CONTRATTO DI CONCESSIONE
1) Parti
CONTRATTO DI CONCESSIONE
[MARCHIO]
tra
[Società dell’importatore generale] qui di seguito denominata IMPORTATORE Xxxxxxxxx 00
0000 Xxxxxx Xxxxxxxx
e
[Società della concessionaria] qui di seguito denominata CONCESSIONARIA Xxxxxxxxxxx 0
0000 Xxxxx Xxxxxxxx
L’IMPORTATORE e la CONCESSIONARIA verranno qui di seguito denominati collettivamente le “parti” e singolarmente la “parte”.
Con il presente le parti concordano quanto segue:
2) Preambolo
L’IMPORTATORE gestisce una rete di distribuzione selettiva di qualità e sceglie le proprie CON- CESSIONARIE in conformità alle seguenti condizioni come suoi partner di distribuzione ufficiali con la responsabilità di vendere i PRODOTTI CONTRATTUALI all’interno del TERRITORIO CON- TRATTUALE.
Per garantire un alto livello di soddisfazione dei clienti è necessario un rapporto basato sulla collaborazione e orientato agli obiettivi tra l’IMPORTATORE e i membri della rete di distribuzio- ne.
Il presente CONTRATTO si basa sulla Comunicazione riguardante la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza nel settore del commercio di auto- veicoli ai sensi della decisione della Commissione della concorrenza del 29 giugno 2015 (Comu- nicazione Automobili), sull’opuscolo esplicativo della Commissione della concorrenza relativo alla Comunicazione riguardante gli accordi verticali nel settore del commercio di autoveicoli del 29 giugno 2015 (Opuscolo esplicativo accordi verticali autoveicoli), sulla Comunicazione riguardan- te la valutazione degli accordi verticali alla luce delle disposizioni in materia di concorrenza della Commissione della concorrenza del 28 giugno 2010 (Comunicazione sugli accordi verticali) così come sulle prassi consolidate delle autorità e dei tribunali competenti.
3) Definizioni
I termini che nel presente CONTRATTO sono scritti in lettere maiuscole hanno il seguente signi- ficato:
CONCESSIONARIA AUTORIZZATA: un’azienda che risponde agli STANDARD DI CONCES- SIONARIA stabiliti dall’IMPORTATORE per la vendita dei PRODOTTI CONTRATTUALI e che è stata autorizzata dall’IMPORTATORE alla vendita dei PRODOTTI CONTRATTUALI nel SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA dell’IMPORTATORE.
PARTNER DI ASSISTENZA AUTORIZZATO: un’azienda che risponde agli STANDARD DI AS- SISTENZA stabiliti dall’IMPORTATORE per la manutenzione e la riparazione di AUTOVEICOLI così come per la vendita di ricambi originali e che è stata autorizzata dall’IMPORTATORE alla manutenzione e riparazione di AUTOVEICOLI così come alla vendita di ricambi originali e AC- CESSORI nel sistema di distribuzione selettivo dell’IMPORTATORE.
SEE: abbreviazione di Spazio Economico Europeo, formato dagli stati membri dell’Unione Euro- pea e dai pesi EFTA (Norvegia, Islanda e Liechtenstein).
PROPRIETÀ INTELLETTUALE: tutti i brevetti, modelli di utilità, MARCHI, nomi commerciali, diritti d’autore (incluse tutte le relative registrazioni) così come il know -how che riguarda alme- no una parte del TERRITORIO CONTRATTUALE.
STANDARD DI CONCESSIONARIA: Gli standard qualitativi che sono vincolanti per tutte le CONCESSIONARIE AUTORIZZATE in riferimento a tutte le SEDI DI VENDITA durante l’intero periodo di validità del contratto e sulla base dei quali l’IMPORTATORE organiz za la sua RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA.
COSTRUTTORE: il costruttore degli AUTOVEICOLI e il proprietario dei relativi marchi commer- ciali.
MARCHI: i marchi registrati o in fase di registrazione dei prodotti e dei servizi elencati nell’allegato […] che sono di proprietà del COSTRUTTORE o dell’IMPORTATORE.
AUTOVEICOLI: tutti i modelli e le serie correnti di veicoli leggeri nuovi, non utilizzati e non immatricolati del marchio che vengono forniti in Svizzera o nel SEE dal COSTRUTTORE, dall’IMPORTATORE o da altri partner di vendita autorizzati dal COSTRUTTORE.
RICAMBI ORIGINALI: tutti i ricambi nuovi di fabbrica prodotti dal COSTRUTTORE stesso o dai suoi subfornitori per la produzione degli AUTOVEICOLI.
SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA: sistema di distribuzione nel quale il fornitore utilizza parametri qualitativi per la scelta delle CONCESSIONARIE AUTORIZZATE e dei PARTNER DI ASSISTENZA AUTORIZZATI e che causa una limitazione indiretta del loro numero.
STANDARD DI ASSISTENZA: gli standard qualitativi che sono vincolanti per tutte le CON- CESSIONARIE AUTORIZZATE in riferimento a tutte le SEDI DI ASSISTENZA durante l’intero pe- riodo di validità del contratto e sulla base dei quali l’IMPORTATORE organizza la sua RETE DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA.
SEDI DI VENDITA: tutte le imprese commerciali della CONCESSIONARIA elencate in modo conclusivo nell’allegato […] adibite alle attività di promozione, esposizione, vendita e consegna dei PRODOTTI CONTRATTUALI.
PERIODO DI VENDITA: il PERIODO DI VENDITA è il relativo anno civile, eventualmente la parte ancora rimanente dell’anno civile dopo l’inizio del contratto o sino al temine del contratto.
CONTRATTO: il presente contratto così come tutti gli allegati elencati al punto […] del presen- te contratto e che sono parte integrante e giuridicamente vincolante dello stesso.
TERRITORIO CONTRATTUALE: il territorio stabilito dall’IMPORTATORE in cui la CONCESSIO- NARIA opera attivamente in base al presente contratto.
PRODOTTI CONTRATTUALI: gli AUTOVEICOLI e gli ACCESSORI nuovi di fabbrica, nelle ver- sioni destinate alla Svizzera e al Liechtenstein, elencati nell’allegato […], prodotti dall’IMPORTATORE e recanti il MARCHIO.
MATERIALE PUBBLICITARIO: tutti i dispositivi e gli strumenti pubblicitari che vengono messi a disposizione da parte del FORNITORE, inclusi, ma non limitati a, opuscoli, newsletter o volan- tini.
ACCESSORI: parti di montaggio e altri elementi dell’equipaggiamento che non sono necessari per il funzionamento, la riparazione o la manutenzione degli AUTOVEICOLI e che vengono ori- ginariamente forniti dall’IMPORTATORE o da un altro distributore in Svizzera o nel SEE.
4) Oggetto del contratto
1. Il CONTRATTO regola i diritti e i doveri della CONCESSIONARIA e dell’IMPORTATORE in riferimento alla vendita degli AUTOVEICOLI e degli ACCESSORI del MARCHIO così come in rife- rimento al servizio clienti.
2. Presupposto l’adempimento degli STANDARD DI CONCESSIONARIA di cui all’allegato […], la CONCESSIONARIA viene autorizzata e obbligata dall’IMPORTATORE, in qualità di suo partner di distribuzione ufficiale, a vendere i PRODOTTI CONTRATTUALI utilizzando i MARCHI e la PRO- PRIETÀ INTELLETTUALE. Il presupposto dell’adempimento degli STANDARD DI CONCESSIONA- RIA da parte della CONCESSIONARIA vale anche nel caso in cui qui di seguito non se ne do ves- se fare esplicitamente riferimento. A titolo completivo si applicano anche le direttive dell’IMPORTATORE, nella loro ultima versione valida, che sono specificate negli allegati e che sono parte integrante e giuridicamente vincolante del presente contrat to.
3. In cambio, l’IMPORTATORE si impegna a sostenere e a consigliare la CONCESSIONARIA nell’adempimento del CONTRATTO, a consentire l’uso del MARCHIO e della PROPRIETÀ INTEL- LETTUALE, a mettere a disposizione il MATERIALE PUBBLICITARIO e a fornire alla CONCESSIO- NARIA i PRODOTTI CONTRATTUALI per la rivendita.
4. Lo svolgimento dei lavori di manutenzione e riparazione così come la vendita di ricambi originali del MARCHIO saranno eventualmente oggetto di un contratto di manutenzione separa- to con l’IMPORTATORE.
5) Posizione della concessionaria
1. con la stipula del presente CONTRATTO, la CONCESSIONARIA viene nominata CONCES- SIONARIA AUTORIZZATA e, in qualità di partner di distribuzione ufficiale non esclusivo dell’IMPORTATORE, abilitata a svolgere nel TERRITORIO CONTRATTUALE l’attività commerciale stabilita nel presente CONTRATTO nel quadro del SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA dell’IMPORTATORE.
2. La CONCESSIONARIA si presenta ai suoi clienti come impresa indipendente che opera a proprio nome e per proprio conto. Essa non è autorizzata a rappresentare legalmente l’IMPORTATORE.
6) Territorio contrattuale, sedi di vendita e restrizioni di vendita
a) Territorio contrattuale
Il TERRITORIO CONTRATTUALE è formato dalla Svizzera e dallo Spazio Economico Europeo (SEE), inclusi i paesi EFTA.
b) Sedi di vendita
1. Le SEDI DI VENDITA presso le quali la CONCESSIONARIA è autorizzata a svolgere nel TERRITORIO CONTRATTUALE la sua attività commerciale ai sensi del presente CONTRATTO sono elencate nell’allegato […].
2. In caso di allestimento di ulteriori SEDI DI VENDITA, la CONCESSIONARIA si impegna a informare per iscritto l’IMPORTATORE, ai fini dell’autorizzazione, al massimo 3 mesi prima della loro apertura, in modo che l’IMPORTATORE e la CONCESSIONARIA abbiano a disposizione il tempo sufficiente per garantire l’adempimento degli STANDARD DI CONCESSIONARIA presso le nuovi SEDI DI VENDITA. L’IMPORTATORE può rifiutare l’autorizzazione per gravi motivi.
c) Restrizioni di vendita
La CONCESSIONARIA non è autorizzata
i. a promuovere in modo attivo al di fuori del TERRITORIO CONTRATTUALE e a vendere at- tivamente a clienti che risiedono al di fuori del TERRITORIO CONTRATTUALE i PRODOTTI CONTRATTUALI. La CONCESSIONARIA è invece libera di evadere in qualsiasi momento gli ordini conferiti spontaneamente da clienti residenti al di fuori del TERRITORIO CONTRAT- TUALE (“vendita passiva”);
ii. a esportare i PRODOTTI CONTRATTUALI in territori al di fuori del TERRITORIO CON- TRATTUALE.
7) Obiettivi di vendita e costituzione delle scorte
1. All’inizio di ciascun PERIODO DI VENDITA e tenendo conto dei previsti sviluppi complessi- vi del mercato dei PRODOTTI CONTRATTUALI nel quadro dell’accordo sugli obiettivi di cui all’allegato […], la CONCESSIONARIA e l’IMPORTATORE si accordano sugli obiettivi di vendita che la CONCESSIONARIA dovrà raggiungere nel PERIODO DI VENDITA in questione.
2. Nell’accordo sugli obiettivi occorre stabilire
i. la quantità minima di AUTOVEICOLI, suddivisi per tipi e modelli, che la CONCESSIONARIA deve vendere nel PERIODO DI VENDITA;
ii. la quantità minima di AUTOVEICOLI, suddivisi per tipi e modelli, che la CONCESSIONARIA deve ordinare per la rivendita o tenere in magazzino come veicoli dimostrativi nel PERIO- DO DI VENDITA;
iii. la quantità minima di ACCESSORI, suddivisi per categorie di prodotti, che la CONCESSIO- NARIA deve vendere nel PERIODO DI VENDITA;
iv. la quantità minima di ACCESSORI, suddivisi per categorie di prodotti, che la CONCESSIO- NARIA deve tenere in magazzino nel PERIODO DI VENDITA per la rivendita.
3. L’accordo sugli obiettivi non può essere modificato unilateralmente dalle parti. Tenendo conto degli sviluppi complessivi del mercato dei PRODOTTI CONTRATTUALI nel TERRITORIO CONTRATTUALE, se necessario nel corso di un PERIODO DI VENDITA la CONCESSIONARIA e l’IMPORTATORE possono decidere di comune accordo un adeguamento degli obiettivi di vendi- ta.
4. Indipendentemente dall’accordo sugli obiettivi, la CONCESSIONARIA si impegna a gestire sempre un magazzino di AUTOVEICOLI destinati alla rivendita e da usare come veicoli dimostra- tivi corrispondente al suo giro d’affari e in quantità sufficiente per ciascun tipo e modello, in modo da poter rispondere nel miglior modo possibile alle esigenze dei clienti.
5. Se le parti non sono in grado di concordare gli obiettivi di vendita secondo questo punto, si intende valido il punto […] del presente CONTRATTO.
8) Riserva in caso di consegna diretta
1. A garanzia delle opportunità offerte dal mercato, l’IMPORTATORE si riserva la facoltà di concludere affari diretti e di consegnare o far consegnare direttamente nel te rritorio contrattua- le i prodotti contrattuali ai privati, alle aziende e alle autorità elencate in modo conclusivo nell’allegato […].
2. Nell’evasione di questi affari diretti l’IMPORTATORE si riserva la facoltà di utilizzare la CONCESSIONARIA, in particolare in veste di punto di consegna. Nell’evasione degli affari diretti, la CONCESSIONARIA si impegna a collaborare con l’IMPORTATORE. Per le prestazioni da essa offerte nel quadro dell’evasione degli affari diretti, la CONCESSIONARIA riceve un adeguato compenso.
3. Questa disposizione si applica a tutti i canali di vendita, incluso il commercio online.
9) Ordine, consegna e condizioni di pagamento
Salvo disposizioni contrarie, l’ordine, la consegna e le condizioni di pagamento sono regolate dalle condizioni di fornitura e pagamento dell’IMPORTATORE rispettivamente valide di cui all’allegato […].
a) Carattere vincolante degli ordini e quantitativo minimo degli ordini
1. Gli ordini conferiti dalla CONCESSIONARIA all’IMPORTATORE sono vincolanti per la CON- CESSIONARIA. Gli ordini della CONCESSIONARIA che vengono confermati dall’IMPORTATORE sono vincolanti per l’IMPORTATORE.
2. Nel corso di un PERIODO DI VENDITA, la CONCESSSIONARIA è tenuta
i. ad acquistare dall’IMPORTATORE almeno il 30% degli AUTOVEICOLI previsti nel relativo accordo sugli obiettivi;
ii. ad acquistare dall’IMPORTATORE almeno il 30% degli ACCESSORI previsti nel relativo ac- cordo sugli obiettivi.
3. L’evasione degli ordini si basa inoltre sulle condizioni di fornitura e pagamento dell’IMPORTATORE rispettivamente valide di cui all’allegato […].
b) Consegna e trasferimento del pericolo
1. I PRODOTTI CONTRATTUALI ordinati dalla CONCESSIONARIA vengono consegnati dall’IMPORTATORE conformemente alle sue capacità di produzione e di fornitura. Salvo accordi contrari presi tra la CONCESSIONARIA e l’IMPORTATORE nel singolo caso, il luogo di consegna e dell’adempimento è la SEDE DI VENDITA della CONCESSIONARIA specificata nell’ordine.
2. Il pericolo di perdita o di danno viene trasferito alla CONCESSIONARIA nel momento del la consegna dei PRODOTTI CONTRATTUALI nella SEDE DI VENDITA o nell’altro luogo di consegna e dell’adempimento concordato.
3. In caso di problemi di produzione e fornitura, l’IMPORTATORE provvederà a consegnare la merce alla CONCESSIONARIA in un secondo tempo, garantendo una neutralità di trattamento rispetto alle altre CONCESSIONARIE AUTORIZZATE e in conformità alla data di ricevimento degli ordini. Se una consegna viene ritardata di oltre sei mesi, sia l’IMPORTATORE che la CONCES- SIONARIA sono liberi di recedere dalla compravendita.
4. Per il resto, la fornitura dei PRODOTTI CONTRATTUALI si basa sulle condizioni di fornitu- ra e pagamento dell’IMPORTATORE rispettivamente valide di cui all’allegato […].
10) Riserva di proprietà sui veicoli a motore
1. Gli AUTOVEICOLI forniti dall’IMPORTATORE rimangono di sua proprietà sino al momento in cui la CONCESSIONARIA ha pagato interamente il prezzo d’acquisto all’IMPORTATORE e ha soddisfatto tutte le eventuali rivendicazioni derivanti dal contratto di compravendita.
2. La CONCESSIONARIA è d’accordo sul fatto che l’IMPORTATORE può far iscrivere gli AU- TOVEICOLI forniti nel Registro dei patti di riserva della proprietà presso la sede della CONCES- SIONARIA. A tal fine, la CONCESSIONARIA si impegna ad assistere l’IMPORTATORE durante la registrazione della riserva di proprietà e a svolgere, alla prima richiesta, tutte le operazioni ne- cessarie per la registrazione.
3. Per tutta la durata della riserva di proprietà, la rivendita, la costituzione in pegno, il tra- sferimento come garanzia, il noleggio o la cessione degli AUTOVEICOLI interessati a soggetti terzi così come una modifica dell’immatricolazione, sono possibili esclusivamente previa autoriz- zazione scritta dell’IMPORTATORE.
4. Durante la riserva di proprietà, la CONCESSIONARIA si impegna a mantenere in condizioni regolamentari gli AUTOVEICOLI interessati, nonché ad assicurarli adeguatamente ai sensi del punto […] del CONTRATTO, in particolare contro i danni causati dagli elementi naturali e la distruzione involontaria o intenzionale. Per i veicoli che sono già stati immatricolati è necessario stipulare un’assicurazione casco totale.
5. In caso di rivendita degli AUTOVEICOLI durante la validità della riserva di proprietà, la CONCESSIONARIA si impegna, alla prima richiesta dell’IMPORTATORE, a cedere a quest’ultimo o a un altro soggetto terzo nominato dall’IMPORTATORE tutti i crediti derivanti dalla rivendita. In caso di cessione, la CONCESSIONARIA si impegna a comunicare immediatamente all’IMPORTATORE tutte le informazioni necessarie per la riscossione del credito ceduto.
11) Prezzi
a) Prezzo di acquisto dei veicoli a motore
1. Il prezzo di acquisto per ciascun AUTOVEICOLO che l’IMPORTATORE vende alla CONCES- SIONARIA si calcola sulla base del prezzo di vendita finale non vincolante raccomandato dall’IMPORTATORE valido nel giorno della fatturazione ai sensi dell’allegato […], meno il margi- ne di base stabilito nell’allegato […].
2. Tutti i prezzi fatturati dall’IMPORTATORE alla CONCESSIONARIA sono prezzi nett i franco fabbrica. Eventuali buoni, sconti e ribassi supplementari verranno accreditati successivamente alla CONCESSIONARIA.
3. Eventuali costi supplementari per il trasporto, l’assicurazione così come diritti e tasse le- gali che maturano a nome della CONCESSIONARIA presso l’IMPORTATORE verranno fatturati alla CONCESSIONARIA in base agli importi stabiliti nell’allegato […]. In caso di fornitura di mer- ce non sdoganata, le tasse riscosse dalle autorità doganali e i relativi costi sono a carico della CONCESSIONARIA.
b) Prezzo di acquisto degli accessori
1. Il prezzo d’acquisto degli ACCESSORI corrisponde al prezzo valido per gli ACCESSORI nel giorno della spedizione ai sensi del listino prezzi di cui all’allegato […].
2. L’IMPORTATORE si impegna a mettere a disposizione della CONCESSIONARIA i nuovi li- stini prezzi di cui all’allegato […] e validi per l’acquisto degli ACCESSORI presso l’IMPORTATORE da parte della CONCESSIONARIA al massimo entro [numero] settimane prima della loro entrata in vigore.
3. L’IMPORTATORE può consigliare alla CONCESSIONARIA i prezzi non vincolanti per la ven- dita degli ACCESSORI ai consumatori finali.
4. Eventuali costi supplementari per il trasporto, l’assicurazione così come diritti e tasse le- gali che maturano a nome della CONCESSIONARIA presso l’IMPORTATORE verranno fatturati alla CONCESSIONARIA in base agli importi stabiliti nell’allegato […]. In caso di fornitura di mer- ce non sdoganata, le tasse riscosse dalle autorità doganali e i relativi costi sono a carico della CONCESSIONARIA.
c) Xxxxxx al consumatore finale
1. La CONCESSIONARIA è libera di strutturare i suoi prezzi di vendita e sconti nei confronti dei propri clienti.
2. In particolare, la CONCESSIONARIA non è legata ai prezzi di vendita finali raccomandati dall’IMPORTATORE nell’allegato [...]. La CONCESSIONARIA prende atto che i prezzi di vendita finali non vincolanti raccomandati dall’IMPORTATORE fungono esclusivamente da base per il calcolo dei prezzi di acquisto.
3. L’IMPORTATORE si impegna a comunicare alla CONCESSIONARIA eventuali variazioni dei prezzi di vendita finali non vincolanti raccomandati di cui all’allegato […] con un preavviso di almeno 30 giorni.
d) Tutela dei prezzi
1. Quando l’IMPORTATORE aumenta il prezzo di vendita finale non vincolante raccomandato di un AUTOVEICOLO, l’IMPORTATORE tutela il prezzo di acquisto dei clienti specificati in un ordine già conferito dalla CONCESSIONARIA, sulla base del prezzo di vendita non vincolante raccomandato nel momento dell’accettazione dell’ordine da parte dell’IMPORTATORE, nella mi- sura in cui:
i. l’ordine riguarda un AUTOVEICOLO identificato come venduto a un determinato cliente;
ii. il cliente specificato nell’ordine non è stato modificato dal ricevimento dell’ordine da parte dell’IMPORTATORE;
iii. la CONCESSIONARIA ha stipulato con il cliente un contratto di compravendita valido;
iv. il contratto di compravendita stipulato tra la CONCESSIONARIA e il cliente non contiene riserve concernenti un aumento del prezzo.
2. Gli AUTOVEICOLI con prezzo così tutelato verranno fatturati alla CONCESSIONARIA al nuovo prezzo di acquisto, meno la differenza rispetto al prezzo di acquisto valido al momento dell’accettazione dell’ordine da parte dell’IMPORTATORE. L’IMPORTATORE non si assume nes- suna responsabilità per qualsivoglia sconto che la CONCESSIONARIA ha spontaneamente con- cesso o promesso al cliente.
12) Impresa commerciale della concessionaria
a) Personale
1. La CONCESSIONARIA si impegna a impiegare a sue spese un numero adeguato e suffi- ciente di collaboratori tecnici e commerciali qualificati.
2. La CONCESSIONARIA si impegna a garantire un’adeguata formazione continua / certifica- zione interna ed esterna dei suoi collaboratori. La CONCESSIONARIA si impegna inoltre a far partecipare i suoi collaboratori ai corsi di formazione stabiliti dall’IMPORTATORE.
b) Locali aziendali
1. La CONCESSIONARIA si impegna a configurare e a gestire i locali aziendali di tutte le SE- DI DI VENDITA in modo tale che, dal punto di vista delle dimensioni, della dotazione, dell’arredamento e dell’aspetto esteriore, rispondano tecnicamente e commercialmente ai requi- siti stabiliti negli STANDARD DI CONCESSIONARIA e in altre direttive complementari dell’IMPORTATORE, nonché alle norme di legge in materia di tutela dell’ambiente e inquinamen- to fonico.
2. La CONCESSIONARIA si impegna a garantire in qualsiasi momento all’IMPORTATORE l’accesso ai locali aziendali delle SEDI DI VENDITA per controllare il rispetto degli STANDARD DI CONCESSIONARIA, delle direttive e delle norme di legge.
3. L’IMPORTATORE o un suo incaricato sono a disposizione per consigliare e assistere la CONCESSIONARIA durante la fase di progettazione e di arredamento dei locali aziendali delle SEDI DI VENDITA, durante la quale avanzeranno proposte per la progettazione degli impianti e per la disposizione, l’applicazione e la manutenzione dei segni distintivi così come altre indica- zioni specifiche del marchio.
c) Assicurazione
1. La CONCESSIONARIA si impegna a stipulare presso una compagnia d’assicurazioni stimat a e solvibile le consuete polizze assicurative per tutelarsi dai rischi risultanti dal presente CON- TRATTO e a mantenerle in vigore sino al temine del contratto. La polizza assicurativa deve pre- vedere un livello di copertura adeguato alle dimensioni aziendali.
2. La CONCESSIONARIA si impegna a mettere a disposizione dell’IMPORTATORE, su sua richiesta, una copia di tutte le polizze assicurative.
13) Informazione e rendicontazione
a) Generalità
1. La CONCESSIONARIA si impegna a fornire periodicamente o su richiesta all’IMPORTATORE, in base alle seguenti disposizioni, informazioni e rapporti sulla situazione.
2. La riservatezza delle informazioni fornite dalla CONCESSIONARIA è garantita in conformi- tà del punto […] del presente CONTRATTO.
b) Informazioni sui clienti
1. La CONCESSIONARIA si impegna a raccogliere, a registrare e ad aggiornare periodica- mente le informazioni sugli acquirenti effettivi e potenziali di AUTOVEICOLI richieste dall’IMPORTATORE.
2. Rispettando i requisiti della protezione dei dati, la CONCESSIONARIA si impegna a co lla- borare e a scambiare attivamente i dati dei clienti nel quadro dei programmi e delle azioni dell’IMPORTATORE riguardanti la cura dei rapporti con i clienti (CRM), le misure di promozione delle vendite, le indagini di mercato, i profili dei consumatori f inali e le analisi sulla soddisfazio- ne dei clienti.
c) Informazioni sul mercato
L’IMPORTATORE può pretendere dalla CONCESSIONARIA l’invio di un business plan e di altre informazioni sulle condizioni di mercato nel TERRITORIO CONTRATTUALE in possesso della CONCESSIONARIA. Ciò include informazioni sulla domanda di veicoli a motore e accessori nuovi di fabbrica, così come informazioni di dominio pubblico sui prezzi dei veicoli a motore e degli accessori. Se necessario, l’IMPORTATORE può inoltre richiedere alla CONCESSIONARIA informa- zioni specifiche di mercato che l’IMPORTATORE necessita per la pianificazione e la gestione del suo SISTEMA DI DISTRIBUZIONE SELETTIVA.
d) Informazioni finanziarie
1. La CONCESSIONARIA si impegna a fornire periodicamente informazioni sulla sua situazio- ne finanziaria, patrimoniale e di reddito. Tra le informazioni che deve fornire la CONCESSIONA- RIA rientra in particolare la partecipazione al sistema di valutazione delle concessionarie dell’IMPORTATORE. I dati necessari per questo sistema verranno messi a disposizione da parte della CONCESSIONARIA attraverso un’interfaccia stabilita dall’IMPORTATORE. L’IMPORTATORE metterà a disposizione della CONCESSIONARIA i risultati di questo sistema di valutazione.
2. La CONCESSIONARIA si impegna a trasmettere all’IMPORTATORE, al massimo entro sei mesi dalla fine dell’anno finanziario, il rapporto di gestione revisionato (bilancio e conto econo-
mico, incl. allegati). In caso di scissione aziendale, su richiesta dell’IMPORTATORE occorre tra- smettere, oltre al rapporto di gestione della società d’esercizio o di vendita, anche quello della società patrimoniale, se rilevante ai fini dell’analisi delle operazioni relative ai servizi derivanti dal presente CONTRATTO.
3. Questo obbligo di trasmettere informazioni finanziarie vale solo sino a quando il presente CONTRATTO non viene disdetto.
e) Diritti di controllo del fornitore
1. La CONCESSIONARIA si impegna a trasmettere all’IMPORTATORE, su sua richiesta, infor- mazioni su tutti i rapporti commerciali riguardanti il presente CONTRATTO; ciò vale in particola- re in relazione allo svolgimento di controlli per verificare il rispetto degli STANDARD DI CON- CESSIONARIA (“audit”) di cui all’allegato […].
2. In presenza di sufficienti indizi sulla violazione degli obblighi derivanti dal presente CON- TRATTO, l’IMPORTATORE è autorizzato, dopo un adeguato preavviso, ad accedere durante i normali orari di ufficio ai locali commerciali delle SEDI DI VENDITA della CONCESSIONARIA, se riguardano l’attività commerciale regolata dal presente contratto, e a visionare nonché a foto- copiare a proprie spese i dati aziendali, i conti e i documenti giustificativi disponibili in formato elettronico o cartaceo.
3. Questo diritto di ottenere informazioni e di consultare documenti vale anche al di là della durata del presente CONTRATTO, se da esso risultano diritti e doveri post -contrattuali.
f) Sistemi EDP
1. Per garantire una collaborazione efficiente con l’IMPORTATORE, la CONCESSIONARIA utilizza sistemi EDP (hardware) che devono rispondere alle specifiche e alle interfacce definite dall’IMPORTATORE nell’allegato […].
2. La CONCESSIONARIA si impegna a garantire i necessari presupposti tecnici e aziendali per l’esercizio dei sistemi EDP. La CONCESSIONARIA si impegna a manutenere e ad aggiornare i sistemi EDP e il software in uso in base allo stato dell'arte.
3. L’IMPORTATORE può mettere a disposizione della CONCESSIONARIA il software di gestio- ne proprietario (ad es. nei settori CRM, ordini o gestione dei ricorsi in garanzia). La CONCES- SIONARIA si impegna a impiegare il software messo a disposizione dell’IMPORTATORE in base alle prescrizioni dell’IMPORTATORE.
14) Proprietà intellettuale
a) Titolarità
1. L’IMPORTATORE o il COSTRUTTORE sono gli unici titolari dei MARCHI specificati nell’allegato […].
2. La CONCESSIONARIA si impegna a non disporre, né direttamente né indirettamente, la registrazione dei MARCHI a favore di se stesso o di soggetti terzi.
b) Utilizzo
1. L’IMPORTATORE concede alla CONCESSIONARIA il diritto non esclusivo di utilizzare i MARCHI nel quadro del presente CONTRATTO, in particolare per profilarsi sul mercato come
CONCESSIONARIA AUTORIZZATA. Questo diritto è limitato alle SEDI DI VENDITA specificate nell’allegato […].
2. La CONCESSIONARIA è autorizzata e obbligata ad apportare i MARCHI e altri segni distin- tivi di cui all’allegato […] sui suoi impianti aziendali e sulla sua carta intestata, nella forma auto- rizzata ai sensi della relative direttive dell’IMPORTATORE di cui all’allegato […].
3. La CONCESSIONARIA si impegna a utilizzare i MARCHI secondo le direttive dell’IMPORTATORE di cui all’allegato […]. La CONCESSIONARIA si impegna a non utilizzare né direttamente né indirettamente marchi commerciali, denominazioni aziendali, marchi di servizio o domini internet che possono essere considerati MARCHI, confusi con MARCHI o ingannare il pubblico.
4. La CONCESSIONARIA non può utilizzare i MARCHI come parte della sua denominazione aziendale senza aver richiesto prima un’autorizzazione scritta dell’IMPORTATORE.
5. La CONCESSIONARIA non può rimuovere né modificare i MARCHI e altri segni distintivi utilizzati in combinazione con gli AUTOVEICOLI, i RICAMBI ORIGINALI o gli ACCESSORI, né aggiungere altri MARCHI o altri segni distintivi, senza aver richiesto prima un’autorizzazione scritta dell’IMPORTATORE.
6. La CONCESSIONARIA farà tutto il possibile per proteggere la PROPRIETÀ INTELLETTUALE dell’IMPORTATORE. In particolare, la CONCESSIONARIA si impegna a comunicare immediata- mente all’IMPORTATORE qualsiasi utilizzo non consentito dei MARCHI da parte di soggetti terzi di cui è venuta a conoscenza e, nel quadro della protezione dei MARCHI, a fornire tutta l’assistenza richiesta giustamente dall’IMPORTATORE.
c) Presenza internet
Gli articoli precedenti sono validi anche per la presenza internet e i domini internet della CON- CESSIONARIA.
15) Promozione delle vendite e attività di marketing
1. La CONCESSIONARIA si impegna a sfruttare completamente il potenziale di mercato nei settori degli AUTOVEICOLI e degli ACCESSORI nel suo TERRITORIO CONTRATTUALE, nonché a promuovere in modo efficace ed attivo le vendite così come stabilito con l’IMPORTATORE.
2. A intervalli regolari l’IMPORTATORE mette a disposizione della CONCESSIONARIA un’idonea quantità di MATERIALE PUBBLICITARIO; i prezzi del MATERIALE PUBBLICITARIO vengono stabiliti precedentemente dall’IMPORTATORE in conformità con i principi concordati nell’allegato […] (di norma prezzi di costo). La CONCESSIONARIA si impegna a utilizzare atti- vamente il MATERIALE PUBBLICITARIO.
3. Nel quadro degli accordi sugli obiettivi annuali ai sensi del punto […] del presente con- tratto, la CONCESSIONARIA e l’IMPORTATORE concordano un budget pubblicitario annuo che la CONCESSIONARIA è tenuta a spendere per la pubblicità. Il budget pubblicitario deve essere adeguato agli obiettivi annuali e accoppiato ad essi in modo che un successivo adeguamento degli obiettivi ai sensi del punto […] del presente CONTRATTO abbia come conseguenza un adeguamento automatico del budget pubblicitario proporzionale all’adeguamento di tali obietti- vi.
4. La CONCESSIONARIA si impegna a partecipare alle azioni di vendita e di marketing nazio- nali e regionali dell’IMPORTATORE contribuendo in modo adeguato ai costi, in particolare alle attività di promozione e commercializzazione del FORNITORE destinate a promuovere la vendita di modelli speciali pre-configurati degli AUTOVEICOLI.
16) Vendita di marche diverse
1. La CONCESSIONARIA si impegna a comunicare per iscritto all’IMPORTATORE, con un preavviso di 3 mesi, l’assunzione delle attività di manutenzione e riparazione, esposizione, pro- mozione o vendita di autoveicoli, ricambi originali o accessori di un marchio concorrente, in modo da offrire alle parti l’opportunità di verificare il rispetto degli STANDARD DI CO NCESSIO- NARIA in riferimento all’assunzione dell’attività commerciale per il marchio concorrente.
2. La CONCESSIONARIA si impegna a esporre, promuovere e vendere gli AUTOVEICOLI e gli ACCESSORI all’interno di aree separate e dedicate esclusivamente al marchio dell’IMPORTATORE.
3. La CONCESSIONARIA è tenuta a garantire in qualsiasi momento che l’esposizione degli autoveicoli, dei ricambi originali, degli accessori e di eventuali altri articoli dei marchi concor- renti, così come lo svolgimento dei lavori di manutenzione e riparazione dei marchi concorrenti, avvengano in modo tale che sia escluso qualsiasi scambio tra il MARCHIO e i marchi concorren- ti.
4. Senza previa autorizzazione scritta dell’IMPORTATORE, non sono consentiti adattamenti né modifiche dei locali aziendali esistenti e destinati alla vendita degli AUTOVEICOLI con riferi- mento all’attività commerciale per altri marchi. L’IMPORTATORE può rifiutare l’accettazione solo per gravi motivi (in particolare violazione degli STANDARD DI CONCESSIONARIA).
17) Garanzia legale, garanzia e servizio clienti
a) Generalità
Per i PRODOTTI CONTRATTUALI, la CONCESSIONARIA garantisce che vengano rispettati gli obblighi di garanzia legale e svolti i servizi d'assistenza, le azioni di ritiro e i lavori gratuiti nel quadro della garanzia dell’IMPORTATORE, indipendentemente dal luogo in cui tali prodotti era- no stati venduti.
b) Garanzia legale
1. Per i PRODOTTI CONTRATTUALI l’IMPORTATORE garantisce l’assenza di difetti sia nel materiale che nella manodopera in conformità alle sue condizioni di garanzia nella loro ultima edizione valida. Nei confronti dei suoi clienti, la CONCESSIONARIA è tenuta a far diventare par- te integrante dei suoi contratti di compravendita relativi ai PRODOTTI CONTRATTUALI almeno le condizioni di garanzia dell’IMPORTATORE nell’edizione rispettivamente valida.
2. La CONCESSIONARIA si impegna a informare immediatamente l’IMPORTATORE in merito a qualsiasi caso di garanzia che potrebbe causare o ha causato una controversia legale.
3. La CONCESSIONARIA è tenuta a gestire e a evadere i ricorsi in garanzia che vengono fatti valere presso di essa in base alle direttive dell’IMPORTATORE.
c) Garanzia
1. L’IMPORTATORE si assume nei confronti del cliente una garanzia sui PRODOTTI CON- TRATTUALI se e nella misura in cui questa viene definita a favore del cliente all’interno di di- chiarazioni di garanzia scritte. L’IMPORTATORE esclude espressamente qualsiasi altra garanzia al di fuori di quelle specificate nelle dichiarazioni di garanzia.
2. Se le norme di legge vigenti non prevedono diversamente, la responsabilità dell’IMPORTATORE si limita alla riparazione o alla sostituzione dei PRODOTTI CONTRATTUALI.
d) Xxxxxx di ritiro e del servizio clienti
1. La CONCESSIONARIA si impegna a partecipare alle azioni del servizio clienti (azioni di ritiro, azioni di consegna preliminare e misure del servizio clienti) nell’entità richiesta dall’IMPORTATORE.
2. Se queste attività vengono delegate contrattualmente a soggetti terzi, la CONCESSIONA- RIA si impegna a trasferire questo obbligo ai relativi PARTNER DI ASSISTENZA AUTORIZZATI.
e) Delega contrattuale a soggetti terzi
1. L’obbligo del presente punto può essere rispettato dalla CONCESSIONARIA nella misura in cui, soddisfando gli STANDARD DI ASSISTENZA, fornisce essa stessa queste prestazioni stipu- lando un contratto di manutenzione con l’IMPORTATORE.
2. La CONCESSIONARIA può inoltre delegare contrattualmente lo svolgimento di questi lavo- ri a un PARTNER DI ASSISTENZA AUTORIZZATO. In questo caso la CONCESSIONARIA è tenuta a comunicare al cliente, prima della stipula di un contratto di compravendita concernente un nuovo AUTOVEICOLO, il nome e l’indirizzo del relativo PARTNER DI ASSISTENZA AUTORIZZA- TO. Se quest’ultimo non si trova nelle vicinanze della SEDE DI VENDITA, il cliente deve inoltre essere informato sulla distanza tra la SEDE DI VENDITA e la sede del PARTNER DI ASSISTENZA AUTORIZZATO. Questo obbligo di informazione vale anche se l’officina della CONCESSIONARIA non si trova nella SEDE DI VENDITA.
3. In caso di delega contrattuale a soggetti terzi, la CONCESSIONARIA si impegna a informa- re l’IMPORTATORE con un preavviso di almeno un mese dall’entrata in vigore del relativo con- tratto.
18) Entrata in vigore, validità e disdetta
a) Entrata in vigore e validità
Il presente contratto, che entra in vigore il [data], ha una validità indeterminata e può essere disdetto conformemente alle seguenti disposizioni.
b) Disdetta ordinaria
1. La CONCESSIONARIA o l’IMPORTATORE possono disdire il CONTRATTO con un preavviso di [numero] anni per la fine di ogni mese, per la prima volta per la fine del mese di [mese] dell’anno [anno].
2. La disdetta deve essere inviata per lettera raccomandata all’indirizzo della controparte specificato nella descrizione delle parti del presente CONTRATTO. La disdetta diventa efficace nella data del ricevimento della comunicazione scritta.
3. Questo non limita il diritto dell’IMPORTATORE a disdire il CONTRATTO in conformità al diritto svizzero delle obbligazioni.
c) Disdetta senza preavviso
1. Il presente CONTRATTO può essere disdetto senza preavviso, tramite comunicazione scritta, per motivi gravi. I motivi gravi possono includere, ma non essere limitati a, le seguenti circostanze:
i. quando la CONCESSIONARIA non soddisfa gli STANDARD DI CONCESSIONARIA o un altro obbligo importante derivante dal presente contratto nonostante un avvertimento scritto che fissa una data conveniente per rimediare;
ii. quando nei confronti di una delle parti viene richiesta o aperta una procedura d’insolvenza oppure quando l’insolvenza o l’impossibilità di fornire di una delle parti di- venta in altro modo evidente;
iii. quando, dopo che l’IMPORTATORE ha fissato una scadenza adeguata, continua a sussi- stere un ritardo di pagamento nei confronti dell’IMPORTATORE;
iv. Quando la CONCESSIONARIA fa valere deliberatamente ricorsi in garanzia inesistenti o al- tri diritti inesistenti relativi a note di accredito, sconti o pagamenti da parte dell’IMPORTATORE;
v. quando la CONCESSIONARIA fornisce con intenzione fraudolenta all’IMPORTATORE o a un cliente finale documenti o informazioni false;
vi. quando la CONCESSIONARIA, nonostante un avvertimento, si rifiuta illegittimamente di mettere a disposizione i dati o le altre informazioni derivanti dal presente CONTRATTO oppure di consentire all’IMPORTATORE lo svolgimento di un controllo dei libri e dei docu- menti della CONCESSIONARIA in conformità all’allegato […].
2. Un avvertimento non è necessario quando, sulla base del tipo, dell’entità e delle circo- stanze della violazione contrattuale, non ci si può aspettare che questo avvertimento induca la CONCESSIONARIA a comportarsi in modo conforme al contratto.
19) Conseguenze della disdetta del contratto
a) Realizzazione della disdetta del contratto
Salvo disposizioni contrarie, i diritti e i doveri della CONCESSIONARIA e dell’IMPORTATORE che risultano dopo la disdetta del contratto sono regolati nell’allegato […].
b) Attività dopo al disdetta del contratto
1. Al termine del rapporto contrattuale, l’IMPORTATORE si impegna a evadere gli ordini dei PRODOTTI CONTRATTUALI ancora inevasi ma conferiti prima del termine del CONTRATTO, per permettere alla CONCESSIONARIA di concludere gli ordini regolarmente conferiti dai clienti pri- ma del termine del contratto. Entro 5 giorni dalla data del termine del contratto, la CONCES- SIONARIA si impegna a consegnare spontaneamente all’IMPORTATORE un elenco di tutti gli ordini regolarmente conferiti dai clienti e non ancora evasi.
2. Se al termine del contratto l’IMPORTATORE riceve nuovi ordini della CONCESSIONARIA, si intendono valide le condizioni del presente CONTRATTO.
c) Omissione dell’utilizzo della proprietà intellettuale
1. La CONCESSIONARIA è tenute a interrompere immediatamente qualsiasi tipo di utilizzo della PROPRIETÀ INTELLETTUALE. Escluso da questa clausola è unicamente l’utilizzo in combi- nazione con l’evasione delle operazioni al termine del contratto di cui al precedente punto b).
2. La dismissione e l’eventuale restituzione delle caratteristiche identificative (ad es. piloni, parti della facciata o dell’edificio muniti dei segni distintivi) così come la restituzione di oggetti, documenti e materiali messi a disposizione, in particolare di tutte le attrezzature specifiche, della letteratura tecnica e degli strumenti pubblicitari da parte della CONCESSIONARIA avven- gono in conformità dell’allegato […].
d) Riacquisto dei prodotti contrattuali commercializzabili
1. In caso di riacquisto dei PRODOTTI CONTRATTUALI commercializzabili da parte dell’IMPORTATORE in conformità dell’allegato […], il prezzo di riacquisto dei PRODOTTI CON- TRATTUALI conservati nel magazzino della CONCESSIONARIA corrisponde al prezzo netto di acquisto della CONCESSIONARIA meno tutti gli sconti a lei concessi (ad es. premi sugli acquisti) e gli ammortamenti dovuti al deprezzamento.
2. L’obbligo di riacquisto dell’IMPORTATORE e il diritto di rivendita della CONCESSIONARIA in conformità dell’allegato […] non sussistono se e nella misura in cui la CONCESSIONARIA, sulla base di un contratto successivo con l’IMPORTATORE (ad es. un contratto di manutenzio- ne), è in grado di continuare a utilizzare o di riutilizzare i PRODOTTI CONTRATTUALI.
20) Altre disposizioni
a) Trasferibilità
1. L’IMPORTATORE e la CONCESSIONARIA possono trasferire singolarmente o in toto tutti i diritti e i doveri derivanti dal presente CONTRATTO ad altre società collegate al gruppo. Le parti si impegnano a comunicare il trasferimento alla controparte con un preavviso adeguato.
2. La CONCESSIONARIA può trasferire singolarmente o in toto tutti i diritti e i doveri deri- vanti dal presente CONTRATTO a un’altra CONCESSIONARIA AUTORIZZATA all’interno del TER- RITORIO CONTRATTUALE. La CONCESSIONARIA si impegna a comunicare per iscritto un trasfe- rimento permanente all’IMPORTATORE al massimo con un preavviso di un mese. Inoltre, la cessione o il trasferimento dei diritti e dei doveri da parte della CONCESSIONARIA a soggetti terzi necessita della preventiva autorizzazione scritta dell’IMPORTATORE, che può opporsi solo per grave motivo.
3. L’IMPORTATORE è autorizzato a cedere i diritti di pagamento derivanti dal presente CON- TRATTO a istituti finanziari o di factoring. L’IMPORTATORE si impegna a comunicare per iscritto la cessione alla CONCESSIONARIA al massimo con un preavviso di un mese.
b) Clausola di salvaguardia
1. In caso di invalidità di una o più disposizioni del presente CONTRATTO rimane salva la validità delle restanti disposizioni del presente CONTRATTO.
2. Se una disposizione del presente CONTRATTO dovesse diventare inefficace a causa di un cambiamento normativo o se nel corso di un procedimento legale o amministrativo venisse rico- nosciuta l’invalidità di una disposizione del presente CONTRATTO, la CONCESSIONARIA e
l’IMPORTATORE si impegnano a sostituire in buona fede la disposizione inefficace con una di- sposizione valida che si avvicina il più possibile a quella inefficace e a ll’obiettivo globale del contratto.
c) Forma del contratto
Eventuali accordi concernenti modifiche o integrazioni del presente CONTRATTO sono vincolanti esclusivamente se vengono stipulati in forma scritta dalla CONCESSIONARIA e dall’IMPORTATORE.
d) Rapporto con accordi e contratti precedenti
Il presente CONTRATTO e i suoi allegati contengono tutti gli accordi che la CONCESSIONARIA e l’IMPORTATORE hanno stipulato nei settori regolati dal CONTRATTO e sostituiscono tutti i pre- cedenti accordi verbali o scritti relativi ai settori regolati dal CONTRATTO. Ciò vale in particolare per un eventuale contratto precedente sulla vendita di AUTOVEICOLI e ACCESSORI, nel caso un simile contratto fosse stato stipulato tra le parti.
e) Riservatezza
1. La CONCESSIONARIA e l’IMPORTATORE si impegnano a mantenere la massima riserva- tezza su tutti i segreti commerciali e aziendali così come su tutte le informazioni riservate otte- nute dalla controparte prima e durante la validità del presente rapporto contrattuale.
2. In particolare, l’IMPORTATORE si impegna a mantenere la massima riservatezza su tutte le informazioni ottenute dalla CONCESSIONARIA nel quadro del punto […] del presente contrat- to ("Informazione e rendicontazione").
3. Non sussiste nessuna violazione a queste disposizioni quando le informazioni rivelate era- no già di dominio pubblico senza aver violato questo obbligo, quando la rivelazione avviene a un consulente della controparte che è altresì obbligato alla riservatezza o quando la rivelazione è necessaria per motivi giuridici.
4. Gli obblighi di segretezza in base alle disposizioni di questo punto rimangono valide anche al termine del contratto.
21) Allegati
1. Il presente CONTRATTO contiene i seguenti allegati:
Allegato 1: […]
Allegato 2: […]
Allegato 3: […]
Allegato 4: […]
2. Tutti gli allegati sono parte integrante e giuridicamente vincolante del presente CON- TRATTO. Con la firma del presente CONTRATTO, la CONCESSIONARIA conferma di aver ricevu- to, letto, compreso e accettato tutti gli allegati citati.
22) Risoluzione delle controversie, diritto applicabile e foro competente
a) Risoluzione delle controversie
1. Prima di rivolgersi all’autorità pubblica, le parti si impegnano a sottoporre a un comitato arbitrale nominato da entrambe eventuali divergenze di opinioni tra la CONCESSIONARIA e l’IMPORTATORE in riferimento all’adempimento del presente CONTRATTO, in particolare all’adempimento degli obiettivi di vendita o delle prescrizioni per la vendita di marchi concorren- ti.
2. In caso di disaccordo sulla definizione degli obiettivi annuali, per giungere a una dec isione il comitato arbitrale prenderà in considerazione in particolare i fatturati realizzati dalla CONCES- SIONARIA nei periodi precedenti così come i precedenti accordi sugli obiettivi per il TERRITO- RIO CONTRATTUALE.
3. I costi per una simile procedura arbitrale verranno sostenuti in parti uguali dall’IMPORTATORE e dalla CONCESSIONARIA.
b) Diritto applicabile
Il presente CONTRATTO è soggetto al diritto svizzero. Si esclude espressamente l’applicazione delle norme sul conflitto di leggi e della convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di merci dell’11 aprile 1980 (“Convenzione di Vienna”). Per l’interpretazione è valido esclusivamente il testo in lingua tedesca.
c) Foro competente
Il foro competente per tutte le controversie risultanti dal presente CONTRATTO è il tribunale commerciale di [Cantone], Svizzera. Ciascuna delle parti ha inoltre il diritto di rivolgersi a un tribunale competente dal punto di vista oggettivo e locale per la sede della controparte.