REGIONE CAMPANIA
REGIONE CAMPANIA
Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale e di Alta Specializzazione
“SANT'XXXX E SAN XXXXXXXXXX”
CASERTA
LOTTO 4
Capitolato Assicurazione
͞/E - EALL U/VIOKNI-ALLAGAMENTI
DEFINIZIONI
Assicurato
/ů ƐŽŐŐĞƚƚŽ͕ ƉĞƌƐŽŶĂ XxXxXX X XxXxxXxX
Assicurazione
Il contratto di assicurazione.
Bene/Ente assicurato
ŝĂƐĐƵŶ xXXX X XXxXxXXXX Xx xXXx XXx x di un sinistro.
Aggravamento di xxxxxxx
xxXXXxXxXxXXxX Xx xxXXXxX ğe CƌiviĞle.ŐŽůĂŵĞŶƚ
Si ha quando le circostanze inerenti al rischio variano in modo tale da causare un aumento, o della probabilità che si verifichi un evento, o del grado di danno conseguente.
Indennizzo
La somma dovuta dalla XXXX Xxxx XXxXXxXxx. X xX XXXX Xx
Cose assicurate
Beni oggetto di copertura assicurativa.
Inondazioni- Alluvione- Allagamenti
Per inondazione e alluvioni si intendono straripamento dei fiumi e/o di specchi
Ě͛ĂĐƋƵĂ gaĐmeŽntŶo deĂi ůterůreĂni circostanti, per allagamenti qualsiasi
spandimento di acqua e/o riversamento di acqua diverso da inondazione o alluvione.
Attività
L'attività istituzionale prevista dalla Legge o da regolamenti.
Attività professionale
͛ XXXxxX XxXxxX XXxxx XXxXXxXxX pĂer ĐĂƌ lo svolgimento delle funzioni professionali dichiarate.
Colpa
͛ xxxXXXXXxxXXxX XXxxxXxXxXXxxX XxxxX rapporto e dalla quale deriva un danno non voluto.
Esclusioni
Serie di circostanze (chiaramente individuate in polizza) per le quali non è prevista la copertura assicurativa.
Fabbricato
WĞƌ XXxxxxXXxX Xx xXxXXXX xxxXxXxX ĐŽƐ fondazione o interrate, tappezzeria, tinteggiature e moquette nonché tutte le sue pertinenze, quali centrali termiche, cabine elettriche, gruppi elettrogeni, box, recinzioni, cancelli e simili purché realizzate nel fabbricato stesso o negli spazi ad
esso adiacenti, gli impianti idrici, igienici, elettrici, di riscaldamento e di condizionamĞŶƚŽ Ě͛ĂƌŝĂ͕ ĂƐĐĞŶƐŽƌŝ͕ ŵŽŶƚĂĐĂƌŝ centralizzata, come pure altri impianti od installazioni considerati immobili per
natura o destinazione, ivi compresi parcheggi, aree verdi attrezzate, parchi, alberi
Ě͛ĂůƚŽ eĨschƵi, ƐmoƚsaŽici͕, s tatĂueĨ. Ĩƌ
Xxxxx conseguenziali
xXXX x XXXXx XXX XxxXxxXxXXxX XxXxXXXx xX xxXXxXxxxx Ă ĐĂƵƐĞ ĚŝǀĞƌƐĞ͕ ƚƵƚƚĞ stesso.
Xxxxx Xxxxxxx
Sono i danni materiali subiti dalla cosa assicurata a prescindere da tutte xx XXXXXXXXXxX X XXx XxXXxXXxxxX XxXxxxX spetta.
Decadenza del contratto
Scioglimento del contratto di assicurazione conseguente ad insolvenza del Contraente o ad altro motivo non riconducibile a regolare disdetta.
Degrado
Diminuzione di valore dei beni assicurati in relazione al grado di vetustà, allo stato di ĐŽŶƐĞƌǀĂnjŝŽŶĞ͕ Xx xXXX Xx XXXxxXxxXXXx ogni altra circostanza concomitante.
Diminuzione del rischio
Si ha quando, nel xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx a diminuire la probabilità che si verifichi il sinistro e/o il grado di danno. Ciò in conseguenza di un oggettivo mutamento di condizioni e non, quindi, di una diminuzione del valore delle cose assicurate.
Franchigia
͛ ůĂ ƉĂƌƚĞ Xx XXXXX XXX xx XXxXXxXxX xxXXX XXXXxxX XXxxxxXXXXXxxxXx
Liquidazione del danno
Determinazione della somma rimborsabile a titolo di indennizzo.
Massimale
͛ xxxxXXxxX xXXXxxx XX XXxXX.xXxxXX xXXxxXXXxXxxXXX
Polizza
Documento che identifica il contratto di assicurazione.
Premio
͛ xX XxXXxXxxXXX X XXxxXX XXx XXxxXX della prestazione della Società.
Società
>͛/ŵƉƌĞƐĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚƌŝĐĞ
Operazioni peritali
>Ğ XXXxXxxXXx XXX x XXxxxx XXxXxXXX XX
Partita di polizza
Raggruppamento di beni al quale viene attribuito, ai fini assicurativi, un unico valore cumulativo ed applicato un unico tasso.
Patrimonio Mobiliare / Contenuto
Contenuto in genere comprese attrezzature, macchinari, attrezzature medicali ed elettromedicali, arredamento e merci con la sola esclusione:
i di quanto definito alla voce fabbricati
i dei veicoli iscritti al PRA
Scoperto
ŽŶƐŝƐƚĞ XXx xxXXXXxxxX Xxxx XXxXXxXxX xXxxxXx Xx XXxxxxX Ğ ƉƵž ĞƐƐĞƌĞ voƌciŝdiĨĞƌŝ polizza.
Sinistro
>͛ĞǀĞŶƚŽ ĚĂŶŶŽƐŽ ƉĞƌ xxxxx. XXXxX x XxXXxX
XXXXX CHE REGOLANO L’ASSICURAZ
Art. 1 Contratto di Assicurazione.
La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto.
Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.
>͛ ƐaƐto ŝè tĐenƵutƌo al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza. In caso di inadempienza la garanzia resterà sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno, e riprenderà vigore alle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio, fermo restando il diritto della Società al pagamento di quanto dovuto.
