadempimento.
In caso di risoluzione o recesso, la cauzione definitiva di cui al successivo art. 13 verrà incamerata a titolo di penale e/o di indennizzo, salvo il risarcimento di maggiori danni escutendo per gli stessi l’assicurazione per la Responsabilità Civile per errori e negligenza professionale di cui al precedente art. 4.
ART. 11 CESSIONE E SUBAPPALTO
Sarà assolutamente vietato all’aggiudicatario cedere o dare in subappalto l’esecuzione di tutto o di parte del esrvizio.
L’inosservanza di tale divieto comporterà l’incameramento della cauzione a titolo di penale e la possibilità per il Comune di risolvere il contratto ipso facto, fatto salvo il risarcimento di eventuali maggiori danni.
ART. 12
FALLIMENTO – LIQUIDAZIONE – AMMISSIONE A PROCEDURE CONCORSUALI
In caso di scioglimento, liquidazione, fallimento o ammissione a procedure concorsuali in genere della società aggiudicataria, il contratto si riterrà rescisso di diritto a far data dall’inizio di dette procedure, fatto salvo il diritto del Comune di rivalersi sulla cauzione, nonché il diritto al risarcimento dei maggior danni.
ART. 13 CAUZIONE
A garanzia dell’esatto adempimento del servizio il broker, entro 10 giorni dalla comunicazione dell’avvenuto affidamento, è tenuto a prestare a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari al 10% del valore dell’appalto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pena l’annullamento dell’aggiudicazione, con conseguente aggiudicazione alla Ditta risultata seconda nella gara d’appalto.
Tale fideiussione dovrà prevedere espressamente, ai sensi dell’art. 103 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte di questo Ente.
In caso di a.t.i. la cauzione prestata mediante polizza fideiussoria, se non sottoscritta da tutte, quantomeno deve essere intestata a tutte le interessate, mandante/i e mandataria, anche se può essere sottoscritta soltanto da quest’ultima.
Nel caso di rinnovo del contratto, come previsto dall’art. 2 del presente capitolato, il deposito cauzionale definitivo dovrà essere rinnovato per l o stesso periodo di tempo.
La restituzione della cauzione definitiva avverrà soltanto a conclusione del rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali.
La fidejussione dovrà prevedere l’obbligo per la Banca o la Compagnia emittenti di dare notizia al Comune del mancato pagamento del premio da parte del broker.
ART. 14 DOCUMENTI DEL CONTRATTO
Faranno parte del contratto, costituito dal testo del presente capitolato, e ne formeranno parte integrante anche se non materialmente allegati:
- la documentazione richiesta all’aggiudicatario
- le proposte-offerta e le dichiarazioni presentate dal broker in sede di gara
ART. 15
SPESE CONTRATTUALI
Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa e sarà, pertanto, soggetto all’imposta di registro ed ai diritti di segreteria sulla base del valore presuntivo inserito negli atti di gara. Sarà ad esclusivo carico dell’impresa aggiudicataria ogni spesa inerente e conseguente il contratto ed il/i verbale/i di gara.
ART. 16 TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI
Il broker aggiudicatario assumerà con la sottoscrizione del contratto gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13.8.2010 n. 136 e s.m. e i..
Il broker aggiudicatario si impegna a fornire tempestivamente e per iscritto ogni informazione collegata ad eventuali variazioni nei dati sopraindicati.
Art. 17
AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 e dal D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, ciascuna delle parti autorizza l’altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all’esecuzione dell’incarico regolamentato dal presente capitolato.
ART. 18
FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia dovesse insorgere nell’esecuzione del servizio è competente esclusivamente il Foro di Ferrara.
Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa riferimento al Codice Civile ed alla disciplina vigente in materia di appalti.