Art. 1 (Definizioni) pag. 4 Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati) pag. 6 Art. 3 (Oggetto del Contratto) pag. 7 Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto) pag. 7 Art. 5 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura) pag. 8 Art. 6...
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali |
CENTRALE UNICA ACQUISTI |
ALLEGATO 7 al Disciplinare di gara SCHEMA DI CONTRATTO Procedura aperta di carattere comunitario, ai sensi dell’art. 55, 5° comma del D.Lgs. 163 del 12 aprile 2006, volta all’affidamento della fornitura di “Prodotti di cancelleria a uso ufficio” |
Via Xxxx il Grande, 21 – 00000 Xxxx tel. x000000000000 - fax x000000000000 C.F. 80078750587 - P.IVA 02121151001 |
INDICE
Art. 1 (Definizioni) | pag. | 4 |
Art. 2 (Valore giuridico delle premesse e degli allegati) | pag. | 6 |
Art. 3 (Oggetto del Contratto) | pag. | 7 |
Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto) | pag. | 7 |
Art. 5 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura) | pag. | 8 |
Art. 6 (Richieste di Consegna), | pag. | 9 |
Art. 7 (Consegne dei prodotti e verifiche sui medesimi) | pag. | 10 |
Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento) | pag. | 11 |
Art. 9 (Revisione del corrispettivo) | pag. | 13 |
Art. 10 (Contact Center e reportistica di esecuzione) | pag. | 16 |
Art. 11 (Penali) | pag. | 17 |
Art. 12 (Responsabilità del Fornitore, | ||
garanzia fideiussoria e polizze assicurative) | pag. | 17 |
Art. 13 (Risoluzione del Contratto) | pag. | 19 |
Art. 14 (Recesso) | pag. | 20 |
Art. 15 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni) pag. 20 | ||
Art. 16 (Lavoro e sicurezza) | pag. | 21 |
Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto | ||
e personale del Fornitore e del subappaltatore) | pag. | 23 |
Art. 18 (Normativa in tema di contratti pubblici) | pag. | 24 |
Art. 19 (Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto) | pag. | 25 |
Art. 20 (Spese) | pag. | 26 |
Art. 21 (Foro competente) | pag. | 26 |
Art 22 (Varie) | pag. | 26 |
CONTRATTO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI DI CARTA E CANCELLERIA
tra
L’INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale (Codice Fiscale n. 80078750587,
Partita IVA n. 02121151001), con sede in Roma, alla via Xxxx il Grande n. 21, c.a.p. 00144, , nella persona del Dott. […], nato a […] il […], in qualità di Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS, con la qualifica di Dirigente generale, domiciliato nella qualità presso la sede centrale dell’Istituto;
(indicata nel prosieguo come lo “Istituto”)
e
[…] (Codice Fiscale n. […], partita IVA n. […]), con sede legale in […], alla via […], C.A.P. […], nella persona del Dott. […], nato a […] xx […], xxxxx xxx xxxxxxx xx […]
(xxxxxxxx nel prosieguo come il “Fornitore”) (di seguito collettivamente indicati come le “Parti”)
L’anno duemilanove, il giorno […] del mese di […], presso i locali della Direzione Centrale Risorse Strumentali dell’INPS in Roma, siti in via Xxxx il Grande n. 21, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, hanno sottoscritto il presente Accordo.
Premesso che
a) a mezzo di Determina a Contrarre n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale della Direzione Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha avviato una procedura aperta, ai sensi dell’art. 55, comma 5°, del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, volta all’individuazione di un operatore economico che esegua in favore dell’Istituto l’appalto di fornitura relativo ai “Prodotti di carta e cancelleria a uso ufficio” (da qui in poi, la “Fornitura”), secondo le modalità e le caratteristiche soggettive e prestazionali fissate nel Bando, nel Capitolato Tecnico, nel Disciplinare di Xxxx e in tutti gli allegati documentali contestualmente approvati con la Determina in questione;
b) il Bando di Gara è stato spedito alla Commissione in data […], pubblicato sulla G.U.C.E. in data […], sulla G.U.R.I. n. […] del […], sul sito internet xxx.xxxx.xx in data […], sul sito
del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx) in data […], trasmesso all’Osservatorio dei Contratti Pubblici in data […], ai fini della pubblicazione sul relativo sito, e pubblicato per estratto su due quotidiani a rilevanza nazionale […] e […], rispettivamente in data […] e in data […], nonché su due ulteriori quotidiani […] e […], rispettivamente in data […] e […], secondo quanto previsto dal comma 7° dell’art. 66 del D.Lgs. 163/06;
c) gli altri documenti di gara sono stati trasmessi per via elettronica alla Commissione e messi a disposizione degli operatori economici interessati mediante pubblicazione sul sito internet xxx.xxxx.xx, anche ai fini dell’abbreviazione del termini di presentazione delle offerte a sensi dei commi 8 e 9 dell’art. 70 del D.Lgs. 163/06;
d) a mezzo di Determina n. […] del […], adottata dal Direttore Centrale Risorse Strumentali, l’Istituto ha approvato le risultanze dello svolgimento della procedura di gara, e disposto l’aggiudicazione definitiva della Fornitura in favore del Fornitore, quale soggetto che ha presentato la migliore offerta in sede di gara;
e) il Fornitore ha documentalmente ed esaustivamente comprovato il possesso dei requisiti di capacità generale, di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/06 ed alle altre norme rilevanti in tema, e dei requisiti speciali previsti dagli artt. 41 e ss. del Decreto medesimo, secondo le prescrizioni di dettaglio poste dalla lex specialis dell’affidamento;
f) a mezzo di polizza [bancaria] [assicurativa] emessa in data […] da […], sub n. […] per l’importo di euro […], il Fornitore ha ritualmente prestato in favore dell’Istituto la cauzione definitiva di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06, conformemente alle previsioni della norma in questione e a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente affidamento;
g) le Parti, con il presente contratto (di seguito il “Contratto”), intendono dunque disciplinare i reciproci diritti e obblighi inerenti la Fornitura.
