Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
Cards, issued by Swisscard AECS GmbH
Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
Pagina 2
Condizioni d’assicurazione
da pagina 3
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(valido dal 1° gennaio 2016)
Informativa per gli assicurati delle assicurazioni collettive
La seguente informativa ai clienti offre una panoramica sull’identità degli assicuratori e sui contenuti essenziali del contratto d’assicurazione (art. 3 cpv. 3 della Legge federale sul contratto d’assicurazione [nel prosieguo: «LCA»]). I diritti e gli obblighi concreti delle persone assicurate si evincono dalle Condizioni d’assicurazione, da eventuali moduli di adesione e dalle disposizioni legali vigenti (LCA).
1. Partner contrattuali
Swisscard AECS GmbH quale emittente (nel prosieguo: «emittente») di carte Charge e carte di credito (nel prosieguo: «carta/e») ha stipulato con gli assicuratori di seguito indicati un contratto collettivo relativo a prestazioni assicurative e assistenziali che garantisce alle persone assicurate (vedi cifra 2) determinati diritti a prestazioni (vedi cifra 3) nei confronti degli assicuratori, ma non dell’emittente per quanto concerne le carte indicate nelle Condizi- oni d’assicurazione (che includono anche le condizioni relative alle prestazioni assistenziali).
Gli assicuratori sono:
– ACE Versicherungen (Schweiz) AG (nel prosieguo: «ACE»), una società anonima se- condo il diritto svizzero con sede in Xxxxxxxxxx 00, 0000 Xxxxxx; e
– Inter Partner Assistance (nel prosieguo: «IPA»), Bruxelles, succursale di Ginevra (membro del Gruppo AXA Assistance) con sede in Xxxxx xx Xxxx 0, 0000 Xxxxxxx.
Il soggetto che assume il rischio della rispettiva copertura si evince dalla tabella delle prestazioni (da pagina 4). L’incaricato liquidazione sinistri è indicato nella tabella delle prestazioni (da pagina 4; nella misura in cui non coincida con il soggetto che assume il rischio), nonché nella tabella sinistri al termine del presente documento. ACE e IPA verranno indicati nel prosieguo ciascuno singolarmente «l’assicuratore» o insieme «gli assicuratori».
Gli assicuratori possono delegare dei compiti a prestatori di servizi ai sensi delle Con- dizioni d’assicurazione.
2. Persone assicurate
Le persone assicurate si evincono dalla definizione di cui alla pagina 3 delle Condizioni d’assicurazione.
3. Rischi assicurati, estensione della copertura assicurativa, nonché delle prestazioni assistenziali
I rischi assicurati e l’estensione della copertura assicurativa (incl. eccezioni alla coper- tura assicurativa), nonché le prestazioni assistenziali si evincono dalle Condizioni d’assicurazione, in particolare dalla tabella delle prestazioni (da pagina 4).
4. Come si calcola il premio?
Salvo diversi accordi (assicurazioni incluse nelle carte), il premio assicurativo viene pa- gato dall’emittente delle carte.
Qualora vengano offerte delle prestazioni assicurative opzionali a pagamento, i premi vengo- no comunicati esplicitamente nell’ambito della procedura di adesione a dette assicurazioni.
5. Quali sono i doveri e gli obblighi delle persone assicurate?
I doveri e gli obblighi sono esposti dettagliatamente nelle Condizioni d’assicurazione e nella LCA.
Rientra, per esempio, fra i doveri fondamentali delle persone assicurate quanto segue:
• Qualora subentri un caso di danno, è necessario comunicarlo immediatamente all’assicuratore.
• Nell’eventualità di accertamenti degli assicuratori, p. es. in caso di danno, le persone assicurate devono collaborare e fornire tutta la documentazione necessaria (obbligo di collaborazione).
• In caso di danno occorre adottare le misure ragionevoli atte a ridurre e accertare il danno (obbligo di riduzione del danno).
6. Durata e cessazione dell’assicurazione
La copertura assicurativa sussiste di norma, fintantoché sussista il rapporto con carte. Determinate disposizioni concernenti la durata temporale della copertura assicurativa (a seconda del rischio assicurato) sono contenute nelle Condizioni d’assicurazione.
7. Informativa sul trattamento dei dati personali
Gli assicuratori elaborano dati derivanti dai documenti contrattuali o dall’esecuzione del contratto e li utilizzano in particolare per determinare il premio, per l’accertamento del rischio, per il trattamento dei casi di danno, per valutazioni statistiche e a scopo di marketing. I dati vengono rilevati, trattati, conservati e cancellati fisicamente o elettro- nicamente, secondo le prescrizioni di legge. Gli assicuratori possono scambiare dati da elaborare, nella misura necessaria, con terzi direttamente coinvolti nell’esecuzione del contratto in Svizzera e all’estero, in particolare con l’emittente, coassicuratori e riassicu- ratori, fornitori di servizi, nonché società nazionali ed estere degli assicuratori. Inoltre, gli assicuratori possono richiedere, presso servizi e altri terzi, informazioni utili, segnata- mente sull’andamento del danno. Questo vale indipendentemente dalla conclusione del contratto. La persona assicurata ha il diritto di richiedere agli assicuratori le informazioni previste per legge riguardo al trattamento dei dati inerenti alla persona assicurata.
Condizioni d’assicurazione per carte Charge e carte di credito di Swisscard AECS GmbH
I. Struttura delle Condizioni/Definizioni/Preambolo
considerati mezzi di trasporto pubblici, ai sensi delle presenti condizioni:
I.) A. Struttura delle Condizioni
– veicoli su rotaie impiegati nei parchi di divertimento o in strutture simili;
– sciovie;
Le Condizioni d’assicurazione sono strutturate come di seguito elencato.
I. Struttura delle Condizioni/Definizioni/Preambolo
II. Tabella delle prestazioni
III. Condizioni generali d’assicurazione
IV. Condizioni particolari d’assicurazione
V. Tabella sinistri
La tabella delle prestazioni definisce in modo esaustivo le prestazioni in caso di sinistro, a complemento sia delle Condizioni generali d’assicurazione sia delle Con- dizioni particolari d’assicurazione. In caso di disaccordo, la tabella delle presta- zioni prevale su tutte le altre disposizioni. Le Condizioni generali d’assicurazione trovano applicazione nel caso in cui le Condizioni particolari d’assicurazione non prevedono altre disposizioni, in caso di disaccordo tuttavia, vale quanto fissato nelle Condizioni particolari d’assicurazione.
Da ultimo, la tabella sinistri elenca i giustificativi che occorre inoltrare in caso di sinistro. Essa prevale sulle Condizioni generali d’assicurazione e sulle Condizioni particolari d’assicurazione in caso di disaccordo.
I.) B. Definizioni
In tutto il testo, la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche a quella femminile.
Definizione dei termini menzionati nelle presenti Condizioni d’assi- curazione:
Anticipi
Si tratta di importi che il fornitore di servizi di assistenza anticipa senza richiedere il rimborso da parte di un assicuratore. La persona assicurata è tenuta a rimborsare al fornitore di servizi di assistenza tali somme di denaro entro un mese dalla corre- sponsione dell’anticipo o dal ritorno al suo paese di domicilio.
Assicuratore
L’assicuratore menzionato nella tabella delle prestazioni.
Carta
Carta Charge e/o carta di credito emessa dall’emittente.
CGA
Condizioni generali d’assicurazione valide per tutte le prestazioni assicurative (sezione III).
Cliente commerciale
La società, l’azienda o l’associazione che ha stipulato con l’emittente un accordo per l’ottenimento di carte, nonché le affiliate e società di partecipazione ad essa associate. CPA
Condizioni particolari d’assicurazione valide per alcune prestazioni assicurative (sezione IV).
Emittente
Swisscard AECS GmbH, in veste di società emittente di carte, come pure terzi da essa incaricati per la gestione della relazione con carte.
Fornitore di servizi di assistenza
Colui che fornisce servizio di assistenza, come definito nella tabella delle prestazioni.
Estero
Tutti i paesi eccetto quello in cui la persona assicurata ha dichiarato ufficialmente di avere il suo domicilio principale.
Franchigia
In conformità con la tabella delle prestazioni, l’importo di cui ogni persona assicu rata deve farsi carico, ovvero l’importo non rimborsato dall’assicuratore per ogni caso di sinistro.
Incaricato liquidazione sinistri
L’assicuratore menzionato nella tabella sinistri, in base al caso specifico.
Mezzi di trasporto pubblici
I mezzi di trasporto ufficialmente ammessi per il trasporto via terra, acqua o aria di persone, contro pagamento e con orario predefinito. Nella fattispecie, sono considerati pubblici i seguenti mezzi di trasporto: ferrovie, tram, metropolitane, ferrovie sopraelevate, autobus, navi, aerei autorizzati al trasporto civile, come pure tassì e vetture a noleggio, vale a dire affittate contro pagamento. Non sono
– autobus e aeromobili utilizzati per effettuare circuiti terrestri/aerei in cui il punto di partenza corrisponde a quello di arrivo;
– aeromobili il cui proprietario o titolare di un contratto leasing è il titolare della carta o il cliente commerciale;
– aeromobili (charter) a noleggio (esclusi gli aerei di linea);
– veicoli spaziali, aeromobili militari o qualsiasi altro aeromobile il cui utilizzo richiede speciali autorizzazioni;
– altri mezzi di trasporto utilizzati principalmente a scopo abitativo (p. es. navi da crociera, camper, roulotte, case galleggianti, ecc.).
Paese di domicilio
Paese in cui la persona assicurata ha dichiarato ufficialmente di avere il suo do- micilio principale.
Persona assicurata
Il titolare della carta principale, il suo coniuge/partner registrato o la persona che assume tale ruolo e che vive nella stessa economia domestica, i suoi figli o i figli del suo coniuge/partner registrato o della persona che assume tale ruolo, fino al compimento del 23° anno di età, a prescindere dal loro domicilio principale, come pure il titolare di una carta supplementare ed il suo coniuge/partner registrato o la persona che assume tale ruolo e che vive nella stessa economia domestica.
Persone vicine
Coniugi/partner registrati o persone che assumono tale ruolo, figli, genitori, fra- telli e sorelle, suoceri, generi, nuore e cognati.
Sinistro
Ogni evento che causa un danno rientrante nell’ambito di applicazione dell’as- sicurazione.
Somma di assicurazione
Il limite massimo di diritto alle prestazioni, ai sensi della tabella delle prestazioni.
Titolare della carta
Il titolare di una carta.
Titolare della carta principale
La persona che ha richiesto una carta principale all’emittente e che, a proprie spese e su propria responsabilità, può richiedere l’emissione di carte supplementari.
Titolare di una carta supplementare
Persona alla quale l’emittente ha rilasciato una carta supplementare su richiesta del titolare della carta principale.
Viaggio assicurato
Un viaggio d’affari o privato, se la persona assicurata ha utilizzato per il viaggio i mezzi di trasporto pubblici con il permesso del cliente commerciale e ha pagato completamente e anticipatamente il viaggio con la carta.
I.) C. Preambolo
Swisscard AECS GmbH ha concluso con gli assicuratori un contratto d’assicurazione collettivo che garantisce ai titolari della carta e alle altre persone assicurate un certo numero di prestazioni. Il diritto alle prestazioni può essere rivendicato nei con- fronti degli assicuratori, ma non di Swisscard AECS GmbH e/o di terzi da essa incaricati della gestione del rapporto contrattuale.
Se del caso, il titolare della carta principale è tenuto a informare le altre persone assicurate (in particolare i titolari di carte supplementari), sui punti sostanziali della copertura assicurativa e sugli obblighi in caso di sinistro, come pure sul fatto che le presenti Condizioni d’assicurazione possono essere richieste in qualsiasi momento presso la società Swisscard AECS GmbH, Xxxxxxxx 00, XX-0000 Xxxxxx, oppure consultate sul sito xxx.xxxxxxxxx.xx.
Dopo aver preso conoscenza del diritto alla prestazione assicurativa, ogni sinistro deve essere notificato subito e direttamente all’assicuratore, in caso contrario i diritti alla prestazione potrebbero estinguersi.
L’assicuratore si riserva il diritto di modificare le presenti Condizioni d’assicurazione (comprese le somme di assicurazione) in accordo con l’emittente e con riserva della sua approvazione. Le modifiche devono essere comunicate in forma appropriata al titolare della carta o al cliente commerciale e si considerano valide solo se la carta non viene disdetta prima dell’entrata in vigore di tale modifica. Traduzione informativa: in caso di litigio facciamo riferimento alle Con- dizioni generali di lingua tedesca.
II. Tabella delle prestazioni
Descrizione delle prestazioni assicurative per ogni sinistro e persona assicurata | Somme di assicurazione in CHF | Validità territoriale | Assicuratore/ Fornitore di servizi di assistenza | |||
Le Credit Suisse Gold American Express Business Card | Le Credit Suisse Silver American Express Business Card | Le Credit Suisse MasterCard Business Gold Card | Le Credit Suisse MasterCard Business Standard Card | |||
Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto in caso di infortuni su mezzi di trasporto pubblici (aeromobile, veicolo su rotaie, nave, autobus, tassì, veicoli a noleggio) | ACE | |||||
Invalidità (pro rata, in base al grado d’invalidità) | 700 000 | 500 000 | 600 000 | 400 000 | in tutto il mondo | |
Decesso adulti da 18 anni | 700 000 | 500 000 | 600 000 | 400 000 | ||
Spese di ricerca, di salvataggio, di recupero e di trasporto in totale fino a | 60 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | ||
di cui per le azioni di ricerca max. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
Spese di viaggio per un’unica visita in ospedale da parte di una persona vicina alla persona assicurata | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | estero | |
Assicurazione imprevisti di viaggio Xxxxxxxx spese per vitto, alloggio e trasporto alternativo in caso di voli di linea | ACE | |||||
Ritardo di oltre 4 ore del volo di partenza Annullamento volo senza alternativa entro 4 ore Rifiuto del trasporto senza alternativa entro 4 ore Mancato volo di coincidenza senza alternativa entro 4 ore | 300 | 150 | 200 | 100 | in tutto il mondo | |
Rimborso spese per capi di abbigliamento e articoli d’igiene in caso di | ||||||
ritardo nella consegna del bagaglio trasportato di almeno 6 ore | 600 | 300 | 400 | 200 | in tutto il mondo sul volo di andata | |
ritardo nella consegna del bagaglio trasportato di almeno 48 ore | 1 500 | 700 | 1 000 | 500 | ||
Global Assist (assistenza di persone: organizzazione e mediazione di aiuto come pure anticipi) | IPA | |||||
Organizzazione e mediazione (senza rimborso spese) | ||||||
Informazioni di viaggio (xxxxxxx, clima, ecc.) | 3 | 3 | 3 | 3 | in tutto il mondo | |
Mediazione di medici, avvocati, ecc. Sostituzione di documenti di viaggio smarriti compresi i biglietti Ricerca di bagagli smarriti Trasmissione di informazioni urgenti | 3 | 3 | 3 | 3 | estero | |
Anticipi | ||||||
per spese mediche e ospedaliere | 6 000 | 3 000 | 4 500 | 2 500 | estero | |
per spese di avvocato e interprete | 6 000 | 3 000 | 4 500 | 2 500 | ||
in caso di cauzione penale | 20 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ||
in caso di perdita di mezzi di pagamento | 1 500 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||
Organizzazione e rimborso spese | ||||||
Invio di medicinali e occhiali di sostituzione, incl. rimborso spese | 3 | 3 | 3 | 3 | estero | |
II . Tabella delle prestazioni (continuazione)
Descrizione delle prestazioni assicurative per ogni sinistro e persona assicurata | Somme di assicurazione in CHF | Validità territoriale | Assicuratore/ Fornitore di servizi di assistenza | |||
Le Credit Suisse Gold American Express Business Card | Le Credit Suisse Silver American Express Business Card | Le Credit Suisse MasterCard Business Gold Card | Le Credit Suisse MasterCard Business Standard Card | |||
Gold Assist (altre prestazioni di assistenza con rimborso spese) | IPA | |||||
Organizzazione e rimborso spese | ||||||
Trasporto di ritorno, visita persona infortunata, accompagnamento bambini, sepoltura all’estero o trasporto della salma, credito di viaggio ai compagni di viaggio assicurati in caso di trasporto di ritorno dell’infortunato, accompagnamento bambini <15 anni in caso di emergenza | 3 | X | 3 | X | estero | |
Spese per conducente di sostituzione | ferr. 1a classe/ tassì CHF 40/ volo (Bus. Class) da 700 km | X | ferr. 1a classe/ tassì CHF 40/ volo (Bus. Class) da 700 km | X | ||
Spese di viaggio per un’unica visita in ospedale da parte di una persona vicina alla persona assicurata | credito di viaggio | X | credito di viaggio | X | ||
Spese per il ritorno di una persona assicurata al domicilio in caso di ospedalizzazione o in caso di decesso di una persona vicina alla persona assicurata | 2 000 | X | 1 500 | X | ||
Soggiorno alberghiero prescritto dal medico post ospedalizzazione, fino a max. 5 giorni | 150 | X | 100 | X | ||
Trasporto in ospedale, trasferimento a un altro ospedale, trasporto di ritorno | 3 | X | 3 | X | ||
Spese di ricerca, salvataggio e recupero | 10 000 | X | 7 500 | X | ||
Soccorso sulle piste da sci | 300 | X | 300 | X | ||
Spese di trasporto della salma o sepoltura all’estero fino a | 3 000 | X | 2 000 | X | ||
Spese di trasporto in caso di ritrovo bagagli | 1 000 | X | 700 | X | ||
Costi di traduzione | 3 | X | 3 | X | ||
Assicurazione malattia per viaggi all’estero in caso di viaggi fino a 90 giorni (120 giorni su 365 giorni) per persone fino a 80 anni di età | IPA | |||||
Spese di cura, soggiorno ospedaliero | 10 000 | X | 7 500 | X | estero | |
Cure dentarie | 300 | X | 200 | X | ||
Spese di rimpatrio dall’estero | 3 | X | 3 | X | ||
Franchigia per persona e per sinistro | 100 | X | 100 | X | ||
Home Assistance | IPA | |||||
Anticipo dei costi di salvataggio | 10 000 | X | X | X | luogo di domicilio | |
Spese alberghiere in caso di inabitabilità dell’appartamento per due giorni | 150 | X | X | X | ||
Spese per servizio chiavi in caso di perdita delle chiavi | 150 | X | X | X | ||
Assistenza veicolo per veicoli immatricolati in CH, FL e UE | IPA | |||||
Salvataggio del veicolo | rimborso spese | X | rimborso spese | X | paesi UE, AELS e confinanti del bacino del Mediterraneo, escluso il paese di domicilio | |
Ripristino delle funzionalità del veicolo | 300 | X | 200 | X | ||
Spese di rimorchio | 300 | X | 200 | X | ||
Riparazione e rimorchio, invio pezzi di ricambio, rimpatrio del veicolo o demolizione | 3 | X | 3 | X | ||
Credito in caso di recupero del veicolo | 150 | X | 100 | X | ||
Conservazione del veicolo | rimborso spese | X | rimborso spese | X | ||
Spese alberghiere durante la riparazione per persona max. CHF 1 000 in tutto per max. 5 giorni; in alternativa credito di viaggio | 150 | X | 100 | X | ||
II . Tabella delle prestazioni (continuazione)
Descrizione delle prestazioni assicurative per ogni sinistro e persona assicurata | Somme di assicurazione in CHF | Validità territoriale | Assicuratore/ Fornitore di servizi di assistenza | ||||
Le Credit Suisse Gold American Express Business Card | Le Credit Suisse Silver American Express Business Card | Le Credit Suisse MasterCard Business Gold Card | Le Credit Suisse MasterCard Business Standard Card | ||||
InsurancePlus | Platinum Assist assicurazione annullamento e ritardo di viaggi per spese di viaggio e/o soggiorno | ACE | |||||
Annullamento o interruzione del viaggio in seguito a decesso, infortunio, malattia, ecc. Ritardo sul tragitto al punto di partenza > 12 ore Mancato inizio del viaggio in seguito a guasto, infortunio, sciopero, maltempo, ecc. | 5 000 | CHF 60/anno (stessa copertura che Gold) | 3 000 | CHF 60/anno (stessa copertura che Gold) | estero | ||
Franchigia in caso di annullamento e interruzione viaggio per persona assicurata | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
Assicurazione casco totale per veicolo a noleggio Per automobili fino a max. 9 posti a sedere (senza veicoli antichi o automobili più care di CHF 80 000) per 31 giorni | IPA | ||||||
Assicurazione casco totale | 80 000 | CHF 60/anno (stessa copertura che Gold) | 50 000 | CHF 60/anno (stessa copertura che Gold) | estero | ||
Franchigia per ogni sinistro | 400 | 400 | |||||
Periodi di noleggio non consumato in caso di soggiorno ospedaliero o prescritto riposo a letto dell’unico conducente (da 7 giorni di noleggio) | 40 al giorno, max. 500 | 40 al giorno, max. 500 | |||||
Spese di trasporto di ritorno del veicolo in caso di infortunio e malattia | 500 | 500 | |||||
Spese di apertura automobile/Chiavi di sostituzione | 500 | 500 | |||||
Assicurazione bagaglio | ACE | ||||||
Bagaglio di viaggio personale per sinistro e viaggio assicurato | 2 000 | x | 1 500 | x | viaggio al- l’estero e fuori dal territorio nazio- nale del luogo di lavoro usuale | ||
Max. nell’arco di 12 mesi | 20 000 | x | 10 000 | x | |||
Franchigia per ogni sinistro | 200 | x | 200 | x | |||
Le prestazioni evidenziate in nero dipendono dall’utilizzo della carta, opzionali e devono essere registrate particolarmente.
Le prestazioni evidenziate in grigio dipendono dall’utilizzo della carta.
X significa: non compresa nella carta
3 significa: compresa nella carta
Assicuratore: | Assicuratore: |
ACE Incurance (Switzerland) Limited («ACE») Xxxxxxx xxxxxxx 0000, XX-0000 Xxxxxx Registro di commercio Zurigo, CH-020.3.032.972-5 xxx.xxxxxxxxx.xx, xxxx.xx@xxxxxxxx.xxx | Inter Partner Assistance, Brusselle Succursale di Ginevra (membro del Gruppo AXA Assistance) 0, Xxxxx xx Xxxx, XX-0000 Xxxxxxx Registro di commercio Ginevra, CH-660-0274984-0 xxx.xxxxx-xxxxxxx.xx, xx.xxx@xxx-xxxxxxxxxx.xxx |
Telefono: x00 00 000 00 00 |
III. Condizioni generali d’assicurazione (CGA)
Le CGA (sezione III) completano le CPA (sezione IV). Le prestazioni concordate sono illustrate nelle seguenti CPA (sezione IV). Le somme di assicurazione come pure l’assicuratore che fornisce le prestazioni con-trattuali sono desumibili dalla tabella delle prestazioni (sezione II).
1 Quando inizia e quando termina la copertura assicurativa?
1.1 La copertura assicurativa ha inizio nel momento in cui il titolare entra in possesso della carta e viene accordata alle persone assicurate se tra il titolare della carta e l’emittente è effettivamente in vigore un rapporto contrattuale relativo alla carta, ai sensi delle Condizioni generali dell’emittente stessa. In caso di sinistro, l’assicuratore potrà domandare all’emittente la prova di tale rapporto.
1.2 La copertura assicurativa per le singole prestazioni può essere soggetta a limitazioni temporali. Si prega pertanto di osservare quanto indicato nelle CPA. Se la copertura assicurativa ha durata limitata, il giorno di arrivo e quel- lo di partenza sono calcolati come un solo giorno.
1.3 La copertura assicurativa termina, in qualsiasi caso, con la fine del rapporto contrattuale legato alla carta, ai sensi delle Condizioni generali dell’emit tente.
2 Quando non sussiste alcuna copertura o sussiste una copertura solo limitata?
2.1 Pretese simili
Se da un sinistro risultano pretese teoricamente simili nei confronti di di- verse prestazioni assicurative menzionate nelle CPA, l’ammontare della prestazione corrisponde al massimo all’importo previsto per la prestazione massima. Le prestazioni assicurative non si cumulano.
2.2 Prestazioni di terzi
Fatta eccezione per la prestazione in caso di decesso e di invalidità prevista dall’assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto (se sussiste una copertura), vale quanto di seguito enunciato. Se per il sinistro è possi- bile richiedere un’indennità da parte di un’assicurazione sociale, l’indennità prevale sulle prestazioni fissate nelle Condizioni d’assicurazione (sezioni I
– V). Se la persona assicurata ha diritto a prestazioni di un altro assicuratore privato, ciascun assicuratore partecipa al sinistro in funzione del rapporto esistente tra la sua somma di assicurazione e l’importo complessivo di tutte le somme di assicurazione.
La prima parte della liquidazione sarà effettuata dall’assicuratore al quale è stato notificato per primo il sinistro. Nel caso in cui la persona assicurata avanza pretese contro terzi (p. es. assicurazione malattia, assicurazione obbligatoria contro gli infortuni, assicurazione di rendita, cure mediche e preventive obbligatorie in caso di infortunio, altri assicuratori o persone), tali pretese passano all’assicuratore, secondo le disposizioni legali, nella misura in cui egli ha indennizzato il danno, ovvero per quanto concerne la sua frazione della somma di assicurazione complessiva. Se necessario, la persona assicurata è tenuta a consegnare all’assicuratore una dichiarazione di cessione.
Se la persona assicurata rinuncia a una pretesa di questo genere o a un diritto che mira a confermarne la fondatezza, senza l’approvazione dell’assicuratore, quest’ultimo è esonerato dall’obbligo di prestazione nella misura dell’in- dennizzo che avrebbe potuto lui stesso ottenere in ragione di tale pretesa o di tale diritto.
