REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
REGOLAMENTO PER IL RECLUTAMENTO DI RICERCATORI CON CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO
Sommario
Art. 1 Finalità 1
Art. 2 Ambito di applicazione 1
Art. 3 Definizioni 1
Art. 4 Tipologie contrattuali 1
Art. 5 Procedura di reclutamento 2
Art. 6 Modalità di selezione 2
Art. 7 Contenuto del bando di selezione 3
Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni 4
Art. 9 Durata del contratto 4
Art. 10 Oggetto del contratto 5
Art. 11 Modalità di valutazione dell’attività svolta ai fini della proroga 5
Art. 12 Rapporto di lavoro 5
Art. 13 Trattamento economico 6
Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo 6
Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi 6
Art. 16 Mobilità 7
Art. 17 Norma transitoria 7
Art. 18 Pubblicità ed entrata in vigore 7
Art. 1 Finalità
Università Telematica Italian University Line - IUL può instaurare rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato mediante la stipula di contratti di diritto privato con soggetti dotati di adeguata qualificazione scientifica, in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 8.
I contratti hanno ad oggetto lo svolgimento di attività di ricerca, anche nell’ambito di uno specifico progetto o programma, nonché di attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
Art. 2 Ambito di applicazione
Il presente Regolamento disciplina, in armonia con i principi generali stabiliti dalla Carta Europea dei Ricercatori (Raccomandazione della Commissione delle Comunità Europee del 11/03/2005) e nel rispetto della Direttiva Comunitaria n. 70/1999 (Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato) e delle disposizioni nazionali (art. 24 della Legge 240/2010 e art. 49 della L. 35/2012) le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico spettanti ai ricercatori a tempo determinato.
Art. 3 Definizioni
Ai sensi del presente regolamento si intende:
per rapporto di lavoro subordinato: un rapporto lavorativo che si svolge alle dipendenze e secondo le direttive di un datore di lavoro. Si instaura mediante la stipula di un contratto di lavoro, che disciplina le condizioni che regolano il rapporto, ed in particolare i diritti ed i doveri che ne derivano;
per proroga del contratto: il prolungamento dell’originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario;
per rinnovo del contratto: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione del progetto di ricerca;
per nuovo contratto: la stipula di ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente all’esito di una nuova selezione per un nuovo progetto/programma di ricerca;
per chiusura del progetto/programma di ricerca: la scadenza temporale individuata dall’ultima spesa ammessa a rendicontazione.
Art. 4 Tipologie contrattuali
I contratti hanno le seguenti tipologie:
a) contratti di cui alla lettera a) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (junior): per questi contratti è previsto sia il regime di tempo pieno che di tempo definito. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito. Il ricercatore con contratto junior può svolgere fino ad un massimo di 60 ore di didattica frontale per anno accademico, da svolgersi secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per la programmazione didattica annualmente deliberate dagli Organi di Governo e con modalità da definire al momento dell’emanazione del bando di selezione. I contratti possono essere stipulati con il medesimo soggetto anche in Università diverse, nei casi previsti dal successivo art. 16. In questo caso il contratto verrà stipulato per un periodo che, sommato al precedente periodo già svolto, non superi la durata complessiva di tre anni.
b) contratti triennali non rinnovabili di cui alla lettera b) dell’art. 24 comma 3 della L. 240/2010 (senior).
Per questi contratti è previsto esclusivamente il regime di tempo pieno. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore. Il ricercatore con contratto senior è tenuto a svolgere, nell’ambito dell’impegno didattico istituzionale, 60 ore
di didattica frontale per anno accademico, così come indicato nel bando di selezione. Ulteriori incarichi didattici sono attribuiti soltanto ai sensi dell’art. 15 co. 2 del presente regolamento. Per i ricercatori di area medica di entrambe le tipologie può essere previsto lo svolgimento di attività assistenziale, secondo le modalità descritte al successivo art. 10 bis.
Art. 5 Procedura di reclutamento
Il Consiglio di Amministrazione, previo parere favorevole del Senato Accademico, autorizza l’indizione delle procedure di reclutamento dei ricercatori a tempo determinato e approva le richieste di attivazione e di proroga dei relativi contratti, previo accertamento delle risorse finanziarie disponibili e a seguito della formulazione di un’apposita proposta da parte dei Dipartimenti.
