SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER LA PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE EX DISCOTECA SITO IN VIA REMIGIO DE PAOLIS 6/8
SCHEMA CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO PER LA PORZIONE DI IMMOBILE COMUNALE EX DISCOTECA SITO IN VIA XXXXXXX DE PAOLIS 6/8
Con la presente scrittura privata redatta in triplice copia ai sensi di legge, tra le seguenti parti:
1) Il Comune di San Xxxx Xxxxxx, in persona del rappresentante delegato Geom. Xxxxxx Xxxxxxx , con sede legale presso la sede comunale , alla Xxx Xxxxx Xxxxx Xxxxxxxx,00, Codice Fiscale 02149180586, partita I.V.A. 01032721001 " Locatore"
2) Il Sig. “Conduttore”
si conviene e si stipula quanto segue:
Articolo 1 – Oggetto - Il Locatore, nella qualità di unico proprietario, concede in locazione al locatario, che accetta, l’immobile sito in Xxx Xxxx Xxxxxx, Xxx Xxxxxxx Xx Xxxxxx, xxxxxx 0/0 come di seguito individuato,evidenziato in giallo nella allegata planimetria, controfirmata dalle parti.
Descrizione dell’Immobile: in Catasto Fabbricati Sez. U., foglio 5, particella XXXXX , categoria C/2 classe 2, consistenza mq. XXXXXXX, rendita € XXXXX.
Il Locatore garantisce che sull’Immobile non insistono diritti reali o personali di terzi che possono limitarne il libero godimento.
Articolo 2 – Destinazione - 1.L’Immobile potrà essere destinato esclusivamente ad magazzino o ad altre attività riconducibili alla categoria catastale come riportata nel certificato.
2.L’immobile è concesso in locazione nello stato di fatto e di diritto in cui si trova, rimanendo a carico dell’aggiudicatario la richiesta e l’ottenimento di eventuali concessioni, licenze e autorizzazioni edilizie, amministrative e/o di pubblica sicurezza occorrenti per l’uso attuale e per quelli consentiti, senza che l’aggiudicazione costituisca impegno al rilascio delle stesse da
parte del Comune o di altri Enti Pubblici.
0.Xx Locatore rende noto che l'immobile è inserito in un condominio sprovvisto di regolamento e tabelle millesimali e che i relativi impianti tecnologici a servizio sono stati realizzati all'epoca della costruzione e non risultano essere stati adeguati alla vigente normativa in materia di sicurezza, in particolare alle Leggi n. 46/90 e 10/91 e al D.lgs. 626/94 e s.m. Il Conduttore si obbliga a pagare le spese per i servizi comuni facenti carico all’Immobile, limitatamente agli oneri accessori ove accertata e comprovata l'esigibilità.
Articolo 3 – Durata - 0.Xx durata della locazione dell’Immobile è di anni 6 (sei) con inizio dalla data di sottoscrizione tra le parti del presente contratto . Il patto di locazione si rinnoverà tacitamente di sei anni in sei anni salvo che una delle parti non comunichi, a mezzo di lettera raccomandata, la propria volontà di disdire il contratto almeno 3 mesi prima della scadenza, fatto salvo in ogni caso l'eventualità che il locatore, alla firma, rinunci espressamente per se e per i suoi aventi causa alla facoltà di diniego della tacita rinnovazione alla prima scadenza contrattuale.
2.All'inizio della locazione ed al termine gli incaricati delle parti redigono un verbale di consegna/riconsegna relativo allo stato dei locali e degli impianti.
0.Xx ogni caso di ritardato rilascio il conduttore sarà tenuto a pagare al locatore un'indennità di occupazione corrispondente all'ultimo canone applicato in misura proporzionale al periodo di occupazione, da pagarsi con periodicità mensile fino alla riconsegna dell'immobile, aggiornato annualmente nella misura pari al 75% delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati .
Articolo 4 – Cessione del Contratto e Sublocazione - Il conduttore, fatta salva la preventiva inderogabile autorizzazione del locatario, da esprimersi esclusivamente in forma scritta e previa presentazione di apposita istanza con indicazione dei dati anagrafici e societari del sublocatario potrà essere autorizzato a cedere una porzione non superiore al 25% della
superficie totale del locale, certificata in mq. XXXXXX. Anche nelle porzioni eventualmente sublocate, fatta salva l'autorizzazione da richiedere all'Ente proprietario, non saranno ammesse attività che per la loro specificità possono arrecare danno alla salute, decoro e tranquillità pubbliche.
Articolo 5 – Recesso - Trascorsi sei mesi dalla data di decorrenza, il Conduttore avrà facoltà di recedere in ogni tempo dal Contratto, dandone comunicazione al Locatore mediante lettera raccomandata A.R. con un preavviso di almeno tre mesi. Tale facoltà potrà essere esercitata anche in relazione a singole porzioni dell’Immobile non superiori al 25% e comporterà una riduzione proporzionale dell’importo del canone locativo di cui al successivo canone.
Articolo 6 – Canone – Domiciliazione bancaria - 1. Il canone mensile offerto ed accettato è
pari ad € per un importo globale annuo di locazione di € ,00 ( /00),
oltre I.V.A. aliquota 22%. Su richiesta del Locatore, il canone potrà essere annualmente aggiornato in misura pari al 75% della variazione dell’indice ISTAT calcolato sull’andamento dei prezzi al consumo per famiglie di impiegati ed operai. In questo caso l’aggiornamento del canone decorrerà dal mese successivo a quello in cui perverrà la richiesta al Conduttore.
2. Il canone sarà corrisposto in n. 2 rate semestrali anticipate di pari importo scadenti il 1° gennaio ed il 30 giugno di ciascun anno solare a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente del Locatore c/o B.C.C. di Bellegra. Filiale di San Xxxx Xxxxxx, IBAN : IT 84 S 08381 38930 000000000 668.
