Accordo
Testo originale
Accordo
0.142.114.548
fra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera
Conchiuso il 10 agosto 1964
Approvato dall’Assemblea federale il 17 marzo 19651 Istrumenti di ratificazione scambiati il 22 aprile 1965 Entrato in vigore il 22 aprile 1965
(Stato 22 aprile 1965)
Il Consiglio federale svizzero e
il Presidente della Repubblica italiana,
desiderosi di adeguare alla situazione attuale le disposizioni che regolano il tradizio- nale movimento migratorio dall’Italia alla Svizzera,
considerando la necessità di rendere più semplici e più rapide le modalità del reclu- tamento dei lavoratori italiani e la procedura relativa all’emigrazione dei lavoratori stessi in Svizzera,
solleciti di migliorare le condizioni di soggiorno dei lavoratori italiani in Svizzera e di assicurare loro lo stesso trattamento dei nazionali per quanto concerne le condi- zioni di lavoro,
hanno deciso di sottoporre a revisione l’Accordo relativo all’immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera, concluso fra i due Paesi il 22 giugno 19482 e, a tale fine, hanno nominato loro Plenipotenziari:
(Seguono i nomi dei plenipotenziari)
i quali, dopo essersi scambiati i loro pieni poteri, trovati in buona e debita forma,
hanno concordato le disposizioni seguenti:
I. Campo di applicazione
Art. 1
Il presente Accordo si applica ai lavoratori italiani in Svizzera, salve restando le disposizioni particolari relative ai frontalieri.
RU 1965 400; FF 1964 II 2149
1 RU 1965 399
2 [RU 1948 790]
II. Reclutamento in Italia
Art. 2 Accettazione delle richieste
1. I datori di lavoro che svolgono la loro attività in Svizzera e desiderano assumere lavoratori in Italia si rivolgeranno alle competenti autorità italiane. Le richieste potranno essere numeriche oppure nominative.
2. Le associazioni professionali e le organizzazioni di utilità pubblica svizzere abilitate ad esercitare il collocamento in virtù della legislazione svizzera sono altresì ammesse a presentare le richieste. Non sono invece accettabili le richieste presentate da agenzie private che svolgono la loro attività a scopo di lucro.
3. Le autorità italiane terranno conto delle necessità della Svizzera in occasione dei reclutamento di lavoratori disposti a emigrare.
Art. 3 Richieste numeriche
1. Le richieste numeriche di manodopera saranno presentate all’Ambasciata d’Italia a Berna (in seguito l’Ambasciata). Dette richieste conterranno indicazioni precise e complete sulla natura dell’occupazione, il genere e la qualifica della manodopera desiderata, le condizioni di lavoro, di retribuzione, di previdenza sociale, di alloggio e di vitto, come pure in merito alle ritenute praticate sul salario per le assicurazioni, le imposte, le tasse ed altri oneri.
2. L’Ambasciata trasmetterà le richieste al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale in Roma, il quale stabilirà quali siano gli Uffici dei lavoro e della massima occupazione (in seguito gli Uffici del lavoro) da cui potranno essere svolte le opera- zioni di reperimento della manodopera in Italia; esso terrà conto, per quanto possibi- le, delle preferenze che i richiedenti avranno espresso circa le regioni ove il recluta- mento è desiderato.
3. Gli Uffici del lavoro si adopereranno a reclutare la manodopera richiesta. Essi inoltreranno le liste nominative dei candidati all’Ambasciata, la quale, a sua volta, le trasmetterà ai richiedenti.
4. Appena in possesso di dette liste i richiedenti avranno la facoltà di recarsi nel luogo di reclutamento in Italia per prendere contatto con i lavoratori loro destinati e, eventualmente, accompagnarli in Svizzera. Xxxx prenderanno preventivi accordi con l’Ufficio del lavoro incaricato del reclutamento.
5. Spetterà ai richiedenti di far pervenire ai lavoratori prescelti i contratti di lavoro vistati dall’Ambasciata oppure dal Consolato d’Italia competente (in seguito il Consolato), unitamente alle assicurazioni di permesso di dimora rilasciate dalla competente polizia cantonale degli stranieri.
6. Qualora un lavoratore reclutato su domanda numerica non dia seguito alla sua assunzione, oppure sia impedito di recarsi in Svizzera, le autorità italiane si adopere- ranno per presentare senza indugio la candidatura di un altro lavoratore che abbia le attitudini desiderate.
Art. 4 Richieste nominative
Il datore di lavoro che desidera assumere in Italia un lavoratore nominativamente indicato, gli farà pervenire un contratto di lavoro vistato dal Consolato, unitamente all’assicurazione di permesso di dimora rilasciata dalla competente polizia cantonale degli stranieri.
Art. 5 Contratti di lavoro
I contratti di lavoro sottoposti al visto saranno redatti su un modulo il cui testo e le cui clausole saranno stabiliti dalle autorità italiane d’intesa con l’Ufficio Federale dell’Industria, delle Arti e Mestieri e del Lavoro (in seguito l’Ufficio Federale). Per ogni ulteriore modifica verrà seguita la stessa procedura.
Art. 6 Validità del visto
1. Il visto rilasciato dall’Ambasciata o dal Consolato sarà valido per tutta la durata del soggiorno in Svizzera del lavoratore. Non dovrà essere rinnovato in caso di cambiamento di posto di lavoro o di professione.
2. Il visto non sarà nuovamente richiesto per i lavoratori stagionali i quali, dopo aver lasciato la Svizzera alla fine della stagione muniti di un’assicurazione di per- messo di dimora valida per la stagione successiva, desiderino ritornarvi per ripren- dervi la loro attività.
3. Quanto sopra varrà anche per i lavoratori italiani che, durante la validità del loro permesso di dimora, si assenteranno temporaneamente dalla Svizzera.
Art. 7 Emolumento per il visto
1. Da parte dell’Ambasciata o del Consolato sarà percepita la somma di 10 franchi per ogni contratto di lavoro vistato. Nessun’altra somma potrà essere richiesta a questo titolo durante il periodo di soggiorno del lavoratore in Svizzera.
2. La somma suddetta sarà a carico del datore di lavoro e non dovrà essere dedotta dal salario dei lavoratore.
3. Il datore di lavoro che abbia versato detta somma senza aver potuto ottenere la manodopera richiesta avrà il diritto al rimborso della somma versata. xx xxxxxxxx non verrà accordato quando si tratti di una richiesta nominativa rimasta senza esito per il fatto che il lavoratore richiesto non abbia potuto rispondere alla chiamata del datore di lavoro per colpa di quest’ultimo.
Art. 8 Rilascio dei passaporti
I lavoratori italiani reclutati in Italia su richiesta numerica o nominativa otterranno il passaporto, su presentazione del contratto di lavoro vistato secondo le norme di cui sopra, purchè siano in possesso dei requisiti richiesti dalla legge italiana.
III. Rimborso delle spese di viaggio
Art. 9
1. Il datore di lavoro rimborserà le spese di viaggio al lavoratore che ha fatto venire dall’Italia. Tale rimborso verrà effettuato entro un mese dalla data di entrata in servizio dei lavoratore.
2. Se le spese del viaggio in territorio italiano sono state sostenute dalle autorità italiane, il datore di lavoro si libererà dall’obbligo di rimborsarle versandone l’importo a un organismo designato da dette autorità. Questo rimborso verrà effet- tuato entro un mese dalla data di entrata in servizio del lavoratore, se quest’ultimo è ancora occupato presso il datore di lavoro.
IV. Ammissione in Svizzera
Art. 10 Condizioni di ingresso e di soggiorno
1. L’ingresso dei lavoratori italiani e il loro diritto di soggiorno in Svizzera sono regolati dalle disposizioni della legislazione svizzera relative alla dimora e al do- micilio degli stranieri, dalla Dichiarazione del 5 maggio 19343 concernente l’appli- cazione della Convenzione italo-svizzera di stabilimento e consolare dei 22 luglio 1868 e dalla Decisione del Consiglio dell’Organizzazione Europea di Cooperazione Economica che regola l’impiego dei cittadini dei paesi membri, del 30 ottobre 1953
–7 dicembre 1956, ripresa dall’Organizzazione di Cooperazione e di Sviluppo Eco- nomici.
2. Per quanto concerne il loro domicilio in Svizzera, i lavoratori italiani saranno sottoposti al regime previsto dall’articolo 2, par. 2° della Dichiarazione del 5 maggio 1934.
Art. 11 Lavoratori aventi 5 anni di soggiorno in Svizzera
1. I lavoratori italiani, che hanno risieduto in Svizzera in modo regolare e ininterrot- to per almeno cinque anni, beneficeranno dei vantaggi seguenti:
a) otterranno il rinnovo del permesso di dimora per il posto di lavoro che già occupano; il permesso sarà rinnovato successivamente per due periodi di due anni ciascuno e, poi, una terza volta, fino al rilascio dei permesso di domici- lio, semprechè la validità del loro passaporto lo consenta;
b) otterranno in qualunque Cantone l’autorizzazione di cambiare posto dì lavo- ro oppure di esercitare un’altra attività professionale in qualità di lavoratori dipendenti.
2. In caso di disoccupazione grave, che si estenda, nella regione, a tutto il settore professionale in cui il lavoratore è occupato, il rinnovo del permesso di dimora per il posto occupato, oppure l’autorizzazione a cambiare posto, potranno non essere
3 RS 0.142.114.541.3
concessi. In tal caso, il lavoratore otterrà comunque l’autorizzazione ad esercitare, in qualità di lavoratore dipendente, un’altra attività professionale che non sia colpita dalla disoccupazione.
3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l’impiego della manodopera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.
Art. 12 Lavoratori stagionali
1. I lavoratori stagionali che, durante cinque anni4 consecutivi, hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi5 in Svizzera per lavoro, otterranno su richiesta un permesso di dimora non stagionale, a condizione che trovino un’occupazione annua- le nella loro professione.
2. I mesi di lavoro che il lavoratore ha compiuto in Svizzera in qualità di stagionale verranno detratti dai termini stabiliti per la concessione dei vantaggi previsti in materia di soggiorno.
3. Restano salve le disposizioni svizzere che limitano l’impiego della manodopera straniera per inderogabili ragioni di interesse nazionale.
Art. 13 Riunione della famiglia
1. Le autorità svizzere autorizzeranno la moglie e i figli minori di un lavoratore italiano a raggiungere il capo famiglia per risiedere assieme a lui in Svizzera dal momento in cui il soggiorno e l’impiego di tale lavoratore potranno essere conside- rati sufficientemente stabili e durevoli.
2. Affinchè l’autorizzazione possa essere rilasciata, il lavoratore dovrà tuttavia disporre per la sua famiglia di un alloggio adeguato.
Art. 14 Controllo sanitario
Il controllo sanitario all’ingresso in Svizzera, richiesto per ragioni di sanità pubblica e nello stesso interesse dei lavoratori, sarà limitato allo stretto necessario. Detto controllo non comporterà alcuna spesa per i lavoratori.
V. Condizioni di lavoro e provvidenze sociali
Art. 15 Uguaglianza di trattamento e controllo delle condizioni di assunzione
1. I lavoratori italiani saranno impiegati in Svizzera alle stesse condizioni di lavoro e di retribuzione della manodopera nazionale, nel quadro delle disposizioni di legge, degli usi professionali e locali e, se del caso, dei contratti collettivi o dei contrat- ti-tipo di lavoro.
4 Ora: quattro anni.
5 Ora: 36 mesi.
2. Essi godranno degli stessi diritti e della stessa protezione dei nazionali per quanto concerne l’applicazione delle leggi sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sull’igiene, nonchè in materia di alloggi.
3. Le autorità svizzere vigileranno affinchè queste disposizioni siano osservate e controlleranno, in particolare, se le condizioni individuali di assunzione siano ad esse conformi.
4. I lavoratori italiani potranno, alle stesse condizioni dei nazionali, adire le autorità amministrative o giudiziarie competenti nelle vertenze in materia di lavoro. Se una vertenza in materia di lavoro non potesse essere risolta prima della partenza del lavoratore, quest’ultimo avrà la possibilità di farsi rappresentare davanti alle autorità giudiziarie svizzere.
Art. 16 Collocamento e assicurazione contro la disoccupazione
1. Il servizio pubblico svizzero del collocamento sarà aperto ai lavoratori italiani che hanno cinque anni di soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera.
2. Detti lavoratori potranno iscriversi alle casse svizzere di assicurazione contro la disoccupazione alle condizioni stabilite dalla legislazione svizzera.
Art. 17 Sicurezza sociale
La sicurezza sociale dei lavoratori italiani è regolata dalla Convenzione su tale materia, conchiusa tra la Svizzera e l’Italia il 14 dicembre 19626, nonchè dagli accordi complementari.
Art. 18 Adattamento alle condizioni di vita
1. Le autorità svizzere esamineranno, di concerto con le autorità italiane e gli ambi- enti interessati, in quale modo i lavoratori italiani e le loro famiglie possano essere aiutati a superare le difficoltà pratiche che incontrino in Svizzera, specialmente durante il periodo di adattamento.
2. Associazioni private potranno collaborare a questo compito, con il consenso dell’Ufficio federale.
Art. 19 Trasferimento dei risparmi
I lavoratori italiani potranno trasferire liberamente i loro risparmi in Italia nel quadro dell’Accordo monetario europeo del 5 agosto 19557.
6 RS 0.831.109.454.2
7 Questo acc. [RU 1959 1651 è stato abrogato dalla ris. dei Consiglio dell’OCSE del 13 dic. 1972, con effetto al 31 dic. 1972.
VI. Modalità di applicazione
Art. 20 Collaborazione amministrativa
1. Le amministrazioni competenti dei due Paesi stabiliranno di concerto le modalità particolari necessarie alla loro collaborazione per l’esecuzione del presente Accordo.
2. Esse si scambieranno regolarmente tutte le informazioni atte ad assicurare tale collaborazione.
Art. 21 Reclami
I reclami che perverranno all’Ambasciata o al Consolato circa l’applicazione del presente Accordo saranno trasmessi alle autorità svizzere competenti. Esse procede- ranno alle inchieste necessarie, prenderanno, all’occorrenza, contatto con l’Ambas- ciata o col Consolato e si adopereranno per trovare soluzioni soddisfacenti. Queste verranno portate a conoscenza dell’Ambasciata o del Consolato.
Art. 22 Commissione mista
1. Verrà costituita una Commissione mista, composta di cinque delegati al massimo per ciascun Paese. Ogni delegazione potrà farsi assistere dagli esperti necessari.
2. La Commissione esaminerà e si adopererà a risolvere le difficoltà che potessero sorgere nell’interpretazione e nell’applicazione del presente Accordo e che non avessero potuto essere risolte per le vie normali. Essa potrà anche incaricarsi di ogni altra questione relativa all’immigrazione dei lavoratori italiani e delle loro famiglie in Svizzera. Essa farà, se del caso, le necessarie proposte ai due Governi, e, ove occorra, quella di modificare il presente Accordo.
3. La Commissione mista stabilirà la propria organizzazione interna e il proprio metodo di lavoro. Essa si riunirà in Svizzera oppure in Italia, su richiesta di una delle due Parti.
VII. Disposizioni finali
Art. 23 Ratifica, entrata in vigore e validità
1. Il presente Accordo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Berna il più presto possibile.
2. L’Accordo entrerà in vigore il giorno dello scambio degli strumenti di ratifica e sarà valido fino al 31 dicembre successivo, dopodichè verrà prorogato tacitamente di anno in anno, salvo denuncia da darsi almeno sei mesi prima della scadenza annuale.
3. Esso sarà frattanto applicato provvisoriamente a partire dal 1° novembre 1964.
4. L’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’immigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera del 22 giugno 19488 cesserà di avere effetto a partire dalla data di applicazione provvisoria del presente Accordo e sarà abrogato il giorno dello scam- bio degli strumenti di ratifica dell’Accordo stesso.
In fede di che, i Plenipotenziari summenzionati hanno firmato il presente Accordo.
Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l’altro in fran- cese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per la Svizzera: Xxxxxx
Per l’Italia: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx
8 [RU 1948 790]
Protocollo finale
All’atto della firma, in data odierna, dell’Accordo tra la Svizzera e l’Italia relativo all’emigrazione dei lavoratori italiani in Svizzera (in seguito l’Accordo), i Plenipo- tenziari delle due Parti contraenti hanno tenuto a precisare i seguenti punti:
I
In merito all’articolo 7 dell’Accordo, viene precisato che le autorità italiane destine- ranno all’assistenza dei lavoratori italiani in Svizzera l’emolumento percepito per la vidimazione dei contratti di lavoro.
II
Circa le modalità di rimborso delle spese di viaggio, previsto all’articolo 9, par. 2 dell’Accordo, è stato convenuto che l’ente incaricato della riscossione farà pervenire al datore di lavoro un avviso di pagamento attestante che il lavoratore ha beneficiato di un buono di viaggio gratuito sul percorso italiano e contenente l’indicazione della somma da rimborsare. Detto avviso dovrà pervenire al datore di lavoro entro tre settimane dalla data di entrata in servizio del lavoratore; trascorso tale termine, il datore di lavoro potrà ritenersi liberato dall’obbligo del rimborso, versando l’im- porto al lavoratore.