Il Dipartimento formula la proposta di attivazione della procedura di reclutamento del ricercatore a tempo determinato con delibera assunta con il voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto.
Gli oneri derivanti dall’attribuzione dei contratti di cui al presente regolamento possono essere a carico totale di altri soggetti pubblici e di soggetti privati, previa stipula di convenzioni di importo non inferiore al costo quindicennale per i ricercatori titolari del secondo contratto di cui all’art. 24 comma 5 della legge 240/2010 ovvero di durata almeno pari a quella del contratto per i ricercatori.
I contratti si intendono stipulati per periodi di lavoro su base triennale, da svolgersi secondo quanto previsto nel successivo art. 9.
La delibera del Dipartimento che formula la proposta di attivazione di una procedura di reclutamento di ricercatori a tempo determinato deve specificare:
a) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma di ricerca (o dei programmi/progetti) cui è collegato il contratto, ivi comprese tutte le informazioni necessarie ad individuarlo inequivocabilmente;
b) specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
c) le relazioni tra la durata temporanea del programma/progetto (o dei programmi/progetti), qualora indicato, e il contratto che si intende attivare, allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti per l’instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato;
d) il dipartimento di afferenza;
e) la sede di svolgimento delle attività;
f) le attività (oggetto del contratto), gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti,...) e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
g) il regime di impiego (tempo pieno o definito) per i soli contratti di cui all’art. 4 lettera a); i) le modalità di svolgimento della didattica frontale per i contratti di cui all’art. 4 lettera b) e per i contratti di cui all’art. 4 lettera a) qualora prevista;
h) il corrispettivo contrattuale proposto;
i) l’indicazione precisa dei fondi sui quali graveranno tutti i costi diretti e indiretti del contratto;
j) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
k) la prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera, nonché la lingua in cui effettuare tale prova.
Art. 6 Modalità di selezione
L’assunzione avviene previo svolgimento di procedure selettive che assicurino la valutazione comparativa dei candidati e la pubblicità degli atti.
E’ possibile procedere alla copertura di posti di ricercatore a tempo determinato mediante chiamata diretta esclusivamente nei casi e con le modalità previsti dalla vigente normativa.
Alle selezioni non possono partecipare coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità fino al quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la proposta di attivazione del contratto, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o un componente del Consiglio di
Amministrazione dell’Ateneo. Alle selezioni non possono altresì partecipare il coniuge di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura.
La selezione è svolta da una Commissione composta da almeno tre membri, nominata con decreto del Rettore, su proposta del Dipartimento che ha proposto l’attivazione della procedura.
Di norma della Commissione fanno parte tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato, interni o esterni all’Ateneo, individuati dal dipartimento o dalla struttura che ha proposto l'attivazione del contratto, appartenenti al settore scientifico disciplinare oggetto della valutazione o, in caso di necessità, a settori scientifici disciplinari affini. La Commissione individua al suo interno un presidente e un segretario verbalizzante.
La selezione avviene previa emanazione di un bando pubblicato in lingua Italiana sul Portale di Ateneo e pubblicità del medesimo sulla Gazzetta Ufficiale, sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nonché sul Portale dell’Unione Europea. Il bando è pubblicato di norma per 30 giorni naturali e consecutivi. I termini decorrono dalla data di pubblicazione dell’avviso di bando sulla Gazzetta Ufficiale. Tale termine è derogabile soltanto in caso di motivate e documentate esigenze, che verranno valutate dagli Organi Accademici all’atto dell’approvazione dei posti, nel rispetto comunque del limite minimo di 15 giorni naturali e consecutivi.
