Estratto patto parasociale relativo a AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.
Estratto patto parasociale relativo a AEROPORTO DI FIRENZE S.P.A.
ai sensi dell’art. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58
Premesse
Ai sensi dell’art. 122 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (come successivamente modificato, il “TUF”) e delle applicabili disposizioni della Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato, il “Regolamento Emittenti”) si rende nota l’esistenza di un patto parasociale, stipulato in data 16 aprile 2014, tra Corporacion America Italia S.r.l. (“CAI”) e XX.X.XX. S.p.A. (“XX.X.XX”), relativo ad Aeroporto di Firenze
S.p.A. (“ADF” o la “Società”), le cui azioni sono quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (il “Patto”).
1. Società i cui Strumenti Finanziari sono oggetto del Patto
La società i cui strumenti finanziari sono oggetto del patto è Aeroporto di Firenze S.p.A., con sede legale in Xxx Xxxxxxx 00, Xxxxxxx, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Firenze 03507510489, capitale sociale di Euro 9.034.753,00, suddiviso in n. 9.034.753 azioni ordinarie del valore nominale di 1 Euro ciascuna.
2. Strumenti Finanziari conferiti al Patto
Gli strumenti finanziari conferiti al Patto sono costituiti unicamente da azioni ordinarie della Società, tutte dotate di diritto di voto (le “Azioni”). In particolare, sono state conferite al Patto:
- le n. 3.017.764 Azioni, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di ADF, detenute da CAI alla data del Patto, e tutte le ulteriori Azioni che CAI dovesse venire a detenere nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx (xx “Azioni CAI”); e
- le n. 1.112.215 Azioni, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di ADF, detenute da XX.X.XX alla data del Patto, e tutte le ulteriori Azioni che XX.X.XX dovesse venire a detenere nel xxxxx xxxxx xxxxxx xxx Xxxxx (xx “Azioni XX.X.XX” e, congiuntamente alle Azioni CAI, le “Azioni Sindacate”).
3. Soggetti aderenti al Patto
Sono parti del Patto: (i) CAI, che detiene n. 3.017.764 Azioni, rappresentative del 33,402% del capitale sociale di ADF; e (ii) XX.X.XX, che detiene n. 1.112.215 Azioni, rappresentative del 12,31% del capitale sociale di ADF.
4. Soggetto che esercita il controllo
In virtù del Patto, CAI è in grado di esercitare un’influenza dominante sulla Società ai sensi e per gli effetti dell’art. 93 TUF.
5. TIPO DI PATTO
Le pattuizioni contenute nel Patto, riprodotte in sintesi nel successivo paragrafo 6, sono riconducibili a pattuizioni parasociali rilevanti a norma dell’art. 122, commi 1 e 5 lett. a), b), c) e d), TUF.
6. Contenuto del Patto
6.1 Composizione del Consiglio di Amministrazione e modalità di sostituzione dei relativi membri
Il Patto prevede che, ove ciò risulti possibile con il voto delle Azioni Sindacate, il Consiglio di Amministrazione della Società sia composto da 13 membri. Ai sensi del Patto, le parti si sono impegnate a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, una lista di tipo “B” con dieci candidati, restando inteso che i candidati contraddistinti dai numeri 2, 4, 8 e 10 saranno individuati e designati da XX.X.XX, mentre tutti gli altri
candidati saranno individuati e designati da CAI.
XX.X.XX e CAI, al fine di garantire il rispetto dell’equilibrio fra generi si sono impegnate ad inserire, rispettivamente, al secondo ed al terzo posto un candidato appartenente al genere meno rappresentato ed a procedere, ove richiesto, alla sostituzione di quello appartenente al genere maggiormente rappresentato dalle stesse designato.
Le parti si sono impegnate, altresì, a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, anche una lista di candidati di tipo “A”, restando inteso che i primi due candidati saranno individuati da CAI ed il terzo candidato da XX.X.XX.
Il Patto prevede, inoltre, che, in caso di dimissioni o cessazione per altra causa di uno o più degli amministratori della Società designati su indicazione di una delle parti, ciascuna parte farà quanto nelle proprie possibilità affinché il Consiglio di Amministrazione coopti nuovi amministratori in modo tale che la parte che l’ha designato possa far nominare altro amministratore in sua sostituzione.
6.2 Composizione del Collegio Sindacale
Il Patto prevede l’impegno delle parti a presentare congiuntamente, ed a votare in Assemblea, una lista di sindaci composta da 3 candidati sindaci effettivi e 2 candidati sindaci supplenti, restando inteso che il candidato sindaco effettivo contraddistinto dal numero 2 sarà designato da XX.X.XX, mentre tutti gli altri candidati saranno individuati e designati da CAI.
6.3 Obblighi di preventiva consultazione - Sindacato di voto
Il Patto prevede che, al fine di individuare le iniziative più opportune per il perseguimento del comune programma di sviluppo delle attività di ADF e, conseguentemente, di valorizzazione delle Azioni, prima di ogni riunione del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei soci le parti si consultino per esaminare, discutere e deliberare con riguardo alla posizione che le stesse dovranno assumere o faranno sì che sia assunta, nei limiti di quanto previsto dalla legge, dai propri delegati o designati in merito alle materie poste all’ordine del giorno delle predette riunioni.
In caso di disaccordo tra i rappresentanti delle parti, prevarrà e sarà vincolante l’indirizzo di voto espresso dal rappresentante di CAI.
6.4 Trasferimento delle Azioni
6.4.1 Restrizioni al trasferimento delle Azioni Sindacate
Le parti del Patto si sono impegnate, salvo diverso accordo con l’altra parte, a non sottoscrivere, per l’intera durata del Patto, accordi con terzi per il trasferimento delle rispettive Azioni Sindacate.
6.4.2 Diritto di Drag-Along
Il Patto prevede che, in deroga al divieto di cui al precedente paragrafo 6.4.1, a partire dal 1° ottobre 2015, qualora CAI riceva un’offerta in buona fede per l’acquisto delle Azioni CAI e intenda, a propria insindacabile volontà, accettare tale offerta, avrà il diritto (il “Diritto di Drag Along”) di ottenere che XX.X.XX. trasferisca al terzo le Azioni XX.X.XX.
L’accettazione espressa da parte di XX.X.XX del corrispettivo e di tutte le ulteriori condizioni del trasferimento costituirà presupposto necessario ed indispensabile per l’esercizio da parte di CAI del Diritto di Drag Along.
Qualora, peraltro, XX.X.XX non dovesse accettare le condizioni del trasferimento al terzo offerente, CAI sarà libera di trasferire a quest’ultimo le Azioni CAI. In tal caso XX.X.XX avrà il diritto di cedere a CAI le Azioni XX.X.XX al corrispettivo che CAI verserà al terzo offerente, restando inteso che le Azioni XX.X.XX saranno trasferite a CAI ed il prezzo pattuito sarà corrisposto contestualmente al trasferimento al terzo, da parte di CAI, delle Azioni CAI, come parte di un unico e inscindibile negozio.
6.4.3 Opzione di Vendita
Ai sensi del Patto, CAI ha concesso a XX.X.XX un’opzione per la vendita da parte di XX.X.XX in favore di CAI (l’“Opzione di Vendita”) di n. 1.112.215 Azioni XX.X.XX.
L’Opzione di Xxxxxxx potrà essere esercitata da XX.X.XX, mediante comunicazione scritta trasmessa a CAI, a partire dal 1° dicembre 2016 e fino al 31 dicembre 2016, qualora (i) le parti abbiano espressamente convenuto, entro il 30 novembre 2016, di non rinnovare il Patto, e (ii) non sia stato esercitato il Diritto di Drag Along.
Il prezzo omnicomprensivo che CAI pagherà a XX.X.XX per l’acquisto della partecipazione oggetto dell’Opzione di Vendita (il “Prezzo di Vendita”), non sarà inferiore ad Euro 13,42 per ciascuna Azione.
6.4.4 Altri impegni
Il Patto prevede un obbligo delle parti a non compiere alcun atto di acquisto di azioni della Società che possa determinare l’obbligo di lanciare un’offerta pubblica di acquisto ai sensi del TUF.
7. DURATA
Il Patto avrà durata di 3 anni dalla relativa data di sottoscrizione, e sarà rinnovabile alla scadenza previo accordo scritto tra le parti.
Le parti si sono impegnate ad incontrarsi al fine di concordare l’eventuale rinnovo ovvero il non rinnovo del presente Patto almeno sei mesi prima della relativa scadenza.
Nel caso in cui dovesse avere luogo un’operazione di integrazione (anche tramite fusione, incorporazione e/o quanto altro) tra ADF e S.A.T. S.p.A., CAI e SOGIM si sono impegnate ad incontrarsi al fine di adeguare il contenuto del Patto in modo tale da mantenere inalterata la proporzione nell’attribuzione a ciascuna delle parti delle cariche consiliari da designare prevista dal Patto, e di rettificare, ove occorresse, il Prezzo di Vendita, secondo metodologie di generale accettazione e nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili, in modo da pervenire alla realizzazione dell’intenzione originaria delle stesse.
8. DEPOSITO DEL PATTO
Il Patto è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Firenze in data 22 aprile 2014.