INDICE
REGOLAMENTO
DEL SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE DEI COMUNI DI CIMADOLMO-GAIARINE-VAZZOLA
Allegato B alla Delibera di Consiglio Comunale del Comune di Vazzola n. 47 del 30.12.2020
INDICE
Articolo 1 Oggetto
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 2 Istituzione del Servizio Convenzionato di Polizia Locale Articolo 3 Funzioni del Servizio Convenzionato di Polizia Locale Articolo 4 Funzioni di Polizia Giudiziaria
Articolo 5 Funzioni di Pubblica sicurezza Articolo 6 Funzioni di Polizia Stradale
Articolo 7 Collaborazione con le altre Forze di Polizia
Articolo 8 Dipendenza gerarchica del Servizio Convenzionato di Polizia Locale
CAPO II
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE
Articolo 9 Organico del Servizio Associato Intercomunale di Polizia Locale Articolo 10 Organizzazione strutturale
Articolo 11 Titolarità delle Funzioni di Polizia Locale Articolo 12 Conferimento dell’incarico di Comandante
Articolo 13 Attribuzioni del Comandante del Servizio Convenzionato di Polizia Locale Articolo 14 Conferimento dell’incarico di Vice Comandante
Articolo 15 Attribuzioni del Vice Comandante
Articolo 16 Conferimento dell’incarico di Addetto al coordinamento e/o controllo Articolo 17 Attribuzioni e compiti dei Vice Commissari, Istruttori di Polizia Locale Articolo 18 Attribuzioni e compiti degli assistenti e agenti di Polizia Locale Articolo 19 Tipologia del servizio
Articolo 20 Ordini e disposizioni di servizio Articolo 21 Orario e Turni di Servizio Articolo 22 Servizi esterni
CAPO III
NORME DI COMPORTAMENTO
Articolo 23 Diritti e doveri generali Articolo 24 Segreto d’ufficio e riservatezza Articolo 25 Istanze e reclami
Articolo 26 Responsabilità disciplinare Articolo 27 Incompatibilità
Articolo 28 Impiego in servizio
Articolo 29 Strumenti e mezzi in dotazione
Articolo 30 Uso e manutenzione di armi, mezzi e attrezzature Articolo 31 Tessera di riconoscimento
Articolo 32 Placca di servizio
CAPO IV
RIPOSI CONGEDI PERMESSI E RECUPERI
Articolo 33 Riposo settimanale Articolo 34 Congedo ordinario
CAPO V
STATO GIURIDICO – TRATTAMENTO ECONOMICO – ACCESSO AL SERVIZIO ASSOCIATO DI POLIZIA LOCALE
Articolo 35 Stato giuridico e trattamento economico Articolo 36 Accesso al Comando di Polizia Locale
Articolo 37 Formazione di base per gli agenti di Polizia Locale Articolo 38 Aggiornamento professionale
Articolo 39 Arma d’ordinanza
CAPO VI ARMAMENTO
CAPO VII UNIFORME E DOTAZIONI
Articolo 40 Uniforme di servizio Articolo 41 Gradi e distintivi
Articolo 42 Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario ed equipaggiamento Articolo 43 Rinnovo degli effetti di vestiario ed equipaggiamento
Articolo 44 Distintivi di specializzazione, decorazioni e insegne
Articolo 45 Celebrazioni Articolo 46 Norme integrative Articolo 47 Entrata in vigore
CAPO VIII NORME FINALI
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1 Oggetto
1) Il presente regolamento, come previsto dalla convenzione per la gestione associata e coordinata della Funzione di Polizia Locale ed in conformità delle disposizioni recate dalla Legge Regionale 23 giugno 2020, n. 24 e dalla Legge 7 Marzo 1986, n. 65, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Servizio Associato di Polizia Locale.
Art. 2
Istituzione del Servizio Convenzionato di Polizia Locale
1) Ai sensi degli artt. 1 e 7 della legge 7 marzo 1986, n. 65, è istituito il “Servizio Convenzionato di Polizia Locale dei Comuni di Cimadolmo, Gaiarine e Vazzola”, che, in esecuzione degli artt. 1 e 7 della legge predetta e della legge regionale 23 giugno 2020, n. 24 è disciplinato dal presente regolamento.
Art. 3
Funzioni del Servizio Convenzionato di Polizia locale
1) Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale, nell’ambito del territorio dei Comuni in gestione associata e coordinata svolge tutte le funzioni attinenti all’attività di polizia locale urbana e rurale, di polizia amministrativa e ad ogni altra materia la cui funzione sia demandata dalle leggi, dai regolamenti, o direttamente dalle Amministrazioni Comunali.
2) L’ambito territoriale ordinario dell’attività operativa del Servizio Convenzionato di Polizia Locale è corrispondente ai territori dei Comuni aderenti alla gestione associata.
3) Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale, nei limiti delle proprie attribuzioni e nell’ambito delle disposizioni di legge provvede in particolare a:
a) vigilare sull'osservanza delle leggi, dei regolamenti, delle ordinanze e di ogni altra disposizione emanata dagli organi competenti, con particolare riferimento alle norme concernenti la polizia urbana e rurale, il traffico e la circolazione stradale, la polizia amministrativa, l'edilizia, il commercio ed i pubblici esercizi, la vigilanza igienico- sanitaria e la tutela ambientale;
b) svolgere servizi di polizia stradale attribuiti dalla legge;
c) prestare opera di soccorso nelle pubbliche calamità e disastri, d'intesa con le autorità competenti, nonché in caso di privati infortuni;
d) collaborare con gli organi di Polizia dello Stato, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;
e) assolvere attività di informazione, di raccolta di notizie, accertamenti e rilevazioni, a richiesta delle competenti autorità;
f) prestare servizi d'ordine, di vigilanza e di scorta, necessari per l'espletamento di attività e compiti istituzionali dei Comuni associati;
g) segnalare a chi di dovere ogni necessità ed ogni carenza che si manifestasse nell'espletamento dei servizi pubblici di interesse comunale, nonché le cause di possibile pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica;
h) disimpegnare, con le prescritte modalità, i servizi d'onore in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni, di cerimonie ed in ogni altra particolare circostanza, su richiesta delle singole Amministrazioni;
i) disimpegnare tutte le altre funzioni previste dalla L.R. 24/20 e da ogni altra disposizione di legge statale e regionale in materia.
Articolo 4
Funzioni di Polizia Giudiziaria
1) Il personale che svolge Servizio Convenzionato di Polizia Locale, nell’ambito territoriale dell’Ente di appartenenza e nei limiti delle proprie attribuzioni esercita anche le seguenti funzioni:
a) Agente di polizia Giudiziaria riferita agli Agenti e Istruttori;
b) Ufficiale di polizia Giudiziaria riferita agli Istruttori Direttivi, Vice Commissari e Dirigenti così come stabilito all’articolo 5 della Legge 7 marzo 1986, n° 65. In tale veste il Comandante risponde, come primo referente, all’Autorità Giudiziaria.
Articolo 5
Funzioni di Pubblica Sicurezza
1) Il personale che svolge Servizio Convenzionato di Polizia Locale nell’ambito territoriale degli Enti firmatari la convenzione, esercita anche le funzioni ausiliare di Pubblica Sicurezza, rivestendo a tal fine la qualifica di agente di P.S.
2) Il Prefetto, previa comunicazione del Sindaco del Comune, conferisce al suddetto personale la qualifica di Agente di P.S., dopo aver accertato il possesso dei requisiti di cui all’articolo 5 della Legge 7 marzo 1986, n° 65.
Articolo 6
Funzioni di Polizia Stradale
1) Il personale che svolge Servizio Convenzionato di Polizia Locale nell’ambito territoriale degli Enti firmatari la Convenzione, assume la qualifica di Agente di Polizia stradale, riferita a tutti i componenti del servizio, con obbligo dell’espletamento dei servizi di cui all’articolo 11 del codice della strada consistente in:
a) prevenzione ed accertamento di illeciti in materia di circolazione stradale;
b) rilevazioni tecniche relative ad incidenti stradali ai fini giudiziari;
c) predisposizione ed esecuzione di servizi diretti alla regolamentazione del traffico;
d) servizi di scorta per la sicurezza della circolazione.
1) Il personale di Polizia Locale e concorre, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere.
Articolo 7
Collaborazione con le altre Forze di Polizia
1) Il personale in forza al Servizio Convenzionato di Polizia Locale, svolge l’attività di collaborazione con le altre forze di Polizia, con le seguenti modalità:
a) ai sensi dell'art. 3 della legge n.65/1986, può essere chiamato a collaborare con le Forze di Polizia, previa disposizione del Comandante al quale le competenti autorità abbiano rivolto motivata richiesta per l'esecuzione di specifiche operazioni, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 54 del testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267, così come sostituito dall'art. 6 della Legge 24 luglio 2008 n. 125 “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
b) in presenza delle specifiche intese di cui all'art. 17 della legge 26 marzo 2001, n.128, recante “interventi legislativi in materia di tutela della sicurezza dei cittadini” partecipa al “Piano coordinato di controllo del territorio”, così come ribadito dall'art.7 della Legge 24 luglio 2008 n.128, “Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica”;
c) ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.P.C.M. 12 settembre 2000, nell'ambito del territorio della convenzione e delle proprie attribuzioni e competenze, collabora in via permanente al perseguimento di condizioni ottimali di sicurezza del territorio urbano ed extraurbano, cooperando per garantire alla cittadinanza l'interesse diffuso della sicurezza.
Articolo 8
Dipendenza Gerarchica del Servizio Convenzionato di Polizia Locale
1) Il Sindaco del Comune Capofila, nell'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale di cui all'art. 159, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, sentiti i Sindaci degli altri Comuni, impartisce le necessarie direttive per l’attività del Servizio Convenzionato di Polizia Locale e vigila sull'espletamento del servizio svolto.
2) Xxxx'esercizio delle funzioni di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, il personale in forza al Servizio convenzionato di Polizia Locale opera alle dipendenze e sotto la direzione dell'Autorità Giudiziaria.
3) Il Comandante del Servizio Convenzionato di Polizia Locale è il superiore gerarchico del Servizio e, ai sensi dell’art. 9 della Legge 65/86, è responsabile dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio Associato.
4) Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale non può costituire struttura intermedia di settore amministrativo più ampio e non può essere posto alle dipendenze di un responsabile di diverso settore amministrativo ed è alle dipendenze del Comandante, Posizione Organizzativa del Comune di Cimadolmo.
CAPO II
ORDINAMENTO DEL SERVIZIO CONVENZIONATO DI POLIZIA LOCALE
Art. 9
Organico del Servizio convenzionato di Polizia Locale
1) Il Servizio convenzionato di Polizia Locale è costituito dalle figure professionali come di eseguito articolate:
a) Ufficiali: Comandante – Vice Comandante – Vice Commissario – vedasi normativa regionale
b) Sottufficiali: Istruttore capo – Istruttore – Vice Istruttore – vedasi normativa regionale;
c) Agenti: Assistente capo – Assistente – Agente scelto – Agente – vedasi normativa regionale;
d) Personale amministrativo;
e) Messi Comunali;
f) Gruppi volontari o ausiliari di P.G..
2) Per l’espletamento dei compiti d’istituto il Servizio Convenzionato di Polizia Locale, è organizzato secondo criteri di funzionalità, economicità ed efficienza, in relazione alla morfologia del territorio, ai flussi della popolazione, alle caratteristiche socio-economiche della comunità, nel rispetto delle disposizioni e dei principi ispiratori che disciplinano il decentramento amministrativo, nonché in ottemperanza alle disposizioni del Sindaco del Comune capofila e dei Sindaci dei Comuni partecipanti alla gestione associata.
Art. 10
Organizzazione strutturale del Servizio Convenzionato di Polizia Locale
1) Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale ha la propria sede nel Comune di Cimadolmo in Xxx Xxxx 00/X, ove viene istituito il Comando.