La selezione viene effettuata mediante valutazione preliminare dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo i criteri definiti dal DM 243/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 21/09/2011. A seguito della valutazione preliminare i candidati comparativamente più meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unità, sono ammessi alla discussione pubblica con la commissione dei titoli e della produzione scientifica, che può assumere anche la forma di un seminario aperto al pubblico; lo svolgimento di tale seminario non costituisce prova orale. I candidati sono tutti ammessi alla discussione qualora il loro numero sia pari o inferiore a sei. A seguito della discussione viene attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi. I bandi possono prevedere il numero massimo di pubblicazioni da presentare che comunque non potrà essere inferiore a dodici. I bandi devono prevedere, contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni, una prova orale volta ad accertare l’adeguata conoscenza di una lingua straniera. La discussione può essere svolta per via telematica.
Nell’ambito della valutazione si può tener conto anche di eventuali lettere di referenza prodotte dal candidato.
Gli atti sono approvati, entro 30 giorni dalla consegna, dal Direttore Generale con proprio decreto, previa verifica della regolarità della procedura. In caso contrario, il Direttore Generale provvede a rinviare gli atti alla Commissione giudicatrice assegnandole, contestualmente, un termine perentorio per la regolarizzazione.
Il decreto di approvazione degli atti, la relazione finale e la graduatoria finale sono resi pubblici mediante pubblicazione nel sito web dell’Ateneo all’indirizzo web xxx.xxxxxx.xx.
Il Dipartimento che ha proposto la procedura selettiva, acquisito il decreto di approvazione degli atti, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli aventi diritto dei professori di prima e di seconda fascia, formula motivata proposta in ordine alla chiamata del candidato indicato come vincitore. La proposta di chiamata formulata dalla struttura interessata è sottoposta alla delibera di approvazione del Consiglio di Amministrazione.
Art. 7 Contenuto del bando di selezione
Il bando di selezione contiene in forma sintetica:
a) la tipologia del contratto (junior o senior);
b) per i soli contratti junior il regime di impegno (a tempo pieno o definito);
c) l’oggetto del contratto;
d) l’eventuale indicazione dello specifico progetto/programma (o programmi/progetti) di ricerca, nonché la durata dello stesso;
e) le ore di didattica frontale per il contratto senior o, qualora previste, per il contratto junior, con le relative modalità di svolgimento;
f) la specificazione del settore concorsuale e di un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari;
g) l’eventuale numero massimo di pubblicazioni che i candidati possono presentare, che non potrà essere comunque inferiore a dodici;
h) l’indicazione della lingua straniera oggetto della prova orale;
i) diritti e doveri del ricercatore a tempo determinato;
j) il trattamento economico e previdenziale;
k) il dipartimento di afferenza;
l) la sede prevalente di lavoro;
m) la modalità di selezione;
n) i termini per la presentazione della domanda di partecipazione, secondo quanto stabilito dall’art. 6 del presente Regolamento;
o) l’indicazione dei requisiti per la partecipazione e dei titoli preferenziali;
p) gli obiettivi di produttività scientifica e l’impegno didattico complessivo che saranno assegnati al ricercatore (pubblicazioni, convegni, brevetti, altre tipologie di prodotti..) nell’ambito dell’eventuale progetto/programma di ricerca e le caratteristiche qualitative della produzione scientifica;
q) la previsione di modalità di trasmissione telematica delle candidature, nonché, per quanto possibile, dei titoli e delle pubblicazioni.
Art. 8 Requisiti per partecipare alle selezioni
Alle selezioni sono ammessi a partecipare i candidati, anche cittadini di Paesi non appartenenti alla Unione Europea, in possesso di:
− dottorato di ricerca o titolo equivalente, conseguito in Italia o all’estero;
− diploma di scuola di specializzazione medica per i settori interessati. In tal caso il dottorato o titolo equivalente costituisce titolo preferenziale.
Non sono ammessi alle selezioni i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori già assunti a tempo indeterminato, ancorché cessati dal servizio.
Non sono ammessi coloro che avranno avuto contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge 240/2010 presso l’Ateneo o presso altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010
per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Infine, non sono ammessi coloro i quali, al momento della presentazione della domanda abbiano un grado di parentela, o affinità entro il quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, con il Direttore Generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell’Ateneo. Al procedimento non possono altresì partecipare il coniuge di un professore o ricercatore a tempo indeterminato appartenente al dipartimento o alla struttura che bandisce la procedura.
Art. 9 Durata del contratto
La durata dei contratti di tipo a) e b) è triennale.
E’ prevista una sola proroga del contratto junior per soli due anni, secondo quanto definito al successivo art. 11. La richiesta di proroga è avanzata dalla struttura che ha attivato il contratto, con il consenso dell’interessato, sentito comunque il Senato, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza contrattuale.
La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari dei contratti di cui al presente regolamento e degli assegni di ricerca di cui all’art. 22 della L. 240/2010, intercorsi anche altri Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti di cui al comma 1 dell’art. 22 della Legge 240/2010, con il medesimo soggetto, non può in ogni caso superare i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
Art. 10 Oggetto del contratto
Il contratto indica le principali attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, ed ha allegato, come parte integrante, il programma di ricerca, qualora indicato nel bando.
Nel contratto junior è specificato il regime di impegno (tempo pieno o definito).
L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti è pari a 350 ore per il regime di tempo pieno e a 200 ore per il regime di tempo definito.
Nel contratto senior e, qualora previste, nel contratto junior vengono indicate le ore di didattica frontale.
E’ possibile apportare modifiche all’attività di ricerca oggetto del contratto, per consentire al ricercatore di essere coinvolto in eventuali ulteriori attività sviluppate nel corso della durata del contratto stesso e/o di partecipare a progetti finanziati nell’ambito di bandi competitivi. Tali modifiche dovranno essere formalizzate tramite un emendamento del contratto, da approvarsi dal Consiglio di Amministrazione, sentito il Senato Accademico, acquisito il consenso dell'interessato. Nel caso in cui la copertura finanziaria del posto RTD sia garantita da apposito accordo o convenzione di finanziamento con un ente esterno, la proposta di emendamento del contratto da parte del Senato dovrà essere concordata con tale ente prima dell’avvio delle procedure di partecipazione ad altri progetti ed essere accompagnata da una analisi atta a verificare che le modifiche proposte siano coerenti con l’eventuale progetto/programma di finanziamento e che permangano le necessarie garanzie di copertura finanziaria.
Art. 11 Modalità di valutazione dell’attività svolta ai fini della proroga
Con riferimento alla procedura di proroga dei contratti di cui all’art. 4 lettera a), l’attività svolta dal ricercatore viene valutata sulla base delle modalità, dei criteri e parametri individuati con Decreto Ministeriale 242/2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 21/9/2011.
La proroga è consentita nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione.
L’attività didattica e di ricerca del ricercatore nell’ambito del contratto per cui è richiesta la proroga è valutata da apposita Commissione, sulla base di una relazione predisposta dal dipartimento.
La valutazione della Commissione ha come oggetto l’adeguatezza dell’attività di ricerca e di didattica svolta in relazione a quanto stabilito nel contratto che si intende prorogare.
La Commissione è nominata dal Rettore su proposta del Senato ed è composta da tre docenti o ricercatori a tempo indeterminato , interni o esterni all’Ateneo, appartenenti al settore scientifico disciplinare del ricercatore a tempo determinato o, in caso di necessità, ai settori scientifici disciplinari affini.
Nel caso in cui la Commissione non concluda i lavori entro un mese dalla nomina, il Rettore nomina, sentito, il Senato una nuova Commissione in sostituzione della precedente.
In caso di esito positivo della valutazione, la proposta di proroga unitamente alla relazione del Senato e alla valutazione della Commissione, è sottoposta alla approvazione del Consiglio di Amministrazione, da adottarsi entro il termine di scadenza del contratto da prorogare.
Art. 12 Rapporto di lavoro
Il contratto di lavoro è sottoscritto dal vincitore della selezione e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Il periodo di prova è della durata di tre mesi e la valutazione dello stesso compete al responsabile della struttura.
La sede di svolgimento dell’attività lavorativa è individuata dal Senato.
Ai fini della rendicontazione dei progetti di ricerca, la quantificazione figurativa delle attività annue di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti, è pari a 1.500 ore annue per i ricercatori a tempo pieno e a 750 ore per i ricercatori a tempo definito. I ricercatori articolano la prestazione lavorativa di concerto con il responsabile del progetto/programma di ricerca in relazione agli aspetti organizzativi propri di questi ultimi. Lo svolgimento dell’attività di ricerca deve essere autocertificato mensilmente e validato dal responsabile della ricerca. Laddove richiesto, al fine di verificare la ripartizione del monte ore destinate alle attività di ricerca, svolte dal ricercatore è possibile l’utilizzo del sistema di time sheet di Ateneo.
L'autocertificazione dell’attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti avviene:
a) tramite compilazione del registro delle lezioni, per quanto riguarda le attività di didattica frontale;
b) tramite il registro delle attività consuntive per tutte le altre attività connesse alla didattica.
Il ricercatore è sottoposto ai controlli sanitari previsti dal D. Lgs. 81/2008 a carico dell’Ateneo. La competenza disciplinare è regolata dall’art. 10 della L. 240/2010.
Ai ricercatori a tempo determinato si applicano inoltre le disposizioni statutarie che disciplinano l’elettorato attivo e passivo negli organi accademici dei ricercatori universitari a seconda del regime di impegno.
Art. 13 Trattamento economico
Il trattamento economico è indicato nel bando di selezione.
Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera a) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al
ricercatore confermato classe 0, secondo il regime d’impegno.
Ai ricercatori con contratto stipulato ai sensi dell’art. 4 lettera b) compete per tutta la durata del rapporto un trattamento economico onnicomprensivo lordo percipiente pari alla retribuzione spettante al ricercatore confermato classe 0.
Il trattamento economico viene incrementato annualmente nella misura e con le modalità stabilite per gli adeguamenti della retribuzione spettante al personale non contrattualizzato.
Ai ricercatori a tempo determinato non si applicano le progressioni economiche e di carriera previste per i ricercatori a tempo indeterminato.
Art. 14 Trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo
I contratti sono assoggettati a tutti gli adempimenti previsti per i restanti rapporti di lavoro subordinato stipulati con l’Università.
Art. 15 Regime delle incompatibilità e svolgimento di ulteriori incarichi
I contratti sono incompatibili:
− con qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato presso soggetti pubblici e privati, salvo quanto previsto all’art. 8 co. 3;
− con la titolarità degli assegni di ricerca anche presso altri Atenei;
− con la titolarità dei contratti di didattica disciplinati dalle vigenti disposizioni in materia;
− con le borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi.
Ai ricercatori è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli di cui all’art. 4 del presente Regolamento, mediante affidamento a titolo oneroso.
Ai ricercatori a tempo pieno è consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi conferiti da parte di soggetti terzi, previa autorizzazione del Rettore, su parere vincolante del Direttore Generale, purché compatibili con
il regolare svolgimento delle attività istituzionali e nel rispetto del divieto di concorrenza. Ai ricercatori a tempo definito è consentito lo svolgimento di attività libero professionali, nonché di ulteriori attività conferite da soggetti terzi, previa comunicazione all’amministrazione, purché non arrechino pregiudizio alle attività istituzionali e non determinino situazioni di conflitto di interessi con l’Ateneo. La valutazione della compatibilità dello svolgimento dell’attività è effettuata dal Rettore, sentito il Direttore Generale.
I contratti di cui al presente regolamento non danno luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli.
L’espletamento dei contratti di cui al presente regolamento costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l’accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 16 Mobilità
In caso di mobilità tra Xxxxxx, i ricercatori a tempo determinato responsabili di progetti di ricerca finanziati da soggetti diversi dall’Università di afferenza, conservano la titolarità dei progetti e dei relativi finanziamenti, ove scientificamente possibile e con l’accordo del committente di ricerca.
Art. 17 Norma transitoria
Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto dell'Università, in via transitoria e fino alla costituzione ed insediamento degli organi previsti dal medesimo Statuto, le funzioni attribuite dal presente Regolamento al Senato Accademico e ai Dipartimenti sono svolte dal Comitato Ordinatore.
Art. 18 Pubblicità ed entrata in vigore
Il presente Regolamento:
a) è pubblicato sul sito web dell’Ateneo;
b) entra in vigore il giorno dell’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni di legge.