Tanto ritenuto e premesso, le Parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate,
convengono e stipulano quanto segue Art. 1
(Definizioni)
Nel presente contratto, i termini di seguito indicati avranno il significato attribuito accanto a ciascuno di essi:
▪ “Bando di Gara”: il documento che riassume le caratteristiche essenziali dell’affidamento, elaborato dalla Stazione Appaltante ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 64 del D.Lgs
163 del 12 aprile 2006, pubblicato con le formalità di cui all’art. 66, comma 7°, del predetto Decreto, nonché ai sensi dell’art. 70, commi 8° e 9°, con conseguente riduzione
dei termini minimi di ricezione delle offerte ai sensi dell’art. 70, comma 2° del predetto Decreto;
▪ “Disciplinare”: il disciplinare di gara, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’appalto;
▪ “Capitolato Tecnico”: il documento, allegato sub 1 al Disciplinare e costituente parte integrante e sostanziale del Bando e del Disciplinare medesimo, nel quale vengono precisate, nel dettaglio, le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi in capo all’Amministrazione devono possedere e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle parti;
▪ “Offerta”: l’insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l’operatore economico sottopone alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell’aggiudicazione;
▪ “Stazione Appaltante” o “Amministrazione Aggiudicatrice”: l’INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, quale soggetto che acquisisce la fornitura all’esito della procedura svolta;
▪ “Offerente” o “Concorrente”: l’impresa, il raggruppamento di imprese, il consorzio o comunque l’operatore monosoggettivo o plurisoggettivo che ha concorso alla procedura ai sensi di legge, e presentato la propria Offerta in vista dell'aggiudicazione;
▪ “Fornitore”, “Affidatario”, “Aggiudicatario” o “Appaltatore”: il soggetto cui è stato affidato il presente contratto d’appalto, all’esito dell’avviata selezione ad evidenza pubblica;
▪ “Direzioni Richiedenti”: la Direzione Centrale Risorse Strumentali (DCRS) e le Direzioni Regionali dell’Istituto, le quali possono inoltrare richieste di consegna per conto delle sedi destinatarie;
▪ “Sedi Destinatarie”: le Direzioni Centrali, le Direzioni Regionali e le Direzioni Provinciali e Sub-provinciali dell’Istituto dislocate sul territorio nazionale, di cui all’Allegato 5 del Disciplinare;
▪ “Fornitura”: in generale, la somministrazione di prodotti di cancelleria di cui al presente contratto;
▪ “Fornitura Principale”: in particolare, la fornitura di carta in risme e prodotti di cancelleria ad uso ufficio, acquisita dalla Stazione Appaltante a corpo al fine di devolverla alle Sedi Destinatarie, avente le caratteristiche tecniche specificate nel Capitolato Tecnico, ed eseguita dal Fornitore a consegne ripartite secondo le previsioni del Capitolato e dello Schema di Contratto;
▪ “Fornitura a Catalogo”: in particolare, la fornitura eventuale dei materiali di cancelleria rientranti nel Catalogo Illustrativo e nel relativo Listino Aggiuntivo, offerti dall’Aggiudicatario con ribasso generale e complessivo dei relativi prezzi, che potrà essere acquisita dalla Stazione Appaltante a misura;
▪ “Catalogo Illustrativo”: il catalogo di prodotti di cancelleria, diversi da quelli di cui alla Fornitura Principale, liberamente formato dal Concorrente, suddiviso per categorie merceologiche e prodotti, ed allegato alla propria Offerta Tecnica ai fini della Fornitura a Catalogo, senza alcuna indicazione di prezzi;
▪ “Listino Prezzi Aggiuntivo”: il listino dei prezzi dei prodotti di cancelleria, inerente i prodotti di cui al Catalogo Illustrativo ed alla Fornitura a Catalogo, allegato dal Concorrente alla propria Offerta Economica con indicazione dei prezzi originari e di quelli ribassati, e rispetto al quale il Concorrente medesimo esprime un unico ribasso complessivo percentuale su tutti i prezzi ivi esposti. Il Listino Xxxxxx Xxxxxxxxxx deve riportare di necessità i medesimi prodotti dettagliatamente elencati e descritti nel Catalogo Illustrativo;
▪ “Servizi Accessori”: l’insieme dei servizi di trasporto, consegna, assistenza in remoto mediante “Contact center” e reportistica, necessari alla realizzazione della Fornitura Principale e di quella a Catalogo, che l’Affidatario dovrà garantire alla Stazione Appaltante secondo quanto specificato nelle previsioni del Capitolato Tecnico e nel presente Contratto;
▪ “Valore Minimo di Consegna”: nella sola Fornitura Principale, valore minimo delle consegne, per singola Sede Destinataria, che il Fornitore è obbligato a evadere secondo le modalità specificate nel Capitolato Tecnico;
▪ “Provvista Massima”: il quantitativo massimo di Fornitura Principale, stabilito dalla Direzione Centrale e suddiviso per unità di categorie merceologiche, spettante a ciascuna Direzione Richiedente per tutto il periodo di validità del contratto, e costituente il limite quantitativo massimo che il Fornitore può evadere verso la Direzione Richiedente stessa;
▪ “Richieste di Consegna”: sia nella Fornitura Principale che in quella a Catalogo, la richiesta emessa di volta in volta dalle Direzioni Richiedenti per conto delle Sedi Destinatarie, nella quale le Direzioni Richiedenti indicano l’esatto quantitativo richiesto per singolo prodotto e il luogo di consegna del prodotto stesso, oltre a tutti gli altri elementi precisati nel presente Contratto;
▪ “Consegna”: la consegna di prodotti di cui al presente Contratto, relativa sia alla Fornitura Principale che a quella a Catalogo, effettuata dall’Appaltatore verso le Sedi Destinatarie dietro Richiesta di Consegna delle Direzioni Richiedenti, secondo i limiti quantitativi minimi e massimi di cui rispettivamente al Valore Minimo Ordinabile ed alla Provvista Massima, ed in base alle modalità fissate nel Capitolato Tecnico e nel presente Contratto.
Art. 2
(Valore giuridico delle premesse e degli allegati)
1. Le premesse e tutti gli allegati di seguito indicati formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto:
▪ Allegato A: Capitolato Tecnico;
▪ Allegato B: Disciplinare di gara, e relativo allegato “Dettaglio Fornitura” compilato dal Fornitore ed allegato all’Offerta Tecnica;
▪ Allegato B: Offerta Tecnica del Fornitore, e relativo “Dettaglio Fornitura” compilato dal Fornitore e Catalogo Illustrativo;
▪ Allegato C: Offerta Economica del Fornitore, e relativo Listino Prezzi Aggiuntivo.
▪ Allegato D: elenco delle Provviste Xxxxxxx delle singole Direzioni Richiedenti.
Art. 3 (Oggetto del Contratto)
1. L’Istituto affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione della seguente Fornitura:
(i) la Fornitura Principale, in un unico lotto e a corpo, di carta in risme e di prodotti di cancelleria ad uso ufficio per l’INPS, comprensiva dei relativi Servizi Accessori. La composizione della Fornitura Principale per categorie merceologiche e quantità è dettagliatamente indicata nell’Allegato 4 Dettaglio Fornitura del presente Contratto, come compilato dal Fornitore ed allegato alla propria Offerta Tecnica;
(ii) l’eventuale Fornitura a Catalogo, in un unico lotto e a misura, del materiale di cancelleria indicato dall’Aggiudicatario nel Catalogo Illustrativo di cui alla propria Offerta Tecnica e quotata per singolo prodotto nel relativo Listino Aggiuntivo di cui alla propria Offerta Economica, comprensiva dei relativi Servizi Accessori;
(iii) i Servizi Accessori relativi sia alla Fornitura Principale che alla Fornitura a Catalogo, consistenti in particolare nel trasporto e nella consegna dei prodotti, nel servizio di assistenza in remoto a mezzo di “Contact Center”, e nella reportistica almeno bimestrale relativa alle prestazioni rese, il tutto secondo le modalità indicate dal Capitolato Tecnico e nel presente Contratto. Il costo di tali Servizi Accessori è già ricompreso nei corrispettivi della Fornitura.
2. La caratteristiche tecniche della Fornitura Principale, della Fornitura a Catalogo e dei Servizi Accessori sono dettagliatamente descritte nel Capitolato Tecnico allegato al presente Contratto.
Art. 4
(Durata e decorrenza del Contratto)
1. Il presente Contratto decorre dalla data della sua sottoscrizione ed ha una durata di 24 (ventiquattro) mesi, e dovrà comunque intendersi esaurito al momento del raggiungimento dei quantitativi massimi previsti, fatto salvo quanto previsto dal successivo comma.
2. I quantitativi di cui alla Fornitura Principale ed alla Fornitura a Catalogo potranno subire un incremento o una diminuzione pari al quinto dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 11 del r.d. n. 2440 del 18 novembre 1923. L’ampliamento delle quantità contrattuali entro il quinto, al pari delle Richieste di Consegna di cui alla Fornitura a Catalogo, dovranno essere espressamente autorizzati dalla Direzione Centrale.
