CONTRATTO
Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE DIREZIONE REGIONALE LOMBARDIA
Allegato C alla Lettera di Invito SCHEMA DI CONTRATTO
Procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA, volta all’affidamento del “Servizio di pulizia delle parti comuni, rotazione dei
sacchi dei rifiuti solidi urbani, fornitura sale etc, presso gli immobili a reddito siti in Brescia, Como e Cremona”
C.I.G. 7081673D6B
Data pubblicazione profilo committente: 23/05/2017
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CONTRATTO
per l’affidamento del
“Servizio di pulizia delle parti comuni, rotazione dei sacchi dei rifiuti solidi urbani, fornitura sale etc, presso gli immobili a reddito siti in Brescia, Como e Cremona”
tra
L’INPS – Direzione regionale Lombardia (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n.
02121151001), con sede legale in Milano, alla Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 6, C.A.P. 20123, nella persona del Dott. , nato a () il , nella sua qualità di Direttore regionale della Lombardia,
(indicata anche nel prosieguo come “ Stazione Appaltante”) e
(indicato anche nel prosieguo come “Appaltatore o Fornitore o l’Impresa”) (di seguito collettivamente indicati come le “Parti”)
L’anno duemiladiciassette, il giorno [……………….…] del mese di [ ], le
Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo. Premesso che
- la Direzione regionale Inps Lombardia ha la necessità di procedere all’affidamento del “Servizio di pulizia delle parti comuni, rotazione dei sacchi dei rifiuti solidi urbani, fornitura sale etc, presso gli immobili a reddito siti in Brescia, Como e Cremona”;
- al fine di soddisfare l’esigenza suddetta, la Direzione regionale ha avviato una procedura negoziata ai sensi dell’art. 36, comma 2, lettera b) e comma 6, del D.Lgs. 50/2016, effettuata mediante il Mercato Elettronico della PA;
- le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti la fornitura.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue
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ART. 1
NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE
L’esecuzione del presente contratto è regolata:
- dalle disposizioni contenute nella Lettera di Xxxxxx, nel Capitolato Speciale di Appalto, nell’offerta economica dell’aggiudicatario e negli altri allegati che integrano il presente atto e prevarranno su altre disposizioni difformi;
- dalle clausole del presente contratto e dei suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;
- dalle norme applicabili in materia di contratti della Pubblica Amministrazione;
- dal D.Lgs. 50/2016;
- dal Decreto Sviluppo, D.L. n. 70 del 13/05/2011 convertito in legge n. 106/2011;
- dal “Regolamento per l’amministrazione e la contabilità dell’INPS”, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione consiliare n. 172 del 18.05.2005;
- dalle norme contenute nel R.D. n. 2440 del 18/11/1923 sull’amministrazione del Patrimonio e della contabilità generale dello Stato e nel relativo regolamento di cui al
X.X. xxx 00/00/0000 n. 827 e successive variazioni ed integrazioni, dal D.M. del 28/10/1985 e dalle norme applicabili in materia di contabilità generale dello Stato e di contratti della pubblica amministrazione;
- dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di diritto privato.
ART. 2 OGGETTO DEL SERVIZIO
Oggetto del presente contratto è l’affidamento servizio di pulizia delle parti comuni, rotazione sacchi dei rifiuti solidi urbani, fornitura sale, spargimento sale e sgombero neve, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione, manutenzione aree a giardinaggio, smaltimento materiale abbandonato presente nelle aree comuni, presso gli immobili a reddito siti in Brescia, Como, Cremona, gestiti dal “Team Patrimonio da reddito / riscossione e contrattualistica” (Area Gestione Patrimonio da reddito) della Direzione regionale Inps Lombardia.
Le modalità di svolgimento del servizio dovranno corrispondere a quanto prescritto nelle
“Specifiche Tecniche del Servizio” allegate al presente contratto.
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ART. 3
EFFICACIA ED ESECUTIVITÀ DEL CONTRATTO
Il presente contratto è efficace per l’Appaltatore e per l’Amministrazione dalla data della sua sottoscrizione e per una durata di 24 mesi. Il contratto è esecutivo dalla data di sottoscrizione dello stesso.
Stante l’urgenza di provvedere all’esecuzione del servizio, l’Istituto si riserva la facoltà di anticiparne l’esecuzione ad un momento anteriore rispetto all’accertamento dei requisiti ed alla stipula del contratto, ai sensi di quanto previsto dal comma 13 dell’art. 32 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 4 IMPORTO DEL CONTRATTO
L’importo complessivo a corpo per i 24 mesi di durata del servizio, comprensivo dei costi ed ogni altro onere, ammonta ad € 55.000,00# (euro cinquantacinquemila/00) oltre IVA al 22%, compresi i costi per i rischi da interferenza per la sicurezza sul lavoro pari ad € 0,00 (euro zero/00).
In base all’offerta economica presentata dalla ditta il canone relativo al servizio reso per ciascun immobile sarà ripartito come segue:
STABILE | ANNO 2017 | ANNO 2018 | ANNO 2019 | TOTALE |
BRESCIA | ||||
COMO | ||||
CREMONA | ||||
TOTALE |
L’importo complessivo del contratto, comprensivo di ogni qualsiasi onere, si intende fisso ed invariabile per tutta la durata del servizio, quali che siano le variazioni che possono verificarsi nei costi della mano d’opera e di ogni altro elemento di produzione e fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 6 “Variazioni dell’appalto”.
Sono a carico della Ditta aggiudicataria le seguenti prestazioni:
• La fornitura dei prodotti necessari per lo svolgimento delle operazioni previste dal Capitolato speciale d’appalto e relativi allegati;
• Il trasporto fino al luogo di utilizzo dei prodotti e la loro consegna;
• Considerata la natura a forfait dell'appalto, tutti i rischi relativi alla quantità e alla qualità dei prodotti e dei servizi necessari per garantire le opere ultimate a regola d'arte senza altri oneri per l'INPS oltre il pagamento del prezzo pattuito;
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• I rischi relativi alla consegna ed al trasporto, compresi gli eventuali deterioramenti della fornitura dovuti a negligenza o a insufficiente imballaggio;
• Gli imballaggi ed il confezionamento dei prodotti, compreso il regolare sgombero e smaltimento degli stessi con relativo trasporto a proprie spese o nelle pubbliche discariche o in idonei luoghi di riciclo, nel rispetto della normativa vigente.
• Tutti gli altri eventuali oneri indicati nel Capitolato speciale d’appalto e comunque connessi con l’esecuzione del servizio a regola d’arte.
Sono a carico dell’Istituto le spese relative alle utenze di acqua e energia elettrica necessarie per lo svolgimento del servizio (l’appaltatore dovrà verificare che la spina di allacciamento di ciascuna apparecchiatura elettrica sia provvista di polo di terra e che abbia il passo adatto per la
F.M. e per le prese installate nei locali).
L’appaltatore dovrà eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle normative vigenti e secondo le condizioni, modalità, termini e le prescrizioni contenute nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel Contratto e nella restante documentazione di gara, avvalendosi di personale specializzato.
L’aggiudicatario nominerà un responsabile generale del servizio al quale sarà affidato il compito di supervisionare ed eventualmente coordinare le attività per tutta la durata del contratto.
Il Direttore dell’esecuzione, nominato dalla Stazione Appaltante, si interfaccerà con il responsabile del servizio per ogni questione relativa all’esecuzione dell’appalto.
L’appaltatore dovrà manlevare e tenere indenne l’Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall’eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di carattere ambientale, di igiene e di sicurezza vigenti.
ART. 5
LUOGO DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
Il servizio dovrà essere svolto presso i seguenti stabili:
- Brescia, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 0/00/00/00/00/00/00/00;
- Xxxx, Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00;
- Cremona, Via Massarotti n.48.
Le operazioni dovranno essere eseguite con le modalità e i tempi previsti dal Capitolato speciale d’appalto e dalle allegate Specifiche Tecniche del Servizio.
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ART. 6 VARIAZIONI DELL’APPALTO
L’Istituto si riserva la facoltà di ricorso parziale del servizio e delle forniture, tenuto conto delle esigenze e delle disponibilità finanziarie dell’Istituto, nonché di ridurre, nel corso della vigenza contrattuale, la consistenza dell’appalto a seguito della graduale vendita degli immobili oggetto della presente procedura, ai sensi della Legge n. 410/2001, o di recedere in tutto o in parte con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, in caso di nuova e diversa valutazione dell’interesse pubblico originario, per sopravvenuti motivi di pubblico interesse o per mutamenti di carattere organizzativo interessanti l’Amministrazione che abbiano incidenza sull’esecuzione dei lavori.
ART. 7
FATTURAZIONE E PAGAMENTI, CESSIONE DEL CREDITO
La fatturazione dell’attività contrattuale avverrà a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità effettuata in contraddittorio.
La fattura dovrà essere intestata a INPS – DIREZIONE REGIONALE DELLA LOMBARDIA (Codice Fiscale n. 80078750587, partita IVA n. 02121151001), Milano, Via Xxxxxxxx Xxxxxxx n. 6, C.A.P. 20123, e dovrà contenere il Codice CIG n. 7081673D6B
La fattura dovrà essere redatta con cadenza mensile conformemente alle disposizioni del presente articolo e dovrà:
• Essere emessa per l’importo relativo al canone mensile del servizio, pari ad 1/24 del canone complessivo dell’appalto per 24 mesi, oltre IVA nella misura di legge, fatti salvi gli adeguamenti di cui all’art. 8;
• Essere emessa in forma elettronica, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 (codice IPA da utilizzare: UF5HHG);
• Applicare il meccanismo dello “split payment” ai sensi del D.M. 23/01/2015;
• Indicare il canone mensile posticipato per ognuno degli stabili oggetto del servizio;
• Indicare il canone mensile posticipato complessivo;
• Contenere ogni elemento utile all’esatta comprensione dei valori economici di composizione.
La Stazione Appaltante potrà richiedere modalità documentative diverse e più dettagliate in ordine all’importo fatturato.
La Stazione Appaltante potrà compensare, anche ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto all’Appaltatore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare alla Stazione Appaltante a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel Contratto.
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I pagamenti saranno disposti mediante bonifico bancario. In caso di verifica di inadempienza contributiva e retributiva si applicano gli artt. 4, 5 e 6 del D.P.R. 207/2010. Il pagamento è comunque subordinato al preliminare accertamento da parte della S.A. che non sussistano i presupposti per l’applicazione delle penali di cui al presente Capitolato speciale d’appalto.
Alla scadenza del contratto, il pagamento dell’ultima rata verrà disposto dopo l’esito favorevole delle operazioni di riconsegna e accertamento della verifica di conformità da parte del Direttore dell’esecuzione del contratto, in ossequio a quanto disposto dal Codice e dal Regolamento per gli appalti di servizi.
In applicazione del D. Lgs. 09/10/2002 n° 231 emanato in attuazione della direttiva 2000/35/CE, i pagamenti verranno effettuati entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura emessa a seguito dell’esito positivo della verifica di conformità.
In caso di emissione di fattura in data antecedente all’esito positivo della verifica di conformità, questa sarà rifiutata dalla Stazione appaltante.
Nel Contratto sarà previsto, in deroga a quanto stabilito dall’art. 5 del D. Lgs. 231/02, che dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato l’Istituto dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora nella misura dell’interesse legale.
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973, delle Circolari del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Amministrazione, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 10.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di versamento di un ammontare complessivo pari almeno a tale importo derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. In caso di inadempienza contestata all’Impresa, l’Amministrazione può sospendere i pagamenti fino a che la stessa non si sia posta in regola.
Resta inteso che l’Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d’ufficio il DURC, attestante la regolarità dell’Impresa in ordine al versamento dei contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.
In caso di subappalto è fatto obbligo all’Impresa, ai sensi dell’art. 118, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 di trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Impresa al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Impresa non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà i successivi pagamenti a favore dell’Impresa. In caso di R.T.I. le fatture dovranno essere emesse separatamente da ciascun soggetto del Raggruppamento per la parte di relativa competenza, ed essere inoltrate dal soggetto mandatario all’indirizzo
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dell’Amministrazione. I pagamenti spettanti al raggruppamento saranno effettuati unicamente all’impresa mandataria o capogruppo e non distintamente a ciascuna ditta.
La stazione appaltante provvederà a pagare direttamente il subappaltatore per le prestazioni dallo stesso eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13 del D. Lgs. 50/2016.
ART. 8
INVARIABILITA’ DEI CORRISPETTIVI
Il prezzo offerto, sotto forma di corrispettivo per i 24 mesi di durata del contratto, determinato a proprio rischio dall’appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime, sarà onnicomprensivo di tutte le attività previste dal Capitolato speciale d’appalto e dalla restante documentazione di gara, fisso ed invariabile indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, radicandosi in capo al concorrente medesimo ogni relativo rischio o alea.
Pertanto l’appaltatore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti del corrispettivo come sopra indicato.
In applicazione dell’art. 106, comma 1°, lett. a), del Codice, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’art. 7 che precede, sulla base dell’indice FOI specifico, che più si avvicina alle prestazioni oggetto di affidamento.
ART. 9
RESPONSABILITA’ DELL’APPALTATORE E GARANZIE
L’appaltatore è responsabile dell’opera del personale da esso dipendente e dovrà ottemperare, a cura e spese proprie, a tutte le disposizioni o soggezioni previste dai locali regolamenti.
Nell’eventualità che si verificassero ammanchi di materiale o danni agli impianti (elettrici etc.) e si accertasse la responsabilità del personale della Ditta, la stessa dovrà risponderne direttamente nella misura accertata dall’Istituto.
In generale, qualsiasi danno arrecato durante l’esecuzione dei lavori o per cause a questi inerenti, alle cose dello stabile o del pubblico che vi accede o del personale dell’Istituto, nonché alle persone, dipendenti o meno dell’Istituto, dovrà essere riparato o risarcito direttamente dall’Appaltatore che dovrà comunque esonerare l’Inps da qualsiasi responsabilità al riguardo.
A copertura dei rischi di cui sopra, l’Appaltatore in sede di stipula del contratto ha prodotto copia di idonea polizza assicurativa n. del stipulata con
avente un massimale di €
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, a copertura dei rischi di responsabilità civile per danni a cose e/o persone comunque arrecati nello svolgimento del servizio di pulizia.
La polizza prevede la rinuncia dell’assicuratore nei confronti dell’Inps a qualsiasi eccezione, con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenze, in deroga a quanto previsto dagli articoli 1892 e 1893 del codice civile.
L’appaltatore si impegna a provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa, restando soggetto, in caso negativo, alla ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.
ART. 10
OBBLIGHI DELL’APPALTATORE
L’Impresa è tenuta ad eseguire quanto prevede l’appalto a regola d’arte con la migliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipendenti.
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri ed eventuali rischi di qualsiasi natura relativi alla prestazione delle attività e dei servizi oggetto della presente procedura, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la sua esecuzione, o semplicemente opportuna per un corretto e tempestivo adempimento delle obbligazioni previste.
Sarà facoltà della Direzione regionale INPS procedere in qualunque momento alla verifica della qualità del servizio, anche mediante terzi all’uopo appositamente incaricati.
A tal fine, l’Appaltatore acconsente sin d’ora alle verifiche che si rendessero necessarie, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
L’Impresa si obbliga a retribuire il proprio personale in misura non inferiore a quella stabilita dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e di categoria e ad assolvere tutti gli obblighi verso i propri dipendenti o verso il personale derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di diritto del lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi. L’Impresa garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 81/2008, ivi incluso, per l’esecuzione dell’appalto di cui trattasi, l’utilizzo di attrezzature, di impianti e dispositivi conformi alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. L’Impresa assume l’obbligo di informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui esegue la prestazione.
L’Impresa assume altresì l’obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.
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L’Impresa dichiara anche di assumere ogni responsabilità in caso di infortuni e di danni arrecati eventualmente dal suo personale alle persone, alle cose, sia dell’Amministrazione sia di terzi in dipendenza della colpa o negligenza nell’esecuzione delle prestazioni stabilite. L’Impresa è tenuta inoltre a produrre o detenere presso il luogo di esecuzione della prestazione la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori stessi. L’Impresa ha fornito al Responsabile del Procedimento, entro 10 giorni dalla comunicazione di aggiudicazione definitiva, l'elenco del personale incaricato delle prestazioni, con indicazione delle generalità complete e del domicilio. Eventuali sostituzioni o variazioni, con personale di almeno pari livello, dovranno essere comunicate, tempestivamente, al Responsabile del Procedimento, formalizzate, in caso di nuova assunzione, mediante consegna della “Comunicazione di Assunzione” entro 6 giorni lavorativi dalla stessa.
L’Appaltatore si impegna inoltre a rispettare, nell’esecuzione dell’appalto, le seguenti obbligazioni, tutte comunque incluse nel corrispettivo contrattuale unitario:
• Il personale addetto al servizio dovrà mantenere un contegno irreprensibile nei confronti degli inquilini e di terzi con cui dovesse entrare in contatto;
• Il personale dell’appaltatore, durante tutta la durata dell’appalto, dovrà indossare idonei e decorosi indumenti da lavoro recanti la placca di riconoscimento della Ditta appaltatrice e cartellino identificativo del lavoratore recante le indicazioni previste dalla normativa vigente.
• Il personale non gradito all’Inps, a causa di comportamenti non consoni e/o che non mantenga il livello di decoro e di contegno richiesto nel presente appalto, dovrà essere sostituito in qualsiasi momento nel corso dell’appalto medesimo.
ART. 11
SOSPENSIONE ARBITRARIA DEL SERVIZIO
In caso di arbitraria sospensione del servizio da parte dell’Appaltatore, l’Istituto, oltre all’applicazione delle penali, provvederà a trattenere un importo pari alla quota di canone corrispondente al periodo di arbitraria sospensione e ove lo riterrà opportuno alla esecuzione in danno dei servizi sospesi, addebitando alla ditta appaltatrice la spesa eccedente la quota di canone trattenuta, salva ogni altra ragione o azione.
Qualora l’arbitraria sospensione dei servizi dovesse protrarsi per un periodo continuativo della durata superiore a quindici giorni, l’Istituto avrà piena facoltà di ritenere il contratto risolto di diritto.
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Qualora nel corso del contratto dovessero verificarsi scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l’espletamento del servizio, l’INPS provvederà a detrarre le somme corrispondenti al servizio non svolto, da stornare dalle relative fatture. L’importo da detrarre sarà dato dal prodotto dell’importo contrattuale giornaliero del servizio e il numero di giornate interessate allo sciopero. L’Appaltatore dovrà in ogni caso darne preventiva e tempestiva comunicazione, anche via fax, all’Amministrazione.
ART. 12
REGOLARE ESECUZIONE DEL SERVIZIO
Il servizio si intenderà accettato solo a seguito di regolare esecuzione del servizio, secondo quanto prescritto dall’art. 120 del Codice degli Appalti e dagli artt. 312 e ss. del Regolamento di Esecuzione ed Attuazione. La regolare esecuzione del servizio è intesa quale verifica che il servizio sia conforme alle caratteristiche indicate nel Contratto e nel Capitolato Speciale d’Appalto.
La regolare esecuzione non esonererà comunque l’Appaltatore dalla garanzia dovuta a termini di legge per vizi occulti o difetti non apparenti.
ART. 13 ESECUZIONE IN DANNO
Qualora l’Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, le prestazioni oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l’Inps potrà ordinare ad altra ditta, senza alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e i danni eventualmente derivanti all’Istituto.
Per la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, l’Inps potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell’appaltatore ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.
ART. 14
FALLIMENTO DELL’IMPRESA O MORTE DEL TITOLARE
L’Appaltatore si obbliga per sé, per i suoi eredi e aventi causa.
In caso di fallimento dell’Appaltatore, l’Istituto provvederà senz’altro alla revoca dell’appalto.
In caso di morte del titolare di ditta individuale, sarà pure facoltà dell’Istituto di scegliere, nei confronti degli eredi e aventi causa, tra la continuazione o il recesso del contratto.
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Nei raggruppamenti temporanei di impresa, in caso di fallimento dell’impresa mandataria o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’Istituto avrà la facoltà di proseguire il contratto con un’impresa del gruppo o altra, in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, entrata nel gruppo in dipendenza di una delle cause suddette, che sia designata mandataria tramite mandato speciale con rappresentanza, ovvero di recedere dal contratto.
In caso di fallimento di un’impresa mandante o, se trattasi di impresa individuale, in caso di morte, interdizione o inabilitazione del titolare, l’impresa mandataria, qualora non indichi altra impresa subentrante in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuta alla esecuzione direttamente o a mezzo delle altre imprese mandanti.
ART. 15
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
L’Appaltatore si impegna alla stretta osservanza degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge del 13 agosto 2010, n. 136 («Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia») e del decreto Legge 187 del 12 novembre 2010 (Misure urgenti in materia di sicurezza), convertito, con modificazioni dalla legge del 17 dicembre 2010, n.217, e relative modifiche, integrazioni e provvedimenti di attuazione, sia nei rapporti verso l’Istituto che nei rapporti con la Filiera delle Imprese.
In particolare, l’ Appaltatore si obbliga:
a. ad utilizzare, ai fini dei pagamenti intervenuti nell’ambito del presente Appalto, sia attivi da parte della Stazione Appaltante che passivi verso la Filiera delle Imprese, uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso Poste Italiane S.p.A., dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche;
b. a registrare tutti i movimenti finanziari relativi al presente Appalto, verso o da i suddetti soggetti, sui conti correnti dedicati sopra menzionati;
c. ad utilizzare, ai fini dei movimenti finanziari di cui sopra, lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
d. ad utilizzare i suddetti conti correnti dedicati anche per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché per quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, per l’intero importo dovuto e anche se questo non sia riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui all’art. 3, comma 1° della legge 136/10;
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e. ad inserire o a procurare che siano inseriti, nell’ambito delle disposizioni di pagamento relative al presente Appalto, il codice identificativo di gara (CIG) attribuito alla presente procedura;
f. a comunicare all’Istituto ogni modifica relativa ai dati trasmessi inerenti il conto corrente dedicato e/o le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto entro il termine di sette giorni dal verificarsi della suddetta modifica;
g. ad osservare tutte le disposizioni sopravvenute in tema di tracciabilità dei flussi finanziari, di carattere innovativo, modificativo, integrativo o attuativo della legge 136/10, e ad acconsentire alle modifiche contrattuali che si rendessero eventualmente necessarie o semplicemente opportune a fini di adeguamento.
Per quanto concerne il presente Appalto, potranno essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale:
a. i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, fermo restando l’obbligo di documentazione della spesa;
a. le spese giornaliere relative al presente Appalto di importo inferiore o uguale a € 1.500,00 (millecinquecento/00), fermi restando il divieto di impiego del contante e l’obbligo di documentazione della spesa, nonché il rispetto di ogni altra previsione di legge in materia di pagamenti;
b. gli altri pagamenti per i quali sia prevista per disposizione di legge un’esenzione dalla normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ove per il pagamento di spese estranee a commesse pubbliche fosse necessario il ricorso a somme provenienti dai conti correnti dedicati di cui sopra, questi ultimi potranno essere successivamente reintegrati mediante bonifico bancario o postale, ovvero mediante altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di reintegro.
Nel caso di cessione di crediti derivanti dal presente Appalto, ai sensi dell’art. 106, comma 13°, del Codice, nel relativo contratto dovranno essere previsti a carico del cessionario i seguenti obblighi:
a. indicare il CIG ed anticipare i pagamenti all’Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente dedicato;
b. osservare gli obblighi di tracciabilità in ordine ai movimenti finanziari relativi ai crediti ceduti, utilizzando un conto corrente dedicato.
