INDICE
Unità Organizzativa PI Cultura Sport servizi prima infanzia
CAPITOLATO D’APPALTO PER LA GESTIONE COMPLETA IN CONCESSIONE DELL’ASILO NIDO DI VIA XXXXX XXX XXXX
E DELL’ASILO NIDO DI VIA XXXXXX/VILLA SITI NEL COMUNE DI BRESSO
INDICE
ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE | PAG. | 3 |
ART. 2 – DURATA DELLA CONCESSIONE | PAG. | 4 |
ART. 3 – VALORE DELLA CONCESSIONE | PAG. | 4 |
ART. 4 – FINALITA’ E OBIETTIVI | PAG. | 5 |
ART. 5 – CONSEGNA LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE | PAG. | 6 |
ART. 6 – OBBLIGHI DEL COMUNE | PAG. | 6 |
ART. 7 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO | PAG. | 7 |
ART. 8 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO | PAG. | 11 |
ART. 9 – CANONE D’USO DELLE STRUTTURE | PAG. | 12 |
ART. 10 – TUTELA DEI LAVORATORI | PAG. | 13 |
ART. 11 – PREVENZIONE, SICUREZZA, EMERGENZE, | PAG. | 14 |
ART. 12 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI | PAG. | 14 |
ART. 13 - PARTECIPAZIONE E CONTROLLI | PAG. | 15 |
ART. 14 - INTERRUZIONE DEL SERVIZIO | PAG. | 16 |
ART. 15 - ACQUISTO POSTI NIDO E CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO | PAG. | 16 |
ART. 16 – FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA’ | PAG. | 17 |
ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA | PAG. | 18 |
ART. 18 - PENALITÀ | PAG. | 19 |
ART. 19 - IMPORTI DELLE PENALITÀ | PAG. | 19 |
ART. 20 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA PENALITÀ | PAG. | 20 |
ART. 21 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE | PAG | 20 |
ART. 22 – APPALTO, DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO | PAG. | 21 |
ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI | PAG. | 21 |
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI | PAG. | 21 |
ART. 25 - DISPOSIZIONI FINALI | PAG. | 21 |
ELENCO ALLEGATI | PAG. | 22 |
ART. 1 -OGGETTO DELLA CONCESSIONE
1. Oggetto della presente concessione è la gestione integralmente intesa dell’asilo nido di via Xxxxx Xxx Xxxx e dell’asilo nido di via Xxxxxx/Villa siti nel Comune Di Bresso (MI) come meglio specificato nel presente Capitolato.
Gli asili nido hanno la seguente ricettività (autorizzazione al funzionamento) per bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi:
− via Lillo Del Duca ricettività attuale pari a posti 60+20%;
− via Xxxxxx/Villa con ricettività attuale pari a posti 22+20%;
2. Si precisa che:
a) la concessionaria è obbligata a garantire nella struttura di via Xxxxx Xxx Xxxx l’attività di asilo nido per bambini di età compresa tra i tre ed i trentasei mesi con inserimento di bambini da parte dell’amministrazione comunale per una percentuale tra i 2/3 e il 100% della capienza totale calcolata in 60 posti;
b) la concessionaria nella struttura di via Xxxxxx/Villa potrà attivare specifiche attività annuali rivolte ai bambini di età compresa tra 0 e 6 anni (prescolare) e progetti educativi/sociali/culturali, di temporalità breve e definita, rivolti alle famiglie e agli adulti.
3. Il concessionario dovrà garantire, nel rispetto della normativa nazionale e regionale in materia di attività dei minori e delle norme sanitarie emanate dalla ASL, per conto dell’Amministrazione ma in nome proprio e a proprio rischio, la gestione educativa, ausiliaria e delle forniture necessarie alla completa ed efficace prestazione del servizio, la cura e l’igiene personale dei bambini, l’acquisto, la distribuzione e assistenza ai pasti, il servizio di igiene e pulizia dei locali, il servizio lavanderia, la manutenzione ordinaria, la gestione amministrativa e, in ordine agli utenti che frequenteranno le attività direttamente proposte dalla concessionaria, l’introito a propria cura, rischio e spese, del costo del servizio dovuto da parte delle famiglie.
4. La gestione in concessione dell’asilo nido di via Lillo Del Duca di cui al presente capitolato dovrà rispettare livelli qualitativi e funzionali in ogni caso non inferiori a quelli attualmente presenti.
5. I servizi di cui al presente capitolato vengono resi in regime di concessione con assunzione di rischio di impresa e dell’esatta e completa esecuzione dell’obbligazione da parte del concessionario, mediante l’impiego di personale e di mezzi tecnici propri, nella disponibilità e secondo la propria organizzazione.
6. Il Comune mantiene il potere di effettuare rigorosi controlli sul mantenimento degli standards di qualità, efficacia ed efficienza del servizio.
7. Norme nazionali di riferimento ed applicate:
- In applicazione del combinato disposto tra gli articoli 27 e 30 D.Lgs 163/2006, la presente concessione è soggetta alla disciplina del Codice Appalti (D.Lgs 163/2006) limitatamente alle sole norme espressamente richiamate negli atti di gara.
8. Norme regionali di riferimento ed applicate:
- DGR 20588 del 11.2.2005 “Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”
- DGR 20943 del 16.2.2005 definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia.
- circolari D.G. Famiglia e solidarietà sociale n. 35 del 24/8/2005, n. 45 del 18/10/2005 e n. 18 del 14.6.2007.
9. Norme comunali di riferimento ed applicate:
- Regolamento comunale servizi prima infanzia approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 1 del 20/01/2014.
- Carta dei servizi prima infanzia del comune di Bresso.
ART. 2 -DURATA DELLA CONCESSIONE
1. Il contratto avrà durata dal 01 agosto 2016 al 31 luglio 2020 (quattro anni scolastici).
2. Alla scadenza il rapporto è sciolto di diritto, senza bisogno di disdetta. Il Comune di Bresso si riserva l’insindacabile facoltà di esercitare il diritto di opzione consistente nella rinegoziazione del contratto con l’affidatario per ulteriori n. 4 anni qualora, al termine dei primi quattro anni, abbia positivamente valutato il servizio svolto. Il provvedimento di rinnovo per ulteriori 4 anni sarà notificato al concessionario almeno quattro mesi prima della scadenza del 31 luglio 2020.
ART. 3 -VALORE DELLA CONCESSIONE
1. Il corrispettivo per l’esecuzione del presente servizio consiste nel diritto del soggetto concessionario di gestire e sfruttare economicamente il servizio stesso.
2. Il valore della presente concessione, riferito al periodo dal 01 agosto 2016 al 31 luglio 2020, è pari a pari a € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila,00) oltre IVA.
Tale importo è stato ipotizzato sull’importo massimo presunto € 670,00 oltre IVA che l’Amministrazione comunale corrisponderà alla concessionaria per il massimo dei bambini inseriti nell’asilo nido di via Xxxxx Xxx Xxxx dalla stessa Amministrazione.
Le ulteriori attività, il relativo sistema tariffario e gli orari applicati saranno proposti in fase di gara e stabiliti senza vincoli di retta dalla concessionaria. Gli stessi potranno essere
modificati nel corso della concessione prima dell’inizio dei nuovi anni scolastici sulla base delle richieste e delle esigenze del territorio e dovranno essere comunicati all’Amministrazione Comunale.
3. Non esistono rischi di interferenza, per cui gli oneri per la sicurezza (DUVRI) sono pari a zero.
ART. 4 – FINALITÀ E OBIETTIVI
X. Xxxxxxxxx asilo nido di via Xxxxx Xxx Xxxx
1. L’Xxxxx Xxxx è un servizio educativo e sociale di interesse pubblico che, nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, accoglie i bambini e le bambine fino a tre anni e che concorre con le famiglie alla loro crescita e formazione nel quadro di una politica per la prima infanzia e del diritto di ogni soggetto all’educazione, nel rispetto della propria identità individuale, culturale e religiosa.
2. L’Xxxxx Xxxx integra la funzione educativa e di cura della famiglia, promuove lo sviluppo armonico globale del bambino, sul piano psico-fisico, sociale, cognitivo, affettivo emotivo. E’ fondamentale, quindi, costruire un’alleanza educativa, un rapporto Nido/famiglia, fondato sulla fiducia e sulla collaborazione, per aiutare i bambini a crescere; questa collaborazione si sostanzia nella stesura di un progetto educativo.
3. Il Servizio Asilo Nido persegue i seguenti obiettivi:
- offrire ai bambini e alle bambine un luogo di formazione, cura e socializzazione nella prospettiva del loro benessere psico-fisico, dell’autonomia, dello sviluppo delle loro potenzialità cognitive, affettive e sociali ponendo molta attenzione alla loro autostima, alla sicurezza, all’esplorazione, alla giusta comunicazione;
- consentire alle famiglie modalità di cura dei figli in un contesto extrafamiliare, attraverso il loro affidamento quotidiano e continuativo a figure con specifiche competenze professionali;
- sostenere le famiglie, con particolare attenzione a quelle monoparentali, nella cura dei figli e nelle scelte educative;
- integrare la funzione educativa della famiglia, in modo da concorrere alla prevenzione delle diverse forme di emarginazione che derivano da svantaggio psico-fisico e sociale;
- tutelare e garantire, in particolare, il diritto all’inserimento ed alla frequenza dei bambini e delle bambine diversamente abili o in situazioni di disagio relazionale e socio-culturale;
B. Struttura di via Xxxxxx/Villa
4. Se la struttura sarà utilizzata quale asilo nido le finalità e gli obiettivi sono i medesimi evidenziati nei commi A.1., A.2. e A.3..
5. Qualora la struttura venga utilizzata per altri scopi come stabiliti all’ART: 1 – OGGETTO DELLA CONCESSIONE – COMMA 2 – punto b) - le finalità e gli obiettivi dovranno essere definiti e descritti nel progetto che la concessionaria presenterà in fase di gara.
ART.5 -CONSEGNA LOCALI, ARREDI E ATTREZZATURE.
1. I locali, gli impianti, le attrezzature e gli arredi necessari sono consegnati al concessionario per tutta la durata della concessione, nello stato in cui si trovano, esclusivamente per la gestione dell'attività.
2. Prima dell'inizio della concessione e nella data fissata dal Comune sarà formalizzata, con apposito verbale sottoscritto dalle parti, la ricognizione dello stato di conservazione dell’immobile e dei mobili e relativa consegna con allegato l’inventario degli arredi e delle attrezzature presenti.
3. Alla scadenza il concessionario è tenuto a riconsegnare l'immobile, gli impianti fissi e le attrezzature, in buono stato di conservazione e funzionamento, fatti salvi i deterioramenti prodotti dal normale uso.
4. La riconsegna dovrà risultare da apposito verbale, redatto a cura del concessionario uscente e sottoscritto dal responsabile dell’Amministrazione. Gli eventuali danni ai beni mobili ed immobili e gli eventuali ammanchi di beni mobili dovranno essere riparati o reintegrati entro 30 giorni dalla data del verbale. Trascorso inutilmente tale termine, l'amministrazione comunale avrà titolo di rivalersi sulla cauzione per un importo pari al costo di ripristino dei beni danneggiati o di mercato per quelli mancanti, salvo maggior danno.
5. Tutti i beni inventariabili acquistati dal concessionario e le migliorie offerte in sede di gara, resteranno di proprietà comunale.
ART. 6 –OBBLIGHI DEL COMUNE
1. Il Comune assume a proprio carico i seguenti oneri:
a) la copertura assicurativa dell’immobile;
b) la manutenzione straordinaria dei beni immobili e dell’impiantistica; resta esclusa la piccola manutenzione, specificando che saranno a carico del concessionario tutti i piccoli interventi che servono per il regolare funzionamento e l’evidente decoro della struttura e quanto riportato all’artt. 7 e 8;
c) la sostituzione, sulla base delle disponibilità del bilancio comunale, dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi) in caso di guasto non riparabile, e dell’arredo professionale della cucina (tavoli, armadiature) qualora guasti e rotture non siano imputabili al concessionario e previo eventuale accordo tra le parti sulle modalità di realizzazione degli interventi necessari;
d) la fornitura di apparecchiature accessorie per handicap, in base a prescrizione medica.
ART. 7 –OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
1. Il concessionario è tenuto a gestire i servizi, per i bambini iscritti agli asili nido e per gli utenti iscritti alle attività, con propria organizzazione e deve:
a) rispettare le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quanto disposto da:
− X.X.X. xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00000 dell’11 febbraio 2005 (“Definizione dei requisiti minimi strutturali e organizzativi di autorizzazione al funzionamento dei servizi sociali per la prima infanzia”) e successive modifiche e integrazioni relativamente ai Nidi;
− X.X.X. xx Xxxxxxx Xxxxxxxxx x. 00000 del 16 febbraio 2005 “Definizione dei criteri per l’accreditamento dei servizi sociali per la prima infanzia, dei servizi sociali di accoglienza residenziale per minori e dei servizi sociali per persone disabili” relativamente ai Nidi;
b) acquisire l’autorizzazione al funzionamento per l’asilo nido di via Lillo del Duca e, se necessaria, per la struttura di via Xxxxxx/Villa.
Attualmente le autorizzazione al funzionamento di entrambe le strutture sono in possesso del comune di Bresso quale titolare del servizio.
Si precisa che:
- l’autorizzazione al funzionamento dell’asilo nido di via Xxxxxx/Villa è stata acquisita nel gennaio del 2012 e tutte le documentazioni tecniche strutturali in possesso del comune di Bresso saranno fornite alla concessionaria;
- l’autorizzazione al funzionamento dell’asilo nido di via Lillo del Duca è stata rilasciata dalla Provincia di Milano ed è la n. 137 del 08/06/2000; la documentazione allora necessaria è in possesso del comune di Bresso e sarà fornita alla concessionaria; le nuove documentazioni/certificazioni necessarie ad acquisire l’autorizzazione al funzionamento ai sensi della normativa attualmente vigente dovranno essere acquisite dalla concessionaria a propria cura e spese.
c) presentare la apposita Scia al Suap comunale mediante la piattaforma “Impresa in un giorno” (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx) quale gestore subentrante nella cucina dell’asilo nido di via Lillo del Duca e, se necessario, per l’asilo nido di Via Xxxxxx/Villa;
d) presentare agli organi competenti le eventuali obbligatorie documentazioni necessarie a svolgere le altre attività programmate;
e) attuare quanto previsto dai Progetti educativi e organizzativi presentati in sede di gara;
f) rispettare tutte le disposizioni di cui al D.L. 81/2008 e seguenti. A questo proposito, nell’ambito della formazione legata al primo soccorso, la Ditta si impegna a inserire in particolare la tematica dell’ab ingestis, dato che il rischio di ostruzione delle vie aeree rappresenta uno dei pericoli più immediati.
g) prevedere ai sensi della D.G.R. n. 20588 citata e successive circolari applicative, un calendario annuale di almeno 47 settimane di funzionamento, dal lunedì al venerdì, con un orario di apertura giornaliero non inferiore alle 9 ore e accoglienza dei bambini a partire dalle ore 7.30.
h) per l’asilo nido di via Lillo del Duca dovrà essere previsto a richiesta dell’amministrazione comunale il servizio di prolungamento sino alle ore 18. Tale calendario e orario di funzionamento minimo dovrà essere comunque coerente con quanto offerto in sede di gara. Per il mese di luglio il concessionario si farà carico del servizio estivo. Le iscrizioni ed i pagamenti saranno gestiti come previsto per l’anno scolastico in corso. L’utilizzo della struttura oltre i periodi e gli orari definiti in gara, per attività comunque rivolte alla prima infanzia, deve essere concordato con il Comune concedente qualora si tratti di attività non previste in sede di gara.
i) rispettare, per gli operatori impiegati nella gestione del servizio, le normative di legge e di C.C.N.L. applicabile al proprio settore;
j) garantire i livelli occupazionali esistenti e, pertanto, applicare le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale già operante, in base a precedenti contratti e/o rapporti di appalto, sui diversi servizi presso le strutture prese in concessione, salvo giustificati motivi.
k) eseguire il servizio anche in pendenza della stipulazione del contratto, sotto riserva di legge sulla base di verbale esecuzione servizio ai sensi art. 11 comma 12 del D. Lgs. 163/2006 e smi;
l) uniformare la gestione, per l’asilo nido di via Lillo del Duca e per le parti applicabili ai servizi oggetto del presente capitolato, alla “Carta dei Servizi Prima Infanzia del Comune di Bresso”;
m) assumere ogni responsabilità ed onere nei confronti del Comune concedente e dei terzi nei casi di mancato o intempestivo intervento necessario per la salvaguardia delle persone e delle cose;
n) garantire la riservatezza delle informazioni riferite ai bambini utenti e ai loro familiari ai sensi della vigente normativa;
o) assegnare un educatore di sostegno, previa valutazione con il Comune sulla reale necessità e sul monte ore opportuno, nel caso in cui venga inserito dall’amministrazione comunale presso l’asilo nido di via Lillo del Duca un bambino diversamente abile, predisponendo un progetto individualizzato elaborato in équipe con gli esperti del territorio che seguono il bambino e con il Comune di Bresso (vedasi per il corrispettivo l’ART. 15);
p) curare la pulizia e il riordino di tutti i locali e dei cortili e giochi esterni; la disinfestazione e derattizzazione dei locali anche nell’ambito delle procedure HACCP;
q) predisporre il piano di formazione annuale degli operatori e favorire la partecipazione del personale;
r) far sì che il personale indossi abbigliamento consono e uniforme in base alla mansione svolta, affinché sia garantita sia la funzionalità sia il decoro.
2. L’elenco di cui sopra non è esaustivo, ma deve comunque ritenersi compresa ogni altra attività necessaria al corretto svolgimento del servizio.
3. Il concessionario, relativamente al servizio di ristorazione, deve:
a) attenersi per la somministrazione dei pasti alle procedure HACCP: in particolare, campioni dei pasti somministrati devono essere debitamente conservati per almeno 48 ore;
b) rispettare le tabelle dietetiche ASL di Milano ("Linee Guida per la Ristorazione Scolastica negli Asili Nido" ed eventuali modifiche e integrazioni) e le procedure per le “diete speciali” e le diete “etico-religiose”;
c) garantire che tutti gli alimenti siano corrispondenti e conformi alle vigenti disposizioni legislative e regolamentari concernenti l’acquisto, la conservazione, la lavorazione e la distribuzione delle vivande, l’igiene e la sanità delle medesime e delle materie prime da impiegare;
d) garantire che il personale addetto alla confezione dei cibi, oltre al possesso dei requisiti di natura sanitaria e ai percorsi formativi obbligatori, sia in possesso di adeguata esperienza e capacità;
e) applicare ogni e qualsiasi altra norma di settore che sarà emanata da organi sovracomunali per quanto applicabile.
4. Il concessionario, relativamente alle strutture e alle “piccole riparazioni” e ai piccoli interventi edili e impiantistici, deve:
a) volturare i contratti e farsi carico dei costi dei consumi per riscaldamento, per fornitura di acqua potabile, di energia elettrica e del gas per cucina;
b) garantire la manutenzione del verde dei cortili interni (sfalcio, potatura, etc.);
c) garantire la disinfestazione e derattizzazione delle aree interne ed esterne;
d) effettuare la manutenzione ordinaria e tutti i piccoli interventi edili ed impiantistici che servono per il regolare funzionamento e l’evidente decoro della struttura; il concessionario dovrà provvedere a quanto sopra con la massima sollecitudine, anche nelle more della definizione di eventuali contestazioni in ordine alla competenza delle spese da sostenersi;
e) avvalersi, per l’esecuzione degli eventuali lavori, di aziende in possesso dei necessari requisiti richiesti dalla vigente normativa in tema di lavori pubblici.
5. Qualora il concessionario non adempia agli interventi di propria competenza, l’Amministrazione comunale si riserva, previo sollecito formale, la facoltà di provvedere
direttamente incaricando un fornitore o un tecnico di fiducia ed addebitando le spese sostenute al concessionario fatta salva l’applicazione delle penali previste nel presente capitolato e salvo maggior danno.
6. Il concessionario relativamente al personale impiegato per il servizio oggetto della presente gara deve:
a) per l’asilo nido di via Lillo del Duca consegnare l'elenco del personale educativo, ausiliario e di cucina, specificandone la relativa qualifica professionale e il titolo di studio (che deve essere conforme a quanto disposto dalle D.G.R. Lombardia n. 20588/2005 e n. 20943/2005 e a eventuali modifiche o integrazioni), predisponendo un piano di lavoro (turni degli educatori in servizio) da comunicare ad inizio anno scolastico al comune di Bresso, nonché comunicare tempestivamente ogni variazione dell'elenco, sia provvisoria che definitiva.
b) rispettare quanto stabilito dall’art. 25 bis del D.P.R. n. 313/2002, introdotto dal decreto legislativo n. 39 del 4 marzo 2014, con cui si è previsto che chi intende impegnare al lavoro una persona per lo svolgimento di attività professionali o attività volontarie organizzate che comportino contatti diretti e regolari con minori, deve chiedere il certificato penale del casellario giudiziale dal quale risulti l’assenza di condanne ai sensi degli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quinquies, 09 undieces del codice penale e l’assenza di misure interdittive che comportino il divieto di contatti diretti e regolari con minori.
c) impegnarsi ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l’attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal
D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici) ai sensi dell’art. 2, comma 3 dello stesso DPR e il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bresso, adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 11/2014, allegato agli atti di gara.
d) garantire che il personale rispetti il segreto d’ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell’espletamento dei propri compiti. Si precisa che la violazione degli obblighi di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62 , sopra richiamati, nonchè ogni violazione connessa agli obblighi legati al rispetto della privacy, può costituire causa di risoluzione del contratto.
e) comunicare il nominativo del responsabile della sicurezza che relazionerà entro 90 giorni dall’avvio della concessione rispetto al puntuale adempimento di cui alla Legge 81. L’Amministrazione, verificata l’eventuale violazione degli obblighi sopra elencati, contesterà per iscritto alla ditta contraente il fatto assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.
7. Il concessionario accetta che l’Amministrazione concedente e proprietaria rimanga in possesso di chiavi per l’accesso alla struttura per i compiti istituzionali.
8. Il concessionario deve individuare una figura di responsabile del servizio, esterno all’organico del nido, in possesso di laurea in scienze pedagogiche, psicologiche o della formazione ed esperienza almeno triennale in ruoli analoghi al fine di garantire un elevato livello di qualità degli aspetti psicopedagogici, didattici, organizzativi, gestionali e valutativi. Il Responsabile svolge, in generale, compiti di coordinamento, formazione e ricerca, consulenza e sostegno a favore del personale operativo e delle famiglie degli utenti.
9. Il concessionario deve individuare una figura di responsabile pedagogico/organizzativo che più in particolare deve:
a) mantenere i rapporti con i responsabili del Settore competente per la concessione, ed in particolare relazionare periodicamente agli incaricati individuati dall'Amministrazione sull'attività svolta e sul funzionamento degli asili nido;
b) concorrere all’elaborazione, aggiornamento e verifica del progetto educativo, della programmazione e documentazione delle attività e delle modalità di funzionamento del servizio;
c) predisporre e inviare all’Amministrazione, per il necessario coordinamento e controllo, il piano di formazione e aggiornamento del personale educativo e ausiliario;
d) essere responsabile delle procedure di rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell’utenza;
e) essere referente nei rapporti con il servizio di Neuropsichiatria infantile qualora nella struttura fossero iscritti bambini con certificazione di disabilità;
f) collaborare con il personale educativo alla stesura e gestione di progetti individualizzati, verificati e documentati in corso d’anno, facendo anche riferimento ai verbali degli incontri tenuti, almeno due volte l’anno, con il servizio di Neuropsichiatria infantile, nel caso di bambini con bisogni speciali.
10. La figura del responsabile del servizio e del responsabile pedagogico/organizzativo e possono coincidere.
11. Il concessionario relativamente al responsabile del servizio, al responsabile pedagogico/organizzativo e al personale educativo, oggetto della presente concessione deve attenersi alle vigenti disposizioni normative in materia in particolare alle citate DGR
n. 20588 e Circolare n. 11 del 18.10.2005, norme per l’Accreditamento dei servizi.
ART. 8 – ALTRI ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO
1. Oltre gli oneri derivanti dalla puntuale applicazione di quanto previsto dal precedente art. 7, sono a carico del concessionario:
a. il canone d’uso delle strutture nella misura stabilita dal successivo ART. 9;
b. il costo del personale;
c. l’attivazione delle utenze telefoniche ed i relativi costi;
d. l’assicurazione degli utenti del servizio;
e. la tariffa per la raccolta e il trasporto dei rifiuti nella misura dovuta;
f. la pulizia periodica dei filtri dell’impianto di condizionamnto ove presente;
g. il costo per la fornitura di: generi alimentari (compresi quelli per eventuali diete speciali); materiale didattico, compreso quello specifico per handicap, cancelleria e materiali da ufficio; pannolini, materiale sanitario, per l’igiene dei bambini e di pronto soccorso; materiali igienici e di pulizia locali; stoviglie e casalinghi per il servizio mensa da sostituire e integrare all’occorrenza; biancheria da mensa e per le sezioni (tovagliato e biancheria da letto, etc.); vestiario per il personale;
h. la sostituzione di tutti i beni mobili lesionati o divenuti inservibili se ritenuto necessario o prescritto da autorità competenti.
i. manutenzione ordinaria dei grandi elettrodomestici per cucina e pulizia (lavastoviglie, lavabiancheria, asciugabiancheria, frigoriferi) e dell’arredo professionale della cucina (tavoli, armadiature, carrelli inox, etc.), verifica periodica degli allacciamenti alla rete del gas e controllo di eventuali protezioni elettriche, nonchè tutti gli adempimenti ordinari connessi alla gestione/conservazione del CPI.
j. manutenzione degli arredi e attrezzature d’aula e degli spazi dedicati ai bambini,
k. integrazione degli arredi e delle attrezzature per gli spazi d’aula e ad uso dei bambini (NB Nel caso di integrazioni o sostituzione di attrezzature che necessitino del CPI, tutti gli oneri connessi sia per la predisposizione della pratica che per le opere di adeguamento saranno a carico del concessionario, previo coordinamento con l’Ufficio tecnico del Comune di Bresso).
ART. 9 -CANONE D’USO DELLE STRUTTURE
1. Il concessionario dovrà corrispondere al Comune di Bresso un canone di concessione minimo:
- per l’asilo nido di via Xxxxx Xxx Xxxx € 7.000,00 oltre IVA 22%;
- per la struttura di via Xxxxxx/Villa € 3.000,00 oltre IVA 22%.
2. L’importo sopra evidenziato è posto a base di gara (elemento di valutazione economica della gara con possibilità solo di eventuale rialzo) pertanto potrà essere integrato della percentuale indicata nell’offerta economica del concessionario, per ogni anno di concessione, a far tempo dalla consegna dei locali, quale canone di utilizzo degli stessi e delle relative attrezzature.
3. Tale somma dovrà essere versata in un’unica soluzione entro gli otto mesi successivi alla data di consegna dei locali e poi entro il 31 marzo di ogni anno di concessione. L’importo del canone non sarà soggetto ad adeguamento ISTAT per i primi 4 anni di concessione. In caso di rinegoziazione del contratto con l’affidatario per ulteriori n. 4 anni si potrà
procedere alla revisione del canone di locazione offerto in sede di gara. L’importo non potrà eccedere l’adeguamento complessivo dell’indice ISTAT degli ultimi 4 anni.
ART. 10 -TUTELA DEI LAVORATORI
L'impresa concessionaria, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie, si obbliga ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto.
L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione.
L'impresa concessionaria è tenuta altresì all'osservanza ed all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.
Il Comune potrà richiedere all’impresa concessionaria in qualsiasi momento l’esibizione del libro matricola, dei fogli paga e di ogni altra documentazione inerente i rapporti contrattuali con il personale, al fine di verificare la corretta attuazione degli obblighi inerenti l’applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale,e assicurativa.
Tra la documentazione da produrre si ritiene utile specificare, senza null’altro escludere:
a) copia lettera di assunzione di ciascun operatore
b) copia delle attestazioni dei corsi di formazione richiesti di ciascun operatore;
c) copia comunicazione delle assunzioni al Centro Impiego competente
d) copia Libro Unico del Lavoro nella parte relativa ai dipendenti e/o soci lavoratori utilizzati nell’appalto
e) per cooperativa che operi con soci-lavoratori: copia del Regolamento ai sensi art. 6 Legge 3 aprile 2001, n. 142
Il concessionario si impegna a presentare, su richiesta, tutta la documentazione necessaria a verificare la regolarità contrattuale, previdenziale e assicurativa, in ordine alla gestione dei rapporti con il personale impegnato nel servizio. I soggetti richiedenti sono tenuti al segreto d’ufficio sulle notizie apprese, salvo che le stesse configurino illecito o denuncino un contrasto con le disposizioni contrattuali e con la normativa vigente.
Il mancato rispetto delle presenti disposizioni costituisce ad ogni effetto di legge grave inadempimento delle previsioni contrattuali. Qualora l’impresa non risulti in regola con gli obblighi di cui sopra questa Amministrazione ha facoltà di procedere alla risoluzione del
contratto. Alla parte inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall’Amministrazione.
Il Comune di Bresso é esplicitamente sollevato da ogni obbligo e responsabilità che possa far valere il personale impiegato dal mancato rispetto delle norme dei CCNL e su eventuali carenze in ordine agli obblighi previdenziali, assistenziali ed erariali in capo al proprio datore di lavoro.
ART. 11 – PREVENZIONE, SICUREZZA, EMERGENZE
1. L’impresa concessionaria è tenuta all’osservanza delle leggi vigenti ed ogni altra normativa in materia di igiene, medicina del lavoro, prevenzione infortuni, sicurezza, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e successive modificazioni e adeguamenti.
2. Si precisa che in merito all’eventuale presenza di interferenze la valutazione delle stesse è stata effettuata, escludendone l’esistenza. Pertanto non si ritiene necessario redigere il DUVRI (D.Lgs.81/2008).
3. Il concessionario dovrà comunicare al momento della stipula del contratto il nominativo del responsabile della sicurezza.
4. Il concessionario ha l’obbligo di presentare, al momento della sottoscrizione del contratto, il piano operativo di sicurezza relativo all’attività da esso svolte nell’ambito del servizio oggetto della concessione, nonchè le attestazioni previste dal T.U. sulla sicurezza D.Lgs 81/08.
5. Il concessionario dovrà vigilare, ed è unico responsabile in merito, che in ogni struttura sia presente tutta la documentazione prevista per legge.
6. E’ previsto che il concessionario utilizzi attrezzature o macchinari di proprietà del Comune pertanto il Comune riconosce al concessionario il possesso temporaneo degli stessi. Tale possesso decade automaticamente con il decadere del contratto.
7. E' in ogni caso vietato che le cose, le attrezzature, i macchinari di proprietà del Comune vengano asportati, trafugati, portati al di fuori delle strutture o dalle aree di proprietà del Comune stesso, o vengano utilizzati per scopi diversi da quelli per i quali siano stati costruiti o ai quali siano stati destinati.
8. Il concessionario, in quanto consegnatario del bene, dovrà comportarsi con la diligenza del buon padre di famiglia, assicurando di verificare lo stato complessivo degli impianti sia ai fini della sicurezza che della funzionalità, e ha l’obbligo di segnalare ogni anomalia o stato di pericolo.
ART. 12 – RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI
1. Il concessionario solleva il Comune di Bresso da qualunque pretesa, azione o molestia che possano derivare da terzi per mancato adempimento degli obblighi derivanti dal
presente capitolato, per trascuratezza o per colpa, anche lieve, nello svolgimento dell'attività concessa.
2. Le spese sostenute a tal titolo dall'Amministrazione Comunale saranno dedotte sino all'ammontare dei crediti maturati e l'eventuale somma eccedente sarà o rimborsata dallo stesso aggiudicatario e/o trattenuta sull’importo della cauzione prestata, che in tal caso, dovrà essere reintegrata.
3. Il concessionario è sempre responsabile, sia verso il Comune, sia verso terzi, dell'esecuzione di tutti i servizi assunti.
4. Il concessionario è responsabile dell'operato e dei propri dipendenti e/o degli eventuali danni che dal personale potessero derivare al Comune e/o a terzi.
5. Nessun rapporto giuridico si instaurerà tra operatore e Comune.
6. Il concessionario deve stipulare prima dell’inizio del servizio apposita polizza assicurativa per un’adeguata copertura dei danni provocati agli utenti ed alla struttura per fatti addebitabili ai propri operatori, durante o a causa dello svolgimento dei servizi di cui al presente capitolato, non coperti da assicurazioni obbligatorie. Copia della polizza va consegnata al Comune al momento della sottoscrizione del contratto. Tale polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi e verso prestatori di lavoro (RCT/RCO) dovrà avere un massimale unico di almeno Euro 5.000.000,00 (Cinquemilioni/00). La polizza dovrà comprendere tra i terzi anche il Comune di Bresso.
7. La polizza deve coprire l’intero periodo contrattuale. Il concessionario si impegna a presentare all’amministrazione comunale, ad ogni scadenza annuale delle polizze, le dichiarazioni da parte della compagnia assicurativa di regolarità amministrativa di pagamento del premio.
ART. 13 – PARTECIPAZIONE E CONTROLLI
1. Il Comune ha ampie facoltà di indirizzo e di controllo che attuerà nelle forme che riterrà più opportune - anche applicando procedure atte alla rilevazione dei livelli qualitativi e funzionali del servizio e del grado di soddisfazione dell’utenza, operando il necessario coordinamento e impartendo le direttive per l’omogeneità delle attività educative di tutti gli asili nido comunali – e vigilerà sul rispetto delle clausole del presente capitolato, del piano di gestione e delle disposizioni legislative e regolamentari.
2. Laddove l’amministrazione comunale promuovesse o aderisse a un coordinamento pedagogico territoriale, il concessionario sarà tenuto ad aderire anch’esso.
3. Il concessionario, attraverso l’attività del Responsabile del servizio, è tenuto, inoltre, a presentare relazioni, con periodicità semestrale (orientativamente nei mesi di dicembre e giugno), sull'attività svolta e i risultati conseguiti, le eventuali disfunzioni verificatesi ed i correttivi applicati; le indicazioni sui possibili miglioramenti alla gestione. Il contenuto e la periodicità potrà comunque essere oggetto di successiva verifica, per massimizzarne l’utilità.
ART. 14 – INTERRUZIONE DEL SERVIZIO
1. Il concessionario per l’asilo nido di via Lillo del Duca non potrà sospendere a nessun titolo i servizi neppure parzialmente e/o temporaneamente, salvo esplicita preventiva autorizzazione scritta da parte del Comune di Bresso.
2. Il concessionario che non possa espletare il servizio, a causa di sciopero del proprio personale, deve darne preavviso agli utenti e al Comune nei termini di legge, nel rispetto comunque della normativa connessa agli scioperi nei servizi pubblici essenziali.
ART. 15 – ACQUISTO POSTI NIDO E CORRISPETTIVO A FAVORE DEL CONCESSIONARIO
1. L’Amministrazione comunale garantirà al concessionario, per ogni anno scolastico, la copertura di una percentuale di posti variabile tra i 2/3 e il 100% della capienza totale dell’asilo nido di via Lillo del Duca (capienza totale n. 60 posti).
2. La concessionaria potrà utilizzare, per l’asilo nido di via Lillo del Duca, gli eventuali posti liberi e attivare eventuali ulteriori attività (orari prima delle 07,30 e oltre le 18,00, attività di sabato e/o festive, periodi di chiusura del calendario scolastico, ecc.) e gli utenti iscritti si rapporteranno con lei direttamente per sistema tariffario e pagamenti.
3. Alla concessionaria, per i bambini inseriti dall’amministrazione comunale, spetta il corrispettivo mensile (retta) tenuto conto della modalità d’orario fruita dall’utente (fascia oraria massima 07,30/18,00) determinato dall’esito della gara distintamente per frequenza a tempo pieno, pre nido, post nido, part-time mattino e part-time pomeriggio, pre e post part-time. Il corrispettivo spetterà in misura ridotta del 50% per i bambini inseriti al nido dopo il 15° giorno del mese.
4. Il corrispettivo dovuto dall’Amministrazione comunale sarà liquidato al concessionario su presentazione di regolari fatture mensili. Si precisa che le riduzioni di rette previste dal Regolamento comunale - art. ART. 16 - RIDUZIONI DELLA QUOTA DI CONTRIBUZIONE MENSILE - saranno applicate solo come segue:
- Il corrispettivo mensile (retta) viene ridotto nei seguenti casi e della percentuale a fianco di ciascun caso indicata:
a) Inizio inserimento dal giorno 16 del mese - Riduzione del 50% della quota sul mese di contribuzione dovuto.
b) Nei casi di chiusura totale del Servizio derivanti da cause di forza maggiore (intendendosi per essi interventi di chiusura non programmati ma derivanti da ordinanze varie emesse dalle autorità competenti, da calamità naturali ecc.) e/o per cause derivanti dalla concessionaria e non compresi nel calendario scolastico il corrispettivo mensile (retta) sarà ridotto di 1/20 per ogni giorno di chiusura.
5. I compensi di cui sopra sono comprensivi di tutto quanto specificato nel presente capitolato. Il concessionario, con il corrispettivo definito nell’offerta economica, si ritiene soddisfatto nei confronti dell’amministrazione comunale per il servizio di cui trattasi e non ha, quindi, alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.
6. Il Comune non assume alcuna responsabilità né presta alcuna garanzia per le somme dovute dagli utenti direttamente iscritti alle attività proposte dal concessionario.
7. Per i bambini diversamente abili, che a seguito di valutazione condivisa con il comune di Bresso, avessero bisogno di personale di sostegno aggiuntivo, il concessionario assicurerà la presenza del personale necessario secondo le indicazioni di volta in volta date dal Comune, il quale ne assumerà gli oneri relativi definiti in sede di gara (offerta economica).
8. Eventuali contributi da enti pubblici per la gestione dell’asilo nido o per la manutenzione o adeguamento del fabbricato, competono esclusivamente e per intero al Comune concedente. E’ esclusiva facoltà del concessionario attivarsi per il recupero di contributi a sostegno della gestione del servizio e/o per la promozione di servizi innovativi/integrativi. La coprogettazione per la partecipazione a bandi nazionali/regionali ecc. potrà determinare altre forme di ripartizione.
ART. 16 - FATTURAZIONE – PAGAMENTI – TRACCIABILITA’
1. Il concessionario emetterà fatture mensili, posticipate, intestate a Comune di Bresso – Area Servizi alla Persona – Servizi Prima Infanzia – Xxx Xxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxx. Fiscale 00935810150), esclusivamente in formato elettronico (ex D.L. 66/2014), pena l’impossibilità di procedere al pagamento da parte dell’Amministrazione.
2. Ogni fattura, oltre ad ulteriori dati identificativi che verranno comunicati successivamente all’aggiudicazione definitiva, dovrà obbligatoriamente riportare il CIG e il Codice Univoco del comune di Bresso, senza i quali l’Amministrazione non può procedere al pagamento.
3. La liquidazione delle fatture sarà disposta dal Servizio Prima Infanzia, previo accertamento della integrale ottemperanza delle condizioni previste dal presente capitolato.
4. Il pagamento delle stesse sarà effettuato dalla Tesoreria comunale su mandato del responsabile del servizio di ragioneria comunale, nel rispetto del termine di 60 giorni dalla data di liquidazione della fattura da parte del Servizio Prima Infanzia.
5. Ai sensi dell’art. 1 - comma 629 - della legge di Stabilità 2015 (che modifica il DPR n. 633/1972 inserendo l’art. 17-ter), l’Amministrazione è tenuta al rispetto del meccanismo detto “split payment” per effetto del quale verserà direttamente l’IVA all’erario anziché al fornitore, che, comunque, dovrà esporla in fattura.
6. Si precisa che, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari (artt. 3 e 6 della legge n. 136/2010, come modificata dalla legge n. 217/2010), relativamente al presente contratto il concessionario dovrà accendere presso banche o presso Poste Italiane Spa, uno o più conti correnti “dedicati”, anche in via non esclusiva. Il medesimo si impegna a comunicare a questo Settore competente, gli estremi identificativi del/dei conti correnti dedicati, unitamente alle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare
su di essi. Lo stesso provvede altresì a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. Il pagamento sarà effettuato esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale ovvero altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo di tali strumenti costituisce causa di risoluzione del contratto.
7. In ottemperanza alle vigenti normative, in sede di formale liquidazione delle fatture, il Settore competente è tenuto all’acquisizione d’ufficio (presso l’INPS di competenza) di DURC regolare, in corso di validità, del concessionario. Qualora tale condizione non si verificasse, l’Amministrazione comunale sospenderà la liquidazione delle fatture in attesa di regolarizzazione e/o procederà ai sensi di legge.
ART. 17 - CAUZIONE DEFINITIVA
1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l’esecutore del contratto si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto della concessione in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ammontante, pertanto, a Euro 188.000,00 (centoottantottomila,00).
2. L’importo della cauzione definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari al cinque per cento del valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concessionario dovrà allegare, in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell’organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese aderenti sono certificate o in possesso della dichiarazione.
3. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni.
4. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima;
b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c.
c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1957 del c.c.
5. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fedejussoria per l’applicazione delle stesse.
6. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
7. La mancata costituzione della garanzia di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. determinerà la revoca dell’affidamento e l’incameramento da parte dell’Amministrazione comunale della cauzione provvisoria.
ART. 18 – PENALITÀ
1. Il concessionario, senza esclusione di eventuali conseguenze penali, è soggetto a penalità quando:
a) si renda colpevole di manchevolezza o deficienza nella qualità e/o nella quantità del servizio, compresi il servizio mensa e la sanificazione degli ambienti;
b) effettui in ritardo gli adempimenti prescritti nel caso di rilievo nelle ispezioni, nel caso di invito al miglioramento e all'eliminazione di difetti o imperfezioni del servizio;
c) non rispetti gli standard organizzativi e gestionali previsti dalla normativa regionale e le disposizioni del presente capitolato, nonché le normative a tutela dei lavoratori e della sicurezza;
d) non effettui la formazione del personale nei modi e nei tempi previsti in sede di offerta per la presente gara.
ART. 19 - IMPORTI DELLE PENALITÀ
1. L'Amministrazione ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di applicare nei confronti del concessionario penali da un minimo di € 200,00 ad un massimo di € 1.000,00 qualora, in occasione dei controlli effettuati, vengano rilevate le inadempienze descritte nel precedente articolo.
2. Fermo restando i casi che determinano la risoluzione o la rescissione del contratto, i competenti uffici procedono immediatamente alla contestazione formale dei fatti rilevati, invitando il concessionario a formulare le proprie controdeduzioni entro (10) dieci giorni.
3. Nel caso il concessionario non adempia a tali incombenze o nel termine di dieci giorni fornisca elementi giudicati, dal Responsabile comunale competente alla gestione del contratto, inidonei a giustificare le inadempienze contestate, si disporrà, a titolo di penale, la trattenuta dall’importo del fatturato al Comune per il mese in corso. L’applicazione della penalità non pregiudica la richiesta di risarcimento di maggiori danni.
4. L'eventuale contestazione, ritenuta non sufficientemente giustificata, successiva alla quinta nel corso dell’anno solare (01/01 – 31/12) per tutti gli anni di durata della concessione, determina la risoluzione del contratto stesso e l'immediata sospensione dei compensi pattuiti.
ART. 20 - MODALITA' DI APPLICAZIONE DELLA PENALITÀ
1. L'ammontare della penalità è addebitato sui crediti maturati e liquidati dal concessionario aggiudicatario derivanti dal contratto.
2. Le penalità sono notificate al concessionario in via amministrativa, restando escluso qualsiasi avviso di costituzione in mora e ogni atto o procedimento giudiziale preventivo.
ART.21 - RISOLUZIONE DEL RAPPORTO DI CONCESSIONE
Il rapporto di concessione può essere risolto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile: la risoluzione si verifica di diritto, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, quando si verifichi una delle sotto indicate condizioni:
a) abbandono del servizio oggetto della concessione, salvo per causa di forza maggiore;
b) contravviene ripetutamente ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relative al Servizio, e non rimedia a seguito di diffida formale da parte del Comune;
c) contegno gravemente scorretto verso il pubblico, da parte del concessionario o del personale dipendente adibito al servizio;
d) comportamento derivante da colpa grave e/o dolosa;
e) violazioni agli obblighi derivanti dal codice di comportamento dipendenti pubblici (DPR 16 aprile 2013 n. 62) e al Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bresso, adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 11/2014;
f) procedure concorsuali e/o frode;
g) cessione anche parziale del contratto o subappalto;
h) sopravvenute cause di esclusione e ostative legate alla legislazione antimafia;
i) condanna definitiva del/dei rappresentante/i legale/i per un reato contro la Pubblica Amministrazione;
j) gravi e reiterate violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal Contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia e non rimedia a seguito di diffida formale da parte del Comune;
k) mancato versamento delle retribuzioni e degli oneri previdenziali ed assistenziali relative ai dipendenti;
l) inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario anche riferite al personale dipendente;
m) mancato utilizzo degli strumenti previsti per legge, idonei a consentire la piena tracciabilità di tutte le operazioni contabili riguardanti la presente concessione.
ART. 22 - APPALTO, DIVIETO DI SUBAPPALTO E DI CESSIONE DEL CONTRATTO
1. E’ vietato l’appalto, sia totale che parziale, dei servizi educativi e dei servizi ausiliari.
2. E’ possibile appaltare le altre prestazioni relative al presente capitolato; si precisa che è vietato, alle ditte appaltatrici incaricate dalla concessionaria, subappaltare servizi o parti di servizi ad esse affidati.
3. E’ vietata la cessione, anche parziale, del contratto.
4. L’accertata violazione della presente disposizione comporterà l’immediato recesso dal rapporto contrattuale, senza alcuna formalità, dell’amministrazione comunale, che provvederà ad incamerare la cauzione definitiva, riservandosi di avviare azioni di risarcimento nonché ulteriori azioni per la tutela dell’interesse pubblico.
ART. 23 – SPESE CONTRATTUALI
1. Il contratto sarà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante dell’Amministrazione comunale, ai sensi dell’art. 11, comma 13 del D.lgs. n. 163/2006.
2. Sono a carico della ditta aggiudicataria tutte le spese contrattuali.
ART. 24 -TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, si fa presente che i dati forniti saranno trattati dall’Amministrazione Comunale per le finalità connesse all’espletamento della gara e la necessaria stipula e gestione del contratto. Il trattamento dei dati verrà effettuato dall’Amministrazione comunale in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla legge.
2. Acquisite, ai sensi del citato art. 13 del D. Lgs. 196/2003 le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell’offerta e/o la sottoscrizione del contratto, il concorrente acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra indicato.
Titolare del trattamento dei dati è il Comune di Bresso.
ART. 25 -DISPOSIZIONI FINALI
1. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, valgono le disposizioni regolamentari e legislative vigenti in materia.
ELENCO ALLEGATI:
- Piano economico/finanziario stimato della concessione;
- Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bresso, adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 11/2014;
- Dichiarazione insussistenza rischi da interferenze;
- Elenco del personale attualmente in servizio nei 2 asili nido;
- Piante asilo nido via Lillo del Duca;
- Piante struttura asilo nido xxx Xxxxxx/Xxxxx.