3. Alla scadenza del presente Contratto, o comunque alla cessazione per qualsivoglia motivo ed in qualsiasi momento del rapporto contrattuale, alla stregua di quanto previsto dall’art. 57, comma 2°, lettera c) del D.Lgs. 163/06, il Fornitore sarà tenuto a garantire la prosecuzione della Fornitura alle stesse condizioni tecniche ed economiche previste nel presente Contratto, nelle more della procedura di individuazione del nuovo affidatario e nella misura strettamente necessaria allo svolgimento ed alla conclusione di detta procedura.
Art. 5
(Modalità generali di esecuzione della Fornitura)
1. Il Fornitore garantisce il possesso continuativo, per tutta la durata contrattuale, delle necessarie capacità tecniche, finanziarie ed organizzative per l’erogazione della Fornitura, e si impegna ad eseguire le prestazioni richieste secondo le direttive dell’Istituto e a perfetta regola d'arte, nonché nel pieno rispetto dei tempi, delle specifiche tecniche, delle procedure e della metodologia stabiliti nel presente Contratto e nei suoi allegati.
2. A tal fine, nella somministrazione delle proprie prestazioni il Fornitore dovrà impiegare personale specializzato, che accederà nelle strutture della Stazione Appaltante, limitatamente agli obblighi di consegna, nel rispetto delle procedure e prescrizioni di sicurezza e di accesso previste per le singole strutture della Stazione appaltante stessa. Sarà onere del Fornitore rendere edotto il proprio personale di tali procedure e prescrizioni.
3. La Fornitura, sia Principale che a Catalogo, ed i relativi Servizi Accessori verranno eseguiti sull’intero territorio nazionale, stante la natura ed ubicazione delle Sedi Destinatarie, e verranno rese nella stretta osservanza qualitativa e quantitativa delle Richieste di Consegna emesse dalle Direzioni Richiedenti, ed in base alle autorizzazioni della Direzione Centrale nei casi previsti dal presente Contratto.
4. La Fornitura Principale verrà eseguita da parte del Fornitore, in favore delle Sedi Destinatarie della Stazione Appaltante, secondo singole Consegne ripartite conformi alle Richieste di Consegna emesse dalle Direzioni Richiedenti. Le Consegne, nei limiti del Valore Minimo di Consegna, dovranno rispettare la Provvista Massima a disposizione di ciascuna singola Direzione Richiedente. Per la carta in risme, le singole Direzioni Richiedenti potranno optare per una delle modalità di Consegna indicate all’art. 5 del Capitolato Tecnico.
5. Le singole Provviste Massime di cui dispone ciascuna Direzione Richiedente sono stabilite come da allegato “D” del presente Contratto. L’Istituto, nei limiti di cui ai quantitativi contrattuali residui, si riserva la facoltà di variare le singole Provviste Massime, mediante comunicazione scritta da trasmettersi al Fornitore. La variazione diverrà produttiva di effetti ed obbligatoria verso il Fornitore, ai fini dell’esecuzione delle successive Consegne, al decorso del 15° giorno lavorativo dalla sua comunicazione verso il Fornitore.
6. La proprietà dei prodotti di cui alla Fornitura Principale verrà acquisita dalla Stazione Appaltante per effetto delle singole Consegne. Il rischio di perdite, deterioramenti, e perimenti dei beni prima delle Consegne è dunque a carico del Fornitore, salvo che non si tratti di eventi direttamente imputabili a condotte colpose o dolose della Stazione Appaltante.
7. La Fornitura a Catalogo verrà prestata da parte del Fornitore, in favore delle Sedi Destinatarie della Stazione Appaltante, sulla base di singole Consegne preventivamente autorizzate dalla DCRS e conformi alle Richieste di Consegna emesse dalle Direzioni Richiedenti, nei limiti quantitativi massimi dell’importo di cui all’aggiudicazione e secondo le caratteristiche tecniche di cui al Catalogo Illustrativo di cui all’Offerta Tecnica del Fornitore, e in base ai prezzi del Listino Prezzi Aggiuntivo di cui all’Offerta Economica del Fornitore, di cui agli allegati sub “B” e “C” del presente Contratto.
8. Nell’esecuzione della Fornitura Principale, il Fornitore dovrà attenersi strettamente alla soglia di Provvista Massima stabilita per singola Direzione Richiedente, sia con riferimento alla singola Richiesta di Consegna che con riferimento all’intero appalto, salva la facoltà di variazione della Provvista massima prevista dal comma 5 del presente articolo.
9. Nell’esecuzione della Fornitura a Catalogo, la Richiesta di Consegna dovrà essere accompagnata dall’autorizzazione della Direzione Generale. Sarà onere del Fornitore verificare l’esistenza di tale autorizzazione. Le forniture effettuate in assenza della prescritta autorizzazione non daranno diritto ad alcun compenso a favore del Fornitore.
Art. 6 (Richieste di Consegna)
1. Ogni Consegna di prodotti effettuata dal Fornitore, sia nella Fornitura Principale che in quella a Catalogo, dovrà essere preceduta da apposita Richiesta di Consegna emessa dalla Direzione Richiedente, e dovrà risultare contenutisticamente conforme a tale Richiesta.
2. Le seguenti Richieste di Consegna dovranno essere inoltre specificamente autorizzate per iscritto dalla Direzione Centrale:
3.1) le Richieste di Consegna relative alla Fornitura Principale, che intervengano oltre i limiti contrattuali di cui al punto 1 del successivo art. 8;
3.2) tutte le Richieste di Consegna relative alla Fornitura a Catalogo.
3. La singola Richiesta di Consegna, dovrà contenere:
- i riferimenti della Direzione Richiedente;
- il numero della Richiesta;
- il dettaglio dei prodotti ordinati, elencati per tipologia e quantità, e riferiti a ciascuna singola Sede Destinataria;
- i prezzi del singolo prodotto, i prezzi per quantità di prodotti ed il prezzo complessivo dell’ordine (IVA esclusa e IVA inclusa);
- la Provvista Massima della Direzione Richiedente;
- il residuo di tale Provvista prima dell’ordinativo, ed il residuo all’esito del medesimo;
- per quanto riguarda la carta in risme, le modalità di consegna distinte per tipologia di carta, in conformità a quanto previsto dall’art. 5 del Capitolato;
- l’indicazione del luogo esatto di Consegna dei prodotti ordinati;
- la data di emissione della Richiesta e la sottoscrizione del responsabile della Direzione Richiedente, autorizzato ad emettere la Richiesta;
- l’allegazione dell’autorizzazione della Direzione Centrale, nel caso delle Richieste di Consegna di cui al precedente comma 2°.
4. La Richiesta di Consegna, come sopra formulata, potrà essere trasmessa al Fornitore anche a mezzo fax o con i mezzi di trasmissione elettronica eventualmente disponibili.
5. Sarà onere del Fornitore verificare che le singole Richieste di Consegna siano conformi alle Provviste Xxxxxxx stabilite dalla Stazione Appaltante, e risultino debitamente autorizzate dalla Direzione Generale nei casi previsti dal precedente comma 2°.
Art. 7
(Consegna dei prodotti e verifiche sui medesimi)
1. All’esito della ricezione della singola Richiesta, la Consegna dei Prodotti sarà effettuata, a cura e spese del Fornitore, su tutto il territorio nazionale, presso le Sedi Destinatarie e nei luoghi e nei locali indicati dalle Direzioni Richiedenti nelle Richieste di Consegna, nell’osservanza delle specifiche tecniche previste dal Capitolato Tecnico.
2. Le Consegne, sia nella Fornitura Principale che in quella a Catalogo, dovranno avvenire entro e non oltre […] giorni lavorativi dalla ricezione della Richiesta di Consegna in capo al Fornitore.
3. Le Consegne potranno intervenire per quantitativi che si pongano al di sopra dei seguenti Valori Minimi di Consegna:
▪ € […] per le consegne di carta in risme;
▪ € […] per le consegne di materiale di cancelleria.
4. Stanti i limiti minimi e massimi previsti per le Consegne, il Fornitore:
(i) potrà rifiutarsi di effettuare Consegne inferiori alle soglie sopra indicate;
(ii) dovrà rifiutarsi di svolgere Consegne esuberanti i limiti della Provvista Massima spettante a ciascuna singola Direzione, o Consegne non autorizzate dalla Direzione Generale nei casi previsti dal comma 2° dell’art. 6.
5. All’atto del ricevimento della Consegna, il vettore (o il personale del Fornitore incaricato della Consegna) dovrà rilasciare al personale della Sede Destinataria copia del documento di trasporto dei prodotti. Il documento di trasporto dovrà indicare la Direzione Richiedente, la Sede Destinataria, il numero e la data della Richiesta di Consegna, la data e le modalità della Consegna stessa, il nome del vettore, la quantità e la tipologia di Prodotti consegnati, nonché i dati identificativi del Fornitore (denominazione, sede legale, sede di partenza dei prodotti).
6. Il documento di trasporto dovrà essere sottoscritto dal vettore o dal personale del Fornitore incaricato della Consegna, e controfirmato dal personale della Sede destinataria. La sottoscrizione del documento di trasporto da parte del personale della Sede Destinataria non equivale ad accettazione dei prodotti.
7. In caso di difformità qualitativa (mancata corrispondenza per marca, modello, formato, tipologia dei prodotti consegnati con quelli richiesti, ovvero presenza di vizi e difetti) e/o difformità in eccesso (quantità consegnata superiore a quanto richiesto), anche se accertate dalla sede dell’Istituto solo in seguito alla sottoscrizione del documento di trasporto, l’Istituto invierà al Fornitore una contestazione scritta, anche a mezzo fax.
8. Il Fornitore dovrà provvedere entro 2 giorni lavorativi alla sostituzione (in caso di difformità qualitative) o all’integrazione/ritiro dei prodotti (per il caso di difformità quantitative), senza alcun aggravio di spesa.
9. La mancata sostituzione dei prodotti contestati da parte del Fornitore equivarrà a mancata consegna, ai fini contrattuali.
10. I prodotti contestati saranno prontamente messi e resteranno nella disponibilità del Fornitore, il quale dovrà ritirarli a proprie spese. Il rischio del perimento o del deterioramento dei prodotti sarà a carico del Fornitore stesso. I prodotti non ritirati entro 15 gg. dalla comunicazione potranno essere inviati al Fornitore dalla Stazione Appaltante, con addebito delle spese sostenute a valere sulla prima fattura utile.
Art. 8
(Corrispettivi e modalità di pagamento)
1. La Fornitura verrà remunerata come segue:
▪ la Fornitura Principale verrà remunerata in Euro […] (euro […]/00) complessive e a corpo, IVA esclusa, per tutti i prodotti indicati nell’allegato “Dettaglio Fornitura” prodotto dal Fornitore, a stati di avanzamento su base mensile;
▪ la Fornitura a Catalogo verrà remunerata a misura, nei limiti di cui all’aggiudicazione, in relazione ai prodotti consegnati in conformità alle singole
Richieste di Consegna evase, e secondo i prezzi esposti nel Listino Xxxxxx Aggiuntivo di cui all’allegato “C” del presente Contratto, XXX xxxxxxx, a stati di avanzamento su base mensile.
2. I corrispettivi indicati sono comprensivi anche dei Servizi Accessori. Nessun altro onere, diretto o indiretto, è dunque dovuto dalla Stazione Appaltante per l’esecuzione della Fornitura.
3. Tutti gli importi indicati nel presente Contratto si intendono, ove non diversamente stabilito, al netto di IVA.
4. Le fatture saranno emesse dal Fornitore, su base mensile, nell’ultimo giorno del mese cui si riferiscono, e ricomprenderanno tutti i prodotti consegnati nell’arco del mese stesso che siano conformi alle Richieste di Consegna, e per i quali sia non siano intervenute in precedenza contestazioni ad opera della Stazione Appaltante. La contestazione successiva della Stazione Appaltante interromperà i termini di pagamento delle fatture, in relazione alla parte di fattura contestata.
5. Le fatture:
▪ dovranno essere trasmesse all’Istituto a mezzo posta, in originale;
▪ dovranno recare in allegato, in copia, i documenti di trasporto attestanti la Consegne in favore della Stazione Appaltante dei prodotti cui si riferiscono;
▪ dovranno esporre il dettaglio analitico delle Consegne svolte per singola Sede Destinataria.
6. Ove corredate dei documenti di cui sopra, il pagamento delle fatture avverrà, presso i recapiti bancari indicati dal Fornitore, entro 60 (sessanta) giorni dalla data della loro emissione, previa verifica:
▪ del D.U.R.C. del Fornitore e degli eventuali subappaltatori in corso di validità, ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06;
▪ della regolarità del Fornitore ai sensi dell’art. 48-bis del d.P.R. 602/73, e relative disposizioni di attuazione.
7. Il predetto termine di pagamento, convenuto in deroga a quello previsto dall’art. 3 del D.Lgs. 231/02, viene accettato dal Fornitore in quanto corrispondente alle prassi ed agli usi commerciali del settore.
8. Le Parti concordano altresì, in deroga a quanto stabilito dall’art. 5 del D.Lgs. 231/02, che dal giorno successivo alla scadenza del termine sopra indicato l’Istituto dovrà corrispondere al Fornitore gli interessi di mora nella misura dell’interesse legale.
9. Il Fornitore non potrà sospendere in alcun caso la somministrazione della Fornitura, neanche qualora l’Istituto ritardasse nel pagamento di fatture emesse.
10. Il Fornitore potrà cedere i crediti ad esso derivanti dal presente Contratto osservando le formalità di cui all’art. 117 del D.Lgs. 163/06. Ai sensi dell’ultimo comma di tale norma,
l’Istituto potrà opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente Contratto, ivi compresa la compensazione di cui al comma che segue.
11. L’Istituto potrà compensare, ai sensi dell’articolo 1241 c.c., quanto dovuto al Fornitore a titolo di corrispettivo con gli importi che quest’ultimo sia tenuto a versare all’Istituto a titolo di penale o a qualunque altro titolo, nelle ipotesi previste nel presente Contratto.
12. Non saranno opponibili alla Stazione Appaltante, e non produrranno né il decorso dei termini di pagamento né l’esigibilità dei relativi crediti:
▪ le fatture che non contengano le informazioni di cui al precedente comma 5°, o non siano corredate della relativa documentazione;
▪ le fatture espressamente contestate dall’Istituto, in tutto o in parte.
13. Al Fornitore non verrà comunque riconosciuto alcun corrispettivo, indipendentemente da specifiche contestazioni della Stazione Appaltante:
▪ sulle quantità trasmesse in assenza di Richiesta di Consegna, o in assenza di autorizzazione nel caso di cui al comma 2° del precedente art. 4;
▪ sulle quantità consegnate che siano esuberanti o tipologicamente difformi rispetto ai contenuti della singola Richiesta di Consegna;
▪ sulle quantità consegnate che siano esuberanti rispetto alle singole Provviste Xxxxxxx di cui dispone ciascuna Direzione Richiedente, secondo quanto comunicato dalla Stazione Appaltante;
▪ sulle quantità consegnate che siano esuberanti rispetto ai quantitativi massimi di cui all’Appalto, salvo autorizzazione ai sensi del comma 2° del precedente art. 4.
14. Nell’esecuzione della Fornitura a Catalogo, il Fornitore potrà evadere le Richieste di Consegna solo dopo aver accertato di volta in volta anche l’esistenza di autorizzazione da parte della Direzione Centrale. Al Fornitore non verrà pertanto riconosciuto alcun corrispettivo:
▪ sulle quantità consegnate in assenza di Richiesta di Consegna o di autorizzazione;
▪ sulle quantità consegnate che siano esuberanti o tipologicamente difformi rispetto ai contenuti della singola Richiesta di Consegna.
Art. 9
(Revisione del corrispettivo)
1. In conformità al disposto dell’art. 115 del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006, si provvederà alla revisione periodica dei corrispettivi indicati all’articolo 8 che precede.
2. Dietro apposita istanza del Fornitore, all’esito di una istruttoria condotta dai soggetti responsabili dell’esecuzione del presente Contratto, la revisione verrà operata come segue:
a) per la carta in risme di tipo “naturale”, la Stazione Appaltante procederà ad una revisione su base semestrale in relazione all’indice di variazione “KN”, calcolato il giorno
quindici del mese successivo al semestre di riferimento (“semestre di osservazione”), sulla base della seguente formula:
dove:
- PNCN = media aritmetica dei prezzi rilevati nel “semestre di riferimento” dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m2 in risme da
500 gofli – formato UNI A4 – kg. 2,5 per risma (dal distributore all’acquirente IVA esclusa) – tipo “B” – Brightness > 104”;
- PNCN-1 = media aritmetica del prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Milano nel semestre antecedente il semestre di osservazione per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m2 in risme da fogli – formato UNI A4 – kg. 2,5 per risma (dal distributore all’acquirente IVA esclusa) – tipo “B” – Brightness > 104”.
Il suddetto indice KN, (il quale potrà assumere valore sia positivo sia negativo) sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento. I prezzi per le tipologie di carta naturale saranno pertanto aggiornati applicando la seguente formula:
PNiN = PNiN-1 + (PNiN-1 * KN)
dove:
PNin = prezzi aggiornati delle risme di carta della tipologia “naturale”;
PNin-1 = prezzi delle risme di carta della tipologia “naturale” di cui al semestre precedente.
b) Relativamente alle risme di carta del tipo “riciclata”, l’Istituto procederà, con cadenza semestrale, il giorno successivo al semestrale di riferimento (semestrale di osservazione), al calcolo dell’indice di variazione con “KR” con:
dove:
- PRCN = media aritmetica prezzi rilevati nel “semestrale di osservazione” dalla Camera di Commercio di Milano per la “Carta Per copiatrici e stampanti da 80 g/m2 in risme da
500 fogli – formato UNI A4 – kg. 2,5 per risma (dal distributore all’acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato”;
- PRCN-1 = media aritmetica dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Milano nel semestre antecedente al semestre di osservazione per la “Carta per copiatrici e stampanti da 80 g/m2 in risme da 500 fogli – formato UNI A4 – kg. 2,5 per risma (dal distributore all’acquirente IVA esclusa) – Tipo riciclato”.
Suddetto indice KR (il quale potrà assumere valore sia positivo sia negativo) sarà troncato alla seconda cifra decimale senza procedere ad alcun arrotondamento. I prezzi per le tipologie di carta riciclata saranno aggiornati applicando il seguente calcolo:
PRiN = PRiN-1 + (PRiN-1 * KR)
dove:
- PRiR = prezzi aggiornati delle risme di carta della tipologia “riciclata”;
- PRiN-1 = prezzi delle risme di carta della tipologia “riciclata” pubblicati sul Sito nel semestre precedente al semestre di osservazione.
Le rispettive medie aritmetiche relative ai prezzi osservati nel semestre di osservazione e nel semestre antecedente al semestre di osservazione saranno calcolate nel seguente modo:
con:
- PCi = prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Milano rispettivamente nel semestre di osservazione e nel semestre antecedente al semestre di osservazione;
- r = numero di rilevazioni dei prezzi rilevati dalla Camera di Commercio di Milano rispettivamente nel semestre di osservazione e nel semestre antecedente al semestre di osservazione;
Suddetti prezzi aggiornati “PNiN” e “PRiN” entreranno automaticamente in vigore il primo giorno lavorativo del mese successivo al semestre di osservazione;
c) per i prodotti di cancelleria, la Stazione Appaltante procederà ad una revisione su base annuale, sulla scorta dei dati di cui all’art. 7, comma 4°, lettera c) e comma 5° del medesimo articolo del D.Lgs. n. 163 del 12 aprile 2006 o, in difetto, sulla base dell’indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
3. Ai fini della migliore istruttoria revisionale, il Fornitore sarà tenuto a trasmettere all’Istituto, in allegato alla propria istanza di revisione, tutta la documentazione necessaria
ad operare la revisione, xxx comprese le fonti ufficiali da cui desumere le oscillazioni dei prezzi di mercato.
4. Il Fornitore non avrà diritto ad ulteriori revisioni del compenso o compensi addizionali, oltre quelli sopra previsti.
Art. 10
(Contact Center e Reportistica di esecuzione)
1. Entro 15 giorni solari dalla sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore dovrà rendere operativo un Contact Center, non necessariamente dedicato in via esclusiva all’Istituto, al quale le Direzioni Richiedenti possano rivolgersi per problematiche inerenti l’esecuzione del Contratto.
2. Il Contact Center sarà competente a ricevere e/o rilasciare le informazioni su tutti gli aspetti di esecuzione della Fornitura, e dovrà osservare un orario operativo continuativo dalle ore 8:00 alle ore 16:00, nei giorni feriali dal lunedì al venerdì.
3. Il Fornitore sarà tenuto a inviare alla Direzione Centrale, entro il giorno 15 di ogni bimestre successivo alla sottoscrizione del presente Contratto, un dettagliato Report dal quale emerga il progressivo stato di avanzamento del presente Contratto.
4. Il Report dovrà essere strutturato per singola Direzione Richiedente, ed in relazione a ciascuna di esse dovrà indicare i seguenti elementi minimi:
- la Provvista Massima assegnata alla Direzione;
- gli estremi delle singole Richieste di Consegna emesse dalla Direzione, con indicazione del numero e della data di ciascuna di esse, della Sede Destinataria dei prodotti e dell’eventuale numero e data del provvedimento di autorizzazione della Direzione Generale;
- il quantitativo totale della carta consegnata, suddiviso per tipologie, ed il relativo valore economico complessivo;
- il valore economico totale dei prodotti di cancelleria consegnati, di cui alla Fornitura Principale;
- la Provvista Massima residua della Direzione;
- il valore economico complessivo dei prodotti della Fornitura a Catalogo consegnati;
- il valore complessivo dei prodotti di cancelleria consegnati, relativi sia alla Fornitura Principale che a quella a Catalogo.
5. Il Fornitore sarà comunque tenuto a trasmettere alla Stazione Appaltante tutti i dati, i documenti, le informazioni e i chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante stessa in ordine allo svolgimento della Fornitura, entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della richiesta.
6. Sarà facoltà della Stazione Appaltante procedere in qualunque momento alla verifica della qualità dei prodotti e delle altre prestazioni somministrate dal Fornitore, anche mediante
terzi all’uopo appositamente incaricati. A tal fine, il Fornitore acconsente sin d’ora anche alle verifiche che si rendessero necessarie presso le proprie strutture organizzative ed operative, anche senza preavviso, e sarà tenuto a prestare la propria collaborazione nel corso delle medesime.
