Contract
C O M U N E D I C A M P O F R M I D O
Provincia di Udine
BANDO PER LA CONCESSIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO
AD INQUILINI IMPOSSIBILITATI A PAGARE I CANONI DI
LOCAZIONE E/O GLI ONERI ACCESSORI PER L’ANNO 2022 A CAUSA DELL’EMERGENZA COVID-19
TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE:
4 maggio 2022
Art. 1 – Oggetto del Bando
Il presente Xxxxx, approvato con determinazione dirigenziale n.108 del 04/04/2022, disciplina la concessione di un CONTRIBUTO STRAORDINARIO ai titolari di contratti di affitto di immobili di proprietà privata o pubblica adibiti ad uso abitativo, che si trovino impossibilitati al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori, dell’anno 2022, a causa dell’emergenza COVID-19.
Gli alloggi di edilizia sovvenzionata, gli alloggi di servizio e quelli ad uso foresteria si intendono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Bando.
Fonti normative: art. 11 della L. 431/1998 (disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo); art. 19 della L.R. 1/2016 (Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater) e relativo Regolamento di esecuzione approvato con D. Pres. Reg. n. 066/Pres del 15/04/2020, D.M. 12 agosto 2020, D.M. 19 luglio 2021.
Art. 2 – Risorse utilizzate per la concessione del contributo
Gli interventi di cui al presente bando sono finanziati dal Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dall'art. 11 della L. 431/1998.
Art. 3 – Requisiti necessari per la presentazione della domanda di contributo
Gli interessati dovranno essere in possesso, al momento della presentazione della domanda dei seguenti requisiti:
Requisiti soggettivi inerenti alla cittadinanza e alla residenza:
− essere maggiorenni e residenti nel Comune di Campoformido;
− essere anagraficamente residenti nel territorio regionale da almeno due anni continuativi. Per i corregionali all'estero - di cui all'art. 2, comma 1 della L.R. 7/2002 - i periodi di permanenza all'estero sono utili al fine del computo del periodo di residenza sul territorio regionale;
− cittadini italiani;
− cittadini o loro familiari di Stati appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornante in Italia ai sensi del D. Lgs. n. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE);
− stranieri titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D. Lgs. n. 3/2007 (Attuazione della direttiva 2003/109/CE);
− titolari di carta di soggiorno o di permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno (art. 41 del D. Lgs n. 286/1998);
Altri requisiti soggettivi:
1. essere conduttore, alla data di presentazione dell’istanza, di un alloggio in base ad un contratto di locazione ad uso abitativo, per il quale si richiede il contributo;
L’unità immobiliare oggetto del contratto di locazione:
• essere adibita dal richiedente a propria abitazione e residenza anagrafica;
• può essere di proprietà sia privata che pubblica, con esclusione di quelli ad edilizia sovvenzionata;
• non deve essere inclusa nelle categorie catastali A/1 (Abitazioni di tipo signorile), A/8 (Abitazioni in villa), A/9 (Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici), a meno che non sia locata sulla base degli accordi territoriali di cui al comma 3, art. 2 della L. 431/1998.
Il contratto di locazione:
• deve essere efficace e regolarmente registrato;
• non deve riferirsi a sole quote di alloggi;
• dev’essere stipulato ai sensi dell’art. 2, comma 1 (c.d. 4 + 4) oppure ai sensi dell’art. 2 comma 3 (c.d 3 + 2) della L. 431/1998; può anche essere stipulato ai sensi dell’art. 5, comma 1 (c.d. transitori ordinari), purchè nel contratto sia contenuta una specifica dichiarazione che individui l’esigenza di transitorietà del locatore o del conduttore, compresa tra quelle previste dall’Accordo territoriale; restano invece esclusi i contratti stipulati ai sensi dell’art. 5, comma 2 (c.d. transitori per universitari);
• non deve essere stipulato tra coniugi, xxxxxxx ed affini sino al secondo grado (L.R. 7/2000 art. 31);
2. Non essere proprietari, nudi proprietari o usufruttuari di altri alloggi anche per quote, all’interno del territorio nazionale o all’estero, con esclusione:
1) degli alloggi dichiarati inagibili ovvero sottoposti a procedure di esproprio che risultino già attivate;
2) delle quote di proprietà, inferiori al 100 per cento, di alloggi ricevute per successione ereditaria purché la somma delle rispettive quote non corrisponda all’intera unità immobiliare;
3) della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
4) della proprietà di alloggi con diritto di abitazione o con comodato d’uso gratuito da contratto registrato, in capo a parenti o affini entro il secondo grado;
5) della proprietà di alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente di fatto o parte dell’unione civile;
TALE REQUISITO DEVE ESSERE POSSEDUTO ANCHE DAGLI ALTRI COMPONENTI IL NUCLEO FAMILIARE DEL RICHIEDENTE.
