Ufficio per il Federalismo
Ufficio per il Federalismo
OGGETTO: Lavori per la realizzazione di un sistema di Videosorveglianza nel quartiere Sanità Napoli.
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
IL PROGETTISTA
Xxx. Xxxxx xxxxxxx
IL R.U.P.
arch. Xxxxxxxxx D'Xxxxxxxx
PREMESSA
La Regione Campania, al fine di estendere l’attuale sistema di videosorveglianza gestita dal Ministero degli Interni (di seguito sistema “MINT”), intende procedere all’esecuzione dei Lavori per la realizzazione di installazioni di nuovi siti di videosorveglianza territoriale nelle aree indicate nell’apposito allegato “REL- 1- posizionamento-siti”.
Il presente Capitolato detta la disciplina relativa ai lavori, con l’indicazione delle norme generali che disciplineranno il rapporto, e quella relativa al contratto di affidamento dell' intervento.
CAPITOLO 1
Indicazioni generali dell’Appalto
1.1
Oggetto
L'Appalto ha per oggetto l'esecuzione dei Lavori per la realizzazione di installazioni di nuovi siti di videosorveglianza territoriale nelle aree indicate nell’apposito allegato “REL-1 -posizionamento-siti”;
A – ELABORATI - VIDEOSORVEGLIANZA - PROGETTO ESECUTIVO
Tavola 1: Relazione tecnica illustrativa Tavola 2: Planimetria generale
Tavola 3: Posizionamento siti e simulazione fotografica anello 1 Tavola 4: Posizionamento siti e simulazione fotografica anello 2 Tavola 5: Relazione specialistica
Tavola 6: Capitolato speciale
Tavola 7: Computo metrico con quadro economico Tavola 8: Elenco prezzi con analisi prezzi
Tavola 9: Stima lavori Tavola 10:Piano di sicurezza
Tavola 11: Schema di contratto
Tavola 12: Calcoli statici per palo e xxxxxx Xxxxxx 13: Cronoprogramma
Tavole 14: Relazione geologica.
Sono previsti in sintesi i seguenti lavori:
〉 Scavo per ciascun sito individuato per il posizionamento dei plinti e pali;
〉 Scavo a sezione obbligata su basolati o sampietrini per l'alloggiamento dei corrugati;
〉 Posa in opera di sostegni per gli apparati di videosorveglianza;
〉 Fornitura e posa in opera armadi stradali;
〉 Fornitura e posa in opera di contenitori per contatori enel;
〉 Fornitura e posa in opera di telecamere Dome;
〉 Fornitura e posa in opera di rilevatori targhe;
〉 Configurazione della rete e degli apparati attivi volti alla implementazione dell'architettura di rete
〉 Acquisizione in modalità IRU per due coppie di Fibra Ottica per 10 anni;
〉 Fornitura di contatori Enel.
Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d’appalto, con le
caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati esecutivi, dei quali l’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.
L’esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte: la contabilizzazione degli stessi è A MISURA e l’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi.
1.2
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE
Parte seconda: specialistica elettronica
Descrizione generale
Il presente progetto di installazione di siti di videosorveglianza nel quartiere “Sanità” rientra in un più ampio Accordo di Programma Quadro “Sicurezza per lo Sviluppo della Regione Campania – Xxxxxxxxx Xxxxx” stipulato, in data 25 luglio 2003, tra il Ministero dell’Interno, il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Campania e mira ad estendere il controllo tecnologico del territorio nelle aree cittadine maggiormente degradate e interessate da fenomeni criminali allo scopo di rispondere alla crescente domanda di sicurezza che viene dalla cittadinanza e dagli operatori economici e sociali.
I siti oggetto di realizzazione sono stati definiti, di concerto con le Forze di Polizia, in occasione di apposite riunioni svolte in Prefettura a cui hanno fatto seguito puntuali sopralluoghi sui territori interessati; ciò ha permesso di pervenire agli elaborati tecnico-operativi tra cui il presente documento.
Ai fini di evitare duplicazioni tecnologiche nelle sale operative e di ottimizzare le risorse economiche disponibili, si è convenuto con le Forze di Polizia di circoscrivere l’intervento in oggetto nel modo seguente:
realizzazione di nuovi siti di videosorveglianza dotati di telecamere e/o rilevatori targa;
realizzazione dell’infrastruttura di rete necessaria a collegare tali sensori alla rete di trasporto dati già esistente nelle zone interessate.
Le immagini provenienti dai sensori verranno quindi veicolate verso un sistema di videosorveglianza esistente ed attualmente in uso presso le Sale Operative delle Forze dell’Ordine.
Dorsale di collegamento siti
La dorsale di collegamento dei siti è la rete telematica che dovrà collegare tutti i siti individuati e descritti nel paragrafo “Dettaglio dei Siti”. Essa confluirà in uno o più apparati di rete presso la Sala Operativa del Comando dei Carabinieri di Piazzetta Stella per l’inoltro dei flussi dati/video da inoltrare anche alle altre Sale Operative delle Forze dell’Ordine.
Il progetto prevede per la dorsale l’acquisizione in IRU di due Anelli in Fibra che condividono l’ultimo tratto di collegamento alla Sala Operativa del Comando dei Carabinieri di Piazzetta Stella.
Il primo anello, stimato in circa 1900 metri lineari, si diramerà nelle vie del quartiere sanità, attraversando 5 diversi siti presso cui saranno installati in totale 9 pali. Ciascun palo ospiterà almeno un sensore di campo (telecamera di osservazione di tipo DOME e/o Rilevatore Targa), per un totale di 5 Telecamere Dome e 17 Rilevatori Targa.
L’anello si svilupperà lungo un unico percorso fisico entro il quale sono stese due coppie di fibra. La prima coppia di fibra collegherà i siti in sequenza (mediante spillature dalla dorsale) e la seconda coppia di fibra collegherà l’ultimo nodo (Sala Operativa del Comando dei Carabinieri di Piazzetta Stella) al primo sito (Piazza Fontanelle) per la chiusura dell’anello.
Il secondo anello (Fig. 3), stimato in circa 2100 metri lineari ed esteso tra Piazza dei Miracoli e via Foria, raccoglie i dati e i flussi video dei sensori di campo installati su 8 pali distribuiti su ulteriori 5 siti, per un totale di 5 Telecamere Dome e 13 Rilevatori Targa.
Anche in questo caso l’anello si svilupperà lungo un unico percorso fisico entro il quale sono stese due coppie di fibra. La prima coppia di fibra collegherà i siti in sequenza (mediante spillature della dorsale) e la seconda coppia di fibra collegherà l’ultimo nodo (Via Foria, 105) al primo (Sala Operativa del Comando dei Carabinieri di Piazzetta Stella) per la chiusura dell’anello.
Per l’attivazione della dorsale l’Aggiudicatario dovrà acquisire in IRU (Indefeasible Rights of Use), da uno o più operatori, due coppie di fibra spenta per ciascun anello della dorsale. Nel tratto comune vi saranno così 4 coppie di fibra (2 coppie per anello) che saranno attestate al nodo telematico della Sala Operativa del Comando dei Carabinieri di Piazzetta Stella.
Spillamento e Giunzione Fibra
Per ciascun anello e per ciascun sito, la coppia di fibra che collega in sequenza i siti dovrà essere spillata dalla dorsale nel punto più vicino alla locazione dell’armadio stradale da installare, compatibilmente col contesto ambientale. Le due terminazioni spillate dalla coppia costituiranno le due coppie di fibra da attestare allo switch industriale collocato nell’armadio mediante due moduli Mini GBic (SFP) 1000 BasexX oggetto di fornitura : la prima proveniente dal sito precedente e la seconda da dirigere al sito successivo. Le due coppie delle terminazioni saranno stese fino all’armadio stradale effettuando i dovuti scavi.
Spillamento Fibra
Per l’attestazione della fibra agli apparati della Sala Operativa del Comando dei Carabinieri di Piazzetta Stella saranno necessari e quindi oggetto di fornitura n.4 moduli Mini GBic (SFP) 1000BaseLX.
Nel caso in cui è a carico dell’Aggiudicatario l’operazione di giunzione delle fibre ottiche, essa deve essere realizzata con la tecnica di fusione ad arco voltaico, impiegando giuntatrici che svolgono automaticamente le operazioni di allineamento, prefusione e fusione delle fibre.
La zona di giunzione deve essere protetta con un tubetto capillare contenente resina da polimerizzare mediante l’applicazione di raggi U.V. emessi da un’apposita lampada. L’uso di giunzioni meccaniche non è consentito.
Siti
Un sito è un’area dove troveranno collocazione uno o più pali di nuova installazione secondo le
modalità e le caratteristiche descritte nella sezione relativa ai lavori.
Su ciascun palo sono previsti uno o più Sensori di Campo (Telecamera di osservazione o Rilevatore Targa). I Sensori dovranno essere collegati telematicamente ed elettricamente a degli apparati ospitati in un Armadio Stradale. I relativi cavi passeranno all’interno del palo, alla base del quale vi sarà un pozzetto di ispezione secondo le caratteristiche descritte nella sezione lavori e, passando attraverso le condotte negli scavi da realizzare, raggiungeranno gli armadi stradali.
In particolare per ciascun sensore i cavi di collegamento saranno: uno Ethernet Cat. 6e, per il flusso dati/video e l’alimentazione Power of Ethernet (PoE), e uno di sezione 3x2,5mm per l’alimentazione elettrica. Il cavo Ethernet verrà attestato ad una delle 8 porte dello switch industriale previsto in fornitura ed il cavo elettrico attestato ad un trasformatore comandato da un interruttore.
La fornitura elettrica primaria per il sensore dovrà essere quella PoE. L’alimentazione elettrica servirà da ridondanza per una maggiore affidabilità del sistema in caso di guasto della rete telematica. In tal caso, infatti, interverranno i trasformatori a fornire la necessaria energia elettrica affinché i sensori possano registrare i dati rilevati su Memory Card installate negli appositi slot interni.
Lo switch industriale sarà alimentato da 2 alimentatori 48V DC in ridondanza e, come già anticipato, concentrerà i dati provenienti dai sensori di campo del sito, fornirà loro energia elettrica primaria PoE e fungerà da nodo di dorsale della Fibra. I due alimentatori dello switch saranno collegati uno direttamente alla fornitura elettrica e protetto dall’interruttore generale e l’altro ad un UPS. Ciò garantisce il funzionamento del sito in caso di problemi con la linea UPS e, viceversa, in caso di interruzione della fornitura elettrica l’UPS garantirà l’alimentazione degli apparati per un’autonomia che dipende dal carico elettrico del sito. E’ importante prevedere un interruttore generale anche a valle dell’UPS per isolare il sito in caso di manutenzione.
In generale, un armadio prevede la dotazione illustrata nella Figura 5.
Dovranno essere eseguiti degli scavi che dall’armadio conducono a ciascun palo del sito e al punto più vicino della dorsale.
L’Aggiudicatario, inoltre, dovrà predisporre apposito box nei pressi dell’armadio stradale dove il fornitore dell’energia elettrica installerà il contatore dell’utenza elettrica.
Per l’attestazione al contatore dovrà essere utilizzata una coppia di cavi 1x6mm.
Schema generale della dotazione di un armadio
Nelle tabelle di seguito riportate sono elencate le caratteristiche di ciascun elemento in dotazione presso un generico sito. Da evidenziare l’importanza che assumono i parametri “Banda occupata” e/o “Consumo energetico” degli apparati al fine di dimensionare correttamente la Banda necessaria e la fornitura elettrica.
Armadi stradali
Per ciascun sito l’Aggiudicatario dovrà fornire e posare in opera un Armadio Stradale con le seguenti caratteristiche tecniche:
• In acciaio;
• Dimensioni HxLxP: 1000mm x 700mm x 400mm;
• Protezioni IP65 e IK10;
• Apertura antero-posteriore
• Guide DIN regolabili in altezza;
• Apertura antero-posteriore;
• Sistema di allarme anti-intrusione;
• Termostatato dotato di ventilatore;
• Resistente ai raggi UVA.
Gli armadi dovranno essere protetti mediante l’installazione di tamper anti-strappo/apertura collegati agli ingressi di allarme della telecamera. In caso di apertura dell’armadio, il contatto tamper modificherà il suo stato, la telecamera invierà un segnale di allarme alla Centrale e contemporaneamente inquadrerà l’area adiacente l'armadio (preset).
Telecamere di osservazione
Le Telecamere da fornire, installare e configurare presso i siti indicati nel paragrafo “Dettaglio dei Siti” devono avere le seguenti caratteristiche:
- Conforme standard ONVIF;
- IP nativa e aggiornabile via IP;
- Colori e di tipo "DAY/NIGHT" con illuminatore all’infrarosso;
- Sensore di ripresa a colori progressive scan da almeno 1/3”;
- Ottica motorizzata con obiettivo zoom (minimo 30x ottico), autofocus e autoiris, con apertura massima del diaframma pari almeno a F=1.5 ( F≤1.5);
- Zoom digitale almeno 12x;
- Sensibilità del complesso di ripresa a 30 IRE,
o colori: ≤0,3 lux, 30 ire, ≤1/30sec
o bn: ≤0,03 lux, 30 ire, ≤1/30sec.
frame rate non inferiore a 9 fps;
- Risoluzione HDTV 1080p (1920x1080) ad almeno 25 fps (modalità 50 Hz) utilizzando H.264 o Motion JPEG;
- Algoritmo di compressione delle immagini componenti lo streaming video di tipo Motion JPEG / MPEG4 / H264 e loro evoluzioni;
- Video Motion Detection nativo;
- Client NTP;
- Brandeggio a velocità variabile orizzontale di tipo endless e verticale controllabile da remoto;
- Almeno n° 16 Posizioni angolari preselezionabili (Preset);
- Almeno n° 8 Sequenze di Preset (Tour);
- n° 1 ingresso d'allarme a bordo camera;
- n° 1 uscita d'allarme a bordo camera;
- Controllo del guadagno (Gain Control), bilanciamento del bianco (White Balance): automatici e regolabili via software;
- Compensazione del controluce di tipo automatico;
- Wide Dynamic Range di almeno 120dB;
- Registrazione on site su memoria da almeno 64GB;
- Allarme per offuscamento telecamera;
- Custodia che garantisca l’operatività almeno nei seguenti intervalli di temperatura e umidità: da -15° a +55° Celsius e da 20% a 90%. Protezione apparato dagli agenti atmosferici quali pioggia, salsedine e polveri con grado di protezione non inferiore a IP66, grado di resistenza meccanica IK10 e stabilizzata ai raggi UV;
- scheda di memoria, non inferiore a 64GB e con transfer rate nominale non inferiore a 60MB/s;
- staffa idonea al montaggio a regola d’arte sui pali offerti in fornitura;
- Alimentazione: Power over Ethernet 802.3at (PoE+) e 21-30 VAC e/o 24V DC, 50/60 Hz; con possibilità di alimentazione simultanea dei due sistemi per una migliore affidabilità dell’apparato (es. Hot Standby).
Configurazione della telecamera per un consumo di banda stimato in 5,5Mbps. Consumo energetico con alimentazione PoE+ stimato in 13W.
Consumo energetico con alimentazione 24VAC stimato in 41W (compreso eventuale elemento riscaldatore).
Rilevatori Targa
I Rilevatori di Targa da fornire, installare e configurare presso i siti indicati nel paragrafo “Dettaglio dei Siti” devono avere le seguenti caratteristiche:
- Riconoscimento di tutti i formati di targa comunitari di ciascun Paese dell’Unione Europea;
- Riconoscimento delle targhe speciali appartenenti a veicoli delle Forze dell’Ordine;
- Valore, espresso in forma percentuale, per il rilevamento fotografico dei veicoli in transito: 95% di quelle leggibili da un operatore posto in un contesto stradale, ad una velocità massima pari a 300 km/h
- Apparato installabile fino ad un’altezza massima di 6 metri, con garanzia di riconoscimento targa ad una distanza compresa tra i 3 e i 18 metri e per un’ampiezza compresa tra i 2 e i 4,5 metri;
- Ottica C-Mount;
- Sensore CMOS, Global Shutter, Frame Rate 60 Fps, 2560 x 2048 Monochrome;
- OCR: ANPR (integrato a bordo) e senza ausilio di spire o apparati di sincronismo;
- Context camera: 2560 x 2048 Color CMOS sensor;
- TCP/IP;
- Client NTP;
- Live streaming Unicast e Multicast;
- Color video streaming H.264 o MPEG4 (VGA up to 15fps);
- Ripresa continua con rilevazione automatica dei veicoli (compresi quelli senza targa);
- Illuminatore: Infrarossi @ 850 nm Adjustable;
- Ethernet: Fast Ethernet 10/100;
- Registrazione on site su memoria da almeno 32GB;
- Gestione White e Black List;
- FTP Server;
- Custodia che garantisca l’operatività almeno nei seguenti intervalli di temperatura e umidità: da -20° a +55° Celsius e da 10% a 90%. Protezione apparato dagli agenti atmosferici quali pioggia, salsedine e polveri con grado di protezione non inferiore a IP66 e grado di resistenza meccanica IK10;
- Percentuale di rilevazione fotografica dei veicoli in transito superiore a 98%;
- scheda di memoria, non inferiore a 32GB e con transfer rate nominale non inferiore a 60MB/s;
- Staffa idonea al montaggio a regola d’arte sui pali offerti in fornitura;
- Alimentazione: Power over Ethernet 802.3at (PoE+) e 21-30 VAC e/o 24V DC, 50/60 Hz; con possibilità di alimentazione simultanea dei due sistemi per una migliore affidabilità dell’apparato.
Configurazione della telecamera per un consumo di banda stimato in 1Mbps.
Consumo energetico con alimentazione PoE+ stimato dai 13W ai 46W in base ai diversi modelli presenti sul mercato.
Consumo energetico con alimentazione Vac o VDC stimato in dai 13W ai 40W in base ai diversi modelli presenti sul mercato.
Switch Industriale
Lo switch è il sottosistema cardine dell'intero impianto. Esso infatti svolge diversi ruoli critici:
1. rappresenta il nodo della dorsale in fibra;
2. è il nodo di concentrazione di tutti i flussi dati/video provenienti dai sensori di campo del sito;
3. rappresenta la linea primaria della fornitura di energia elettrica (PoE+).
Esso deve quindi possedere un robusto case metallico con grado di protezione IP30 per garantirgli un funzionamento stabile negli ambienti più esigenti e fornirgli un alto livello di immunità alle interferenze elettromagnetiche e alle sovratensioni elettriche.
Deve avere la capacità di poter operare all'interno di range di temperatura compresi tra -40 e +75 °C.
Lo switch deve supportare la tecnologia ad anello ridondante e disporre di una rapida capacità di auto- recupero per evitare interruzioni di servizio (tempi di recupero del guasto inferiori a 50ms).
Deve avere un sistema di alimentazione ridondante per migliorare l'affidabilità della rete in cui è inserito.
Gli Switch Industriali da fornire, installare e configurare presso i siti indicati nel paragrafo “Dettaglio dei Siti”, devono quindi avere le caratteristiche tecniche di seguito elencate:
- Case IP30;
- Montaggio su guida DIN;
- Protezione contro inversione di polarità e in grado di operare a temperature che vanno da -40 a
+75°C;
- 8 porte 10/100/1000Base-T Gigabit Ethernet RJ-45 IEEE 802.3af/802.3at PoE+;
- 2 porte 100/1000Base-X mini-GBIC/SFP con auto detection SFP;
- Auto detect powered device (PD);
- Alimentazione ridondata 48V DC;
- Multicast;
- Supporto a Redundant Ring Technology;
- Storm Control support: Broadcast / Multicast / Unicast;
- Supporto VLAN:
o IEEE 802.1Q Tagged VLAN
o Up to 255 VLANs groups, out of 4094 VLAN IDs
o Provider Bridging (VLAN Q-in-Q) support (IEEE 802.1ad)
o Private VLAN Edge (PVE)
o Protocol-Based VLAN
o MAC-Based VLAN
o Voice VLAN
- Supporto Spanning Tree Protocol:
o STP, IEEE 802.1D Spanning Tree Protocol
o RSTP, IEEE 802.1w Rapid Spanning Tree Protocol
o MSTP, IEEE 802.1s Multiple Spanning Tree Protocol, spanning tree by VLAN
o BPDU Guard
- Supports Link Aggregation
o 802.3ad Link Aggregation Control Protocol (LACP)
o Cisco ether-channel (Static Trunk)
o Maximum 5 trunk groups, up to 8 ports per trunk group
o Up to 16Gbps bandwidth (Duplex Mode)
- Loop protection to avoid broadcast loops;
- Supports ERPS (Ethernet Ring Protection Switching);
- Multicast
o Supporto IGMP Snooping v1, v2 and v3
o Supporto MLD Snooping v1 and v2
o Querier mode support
o IGMP Snooping port filtering
o MLD Snooping port filtering
o MVR (Multicast VLAN Registration)
Consumo energetico stimato in 32W senza carico PoE, 306W a pieno carico PoE+.
Consumo singola porta PoE+ 46W.
Alimentatore Switch
Gli alimentatori per gli Switch da fornire ed installare presso i siti indicati nel paragrafo “Dettaglio dei Siti” devono avere le seguenti caratteristiche:
- Montaggio su barra DIN
- Alimentazione Ingresso 180 ~ 264VAC; 250 ~ 370VDC
- Alimentazione Uscita DC 48V;
- Frequenza di alimentazione 47-63Hz;
- Potenza massima 480W;
- Temperature operative da -20°C a +70°C;
- Operatività per Umidità 20%-90%.
Consumo energetico stimato in 55W a pieno carico.
Mini GBic (SFP)
- 1x1000 Mbps TP/LC fiber port;
- Compatibile IEEE 802.3ab / 802.3z GB Ethernet standard
- Duplex LC connector;
- Hot Pluggable;
- Temperatura operativa compresa tra -40°C e +75°C.
UPS
Gli UPS da fornire ed installare presso i siti indicati nel paragrafo “Dettaglio dei Siti” devono avere le seguenti caratteristiche:
- Riavvio automatico al ritorno dell’alimentazione di rete (Auto Restart);
- Protetto contro le sovratensioni;
- Parametri di ingresso: tensione nominale 220-240 Vac; tolleranza tensione di ingresso +20/-25%; frequenza 50/60Hz automatica;
- Parametri di uscita: tensione in funzione da rete 230 Vac (+20/-25%); tensione in funzione da batteria 230 Vac (+/-10%); frequenza in funzione da batteria 50/60Hz (+/-1%);
- Batterie al piombo senza manutenzione;
- Potenza: 1600 VA/960 W
Consumo energetico stimato intorno al 10% del carico.
Quadro alimentatori
Gli interruttori e gli alimentatori (trasformatori raddrizzatori) dovranno essere installati nell’armadio stradale (chiuso e ben ventilato, non accessibile se non da personale autorizzato) su guide DIN.
L’impianto dovrà essere alimentato a sua volta da apposita linea elettrica 230Vac dedicata, dalla quale saranno derivate le alimentazioni dei singoli trasformatori.
gli interruttori avranno due funzioni: protezione dei circuiti e sezionamento, ovvero interruzione dell’alimentazione dei circuiti, per ciascun sensore di campo e/o apparato.
L’intero impianto elettrico dovrà essere protetto con un solo interruttore magnetotermico-differenziale. La tratta a valle dell’UPS dovrà essere protetta e sezionata da un ulteriore interruttore magnetotermico- differenziale.
Considerato che le linee elettriche e i quadri elettrici saranno sottoposti alle intemperie, particolarmente frequenti e violente nei mesi primaverili/estivi, gli interruttori dovranno anche essere auto- riarmanti ed eseguire autodiagnosi.
L’utilizzo dei pozzetti, il cui numero, posizione e tipo sono definiti nel paragrafo “Dettaglio dei Siti”, ha lo scopo di:
- Assicurare un adeguato spazio per effettuare la giunzione e/o diramazione dei cavi;
- Facilitare le operazioni di posa dei cavi (nel caso di cambio quota e/o direzione che prevedono raggi di curvatura inferiori a quelli previsti dalle caratteristiche dei tubi);
- Consentire un tempestivo ed agevole intervento di manutenzione.
Borchia di terminazione Fibra
La borchia di terminazione è un accessorio che permetterà la terminazione delle fibre presso l’armadio stradale utente. Essa deve poter utilizzare gli stessi moduli di giunzione previsti per i telai e le muffole e deve garantire l’affidabilità, la flessibilità e la modularità di tutto il sistema.
Le terminazioni devono essere realizzate mediante connettori LC.
La borchia di terminazione deve essere concepita come un sistema modulare, costituito da un contenitore di varie forme e dimensioni, configurabile utilizzando una componentistica opportuna, in fabbrica o direttamente in campo.
Configurazione di base della borchie
La borchia, nella sua configurazione base, deve essere costituita da un contenitore in materiale plastico, fissabile alla guida DIN, composto da una base con la predisposizione degli imbocchi per cavi e le bretelle, ed un coperchio di chiusura con viti o serratura con chiave. Al fine di garantire la massima protezione dei componenti interni alla borchia, gli imbocchi devono risultare chiusi da stampo alla fornitura ed apribili in fase d’installazione con semplice taglio. Devono poter essere utilizzabili sistemi di sigillatura degli imbocchi, sia per i cavi che per le bretelle.
Il nucleo scanalato o l’elemento centrale in VTR dei cavi, deve essere vincolato meccanicamente all’interno del borchia, utilizzando opportuni sistemi di fissaggio, e deve essere in grado di sopportare eventuali forze originate dal cavo stesso.
La borchia deve garantire la protezione meccanica ed ambientale:
- delle giunzioni contenute nei rispettivi moduli, necessari alla configurazione desiderata. I moduli di giunzione devono essere vincolati ad un telaio appositamente previsto;
- dei connettori vincolati all’apposito supporto.
La borchia deve consentire la terminazione di almeno 4 connettori.
Modulo di giunzione
Il modulo di giunzione deve poter essere alloggiato all’interno dei vari contenitori della borchia di terminazione utente e deve essere realizzato in modo tale da contenere e proteggere:
- La ricchezza delle fibre o dei nastri;
- Le giunzioni fra le fibre o i nastri;
- Le fibre o i nastri continui;
- Il modulo di giunzione deve poter essere montato con un sistema a cerniera su apposite piastre predisposte all’interno delle borchie.
Deve essere possibile rimuovere il singolo modulo dalle piastre.
Il modulo di giunzione deve essere realizzato come stampo di un blocco unico di un opportuno materiale termoplastico, con un grado di infiammabilità V0, secondo la Norma UL 94.
1.3
CATEGORIA DEI LAVORI
Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010 (Regolamento del Codice dei Contratti Pubblici) ed in conformità all’allegato «A» al predetto regolamento i lavori sono classificati nella categoria OS 19 di opere generali
1.4
DURATA DELL’APPALTO
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
1.5
CRITERIO DI AFFIDAMENTO
L'Amministrazione dispone ai sensi dell'art. 95 D.Lgs. 50/2016 comma 4 , che l'aggiudicazione sarà effettuata con il criterio del prezzo più basso tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dagli elaborati progettuali.
Pertanto la scelta dei contraenti sarà effettuata mediante procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 da esperirsi con il criterio del prezzo più basso con l'eliminazione aritmetica dell'offerta anomala ai sensi dell'art. 97 comma 2 e 8 del D.Lgs. citato, determinato mediante ribasso percentuale sul prezzo posto a base di gara al netto delle spese relative al costo delle misure di adempimento delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavori.
1.6
AMMONTARE DELL’APPALTO
Il valore complessivo dei lavori affidabili, per la categoria di lavorazione richiesta, dello stesso ammonta ad €. 273.392,89 (duecentosettantatratrecentonovantadue/89) escluso IVA.
Il predetto importo massimo è comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre l’Imposta sul Valore Aggiunto.
A) IMPORTO DEI LAVORI | |
IMPORTO LAVORI SOGGETTI A RIBASSO | 273.392,89 |
ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO. | 3.259,90 |
TOTALE A) | 270132,99 |
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | |
IVA al 22% | 60146,43 |
Spese incentivo 2 % sui lavori art. 113 D.Lvo. 50/2016 | 5467,85 |
Imprevisti | 7324,68 |
Totale B | 72938,96 |
TOTALE GENERALE | 346331,85 |
L’importo complessivo finale di affidamento del contratto sarà stabilito detraendo il ribasso.
1.6
MODIFICA DEL CONTRATTO
Ai sensi dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 comma 1 lettera e) la stazione appaltante, a sua discrezione, può variare l'importo contrattuale se non apporta modifiche che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale dell'appalto fino alla concorrenza del ribasso offerto e comunque non oltre il 50% dell'importo a base di gara.
CAPITOLO 2
DISCIPLINA CONTRATTUALE
2.1
INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
1. L’appalto viene concesso ed accettato sotto l’osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l’impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva, con il seguente ordine di prevalenza :
norme legislative e regolamentari cogenti di carattere generale;
contratto di appalto, di cui la presente parte amministrativa costituisce parte integrante;
le disposizioni contrattuali, con prevalenza dei disposti della presente parte amministrativa e del capitolato speciale di appalto, a meno che non si tratti di disposti legati al rispetto di norme cogenti;
descrizione contenuta nei prezzi contrattuali, ove non diversamente riportata nei documenti sopra richiamati.
elaborati del progetto esecutivo posto a base di appalto.
3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario. Non costituisce discordanza, una semplice incompletezza grafica o descrittiva, la
eventuale mancanza di particolari costruttivi o di specifiche relative a lavorazioni, materiali, componenti, opere murarie, strutture o impianti o loro parti, che sono comunque rilevabili da altri elaborati progettuali,anche in scala minore, o indicati nel capitolato speciale d’appalto.
In tale eventualità compete al Direttore dei lavori, sentito il progettista e il Responsabile del procedimento, fornire sollecitamente le eventuali precisazioni, se sufficienti, o i necessari elaborati integrativi.
Per quanto concerne eventuali lavori a corpo, o la parte di lavori a corpo, si ribadisce che :
“per le opere o provviste a corpo, il prezzo convenuto è fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verificazione sulla misura loro, o sul valore attribuito alla qualità di dette opere o provviste”.
4. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del capitolato speciale d'appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
2.2
DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. n°207/2010 fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:
a) il Capitolato Generale d’appalto approvato con D. M. 19 aprile 2000, n°145 per gli articoli non abrogati dal
D.P.R. n°207/2010 nonché la L.R. n. 3/2007 " Disciplina dei lavori pubblici, dei servizi e delle forniture in Campania" e relativo regolamento di attuazione n. 7/2010 approvato con D.P.G.R. n. 58 del 24/3/2010;
b) il presente capitolato speciale d’appalto, comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti in relazione al loro valore indicativo;
c) tutti gli elaborati del progetto esecutivo,
d) l’elenco dei prezzi unitari e in subordine il Prezzario Edizione 2016 della Regione Campania;
e) il piano di sicurezza e di coordinamento (P.S.C.) di cui all’articolo 100 del D.Lgs. n°81/2008 e s.m;
f) il piano operativo di sicurezza (P.O.S.) di cui all’art. 96, comma 1, lettera g), D.Lgs. n°81/2008 e s.m.
g) il cronoprogramma di cui all’art. 20 del Capitolato Speciale d’Appalto;
h) le polizze di garanzia.
i) Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:
- il computo metrico estimativo;
- le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, (tabelle A e B) ancorché inserite e integranti il presente capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente ai fini dell’aggiudicazione per la determinazione dei requisiti soggettivi degli esecutori, ai fini della definizione dei requisiti oggettivi e del subappalto, e ai fini della valutazione delle addizioni o diminuzioni dei lavori ;
- le quantità delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali e da qualsiasi altro loro allegato.
2. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:
- D.Lgs. 50/2016 e s.m. e i. (Codice Unico degli Appalti);
- gli articoli ancora vigenti del Capitolato Generale d’Appalto n°145/2000.
2.3
DISPOSIZIONI PARTICOLARI RIGUARDANTI L'APPALTO
1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.
2. Ai sensi dell’articolo 106 del D.P.R. n°207/2010, l’appaltatore dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, che, come da apposito verbale sottoscritto con il responsabile del procedimento, consentono l’immediata esecuzione dei lavori.
2.4
FALLIMENTO DELL'APPALTATORE
1. In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, salvi e senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dagli articoli 110 del D.Lgs. N° 50/2016.
2.5
RAPPRESENTANTE DELL'APPALTATORE E DOMICILIO; DIRETTORE DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del Capitolato Generale d’appalto(D.M. n°145/2000); a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. L’appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del Capitolato Generale d’appalto (D.M. n°145/2000), le generalità delle persone autorizzate a riscuotere. 3. Qualora l’appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale d’appalto(D.M. n°145/2000), il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell’impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l’indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L’appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l’organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L’appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall’imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell’impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o4, deve essere tempestivamente notificata Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.
2.6
NORME GENERALI SUI MATERIALI,COMPONENTI,SISTEMI , ESECUZIONE CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE
1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di Regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel capitolato speciale di appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.
2. Per quanto riguarda l’accettazione, la qualità e l’impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l’eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano rispettivamente gli articoli 167 del D.P.R. n°207/2010, e gli articoli 16 e 17 del Capitolato Generale d’appalto (D.M. n°145/2000).
3. Fermo restando quanto prescritto dall’art. 167 del D.P.R. n°207/2010 per quanto attiene “accettazione, qualità ed impiego dei materiali”, costituisce onere a carico dell'Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo d'appalto e perciò senza titolo a compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestività, di propria iniziativa o, in difetto, su
sollecitazione della Direzione dei lavori, alla preventiva campionatura di materiali, semilavorati, componenti e impianti, accompagnata dalla documentazione tecnica atta a individuarne caratteristiche e prestazioni e la loro conformità alle prescrizioni contrattuali e integrata, ove necessario, dai rispettivi calcoli giustificativi, ai fini dell'approvazione, prima dell'inizio della fornitura, da parte della stessa Direzione dei lavori.
I campioni e le relative documentazioni accettati e, ove del caso, controfirmati dal Direttore dei lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore, devono essere conservati fino a collaudo nei locali messi a disposizione dell’Appaltante da parte dell'Appaltatore medesimo.
Sono a carico dell’Appaltante, ai sensi e con le modalità di cui all’art. 167 del D.P.R. n°207/2010 le prove di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge e relative ai materiali e componenti, con imputazione della spesa sull’accantonamento effettuato a tale titolo nel quadro economico ai sensi dell’art. 178, comma 1, lettera l) del D.P.R. n°207/2010.
Sono invece a carico dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 167 comma 8, del D.P.R. n°207/2010, le ulteriori prove ed analisi, che la direzione dei lavori o l’organo di collaudo possono disporre per stabilire la rispondenza a requisiti e prestazioni contrattualmente previsti di materiali o componenti proposti dall’Appaltatore.
Per dette prove la direzione lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo sottoscritto in contraddittorio con l’Appaltatore; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali deve riportare espresso riferimento a tale verbale.
È altresì a carico dell'Appaltatore la fornitura di apparecchiature, materiali ed attrezzature necessari per l'esecuzione delle prove, in sito o in laboratorio, richieste dalla Direzione dei lavori e/o dalla Commissione di collaudo in corso d'opera per l'accertamento del collaudo statico, della tenuta delle reti, della sicurezza e della efficienza degli impianti.
CAPITOLO 3
TERMINI PER L'ESECUZIONE
3.1
CONSEGNA E INIZIO DEI LAVORI
1. L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.
2. E’ facoltà della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della stipulazione formale del contratto, dell’art. 153, comma 1, del D.P.R. n° 207/2010; in tal caso il direttore dei lavori indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente.
3. L’ Amministrazione si riserva il diritto di consegnare i lavori nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese: in questo caso – ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. n°207/2010 - la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge e regolamento, sarà quella dell’ultimo verbale di consegna parziale
4. Se nel giorno fissato e comunicato l’appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine di anzidetto è facoltà della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l’affidamento del completamento dei lavori, l’aggiudicatario è escluso dalla partecipazione in quanto l’inadempimento è considerato grave negligenza accertata.
5. Qualora la consegna avvenga in ritardo per fatto o colpa della stazione appaltante, l’appaltatore può chiedere di recedere il contratto. L’istanza di recesso può essere accolta o meno dalla
stazione appaltante. In caso di accoglimento l’appaltatore ha diritto al rimborso di tutte le spese contrattuali nonché di quelle effettivamente sostenute e documentate, ma in misura non superiore ai limiti indicati all’art. 157 del D.P.R. n°207/2010. Ove, invece, l’istanza non sia accolta e si proceda, quindi, tardivamente alla consegna, l’appaltatore ha diritto ad un compenso per i maggiori oneri derivanti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono fissate sempre al citato art.157 del
D.P.R. n°207/2010.
6. L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori, la documentazione attestante l’avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.
3.2
TERMINI PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. I lavori in oggetto devono procedere celermente e senza interruzioni o sospensioni. La Società non può per nessuna ragione rallentare l’esecuzione dei lavori. La Stazione Appaltante può ordinare la sospensione dei lavori per cause di forza maggiore dipendenti da particolari condizioni climatiche che non consentano l’ esecuzione a regola d’arte dei lavori e da altre simili circostanze speciali.
2. I lavori in oggetto devono concludersi entro 90 (novanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di consegna da parte della Stazione Appaltante.
3. Nel calcolo del tempo contrattuale, ai sensi e nel rispetto dell’art. 40 del D.P.R. n°207/2010 si è tenuto conto delle ferie contrattuali, delle eventuali interruzioni dei lavori per cause di programmazione delle attività scolastiche non interrompibili in determinati periodi e delle avversità atmosferiche durante il periodo invernale, qualora i lavori vengano eseguiti in tale periodo.
4. L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del crono-programma dei lavori che potrà fissare scadenze inderogabili per l’approntamento delle opere necessarie all’inizio, di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte funzionale delle opere.
5. L’ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata dall’esecutore per iscritto al direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contradditorio.
3.3
SOSPENSIONI E PROROGHE
1. Ai sensi dell’art. 158, comma 1, del D.P.R. n°207/2010, qualora cause di forza maggiore, od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione dell’appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla normativa vigente, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
2. Ai sensi dell’art. 158, comma 2 del D.P.R. n°207/2010, il Responsabile Unico del Procedimento può ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.
3. Il verbale di sospensione è redatto in ogni caso dal Direttore dei Lavori con l’intervento dell’appaltatore o di un suo legale rappresentante. Nell’ipotesi in cui l’appaltatore non si presenti alla redazione del verbale o ne rifiuti la sottoscrizione, ai sensi dall’art. 158, comma 8, del D.P.R. n°207/2010, si procede a norma del successivo art. 190.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, è indicato il loro stato di avanzamento, l’importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento
della sospensione. L’indicazione dell’importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati, è prevista in modo che nel caso in cui la sospensione duri più di 45 giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, ai sensi dell’art. 141 comma 3 del D.P.R. n°207/2010.
5. Si applicano, in ogni caso, le disposizioni di cui agli articoli 158, 159 e 160 del D.P.R. n°207/2010.
6. L’appaltatore, ai sensi dell’art. 159 del D.P.R. n°207/2010 qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché le domande pervengano con un anticipo di almeno trenta giorni rispetto al termine anzidetto.
7. L’appaltatore non può mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione dei lavori o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo, ad altre ditte o imprese, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e imprese.
8. I verbali per la concessione di sospensioni o proroghe, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall’appaltatore e recanti l’indicazione dello stato di avanzamento dei lavori, devono pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo alla loro redazione e devono essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato. La sospensione opera dalla data di redazione del relativo verbale
3.4
PENALI IN CASO DI RITARDO
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori, ai sensi dell’art. 145 del D.P.R. n°207/2010, viene applicata una penale pari all’1 per mille dell’importo netto contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori;
c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3.5
DANNI DI FORZA MAGGIORE
Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le disposizioni di cui all’art. 166 del D.P.R. n°207/2010.
3.6
PROGRAMMA ESECUTIVO DEI LAVORI DELL'APPALTATORE E CRONOPROGRAMMA
1. Ai sensi del comma 10 dell’art. 43 del D.P.R. n°207/2010, prima dell’inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna per l’approvazione alla Direzione lavori un programma esecutivo dei lavori. Tale cronoprogramma viene redatto in funzione delle esigenze dell’Istituto ed in funzione delle tecnologie, delle scelte imprenditoriali e della organizzazione lavorativa dell’impresa. Il programma dei esecuzione lavori, da redigere a cura dell’impresa appaltatrice con l’impiego della tecnica GANTT dei programmazione lineare, deve riportare, oltre all’articolazione temporale delle lavorazioni progressivamente previste, atte a documentare l’attendibilità della previsione, anche la specifica indicazione delle date in cui saranno presumibilmente maturati gli importi, sia parziali che progressivi, dell’avanzamento dei lavorii secondo le scadenze dei pagamenti specificate nei successivi articoli.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione committente;
c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione appaltante;
e) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
f) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del D.Lgs. n°81/2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.
3. I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del crono-programma, di cui all’art. 40 del D.P.R. n°207/2010 predisposto dalla Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale crono-programma può essere modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al comma precedente e di situazioni impreviste ed imprevedibili.
3.7
INDEROGABILITA' DEI TERMINI DI ESECUZIONE
1. Non costituiscono giustificato motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;
b) l’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
d) il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
e) il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal presente capitolato speciale d’appalto;
f) le eventuali controversie tra l’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l’appaltatore e il proprio personale dipendente.
3.8
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER MANCATO RISPETTO DEI TERMINI
1. L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per l’ultimazione dei lavori o sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108 del D.Lvo n° 50/2016,
2. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il
medesimo appaltatore.
3. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 15, comma 1, del presente capitolato, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.
4. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto.
CAPITOLO 4
DISCIPLINA ECONOMICA
4.1
ANTICIPAZIONE
1. Per i lavori oggetto del presente capitolato, in deroga ai vigenti divieti di anticipazione del prezzo, e' prevista la corresponsione in favore dell'appaltatore di un'anticipazione pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Si applicano gli articoli 124, commi 1 e 2, e 140, commi 2 e 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.
2. L'erogazione dell'anticipazione, ai sensi dell’articolo 26-ter della Legge 98/2013, è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il crono-programma dei lavori, così come previsto dall’art. 124 del D.P.R. 207/2010.
3. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte della stazione appaltante.
4.2
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DURC IN SEDE DI ESECUZIONE DEI LAVORI
Ai sensi dell’art. 196 del D.P.R. n° 207/2010, le casse edili, verificano la regolarità contributiva e assumono i dati, forniti dal Direttore dei lavori, relativi all'incidenza della mano d'opera riferita all'esecuzione dei lavori, in relazione al singolo cantiere sede di esecuzione del contratto. Della regolarità contributiva e della congruità della manodopera relativa all'intera prestazione è dato atto nel documento unico di regolarità contributiva.
4.3
PAGAMENTI IN ACCONTO
1. Il pagamento del corrispettivo contrattuale è da liquidarsi secondo la cadenza temporale appresso indicata e con le seguenti modalità:
a) anticipo pari al 10% dell’importo aggiudicato entro 60 giorni dalla stipula del contratto;
b) pagamenti intermedi, non inferiori al 20% dell’importo aggiudicato, sulla base del positivo superamento degli stati di avanzamento, definiti e certificati dalla direzione dei lavori sulla base delle principali milestones/fasi realizzative del progetto entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura fino all’importo massimo del 90%;
c) pagamento pari all’8% dell’importo aggiudicato, erogato successivamente al positivo collaudo finale entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura;
d) saldo pari al 2% erogato alla scadenza del contratto entro 60 giorni dalla presentazione di regolare fattura.
2. La contabilizzazione delle opere sarà fatta in base alle quantità dei lavori effettivamente eseguiti, applicando gli articoli dell’Elenco Prezzi Unitari.
A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, a seguito dell’approvazione del collaudo provvisorio.
3. Entro i 45 giorni successivi all’avvenuto raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei lavori redige la relativa contabilità emette lo stato di avanzamento dei lavori (S.A.L.) indicando l'incidenza della sicurezza riferita ai lavori eseguiti e contabilizzati nel S.A.L. ai fini della richiesta del DURC e il responsabile del procedimento emette, entro lo stesso termine, il conseguente certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: “lavori a tutto il ”
con l’indicazione della data.
In caso di inadempienza contributiva del DURC (accertata dalla Stazione appaltante o ad essa segnalata da un Ente preposto) la Stazione appaltante comunica all’appaltatore l’inadempienza accertata e procede ai sensi dell’art. 4 comma 2 del D.P.R. n°207/2010 sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell’adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all’impresa appaltatrice delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.
5 E’ fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari, dell’art. n°105 del D.Lgs. n°50/2016.
6. L'affidatario, ai sensi dell’art. n°105 del D.Lgs. N° 50/2016, deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L'affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. L'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici.
8. Ai sensi dell’art.16 bis, comma 10, della legge n°2/2009 il DURC è richiesto d’ufficio da parte dell’Ente committente ai fini del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e dello stato finale dei lavori.
4.4
Inadempienza contributiva dell’esecutore e del subappaltatore Intervento sostitutivo della Stazione Appaltante
1. Ai sensi dell’art. 4 del D.P.R. n°207/2010, l’appaltatore è tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
a. nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l’appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
b. i suddetti obblighi vincolano l’appaltatore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell’impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
c. è responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l’ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l’appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;
d. è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
4.5
Pagamenti a saldo e conto finale
1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 giorni dalla data del certificato di ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore di lavori e trasmesso al responsabile del procedimento. Il direttore dei lavori accompagna il conto finale con una relazione, in cui sono indicate le vicende alle quali l'esecuzione del lavoro è stata soggetta, allegando la relativa documentazione prevista dall’art. 200 del D.P.R. n°207/2010. Col conto finale è accertato e proposto l’importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è soggetta alle verifiche di collaudo o di regolare esecuzione ai sensi del comma 3.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il responsabile del procedimento redige in ogni caso una sua relazione al conto finale.
3. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, l’appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4.6
CONTABILITA' E MISURAZIONE DEI LAVORI
1. La Direzione Lavori potrà procedere in qualunque momento all’accertamento e misurazione delle opere compiute; ove l’Appaltatore non si prestasse ad eseguire in contraddittorio tali operazioni, gli sarà assegnato un termine perentorio, scaduto il quale gli verranno addebitati i maggiori oneri per conseguenza sostenuti. In tal caso, inoltre, l’Appaltatore non potrà avanzare alcuna richiesta per eventuali ritardi nella contabilizzazione o nell’emissione dei certificati di pagamento.
2. Di norma tutte le opere devono sempre essere valutate a misura e con i prezzi di cui all’allegato Elenco Prezzi Unitari ed, in subordine, con il Prezzario della Regione Campania – anno 2014.
3. In via del tutto eccezionale ed a giudizio della D.L. le opere a misura potranno essere integrate con interventi in economia qualora per particolari difficoltà ne fosse chiaramente impossibile la totale esecuzione ed ultimazione a misura. Dette opere in economia dovranno essere, di volta in volta autorizzate dalla Direzione Lavori. Le opere che fossero poi da farsi parte a misura e parte in economia saranno condotte con tale ordine che non ci possa essere interferenza tra le differenti operazioni anche agli effetti della loro individuazione, misurazione e contabilizzazione.
4.7
PREZZI
1. I lavori oggetto del presente appalto sono da liquidarsi a misura con l’applicazione dell’elenco prezzi allegato al Capitolato. Qualora tale elenco prezzi non contempli il lavoro, l’opera, le prestazioni o la fornitura da eseguire, si procederà all’individuazione del prezzo utilizzando il “Prezzario” di riferimento opere e Lavori Pubblici nella Regione Campania , (qualora l’aggiudicazione definitiva dei lavori avvenga successivamente all’entrata in vigore del nuovo prezzario si intende sin d’ora che sarà utilizzato il nuovo prezzario Regionale 2016).
2. In quest’ultimo caso sui prezzi del Prezzario della Regione sarà applicato lo stesso ribasso offerto dalla Ditta in sede di gara. Detti prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
2. I prezzi unitari in base ai quali saranno pagati i lavori appaltati comprendono:
a) materiali: tutte le spese per la fornitura, trasporti, imposte, perdite, nessuna eccettuata, per darli pronti all’impiego a piè d’opera in qualsiasi punto del lavoro;
b) manodopera e noli di mezzi d’opera: tutte le spese per fornire operai, attrezzi e macchinari idonei allo svolgimento dell’opera nel rispetto della normativa vigente in materia assicurativa, antinfortunistica e del lavoro;
c) lavori: le spese per la completa esecuzione di tutte le categorie di lavori, impianti, accessori e documentazioni compresi nell’opera, ai sensi delle vigenti leggi in materia.
3. I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall’Appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro ed invariabili per tutta la durata dell’appalto. Per quanto concerne le opere dell’appalto si precisa che ogni onere relativo ai mezzi provvisionali è compreso nei prezzi delle opere compiute di cui all’elenco prezzi.
4.8
REVISIONE PREZZI
1. E esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione l’articolo 1664, primo comma, del codice civile.
4.9
CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI
1. E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi della legge 21 febbraio 1991, n°52, a condizione che il cessionario sia un Istituto Bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’Italia del contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal responsabile del procedimento.
CAPITOLO 5
CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI
5.1
LAVORI A MISURA
1. La misurazione e la valutazione dei lavori a misura sono effettuate secondo le specificazioni date nelle norme del capitolato speciale e nell’enunciazione delle singole voci in elenco; in caso diverso sono utilizzate per la valutazione dei lavori le dimensioni nette delle opere eseguite rilevate in loco, senza che l’appaltatore possa far valere criteri di misurazione o coefficienti moltiplicatori che modifichino le quantità realmente poste in opera.
2. Non sono comunque riconosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dal direttore dei lavori.
3. Nel corrispettivo per l’esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare l’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali.
4. La contabilizzazione delle opere e delle forniture verrà effettuata applicando alle quantità eseguite i prezzi unitari dell’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 3, e articolo 25 comma 2, del presente capitolato speciale.
5. Gli oneri per la sicurezza, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), come evidenziati al rigo b) della tabella “B”, integrante il capitolato speciale, per la parte prevista a misura sono valutati sulla base dei prezzi di cui all’elenco allegato al capitolato speciale, con le quantità rilevabili ai sensi del presente articolo.
5.2
LAVORI A CORPO
1. La valutazione del lavoro a corpo è effettuata secondo le specificazioni date nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori. Qualora in corso d’opera debbano essere introdotte variazioni ai lavori e per tali variazioni la direzione lavori, sentito il responsabile del procedimento e con l’assenso dell’appaltatore, possa essere definito un prezzo complessivo onnicomprensivo, esse possono essere preventivate “a corpo”.
2. Nei casi di cui al comma 1, qualora il prezzo complessivo non siano valutabile mediante l’utilizzo dei prezzi unitari di elenco, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 36. Il corrispettivo per il lavoro a corpo, a sua volta assoggettato al ribasso d’asta, resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavo
CAPITOLO 6
CAUZIONI E GARANZIE
6.1
CAUZIONE PROVVISORIA
1. Ai sensi dell’articolo 93 comma 1, del D.Lgs. N° 50/2016, l’offerta è corredata da una garanzia,(cauzione provvisoria) pari al 2 per cento (un cinquantesimo) dell’importo indicato nel bando o nell’invito posto a base di gara da prestare, al momento della partecipazione alla gara, sotto forma di cauzione o di fideiussione a scelta dell'offerente.
2. La garanzia prestata deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione dell’offerta, salvo diverse previsioni contenute nel bando di gara, ai sensi dell’art. 93, comma 5, del DLgs 50/2016.
6.2
GARANZIA FIDEUISSORIA O CAUZIONE DEFINITIVA
1. Ai sensi l'articolo 75, comma 7. (comma modificato dall'art. 2, comma 1, lettera v), d.lgs. n. 152 del 11/09/2008 in vigore dal 17/10/2008, quindi modificato dal Decreto-Legge 95/2012 convertito con modifiche dalla L.135/2012 in vigore dal 15/08/2012) , è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento previsto è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento.
2. La cauzione definitiva, è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione,
nel limite massimo del 75 per cento dell’importo garantito. Lo svincolo nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna dell’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da istituto autorizzato, e cessa di avere effetto, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
4. L’ Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. L’ Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposto in danno dell’appaltatore, ai sensi dell’art. 123 comma 3 del D.P.R. n°207/2010. Inoltre l’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione,assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 7. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante ai sensi dell’art. 123 comma 4 del
D.P.R. n°207/2010, può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.
6.3
RIDUZIONE DELLE GARANZIE
1. L'importo della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento, per i concorrenti ai quali è stata rilasciata – da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 – la certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, purché riferiti univocamente alla tipologia di lavori della categoria prevalente.
2. L'importo della garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) di cui all’articolo 38 è ridotto al 50 per cento per l'appaltatore in possesso delle medesime certificazioni o dichiarazioni di cui comma 1.
3. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell’impresa singola.
6.4
ASSICURAZIONE A CARICO DELL'IMPRESA
1. Ai sensi dell' art. 54, comma 6, della L.R. 7 agosto 2007, n. 5, l’appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a stipulare e produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; le stesse polizze devono inoltre recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e sono efficaci senza riserve anche in caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale polizza deve essere stipulata nella forma “Contractors All Risks” (C.A.R.), deve prevedere una somma assicurata non inferiore all'importo del contratto al lordo dell’I.V.A. e deve:
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (il massimale è pari al 5% della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro) deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore a Euro 500.000,00 e deve:
a) prevedere la copertura dei danni che l’appaltatore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme
vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall’impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell’articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell’impresa, e loro parenti o affini, o a persone della Stazione appaltante occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell’appaltatore o della Stazione appaltante;
b) prevedere la copertura dei danni biologici;
c) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, i componenti dell’ufficio di Direzione dei lavori, i coordinatori per la sicurezza, i collaudatori.
CAPITOLO 7
LAVORI VARI
Art. 7.1 VARIAZIONI DEI LAVORI
1. La Stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che perciò l’impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, 161 e 162 del D.P.R. n°207/2010.
Sono ammesse, nell’esclusivo interesse dell’amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera e alla sua funzionalità, sempre che non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obbiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L’importo in aumento relativo a tali varianti non può superare il 5% dell’importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l’esecuzione dell’opera, al netto del 50% dei ribassi d'asta conseguiti.
Art. 7.3
PREZZI APPLICABILI AI NUOVI LAVORI E NUOVI PREZZI
1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi del precedente articolo 3, commi 3 e 4. I lavori oggetto del presente appalto sono da liquidarsi a misura con l’applicazione dell’elenco prezzi allegato al Capitolato Speciale d’appalto. Qualora tale elenco prezzi non contempli il lavoro, l’opera, le prestazioni o la fornitura da eseguire, si procederà all’individuazione del prezzo utilizzando il “Prezzario di riferimento opere e Lavori Pubblici nella Regione Campania - Anno 2013” . In quest’ultimo caso sui prezzi del Prezzario della Regione sarà applicato lo stesso ribasso offerto dalla Ditta in sede di gara. Detti prezzi si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto.
CAPITOLO 8
LAVORI VARI
Art. 8.1
NORME DI SICUREZZA GENERALI
1. I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.
2. L’appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
4. L’appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
Art. 8.2
SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO
1. L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.
2. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all’art. 15 del D.Lgs n°81/2008, così come modificato dal D.Lgs. 3 agosto 2009 n°106, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.
Art. 8.3 PIANO DI SICUREZZA
1. Sarà obbligo dell’Impresa adottare nell’esecuzione dei lavori tutti i provvedimenti e la cautele necessarie per garantire la vita e l’incolumità degli operai e di terzi e per non produrre danni ai beni pubblici e privati, in considerazione anche dei particolari ambienti nei quali vengono svolti i lavori (locali ad uso scolastico), rimanendo espressamente inteso e convenuto che essa assumerà ogni responsabilità, sia civile che penale, nel caso di infortuni o danni, sollevando nella forma più ampia e tassativa l’Amministrazione nonché il personale preposto per la Direzione, la sorveglianza dei lavori, per il coordinamento della sicurezza e che resterà a carico dell’Impresa il completo risarcimento dei danni predetti.
Ai sensi del D.Lgs. 9 Aprile 2008 n°81 si precisa che non può essere esclusa la presenza di più imprese nel cantiere.
Pertanto il progetto contiene il “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” (PSC) così come previsto dall’art. 100 del D.Lgs. n°81/2008. Detto elaborato predisposto dall’Amministrazione Appaltante e visionato dall’Impresa appaltatrice in sede di gara costituisce parte integrante ed essenziale sia del contratto che del progetto delle opere da realizzare. Forma altresì parte integrante del contratto il Piano Operativo di Sicurezza (POS), che l’ Impresa appaltatrice deve redigere e consegnare all’Amministrazione appaltante.
L’Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento (PSC) predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante, ai sensi del D.Lgs. n°81/2008.
Art. 8.4
PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA
1. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione (CSE), un piano operativo di sicurezza (POS) per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di sicurezza (POS) dovrà rispondere ai requisiti di cui all’Allegato XV del D.Lgs. n°81/2008 e
s.m. e i, comprendere il documento di valutazione dei rischi e contenere inoltre le notizie con riferimento allo specifico cantiere e dovrà essere aggiornato ad ogni mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
2. Il piano operativo di sicurezza (POS) costituisce piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC).
3. Prima dell’inizio dei lavori l’impresa affidataria trasmette il piano di sicurezza e coordinamento (PSC) alle imprese esecutrici-subappaltatrici/subaffidatarie ed ai lavoratori autonomi. L’Impresa appaltatrice e le singole imprese subappaltatrici/ subaffidatarie sono le uniche responsabili dell’attuazione delle norme poste a tutela della salute e della sicurezza dei propri lavoratori.
Art. 8.5
OSSERVANZA E ATTUAZIONE DEI PIANI DI SICUREZZA
1. L’appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 95 e 96, del D.Lgs. n°81/2008 e s.m. e i.
2. I piani di sicurezza devono essere redatti in conformità all’art. 100 del D.Lgs. n°81/2008 in osservanza dei contenuti minimi esplicitati nell’allegato XV dello stesso X.Xxx.
3. Ai sensi dell’art. 90, comma 9, del DLgs 81/2008 e s.m. e i.,Impresa appaltatrice e le singole imprese subappaltatrici/ subaffidatarie sono obbligate a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committente o del coordinatore (CSE) la propria idoneità tecnico – professionale (cioè il possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e attrezzature in relazione ai lavori da realizzare), secondo le modalità dell’Allegato XVII del D.Lgs. n°81/2008 e s.m. e i. comprendente:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto;
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione di cui all’articolo 29, comma 5, del D.Lgs. n°81/2008;
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007;
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art. 14 del D.Lgs. n°81/2008;
ed inoltre l’indicazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), all’Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.
Art. 8.6 PREVENZIONI INFORTUNI
Nell’esecuzione dei lavori, anche se non espressamente richiamate, devono essere osservate le disposizioni delle seguenti norme:
- Legge 7 novembre 2000, n°327 - Valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto.
- Legge 3 agosto 2007 n°123 - Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia, ad esclusione degli articoli 2, 3, 5, 6, e 7, abrogati dal D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81;
- Circolare del Ministero del lavoro n°24 del 14/11/2007- Legge n°123/2007 - norme di diretta attuazione e indicazioni operative al personale ispettivo;
- D.Lgs. 9 aprile 2008 n°81- Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007 n°123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e D.Lgs. 3 agosto 2009 n°106.
In generale devono essere rispettate le prescrizioni del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), del piano di sicurezza operativo (POS) e le indicazioni impartite dal coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE e/o del direttore dei lavori.
- Accorgimenti antinfortunistici e viabilità.
In generale, l'appaltatore dovrà attentamente verificare, ai fini della sicurezza, la viabilità interna alle aree di pertinenza ed adottare i provvedimenti necessari a rendere sicuro il transito di veicoli e utenza , nonché l'attività delle maestranze.
CAPITOLO 9
DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
Art. 9.1 SUBAPPALTO
I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs 50/2016.
In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa.
Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto o cottimo con allegata la dichiarazione ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
Art. 9.2
RESPONSABILITA' IN MATERIA DI SUBAPPALTO
1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il Direttore dei lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 92 del D.Lgs. n°81/2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e del subappalto.
3. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal D.L. 29 aprile 1995 n°139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n°246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
CAPITOLO 10
CONTROVERSIE, ESECUZIONE D'UFFICIO
Art. 10.1 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
L’Amministrazione si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l’ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione avrà facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. In ogni caso si conviene che l’Amministrazione, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’’art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata a.r., oltre che per i seguenti casi:
a. mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione;
b. nei casi di cui agli articoli concernenti la seguente intestazione: obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, copertura assicurativa, obblighi di riservatezza, divieto di cessione del contratto e cessione del credito; sospensione dei lavori;
Costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3 - comma 9bis - della Legge 13/08/2010, n. 136 e s.m.i., il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.
In ogni caso, l'Amministrazione potrà recedere dal contratto qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dal D.Lgs. n. 50/2016. In caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
L'Amministrazione si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno sottoscritto l’Accordo Quadro, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dei lavori. L'Amministrazione si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto per sopravvenuti motivi di pubblico interesse e, inoltre, in qualsiasi momento dell'esecuzione avvalendosi delle facoltà concesse dal Codice Civile ed in particolare dall'art. 1464, con preavviso di almeno 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, da comunicarsi all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r..
In tal caso l'Amministrazione sarà tenuta al pagamento:
- delle sole prestazioni eseguite e ritenute regolari al momento in cui viene comunicato l’atto di recesso, così come attestate dal verbale di verifica redatto dall’Autorità;
- delle spese sostenute dall’appaltatore;
- di un decimo dell’importo dei lavori non eseguiti calcolato sulla differenza tra l’importo dei 4/5 del prezzo contrattuale e l’ammontare netto delle prestazioni eseguite.
Dalla data di comunicazione del recesso, l'aggiudicataria dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'Amministrazione.
CAPITOLO 11
DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE
11.1
ULTIMAZIONE DEI LAVORI E GRATUITA MANUTENZIONE
1. Ai sensi dell’art. 199 del D.P.R. n°207/2010, l’ultimazione dei lavori, appena intervenuta, deve essere comunicata - per iscritto - dall’appaltatore al Direttore dei Lavori, che procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio con l’appaltatore e rilascia, entro otto giorni dalla comunicazione, il certificato attestante l’avvenuta ultimazione in doppio esemplare.
Entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all’accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l’impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno dell’ente appaltante. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi, proporzionale all'importo della parte di lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non inferiore a quello dei lavori di ripristino. Il Direttore dei Lavori, nell’effettuare le suddette constatazioni, fa riferimento alla finalità dell’opera, nel senso che considera la stessa ultimata, entro il termine stabilito, anche in presenza di rifiniture accessorie mancanti, purché queste ultime non pregiudichino la funzionalità dell’opera stessa.
3. Il certificato di ultimazione può prevedere l’assegnazione di un termine, non superiore a sessanta giorni, per consentire all’impresa il completamento di tutte le lavorazioni di piccola entità, non incidenti sull’uso e la funzionalità dell’opera, per come accertate dal Direttore dei Lavori. Qualora si eccede tale termine senza che l’appaltatore abbia completato le opere accessorie, il certificato di ultimazione diviene inefficace ed occorre redigerne uno nuovo che accerti l’avvenuto completamento.
11.2
TERMINI PER IL COLLAUDO O PER L'ACCERTAMENTO DELLA REGOLARE ESECUZIONE
1. Il certificato di collaudo, ai sensi dell’art. 102 del D. Lgs. n° 50/2016, è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall’ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l’atto formale di approvazione non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre mesi dall’ultimazione dei lavori.
2. Durante l’esecuzione dei lavori la Stazione appaltante può effettuare operazioni di collaudo o di verifica volte a controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.
CAPITOLO 12
NORME FINALI
Art. 12.1
ONERI E OBBLIGHI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. Oltre agli oneri previsti dal D.P.R. n°207/2010, dagli articoli ancora vigenti del Cap. Gen. 145/00 nonché dal presente capitolato speciale, da quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi seguenti:
a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal Direttore dei lavori, in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo al Direttore dei lavori tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l’appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell’articolo 1659 del codice civile;
b) i movimenti di terra (qualora previsti nell’appalto) e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entità dell’opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, la recinzione del cantiere stesso con solide strutture in legno, in muratura, o metallo, ponteggi, l’approntamento delle opere provvisionali necessarie all’esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l’inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;
c) l’assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’impresa a termini di contratto;
d) l’esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l’esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato.
f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione, della continuità degli scoli delle acque e del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;
g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all’interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto dell’ente appaltante e per i quali competono a termini di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;
h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l’uso parziale o totale dei ponteggi
di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che l’ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre ditte dalle quali, come dall’ente appaltante, l’impresa non potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l’impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
i) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
l) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l’esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l’appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l’uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
m) l’esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
n) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l’illuminazione notturna del cantiere;
o) la disponibilità, entro il recinto del cantiere, di locali ad uso ufficio del personale di direzione
lavori e assistenza, allacciati alle utenze (luce, acqua,) dotati di servizi igienici, arredati, illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della Direzione, compresa la relativa manutenzione;
p) l’approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;
q) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del direttore dei lavori i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di xxxxxxxsi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
r) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal capitolato speciale o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
s) l’idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore l’obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
t) l’adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l’incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
Art. 12.2
OBBLIGHI SPECIALI A CARICO DELL'APPALTATORE
1. L'appaltatore è obbligato:
a) ad intervenire alle misure, le quali possono comunque essere eseguite alla presenza di due testimoni qualora egli, invitato non si presenti, ai sensi dell’art. 185 del D.P.R. n°207/2010;
b) a firmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dal direttore dei lavori, subito dopo la firma di questi ai sensi degli articoli 181 e 185 del D.P.R. n°207/2010 ;
c) a consegnare al direttore lavori, con tempestività, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal capitolato speciale d’appalto e ordinate dal direttore dei lavori che per la loro natura si giustificano mediante fattura;
d) a consegnare al direttore dei lavori le note relative alle giornate di operai, di noli e di mezzi d'opera, nonché le altre provviste somministrate, per gli eventuali lavori previsti e ordinati in economia nonché a firmare le relative liste settimanali sottopostegli dal direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 187 del D.P.R. n°207/2010.
Art. 12.3 DIREZIONE DEI LAVORI
1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell’esecuzione, l’Amministrazione aggiudicataria, ai sensi dell’art. 147 del D.P.R. n°207/2010, istituisce un ufficio di Direzione dei Lavori costituito da un Direttore dei Lavori ed eventualmente (in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell’intervento) da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.
2. Il Direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell’attività di tutto l’ufficio di Direzione dei Lavori ed interloquisce, in via esclusiva, con l’appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto
3. Ai sensi dell’art. 152 del D.P.R. n° 207/2010 il Direttore dei Lavori impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all’appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dal Direttore dei lavori emanante e comunicate all’appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza.
4. L’ordine di servizio deve necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.
Art. 12.4
DIRETTORE RESPONSABILE DI CANTIERE
L’impresa per dare esecuzione agli obblighi contrattuali che gli competono, si avvale del responsabile di cantiere, il cui nominativo deve essere comunicato all’Amministrazione all’atto della stipula del contratto.
Al responsabile di cantiere compete:
- vigilare sull’osservanza dei piani di sicurezza da parte del personale lavorativo insieme al coordinatore in fase di esecuzione, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze;
- la cura dell’organizzazione del cantiere;
- la cura della disciplina del cantiere e quindi anche l’allontanamento di coloro che si rendessero colpevoli di insubordinazione e disonestà vietando l’accesso in cantiere alle persone non addette ai lavori e non autorizzate dal Direttore dei Lavori;
- l’osservanza delle disposizioni di Xxxxx atte ad evitare infortuni sul lavoro e danni a terzi, rimanendo responsabile con l’Appaltatore di quanto omesso, in quanto viene espressamente delegato a questo scopo dall’Amministrazione e dal Direttore dei lavori;
- rispettare e far rispettare le disposizioni della Legge Antimafia n°939 del 23/12/1982;
- controllare che il personale destinato ai lavori sia, per numero e qualità, adeguato all’importanza dei lavori da eseguire e dei termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione lavori.
L’ Appaltatore dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull’assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere,comunicando, in concomitanza alla consegna dei lavori, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti ed Enti assistenziali, previdenziali o di categoria; a tutto ciò è espressamente delegato il Responsabile del cantiere.
Tutti i dipendenti dell’Appaltatore sono tenuti ad osservare:
- i regolamenti in vigore in cantiere, ai sensi del D.Lgs. n°81/2008 Leggi in materia di sicurezza.
- le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere. L’inosservanza delle predette condizioni costituisce per l’Appaltatore responsabilità, sia in via penale che civile, dei danni che, per effetto dell’inosservanza stessa, dovessero derivare al personale, a terzi ed agli impianti di cantiere (ai sensi del D.Lgs. n°81/2008).
Art. 12.6 CUSTODIA DEL CANTIERE
E’ a carico e a cura dell’appaltatore, sia di giorno che di notte, con il personale necessario, la guardiania, la sorveglianza e la tutela del cantiere e di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà della Stazione appaltante. Ciò anche durante i periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.
Art. 12.7
SPESE CONTRATTUALI, IMPOSTE, TASSE
1. Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto ai sensi dell’art. 8,comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00.
2. Il presente contratto è soggetto all’imposta sul valore aggiunto (IVA); l’IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente Capitolato Speciale d’Appalto si intendono IVA esclusa.
Art. 12.8 CARTELLO DI CANTIERE
L’appaltatore entro 10 giorni dalla consegna dei lavori, dovrà predisporre ed esporre una tabella all’esterno del cantiere, con dimensioni di almeno 100 cm di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LLPP del 1° giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.
CAPITOLO 14
MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI
L'esecuzione dei lavori deve avvenire a regola d'arte secondo quanto richiesto dal Capitolato e dai documenti allegati al Capitolato (elenco prezzi e schemi grafici).
La forma e le dimensioni delle opere risultano dagli schemi progettuali, dalle prescrizioni del presente Disciplinare descrittivo, e dalle descrizioni dell'elenco prezzi, salvo quanto può essere precisato dalla Direzione Lavori in corso d'opera, per l'esatta interpretazione del progetto e per i dettagli costruttivi.
Per tutte le opere è fatto obbligo all'Appaltatore di rilevare e controllare, a propria cura e spese, la corrispondenza in loco delle dimensioni delle opere esposte in progetto o richieste dalla Direzione Lavori.
L'Appaltatore riconosce che l'eventuale insufficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali, così come inesattezze, indeterminazioni o discordanze di elementi grafici imputabili alla Committente od al progettista, non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte dell'Appaltatore, essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente alla Direzione Lavori eventuali deficienze, divergenze, ostacoli, o chiedere chiarimenti, restando l'Appaltatore in caso contrario unico responsabile della perfetta esecuzione delle opere. Si intende comunque che l'Appaltatore rimane l'unico responsabile delle opere, anche dopo le approvazioni di cui sopra.
Nessuna eccezione può in seguito essere sollevata dall'Appaltatore per propria errata interpretazione del progetto o per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.
L'Appaltatore ha pure l'obbligo di apportare alle opere, nel corso di esecuzione, tutte quelle modifiche di modesta entità ed in particolare spostamenti di apparecchi e di reti che potessero essere richieste dalla Direzione Lavori o che si rendessero necessarie per l'esecuzione dei lavori, senza trame pretese per ulteriori compensi rispetto al prezzo pattuito.
L'Appaltatore ha facoltà di sviluppare i lavori nel modo che ritiene più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché tale procedura, a giudizio della Committente e della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi della Committente stessa.
Art. 14.1
DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE DA ESEGUIRE
Le opere che formano oggetto dell'appalto possono essere riassunte come di seguito indicato, salvo precisazioni che, all'atto esecutivo, potranno essere fornite.
〉 Scavo di sbancamento dell'intera area;
〉 Scavo a sezione obbligata per l'alloggiamento delle tubazioni di scarico;
〉 Posa in opera di pozzetti di raccolta delle acque meteoriche;
〉 Posa in opera di griglie di raccolta delle acque meteoriche;
〉 Fondazione di misto di cava rullato di 20 cm;
〉 Binder di conglomerato bituminoso di 15 cm;
〉 Tappetino di usura di 3 cm;
〉 Segnaletica orizzontale per delimitare gli stralli per il parcheggio delle auto e delle moto;
〉 Scrarificazione dell'intera area libera del complesso e successivo posa di tappetino di usura da 3 cm.
Art. 14.2 TRACCIAMENTI
L'Impresa eseguirà tutte le operazioni di tracciamento e livellazione e assumerà la completa responsabilità della esecuzione, secondo i disegni che la Direzione dei Lavori le consegnerà. L'Impresa resta inoltre responsabile della conservazione dei capisaldi di livellazione e dei picchetti che
le saranno eventualmente affidati, sia prima, sia durante le esecuzioni dei lavori, fino al collaudo. I lavori dovranno essere sospesi, senza diritto a compenso, se la Direzione dei Lavori ritenga necessario effettuare verifiche.
L'Impresa non potrà richiedere a suo discarico le eventuali verifiche che fossero state eseguite dalla Direzione dei Lavori su opere erroneamente tracciate e resta in ogni caso obbligata alla esecuzione, a sue spese, di quanto la Direzione dei Lavori stessa riterrà di ordinare per la necessaria correzione, fino alla totale demolizione e ricostruzione delle opere stesse.
Art. 14.3 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI
Le demolizioni di murature, xxxxxxxxxxxx, ecc., sia parziali sia complete, devono essere eseguite con ordine e con le necessarie precauzioni, in modo da non danneggiare le residue murature, da prevenire qualsiasi infortunio agli addetti al lavoro e da evitare incomodi o disturbo.
Rimane pertanto vietato di gettare dall'alto i materiali in genere, che invece devono essere trasportati o guidati in basso, e di sollevare polvere, per cui tanto le murature quanto i materiali di risulta dovranno essere opportunamente bagnati.
Nelle demolizioni e rimozioni l'Appaltatore deve inoltre provvedere alle eventuali necessarie puntellature per sostenere le parti che devono restare e disporre in modo da non deteriorare i materiali risultanti, i quali devono ancora potersi impiegare nei limiti concordati con la Direzione dei lavori, sotto pena di rivalsa di danni a favore dell'Amministrazione.
Le demolizioni dovranno limitarsi alle parti ed alle dimensioni prescritte. Quando, anche per mancanza di puntellamenti o di altre precauzioni, venissero demolite altre parti od oltrepassati i limiti fissati, saranno pure a cura e spese dell'Appaltatore, senza alcun compenso, ricostruite e rimesse in ripristino le parti indebitamente demolite. Tutti i materiali riutilizzabili, a giudizio insindacabile della Direzione dei lavori, devono essere opportunamente puliti, custoditi, trasportati ed ordinati nei luoghi di deposito che verranno indicati dalla Direzione stessa, usando cautele per non danneggiarli sia nella pulizia, sia nel trasporto, sia nel loro assestamento e per evitarne la dispersione; detti materiali restano tutti di proprietà dell'Amministrazione.
I materiali di scarto provenienti dalle demolizioni e rimozioni devono sempre essere trasportati dall'Appaltatore fuori del cantiere nei punti indicati o alle pubbliche discariche.
Come prima precisato l'Appaltatore dovrà rispettare gli obblighi di esecuzione descritti dagli articoli dell'elenco prezzi e ritenersi compensato di tutti gli oneri che incontrerà nell'esecuzione del lavoro. Si precisa, altresì che l'Impresa è tenuta a rispettare oltre a tutte le norme citate nel presente capitolato anche le norme di legge esistenti alla data di aggiudicazione dell'appalto.
Art. 14.4 OPERE IN FERRO
Nei lavori in ferro, questo deve essere lavorato diligentemente con maestria, regolarità di forme e precisione di dimensioni, secondo i disegni dei progetto, con particolare attenzione nelle saldature e bolliture. I fori saranno tutti eseguiti con trapano, le chiodature, ribaditure, ecc., dovranno essere perfette, senza sbavature; i tagli essere rifiniti a lima.
Saranno rigorosamente rifiutati tutti quei pezzi che presentino imperfezione od inizio d’imperfezione. Ogni pezzo od opera completa in ferro dovrà essere rifinita a piè d’opera colorita a minio.
Se sarà necessario effettuare saldature in loco, dovrà essere posta particolare attenzione per proteggere tutte le parti deteriorabili, come vetri, ceramiche, linoleum, piastrelle resilienti ecc.
CAPITOLO 15
QUALITA' DEI MATERIALI E COMPONENTI
Art. 15.1 GENERALITA'
Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti, realizzati con materiali e tecnologie tradizionali e/o artigianali, per la costruzione delle opere, proverranno da quelle località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di seguito indicate.
Nel caso di prodotti industriali, la rispondenza a questo Capitolato può risultare da un attestato di conformità rilasciato dal produttore e comprovato da idonea documentazione e/o certificazione.
Art. 15.2 MATERIALI FERROSI
l materiali ferrosi da impiegare nei lavori dovranno essere esenti da scorie, soffiature, brecciature, paglie o da qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura e simili.
Essi dovranno rispondere a tutte le condizioni previste dalle vigenti disposizioni legislative, dal D.M. 09 gennaio 1996, nonchè dalle norme U.N.I. vigenti e presentare inoltre, a seconda della loro qualità, i seguenti requisiti:
1) Ferro. Il ferro comune dovrà essere di prima qualità, eminentemente duttile e tenace e di marcatissima struttura fibrosa. Esso dovrà essere malleabile, liscio alla superficie esterna, privo di screpolature, senza saldature aperte e senza altre soluzioni di continuità.
2) Acciaio dolce laminato. L'acciaio extradolce laminato (comunemente chiamato ferro omogeneo) dovrà essere eminentemente dolce e malleabile, perfettamente lavorabile a freddo ed a caldo, senza presentare screpolature od alterazioni; dovrà essere saldabile e non suscettibile di prendere la tempra.
Alla rottura dovrà presentare struttura finemente granulare ed aspetto sericeo.
3) Xxxxxxx fuso in getti. L'acciaio in getti per cuscinetti, cerniere, rulli di ponti e per qualsiasi altro lavoro, dovrà essere di prima qualità, esente da soffiature e da qualsiasi altro difetto.
4) L'acciaio sagomato ad alta resistenza dovrà soddisfare alle seguenti condizioni:
il carico di sicurezza non deve superare il 35% del carico di rottura; non deve inoltre superare il 40% del carico di snervamento quando il limite elastico sia stato elevato artificialmente con trattamento a freddo (torsione, trafila), il 50% negli altri casi. Il carico di sicurezza non deve comunque superare il limite massimo di 2400 kg/cm².
Detti acciai debbono essere impiegati con conglomerati cementizi di qualità aventi resistenza cubica a 28 giorni di stagionatura non inferiore a Kg/cm² 250; questa resistenza è riducibile a Kg/cm² 200 quando la tensione nell'acciaio sia limitata a kg/cm² 2200.
Le caratteristiche e le modalità degli acciai ad aderenza migliorata saranno di quelle indicate nel D.M. 1° aprile 1983.
5) Ghisa. La ghisa dovrà essere di prima qualità e di seconda fusione, dolce, tenace, leggermente malleabile, facilmente lavorabile con la lima e con lo scalpello; di frattura grigia, finemente granosa e perfettamente omogenea, esente da screpolature, vene, bolle, sbavature, asperità ed altri difetti capaci di menomarne la resistenza. Dovrà essere inoltre perfettamente modellata.
E' assolutamente escluso l'impiego di ghise fosforose.
Art. 15.3
OPERE IN ACCIAIO ED ALTRI METALLI
Tutti i metalli dovranno essere lavorati con regolarità di forme e di dimensioni, nei limiti delle tolleranze consentite ed in accordo con le prescrizioni della normativa specifica.
Le operazioni di piegatura e spianamento dovranno essere eseguite per pressione; qualora fossero richiesti, per particolari lavorazioni, interventi a caldo, questi non dovranno creare concentrazioni di tensioni residue.
I tagli potranno essere eseguiti meccanicamente o ad ossigeno, nel caso di irregolarità questi verranno rifiniti con la smerigliatrice.
Le superfici, o parti di esse, destinate a trasmettere sollecitazioni di qualunque genere, dovranno combaciare perfettamente.
I fori per i chiodi e bulloni saranno eseguiti con il trapano, avranno diametro inferiore di almeno 3 mm. a quello definitivo e saranno successivamente rifiniti con l'alesatore; salvo diverse prescrizioni non è consentito l'uso della fiamma ossidrica per le operazioni di bucatura.
I giunti e le unioni degli elementi strutturali e dei manufatti verranno realizzate con:
a) saldature eseguite ad arco, automaticamente o con altri procedimenti approvati dal direttore dei lavori; tali saldature saranno precedute da un'adeguata pulizia e preparazione delle superfici interessate, verranno eseguite da personale specializzato e provvisto di relativa qualifica, le operazioni di saldatura verranno sospese a temperature inferiori ai -5°C e, a lavori ultimati, gli elementi o le superfici saldate dovranno risultare perfettamente lisci ed esenti da irregolarità;
b) bullonatura che verrà eseguita, dopo un'accurata pulizia, con bulloni conformi alle specifiche prescrizioni e fissati con rondelle e dadi adeguati all'uso; le operazioni di serraggio dei bulloni dovranno essere effettuate con una chiave dinamometrica;
c) chiodature realizzate con chiodi riscaldati (con fiamma o elettricamente) introdotti nei fori e ribattuti.
La posa in opera dei manufatti comprenderà la predisposizione ed il fissaggio, dove necessario, di zanche metalliche per l'ancoraggio degli elementi alle superfici di supporto e tutte le operazioni connesse a tali lavorazioni.
Dovranno essere inoltre effettuate prima del montaggio le operazioni di ripristino della verniciatura o di
esecuzione, se mancante, della stessa; verranno infine applicate, salvo altre prescrizioni, le mani di finitura secondo le specifiche già indicate per tali lavorazioni.
La zincatura nelle parti esposte o dove indicato sarà eseguita, a carico dell'appaltatore, per immersione in bagno di zinco fuso e dovrà essere realizzata solo in stabilimento.
Tutte le strutture in acciaio o parti dovranno essere realizzate in conformità alle già citate leggi e normative vigenti per tali opere.
Le caratteristiche dei materiali in ferro sono fissate dalle seguenti specifiche. FERRO - ACCIAIO
I materiali ferrosi da impiegare dovranno essere esenti da scorie, soffiature e qualsiasi altro difetto di fusione, laminazione, profilatura e simili.
Le caratteristiche degli acciai per barre lisce o ad aderenza migliorata, per reti elettrosaldate, fili, trecce, trefoli, strutture metalliche, lamiere e tubazioni dovranno essere in accordo con la normativa vigente.
ACCIAI
Xxxxxxx definiti acciai i materiali ferrosi contenenti meno dell'1,9% di carbonio; le classi e le caratteristiche relative saranno stabilite dalle norme già citate alle quali si rimanda per le specifiche riguardanti le qualità dei vari tipi e le modalità delle prove da eseguire.
ACCIAIO INOSSIDABILE
Presenta un contenuto di cromo superiore al 12% ed elevata resistenza all'ossidazione ed alla corrosione; dovrà essere conforme alle norme citate.
Nel caso dell'acciaio inossidabile esistono delle condizioni strutturali del materiale stesso che lo rendono estremamente resistente a processi di corrosione o deterioramento; l'unico aspetto di incompatibilità di rilievo è determinato dalla poca aderenza della calce o malte con composti di calce sulla superficie dell'acciaio stesso a causa della difficoltà di aggrappaggio.
Anche nell'acciaio inossidabile esiste un rischio ridotto di ossidazione che può verificarsi per imperfezioni o motivi meccanici (al di sotto dello strato di ossido di cromo) di difficile visibilità e quindi con un livello elevato di pericolosità.
METALLI DIVERSI
Tutti i metalli impiegati saranno della migliore qualità e rispondenti alle prescrizioni e norme UNI vigenti. ACCIAI PER STRUTTURE METALLICHE
Dovranno essere conformi alle norme vigenti (D.M. 9 gennaio 1996), le armature non dovranno essere ossidate o soggette a difetti e fenomeni di deterioramento di qualsiasi natura citata ed avere le caratteristiche specifiche per gli acciai per strutture saldate, per getti e per bulloni e piastre di fissaggio.
Art. 15.4
PRODOTTI DIVERSI- SIGILLANTI, ADESIVI
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
1) Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
• compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
• diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
• durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
• durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità;
in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
2) Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti
rispondenti alle seguenti caratteristiche:
• compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
• durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
• durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
• caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
Art. 15.5 MATERIALI METALLICI
I materiali metallici da impiegare nei lavori dovranno corrispondere alle qualità,prescrizioni e prove appresso indicate.
In generale, i materiali dovranno essere esenti da scorie, soffiature, bruciature, paglie o qualsiasi altro difetto apparente o latente di fusione, laminazione, trafilatura, fucinatura o simili.
Sottoposti ad analisi chimica, dovranno risultare esenti da impurità o da sostanze anormali.
La loro struttura micrografica dovrà essere tale da dimostrare l'ottima riuscita del processo metallurgico di fabbricazione e da escludere qualsiasi alterazione derivante dalle successive lavorazioni a macchina, o a mano, che possa menomare la sicurezza dell'impiego.
Acciai
Gli acciai in barre, tondi, fili e per armature da precompressione dovranno essere conformi a quanto indicato nel D.M. 9 gennaio 1996 relativo alle “Norme tecniche per il calcolo, l'esecuzione e il collaudo delle strutture in cemento armato, normale e precompresso e per le strutture metalliche”.
Ghisa
La ghisa grigia per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI 5007-69.
La ghisa malleabile per getti dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità prescrizioni e prove, alla norma UNI 3779-69.
Piombo
Il piombo dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alle norme:
- UNI 3165 - Piombo - qualità, prescrizioni;
- UNI 6450-69 - Laminati di piombo - Dimensioni, tolleranze e masse. Rame
Il rame dovrà avere caratteristiche rispondenti, per qualità, prescrizioni e prove, alla norma UNI 5649-71. Zincatura
Per la zincatura di profilati di acciaio, lamiere di acciaio, tubi, oggetti in ghisa, ghisa malleabile e acciaio fuso, dovranno essere rispettate le prescrizioni delle norme:
UNI 5744-66: Rivestimenti metallici protettivi applicati a caldo. Rivestimenti di zinco ottenuti per immersione su oggetti diversi fabbricati in materiale ferroso. UNI 724573: Fili di acciaio zincati a caldo per usi generici. Caratteristiche del rivestimento protettivo.
CAPITOLO 16
ORDINE DA TENERSI PER L'ANDAMENTO DEI LAVORI
16.1
ORDINE DA TENERSI NELL'ANDAMENTO DEI LAVORI
In genere l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare i lavori nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della direzione, non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.
L'Amministrazione si riserva in ogni modo il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro entro un prestabilito termine di tempo o di disporre l'ordine di esecuzione dei lavori nel modo che riterrà più conveniente, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere ed alla consegna delle forniture escluse dall'appalto, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o farne oggetto di richiesta di speciali compensi.
Ai sensi dell’art. 43 del D.P.R. n° 207/2010, prima dell’inizio dei lavori, l'appaltatore predispone e consegna per l’approvazione alla Direzione lavori della scuola un programma esecutivo dei lavori a cui si
atterrà nell'esecuzione delle opere.
Tale crono programma viene redatto in funzione delle esigenze dell’Istituto ed in funzione delle tecnologie, delle scelte imprenditoriali e della organizzazione lavorativa dell’impresa.
Art. 16.2
PRODOTTI DIVERSI- SIGILLANTI, ADESIVI , VERNICI
Tutti i prodotti di seguito descritti vengono considerati al momento della fornitura. Il Direttore dei lavori, ai fini della loro accettazione, può procedere ai controlli (anche parziali) su campioni della fornitura oppure richiedere un attestato di conformità della stessa alle prescrizioni di seguito indicate.
Per il campionamento dei prodotti ed i metodi di prova si fa riferimento ai metodi UNI esistenti.
1) Per sigillanti si intendono i prodotti utilizzati per riempire in forma continua e durevole i giunti tra elementi edilizi (in particolare nei serramenti, nelle pareti esterne, nelle partizioni interne, ecc.) con funzione di tenuta all'aria, all'acqua, ecc.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono rispondenti alle seguenti caratteristiche:
• compatibilità chimica con il supporto al quale sono destinati;
• diagramma forza deformazione (allungamento) compatibile con le deformazioni elastiche del supporto al quale sono destinati;
• durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego, cioè con decadimento delle caratteristiche meccaniche ed elastiche che non pregiudichino la sua funzionalità;
• durabilità alle azioni chimico-fisiche di agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde al progetto od alle norme UNI 9610 e 9611 e/o è in possesso di attestati di conformità;
in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
2) Per adesivi si intendono i prodotti utilizzati per ancorare un prodotto ad uno attiguo, in forma permanente, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, chimiche, ecc. dovute all'ambiente ed alla destinazione d'uso.
Sono inclusi nel presente articolo gli adesivi usati in opere di rivestimenti di pavimenti e pareti o per altri usi e per diversi supporti (murario, terroso, legnoso, ecc.).
Sono esclusi gli adesivi usati durante la produzione di prodotti o componenti.
Oltre a quanto specificato nel progetto, o negli articoli relativi alla destinazione d'uso, si intendono forniti rispondenti alle seguenti caratteristiche:
• compatibilità chimica con il supporto al quale essi sono destinati;
• durabilità ai cicli termoigrometrici prevedibili nelle condizioni di impiego (cioè con un decadimento delle caratteristiche meccaniche che non pregiudichino la loro funzionalità);
• durabilità alle azioni chimico-fisiche dovute ad agenti aggressivi presenti nell'atmosfera o nell'ambiente di destinazione;
• caratteristiche meccaniche adeguate alle sollecitazioni previste durante l'uso.
Il soddisfacimento delle prescrizioni predette si intende comprovato quando il prodotto risponde ad una norma UNI e/o è in possesso di attestati di conformità; in loro mancanza si fa riferimento ai valori dichiarati dal produttore ed accettati dalla direzione dei lavori.
3) Per vernici si intendono i prodotti utilizzati per il ricoprimento di materiali quali il poliuretano già esistente sulle lastre di eternit, in forma colorata, resistendo alle sollecitazioni meccaniche, ai raggi UV, chimiche, ecc dovute all’ambiente esterno ed alla sua destinazione d’uso. Aventi le seguenti caratteristiche : Vernice per poliuretano non ingiallente, caratterizzata da elevata plasticità e resistenza dei colori con cariche autoestinguenti, indicato per proteggere le schiume poliuretaniche dagli effetti dei raggi U.V., applicate a pennello, a spruzzo con sistema airless o a rullo direttamente sullo strato di poliuretano in assenza di pioggia e con temperature non inferiore a +5 °C., aventi le seguenti caratteristiche tecniche :
aspetto liquido pastoso
peso specifico (massa volumica) 1,40 + 0,05 Kg/l
residuo secco 65% + 2%
infiammabilità (prodotto liquido) non è infiammabile
allungamento alla rottura 20% (norma UNI 8202) ... 250%
2
carico di rottura (norme UNI 8202) 9 Kg/cm
flessibilità a freddo (norme UNI 8202) ... -20 °C
tempo di essiccazione (UR 65% a 20 °C) . fuori tatto 4 ore
CAPITOLO 17 TABELLE
17.1
TABELLA “A”
CATEGORIA PREVALENTE -
Designazione delle categorie |
OS19 |
A MISURA - Totale lavori €. 273.392,89 |