Art. 11 (Penali)
1. Fatta salva la responsabilità del Fornitore da inadempimento ed il risarcimento del maggior danno ai sensi dell’art. 1352 c.c., il Fornitore sarà tenuto a corrispondere all’Istituto le seguenti penali:
▪ euro 200,00 (duecento/00) per ogni giorno di ritardo o inesatto adempimento del Fornitore, rispetto ai termini di Consegna stabiliti dal precedente art. 7, comma 2°, oltre IVA;
▪ euro 200,00 (duecento/00), per ogni giorno di mancato funzionamento del Contact Center di cui al precedente art. 10, commi 1° e 2°;
▪ euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo nella consegna del Report bimestrale di cui al precedente art. 10, commi 3° e 4°, oltre IVA. A tal fine, verrà considerato come “non consegnato” il Report bimestrale che non contenga gli elementi minimi di cui al precedente art. 10, comma 4°;
▪ euro 200,00 (duecento/00), oltre IVA, per ogni giorno di ritardo nella consegna di dati, informazioni e chiarimenti richiesti dalla Stazione Appaltante in ordine allo svolgimento della Fornitura, ai sensi del precedente art. 10, comma 5°.
2. L’applicazione della penale sarà preceduta da rituale contestazione scritta dell’Istituto verso il Fornitore, alla quale il Fornitore potrà replicare nei successivi 5 (cinque) giorni dalla ricezione.
3. L’Istituto avrà diritto di procedere, ai sensi del successivo art. 13, alla risoluzione del contratto nel caso di applicazione, nel corso della durata del presente Contratto, di penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale, oltre IVA.
4. Il Fornitore autorizza sin d'ora l’Istituto, ex art. 1252 c.c., a compensare le somme ad esso Fornitore dovute a titolo di corrispettivo con gli importi spettanti all’Istituto a titolo di penale.
5. L’applicazione delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione che ha fatto sorgere l’obbligo di pagamento della medesima penale.
Art.12
(Responsabilità del Fornitore, garanzia fideiussoria e polizze assicurative)
1. Il Fornitore dovrà adempiere secondo buona fede, diligenza e a regola d’arte a tutte le obbligazioni assunte con il presente Contratto, in base ai principi di cui al codice civile ed
alle leggi applicabili.
2. Le Parti si obbligano a cooperare in buona fede ai fini del miglior esito delle prestazioni contrattuali, comunicandosi reciprocamente, anticipatamente e tempestivamente ogni evento di natura soggettiva e/o oggettiva che possa ritardare, compromettere o ostacolare del tutto le prestazioni di cui al Contratto.
3. In caso di grave inadempimento, fatte salve le altre ipotesi di risoluzione ex lege previste dal successivo art. 13, la Stazione Appaltante contesterà per iscritto al Fornitore i fatti che costituiscono l’inadempimento, intimandogli termine di 15 (quindici) giorni per la cessazione dell’inadempimento, i ristori del caso verso la Stazione Appaltante e la regolare ripresa delle prestazioni. In difetto di regolarizzazione entro il predetto termine, il Contratto si risolverà nelle forme previste dal successivo art. 13, e dunque previa dichiarazione dell’Istituto di volersi valere della risoluzione.
4. Le ipotesi di “Rottura di Stock” e di “Fuori Produzione” sono regolate dagli artt. 7 e 8 del Capitolato Tecnico.
5. Salvo che il fatto sia dovuto a caso fortuito, forza maggiore o ad attività svolte dall’Istituto o da terzi da essa incaricati, il Fornitore assume la responsabilità per danni diretti e/o indiretti subiti dall’Istituto e/o terzi che trovino causa od occasione nelle prestazioni contrattuali, nella loro mancata o ritardata esecuzione a regola d’arte e nei prodotti consegnati.
6. Nel corso dell’esecuzione del Contratto, il Fornitore dovrà manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante dalle eventuali pretese, sia giudiziarie che stragiudiziali, che soggetti terzi dovessero avanzare verso la Stazione Appaltante medesima per cause riconducibili alle attività del Fornitore.
7. A copertura della corretta esecuzione di tutte le obbligazioni, principali ed accessorie, di cui al presente Contratto e suoi allegati, il Fornitore ha regolarmente costituito e consegnato alla Stazione Appaltante una garanzia ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06 dell’importo di Euro […], rilasciata da […] in data […], ed avente scadenza al […].
8. La Stazione Appaltante, in presenza di inadempimenti del Fornitore, potrà trattenere, in tutto o in parte, la garanzia di cui al presente articolo. In caso di diminuzione della garanzia per escussione parziale o totale ad opera della Stazione Appaltante, il Fornitore sarà obbligato a reintegrarla nel termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante stessa.
9. La garanzia sarà progressivamente svincolata con il progredire dell’avanzamento del contratto, secondo le modalità stabilite dal comma 3° dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06.
10. Il Fornitore dichiara inoltre di aver stipulato, con primaria compagnia di assicurazione, idonea polizza assicurativa volta a coprire tutte le ipotesi di responsabilità civile ed i relativi danni che il Fornitore stesso, o i soggetti terzi comunque incaricati dal medesimo, possano arrecare all’Istituto o a soggetti terzi nel corso o in occasione della
somministrazione delle prestazioni di cui al presente Contratto, o che possano discendere dall’uso dei prodotti qui ceduti.
11. Su richiesta della Stazione Appaltante, il Fornitore dovrà consegnare copia della polizza entro il termine di 7 (sette) giorni solari dalla ricezione della richiesta stessa.
12. Rimarrà comunque ferma la responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla polizza assicurativa di cui sopra.
Art. 13
(Clausole risolutive espresse)
1. Il presente Contratto si risolverà immediatamente di diritto, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 1456 c.c., nei seguenti casi:
a) mancata tempestiva comunicazione, da parte del Fornitore verso la Stazione Appaltante, di eventi che possano comportare in astratto, o comportino in concreto, la perdita della capacità generale a contrattare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che disciplinano tale capacità generale;
b) perdita, in capo al Fornitore, della capacità generale a stipulare con la Pubblica Amministrazione, ai sensi dell’art. 38 del D.Lgs. 163/06 e delle altre norme che stabiliscono forme di incapacità a contrattare con la pubblica amministrazione;
c) applicazione di penali, da parte dell’Istituto, per ammontare superiore al 10% dell’importo contrattuale, Iva esclusa, nel corso della durata complessiva del Contratto;
d) subappalto non autorizzato, o cessione parziale o totale del Contratto da parte del Fornitore;
e) mancata costituzione del Contact Center entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla sottoscrizione del Contratto;
f) in caso di grave inadempimento, mancata cessazione dell’inadempimento e/o mancato ripristino della regolarità della Fornitura o dei Servizi Accessori entro il termine di 15 giorni dalla contestazione intimata dalla Stazione Appaltante.
2. Al verificarsi di una delle cause di risoluzione sopraelencate, la Stazione Appaltante comunicherà al Fornitore la volontà di valersi della risoluzione, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 c.c.
3. In tutti i casi di risoluzione del presente Contratto imputabili al Fornitore, l’Istituto procederà ad incamerare la cauzione prestata dal Fornitore ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06. Ove non fosse possibile l’escussione della cauzione, l’Istituto applicherà in danno del Fornitore una penale di importo pari alla cauzione predetta.
4. Qualora l’Aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di concorrenti o un consorzio ordinario, ai sensi di quanto previsto dal comma 17 del D.Lgs. 163/06 è fatto divieto al
medesimo di modificare la propria composizione, fatti salvi i casi previsti dai commi 18 e 19 dell’art. 37 del predetto Decreto.
5. In caso di violazione del predetto divieto, così come nel caso di scioglimento del raggruppamento o del consorzio in via anticipata rispetto all’esecuzione degli obblighi contrattuali, il presente contratto diverrà nullo, ai sensi e per gli effetti del comma 10° dell’art. 37 del D.Lgs. 163/06.
6. Nei casi di cui al precedente comma, la Stazione Appaltante provvederà ai sensi di quanto previsto dal comma 3° del presente articolo.
Art. 14 (Recesso)
1. L’Istituto potrà recedere dal presente Contratto in ogni momento, previo pagamento dell’importo della Fornitura svolta, e del dieci per cento della Fornitura ancora da eseguirsi, in deroga al disposto dell’art. 1671 c.c.
2. La comunicazione di recesso dovrà essere notificata al Fornitore in forma scritta, con preavviso di almeno venti giorni rispetto agli effetti del recesso.
Art. 15
(Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni)
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (“Codice in materia di Protezione dei Dati Personali”), in relazione ai dati personali il cui conferimento è richiesto ai fini della gara, si precisa che:
• titolare del trattamento è l’ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE – INPS. Responsabile del trattamento è il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione;
• il trattamento dei dati avviene ai soli fini dello svolgimento della gara e per i procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, nel rispetto del segreto aziendale e industriale;
• il trattamento è realizzato per mezzo delle operazioni, o del complesso di operazioni, di cui all’articolo 4, comma 1°, lettera a), del Decreto Legislativo n. 196/03, con o senza l’ausilio di strumenti elettronici o automatizzati, e comunque mediante procedure idonee a garantirne la riservatezza, poste in essere dagli incaricati al trattamento di dati personali a ciò autorizzati dal titolare del trattamento;
• i dati personali conferiti, anche giudiziari, il cui trattamento è autorizzato, sono gestiti in misura non eccedente e comunque pertinente ai fini dell’attività sopra indicata, e l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferirli comporta l’impossibilità di partecipazione alla gara stessa;
• i dati possono essere portati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti della commissione di gara, possono essere comunicati ai soggetti verso i quali la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento, o a soggetti verso i quali la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso;
• i dati non verranno diffusi, salvo quelli per i quali la pubblicazione sia obbligatoria per legge;
• l’interessato che abbia conferito dati personali può esercitare i diritti di cui all’articolo 7 del predetto Decreto Legislativo n. 196/03.
2. Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Fornitore acconsente al trattamento dei propri dati personali.
3. Il Fornitore si obbliga a rispettare le disposizioni del D.Lgs. 196/03 e nei successivi provvedimenti regolamentari ed attuativi, e ad adottare tutte le misure di salvaguardia prescritte e ad introdurre quelle altre che il Garante dovesse disporre. Altresì si impegna a rispettare nel tempo tutta la normativa emessa dall’Istituto, anche laddove risulti maggiormente restrittiva e vincolante di quella prevista dalla normativa vigente.
4. Il Fornitore si impegna a mantenere il massimo riserbo sui dati e le informazioni di cui dovesse venire a conoscenza per effetto o in occasione dell’esecuzione del proprio incarico.
Art. 16 (Lavoro e sicurezza)
1. Il Fornitore dichiara e garantisce che osserva attualmente, ed osserverà per l’intera durata del Contratto, tutte le prescrizioni normative e contrattuali in materia di retribuzione, contributi assicurativi e previdenziali, assicurazioni, infortuni, nonché in tema di adempimenti, prestazioni ed obbligazioni inerenti il rapporto di lavoro del proprio personale, secondo la normativa e i contratti di categoria in vigore, e successive modifiche e integrazioni.
2. Il Fornitore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di lavoro, previdenza, assicurazioni ed infortuni, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
3. Il Fornitore dichiara e garantisce che, nell’ambito della propria organizzazione e nella gestione a proprio rischio delle prestazioni oggetto del presente Contratto, si atterrà a tutte le prescrizioni vigenti in materia di sicurezza del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi posti a suo carico ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 81/08 e sue eventuali modifiche o integrazioni.
4. Il Fornitore si obbliga verso la Stazione Appaltante a far osservare la normativa in tema di sicurezza, di cui sopra, a tutti i propri eventuali subappaltatori.
5. Il Fornitore, prima dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto, è obbligato a indicare in apposito documento gli eventuali rischi specifici (o gli aggravamenti di quelli esistenti) che siano connessi all’esecuzione delle prestazioni.
6. Ai sensi dell’art. 118, comma 6°, del D.Lgs. 163/06:
▪ prima dell’avvio dell’esecuzione, il Fornitore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia dell’eventuale piano di sicurezza di cui all’art. 131 del medesimo Decreto, relativa sia ad esso Fornitore che ai propri eventuali subappaltatori;
▪ ai fini del pagamento di ogni stato di avanzamento o dello stato finale, la Stazione Appaltante verificherà il Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità, relativo sia al Fornitore che ai propri eventuali subappaltatori, e potrà sospendere i pagamenti verso il Fornitore nel caso di accertate inadempienze. In caso di pendenze contributive verso l’INPS, per il caso di mancata regolarizzazione l’Istituto potrà trattenere definitivamente le somme relative a debiti contributivi, e relativi accessori, definitivamente accertati, rivalendosi in compensazione sulle somme da corrispondersi al Fornitore.
7. Il Fornitore si impegna a garantire e tenere manlevato e indenne l’Istituto da ogni controversia o vertenza che dovesse insorgere con i dipendenti propri e con quelli del subappaltatore, e da eventuali sanzioni irrogate all’Istituto ai sensi dell’art. 36 della legge
n. 300/70, provvedendo al puntuale pagamento di quanto ad esso dovuto e garantendo pertanto l'osservanza delle disposizioni di legge vigenti nei rapporti con i dipendenti di cui sopra.
8. Nel caso in cui dipendenti del Fornitore o del subappaltatore, ai sensi delle disposizioni di legge, agissero direttamente nei confronti dell’Istituto per inadempimenti imputabili al Fornitore e/o al suo subappaltatore in ordine alla normativa in tema di lavoro, previdenza o sicurezza, il Fornitore sarà obbligato a costituirsi nel giudizio instaurato dai lavoratori quale garante dell’Istituto, e a richiedere l’estromissione dell’Istituto stesso ai sensi degli artt. 108 e 109 c.p.c., provvedendo a depositare le somme eventualmente richieste dall’autorità giudiziaria ai fini dell’emissione del provvedimento di estromissione.
9. In tutte le ipotesi sopra previste, saranno integralmente a carico del Fornitore le spese legali affrontate dall’Istituto per resistere nei relativi giudizi, comprensive di diritti, onorari, spese vive e generali, oltre I.V.A. e C.P.A.
10. L’Istituto, in caso di violazione da parte del Fornitore o del suo subappaltatore degli obblighi in materia di lavoro, previdenza e sicurezza, accertata da parte delle autorità, sospenderà ogni pagamento fino a che le predette autorità non abbiano dichiarato che il Fornitore si è posto in regola. Resta pertanto inteso che il Fornitore non potrà vantare alcun diritto per i mancati pagamenti in questione.
11. Analogamente, nel caso in cui venga accertato che il Fornitore non sia in regola rispetto ai versamenti contributivi, l’Istituto sospenderà ogni pagamento sino alla regolarizzazione del debito contributivo del Fornitore.
12. In caso di mancata regolarizzazione, l’Istituto tratterrà definitivamente le somme corrispondenti ai contributi omessi e relativi accessori, definitivamente accertati.
13. Le Parti dichiarano che, ai sensi del comma 5° dell’art. 26 del D.Lgs. 81/08:
(i) i costi relativi alla sicurezza sono pari ad Euro […], in conformità a quanto indicato dal Fornitore nella propria Offerta Economica;
(ii) i costi da interferenza relativi alla sicurezza ammontano a Euro 0,00 (Euro zero/00), trattandosi di una Fornitura senza posa in opera, per la quale non è prevista l’esecuzione all’interno della Stazione Appaltante.
Art. 17
(Divieto di cessione del contratto, subappalto e personale del Fornitore e del subappaltatore)
1. In conformità a quanto stabilito dall’art. 118, comma 1°, del D.Lgs. n. 163/06, il Contratto dovrà essere eseguito in proprio dal Fornitore, ed è fatto divieto al medesimo di cederlo in tutto in parte, salve le ipotesi di cui all’art. 116 del predetto Decreto.
2. Per l’esecuzione delle attività di cui al presente Contratto, il Fornitore potrà avvalersi di terzi operatori economici nel rispetto delle condizioni e dei limiti stabiliti dall’art. 118 del D.Lgs. n. 163/06, nei limiti del trenta per cento dell’importo complessivo del Contratto e dietro autorizzazione dell’Istituto ai sensi dei commi che seguono, rimanendo, anche in deroga alle previsioni di legge, solidalmente responsabile dell’operato degli stessi per eventuali ritardi e/o inadempimenti previsti nel presente Contratto.
3. L’affidamento in subappalto sarà sottoposto alle seguenti condizioni:
a) che, all’atto dell’offerta o, in caso di varianti autorizzate delle prestazioni, all’atto delle medesime, il Fornitore abbia regolarmente ed esaustivamente indicato le parti del Contratto che intende subappaltare;
b) che il Fornitore provveda al deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate;
c) che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso l’Istituto, il Fornitore trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. n. 163/06 in relazione alla prestazione subappaltata, la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del predetto decreto e la documentazione attestante i requisiti di idoneità tecnico - professionale del subappaltatore di cui all’articolo 26 del D.lgs. n. 81/2008 e sue eventuali modifiche od integrazioni.
Il contenuto di tali dichiarazioni, ed il possesso dei requisiti di carattere generale, di carattere economico-finanziario, tecnico-organizzativo e di idoneità tecnico professionale, dovranno essere documentalmente comprovati dal subappaltatore su richiesta della Stazione Appaltante;
d) che non sussista, nei confronti dell’affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
4. Il Fornitore che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere rilasciata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
5. L’Istituto provvederà al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine potrà essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che la Stazione Appaltante abbia espressamente autorizzato il subappalto, detta autorizzazione si intenderà concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000,00 euro, i termini per il rilascio dell’autorizzazione sono ridotti alla metà.
6. Ai fini dell’accertamento in ordine alla regolare remunerazione dei subappaltatori a cura del Fornitore, sarà obbligo del medesimo Fornitore trasmettere alla Stazione Appaltante, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato dalla Stazione Appaltante a favore di esso Fornitore, copia delle fatture quietanziate relative ai pagamenti corrisposti dal Fornitore al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non dovesse trasmettere le fatture quietanziate del subappaltatore entro il termine predetto, la Stazione Appaltante provvederà alla sospensione dei successivi pagamenti verso l’affidatario medesimo.
7. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Fornitore dovrà praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Il Fornitore dovrà corrispondere gli oneri per la sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, ai propri subappaltatori senza alcun ribasso. Il Fornitore sarà solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
Art.18
(Normativa in tema di contratti pubblici)
1. Il Fornitore riconosce e prende atto che l’esecuzione della Fornitura è subordinata all'integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In
particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n. 163/06, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo.
2. Il Fornitore assume espressamente l'obbligo di comunicare immediatamente all’Istituto - pena la risoluzione di diritto del presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della sottoscrizione del Contratto.
3. Il Fornitore prende atto che l’Istituto si riserva la facoltà, durante l'esecuzione del presente Contratto, di verificare la permanenza di tutti i requisiti di legge in capo al medesimo, al fine di accertare l'insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del presente rapporto contrattuale ed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni.
4. Il Fornitore è reso altresì edotto che, qualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, il contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c.
Art. 19
(Responsabili delle Parti e comunicazioni relative al Contratto)
1. Quali soggetti responsabili dell’esecuzione del Contratto vengono individuati il Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx, nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento e Direttore dell’Esecuzione, ed il Dott. […] per il Fornitore.
2. Qualsiasi comunicazione relativa al contratto sarà effettuata per iscritto e consegnata a mano, o spedita a mezzo lettera raccomandata A.R., ovvero inviata a mezzo telefax ai seguenti indirizzi:
per il Fornitore
[…]
Via […], n. […]
Alla c.a. […], Fax […]
per l’Istituto
INPS – Istituto Nazionale per la Previdenza Sociale Xxx Xxxx xx Xxxxxx, 00, 00000 - Xxxx
Alla c.a. del Xxxx. XXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Fax 06 59.05.50.39
3. Le comunicazioni consegnate a mano avranno effetto immediato; le comunicazioni inviate a mezzo telefax avranno effetto a partire dalla data di invio atte stata sulla ricevuta rilasciata dallo stesso telefax; le comunicazioni spedite a mezzo del servizio postale avranno effetto dal loro ricevimento.
Art. 20 (Spese)
Sono a totale ed esclusivo carico del Fornitore le spese per la stipulazione del presente Contratto ed ogni relativo onere fiscale ivi comprese le spese di bollo e di copie, esclusa soltanto l'I.V.A., a carico dell’Istituto nella percentuale di legge.
Art. 21 (Foro competente)
Per qualunque controversia inerente la validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Roma, con esclusione di qualunque altro Foro eventualmente concorrente.
Art. 22 (Varie)
1. Il presente Contratto è regolato dalla Legge Italiana.
2. Per tutto quanto qui non espressamente previsto, si rimanda alle disposizioni normative in tema di appalti pubblici, alle previsioni del codice civile ed alla normativa comunque applicabile.
Letto, confermato e sottoscritto. Roma,
Il Fornitore L’Istituto
Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341 e 1342 del codice civile, il Fornitore dichiara di avere preso visione e di accettare espressamente le disposizioni contenute nei seguenti articoli del Contratto: Art. 3 (Oggetto del Contratto), Art. 4 (Durata e decorrenza del Contratto), Art. 5 (Modalità generali di esecuzione della Fornitura), Art. 6 (Richieste di Consegna), Art. 7 (Consegne dei prodotti e verifiche sui medesimi), Art. 8 (Corrispettivi e modalità di pagamento), Art. 9 (Revisione del corrispettivo), Art. 11 (Penali), Art. 12 (Responsabilità del Fornitore, garanzia fideiussoria e polizze assicurative), Art. 13 (Clausole risolutive espresse), Art. 14 (Recesso), Art. 15 (Trattamento dei dati personali e riservatezza delle informazioni), Art. 16 (Lavoro e sicurezza), Art. 17 (Divieto di cessione del Contratto, subappalto e personale del Fornitore e del subappaltatore), Art. 18 (Normativa in tema di contratti pubblici), Art. 21 (Foro competente).
Roma, IL FORNITORE
Allegato D ELENCO DELLE PROVVISTE MASSIME
DIREZIONI RICHIEDENTI | INCIDENZA SULLA BASE D'ASTA |
Piemonte | 6,9% |
Valle d'Aosta | 0,3% |
Lombardia | 13,1% |
Liguria | 2,8% |
Trentino AA | 1,6% |
Veneto | 6,2% |
Friuli VG | 2,2% |
Xxxxxx Xxxxxxx | 6,8% |
Toscana | 5,8% |
Umbria | 1,8% |
Marche | 2,9% |
Lazio | 8,9% |
Abruzzo | 2,9% |
Molise | 0,9% |
Campania | 9,4% |
Puglia | 6,5% |
Basilicata | 1,3% |
Calabria | 4,8% |
Sicilia | 8,2% |
Sardegna | 2,9% |
Direzione Centrale | 3,7% |
TOTALE | 100,0% |