3. Non essere stato condannato, in via definitiva, per il reato di invasione di terreni o edifici, di cui all’art. 633 c.p., nei precedenti dieci anni, fatto salvo il caso di intervenuta concessione della riabilitazione, ai sensi degli articoli 178 e 179 del codice penale.
Requisiti economici:
a) appartenere ad un nucleo familiare con un I.S.E.E. 2022 (Indicatore della Situazione Economica Equivalente) non superiore a € 35.000,00;
b) aver subìto, a causa dell’emergenza Covid-19, una perdita del proprio reddito IRPEF:
1. superiore al 20% nel periodo marzo-maggio 2020 rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente
(Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 12.08.2020); e/o
2. superiore al 25% nel 2021 rispetto all’anno 2020 (Decreto Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile del 19.07.2021);
c) non disporre di sufficiente liquidità per far fronte al pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori per l’anno 2022.
Art. 4 – Determinazione dell’importo del contributo e modalità di erogazione dello stesso
Il contributo viene riconosciuto nella misura massima di tre mensilità del canone di locazione anno 2022 e/o oneri accessori.
Qualora l’importo complessivo dei contributi richiesti risulti quantitativamente superiore all’importo totale assegnato dalla Regione al Comune per soddisfare tutte le istanze presentate ed accolte, il Comune procederà alla ripartizione delle risorse disponibili assegnando a tutti i beneficiari un contributo proporzionalmente ridotto;
Beneficiario del contributo è il richiedente titolare del contratto di locazione.
Ai sensi dell’art. 49, comma 1 del D. Lgs. n.231/2007, come modificato con L. 208/2015, art. 1, comma 898, per i pagamenti di importo pari o superiori ad € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sui conti correnti bancari o postali, con esclusione di pagamento per contanti.
Art. 5 – Prescrizioni, modalità e scadenze stabilite per la presentazione delle domande di contributo
Prescrizioni particolari relative alla domanda di contributo:
− è ammessa un’unica domanda di contributo per nucleo familiare;
− in caso di contitolarità del contratto di locazione con altro soggetto la domanda deve essere presentata da colui il quale è residente nell’alloggio; se entrambi i titolari del contratto hanno la residenza nell’alloggio ciascuno di essi deve presentare apposita domanda ed entrambi devono rispettare i requisiti prescritti dal presente Xxxxx. Il contributo verrà riconosciuto a ciascuno in quota proporzionale al valore del canone;
− la domanda dovrà essere sottoscritta esclusivamente dal titolare del contratto di locazione. Alla domanda dovrà essere obbligatoriamente allegata la documentazione di seguito indicata nel successivo art. 6;
La perdita del reddito IRPEF è valutata con riferimento al solo richiedente, titolare del contratto di locazione e della domanda di contributo;
Gli oneri accessori, nell’ambito del contratto di locazione, sono le spese di condominiali riguardanti la manutenzione e la gestione ordinaria dell’immobile e, più in generale, tutte le spese relative alla gestione ordinaria del condominio di cui fa parte l’abitazione locata.
Non saranno ritenute valide e pertanto verranno escluse, le domande presentate in maniera difforme a quanto indicato ai punti precedenti, nonché quelle presentate oltre il termine di scadenza.
La domanda per l’ammissione alle agevolazioni di cui al presente Bando, deve essere redatta sull’apposito modulo, che verrà messo a disposizione presso la sede dell’ufficio del Comune e tramite il sito internet comunale (xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx).
Gli interessati potranno presentare la domanda secondo le seguenti modalità:
Trasmissione tramite servizio postale: Le domande potranno essere inviate tramite servizio postale esclusivamente mediante RACCOMANDATA A.R. da inviare al seguente indirizzo: Comune di Xxxxxxxxxxxx, Xxxxx Xxxxxxxxx 0 – 33030 Campoformido; sottoscrivendo la domanda e allegando una copia fotostatica di un documento d’identità del richiedente (oltre alla documentazione obbligatoria prevista dal bando). Farà fede la data del timbro postale di partenza, purché la raccomandata A.R. pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La data di scadenza per questa modalità di trasmissione è il giorno 4 maggio 2022, entro l’orario di chiusura degli uffici postali.
Trasmissione telematica: qualora il richiedente sia intestatario di una casella PEC (posta elettronica certificata), potrà trasmettere l’istanza (secondo quanto previsto dall’art. 65 del D.lgs. 82/2005 e dalla circolare n.12/2010 del Dipartimento della Funzione Pubblica) al seguente indirizzo PEC: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxxxxxxx.xx.xx. Non sarà ritenuto valido l’invio da casella di posta elettronica semplice/ordinaria ancorché indirizzata alla PEC istituzionale ovvero spedita da PEC non personale. Si precisa inoltre che nel caso in cui il richiedente scelga di
presentare la domanda tramite PEC la responsabilità del recapito entro i termini è a completo carico del mittente e il termine ultimo di invio da parte dello stesso, a pena di esclusione, resta comunque il giorno 4 maggio 2022.
Consegna a mano presso l’ufficio protocollo (solo nel caso non sia possibile utilizzare una delle precedenti modalità): Le domande potranno essere consegnate previo appuntamento al numero 0432 653511 int. 6, perentoriamente entro il giorno_4 maggio 2022. Le domande consegnate al Protocollo dopo il suddetto termine perentorio saranno escluse.
Il Comune di Campoformido non si assume responsabilità per la dispersione delle domande dipendente da inesatte indicazioni del destinatario da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali o disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 6 – Documentazione obbligatoria da allegare alla domanda
Il richiedente dovrà allegare obbligatoriamente alla domanda:
a) fotocopia del documento di identità personale del richiedente il contributo (cioè di colui che ha firmato la domanda di contributo e che è l’intestatario del contratto di locazione);
b) (in caso di stranieri cittadini di uno Stato non aderente all'Unione europea) fotocopia del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (carta di soggiorno) o permesso di soggiorno in corso di validità; se tale ultimo documento risulta scaduto, dovrà essere allegata anche fotocopia della documentazione comprovante l'avvenuta richiesta di rinnovo.
c) fotocopia del contratto di locazione per il quale viene richiesto il contributo;
d) copia della registrazione fiscale iniziale;
e) (nel caso di contratto prorogato) documentazione comprovante l’ultima proroga - ultima registrazione fiscale o, nel caso di cedolare secca, ultimo modello RLI di comunicazione di proroga;
f) (in caso di separazione) copia dell'atto di separazione tra coniugi.
Art. 7 – Esclusioni
Saranno escluse tutte quelle domande ove il richiedente:
a) non sia in possesso dei requisiti previsti dal presente bando;
b) abbia presentato domanda oltre il termine previsto dal bando;
c) abbia stipulato un contratto di Edilizia Residenziale Pubblica locato a canone sociale;
d) abbia un contratto di locazione stipulato tra coniugi, xxxxxxx ed affini sino al secondo grado (L.R. 7/2000 art. 31);
e) prive della documentazione di cui alle lett. a) e b) indicata all’art. 6 del presente Bando;
f) non sia stata presentata, nei termini di cui all’art. 9 del Bando, la documentazione atta a dimostrare la completezza e la veridicità dei dati dichiarati, chiesta dall’Ufficio Amministrativo Servizi Sociali.
Art. 8 – Casi particolari
• Cointestazione: In caso di contratto di locazione intestato a diversi soggetti la domanda va presentata da ogni soggetto contitolare (purché residente nell’alloggio) e ciascuno di essi deve possedere i requisiti di cui al presente Bando. Il contributo è riconoscibile per la quota di rispettiva titolarità. La domanda potrà essere presentata da uno solo dei soggetti contitolari qualora questi appartenga allo stesso nucleo familiare degli altri contitolari, in tal caso il contributo sarà riconoscibile per l’intero importo.
• Sentenze di separazione e assegnazione della casa familiare: in tema di separazione dei coniugi, qualora il giudice abbia assegnato l’abitazione nella casa coniugale ad uno dei coniugi e l’altro sia stato costretto ad
assumere un’abitazione in locazione passiva, quest’ultimo potrà presentare domanda di contributo, sempre che nel frattempo abbia provveduto a trasferire la residenza nel nuovo alloggio.
• Decesso del richiedente successivamente alla presentazione dell’istanza: in caso di decesso del richiedente successivamente alla presentazione della domanda la stessa verrà archiviata.
• Variazione di indirizzo del richiedente o variazione estremi conto corrente: qualora il richiedente, dopo la presentazione della domanda, dovesse variare il proprio indirizzo o cambiare Istituto bancario o ufficio postale è tenuto a comunicarlo tempestivamente all’Ufficio Amministrativo sociale del Comune, che non è responsabile in caso di disguidi dovuti alla mancata o tardiva comunicazione.
• Morosità: in caso di morosità del conduttore, riferita alle mensilità anno 2022 antecedenti la presentazione della domanda del presente Xxxxx, il contributo verrà erogato direttamente all’amministratore del condominio o al proprietario dell’alloggio, in applicazione dell’art.11, comma 3, della L. 431/98.
Art. 9 – Controlli e sanzioni
Tutte le dichiarazioni di cui al presente bando, compresa la domanda di contributo, si intendono rese con le formule dell’autocertificazione o della dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000. La firma in calce alla domanda deve essere apposta per esteso e in forma leggibile.