III
In relazione all’articolo 11 dell’Accordo, i termini «regolare ed ininterrotto» non escludono la possibilità, per i lavoratori italiani, di recarsi fuori del territorio svizze- ro per brevi soggiorni di carattere temporaneo che non superino i due mesi.
Questa precisazione vale anche per l’articolo 16 dell’Accordo.
IV
1. Circa l’articolo 11 dell’Accordo, le autorità svizzere applicheranno la riserva prevista al par. 3 solo se ciò si rendesse necessario in casi particolari. Le autorità svizzere faranno tutto il possibile, in tali casi, per accordare il trattamento più favo- revole consentito dalle disposizioni limitative dell’impiego della manodopera stra- niera.
Questa precisazione vale anche per l’articolo 12, par. 3 dell’Accordo.
2. Se, per circostanze eccezionali, il lavoratore italiano che ha compiuto un soggior- no superiore ai cinque anni fosse costretto a lasciare la Svizzera, sarà tenuto conto del soggiorno compiuto in Svizzera agli effetti dei calcolo dei periodi di soggiorno che danno diritto ai vantaggi previsti dall’Accordo, qualora egli faccia ritorno in Svizzera entro due anni dalla partenza.
V
In merito all’articolo 12 dell’Accordo, si precisa quanto segue:
a) I lavoratori stagionali, che durante 5 anni consecutivi hanno soggiornato regolarmente per almeno 45 mesi in Svizzera per ragioni di lavoro ed hanno ottenuto un permesso di dimora non stagionale, possono farsi raggiungere immediatamente dalle loro famiglie, salva restando la condizione prevista all’articolo 13, par. 2 dell’Accordo.
b) Tali lavoratori, allo scadere del sessantesimo mese di soggiorno effettivo in Svizzera, otterranno i vantaggi previsti dagli articoli 11 e 16 dell’Accordo.
c) Per tali lavoratori, i periodi di soggiorno compiuti in Svizzera in qualità di stagionali saranno computati nel calcolo della durata della residenza prevista per il rilascio del permesso di domicilio.
VI
1. In relazione all’articolo 14 dell’Accordo , si precisa che l’espressione «stretto necessario» significa che i lavoratori italiani saranno sottoposti ai soli esami diagno- stici relativi alle malattie infettive, in particolare alla tubercolosi ed alla sifilide.
2. Circa la frequenza di questi esami, le autorità federali si riservano di fissarla tenendo conto dell’interesse dei lavoratori e della tutela della salute pubblica.
3. Le autorità federali s’impegnano a non respingere, al loro ritorno in Svizzera, i lavoratori italiani che, dopo aver trascorso un limitato periodo di tempo all’estero, presentano stati patologici riferibili al loro precedente soggiorno in Svizzera.
VII
1. Per quanto riguarda l’articolo 16, par. 2 dell’Accordo, l’obbligo di iscrizione ad una cassa di assicurazione contro la disoccupazione è determinato in Svizzera a seconda delle disposizioni cantonali, trattandosi di decisione di competenza dei Cantoni in virtù della Costituzione federale9; spetta perciò alle autorità cantonali competenti di decidere se l’iscrizione dei lavoratori italiani aventi 5 anni di soggior- no in Svizzera debba essere obbligatoria, oppure facoltativa. I lavoratori italiani iscritti alle casse di assicurazione contro la disoccupazione beneficeranno, in caso di disoccupazione, dello stesso trattamento riservato ai nazionali.
2. Ove il permesso di dimora di un lavoratore assicurato non potesse essere rinnova- to, il termine per la sua partenza dalla Svizzera verrà fissato in modo ch’egli possa quanto meno percepire tutte le indennità di disoccupazione spettantigli.
Il presente Protocollo finale, che è parte integrante dell’Accordo, sarà ratificato e avrà effetto alle stesse condizioni e per la stessa durata dell’Accordo medesimo.
9 RS 101. L’assicurazione contro la disoccupazione è ora obbligatoria per i lavoratori dipendenti (art. 34novies Cost.).
Fatto in Roma, il 10 agosto 1964, in due esemplari, uno in italiano e l’altro in fran- cese, i due testi facenti ugualmente fede.
Per il
Consiglio Federale Svizzero: Xxxxxx
Per il Governo
della Repubblica Italiana: Xxxxxxxxxx Xxxxxxx