ACCORDO COVID-19
ACCORDO COVID-19
- ai sensi dell’accordo tra la Regione Friuli Venezia Giulia e gli erogatori privati accreditati- Integrazione per emergenza Covid 19- Approvato con DGR n.1074/2020.
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TRA
l’Azienda Sanitaria Universitaria ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ con sede a Trieste, via ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇ n. 2, Partita IVA 01337320327, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, ▇▇▇▇. ▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
E
La Casa di Cura SANATORIO TRIESTINO S.p.A., con sede in TRIESTE, ▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇, Partita IVA 00130810328, in persona del legale rappresentante e Presidente del C.d.A. dott.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, la quale dichiara, consapevole delle responsabilità penali previste dall’art. 76, del DPR n. 445/2000, di non essere stato condannata con provvedimento definitivo (sentenza anche a seguito di patteggiamento, decreto penale di condanna) per reati che comportano l’incapacità a contrarre con la P.A.
Premesso:
che con decreto del direttore generale n 327 del 31 marzo 2020 si approvava l’accordo per il primo semestre dell’anno 2020 con la struttura privata accreditata Sanatorio Triestino S.p.A. con sede in Trieste, al fine di garantire le prestazioni di specialistica ambulatoriale, riconoscendo il budget ammontante ad euro € 3.737.841,00 , come stabilito con DGR del 20.12.2019 n.2196, secondo cui gli accordi di proroga fanno riferimento al medesimo budget annuale degli accordi di cui alla DGR n. 42/2017 nella misura della metà;
Che, in vigenza del suddetto accordo si è inserita l’emergenza epidemiologica Covid-19, che ha alterato il normale procedere degli accordi aziendali rendendo necessario un intervento regionale che ha affrontato le seguenti questioni:
gestione fase 1 dell’emergenza; ripartenza dell’attività.
Attraverso l’Accordo approvato con DGR n.1074/2020 che relativamente alla “Gestione fase 1 dell’emergenza” prevede che le prestazioni di cui alle seguenti casistiche:
• Accoglimento di ricoveri di pazienti COVID-19 positivi;
• Accoglimento di ricoveri di pazienti COVID-19 sospetti ( dimessi dall’ospedale, provenienti dal domicilio o da case di riposo) che richiedono cure e quarantena;
• Accoglimento di ricoveri di pazienti COVID-19 negativi per consentire alle strutture pubbliche di far fronte alle necessità per i paziente COVID-19 positivi;
siano liquidate alle strutture private accreditate secondo le tariffe previste dal tariffario regionale per l’attività di ricovero, utilizzando prioritariamente le specifiche risorse aggiuntive assegnate extra budget con fondi di cui al DL 17 marzo 2020 n.18, convertito in legge 24 aprile 20202 n.27 tabella A.
Articolo 1
Le prestazioni riconducibili alle casistiche sopra elencate, come inserite dalla Struttura accreditata alla dimissione nella specifica sessione “Immunologia COVID” di cui alla previsione ministeriale dei flussi, vengono rimborsate secondo le tariffe del tariffario regionale per l’attività di ricovero.
Per i casi COVID-19 positivi dove la data di dimissione è imprevedibile e non determinata dalla struttura, per l’attesa della negatività dei tamponi o per individuare la struttura di accoglimento all’atto della dimissione del paziente, si stabilisce che la tariffa copra i primi 7 giorni di degenza mentre le giornate successive sono compensate a giornata al 15% della tariffa stessa.
Articolo 2
Le parti convengono che rientrano nel suddetto accordo tutte le prestazioni di cui alle casistiche COVID-19 elencate nell’accordo tra regione ed erogatori privati approvati con DGR n.1074/2020, come verificate tutte dall’Azienda Sanitaria sia per quanto attiene la codifica secondo le indicazioni Ministeriali per l’attribuzione del DRG corretto e sia per la successiva liquidazione delle prestazioni stesse.
Articolo 3 Registrazione
L'accordo è redatto in duplice copia ed è soggetto all'imposta di bollo ai sensi del DPR n. 642/1972; esso è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del DPR 26.4.1986, n. 131.
Il soggetto che beneficia dello stesso si accollerà l'imposta di bollo rimborsando all'azienda il relativo importo. L'Azienda provvede ad assolvere all'imposta di bollo in modo virtuale - Autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate Ufficio locale di Trieste n. 173/2020 del 2 Gennaio 2020.
In relazione alla registrazione in caso d'uso l'onere è a carico di chi vi ricorre.
Articolo 4 Foro competente
Le parti stabiliscono che per ogni eventuale e futura controversia derivante dal presente contratto è competente il foro di Trieste.
Articolo 5 Norma di rinvio
Per ogni aspetto non disciplinato dal presente contratto si fa rinvio alle norme del codice civile e alla normativa di settore.
FIRMATO
Per l’Azienda Sanitaria Universitaria ▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇
Il Direttore Generale
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Per Sanatorio Triestino S.p.A. Il legale rappresentante Dott.ssa ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇
