Definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
Definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
A.C. 780
Dossier n° 197 - Schede di lettura 24 settembre 2019
Informazioni sugli atti di riferimento
A.C. 780
Titolo: Modifiche agli articoli 132-ter e 134 del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in materia di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore
Iniziativa: Parlamentare
Primo firmatario: CASO Xxxxxx
Iter al Senato: No
Date:
Numero di articoli: 2
assegnazione: 17 luglio 2019
presentazione: 19 giugno 2018
Sede: referente
Commissione competente : VI Finanze
Pareri previsti: I Affari Costituzionali, II Giustizia, V Bilancio e Tesoro, X Attività produttive e XIV Politiche UE
Modifiche al sistema di determinazione del costo dei premi assicurativi
La proposta di legge intende modificare il sistema di definizione dei premi relativi all'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore. In luogo dell'attuale regime che prevede uno sconto aggiuntivo determinato da parte delle imprese di assicurazione per i conducenti che non abbiano provocato sinistri nelle province a maggiore tasso di sinistrosità, viene introdotto un massimale per i premi assicurativi, valido su tutto il territorio nazionale, determinato dalla media aritmetica dei premi applicati negli ultimi tre anni nelle tre province o città metropolitane con premio più basso. Il premio così determinato può essere aumentato sino alla misura massima del 20 per cento in considerazione del profilo soggettivo dell'assicurato e del tasso di sinistrosità della provincia di riferimento (articolo 1).
Si dispone, inoltre, che non solo in caso di stipulazione di un nuovo contratto, ma anche in caso di rinnovo di contratti già stipulati, la compagnia assicurativa non può assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato (articolo 2).
In particolare, l'articolo 1 modifica alcune disposizioni dell'articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private-CAP (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) in materia di sconti obbligatori e di determinazione della tariffa del premio assicurativo.
La lettera a), del comma 1, sostituisce interamente il comma 3 dell'articolo 132-ter, e affida all'IVASS il nuovo compito di predisporre una tabella, sulla base dei dati in proprio possesso e di indagini statistiche, in cui siano indicati, per ciascuna provincia, il valore medio dei premi assicurativi praticati per ogni classe di merito e per tasso di sinistrosità. I dati pubblicati nella tabella ogni anno (rilevati sulla base dei valori dell'anno precedente o, qualora l'IVASS ne ravvisi l'opportunità, aggiornati anche in corso dell'anno) costituiscono la base su cui calcolare la tariffa assicurativa.
La lettera b) sostituisce il comma 4 e dispone che il premio assicurativo per la classe di merito già assegnata, o per quella inferiore da attribuire in applicazione della clausola bonus-malus, per tutti gli assicurati residenti sul territorio nazionale che nel biennio precedente non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria (sulla base delle risultanze dell'attestato di rischio) è determinato calcolando la media aritmetica tra i premi applicati negli ultimi tre anni nelle tre province o città metropolitane con premio più basso. Tale media, come precedentemente esposto, è calcolata sui dati pubblicati nella tabella prevista alla lettera a) e, solo per il triennio 2017-2019, dai bollettini statistici pubblicati dell'IVASS.
Il premio così determinato può essere aumentato sino alla misura massima del 20 per cento in
considerazione del profilo soggettivo dell'assicurato e del tasso di sinistrosità della provincia in cui lo stesso risiede, tutelando in questo modo le compagnie di assicurazione che potranno distribuire il rischio assicurativo in base alla sinistrosità delle province seppur entro un margine determinato.
Le disposizioni in esame pertanto introducono un massimale tariffario valido su tutto il territorio nazionale per i premi assicurativi relativi a ciascuna classe di merito e rendono in questo modo prevedibile e facilmente calcolabile il costo massimo del premio assicurativo.
Si ricorda che a legislazione vigente l'IVASS definisce, con proprio regolamento, i criteri e le modalità da applicare nell'ambito dei processi di costruzione della tariffa e di ricalcolo del premio per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione dello sconto. Lo stesso Istituto deve inoltre definire i criteri e le modalità per la determinazione da parte delle imprese di assicurazione di uno sconto aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato (individuate dall'IVASS con cadenza almeno biennale) che non abbiano provocato sinistri con responsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimi quattro anni e che abbiano installato o installino la scatola nera (articolo 132-ter del codice delle assicurazioni private inserito dall'articolo 1, comma 6, legge 4 agosto 2017, n. 124 - legge annuale per il mercato e la concorrenza).
Si passerebbe, pertanto, dall'attuale sistema premiale che prevede uno sconto aggiuntivo e significativo per i conducenti virtuosi residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità e con premio medio più elevato, ma che lascia alle imprese di assicurazione la costruzione della tariffa e il ricalcolo del premio (seppure in base ai criteri e le modalità stabilite dall'IVASS), ad un sistema di determinazione di un massimale uniforme del costo dei premi assicurativi su tutto il territorio nazionale.
La lettera c), di coordinamento formale, sopprime il comma 5 che definiva nel dettaglio le funzioni del regolamento utilizzato per il calcolo dello sconto aggiuntivo previsto dal comma 4.
La lettera d) modifica il comma 7, sopprimendo il riferimento allo sconto aggiuntivo e specifica che le imprese di assicurazione applicano a tutti i soggetti che non abbiano provocato sinistri il premio determinato ai sensi del comma 4, nonché, ricorrendone le condizioni, anche lo sconto previsto ai sensi del comma 2 del medesimo articolo.
Si ricorda che il comma 2 dell'articolo 132-ter dispone che le imprese di assicurazione praticano uno sconto in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:
a. nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione, i soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezione da eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;
b. nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabili meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulteriori dispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali minimi necessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, in particolare, ai fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione;
c. nel caso in cui vengono installati, su proposta dell'impresa di assicurazione, o sono già presenti, meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motore qualora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemico superiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione di veicoli a motore.
La lettera e), di coordinamento formale, sopprime al comma 8 i riferimenti allo sconto aggiuntivo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore sinistrosità. Anche le lettere f) e g) sopprimono il richiamo allo sconto aggiuntivo, presente rispettivamente nei commi 9 e 10, e lo sostituiscono con il riferimento al "premio".
La lettera h) introduce un nuovo comma 12-bis che stabilisce che le disposizioni dell'articolo 132-ter si applicano anche in caso di stipulazione di un nuovo contratto di assicurazione o di passaggio dell'assicurato da altra società di assicurazione, nonché in tutti i casi di stipula o di rinnovo di contratto di un ulteriore veicolo (articolo 134 del CAP).
Il comma 2 stabilisce che in sede di prima attuazione l'IVASS è tenuta a pubblicare, entro due mesi dall'entrata in vigore della legge in esame, la tabella introdotta dalla lettera a) in cui è indicato, per ciascuna provincia, il valore medio dei premi assicurativi praticati per ogni classe di merito e per tasso di sinistrosità.
Infine il comma 3 dispone che le disposizioni di cui alle lettere b), c), d), e), f) e g) del comma 1 dell'articolo in esame acquistano efficacia dal primo giorno del terzo mese successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della legge in esame.
Si segnala che nella scorsa legislatura la legge annuale per il mercato e la concorrenza (legge n. 124 del 2017, articolo 1, commi 2-40) ha disposto molteplici novità normative in materia di assicurazione obbligatoria per i
veicoli a motore (RC Auto) modificando profondamente la disciplina prevista nel CAP. Come ricordato, sono previsti sconti obbligatori sul prezzo della polizza che non possono essere inferiori a una percentuale determinata dall'IVASS e uno sconto aggiuntivo e significativo da applicare ai soggetti residenti nelle province a maggiore tasso di sinistrosità
L'articolo 135 del CAP, come modificato, stabilisce che in caso di sinistri con soli danni alle cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato nei confronti dell'impresa o, in mancanza, deve essere richiesta dall'impresa assicurativa con espresso avviso all'assicurato delle conseguenze processuali della mancata risposta. In tale caso la parte che riceve la richiesta dell'assicurazione effettua la comunicazione dei testimoni nel termine di sessanta giorni. L'impresa di assicurazione deve procedere a sua volta all'individuazione ed alla comunicazione di eventuali ed ulteriori testimoni entro il termine di sessanta giorni.
Il Governo deve emanare tabelle nazionali che fungano da parametro per il risarcimento del danno biologico, per le macrolesioni e le microlesioni, in modo che sia garantito il diritto delle vittime dei sinistri ad un pieno risarcimento del danno non patrimoniale effettivamente subito e siano razionalizzati i costi gravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori. L'ammontare complessivo riconosciuto è esaustivo del risarcimento del danno non patrimoniale conseguente a lesioni fisiche. Nei casi in cui le menomazioni accertate incidano in maniera rilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personali documentati e obiettivamente accertati (ovvero, limitatamente alle microlesioni, abbiano causato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità), il giudice può aumentare l'ammontare del risarcimento con equo e motivato apprezzamento delle condizioni soggettive del danneggiato, entro un margine del 30 per cento per le macrolesioni e del 20 per cento per le microlesioni. La tabella unica nazionale è redatta tenendo conto dei criteri valutativi del danno non patrimoniale ritenuti congrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità. È chiarito che il danno alla persona per lesioni di lieve entità può essere risarcito solo a seguito di accertamento clinico strumentale obiettivo, rimanendo escluse le diagnosi di tipo visivo, ad eccezione che per le cicatrici, oggettivamente riscontrabili senza strumentazione (articoli 138 e 139 del CAP e decreto del Ministro dello sviluppo economico del 22 luglio 2019 che ha aggiornato, a decorrere da aprile 2019, gli importi per le lesioni di lieve entità derivanti dai sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti).
La violazione dell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civile verso terzi può essere accertata attraverso gli appositi dispositivi o apparecchiature di rilevamento, non essendo necessaria la contestazione immediata delle violazioni del codice della strada, mediante il confronto dei dati rilevati riguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicoli con quelli risultanti dall'apposito elenco dei veicoli a motore non assicurati verso terzi. Non è necessaria la presenza degli organi di polizia stradale se i dispositivi o le apparecchiature sono stati omologati ovvero approvati per il funzionamento in modo completamente automatico. Essi devono essere gestiti direttamente degli organi di polizia stradale e la documentazione fotografica prodotta costituisce atto di accertamento (art. 201 del CAP).
Sono elevati i massimali minimi di garanzia per i veicoli a motore adibiti al trasporto di persone aventi più di otto posti a sedere, oltre il conducente (tra cui autobus e filoveicoli), che non devono essere inferiori a 15 milioni di euro per sinistro (comma 28).
Con riferimento al sistema del risarcimento diretto l'IVASS deve procedere alla revisione del criterio in base al quale sono calcolati i valori dei costi e delle eventuali franchigie per la compensazione tra le compagnie, qualora esso non abbia garantito un effettivo recupero di efficienza produttiva delle compagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi dei rimborsi e l'individuazione delle frodi (comma 30 e provvedimento n. 79 del 14 novembre 2018 dell'IVASS che stabilisce a decorrere dal 1°gennaio 2019 il criterio per il calcolo dei costi e delle eventuali franchigie per la definizione delle compensazioni tra imprese di assicurazione nell'ambito del risarcimento diretto).
L'archivio informatico integrato dell'IVASS è connesso con ulteriori archivi: casellario giudiziale, carichi pendenti, anagrafe tributaria, anagrafe nazionale, casellario infortuni Inail. L'archivio può essere consultato anche dalle imprese di assicurazione nella fase di assunzione del rischio, al fine di accertare la veridicità delle informazioni fornite dal contraente (comma 31).
Misure relative all'assegnazione delle classi di merito
L'articolo 2 dispone che non solo in caso di stipulazione di un nuovo contratto, ma anche in caso di rinnovo di contratti già stipulati, la compagnia assicurativa non può assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia, una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato.
In particolare l'articolo in esame modifica alcune disposizioni del comma 4-bis dell'articolo 134 del codice delle assicurazioni private (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209) in materia di fruizione della classe di merito più favorevole.
La lettera a) reca disposizioni volte a garantire agli assicurati virtuosi, anche in sede di rinnovo di contratto, la possibilità di assicurare più veicoli sulla base della classe di merito più favorevole risultante dall'attestato di rischio in loro possesso. La lettera pertanto estende l'obbligo per l'impresa di assicurazione di non assegnare al contratto relativo a un ulteriore veicolo una classe di merito più sfavorevole, rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato, anche in tutti i casi di rinnovo di contratti già stipulati in precedenza (non solo per la stipula di un nuovo contratto), purché la persona fisica interessata al rinnovo non sia responsabile esclusivo, principale o paritario di un sinistro da almeno cinque anni.
Si ricorda che il vigente comma 4-bis prevede che l'impresa di assicurazione, in tutti i casi di stipulazione di un
nuovo contratto, relativo a un ulteriore veicolo della medesima tipologia, acquistato dalla persona fisica già titolare di polizza assicurativa o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare, non può assegnare al contratto una classe di merito più sfavorevole rispetto a quella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguito sul veicolo già assicurato e non può discriminare in funzione della durata del rapporto garantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizioni di premio assegnate agli assicurati aventi le stesse caratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovo contratto.
La lettera b), modificando ulteriormente il comma 4-bis, assicura che il beneficio della classe di merito più favorevole si applichi a qualsiasi ulteriore veicolo, anche di diversa tipologia rispetto a quello già assicurato o da assicurare.
Viene meno, pertanto, la limitazione prevista a legislazione vigente che consente l'accesso alla classe di merito più favorevole solo per assicurare un ulteriore veicolo della medesima tipologia.
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