GENERA ENERGIA POLIZZA MULTIRISCHI
Generali Italia S.p.A.
GENERA ENERGIA POLIZZA MULTIRISCHI
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE PER LA COPERTURA DEI DANNI A TUTTI GLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI E/O COGENERAZIONE
Mod. GE09/02
Contraente Polizza N.
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Condizioni di assicurazione Polizza Generaenergia Mod. GE09/02
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Edizione 21/07/2018 Condizioni di assicurazione Polizza Generaenergia
Mod. GE09/02
1. DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Assicurato Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione (produttori di energia da fonti rinnovabili).
Assicurazione Il contratto di Assicurazione.
Contraente Il soggetto che stipula l'Assicurazione.
Franchigia L'importo che viene detratto dall'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Indennizzo / Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Polizza Il documento che prova l'Assicurazione.
Premio La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Scoperto La quota in percento dell'ammontare del danno, determinato a termini di polizza per ciascun sinistro, che rimane a carico dell'Assicurato.
Sinistro Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa, salvo quanto diversamente disposto in relazione a specifiche Sezioni.
Società Generali Italia S.p.A.
Massimale Massima esposizione fino alla quale la Società è impegnata a prestare la garanzia assicurativa per ciascun sinistro.
Partita Insieme delle cose assicurate con un unico capitale.
Xxxxx Xxxxxxx Assoluto L'Assicurazione prestata senza applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile.
Regola proporzionale L'applicazione del disposto dell'articolo 1907 del Codice Civile.
Apparecchiature elettroniche
Sistemi elettronici di elaborazione dati (inclusi sistemi operativi), relative unità periferiche e di trasmissione dati, purchè non a corredo od asserviti per loro natura a macchine o impianti.
Archivi Documenti, disegni, registri, microfilm, fotocolor.
Contratto di assistenza tecnica
Contratto le cui prestazioni consistono in controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di mano d'opera) verificatisi durante l'esercizio, senza concorso di cause esterne.
Copia di sicurezza Copie realizzate almeno ogni 30 giorni, contenenti la versione aggiornata degli archivi originali al momento della effettuazione delle operazioni di copiatura, e conservate in edificio separato rispetto a quello ove sono ubicati i Macchinari da cui vengono elaborate, ovvero in appositi armadi ignifughi.
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PARTE COMUNE A TUTTE LE SEZIONI
Dati Per tali intendendosi un insieme di informazioni, elaborabili a mezzo di programmi, e programmi di utente, intesi come sequenze di informazioni - che costituiscono istruzioni eseguibili dall’elaboratore - che l’Assicurato utilizza in quanto sviluppati per i suoi scopi da propri dipendenti, da società specializzate o prestatori d’opera da esso specificatamente incaricati (senza rilascio di apposita licenza d’uso), memorizzati su supporti dati.
Esplosione Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Estorsione Sottrazione delle cose assicurate costringendo l’Assicurato, i suoi dipendenti o altre persone presenti, a consegnare le cose stesse mediante violenza o minaccia, anche se diretta verso altre persone. Tanto la violenza o la minaccia, quanto la consegna delle cose assicurate, devono essere poste in atto all’interno dei locali descritti in polizza.
Energia rinnovabile (fonti rinnovabili)
Forma di energia generata da fonti che per loro caratteristica si rigenerano o non sono “esauribili” nella scala dei tempi “umani”.
Biomassa Parte biodegradabile composta da rifiuti e/o sostanze biologiche.
Biogas Gas prodotto dalla fermentazione di biomassa.
Bioenergia da biomassa
Energia prodotta da biomassa.
Energia idroelettrica Energia prodotta da centrali idroelettriche costituite da opere di ingegneria idraulica posizionate in successione ed accoppiate a dei macchinari per la produzione di energia elettrica da masse di acqua in movimento. Si distinguono: impianti a serbatoio, a bacino oppure ad acqua fluente.
Energia eolica Energia prodotta da una centrale eolica (o parco eolico) costituito da aerogeneratori (turbine con pale eoliche) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro per la produzione di energia elettrica sfruttando la forza del vento.
Energia solare Energia emanata dal sole e trasmessa sulla terra come radiazione elettromagnetica.
Energia geotermica Energia generata per mezzo di fonti geologiche di calore.
Energia marina Energia presente nei mari e negli oceani che viene estratta con adeguate tecnologie.
Fabbricati L’intera costruzione edile e tutte le opere murarie e di finitura compresi fissi ed infissi ed opere di fondazione o interrate, incluse tutte le pertinenze quali strade, pavimentazione esterna, recinzioni, fognature. L’assicurazione di porzioni di complessi di Fabbricati facenti parte di maggiori immobili, comprende anche le rispettive quote delle parti di Fabbricati costituenti proprietà comune.
Fenomeno elettrico Per fenomeno elettrico si intende: xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx.
Furto Impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri.
Incendio Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.
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GME Gestore Mercato Elettrico SpA, socio unico GSE SpA, è l’ente cui è affidata l’organizzazione e la gestione economica del mercato elettrico, denominato anche “borsa elettrica”, che consente a produttori, consumatori e grossisti di stipulare contratti orari di acquisto e vendita di energia elettrica. Nell’ambito dell’organizzazione e gestione economica del mercato elettrico, al GME è affidata, inoltre, l’organizzazione delle sedi di contrattazione dei Certificati Verdi (attestanti la generazione di energia da fonti rinnovabili), dei titoli di efficienza energetica (cosiddetti “certificati bianchi”, attestanti la realizzazione di politiche di riduzione dei consumi energetici) e delle Unità di Emissione.
GRL Gestore della Rete Locale.
GSE Gestore dei Servizi Elettrici SpA, socio unico il Ministero dell’Economia e delle Finanze, è l’ente attuatore del sistema di incentivi alla produzione di energia da fonti rinnovabili, in ottemperanza alla Direttiva UE 2001/77 che a sua volta ottempera agli obiettivi dichiarati nel protocollo di Kyoto.
Lastre Lastre di cristallo o vetro o materiale plastico, fisse nelle loro installazioni o apribili o scorrevoli su guide, collocate all’esterno su vetrine, porte, finestre, lucernari o insegne infisse nei Fabbricati, compresi i telai, le cornici, le iscrizioni e le decorazioni.
Macchinario Macchine, impianti, attrezzature, utensili e relative parti di ricambio (comprese tutte le parti che ne siano loro naturale complemento e le scorte che siano ad essi riferibili), impianti e mezzi di sollevamento, di pesa, di trasporto non iscritti al P.R.A., impianti idrici, termici, elettrici, di condizionamento, di riscaldamento, di segnalazione, di comunicazione, di estinzione e radiotelevisivi, serbatoi e sili non in cemento armato o muratura, mobilio, arredamento, cancelleria, macchine per ufficio, indumenti. Si intendono comprese anche le Apparecchiature elettroniche. È escluso quanto indicato alle voci “Archivi”, “Dati”, “Supporti dati”, “Modelli e stampi” e “Valori”.
A maggior precisazione, sono compresi nella presente definizione i seguenti:
- Impianti
a biomasse e/o a biogas
Impianti termoelettrici alimentati da biogas che trasformano l’energia termica contenuta nel biogas in energia meccanica e successivamente in energia elettrica;
- Impianti idroelettrici
Impianti costituiti da centrali idroelettriche con opere di ingegneria idraulica posizionate in successione ed accoppiate a dei macchinari per la produzione di energia elettrica da masse di acqua in movimento. Si distinguono: impianti a serbatoio, a bacino, ad acqua fluente;
- Impianti eolici Impianti costituiti da una centrale eolica (o parco eolico) con aerogeneratori (turbine con pale eoliche) localizzati in un territorio delimitato e interconnessi tra loro per la produzione di energia sfruttando la forza del vento;
- Impianti a pannello solare fotovoltaico
Dispositivi che trasformano la luce solare direttamente in energia elettrica;
- Impianti a pannello solare termico
Dispositivi costituiti da pannelli solari termici che sfruttano i raggi solari per scaldare un liquido;
- Impianti geotermoelettrici
Impianti che hanno la funzione di trasformare in energia elettrica l’energia termica presente nel fluido geotermico;
- Impianti di energia marina
Impianti che sfruttano l’energia presente nei mari (correnti, onde, maree, termico e salino) che viene estratta con particolari tecnologie;
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- Impianti di energia marina
Impianti che sfruttano l’energia presente nei mari (correnti, onde, maree, termico e salino) che viene estratta con particolari tecnologie;
- Impianti
di cogenerazione
Impianti per la produzione ed il consumo contemporaneo di diverse forme di energia secondaria (energia elettrica e/o meccanica ed energia termica) partendo da un’unica fonte rinnovabile attuata in un unico sistema integrato;
- Impianti
di trigenerazione
Impianti che implicano la produzione contemporanea di energia meccanica, elettrica, calore e freddo, utilizzando un solo combustibile;
- Impianti di teleriscaldamento
Impianto che consente il riscaldamento di abitazioni civili, siti commerciali o produttivi con distribuzione di acqua calda o vapore, attraverso particolari tubazioni e proveniente da una centrale di produzione di calore;
- Impianti di pirolisi e carbonizzazione
Impianti che consentono l’applicazione di processi chimici/biologici per l’ossidazione parziale della biomassa ottenendo sottoprodotti solidi, liquidi e gassosi;
- Impianti di digestione aerobica ed anaerobica
Impianto per la degradazione di sostanza organica in prodotti non putrescibili attraverso l’azione di microrganismi in condizioni sia aerobiche sia anaerobiche;
- Impianti termovalorizzatori (o inceneritori)
Impianti utilizzati per lo smaltimento dei rifiuti mediante un processo di combustione ad alta temperatura (incenerimento). Il calore sviluppato durante la combustione dei rifiuti viene recuperato ed utilizzato per produrre vapore e utilizzato per la produzione di energia elettrica o come vettore di calore (teleriscaldamento).
Manutenzione ordinaria Insieme di azioni manutentive che hanno quale unico scopo quello di mantenere un macchinario in buono stato di funzionamento senza modificare o migliorare le funzioni svolte dal sistema, nè aumentarne il valore, nè migliorarne le prestazioni.
Manutenzione straordinaria
Insieme delle azioni migliorative e correttive di un macchinario che possono modificare o migliorare le funzioni svolte dal macchinario stesso, aumentarne il valore e/o migliorarne le prestazioni.
Marcia commerciale Entrata in servizio dell’impianto con vendita a terzi di Energia Elettrica (attivazione dei contatori dal quale il Gestore di Rete Locale attiva la quantificazione di incentivi, contributi pubblici o imposte).
Merci Materie prime, ingredienti di lavorazione, prodotti semilavorati e finiti, materiali di consumo, imballaggi, comprese le imposte di fabbricazione e i diritti doganali.
Mezzi di custodia (Casseforti, porte
per camere corazzate e camere corazzate)
Sistemi fisici di sicurezza usati per custodire documenti, denaro e preziosi, accessibili attraverso una o più porte adeguate con una o più serrature.
Tali mezzi sono classificabili in base alle norme che seguono:
1) Norma EN (Normativa Europea) 1143-1 pubblicata nel gennaio 1997 e adottata in Sede nazionale nel novembre 1997 come UNI EN 1143-1 e Certificazione italiana ICIM (Istituto per la Certificazione per l’Industria Meccanica).
La Certificazione Europea UNI EN 1143-1 classifica le Casseforti in 11 gradi (da 0 al X) e le Camere e Porte corazzate in 14 gradi (da 0 a XIII); l’ICIM integra ciascun grado con ulteriori 7 gradi e cioè: Alfa, Beta, Gamma, Delta, Epsilon, Zeta ed Eta.
L’eventuale sigla EX indica che il contenitore è certificato positivamente per attacchi condotti con esplosivi.
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Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza possono risultare classificati soltanto in base alla normativa ICIM.
Per le casseforti (es.:casseforti murate per uso privato), che non raggiungono i requisiti minimi previsti dalla norme su menzionate, vale la norma UNI 10868.
2) Normativa A.N.I.A. che classifica i mezzi di custodia, costruiti prima del 1997, in: Casseforti e Camere corazzate di grado A, B, e C, Camere di sicurezza, Casseforti a muro, Armadi corazzati e Armadi di sicurezza.
Modelli e stampi Per tali intendendosi modelli, stampi, messe in carta, cartoni per telai, clichés, pietre litografiche, lastre o cilindri, tavolette stereotipe, rami per incisioni e simili.
Olio vegetale raffinato (Puro): come previsto da norme DIN - ISO.
Prototipo Macchina o impianto di prova, o qualunque altro prodotto di prova creato per scopi dimostrativi.
Rapina L’impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne ingiusto profitto per sé o per altri, mediante violenza alla persona o minaccia.
Xxxxxx Xxxxx compiuto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi.
Scoppio Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Supporti dati Qualsiasi materiale usato per memorizzare informazioni elaborabili a mezzo di programmi.
Xxxxxx Xxxxxx, biglietti di banca, titoli di credito ed in genere qualsiasi carta rappresentante un valore.
Vetri stratificati di sicurezza
Pannelli costituiti da due o più lastre con interposti ed incollati tra di loro (e per l’intera superficie) strati di materia plastica in modo da ottenere uno spessore totale non inferiore a 6 mm oppure costituiti da un unico strato di materiale sintetico (policarbonato) di spessore non inferiore a 6 mm.
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2. CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE VALIDE PER TUTTE LE SEZIONI
Art. 2.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile
Art. 2.2 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia - Mezzi di pagamento del premio
L’assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in Polizza se il Premio o la prima rata di Premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento. I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale è stata assegnata la Polizza oppure alla sede della Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, fermi le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell’art. 1901 C.C.
Il versamento del premio può avvenire con le seguenti modalità:
· in denaro contante se il Premio annuo non è superiore a euro 750,00;
· tramite POS, per i pagamenti che avvengono in agenzia;
· per mezzo di bollettino di conto corrente postale intestato alla Società o all’intermediario su ccp dedicato(*);
· con assegno circolare con clausola di intrasferibilità intestato alla Società o all’intermediario con conto corrente assicurativo dedicato(*);
· con assegno bancario(**) o postale(**) intestato alla Società o all'intermediario con conto corrente assicurativo dedicato con clausola di intrasferibilità;
· per mezzo di bonifico bancario su conto corrente intestato alla Società o su conto dedicato(*) dell’intermediario;
· per mezzo di conto corrente bancario con preventiva autorizzazione del contraente alla banca di effettuare il versamento dei premi con addebito sul suo conto corrente (SDD);
· altre modalità offerte dal servizio bancario e postale.
Note:
(*) si tratta del conto separato previsto ai sensi dell’art. 117 del Codice delle Assicurazioni nonché ai sensi dell’articolo 54 del Reg. 5/2006 e si intende il conto corrente bancario che l’intermediario intrattiene per la raccolta dei premi assicurativi.
(**) in relazione agli assegni bancari e/o postali, nel rispetto del principio di correttezza e buona fede, è facoltà dell’intermediario richiedere il pagamento del premio anche tramite altra modalità tra quelle previste.
Art. 2.3 - Modifiche dell'assicurazione
Le eventuali modificazioni dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 2.5 - Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente o dell’Assicurato ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 2.6 - Precisazione sulla partita Macchinario
Qualora una determinata cosa o un determinato oggetto non trovasse precisa assegnazione in una delle partite della scheda di polizza relativa alla presente Sezione ovvero tale assegnazione risultasse dubbia o controversa, la cosa o l’oggetto verranno attribuiti alla partita Macchinario.
Art. 2.7 - Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’indennizzo, la Società o il Contraente possono recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni. In tale caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
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Art. 2.8 - Periodo di assicurazione - Proroga e tacito rinnovo
In mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno sessanta giorni prima di ogni scadenza di rata annuale, l’assicurazione di durata non inferiore ad un anno è prorogata per una durata di un anno e così successivamente, fino ad un massimo di cinque anni.
Per i casi nei quali la legge o il contratto si riferisce al periodo di assicurazione, questo si intende stabilito nella durata di un anno, salvo che l’assicurazione sia stata stipulata per una minore durata, nel qual caso esso coincide con la durata del contratto.
Art. 2.9 - Assicurazioni presso diversi assicuratori
Se per i medesimi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l’Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
In caso di sinistro il Contraente o l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a
richiedere a ciascuno di essi l’indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente
considerato.
Qualora la somma di tali indennizzi - escluso dal conteggio l’indennizzo dovuto dall’assicuratore insolvente
- superi l’ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in
ragione dell’indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione
solidale con gli altri assicuratori.
Art. 2.10 - Oneri
Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.
Art. 2.11 - Foro competente
Foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo di residenza o sede legale del convenuto ovvero quello del luogo ove ha sede l’Agenzia cui è assegnata la polizza.
Per le controversie relative al contratto, l’esercizio dell’azione giudiziale è subordinato al preventivo
esperimento del procedimento di mediazione mediante deposito di un’istanza presso un organismo di mediazione nel luogo del giudice territorialmente competente di cui al I comma (artt. 4 e 5 D.Lgs. 4.3.2010
n. 28 così come modificato dalla Legge 9 agosto 2013 n. 98).
Art. 2.12 - Procedure concorsuali
Qualora nel corso della durata del contratto il Contraente venga assoggettato ad una procedura
concorsuale (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione
controllata, amministrazione straordinaria) ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza verrà liquidato:
- relativamente alla Sezione Incendio - per i soli eventi determinati da incendio, esplosione, scoppio, atti dolosi - ed alla Sezione Furto, previa applicazione di uno
scoperto aggiuntivo del 10%. Se sono operanti più scoperti verrà applicata una percentuale pari al cumulo delle percentuali con un massimo del 30%. Qualora siano convenuti sia lo scoperto che la franchigia, in
caso di sinistro la Società pagherà la somma liquidata a termini di polizza sotto deduzione della
percentuale di scoperto con il minimo pari all'importo della franchigia;
- relativamente alla Sezione di Responsabilità Civile prestatori di lavoro, previa applicazione di uno scoperto aggiuntivo fissato nella misura del 5% del valore civilistico del danno (comprensivo della somma richiesta dall’azione di rivalsa dell’INAIL e del danno differenziale definitivamente riconosciuto al terzo danneggiato).
Art. 2.13 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
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Pagine 9 di Edizione 21/07/2018 Condizioni di assicurazione
1 - COSE ASSICURATE / SOMME ASSICURATE
Art. 1.1 - Cose assicurate / somme assicurate
Si intendono assicurati, se indicate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione le relative somme assicurate, i beni – mobili od immobili, anche se di proprietà di Terzi - che rientrano nelle seguenti Partite, di pertinenza dell’attività specificata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione - comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato - che si trovano nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione dell’attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione o, per i soli magazzini e depositi serventi l’esercizio in via accessoria, in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri:
- Fabbricati: la somma assicurata deve corrispondere al valore di ricostruzione a nuovo del fabbricato/i escluso il valore dell’area;
- Macchinario: la somma assicurata deve corrispondere al valore di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di acquisto a nuovo di cose uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento;
- Merci: la somma assicurata deve corrispondere al prezzo di acquisto delle merci in base al valore di mercato.
I fabbricati tenuti in locazione dal Contraente si intendono esclusi dalla partita Fabbricati, se nella scheda di polizza della presente sezione é indicata la somma assicurata relativa alla partita rischio locativo.
Sono esclusi dalla partita Macchinario i beni in leasing se assicurati con altra polizza.
Fermo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che la validità della copertura della presente sezione è soggetta a:
- conclusione delle attività di collaudo e testing con buon esito;
- inizio della marcia commerciale dell'impianto;
- non siano stati impiegati macchinari o parti di macchinari che possano essere considerati dei prototipi per tipologia del progetto o dei materiali impiegati.
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Condizioni di assicurazione Edizione 21/07/2018 Sezione Incendio - Pagina di
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SEZIONE INCENDIO - SEMPRE OPERANTE
2. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza tutti i danni materiali direttamente causati alle cose assicurate, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, salvo quanto in appresso escluso.
Sono compresi i guasti causati alle cose assicurate per ordine dell’Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall’Assicurato o da Terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.
Art. 2.2 - Esclusioni
La Società non è obbligata in alcun caso per i danni:
verificatisi in occasione di:
- atti di guerra, occupazione o invasione militare, insurrezione;
- esplosione o emanazione di calore o radiazioni, provocate da trasmutazioni del nucleo dell’atomo; radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- terremoti, inondazioni, alluvioni, allagamenti, maremoto, eruzioni vulcaniche, bradisismo, franamento, cedimento o smottamento del terreno, valanghe e slavine (salvo quanto previsto all’ art. 2.4 commi 3 e 4 Delimitazioni di Garanzia);
- mareggiate e penetrazioni di acqua marina;
- inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate al di fuori dell’area di pertinenza aziendale;
a meno che il Contraente/Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con i suddetti eventi; causati da o dovuti a:
- furto, rapina, estorsione, scippo, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, malversazione e loro tentativi (salvo quanto previsto alla Sezione Furto);
- assestamenti, restringimenti o dilatazioni, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci in lavorazione, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi;
- guasti meccanici e/o fenomeno elettrico;
- anormale funzionamento di Macchinari, a meno che non sia provocato da eventi non specificatamente esclusi;
- montaggio o smontaggio di Macchinari, costruzione o demolizione di Fabbricati;
- deterioramento o logorio che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento o causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici, mancata e/o anormale manutenzione, incrostazione, ossidazione, corrosione, arrugginimento, deperimenti, umidità, brina e condensa, stillicidio, siccità, animali, insetti e/o vegetali in genere, perdita di peso, fermentazione, infiltrazione, evaporazione;
- contaminazione di merci tra loro e/o con cose o altre sostanze a meno che non sia provocata da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate;
- errori di progettazione, calcolo e lavorazione, stoccaggio e conservazione, impiego di sostanze, materiali e prodotti difettosi, che influiscono direttamente o indirettamente sulla qualità, quantità, titolo, colore delle merci in produzione o lavorazione, vizio di Merci prodotte;
- mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica, idraulica, gas, a meno che non siano provocate da eventi non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate (salvo quanto previsto alla Sezione Danni da Interruzione d’Esercizio);
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Pagina di Sezione Incendio Edizione 21/07/2018 Condizioni di assicurazione
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- costi di livellamento, scavo, riempimento di terreno;
- errori di manovra o movimentazione dei macchinari mobili al di fuori degli insediamenti assicurati;
- subiti o provocati:
a) da o a tubazioni e cavi interrati se non adeguatamente protetti con appositi manufatti;
b) a linee di distribuzione o trasmissione di energia elettrica ubicate oltre i 300 m dagli insediamenti assicurati, purché di proprietà dell’assicurato ed asservite all’attività assicurata;
c) ad impianti ed apparecchiature in genere, prima del favorevole completamento dei collaudi;
sempre che non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni;
- causati con dolo e/o colpa grave del Contraente/Assicurato o dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante;
- derivanti da ordinanze di Autorità o di leggi che regolino la costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati e macchinari (salvo quanto previsto alla Sezione Danni da Interruzione d’Esercizio);
- subiti dalle Merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o del caldo, conservazione in atmosfera controllata, fuoriuscita del fluido frigorigeno;
- di dispersione liquidi e prodotti in genere per guasto o rottura accidentale di cisterne, serbatoi, vasche (salvo quanto previsto alla Sezione Responsabilità Civile);
- di fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- derivanti da difetti noti al Contraente/Assicurato, suoi Amministratori e Dirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;
- derivanti da eventi per i quali deve rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate (salvo quanto previsto alla Sezione Danni da Interruzione d’Esercizio);
- conseguenti, in tutto o in parte, a:
a) alterazione, perdita dell’uso o della funzionalità, totali o parziali, di dati e di ogni altro sistema di elaborazione basato su microchip o logica integrata;
b) utilizzo di Internet o reti similari, reti intranet o altra rete privata o similare;
c) trasmissione elettronica di dati o altre informazioni, compresa quella a/da siti web o similari (es. download di file/programmi da posta elettronica), inclusi programmi virus;
a meno che non siano provocati da sinistri indennizzabili a termini di polizza non specificatamente esclusi che abbiano colpito le cose assicurate. Qualora i suddetti eventi non siano causa di altri non specificatamente esclusi, in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.
Art. 2.3 - Cose escluse dall'assicurazione
- Gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata); collezioni ed oggetti d'arte;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere e il terreno su cui sorge l’attività dichiarata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione;
- merci già caricate a bordo di mezzi di trasporto di terzi, se assicurati con specifica polizza;
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A.
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Art. 2.4 - Delimitazioni della garanzia
Ferme restando le altre esclusioni di cui all’art.2.2, vale quanto segue:
1) Relativamente ai danni materiali avvenuti a seguito o in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, atti di sabotaggio, vandalici o dolosi, la Società non indennizzerà i danni da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguenti alla sospensione del lavoro, da alterazione o omissione di controlli o manovre.
Per atto di terrorismo si intende qualsiasi atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione o governo, per scopi politici, religiosi, ideologici o simili, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.
Relativamente ai danni materiali occorsi a seguito di occupazione (non militare) delle aree di pertinenza aziendale in cui si trovano le cose assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre 5 giorni consecutivi, la Società non indennizzerà le distruzioni, guasti o danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
Relativamente agli impianti fotovoltaici installati al suolo l’operatività delle garanzia atti vandalici e dolosi in genere è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza / prevenzione:
a) l’area su cui l’impianto è situato sia recintata con divisorio in rete metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave;
b) le cose assicurate devono essere poste all’interno dell’area recintata ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria;
c) i cablaggi e cavi devono essere interrati ed i tombini tenuti chiusi con xxxxxxxx a prova di manomissione;
d) tutta l’area sia continuamente monitorata da un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, collegato con una centrale operativa di sorveglianza attiva 24 ore su 24;
e) i pannelli siano saldati alla struttura o fissati con bulloni con testa spezzata x xxxxxxx.
Nel caso in cui le cose assicurate non siano installate al suolo bensì in sopraelevazione, le stesse devono essere situate ad almeno metri 2,50 metri dal suolo, cioè il punto più basso della struttura deve essere ad una altezza dal suolo di almeno m. 2,50.
2) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da uragani, bufere, tempeste, vento e cose da esso trasportate, trombe d’aria, grandine, si intendono escluse dalla garanzia le seguenti cose:
- gru, antenne, ciminiere e camini, cavi aerei, insegne;
- Macchinari e Merci posti all’aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione;
- serramenti, lastre esterne, vetrate e lucernari in genere, a meno che i danni agli stessi non derivino da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati, baracche e/o costruzioni in legno o plastica, capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto.
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A parziale deroga di quanto precede, le sole “tendostrutture” (a membrana fissa o a doppia membrana) che costituiscono copertura fissa ed integrata delle vasche in cemento armato dei biodigestori e/o accumulatori presso-statici per biogas (come da DM 24 novembre 1984 norme di sicurezza e l'accumulo del gas naturale G.U. 15 gennaio 1985, n.12) sono ricomprese in garanzia per eventi atmosferici fino al limite di € 200.000 per sinistro/anno. La determinazione del danno, viene eseguita tenendo conto del degrado d’uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 15% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno, fino ad un massimo del 50%. La presente estensione è valida per tendostrutture la cui vetustà è superiore ad 1 (uno) anno dalla data del primo collaudo.
I danni materiali direttamente causati da bagnamento, accumulo di polvere, sabbia o quant’altro trasportato dal vento, alle cose assicurate poste sotto tetto dei Fabbricati, si intendono compresi in garanzia solo se verificatisi a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati a:
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, lastre esterne, manufatti in materia plastica, per effetto della grandine;
- lastre di fibrocemento (compreso eternit) e quanto contenuto nei relativi Fabbricati;
convenzionalmente denominati fragili, la Società indennizzerà fino a concorrenza del limite stabilito nella scheda di polizza relativo alla presente Sezione.
3) A parziale deroga dell’art. 2.2 – Esclusioni, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati da inondazioni, alluvioni, allagamenti fino alla concorrenza del limite di indennizzo indicato in scheda di polizza per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa.
La Società non indennizzerà i danni diretti e materiali:
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- a cose mobili all’aperto.
4) A parziale deroga dell’art. 2.2 – Esclusioni, la Società indennizza i danni materiali direttamente causati da terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene. Si conviene, inoltre, che le scosse telluriche registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati “singolo sinistro” purchè avvenuti nel periodo di assicurazione.
In nessun caso la Società indennizzerà, per uno o più sinistri che avvengano nel corso della stessa annualità assicurativa, importo superiore a quello indicato in scheda di polizza.
5) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da sovraccarico neve la Società non indennizzerà i danni a Fabbricati o Macchinario (e al loro contenuto) che non risultassero conformi alle norme di legge sui sovraccarichi di neve vigenti al momento della costruzione, ovvero qualora violassero norme introdotte successivamente aventi effetto retroattivo.
Qualora i Fabbricati non risultassero conformi alle norme di legge vigenti al momento del sinistro sui sovraccarichi di neve, in seguito a norme introdotte successivamente al momento della costruzione ma non aventi effetto retroattivo, o nel caso in cui non risultassero soggetti ad alcuna norma, viene pattuito un ulteriore scoperto del 10% da sommare allo scoperto e/o franchigia riportati nella scheda di polizza.
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Relativamente alle garanzie di cui ai punti 1) – 2) – 3) - 4) - 5) la Società ed il Contraente hanno la facoltà, in ogni momento, di recedere dalle garanzie stesse, con preavviso di 30 giorni, decorrenti dalla ricezione della relativa comunicazione, da farsi a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. In caso di recesso da parte della Società, questa rimborsa:
- per le garanzie 3) e 4), la quota di premio imponibile determinata in relazione ai relativi tassi indicati in polizza relativa al periodo di rischio non corso;
- per il gruppo di garanzie di cui ai punti 1), 2) e 5), la quota di premio imponibile indicata in polizza per “garanzie rescindibili” relativa al periodo di rischio non corso.
6) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fuoriuscita di acqua condotta a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei Fabbricati contenenti le cose assicurate, la Società non risarcirà i danni causati:
- da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature;
- alle merci poste in locali interrati o seminterrati;
- alle merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm 10 dal pavimento.
Agli effetti della presente estensione di garanzia la Società risarcisce le spese di demolizione e ripristino di parti del fabbricato e di impianti, sostenute allo scopo di ricercare ed eliminare la rottura che ha dato origine allo spargimento di acqua.
7) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da errori di manovra e di movimentazione, la Società indennizzerà, fino alla concorrenza dell’importo indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, i danni materiali e diretti alle cose assicurate dovuti ad errori di manovra e di movimentazione di mezzi mobili non iscritti al P.R.A. all’interno dell’area di pertinenza aziendale.
8) Relativamente a Valori l’assicurazione si intende prestata a “Xxxxx Xxxxxxx Assoluto” fino a concorrenza del limite stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
9) Relativamente a Modelli e Stampi ed Archivi la garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, per il solo costo del materiale e delle operazioni manuali e meccaniche per il rifacimento degli enti distrutti o danneggiati.
Il risarcimento del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 18 mesi dal sinistro e fino al massimo di risarcimento stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
La Società indennizza il solo costo di rimpiazzo o di riparazione ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità, delle cose stesse, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione od artistico o scientifico.
10) Relativamente a Supporti dati e Dati, la garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite stabilito nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Relativamente ai Dati, la Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano. La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro 18 (diciotto) mesi dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 10%;
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11) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da gelo la Società indennizzerà unicamente i danni di rottura di impianti idrici, igienici, tecnologici e di tubazioni in genere, sempre che l’attività non sia stata sospesa per più di 48 ore precedentemente il sinistro; tale periodo si intende elevato a 96 ore nel caso di chiusura per festività.
12) Relativamente ai danni di crollo e collasso strutturale di Fabbricati e Macchinari, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, calcolo, esecuzione ed installazione, costruzione, montaggio.
13) Relativamente a Lastre la garanzia è operante esclusivamente per lastre integre ed esenti da difetti alla data di entrata in vigore del presente contratto.
Sono escluse le rotture:
a) da operazioni di trasloco, lavori edili o stradali nelle immediate vicinanze, lavori sulle lastre od ai relativi supporti, sostegni o cornici;
b) da rimozione delle suddette lastre o degli infissi o dei mobili su cui le stesse sono collocate.
Non costituiscono rotture indennizzabili a termini della presente polizza, le scheggiature e le rigature.
In caso di danno non dovuto da incendio, esplosione, scoppio o, se operanti, da eventi di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5) la garanzia è prestata a “Primo Rischio Assoluto” e cioè senza l’applicazione del disposto dell’articolo 1907 del Codice Civile e fino a concorrenza del limite per singola lastra e del limite complessivo stabiliti nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
14) Relativamente a tubazioni e cavi interrati qualora adeguatamente protetti con appositi manufatti, la copertura non potrà superare il limite di indennizzo pari al 30 % del valore del bene e comunque opererà nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione del rischio.
15) Relativamente ai danni materiali direttamente causati da incendio, esplosione, scoppio, é condizione necessaria, per la piena efficacia della polizza, che il macchinario coperto da garanzia, venga sottoposto a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente.
Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato interno o esterno all’azienda.
Nel caso in cui non fossero rispettate le sopra citate indicazioni di manutenzione, gli scoperti ed i minimi di franchigia si intendono raddoppiati ed il limite massimo di indennizzo si intende pari al 30 % del limite indicato nella scheda di polizza.
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Alla stipula del contratto assicurativo, se l’età media del macchinario oggetto della garanzia è superiore ai sette anni di vetustà, l’Assicurato deve dimostrare di aver provveduto all’accurata manutenzione programmata e documentata in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione dei macchinari stessi.
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3. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
Art. 3.1 - Caratteristica degli insediamenti del rischio
Il complesso dei fabbricati nei quali viene svolta l’attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, è costruito prevalentemente in materiali incombustibili. Non si esclude tuttavia l’eventuale esistenza di qualche fabbricato costruito e coperto in tutto o in parte con materiali combustibili.
Si intendono compresi nell’assicurazione le recinzioni, i depositi, gli uffici, le attività di carattere sociale ed assistenziale, le abitazioni che si trovino nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, oppure entro un raggio di 50 metri dall’ubicazione stessa.
Le cose assicurate si intendono garantite ovunque nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, sia sottotetto che all’aperto, nonché a bordo di automezzi, anche di proprietà di Xxxxx, in attesa di effettuare e/o durante le operazioni di carico e scarico e/o temporaneamente in sosta.
I processi di lavorazione, la forza motrice, l’esistenza di infiammabili, il trattamento delle materie, gli impianti e tutti i servizi ausiliari, sussidiari e complementari, sono quelli che la tecnica inerente l’attività svolta insegna e consiglia di usare, o che il Contraente/Assicurato ritiene di adottare, escluso l’impiego di energia nucleare.
Il Contraente/Assicurato è sollevato dall’obbligo di segnalare se all’esterno degli stabilimenti assicurati esistono cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.
Art. 3.2 - Spese di demolizione, sgombero, trattamento, smaltimento e trasporto dei residui del sinistro
La Società rimborsa le spese ragionevolmente sostenute per demolire, sgomberare, trattare, trasportare e smaltire ad idonea discarica, i residui del sinistro indennizzabile a termini di polizza fino alla concorrenza del 30% dell’indennizzo dovuto. Sono parificate a dette spese quelle ragionevolmente sostenute per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare le cose mobili assicurate non colpite da sinistro o da esso solo parzialmente danneggiate.
Qualora venisse assicurata una somma a tale titolo con specifica partita di polizza, detta somma dovrà intendersi in aumento all’importo suddetto.
Sono compresi i residui rientranti nella categoria "Pericolosi" di cui al D.Lgs. n° 22/97 e successive modificazioni ed integrazioni, fino alla concorrenza del 10% di quanto complessivamente dovuto a titolo di spese di demolizione, sgombero, trattamento e trasporto dei residui del sinistro.
L'assicurazione relativa alla presente estensione di garanzia è prestata a "Primo Rischio Assoluto" e cioè non si farà luogo all'applicazione del disposto di cui all'articolo 1907 del Codice Civile.
Art. 3.3 - Ricorso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino alla concorrenza del massimale prestato con specifica partita di polizza, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali diretti cagionati alle cose di Terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza.
L’assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali dell’utilizzo di cose, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, sino alla concorrenza del 10% del massimale convenuto.
L’assicurazione non comprende i danni:
- a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipendenti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguente ad inquinamento dell’acqua, dell’aria e del suolo. Non sono comunque considerati Terzi:
- il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
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- quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n. 216, nonché gli amministratori delle medesime.
L’Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell’Assicurato.
L’Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.
Quanto alle spese giudiziali si applica l’articolo 1917 del Codice Civile.
Art. 3.4 - Rischio locativo
La Società nei casi di responsabilità dell’Assicurato a termini degli artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le condizioni generali di assicurazione e con le norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio, esplosione o scoppio ai locali tenuti in locazione dall’Assicurato, ferma l’applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 4.7 della presente Sezione qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza con il criterio relativo alla partita “Fabbricati” diminuito di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante.
Art. 3.5 - Anticipo Indennizzi
L’Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno 100.000,00 euro.
L’obbligazione della Società:
- è condizionata alla prova inequivocabile, fornita alla Società dall’Assicurato, che lo stesso ha predisposto ed avviato la ripresa dell’attività diretta alla produzione o alla vendita del medesimo tipo di merci;
- decorre dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempre che siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell’anticipo.
L’acconto non può comunque essere superiore a euro 1.000.000,00 qualunque sia l’ammontare stimato del sinistro.
Nel caso in cui l’assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell’acconto di cui sopra è effettuata come se tale condizione non esistesse.
Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell’indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l’Assicurato può tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che è determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.
Art. 3.6 - Onorari dei periti e consulenti
La Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, indennizza, fino a concorrenza del limite indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Assicurato avrà scelto e nominato
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conformemente al disposto delle “Condizioni Generali di Assicurazione”, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.
Sono altresì compresi gli onorari di architetti, ingegneri, consulenti, necessari per la riparazione o ricostruzione seguenti a sinistri, nonché di società di revisione, necessariamente e ragionevolmente sostenuti al fine di produrre dettagli attinenti alla contabilità o ad altri documenti dell’Assicurato, prove, informazioni, ed ogni altro elemento che l’Assicurato sia tenuto a produrre, e di certificare che detti dettagli sono in accordo con i libri contabili e con gli altri documenti relativi all’attività dichiarata, giusta la tabella dei loro rispettivi ordini professionali, ma non le spese sostenute per la preparazione di qualsiasi reclamo a tale riguardo.
Art. 3.7 - Merci e Macchinari presso Terzi
Fermo quanto previsto all’art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro – lettera e) – della presente Sezione, le Merci ed i Macchinari assicurati in scheda di polizza relativa alla presente Sezione, possono trovarsi in ubicazioni diverse da quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione dell’ambito del territorio della Repubblica Italiana, Repubblica di X.Xxxxxx e Città del Vaticano, fino ad un limite massimo complessivo per tutte le ubicazioni indicato in scheda di polizza.
Relativamente a tale estensione di garanzia la Società non è obbligata per i danni materiali causati da inondazione, alluvione, allagamento e terremoto, qualora espressamente richiamate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Art. 3.8 - Rinuncia alla rivalsa
La Società rinuncia, salvo il caso di dolo, al diritto di surroga derivante dall’articolo 1916 del Codice Civile verso:
- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate;
- i clienti e i fornitori;
purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.
Art. 3.9 - Colpa grave
A parziale deroga dell’art. 2.2 – Esclusioni – della presente Sezione, la Società indennizza i danni causati da colpa grave del Contraente o dell’Assicurato, delle persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, dei Soci a responsabilità illimitata o dei Suoi amministratori o del legale rappresentante. Nel caso di sinistro da incendio, esplosione o scoppio, la presente estensione di garanzia è efficace a condizione che l’attività assicurata sia in regola con le vigenti norme inerenti la prevenzione incendi; in caso contrario, resta convenuto che il pagamento dell’indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di uno scoperto del 10%, con il minimo del 3% della Somma Assicurata complessiva.
Art. 3.10 - Modifiche negli stabilimenti
E’ in facoltà dell’Assicurato, nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, eseguire nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni e trasformazioni anche nel processo tecnologico, ampliamenti, aggiunte e manutenzioni a Fabbricati e Macchinari, per proprie esigenze in relazione all’attività esercitata.
L’Assicurato viene sollevato dall’obbligo di comunicare alla Società dette attività, sempre che le modifiche apportate:
- non modifichino la descrizione del rischio indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione;
- non comportino aggravamento del rischio di polizza ai sensi dell’articolo 1898 del Codice Civile e fermo restando quanto disposto dalla condizione particolare “Colpa grave”.
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La garanzia deve intendersi operante, alle condizioni tutte di polizza, in qualunque stadio si trovino i lavori ed è comprensiva dei materiali di costruzione, macchine e loro parti, sia in opera che a piè d’opera, che si intenderanno automaticamente compresi nelle rispettive partite e nei limiti delle somme assicurate da esse previste, ferma restando la necessità della comunicazione alla Società dell’aggiornamento delle somme assicurate ai fini dell’applicazione del disposto di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
La presente estensione di garanzia presta efficacia per esecuzione di opere il cui importo lavori sia complessivamente non superiore a quanto indicato in scheda di polizza.
Per opere il cui importo lavori risulti superiore a detto limite, l’assicurazione è condizionata a specifica pattuizione fra le Parti.
Art. 3.11 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 3.12 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 3.13 - Compensazione tra partite
Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita stessa, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l’articolo 1907 del Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.
Resta convenuto che:
1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no dal sinistro;
2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a “Primo Rischio Assoluto” o per le quali vi sia assicurazione in forma fluttuante;
3) la compensazione può avere luogo solo tra partite riguardanti la medesima ubicazione.
Art. 3.14 - Buona fede
La mancata comunicazione da parte del Contraente/Assicurato di circostanze aggravanti il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all’atto della stipulazione della polizza, non comporteranno decadenza del diritto di risarcimento né riduzione dello stesso, sempreché tali omissioni od inesattezze siano avvenute in buona fede.
La Società ha peraltro il diritto di percepire la differenza di premio corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.
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4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche. In caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 4.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 4.3 - Procedura per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Xxxxxx. Quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
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Art. 4.4 - Mandato dei periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 4.1 – Obblighi in caso di sinistro – della presente Sezione;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità ed il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’art. 4.5 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – della presente Sezione;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l’attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 4.3 – Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 4.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza. Per “valore a nuovo” s’intende convenzionalmente:
- per Fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per Macchinari, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
Devono intendersi inclusi in garanzia anche i maggior costi e/o oneri che dovessero rendersi necessari ed inevitabili per l’osservanza di leggi, regolamenti ed ordinanze emessi da qualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di ricostruzione e/o ripristino di Fabbricati e Macchinari assicurati, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione, e ciò fino alla concorrenza del 10% della corrispondente somma assicurata, nel limite della somma assicurata stessa, purché i Fabbricati e Macchinari stessi siano risultati comunque rispondenti alle disposizioni di legge in vigore all’epoca della loro realizzazione.
L’attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
1) Fabbricati - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all’ubicazione, alla destinazione, all’uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
2) Macchinari - si stima il relativo “valore a nuovo”, al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
3) Merci - si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali.
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Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi.
L’ammontare del danno si determina:
- per Fabbricati - applicando il deprezzamento, come definito al punto I, alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;
- per Macchinari e Merci (punti II e III) - deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all’Erario.
Art. 4.6 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se dalle stime fatte con le modalità dell’art. 4.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
– della presente Sezione risulta che il valore di ciascuna partita eccedeva la momento del sinistro la somma assicurata maggiorata del 10 %, la società risponde del danno relativo a tale partita in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
Nel caso in cui l’ammontare del danno, calcolato con le modalità degli articoli 4.5 e 4.9 (al lordo di eventuali franchigie o scoperti previsti nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, che comunque verranno successivamente applicati per la determinazione dell’indennizzo), non risulti essere superiore a euro 30.000,00, non si procederà all’applicazione di quanto previsto nel precedente capoverso.
Art. 4.7 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
Art. 4.8 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 4.9 - Supplemento di indennizzo ("valore a nuovo")
Relativamente alle partite Fabbricati e Xxxxxxxxxx si determina per ogni partita separatamente:
1) il supplemento di indennizzo che, aggiunto all’indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 4.5, determina l’ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”;
2) il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata, maggiorata del 10%, risulti:
a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall’intero ammontare del supplemento medesimo;
b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell’intera differenza occorrente per l’integrale assicurazione a nuovo, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l’intera differenza;
c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
3) in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terrà conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
4) agli effetti dell’indennizzo resta convenuto che in nessun caso potrà comunque essere indennizzato per ciascuna cosa, importo superiore al doppio del relativo valore determinato in base alle stime di cui rispettivamente al capo I) e capo II) del precedente art. 4.5 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
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5) il pagamento del supplemento d’indennizzo è eseguito entro trenta giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell’atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;
6) l’assicurazione in base al “valore a nuovo” riguarda solamente Fabbricati e Macchinari in stato di attività. Inoltre relativamente alle Apparecchiature elettroniche è valida a condizione che:
a) i danni si verifichino entro i quattro anni successivi a quello di costruzione, salvo il caso di incendio;
b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;
c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell’impianto o dell’apparecchio danneggiato o distrutto, oppure questo sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.
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1. COSE ASSICURATE
Art. 1.1 - Cose assicurate
Sono assicurabili tutti gli impianti di produzione di ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI. Tali impianti sono assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, e le seguenti prescrizioni:
fermo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che la validità della copertura della presente sezione è soggetta a:
• conclusione delle attività di collaudo e testing con buon esito;
• inizio della marcia commerciale dell'impianto;
• non siano stati impiegati macchinari o parti di macchinari che possano essere considerati dei prototipi per tipologia del progetto o dei materiali impiegati.
2. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Norme che regolano l'assicurazione dei danni materiali da guasti macchine.
Art. 2.1 - Clausola di manutenzione e vetustà del macchinario
E’ condizione necessaria, per la piena efficacia della polizza, che il macchinario coperto da garanzia, venga sottoposto a manutenzione in base alle indicazioni tecniche dei fornitori oproduttori riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente.
Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato interno o esterno all’azienda.
Nel caso in cui non fossero rispettate le sopra citate indicazioni di manutenzione, gli scoperti ed i minimi di franchigia si intendono raddoppiati ed il limite massimo di indennizzo si intende pari al 30 % del limite indicato in scheda di polizza.
Alla stipula del contratto assicurativo, se l’età media del macchinario oggetto della garanzia è superiore ai sette anni di vetustà, l’Assicurato deve dimostrare di aver provveduto all’accurata manutenzione programmata e documentata in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali
di uso e manutenzione dei macchinari stessi.
Art. 2.2 - GUASTI MACCHINE: rischio assicurato e franchigie
La Società si obbliga, durante il periodo di efficacia della Polizza e alle condizioni tutte della stessa, nei limiti del capitale Assicurato e in corrispettivo del Premio convenuto ed anticipato, a risarcire i danni materiali e diretti al macchinario Assicurato ubicato nella località indicata in Polizza, qualunque ne sia la causa, salvo le delimitazioni in seguito espresse.
Per ogni sinistro risarcibile a termini della presente Sezione Guasti Macchine, che colpisca gli enti assicurati, resta a carico dell’Assicurato lo scoperto e/o la franchigia indicati nella scheda di polizza.
Art. 2.3 - Somma Assicurata
La Somma assicurata deve essere uguale al valore di rimpiazzo a nuovo, ossia al prezzo di acquisto a nuovo di cose uguali o equivalenti per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo delle spese di trasporto, montaggio, e fiscali, di tutto il macchinario oggetto della garanzia ed ubicato nella località indicata nella scheda di Polizza.
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SEZIONE GUASTI MACCHINE - SEMPRE OPERANTE
Art. 2.4 - Determinazione del danno
La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola cosa assicurata in Polizza, secondo le norme seguenti:
a) Nel caso di danno suscettibile di riparazione:
1) si stima l’importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui sì trovava al momento del sinistro;
2) si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dei residui delle parti eventualmente sostituite.
L’ammontare del danno sarà pari all’importo stimato come sub a 1), defalcato dell’importo stimato come sub a 2).
b) Nel caso di danno non suscettibile di riparazione:
1) si stima il valore della cosa assicurata al momento del sinistro, tenuto conto della obsolescenza, della vetustà e del deperimento per uso o altra causa;
2) si stima il valore ricavabile dai residui al momento del sinistro.
L’ammontare del danno sarà pari all’importo stimato come sub b 1), diffalcato dell’importo stimato come sub b 2), con il limite massimo pari al doppio del valore commerciale del macchinario stesso.
Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l’ammontare del danno, calcolato come sub a 1) meno sub a 2), eguagli o superi il valore che la cosa aveva al momento del sinistro stimato come sub b 1).
Sono escluse dall’indennità le spese per eventuali tentativi di riparazione, riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti, le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale della cosa assicurata od al suo rimpiazzo con altra uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.
Art. 2.5 - Rischi esclusi dall'Assicurazione
Sono esclusi i danni:
a) di incendio, esplosione, scoppio, azione del fulmine, salvo i danni di fenomeno elettrico conseguenti a tali avvenimenti. Sono altresì esclusi i danni causati dall’opera di spegnimento o demolizione;
b) dovuti a furto, tentativo di furto o ad ammanchi constatati in sede di inventario o di verifiche periodiche;
c) causati da difetti di cui l’Assicurato o il preposto all’esercizio del macchinario erano a conoscenza al momento della stipulazione della Polizza;
d) causati con dolo o colpa grave dell’Assicurato o del Contraente (vedasi anche Art.3.2);
e) per i quali deve rispondere per legge o per contratto il Costruttore o Fornitore dei beni assicurati; sono inoltre esclusi tutti i danni, guasti e difetti, la cui riparazione od eliminazione rientra nelle prestazioni del contratto di assistenza tecnica;
f) dovuti all’inosservanza delle prescrizioni del Costruttore e/o Venditore per l’esercizio, l’uso e la manutenzione, a funzionamento improprio del macchinario e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o scondizionamento;
g) di deperimento o logoramento, che siano conseguenza naturale dell’uso o del funzionamento causati dagli effetti graduali degli agenti atmosferici nonché da ruggine, corrosione, incrostazione, limitatamente alla sola parte direttamente colpita, di natura estetica che non compromettano la funzionalità dei beni assicurati;
h) ad utensileria, ordigni o parti accessorie intercambiabili o montabili per una determinata lavorazione, a forme, matrici, stampi, mole, nastri di trasmissione, funi, corde, cinghie, catene, pneumatici, guarnizioni, feltri, rivestimenti, refrattari, accumulatori elettrici e quant’altro di simile, a catalizzatori, filtri, fluidi in genere, fatta eccezione per l’olio nei trasformatori ed interruttori, nonché a sistemi elettronici per elaborazione dati salvo si tratti di sistemi di processo;
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i) verificatisi in conseguenza di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione, nonché i danni verificatisi in occasione di trasporti e trasferimenti e relative operazioni di carico e scarico al di fuori dell’ubicazione indicata per le cose mobili e al di fuori del luogo di installazione originaria per le cose fisse;
j) verificatisi in occasione di terremoto, maremoto, eruzione vulcanica, tromba marina e d’aria, inondazione, allagamento, impantanamento, mareggiata, cedimento del terreno e delle fondazioni, franamento, valanga, slavina, crollo di fabbricati per sovraccarico di neve, salvo che l’Assicurato provi che il danno non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
k) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulto popolare, occupazione militare, atti di persone che agiscono per conto o in connessione con organizzatori la cui attività sia diretta a rovesciare con la forza il Governo di diritto o di fatto o ad influenzarlo con il terrorismo o la violenza, sciopero, serrata, tumulto popolare, sabotaggio e atti vandalici o terroristici aventi movente politico, occupazione di fabbrica o di edifici in genere, requisizioni, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
l) verificatisi in occasione di esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l’Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
m) verificatisi a sistemi per l'elaborazione dei dati e relative periferiche salvo che si tratti di sistemi dedicati al controllo del processo produttivo, fermo restando che la Società non è obbligata per danni o perdite di programmi, dati, archivi, e quant'altro facente parte del "software";
n) difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
o) danni in serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi;
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p) danni ai mezzi di trasporto iscritti al P.R.A.
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3. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
Art. 3.1 - FENOMENO ELETTRICO: rischio assicurato e franchigie
Si precisa che i danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:
a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge ;
b) i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
La società non risarcirà somma superiore al limite d’indennizzo per sinistro/anno indicato nella scheda di polizza.
Relativamente ai danni materiali direttamente causati da fenomeni elettrici, per cose assicurate si intendono esclusivamente quelle che rientrano nella definizione di “Macchinario”.
Relativamente alle Apparecchiature elettroniche sono comunque esclusi i danni da fenomeno elettrico di origine interna mentre quelli di origine esterna sono compresi in garanzia purché le apparecchiature assicurate siano protette con sistemi di protezione - stabilizzatori, trasformatori o sistemi di continuità o, per i piccoli computers d’ufficio, interruttore differenziale (salvavita) - contro le sovratensioni verso la rete di alimentazione e verso la rete di comunicazione dati o comunque con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.
Nel caso in cui la sovratensione colpisca l’apparecchiatura senza danneggiare i sistemi di protezione il danno viene risarcito con l’applicazione di uno scoperto del 25% (venticinquepercento) dell’indennizzo dovuto. Tale scoperto non è applicato nel caso in cui la variazione di tensione danneggi congiuntamente all’apparecchiatura assicurata anche i sistemi di protezione. Nel caso in cui al momento del sinistro non esistano o non siano attivati i sistemi di protezione indicati, i danni da fenomeno elettrico di origine esterna sono indennizzati con l’applicazione di uno scoperto pari al 50% (cinquantapercento) dell’indennizzo dovuto.
Per ogni sinistro da fenomeno elettrico risarcibile a termini della presente Sezione Guasti Macchine, che colpisca gli enti assicurati, resta a carico dell’Assicurato lo scoperto e/o la franchigia indicati nella scheda di polizza.
Art. 3.2 - IMPIANTI di ENERGIA con motore a gas prodotto da BIOMASSE
Per gli IMPIANTI di ENERGIA con motore a gas prodotto da BIOMASSE, già assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO e GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
- La determinazione del danno alle camicie smontabili ed alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, viene eseguita tenendo conto del degrado d’uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%. Il presente articolo è valido per i motori la cui vetustà è superiore a due anni dalla data del primo collaudo.
- Condizione necessaria per l’operatività della garanzia che il contraente o l’assicurato, per prevenire il verificarsi di danni, provveda periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 20.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo tre anni dall’ultima revisione o dal primo collaudo. Quanto sopra non solleva il Contraente o l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l’Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita del diritto all’indennizzo.
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Art. 3.3 - Impianti di energia eolica
Per gli IMPIANTI di ENERGIA EOLICA, già assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, sono esclusi:
- danni dovuti al superamento dei parametri fisici di funzionamento, caratteristici dell’impianto, prescritti dal costruttore, in particolare la garanzia non è operante qualora non siano funzionanti i dispositivi di sicurezza, quali i sistemi frenanti, che rallentino e frenino la velocità di rotazione del rotore quando l’elevata velocità del vento supera la soglia massima tollerata, prescritta dalla ditta costruttrice;
- la base di fondazione, palo e/o tralicci di sostegno.
Per i danni causati da fulmine si applica lo scoperto e/o la franchigia indicati nella scheda di polizza.
Per i danni causati da eventi atmosferici quali vento forte, tempeste, uragani, si applica lo scoperto e/o la franchigia indicati nella scheda di polizza.
Art. 3.4 - Impianti di energia idrica
Per gli IMPIANTI di ENERGIA IDRICA (turbine idrauliche, impianti idroelettrici, motori idraulici in genere), già assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
- ad integrazione di quanto previsto all’Art.2.1 della presente SEZIONE 2 Guasti Macchine, l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione di ogni impianto di turbina idraulica (parti meccaniche ed elettriche), attenendosi alle istruzioni fornite dal costruttore/fornitore circa le modalità d’uso e di manutenzione degli impianti.
- Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 22.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo quattro anni dall'ultima revisione o dal primo collaudo.
- Per le TURBINE IDRAULICHE (parti meccaniche, elettriche, elettroniche ed accessori), IMPIANTI IDROELETTRICI e MOTORI IDRAULICI l’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%.
Per i danni alla turbina causati da ingestione di corpi si applica lo scoperto e/o la franchigia indicati nella scheda di polizza.
Art. 3.5 - Impianti di energia solare fotovoltaica o termica
Per gli IMPIANTI di ENERGIA SOLARE FOTOVOLTAICA o termica, già assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni:
- L’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata manutenzione e revisione (documentata) di ogni parte dell’impianto (parti meccaniche ed elettriche), attenendosi alle istruzioni fornite dal costruttore/fornitore. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato interno o esterno all’azienda.
- La Società si obbliga ad indennizzare, fino alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, i danni materiali e diretti di natura accidentale derivanti da “Guasti alle Macchine e Fenomeno Elettrico” all’impianto assicurato, anche se di proprietà di terzi, collaudato e pronto per l’uso cui è destinato. La Società risponde anche dei danni di natura elettrica a condizione che:
a) l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
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b) che siano installati sistemi di protezione contro le sovratensioni tramite limitatori di sovratensione, stabilizzatori di tensione, verso la linea di dispacciamento di proprietà di terzi.
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- La società non risponde per i danni dovuti all'inosservanza delle prescrizioni del costruttore e/o venditore per l'esercizio, l'uso e la manutenzione; ad uso improprio e ad esperimenti e prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento. Inoltre non risponde per i danni che rientrano nelle prestazioni del contratto di “Assistenza Tecnica”, anche se non sottoscritto dall'Assicurato.
- Si precisa che la garanzia ha efficacia purché il sito dove le cose sono installate non sia stato soggetto ad alluvioni o inondazioni negli ultimi dieci anni e non deve essere adiacente a pendii franosi o soggetti a caduta di massi..
La Società non risponde delle perdite di profitto, conseguenti ad una mancata produzione di energia elettrica causata da mancato irraggiamento o mancato rendimento.
- Sono altresì esclusi: i danni, i difetti o disturbi di funzionamento, nonché i danni a moduli e componenti elettronici dell’ente assicurato (ivi compresi i costi della ricerca e l’identificazione di difetti) la cui eliminazione è prevista dalle prestazioni normalmente comprese nei contratti di assistenza tecnica e cioè:
- controlli di funzionalità; manutenzione preventiva; eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura; eliminazione dei danni e disturbi (parti di ricambio e costi di manodopera) verificatisi durante l’esercizio, senza concorso di causa esterna.
Agli effetti della presente garanzia, in nessun caso la Società pagherà per ciascun sinistro più dell’importo stabilito nella scheda di polizza.
Art. 3.6 - Impianti di Energia con motore a olio vegetale o gasolio
Per gli IMPIANTI di ENERGIA con motore a OLIO VEGETALE o gasolio, già assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
- È condizione necessaria per l'efficacia della Polizza, che i generatori di energia ad olio vegetale coperti da garanzia, vengano sottoposti a manutenzione in base alle indicazioni tecniche del produttore/fornitore e riportate nei manuali di uso e manutenzione o documentazione equivalente. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato interno od esterno all'azienda; inoltre si dovrà utilizzare olio vegetale raffinato (olio tracciato e puro). Le caratteristiche dovranno corrispondere alle norme DIN ed ISO previste per impianti ad olio vegetale. Saranno in ogni caso esclusi dalla garanzia i danni riconducibili all'utilizzo di combustibile non conforme alle indicazioni del produttore/fornitore.
- A seguito di micro interruzione dell’energia elettrica, saranno esclusi i danni ai seguenti organi meccanici: pompa e pompante della pompa di iniezione, iniettori e spilli degli iniettori, filtri del combustibile, tubi di adduzione del combustibile, camera di combustione.
Per i danni ai motori a olio vegetale si applica lo scoperto e/o la franchigia indicati nella scheda di polizza.
Art. 3.7 - Impianti di Energia con motore a gas naturale o di rete (parti meccaniche, elettriche, elettroniche ed accessori)
Per gli IMPIANTI di ENERGIA con motore a GAS NATURALE e DI RETE (parti meccaniche, elettriche, elettroniche ed accessori), gli assicurati con TUTTE le condizioni previste nelal sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
- La determinazione del danno alle camicie smontabili ed alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, viene eseguita tenendo conto del degrado d’uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%. Il presente articolo è valido per i motori la cui vetustà è superiore a due anni dalla data del primo collaudo.
- E’ condizione necessaria per l’operatività della garanzia che il contraente o l’assicurato, per prevenire il verificarsi di danni, provveda periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione del motore, completamente aperto. Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 20.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo tre anni dall’ultima revisione o dal primo collaudo. Quanto sopra non solleva il Contraente o l’Assicurato dall’obbligo di attenersi alle istruzioni del costruttore. Il Contraente o l’Assicurato deve tempestivamente notificare la data della revisione alla Società che potrà inviare, a sue spese, un proprio incaricato. L’inadempimento di uno di tali obblighi comporta la perdita del diritto all’indennizzo.
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Art. 3.8 - Impianti di Energia con turbine a gas
(parti meccaniche, elettriche, elettroniche ed accessori)
Per gli IMPIANTI di ENERGIA con TURBINE A GAS (parti meccaniche, elettriche, elettroniche ed accessori), assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
- ad integrazione di quanto previsto all’Art.2.1 della presente SEZIONE 2 Guasti Macchine, l'Assicurato deve provvedere periodicamente, all'accurata revisione di ogni generatore di energia (parti meccaniche ed elettriche), in base alle indicazioni tecniche dei fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione del macchinario o documentazione equivalente. E' condizione necessaria per l'indennizzabilità che tali interventi siano effettuati con personale specializzato interno od esterno all'azienda. Nel caso di macchinari nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere eseguita entro i termini e nei modi previsti dal fornitore. In caso di inadempienza dei predetti obblighi, l'Assicurato decade dal diritto al risarcimento.
- Per le Turbine a Gas l’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%. Il presente articolo è valido per gli impianti la cui vetustà è superiore a due anni dalla data del primo collaudo.
- Le turbine a gas devono essere revisionate secondo le disposizioni del costruttore e secondo quanto previsto all'art. 2.1 della presente sezione.
Art. 3.9 - Impianti di energia a TURBINE A VAPORE (parti meccaniche, elettriche, elettroniche ed accessori)
Per gli IMPIANTI di ENERGIA con TURBNE A VAPORE (parti meccaniche, elettriche, elettrocniche ed accessori), già assicurati con tutte le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
- ad integrazione di quanto previsto all’Art.2.1 della presente SEZIONE 2 Guasti Macchine, l’Assicurato deve provvedere periodicamente, all’accurata revisione di ogni generatore di energia (parti meccaniche ed elettriche), in base alle indicazioni tecniche fornite dai fornitori o produttori riportate nei manuali di uso e manutenzione del macchinario o documentazione equivalente. E' condizione necessaria per l'indennizzabilità che tali interventi siano efffettuati con personale specializzato interno od esterno all'azienda. Nel caso di macchinari nuovi di fabbrica, la prima revisione deve essere eseguita entro i termini e nei modi previsti dal fornitore. In caso di inadempienza dei predetti obblighi, l'Assicurato decade da diritto di risarcimento.
- Per le Turbine a Vapore l'indennizzo terrà conto del degrado d'uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%. Il presente articolo è valido per gli impianti la cui vetustà è superiore a due anni dalla data del primo collaudo.
- Le turbine devono essere revisionate secondo le disposizioni del costruttotr e secondo quanto previsto all'art. 2.1 della presente sezione.
Art. 3.10 - Impianti di BIODIGESTIONE
Per gli IMPIANTI DI BIODIGESTIONE, già assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
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- ad integrazione di quanto previsto all’Art.2.1 della presente SEZIONE 2 Guasti Macchine, l’Assicurato deve provvedere periodicamente, all’accurata manutenzione e revisione (documentata) di ogni parte dell’impianto (parti meccaniche ed elettriche), attenendosi alle istruzioni fornite dal costruttore/fornitore. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato interno o esterno all’azienda.
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- Collaudo e testing: fermo quanto previsto nelle Condizioni Generali di Assicurazione, si precisa che la validità della copertura è soggetta a: - conclusione delle attività di collaudo e testing con buon esito; - inizio della marcia commerciale dell'impianto; - non siano stati impiegati macchinari o parti di macchinari che possano essere considerati dei prototipi per tipologia del progetto o dei materiali impiegati.
Art. 3.11 - Impianti di refrigerazione e trigenerazione (parti meccaniche, elettriche, elettroniche ed accessori)
Per gli IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE e TRIGENERAZIONE (parti meccaniche, elettriche, elettroniche ed accessori)già assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
- ad integrazione di quanto previsto all’Art.2.1 della presente SEZIONE 2 Guasti Macchine, l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata manutenzione e revisione (documentata) di ogni parte dell’impianto (parti meccaniche ed elettriche), attenendosi alle istruzioni fornite dal costruttore/fornitore. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato interno o esterno all’azienda.
- La determinazione del danno alle camicie smontabili ed alle teste dei cilindri, inclusi accessori e pistoni, viene eseguita tenendo conto del degrado d’uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del loro costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%. Il presente articolo è valido per i motori la cui vetustà è superiore a due anni dalla data del primo collaudo.
- Per prevenire il verificarsi di danni, il Contraente o l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata revisione del motore, completamente aperto.
- Le revisioni vanno fatte, indipendentemente dalla decorrenza della garanzia, tenendo conto delle esigenze di lavoro, ogni 20.000 ore di funzionamento o, al più tardi, dopo tre anni dall’ultima revisione o dal primo collaudo.
Art. 3.12 - Impianti di termovalorizzazione, pirolisi, carbonizzazione
Per gli IMPIANTI DI TERMOVALORIZZAZIONE, PIROLISI, CARBONIZZAZIONE già assicurati con
TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
− ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 della presente SEZIONE 2 Guasti Macchine, l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata manutenzione e revisione (documentata) di ogni parte dell’impianto (parti meccaniche ed elettriche), attenendosi alle istruzioni fornite dal costruttore/fornitore. Tali interventi sono da effettuarsi con personale specializzato interno o esterno all’azienda.
Art. 3.13 - Impianti di energia marina o geotermoelettrici
Per gli IMPIANTI DI ENERGIA MARINA O GEOTERMOELETTRICI, sono assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
− ad integrazione di quanto previsto all’Art.2.1 della presente SEZIONE 2 Guasti Macchine, l’Assicurato deve provvedere periodicamente, a sue spese, all’accurata manutenzione e revisione (documentata) di ogni parte dell’impianto (parti meccaniche ed elettriche), attenendosi alle istruzioni fornite dal costruttore/fornitore.
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Art. 3.14 - Impianti di teleriscaldamento
Per gli IMPIANTI DI TELERISCALDAMENTO già assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
− nel caso in cui sia presente ed in funzione una rete di teleriscaldamento (cavi, tubazioni e raccordi), alimentata dalla centrale assicurata, in caso di guasto o rottura accidentale agli impianti di distribuzione del calore è previsto un limite d’indennizzo pari al 30% della Somma Assicurata. La garanzia è operante solo se la suddetta rete è adeguatamente protetta con appositi manufatti e nell’ambito dell’area relativa all’ubicazione del rischio.
Art. 3.15 - Per cabine elettriche, trasformatori, alternatori, caldaie
Per le CABINE ELETTRICHE, TRASFORMATORI, ALTERNATORI, CALDAIE, già assicurati con TUTTE
le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI Macchine a cui vengono aggiunte el eventuali estensioni di sezione, se richieste, valgono le seguent prescrizioni specifiche:
− Per gli enti sopra elencati, l’indennizzo terrà conto del degrado d’uso al momento del sinistro. Tale degrado viene convenzionalmente stabilito nella misura del 10% del costo di rimpiazzo a nuovo per ogni anno o frazione di anno di esercizio, fino ad un massimo del 50%. Il presente articolo è valido per gli impianti la cui vetustà è superiore a due anni dalla data del primo collaudo.
− La presente garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite, scoperto e franchigia indicato in scheda di polizza.
Art. 3.16 - FORNI - Precisazione
Per i FORNI sono già assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
Per i FORNI sono già assicurati con TUTTE le condizioni previste nella sezione INCENDIO E GUASTI MACCHINE a cui vengono aggiunte le eventuali ESTENSIONI DI SEZIONE, se richieste, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
− Sono esclusi dall’Assicurazione i danni provocati dalla fuoriuscita di masse in fusione o fuoriuscita di biomasse in combustione. Il limite massimo di indennizzo è pari al 30% del valore del bene.
Art. 3.17 - NASTRI TRASPORTATORI
Si precisa che in caso di sinistro indennizzabile, è fissato un degrado annuo del 20% (venti percento) a partire dal giorno nel quale il tappeto è entrato in funzione.
Art. 3.18 - ELETTROPOMPE SOMMERSE
Ad integrazione di quanto previsto all'art. 2.1 della presente SEZIONE 2 Guasti Macchine, per le elettropompe sommerse è fatto obbligo all'Assicurato di effettuare periodicamente la manutenzione programmata secondo le disposizioni che al riguardo sono fornite dalle ditte costruttrici delle elettropompe stesse. In caso di inadempienza dei predetti obblighi, l'Assicurato decade dal diritto al risarcimento.
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Il limite massimo di indennizzo è pari a pari al 30% del valore del bene
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Art. 3.19 - Enti Esclusi dall'Assicurazione
Sono esclusi dall’Assicurazione: l’olio diatermico di caldaie, gli organi di frantumazione, i pali in legno a sostegno di cavi, i crogiuoli e gli elettrodi di forni, i cilindri dei laminatoi, i nastri dei forni di preriscaldo, gli elettrodi, gli elettroliti e le vasche in impianti per trattamento galvanico, i preplastificatori, i cilindri ondulatori per macchine per carta e cartone ondulato, i dischi e le matrici di fotocompositrici, le fustelle di fustellatrici, i clichés di macchine litografiche, le retine di incisione di apparecchi per riproduzione e duplicazione, le aste, le frese e le tubazioni di impianti di perforazione, le cisterne di autostazioni e autofficine, le mazze battenti e i blocchi incudine di magli, tele, vagli e feltri delle macchine per la produzione di carta e cartone, accumulatori elettrici.
Art. 3.20 - Dolo o colpa grave
La Società risponde dei danni da eventi per i quali è prestata la garanzia determinati da dolo e da colpa grave delle persone di cui l’Assicurato deve rispondere a norma di legge, esclusi però il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i collaterali dell’Assicurato stesso con lui conviventi, se ed in quanto l’Assicurato debba risponderne, se l’Assicurato è una persona fisica; i soci a responsabilità illimitata e gli amministratori, se l’Assicurato è una persona giuridica.
Art. 3.21 - Deroga alla regola proporzionale
A parziale deroga dell’Art.4.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione, si conviene fra le Parti che, non si farà luogo all’applicazione della regola proporzionale nel caso in cui la Somma assicurata maggiorata del 10% (dieci percento) non sia inferiore a quella definita all’Art.2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione, valutata al momento del sinistro; qualora sia inferiore, il disposto dell’Art.4.1 rimarrà operativo in proporzione del rapporto tra la Somma assicurata così maggiorata ed il valore suddetto.
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4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Ad integrazione di quanto previsto alle norme comuni, valgono le seguenti prescrizioni specifiche:
Art. 4.1 - Assicurazione Parziale - Regola proporzionale
Al momento del sinistro, la Società si riserva di verificare se gli importi assicurati corrispondano a quanto indicato all'Art.2.3 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Nel caso tali importi coprano solo una parte delle Somma assicurata prevista, la Società indennizza i danni unicamente in proporzione alla parte suddetta. Vedasi anche Art.3.21.
Art. 4.2 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore, per uno o più sinistri, nel corso dell’annualità assicurativa, di quella assicurata al netto della franchigia.
Art. 4.3 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell’art. 1914 del C.C.;
b) darne immediato avviso alla Società o all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza, ai sensi dell'art. 1913 del C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telefax.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritti all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 del C.C.
Il Contraente/Assicurato deve altresì:
c) in caso di sinistro presumibilmente doloso, fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
e) permettere ogni rilevazione o esame del macchinario danneggiato;
f) firnire dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese occorrenti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in relazione agli obblighi di cui al punto a).
La riparazione del danno può essere subito iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'atticvità; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.
Avvenuto il sinistro, l'Assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.
Art. 4.4 - Esagerazione dolosa del danno
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Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte o sottratte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, decade dal diritto all’indennizzo
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Art. 4.5 - Procedure per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato dalle Parti direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico. I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però aver alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 4.6 - Mandato dei periti
I Periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui Art.4.3;
3) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità dei beni assicurati, che deve corrispondere a quanto stabilito all’Art.2.3, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all’Art.2.4 e successivi;
4) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio in conformità al disposto dell’Art.2.4 e successivi.
I risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo della perizia. I Periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità.
Art. 4.7 - Indennizzo
L’ammontare complessivo del risarcimento per uno o più sinistri non può mai eccedere la Somma assicurata, al netto della franchigia che resta a carico dell’Assicurato.
Se la Somma assicurata fosse inferiore a quella definita all’Art.2.3, valutata al momento del sinistro, l’Assicurato, rimanendo per la differenza Assicuratore in proprio, sopporta in tale qualità la sua parte proporzionale di danno.
Art. 4.8 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del sinistro, il pagamento sarà fatto solo quando l’Assicurato dimostri che non ricorre alcuno dei casi previsti dall’Art.2.5 d).
Art. 4.9 - Limitazione dell’Assicurazione in caso di esistenza di altre assicurazioni
Se al momento del sinistro esistono altra o altre assicurazioni sulle stesse cose per uno o più degli stessi rischi, la presente Assicurazione ha effetto soltanto per la parte di danno eccedente l’ammontare che risulta coperto da tale altra o tali altre assicurazioni.
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Art. 4.10 - Titolarità dei diritti nascenti dalla Polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla Polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società. Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di Polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell’interesse Assicurato.
Art. 4.11 - Ispezione dei beni assicurati
La Società ha sempre il diritto di visitare i beni assicurati e l’Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
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di Generaenergia Mod. GE09/01 - Edizione 27.06.2012
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(operante se espressamente richiamata) DEFINIZIONI
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono il significato qui precisato:
Periodo d’indennizzo Il periodo, durante il quale i risultati dell’attività risentono delle conseguenze del sinistro, che ha inizio al momento del sinistro e ha la durata massima indicata in polizza. Esso non viene modificato per effetto della scadenza, della risoluzione o della sospensione del contratto avvenuti posteriormente alla data del sinistro.
Somma Assicurata La somma a tale titolo indicata in polizza, comprensiva dei contributi pubblici, a qualsiasi titolo erogati (detta anche fatturato nella sezione RCP).
Costi Variabili della produzione venduta:
L’importo formato dai costi dei componenti produttivi direttamente variabili con la vendita e la produzione realizzata dall’Assicurato. A titolo puramente esemplificativo il costo variabile della produzione venduta é dato dalla differenza tra rimanenze finali e rimanenze iniziali, sommata all’acquisto materie prime, ai costi per il personale, per i consumi energetici, per manutenzione, per lavorazioni presso terzi, per trasporti, per imballaggi e per altri costi industriali variabili connessi con l’attività produttiva.
Certificati Verdi Titoli annuali emessi dal GSE sulla base dell’energia incentivabile che hanno un periodo di validità o periodo di diritto di rilascio prestabiliti differenziati per fonte.
I Certificati Xxxxx possono essere richiesti:
- a preventivo: in base alla producibilità attesa dell’impianto;
- a consuntivo: in base all’energia effettivamente prodotta dall’impianto nell’anno precedente rispetto a quello di emissione.
Qualora l’emissione di tali CV sia stata richiesta a preventivo, i produttori sono tenuti successivamente a compensarne l’emissione e ad inviare copia della dichiarazione al GSE attestante l’effettiva produzione di energia elettrica realizzata nell’anno cui si riferiscono i CV.
Data di entrata in esercizio
di un impianto
La data in cui si effettua il primo funzionamento in parallelo con il sistema elettrico anche a seguito di potenziamento, rifacimento totale o parziale, riattivazione.
Data di entrata in esercizio commerciale
La data, comunicata dal produttore al GSE, a decorrere dalla quale, ha inizio il periodo di incentivazione.
Energia netta prodotta (EA)
Energia incentivabile (E)
Energia lorda misurata ai morsetti dei gruppi di generazione, diminuita dell’energia elettrica assorbita dai servizi ausiliari o per auto consumo, delle perdite nei trasformatori e delle perdite di linea, fino al punto di consegna dell’energia elettrica alla rete con obbligo di connessione di Terzi.
Grandezza pari all’energia netta prodotta (EA) modificata in funzione della categoria di intervento sull’impianto, in funzione della data di entrata in esercizio ed in funzione delle normative di legge.
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Energia (Ecv) Energia corrispondente al numero di certificati verdi riconosciuti.
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SEZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Valore
dei Certificati Verdi
E' il prezzo medio, riconosciuto ai CV registrato l’anno precedente dal GME e trasmesso al GSE, che deve tenere conto anche di eventuali coefficienti (costanti da moltiplicare per il tipo di fonti) per impianti superiori ad una determinata potenza nominale media annua contenuta nei Decreti Legislativi.
Tariffa fissa omnicomprensiva
Su richiesta del produttore, gli impianti entrati in esercizio in data successiva al 31/12/2007, di potenza nominale media annua non superiore a 1 MW e potenza elettrica non superiore a 0,2 MW per gli impianti eolici, la produzione di energia elettrica può essere incentivata, in alternativa ai CV, con tariffa fissa omnicomprensiva.
Polizza di riferimento La polizza (costituita dalle Sezioni Sempre operanti INCENDIO e GM e dalle sezioni attivate se richiamate) alla quale questa assicurazione si riferisce al fine di verificarne l’operatività.
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NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DANNI DA INTERRUZIONE DI ESERCIZIO
Art.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga ad indennizzare le perdite che possono derivare da interruzione totale o parziale causati all’attività dichiarata da un sinistro indennizzabile nei termini delle Sezioni Danni Materiali delle coperture di riferimento Incendio e/o Guasto Macchine nei luoghi indicati nella suddetta polizza e nei quali l’attività stessa si svolge, fatte salve le eccezioni di cui al successivo Art. 2, sempre che l’impianto sia collegato alla rete elettrica.
Art. 2 - Esclusioni
Sono escluse le perdite o le spese:
a) conseguenti ad un sinistro, ancorché indennizzabile a termini della polizza danni materiali causato da:
- furto, rapina;
- dolo o colpa grave del Contraente o dell'Assicurato, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- tumulti popolari, scioperi, sommosse, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difetto di rendimento del macchinario o mancato raggiungimento delle performance attese;
- danni ai Supporti Dati e ricostruzione Archivi e/o Programmi;
- danni in serie, intendendosi per tali quelli derivanti da sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più cose ed in diversi periodi.
b) conseguenti ad inattività o prolungamento/estensione (dell’inattività) causati da:
- difficoltà di ricostruzione, ripristino o rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate imputabili a cause esterne quali regolamenti urbanistici locali o statali o altre norme di legge, vincoli contrattuali, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino la fornitura di materiali, stati di guerra;
- mancata disponibilità da parte dell’Assicurato dei mezzi finanziari sufficienti per la ripresa dell’attività;
- revisioni, modifiche o miglioramenti effettuati in occasione della rimessa in efficienza o del rimpiazzo delle macchine o degli impianti danneggiati o distrutti;
- penali o indennità o multe dovute a Terzi;
- giornate di sospensione dell’attività che si sarebbero rese necessarie comunque, per qualunque motivo, anche se il sinistro non si fosse verificato.
Art. 3 - Somma Assicurata
Per Somma Assicurata si intende l’importo, indicato in scheda di polizza, ottenuto moltiplicando la quantità di energia netta prodotta (espressa in KWh) durante l’ultimo esercizio finanziario, per il ricavo unitario di energia (espresso in €/KWh) cui vengono aggiunti i contributi pubblici a vario titolo erogati secondo le disposizioni di legge in vigore.
Ove si tratti del primo anno di attività dell’impianto, e non vi siano quindi evidenze riguardo l’ultimo esercizio finanziario, si farà ricorso ai documenti di Budget o alle previsioni documentate dalle schede tecniche dell’impianto.
Art. 4 - Modalità degli aggiornamenti della Somma Assicurata - Obblighi di comunicazione
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Entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare alla Società la quantità di Energia netta prodotta, il Corrispettivo unitario di energia e la Somma Assicurata.
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Al ricevimento di tali dati la Società emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:
a) la nuova Somma Assicurata;
b) l’ammontare del premio anticipato per l’annualità assicurativa futura, calcolato sulla base della nuova Somma Assicurata.
Qualora il Contraente o l’Assicurato non comunichi la quantità di Energia netta prodotta, il Corrispettivo unitario di energia e la Somma Assicurata, la Società può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso. Al verificarsi della chiusura in perdita di due esercizi consecutivi, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione, se ed a quali condizioni proseguire l’assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti, entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni, il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà al rimborso della parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 5 - Determinazione del danno
L’ammontare dell’indennizzo (al lordo della franchigia), viene così calcolato:
1) si stima la quantità di energia netta che si sarebbe potuta produrre nel periodo interessato dal sinistro (espressa in kwh), rilevando la quantità di energia prodotta nei 12 mesi antecedenti quello del sinistro, tenendo conto di tutte quelle circostanze che ne avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione nel periodo interessato dal sinistro se questo non fosse avvenuto. Nel caso in cui il sinistro avvenga durante il primo anno di funzionamento dell’impianto, si farà riferimento ai dati di Budget o ai dati previsionali documentati dalle schede tecniche dell’impianto come previsto nell’Art 3;
2) si rileva la quantità di energia netta (espressa in KWh) comunque prodotta durante il periodo di riduzione/interruzione dell’esercizio;
3) la differenza tra i punti 1) e 2) viene moltiplicata per il ricavo unitario di energia (€/KWh) contrattualizzato dal Contraente /Assicurato con il gestore della rete per il periodo in oggetto;
4) si stima la quantità di energia incentivabile che si sarebbe potuta produrre nel periodo interessato dal sinistro (espressa in kwh), rilevando la quantità di energia prodotta nei 12 mesi antecedenti quello del sinistro, tenendo conto di tutte quelle circostanze che ne avrebbero modificato, ed in quale misura, la produzione nel periodo interessato dal sinistro se questo non fosse avvenuto. Nel caso in cui il sinistro avvenga durante il primo anno di funzionamento dell’impianto, si farà riferimento ai dati di Budget o ai dati previsionali documentati dalle schede tecniche dell’impianto come previsto nell’Art 3;
5) si rileva la quantità di energia incentivabile (espressa in KWh) comunque prodotta durante il periodo di riduzione/interruzione dell’esercizio;
6) la differenza tra i punti 4) e 5) viene moltiplicata per il valore dell’incentivo previsto dalla legge;
7) all’importo determinato dalla somma dei precedenti punti 3) e 6), va sottratto l’importo dei Costi Variabili attinenti alla produzione di energia venuti a cessare in seguito al fermo o alla riduzione dell’attività dell’impianto (espresso in €);
8) all’importo così ottenuto vanno aggiunte le Spese Supplementari di cui all’art. 19.
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Se il produttore di energia ha optato per la forma di incentivazione a Tariffa Fissa Omnicomprensiva, il comma 3) b) viene sostituito dalla differenza tra il Ricavo da incentivo atteso e quello effettivamente pervenuto nel periodo toccato dal sinistro, ove per Ricavo da incentivo atteso si intende il valore della tariffa (€/KWh) erogata dal gestore della rete per la vendita, contrattualizzato col gestore della rete, moltiplicato per l’ammontare della produzione media annua venduta al gestore della rete (KWh totali).
Se l’attività dichiarata è divisa in settori distinti o in linee omogenee di prodotto per i quali è possibile determinare le rispettive quantità di Energia netta prodotta, ricavo unitario di energia e valore dell’incentivo, le disposizioni di cui sopra si applicheranno separatamente ad ogni settore o linea interessati dal sinistro.
Qualora l’Assicurato non riprenda più l’attività dichiarata in polizza, per cause indipendenti dalla sua volontà, l’indennizzo è limitato ai maggiori costi sostenuti dall’Assicurato stesso nel tentativo di riprendere detta attività, a partire dalla data del sinistro e xxxxxx non pervenga alla decisione di abbandonare l’attività stessa, comunque per un periodo massimo non eccedente i tre mesi.
Art. 6 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni e i diritti nascenti dalla polizza, non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento e alla liquidazione dei danni. L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.
Art. 7 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate dalla polizza di riferimento ed il Contraente o l’Assicurato ha l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 8 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:
a) eseguire o permettere che siano eseguiti tutti quegli interventi che siano ragionevolmente attuabili per evitare o contenere al minimo ogni interruzione o riduzione dell'attività e per evitare o diminuire la perdita indennizzabile conseguente;
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b) darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell'art. 1913 del Codice Civile;
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c) fornire a proprie spese alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza, entro trenta giorni dalla fine del periodo di indennizzo, uno stato particolareggiato delle perdite subite per l'interruzione o la riduzione dell'attività;
d) tenere a disposizione, tanto della Società quanto dei Periti, i propri registri e libri, i conti, le fatture e qualsiasi altro documento nonché fornire a proprie spese tutti quei documenti, prove, informazioni, chiarimenti e qualsiasi altro elemento che possa essere ragionevolmente richiesto dalla Società e dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche;
e) per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino e alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle merci sia finite che in corso di lavorazione.
L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell’art. 2.1 delle Condizioni Generali di Assicurazione.
Art. 9 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Art. 10 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;
b) oppure, a richiesta di una delle Parti, fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro e anche prima, su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
Art. 11 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, causa e modalità di formazione del danno da interruzione d'esercizio;
b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 8 (obblighi in caso di sinistro) della presente sezione;
d) verificare l’applicabilità del disposto di cui all’art.12 (assicurazione parziale) della presente sezione;
e) procedere alla stima e alla liquidazione del danno
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Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell’art. 10 lettera b), i risultati delle operazioni peritali, concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui alle lettere d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsiasi azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 12 - Assicurazione parziale
Se al momento del sinistro la Somma Assicurata risulta inferiore alla somma calcolata come da Art.3 della presente sezione sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.
Art. 13 - Cessazione del rischio, Risoluzione del contratto
Il contratto è risolto al verificarsi di una delle seguenti condizioni :
- fallimento o ammissione del Contraente alla procedura di amministrazione controllata o ad altra procedura concorsuale;
- messa in liquidazione o cessazione dell'azienda.
In tutti i casi, il premio dell'annualità in corso è dovuto per intero alla Società.
Art. 14 - Cessione o alienazione, fusione o scissione
Nel caso di cessione o alienazione, parziale o totale, dell’Azienda assicurata, oppure di fusione o scissione, è facoltà della Società decidere entro il trentesimo giorno dalla comunicazione o dal momento in cui la Società ne è venuta a conoscenza, se ed a quali condizioni proseguire l'assicurazione. Se non vi è accordo tra le Parti entro il trentesimo giorno dalla notifica delle nuove condizioni il contratto è automaticamente risolto e la Società provvederà all'eventuale rimborso della parte del premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 15 - Franchigia
Il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro di un importo pari alla somma assicurata complessiva divisa per il numero dei giorni lavorativi annui, indicato in scheda polizza, moltiplicata per il numero di giorni di franchigia, indicato in scheda polizza.
Art. 16 - Limite massimo dell'indennizzo
Per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare, per uno o più sinistri che avvengano nel medesimo periodo d'assicurazione, somma maggiore di quella assicurata.
Nel caso in cui il Contraente o l'Assicurato ottemperi agli obblighi di cui all'art.4 della presente Sezione, la Società si impegna a ritenere garantito, per il periodo non superiore al 10% (diecipercento) della somma stessa.
Art. 17 - Aggiustamenti
In fase di determinazione del danno il perito terrà conto di alcuni aggiustamenti quali ad esempio, a titolo puramente esemplificativo ma non esaustivo:
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- se durante il periodo d’indennizzo il Contraente o l’Assicurato realizzerà ricavi di vendita in ubicazione diversa da quella indicata in polizza, a beneficio proprio, sia direttamente sia per altrui tramite, quanto pagato o pagabile all’Assicurato stesso per effetto di tali ricavi sarà incluso nel calcolo dell’indennizzo dovuto nel periodo d’indennizzo;
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- la diminuzione dei ricavi da Certificati Xxxxx, qualora questi risultino revocati e/o scaduti e/o non rinnovati;
- relativamente alla produzione di energia solo eolica, la perdita di rendimento di circa il 10% durante il primo anno di attività dell’impianto dovuta alla trasformazione della corrente alternata in corrente continua e viceversa.
Art. 18 - Sospensione dell'assicurazione
In caso di inattività dell’impianto per cause diverse da quelle previste dalla presente polizza, l’assicurazione è sospesa fino al momento in cui l’attività assicurata viene, in tutto o in parte, ripresa.
Quando la ripresa dell’attività sia parziale, l’effetto dell’assicurazione è limitato alla parte della stessa che continua ad essere in attività.
Il premio dell’annualità in corso rimane acquisito per intero dalla Compagnia.
Art. 19 - Spese Supplementari
La Società in caso di sinistro indennizzabile a termini della presente polizza che provochi l'interruzione parziale o totale della attività assicurata, indennizza l'Assicurato, fino alla concorrenza del limite indicato in scheda di polizza, delle spese straordinarie documentate, necessariamente e ragionevolmente sostenute durante il periodo dell'indennizzo per il proseguimento dell’attività.
L’indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza fra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell’attività che sarebbero state sostenute dall’Assicurato in assenza di sinistro.
La Società non indennizza le maggiori spese conseguenti a prolungamento ed estensione dell’inattività causati da:
- scioperi, serrate, provvedimenti imposti dall’Autorità;
- difficoltà di reperimento di beni o servizi necessari all'attività e imputabili a causa di forza maggiore, quali, a titolo d’esempio, disastri naturali, scioperi che impediscano o rallentino le forniture, stati di guerra.
La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzo delle cose distrutte o danneggiate ed é comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei 6 (sei) mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.
Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dall’articolo “Assicurazione parziale” delle “Norme che Regolano l’Assicurazione Incendio”, pertanto si intende prestata a primo rischio.
La presente estensione di garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite indicato in scheda di polizza.
Art. 20 - Fornitori di energia, vapore, gas, acqua, rete telefonica
(non operante per i danni rientranti nella Sezione Guasti Macchine)
Nei limiti e alle condizioni stabilite dalla presente polizza, la Società indennizza i danni da interruzione totale o parziale dell’attività assicurata causata da un sinistro che abbia colpito un impianto di produzione o distribuzione di pubblici servizi (energia, vapore, gas, acqua, rete telefonica), causandone interruzione o riduzione delle forniture, posto entro un raggio di 3000 metri all’ubicazione indicata in polizza, utilizzato dall’Assicurato per lo svolgimento dell’attività dichiarata in polizza. La presente garanzia si intende prestata fino a concorrenza del limite indicato in scheda di polizza.
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Art. 21 - Impedimento d'accesso
(non operante per la Sezione Guasti Macchine)
La Società si obbliga ad indennizzare l’Assicurato della perdita di Ricavi e Incentivi e delle spese supplementari, a seguito di sinistro, causato da un evento indennizzabile a termini della sezione Incendio della presente polizza, che abbia colpito, entro un raggio di 1000 metri lineari dall’ubicazione indicata in polizza, le vie di accesso ovvero insediamenti di terzi posti lungo tali vie di accesso causandone impedimento o difficoltà di percorrenza.
Il Contraente/Assicurato deve adoperarsi affinché possano venire eseguite tutte le indagini, gli accertamenti ed i controlli necessari ai fini della determinazione dell’impedimento o difficoltà di accesso all’ubicazione indicata in polizza e vengano prese tutte le misure atte a contenere l’effetto del sinistro sulla propria attività.
La presente estensione di garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non superiore a 7 giorni lavorativi consecutivi e fino a concorrenza del limite indicato in scheda di polizza.
Art. 22 - Interruzione da parte dell'Autorità
(non operante per la Sezione Guasti Macchine)
La Società si obbliga ad indennizzare l'Assicurato della perdita di Ricavi e Incentivi e delle spese supplementari conseguenti a inattività causati da provvedimenti imposti dall'Autorità che precludano l'accesso all'ubicazione, colpita da sinistro indennizzabile a termini della sezione Incendio della presente polizza, ove l'Assicurato svolge l'attività dichiarata.
La presente estensione di garanzia si intende prestata per un periodo di indennizzo per singolo sinistro non supeiore a 7 giorni lavorativi consecutivi e fino a concorrenza del limite indicato in scheda in polizza.
Art. 23 - Recesso da garanzie della Sezione Incendio
Nel caso in cui, nell’ambito della Sezione Incendio, la Società o il Contraente si avvalessero della facoltà di recedere dalle garanzie 3) “Inondazioni, alluvioni, allagamenti” e 4) “Terremoto" previste all’art. 2.4 della Sezione Incendio, la Società inoltre rimborserà per la presente Sezione la quota di premio imponibile determinata in relazione ai relativi tassi indicati in polizza per il periodo di rischio non corso.
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di Generaenergia Mod. GE09/01 - Edizione 27.06.2012
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(operante se espressamente richiamata)
1. RISCHI ASSICURATI
Art. 1.1 - Responsabilità Civile verso terzi
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese), quale civilmente responsabile ai sensi di legge per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati (in seguito denominati danni materiali) e per morte o lesioni personali, involontariamente cagionati a terzi, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla:
Gestione dell’impianto di produzione di bio-energia descritto nella Scheda di polizza. Sono comprese le attività e i servizi strettamente connessi ed accessori.
L’assicurazione comprende anche la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato per danni imputabili a fatto doloso di persone addette alle attività per le quali è prestata l’assicurazione e delle quali debba rispondere ai sensi di legge.
L’assicurazione vale, fino a concorrenza del massimale indicato in Scheda di polizza, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un sinistro risarcibile ai termini della presente Sezione.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, le persone con cui il Contraente abbia in corso una unione civile o una convivenza di fatto, così come disciplinate dalla Legge n. 76/2016, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonchè tutti i componenti la sua famiglia anagrafica risultanti dal certificato di Stato di Famiglia;
b) quando l’Assicurato non sia una persona fisica: il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore che sia legale rappresentante e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
c) le persone che, essendo in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio, i lavoratori parasubordinati soggetti INAIL nonché tutti coloro i quali, indipendentemente dal loro rapporto con l’Assicurato, subiscano il danno in conseguenza della loro partecipazione manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazione o ad attività complementari svolte presso dipendenze dell’Assicurato;
d) le società le quali - rispetto all’Assicurato che non sia una persona fisica - siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 del Codice Civile, nonché gli amministratori delle medesime.
Art. 1.2 - Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato fino alla concorrenza della somma indicata nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:
a) ai sensi degli articoli 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e dell’articolo 13 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, per gli infortuni (escluse le malattie professionali) per i quali l’INAIL sia tenuto ad erogare una prestazione, sofferti da lavoratori da lui dipendenti (compresi gli apprendisti) assicurati ai sensi dei predetti D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 e Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 e addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
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b) ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento danni non rientranti nella disciplina del D.P.R 30 giugno 1965 n. 1124 e del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, cagionati ai lavoratori di cui al precedente punto A, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente (escluse le malattie professionali) non inferiore al 6%, calcolata in base alla tabella delle menomazioni di cui all’articolo 13 comma 2 lett. a) del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38.
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RESPONSABILITA' CIVILE VERSO TERZI E PRESTATORI DI LAVORO RCTO
Lavoratori parasubordinati e associati in partecipazione dell’Assicurato nonché prestatori d’opera, tutti in quanto soggetti all’INAIL, prestatori di lavoro cd. “interinale” di cui alla L. 196/97 e prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato agli effetti dei precedenti punti A. e B.
Soci e familiari coadiuvanti, tutti in quanto soggetti all’INAIL, sono equiparati ai lavoratori dipendenti dell’Assicurato limitatamente alla rivalsa INAIL di cui al precedente punto A.
La garanzia si intende estesa agli effetti dei precedenti punti A. e B. anche ai titolari e dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto nell’art. 3.7).
La garanzia è efficace a condizione che, al momento del sinistro, il lavoratore sia in regola con gli obblighi dell’assicurazione di legge o che, se si tratta di lavoratore subordinato o parasubordinato dell’Assicurato non in regola, l’irregolarità derivi da comprovata ed involontaria errata interpretazione delle norme vigenti in materia.
Per i dipendenti dell’Assicurato e i prestatori d’opera non soggetti all’INAIL l’assicurazione opera a termini del precedente punto B.
Tanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso terzi quanto l’assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro valgono anche in relazione alle azioni di rivalsa esperite dall’INPS, ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
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2. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE Art. 2.1 - Esclusioni
L’assicurazione non vale, sia in relazione alla Responsabilità Civile verso terzi (art. 1.1) che alla
Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 1.2):
a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;
b) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) per i danni derivanti da detenzione od impiego di esplosivi;
d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto;
e) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
f) per le attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera svolte presso terzi.
Per l’assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (art. 1.1), sono altresì esclusi i danni:
g) da circolazione su strade di uso pubblico o aree equiparate di veicoli a motore, da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
h) derivanti dall’uso di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti od azionati da persona che non abbia compiuto il 16° anno di età, o comunque non sia in possesso dei requisiti psico-fisici necessari per l’ abilitazione a norma delle disposizioni in vigore;
i) da furto e quelli a cose altrui derivanti da incendio, esplosione e scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute;
j) di cui l’Assicurato deve rispondere ai sensi degli artt.1783,1784,1785 bis e 1786 C.C.;
k) provocati da persone diverse da dipendenti dell’Assicurato o diverse da suoi lavoratori parasubordinati, soci e familiari coadiuvanti di cui si avvalga nell’esercizio della propria attività;
l) alle cose trasportate su mezzi di trasporto, sia in fase di carico o scarico, sia durante la sosta nell’ambito di dette operazioni; nonché a quelle che l’Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle in ogni caso trasportate, rimorchiate o sollevate;
m) ai mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell’ambito di esecuzione di dette operazioni;
n) alle opere in costruzione, alle cose sulle quali si eseguono i lavori ed a quelle trovantesi nell’ambito di esecuzione dei lavori;
o) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o venduti dopo la consegna a terzi. Da opere od installazioni in genere dopo l’ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l’esecuzione dei lavori. Per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto del compimento di ogni singola parte, che si considera compiuta dopo l’ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all’uso ed aperta al pubblico;
p) a condutture ed impianti sotterranei in genere, a fabbricati ed a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
q) derivanti dalla proprietà di immobili e dei relativi impianti fissi;
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r) dei quali l’Assicurato debba rispondere per responsabilità volontariamente assunte e non direttamente derivantigli dalla legge;
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s) di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento;
t) derivanti dal rischio della proprietà ed esercizio di bacini artificiali, dighe e condotte forzate.
Art. 2.2 - Estensione territoriale
L’assicurazione Responsabilità Civile verso terzi (art 1.1) e l’assicurazione Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro (art. 1.2) sono operanti per i danni verificatisi in Italia (compresi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano).
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3. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
Art. 3.1 - Estensione qualifica di terzi a ditte fornitrici o clienti e a personale in istruzione
A parziale deroga di quanto disposto dal art. 1.1 lett. c), sono considerati terzi:
a) i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di pulizia e di sorveglianza;
b) il personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage, ma escluso l’apprendistato) o per effettuare attività promozionali;
per i danni corporali subiti nello svolgimento delle loro mansioni, sempre che dall’evento derivino la morte o lesioni personali gravi o gravissime così come definite dall’art. 583 del Codice Penale.
Art. 3.2 - Responsabilità per fatto di ditte fornitrici o clienti e di personale non dipendente
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. k), la garanzia opera anche per la responsabilità civile che ricada sull’Assicurato, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi dai soggetti sottoindicati mentre attendono ai lavori per conto e nell’interesse dell’Assicurato:
a) i titolari e i dipendenti di aziende clienti e fornitrici o di trasporto che occasionalmente partecipano ai lavori di carico e scarico, nonché di aziende addette a servizi di pulizia e di sorveglianza;
b) personale non dipendente che, nel rispetto della vigente legislazione, si trovi occasionalmente a partecipare alle attività a cui si riferisce la presente assicurazione per l’effettuazione di prove pratiche su macchinari o per attività di istruzione (compresi gli stage) o per effettuare attività promozionali;
c) i prestatori di lavoro cd. “interinali” di cui alla L.196/97, i prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Xxxxx Xxxxx), le persone con contratto di associazione in partecipazione e i prestatori d’opera dei quali l’Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, per l’esecuzione di parte delle attività per le quali è prestata l’assicurazione;
d) i titolari e i dipendenti di aziende addette a servizi di manutenzione, riparazione e collaudo (fermo, per la gestione dei fabbricati, quanto disposto nell’art. 3.7).
Art. 3.3 - Committenza auto
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. g), l’assicurazione è altresì operante per la responsabilità civile che possa derivare all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 del Codice Civile quale committente di dipendenti e di altre persone menzionate nell’art. 1.2 della Sezione medesima diverse da soci, familiari e prestatori d’opera, muniti di regolare abilitazione alla guida, che, per suo conto, si trovano alla guida di autovetture, autocarri, motocicli, ciclomotori sempre che tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso nè da questi presi o dati in locazione. La garanzia comprende anche i danni per morte o lesioni personali subiti dai terzi trasportati. Non sono considerati terzi il conducente del veicolo e le persone che si trovino con il medesimo nei rapporti di cui al punto 1.1 lett. a).
Questa garanzia è prestata con una franchigia assoluta indicata in scheda di polizza.
Art. 3.4 - Danni a mezzi sotto carico e scarico o in sosta
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.1 lett. m) della presente Sezione sono compresi i danni ai veicoli da trasporto (esclusi natanti e aeromobili) sotto carico e scarico o in sosta, nonché agli autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori di terzi o di dipendenti (e di altre persone menzionate negli artt. 1.2 e 3.1 della Sezione medesima diverse da soci e familiari) stazionanti nell’ambito dei luoghi ove si svolge l’attività assicurata.
Non è, in ogni caso, assicurata la responsabilità riconducibile alla custodia di veicoli in sosta.
Sono inoltre esclusi i danni da mancato uso nonché quelli alle cose che si trovano sui veicoli stessi o al loro interno (in particolare restano esclusi i danni da furto e da incendio).
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Per ogni veicolo danneggiato è pattuita una franchigia assoluta indicata in scheda di polizza.
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Art. 3.5 - R.C. personale di tutti i dipendenti (compreso il responsabile del servizio di prevenzione e protezione a norma del D.Lgs. 81/2008)
Ad integrazione dell’art. 1.1 si precisa che l’assicurazione vale anche per la responsabilità civile personale e diretta dei dipendenti dell’Assicurato, nonché di lavoratori parasubordinati, familiari e soci coadiuvanti, tutti regolarmente iscritti all’INAIL, per danni materiali e per morte o lesioni personali involontariamente cagionati a terzi (escluso l’Assicurato stesso) nello svolgimento delle loro mansioni.
L'assicurazione inoltre vale anche per la responsabilità civile imputabile al "Responsabile del servizio di prevenzione e protezione" (sia o meno dipendente dell'Assicurato) ai sensi del D.Lgs. 81/2008. Nel caso in cui questi non sia dipendente dell'Assicurato, l'assicurazione è prestata limitatamente all'attività svolta per l'azienda assicurata.
Agli effetti della presente condizione particolare sono considerati terzi i soggetti contemplati negli artt. 1.2 (Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro) e 3.1 (Estensione qualifica di terzi) per le conseguenze di infortuni subiti nello svolgimento delle proprie mansioni. Per essi anche la garanzia di cui al presente articolo opera nei termini previsti dai suddetti artt. 1.2 e 3.1.
I limiti stabiliti in Scheda di polizza per il danno relativo alla domanda di risarcimento restano, ad ogni effetto, unici, anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati fra di loro.
Art. 3.6 - Operazioni di consegna e approvvigionamento
Ad integrazione dell’art. 1.1 si precisa che l’assicurazione comprende i danni verificatisi presso terzi durante le operazioni di approvvigionamento di materiale o merci e durante la consegna dei prodotti, senza installazione, montaggio o posa in opera dei medesimi.
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 2.1 lett. n) e i) della sezione Responsabilità Civile, relativamente alla presente estensione di garanzia, sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell’ambito di esecuzione di dette operazioni e i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, diverse da veicoli a motore.
La presente estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività per sinistro, per anno assicurativo o, se di minor durata, per l’intero periodo di assicurazione, con limiti, scoperto e franchigia stabiliti nella scheda di polizza
Restano esclusi i danni alle cose che siano oggetto di tali operazioni e i danni da furto.
Art. 3.7 - Conduzione e proprietà dei fabbricati ove si svolge l'attività
A parziale deroga dell’art. 2.1 lett. q) della presente Sezione sono compresi i danni derivanti dalla proprietà (o altro diritto reale di cui l’Assicurato sia titolare), oltre che dalla conduzione dell’impianto di produzione di bio-energia indicato nella Scheda di polizza e dei fabbricati e locali a servizio dell’impianto/macchinario stesso.
Nei fabbricati si intendono comprese le relative pertinenze e gli impianti fissi al loro servizio, i serramenti, cancelli o portoni comunque azionati, muri di cinta, recinzioni in genere, aree verdi ed alberi, anche di alto fusto.
Non è assicurata la responsabilità derivante da aree adibite a parcheggio.
Inoltre non sono compresi i danni derivanti da umidità, stillicidio od insalubrità dei locali.
Limitatamente ai danni conseguenti a spargimento di acqua o il rigurgito di fogna viene applicata una franchigia assoluta, per sinistro, come stabilito nella scheda di polizza.
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La garanzia comprende i danni derivanti dai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione restando inteso che, ove la manutenzione fosse affidata a terzi, la garanzia opererà per la Responsabilità Civile incombente all’Assicurato nella sua qualità di committente di tali lavori.
La garanzia comprende i danni dei quali l’Assicurato sia tenuto a rispondere in qualità di committente di lavori rientranti nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/2008 sempre che:
- l’Assicurato abbia designato il responsabile dei lavori, il coordinatore per la progettazione ed il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, conformemente a quanto disposto dal D.Lgs. 81/2008;
- dall’evento siano derivati in capo al danneggiato la morte o lesioni personali gravi o gravissime, così come definite dall’art. 583 del codice penale.
Non sono compresi i danni derivanti da lavori di ampliamento, sopraelevazione o demolizione.
In ogni caso la garanzia opera esclusivamente se i lavori vengono affidati a imprese in regola con l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro.
Art. 3.8 - Cose indossate o portate da terzi nelle aree di pertinenza dell'attività
I danni derivanti da distruzione o deterioramento delle cose di terzi, che non partecipino all’attività assicurata né ad attività complementari, indossate o portate nell’ambito delle aree di pertinenza,ove si svolge l’attività assicurata e non consegnate all’Assicurato sono comprese in garanzia con applicazione, per ogni persona danneggiata, di una franchigia assoluta ed un limite di indennizzo per ogni sinistro come stabilito nella scheda di poliza.
- gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla preparazione, somministrazione di cibi e bevande; questa garanzia vale anche per i danni per morte e lesioni personali subiti dai dipendenti e dai visitatori;
- servizio di vigilanza, effettuato con guardiani anche armati e con cani;
- esistenza nell’ambito dell’azienda di distributori automatici di bevande e simili;
- organizzazione di visite guidate, corsi di aggiornamento professionale, convegni, seminari e manifestazioni in genere;
Art. 3.9 - Garanzie addizionali
Sono compresi in garanzia i danni derivanti da:
- organizzazione di gite aziendali e di attività ricreative varie per danni cagionati a terzi, compresi i partecipanti (ferma l’esclusione dell’art. 2.1 lett. g));
- partecipazione ad esposizioni, fiere, mostre e mercati compreso il rischio derivante dall’allestimento e dallo smontaggio degli stands; nel caso allestimento e smontaggio siano svolti a cura di terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato come committente dei lavori. A parziale deroga dell’art. 2.2, la presente garanzia vale anche per i danni verificatisi negli U.S.A. e in Canada; in questo caso opera una franchigia assoluta di euro 5.000,00;
- servizi sanitari aziendali, prestati in ambulatori, infermerie e posti di pronto soccorso all’interno dell’azienda;
- proprietà e manutenzione di insegne, cartelli pubblicitari, striscioni con l’intesa che, qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell’Assicurato come committente dei lavori. Sono esclusi i danni ai beni sui quali sono affissi insegne, cartelli e striscioni;
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- urto, collisione e ribaltamento di veicoli in circolazione su strade adiacenti all'azienda assicurata in conseguenza di esalazioni fumogene originate da incendio di cose dell'Assicurato (a parziale deroga delle esclusioni dell'art. 2.1 lett. g) e lett. i)).
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Art. 3.10 - Lavori presso terzi
Nel caso in cui l’Assicurato svolga occasionalmente anche attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera di impianti, macchinari, cose in genere il tutto inerente l’attività assicurata, l’assicurazione di cui alla Sezione Responsabilità Civile verso Terzi e verso Prestatori di lavoro comprende, a parziale deroga di quanto indicato all’art 1.2 lett. f) della sezione medesima, anche i danni avvenuti in occasione di tali attività, svolte presso terzi direttamente dall’Assicurato e/o dai suoi dipendenti.
Nel caso in cui l’Assicurato incarichi terzi, in regola con l’assicurazione obbligatoria per gli infortuni sul lavoro, di tali attività l’assicurazione opera in relazione alla responsabilità derivante all’Assicurato in quanto committente di tali lavori.
A parziale deroga di quanto indicato all’art. 2.1 lett. n) e i) della sezione Responsabilità Civile, relativamente alla presente estensione di garanzia, sono compresi i danni a cose di terzi che si trovino nell’ambito di esecuzione dei lavori e i danni a cose di terzi derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell’Assicurato o da lui detenute, diverse da veicoli a motore.
La presente estensione di garanzia è prestata, relativamente ai danni materiali e ai relativi danni da interruzione o sospensione di attività per sinistro, per anno assicurativo o, se di minor durata, per l’intero periodo di assicurazione, con limiti, scoperto e franchigia stabiliti nella scheda di polizza.
Tali limiti devono intendesi i medesimi di quelli previsti nell’art. 3.6 della sezione Responsabilità Civile e non aggiuntivi ad essi.
Restano esclusi i danni alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori, i danni da furto nonché ogni altra esclusione prevista dall’art. 2.1 della Sezione Responsabilità Civile verso Terzi non espressamente derogata.
Si precisa che la presente estensione vale sia ai fini della Responsabilità Civile verso terzi, sia della Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro.
Art. 3.11 - Inquinamento accidentale
A parziale deroga di quanto disposto dall’art. 2.1 lett. s) della presente Sezione, detta assicurazione comprende anche i danni conseguenti ad inquinamento derivante da rottura accidentale di impianti, condutture e attrezzature assicurati nella presente Sezione che si trovano nell’ubicazione di polizza.
La presente estensione di garanzia è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, con limiti, scoperto e franchigia stabiliti nella scheda di polizza.
Art. 3.12 - Produzione e distribuzione di energia elettrica
La garanzia si intende estesa anche per l’attività di produzione e vendita di energia elettrica effettuata direttamente al GRL (Gestore della Rete Locale).
La presente estensione di garanzia è prestata, per sinistro e per anno assicurativo, o se di minor durata, per l’intero periodo di assicurazione, con limiti, scoperto e franchigia stabiliti nella scheda di polizza.
Tale estensione di garanzia non comprende i danni:
- derivanti da interruzioni o sospensioni – totali o parziali – dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e i servizi;
- agli apparecchi ed agli impianti degli utenti finali destinati alla utilizzazione dell'energia erogata;
- conseguenti alla mancata attivazione e/o interruzione anche temporanea dell'erogazione del prodotto e/o servizio di energia elettrica o ad oscillazione di tensione;
- da sabotaggio, sciopero, atti di terrorismo, causa di forza maggiore, disposizioni di Pubblica Autorità e autorità amministrative (statali, regionali, di polizia ecc.), da azioni volontarie e/o programmate dall'Assicurato e Contraente;
- dovuti a vizio o difetto originario del prodotto energia elettrica.
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Art. 3.13 - Franchigie danni materiali
Resta fra le parti convenuto che l'assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata - limitatamente ad ogni danno materiale - con una franchigia assoluta stabilita in scheda di polizza, nel senso che l'Assicurato conserverà a suo carico il risarcimento fino a tale importo per ciascun danno e che l'infrascritta Società sarà obbligata a tenerlo indenne soltanto per l'eccedenza rispetto a tale somma.
Di conseguenza, s'intendono elevate a tale misura le eventuali franchigie di importo inferiore previste dalle Condizioni Particolari, mentre restano ferme le franchigie di importo superiore ivi eventualmente previste.
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4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
Per l'assicurazione di:
a) Responsabilità Civile verso terzi, la denuncia deve essere fatta per iscritto e contenere la narrazione del fatto, l’indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
b) Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, il Contraente o l’Assicurato deve fare denuncia alla Società soltanto degli infortuni per i quali ha luogo l’inchiesta pretorile a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 3 giorni da quello in cui l’Assicurato ha ricevuto l’avviso per l’inchiesta e deve essere corredata da copia dell’analoga denuncia fatta all’INAIL. Inoltre, se per l’infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne abbia notizia.
Del pari, deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’infortunato o suoi aventi diritto nonché dall’Istituto assicuratore infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti, rispettivamente, ai sensi degli articoli 10 ed 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant’altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l’assicurazione obbligatoria sia l’infortunio denunciato in relazione all’assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.
L’Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve inoltre far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro cinque giorni dalla data della notifica.
Il Contraente o l’Assicurato deve, inoltre, dare tempestiva comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione proposta dall’INPS ai sensi dell’articolo 14 della legge 12 giugno 1984, n. 222.
Art. 4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
Art. 4.3 - Assicurazione parziale (regola proporzionale)
Se dalle stime fatte con le modalità dell’art. 4.6 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno - della Sezione Incendio, risulta che la sommatoria dei valori delle partite Fabbricato e Macchinario eccedeva al momento del sinistro la somma assicurata complessiva per tali partite nella Sezione Incendio maggiorata del 10 %, la società risarcirà il danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato così maggiorato e quello risultante al momento del sinistro.
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(operante se espressamente richiamata)
1. RISCHI ASSICURATI
Art.1.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato, fino a concorrenza delle somme indicate nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile, ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi, spese) di danni involontariamente cagionati a terzi da difetto del prodotto:
Energia elettrica immessa in rete direttamente al GRL (Gestore di Rete Locale), prodotta esclusivamente dagli impianti assicurati nella Sezione di RCT/O - per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore - dopo la loro consegna a terzi, per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose, in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione ai rischi per i quali è stipulata l’assicurazione.
L’assicurazione vale, fino a concorrenza della somma indicata nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione, anche per i danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell’utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole e di servizi, purché conseguenti ad un fatto risarcibile a termini della presente Sezione.
Ai fini della presente assicurazione non sono considerati terzi:
a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
b) il dipendente dell’Assicurato che subisca il danno in relazione all’attività lavorativa;
c) quando l’Assicurato non sia una persona fisica:
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l’amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui alla lett. a);
- le società che, rispetto all’Assicurato, siano qualificabili come controllanti, controllate, collegate ai sensi dell’Art. 2359 C.C.
L'assicurazione vale anche in relazione alla responsabilità civile derivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 114 del d.lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo).
Ai fini della presente Sezione, in deroga a quanto disposto nella Parte Comune, con la parola “sinistro” si designa la richiesta di risarcimento relativa a danni per i quali è prestata l’assicurazione medesima.
A maggior precisazione della presente Sezione, per fatturato si intende il volume d’affari relativo all’attività caratteristica del Contraente/Assicurato, pari alla quantità di energia prodotta (espressa in Kw/H) durante l’ultimo esercizio finanziario per il ricavo unitario di energia (espresso in €/KWh) cui vengono aggiunti i contributi pubblici a vario titolo erogati secondo le disposizioni di legge in vigore. Ove si tratti del primo anno di attività dell’impianto, e non vi siano quindi evidenze riguardo l’ultimo esercizio finanziario, si farà ricorso ai documenti di Budget o alle previsioni documentate dalle schede tecniche dell’impianto.
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RESPONSABILITA' CIVILE PRODOTTI
2. DELIMITAZIONE DELL'ASSICURAZIONE
Art. 2.1 - Esclusioni
L’assicurazione non vale:
a) per i danni derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostanze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione di particelle atomiche;
b) per i danni verificatisi in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti dall’amianto o prodotti contenenti amianto;
d) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da onde elettromagnetiche o campi elettromagnetici;
e) per le attività di rimozione, installazione, manutenzione, posa in opera svolte presso terzi;
f) per le spese di rimpiazzo del prodotto o di sue parti, le spese di riparazione o gli importi pari al controvalore del prodotto;
g) per le spese e gli oneri per il ritiro dal mercato di qualsiasi prodotto;
h) per le spese da chiunque sostenute in sede extragiudiziale per ricerche e indagini volte ad accertare le cause del sinistro, salvo che dette ricerche, indagini e spese siano state preventivamente autorizzate dalla Società;
i) per i danni derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge;
j) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti destinati all’industria aeronautica ed aerospaziale;
k) per i danni di qualunque natura direttamente o indirettamente derivanti da prodotti geneticamente modificati, nonché i danni da encefalopatia spongiforme bovina (BSE) variante umana;
l) per i danni direttamente riconducibili a violazioni di leggi, norme o regole tecniche ai fini della sicurezza dei prodotti a cui si riferisce l’assicurazione ed in vigore al momento della loro messa in circolazione;
m) per i risarcimenti a carattere punitivo (quali ad es. “punitive and/or exemplary damages”);
n) per i danni di qualsiasi natura e da qualunque causa determinati, conseguenti a:
- inquinamento;
- interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua;
- alterazione od impoverimento di falde acquifere, giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento.
Art. 2.2 Operatività della garanzia
L’assicurazione vale per le richieste di risarcimento presentate all’Assicurato per la prima volta durante il periodo di efficacia dell’assicurazione stessa.
In caso di più richieste di risarcimento originate da un medesimo difetto, la data della prima richiesta sarà considerata come data di tutte le richieste anche se presentate successivamente alla cessazione dell’assicurazione.
Art. 2.3 Estensione territoriale
L’assicurazione vale per i prodotti, per i quali l’Assicurato rivesta in Italia la qualifica di produttore, consegnati in Italia, San Marino e Città del Vaticano e per i danni ivi verificatisi.
Art. 2.4 - Limite di indennizzo - scoperti
Il limite “per più sinistri e per anno assicurativo” indicato nella Scheda di polizza relativa alla presente Sezione rappresenta il massimo esborso della Società:
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a) per più sinistri verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione o - per le polizze di durata inferiore all’anno - nell’intero periodo di assicurazione;
b) per “sinistri in serie” da intendersi come più sinistri dovuti ad uno stesso difetto, anche se manifestatosi in più prodotti;
xxxxx i limiti, pure indicati in Scheda di polizza, stabiliti per ogni sinistro nonchè per danni da interruzione o sospensione di attività e per danni materiali. Quest'ultimo limite si applica anche ai danni ai prodotti finiti o ad altre componenti di prodotti fabbricati in tutto o in parte con i prodotti assicurati.
