Delibera nº 1ee1
Estratto del processo verbale della seduta del
22 novembre 2o1e
oggetto:
APPROVAZIONE DELL'ACCORDO INTEGRATIVO REGIONALE (AIR) IN ATTUAZIONE DEL CAPO V SULL'EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE DELL'ACCORDO COLLETTIVO NAZIONALE 2ooe PER LA DISCIPLINA DEI RAPPORTI CON I MEDICI DI MEDICINA GENERALE.
Xxxxxxxxxxxx XXXXXXX | Presidente | presente | |
XxXXxxxx XXXXXXXX | Xxxx Presidente | presente | |
Xxxxxx Xxxxxx XXXX | Assessore | assente | |
Xxxxxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxxxxx XXXXXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxxxxxx XXXXXXX | Assessore | assente | |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxx XXXXXXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxxxx XXXXXXX | Assessore | presente | |
Xxxxxxx XXXXX | Assessore | presente |
Xxxxxxxxxx XXXXX Segretario generale
In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:
Premesso che, ai sensi dell’art. 8 del decreto legislativo 502/1992, il rapporto tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale è disciplinato da apposite convenzioni di durata triennale conformi agli accordi collettivi nazionali (ACN) stipulati, ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 412/1991, con le organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative in campo nazionale ed è demandata agli accordi integrativi regionali (AIR) la definizione di indicatori e di percorsi applicativi;
Visti:
- l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo in data 23 marzo 2005 mediante intesa sancita nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano in conformità alle disposizioni recate dall’art. 2-nonies, della legge 138/2004;
- l’ACN per il quadriennio normativo 2006-2009 e biennio economico 2006-2007, per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa sancita in data 29 luglio 2009 nella Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano;
- l’ACN per il biennio economico 2008-2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale, reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 8 luglio 2010;
- l’ACN per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale reso esecutivo mediante intesa sancita dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 21 giugno 2018, sottoscritto in attesa della conclusione della contrattazione per il triennio economico e normativo 2016-2018;
- il verbale di preintesa dell’ipotesi di Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale sottoscritto in data 5 settembre 2019;
Visto, in particolare, l’art. 91 dell’ACN 2005 e s.m.i. il quale stabilisce che, nelle more della realizzazione delle disposizioni di cui all’art. 8, comma 1-bis, del D.Lvo 502/1992, l’organizzazione della emergenza sanitaria territoriale viene realizzata in osservanza della programmazione regionale esistente ed in coerenza con le norme di cui al D.P.R. 27 marzo 1992 e con l’Atto d’intesa tra Stato e Regioni di applicazione delle linee guida sul sistema di emergenza sanitaria pubblicato nella G.U. del 17.5.96. Gli Accordi regionali definiscono le modalità organizzative del Servizio di Emergenza sanitaria convenzionata sulla base di quanto definito dal Capo V dell’ACN stesso;
Richiamato l’art. 8, comma 1-bis, del D.Lvo 502/1992 in base al quale le regioni possono prevedere adeguate forme di integrazione dei medici convenzionati addetti alla emergenza sanitaria territoriale con attività dei servizi del sistema di emergenza-urgenza secondo criteri di flessibilità operativa;
Ricordato che gli articoli 4 e 14 del vigente ACN definiscono gli ambiti e i contenuti demandati alla negoziazione regionale per la definizione a livello locale di aspetti specifici e la realizzazione delle esigenze assistenziali del proprio territorio;
Considerato che:
- in seguito all’Accordo del 25.03.2009 sugli obiettivi del PSN 2009 raggiunto in seno alla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha emanato il 1° aprile 2009 le Linee guida per progetti di sperimentazione inerenti “Modalità organizzative per garantire l’assistenza sanitaria in h 24: riduzione degli accessi impropri nelle strutture di emergenza e miglioramento della rete assistenziale territoriale”;
- con DGR n. 2039 del 16 ottobre 2015 è stato approvato in via definitiva il Piano dell’emergenza urgenza della regione Friuli Venezia Giulia che ha definito l’organizzazione del soccorso territoriale deputato alla gestione delle emergenze e urgenze nonché ruolo ed organizzazione dei Pronto soccorso regionali;
- con Decreto n° 2008/SPS del 12/12/2018 del Direttore dell’Area dei servizi di Assistenza Ospedaliera sono state disciplinate, in particolare, le competenze del Medico di automedica che attualmente viene garantita anche dai Medici di Emergenza Sanitaria Territoriale (Medici EST);
- le “Linee annuali per la gestione del Servizio Sanitario e Sociosanitario Regionale anno 2019”, approvate in via definitiva con deliberazione della Giunta regionale n. 448 dd. 22.03.2019, stabiliscono, per quanto
attiene, in particolare, la riorganizzazione dell’assistenza medica primaria, che deve essere valutato il possibile impiego dei Medici EST in attività di rinforzo presso i PS;
- con DGR n. 1381/2019 del 09.08.2019 è stato approvato l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) per i Medici di Medicina Generale sottoscritto il 23 luglio 2019 il quale prevede, tra l’altro, l’adozione di un ulteriore Accordo quadro regionale per disciplinare l’impiego anche in attività a rapporto orario dei Medici EST;
Richiamata la Legge regionale n. 27 del 28.12.2018 con la quale è stato ridefinito lo “Assetto istituzionale e organizzativo del Servizio sanitario regionale” ed, in particolare, l’art. 2, comma 1, lett. a) secondo cui tale ridefinizione è finalizzata anche a migliorare la capacità di presa in carico del cittadino per il suo bisogno di salute e la continuità dei percorsi diagnostici, terapeutici e assistenziali;
Atteso che, ai sensi dell’art. 24 dell’ACN 29.07.2009, è prevista l’istituzione, in ciascuna Regione, di un Comitato permanente regionale preposto alla definizione delle intese regionali, composto da rappresentanti della Regione e da rappresentanti delle XX.XX. legittimate alla trattativa ed alla stipula degli Accordi Regionali in quanto firmatarie dell’ACN;
Dato atto che:
- il Comitato permanente regionale ex art. 24 ACN è stato istituito con decreto del Presidente della Regione n. 0152/Pres. dd. 19.07.2012 su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1282 dd. 12.7.2012;
- in tale ambito è stato contestualmente individuato il Gruppo tecnico ristretto paritetico previsto al punto 10 del “Protocollo di indirizzi per la trattativa regionale preliminare all’Accordo integrativo regionale” sottoscritto il 29.3.2012 ed oggetto di presa d’atto della delibera di Generalità n. 629 del 13.04.2012;
- il punto 10 del succitato “Protocollo di indirizzi per la trattativa regionale preliminare all’Accordo Integrativo Regionale” stabilisce che, fermi restando i compiti e le funzioni solo ad esso spettanti ai sensi dell’art. 24 dell’ACN, l’individuazione del gruppo tecnico ristretto paritetico è disposta per agevolare il lavoro del Comitato regionale relativamente, in particolare, alla predisposizione dell’AIR;
- con decreto del Presidente della Regione n. 0109/Pres. dd. 26.06.2019, su conforme deliberazione della Giunta Regionale n. 1009 dd. 21.06.2019, è stata da ultimo modificata la composizione dell’anzidetto organo collegiale e del rispettivo Gruppo tecnico ristretto paritetico;
Visto l’Accordo Integrativo Regionale (A.I.R.) in attuazione del Capo V sull’emergenza sanitaria territoriale dell’Accordo Collettivo Nazionale 2009 per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale, allegato quale parte integrante della presente deliberazione, sottoscritto a seguito dei lavori propedeutici svolti dal gruppo tecnico ristretto paritetico dalle Organizzazioni Sindacali FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE nel corso della riunione del Comitato regionale ex art. 24 ACN tenutasi il 14 novembre 2019 a Trieste e quindi dall’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità;
Preso atto, altresì, della dichiarazione a verbale rilasciata dal Sindacato Medici Italiani nel corso della medesima seduta del Comitato Regionale ex art. 24 ACN assunta al prot. 22405/2019 conservata agli atti;
Rilevato che il sopra citato Accordo realizza la definizione del modello organizzativo dell’emergenza sanitaria territoriale e degli strumenti operativi per attuarlo demandata dall’ACN 2005 al livello di negoziazione regionale, integrando e disciplinando in particolare:
a. il quadro entro il quale è definita l’organizzazione del Servizio di Emergenza Sanitaria Territoriale;
b. i requisiti di accesso e le modalità di attribuzione degli incarichi a tempo determinato e indeterminato;
c. le modalità di attribuzione delle sostituzioni e degli incarichi provvisori;
d. le regole di accesso al corso di formazione professionale, che viene strutturato a livello regionale, utile ad acquisire l’attestato di idoneità allo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria territoriale, al fine di dare una risposta adeguata ed efficace alla carenza di medici che operano nel sistema dell’Emergenza – Urgenza della regione Friuli Venezia Giulia;
e. alcuni istituti contrattuali quali l’orario di lavoro, il riposo annuale, la formazione, la libera professione;
f. le attività aggiuntive, previste dall’art. 95, commi 3, 4, 5 e 6, dell’ACN da potersi svolgere anche presso altre aziende regionali.
Ritenuto quindi condivisibili i contenuti dell’AIR quadro sottoscritto a Trieste in data 14 novembre 2019, in quanto contribuiscono a colmare la carenza esistente in materia di organizzazione dei Medici dell’emergenza sanitaria territoriale; consentono di dare attuazione alle Linee annuali 2019 per la gestione del SSR, di regolamentare e sistematizzare le modalità del possibile impiego dei Medici EST anche in attività aggiuntive diverse da quelle istituzionalmente previste e garantite ai sensi dell’ACN nonché di poter avviare prontamente il corso per la formazione di medici di medicina generale xxxxxx allo svolgimento dell’attività di emergenza sanitaria territoriale ed in grado di fornire una risposta adeguata ed efficace alla carenza di medici che operano nel sistema dell’Emergenza – Urgenza della regione Friuli Venezia Giulia;
Dato atto che l’Accordo quadro non comporta ulteriori oneri a carico della finanza regionale come da Relazione su Accordo regionale quadro EST al Direttore Centrale prot. n. 22616/2019 del Direttore dell’Area Servizi assistenza primaria conservata agli atti;
Ritenuto, inoltre, di prendere atto dell’intesa di interpretazione autentica adottata all’unanimità dal Comitato permanente regionale ex art.24 dell’A.C.N. per i medici di medicina generale ed allegata al verbale della seduta del 14.11.2019 contenente indirizzi alle Aziende per garantire l’applicazione uniforme degli accordi regionali, assunta al prot. 22404/2019 e conservata agli atti;
Preso atto, altresì, che nel corso della riunione il Comitato ha inserito a verbale la seguente interpretazione autentica: “Le deroghe al numero minimo di associati delle forme organizzative Nuova Medicina di Gruppo Integrata sono decise in considerazione di variabili organizzative e/o orogeografiche individuate in ogni Azienda per l'assistenza sanitaria dal Comitato Aziendale ex art. 23 ACN, secondo quanto indicato dell’art. 20, comma 4, della L.R. 17/2014, e, a partire dal 1 gennaio 2019, sono direttamente autorizzate dal Comitato Aziendale stesso.” e ritenuto di renderla immediatamente esecutiva;
Precisato che:
a) L’AIR sull’emergenza sanitaria territoriale sottoscritto il 14.11.2019 viene reso esecutivo dalla data di adozione del presente provvedimento ed entra in vigore il 1 gennaio 2020 fatte salve le attività propedeutiche all’avvio del Corso di cui all’art. 4, comma 2, e all’ALLEGATO 1 dell’Accordo, che sono immediatamente esecutive; ha durata triennale ed i suoi contenuti restano in vigore fino al prossimo Accordo Integrativo Regionale in materia ai sensi della Norma Transitoria n. 5 del vigente ACN;
b) tutti gli Accordi Aziendali vigenti in contrasto con i contenuti dell’AIR 2019 sull’emergenza sanitaria territoriale decadono e/o devono essere resi ad esso compatibili entro il 31 marzo 2020;
c) l’intesa di interpretazione autentica del 14.11.2019 resa dal Comitato permanente regionale viene resa esecutiva dalla data di adozione del presente provvedimento;
d) le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall’AIR quadro 2019 per l’emergenza sanitaria territoriale e dall’intesa di interpretazione autentica del 14.11.2019 nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia;
La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità, all’unanimità
Delibera
1. Di approvare, per i motivi espressi in premessa, l’Accordo Integrativo Regionale quadro in attuazione del Capo V sull’emergenza sanitaria territoriale dell’accordo collettivo nazionale 2009 per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale del 14 novembre 2019 sottoscritto dall’Assessore alla salute, politiche sociali e disabilità e dalle Organizzazioni Sindacali FIMMG, SNAMI, SMI e INTESA SINDACALE, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. Di dare atto che il suddetto l’Accordo regionale quadro non comporta nuovi oneri a carico della finanza regionale;
3. Di prendere atto della dichiarazione a verbale rilasciata dal Sindacato Medici Italiani nel corso della medesima seduta del Comitato Regionale ex art. 24 ACN assunta al prot. 22405/2019 e conservata agli atti;
4. Di prendere atto, inoltre, dell’intesa di interpretazione autentica dd. 14.11.2019 resa dal Comitato permanente regionale ex art.24 dell’A.C.N. per i medici di medicina generale xxxxxxx al prot. n. 22404/2019 e conservata agli atti;
5. Di prendere atto, altresì, della seguente interpretazione autentica verbalizzata nel xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx 00.00.0000: “Le deroghe al numero minimo di associati delle forme organizzative Nuova Medicina di Gruppo Integrata sono decise in considerazione di variabili organizzative e/o orogeografiche individuate in ogni Azienda per l'assistenza sanitaria dal Comitato Aziendale ex art. 23 ACN, secondo quanto indicato dell’art. 20, comma 4, della L.R. 17/2014, e, a partire dal 1 gennaio 2019, sono direttamente autorizzate dal Comitato Aziendale stesso.” ;
6. Di precisare che:
a) L’AIR sull’emergenza sanitaria territoriale sottoscritto il 14.11.2019 viene reso esecutivo dalla data di adozione del presente provvedimento ed entra in vigore il 1 gennaio 2020 fatte salve le attività propedeutiche all’avvio del Corso di cui all’art. 4, comma 2, e all’ALLEGATO 1 dell’Accordo, che sono immediatamente esecutive; ha durata triennale a decorrere dalla data del 1 gennaio 2020 ed i suoi contenuti restano in vigore fino al prossimo Accordo Integrativo Regionale in materia, ai sensi della Norma Transitoria n. 5 del vigente ACN;
b) tutti gli Accordi Aziendali vigenti in contrasto con i contenuti dell’AIR 2019 sull’emergenza sanitaria territoriale decadono e/o devono essere resi ad esso compatibili entro il 31 marzo 2020;
c) l’intesa di interpretazione autentica del 14.11.2019 resa dal Comitato permanente regionale viene resa esecutiva dalla data di adozione del presente provvedimento;
d) le Aziende dovranno dare seguito agli adempimenti derivanti dall’AIR 2019 sull’emergenza sanitaria territoriale e dall’intesa di interpretazione autentica del 14.11.2019 nel rispetto delle disposizioni in esso contenute e coerentemente alle disposizioni nazionali e regionali in materia.
IL PRESIDENTE
IL SEGRETARIO GENERALE