ContrReastptoondsai baislistiàcucirvaizleione -
□ Co p ia Co n t ra e n t e □ Co p ia S o cie t à □ Co p ia Intermediario
Xxxxxxx x. XXXXXXXXXXXXX
Codice Tariffa IYY006
- ContrReastptoondsai baislistiàcucirvaizleione -
Organizzatori e Venditori di pacchetti turistici e servizi turistici collegati
- Classe A – Condizioni di Assicurazione
La presente polizza di assicurazione reca sia le condizioni generali di contratto sia le condizioni particolari di contratto che disciplinano le garanzie assicurative afferenti la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici e servizi turistici collegati i quali con la sottoscrizione del presente Contratto dichiarano di esercitare nel rispetto della vigente legislazione nazionale, regionale e provinciale attività di impresa turistica.
La presente polizza garantisce altresì la responsabilità dell’organizzatore e del venditore verso i propri dipendenti e lavoratori ad essi equiparati in caso di rivalsa dell’INPS e dell’INAIL.
ERGO Reiseversicherung AG
Prospetto di sintesi delle prestazioni assicurative
SCHEDA DI POLIZZA | ||
GARANZIE | MASSIMALI | FRANCHIGIA/LIMITI |
RC - Responsabilità contrattuale | € 2.500.000,00 per evento per anno assicurativo | 10% con il minimo di € 50,00 a danneggiato. In caso di danni corporali la franchigia o lo scoperto non potranno superare la somma di € 1.500,00. In caso di danni non corporali la franchigia o lo scoperto non potranno superare la somma di € 2.500,00. |
RCT - Responsabilità civile extra contrattuale | € 2.500.000,00 per evento per anno assicurativo con il sottolimite di € 1.000.000,00 per i danni derivanti a beni mobili o immobili di terzi. | Nessuna franchigia, nessuno scoperto. |
RCO – Responsabilità civile verso i dipendenti e lavoratori ad essi equiparati in caso di rivalsa INPS, INAIL ed ENTI ad essi equiparati | € 1.000.000,00 per evento per evento per anno assicurativo con il sottolimite di € 250.000,00 a danneggiato. | 5% a danneggiato. |
Efficacia della garanzia assicurativa
La garanzia assicurativa è valida per le richieste di risarcimento danni ricevute dal Contraente/Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a inadempimenti contrattuali, ritardi e/o fatti illeciti civili posti in essere non oltre 12 (dodici) mesi prima della data di effetto dell'assicurazione. L’assicurazione non garantisce i danni patrimoniali e non patrimoniali conseguenti a inadempimenti, ritardi e/o fatti illeciti civili conosciuti o conoscibili dall'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione secondo la diligenza qualificata ad esso richiesta in relazione all’attività esercitata.
Soggetti Assicurati
Sono assicurati i soggetti autorizzati allo svolgimento dell’attività di impresa turistica secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento giuridico italiano al momento della stipula del presente contratto di assicurazione in base alla legislazione provinciale, regionale e nazionale vigente che hanno una sede operativa turistica in Italia e/o nell’Unione Europea e che operano in qualità di organizzatori e venditori di pacchetti e servizi turistici nonché in qualità di professionisti così e come sono definiti dall’art. 33, comma 1, Capo I rubricato I Contratti del turismo organizzato – Titolo I rubricato – I Contratti – All. 1 – D.L.vo. 23 maggio 2011, n. 79 così e come modificato dal D.L.vo 21 maggio 2018, n. 62 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
Estensione territoriale della garanzia assicurativa
L'assicurazione vale per gli inadempimenti totali o parziali e i ritardi nonché i fatti illeciti civili che si denunciano e/o che accadono in tutti i Paesi del mondo eccetto in quelli per i quali l’autorità competente ha emanato uno Sconsiglio.
GESTIONE SINISTRI RC
Denuncia Sinistri
Lun.-Gio. 9.30-12.30 / 14.30-17.30; Ven. 9.30-12.30
x00.00.00.00.00.00
xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
RIFERIMENTI IMPORTANTI
A - Definizioni (Glossario)
Le definizioni sono parte integrante del presente contratto di assicurazione e precisano, circoscrivono o estendono il significato di concetti di uso comune o di natura tecnico-giuridica oggetto di garanzia assicurativa.
Assicurato: il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione. In questo contratto l'organizzatore che ha realizzato il pacchetto turistico, il venditore che ha intermediato l’acquisto di un servizio turistico o che ha venduto un pacchetto di terzi, il professionista che ha collegato almeno due tipi diversi di servizi turistici finalizzati allo stesso viaggio o alla stessa vacanza.
Assicurazione: l’insieme delle garanzie assicurative dedotte nel contratto di assicurazione (si veda anche la definizione di “Contratto”).
C.C.V: acronimo che sta per Convenzione sul contratto di viaggio ratificata in Italia con L. n. 1084/1977.
Circostanze inevitabili e straordinarie: situazioni fuori dal controllo della parte che le invoca le cui conseguenze non sarebbero state evitate nemmeno adottando tutte le ragionevoli misure.
Cliente/Viaggiatore: la persona fisica che stipula con il Contraente/Assicurato un contratto di pacchetto turistico o che conferisce mandato a un venditore per l’intermediazione di un servizio turistico o di un pacchetto realizzato da un altro organizzatore o nell’interesse del quale un professionista collega due o più servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza.
Codice del Turismo: il D.L.vo n. 79/2011 così e come modificato dal D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
Colpa grave: l’inosservanza della diligenza minima richiesta all’organizzatore, al venditore e al professionista in relazione all’attività svolta o alla mansione lavorativa a cui si è preposti se si tratta di lavoratori dipendenti.
Contraente: la persona giuridica che, a fronte del pagamento di un premio, stipula il contratto di assicurazione con la Società.
Contratto: il contratto di assicurazione, sottoscritto dal Contraente con la Società, contenente il DIP, il DIP aggiuntivo nonché le Condizioni Generali e Particolari di Assicurazione.
Contratto di pacchetto turistico: il contratto relativo all’intero pacchetto oppure se il pacchetto è fornito in base a contratti distinti l’insieme dei contratti riguardanti i servizi turistici inclusi nel pacchetto.
Danno corporale: il danno derivante dalla morte o dalla lesione all’integrità fisica.
Danno (a) cose: il danno derivante dal danneggiamento di oggetti o animali.
Danno da vacanza rovinata: il danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all’irripetibilità dell’occasione perduta.
Danno non patrimoniale: la lesione di un interesse non economico ossia di un interesse che alla stregua della coscienza sociale è insuscettibile di valutazione economica.
Danno patrimoniale: la lesione di un interesse protetto e suscettibile di valutazione economica.
Danno prevedibile: il danno che poteva prevedersi nel momento in cui è sorta l’obbligazione contrattuale secondo il criterio obiettivo della diligenza richiesta all’Assicurato in base all’attività esercitata e dichiarata in polizza.
Difetto di conformità: un inadempimento dei servizi turistici inclusi nel pacchetto.
Domicilio: il luogo dove il Contraente /l’Assicurato o il Cliente ha stabilito la sede principale dei suoi affari e interessi.
ERGO Assicurazione Viaggi: il marchio commerciale di ERGO Reiseversicherung AG – Sede secondaria e Rappresentanza generale per l’Italia
Evento accidentale: il fatto accaduto non potendo l’Assicurato prevederne, secondo la diligenza commisurata all’attività svolta, la conseguenza dannosa.
Evento dannoso: il fatto dannoso che ingenera il/i sinistro/i.
Fatto illecito civile: qualunque comportamento doloso o colposo tenuto cioè con l’intenzione di nuocere o con disattenzione, imprudenza imperizia, inosservanza di leggi, usi e regolamenti che cagiona ad altri un danno ingiusto.
Fatturato: il volume d’affari che si compone di:
a) Diritti di Agenzia: gli importi forfettari percepiti per la vendita/prenotazione/gestione/per i servizi turistici di intermediazione e accessori con l’esclusione dei servizi assicurativi e finanziari;
b) Ricavi di organizzazione: gli importi complessivi ricevuti dai clienti per la vendita di pacchetti turistici sia organizzati dall’Assicurato sia da lui acquistati al netto da altri organizzatori di viaggio e rivenduti indicando il proprio nome quale organizzatore;
c) Provvigioni di Vendita: c.1) le commissioni ricevute dai fornitori di servizi turistici per la vendita di pacchetti turistici dagli stessi organizzati, nonché per la vendita di biglietteria e di altri servizi turistici anche collegati venduti indicando il nome del fornitore degli stessi (sono escluse in tale voce le commissioni relative a servizi inclusi nei pacchetti turistici di propria organizzazione e le commissioni per la vendita di servizi assicurativi e finanziari); c.2) la differenza fra quanto pagato dal cliente e quanto corrisposto dall’Assicurato al fornitore dei servizi turistici nel caso di vendita di pacchetti turistici e/o di singoli servizi turistici acquistati al netto e rivenduti indicando il nome dell’effettivo organizzatore del viaggio e/o del fornitore di servizi.
Franchigia: la somma che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato dalla Società a seguito della liquidazione del sinistro e che rimane a carico dell’Assicurato.
Furto: il delitto previsto dall’art. 624 del Codice Penale commesso da chiunque si impossessi della cosa altrui sottraendola a chi la detiene al fine di trarne profitto per sé o per altri e che è stato denunciato all’Autorità giudiziaria competente da chi lo ha subito.
Garanzia assicurativa: la copertura assicurativa proposta dalla Società e accettata dal Contraente e consistente in un indennizzo pagato al Contraente/Assicurato o al danneggiato in seguito a sinistro.
Indennizzo: la somma dovuta dalla Società al Contraente/Assicurato in caso di sinistro al netto della franchigia o dello scoperto pagato eventualmente al danneggiato in conseguenza della liquidazione del sinistro.
Inizio del pacchetto: l’inizio dell’esecuzione del primo dei servizi turistici inclusi nel pacchetto in ordine di tempo;
Intermediario assicurativo: la persona fisica o giuridica abilitata alla distribuzione di polizze ERGO Reiseversicherung AG che propone ed emette le polizze a favore del contraente.
Massimale: la somma massima stabilita a contratto fino alla cui concorrenza la Società si impegna a prestare le garanzie.
Organizzatore: un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente a un altro professionista oppure il professionista che trasmette i dati relativi al viaggiatore a un altro professionista conformemente alla lettera c) n. 2.4 dell’art. 33, sezione I, Capo I, art. 1 del D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turisti e ai servizi turistici collegati.
Pacchetto: la combinazione di almeno due tipi diversi di servizi turistici ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza se si verifica almeno una delle condizioni previste dal secondo comma, lettera c) dell’art. 33, sezione I, Capo I, art. 1 del D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turisti e ai servizi turistici collegati.
Polizza: il documento che prova la conclusione del contratto di assicurazione.
Premio: il corrispettivo dovuto dal Contraente alla Società.
Prestatore del servizio: sinonimo di fornitore di servizio ossia di persona fisica o giuridica che esegue la prestazione dedotta a contratto di pacchetto turistico o di vendita di pacchetto turistico per conto dell’organizzatore.
Professionista: qualsiasi persona fisica o giuridica, pubblica o privata che nell’ ambito della sua attività commerciale, industriale artigianale o professionale agisce nei contratti del turismo organizzato anche tramite altra persona che opera in suo nome e per suo conto in veste di organizzatore, venditore, professionista che agevola servizi turistici collegati o di fornitore di servizi turistici ai sensi della normativa vigente.
Pro Rata Temporis: “in proporzione al tempo”, indica il metodo di indennizzo del solo periodo effettivamente oggetto di copertura assicurativa.
Recesso: scioglimento unilateralmente il contratto prima che abbia avuto un principio di esecuzione.
Rientro: il ritorno del viaggiatore nel luogo di partenza o in altro luogo concordato dalle parti che hanno concluso il contratto di pacchetto turistico.
Rischio: probabilità che si verifichi un evento.
Scoperto: percentuale della somma che viene dedotta dall’ammontare dell’indennizzo come calcolato dalla Società a seguito della liquidazione e che rimane a carico dell’Assicurato.
Servizio turistico: 1) il trasporto di passeggeri; 2) l’alloggio che non costituisce parte integrante del trasporto di passeggeri e non è destinato a fini residenziali o per corsi di lingua di lungo periodo; 3) il noleggio di auto, di altri veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 aprile 2008 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008 o di motocicli che richiedano una patente di guida di categoria A. a norma del D.L.vo n. 16 gennaio 2013 n. 24; 4) qualunque altro servizio turistico che non costituisca parte integrante di uno dei servizi turistici di cui ai numeri 1),
2) o 3) e non sia un servizio finanziario o assicurativo.
Servizio turistico collegato: almeno due tipi diversi di servizi turistici acquistati ai fini dello stesso viaggio o della stessa vacanza che non costituiscano un pacchetto e che comportino la conclusione di contratti distinti con i singoli fornitori di servizi turistici se un professionista agevola alternativamente: 1) al momento di un’unica visita o un unico contatto con il proprio punto vendita la selezione distinta e il pagamento distinto di ogni servizio turistico da parte dei viaggiatori; 2) l’acquisto mirato di almeno un servizio turistico aggiuntivo presso un altro professionista quando tale acquisto è concluso entro le 24 ore dalla conferma della prenotazione del primo servizio turistico.
Servizio turistico integrativo: servizi accessori quali, tra gli altri, il trasporto del bagaglio fornito nell’ambito del trasporto dei passeggeri; l’uso dei parcheggi a pagamento nell’ambito delle stazioni o degli aeroporti; il trasporto di passeggeri su brevi distanze in occasione di visite guidate o i trasferimenti tra una struttura ricettiva e una stazione di viaggio con altri mezzi; l’organizzazione di attività di intrattenimento o sportive; la fornitura di pasti di bevande e la pulizia forniti nell’ambito dell’alloggio; la fruizione di biciclette, sci e altre dotazioni della struttura ricettiva ovvero l’accesso a strutture in loco quali vicine spiagge, palestre, saune, centri benessere o termali incluso, per i clienti dell’albergo, qualunque altro servizio integrativo tipico anche secondo la prassi locale.
Sinistro: la richiesta di risarcimento del danno formulata all’Assicurato da un viaggiatore a seguito di inadempimento totale o parziale, ritardo o fatto illecito civile ad esso ascrivibile.
Società: l’Impresa assicuratrice, cioè ERGO Reiseversicherung AG.
Supporto durevole: ogni strumento che permetta al viaggiatore o al professionista di conservare le informazioni che gli sono personalmente indirizzate in modo da potervi accedere in futuro per un periodo di tempo adeguato, alle finalità cui esse sono destinate e che consenta la riproduzione identica delle informazioni memorizzate.
Venditore: il professionista diverso dall’organizzatore che vende o offre in vendita pacchetti combinati da un organizzatore.
Viaggiatore: chiunque intenda concludere un contratto, abbia stipulato un contratto o sia autorizzato a viaggiare in base a un contratto concluso nell’ambito dell’applicazione del Capo I, art. 1 del D.L.vo 21 maggio 2018, n. 62 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
B - Condizioni Generali di Assicurazione (CGA)
1. Efficacia della garanzia assicurativa.
1.1. La copertura assicurativa è valida per le richieste di risarcimento danni ricevute dall'Assicurato per la prima volta durante il periodo di assicurazione a condizione che tali richieste siano conseguenti a inadempimenti contrattuali, ritardi e/o fatti illeciti civili posti in essere non oltre 12 (dodici) mesi prima della data di effetto dell'assicurazione.
1.2. L’assicurazione non garantisce i danni conseguenti a inadempimenti, ritardi e/o fatti illeciti conosciuti o conoscibili all'Assicurato all'inizio del periodo di assicurazione secondo la diligenza qualificata ad esso richiesta in relazione all’attività svolta.
2. Coesistenza di altre assicurazioni.
2.1. Se per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, l’Assicurato è comunque tenuto a dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.
2.2. Al verificarsi del sinistro, l’Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori e può richiedere a ciascuno di essi l’importo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente riscosse non superino l’ammontare del danno.
2.3. Se l’Assicurato, come da secondo comma dell’art. 1910 cc. omette dolosamente di dare l’avviso, l’Assicuratore può rifiutare l’indennizzo.
3. Operatività assicurativa.
3.1. L'assicurazione opera a secondo rischio nel caso in cui l'Assicurato possieda un'altra assicurazione o altre assicurazioni che garantiscano la responsabilità civile ai sensi dell’art. 47, comma 1 All. 1 D.L.vo 79/2011 così e come modificato dal D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turisti e ai servizi turistici collegati.
3.2. Nei casi in cui l'assicurazione operi a secondo rischio, questa garantirà l’assicurato di quei danni, non coperti da altra polizza, che sarà tenuto a pagare sino alla concorrenza del massimale stabilito in polizza con le esclusioni ivi previste, gli scoperti e le franchigie pattuite.
4. Limite di sottoscrizione.
Non è consentita la stipulazione di più polizze ERGO Reiseversicherung AG o di capitolato ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia a garanzia del medesimo rischio.
5. Pagamento del Premio – Inizio e Termine dell’Assicurazione.
5.1. L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati; altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.
5.2. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° (trentesimo) giorno successivo alla scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 cc.).
5.3. I premi devono essere pagati al soggetto a cui è stato conferito mandato alla gestione della polizza o in mancanza alla Società.
6. Regolazione del Premio.
6.1. Il premio è convenuto in base a elementi di rischio variabili e viene anticipato, in via provvisoria, nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo fermo il premio minimo stabilito in polizza.
6.2. L'Assicurato deve fornire alla Società o al soggetto al quale ha conferito mandato alla gestione della polizza, i dati necessari entro 90 giorni dalla scadenza contrattuale, indicando:
a) a titolo di ORGANIZZATORE: la somma dei corrispettivi pagati dai clienti, comprensivi delle spese di viaggio, soggiorno e di altri servizi e delle commissioni corrisposte ai venditori o a professionisti;
b) a titolo di VENDITORE: le commissioni ricavate dalla vendita di pacchetti turistici/servizi turistici, dalla vendita e di qualsiasi altra remunerazione inerente l’attività di intermediario.
c) a titolo di PROFESSIONISTA che vende servizi turistici collegati: le commissioni ricavate dai singoli fornitori per l’agevolazione del collegamento.
6.3. In caso di inadempimento del Contraente, la Società può fissare un ulteriore termine, decorso il quale, il premio anticipato viene considerato in conto di quello maggiore eventualmente dovuto e la garanzia resta sospesa fino alle ore 24 del giorno in cui il Contraente adempirà la prestazione obbligatoria, salvo il diritto della Società di agire giudizialmente per il recupero forzoso del credito e/o per la dichiarazione della risoluzione del contratto mediante lettera raccomandata.
6.4. Per i contratti scaduti, se l'Assicurato non adempie agli obblighi relativi alla regolazione del premio, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero forzoso del credito e/o per la dichiarazione della risoluzione del contratto, non è obbligata all’indennizzo dei sinistri accaduti nel periodo al quale si riferisce la mancata regolazione.
6.5. Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi del doppio quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili.
6.6. Il nuovo importo di questi ultimi non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.
6.7. La Società ha il diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e i documenti che sono necessari.
7. Modifiche dell'assicurazione.
Le eventuali modifiche alle clausole contrattuali devono essere provate per iscritto.
8. Aggravamento del rischio.
8.1. Il Contraente ha l’obbligo di dare immediato avviso in forma scritta alla Società o al soggetto a cui ha conferito mandato alla gestione della polizza dei fatti che aggravano il rischio assicurato e che sono tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società non lo avrebbe concluso o l’avrebbe fatto a un premio più elevato.
8.2. Gli aggravamenti di rischio non comunicati e/o non accettati dalla Società comportano la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la facoltà di recesso della Società con effetto immediato.
9. Diminuzione del rischio.
Nel caso di diminuzione del rischio comunicato dal Contraente, la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente/Assicurato (art. 1897 cc.) e rinuncia al relativo diritto di recesso.
10. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio.
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del cc. A questo fine il Contraente si impegna, se richiesto dalla Società, a fornire l’elenco dei fornitori di servizi che la Società gli chiede.
11. Informativa in corso di contratto.
La Società si impegna a comunicare tempestivamente al Contraente le eventuali variazioni delle informazioni intervenute anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
12. Avviso dell’Assicurato in caso di sinistro.
In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso in forma scritta alla Società o al soggetto autorizzato alla conclusione del contratto entro sette giorni dal ricevimento, allegando alla denuncia la documentazione necessaria alla liquidazione.
L'inadempimento di tale obbligo può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo se doloso, o parziale se colposo (art. 1915 cc.).
La denuncia deve essere destinata a: ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia – Xxxxxxx Xxxxxxxx - Xxx Xxxx, 0, 00000 Xxxxxx; Tel:
x00.00.00.00.00.00; Fax: x00.00.00.00.00.00; E-mail: xxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
13. Recesso in caso di sinistro.
13.1. Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo la Società ha la facoltà di recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni.
13.2. Entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, la Società rimborsa la parte del premio incassato relativa al periodo di rischio non corso al netto degli oneri fiscali.
14. Rinnovo tacito dell'assicurazione e periodo di assicurazione.
In mancanza di disdetta del Contraente, mediante lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima si intende rinnovata, alle stesse condizioni, di un anno.
15. Estensione territoriale.
L'assicurazione vale per gli inesatti adempimenti gli inadempimenti e i ritardi nonché i fatti illeciti civili che accadono in tutti i Paesi del mondo eccetto in quelli per i quali l’Autorità competente ha emesso uno Sconsiglio.
16. Regime Fiscale.
16.1. Al presente contratto assicurativo sono applicate le aliquote di imposta previste dalla legge italiana.
16.2. Gli oneri fiscali sono a carico del Contraente.
17. Prescrizione.
Il diritto all'indennizzo si prescrive decorsi due anni dall'ultima richiesta di indennizzo pervenuta alla Società in merito al sinistro ai sensi dell'art. 2952, comma 2 cc. salva la sospensione dei termini in caso di richiesta risarcitoria da parte del terzo.
18. Rinvio alle norme di legge.
18.1. Le Parti convengono che il presente contratto è regolato dalle disposizioni vigenti nell’ordinamento giuridico italiano al momento della sua sottoscrizione.
18.2. Le Parti convengono altresì che qualunque controversia nascente dal presente contratto è soggetta alla giurisdizione italiana.
18.3. Competente è il Foro nella cui circoscrizione ha sede legale o in mancanza di sede legale in Italia, ha sede operativa l’Assicurato.
19. Gestione delle contestazioni e delle controversie – Spese di lite.
19.1. La Società assume la gestione stragiudiziale e giudiziale delle controversie giudiziali in sede civile designando ove occorra legali e tecnici di propria fiducia, esercitando tutti i diritti e le azioni dell’Assicurato sin tanto che sussista l’interesse alla gestione della lite in base al presente Contratto.
19.2. L’Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la più efficace gestione delle vertenze, contestazioni e controversie, a fornire la documentazione necessaria e a comparire in giudizio ove la procedura anche conciliativa lo richieda. A questo fine l’Assicurato si impegna, al momento della denuncia del sinistro o successivamente al momento dell’eventuale notifica dell’atto di citazione, ad indicare alla Società la presenza di testimoni ai fatti che consentano di opporsi alla domanda giudiziale.
19.3. La Società ha il diritto di rivalersi sull’Assicurato del pregiudizio derivante dall’inadempimento di tali obblighi ivi compresa l’eventuale costituzione in giudizio e le conseguenti spese evitabili in assenza di prova sufficiente a contrastare la domanda giudiziale degli attori.
19.4. Sono a carico della Società le spese di lite entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno oggetto di petitum.
19.5. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’assicurato in proporzione al rispettivo interesse.
19.6. La Società non rimborsa le spese incontrate dall’Assicurato per i legali o i tecnici che non siano da essa stessa designati o incaricati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale e/o amministrativa.
20. Diritto di rivalsa.
20.1. La Società è surrogata, fino alla concorrenza della somma liquidata, in tutti i diritti e azioni che l'Assicurato può avere nei confronti dei responsabili dei danni.
20.2. L’Assicurato si impegna a fornire tutti i documenti, a indicare i testimoni e le informazioni utili per consentire l’esercizio del diritto di rivalsa.
20.3. La Società rinuncia a rivalersi nei confronti dei dipendenti dell’Assicurato, accompagnatori o collaboratori che agiscono nell’ambito delle loro mansioni o attività.
21. Contestazioni.
21.1. Le contestazioni aventi ad oggetto la gestione del presente rapporto contrattuale, segnatamente sotto il profilo dell’attribuzione di responsabilità, della effettività della prestazione, della quantificazione ed erogazione delle somme dovute all’avente diritto, devono essere rivolti per iscritto direttamente alla Società al seguente indirizzo: ERGO Reiseversicherung AG – Rappresentanza Generale per l’Italia - Ufficio Reclami - Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx, E- mail: xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx.
21.2. Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, può rivolgersi a: IVASS
- Servizio Tutela degli utenti -Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto con la documentazione relativa al reclamo trattato dalla Società. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi alternativi ove esistenti.
Esclusioni comuni a tutte le garanzie
22. Esclusioni comuni.
La Società non tiene indenne l’Assicurato dei:
22.1. danni derivanti da sinistri che non sono adeguatamente documentati;
22.2. xxxxx derivanti da condotte penalmente illecite sia tentate sia consumate;
22.3. danni derivanti da atti di temerarietà posti in atto dall’Assicurato che hanno deliberatamente messo in pericolo o danneggiato il viaggiatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: escursioni eseguite in zone remote, pericolose, raggiungibili solo con mezzi speciali, o raggiunti con mezzi non adeguati, inottemperanza a raccomandazioni delle autorità competenti locali, provvedimenti di evacuazione da parte di autorità locali per ragioni di pubblica sicurezza);
22.4. danni che sono conseguenza diretta di eventi correlati alle ragioni di sicurezza che hanno determinato l’autorità italiana competente allo Sconsiglio anche relativo a zone circoscritte del Paese di destinazione;
22.5. xxxxx conseguenti a conflitti armati, ostilità, guerra con altri Paesi, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere che fossero conosciute o conoscibili dall’Assicurato sia al momento della conclusione del contratto sia durante la sua esecuzione;
22.6. xxxxx conseguenti ad atti di terrorismo a meno che non avvengano in un Paese non indicato come pericoloso dall’autorità competente a promanare Sconsigli di vario livello;
22.7. danni derivanti da fenomeni o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale;
22.8. danni di qualsiasi natura, occasionati direttamente o indirettamente, anche solo in parte dalla SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome);
22.9. danni derivanti direttamente o indirettamente da funghi, muffa o spore;
22.10. danni derivanti da responsabilità conseguente a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ai sensi di legge;
22.11. xxxxx subiti dai viaggiatori in ragione del coinvolgimento dell’Assicurato in attività criminose;
22.12. danni derivanti da catastrofi naturali e da altri sconvolgimenti della natura;
22.13. danni derivanti dal trattamento illecito dei dati personali dei viaggiatori;
22.14. danni che siano la conseguenza di insolvenza, fallimento o stato di crisi dell’organizzatore o del venditore del pacchetto turistico o del servizio turistico intermediato.
C - Condizioni Particolari di Assicurazione (CPA)
Sez. I RCC – Responsabilità civile contrattuale (Resp. Professionale)
1. Oggetto dell’Assicurazione.
1.1. La garanzia assicurativa è prestata per i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi compreso il danno da vacanza rovinata che l’Assicurato è tenuto a pagare al viaggiatore in quanto imputabili a titolo di inadempimento totale o parziale o ritardo:
a) nell’esecuzione di contratti di pacchetto turistico;
b) nell’esecuzione di contratti di vendita di un pacchetto turistico;
c) nell’esecuzione di contratti di mandato all’intermediazione di singoli servizi turistici;
d) nello svolgimento di attività di collegamento di almeno due tipi diversi di servizi turistici finalizzati allo stesso viaggio o alla stessa vacanza.
1.2. La garanzia assicurativa è operativa se i contratti sono stati conclusi e redatti nel rispetto delle disposizioni di cui all’All. 1 D.L.vo n. 79/2011 così e come modificato dal D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE)2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici ai servizi turistici collegati nonché di quelle contenute nella C.C.V. (Convenzione sul Contratto di Viaggio) sino a quando la legge che ne ha dato esecuzione rimarrà in vigore nell’ordinamento giuridico italiano in base alla disposizione di cui all’art. 3, comma 2,D.L. vo n. 79/2011.
1.3. La garanzia assicurativa è altresì prestata per i danni patrimoniali, non patrimoniali ivi compresi quelli da vacanza rovinata che l'Assicurato è tenuto a pagare al Cliente per fatto degli ausiliari (ai sensi dell’art. 1228 cc) ivi compresi gli accompagnatori e i collaboratori occasionali nello svolgimento delle loro mansioni e/o delle loro attività per conto dell’Assicurato.
1.4. La garanzia assicurativa è altresì prestata, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 42 del D.L.vo n. 62/2018, per il rimborso delle spese necessarie, ragionevoli e documentate che l’Assicurato o il viaggiatore in sua vece dovessero sostenere per porre rimedio al difetto di conformità rilevato durante l’esecuzione di un servizio turistico previsto nel contratto di pacchetto turistico a condizione che il viaggiatore abbia contestato all’assicurato la difformità e che la difformità sia imputabile all’Assicurato.
1.5. La garanzia assicurativa è altresì prestata se per circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore se quest’ultimo si trovasse nella necessità di sostenere spese perché l’esecuzione del pacchetto possa continuare ai sensi dell’art. 42, commi 6 e 8 del D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati.
1.6. La garanzia assicurativa si applica limitatamente ai costi che l’Assicurato deve sostenere per l’alloggio di persone a mobilità ridotta definita dall’articolo 2 paragrafo 1 lettera a) del regolamento (CE) n. 1107/ 2006 e ai loro accompagnatori, alle donne in stato di gravidanza, ai minori non accompagnati, alle persone bisognose di assistenza medica specifica, purchè l’organizzatore abbia ricevuto comunicazione delle loro particolari esigenze almeno quarantott’ore prima dell’inizio del pacchetto.
1.7. La garanzia assicurativa è operativa anche per le spese che l’organizzatore del pacchetto debba sostenere per prestare adeguata assistenza senza ritardo al viaggiatore ai sensi dell’articolo 45, comma 1 D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati.
1.8. La Società garantisce le spese di cui alle lettere 4), 5), 6), 7) entro il limite del massimale annuo di € 500.000,00 per evento dannoso.
1.9. Al momento della liquidazione del sinistro, l’Assicurato si impegna a fornire all’assicuratore la documentazione necessaria alla verifica delle condizioni di cui ai punti precedenti, a rilasciare alla Società una dichiarazione con la quale si obbliga a non aprire altri sinistri aventi la causa nello stesso inadempimento contrattuale, ritardo e/o fatto illecito e a costituire tempestivamente in mora il fornitore del servizio che si è reso inadempiente.
2. Precisazione dell’Oggetto dell’Assicurazione.
Sono compresi nell’oggetto dell’assicurazione di cui al punto 1 rubricato “Oggetto dell’assicurazione”:
2.1. i danni derivanti da errori dell’Assicurato o di persona di cui egli debba rispondere nell’emissione della biglietteria aerea;
2.2. i danni che sono la conseguenza di omissioni nelle informazioni precontrattuali e contrattuali e nella consegna dei documenti che legittimano il viaggiatore alla fruizione del pacchetto turistico o del servizio turistico purchè tali omissioni non siano dovute a colpa grave;
2.3. i danni derivanti dagli errori nella prenotazione di servizi turistici o pacchetti turistici dovuti a difetti tecnici nel sistema di prenotazione;
2.4. i danni derivanti dalla responsabilità degli insegnanti qualora l’assicurato organizzi gite scolastiche o viaggi studio per studenti o scolaresche. In tali casi, qualora per lo stesso rischio esistano altre polizze stipulate dagli insegnanti o dagli Istituti scolastici o da Enti ad essi equiparati, la presente garanzia assicurativa opera a secondo rischio; in caso di inoperatività di tali polizze, la presente garanzia opera a primo rischio; in caso di sinistro, gli insegnanti, accompagnatori o gli studenti devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio nonché dare avviso a tutti gli assicuratori dell’accadimento dell’evento indicando a ognuno il nome degli altri.
2.5. le riduzioni del prezzo di servizi turistici compresi in un pacchetto turistico per difetto di conformità anche laddove il difetto sia grave ai sensi dell’art. 1455 cc.;
2.6. i danni derivanti dall’esecuzione di escursioni facoltative pubblicizzate in loco dall’Assicurato sia che il prezzo dell’escursione sia pagato all’assicurato sia che il prezzo dell’escursione sia pagato all’organizzatore locale. Rimane fermo il diritto della Società di agire in rivalsa ai sensi delle normative vigenti nei confronti del fornitore locale e di altri soggetti eventualmente responsabili con l’esclusione dei dipendenti e degli accompagnatori dell’Assicurato salvo il caso di comportamento doloso degli stessi.
2.7. i danni subiti dai viaggiatori conseguenti a smarrimento, distruzione, deterioramento e sottrazione di denaro e preziosi, documenti, titoli al portatore.
3. Persone non considerate Viaggiatori/Clienti.
Non sono considerati Clienti e perciò non sono indennizzabili:
3.1. il rappresentante legale dell’Assicurato, il coniuge, il convivente di fatto e i figli;
3.2. il socio a responsabilità illimitata, il coniuge, il convivente more uxorio e i figli;
3.3. l'amministratore, il coniuge, il convivente more uxorio e i figli;
3.4. qualsiasi altro parente o affine, convivente con il rappresentante legale dell’Assicurato, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore.
4. Esclusioni dalla garanzia assicurativa.
La garanzia assicurativa non è prestata per:
4.1. i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento totale o parziale o del ritardo nell’esecuzione del contratto;
4.2. i danni derivanti da evento che non sia accidentale ma che sia conosciuto o conoscibile dall’assicurato in ragione del suo ripetersi e/o della sua prevedibilità;
4.3. le spese che non siano necessarie (ossia che siano maggiori rispetto a quanto previsto per legge), ragionevoli e documentate dall’Assicurato o dal viaggiatore che le ha sostenute per porre rimedio alla difformità;
4.4. i danni che siano conseguenza di insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni da parte dell'Assicurato verso i propri prestatori di servizi;
4.5. i danni subiti in ragione dell’esercizio di prestazioni in proprio dei servizi turistici dedotti a contratto o siano svolte da società partecipate dall’Assicurato o ad esso collegate di trasporto di alloggio o di noleggio;
4.6. i danni che siano la conseguenza della mancata consegna al Cliente dei moduli informativi standard di cui al D.L.vo n. 62/2018 attuativo della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati;
4.7. i danni che siano la conseguenza di omessa precisazione a contratto oppure su supporto durevole dell’identità dell’organizzatore;
4.8. i danni che siano la conseguenza di modifica di polizze di assicurazioni già stipulate o ritardi nel pagamento dei relativi premi nonché che siano la conseguenza di ogni controversia relativa a detti contratti di assicurazione;
5. Franchigia – Scoperto – Massimale.
5.1. La Società applicherà all’indennizzo uno scoperto del 10% con il minimo di € 50,00 a danneggiato.
5.2. In caso danni corporali la franchigia o lo scoperto non potrà superare la somma di € 1.500,00;
5.3. In caso danni non corporali la franchigia o lo scoperto non potrà superare la somma di € 2.500,00;
5.4. La somma massima entro la quale la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dei danni derivanti dalla responsabilità contrattuale è di € 2.500.000 per evento dannoso.
Sez. II RCT - Responsabilità Civile Extra Contrattuale
6. Oggetto dell’Assicurazione.
La garanzia assicurativa è prestata per
6.1. i danni derivanti a terzi durante l’esercizio dell’attività di impresa dichiarata in polizza in ragione di un fatto illecito civile ascrivibile all'Assicurato ai sensi di legge;
6.2. i danni derivanti a terzi dalla responsabilità extracontrattuale degli insegnanti qualora l’assicurato organizzi gite scolastiche o viaggi studio per studenti o scolaresche. In tali casi, qualora per lo stesso rischio esistano altre polizze stipulate dagli insegnanti o dagli Istituti scolastici o da Enti ad essi equiparati, la presente garanzia assicurativa opera a secondo rischio; in caso di inoperatività di tali polizze, la presente garanzia opera a primo rischio; in caso di sinistro, gli insegnanti, accompagnatori o gli studenti devono comunicare per iscritto alla Società l’esistenza di altre assicurazioni per il medesimo rischio nonché dare avviso a tutti gli assicuratori dell’accadimento dell’evento indicando a ognuno il nome degli altri;
6.3. i danni derivanti a terzi dalla responsabilità di persone (collaboratori, accompagnatori, guide turistiche) di cui l’assicurato debba rispondere ai sensi dell’art. 2049 cc..
7. Estensione/Precisazione dell’oggetto dell’Assicurazione.
Sono compresi nell'assicurazione della responsabilità extracontrattuale:
7.1. i danni derivanti a terzi dalle attività (anche esterne purchè nell’esercizio dell’attività esercitata dall’assicurato) preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all'attività esercitata dall’assicurato;
7.2. i danni derivanti a terzi dalla proprietà e conduzione degli immobili nei quali si svolge l'attività descritta in polizza e dei relativi impianti fissi e delle attrezzature ivi esistenti;
7.3. i danni derivanti a terzi da spargimento d'acqua conseguenti a guasti o rotture accidentali degli impianti idrici o di riscaldamento degli immobili nei quali si svolge stabilmente l'attività descritta in polizza e dei relativi impianti fissi e attrezzature ivi esistenti che non siano imputabili alla responsabilità del condominio dell’edificio di cui l’immobile è parte;
7.4. i danni derivanti a terzi dalla partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e mercati, congressi, compresi i danni derivanti dall'allestimento e dallo smontaggio degli stand;
7.5. i danni derivanti a terzi dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne, di cartelli pubblicitari e di striscioni afferenti l’attività di impresa esercitata dall’Assicurato anche se non fissi;
7.6. i danni derivanti a terzi dalla proprietà e dalla gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili, nonché dall'esistenza di distributori di proprietà di terzi;
7.7. i danni derivanti a terzi dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando inteso che, in caso di gestione affidata a terzi, l'assicurazione opera solo per la responsabilità imputabile all'Assicurato nella sua qualità di committente e per gli obblighi che gli derivano da un contratto stipulato in forma scritta e nel quale l’Assicurato non abbia rinunciato alla rivalsa;
7.8. i danni derivanti a terzi dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani autorizzati anche armati e con animali da guardia;
7.9. i danni derivanti a terzi dalla circolazione ed uso di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore utilizzati dall’Assicurato o da soggetti di cui debba rispondere per l’esercizio dell’attività dichiarata in polizza e svolta dall’Assicurato;
7.10. i danni derivanti dalla responsabilità civile dell'Assicurato per i danni provocati a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili nei quali si svolge l'attività descritta in polizza, ivi compresi quelli derivanti da pulizia, riparazioni, sostituzioni, installazioni e/o posa in opera di attrezzature relative all'attività dichiarata in polizza.
8. Persone non considerate terzi.
Non sono considerati terzi e quindi non sono indennizzabili per fatto illecito civile i danni subiti da:
8.1. il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente;
8.2. le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio.
8.3. i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possano partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
8.4. professionisti in genere che frequentino l'azienda in ragione del loro incarico purché non dipendenti.
9. Esclusioni dalla garanzia.
Sono esclusi dall'assicurazione della responsabilità extracontrattuale:
9.1. i danni cagionati a terzi in seguito alla circolazione di veicoli a motore immatricolati, nonché dalla proprietà ed uso di unità naviganti o aeromobili;
9.2. i danni derivanti a terzi in ragione di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, ivi compreso il danno conseguente a impiego di esplosivi;
9.3. i danni derivanti a terzi in ragione delle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate che si trovano sui mezzi in sosta nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività a meno che il carico e lo scarico non riguardi la documentazione di viaggio destinata ai turisti o ai Clienti;
9.4. i danni derivanti a terzi per umidità, stillicidio o insalubrità dei locali;
9.5. i danni derivanti a terzi per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall'Assicurato;
9.6. i danni derivanti a terzi per la proprietà o la gestione di villaggi turistici, alberghi et similia;
9.7. i danni derivanti a terzi per responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e a lui non imputabili ai sensi di legge;
9.8. i danni ambientali derivanti a terzi in ragione dell’attività di impresa esercitata dall’Assicurato;
9.9. i danni derivanti a terzi dalla lesione alla reputazione commerciale o professionale del Cliente;
9.10. i danni derivanti a terzi per la rovina di edificio ex art. 2053 cc.;
9.11. i danni derivanti a terzi da trattamento illecito dei dati personali.
10. Massimali.
Le somme massime entro le quali la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato dei danni derivanti dalla responsabilità civile extracontrattuale sono le seguenti: € 2.500.000 per evento, con il sottolimite di € 1.000.000,00 per i danni derivanti a beni mobili o immobili di terzi.
Sez. III RCO - Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro
11. Oggetto dell’Assicurazione.
11.1. La Società si obbliga a tener indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile per gli infortuni (escluse le conseguenze dovute a malattie professionali) sofferti in occasione di lavoro o di servizio dai propri prestatori di lavoro, addetti alle attività per le quali è prestata l’assicurazione:
a) ai sensi delle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS e/o da altri enti previdenziali;
b) ai sensi di legge, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelle disposizioni di legge disciplinanti le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS e/o da altri enti previdenziali, cagionati ai propri dipendenti o lavoratori parasubordinati per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente superiore al 5%.
11.2. Agli effetti dell’assicurazione RCO i titolari, i soci e i familiari coadiuvanti sono equiparati ai dipendenti.
11.3. L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che al momento dell’evento l’Assicurato fosse in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, oppure avesse in buona fede errato nell’interpretazione delle relative norme vigenti.
11.4. L’assicurazione RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12 giugno 1984 n. 222.
12. Assicurazione Responsabilità Civile verso dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (RCI).
12.1. La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni alla persona (esclusele conseguenze dovute a malattie professionali) involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1965 N. 1124 e successive modifiche e integrazioni, in conseguenza di un fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio.
12.2. Il massimale, indicato nella scheda riassuntiva, per sinistro convenuto rappresenta il limite globale di esposizione della Società anche nel caso di evento che interessi contemporaneamente la garanzia di cui al presente articolo (RCI) e quella di RCO.
13. Prestatori d’opera utilizzati nell’ambito dell’impresa compresi i lavoratori interinali.
Qualora l’Assicurato si avvalga, nel rispetto della vigente legislazione, di prestatori di lavoro non dipendenti, interinali compresi, la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni alla persona (escluse le conseguenze dovute a malattie professionali) dagli stessi subiti.
14. Esclusioni.
L’assicurazione RCO non comprende i danni:
14.1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi;
14.2. derivanti da inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo;
14.3. derivanti da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva;
14.4. derivanti dalla proprietà o gestione di fabbricati adibiti a villaggio turistico, albergo o comunque di beni mobili o immobili destinati ad uso turistico comprese le imbarcazioni;
14.5. derivanti dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto;
14.6. derivanti o connessi a emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici.
15. Massimali.
La garanzia di cui alla presente sezione è prestata fino alla concorrenza del massimale di € 1.000.000,00 per ciascun evento con il sottolimite di € 250.000,00 per danneggiato.
16. Franchigia e scoperto.
La Società applicherà uno scoperto del 5% per ogni danneggiato.
D - Denuncia di Sinistro
In caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso in forma scritta (mail ordinaria, lettera raccomandata con r.r., PEC) alla Società o al soggetto autorizzato alla conclusione del contratto entro sette giorni da quando ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni al fine di comunicare le modalità di accadimento del fatto e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutti gli elementi necessari al rapido inquadramento delle responsabilità ai fini della liquidazione.
L'inadempimento di tale obbligo da parte dell’Assicurato può comportare la perdita totale del diritto all’indennizzo se doloso, o parziale se colposo. (art. 1915 cc.).
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4.3 Finalità che necessitano del Suo consenso
Il Suo consenso al trattamento, che potrà esprimere barrando nell’apposito modulo le caselle corrispondenti alle Sue libere scelte e revocare in ogni momento, ci è necessario per:
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4.3.2.3 Profilazione: la compagnia attraverso l’elaborazione, con strumenti elettronici ed anche senza l’ausilio di essi, dei Suoi dati personali, nonché delle Sue preferenze, abitudini di consumo e comportamenti può individuare ed offrire servizi o prodotti più appropriati alla Sua persona. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre offerte mirate. I dati saranno trattati fino al momento della revoca o della cessazione, per qualsiasi motivo, del trattamento. Le attività di profilazione prenderanno in considerazione i dati relativi agli ultimi 12 mesi.
4.3.2.4 Processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione: la compagnia può elaborare alcuni Suoi dati al fine di assumere decisioni basate unicamente su un trattamento automatizzato, inclusa la profilazione. In particolare la compagnia tiene conto dei rapporti già intercorsi (stipula di altri contratti assicurativi e sinistri liquidati) per proporre/applicare tariffe di maggior favore sui contratti successivi. Il consenso al trattamento [art. 6 comma 1 lettera a) del GDPR] fornisce la base giuridica per i trattamenti e la mancata prestazione di tale consenso comporterà l’impossibilità per la compagnia di effettuare tale profilazione, senza conseguenze per le Sue richieste e i Suoi rapporti attivi ma precludendo alla compagnia la possibilità di proporre tariffe di maggior favore.
4.3.2.5 Legittimo interesse: la compagnia tratta altresì i Suoi dati personali per il proprio legittimo interesse nel caso dell’invio di comunicazioni e-mail, da Lei non rifiutate, per la vendita di prodotti e servizi della Compagnia analoghi a quelli già oggetto di un Suo acquisto, in occasione del quale ha comunicato il Suo indirizzo di posta elettronica.
5. Soggetti cui si comunicano i dati o che ne vengono a conoscenza.
I Suoi dati personali, in relazione ai rapporti/servizi attivati, possono essere comunicati a Istituzioni pubbliche (Agenzia delle Entrate) ed Organi di vigilanza (IVASS).
Nel trattare i dati personali per le finalità sopra riportate ci avvaliamo altresì della collaborazione di soggetti esterni appartenenti alle seguenti categorie:
• società del Gruppo;
• fornitori di servizi informatici e telematici;
• società che gestiscono sistemi di pagamento;
• soggetti che gestiscono sistemi nazionali e internazionali per il controllo delle frodi assicurative;
• fornitori di servizi di archiviazione di documenti cartacei;
• fornitori di servizi di conservazione sostitutiva;
• fornitori di informazioni commerciali;
• fornitori di servizi di logistica, trasporto, spedizione e smistamento di comunicazioni;
• società e professionisti che svolgono attività di recupero crediti;
• società e professionisti che svolgono attività e consulenze legali;
• società di revisione contabile.
Nel caso Lei abbia espresso il relativo consenso al trattamento per attività promozionali, i Suoi dati potranno altresì essere comunicati a:
• società specializzate nelle attività di marketing e promozione commerciale;
• partner commerciali;
Tali soggetti operano quali autonomi titolari del trattamento salvo il caso in cui siano stati designati dalla Compagnia quali responsabili dei trattamenti di loro competenza. Il loro elenco è costantemente aggiornato e può conoscerlo agevolmente e gratuitamente inviando una comunicazione ai riferimenti sopra riportati.
I dati personali sono trattati da dipendenti e altri collaboratori, in qualità di persone autorizzate e incaricate del trattamento, addetti anche temporaneamente ai competenti servizi della Compagnia.
6. Trasferimenti all’estero di dati personali
In alcuni casi la Compagnia può trasferire dati personali in Paesi esteri, ad esempio e per legittimo interesse, alla nostra capogruppo in Germania. Qualora tali Paesi siano fuori della UE, i trasferimenti sono consentiti nel caso di decisioni di adeguatezza emanate dalla Commissione UE ed anche in presenza di accordi internazionali, ovvero con l’adozione di adeguate garanzie di protezione come clausole contrattuali tipo emanate dalla Commissione UE. Ulteriori informazioni su tali garanzie possono essere richieste ai riferimenti riportati sopra.
7. Diritti dell’interessato
I soggetti cui si riferiscono i dati personali hanno il diritto, in qualunque momento, di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che li riguarda, di accedere a tali dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettifica. Inoltre, gli interessati hanno il diritto di chiedere la cancellazione, la limitazione del trattamento, la revoca del consenso, la portabilità dei dati nonché di proporre reclamo all’autorità di controllo e di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al trattamento dei dati. I diritti dell’interessato sono esercitabili ai riferimenti sopra riportati.
RC Organizzatori e venditori di pacchetti turistici e servizi turistici collegati
Documento informativo sul prodotto assicurativo
Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG, Sede secondaria e Rappresen- Prodotto: Responsabilità Civile Organizzatori e Venditori di pacchetti tanza Generale per l’Italia, iscritta all’Albo delle Imprese di Assicurazione e servizi turistici collegati (Classe A).
presso l’IVASS n°I.00071
Questo documento informativo fornisce soltanto una breve panoramica del prodotto assicurativo. Le informazioni complete sono disponibili nei documenti contrattuali. Pertanto la invitiamo a leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
Che tipo di assicurazione è?
La presente polizza di assicurazione assicura la responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici e servizi turistici collegati nell’esercizio dell’attività di impresa turistica.
La presente polizza garantisce altresì la responsabilità dell’organizzatore e del venditore verso i propri dipendenti e lavoratori ad essi equiparati in caso di rivalsa dell’INPS e dell’INAIL.
Che cosa è assicurato?
Responsabilità civile contrattuale (RCC Resp. Professionale):
E’ assicurato l’inadempimento contrattuale o ritardo dell’organizzatore e del venditore di pacchetti turistici e servizi turistici collegati o intermediati nell’esecuzione di contratti che rientrano nell'esercizio dell’attività di impresa turistica.
Sono coperti i danni patrimoniali e non patrimoniali (anche da vacanza rovinata) che l’Assicurato (e i suoi ausiliari ai sensi dell’art. 1228 cc) è tenuto a pagare al viaggiatore a titolo di inadempimento totale o parziale o di ritardo:
✓ nell’esecuzione di contratti di pacchetto turistico;
✓ nell’esecuzione di contratti di vendita di un pacchetto turistico;
✓ nell’esecuzione di contratti di mandato all’intermediazione di singoli servizi turistici;
✓ nello svolgimento di attività di collegamento di almeno due tipi diversi di servizi turistici finalizzati allo stesso viaggio o alla stessa vacanza.
Sono coperte anche:
✓ le spese necessarie, ragionevoli e documentate sostenute dall’Assicurato o dal Viaggiatore per porre rimedio al difetto di conformità (anche in caso di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore);
✓ danni dovuti agli errori dell’Assicurato nell’emissione di biglietteria aerea;
✓ danni per omissione di informazioni (precontrattuali e contrattuali) e nella consegna di documenti al Viaggiatore;
✓ danni dovuti a errori dovuti a difetti tecnici del sistema di prenotazione;
✓ danni dovuti alla responsabilità degli Insegnanti in viaggi e gite organizzati dall’Assicurato per le scolaresche;
✓ la riduzione del prezzo di servizi turistici per difetto di con- formità;
✓ danni dovuti ad escursioni facoltative pubblicizzate in loco dall’Assicurato;
✓ danni subiti dal Viaggiatore per smarrimento, distruzione, deterioramento, sottrazione di denaro, preziosi, documenti, titoli al portatore;
✓ i costi che l’Assicurato deve sostenere per l’alloggio di persone a mobilità ridotta;
✓ le spese di assistenza durante il viaggio ai sensi del D.L.vo 62/2018 attuativo della direttiva UE 2015/2032 relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati.
Massimale: € 2.500.000 per evento/anno assicurativo. Scoperto: 10%, minimo € 50 a danneggiato.
Franchigia o scoperto: danni corporali: fino a € 1.500; danni non corporali: fino a € 2.500
Che cosa non è assicurato?
Esclusioni comuni alla RCC, RCT e RCO
x danni non adeguatamente documentati;
x danni derivanti da condotte penalmente illecite tentate o consumate o da atti di temerarietà dell’Assicurato;
x danni in Paesi assoggettati allo Sconsiglio;
x danni conseguenti a conflitti armati e ad atti di terrorismo;
x danni derivanti inquinamento ambientale;
x danni derivanti dalla SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome);
x danni derivanti da funghi, muffe, spore;
x danni dovuti a sfruttamento della prostituzione minorile;
x danni ai viaggiatori a causa del coinvolgimento dell’Assicurato in attività criminose;
x danni derivanti da catastrofi naturali;
x danni da trattamento illecito dei dati personali dei viaggiatori;
x danni derivanti da insolvenza, fallimento o stato di crisi dell’organizzatore o del venditore del pacchetto o del servizio.
Esclusioni dalla copertura RCC
x danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento contrattuale;
x danni derivanti da evento non accidentale;
x spese non necessarie (ossia che siano maggiori di quanto previsto per legge), ragionevoli e documentate;
x danni conseguenza di insolvenza verso i propri presta- tori di servizi;
x danni subiti in ragione dell’esercizio di prestazioni in proprio;
x danni in conseguenza della mancata consegna al Cliente dei moduli informativi standard di cui al D.L.vo n. 62/2018;
x danni da omessa precisazione dell’identità dell’organizzatore;
x danni a conseguenza di contratti di assicurazione;
x danni consistenti nella restituzione del prezzo in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico.
Esclusioni dalla copertura RCT
x danni cagionati a terzi in seguito alla circolazione di veicoli a motore;
x danni derivanti a terzi per incendio o umidità;
Dove vale la copertura?
Le garanzie della polizza sono valide per gli inadempimenti e i ritardi nonché i fatti illeciti civili che accadono in tutti i Paesi del mondo eccetto per quelli per i quali l’Autorità competente ha emanato uno Sconsiglio.
Che obblighi ho?
Lei è tenuto a corrispondere il premio, fornire dichiarazioni veritiere, informare la Società di variazioni del rischio, contattare la Società in caso di sinistro, compiere ogni ragionevole sforzo per limitare qualsiasi danno che potrebbe essere fonte di una richiesta di risarcimento, fornire le informazioni se richieste per la valutazione di un sinistro, informare la Società se ha sottoscritto un’altra copertura assicurativa omologa a questa, conservare la documentazione di polizza.
Quando e come devo pagare?
Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con Paypal, carta di credito, bonifico posticipato all’emissione dell’estratto conto oppure mediante addebito Sepa.
Quando comincia la copertura e quando finisce?
Le garanzie assicurative producono efficacia dalle ore e dal giorno e fino alla data indicati in polizza.
Come posso disdire la polizza?
In caso di mancata disdetta comunicata con lettera raccomandata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, questa polizza si rinnoverà tacitamente per 1 anno, alle stesse condizioni.
Responsabilità civile extra contrattuale (RCT):
✓ Danni ingiusti cagionati a terzi in ragione di fatto doloso o colposo occorso durante l’esercizio dell’attività d’impresa turistica.
✓ Xxxxx xxxxxxxx derivanti a terzi dalla responsabilità degli insegnanti.
✓ Xxxxx xxxxxxxx derivanti a terzi dalla responsabilità di perso- ne fisiche di cui l’assicurato deve rispondere
Massimale garantito: € 2.500.000 per evento/anno assicurativo. Sottolimite: € 1.000.000 per danni a beni mobili o immobili di terzi.
Nessuna franchigia, nessuno scoperto.
Responsabilità civile verso prestatori di lavoro (RCO):
✓ Azioni di rivalsa e di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS e/o da altri Enti previdenziali ai sensi di legge.
✓ Azioni di risarcimento danni esperite da INPS e/o INAIL e/o altri Enti previdenziali per danni alla persona involontaria- mente cagionati ai dipendenti, lavoratori parasubordinati, titolari, soci e familiari coadiuvanti.
✓ Responsabilità per danni alla persona involontariamente cagionati ai prestatori d’opera (non dipendenti).
Massimale: € 1.000.000 per evento/Anno assicurativo. Sottolimite: € 250.000 per danneggiato.
Scoperto: 5% per danneggiato.
Le ricordiamo di leggere con attenzione tutti i documenti per avere la certezza di essere informato in modo esauriente sui singoli aspetti connessi alle coperture (Massimali, Scoperti, Franchigie, Esclusioni, Obblighi).
Ci sono limiti di copertura?
! Possono stipulare questa polizza esclusivamente organizzatori e/o venditori autorizzati all’esercizio dell’attività di impresa turistica.
! La copertura non opera nel caso in cui, a seguito di sinistro, non venga dato avviso in forma scritta entro 7 gg (allegando alla denuncia la documentazione utile alla liquidazione).
! Responsabilità civile contrattuale.
Non sono indennizzabili il rappresentante legale
dell’Assicurato, il socio a responsabilità illimitata e l'amministratore, nonché qualsiasi altro parente o affine con questi convivente.
! Responsabilità civile extra-contrattuale e verso i dipendenti e lavoratori equiparati
Non sono indennizzabili il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affi- ne con lui convivente; inoltre il titolare o i dipendenti o i professionisti di altre aziende che frequentano l’azienda per attività complementari a quella assii- curata.
Ciascuna garanzia fornita prevede limitazioni della copertura: legga attentamente tutti i documenti per avere un’informazione esauriente sui singoli aspetti connessi a ciascuna copertura.
x danni derivanti a terzi da carico/scarico di cose a meno che non riguardino la documentazione di viaggio;
x danni derivanti a terzi per i lavori di ordinaria e straor- dinaria manutenzione dei locali ove si esercita attività;
x danni derivanti a terzi per la proprietà o la gestione di villaggi turistici, alberghi et similia;
x danni derivanti a terzi per responsabilità volontaria- mente assunte dall'Assicurato;
x danni ambientali;
x danni derivanti a terzi dalla lesione alla reputazione commerciale;
x danni derivanti a terzi per la rovina di edificio ex art.
2053 cc.;
x danni derivanti a terzi da trattamento illecito dei dati personali.
Esclusioni dalla copertura RCO
x Danni derivanti da esplosivi, inquinamento, rezione nucleare, asbesto, onde e campi elettromagnetici;
x Danni derivanti dalla proprietà di beni mobili o immo- bili destinati ad uso turistico (comprese le imbarcazio- ni).
Questa lista ha solo valore di esempio: consulti atten- tamente l’intera documentazione informativa.
di pa RC Organizzatori e venditori gati
cchetti e serCvlaiszsie tAuristici colle
Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)
Compagnia: ERGO Reiseversicherung AG – Sede secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia Prodotto: Responsabilità Civile Organizzatori e venditori di pacchetti turistici e servizi turistici collegati DIP aggiuntivo Responsabilità Civile organizzatori e venditori di pacchetti turistici e servizi turistici collegati
Documento aggiornato al 01/09/2019. Il presente DIP aggiuntivo Xxxxx pubblicato è l’ultimo disponibile.
Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale della Società.
Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
ERGO Reiseversicherung AG, Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia, Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel: x00.00.00.00.00.00; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx.
ERGO ASSICURAZIONE VIAGGI - Ragione Sociale: ERGO Reiseversicherung AG – Sede Secondaria e Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito “ERGO Assicurazione Viaggi”). - Sede Legale: Germania, Xxxxxx-Xxxxxx-Xxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx. - Autorità di Controllo: Autorità Xxxxxxx XXXXX. La Rappresentanza Generale per l’Italia - Sede Secondaria in Italia: Rappresentanza Generale per l’Italia (di seguito “ERGO Assicurazione Viaggi”), Xxx Xxxx, 0 - 00000 Xxxxxx; Tel: x00.00.00.00.00.00; Sito Internet: xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; E-mail: xxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx; PEC: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx. - Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano con n. iscrizione, codice fiscale e Partita IVA 05856020960; REA 1854153. - Autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa in Italia in regime di stabilimento ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs 7/9/2005 n. 209, (comunicazione IVASS in data 27/9/2007, n. 5832), e iscrizione nell’Albo delle Imprese istituito presso l’IVASS al n. I.00071. |
La situazione Patrimoniale al 30/06/2018 (ERGO REISEVERSICHERUNG AG) - Patrimonio netto: € 69,48 Mln di cui, Capitale Sociale: €26,53 Mln e Riserve Patrimoniali: € 42,94 Mln. - Requisito patrimoniale di solvibilità: €74,60 Mln - Requisito patrimoniale minimo: € 19,91 Mln, fondi propri ammissibili alla copertura: € 90,31 Mln - Indice di solvibilità (solvency ratio):164,6% Per maggiori dettagli, è possibile consultare la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell’impresa (SFCR) disponibile sul sito internet dell’impresa al seguente link: xxx.xxxx-xxxxxxxxxxxxxxxxx.xx |
Norme applicabili Il Contratto è disciplinato dall’art. 180 del codice delle assicurazioni private ferma l’applicazione delle norme di diritto internazionale privato. Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto, valgono le norme di legge. Tutte le controversie relative al presente contratto sono soggette alla giurisdizione italiana. |
Che cosa è assicurato? |
Responsabilità Civile Contrattuale (RCC Resp. Professionale) La garanzia assicurativa è prestata per i danni patrimoniali e non patrimoniali ivi compreso il danno da vacanza rovinata che l’Assicurato è tenuto a pagare al viaggiatore in quanto allo stesso Assicurato imputabili a titolo di inadempimento totale o parziale o ritardo: − nell’esecuzione di contratti di pacchetto turistico; − nell’esecuzione di contratti di vendita di un singolo servizio turistico; − nell’esecuzione di contratti di mandato all’intermediazione di singoli servizi turistici; − nello svolgimento di attività di collegamento di almeno due tipi diversi di servizi turistici finalizzati allo stesso viaggio o alla stessa vacanza. La polizza copre anche: 1. i danni per fatto degli ausiliari (ai sensi dell’art. 1228 cc); 2. le spese necessarie per porre rimedio al difetto di conformità anche in caso di circostanze sopravvenute non imputabili all’organizzatore; 3. la riduzione del prezzo in caso di minor valore dello stesso; |
4. i costi che l’Assicurato deve sostenere per l’alloggio di persone a mobilità ridotta; 5. le spese di assistenza durante il viaggio. Secondo i seguenti Massimali: Fino alla concorrenza di € 2.500.000 per evento/anno assicurativo. Responsabilità Civile Extra Contrattuale (RCT) La polizza copre i danni cagionati a terzi per un fatto illecito civile imputabile all'Assicurato ai sensi di legge. La polizza garantisce anche i danni derivanti a terzi dalla responsabilità degli insegnanti e quelli derivanti dalla responsabilità di persone di cui l’Assicurato debba rispondere (esempio non esaustivo: collaboratori, accompagnatori, guide turistiche, ecc.). La garanzia è prestata anche per i danni: 1. derivanti a terzi per attività preliminari, complementari, accessorie e sussidiarie all'attività esercitata dall’assicurato; 2. derivanti a terzi dalla proprietà e conduzione degli immobili nei quali si svolge l'attività d’impresa e dei relativi impianti fissi e delle attrezzature ivi esistenti; 3. derivanti a terzi da spargimento d'acqua negli immobili nei quali si svolge l'attività d’impresa 4. derivanti a terzi dalla partecipazione fiere; 5. derivanti a terzi dalla proprietà e dalla manutenzione di insegne; 6. derivanti a terzi distributori automatici di bevande e simili, 7. derivanti a terzi dalla gestione della mensa aziendale; 8. derivanti a terzi dal servizio di vigilanza effettuato con guardiani autorizzati anche armati e con animali da guardia; 9. derivanti a terzi dalla circolazione ed uso di velocipedi e ciclo furgoncini senza motore; 10. derivanti a terzi nella sua qualità di committente di lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione degli immobili nei quali si svolge l'attività; Secondo i seguenti Massimali: € 2.500.000 per evento/anno assicurativo, con il sottolimite di € 1.000.000 per i danni derivanti a beni mobili o immobili di terzi. Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) La polizza garantisce: 1. le azioni di regresso o di surroga esperite dall’INAIL e/o dall’INPS e/o da altri enti previdenziali ad essi equiparati; 2. le azioni di risarcimento dei danni cagionati ai propri dipendenti o lavoratori parasubordinati per morte o per lesioni personali dalle quali sia derivata un’invalidità permanente superiore al 5%; 3. le azioni di rivalsa esperite dall’INPS ai sensi dell’art. 14 della legge 12giugno 1984 n. 222; 4. le azioni di risarcimento per i danni involontariamente cagionati ai propri dipendenti non soggetti all’obbligo di assicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965 N. 1124 e successive modifiche e integrazioni, in conseguenza di un fatto verificatosi in occasione di lavoro o di servizio. Vengono applicati i seguenti Massimali: € 1.000.000 per evento/anno assicurativo, con il sottolimite di € 250.000 per danneggiato. |
Che cosa NON è assicurato? | |
Xxxxxx esclusi | La Società non tiene indenne l’Assicurato dei seguenti danni, siano essi una conseguenza diretta o indiretta dei seguenti eventi: 1. danni derivanti da sinistri che non sono adeguatamente documentati; 2. danni derivanti da condotte penalmente illecite sia tentate sia consumate; 3. danni derivanti da atti di temerarietà posti in atto dall’Assicurato che hanno deliberatamente messo in pericolo o danneggiato il viaggiatore (a titolo esemplificativo e non esaustivo: escursioni eseguite in zone remote, pericolose, raggiungibili solo con mezzi speciali, o raggiunti con mezzi non adeguati, inottemperanza a raccomandazioni delle autorità competenti locali, provvedimenti di evacuazione da parte di autorità locali per ragioni di pubblica sicurezza); 4. danni che sono conseguenza diretta di eventi correlati alle ragioni di sicurezza che hanno determinato l’autorità italiana competente allo Sconsiglio anche relativo a zone circoscritte del Paese di destinazione; 5. xxxxx conseguenti a conflitti armati, ostilità, guerra con altri Paesi, guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione e sommosse, legge marziale, usurpazione del potere che fossero conosciute o conoscibili dall’Assicurato sia al momento della conclusione del contratto sia durante la sua esecuzione; 6. xxxxx conseguenti ad atti di terrorismo a meno che non avvengano in un Paese non indicato come pericoloso dall’autorità competente a promanare Sconsigli di vario livello; 7. danni derivanti da fenomeni o da contaminazione chimico-biologica o batteriologica, inquinamento dell’aria, dell’acqua, del suolo, del sottosuolo o da qualsiasi danno ambientale; 8. danni di qualsiasi natura, occasionati direttamente o indirettamente, anche solo in parte dalla SARS (Severe Acute Respiratory Syndrome); 9. danni derivanti direttamente o indirettamente da funghi, muffa o spore; 10. danni derivanti da responsabilità conseguente a iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile ai sensi di legge; 11. danni derivanti dal coinvolgimento dell’Assicurato in attività criminose; 12. danni derivanti da catastrofi naturali e da altri sconvolgimenti della natura; 13. danni derivanti dal trattamento illecito dei dati personali dei viaggiatori; 14. danni che siano la conseguenza di insolvenza, fallimento o stato di crisi dell’organizzatore o del venditore del pacchetto turistico o del servizio turistico intermediato. |
Ci sono limiti di copertura? |
Sono assicurabili con questo prodotto soggetti che: - siano autorizzati allo svolgimento dell’attività di impresa turistica secondo le disposizioni vigenti nell’ordinamento giuridico italiano al momento della stipula del contratto; - operino in qualità di organizzatori di pacchetto turistico o e/o di venditori di servizi turistici o pacchetti realizzati da altri o realizzino collegamenti fra servizi turistici ai sensi del D.L.vo n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 sui pacchetti turistici e servizi turistici collegati. - abbiano una sede operativa in Italia e/o nell’Unione Europea. Estensione territoriale: L'assicurazione vale per gli inadempimenti totali o parziali e i ritardi nonché i fatti illeciti civili che si denunciano e/o che accadono in tutti i Paesi del mondo eccetto in quelli per i quali l’Autorità competente ha emanato uno Sconsiglio. |