L'assicurazione viene prestata con l'applicazione, per ogni sinistro, di limiti e scoperti stabiliti in Scheda di polizza.
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3. DICHIARAZIONI E ONERI DELL'ASSICURATO
Art. 3.1 - Qualifica dell'assicurato
L’assicurazione viene prestata a favore dell’Assicurato in quanto avente la qualifica di fabbricante.
Art. 3.2 - Divieto di divulgazione della copertura
L’assicurazione viene prestata sul presupposto che l’Assicurato non divulghi, in qualsivoglia forma, l’esistenza della stessa.
Art. 3.3 - Modalità di aggiornamento del premio sezione
Entro 90 giorni dalla data di approvazione del bilancio di ogni esercizio finanziario, il Contraente o l'Assicurato deve comunicare il fatturato come definito all’Art. 1.1 della presente Sezione.
Al ricevimento di tale dato la Società emetterà un'appendice, valida fino a nuova successiva comunicazione scritta, in cui verranno indicati:
a) il nuovo fatturato;
b) l’ammontare del premio anticipato per l’annualità assicurativa futura, calcolato sulla base del nuovo fatturato.
Qualora il Contraente o l’Assicurato non comunichi il fatturato, la Società può, fino al sessantesimo giorno dal termine ultimo previsto per la comunicazione suddetta, recedere dall'assicurazione con preavviso di trenta giorni. In tal caso essa, entro quindici giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 3.4 - Assicurazione parziale
Se al momento del sinistro il fatturato dichiarato per il calcolo del premio, risultasse inferiore al fatturato calcolato come da Art.1.1. della presente sezione sulla base dell’ultimo bilancio di esercizio approvato almeno trenta giorni prima del sinistro, l'indennizzo sarà ridotto in proporzione del rapporto tra questi due valori.
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4. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 4.1 - Obblighi in caso di sinistro
La denuncia del sinistro deve essere fatta per iscritto entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza. L’inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo. Alla denuncia devono poi far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.
L’Assicurato, a pena di decadenza dal diritto alla garanzia, deve inoltre far pervenire alla Società notizia di ogni atto a lui ritualmente notificato tramite Ufficiale Giudiziario entro cinque giorni dalla data della notifica.
Art. 4.2 - Gestione della vertenza di danno e spese legali
La Società assume, fino a quando ne ha interesse, la gestione delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell’Assicurato, designando, ove occorra, legali e tecnici e avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all’Assicurato stesso.
Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in Scheda di polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite tra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse. La Società non riconosce, peraltro, spese incontrate dall’Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.
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di Generaenergia Mod. GE09/01 - Edizione 27.06.2012
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1. COSE ASSICURATE Art. 1.1 - Cose assicurate
Si intendono assicurati, se indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione la relativa Somma Assicurata, i beni - anche di proprietà di terzi - che rientrano nella partita “Merci - Macchinario - Valori” di pertinenza dell’attività specificata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione - compresi gli eventuali magazzini, uffici e servizi aziendali e comprese tutte le attività preliminari, complementari, collaterali, accessorie, nulla escluso od eccettuato - che si trovano nell’ambito dell’ubicazione dell’attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione o in aree diverse distanti da questa non oltre 50 metri.
Sono escluse dalla partita “Merci-Macchinario-Valori”: i beni in leasing.
Sono inoltre assicurati, nelle ubicazioni come sopra indicate e fino al limite annuo del 10% della Somma Assicurata alla partita “Merci-Macchinario-Valori”:
- oggetti personali di proprietà del Contraente o dei suoi famigliari e dipendenti;
- Archivi, nonché Supporti dati e dati nell’ambito dei limiti indicati in scheda di polizza.
2. DELIMITAZIONI DELL'ASSICURAZIONE Art. 2.1 - Oggetto dell'assicurazione
La Società indennizza i danni materiali e diretti alle cose assicurate derivati da:
- furto delle cose assicurate nell’ubicazione indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, anche se di proprietà di Xxxxx, a condizione che l’autore del furto si sia introdotto nelle aree di pertinenza dell’attività specificata nella scheda di polizza:
a) violandone le difese esterne mediante:
1) rottura, scaso, nonchè uso di ordigni e gas esplosivi finalizzato a furto;
2) uso fraudolento di chiavi, di grimaldelli o di arnesi simili;
b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.
Se per le cose assicurate sono previsti nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l’autore del furto, dopo essersi introdotto nell’area di pertinenza dell’attività in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a1).
La Società si impegna a coprire i guasti, compresi atti vandalici, causati ai Fabbricati contenenti le cose assicurate avvenuti in occasione di furto o nel tentativo di commetterlo fino alla concorrenza del limite indicato in scheda di polizza.
Qualora l’autore del furto, commesso nei termini anzidetti, sia un dipendente dell’Assicurato, la garanzia deve intendersi operante sempre che si verifichino le seguenti circostanze:
- che l’autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi delle aree di pertinenza dell’attività, né di quelle dei particolari mezzi di difesa interni previsti dalla polizza, o della sorveglianza interna delle aree stesse;
- che il furto sia commesso ad aree di pertinenza dell’attività chiuse ed in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni nell’interno delle stesse.
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SEZIONE FURTO
- Rapina delle cose assicurate, avvenuta all’interno delle aree di pertinenza dell’attività indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione nei casi in cui:
a) le persone sulle quali viene fatta violenza o minaccia vengano prelevate all’esterno e siano costrette ad entrare nelle aree di pertinenza dell’attività stessa
b) l’Assicurato, i suoi familiari, i suoi dipendenti vengano costretti a consegnare i beni assicurati per effetto di violenza o minaccia diretta sia verso loro stessi che verso altre persone.
La Società si impegna a coprire i danni di furto e rapina verificatisi in occasione di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato.
Relativamente a Valori la garanzia furto opera esclusivamente qualora gli stessi siano rinchiusi in cassetti, mobili, registratori di cassa o nei mezzi di custodia.
Sono parificati ai danni del furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.
L’assicurazione è prestata a “Primo Rischio Assoluto”, senza quindi applicare la regola proporzionale di cui all’articolo 1907 del Codice Civile.
3. CONDIZIONI PARTICOLARI Art. 3.1 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, occupazione militare, invasione, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
b) verificatisi in occasione di incendi, esplosioni anche nucleari, scoppi, radiazioni o contaminazioni radioattive, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, purché il sinistro sia in rapporto con tali eventi;
c) agevolati con dolo o colpa grave dal Contraente, dall’Assicurato, dagli Amministratori o dai Soci a responsabilità illimitata;
d) commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con quelle indicate alla lettera c) od occupano le aree di pertinenza dell’attività contenenti le cose assicurate o aree con queste comunicanti;
- da persone del fatto delle quali il Contraente/Assicurato deve rispondere;
- da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o delle aree di pertinenza dell’attività stessa che le contengono;
- da persone legate a quelle indicate alla lettera c) da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti;
e) avvenuti a partire dalle ore 24 del quarantacinquesimo giorno se le aree di pertinenza dell’attività stessa contenenti le cose assicurate, rimangono per più di 45 giorni consecutivi disabitate o, qualora non si tratti di abitazione, incustodite.
Relativamente a gioielli, preziosi, carte valori (non costituenti merce oggetto di vendita), titoli di credito in genere e denaro, l’esclusione decorre dalle ore 24 del quindicesimo giorno;
f) indiretti quali i profitti sperati, i danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi;
g) causati alle cose assicurate da incendi, esplosioni o scoppi provocati dall'autore del sinistro;
h) a linee di distribuzione o trasmissione di energia ubicate oltre i 100 m dagli insediamenti assicurati.
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4. CONDIZIONI PARTICOLARI (SEMPRE OPERANTI)
Art. 4.1 - Caratteristiche del fabbricato
Le caratteristiche del fabbricato e di tutte le pertinenze che afferiscano in qualsiasi modo alla garanzia in oggetto della presente sezione, devono essere conformi alle leggi vigenti in materia, altrimenti risulta applicabile uno scoperto del 25% ferma restando l'eventuale franchigia prevista da contratto che viene considerata minimo assoluto.
Tale scoperto comunque non si cumula con quello previsto dal successivo Art. 4.2 - Mezzi di chiusura delle aree di pertinenza dell'attività stessa.
Art. 4.2 - Mezzi di chiusura
Condizione essenziale per l'indennizzabilità dei danni avvenuti nelle aree di pertinenza dell'attività, ad eccezione dei danni di rapina, è che ogni apertura dei aree stesse, contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee, da ripiani (quali ballatoi, scale, terrazze, tettoie e simili), accessibili e praticabili dall'esterno senza impiego di agilità personale o di attrezzi, sia difesa da almeno uno dei seguenti mezzi:
- serramenti in legno, materia plastica rigida, vetri stratificati di sicurezza, metallo o lega metallica, altri simili materiali comunemente impiegati nell'edilizia; il tutto totalmente fisso o chiuso con congegni (quali barre, catenacci o simili) manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure chiuso con serrature x xxxxxxxxx;
- inferriate (considerando tali anche quelle costituite da barre di metallo o di lega metallica diversi dal ferro) fissate nei muri o nella struttura dei serramenti.
Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o di lega metallica sono ammesse luci, purchè di dimensioni tali da non consentire l'accesso alle aree di pertinenza dell'attività, contenenti le cose assicurate se non con effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura.
Sono pertanto esclusi, in quanto non sia diversamente convenuto, i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti i mezzi di protezione e chiusura sopra indicati. Se l’introduzione avviene attraverso mezzi di protezione operanti ma non conformi a quelli sopra indicati la Società corrisponde all’Assicurato il 75% dell’importo liquidato a termini di polizza, restando il 25% rimanente a carico dell’Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto ad indennizzo farlo assicurare da altri.
Art. 4.3 - Garanzia "portavalori"
L'assicurazione è prestata, limitatamente a denaro, carte valori e titoli di credito, contro:
- il furto avvenuto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori;
- il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori stessi;
- il furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi;
- la rapina;
commessi sulla persona del Contraente/Assicurato, di suoi familiari o dipendenti, persone di fiducia appositamente incaricate, mentre, al di fuori delle aree di pertinenza dell’attività, contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente/Assicurato, alle banche, ai fornitori, ai clienti o viceversa.
In caso di sinistro, la Società corrisponderà al Contraente/Assicurato la somma liquidata a termini di polizza, diminuita dello scoperto indicato nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione.
Art. 4.4 - Coesistenza di assicurazione trasporti
Se al momento del sinistro le merci assicurate con la presente polizza e rubate o danneggiate sono coperte di assicurazione per il rischio di furto e/o rapina anche da polizze contro i rischi di trasporto, la presente polizza vale soltanto per la parte di danno che eventualmente ecceda i valori coperti dalle polizze contro i rischi di trasporto sino a concorrenza della somma con la presente polizza assicurata.
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Il Contraente/Assicurato, perciò, si obbliga in caso di sinistro a dar visione alla Società della o delle polizze contro i rischi di trasporto concernenti le merci colpite dal sinistro.
Art. 4.5 - Veicoli ricoverati nell'area in uso al Contraente / Assicurato
Qualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando, per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nell’area indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione o nell’area in uso al Contraente/Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza, sotto detrazione dello scoperto del 20%.
Art. 4.6 - Cumulo scoperti
Qualora siano operanti in concomitanza più scoperti, questi verranno applicati unitariamente in misura comunque non superiore al 30%; se è operante anche una franchigia, questa verrà considerata minimo assoluto.
Art. 4.7 - Merci e Macchinari presso locali di terzi, fiere e mostre
L’assicurazione di Merci e Macchinari è estesa alle cose di proprietà del Contraente poste in locali di terzi (in deposito, lavorazione, riparazione, oppure presso esposizione, fiere, mostre, ecc.) in ubicazioni diverse da quella indicata nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione nell’ambito dell’Unione Europea con il limite di indennizzo indicato in scheda di polizza.
Art. 4.8 - Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza
Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.
Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.
L’indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o con il consenso dei titolari dell’interesse assicurato.
Art. 4.9 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate e il Contraente/Assicurato ha l’obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 4.10 - Furto impianti fotovoltaici
Per gli impianti installati al suolo, l'operatività della garanzia furto, è subordinata alla condizione che siano presenti le seguenti misure di sicurezza/prevenzione:
a) l’area su cui l’impianto è situato sia recintata con divisorio in rete metallica o in calcestruzzo armato o in laterizio avente altezza dal suolo di almeno metri 2,0 e le aperture sulla recinzione devono essere costituite da cancello metallico chiuso a chiave;
b) le cose assicurate devono essere poste all’interno dell’area recintata ad una distanza di almeno metri 3,0 dalla struttura divisoria;
c) i cablaggi e cavi devono essere interrati ed i tombini tenuti chiusi con chiusura a prova di manomissione;
d) tutta l’area sia continuamente monitorata da un impianto di videosorveglianza a circuito chiuso, collegato con una centrale operativa di sorveglianza attiva 24 ore su 24;
e) i pannelli siano saldati alla struttura o fissati con bulloni con testa spezzata x xxxxxxx.
Nel caso in cui le cose assicurate non siano installate al suolo bensì in sopraelevazione, le stesse devono essere situate ad almeno 2,50 metri dal suolo, cioè il punto più basso della struttura deve essere ad una altezza dal suolo di almeno m. 2,50.
I danni da furto ai cablaggi sono indennizzati secondo i limiti e applicando lo scoperto e/o la franchigia indicati nella scheda di polizza.
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5. NORME OPERANTI IN CASO DI SINISTRO
Art. 5.1 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro il Contraente/Assicurato deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’articolo 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso all’Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società entro il termine di 24 ore da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’articolo 1913 del Codice Civile;
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i propri registri, libri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche; in caso di danno alle Merci, per le aziende tenute alle scritture obbligatorie di magazzino ed alla redazione dell’inventario, deve altresì mettere a disposizione della Società tale documentazione contabile e, per le sole aziende industriali, la documentazione analitica del costo relativo alle Merci sia finite che in corso di lavorazione.
L’inadempimento di uno dei predetti obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 5.2 - Esagerazione dolosa del danno
Il Contraente/Assicurato che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennizzo.
Art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno
L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:
a) direttamente dalla Società, o da un Perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
oppure, a richiesta di una delle Parti,
b) fra due Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.
I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.
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Art. 5.4 - Mandato dei Periti
I periti devono:
a) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
b) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
c) verificare se il Contraente/Assicurato ha adempiuto agli obblighi di cui all’art. 5.1 – Obblighi in caso di sinistro - della presente Sezione;
d) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate;
e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno e delle spese.
Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti danneggiati.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'art. 5.3 - Procedura per la valutazione del danno - lettera b), i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria
Art. 5.5 - Determinazione dell'ammontare del danno.
L’ammontare del danno è dato dal valore che le cose sottratte avevano al momento del sinistro o dal costo di riparazione delle cose danneggiate, col limite del valore che le stesse avevano al momento del sinistro.
Art. 5.6 - Pagamento dell'indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell’indennizzo entro 30 giorni dalla data dell’atto di liquidazione del danno, sempre che sia trascorso il termine di 30 giorni dalla data del sinistro senza che sia stata fatta opposizione e sempre che l’Assicurato, a richiesta della Società, abbia prodotto i documenti atti a provare che non ricorre il caso di dolo del Contraente/Assicurato.
Art. 5.7 - Titoli di credito
Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:
a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l’importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
b) l’Assicurato deve restituire alla Società l’indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento - se consentita - i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.
Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l’assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l’esercizio dell’azione cambiaria.
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Art. 5.8 - Ricostruzione dei Dati
Relativamente ai Dati, la Società indennizza i costi documentati sostenuti per la ricostituzione dei dati stessi perduti a seguito di danno indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito i supporti dati assicurati che li contenevano. La determinazione dell’indennizzo è eseguita stimando i costi necessari e documentati sostenuti dall’Assicurato per la reimmissione dei dati perduti. La Società risponde fino ad un massimo indicato in scheda di polizza. Se la ricostruzione non è necessaria o non avviene entro un anno dal sinistro, l’Assicurato decade dal diritto all’indennizzo. In caso di sinistro, qualora non esistano in tutto o in parte le copie di sicurezza dei dati perduti si applica lo scoperto del 20% con il minimo indicato in scheda di polizza.
Art. 5.9 - Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro
In caso di sinistro le somme assicurate nella scheda di polizza relativa alla presente Sezione, i relativi limiti di indennizzo, si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.
Qualora, a seguito del sinistro stesso, la Società decidesse invece di recedere dal contratto, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.
Art. 5.10 - Recupero delle cose rubate
Se le cose rubate vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.
Le cose recuperate divengono di proprietà della Società, se questa ha indennizzato integralmente il danno, salvo che l’Assicurato rimborsi alla Società l’intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha indennizzato il danno solo in parte, l’Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell’importo dell’indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest’ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall’ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate; sull’importo così ottenuto viene ricalcolato l’indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.
Art. 5.11 - Limite massimo dell'indennizzo
Salvo il caso previsto dall’articolo 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
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