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ART. 16
OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI NEI CONTRATTI COLLEGATI AL PRESENTE APPALTO E IN QUELLI DELLA FILIERA
In caso di sottoscrizione di contratti o atti comunque denominati con la Filiera delle Imprese, l’Appaltatore:
a. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni reciproci ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 136/10, come declinati nell’articolo precedente, opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera;
b. qualora si abbia notizia dell’inadempimento della Filiera delle Imprese rispetto agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’articolo precedente ed all’art. 3 della legge 136/10, sarà obbligato a darne immediata comunicazione all’Istituto e alla Prefettura- Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente;
c. è obbligato ad inserire nei predetti contratti o atti gli impegni di cui alle precedenti lettere a) e b), opportunamente adeguati in punto di denominazione delle parti in ragione della posizione in filiera, affinché tali impegni si estendano lungo tutta la Filiera delle Imprese.
ART. 17 PENALI
Per ogni giorno lavorativo di ritardo, non imputabile all’Inps, a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai tempi massimi stabiliti dal Capitolato speciale d’appalto e dalle allegate Specifiche tecniche del servizio, l’Appaltatore sarà tenuto a corrispondere all’Inps una penale pari al 3 % (tre per cento) del canone mensile, come individuato nell’articolo 7 del presente Capitolato speciale d’appalto, fatto salvo il risarcimento del maggior danno, oltre il rimborso delle spese sostenute dall’Istituto per protratta direzione e sorveglianza dei lavori e salvo e riservato altresì ogni diritto, ragione ed azione dei danni provocati dal ritardo.
Sarà considerato ritardo anche l’ipotesi in cui l’Appaltatore esegua la prestazione dei servizi in oggetto in modo anche solo parzialmente difforme dalle disposizioni del Capitolato speciale d’appalto: in tal caso l’Inps applicherà all’Appaltatore le suddette penali sino alla data in cui il servizio inizierà ad essere eseguito in modo effettivamente conforme al Capitolato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno.
Secondo i principi generali, l’applicazione delle penali avverrà solo qualora il ritardo o l’inadempimento siano imputabili all’Appaltatore. L’applicazione della penale sarà preceduta da una rituale contestazione scritta, inviata anche a mezzo PEC, della Stazione Appaltante verso
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l’Appaltatore, alla quale l’Appaltatore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
Il Fornitore autorizza sin d'ora l’Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Fornitore dovute a titolo di corrispettivo con gli importi spettanti all’Istituto a titolo di penale.
Il Fornitore prende atto ed accetta che l’applicazione delle penali previste dal presente articolo non preclude il diritto dell’Istituto di richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
L’Istituto, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della cauzione definitiva senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario ovvero compensare il credito con quanto dovuto all’Appaltatore a qualsiasi titolo, quindi anche per i corrispettivi maturati.
L’Istituto avrà diritto di procedere alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, oltre IVA, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno subito.
L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso l’Appaltatore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
ART. 18 CAUZIONE DEFINITIVA
L’Appaltatore ha presentato, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione definitiva, la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto n.
per un importo di € rilasciata da
, nella misura del dieci per cento del valore dell’importo contrattuale, con le correzioni discendenti dal ribasso offerto, ai sensi dell’art. 103, 1° comma, del D.Lgs. 50/2016.
La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento della prestazione contrattuale per tutta la durata del medesimo. La stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2°, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Istituto. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti del Fornitore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui sopra.
In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta dell’Istituto.
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Qualora il soggetto Appaltatore risulti debitore dell'INPS per contributi previdenziali e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.
ART. 19
DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E SUBAPPALTO
In conformità a quanto stabilito dall’art. 105, comma 1°, del Codice, è fatto divieto all’Appaltatore di cedere il contratto stipulato Resta fermo quanto previsto all’art. 106, comma 1°, lett. d) del Codice, in caso di modifiche soggettive.
La Stazione Appaltante sarà libera di cedere il Contratto, in tutto o in parte, verso altra Amministrazione che sia subentrata, in tutto o in parte, nel godimento o nella disponibilità dell’immobile in favore del quale è prestato il Servizio. Analoga facoltà spetterà a ciascuna Amministrazione subentrata nel Contratto, nei limiti di scadenza temporale del Contratto stesso. A tal fine, l’Appaltatore rilascia sin da ora ampia autorizzazione ed accettazione alla cessione. L’Amministrazione cedente non risponderà in alcun modo della solvibilità dell’Amministrazione cessionaria.
Per l’esecuzione delle attività di cui al Contratto, l’Aggiudicatario potrà avvalersi del subappalto ai sensi di quanto previsto dall’art. 105 del Codice nel rispetto delle condizioni stabilite in tale norma, nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione della Stazione Appaltante ai sensi della predetta norma e dei commi che seguono.
In caso di subappalto, l’Aggiudicatario sarà responsabile in via esclusiva nei confronti della Stazione Appaltante. L’Aggiudicatario sarà altresì responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, salve le ipotesi di liberazione dell’Appaltatore previste dall’art. 105, comma 8°.
L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
• all’atto dell’Offerta il Concorrente abbia indicato i servizi e le parti di servizi che intende subappaltare;
• il Concorrente dimostri l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.
L’Affidatario che si avvale del subappalto dovrà depositare il relativo contratto presso la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni solari prima della data di effettivo inizio
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dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto medesimo, trasmettendo altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo a se dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 dello stesso Xxxxxx. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.
L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo dovrà altresì allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
La Stazione Appaltante provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro 30 (trenta) giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa.
Per i subappalti di importo inferiore al 2% (due per cento) dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a € 100.000,00 (euro centomila/00), i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte della Stazione Appaltante sono ridotti alla metà.
La Stazione Appaltante corrisponderà direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite nei seguenti casi:
a. Quando il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa;
b. In caso inadempimento da parte dell’Appaltatore;
c. Su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
L’Affidatario dovrà praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’Aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di Appalto.
L’Affidatario corrisponderà i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la Stazione Appaltante, sentito il Direttore dell’Esecuzione, provvederà alla verifica dell’effettiva applicazione della presente disposizione. L’Affidatario sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
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ART. 20
CESSIONE, TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE DI AZIENDA
Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all’Appaltatore non hanno singolarmente effetto nei confronti dell’Inps fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto alle comunicazioni nei confronti della stazione appaltante previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti nella Lettera di invito.
Nei 60 (sessanta) giorni successivi alla suddetta comunicazione la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle suddette comunicazioni, non risultino sussistere i requisiti di cui all'art. 10 sexies della Legge n. 575/1965 e s.m.i..
Le medesime disposizioni si applicheranno anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino nel regime di cui all’art. 6 della Legge 23 luglio 1991 n. 223.
ART. 21 LAVORO E SICUREZZA
L’Appaltatore dichiara e garantisce che osserva attualmente ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
L’Appaltatore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
L’Appaltatore:
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• prima dell’avvio dell’esecuzione, l’Appaltatore dovrà trasmettere alla Direzione regionale la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici;
• ai fini del pagamento, la Direzione regionale verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, e potrà sospendere i pagamenti verso l’Appaltatore nel caso di accertate inadempienze. In caso di mancata regolarizzazione di pendenze contributive verso l’INPS, la Direzione Regionale potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sugli importi da corrispondersi all’Appaltatore.
L’Appaltatore si impegna a garantire e tenere manlevata e indenne la Direzione regionale da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti, e da eventuali sanzioni irrogate alla Direzione Regionale ai sensi di legge, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
Nel caso in cui dipendenti dell’Appaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti della Direzione Regionale per inadempimenti imputabili all’Appaltatore e in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, l’Appaltatore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante della Direzione Regionale, e a richiedere l’estromissione della Direzione Regionale stessa ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico dell’Appaltatore le spese legali affrontate dalla Direzione regionale per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A..
La Direzione regionale, in caso di violazione da parte dell’Appaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che l’Appaltatore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che l’Appaltatore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
Analogamente, nel caso in cui venga accertato che l’Appaltatore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, la Direzione regionale sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo dell’Appaltatore.
In caso di mancata regolarizzazione, la Direzione regionale tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
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ART. 22
CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE
Il contratto si risolverà di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 cc, nei seguenti casi:
a. mancata osservanza degli obblighi previsti nel contratto e nel Capitolato speciale d’appalto, anche per mancata formazione specifica dei lavoratori richiesta dall’Istituto;
b. applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all’articolo 17 del presente contratto;
c. cessazione dell’attività di impresa in capo all’Appaltatore;
d. mancata tempestiva comunicazione, da parte dell’Appaltatore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
x. xxxxxxx, in capo all’Appaltatore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
f. violazione del requisito di correttezza e regolarità contributiva, fiscale e retributiva da parte dell’Appaltatore;
g. violazione delle norme in tema di sicurezza del lavoro e trattamento retributivo dei lavoratori dipendenti;
h. violazione dell’obbligo di segretezza su tutti i dati, le informazioni e le notizie comunque acquisite dall’Appaltatore nel corso o in occasione dell’esecuzione contrattuale;
i. cessione parziale o totale del contratto da parte dell’Appaltatore;
j. affidamenti di subappalti non preventivamente autorizzati dalla Stazione Appaltante;
k. mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità del servizio entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.
In tutti i casi di risoluzione del contratto, imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante procederà ad incamerare la cauzione prestata da quest’ultimo ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, la Stazione Appaltante applicherà in danno dell’Operatore una penale di importo pari alla cauzione predetta. Resta salvo il diritto al risarcimento dei danni eventualmente subiti dalla Stazione Appaltante.
Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
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ART. 23 RECESSO
La Stazione Appaltante potrà recedere dal contratto in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile, dandone comunicazione all’Appaltatore mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante PEC, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni rispetto agli effetti del recesso.
In caso di recesso, l’Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento delle prestazioni rese in conformità al contratto, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali in essere. Al medesimo non spetterà alcun risarcimento, indennizzo, rimborso o ristoro per attività da eseguirsi, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 del codice civile.
ART. 24 ONERI TRIBUTARI
Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico all’Amministrazione per legge.
ART. 25
RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara e dell’esecuzione del Servizio, si precisa che:
a) titolare del trattamento è l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale – INPS. Incaricato del trattamento è il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx in qualità di R.U.P.;
b) il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
c) il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
d) i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e
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l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
e) i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
f) i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
g) l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03;
L’Appaltatore è consapevole che l’esecuzione del Servizio potrebbe comportare la conoscenza di dati e informazioni sensibili e/o riservate di titolarità dell’Istituto o dell’utenza pubblica che fruisce dei servizi della medesima. L’Appaltatore si impegna, dunque, a mantenere il massimo riserbo e segreto sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o semplicemente in occasione dell’esecuzione del proprio incarico, a non divulgarli in qualsiasi modo o forma, e a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari per l’esecuzione del Contratto.
L’Appaltatore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e dei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì, si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante rispetto a quella prevista dalla normativa vigente.
L’Appaltatore sarà responsabile per l’esatta osservanza di tali obblighi di riservatezza e segreto da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.
ART. 26 CONTROVERSIE
Per le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del contratto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.
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ART. 27
RESPONSABILI DELLE PARTI E COMUNICAZIONI RELATIVE AL CONTRATTO
Il presente contratto, si compone di n. pagine e n. articoli, oltre agli allegati e al Capitolato speciale d’appalto che vengono integralmente accettati e confermati.
Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax o e-mail ai seguenti indirizzi:
per l’Operatore:
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […] e-mail […]
per la Direzione regionale:
Inps, Direzione regionale Lombardia
Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0, X.X.X. 00000, Xxxxxx Alla c.a. del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
e-mail: xxxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxxx.xx
pec: xxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xxxx.xxx.xx Tel. 00 0000000
Fax 00 00000000
Per l’Appaltatore Per l’Amministrazione
Le parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli: Art. 1 Norme regolatrici e disciplina applicabile; Art. 2 Oggetto del servizio; Art. 3 Efficacia ed esecutività del contratto; Art. 4 Importo del contratto; Art. 5 Luogo di svolgimento del servizio; Art. 6 Variazioni dell’appalto; Art. 7 Fatturazione e pagamenti, cessione del credito; Art. 8 Invariabilità dei corrispettivi; Art. 9 Responsabilità dell’Appaltatore e garanzie; Art. 10 Obblighi dell’Appaltatore; Art. 11 Sospensione arbitraria del servizio; Art. 12 Regolare esecuzione del servizio; Art. 13
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Esecuzione in danno; Art. 14 Fallimento dell’impresa o morte del titolare; Art. 15 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; Art. 16 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari nei contratti collegati al presente appalto e in quelli della filiera; Art. 17 Penali; Art. 18 Cauzione definitiva; Art. 19 Divieto di cessione del contratto e subappalto; Art. 20 Cessione, trasformazione, fusione, scissione di azienda; Art. 21 Lavoro e sicurezza; Art. 22 Clausole risolutive espresse; Art. 23 Recesso; Art. 24 Oneri tributari; Art. 25 Riservatezza e trattamento dei dati; Art. 26 Controversie; Art. 27 Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto.
Per l’Appaltatore Per l’Amministrazione
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ALLEGATO AL CONTRATTO
“SPECIFICHE TECNICHE DEL SERVIZIO”
Nell’esecuzione dell’appalto, da svolgersi con la massima cura e diligenza, l’impresa dovrà fornire le seguenti prestazioni, con le modalità tecniche di seguito descritte.
1. PULIZIA
1.1 Servizio di pulizia delle parti comuni
L’appaltatore dovrà provvedere, senza maggiori o diversi compensi rispetto a quelli pattuiti, a tutte le pulizie cosiddette di “primo ingresso”, in modo da realizzare un adeguato standard di pulizia in tutti i locali degli edifici appaltati. L’appaltatore, a prescindere dai singoli interventi previsti, dovrà garantire che tutti gli ambienti si trovino sempre in stato di scrupolosa pulizia, anche a seguito di tinteggiatura ovvero lavori di restauro, modifiche interne etc. Nell’espletamento di tali servizi, l’impresa dovrà rispettare inoltre il “Piano di qualità del servizio” sul quale si baserà la gestione, in conformità alla norma UNI 10604, e dal quale dovrà desumersi, tra l’altro, l’individuazione dei monte ore individuali, compiti spettanti agli operatori, la strumentazione informatica per la comunicazione tra l’assuntrice e l’Inps, la disponibilità di mezzi efficaci che garantiscano la costante reperibilità del coordinatore/responsabile unico e i metodi di addestramento del personale.
Dovrà essere dichiarato il possesso del documento di valutazione dei rischi, ai sensi dell’art. 28
D. Lgs. 81/2008, in rapporto alle incombenze spettanti all’Appaltatore.
Nello svolgimento dei servizi, l’appaltatore dovrà impiegare e mettere a disposizione macchine poco rumorose, di tipo industriale, conformi alla Direttiva Macchine 89/392 CEE e con marchio CE. I detersivi devono essere biodegradabili al 90 %. Ogni operatore deve essere dotato di carrello multiuso, munito di attrezzatura combinata per lavaggio e provvisto dei relativi attrezzi, diversificati per ogni specifico uso, nonché di cartellino di riconoscimento posto in evidenza. Il collegamento di ogni macchina funzionante elettricamente dovrà obbligatoriamente avvenire con dispositivi tali da assicurare una perfetta messa a terra con l’osservanza delle norme in materia di sicurezza elettrica. L’Appaltatore sarà responsabile sia della custodia delle macchine ed attrezzature tecniche, sia dei prodotti chimici utilizzati, anche in mancanza di locali di deposito negli stabili in cui presta servizio.
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L’appaltatore avrà l’onere di svolgere i servizi di pulizia ai sensi della Legge n. 82/1994 e s.m.i., del Decreto Ministeriale 274/1997 e del D.M. 12.07.2000.
Le attività di pulizia sono così definite: “attività che riguardano il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti e aree di pertinenza”.
In aggiunta alle prescrizioni minime fin qui descritte, l’appaltatore dovrà garantire per ciascuno degli immobili di seguito indicati le modalità e i tempi di espletamento di tale servizio, sulla base delle caratteristiche e della peculiarità di ciascun immobile.
Le prestazioni di pulizia dovranno esse re garantite per i seguenti stabili:
• Brescia, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 0/00/00/00/00/00/00/00;
• Como, Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00;
• Cremona, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00.
1.2 Prestazioni da eseguirsi in avvio
• Disinfezione dei corridoi nelle cantine, delle canne di caduta e dei locali di raccolta delle immondizie;
• Pulizia delle plafoniere, globi, lampadari ed altri punti luce, compresi quelli esposti esternamente ai fabbricati e nelle aree cortilive e giardinate;
• N. 1 lavaggio straordinario per asportazione della cera dalle superfici comuni di calpestio e successiva nuova inceratura.
1.3 Prestazioni giornaliere
• Scopatura, spolveratura, in tutti gli ingressi, sale e androni;
• Lavaggio degli androni;
• Pulitura dei corrimano e delle cabine degli ascensori con relativi sbarchi ai piani;
• Asportazione dei rifiuti minimi (carte, mozziconi etc.) nelle aree cortilive, negli accessi ai box, nei piani cantinati nonché nelle altre parti comuni;
• Pulitura degli zerbini e delle passatoie in tutti gli ingressi;
• Fornitura sacchi a perdere di plastica ad esclusione di quelli necessari per la raccolta differenziata, nel rispetto delle norme emanate dalle autorità competenti (sacchi per la raccolta di carta, vetri, plastica);
• Raccolta, mediante propri contenitori, dei rifiuti e loro trasporto nel luogo destinato alla raccolta dei rifiuti urbani;
• Pulizia della portineria.
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1.4 Prestazioni settimanali
• Lavatura degli ingressi, delle scale e dei pianerottoli;
• Lavatura con disinfettante dei locali di raccolta delle immondizie.