Responsabilità Civile Contrattuale (RCC) |
La garanzia è operativa solo se i contratti sono stati conclusi e redatti nel rispetto delle disposizioni di cui all’All. 1 D.lg. n. 79/2011 così e come modificato dal D.lg. n. 62/2018 attuativo della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici ai servizi turistici collegati |
nonché di quelle contenute nella CCV (Convenzione sul Contratto di Viaggio) sino a quando la legge che ne ha dato esecuzione rimarrà in vigore nell’ordinamento giuridico italiano in base alla disposizione di cui all’art. 3, comma 2, D.lg. n. 79/2011. Persone non considerate Viaggiatori/Clienti Non sono considerati terzi e quindi non sono indennizzabili i danni subiti da: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; - le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. - i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possano partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione; - professionisti in genere che frequentino l'azienda in ragione del loro incarico purché non dipendenti. Esclusioni specifiche Sono esclusi dall'assicurazione: 1. i danni che non siano conseguenza immediata e diretta dell’inadempimento totale o parziale o del ritardo nell’esecuzione del contratto; 2. i danni derivanti da evento che non sia accidentale ma che sia conosciuto o conoscibile dall’assicurato in ragione del suo ripetersi e/o della sua prevedibilità; 3. le spese che non siano necessarie, ragionevoli e documentate dall’Assicurato o dal viaggiatore che le ha sostenute per porre rimedio alla difformità; 4. i danni che siano conseguenza di insolvenza, morosità o mancato adempimento di obbligazioni da parte dell' Assicurato verso i propri prestatori di servizi; 5. i danni subiti in ragione dell’esercizio di prestazioni in proprio dei servizi turistici dedotti a contratto o siano svolte da società partecipate dall’Assicurato o ad esso collegate di trasporto di alloggio o di noleggio; 6. i danni che siano la conseguenza della mancata consegna al Cliente dei moduli informativi standard di cui al D.L.vo n. 62/2018 attuativo della Direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativa ai pacchetti turistici e servizi turistici collegati; 7. i danni che siano la conseguenza di omessa precisazione a contratto oppure su supporto durevole dell’identità dell’organizzatore; 8. i danni che siano la conseguenza di modifica di polizze di assicurazioni già stipulate o ritardi nel pagamento dei relativi premi nonché che siano la conseguenza di ogni controversia relativa a detti contratti di assicurazione; 9. i danni che costituiscano la restituzione del prezzo pagato dal viaggiatore in caso di risoluzione del contratto di pacchetto turistico. Franchigia e scoperto Scoperto: 10% con il minimo di € 50 a danneggiato. Franchigia o scoperto: danni corporali: fino a € 1.500; danni NON corporali: fino a € 2.500 |
Responsabilità Civile Extra Contrattuale (RCT) |
Nel caso esistano altre polizze di responsabilità civile stipulate dagli insegnanti o dagli Istituti Scolastici, l’assicurazione viene prestata a secondo rischio; in caso di inoperatività di tali polizze, la presente garanzia opererà a primo rischio. Persone non considerate terzi Non sono considerati terzi e quindi non sono indennizzabili per fatto illecito i danni subiti da: - il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine con lui convivente; - le persone che essendo in rapporto di dipendenza con l'Assicurato subiscano il danno in occasione di lavoro o di servizio. - i titolari e i dipendenti di ditte - quali aziende di trasporto, fornitori e clienti che, in via occasionale, possano partecipare ai lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione; - professionisti in genere che frequentino l'azienda in ragione del loro incarico purché non dipendenti. Esclusioni specifiche: Sono esclusi dall'assicurazione della responsabilità extracontrattuale: 1. i danni cagionati a terzi in seguito alla circolazione di veicoli a motore immatricolati, nonché dalla proprietà ed uso di unità naviganti o aeromobili; 2. i danni derivanti a terzi in ragione di incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute, ivi compreso il danno conseguente a impiego di esplosivi; 3. i danni derivanti a terzi in ragione delle cose trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate, scaricate che si trovano sui mezzi in sosta nell'ambito dei luoghi dove si svolge l'attività a meno che il carico e lo scarico non riguardi la documentazione di viaggio destinata ai turisti o ai Clienti; 4. i danni derivanti a terzi per umidità, stillicidio o insalubrità dei locali; 5. i danni derivanti a terzi per i lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione, ampliamenti, sopraelevazioni o demolizioni eseguiti in proprio dall'Assicurato; 6. i danni derivanti a terzi per la proprietà o la gestione di villaggi turistici, alberghi et similia; 7. i danni derivanti a terzi per responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e a lui non imputabili ai sensi di legge; 8. i danni ambientali derivanti a terzi in ragione dell’attività di impresa esercitata dall’Assicurato; 9. i danni derivanti a terzi dalla lesione alla reputazione commerciale o professionale del Cliente; 10. i danni derivanti a terzi per la rovina di edificio ex art. 2053 cc.; 11. i danni derivanti a terzi da trattamento illecito dei dati personali Scoperto Non è prevista nessuna franchigia e nessuno scoperto. |
Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO) |
L’assicurazione RCO è efficace alla condizione che al momento dell’evento l’Assicurato fosse in regola con gli obblighi per l’assicurazione di legge, oppure avesse, in buona fede, errato nell’interpretazione delle relative norme vigenti. Esclusioni specifiche: L’assicurazione RCO non comprende i danni: 1. derivanti da detenzione o impiego di esplosivi; 2. derivanti da inquinamento, infiltrazioni o contaminazione dell’aria, dell’acqua o del suolo; 3. derivanti da reazione nucleare, radiazione nucleare o contaminazione radioattiva; 4. derivanti dalla proprietà o gestione di fabbricati adibiti a villaggio turistico, albergo o comunque di beni mobili o immobili destinati ad uso turistico comprese le imbarcazioni; 5. derivanti dall’asbesto o da qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto; 6. derivanti o connessi ad emissione o generazione di onde e campi elettromagnetici. Franchigia e scoperto: Scoperto 5%a danneggiato. |
Che obblighi ho? Quali obblighi ha l’impresa? | |
Cosa fare in caso di sinistro? | Denuncia di sinistro: in caso di sinistro, l'Assicurato deve darne avviso in forma scritta (mail ordinaria, raccomandata AR o PEC) alla Società assicuratrice o al soggetto autorizzato alla conclusione del contratto entro sette giorni da quando ha ricevuto la richiesta di risarcimento danni dal viaggiatore al fine di comunicare le modalità di accadimento e la causa presumibile che lo ha determinato, le sue conseguenze e l’importo approssimativo del danno, allegando alla denuncia tutta la documentazione necessaria alla rapida definizione delle responsabilità e per la liquidazione. |
Assistenza diretta/in convenzione: non prevista per le coperture incluse all’interno di questo prodotto. | |
Gestione da parte di altre imprese: non prevista per le coperture incluse all’interno di questo prodotto. | |
Prescrizione: Il diritto all'indennizzo si prescrive decorsi due anni dall'ultima richiesta di indennizzo pervenuta alla Società in merito al sinistro ai sensi dell'art. 2952, comma 2 cc. salva la sospensione dei termini di prescrizione in caso di richiesta risarcitoria da parte del terzo. | |
Dichiarazioni inesatte o reticenti | Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto alle assistenze nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile. |
Obblighi della Società | In caso di sinistro, la Società si impegna a pagare l’indennizzo all’assicurato entro il termine di 45 giorni lavorativi dopo il ricevimento completo della documentazione richiesta per la valutazione del sinistro. |
Quando e come devo pagare? | |
Premio | - Il premio va corrisposto al momento della stipula del contratto di assicurazione e il pagamento può avvenire con PayPal, carta di credito, bonifico posticipato all’emissione dell’estratto conto oppure mediante addebito Sepa. - Il premio è comprensivo di imposta. - La Società non prevede meccanismi di indicizzazione/adeguamento o di frazionamento infrannuale del premio. |
Quando comincia la copertura e quando finisce? | |
Durata | Il presente prodotto assicurativo è operante dalle ore e dal giorno e fino alla data indicati in polizza. Il presente prodotto prevede il tacito rinnovo. In ragione di tale modalità di manifestazione della volontà, in mancanza di disdetta del Contraente/Assicurato, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata spedita almeno 90 giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima si intende prorogata di un anno alle medesime condizioni e agli gli stessi termini. |
Sospensione | La polizza non è sospendibile. |
Come posso disdire la polizza? | |
Ripensamento dopo la stipulazione | Per questa tipologia di prodotto non è applicabile il diritto di recesso dell’assicurato se non nei termini di disdetta. |
Risoluzione | Per questa tipologia di prodotto non è prevista una clausola risolutiva espressa. |
A chi è rivolto questo prodotto? |
Questo prodotto è un'assicurazione dedicata agli organizzatori e venditori di pacchetti turistici e servizi turistici collegati che ha lo scopo di garantire i danni derivanti da responsabilità civile contrattuale (RCC), responsabilità da fatto illecito civile (RCT) nonché da responsabilità verso i dipendenti e lavoratori ad essi equiparati in conseguenza alle azioni di rivalsa e regresso degli enti previdenziali (RCO). |
Quali altri costi devo sostenere? |
Il presente prodotto assicurativo non prevede costi di intermediazione in quanto distribuito direttamente da ERGO Assicurazione Viaggi. |
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie | Non sono previsti altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie. Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET (tramite il seguente indirizzo Internet: xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxx/xxx-xxx) io dalla normativa applicabile. |
PER QUESTO CONTRATTO LA SOCIETA’ NON DISPONE DI UN’AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE); PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA, NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.