2.3 Esclusioni
Oltre alle limitazioni e alle esclusioni fissate nelle CPA, non sussiste in linea di principio alcuna copertura assicurativa per i danni di seguito elencati.
2.3.1 Danni cagionati intenzionalmente dalla persona assicurata.
2.3.2 Danni cagionati dalla persona assicurata nel commettere intenzionalmente o nel tentativo di commettere un crimine.
2.3.3 Danni cagionati da eventi bellici o guerre civili, dichiarati o non dichiarati. Tuttavia, per quanto concerne l’assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto, la persona assicurata ha diritto alla prestazione se, in viaggio all’estero, si trova coinvolta, in modo inatteso e improvviso, in un evento bel- lico o in una guerra civile.
Il diritto alla prestazione si estingue alla fine del 14° giorno dall’inizio di una guerra o di una guerra civile nel territorio dello Stato in cui si trova la persona assicurata.
L’estensione non vale per i viaggi in o attraverso Stati in cui era già in corso una guerra o una guerra civile prima che il viaggio cominciasse. L’estensione non si applica neppure in caso di partecipazione attiva a una guerra o a una guerra civile, come neppure in caso di danni o infortuni provocati da armi nucleari, biologiche o chimiche, oppure di danni legati a una guerra o a una situazione paragonabile a uno stato di guerra, tra il paese di domicilio e i paesi seguenti: Cina, Francia, Gran Bretagna, Giappone, Russia o Stati Uniti.
2.3.4 Danni cagionati da energia nucleare.
2.3.5 Danni cagionati direttamente o indirettamente dall’uscita, la diffusione, la dispersione, la migrazione, la fuoriuscita, liberazione di e l’esposizione a pericolose sostanze biologiche, chimiche, nucleari o radioattive, come pure di gas, altre sostanze o impurità.
3 Quali disposizioni sono da prendere in caso di sinistro? (Obblighi)
Senza la collaborazione della persona assicurata, l’assicuratore non può for- nire le sue prestazioni.
Xxxxxxx gli obblighi di seguito elencati.
3.1 In generale:
3.1.1 prendere tutte le misure possibili per evitare un sinistro o diminuirne la portata;
3.1.2 informare immediatamente l’assicuratore, al più tardi entro 30 giorni, indi- cando tutti i particolari, in modo dettagliato, completo e veritiero, in merito a qualsiasi circostanza suscettibile di dare luogo a un versamento di presta- zioni da parte dell’assicuratore stesso;
3.1.3 inviare all’assicuratore la documentazione menzionata nella tabella sinistri (sezione V) o informarlo sul fatto che tale documentazione verrà resa dispo- nibile;
3.1.4 autorizzare l’assicuratore a effettuare qualsiasi ricerca necessaria per identi- ficare la causa del sinistro e l’ammontare dell’obbligo di prestazione;
3.1.5 osservare le direttive dell’assicuratore;
3.1.6 se necessario, autorizzare terzi (p. es. medici, altri assicuratori, fornitori di assicurazione e autorità) a comunicare le informazioni richieste;
3.1.7 informare l’assicuratore dell’esistenza di altre assicurazioni applicabili al sinistro, nonché di possibili pretese avanzate e delle relative indennità rice- vute, come pure dell’obbligo di risarcimento da parte di terzi.
3.2 In base alla prestazione assicurata:
3.2.1 chiamare immediatamente un medico in caso di infortunio suscettibile di generare un obbligo di prestazione;
3.2.2 seguire le prescrizioni impartite dai medici;
3.2.3 sottoporsi a un esame da parte di un medico incaricato dall’assicuratore;
3.2.4 notificare un decesso in seguito a infortunio entro 48 ore, anche se l’infor- tunio è già stato reso noto;
3.2.5 autorizzare l’assicuratore, nell’ambito di una richiesta di versamento di pre- stazione in caso di decesso in seguito a infortunio, a far effettuare un’auto- psia da parte di un medico da lui incaricato;
3.2.6 notificare immediatamente alle autorità di polizia competenti qualsiasi danno conseguente ad atti punibili, come pure a incendi o a esplosioni e farsi consegnare un attestato che certifichi tale notifica;
3.2.7 notificare immediatamente all’inizio di qualsiasi trattamento ospedaliero e fare preventivamente approvare dall’assicuratore i costi per l’assistenza e le cure mediche, se questi superano presumibilmente i CHF 400 e se, conside- rata la situazione, ciò è proponibile alla persona assicurata;
3.2.8 in caso di perdita di xxxxxxx, recarsi entro al massimo 24 ore dalla scoperta del sinistro, al posto di polizia più vicino e segnalare la perdita constatata. Segnalare immediatamente la perdita anche all’impresa di trasporti o all’xx- xxxxx a cui è stato consegnato il bagaglio e farsi rilasciare un attestato scritto che ne certifichi la scomparsa;
3.2.9 adottare tutti i provvedimenti necessari per ritrovare un oggetto perduto o rubato, come pure per identificare e punire legalmente il/i colpevole/i.
4 Quali conseguenze comporta una mancata osservanza di tali obblighi?
Se in caso di sinistro la persona assicurata viola un obbligo che è tenuta a soddisfare, essa perde la copertura assicurativa, a meno che non dimostri di avere violato l’obbligo né intenzionalmente né per colpa grave.
In caso di violazione per colpa grave, la persona assicurata continua a godere della copertura, ma solo se la violazione non ha avuto conseguenze sulla constatazione del sinistro o sul calcolo della prestazione.
5 Che cosa vale se vi è fornitura di prestazioni?
5.1 L’utilizzo della carta permette alle persone assicurate di rivendicare diretta- mente presso l’assicuratore, senza il consenso da parte di terzi, le prestazioni che scaturiscono dalla presente assicurazione.
5.2 Le pretese assicurative non ancora giunte a scadenza non possono essere né trasferite né cedute in pegno senza l’approvazione dell’assicuratore.
5.3 Il fatto che la richiesta di prestazione sia rivolta direttamente all’assicuratore non libera il titolare della carta e il cliente commerciale dall’obbligo di attenersi alle Condizioni generali fissate dall’emittente, in particolare per quanto con- cerne il loro dovere di procedere integralmente ed entro i termini prescritti al pagamento degli importi dovuti in seguito all’utilizzo della carta.
5.4 L’assicuratore ha un mese di tempo (tre in caso di richiesta di prestazione d’invalidità) per spiegare alla persona assicurata se e in quale misura egli riconosce il diritto alla prestazione. Il termine decorre a partire dal ricevimento di tutta la documentazione richiesta.
5.5 Versamento di una prestazione d’invalidità
5.5.1 L’assicuratore si fa carico delle spese mediche cui deve far fronte la persona assicurata per giustificare il diritto alla prestazione, a condizione che l’assi curatore abbia impartito l’incarico di perizia.
5.5.2 Se si stabilisce per principio che sussiste l’obbligo di fornire una prestazio- ne d’invalidità, l’assicuratore versa alla persona assicurata, e su richiesta di quest’ultima, anticipi di importo adeguato.
5.5.3 Ogni anno, ma per un massimo di cinque anni dalla data dell’infortunio, sia la persona assicurata sia l’assicuratore sono autorizzati a domandare la verifica del grado d’invalidità da parte di un medico.
Tale richiesta deve essere formulata
– dall’assicuratore, unitamente alla dichiarazione relativa all’obbligo di pre- stazione, ai sensi della cifra 5.4;
– dalla persona assicurata, al più tardi entro tre mesi dalla scadenza del ter- mine.
5.5.4 La prestazione d’invalidità è pagata non appena determinata da parte di un medico l’entità definitiva dell’invalidità permanente, al più tardi però entro cinque anni e mezzo dal giorno dell’infortunio.
5.6 Quando l’assicuratore ha riconosciuto il diritto alla prestazione o ha trovato un accordo con la persona assicurata sui motivi e la portata della prestazione, ha a disposizione due settimane per versare l’importo, purché ciò sia conforme alle disposizioni del paese di domicilio.
5.7 L’obbligo di prestazione si dichiara compiuto nel momento in cui l’assicuratore versa l’importo.
5.8 Nel caso in cui l’assicuratore, o un’organizzazione da esso incaricata, non versa l’indennità entro 30 giorni dalla scadenza, all’indennità sarà applicato un tasso di interesse annuo del 5%.
5.9 Se, in relazione a un caso di sinistro, la persona assicurata è oggetto di un’inchiesta amministrativa o giudiziaria, l’assicuratore ha il diritto di so- spendere il versamento dell’indennità fino a quando sia pronunciato un giudizio definitivo in merito alla procedura in corso.
5.10 L’assicuratore versa la prestazione direttamente alla persona assicurata. In caso di decesso, la prestazione va a beneficio degli eredi.
5.11 I pagamenti che vengono accreditati direttamente sulla carta della persona assicurata sono effettuati nella moneta della carta rispettiva. Le spese in un’altra moneta, comprese le spese di dossier, sono convertite in franchi svizzeri (CHF) allo stesso corso utilizzato per l’addebito delle spese sul conto relativo alla carta del titolare. Se il tasso di cambio non può essere dimostrato
all’assicuratore mediante la fattura mensile del conto relativo alla carta, si applica come tasso di cambio il tasso interbancario indicato sul sito Internet
«xxx.xxxxx.xxx» alla data in cui i giustificativi pervengono all’assicuratore.
6 Qual è la data di prescrizione delle pretese scaturite dal contratto?
Per le pretese scaturite dal contratto di assicurazione sono in vigore i termini di prescrizione legale. Attualmente, questi termini di prescrizione sono di due anni dal momento in cui sono definiti gli elementi e i fatti che determi- nano l’obbligo di prestazione da parte dell’assicuratore.
7 Qual è il foro competente?
7.1 In caso di pretese da parte della persona assicurata o dell’avente diritto e in caso di controversie derivanti dalle presenti Condizioni d’assicurazione, vi sono due fori competenti a scelta:
– il foro della sede sociale (o la succursale) in Svizzera dell’assicuratore;
– il foro del domicilio svizzero o la sede della persona assicurata risp. dell’a- vente diritto.
7.2 Il foro competente per le pretese avanzate dall’assicuratore è quello del do- micilio della persona assicurata.
7.3 Resta in ogni caso riservata qualsiasi altra disposizione obbligatoria suscet- tibile di applicazione in materia di scelta giurisdizionale.
8 Che cosa bisogna osservare per comunicazioni all’assicuratore? Che cosa occorre fare in caso di cambiamento d’indirizzo?
8.1 Tutte le notifiche e le comunicazioni destinate all’assicuratore devono av- venire per iscritto (via posta, fax, posta elettronica). Va menzionato come destinatario la Direzione generale dell’assicuratore.
8.2 Nel caso in cui il cambiamento di indirizzo non è stato comunicato all’assicu ratore o all’emittente, le notifiche destinate alla persona assicurata saranno considerate valide se inviate per lettera raccomandata all’ultimo indirizzo noto. Il contenuto della notifica entra in vigore nel momento in cui sarebbe giunto al destinatario per via normale, ovvero se non ci fosse stato cambia- mento di indirizzo.
9 Qual è il diritto applicabile?
Per il presente contratto vale il diritto svizzero.
Restano riservate le disposizioni della Legge federale svizzera sul contratto d’assicurazione del 2 aprile 1908 (LCA), la modifica del 17 dicembre 2004 e tutte le disposizioni suscettibili di ulteriore promulgazione, nella misura in cui le relative prescrizioni non obbligatorie non siano state modificate nel presente contratto.
10 Intervento dell’Ombudsman delle assicurazioni svizzere
La competenza dell’Ombudsman si limita alla consulenza e all’intermedia- zione. Egli non può risolvere le controversie giuridiche, un compito che resta di competenza dei tribunali ordinari.
Indirizzo di contatto nella Svizzera tedesca (sede sociale):
Xxxxxxxx 0000, XX-0000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00, fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Succursale Svizzera romanda:
Xxxxxx Xxx Xxxxx-Xxxx 0, Xxxx xxxxxxx 0000 XX-0000 Xxxxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00, fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxx.xx
Succursale Svizzera italiana: Via X. Xxxxxxxxx 8, Casella postale XX-0000 Xxxxxx
Tel.: x00 00 000 00 00, fax: x00 00 000 00 00
E-mail: xxxx@xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxxx.xx
11 Quali disposizioni si applicano in materia di protezione dati?
L’assicuratore è autorizzato a richiedere presso terzi coinvolti e ad elaborare i dati necessari ai fini della gestione del contratto e del sinistro (p. es. l’emit tente). In tale ambito è altresì consentito all’assicuratore richiedere presso terzi informazioni utili, nonché prendere visione degli atti ufficiali.
L’assicuratore si impegna a trattare in modo confidenziale le informazioni così ottenute. I dati sono custoditi in forma cartacea e/o elettronica.
Se necessario i dati saranno inoltrati a terzi, vale a dire ad altri assicuratori coinvolti, coassicuratori o riassicuratori interessati, come pure alle imprese che forniscono un servizio, all’emittente e al fornitore di servizi di assistenza in Svizzera e all’estero. I dati potranno essere comunicati anche ad altre terze
assicurata muore a causa dell’infortunio entro un anno dalla data in cui l’infortunio ha avuto luogo. In questo caso, viene erogata una prestazio- ne in caso di decesso, ai sensi della cifra 2.2.
2.1.2 Natura e portata della prestazione
2.1.2.1 La prestazione d’invalidità viene versata sotto forma di capitale.
2.1.2.2 Per calcolare la prestazione si prende come base la somma di assicurazio ne che figura nella tabella delle prestazioni e il grado d’invalidità conse- guente all’infortunio.
2.1.2.2.1 In caso di perdita o di perdita totale di utilizzo delle parti del corpo e de- gli organi sensoriali elencati qui di seguito, si applicano esclusivamente i gradi d’invalidità seguenti:
braccio | 70% |
braccio fin sopra l’articolazione del gomito | 65% |
braccio sotto l’articolazione del gomito | 60% |
mano | 55% |
pollice | 20% |
indice | 10% |
altre dita | 5% |
persone responsabili e ai loro assicuratori di responsabilità civile in vista del riconoscimento di pretese di regresso. L’assicuratore è autorizzato a comu-
nicare a terzi, in particolare alle autorità responsabili, alle amministrazioni competenti e all’emittente, alle quali è stata confermata la copertura assicu- rativa, qualsiasi sospensione, modifica o cessazione dell’assicurazione come pure l’eventuale rifiuto di un caso di sinistro.
IV. Condizioni particolari d’assicurazione (CPA)
IV.) A. Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto
1 Cos’è assicurato e quando?
Le prestazioni convenute e i rispettivi importi sono menzionati nella tabella delle prestazioni. La natura delle prestazioni è definita qui di seguito.
1.1 Estensione dell’assicurazione
1.1.1 La copertura assicurativa si applica alle persone assicurate in caso di in- fortuni subiti con un mezzo di trasporto pubblico, ai sensi delle disposi- zioni seguenti, premesso che il viaggio con il mezzo di trasporto pubblico utilizzato sia stato pagato interamente con la carta prima della par- tenza.
1.1.2 Copertura assicurativa
1.1.2.1 Sussiste una copertura dal momento in cui si sale sul mezzo di trasporto pubblico fino al momento in cui si scende, come pure in caso di collisione con un mezzo di trasporto pubblico.
1.1.2.2 La copertura inizia nel luogo di partenza indicato sul biglietto del mezzo di trasporto pubblico e termina nella destinazione finale indicata sempre sul biglietto (coincidenze comprese).
1.1.2.3 La copertura sussiste se l’utilizzo del mezzo di trasporto pubblico pagato con la carta è finalizzato a iniziare o concludere il viaggio e vale anche per i passeggeri di un mezzo di trasporto pubblico che si dirige direttamente e senza interruzioni all’aeroporto, al porto o alla stazione (e il percorso inverso), a prescindere dal fatto che il costo per questo mezzo di trasporto pubblico sia stato o meno pagato con la carta.
1.2 Definizione di infortuni
Si ha un infortunio quando la persona assicurata subisce involontaria- mente un danno alla salute fisica a causa dell’azione repentina e violenta di un evento esterno.
Si considerano altresì infortuni le circostanze per cui arti e colonna ver- tebrale sono sottoposti a uno sforzo di intensità inusuale e aventi per conseguenza:
– lussazioni di un’articolazione;
– stiramento o strappo di muscoli, tendini, legamenti o capsule articolari.
2 Quali sono le prestazioni convenute?
2.1 Prestazione d’invalidità
2.1.1 Premesse per l’erogazione della prestazione
2.1.1.1 La prestazione d’invalidità è versata se, nei cinque anni successivi alla data dell’infortunio, risulta un’invalidità presunta permanente (alterazione durevole delle capacità fisiche e mentali) riconducibile all’infortunio. L’in- validità dev’essere constatata per iscritto da un medico, nei cinque anni successivi alla data dell’infortunio, e dev’essere sottomessa all’assicuratore (presentando l’attestato medico).
2.1.1.2 Non può essere rivendicata alcuna prestazione d’invalidità, se la persona
gamba
– sopra la metà del femore 70%
– fino alla metà del femore 60%
– fino a sotto il ginocchio 50%
– fino a metà polpaccio 45%
piede 40%
alluce 5%
altre dita 2%
occhio 50%
perdita dell’udito a un orecchio 30%
perdita dell’olfatto 10%
perdita del gusto 5%
In caso di perdita parziale o di perdita parziale di utilizzo, l’invalidità è determinata sulla base delle percentuali soprastanti, tenendo conto della proporzione corrispondente.
2.1.2.2.2 Per le altre parti del corpo e gli altri organi sensoriali, il grado d’invalidi- tà è calcolato in funzione del grado di menomazione complessivo delle normali capacità fisiche o mentali. Si prendono in considerazione esclu- sivamente i criteri medici. La capacità di guadagno (esercizio del me- stiere o dell’attività professionale) della persona assicurata e la perdita di guadagno effettiva non sono considerate ai fini del presente calcolo.
2.1.2.2.3 Se parti del corpo o organi sensoriali colpiti dall’infortunio arrecavano già una menomazione prima dell’infortunio e la loro funzione ne era compromessa in modo durevole, il grado d’invalidità viene ridotto in base alla precedente invalidità, determinata conformemente alle dispo- sizioni di cui alle cifre 2.1.2.2.1 e 2.1.2.2.2.
2.1.2.3 Se l’infortunio colpisce diverse parti del corpo e diversi organi sensoriali, si sommano i gradi d’invalidità corrispondenti a ognuna delle parti lese, ai sensi delle disposizioni di cui sopra. La percentuale totale non può tut- tavia superare il 100%.
2.1.2.4 La determinazione del grado d’invalidità ha luogo solo quando lo stato della persona assicurata è riconosciuto come presumibilmente definitivo, al più tardi però entro cinque anni dopo l’infortunio.
2.1.2.5 Se la persona assicurata muore
– in seguito a una causa esterna all’infortunio, nell’arco di un anno dalla data dello stesso oppure
– per un altro motivo, oltre un anno dopo l’infortunio,
e se era già stato fatto valere il diritto a una prestazione d’invalidità, l’as sicuratore è tenuto a erogare la prestazione sulla base del grado d’invali- dità di cui si sarebbe dovuto tener conto in funzione dei risultati scaturiti dagli esami medici.
2.2 Prestazione in caso di decesso
Se entro un anno dalla data dell’infortunio, la persona assicurata muore a seguito dello stesso, viene versata la somma di assicurazione menzionata nella tabella delle prestazioni.
2.3 Spese di ricerca, di salvataggio, di recupero e di trasporto
Sono rimborsate, fino al limite menzionato nella tabella delle prestazio- ni, le spese che la persona assicurata ha dovuto affrontare, segnatamente in caso di
2.3.1 interventi di ricerca, salvataggio e recupero (anche se, in considerazione dello stato concreto delle cose, l’infortunio era solo presumibile) da parte di servizi di salvataggio pubblici o privati, per quanto solitamente per interventi di questo tipo siano conteggiate delle spese;
2.3.2 trasporto all’ospedale più vicino;
2.3.3 trasporto a domicilio dei resti della salma (trasporto standard).
2.4 Visite ospedaliere
Se a seguito di un infortunio la persona assicurata viene ricoverata in ospedale all’estero, e la degenza dura più di sette giorni, l’assicuratore copre le spese di viaggio che devono affrontare le persone vicine alla persona assicurata per renderle visita in ospedale. La prestazione viene erogata fino alla somma di assicurazione che figura nella tabella delle prestazioni, ma solo una volta per ogni infortunio, anche se la persona assicurata viene ricoverata in ospedale più volte.
2.5 Sequestro
Se il mezzo di trasporto pubblico in cui viaggia la persona assicurata viene sequestrato, essa riceve la somma di assicurazione menzionata nella ta- bella delle prestazioni.
3 Quali conseguenze comportano malattie o infermità? L’assicuratore eroga prestazioni esclusivamente per le conseguenze di un infortunio. Se malattie o infermità contribuiscono ad alterare lo stato di
salute compromesso a seguito di un infortunio, la prestazione sarà ridot-
ta in proporzione di tale malattia o infermità.
Se l’influenza di tali malattie è valutata inferiore al 25%, non verrà appli- cata alcuna riduzione.
4 In quali casi non vi è alcuna copertura assicurativa?
sente assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto è la causa principale del disturbo, in virtù della cifra 1.2.1.
4.2.2 Danni alla salute causati da radiazioni.
4.2.3 Infezioni.
4.2.3.1 Sono escluse anche le infezioni provocate da
– punture o morsicature di insetti, oppure da
– altre piccole ferite dell’epidermide e delle mucose
che consentono ad agenti patogeni di diffondersi nel corpo immediata- mente o in un momento successivo.
4.2.3.2 Vi è tuttavia copertura assicurativa in caso di
– rabbia e tetano, come pure
– infezioni in cui gli agenti patogeni si diffondono nel corpo in seguito a ferite accidentali che non rientrano nell’ambito delle esclusioni di cui nella cifra 4.2.3.1.
4.2.4 Avvelenamenti in seguito all’assunzione per via orale di sostanze solide o liquide.
4.2.5 Patologie conseguenti a reazioni psichiche anche se provocate da un infortunio.
4.2.6 Xxxxx addominali o ipogastriche.
Vi è tuttavia copertura assicurativa se tali disturbi sono insorti a causa dell’azione violenta e improvvisa di un fenomeno esterno coperto dalla presente assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto.
IV.) B. Assicurazione imprevisti di viaggio
1 Cos’è assicurato?
1.1 Sussiste copertura assicurativa in tutto il mondo per le spese che la per sona assicurata deve sostenere in seguito a
– volo ritardato,
– annullamento del volo,
– rifiuto del trasporto,
– mancato volo di coincidenza,
– consegna ritardata o perdita del bagaglio di viaggio consegnato per il volo in questione.
Per voli di linea ai sensi delle presenti condizioni s’intendono voli in base
4.1 Oltre alle esclusioni citate alla cifra 2.3 delle CGA non sussiste alcuna co- pertura assicurativa per
4.1.1 infortuni che la persona assicurata subisce a seguito di turbe della psiche
1.2
1.2.1
alle tariffe pubbliche e ai piani di volo regolari.
Premesse per la copertura assicurativa
Il biglietto del volo di linea deve essere stato pagato interamente con la
carta prima dell’orario ufficiale di partenza e
o della coscienza (anche nel caso in cui tali disfunzioni siano conseguenti all’assunzione di droghe, medicamenti o sostanze alcoliche), colpi apo- plettici, crisi epilettiche o altre manifestazioni a carattere spasmodico che coinvolgono tutto il corpo della persona assicurata.
Vi è tuttavia copertura assicurativa
– se tali disturbi sono causati da un infortunio coperto dal presente con- tratto;
– in caso di infortuni provocati da disturbi della coscienza causata da uno stato di ubriachezza. Tuttavia, se la persona assicurata si trova alla guida di un veicolo a motore al momento dell’infortunio, il suo tasso alcolemico non deve superare il limite legale in vigore nel paese in cui ha luogo l’infortunio.
1.2.2 le spese assicurate menzionate alle cifre 2.2 e 2.3.2 devono essere state comprovatamene pagate dalla persona assicurata mediante la sua carta. Nel caso di bambini assicurati non titolari della carta, è ammesso il paga- mento in contanti di queste spese.
2 In quali casi sussiste copertura assicurativa?
2.1 Partenza ritardata, annullamento del volo, rifiuto del traspor- to, mancata coincidenza
La copertura assicurativa sussiste se
2.1.1 la partenza del volo prenotato si posticipa di oltre quattro ore;
2.1.2 il volo viene annullato o il trasporto viene rifiutato in seguito a over- booking e nell’arco di quattro ore non viene offerta un’alternativa di
4.1.2 Infortuni che la persona assicurata subisce
– in veste di pilota di un aeromobile (anche nell’ambito di voli sporti- vi), purché in possesso di un’autorizzazione riconosciuta dalla legge
2.1.3
trasporto ragionevolmente accettabile;
la persona assicurata perde il volo di coincidenza prenotato in seguito a un ritardo di volo e se entro quattro ore dall’arrivo del volo ritardato non le viene offerta un’alternativa di trasporto ragionevolmente accettabile.
svizzera, oppure in veste di membro dell’equipaggio di un aeromo-
bile;
– durante l’esercizio di un’attività professionale che implica l’utilizzo di un aeromobile;
– durante l’utilizzo di veicoli spaziali;
– in veste di conducente o in veste di un qualsiasi altro membro del- l’equipaggio di un mezzo di trasporto pubblico.
4.2 Sono inoltre esclusi dalla copertura i disturbi di seguito elencati.
2.2 Sono risarcite
2.2.1 le spese di vitto (cibo e bibite) e alloggio in albergo sostenute nel lasso di tempo tra l’orario di partenza previsto e quello effettivo e pagate con la carta, fino all’importo menzionato nella tabella delle prestazioni;
2.2.2 le spese per il trasporto alternativo fino all’importo indicato nella tabella delle prestazioni.
2.3 Ritardo e perdita di bagagli
2.3.1 Sussiste copertura assicurativa se il bagaglio consegnato non viene reca-
4.2.1 Xxxxx a dischi vertebrali, emorragie interne e cerebrali.
Vi è tuttavia copertura assicurativa se un infortunio che rientra nella pre-
2.3.2
pitato alla persona assicurata entro sei ore dall’arrivo.
Vengono risarciti i capi di abbigliamento e gli articoli d’igiene necessari pagati con la carta, fino all’ammontare definito nella tabella delle pre-
stazioni, a condizione che essi vengano acquistati
– entro quattro giorni dall’arrivo della persona assicurata e
– in caso di xxxxxxx xxx xxxxxxxx, prima dell’arrivo dello stesso.
In caso di ritardo del bagaglio di oltre 48 ore o perdita dello stesso, vengono risarcite le spese fino all’importo indicato nella tabella delle prestazioni.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni citate alla cifra 2.3 delle CGA non sussiste alcuna co- pertura assicurativa per
3.1 pretese derivanti dal sequestro o ritiro da parte di un’autorità doganale o di un altro organo statale;
3.2 altre spese al di fuori di quelle menzionate alle cifre 2.2 e 2.3.2, in parti- colare costi telefonici;
3.3 i casi nei quali la persona assicurata rinuncia volontariamente a prendere il volo contro retribuzione della compagnia aerea;
3.4 spese sostenute dopo il volo di ritorno all’aeroporto o nel luogo di desti- nazione;
3.5 altre spese, a meno che la persona assicurata
– non abbia immediatamente informato la compagnia aerea o l’ufficio competente nel luogo di destinazione in merito allo smarrimento del bagaglio,
– non abbia ottenuto alcun avviso di perdita da quest’ultima/o e
– non abbia adottato tutte le misure necessarie per recuperare il più presto possibile il bagaglio.
IV.) C. Informazioni di viaggio e assistenza in caso di emergenze all’estero (Global Assist)
1 Quali prestazioni sono erogate e dove?
1.1 Global Assist copre le seguenti prestazioni di assistenza in relazione a un viaggio all’estero.
1.2 Le informazioni di viaggio definite alla cifra 4.1 si applicano senza limiti territoriali.
1.3 Il diritto alle prestazioni di cui alle cifre 4.2 – 4.6 si applica ai viaggi all’estero.
1.4 La natura delle prestazioni è definita nella cifra 4.
2 Quando non vi è diritto alle prestazioni di assistenza? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni citate alla cifra 2.3 delle CGA non sussiste alcuna co- pertura assicurativa per
2.1 spese per tutti gli onorari medici, spese mediche e/o spese di cura;
2.2 danni che la persona assicurata avrebbe potuto prevedere con elevata probabilità;
2.3 danni che la persona assicurata ha causato per colpa grave.
3 Quali disposizioni si applicano in caso di anticipi senza pretese nei confronti di xxxxx?
Tutti gli anticipi in nome della persona assicurata, le spese di spedizio- ne, di versamento come pure le spese relative agli acquisti effettuati in nome della persona assicurata
– sono coperti solo se nelle vicinanze della persona assicurata non si tro- vava alcuna agenzia di viaggio American Express o nessun Bancomat e
– saranno addebitati sulla carta, dietro approvazione dell’emittente e della persona assicurata.
Se la persona assicurata non è in possesso di una carta, è il titolare della carta a dover accettare l’addebitamento delle spese sul conto relativo alla carta oppure la persona assicurata deve fornire altre garanzie al for nitore di servizi di assistenza.
4 Quali prestazioni vengono fornite?
4.1 Informazioni di viaggio
Su richiesta della persona assicurata sono fornite per tutte le destinazioni le prestazioni di seguito elencate.
4.1.1 Informazioni relative alle disposizioni attualmente in vigore per quanto concerne i visti e le condizioni di entrata in tutti i paesi del mondo. Se la persona assicurata non è in possesso di un passaporto svizzero o del Prin-
cipato del Liechtenstein, il fornitore di servizi di assistenza probabilmente si troverà costretto a indirizzare la persona assicurata all’Ambasciata o al Consolato del paese in questione.
4.1.2 Informazioni sulle disposizioni in vigore in tutto il mondo in materia di vaccini a cui sottoporsi prima di un viaggio e concernenti gli attuali av- vertimenti pubblicati dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS). Il fornitore di servizi di assistenza non si assume tuttavia i costi di tali vaccini.
4.1.3 Informazioni sulle condizioni climatiche all’estero.
4.1.4 Informazioni sulle lingue parlate nel paese di destinazione.
4.1.5 Informazioni sui fusi orari.
4.1.6 Informazioni sugli orari di apertura delle banche principali, nonché in- formazioni e indicazioni sull’accettazione delle diverse monete, come pure sulla moneta principale del paese di destinazione.
4.2 Soccorso medico in caso di urgenze
Se nel corso del viaggio si verifica un’urgenza medica imprevista e grave, vale a dire il ferimento o una malattia improvvisa e imprevedibile della persona assicurata, che richiede immediatamente cure ospedaliere o am- bulatoriali sotto il controllo di un medico riconosciuto e se tali cure non possono essere posticipate al rientro della persona assicurata al suo paese d’origine, sono erogate le prestazioni di seguito elencate.
4.2.1 Servizio di mediazione/Organizzazione
4.2.1.1 Informazioni sulla possibilità di cure ambulatoriali e designazione di un medico parlante tedesco o inglese oppure di un medico e un interprete, se non è disponibile un medico che parla tedesco o inglese.
4.2.1.2 Mediazione di medici, specialisti, laboratori, ospedali, cliniche, am- bulanze, servizi privati di cura, dentisti, cliniche dentarie, servizi per i portatori di handicap, ottici, oftalmologi, farmacie, fornitori di lenti a contatto e di altri prodotti medici ausiliari.
4.2.1.3 Invio da parte della farmacia nel paese di domicilio della persona assicu rata a una farmacia locale di ricette mediche perse o dimenticate, purché ciò non violi le disposizioni legali. Le spese per i medicinali e per la ricetta sono a carico della persona assicurata.
4.2.1.4 Organizzazione e assunzione delle spese per spedire
– medicinali di cui la persona assicurata necessita urgentemente se lo stesso preparato o un preparato simile non è disponibile in loco e se la spedizione è conforme alle disposizioni legali;
– occhiali di sostituzione o lenti a contatto se distrutti o persi durante il viaggio.
4.2.1.5 Invio di un medico per constatare in loco lo stato di salute della persona assicurata, se le circostanze lo richiedono con urgenza.
4.2.1.6 Versamento di anticipi in caso di urgenze mediche.
4.2.1.7 Organizzazione dei preparativi e ricovero in un ospedale adeguato.
4.3 Perdita di mezzi di pagamento e dei documenti di viaggio
Se la persona assicurata viene derubata durante il viaggio o perde il de- naro contante, la carta o i documenti di viaggio, sono erogate le seguenti prestazioni.
4.3.1 Perdita di mezzi di pagamento
In caso di emergenza, se la persona assicurata perde i mezzi di pagamento, il fornitore di servizi di assistenza versa un anticipo.
4.3.2 Perdita dei documenti di viaggio
In caso di perdita o furto dei documenti di viaggio necessari al rimpatrio, il fornitore di servizi di assistenza aiuta la persona assicurata a sostituire i documenti perduti. Le spese per la riemissione dei documenti non sono coperte.
In caso di perdita o furto del titolo di trasporto per il viaggio di ritorno, viene versato un anticipo per acquistare un biglietto di sostituzione.
4.4 Procedure penali/Intervento delle autorità
4.4.1 Se durante il viaggio la persona assicurata viene arrestata o minacciata di arresto o se è necessario richiedere l’intervento delle autorità, sono erogate le seguenti prestazioni.
4.4.1.1 Designazione di un avvocato e/o di un interprete.
4.4.1.2 Anticipo delle spese dell’avvocato e dell’interprete che risultano da tale circostanza.
4.4.1.3 Anticipo di una cauzione penale esatta dalle autorità.
4.5 Assistenza bagagli
Il fornitore di servizi di assistenza aiuta la persona assicurata a localizzare e a ritrovare il bagaglio perduto e la tiene aggiornata sull’evolversi della situazione.
4.6 Trasmissione di informazioni urgenti
In caso di emergenza, il fornitore di servizi di assistenza si impegna a inoltrare le informazioni urgenti che la persona assicurata desidera indirizzare ai membri della sua famiglia, alle persone ad essa vicine e ai colleghi e/o agli amici che si trovano nel paese d’origine e viceversa.
IV.) D. Prestazioni di assistenza ampliate e assicurazione malattia per viaggi all’estero (Gold Assist)
1 Quali prestazioni sono erogate e dove?
Gold Assist completa le prestazioni di Global Assist. Se non definito espli- citamente in altro modo, per Gold Assist valgono le disposizioni generali di Global Assist, segnatamente la cifra 3.
Oggetto dell’assicurazione è il rimborso di spese impreviste a cui deve far fronte la persona assicurata in concomitanza con un viaggio.
La natura delle prestazioni assicurate è definita alla cifra 4. Le somme di assicurazione sono desumibili dalla tabella delle prestazioni.
2 Quali sono le premesse affinché vi sia erogazione di prestazioni? La premessa per la fornitura di un’assistenza e per il rimborso delle pre- stazioni finanziarie ad essa connesse è che la persona assicurata o una
persona incaricata da quest’ultima si metta in contatto con il fornitore
di servizi di assistenza subito dopo il verificarsi del sinistro o non appena è fisicamente in grado, concordi con lui i passi successivi e sottoponga prima ad approvazione possibili spese.
3 Quando e dove sussiste copertura assicurativa?
Salvo eventuali convenzioni contrarie, sussiste copertura assicurativa nei casi qui di seguito elencati.
3.1 Viaggi all’estero fino a una durata massima di 90 giorni. Nell’arco di un periodo di 365 giorni la persona assicurata non deve essere in viaggio per un periodo complessivo superiore a 120 giorni. Ogni viaggio deve comin- ciare e concludersi nel paese di domicilio.
3.2 Se la persona assicurata fa una crociera, valgono tutte le prestazioni ade- guate, a prescindere dal fatto che essa si trovi a bordo della nave, su una barca che fa servizio navetta o da un’altra parte. L’assicuratore non copre tuttavia le spese di un salvataggio marittimo via aria o di un trasporto di emergenza dalla nave alla costa.
4 Quali sono le prestazioni assicurate?
Se si verifica in modo imprevisto un sinistro (grave) le prestazioni di se- guito elencate sono erogate fino all’importo definito nella tabella delle prestazioni.
4.1 Malattia/Infortunio/Decesso
A complemento di Global Assist, sono erogate le seguenti prestazioni.
4.1.1 Servizio di mediazione/Organizzazione
4.1.1.1 Organizzazione e assunzione delle spese per il viaggio di ritorno della persona assicurata una volta conclusa il trattamento, a condizione che il responsabile del reparto medico del fornitore di servizi di assistenza dichiari che la persona assicurata è in grado di affrontare il viaggio e nel caso in cui essa non possa più fare ritorno con il mezzo di trasporto inizialmente prenotato, poiché la data prevista per il rientro è ormai tra- scorsa e la persona assicurata non era capace di viaggiare d’un punto vista medico.
4.1.1.2 Organizzazione e assunzione delle spese per il viaggio di andata e ritor- no di una delle persone vicine alla persona assicurata purché domiciliata nello stesso paese di domicilio di quest’ultima, per accompagnare un bambino incluso nella copertura (fino al compimento del 15° anno di età) che si trova da solo all’estero, se la persona assicurata non è fisicamente in grado di occuparsene. Se la persona assicurata non può designare nes- suno, il fornitore di servizi di assistenza incarica una persona competente.
4.1.1.3 Organizzazione e assunzione delle spese per l’invio di un conducente di sostituzione, nel caso in cui la persona assicurata era al volante di un veicolo assicurato ai sensi della cifra 4.5.2 e si trovava all’estero o a più di 50 km di distanza dal suo domicilio e se, a seguito di un soggiorno ospedaliero più lungo di tre giorni o perché deceduto, essa non è più in grado di condurre il veicolo, e nessuno tra i suoi compagni di viaggio è in grado di farlo.
La persona assicurata si assume le spese per i caselli autostradali, per la benzina e per i lubrificanti.
4.1.1.4 Assunzione delle spese di viaggio in treno (prima classe e tassi fino a CHF 40) o in aereo (Business Class) se la destinazione dista più di 700 km dal luogo di domicilio della persona assicurata per prestazioni di cui alle cifre 4.1.3.1 e 4.5.3.6.
4.1.2 Spese di cura
Rimborso delle spese mediche affrontate con l’unico scopo di curare o alle- viare una malattia acuta o un ferimento purché tali cure siano prestate da un medico riconosciuto, nonché il rimborso delle spese dentarie affrontate per placare il dolore.
4.1.3 Soggiorno ospedaliero
4.1.3.1 Organizzazione del viaggio di una persona vicina alla persona assicura ta al luogo di ospedalizzazione e ritorno, come pure l’assunzione delle spese di viaggio, ai sensi della cifra 4.1.1.4. che la stessa persona deve affrontare per recarsi al luogo di ospedalizzazione e per fare ritorno al proprio domicilio. Sono coperte le spese di vitto (escluse bevande alcoli- che) e alloggio per un massimo di dieci notti, se il soggiorno ospedaliero dura più di dieci giorni.
Premesso che la persona assicurata viaggi da sola e abbia diritto alle pre- stazioni di cui alla cifra 4.1.3.3.
4.1.3.2 Garanzia di assunzione delle spese nei confronti dell’ospedale.
4.1.3.3 Assunzione di altre spese necessarie nel caso in cui il medico prescriva un soggiorno alberghiero al termine del soggiorno ospedaliero, nella misura descritta nella tabella delle prestazioni per notte e per persona assicurata, ma non oltre cinque pernottamenti.
4.1.4 Trasporti di malati
4.1.4.1 Organizzazione e assunzione delle spese per il trasporto medico della persona assicurata mediante ambulanza o aeromobile, purché tale tra- sporto sia necessario e sia stato ordinato dal medico. La decisione in me- rito alla necessità o meno di trasportare la persona assicurata e riguardo alla scelta del mezzo di trasporto (via terra o aria) spetta al responsabile del servizio medico del fornitore di servizi di assistenza in accordo con il medico curante. In caso di malattia o infortunio in paesi al di fuori dell’Europa e nei paesi extraeuropei confinanti del bacino del Mediterra- neo viene pagato un rimpatrio solo mediante volo di linea, se necessario con un veicolo speciale.
Sono assicurati:
4.1.4.1.1 il trasporto all’ospedale più vicino e ritenuto idoneo al trattamento e il trasporto di ritorno all’alloggiamento, purché tale trasporto sia necessa- rio d’un punto di vista medico;
4.1.4.1.2 il trasferimento della persona assicurata all’ospedale più vicino ritenuto idoneo e attrezzato, nel caso in cui l’attrezzatura medica dell’ospedale locale non fosse appropriata ai sensi della valutazione effettuata dal responsabile del servizio medico del fornitore di servizi di assistenza;
4.1.4.1.3 il rimpatrio della persona assicurata che si trova all’estero, ovvero fino all’ospedale più vicino al suo domicilio e meglio adatto, purché ciò sia ritenuto necessario dal responsabile del servizio medico del fornitore di servizi di assistenza.
4.1.5 Spese di ricerca, di salvataggio e di recupero
Assunzione delle spese per interventi di ricerca, di salvataggio o di re- cupero da parte di servizi di salvataggio pubblici o privati, per quanto solitamente per interventi di questo tipo siano conteggiate delle spese.
4.1.6 Decesso
Se la persona assicurata muore in viaggio assicurato, sono erogate in al- ternativa le prestazioni di seguito elencate.
4.1.6.1 Trasporto, organizzazione e assunzione delle spese per rimpatriare se- condo le procedure standard la salma della persona assicurata.
4.1.6.2 Organizzazione e assunzione delle spese per la cremazione e il successivo trasporto dell’urna nel paese di domicilio.
4.1.6.3 Organizzazione e assunzione delle spese per effettuare la sepoltura all’e stero.
4.2 Ritorno a casa anticipato
Organizzazione e assunzione delle spese per il ritorno a casa della per sona assicurata, ai sensi della tabella delle prestazioni al fine di rendere visita a una persona vicina in caso di decesso o ricovero ospedaliero della durata di oltre dieci giorni.
4.3 Bagagli ritrovati
Se il bagaglio rubato o perduto della persona assicurata viene ritrovato, le spese di trasporto del bagaglio al domicilio della persona assicurata sono rimborsate nella misura definita nella tabella delle prestazioni, purché tali spese non siano già state assunte dall’impresa di trasporto.
4.4 Home Assistance
4.4.1 Soccorso immediato al proprio domicilio
In caso di gravi danni all’appartamento della persona assicurata a seguito di un furto con scasso, di un incendio o di un’inondazione, in base alle direttive della persona assicurata il fornitore di servizi di assistenza in- traprende i passi necessari per la protezione e la tutela dei beni e versa un anticipo.
Il fornitore di servizi di assistenza copre anche le spese alberghiere per un massimo di due giorni, nel caso in cui il domicilio della persona assicurata sia stato reso inabitabile a causa dei gravi danni subiti.
4.4.2 Chiavi di casa
In caso di perdita o furto della chiave di casa della persona assicurata, il for- nitore di servizi di assistenza si assume le spese per il servizio chiavi.
4.5 Assistenza veicolo
4.5.1 Persone assicurate
Per quanto concerne le prestazioni legate ai veicoli sono assicurati solo i
titolari della carta, diversamente dalla cifra 1 CGA.
4.5.2 Veicoli assicurati
4.5.2.1 Sono assicurati i veicoli guidati dalla persona assicurata, nella fattispecie:
– automobili, minibus e altri veicoli da trasporto di piccola cilindrata;
– roulotte;
– motociclette con oltre 125 cm3 di cilindrata;
come pure i relativi rimorchi, il bagaglio e il carico trasportato.
4.5.2.2 Premessa per l’assicurazione è che il veicolo assicurato
– sia immatricolato in un paese dell’Unione europea (UE), in Svizzera o nel Principato del Liechtenstein;
– in base al genere e alla dotazione sia immatricolato per il trasporto di al massimo nove persone, compreso il conducente;
– non sia utilizzato a scopo commerciale;
– sia gratuitamente a disposizione.
4.5.2.3 Un’altra premessa per l’assicurazione è che la persona assicurata al mo- mento della sopravvenienza del sinistro fosse in possesso di un permesso di guida riconosciuto.
4.5.2.4 Un’altra premessa è che il sinistro abbia avuto luogo all’interno dell’UE, dell’AELS e dei paesi confinanti del bacino del Mediterraneo, ad almeno 50 km di distanza dal domicilio, ma non nel paese di domicilio.
4.5.3 Prestazioni assicurate
È prevista copertura assicurativa in caso di guasto (danni ai freni, al mo- tore o semplici danni di rottura), di incidente (azione repentina e violenta di un evento meccanico esterno) oppure di furto del veicolo assicurato.
4.5.3.1 Ricupero
Sono coperti l’organizzazione e i costi per il ricupero di un veicolo assicu- rato uscito di strada.
4.5.3.2 Xxxxxxxxx e riparazione d’emergenza
Se il veicolo assicurato non può più rimettersi in moto o continuare il viaggio, sono coperte le seguenti spese.
4.5.3.2.1 Spese per ripristinare la funzionalità del veicolo sul luogo del sinistro
con l’intervento di un veicolo di soccorso stradale per un montante pari
a quanto fissato nella tabella delle prestazioni (compresi i pezzi di ricam- bio solitamente trasportati dal veicolo di soccorso).
Non sono invece coperte le spese per i pezzi di ricambio solitamente non trasportati e per le riparazioni in officina.
4.5.3.2.2 Spese di rimorchio dal luogo del guasto/incidente all’officina più vicina se il veicolo non può essere riparato sul luogo. Vengono computate le prestazioni ai sensi della cifra 4.5.3.2.1.
4.5.3.3 Spedizione di pezzi di ricambio
Se, a causa del sinistro, il veicolo assicurato non è più in grado di circolare, e i pezzi di ricambio necessari alla riparazione non sono reperibili in loco, l’assicuratore copre le spese per la spedizione di tali pezzi.
Il costo dei pezzi di ricambio e il costo delle spese doganali è versato in forma di anticipo.
4.5.3.4 Trasporto di ritorno del veicolo
Vi è copertura assicurativa se il veicolo assicurato
– non è più in grado di circolare e se sul luogo non è possibile effettuare le riparazioni necessarie oppure
– il mancato funzionamento supera la durata di cinque giorni oppure
– a seguito di un furto viene ritrovato ma non è più in grado di circolare e il mancato funzionamento supera la durata di cinque giorni.
Sono coperti i costi e le spese di organizzazione per
– il trasporto di ritorno del veicolo assicurato dal luogo in cui il veicolo non era più in grado di funzionare all’officina segnalata dalla persona assicurata presso il suo domicilio;
– soluzioni di trasporto alternative a un altro luogo, purché non siano generate spese superiori rispetto al trasporto di ritorno e sia possibile una riparazione in loco. In caso di dubbio, per il calcolo dei costi del tra- sporto di ritorno ci si basa sulle tariffe di trasporto ferroviario in vigore sul luogo del sinistro.
– mettere il veicolo al coperto fino al momento del trasporto di ritorno o fino al trasporto a un altro luogo.
Premessa per il trasporto di ritorno del veicolo assicurato è che la persona assicurata abbia autorizzato per iscritto il fornitore di servizi di assistenza e che prepari la documentazione necessaria per il trasporto di ritorno.
Si esclude qualsiasi trasporto di ritorno in caso di danni totali al veicolo assicurato, ovvero nel caso in cui le spese di riparazione superino il prezzo necessario per acquistare nel paese di domicilio un veicolo usato di pari valore, prendendo come data di riferimento il giorno in cui è avvenuto il sinistro. In tal caso il fornitore di servizi di assistenza organizza la demoli- zione del veicolo e si assume le spese che ne derivano.
4.5.3.5 Spese alberghiere durante la riparazione
Se la persona assicurata deve interrompere il viaggio a causa del guasto al veicolo e della conseguente riparazione, sono coperte le spese di per- nottamento necessarie che ne derivano, premesso che la riparazione non possa essere effettuata lo stesso giorno in cui il veicolo ha subito il guasto.
La prestazione si limita tuttavia a un massimo di cinque pernottamenti per ogni persona assicurata.
4.5.3.6 Continuazione del viaggio o viaggio di ritorno
Se entro cinque giorni la persona assicurata non è in grado di conti- nuare il viaggio perché il veicolo assicurato non può circolare o è stato rubato e se essa decide di non prendere in considerazione la possibilità di pernottamento di cui sopra, sono coperte le spese ai sensi della ci- fra 4.1.1.4 oppure le spese per noleggiare un veicolo, se possibile della stessa categoria del veicolo assicurato, fino a un massimo di 48 ore, al fine di
– proseguire il viaggio fino alla destinazione all’interno dell’UE, del- l’AELS o nei paesi confinanti del bacino del Mediterraneo, escluso tuttavia il paese di domicilio e/o per
– ritornare a casa nel paese di domicilio.
Si terrà conto delle spese di viaggio risparmiate nella prestazione di risar- cimento.
La persona assicurata si assume le spese per i caselli autostradali, per la benzina e per i lubrificanti.
5 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 delle CGA non sussiste alcuna coper- tura assicurativa per le prestazioni di seguito elencate.
5.1 Esclusioni per tutte le prestazioni in caso di
5.1.1 malattie preesistenti. Sono considerate tali tutte le malattie fisiche o psi- chiche esistenti già prima del viaggio, ad esempio i casi di seguito elencati:
– se una situazione obbliga la persona assicurata a trovarsi in lista d’atte- sa per un trattamento stazionario;
– se una situazione richiede la consultazione di un medico specialista;
– se una situazione obbliga la persona assicurata a sottoporsi a un tratta- mento stazionario entro sei mesi prima del viaggio;
– in caso di gravidanza, nelle ultime otto settimane dalla data prevista per il parto;
– tutte le malattie psichiche, compresa la paura di volare o altre fobie legate al viaggio;
– se la persona assicurata si trova in uno stato che il medico ha definito
«incurabile» e/o «cronico».
5.1.2 La cifra 4.1 vale solo per le persone che non hanno ancora compiuto l’80° anno di età.
5.1.3 Xxxxx che la persona assicurata ha causato per colpa grave o se tenta di ingannare l’assicuratore.
5.1.4 Danni causati durante l’esercizio di un’attività quale sportivo professio- nista, in ragione di un contratto o di una licenza.
5.1.5 Danni causati durante lo svolgimento di uno sport estremo. Si conside- rano tali le attività sportive che richiedono un particolare allenamento, speciali attrezzature e una specifica preparazione, come pure escursioni con gli sci e lo snowboard fuori pista o accompagnamento professionale da parte di una guida alpina o di un istruttore di sci.
5.1.6 Danni causati durante lo svolgimento o la preparazione di
– gare (di velocità, resistenza o abilità);
– test di resistenza;
– qualsiasi tipo di competizione organizzata.
5.1.7 Suicidio, malattia mentale, autolesione intenzionale, alcolismo, dipen- denza da droghe, abuso di solventi da parte della persona assicurata o casi in cui essa si trova sotto l’effetto di alcol o droga, o se soffre di fobie, stress, problemi emozionali o altre malattie che concernono la sfera emozionale.
5.1.8 Invasioni, soprusi da parte nemica, disordini, attività terroristiche, ribel- lioni, rivolte, insurrezioni, presa di potere militare o anticostituzionale, partecipazione a disordini interni o tumulti di qualsiasi tipo oppure a lotte (a meno che non si tratti di autodifesa).
5.1.9 Spese che sarebbero sopravvenute se il sinistro non si fosse verificato.
5.2 Esclusioni per le prestazioni di malattia/infortunio/decesso in caso di
5.2.1 malattie trasmesse sessualmente.
5.2.2 ferimenti, malattie, decessi, perdite, spese o altri vincoli da imputare a malattie causate dal virus dell’HIV e/o ad esso associate, compreso l’AIDS e/o qualsiasi malattia che ne consegue o variazione di essa, a prescindere dalla causa.
5.2.3 spese per mezzi ausiliari (p. es. supporti, occhiali, ecc., come pure articoli sanitari, impianti a raggi e termometri), attestati, perizie, vaccini pre- ventivi e trattamenti cosmetici.
5.2.4 trattamenti o ricoveri conseguenti a infermità, bisogno di cure o di assi- stenza.
5.2.5 cure e trattamenti in un sanatorio, come pure misure di riabilitazione.
5.2.6 cure mediche ambulatoriali in stazioni termali o di cura.
La limitazione viene meno se la cura è resa necessaria da un infortunio che si verifica in loco.
In caso di malattie, la limitazione viene meno se la persona assicurata si trovava nella stazione termale o in un centro di cure solo temporanea- mente e non nell’ambito di un soggiorno terapeutico.
5.2.7 misure di disassuefazione e trattamenti di disassuefazione.
5.2.8 visite mediche e trattamenti in caso di gravidanza, parti e aborti, se resi necessari non da un peggioramento imprevisto e grave dello stato di sa- lute della madre o del feto.
5.2.9 trattamenti da parte di coniugi/partner registrati o persone che assumo- no tale ruolo, genitori o figli.
Sono rimborsate le spese materiali comprovate a mezzo di un giustifi- cativo.
5.2.10 trattamenti di psicoanalisi e psicoterapia.
5.2.11 spese generate da metodi di trattamento o medicinali che non sono scientificamente riconosciuti né nel paese di domicilio, come neppure nel luogo di dimora.
5.2.12 cure o altri provvedimenti che superano le misure mediche necessarie. In questo caso, il fornitore di servizi di assistenza può ridurre le sue prestazio- ni a un importo adeguato.
5.3 Esclusioni per le prestazioni legate al veicolo in caso di
5.3.1 danni causati indirettamente o direttamente da terremoti.
5.3.2 danni risultanti dal fatto che la persona assicurata non rispetta le istru- zioni per l’uso e la manutenzione messe a disposizione con il veicolo assi- curato.
InsurancePlus
Per le carte che non le includono automaticamente, le prestazioni assicu- rative seguenti possono essere stipulate con una registrazione separata (InsurancePlus).
IV.) E. Assicurazione annullamento e ritardo di viaggi con prestazioni
di assistenza ampliate (Platinum Assist)
1 In quali casi sussiste copertura assicurativa? (Sinistri)
Platinum Assist completa le prestazioni di Global e Gold Assist.
Sussiste copertura assicurativa per viaggi dal paese di domicilio all’este ro pagati interamente con la carta, per gli eventi imprevisti di seguito elencati.
1.1 Annullamento o interruzione del viaggio in seguito a
1.1.1 decesso, infortunio grave, malattia grave o complicazioni nella gravidan- za della persona assicurata o di una persona che intraprende il viaggio con la persona assicurata, a condizione che sia menzionata esplicitamente nella conferma di prenotazione;
1.1.2 complicazioni nella gravidanza della coniuge/partner registrata della
persona assicurata, o della persona che assume tale ruolo;
1.1.3 decesso, infortunio grave o seria malattia imprevista di una persona vici na alla persona assicurata;
1.1.4 decesso, infortunio grave o seria malattia imprevista della persona pres- so la quale la persona assicurata desidera soggiornare durante il viaggio, se è impossibile trovare un’alternativa di soggiorno ragionevolmente accettabile;
1.1.5 perdita del posto di lavoro della persona assicurata, se sussiste un diritto a prestazioni nel quadro dell’assicurazione svizzera contro la disoccupa- zione o di un’altra disposizione equivalente del paese di domicilio della persona assicurata;
1.1.6 avvertimento imprevisto del Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o di un’istituzione simile nel paese di domicilio della persona as sicurata di non viaggiare nel paese di destinazione previsto per il viaggio;
1.1.7 intollerabilità della persona assicurata a vaccini o profilassi;
1.1.8 citazione imprevista in tribunale, se la persona assicurata deve presen- tarsi come testimone o giurato (non tuttavia per motivi professionali o di consulenza);
1.1.9 gravi e imprevisti danni all’appartamento o al luogo di lavoro abituale della persona assicurata, qualora i danni per causa di furto, inondazione o incen- dio siano stimati in un importo superiore a CHF 20 000 oppure qualora le forze dell’ordine ritengano necessario il ritorno anticipato della persona as sicurata al suo domicilio o al luogo di lavoro abituale in seguito a tali danni.
1.2 Partenza ritardata
La partenza del volo, della nave o del treno per il viaggio di andata della
persona assicurata subisce un ritardo imprevisto di oltre 12 ore.
1.3 Mancata partenza
La persona assicurata perde il volo, la nave o il treno per il viaggio di anda- ta in seguito agli imprevisti seguenti:
1.3.1 guasto o incidente con l’automobile utilizzata per recarsi al punto di partenza;
1.3.2 interruzione o riduzione del servizio regolare dei mezzi di trasporto pub blici a causa dei seguenti fattori, di cui la persona assicurata alla partenza non era al corrente:
– maltempo,
– sciopero o lotta dei lavoratori,
– guasto tecnico o incidente.
2 Quali prestazioni vengono fornite?
Vengono risarcite, al netto delle prestazioni di terzi (ad es. impresa di trasporti o tasse aeroportuali) secondo la cifra 2.2 delle CGA fino agli importi massimi indicati nella tabella delle prestazioni, dedotta la fran chigia menzionata nella stessa tabella,
2.1 in caso di annullamento del viaggio secondo la cifra 1.1
le spese che la persona assicurata deve sostenere in caso di annullamento del viaggio, ovvero le spese dovute per contratto se non intraprende il viaggio prenotato.
2.2 in caso di interruzione del viaggio secondo la cifra 1.1, partenza ritardata secondo la cifra 1.2 o mancata partenza secondo la cifra 1.3
le spese che la persona assicurata deve sostenere per prestazioni di viag- gio e/o soggiorno prenotate e dovute per contratto, ma delle quali non ha usufruito.
Il risarcimento è calcolato in base al prezzo totale del viaggio, dedotte le prestazioni consumate. Per il rimborso delle spese restanti fa stato il rapporto fra le prestazioni di cui non si ha usufruito e il totale dei giorni di viaggio.
Il prezzo del viaggio è il prezzo per il trasporto e l’alloggio della perso na assicurata, l’automobile noleggiata e altre prestazioni comprese nel prezzo del viaggio prenotato e menzionate nel contratto.
Se non è pretesa nessuna prestazione per viaggio o alloggiamento, pos- sono essere restituiti i costi per rimandare il viaggio.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni)
3.1 Per tutte le prestazioni vale quanto segue.
Oltre alle esclusioni riportate nella cifra 2.3 CGA non sono assicurati i sini stri che la persona assicurata ha provocato per colpa grave.
3.2 In caso di annullamento o interruzione del viaggio sono esclusi/e
3.2.1 i sinistri derivanti da una gravidanza nell’arco delle otto settimane prima della data prevista per il parto;
3.2.2 i sinistri nel caso in cui una malattia o le conseguenze di un incidente, di un’operazione o di un intervento medico al momento della prenotazione erano già in essere, la persona assicurata è in cura da un medico e non è guarita entro la data del viaggio. La suddetta esclusione non vale tut- tavia nel caso in cui la persona assicurata faccia confermare per iscritto da un medico riconosciuto di essere in grado di viaggiare entro 30 giorni prima della prenotazione del viaggio. La stessa deve essere in grado di presentare all’assicuratore tale conferma in caso di sinistro;
3.2.3 le spese aggiuntive derivanti dall’omessa informazione immediata del- l’ufficio di prenotazione o dell’agenzia viaggi in merito all’annullamento o all’interruzione del viaggio;
3.2.4 i sinistri causati dalla prenotazione di un viaggio in o attraverso un paese nel quale il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) o un’altra istituzione nel paese di domicilio della persona assicurata aveva già scon- sigliato di viaggiare;
3.2.5 disposizioni o azioni restrittive da parte del governo di un paese qualsiasi;
3.2.6 tutte le pretese derivanti dal fatto che la persona assicurata non può ini-
ziare il viaggio poiché non è in possesso di un passaporto o visto valido.
3.3 In caso di inizio ritardato o mancato del viaggio non sono assicu- rati i sinistri
3.3.1 legati a scioperi o misure di lotta dei lavoratori già iniziati o per i quali è stata comunicata una data d’inizio prima di intraprendere il viaggio;
3.3.2 risultanti dalla messa fuori servizio di aerei, navi o treni prenotati dalla persona assicurata su disposizione o raccomandazione di un’autorità di vigilanza di un paese qualsiasi. In questo caso la persona assicurata deve indirizzare eventuali pretese all’impresa di trasporto pubblico interessa- ta;
3.3.3 derivanti dall’omessa fornitura di prestazioni di servizio o di trasporto (in seguito a errore, insolvibilità, omissione, ritardo o per altri motivi) dell’organizzatore di una parte qualunque del viaggio prenotato;
3.3.4 derivanti dal fatto che la persona assicurata non ha intrapreso quanto possibile per effettuare il check-in entro l’orario previsto;
3.3.5 derivanti dal fatto che la persona assicurata ha rifiutato un trasporto al- ternativo simile.
IV.) F. Assicurazione casco totale per veicolo a noleggio per viaggi all’estero (LDW)
1 Cos’è assicurato e quando?
1.1 Sono assicurate le automobili (veicoli a noleggio) noleggiate e pagate all’estero con la carta, guidate dal titolare della carta o da un conducen- te (persona fisica) il cui nome è menzionato nel contratto di noleggio, a condizione che il conducente
– abbia almeno 21 e al massimo 80 anni e
– sia in possesso di una licenza di condurre per la categoria del veicolo a noleggio.
È assicurata soltanto un’automobile noleggiata dal titolare della carta.
1.2 Per veicoli a noleggio secondo le presenti CPA s’intendono automobili au- torizzate alla circolazione stradale pubblica (automobili, station wagon e minivan con un massimo di 9 posti a sedere) date in noleggio da un’agen- zia o impresa di noleggio autorizzata su base giornaliera o settimanale.
1.3 La copertura assicurativa sussiste per la durata menzionata nel contratto di noleggio, al massimo tuttavia per 31 giorni.
2 In quali casi sussiste copertura assicurativa?
2.1 Assicurazione casco totale
Vengono risarcite, fino all’ammontare menzionato nella tabella delle prestazioni e dedotte le prestazioni di terzi secondo la cifra 2.2 CGA, le pretese dell’agenzia o impresa di noleggio nei confronti della persona assicurata e/o del conducente indicato con nome nel contratto, avanzate in seguito a
2.1.1 danni materiali al veicolo a noleggio dovuti a danneggiamento, incendio, danneggiamento intenzionale da parte di terzi (vandalismo);
2.1.2 furto del veicolo a noleggio, compresi i pneumatici e altri accessori;
2.1.3 perdita d’uso del veicolo a noleggio;
2.1.4 pretese legate a una perdita di lucro dell’agenzia o impresa di noleggio riconducibile a uno dei danni o delle perdite succitate.
2.2 Periodo di noleggio non consumato
Se
– il titolare della carta ha noleggiato il veicolo per oltre sette giorni e
– il conducente non è in grado di guidare, poiché durante il periodo di no- leggio è ricoverato in ospedale per oltre 24 ore o un medico autorizzato gli prescrive riposo a letto e
– secondo il contratto di noleggio non è previsto un altro conducente, per ogni giorno del periodo di noleggio (ogni 24 ore intere) nelle quali il conducente non è in grado di guidare il veicolo viene risarcita la tassa di
noleggio fino all’importo menzionato nella tabella delle prestazioni.
2.3 Spese di trasporto
Se il veicolo alla fine del periodo di noleggio non può essere restituito, poiché l’unico conducente autorizzato è ricoverato in ospedale in seguito a un infortunio o a una malattia improvvisa, alla persona assicurata ven-
gono risarcite le spese di trasporto riscosse dall’agenzia di noleggio, fino all’importo menzionato nella tabella delle prestazioni.
2.4 Spese per l’apertura del veicolo/Chiavi di sostituzione
Se involontariamente la persona assicurata si chiude fuori dal veicolo a no- leggio, vengono rimborsate le spese per l’apertura del veicolo a noleggio (senza danneggiare l’automobile) fino all’importo massimo menzionato nella tabella delle prestazioni. Prima che venga impartito il relativo inca- rico, l’agenzia o l’impresa di noleggio deve autorizzare il fabbro, così come l’assicuratore deve autorizzare la procedura. La persona assicurata è tenuta a conservare tutti i giustificativi e a presentarli all’assicuratore, affinché il rimborso spese possa essere approvato. L’inosservanza della procedura menzionata può comportare l’annullamento della copertura assicurativa.
3 Quando non sussiste alcuna copertura assicurativa? (Esclusioni) Oltre alle esclusioni di cui alla cifra 2.3 CGA, non sussiste alcuna copertura assicurativa
3.1 per danni
3.1.1 a veicoli antichi di oltre 20 anni o che non sono più stati prodotti da alme- no 10 anni;
3.1.2 a veicoli il cui valore supera l’importo menzionato nella tabella delle pre- stazioni;
3.1.3 causati direttamente o indirettamente da rivolte, disordini interni, even- ti bellici, attentati terroristici oppure sequestro, sottrazione, danneggia- mento o distruzione da parte di organi statali;
3.1.4 risultanti dal fatto che la persona assicurata non rispetta le istruzioni per l’uso e la manutenzione messe a disposizione con il veicolo a noleggio;
3.1.5 provocati dalla persona assicurata per colpa grave, a meno che non abbia tentato di salvare vite umane;
3.1.6 causati da logorio o usura, insetti o parassiti;
3.1.7 cagionati dopo il consumo di alcol, se all’insorgere del danno il tasso alcolemico supera quello consentito alla guida di un veicolo secondo le leggi del paese in cui si trova il conducente autorizzato in quel momento;
3.1.8 provocati in seguito al consumo del conducente di altre sostanze stupe- facenti (ad es. droghe);
3.1.9 dovuti all’utilizzo del veicolo a noleggio per scopi diversi da quelli indica- ti nel contratto.
IV.) G. Assicurazione bagaglio
1 Cos’è assicurato quando e dove?
1.1 Sussiste copertura assicurativa per un viaggio assicurato pagato con la carta con una destinazione all’estero e fuori dal territorio nazionale del luogo di lavoro usuale.
1.2 Qualora nel corso del viaggio assicurato il bagaglio personale di viaggio venga rubato o derubato, danneggiato o distrutto o vada smarrito tro- vandosi in custodia di una impresa di trasporto pubblico, alla persona assicurata viene versato, dopo deduzione di un importo dovuto al logorio e di eventuali prestazioni da parte di terzi, il valore di sostituzione fino alla somma indicata nella tabella delle prestazioni per ogni viaggio assi curato, dedotte eventuali prestazioni da parte di terzi.
Rientrano nel concetto di bagaglio gli oggetti portati o acquistati durante il viaggio dalla persona assicurata per l’uso personale, che normalmente vengono portati dalla persona assicurata.
1.3 L’assicuratore è autorizzato a compiere in qualsiasi momento provvedi- menti, a spese proprie e senza riconoscimento di un obbligo giuridico in riferimento a una questione con una persona assicurata, che sembrano adeguati al ritrovamento della proprietà smarrita o dichiarata come smarrita.
1.4 Se dopo il pagamento dell’indennità alla persona assicurata viene resti- tuita la cosa rubata o sottratta durante una rapina, la persona assicurata può scegliere di rimborsare l’importo dell’indennità oppure di conse- gnare all’assicuratore le cose. L’assicuratore può chiedere alla persona as sicurata di prendere una decisione entro due settimane. Scaduto questo termine, il diritto di scelta passa all’assicuratore.
2 In quali casi non esiste alcuna copertura assicurativa o sussiste una copertura solo limitata? (Esclusioni)
Oltre alle esclusioni citate alla cifra 2.3 delle CGA non sussiste alcuna co- pertura assicurativa per:
2.1 Sinistri
2.1.1 in seguito alla mancanza di adozione di provvedimenti necessari da par- te della persona assicurata per la sicurezza del bagaglio e della proprietà personali; per esempio mentre sono depositati in un luogo accessibile al pubblico e senza la custodia diretta della persona assicurata;
2.1.2 in seguito a perdita causata da abbandono, trascuratezza o dimentican- za o da qualsiasi altro tipo di perdita;
2.1.3 di cose o attrezzature prese a noleggio, occhiali, lenti a contatto, appa- recchi acustici, protesi di qualsiasi tipo, animali, denaro in contanti, titoli di valore, francobolli, certificati di debito, obbligazioni, assegni di viag- gio o documenti di qualsiasi genere, strumenti musicali, macchine da scrivere, vetro, porcellana, oggetti di antiquariato, quadri, attrezzature sportive durante il loro utilizzo, biciclette, campionari di merce o merce che servono per un commercio o uno scopo professionale, computer o at- trezzatura informatica, agende elettroniche, telefoni cellulari, apparec- chi televisori, supporti di suoni e immagini (ad es. lettori CD), console da gioco, veicoli a motore e imbarcazioni oppure accessori e/o attrezzatura secondaria;
2.1.4 ad un oggetto che viene prestato o affidato alla persona assicurata o noleggiato da essa;
2.1.5 con pretese avanzate senza presentazione all’assicuratore del rapporto di polizia o del rapporto dell’impresa di trasporto pubblico;
2.1.6 di bagaglio personale durante un trasporto, che non vengono notificati immediatamente all’impresa di trasporto pubblico;
2.1.7 cagionati da sommosse, ribellioni, rivoluzioni, terrorismo, prese di pote- re militare o anticostituzionale;
2.1.8 in seguito a sequestro o ritiro da parte di un’autorità doganale o di un altro organo statale.
2.2 Danneggiamenti o distruzione
2.2.1 in seguito a guasto elettronico o tecnico, usura generale, danni causati da tarme o parassiti, ammaccature, graffi o qualsiasi procedura di tintura o pulizia;
2.2.2 di oggetti fragili o facilmente distruggibili, eccetto in seguito a incendio o infortunio con un’imbarcazione, un aeromobile o un veicolo a motore.
2.3 Furto
2.3.1 furto di gioielli, pellicce, oggetti di valore che contengono metallo pre- zioso o pietre preziose ed orologi da bagaglio consegnato;
2.3.2 da veicoli a motore, rimorchi, camper, roulotte, natanti per sport acqua- tico e tende che non sono sorvegliati.
V. Tabella sinistri | |
In caso di sinistri, si prega di osservare gli obblighi menzionati alla cifra 3 delle CGA (sezione III). Per poter esaminare correttamente il sinistro, l’assicuratore ha bisogno di diversi giustificativi che comprovano il sopraggiungere del sinistro, la sua portata, ecc. Nella tabella sottostante sono elencati i documenti da inoltrare all’assicuratore per poter beneficiare rapidamente di una prestazione. Naturalmente occorre inoltrare solo i giustificativi per le prestazioni assicurative che la persona assicurata desidera richiedere. In caso di dubbio, si prega di chiedere all’incaricato liquidazione sinistri quali siano i giustificativi necessari. | |
Prestazione | Documenti necessari per il trattamento delle prestazioni |
In generale | • Numero della carta • Dichiarazione di sinistro (nel caso in cui l’assicuratore abbia inviato il relativo modulo) compilata in modo completo e veritiero, da ritornare entro 30 giorni • Giustificativi originali (in caso di trattamento parallelo da parte di terzi sono sufficienti le copie), sui quali figurano il prezzo e la data di acquisto per le spese da risarcire, come pure il relativo scontrino della carta • Comprova dell’acquisto del titolo di trasporto per il mezzo di trasporto pubblico/biglietto/contratto/la prestazione con la carta, se il pagamento con la carta è una premessa per la copertura assicurativa • Nome del medico curante e la sua dichiarazione di esonero dall’obbligo di segretezza • Rapporto di polizia in caso di intervento da parte della polizia • Relazione bancaria della persona assicurata • Giustificativo che comprova in che misura terzi (p. es. compagnia aerea, altri assicuratori) si sono fatti carico dei costi • Copia della fattura mensile del conto carta, compreso il corso di cambio in caso di spese in moneta estera |
Assicurazione contro gli infortuni con mezzi di trasporto Incaricato liquidazione sinistri: ACE | • Giustificativo a comprova che l’infortunio è avvenuto su un mezzo di trasporto pubblico o durante il tragitto diretto per prendere tale mezzo • Giustificativo che comprova le circostanze e le conseguenze dell’infortunio (grado d’invalidità o decesso accidentale) • In caso di diritto a prestazioni d’invalidità anche il giustificativo che comprova la conclusione dei trattamenti di cura, nella misura in cui ciò sia reso necessario per stabilire l’invalidità • In caso di decesso, l’assicuratore dovrà essere abilitato a far effettuare un’autopsia da parte di un medico da lui incaricato, sempre che le circo- stanze lo richiedano. • Giustificativo che comprova le spese di ricerca, di salvataggio, di recupero e di trasporto |
Assicurazione imprevisti di viaggio Incaricato liquidazione sinistri: ACE | In generale • Scontrini della carta dove figurano i costi della merce acquistata, i pernottamenti e/o il trasporto alternativo (se pagati in contanti da bambini non titolari della carta, questo giustificativo non è richiesto) • Giustificativi originali (in caso di trattamento parallelo da parte di terzi sono sufficienti le copie) • Biglietto o altri giustificativi di viaggio (ad es. conferma della compagnia aerea) con dati precisi (ad es. linea, numero di volo, aeroporto di partenza, destinazione, orario di partenza, orario di arrivo, aeroporto di arrivo) • Informazione se il viaggio in questione era un viaggio di ritorno a casa • Informazione relativa alle altre persone interessate dal sinistro (ad es. figli, coniugi/partner registrati o persone che assumono tale ruolo) Annullamento volo, rifiuto del trasporto, mancato volo di coincidenza • Conferma scritta dell’impresa di trasporto in merito all’annullamento del volo, l’overbooking o la mancata coincidenza, compreso l’orario di partenza e arrivo previsto ed effettivo • Giustificativo (ad es. conferma della compagnia aerea) che entro quattro ore è stato impossibile offrire un’alternativa di trasporto • Conferma della relativa organizzazione (ad es. soccorso stradale, officina, polizia) in merito ai motivi del ritardo, in caso di mancato volo/ partenza Ritardo del bagaglio • Conferma scritta della compagnia aerea in merito ai motivi del ritardo (Property Irregularity Report) e al momento della consegna del bagaglio |
Assicurazione malattia e assistenza Incaricato liquidazione sinistri: IPA | In generale • Certificati medici e fatture con descrizione dettagliata del trattamento e delle spese, nome e cognome del paziente, descrizione della malattia, singole prestazioni mediche e relative date del trattamento • Tutti i biglietti non utilizzati • Originali delle fatture o copie autenticate da parte di un altro assicuratore in merito alle prestazioni fornite, se necessario compresa la traduzione; tali documenti entrano in possesso dell’assicuratore • Dalle ricette devono essere desumibili in modo chiaro il medicinale prescritto, il prezzo e la ricevuta. • In caso di cure dentarie, sui giustificativi devono essere indicati i denti curati e il tipo di trattamento. • Giustificativo delle spese di viaggio delle persone vicine alla persona assicurata per renderle visita in ospedale |
Platinum Assist annullamento e interruzione del viaggio Incaricato liquidazione sinistri: IPA | • Biglietti o buoni viaggio non utilizzati/fatture • In caso di e-ticket: conferma della compagnia aerea che il volo non è stato preso ed ammontare dell’eventuale rimborso spese • Giustificativo in merito all’informazione dell’agenzia/operatore viaggi sull’annullamento/interruzione del viaggio • Fattura di prenotazione e di storno dell’operatore • Certificati medici • Documentazione indipendente relativa alla comprova dei motivi del viaggio ritardato o mancato • Documentazione indipendente relativa alla comprova dei motivi non medici dell’annullamento o interruzione del viaggio |
Assicurazione casco totale per veicolo a noleggio (LDW) Incaricato liquidazione sinistri: IPA | • Contratto di noleggio • Rapporto d’incidente • Copia della licenza di condurre • Fattura originale delle spese di riparazione • Certificati medici in caso di trasporti di ritorno del veicolo o periodo di noleggio non consumato |
Assicurazione bagaglio Incaricato liquidazione sinistri: ACE | • Comprova del danneggiamento/della distruzione/della perdita del bagaglio personale • Elenco degli oggetti danneggiati/distrutti/persi indicando il loro prezzo originario e la data d’acquisto • In caso di crimine/incendio/esplosione: conferma della polizia competente • Rapporto dell’impresa di trasporto in caso di sinistro in un mezzo di trasporto • Su richiesta, invio degli oggetti danneggiati o distrutti |
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