Ai sensi del D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n.159 e dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000 spetta all’Amministrazione Comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.
Al fine dei controlli previsti per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di atto notorietà resa ai sensi dell’art. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, il Servizio Amministrativo Sociale, contestualmente alla comunicazione di avvio del procedimento, chiederà la sotto elencata documentazione, che dovrà essere presentata entro 10 giorni dalla richiesta:
1. ISEE CORRENTE anno 2020, 2021 (qualora il richiedente ne sia in possesso);
2. Documentazione attestante i redditi percepiti nel 2019 2020, 2021 (ad es.: dichiarazioni fiscali: del 2021 riferita al periodo d’imposta 2020 e del 2022 riferita al periodo d’imposta 2021 (se posseduta). Qualora non tenuti alle dichiarazioni fiscali, per il raffronto si terrà conto della Certificazione Unica rilasciata dal Datore di Lavoro (CU) riferita ai medesimi anni;
3. Buste paghe del periodo marzo-maggio 2019 e 2020;
4. Saldo del/dei conto/i corrente/i al 31.03.2022.
Ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 496 del Codice Penale e dall’art.76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, l’Amministrazione comunale provvederà alla revoca del beneficio nel frattempo concesso, che dovrà essere restituito gravato degli interessi legali.
Art. 10 – Cumulabilità dei contributi e rendicontazione
I contributi di cui al presente Bando NON sono cumulabili con la quota destinata all’affitto del “Reddito di cittadinanza” (di cui al D.L. 4/2019). Pertanto, fermo restando il diritto dei percettori del reddito di cittadinanza di presentare istanza, le quote del presente contributo verranno comunicate all’INPS che procederà alla compensazione sul reddito di cittadinanza.
I beneficiari dei contributi in argomento NON potranno presentare domanda ai sensi del DPRReg.066/2020 a fronte dei bandi che i Comuni emaneranno nel 2023 a sostegno ai canoni pagati nel 2022, in quanto le disposizioni di cui al DPReg. 066/2020 non consentono la cumulabilità dei contributi atteso che tra i requisiti soggettivi prescritti (art. 6 comma 2 lettera d) è richiesto di “non aver beneficiato di altri benefici pubblici a titolo di sostegno alloggiativo con riferimento all’anno per cui si chiede il contributo.
Art. 11 – Disposizioni finali – riferimenti normativi e regolamentari – privacy
Per quanto non espressamente previsto nel presente Xxxxx si fa riferimento:
• alla legge 9 dicembre 1998, n. 431 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo;
• al decreto del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 giugno 1999;
• ai D.M. 12 agosto 2020 e 19 luglio 2021;
• alla Legge Regionale 19 febbraio 2016, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni, “Riforma organica delle politiche abitative e riordino delle Ater”;
• al Regolamento di attuazione dell’art. 19 della L.R. 1/2016 approvato con D.P.Reg. n. 66 del 15.04.2020 e successive modificazioni ed integrazioni;
• alla legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni.
Si informa che il presente Xxxxx potrà subire modifiche e/o adeguamenti in ottemperanza ad eventuali normative regionali o indirizzi della competente Direzione Regionale che dovessero intervenire successivamente all’adozione e pubblicazione del presente Bando.
I dati acquisiti ai fini della partecipazione al presente Bando saranno trattati nel rispetto di quanto previsto dal T.U. sulla privacy (D.lgs. 196/2003) e del Regolamento UE 2016/679/UE ed utilizzati per le finalità connesse alla domanda depositata anche mediante conferimento di dati alle Amministrazioni Pubbliche competenti.
Ai sensi della L. 214/2011 per i pagamenti di importi pari o superiori a € 1.000,00 sarà possibile procedere soltanto mediante accreditamento sul conto corrente bancario o postale, con esclusione di pagamento in contanti.
Ai sensi del Decreto 16 dicembre 2014, n. 206 “Regolamento recante modalità attuative del Casellario dell’assistenza, a norma dell’articolo 13 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122”, i dati relativi al beneficiario, al contributo erogato e alla Dichiarazione ISEE, saranno trasmessi all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale INPS ai fini dell’implementazione del SIUSS - Sistema Informativo delle prestazioni e dei bisogni sociali (già Casellario dell’assistenza) e della compensazione sul reddito di cittadinanza.
Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona della dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, Responsabile dell’Area Demografica e Sociale del Comune di Campoformido.
Per ogni ulteriore informazione e/o chiarimenti rivolgersi all’ufficio dei servizi sociali dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 13.00. tel. 0000 000000.
Campoformido, 04 aprile 2022
Il Responsabile dell’Area Demografica e Sociale dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx