SCHEMA DI CONTRATTO
SCHEMA DI CONTRATTO
per l’affidamento della “FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE” – C.I.G.: 6709260081”
tra la SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A.
e
l’operatore economico
SCHEMA DI CONTRATTO
PER LA FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE CIG 6709260081
tra
La SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A., con sede in IVREA, xxx Xxxxxx, x. 00/X, codice fiscale e
partita IVA 06830230014, in persona del suo e legale
rappresentante pro tempore, Dott. , nato a , il
, codice fiscale , domiciliato per la carica presso la sede della societò, di seguito per brevità denominata anche solo stazione appaltante,
da una parte,
e
L’operatore economico di seguito indicato:
con sede in , via , n. , codice fiscale e partita IVA , in persona del suo e legale rappresentante pro tempore, Dott. , nato a , il , codice fiscale , domiciliato per la carica presso la sede della societò, di seguito per brevità denominata denominato anche solo esecutore e/o appaltatore ,
dall’altra,
Soggetti preposti all’esecuzione del contratto d’appalto in nome e per conto della stazione appaltante:
Responsabile del Procedimento: Dott.
, n. ;
nominato con atto del
D irettore dell’Esecuzione: Dott. , nominato con atto del
, n. ;
Premesse
1. con determina n. gare Europee del , la SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. (di seguito denominata anche solo stazione appaltante) ha indetto procedura aperta per l’affidamento della “FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE”, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell’art. 95, comma 4, lettera b), del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
2. Il bando di gara, ai sensi del combinato disposto degli articoli 72, 73, 216, comma 11, del d.lgs. 50/2016, è stato trasmesso per via elettronica all’Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione Europea in data e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del
n. , sul profilo del committente xxx.xxxxxxxx.xx nella sezione , sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture e sul sito informatico dell’Osservatorio Contratti Pubblici della Regione Piemonte, sul quotidiano a diffusione nazionale del
, sul quotidiano a diffusione nazionale del , sul quotidiano a
diffusione locale del e sul quotidiano a diffusione locale del
.
3. All’esito della procedura di selezione delle offerte, così come risulta dal verbale in data
il Responsabile del procedimento, alla presenza di testimoni, ha dichiarato l’aggiudicazione provvisoria della procedura di gara;
4. il Consiglio di Amministrazione della stazione appaltante, nella seduta del
, con verbale n. _ , ha approvato l’aggiudicazione, aggiudicando definitivamente l’appalto in favore dell’operatore economico (di seguito denominato anche solo appaltatore e/o esecutore);
5. al fine di rendere efficace l’aggiudicazione, l’esecutore è stato sottoposto, con esito positivo, alle verifiche di cui all’art. 32 del d.lgs. 50/2016, così come risulta dal verbale di “Attestazione aggiudicazione definitiva efficace” del _ marzo 2016;
6. la predetta aggiudicazione divenuta efficace è stata comunicata, ai sensi dell’art. 76 del d.lgs. 50/2016;
7. è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva efficace, come previsto dall’art. 32, comma 9, del d.lgs. 50/2016;
8. l’esecutore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.
Tutto ciò premesso e considerato, le parti convengono e stipulano quanto segue:
1. Norme regolatrici
Le premesse al contratto, gli atti di gara e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come l’offerta economica, il Capitolato Tecnico Prestazionale (di seguito denominato anche solo Capitolato), il D.U.V.R.I., e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.
L’esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:
a) dalle disposizioni del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
b) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni richiamate;
c) dalle disposizioni di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, se ed in quanto ed ancora applicabili secondo le disposizioni della d.lgs. 50/2016 ed in particolare il suo articolo 216;
d) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81;
e) dalle disposizioni di cui al d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente.
In caso di discordanza o contrasto tra quanto contenuto nel contratto e quanto disposto nel Capitolato, a prevalere sarà l’interpretazione estensiva e/o più favorevole alla stazione appaltante.
2. Oggetto
Il presente contratto ha per oggetto la FORNITURA DI GASOLIO DA AUTOTRAZIONE.
Per la descrizione dettagliata si rinvia alle previsioni di cui al Capitolato Tecnico Prestazionale.
3. Domicilio agli effetti del contratto e per le notifiche all’Esecutore
L'esecutore elegge domicilio nel seguente indirizzo:
.
Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dell’esecuzione del contratto o dal Responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'esecutore o di colui che lo rappresenta nella conduzione della fornitura oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto di cui sopra.
4. Condizioni e modalità di esecuzione della fornitura
Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel Capitolato e nel D.U.V.R.I..
L’esecutore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo, salvaguardando le esigenze della stazione appaltante e di terzi autorizzati.
Per le prestazioni contrattuali dovute, l’esecutore si obbliga, altresì, ad avvalersi di risorse con istruzione, competenza ed esperienza adeguati alle funzioni che saranno loro assegnate.
In caso di inadempimento da parte dell’esecutore degli obblighi di cui ai precedenti commi, la stazione appaltante, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Durata del contratto
La fornitura di cui all’art. 2 ha una durata pari a mesi ventiquattro (24).
La fornitura decorrerà dalla data indicata nell’apposito verbale di avvio dell’esecuzione del contratto predisposto dal Direttore dell’esecuzione e controfirmato dell’esecutore, a seguito di esplicita autorizzazione rilasciata, allo stesso, dal Responsabile del procedimento.
6. Importo contrattuale e revisione prezzi
L’importo contrattuale complessivo stimato e presunto per lo svolgimento delle prestazioni relative alla fornitura indicata all’art. 2 viene determinato, a titolo indicativo e quale importo massimo per la durata di mesi ventiquattro (24), in € 1.250.000,00 (un milione duecento cinquantamila e cinquecento / 00), Iva e oneri relativi alla sicurezza esclusi.
A tale importo vanno aggiunti gli oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale per la durata di mesi ventiquattro (24), di cui al D.U.V.R.I., pari a € 3.500,00 (tremila cinquecento /00), Iva esclusa.
Pertanto, l’importo contrattuale complessivo stimato e presunto, IVA ed oneri relativi alla sicurezza sui luoghi di lavoro derivante dai rischi di natura interferenziale compresi, è pari a € 1.253.500,00 (un milione duecento cinquanta tremila e cinquecento / 00).
Così come risulta dall’offerta economica in data , il prezzo (a misura) sarà così calcolato:
- variazione in aumento offerta in sede di gara pari a
( / ) €/Klitro, espressa in variazione per €/Klitro rispetto alla quotazione settimanale “max” (con esclusione dei valori compresi nelle “punte min-max)
del prodotto “Gasolio auto” o, qualora richiesto ai sensi dell’articolo 1 del Capitolato, del prodotto “Gasolio per autotrazione artico” dell’area di competenza (“Nord”) del listino “Mercato interno extra-rete”, pubblicato con cadenza settimanale dalla Staffetta Quotidiana nelle “Chiusure dei mercati”, la settimana antecedente la data di consegna; cui saranno sommati gli oneri per la sicurezza derivanti da rischi di natura interferenziale, di cui al D.U.V.R.I., non soggetti a ribasso, fissi ed invariabili, pari a €/Klitro 3,36 (tre / 36), Iva esclusa.
I prezzi risultanti dall’aggiudicazione della procedura restano fissi ed invariati per tutta la durata della fornitura, fatte salve le norme vigenti in materia di revisione prezzi, se ed in quanto applicabili laddove ne ricorrano i presupposti.
Ai sensi dell’art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell’importo complessivo del contratto, stimato e presunto, la stazione appaltante può imporre all’appaltatore l’esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l’appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.
7. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro
L’ esecutore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.
L’esecutore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili, alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
L’esecutore si obbliga altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i su indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.
Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l’esecutore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.
L’esecutore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l’adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.
In caso di ottenimento da parte del Responsabile del procedimento del documento unico di regolarità contributiva (di seguito D.U.R.C.) che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), lo stesso provvederà a trattenere l’importo corrispondente all’inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il D.U.R.C. verrà disposto dalla Stazione appaltante direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.
In caso di ottenimento del D.U.R.C. dell’esecutore, negativo per due volte consecutive, il Responsabile del procedimento, acquisita una relazione particolareggiata predisposta dal Direttore dell’esecuzione del contratto, proporrà la risoluzione del contratto, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni.
Ove l’ottenimento del D.U.R.C. negativo per due volte consecutive riguardi il subappaltatore, la Stazione appaltante pronuncerà, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione al subappalto, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico.
Nel caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’esecutore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti impiegato nell’esecuzione del contratto, il Responsabile del procedimento inviterà per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso, l’esecutore, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la stazione appaltante si riserva di pagare anche in corso d’opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo il relativo importo dalle somme dovute all’esecutore del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente, nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto a quest’ultimo. Il Responsabile del procedimento predisporrà delle quietanze che verranno sottoscritte direttamente dagli interessati. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al precedente comma, il Responsabile del procedimento provvederà all’inoltro delle richieste e delle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
8. Obblighi di riservatezza
L’esecutore ha l’obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all’esecuzione del presente contratto. In particolare si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Stazione appaltante e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
L’obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.
L’esecutore è responsabile per l’esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.
In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione appaltante ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l’esecutore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante.
Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9 “trattamento dei dati personali”, l’esecutore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i.) e ulteriori provvedimenti in materia.
9. Trattamento dei dati personali
Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13, del d.lgs. 196/2003 e s.m.i. recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù dell’art. 7 della citata normativa.
La stazione appaltante tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi. Con la sottoscrizione del presente contratto l’esecutore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima, tramite il sito internet xxx.xxxxxxxx.xx.
Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato d.lgs. 196/2003, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
L’esecutore si impegna ad accettare la nomina a “Responsabile del trattamento”, ai sensi dell’art. 29, del citato d.lgs. 196/2003, a trattare i dati personali conferiti in linea con le istruzioni impartite dal titolare del trattamento e comunque conformemente al disposto del Codice di cui sopra, tra cui l’adozione delle misure minime di sicurezza ivi previste.
10. Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva
L’esecutore, nell’esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’esecutore quanto della stazione appaltante e/o di terzi.
Inoltre, l’Esecutore si obbliga a manlevare e mantenere indenne la Stazione appaltante da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest’ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all’esecuzione del presente contratto.
E’ obbligo dell’esecutore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all’oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilionivirgolazerozero) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l’obbligo di manleva assunto dall’esecutore.
In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l’esecutore potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura prevista dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l’obbligo di manleva assunto dall’Esecutore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilionivirgolazerozero), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.
11. Subappalto
L’esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni.
ovvero
L’esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
L’esecutore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
L’esecutore si impegna a depositare presso la stazione appaltante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia e di quella specificatamente richiesta dalla stazione appaltante, ivi inclusa la certificazione attestante il
possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla documentazione di gara per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 cod. civ. o di qualsiasi relazione, anche di fatto, con il subappaltatore.
In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la stazione appaltante procederà a richiedere all’esecutore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
L’esecutore dichiara, con la sottoscrizione del contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 67 del d.lgs. 159/2011.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’esecutore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della stazione appaltante, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
L’esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
L’esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Resta inteso che la stazione appaltante prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
In caso di inadempimento da parte dell’esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
L’esecutore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel contratto.
L’esecutore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del x.x.xx. 50/2016.
In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la stazione appaltante annullerà l’autorizzazione al subappalto.
L’esecutore, anche con riferimento al subappalto, si impegna al rispetto delle disposizioni di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.
12. Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’esecutore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
L’esecutore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, comma 8, secondo periodo della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.
L’esecutore, il subappaltatore o il subcontraente che hanno notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Torino.
L’esecutore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.
La stazione appaltante verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un’apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge.
Con riferimento ai subcontratti, l’esecutore si obbliga a trasmettere alla Stazione appaltante, oltre alle informazioni di cui all’art. 105 del d.lgs., anche apposita dichiarazione resa ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla su richiamata legge. Resta inteso che la stazione appaltante, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla veridicità di quanto a tal riguardo attestato, richiedendo all’uopo la produzione dei subcontratti stipulati, e, di adottare, all’esito dell’espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l’esecutore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l’esecutore non potrà tra l’altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
In caso di cessione dei crediti si applica quanto disposto al punto 4.9 della determinazione 7 luglio 2011, n. 4 della soppressa Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici (oggi X.X.XX.).
13. Cauzione/garanzia definitiva
A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Esecutore ha depositato idonea cauzione/garanzia definitiva rilasciata in data
dalla
avente n.
di importo pari a €
(in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 in favore della stazione appaltante.
La cauzione a garanzia dell’esecuzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali.
La garanzia opera nei confronti della stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall’art. 103 del d.lgs. 50/2016.
In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della stazione appaltante.
Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante.
In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
14. Sospensione della fornitura
L’esecutore non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con la stazione appaltante.
L'eventuale sospensione della fornitura, per oltre 48 ore per decisione unilaterale dell’esecutore costituisce inadempienza contrattuale e conseguente causa di risoluzione del contratto per colpa.
In tal caso la stazione appaltante procederà all’incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell’esecutore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti dalla stazione appaltante e conseguenti a quelli derivanti dal nuovo rapporto contrattuale.
La sospensione della fornitura è ammessa nei soli casi consentiti dall’art. 107 del d.lgs. 50/2016.
15. Recesso
La stazione appaltante ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’esecutore con PEC.
Dalla data di efficacia del recesso, l’esecutore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno alla stazione appaltante. In caso di recesso della stazione appaltante, l’esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo il corrispettivo e le condizioni di contratto, nonché di un indennizzo pari al decimo della fornitura non eseguita. Il decimo dell'importo della fornitura non eseguita è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto della fornitura eseguita, così come previsto dall’art. 109, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
16. Recesso per giusta causa
Qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’esecutore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica Autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, la stazione appaltante ha diritto di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso.
In ogni caso, la Stazione appaltante potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall’art. 80 del d.lgs. 50/2016.
In caso di sopravvenienze normative interessanti la stazione appaltante che abbiano incidenza sull’esecuzione della fornitura, la stazione appaltante potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all’esecutore con PEC.
Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l’esecutore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d’arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all’art. 1671 del codice civile.
17. Divieto di cessione del contratto – Cessione del credito
E’ fatto divieto all’esecutore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
L’esecutore, ai sensi dell’art. 106 del d.lgs. 50/2016, può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità espresse all’art. 117, del Codice, a banche, intermediari finanziari disciplinati dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l’esercizio dell’attività di acquisto di crediti. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Stazione appaltante. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. E’ fatto, altresì, divieto all’Esecutore di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
L’esecutore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG 6709260081 al cessionario, eventualmente anche nell’atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all’Esecutore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati all’Esecutore medesimo, riportando il CIG 6709260081.
In caso di inosservanza da parte dell’esecutore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto della Stazione appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.
18. Penali e rilievi
Si intendono qui integralmente richiamate, quale parte integrante del presente contratto, le penali di cui all’art. 9 del Capitolato.
Al di fuori dei casi sopra richiamati in caso di eventuali ulteriori prestazioni non conformi, a quanto indicato nelle modalità di espletamento della fornitura descritta nel Capitolato, verrà applicata una penale pari all’uno per mille dell’importo presunto stimato dell’appalto (pari quest’ultimo af Euro 1.250.000,00)
Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali stabilite nel precedente articolo, dovranno essere contestati all’Esecutore per iscritto dal Direttore dell’esecuzione del contratto. L’esecutore dovrà comunicare, in ogni caso, per iscritto, le proprie deduzioni al Direttore dell’esecuzione, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.
Qualora la Stazione appaltante ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, la stazione appaltante provvederà a recuperare l’importo in sede di liquidazione delle relative fatture, ovvero in alternativa ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti dell’inadempimento.
La Stazione appaltante potrà applicare all’esecutore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; oltre la predetta misura, la stazione appaltante ha diritto alla risoluzione del presente contratto secondo quanto stabilito nell’articolo recante «Risoluzione per inadempimento».
L’esecutore prende atto che l’applicazione delle penali previste dal contratto non preclude il diritto della stazione appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel contratto non esonera in nessun caso l’esecutore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
19. Risoluzione per inadempimento
La stazione appaltante si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’esecutore. In tal caso la stazione appaltante
ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’esecutore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.
In ogni caso si conviene che la stazione appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto ai sensi dell’art. 1456 codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all’esecutore con PEC nei seguenti casi:
a) l’accertamento di due non conformità del prodotto nel corso dello stesso anno ai sensi dell’art. 7 del Capitolato (ai fini del calcolo dell’anno d’appalto si considera l’annualità a partire dal giorno di avvio dell’esecuzione dell’appalto, come risultante dal relativo verbale; pertanto il primo anno d’appalto si concluderà decorsi 365 giorni dal giorno di avvio della sua esecuzione);
b) qualora il ritardo nella fornitura risulti tale da compromettere il regolare svolgimento dei servizi cui è preposta e/o di cui è affidataria la SOCIETA’ CANAVESANA SERVIZI S.p.A. o, comunque, non venissero rispettate le modalità di fornitura di cui all’art. 4 del Capitolato;
c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Stazione appaltante;
d) nei casi di cui agli artt. 4 (condizioni e modalità di esecuzione dellam fornitura); 7 (obblighi derivanti dal rapporto di lavoro); 8 (obblighi di riservatezza); 10 (responsabilità per infortuni e danni – obbligo di manleva); 11 (subappalto); 12 (obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari); 13 (cauzione definitiva); 14 (sospensione della fornitura); 17 (divieto di cessione del contratto
–cessione del credito); 24 (obblighi e adempimenti a carico dell’esecutore);
e) applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’art. 18 recante «Penali e rilievi» del presente contratto.
In caso di risoluzione l’esecutore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità delle prestazioni in favore della Stazione appaltante.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
20. Fallimento dell’Esecutore o morte del titolare
Il fallimento dell’Esecutore comporta lo scioglimento ope legis del presente contratto di appalto. Qualora l’esecutore sia una ditta individuale, nel caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, è facoltà della stazione appaltante proseguire il contratto con i suoi eredi o aventi causa ovvero recedere dal contratto.
In caso di fallimento dell’impresa mandataria, la stazione appaltante ha la facoltà di proseguire il contratto con altra impresa del raggruppamento o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel raggruppamento in dipendenza della causa predetta, che sia designata mandataria ovvero di recedere dal contratto. In caso di fallimento dell’impresa mandante,
l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta all’esecuzione della fornitura direttamente.
La Stazione appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta.
21. Varianti
Non sono ammesse varianti, fatte salve le ipotesi previste dall’art. 106 del d.lgs. 50/2012.
22. Responsabile del procedimento, Direttore dell’esecuzione e Responsabile della fornitura
Il Direttore dell’esecuzione del contratto è preposto alla vigilanza sull’esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.
Salvo diverse disposizioni, la stazione appaltante, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell’esecuzione del contratto.
Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l’esecutore, il verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel contratto e nei documenti di riferimento, controllare che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini della Stazione appaltante, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.
L’eecutore indicherà il nominativo del responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell’esecutore medesimo, in ordine all’esecuzione dell’appalto di cui trattasi.
23. Fatturazione e pagamenti
Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui all’art. 6 l’Esecutore potrà emettere fattura sulla base delle modalità di cui all’art. 2 del Capitolato.