2) L’organizzazione del Servizio Convenzionato di Polizia Locale è disposta dal Comandante, sentita la Conferenza dei Sindaci e dovrà essere rapportata a criteri di razionalità, alla luce dei principi di efficienza, efficacia ed economicità, tenendo conto dell’organico in essere, delle esigenze cui far fronte e di quanto stabilito dal presente regolamento.
Art. 11
Titolarità delle funzioni di Polizia Locale
1) La titolarità delle funzioni in materia di Polizia locale resta ferma in capo ai Sindaci dei Comuni appartenenti alla gestione associata. Essi, per l’assolvimento del servizio in questione, si avvalgono del Servizio convenzionato di Polizia Locale.
2) Al Comandante, con posizione organizzativa, devono essere trasmesse tutte le istanze, atti e segnalazioni e le richieste di intervento.
3) Al Comandante, cui spettano tutte le funzioni in capo alla Polizia Locale, nelle materie di competenza sono attribuiti i compiti e le responsabilità di cui all’art. 107 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL).
Art. 12
Conferimento dell’incarico di Comandante
1) L’incarico di Comandante è conferito dal Sindaco del Comune capofila, secondo i criteri previsti dal Regolamento del Personale, a personale interno con i requisiti di cui all’art. 10 della
L.R. 24/2020. L’incarico può avere anche durata di più anni che non possono comunque superare il mandato del Sindaco del Comune capofila.
2) Al Comandante compete l’indennità di posizione organizzativa che viene conferita dal Comune di appartenenza, previo parere della Conferenza dei Sindaci.
Art. 13
Attribuzioni del Comandante del Servizio Convenzionato di Polizia Locale
1) Il Comandante del Servizio Convenzionato di Polizia Locale è responsabile verso la Conferenza dei Sindaci, dell’addestramento, della disciplina e dell’impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Servizio, ai sensi dell’art.9 della legge n.65/86.
2) In conformità agli obiettivi delle Amministrazioni, alla cui determinazione collabora, il Comandante:
a) gestisce il personale con i compiti ed il poteri del datore di lavoro;
b) assicura l’osservanza delle direttive generali e dei programmi elaborati dalla Conferenza dei Sindaci;
c) emana direttive, disposizioni, ordini di servizio e vigila sull’espletamento del servizio, disponendo anche servizi ispettivi per accertare che tutti i dipendenti adempiano ai loro doveri secondo le direttive impartite;
d) interviene di persona per organizzare, dirigere e coordinare i servizi di maggiore importanza e delicatezza;
e) cura che sia assicurato l’addestramento e l’aggiornamento professionale degli appartenenti al Servizio;
f) dispone l’assegnazione del personale ai vari incarichi assicurando la migliore utilizzazione e l’efficace impiego delle risorse umane e strumentali disponibili;
g) cura le relazioni con le altre strutture dei Comuni aderenti alla gestione convenzionata allo scopo di garantire reciproca integrazione e complessiva coerenza operativa, mantiene i rapporti con l’Autorità giudiziaria e con l’Autorità di Pubblica sicurezza, nello spirito di collaborazione e del migliore andamento dei servizi in generale;
h) presenta ai Sindaci eventuali proposte atte a migliorare in qualsiasi campo le attività e i servizi comunali, con particolare riguardo a quelli inerenti la Polizia Locale;
i) provvede agli interventi richiesti dai casi di emergenza con i mezzi a sua disposizione segnalando, appena possibile le iniziative adottate al Sindaco competente per territorio;
j) adotta o propone riconoscimenti in favore del personale che ne sia risultato meritevole per particolare comportamento in servizio, così come adotta o propone le sanzioni disciplinari nei confronti di chi viola i doveri in servizio;
k) provvede, altresì, con particolare riferimento alla atipica attività di polizia locale, ad elaborare progetti, piani e programmi ed a controllare e verificare i risultati complessivi conseguiti dal Servizio convenzionato di Polizia locale;
l) rappresenta il Servizio convenzionato di Polizia locale nei rapporti esterni ed interni ed in occasione di particolari manifestazioni e cerimonie pubbliche;
3) In caso di assenza o impedimento, il Comandante è sostituito dal Vice Comandante, in caso di assenza anche del Vice Comandante, le funzioni vicarie spettano all’addetto al Servizio convenzionato di Polizia locale più alto in grado, a parità di grado con maggior anzianità di servizio.
4) Il Comandante può essere esonerato dall’obbligo dell’uniforme, ad eccezione dei servizi prestati in occasione di funzioni civili e religiose e manifestazioni pubbliche.
Articolo 14
Conferimento dell’incarico di Vice Comandante
1) Qualora la Conferenza dei Sindaci stabilisca di individuare un Vice Comandante, l’incarico viene conferito dal Sindaco del Comune di appartenenza con proprio decreto, previa proposta del Comandante e individuazione da parte della Conferenza dei Sindaci. L’incarico può avere anche durata pluriennale che non può comunque superare il mandato del Sindaco.
2) La nomina a Vice Comandate può essere revocata con provvedimento motivato.
3) Al Vice Comandante compete l’indennità intermedia di funzione, da concordare in sede di contrattazione decentrata con le organizzazioni Sindacali.
Art. 15
Attribuzioni del Vice Comandante
1) Il Vice Comandante sostituisce il Comandante e lo coadiuva nella direzione tecnica, amministrativa e disciplinare e disimpegna gli incarichi che dal Comandante stesso gli sono affidati.
2) Il Vice Comandante fornisce l’eventuale assistenza necessaria al personale dipendente nell’espletamento del servizio.
3) Disimpegna servizi di particolare rilievo.
4) Esegue interventi a livello specializzato, anche mediante l’uso di strumenti tecnici;
5) istruisce pratiche connesse all’attività di Polizia Locale e redige relazioni, rapporti giudiziari ed amministrativi di particolare rilievo.
6) Svolge, all’occorrenza, i compiti propri degli operatori di Polizia Locale.
7) Il Vice Comandante sostituisce il Comandante in caso di assenza o di impedimento.
Art. 16
Conferimento dell’Incarico di addetto al Coordinamento e Controllo
1) L’Incarico di addetto al coordinamento e controllo viene conferito dal Comandante con proprio decreto a personale interno inquadrato in categoria “D” o “C” con maggior anzianità di servizio e che non sia incorso in provvedimenti disciplinari.
2) L’incarico può avere anche durata di più anni che non possono comunque superare il mandato del Comandante.
Art. 17
Attribuzioni e compiti dei Vice Commissari e Istruttori di Polizia Locale
1) Il Vice Commissario, che non riveste la qualifica di Vice Comandante, l’Istruttore di Polizia Locale, è responsabile verso il Comandante dell’attività di uno o più Servizi e degli Uffici assegnati alla loro direzione, nonché della disciplina e dell’impiego tecnico operativo del personale dipendente, del quale provvedono al coordinamento secondo le direttive impartite dal Comandante, controllando che siano regolarmente rispettate;
2) Per la struttura operativa di riferimento:
a) coordinano le articolazioni dipendenti, anche emanando disposizioni di servizio e stabilendo le modalità di esecuzione;
b) forniscono istruzioni normative ed operative al personale subordinato, provvedendo al costante aggiornamento professionale dello stesso;
c) organizzano e dirigono, partecipandovi personalmente, i servizi di particolare rilievo;
3) Gli stessi sono responsabili verso il Comandante di Polizia Locale dal quale dipendono, dell’attività svolta dall’articolazione ad essi assegnata e collaborano con questi, anche se non titolari di incarico di direzione, curando l’organizzazione ed il coordinamento degli appartenenti alla qualifica inferiore, accertando la corretta esecuzione dei servizi interni ed esterni affinché l’attività svolta corrisponda alle direttive impartite.
Articolo 18
Attribuzioni e compiti degli Assistenti e Agenti di Polizia Locale
1) Gli Assistenti e gli Agenti operano per garantire un ordinato svolgimento della vita della comunità e rappresentano un tramite indispensabile nello sviluppo di corrette relazioni tra la popolazione locale e l'Amministrazione. Essi agiscono sulla base delle direttive e degli ordini ricevuti, nell’adempimento delle mansioni relative alle materie di cui all’art. 2 del presente regolamento, possono impartire agli operatori ad essi assegnati, direttive particolari, circostanziate e conformi alle disposizioni generali e speciali emanate dai superiori gerarchici, per la puntuale esecuzione operativa dei compiti di servizio.
2) Oltre ai compiti ed alle funzioni che derivano dal D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 nonché da altre leggi e regolamenti, rientrano tra i compiti particolari degli operatori di Polizia Locale:
a) vigilare sul buon andamento di tutti i pubblici servizi nelle vie e piazze dei Comuni della convenzione;
b) esercitare una vigilanza attenta e continua affinché siano rigorosamente osservate le disposizioni di legge, dei regolamenti e delle ordinanze in genere ed in particolare;
c) accertare e contestare le violazioni nei modi prescritti dalle leggi e dai regolamenti;
d) prestare soccorso ed assistenza ai cittadini, accorrendo prontamente ovunque si renda necessaria l’opera loro;
e) assumere e dare informazioni, praticare ricerche ed accertamenti relativi ai servizi dell’Ente;
f) sorvegliare il patrimonio dell’Ente per garantire la buona conservazione e reprimere ogni illecito uso;
g) quali agenti di polizia giudiziaria, anche di propria iniziativa, prendere notizia di reati, impedire che vengano portati a conseguenze ulteriori, assicurarne le prove, ricercare i colpevoli e raccogliere quant’altro possa servire all’applicazione della legge penale;
h) fare rapporto di ogni reato del quale vengono comunque a conoscenza, salvo che si tratti di reato punibile dell’offeso. Il rapporto deve essere presentato senza ritardo al Comandante ed inoltrato all’Autorità giudiziaria competente;
i) non ricorrere alla forza se non quando sia assolutamente indispensabile per fare osservare le leggi, per tradurre persone in stato di fermo o di arresto, per mantenere l’ordine pubblico e per difendere sé stessi o gli altri da violenze o da sopraffazioni.
Articolo 19
Tipologia del Servizio
1) Possono essere eseguenti i servizi ordinari di Polizia Locale nelle seguenti modalità:
a) servizi esterni appiedati;
b) servizi esterni a bordo di veicoli;
c) servizi interni.
2) I servizi esterni debbono essere collegati con apparecchio ricetrasmittente o tramite telefonino al Comando del Servizio. Gli operatori muniti di radio sono tenuti a mantenere costantemente aperto il collegamento con il suddetto Comando. Analogamente il telefonino in dotazione dovrà essere sempre tenuto acceso per garantire il continuo collegamento con l’ufficio di Comando;
3) Eventuali esigenze o telefonate di carattere privato durante l’orario di servizio, dovranno essere limitate al minimo indispensabile.
4) I servizi interni attengono a compiti d’istituto e a compiti amministrativi. Ai servizi interni di carattere esecutivo può essere assegnato a personale di idoneo profilo professionale. In tal caso il suddetto personale è inserito nella struttura gerarchico-funzionale del Servizio.
Articolo 20
Ordini e Disposizioni di Servizio
1) Il Comandante del Servizio Convenzionato di Polizia Locale o chi ne fa le veci, attraverso periodici ordini di servizio (di norma settimanale), dispone la programmazione, la predisposizione e la esecuzione dei servizi di Polizia Locale per i vari settori di attività.
2) Nell’ordine di servizio vengono indicate di massima le attività da svolgere, il personale deve prenderne visione ed attenersi a quanto previsto dall’ordine di servizio.
3) Per i servizi di carattere occasionale, o che comunque, trascendono la gestione ordinaria, il Comandante dirama apposite disposizioni.
Articolo 21
Orario e Turni di Servizio
1) L’orario individuale di lavoro del personale appartenente al Servizio convenzionato di Polizia Locale, è determinato ai sensi della vigente normativa contrattuale, l’orario prescelto verrà applicato con determinazione del Comandante, esso si svolgerà mediante turnazione del personale dipendente con almeno due turnazioni giornaliere, garantendo la rotazione tra gli addetti.
2) Quando ricorrono necessità eccezionali o straordinarie esigenze di servizio lo richiedano, può essere disposto che il personale presti la propria opera anche per un orario superiore a quello indicato e in turni diversi da quelli ordinari.
3) L’orario di copertura dei vari servizi è previsto dagli ordini e disposizioni a ciò relativi, tenuto conto delle esigenze tecnico-operative degli stessi, nel rispetto di quanto stabilito dalle attuali normative in materia e delle vigenti norme contrattuali.
4) Essendo il personale a turnazione predisposto per il lavoro in squadra, non è prevista flessibilità sull’orario di inizio turno, con proprio provvedimento il Comandante determinerà le modalità di recupero del tempo in caso di arrivo in ritardo.
5) Per il personale che provvede alla vestizione presso il Comando, la stessa dovrà avvenire in tempo utile per iniziare l’attività all’orario stabilito, per la svestizione la stessa dovrà avvenire terminato il normale turno di servizio.
6) Eventuali necessità di cambio turno devo essere comunicate per iscritto e autorizzate dal Comandate, in caso di sua assenza l’autorizzazione verrà concessa dal Vice Comandante.
Art. 22 Servizi esterni
1) Gli appartenenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale comandati in servizi esterni, la Pattuglia o il singolo agente devono uscire dal Comando entro 15 minuti dall’inizio del turno programmato, in caso di ritardato rientro deve esserne fatto avviso immediato al comando, in ogni caso non può essere ritardato il servizio successivo senza giustificata motivazione.
2) Eventuali deroghe e/o autorizzazioni in contrasto con quanto stabilito al punto 1) sono concesse anche verbalmente dal Comandante, dal Vice Comandante o dall’addetto al coordinamento e controllo in presenza di casi di necessità non programmabili.
CAPO III
NORME DI COMPORTAMENTO
Art. 23
Diritti e doveri generali
1) Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale esplica i compiti istituzionali con personale femminile e maschile con parità di attribuzioni, funzioni e compiti.
2) Il Comandante o chi ne fa le veci, può, verificate le singole attitudini e capacità, attribuire singoli e specifici incarichi.
3) Gli appartenenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale sono tenuti ad osservare i doveri inerenti le loro funzioni ed ogni altro dovere previsto dalle norme di legge e di regolamento, nonché dalle norme disciplinari stabilite dal contratto nazionale di lavoro e da quelle del codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni.
4) Il personale del Servizio Convenzionato di Polizia Locale deve avere in servizio un comportamento improntato alla massima correttezza, imparzialità e cortesia e deve mantenere una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilità, nella piena coscienza delle finalità e delle conseguenze delle proprie azioni in modo da riscuotere la stima, la fiducia ed il rispetto della collettività, la cui collaborazione deve ritenersi essenziale per un migliore esercizio dei compiti istituzionali, e deve astenersi da comportamenti o atteggiamenti che arrecano pregiudizio al decoro degli Enti. Il personale anche fuori servizio deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni.
5) Gli appartenenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio a termini di quanto disposto dalle vigenti norme di legge e non possono fornire, a chi non ne abbia diritto, notizie relative ai servizi d’istituto o ad operazioni di qualsiasi natura qualora ne possa derivare danno all’Amministrazione comunale, a terzi ovvero all’interesse pubblico tutelato dalla norma.
6) È fatto salvo, in ogni caso, il diritto all’informazione ed all’accesso alla documentazione amministrativa, ed il rilascio di copie, così come disciplinato dal Regolamento per il diritto di accesso agli atti amministrativi dei Comuni aderenti alla convenzione e dalle vigenti norme in materia.
7) Fatte salve le libertà individuali e sindacali, gli appartenenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale non possono esprimere pubblicamente giudizi o dichiarazioni che impegnino il Servizio.
8) Nei rapporti interni, qualunque sia la qualifica posseduta, dovrà attenersi a criteri impostati ad assidua e continua collaborazione onde associare il massimo rendimento in servizio.
9) Il personale deve avere particolare cura della propria persona e dell’aspetto esteriore al fine di evitare giudizi che possano riflettersi negativamente sul prestigio e sul decoro del Servizio e dell’Amministrazione di appartenenza.
10) Il personale del Servizio Convenzionato di Polizia Locale deve porre particolare cura affinché l’acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi nonché i cosmetici da trucco, siano compatibili con il decoro della divisa e la responsabilità della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.
11) Ha il dovere di informarsi e controllare preventivamente l’orario, il tipo di servizio da svolgere e le modalità esecutive. Al personale è richiesta abilità, zelo e costante buon comportamento sia in pubblico che in privato.
12) Il personale deve mantenere condotta conforme alla dignità delle proprie funzioni anche fuori servizio.
13) Alla ripresa del servizio, dopo qualsiasi assenza, è tenuto a prendere visione delle disposizioni nel frattempo emanate.
14) Il personale della Polizia Locale non può essere impiegato in incarichi diversi da quelli relativi ai compiti d’istituto propri della Polizia Locale.
15) Quando opera in abito civile, su autorizzazione del Comandante, ha l’obbligo di qualificarsi preventivamente esibendo la tessera di servizio.
16) Al personale è assolutamente vietato occuparsi, anche gratuitamente, della redazione di esposti o ricorsi relativi ad argomenti attinenti il servizio.
17) Il personale assegnato al servizio associato di Polizia Locale è comunque tenuto al rispetto del codice di comportamento dell’ente di appartenenza.
Articolo 24
(Segreto d'ufficio e riservatezza)
1) Fatto salvo quanto stabilito nell’art. 22, i componenti il Servizio Convenzionato di Polizia Locale devono fornire ai cittadini le informazioni che vengono richieste, nel rispetto delle disposizioni in materia di trasparenza e di accesso all'attività e alla documentazione amministrativa, ai sensi dell’art. 10 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267.
2) Gli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale sono tenuti all’osservanza del segreto d’ufficio e devono astenersi dal trasmettere informazioni riguardanti atti o attività amministrative, in corso o concluse, ovvero dal divulgare notizie di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni e dei compiti svolti. Sono fatti salvi i casi in cui, per espressa disposizione di legge, il segreto d’ufficio non è comunque opponibile.
3) In conformità con le norme riguardanti la partecipazione al procedimento amministrativo, tutte le notizie inerenti l'attività del Servizio Convenzionato di Polizia Locale sono fornite dal Comandante o da chi lo sostituisce nell'ambito delle varie responsabilità organizzative.
4) È fatto divieto di fornire notizie sulla vita privata degli appartenenti al Servizio compresa la semplice indicazione del comune di residenza, del domicilio e/o del numero di telefono privato, salvo diverse disposizioni da parte del diretto interessato.
Articolo 25 Istanze e reclami
1) Le istanze ed i reclami sono presentati seguendo la via gerarchica. Le risposte alle istanze ed ai reclami sono comunicate, per iscritto, per via gerarchica.
2) I superiori non possono ricusare di trasmettere a chi di dovere, dopo avere espresso il loro parere per iscritto, le istanze ed i reclami presentati.
Art. 26 Responsabilità disciplinare
1) La buona organizzazione, l’efficienza e l’efficacia del Servizio sono basate sul principio della disciplina la quale impone al personale il costante e pieno adempimento di tutti i doveri inerenti le proprie mansioni e responsabilità, la stretta osservanza delle leggi, degli ordini e delle direttive ricevuti, nonché il rispetto della gerarchia e la scrupolosa ottemperanza ai doveri d’Ufficio.
2) Le violazioni al presente Regolamento danno luogo alle sanzioni disciplinari previste dal vigente CCNL.
3) Le procedure disciplinari, nel rispetto della vigente normativa, sono gestite nei singoli Comuni con i quali sussiste il rapporto organico dei dipendenti destinatari dei provvedimenti, ad eccezione dei provvedimenti di competenza del Comandante, titolare di posizione organizzativa.
Articolo 27 Incompatibilità
1) Gli appartenenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale non possono svolgere attività di commercio in qualsiasi forma, di collaborazione privata coordinata, né altre attività di lavoro subordinato o autonomo o di impresa, qualora esse siano in conflitto con gli interessi dei Comuni in convenzione, in relazione alle funzioni svolte dagli stessi dipendenti.
2) Le predette attività, nonché ogni altra che il Comandante del Servizio Convenzionato di Polizia Locale accerti essere in conflitto di interessi, sono dichiarate incompatibili con le funzioni di istituto e non possono essere autorizzate dai singoli Comuni.
Art. 28
Impiego in servizio
1) Il personale, gli strumenti ed i mezzi della Polizia Locale, vengono impiegati, ordinariamente, esclusivamente in servizi inerenti alla Polizia Locale, salvo casi di particolare necessità comunque inerenti servizi e funzioni istituzionali.
2) Quando la natura del servizio lo richieda, l’Amministrazione deve fornire i mezzi atti a garantire la sicurezza del personale operante.
Articolo 29 Strumenti e mezzi in dotazione
1) Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti in dotazione al Servizio Convenzionato di Polizia Locale sono disciplinate in conformità della Legge 65/86.
2) Gli strumenti operativi, i veicoli e le apparecchiature tecniche assegnate al Servizio Convenzionato di Polizia Locale devono essere utilizzati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l’impiego, segnalando ogni guasto o necessità di manutenzione.
3) Tutto il personale è tenuto alla guida dei veicoli ed all’uso delle attrezzature tecniche in dotazione. È competenza del personale assegnatario di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi per mantenerli in costate efficienza.
Articolo 30
Uso e manutenzione di armi, mezzi e attrezzature
1) Il personale del Servizio Convenzionato di Polizia Locale è tenuto ad osservare la massima diligenza nella custodia e conservazione di armi, mezzi. attrezzature, materiali e documenti affidati per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso. Eventuali
danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente segnalati al Comando per iscritto specificando le circostanze del fatto.
2) I veicoli, di qualsiasi tipo, in dotazione alla Polizia Locale devono essere usati solo per ragioni di servizio o quando ne sia giustificato l’impiego.
3) Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale dispone, per la buona conservazione, la manutenzione e l’uso dei veicoli stessi, apposito incarico che verrà predisposto con determina dal Comandante. L’incaricato avrà cura di aggiornare il libretto del veicolo.
4) Alla guida dei veicoli è adibito personale in possesso della prescritta patente di guida, se richiesta. È compito del personale incaricato dal Comandante di curare la regolare pulizia e la piccola manutenzione dei mezzi in consegna, per mantenerli in costante efficienza. Ogni guasto, incidente o manchevolezza riscontrati devono essere comunicati prontamente al Comando.
5) I danni o guasti causati ai veicoli per colpa od incuria degli appartenenti al Servizio sono fatti riparare a cura di chi li ha causati e la relativa spesa può essere loro addebitata, impregiudicati gli eventuali provvedimenti disciplinari.
6) Gli autoveicoli devono, di regola, essere guidati solo dal personale che li ha in consegna, il quale, per ogni servizio di pattuglia intercomunale eseguito, deve registrare, su apposito foglio di marcia il giorno, l’orario, i componenti della pattuglia, la percorrenza chilometrica, ed ogni altro dato ritenuto necessario ai fini di un efficace controllo dell’uso del mezzo di trasporto e del servizio prestato.
7) Fatte salve le ipotesi penalmente rilevanti, costituisce grave infrazione disciplinare l’inottemperanza all’obbligo di cui al comma 2.
Art. 31
Tessera di riconoscimento
1) Gli appartenenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale sono muniti di una tessera di riconoscimento fornita dal servizio stesso, secondo il modello stabilito dalla normativa regionale, che certifica l’identità, il grado e la qualifica della persona, nonché gli estremi del Decreto Prefettizio di nomina quale agente di P.S..
2) La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e prima di qualificarsi nei casi in cui il servizio venga svolto in abiti civili.
3) La tessera deve essere portata sempre al seguito, sia in uniforme sia in abito civile.
4) Il documento deve essere restituito all’atto della cessazione del servizio per qualsiasi causa.
5) La tessera è ritirata a cura del Comando, in caso di sospensione dal servizio.
6) Il personale deve conservare con cura il documento e denunciare immediatamente al Comando l’eventuale smarrimento.
Art. 32
Placca di servizio
1) Al personale della Polizia Locale è assegnata una “placca” di servizio conforme alle caratteristiche regionali, recante il numero di matricola, da portare puntata all’altezza del petto, sulla parte sinistra dell’indumento esterno dell’uniforme.
2) Il personale deve conservarla con cura e denunciarne immediatamente al Comando l’eventuale smarrimento.
CAPO IV
RIPOSI CONGEDI PERMESSI E RECUPERI
Art. 33
Riposo settimanale
1) Al personale della Polizia Locale spetta almeno un giorno di riposo settimanale.
2) I turni di riposo settimanale sono programmati a cura del Comando contemperando, per quanto possibile, le esigenze del servizio con quelle del personale.
Art. 34
Congedo Ordinario
1) Gli appartenenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale usufruiscono annualmente dei congedi loro spettanti ai sensi della normativa vigente.
2) Il congedo ordinario viene concesso dal Sindaco o Segretario Comunale del Comune capofila, al Comandante, dal Comandante agli altri dipendenti e comunicato all’ufficio personale degli Enti convenzionati.
3) L’effettuazione dei congedi nel periodo estivo, durante le festività natalizie x xxxxxxxx devono essere programmati entro il mese di febbraio di ogni anno, garantendo la rotazione tra tutti i dipendenti.
4) Al personale viene garantito un interrotto periodo di ferie di 12/18 giorni da godere tra il 01 giugno ed il 30 settembre di ogni anno, per eventuali ulteriori periodi nel periodo suddetto la richiesta verrà accettata solo se non ci sono richieste da parte di altro personale e con almeno un periodo di sevizio di almeno 30 giorni consecutivi. Per i restanti periodi la richiesta va inoltrata almeno 7 giorni prima della data dello stesso, ad eccezione della richiesta di congedo per gravi motivi familiari, per la quale è sufficiente chiedere l’autorizzazione anche per telefono senza anticipo regolarizzando successivamente la richiesta per iscritto.
5) I congedi verranno concessi in modo tale da garantire comunque la qualità del servizio evitando, se possibile, il sovrapporsi di più di un congedo contemporaneamente, ovvero non potranno trovarsi in congedo contemporaneamente più di due appartenenti al Servizio Associato salvo esigenze particolari autorizzate dal Comandante.
6) Per quanto non previsto nel presente articolo, valgono le disposizioni del C.C.N.L..
7) Di norma, il Comandante ed il Vice Comandante non possono essere assenti contemporaneamente dal servizio per periodi di ferie che siano superiori ai due giorni, salvo casi particolari o per malattia di uno dei due.
CAPO V
STATO GIURIDICO – TRATTAMENTO ECONOMICO – ACCESSO AL COMANDO DI POLIZIA LOCALE
Art. 35
Stato giuridico e trattamento economico
1) Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale del Servizio convenzionato di Polizia Locale sono disciplinati delle norme legislative in materia di pubblico impiego e di polizia locale nonché dagli accordi collettivi nazionali per il comparto dei dipendenti degli Enti Locali.
2) Sono delegate alla contrattazione decentrata le materie caratterizzanti il trattamento stipendiale accessorio degli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale, nell’ambito della contrattazione dei singoli comuni convenzionati.
Articolo 36
Accesso al Comando di Polizia Locale
1) L’accesso al Comando di Polizia Locale è disciplinato dal presente Regolamento e dalle vigenti norme sui requisiti di accesso e modalità concorsuali di ogni singolo comune, secondo quanto stabilito dall’art. 6, comma 10, della Convenzione per la gestione in forma associata del servizio essenziale di Polizia Locale.
2) Per l’ammissione ai concorsi per i posti vacanti del Comando di Polizia Locale, i candidati, oltre ai requisiti generali per l’assunzione presso l’Ente, devono possedere i seguenti requisiti particolari:
a) possesso della patente di guida di categoria “A e B” o superiore;
b) idoneità psico-fisica all’espletamento delle mansioni da svolgere; i titoli di studio per l’accesso alle posizioni organiche di Polizia Locale sono conformi a quelli stabiliti negli accordi nazionali di lavoro per le corrispondenti qualifiche funzionali;
c) condizioni soggettive previste dall’art. 5, 2° comma, della Legge n. 65 del 7 marzo 1986 per la nomina ad agente di pubblica sicurezza;
d) ddisponibilità incondizionata al porto delle armi d’ordinanza ed alla conduzione di tutti i veicoli in dotazione al Comando di Polizia Municipale.
Articolo 37
Formazione di base per gli agenti di Polizia Locale
1) I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare, nel periodo di prova prevista dalla normativa vigente, corsi di formazione di base e d’infortunistica stradale. Il corso è completato successivamente da un periodo d’addestramento.
Articolo 38 Aggiornamento professionale
1) L’aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all’interno del Comando mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2) L’aggiornamento viene perseguito anche mediante l’organizzazione di seminari e di giornate di studio.
3) La formazione degli addetti del Servizio convenzionato di Polizia Locale comunque viene effettuata in conformità della normativa che disciplina la materia concernente la formazione prevista dall’articolo 6 della Legge 65/86.
4) L’aggiornamento professionale viene altresì perseguito mediante la partecipazione a corsi, seminari, convegni e giornate di studio. Durante la frequenza ai corsi il personale viene considerato in servizio e per tanto vengono corrisposte le indennità spettanti previste dalle norme contrattuali.
CAPO VI ARMAMENTO
Art. 39 Arma d’ordinanza
1) Gli appartenenti al Servizio convenzionato di Polizia Locale sono dotati dell’arma d’ordinanza secondo quanto disposto dal D.M.I. del 4 marzo 1987.
2) L’arma può essere usata soltanto nei casi di legittima difesa e in tutti quelli previsti dalla Legge Penale.
3) Gli operatori vengono addestrati all’uso dell’arma e devono effettuare almeno tre esercitazioni ogni anno presso un poligono di tiro Nazionale.
4) L’arma di xxxxx viene custodita nell’apposito armadio blindato sito in apposito locale “armeria” all’interno della sede del Comando, deve essere prelevata all’inizio del servizio e depositata alla fine, tranne specifiche e motivate esigenze di volta in volta autorizzate dal Comandante. La movimentazione delle armi ad ogni prelievo e successivo deposito deve essere annotata nel registro predisposto.
5) I Sindaci dei Comuni, intesi come nuove adesioni alla convenzione, con proprio provvedimento, provvedono ad assegnare le armi in carico al Comandante che con suo successivo provvedimento le assegnerà in via continuativa, per il solo tempo necessario allo svolgimento del servizio assegnato, al personale in servizio. Gli assegnatari sono tenuti a custodirla e tenerla in ottimo stato di manutenzione.
6) In servizio, quando prescritto, l’arma deve essere sempre portata al seguito e sotto costante vigilanza. Essa va tenuta in posizione di sicurezza con il caricatore inserito e senza munizionamento in camera di scoppio. Negli spostamenti all’interno delle sedi, l’arma va
tenuta in fondina e mai impugnata. Per il trasporto a bordo dei veicoli in dotazione l’arma deve essere tenuta nella fondina e mai abbandonata nei sedili o nell’abitacolo del mezzo.
7) Per quanto non specificatamente previsto si fa riferimento alla normativa nazionale sull’uso delle armi.
CAPO VII UNIFORME E DOTAZIONI
Articolo 40 Uniforme di servizio
1) Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale fornisce l’uniforme di servizio e quanto necessario per gli appartenenti al Servizio di P.L..
2) Le caratteristiche delle uniformi sono quelle determinate dalla normativa regionale.
3) Le uniformi e le loro eventuali variazioni sono descritte, per foggia e nei diversi capi in apposita tabella approvata con delibera delle Giunte dei Comuni aderenti alla Convenzione.
4) La tabella determina la quantità e i periodi delle forniture, nonché le modalità con cui i capi delle uniformi e gli accessori devono essere indossati.
5) Per particolari servizi di rappresentanza, scorta ai gonfaloni, gonfalonierato e simili, potrà essere adottata l’alta uniforme.
6) È fatto divieto agli appartenenti al Servizio di apportare modifiche o visibili aggiunte all’uniforme assegnata.
7) Con provvedimento scritto, il Comandante stabilirà le date in cui verrà effettuato il cambio divisa (estiva-invernale), o per esigenze specifiche operative il cambio di uniforme.
Articolo 41 Gradi e distintivi
1) I distintivi di grado interni alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Servizio Convenzionato di Polizia Locale sono stabiliti, sia per la loro qualità sia per la rappresentazione sulle uniformi, conformemente alle determinazioni adottate dalla Regione Veneto ai sensi dell’articolo 6 della legge quadro 65/86.
2) I gradi suddetti, la placca di servizio e gli altri distintivi inerenti alle mansioni sono descritti nella “Tabella vestiario”, che ne stabilisce anche le modalità per l’applicazione sull’uniforme e per l’uso.
3) Sull’uniforme possono essere portate decorazioni al valore civile e militare, nonché le onorificenze riconosciute dallo Stato Italiano.
Articolo 42
Acquisto e fornitura degli effetti di vestiario ed equipaggiamento
1) L’uniforme è dotazione esclusiva al personale in attività di servizio.
2) Il Comando di Polizia Locale provvede, imputando le spese sul proprio centro di costo, all’acquisto delle uniformi e dell’equipaggiamento, sulla base delle effettive esigenze operative e di rappresentanza, secondo quanto previsto dalla vigente legislazione della Regione Veneto e dal presente Regolamento.
Articolo 43
Rinnovo degli effetti di vestiario ed equipaggiamento
1) Il rinnovo dei capi di vestiario avviene in periodi differenziati secondo le frequenze stabilite nella tabella vestiario che verrà predisposta dal Comandate, che farà parte integrante del presente regolamento con imputazione ai singoli enti convenzionati.
2) Il Servizio Convenzionato di Polizia Locale, provvede al rinnovo degli effetti deteriorati per causa di servizio o per deterioramento imprevisto prima della scadenza del periodo minimo stabilito dalla tabella vestiario con imputazione della spesa ai singoli Enti convenzionati.
3) All’atto della cessazione del servizio, il personale del Servizio convenzionato di Polizia Locale è tenuto a riconsegnare gli effetti di equipaggiamento assegnati al proprio ente di appartenenza, ad eccezione della divisa di rappresentanza.
Articolo 44
Distintivi di specializzazione, decorazioni e insegne
1) Per quanto riguarda il presente articolo, si richiamano le disposizioni Regionali in materia, il distintivo dovrà essere autorizzato dal Comandate.
2) Su autorizzazione del Comandante, è inoltre consentito fregiarsi di decorazioni al valore civile o militare o di distintivi e decorazioni conseguiti precedentemente in altri corpi di Polizia Locale, Esercito, Carabinieri o Polizia di Stato.
CAPO VIII NORME FINALI
ART. 45
Celebrazioni
1) La ricorrenza del Santo Patrono del Servizio convenzionato di Polizia Locale viene celebrata annualmente il 20 Gennaio, in sede da destinarsi ogni anno anche in forma congiunta con altri enti.
2) Tutto il personale partecipa alla celebrazione salvo altre esigenze di servizio o giustificato motivo d’assenza, da comunicare preventivamente al Comandante.
Art. 46
Norme integrative
1) Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme vigenti per il personale dell’ente di appartenenza.
2) Il presente regolamento è da considerarsi integrativo, per la parte riguardante le norme in esso contemplate, delle disposizioni dei regolamenti comunali relativi alla dotazione organica del personale, all’organizzazione degli uffici e dei servizi. Per quanto riguarda il trattamento economico accessorio si rinvia alle vigenti norme contrattuali.
Art. 47
Entrata in vigore
1) Il presente Regolamento abroga i preesistenti regolamenti dei Servizi di polizia Locale emanati nei Comuni che aderiscono alla Convenzione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua approvazione da parte dei Consigli Comunali di ogni ente.