3. La cauzione di € 2.550,00 oltre I.V.A., prestata a mezzo di
......................................................... in sede di offerta, viene sin da ora incamerata a titolo definitivo dal Comune di San Xxxx Xxxxxx ed assume la funzione di "deposito a garanzia" degli obblighi previsti dal contratto di locazione ad uso non abitativo. L'importo verrà restituito al conduttore a fine locazione previa verifica dell’immobile. Nel caso di accertamento di eventuali danni o depauperamenti non direttamente riconducibili all'uso per
cui è stata ceduta l’unità immobiliare, il deposito a garanzia verrà incamerato in tutto o in parte, definitivamente, nelle casse comunali.
Articolo 7 - Cessione del credito – Mandato all’incasso - Il Locatore garantisce che non perverranno al Conduttore comunicazioni, sue o di terzi, relative a cessioni dei crediti derivanti dal presente Contratto.
Articolo 8 – Oneri Accessori - Il Conduttore provvederà a stipulare direttamente, entro 15 giorni dalla sottoscrizione del presente atto, i contratti relativi alle utenze necessarie per l’utilizzo dell’Immobile, quali energia elettrica, acqua potabile, gas, ecc., in conformità alle proprie specifiche esigenze.
Articolo 9- Modifiche, miglioramenti, addizioni - Al conduttore è concessa la facoltà di eseguire a cura e spese proprie eventuali lavori di sistemazione dell'immobile finalizzate ad adeguare lo stesso alle norme di sicurezza ed alle proprie specifiche esigenze.
Resta inteso che il conduttore dovrà sottoporre all'approvazione preventiva del locatore il progetto relativo ad ogni lavoro proposto.
Per ogni lavoro eseguito , preventivamente autorizzato dall'Ente proprietario, sarà concessa una decurtazione sulla rata semestrale di locazione fino ad un massimo del 35% del totale, fino a completo rimborso dell'importo speso, I.V.A. esclusa. Alla cessazione per qualsiasi causa della locazione, le eventuali migliorie, addizioni, riparazioni ecc., effettuate ed approvate in accordo a quanto disposto in narrativa, resteranno acquisite dal proprietario senza che debba pagare rimborsi e/o indennità alcuni, ma anche senza possibilità di pretendere dal conduttore il ripristino dell'immobile nello status quo ante.
Articolo 10 - Manutenzione. - Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del conduttore come quelle finalizzate al corretto funzionamento degli impianti e delle strutture, mentre quelle di manutenzione straordinaria, come definite dalla vigente normativa, saranno a carico del proprietario come gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui
l'immobile risulti gravato.
Articolo 11 - Assicurazioni. - L'aggiudicatario ha presentato polizza/e per responsabilità civile e incendio, a copertura di tutti i danni materiali, diretti o indiretti a persone, o cose , compresi danni arrecati ai fabbricati e al locatore, comunque riconducibili al conduttore per l'esercizio della sua attività specifica ivi comprese le operazioni di manutenzione a carico del conduttore. stipulata con la
E' altresì fatto obbligo al conduttore di installare e mantenere, a propria cura e spese nei locali ceduti, i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento incendi, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all'uso.
Articolo 12 – Stato dell’Immobile - Il Conduttore si obbliga a mantenere il bene locato , a propria cura e spese, forniti di tutti i necessari impianti e mezzi mobili di spegnimento, dei percorsi di esodo e di ogni altro impianto e dispositivo di sicurezza in perfetta efficienza e pronti all’uso.
Articolo 13– Modifiche - Nessuna modifica al presente Contratto potrà essere apportata o provata se non per iscritto. Le clausole di cui alla presente scrittura sono considerate tutte essenziali, valide ed efficaci tra le Parti se non derogate o modificate dalle leggi speciali in materia di locazioni, in quanto applicabili, ed ogni modificazione del presente atto deve avvenire e provarsi in forma scritta
La Società dichiara espressamente che il presente contratto è avvenuto a seguito di una procedura ad evidenza pubblica contenente tutte le clausole essenziali del presente contratto, il cui schema costituiva allegato al bando di gara, e la mancata accettazione costituiva motivo di esclusione all’aggiudicazione il Comune, ai sensi del D.Lgs. n.196/2003, informa la Società che tratterà i dati, contenuti nel presente contratto, esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l’assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. La Società dichiara espressamente che non sussistono divieti e/o incompatibilità a
contrarre con la p.a. I Articolo l4. Verifiche e clausola risolutiva: Il Comune potrà in qualunque momento fare ispezionare i locali affittati, stabilendo che anche successivamente alla disdetta o nel caso in cui il proprietario intendesse vendere la cosa locata, la Società dovrà sempre consentire, previo avviso scritto, la visita dell’immobile locato, sotto pena della risoluzione di diritto del contratto e del risarcimento dei danni L’inadempienza da parte della Società di uno dei patti convenuti in questo contratto produrrà ipso jure, la sua risoluzione. Articolo 15 – Controversie - Ogni controversia inerente la validità, interpretazione ed esecuzione del presente Contratto sarà di competenza esclusiva del Foro di Tivoli. Articolo 16 – Registrazione e rinvio - Tutti gli oneri fiscali gravanti sul presente contratto sono a carico del Locatario, il quale provvederà a propria cura alla registrazione . Per tutto quanto non previsto nel presente contratto e negli atti di gara si applica la legge 392/1978 e smi e la normativa in quanto compatibile applicabile in materia. | ||
Letto, confermato e sottoscritto. | ||
Il Locatore- Comune di San Xxxx Xxxxxx | Il Locatario | |
(geom. Xxxxxx Xxxxxxx) | (Sig. | ) |