Nel rispetto del d.lgs. 9 ottobre 2002, n. 231 come modificato ed integrato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192, i pagamenti saranno effettuati nel termine di 60 giorni fine mese data fattura (DFFM), previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente contratto, all’ordine e al CIG (Codice Identificativo Gare), nonché al periodo di competenza.
Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la stazione appaltante procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei
dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.
La stazione appaltante, in ottemperanza alle disposizioni previste dall’art. 48-bis, del d.p.r.. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell’economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 10.000,00 (Iva inclusa), procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.
Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Stazione appaltante applicherà quanto disposto dall’art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Stazione appaltante, non produrrà alcun interesse.
Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
Considerato che, a norma dell’art 29, del D.l.vo 10 settembre 2003, n 276, in caso di appalto il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'Esecutore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell’appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti, qualora durante l’esecuzione del contratto emergessero debiti retributivi e/o contributivi dell’Esecutore nei confronti dei lavoratori la Stazione appaltante sospenderà immediatamente il pagamento delle fatture fino a concorrenza dei predetti debiti.
Il pagamento delle fatture potrà essere disposto allorchè l’Esecutore avrà dimostrato di avere estinto i debiti retributivi e contributivi nei confronti dei lavoratori.
L’esecutore dovrà fornire al momento dell’emissione delle fatture una dichiarazione sostitutiva, resa dal legale rappresentante che attesti l’avvenuta intera retribuzione contrattuale dovuta alle maestranze impiegate per il presente appalto.
Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate alla S.C.S. S.p.A. – (C.F. 06830230014) – xxx Xxxxxx x. 00 A – 00000 XXXXX (XX) e riporteranno il codice IBAN.
Come chiarito dalla Circolare 1/E della Agenzia delle Entrate del 9.2.2015, la stazione appaltante non rientra nell’ambito applicativo dello split payment previsto dall’art. 1, co. 629, lett. b) della legge n. 190/2014. Di conseguenza, rimangono a carico dell’esecutore gli ulteriori adempimenti fiscali.
L’importo delle predette fatture verrà bonificato dalla stazione appaltante sul conto corrente dedicato dichiarato dall’Esecutore.
24. Obblighi e adempimenti a carico dell’Esecutore
Sono a carico dell’esecutore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri previsti in Capitolato e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all’integrale espletamento dell’oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non
esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi.
L’esecutore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d’arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall’osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell’esecutore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L’esecutore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della stazione appaltante.
L’esecutore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la stazione appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
L’esecutore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all’esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione alla stessa di ogni circostanza che abbia influenza sull’esecuzione del contratto.
La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto. L’esecutore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L’esecutore è tenuto a comunicare alla stazione appaltante ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla stazione appaltante entro dieci giorni dall’intervenuta modifica.
Tutta la documentazione creata o predisposta dall’esecutore nell’esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della stazione appaltante.
In caso di inadempimento da parte dell’esecutore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Stazione appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’articolo 19.
25. Norme di garanzia della qualità
L’esecutore dovrà possedere e mantenere per tutta la durata dell’appalto i sistemi di qualità e relative certificazioni come dichiarati e profferti in sede di offerta.
26. Foro di competenza esclusiva
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra la stazione appaltante e l’esecutore, anche in relazione alla interpretazione, esecuzione, risoluzione, validità ed esistenza del Contratto o, comunque, a questo connesse, è competente, in via esclusiva, il Foro di IVREA, con espressa esclusione di ogni altro Foro.
E’ escluso il ricorso al procedimento arbitrale.
27. Forma del contratto, oneri fiscali e spese contrattuali
Sono a carico dell’esecutore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d’uso ed ogni altro onere tributario.
Per quanto riguarda le imposte, tasse ed altri oneri fiscali relativi agli appalti di fornitura si applicano le disposizioni legislative in materia.
L’esecutore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad Iva, che l’esecutore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell’Esecutore medesimo.
Letto, approvato e sottoscritto.
Il presente atto consta di pagine ( ) e viene sottoscritto alle pagine tutte.
Ivrea, lì
La S.C.S. S.p.A. L'esecutore