1.5 Prestazioni da eseguirsi almeno ogni 10 giorni
• Lavatura dei vetri degli ingressi di ciascun fabbricato nonché delle porte degli ascensori.
1.6 Prestazioni da eseguirsi almeno ogni 15 giorni
• Inceratura dei pavimenti degli ingressi e dei pianerottoli;
• Lavaggio dei vetri delle finestre delle scale;
• Lavaggio dei vetri del locale portineria;
• Lavatura interna degli ascensori;
• Pulizia dei quadri citofonici.
1.7 Prestazioni mensili
• Spolveratura e lavaggio dei vetri interni, delle porte di ingresso, di tutti i corpi illuminanti delle scale, dei cortili e dei portici;
• Pulitura con spazzatura dei terrazzi;
• Asportazione con discarica del materiale abbandonato in tutti gli spazi contrattualmente stabiliti.
2. ROTAZIONE DEI SACCHI
Il servizio di rotazione sacchi dovrà essere effettuato presso i seguenti stabili:
• Brescia, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 0/00/00/00/00/00/00/00;
• Como, Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00;
• Cremona, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00.
Il servizio consiste nella rotazione dei sacchi dell’immondizia, con trasporto ai punti di raccolta e della relativa pulizia giornaliera del locale adibito alla stessa. L’Appaltatore è tenuto a predisporre la rotazione dei sacchi in relazione alle vigenti norme regolamentari comunali, concernenti la raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani ed assimilabili. Il servizio dovrà essere
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svolto a mezzo di manodopera specializzata con la fornitura di tutti i mezzi, le attrezzature e dei sacchi a perdere, a norma UNI 731 tipo P1, nelle quantità necessarie a consentire la regolare effettuazione del servizio.
L’onere relativo alla fornitura dei sacchi si intende compreso e compensato nel prezzo contrattuale.
3. FORNITURA, SPARGIMENTO SALE E SGOMBERO NEVE
Il servizio di fornitura, spargimento sale e sgombero neve, dovrà essere effettuato presso i seguenti stabili:
• Brescia, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 0/00/00/00/00/00/00/00 (xxxx da fornire: Kg 200,00);
• Como, Xxx Xxxxxx Xxxxxx x. 00 (xxxx da fornire: Kg 100,00);
• Cremona, Xxx Xxxxxxxxxx x. 00 (xxxx da fornire: Kg 100,00). In caso di nevicate, l’Appaltatore è tenuto a:
• Rimuovere la neve dai marciapiedi esterni all’edificio, nel perimetro interno, dai cortili e dai viali di accesso, creando un passaggio di larghezza utile al transito previsto (pedoni e/o automezzi) che permetta un accesso a tutti gli ingressi;
• Provvedere, dopo aver rimosso la neve, allo spargimento mattutino del sale nelle aree liberate (passaggi dei cortili, marciapiedi interni e esterni etc).
L’Appaltatore si impegna inoltre a:
• Tenere disponibili, durante tutto il periodo invernale, il personale ed i mezzi (spazzaneve con lama e/o turbina) atti a sgomberare, da uno spessore di almeno 5 cm di neve entro dodici ore dall’inizio della nevicata, tutti i viali pedonali e ciclabili, le strade e le piazzole di disimpegno delle rampe di accesso ai singoli cortili e a liberare dalla neve le relative caditoie;
• Tenere disponibile, durante tutto il periodo invernale, il personale ed i mezzi occorrenti a spargere sale commerciale, sabbia e/o soluzione salina ogni qualvolta possa ritenersi possibile una gelata pericolosa per la circolazione dei veicoli e dei pedoni.
Gli interventi di sgombero neve avranno luogo di volta in volta su richiesta dell’Inps e con inizio entro due ore dalla richiesta stessa.
4. DISINFEZIONE, DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Il servizio di disinfezione, disinfestazione e derattizzazione dovrà essere effettuato presso i seguenti stabili:
• Brescia, Xxx Xxxxxxxxx Xxxxx x. 0/00/00/00/00/00/00/00.
Direzione regionale Lombardia Area Gestione Risorse
Team Risorse Strumentali Beni e Servizi
Tale servizio dovrà essere svolto per non meno di n. 4 volte durante la durata contrattuale, su tutte le parti comuni (solai, cantine, scale, locali caldaia, locali tecnici, locali raccolta immondizie, giardini e aree a verde, canne di caduta delle immondizie) di ogni singolo immobile.
L’Appaltatore dovrà, a norma di legge, prevedere l’uso di appositi contenitori di sicurezza per esca topicida al fine di impedire casi di intossicazione verso persone e animali. I principi attivi dei vari formulari impiegati nel servizio di derattizzazione saranno del tipo regolarmente registrato presso il Ministero della Sanità. Il servizio di disinfestazione, da eseguirsi non meno di n. 4 volte per tutta la durata contrattuale, avrà lo scopo di eliminare e prevenire infestazioni da insetti striscianti all’interno degli immobili. I trattamenti verranno eseguiti su tutte le parti comuni degli immobili e comunque in ogni zona ove verrà segnalata l’infestazione.
I prodotti chimici impiegati nei trattamenti di disinfestazione saranno regolarmente registrati presso il Ministero della Sanità e scelti con i seguenti criteri:
• Xxxxx tossicità verso l’uomo e gli animali;
• Inodore;
• Antimacchia;
• Alta efficacia nei confronti degli infestanti;
• Alta residuità che consente di proteggere a lungo gli ambienti trattati.
In particolare per il servizio di derattizzazione e disinfestazione l’Appaltatore dovrà:
• Utilizzare personale specializzato per l’esecuzione dei suddetti interventi con tutti gli oneri relativi secondo le leggi e i contratti di lavoro vigenti;
• Utilizzare attrezzature, indumenti di lavoro e sistemi protettivi conformi alle vigenti normative;
• Impiegare prodotti che assicurino l’immunità degli altri esseri viventi e della vegetazione agli stessi, secondo le vigenti norme del Ministero della Sanità;
• Osservare tutte le norme antinfortunistiche;
• Organizzare, dirigere e sorvegliare i lavori oggetto del presente servizio con piena e diretta responsabilità.