Il termine temporale di pagamento delle rate di premio successive alla prima è di 60 giorni dalla data di scadenza. In caso di inadempienza si procederà come precedentemente previsto
Art. 3 Aggravamento del rischio.
>͛ ƐƐŝĐŽƵ ƌůĂ͛ƚ XXxXXxXXxXxX XXxX XXxX XXxXXxX di rischio.
Gli aggravamenti di xxxxxxX XXX XXxx X ŶAsŽsiŶcur atoĂreĐpĐosĞsoƚnoƚĂƚŝ comportare la perdita totale o parziale XXx XxxxxxX XxxxxXXXX XXXXXxxXXX XXxxxXXXxXXxXxxXXX Xx ƐĞŶƐŝ
Art. 4 Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio l͛ ƐƐŝĐèƵteƌnuĂtaƚaŽridƌurĞre il premio o le
rate di premio successivi alla comunicazione XXxxx XXxXXxXxX Xx
C.C. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 5 Durata del contratto –Frazionamento semestrale
Il presente contratto ha la durata di anni tre , a decorrere dalle ore 24.00 del ͙͙a͘lle ore 24.00 del ͙͙͙͙. ͙con frazionamento del premio semestrale e con facoltà, da ƉĂƌƚĞ ĚĞů, důi r͛ic hieƐdeƐreŝalĐl͛Ƶ ƌƐĂƐƚŝŽĐlaƵpƌrosĂecƚuzŽionƌe Ğcontrattuale della presente polizza alle medesime condizioni economico normative fino al completo espletamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 180 giorni alle medesime condizioni contrattuali ed economiche.
Sebbene il presente contratto sia stato emesso per la durata di anni tre con pagamento semestrale, essendo il premio unico ed indivisibile, in caso di anticipata
ƌŝƐŽůƵnjŝŽŶĞ AĚssĞicuůra to ĐsŽaràŶtƚenƌutĂo ƚa ƚcoŽrri͕sp ondůer͛e il premio
unicamente per il periodo di garanzia prestata.
Tele ipotesi comprende anche qualora la risoluzione opererà di diritto, a seguito di aggiudicazione e conseguente affidamento dei servizi assicurativi da parte di XX.XX.XX. SpA.
Art. 6 Oneri fiscali
'ůŝ XXXxx XxXXXxx xXxXxxxxx xX XXxx. ĐůƵ͛ƌĂĂƐƚƐŽŝƌĐĞƵƌ
Art. 7 Forma delle comunicazioni
Tutte le comunicazioni tra le parti , devono essere fatte con PEC.
Art. 8 Coassicurazione e delega.
xxXXXxXXxXxxXXX x xxXXxxxxX ƚƌveĂnt ualeůĞ /ŵ
«Riparto di polizza» nella percentuale (quota) indicata accanto a ciascuna delle stesse. Ciascuna «Compagnia» è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, esclusa ogni responsabilità solidale.
La Compagnia aggiudicataria, in caso di coassicurazione, sarà indicata dalle altre Imprese Assicuratrici presenti nel riparto di polizza, quale Delegataria.
Le Compagnie coassicuratrici concorreranno al pagamento dei risarcimenti liquidati, in proporzione alla quota rispettivamente assunta e saranno responsabili solo per essa, non implicando il rapporto di coassicurazione alcuna responsabilità solidale.
Art. 9 Foro competente.
Foro competente è esclusivamente quello del luogo ove ha sede la Stazione Appaltante..
Art. 10 Rinvio alle norme di legge.
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Art. 11 Obbligo di fornire dati sui sinistri.
L͛ ƐƐŝĐ,
Ƶcoƌn
ĂpeƚrioŽdicƌitàĞsemestrale si obbliga a fornire al Contraente il
dettaglio dei sinistri così suddiviso:
-sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).
- sinistri denunciati ma senza seguito
Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze delů͛ ƐƐŝŽĐ ƵĚƌĞĂůƚůŽ͛ƌ ĞƐƐŝĐƵƌĂ circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la
perdita totale o xxxxxXxX XXx XxxxxxX XxxxxXXXXXx XXxxxXXXxXXxXxxXXX Xx ƐĞŶƐŝ ĚĞŐůŝ Ăƌƚƚ
Art.13 - Recesso dal contratto per sinistro
Dopo ogni denuncia di xxxxxxxx e sino al sessantesimo giorno dalla definizione dei rapporti fra le parti, la Società può recedere dal contratto con preavviso di 120
giorni. In tal caso l͛ĂƐƐŝĐmƵetƌte Xx xxxxxXxxxxxXxxxx xxxxx XXxxx xXxxXxxxxxXxX premio relativa al periodo di rischio non corso, esclusi soltanto le imposte ed ogni
altro onere di carattere tributario. La riscossione dei premi venuti a scadenza dopo la denuncia del sinistro o qualunque altro atto dell͛ ƐƐŝĐnƵonƌpĂotrƚanŽnoƌĞ essere interpretati come rinuncia della Società stessa a valersi della facoltà di ƌĞĐĞƐƐŽ͘͟
Art. 14 –Clausola di tracciabilità dei flussi finanziari.
/Ŷ ŽƚƚĞŵƉĞƌĂŶnjĂ Ăůů͛Ăƌƚ͘ ϯ ĚĞůůĂ >ĞŐŐ modifiche ed integrazioni, la stazione appaltante e l͛Assicuratore assumono gli
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari per la gestione del presente contratto.
/Ŷ xXxxx x XXXx xX XXx xX xxXXXxxXxxXxXXXXXxx ƚ oggetto del contratto, vengono eseguite senza avvalersi di banche o della Società
Poste Italiane SpA, il presente contratto si intende risulto di diritto, ai sensi e per gli XXXXxxx XXxxxXxxx xxxx XXxXX xxxxX X parti inadempienti.
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO L’ASSICURAZION
Art. 1 Oggetto dell’Assicurazione. L͛ ƐƐŝĐsiƵobƌblĂigaƚaŽd iƌndĞen nizzare i danni materiali e diretti causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, da:
x incendio
x fulmine
x esplosione e scoppio (anche accidentale da ordigni esplosivi)
x caduta di aeromobili od altri corpi volanti, loro parti o cose trasportate
x implosione
x autocombustione
x onda sonica
x Inondazioni, alluvioni e allagamenti L͛ ƐƐŝĐinƵdeƌnnĂizzƚa ŽinoƌltrĞe:
x I danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumi, gas, vapori, da mancato od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica od idraulica, da mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano
colpito le cose assicurate xxxxxx xxxxxxx XXXxx XXxxxXxxxxX Xx
x I guasti causati alle cose assicurate per ordine delle Autorità allo scopo di impedire o di ĂƌƌĞƐƚĂƌĞ ů͛ŝŶĐĞŶĚŝŽ͖
x Le spese necessarie per rimuovere, trasportare, conservare e ricollocare macchinario, attrezzature e arredamento (inclusi i costi per demolire fabbricati o loro parti illese o per smontare macchinari e/o attrezzature illese)
qualora tali operazioni fossero indispensabili per eseguire le riparazioni di enti danneggiati in conseguenza di un sinistro indennizzabile a termini di polizza.
x le spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro nei limiti del 10% della somma assicurata .
L͛ ƐƐŝĐrƵispƌonĂdeƚdŽeiƌdaĞnni materiali e diretti subiti daůůass͛icurato (Danni consequenziali) a causa delle seguenti circostanze:
x mancata od anormale produzione o distribuzione energia elettrica, termica od idraulica;
x mancato od anormale funzionamento di apparecchiature elettroniche, di impianti di riscaldamento, di condizionamento o di refrigerazione;
x colaggio o fuoriuscita di fluidi;
purchè tali circostanze siano conseguenti ad eventi garantiti in polizza i quali abbiano dato luogo a danno risarcibile con la polizza stessa.
Art. 2 Somme Assicurate.
- Il complesso ospedaliero, è composto da n. 13 fabbricati, elevati a più piani fuori terra ed interrati vari, costruiti in materiali incombustibili. Il complesso dei beni, fabbricati e loro contenuto, è di proprietà e/o in uso a qualsiasi titolo ad azienda ospedaliera, con annessi uffici e servizi comunque riferentisi, annessi e ĐŽŶŶĞƐƐŝ Ăůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ͘
Si assicurano, per anno :
VOCE 1- Fabbricati e impianti fissi -
VOCE 2 -Contenuto
(Attrezzatura, Macchinari, - Arredamento
- XXxXx X XXXXxxXxx
VOCE 3- Xxxxxxx xxxxx
Euro 90.000.000,00# Euro 30.000.000,00#
Euro 3.000.000,00
Voce 4- demolizione e sgombero) Euro 250.000,00
Art. 3 Esclusioni.
Sono esclusi i danni:
i verificatisi in occasione di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di xXxXXxXXXx XXxxX XXX xx XXxXxXxxxxxXxxxxx X Ɖ con tali eventi;
i verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni ƉƌŽǀĞŶŝĞŶƚŝ ĚĂ ƚƌĂƐŵƵƚĂnjŝŽŶĞ XXx XXX Xx xXXxXxxXXx ƉƌŽǀŽĐĂƚĞ ĚĂůůo͛mĂichĐe,ĐĞůĞ ƐĂůǀŽ XXX xx XXxXXxXxX XxXxx XXX xx eventi;
i XXXXXxx XXX XXxXX xXxXxx atůoƐre͛Ɛ; ŝƐĐƐƵŝƌĐƵƌĂƚŽ ĞͬŽ
i di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata ů͛ĂƐƐŝĐƵƌĂnjŝŽŶĞ͖
i ĂůůĂ xXXXXxXX XX XxxxxxXxXXxX XXx ƋƵ è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
i indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
Art. 4 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza.
>Ă XxXXXXxX XXxxxxX x XxxXXxXxX Ěi Ăchůi spetta.
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dai Contraenti.
Ž
Spetta in particolare ai Contraenti XXxXxXxX Xxx Xxxx XXXXX alla liquidazione dei danni.
>͛ŝŶĚĞŶŶŝo nja tnjerŽmi ni ůdi ŝpoƋlizzƵa ŝnoĚn pĂuòƚtuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso deůAůss͛icurato.
Art. 6 LIMITE DI INDENNIZZO
xXxxX xx XXXX XxXxxXxX ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϵϭϰ una somma non superiore ad €25.000.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.
Art. 7 Diritto all’ispezione
L͛ ƐƐatoŝreĐŚƵĂƌ XXxXxX xx XxxxxxX Xx xxXxxXx xxXxxxxXX Xx XXxXxxxX ƚƵƚƚĞ ůĞ ŽĐĐŽƌƌĞ
Art. 8 Assicurazione presso diversi Assicuratori
Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni,
xx XXxXXxXxX XXxX XXxX X XxXXXXX XXXx stipulati.
/X XXXX Xx XxXxXxxXx o aůtu͛tt i gƐli aƐssŝicuĐraƵtorƌi eĂd èƚtŽen utoĚaĞǀĞ ƌŝĐŚŝĞĚĞƌĞ X XxXXXXXX Xx XXXx xxxXXXX autonomamente considerato. Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal
XXXxXXXxX xxxXXXXXxxxXx xxXx -XXxXXXxXXx xX Ăůů͛ůĂ͛ŵĂŵƐŽƐŶ danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione XXxxxxXXXXXxxxX XXxXXxXxX XXXXXXX xx obbligazione solidale con gli altri assicuratori.
Art. 9 Limite Territoriale
>Ă XXxXXxxX x XXXxXXxX XXxxxXxxxxX X Repubblica di San Marino e Città del Vaticano e concerne stabilimenti, depositi, XxxxXxxx XXXxXx XX XxxxX XxXXXXXXxX propria attività.
Art. 10 Identificazione dei beni assicurati.
Premesso che rientrano in garanzia sia i beni di proprietà che quelli in uso e/o affitto
X xXXXxxXXXx xxXxXXXX XXx xXXx xxxXxx evincono:
- dall'Inventario dei beni immobili e dall'Inventario dei beni mobili, tenuti dal Contraente;
- da qualsiasi atto, documento, o altra prova, del Contraente, che dimostri che il bene in questione sia di proprietà, in uso e/o locazione del Contraente stesso.
CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI
Art.1 Obblighi in caso di sinistro.
/Ŷ ĐĂƐŽ Xx XxXxXxxX xx XXxXXxXxX ĚĞǀĞ͗
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono
a carico dell͛ XXxxXxxXxxxxxXxxxxxXxx xxXxxXxX XXxxX ůĞŐŐĞ Ă Cod. Civ.;
b) darne avviso alů͛ ƐƐŝĐenƵtroƌ3Ă0 ƚ( trŽenƌtaĞ) giorni da quando ů͛ ƐƐŝneĐƵƌĂ ha avuto formale conoscenza.
xxxXXXXxXxxXXxX Xx XXX Xx xXxx XxxxxXX del XxxxxxX XxxxxXXXXXxxxX Xx XXXXx XXxxx
>͛ ƐƐdeŝveĐaƵltreƌsìĂ: ƚŽ
c) ĨĂƌĞ͕ XXx XxXXXX XxXxXx XXXXXXXxxxx X XXxxxxX XXx xXXXX XxXXxXXXXXx xX a ƉĂƌƚ ĐĂƵƐĂ ƉƌĞƐƵŶƚĂ XXx XxXxXxxX X xxXXxxx
dichiarazione deve essere trasmessa all͛ ƐƐŝĐ; ƵƌĂƚŽƌĞ
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere per questo, diritto ad indennità alcuna;
a) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dall͛ ƐƐŝĐdƵaiƌPeĂriƚti aŽi fƌiniĞde lle loro indagini e verifiche.
Art. 2 Valore dei beni assicurati –Deroga alla proporzionale.
I - Fabbricati - >͛ XXxXXxXxX XxXXxXxX XXX xxxxXx XXx comprende il valore di ricostruzione a nuovo della totalità dei fabbricati .
XX XXXx XXXX xxxXXXXXxxxX XXX ƉŽƚƌă ƐƵ
II - Contenuto - Premesso che il valore assicurato corrisponde al valore a nuovo, come appresso definito, si conviene tra le parti che:
x il valore di rimpiazzo a nuovo complessivo è quello indicato, per la Voce 2) ʹ Contenuto, del presente capitolato.
x xX XXXX Xx XxXxXxxX Xx XXxx xXXXX Ă xxXXXXxxxxX xXxXxX XXxxxXx xxxxXxxXxxXx xxxxxxxxXx sarĚà ĞŐůŝ superiore a quello indicato nel presente contratto maggiorato del 20%.
Art. 3 - Determinazione del danno - Assicurazione del costo di ricostruzione o di rimpiazzo
XxXxXXXX XXX XXx xxXxXxX Ă ŶƵŽǀŽ͟ Ɛ͛ŝ
x peƌ x XXxxxxXXxx xx XXXxX XXxxxxXxXXx XXXxXXxXxxx XXXxXXXXXX XXxxXXxX xx ǀĂ
x per il contenuto il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove uguali oppure equivalenti per rendimento economico ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
>͛ĂƐƐŝĐƵƌĂnjŝŽŶĞ xX xXXX Xx xxXxXxX Ă di reparti in stato di attività. In caso di sinistro alle merci, attribuite come valore ĂůůĂ ƉĂŽƌŶƚĞƚŶĂƵ ƚŽ͟͞ ů͛ŝŶĚĞŶŶŝnjnjŽ ǀĞƌƌă Ğ approvvigionamento a nuovo al momento del sinistro, comprese le spese di trasporto, magazzinaggio, oneri fiscali e finanziari e simili.
Art. 4 Procedure per la determinazione del danno ʹ
>͛ĂŵŵareŽdŶelƚdanno è concordato dalle parti, direttamente oppure, a richiesta di
una di esse, mediante Periti nominati uno dall͛ ƐƐŝeĐdƵunƌo dĂalƚůŽ͛ ƐƐŝ.ĐƵƌĂƚ Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali
potranno intervenire nelle operazioni peritali.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al presidente del Tribunale nella cui
XxXxxXXxxxXXX xx XxXxXxxX Xx XxxXXXxXx Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito.
Art. 5 Mandato dei Periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ ů͛ĞƐĂƚƚĞnjnjĂ ĚĞůůĞ ĚĞƐĐƌŝnjŝ contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che
avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate nonché verificare se
ů͛ ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ XX xx XXxxXXXxX XX ĂĚĞŵ caso di sinistro;
3) ǀĞƌŝĨŝĐĂƌĞ xxXXxXxXXxXx xX XXXxxxx X il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri
Xx xXxXxXxxXXX Xx XXx Xx- Aůss͛icu raƌzioƚne͘de l cϯos to ĞƚĞ di ricostruzione o di rimpiazzo;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza in caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od
ĞĐĐĞnjŝŽŶĞ ŝŶĞnizƌzaĞbilŶitàƚdĞei daĂnnůi.ůL͛a peŝriziŶa ĚcoĞlleŶgiale è valida
anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli Xxxxx XXxxxx XXx xXxxXxX XXXxXxxxxX Xx ogni formalità.
Art. 6 Pagamento dell’indennizzo. sĞƌŝĨŝpeĐraĂtivƚitàĂd ellaůg͛arŽanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria XXXXxXXxXxxXXXx xX xXXxXxx XXxX ƉƌŽǀǀĞ giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione.
CONDIZIONI PARTICOLARI
A) Caduta di aeromobili e/o corpi volanti
L͛ ƐƐŝĐrƵispƌonĂdeƚdŽei ƌdaĞnni che la caduta di corpi volanti e/o orbitanti, loro XXxxx X XXXX XX XXXxx ůƚ͛ƌ ĂĂƐƐƉanƐŽchŝƌe ĐƚquƵĂanƌƚdoĂĞnoƚ͕nŽ viƉƵž͛ sia sviluppo di incendio.
B) Onda sonica
L͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚdŽei ƌdaĞnni materiali e diretti causati aůůass͛icurato da onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere in moto a velocità supersonica.
C) Urto veicoli
L͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚdeŽi ƌdaĞnni materiali e diretti causati aůů͛ĂƐƐdaŝurĐtoƵdiƌĂƚŽ ǀĞŝĐŽůŝ͕ xX xxXXXxxX XXxxX XXxxxxXX ǀ servizio
La garanzia viene prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di EURO 150,00
D) Fumo
L͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚdŽei ƌdaĞnni materiali e diretti arrecati aůů͛ĂƐƐdaŝfuĐmƵo, ƌĂƚŽ gas o vapori sviluppati o fuoriusciti a seguito di guasto improvviso ed accidentale
verificatosi negli impianti per la produzione di calore ĚĞůů͛Ă,ƐpƐurcŝhéĐdƵetƌti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini.
E) Parificazione ai danni da incendio
XxX
XXxXxXxXXxX XXxxxXxxxx XXXXxxX XXxx XxXxxXxX ĚĂůů͛Ăƌƚ͘ ϭϵϭϰ XXx XXxXx xXxx xx x XXXXxx XXxxx ƉĞƌ XxXxXX XXxxx XxXxx xXxxx XxxX XXXXX Xx xxXXXxxX ŽĚ ĂƌƌĞƐƚ uno dei rischi accessori assicurati con la presente polizza
F) Esplosioni e scoppi esterni
L͛ĂƐƐŝĐrƵispƌonĂdeƚdŽeiƌdĞan ni materiali e diretti cagionati Ăůů͛ĂƐdƐa ŝĐƵƌ esplosioni e scoppi esterni verificatisi per cause indipendenti dalle attività dichiarate
in polizza, escluse distruzioni e danneggiamenti eventualmente provocati da ordigni esplosivi.
G) Alimentazione degli impianti
L͛ ƐƐŝĐƉƵƌƌĞĂŶƚĚŽĞƌ ĞĂƚƚŽ ĐŚĞ͕ ƉĞƌ ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂnj XXXXxxxXXXxXXxXx XxXxxxxXxxXXX Xx XXXx qualsiasi combustibile in quantità necessaria per il funzionamento degli impianti ƐƚĞƐƐŝ͘ XXxxXXxX xXxxXxXxX xxXXxXxX detti combustibili.
H) Implosione
L͛ĂƐƐŝĐrƵispƌonĂdeƚdŽeiƌdĞanni materiali e diretti cagionati aůů͛ĂƐƐdaŝĐƵƌ
͞/DW>K^/KE ͟ xXxXXXXXXXXx XXx xXxx x Ě o rottura di corpi cavi soggetti a pressione esterna superiore a quella interna.
^Ğ ů͛ĞǀĞŶƚŽ x XxxXxXXxX XX ƵƐƵƌĂ͕ ĐŽƌ operante xX XXXxXXxX XXX XXXXxX XxXxxXxX XXx
I) Acqua condotta
L͛ĂƐƐŝeĐrƵispƌonĂdeƚdŽeiƌdanni materiali e diretti, cagionati aůů͛ĂƐƐdaŝĐƵƌ fuoriuscita di acqua a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici e
termici esistenti nei fabbricati assicurati e contenenti gli enti medesimi. Si obbliga inoltre ad indennizzare le spese sostenute per la ricerca del guasto nonché per la riparazione e sostituzione delle tubazioni e relativi raccordi nei muri e nei pavimenti nei quali la rottura si è verificata, oltre a quelle sostenute per la demolizione o il ripristino di parti di fabbricato.
La Società non risponde:
a) dei danni dovuti ad umidità e stillicidio;
b) dei danni derivati da gelo;
c) dei danni provocati da colaggi o rotture degli impianti automatici di estinzione e relative alimentazioni;
la garanzia viene prestata con una franchigia a carico dell'Assicurato di EURO 200,00 per ciascun sinistro e con un massimo risarcimento per sinistro di EURO 20.000,00.
L) Spese di demolizione e sgombero dei residuati del sinistro
L͛ ƐƐŝĐriƵsaƌrciĂsceƚleŽspƌesĞe necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, con il massimo per sinistro e per anno di EURO 1.000.000,00 con il limite di Euro 150.000,00 per i rifiuti tossici nocivi e/o radioattivi..
M) Onorari dei periti
L͛ ƐƐŝĐriƵsaƌrciĂrà ƚfinŽo ƌallĞa concorrenza di EURO 40.000,00 per sinistro e per anno assicurativo, le spese sostenute dall'Azienda Ospedaliera, in caso di perizia formale, per la nomina del perito di parte in base alle disposizioni generali di assicurazione.
N) Colpa Asgsicruraatvoreeo ddelle'Aslsiclur’ato
L͛ ƐƐŝĐrƵispƌonĂdeƚdŽeiƌdaĞnni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da colpa grave dell'Assicurato, dei soggetti di cui il Contraente è tenuto a rispondere.
Inoltre l͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚdeŽi dƌanĞni derivanti dagli eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo di terzi e dei soggetti di cui lo stesso è tenuto a rispondere.
O) Rinuncia al diritto di rivalsa
L͛ ƐƐŝĐ, sƵalvƌo Ăil cƚasŽo dƌi dĞolo, rinuncia per la somma pagata al diritto di rivalsa verso il responsabile del sinistro - art. 1916 del Codice Civile - a condizione che
ů͛ ƐƐŝĐŶƵ ƌĞĂƐƚĞŽƌ XXxXxx XXxx XxXXXX xxXxxXXX responsabile medesimo.
P) Anticipi sulla liquidazione del sinistro
>͛ ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ XX xx XxxxxxX Xx XxxXXX pagamento di un acconto, pari al 50% ĚĞůů͛ŝŵƉŽƌƚŽ ŵŝŶŝŵŽ Đ
pagato in base alle risultanze acquisite, con o senza prestima del danno, a XXXXxxxXXX XXX XXX XxXXX ƐŽƌƚĞ ĐŽŶƚĞƐƚ Se la contestazione sorgesse su una o più voci, resta stabilito il pieno diritto XxxxXxxXXxxXXxX XXxxxxxx XxXXxXXXXXXX xxXx xXXXXxX XxXXx njƌnjĞŽ prevedibile in almeno EURO 150.000,00.
>͛ŽďďůŝŐ͛Ă njƐŝƐŽŝŶĐĞvƵe rrƌàĚpĂoĞsƚtůaŽiůnƌesĞsere dopo novanta giorni dalla data
di denuncia di sinistro, ƐĞŵƉƌĞĐŚĠ͛ ƐŝĂŶŽ ƚƌĂƐĐŽƌƐŝ richiesta di anticipo.
L'acconto non potrà comunque essere superiore a Euro 1.500.000,00.
Per le partite in cui vale l'assicurazione in base al valore a nuovo la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.
Q) Ricorso terzi
L͛ ƐƐŝĐƐƵŝƌ XxXXxxxXxxXX X xXXXxxxxXx xxxxxxXxxXxxXxxXxxXxxXxx xx
EURO 3.000.000,00 delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per danni materiali diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
xxXXXxXXxXxxXXX XXX XXxXxXXXX x ĚĂŶŶŝ͗
a) X XXXX XXX xx ƐƐŝĐƵƌĂƚŽd eteĂnzďioďneŝa Ăqu xxxxxxxXx XXX
xxxXxXx XXxxX x xXxXXxx XXx XxXXXXXX XXxxXX X XXXxxXXx XxxXxX xX ƐŽƐƚĂ ŶĞ le cose sugli stessi mezzi trasportate;
b) di qualsiasi natura consegƵĞŶƚŝ XX xXXXxXXxXXxX XX suolo.
Non sono comunque considerati terzi:
i il Legale Rappresentante, gli Amministratori e le persone che si trovino con questi in rapporti di parentela (coniuge, genitore, figli, parenti e/o affini e conviventi).Le Società o gli enti i quali, rispetto all'assicurato non siano qualificati come controllate o collegate in base alle norme vigenti, nonché gli amministratori delle medesime.
>͛ ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĚĞǀĞ xxxx XXXXxxXXxxXxxXxxx xxXxxXxxxXXxxxxxxXx xxxxxx xXXXx penali promosse contro di lui fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e
l͛ ƐƐŝĐaƵvrƌà Ăla ƚfaŽcoƌltàĞd i assumere la direzione della causa e la difesa
ĚĞůů͛ ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘
>͛ ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ ĚĞǀĞ ĂƐƚĞŶĞƌƐŝ scimĚeĂnt o dƋelƵla ĂůƵŶ propria responsabilità senza il consenso dell͛ ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ͘
XXXXxX XxxX XXXXX XxXXxxxXxx Ɛŝ ĂƉƉůŝĐ
R) Eventi atmosferici
La Società risponde dei danni:
I. materiali e diretti causati aůů͛ĂƐƐdŝa ĐurƵagaƌnoĂ, ƚbuŽfera, tempesta,
XxXXXxXXx xXXxX X XXXX XX XXXX ƚƌĂƐ
II. Xx xXXXXxXXxX XXX Xx ǀĞƌŝĨŝĐĂƐƐĞƌŽ contenuto, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni :
- subiti da alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere,recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- XX XXxx XxxxXXXxxXx XX XXXxXXxXXX destinazione;
- a fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- a serramenti, vetrate e lucernari in genere,
- a lastre di cemento-amianto e manufatti di materia plastica per effetto di grandine;
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
- xx XXXXxXXxX XXxxxxXXXXXxxxX XXxx XX sinistro di EURO 3.000,00=
- in nessun caso la Società pagherà per singolo sinistro, somma superiore al 60% delle somme assicurate alle partite 1 e 2.
S)Eventi sociopolitici
ƉĂƌnjŝĂůĞ ĚĞƌŽŐĂ ĚĞůů͛Ăƌƚ͘ ϯ ƐĐůƵƐŝŽ
I. i danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, caduta di aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate , verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, scioperi, sommosse, atti vandalici o dolosi;
II. gli altri danni materiali e diretti causati agli enti assicurati anche a mezzo di ordigni esplosivi da persone, dipendenti o non del Contraente o
XXxxx XXxXXxXxX XXX XxXXXXXX ƉĂƌƚĞ che compiano, individualmente od in associazione, atti vandalici o dolosi.
L͛ ƐƐŝĐnƵonƌinĂdeƚnnŽizzƌa iĞdanni:
a) di inondazione, frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) gelo, subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata od anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, di sequestro, di requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano gli enti assicurati, con avvertenza che, qualora
ů͛ŽĐĐƵƉĂnjŝŽŶĞ ŵĞĚĞƐŝltŵre Ă5 giƐorŝni conƉseƌcuŽtivƚi, ƌĂĞƐ l͛ ƐƐŝĐnƵonƌriĂspƚonŽdeƌdĞei danni di cui al suindicato paragrafo II, anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Sono comunque esclusi da questa garanzia i danni conseguenti ad esplosione nucleare e/o qualsiasi forma di contaminazione derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
-xx XXXXxXXxX XXxxxxXXXXXxxxX XXxx XX xxxxxxxXx Xx XX xxXXxxX XXxx XX X xxXXXxXX
- xxxxXXxxX xXXXxxXxx xxxXxxX, Ğpe r uůno͛oĂpƐiùƐsŝiniĐstrƵi cƌheĂƚŽƌ
ĂǀǀĞŶŐĂŶŽ XXx XXxxXXX Xx xxXxxXxXxxxxXxxxXxxxxXx xxXX potrà superare il 60% delle somme assicurate alle Voci 1 e 2.
.
S1) Atti di terrorismo
L͛ ƐƐŝĐŝƵŶƌĚĂĞƚŶŽŶƌŝĞnj njĂ ;XXXXX X XXxXXX Xx Ƌ presente polizza e successive appendici alla stessa) i danni direttamente od indirettamente causati o derivanti da, o verificatisi in occasione di atti di terrorismo.
WĞƌ XxxX Xx xXxxXxxXxX XxxXxXXXX XX Xx della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che
agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o ŐŽǀĞƌŶŽ͕ ƉĞƌ ƐĐŽƉŝ XXxxxxXxx xXxxXxXX xXXxXXXxXxX XXXxXxXXx XXxXxXX X Ě͛ŝŵƉĂ Sono comunque esclusi da questa garanzia i danni:
x conseguenti ad esplosione nucleare e/o qualsiasi forma di contaminazione di sostanze chimiche e/o biologiche e/o derivante da radioattività o radiazione ionizzante che possa essere determinata da materiale nucleare;
x derivanti direttamente od indirettamente da interruzione di attività quali elettricità, gas, acqua, comunicazioni.
Agli effetti della presente garanzia:
- xx XXXXxXXxX XXxxxxXXXXXxxxX XXxx X
XxXxXxxX XXx ϮϬй ĚĞůcůo͛nĂŵiŵlŽŶmƚiĂnƌiĞm =oĚ. Ğdůiů͛
- la Società sarà tenuta ad indennizzare per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo non superiore ad € 5.000.000,00=.
T) Inondazioni, alluvioni, allagamenti
L͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚdeŽi dƌanĞni materiali e diretti causati agli enti da inondazioni, alluvioni, ed allagamenti in genere, compresi quelli di incendio, esplosione, scoppio.
La Società non risponde:
a) XXx XXXXx X XXxx xXxxxx Ăůů͛ĂƉĞƌƚŽ͖
b) dei danni la cui base è posta ad altezza inferiore a 12 cm. dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
xx XXXXxXXxX Xx xXxxxxxxxxxxxxxxxXxxXxx ĞdeŶtraŶzioŝnenj, njpeŽr s ingƐolĂo sƌinistro, di EURO 10.000,00.
>͛ĂƐƐŝĐpaƵghƌeràĂpƚerŽsƌingĞol o sinistro e per anno assicurativo un importo massimo di EURO 2.500.000,00
U) Buona fede
>͛ŽŵŝƐƐŝŽŶĞ ĚĂ ƉĂƌƚĞ ĚĞůů͛ ƐƐŝĐƵƌĂƚŽ X xxXXXxXx XXXX XXxX xX xXXXXxxX XxX xX della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il
diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede (quindi esclusi i casi di dolo o colpa grave) fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui la circostanza si è verificata).
V) Vicinanze pericolose
>͛ XXxXXxXxX x xXx xXxxxxxxxxxxXx xxx Xxx xxxXxxx xxXxxxXx xx xxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxXX di metri 20 (Venti) dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano
cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
W) Merci in refrigerazione
L͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚdeŽi ƌdaĞnni subiti dalle merci e ogni altro tipo di sostanze in refrigerazione, custodite in celle frigorifere, a causa di:
1) mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo;
2) fuoriuscita del fluido frigorigeno; conseguenti:
xad eventi conseguenti a incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta di aerei;
xXxxxXXXxXXXxXxX xXxxXxXXxXx Xx XXXXx relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché nei sistemi di adduzione XXxxxXXXXX X Xx XxXXxxXxxxxxxxxXxxxXxxxXxx , xXxxx ttaĚmeŝntƐe ƚƌŝď pertinenti all'impianto stesso.
L͛ ƐƐatoŝreĐpƵreƌnde atto che la sorveglianza dell'impianto consente di rilevare la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo che si prolunghi oltre sei ore ed il contraente si impegna, in tal caso a darne immediato avviso alla Società con il mezzo più rapido disponibile.
La garanzia ha effetto se la mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo ha avuto durata continuativa non minore di 24 ore.
/ů ƉĂŐĂŵnĞdeŶnnƚizzŽo sarĚà Ğeffůettůua͛toŝprevia detrazione, per singolo sinistro
ĚĞůů͛ŝŵƉŽ1ƌ00ƚ0,Ž00 e cĚonŝu n m ahssZimKo risarcimento per sinistro e per anno
non superiore a EURO 50.000,00.
Z) Chiusura inchiesta
Elasso il termine di 30 giorni dalla data di sottoscrizione da parte del Contraente dell'atto di costatazione e di accordo sulla quantificazione del danno e semprechè non siano emersi elementi che portino pregiudizio a tale atto, ovvero sia stata effettuata opposizione sulla operatività delle garanzie il Contraente può chiedere alla Società la liquidazione dell'indennizzo spettante a termine di polizza anche in assenza della produzione del certificato di chiusa istruttoria.
>͛ XXxXXxXxX Xx XxxxxXX xXXxxxX Ă ƌŝŵ interessi legali, decorrenti dalla data del pagamento del medesimo indennizzo,
qualora XXXxx Xxxx XXxxxxXXXXxXX XxXxxxxXX danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.
X) Rovina di ascensori
La Società si obbliga a risarcire i costi necessari per ricostruire o riparare i fabbricati o parti di essi in conseguenza di rovina di ascensori e montacarichi a seguito di rottura di congegni.
Y) Rottura lastre di cristallo, mezzo cristallo e vetro
L͛s sicuratore Xx XxxxxXX X xxXXxXxxX xx ƐƐŝĐƵƌ lastre di cristallo e vetro pertinenti agli ingressi,scale ed altri vani di uso comune dei fabbricati descritti in polizza.
AB) Fenomeno Elettrico
A parziale deroga delle Condizioni generali di Assicurazione, l͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚŽƌĞ dei danni che si manifestino nelle macchine, apparecchi e circuiti costituenti
impianti elettrici ed elettronici per effetto di corrente, scariche od altri fenomeni elettrici, da qualsiasi motivo occasionati.
Resta convenuto ai fini della presente garanzia che:
x l͛ ƐƐŝĐrƵisaƌrciĂràƚpeŽr ƌsinĞgolo sinistro e per anno assicurativo, somma non superiore ad Euro 50.000,00;
x xx XXXXxXXxX XXxxxxXXXXXxxxxXxx xxxXxxXxxxx X
xxxxxxxx, dell’importo di Euro 1.000
AC) Ricovero automezzi
^ŝ XxXXXX XxxX XXX XXx ǀĂƌŝ ůŽĐĂůŝ Ěŝ ricoverati automezzi di sua proprietà e/o di dipendenti e/o di terzi.
AD) Onorari architetti, ingegneri, consulenti
L͛ ƐƐŝĐƌƵŝƌŵĂďƚŽŽƌƌƐĞĞƌă XxXX XxxX XXXXXxxXXxX XxXxXxxX X ƉĞƌ XXXX XXXxXXxXxxxXx XXX consulente interpellato, le spese sostenute per stime, piante, descrizioni, misurazioni, offerte ed ispezioni necessariamente sostenute per la reintegrazione
della perdita in caso di danno causato da ogni rischio così assicurato su fabbricati, impianti, macchinari ed attrezzature ma no i diritti (competenze) per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
AE) Xxxx, Xxxxxxxx, Gelo
L͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚdeŽi dƌanĞni subiti dalle cose assicurate in conseguenza di :
a) crollo totale o parziale o lesione di fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere, causati dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine, compresi i danni a fabbricati, opere murarie e costruzioni in genere;
b) caduta di oggetti, strutture e loro parti, alberi, rami, causata dal peso di neve, nevischio, ghiaccio o grandine;
c) xXXxxxxXxxXXx XxxxxXxXxXXxx xxxX, Xxxxxxx inĨe oĂďďƌ acqua, penetrati attraverso lesioni, brecce, rotture o fenditure causate dai fenomeni atmosferici anzidetti;
d) gelo che provochi la rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di
tubazioni in genere di servizio dei fabbricati e/o deůů͛Ăƚƚŝǀŝƚă X XXxxxxXx XXxXXx xxXxxxxxxx XxXxxX xX 72 ore antecedenti il sinistro.
XXXxX XXXxXXXxX XXXx Xx XxXx XXxxX Ɖƌ sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro di Euro 2.500,00= .La Compagnia corrisponderà una somma non superiore ad Euro 500.000,00= per
sinistro e Euro 10.000.000,00 per anno.
AF) Acqua piovana
L͛ ƐƐatoŝreĐƐƵŝƌ ŽďďůŝŐĂ Ă ƌŝƐĂƌĐŝƌĞ ůret͛ti cauƐsaƐti ŝĐƵ XxxX XXXX XXXxXXxXxX XX xXXXXX XxXxXXX Sono tuttavia esclusi dalla assicurazione:
a) i danni che si verificassero ai fabbricati e/o loro contenuto a seguito di infiltrazioni di acqua dal terreno, nonché da acqua penetrata attraverso finestre o lucernari lasciati aperti;
b) i danni indiretti conseguenziali o di inattività di qualsiasi genere e specie;
c) i danni a cose poste a meno di 12 cm. sul livello del pavimento dei locali.
La presente garanzia si intende regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione se non contrastanti con quanto sopra.
XXXxX XXXxXXXxXx Xx XxXx XXxxX XxXXXXx XXxx XXXXxxXXxX ƉƌĞǀŝĂ ĚĞƚƌĂnjŝŽŶEuĞro͕ ƉĞ 1.500,00= La Compagnia risarcirà per singolo sinistro e per anno assicurativo una
somma non superiore ad Euro 20.000,00=:
AG) Esonero dichiarazione sinistri pregressi
La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito i fabbricati oggetto XXxxxXXXxXXxXxxXXX XXxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxXxx xxXxxxxXx XxxXXXx assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di mancata risarcibilità di un eventuale sinistro.
AH) Indennità supplementare
L͛ ƐƐŝĐ,
Ƶpeƌr
ĂogƚniŽsƌinisĞtro liquidato a termini di polizza, corrisponderà
XXxxXXXXXxxx XXXXxXxXXxXxX XXxx Xx ϭϬй ad un massimo di € 250.000,00, semprechè il d 50.000,00=.
AI) Oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche
xx Xx XxxX XXX XXxxX ƐŽŵŵĂ ĂƐƐŝĐƵƌĂƚĂ gli XXXxx XXX XXxXXXXxXxx xxxXxxXxxxx/Xx XxxXx xXx xXxx xxxXxxxxXxxxxx XxX xxxxxx a qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione dei fabbricati
assicurati in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
AL) Indennizzo separato per VOCE
Il pagamentŽ ĚĞůů͛ŝŶĚĞŶŶŝnjnjŽ ǀĞƌƌvăoc e dĞi separatamente considerata.
AM) Dispersione di liquidi
ĨpoĨlizĞza ƚƚƵ
L͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚdeŽi ƌdaĞnni di dispersione dei liquidi e combustibili contenuti in serbatoi ed impianti, compresi gli impianti di estinzione, a seguito di guasto o rottura dei suddetti.
L͛ ƐƐŝĐnƵonƌrisĂpoƚndŽe:ƌĞ
1) dei danni di stillicidio dovuti a corrosione, usura od imperfetta tenuta strutturale dei contenitori;
2) dei danni di dispersione da contenitori di capacità inferiore a 300 litri;
3) dei danni causati da altri enti dalla dispersione del liquido;
4) delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.
Agli effetti della presente estensione di garanzia l͛ĂƐƐŝĐpƵagƌheĂràƚilŽ9ƌ0%Ğ
dell’indennizzo, restando il.. rimanente
La Compagnia corrisponderà una somma non superiore ad Euro 15.000,00= per sinistro e per anno assicurativo.
Ao)Clausola universalità.
In caso di sinistro, qualora una determinata cosa od un determinato oggetto non trovassero precisa assegnazione in una delle voci di polizza,ovvero che tale assegnazione xxxxxxxxxx xxxxxX X XXXxxXxXxXxxXxxxxx xxxxxXxxx xxXxxx XXX alla Voce Ϯ ͞ ŽŶƚĞŶƵƚŽ͘͟
Ap) Decentramento merci
Si conviene tra le Parti che parte degli enti assicurati con la voce attrezzatura e merci possono trovarsi e devono quindi essere garantiti anche presso altre xxxxxxxx XXxxx XXxXXxXxX X Xx xXxxxx XXxXxXXX concorrenza di un massimale pari ad Euro 1.000.000,00=
Aq) Costo di ricostruzione in zone sismiche
ŵĂŐŐŝŽƌ ƉƌĞĐŝƐĂnjŝŽŶĞ -͟ X xX xXXXxXxXxxXXX x-XxxXXXxX
XXxXXxXxxXXX XXx ĐŽƐƚŽ - sĚi cŝon vieƌneŝcĐheŽ, sƐe ƚlaƌƵnjŝ xxXXXxxXxxXXX X xx xxxXxXxxX XXx ĨĂďďƌ ĐŽƐƚƌƵnjŝŽŶĞ xX xXXX XxXxxXXXx xxXXXxx Assicuratore indennizzerà i maggiori costi, derivanti dal rispetto di tali norme.
Ar) Esistenza e/o impiego radioisotopi
L͛ ƐƐŝĐriƵspƌonĂdeƚdŽei ƌdaĞnni materiali e diretti alle cose assicurate arrecati da incendio derivante da esistenza e/o impiego di radioisotopi.
La garanzia è operante con una franchigia di Euro 5.000,00 per sinistro.
As) Spese di collaudo
L͛ĂƐƐŝĐrƵisaƌrcĂiscƚe
Žle ƌspĞese resesi necessarie e conseguenti a sinistro
risarcibile a termini di polizza, per il controllo, il collaudo e relative prove di idoneità di enti assicurati, anche se non direttamente danneggiati dal sinistro stesso, fino