TRA
ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FI- SCALE RELATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FI- SCALE, A FAVORE DEGLI ENTI LOCALI TOSCANI – CIG: 8093488D92
L’anno 2020 il giorno 02 del mese di luglio
TRA
- Anci Toscana, ( in seguito per brevità indicata come “Amministrazione”), con sede legale a Firenze, P.IVA 01710310978 e C.F.84033260484, rappresentata da Xxxxxx Xxxxx, nato a Firenze il 23 luglio 1966 domiciliato presso la sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualità di Direttore Generale autorizzato ad impegnare legalmente e formalmente l’Ente medesimo per il presente atto, il cui schema è stato approvato con Decreto del Direttore Generale N. 2158 del 25 no- vembre 2019;
E
- FINANZA LOCALE PARTNERSHIP S.R.L.di seguito indicata come “Società” con sede legale in Xxx Xxxxxxxx Xxxxx (XX), xxx X.Xxxxxxxx x. 00, codice fiscale e Parti- ta IVA n. 01629890508 iscritta alla CCIAA di Pisa n° 142157, rappresentata da An- xxxxxx Xxxxxxxx, nata a Cascina (PI) il 7 marzo 1972, in qualità di Legale Rappre- sentante.
PREMESSO CHE
- con decreto n. 2158 del 25 novembre 2019 del Direttore Generale, si è provve- duto ad individuare la procedura di gara relativamente al servizio in oggetto e ad approvare tutta la documentazione necessaria per lo svolgimento della stessa;
- in data 4 dicembre 2019 è stata pubblicata la relativa procedura di gara aperta sulla piattaforma START, fissando la scadenza in data 17 gennaio 2020;
- con decreto n. 291 del 24 febbraio 2020, sono stati approvati i Verbali delle operazioni relative allo svolgimento della gara per quanto attiene all’esame delle offerte tecniche e delle offerte economiche, provvedendo nel contempo all’aggiudicazione dell’appalto alla Società Finanza Locale Partnership srl;
- è stata altresì verificata la permanenza della regolarità contributiva della Società ai fini della stipula del presente contratto e l’insussistenza in capo alla Società di cause ostative a contrattare con la pubblica amministrazione;
- con decreto n. 1140 del 30 giugno 2020 si è provveduto a dichiarare l’efficacia dell’aggiudicazione e ad autorizzare la sottoscrizione del presente contratto;
- che si procede alla sottoscrizione del presente contratto in pendenza di ricevere l'esito dei controlli antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011, sottoponendo il pre- sente contratto a clausola risolutiva espressa qualora dagli stessi emergano situa- zioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- che la Società ha costituito cauzione definitiva a garanzia degli obblighi assunti
con il presente atto;
- che si è stabilito di addivenire oggi alla stipula del presente Accordo Quadro in forma privata.
TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, mentre confermano e ratificano a tutti gli ef- fetti la precedente narrativa, che si dichiara parte integrante e sostanziale del presente contratto, in proposito convengono e stipulano quanto segue:
ART. 1 – OGGETTO
Oggetto dell’accordo quadro è il servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai tributi locali e di redazione del Tax Gap, di supporto al recupero dell’evasione tributaria oltre che di formazione specifica in materia di contrasto all’evasione fi- scale, a favore degli Enti Locali toscani che ne faranno richiesta, in base a quanto indicato nei documenti di gara e al successivo articolo 7.
Il servizio è articolato in due fasi:
1. Prima fase: produzione Tax Gap e di un Piano di lavoro specifico;
2. Seconda fase: attività di affiancamento e formazione specialistica in materia di contrasto all’evasione fiscale a favore del personale dell’ente, come risultante dal piano di lavoro di cui alla fase precedente.
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto di quanto pre- visto:
- nel Capitolato descrittivo prestazionale (di seguito indicato Capitolato) che fir- mato dalle parti si allega al presente contratto quale “Allegato A”.
- nell’offerta tecnica predisposta presentata in sede di gara sul Sistema telemati- co Start firmata digitalmente da Xxxxxxxx Xxxxxxxx che è conservata in originale agli atti presso l’Amministrazione.
ART. 2 – DURATA E TERMINI DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO
Il presente contratto ha durata a partire dalla data di sottoscrizione per i successi- vi tre anni solari cioè dal giorno 02 luglio 2020 sino al giorno 02 luglio 2023
Alla scadenza contrattuale l’Amministrazione potrà richiedere alla Società la pro- roga delle prestazioni oggetto del presente appalto ai sensi dell’art. 106 co. 11 del Codice fino all’individuazione del nuovo aggiudicatario e, comunque, per un periodo non superiore a sei mesi per un importo massimo di Euro 171.428,00 (centosettantunmilaquattrocentoventotto/00) oltre IVA nei termini di legge.
L’Amministrazione potrà altresì, nei termini previsti dal Capitolato descrittivo pre- stazionale, nel termine di tre anni dalla sottoscrizione del presente atto, provve- dere al rinnovo del medesimo per un periodo di ulteriori 3 anni, con le modalità previste dall’art. 63 co. 5 del Codice.
ART. 3 – CORRISPETTIVO CONTRATTUALE
L’importo massimo dell’Accordo Quadro è pari ad Euro 1.028.572,00 (unmilione- ventottomilacinquecentosettantadue/00) oltre IVA nei termini di legge come da offerta presentata in modalità telematica dalla Società in fase di gara firmata digi- talmente da Xxxxxxxx Xxxxxxxx che si allega al presente contratto quale “Allegato B”.
Per l’espletamento del presente appalto non sono rilevabili rischi interferenti per i quali sia necessario adottare specifiche misure di sicurezza e pertanto non è stato redatto il “Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze – DUVRI”.
L’importo da corrispondere alla Società sarà calcolato in relazione alle quantità e tipologie effettive di servizi acquistati dai singoli Enti sulla base dei prezzi unitari indicati ne Dettaglio Economico presentato in modalità telematica dal Raggrup - pamento in sede di gara, sottoscritta con firma digitale da Xxxxxxxx Xxxxxxxx, che firmato dalle parti si allega al presente contratto quale “Allegato C”.
Anci Toscana non garantisce alla Società il raggiungimento né di un importo mini- mo contrattuale né di un numero minimo di Enti aderenti, tutti elementi subordi - nati all’effettiva adesione dei singoli comuni all’accordo quadro.
La Società non potrà pertanto, in fase di esecuzione contrattuale, sollevare ecce- zioni relative alle quantità di servizio effettivamente richieste, garantendo l’xxxxxx- ne di qualsiasi ordinativo fino alla concorrenza, nell’intero periodo contrattuale, dell’importo massimo dell’accordo quadro.
La Società con la sottoscrizione del presente accordo si impegna, durante l’esecu- zione dell’appalto, a non sollevare alcuna eccezione relativa alle quantità effettiva- mente richieste garantendo, nel rispetto del corrispettivo contrattuale massimo, l’evasione di qualsiasi ordinativo, fino alla concorrenza, nell’intero periodo con- trattuale, di quantitativi totali per ciascuna voce minori/maggiori di quelli indicati nel Dettaglio Economico.
Negli importi offerti si intendono ricompresi tutti gli oneri che l’aggiudicatario do - vrà sostenere per erogare il servizio a regola d’arte, in coerenza con le prescrizioni contrattuali e con quanto offerto all’interno della propria offerta tecnica.
ART. 4 - DIVIETO DI MODIFICHE INTRODOTTE DALLA SOCIETA’
Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dalla Società se non è disposta dal Responsabile Unico del Procedimento e preventivamente ap- provata dall’Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti nell’articolo 106 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche non preventivamente autoriz- zate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta.
ART. 5 – GESTIONE DIGITALE DEL CONTRATTO
Ogni comunicazione inerente alla gestione del contratto dovrà essere trasmessa tramite casella di posta elettronica certificata (PEC).
La Società si impegna a ricevere e trasmettere tramite PEC la documentazione ne- cessaria alla gestione del contratto.
La PEC della Società è xxx@xxx.xx;
La modalità di comunicazione sopra indicata dovrà essere mantenuta per l’intera durata contrattuale.
ART. 6 - MODIFICHE INTRODOTTE DALL’AMMINISTRAZIONE
Qualora ne ricorrano i presupposti e condizioni l’Amministrazione potrà richie-
dere all’esecutore le variazioni contrattuali di cui all’art. 106 del D. Lgs. 50/2016. ART. 7 - ADESIONE AL CONTRATTO
Il presente Accordo Quadro viene stipulato da Anci Toscana al fine di fornire il servizio di analisi della situazione fiscale relativa ai tributi locali e di redazione del Tax Gap oltre che di formazione specifica in materia di contrasto all’evasione fi- scale, ai comuni toscani agli Enti Locali toscani che ne faranno richiesta, nel ri - spetto delle condizioni riportate nel presente contratto.
Gli Enti potranno aderire al contratto tramite la sottoscrizione di uno o più speci- fici atti di adesione, attraverso l’invio di due atti di adesione successivi per la pri - ma fase del servizio e (eventualmente) per la seconda fase, con le modalità indi- cate all’art. 4 del Capitolato descrittivo prestazionale.
L’adesione avverrà previa verifica da parte dell’Amministrazione della capienza economica dell'importo massimo contrattuale.
Per l’adesione alla seconda fase è inoltre richiesto alla Società la presentazione:
1) della cauzione definitiva a favore dell’Ente aderente, nei termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, calcolata rispetto all’importo contrattuale di ade- sione alla seconda fase nelle percentuali sotto indicate (da ridurre qualora ricor- rano le previsioni di cui al successivo articolo 15):
a) Per la parte di importo di adesione relativo all’attività n. 2 contenuta nel Dettaglio Economico (cioè IMU – TASI – TARI accertamenti): ribas- so offerto del 23,001% quindi la garanzia definitiva sarà pari al 24,00% del ri- spettivo importo di adesione, calcolata nelle modalità specificate all’art.11 del Capitolato descrittivo prestazionale;
b) Per la parte di importo di adesione relativo all’attività n. 4 contenuta nel Dettaglio Economico (cioè ore di attività ulteriori di consulenza): ri-
basso offerto del 51,001% quindi la garanzia definitiva sarà pari al 80,00% del ri- spettivo importo di adesione, calcolata nelle modalità specificate all’art.11 del Capitolato descrittivo prestazionale;
2) dell’appendice nominale a favore dell’Ente alla polizza di cui al successivo ar- ticolo 17.
Gli importi dovuti dagli Enti, che aderiranno al contratto, sono a totale carico de- gli stessi. Le modalità di adesione sono specificate all’art. 4 del Capitolato de- scrittivo prestazionale, allegato “A” al presente accordo.
La Società è tenuta a svolgere il servizio richiesto da tutti gli Enti aderenti al pre - sente Accordo Quadro, garantendo nei loro confronti il medesimo livello di servi- zio.
Il presente Accordo Quadro contiene la disciplina del rapporto contrattuale tra tutti gli enti aderenti e la Società, integrata dal contenuto degli specifici atti di adesione.
ART. 7-bis - MODALITA’ DI AVVIO ED ESECUZIONE DEL SERVIZIO
A seguito dell’adesione da parte di un Ente, la Società è tenuta a dare avvio al servizio con le modalità e le tempistiche fissate nel presente contratto e nei do- cumenti ivi allegati e richiamati.
La Società si obbliga ad eseguire le attività contrattuali nel rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione e degli enti aderenti per quanto applicabile, secondo quanto previsto dal presente contratto, dal Capitola- to e dall’Offerta tecnica così come proposta dalla Società in sede di gara.
ART. 8 - DIRETTORE DI ESECUZIONE E RESPONSABILE DELLA SOCIETA’
Ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016, si individua:
- Il Diretore all’esecuzione (DEC) del contratto per l’Amministrazione è il Sig.
Xxxx Xxxxxxxxxxxx;
- La Signora Xxxxxxxx Xxxxxxxx quale responsabile dell’attività contrattuale per la Società.
In particolare, il Direttore all’esecuzione e il responsabile del servizio collaborano per la gestione delle attività contrattuali.
Il responsabile indicato dalla Società è il referente principale per l’Amministrazio- ne, pertanto deve garantire la massima reperibilità. A tale scopo la Società forni- sce i seguenti recapiti: Xxxxxxxx Xxxxxxxx e mail xxx@xxxxxxxxxxxxx.xxx, tel. 000 000000.
L’operato del DEC si conforma a quanto previsto dal DM n° 49/2018.
Il Direttore dell’esecuzione del contratto provvede alla verifica della capienza contrattuale, autorizza gli Enti che manifestano l’interesse all’adesione, approva l’atto di adesione definitivo, vigila sulla corretta esecuzione del presente contrat - to, provvede a concordare le eventuali revisioni dei prezzi, modifiche, integrazio- ni, estensioni.
Il Referente dell'appaltatore costituisce l’interfaccia della Società nei confronti dell’Amministrazione, intrattenendo in particolare rapporti con il Direttore dell’esecuzione del contratto. Il Referente è tenuto alla vigilanza sul regolare svol- gimento delle prestazioni secondo le modalità stabilite nel Capitolato descrittivo prestazionale.
Le ulteriori attività di verifica della conformità dei servizi forniti, liquidazione delle relative fatture, contestazione alla Società degli eventuali disservizi, applicazione delle penali, sono demandate agli Enti, ai sensi dell’articolo 9 del Capitolato de- scrittivo prestazionale, allegato “A” al presente accordo.
ART 9 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI
La Società fatturerà direttamente ad ogni singolo Ente aderente l’importo relati- vo alle attività svolte per lo stesso, applicando i prezzi unitari offerti all’interno del Dettaglio Economico, allegato “C” al presente accordo quadro.
La fatturazione avverrà con la seguente tempistica:
- Prima fase (importo dell’atto di adesione alla prima fase dell’Accordo Quadro): a seguito della conclusione delle attività ivi ricomprese;
- Seconda Fase (importo dell’atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Qua- dro): sarà definita da parte dell’Ente all’interno dell’atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro. L’ultima fattura che sarà emessa dalla Società, conter- rà anche l’importo corrispondente all’eventuale premialità a cui avrà diritto, come indicato all’art. 3 del Capitolato, in relazione al differenziale positivo rag- giunto tra il valore degli accertamenti andati a buon fine e quanto stimato inizial - mente all’interno del Tax Gap. Oppure, in caso di differenziale negativo, sarà sog- getta alle riduzioni determinate dalla penale applicata di cui al successivo articolo 11.
Le fatture, predisposte e trasmesse in modalità elettronica, dovranno essere inte- state allo specifico ente aderente e dovranno contenere i seguenti riferimenti: “ACCORDO QUADRO PER IL SERVIZIO DI ANALISI DELLA SITUAZIONE FISCALE RE- LATIVA AI TRIBUTI LOCALI E DELLA REDAZIONE DEL TAX GAP, DI SUPPORTO AL RECUPERO DELL’EVASIONE TRIBUTARIA OLTRE CHE DI FORMAZIONE SPECIFICA IN MATERIA DI CONTRASTO ALL’EVASIONE FISCALE, A FAVORE DEGLI ENTI LOCA- LI TOSCANI – CIG 8093488D92 – CIG derivato ”
Le fatture emesse dovranno prevedere la scissione dei pagamenti (con IVA, se dovuta nei termini di legge).
Alla fattura dovrà essere allegato il riepilogo dei servizi svolti nel periodo di riferi -
mento, dettagliati per tipologia.
I pagamenti saranno disposti dagli Enti ai sensi di quanto previsto dall’art. 4, com- ma 2 lettera a) del D.Lgs. 231/2002 e ss.mm.ii. entro 30 giorni dalla data di ricevi- mento (data del protocollo) delle fatture redatte secondo le norme in vigore e dopo l’accertamento di conformità, nei termini sopra previsti, con esito positivo da parte del Direttore all’esecuzione dell’Ente e la verifica delle eventuali penali da applicare ai sensi del successivo articolo 11.
Ai fini del pagamento del corrispettivo, l’Ente procederà ad acquisire il documen- to unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) della Società/delle Società che costi- tuiscono il Raggruppamento attestante la regolarità in ordine al versamento di contributi previdenziali e dei contributi assicurativi per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. Il DURC verrà richiesto all’autorità compe- tente al ricevimento della fattura. Il termine di 30 giorni per il pagamento è so- speso dalla data di richiesta del certificato di conformità contributiva fino alla emissione del DURC, pertanto nessuna produzione di interessi moratori potrà es- sere vantata dalla Società per detto periodo di sospensione dei termini.
Qualora dal DURC risulti una inadempienza contributiva, l’Ente aderente segnala alla Direzione Provinciale del Lavoro le irregolarità eventualmente riscontrate. Nel suddetto caso, l’Ente aderente tramite il responsabile del procedimento trattiene dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza ed il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze, accertate mediante il do- cumento unico di regolarità contributiva, è disposto direttamente agli enti previ - denziali e assicurativi.
In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più dipendenti della Società l’Ente aderente tramite il responsabile del procedimento applica
quanto previsto all’art. 30 comma 5 e 6 del D. Lgs. 50/2016.
Qualora le fatture pervengano in modalità diversa da quella riportata al presente articolo, le stesse non verranno accettate.
Si applica il divieto di anticipazioni del prezzo di cui all’articolo 5 del decreto legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997,
n. 140, tranne nei casi previsti dalla normativa.
Ai sensi dell’art. 48-bis del DPR n. 602/1973 ss.mm.ii., delle Circolari del Ministe- ro dell’Economia e delle Finanze n. 28 e 29 del 2007 e del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 40 del 18 gennaio 2008, l’Ente aderente, prima di effettuare il pagamento per un importo superiore ad Euro 5.000,00 procede alla verifica di mancato assolvimento da parte del beneficiario dell’obbligo di ver- samento di un ammontare complessivo pari almeno ad Euro 5.000,00 derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento, relative a ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° gennaio 2000. Il termine di 30 giorni per il pagamento delle fatture, come sopra disciplinato, è ulteriormente sospeso nel periodo di effettuazione della verifica suddetta.
L’Ente aderente, prima di procedere alla liquidazione, provvederà a eseguire il controllo di cui all’art. 17-bis del D.Lgs. 241/1997, qualora applicabile, e ad adot- tare le misure ivi previste.
Nel caso di fatturazione relativa a un periodo per il quale l’Ente aderente ha pre- visto l’applicazione di penali, dal corrispettivo della fattura del periodo in questio- ne verrà detratto l’importo delle relative penali applicate. A tal fine, nella sud- detta eventualità, prima del pagamento della fattura, la Società è tenuta a emet- tere e trasmettere all’Ente aderente specifica nota di credito in riduzione della stessa fattura pari all'importo delle eventuali penali applicate e richieste dall’Ente
aderente.
La Società è tenuta ad assicurare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, inerenti tutte le transazioni di cui al presente contratto, ai sensi e per gli effetti della Legge n. 136 del 13.08.2010. A tal fine la Società dichiara:
- che il proprio c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica è il seguente:
1) Banca di Pisa e Fornacette Credito Cooperativo Filiale di La Fontina- Ghezzano, xxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 00 – Xxx Xxxxxxxx Xxxxx con codice IBAN XX00X0000000000000000000000;
- che la persona delegata ad operare sul conto sopra indicato è la Signora:
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx codice fiscale XXXXXX00X00X000X;
La Società è tenuta a comunicare all’Amministrazione e a ciascun Ente aderente eventuali variazioni relative ai conti correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi.
Ai fini della tracciabilità di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contrat - to, il bonifico bancario o postale o gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari sopra indicati, dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere, il seguen- te codice CIG 8093488D92 I pagamenti, da effettuarsi in conformità dei comma precedenti, saranno eseguiti con ordinativi a favore della Società da estinguersi mediante accreditamento sul c/c bancario dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica sopra indicato presso Banca di Pisa e Fornacet- te Credito Cooperativo Filiale di La Fontina- Ghezzano, con codice IBAN XX00X0000000000000000000000 o su un diverso conto corrente, bancario o po- stale dedicato anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, che
potrà essere comunicato con lettera successiva entro 7 giorni dalla sua accensio- ne o, se già esistente, entro 7 giorni dalla sua prima utilizzazione.
Nel caso in cui le transazioni inerenti alle prestazioni del presente contratto non siano effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica, l’Ente aderente e, di seguito, l’Amministrazione provvederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile.
L’Ente aderente, nei casi in cui siano contestate inadempienze, può sospendere i pagamenti alla Società fino a che questa non si sia posta in regola con gli obblighi contrattuali, ferma restando l’applicazione delle eventuali penali.
Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso quello di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, potrà essere sospesa l’espletamento delle atti- vità oggetto del presente appalto, pena la risoluzione del contratto e l’incamera- mento della cauzione.
ART. 10 – CONTROLLI PERIODICI E VERIFICA DI CONFORMITÀ DELLE PRESTAZIONI
Ciascun Ente aderente verifica il regolare andamento dell’esecuzione del con- tratto da parte del Raggruppamento attraverso il proprio Direttore di esecuzione del contratto, con le modalità indicate all’art. 9 del Capitolato, Allegato “A” al presente atto.
Il Direttore di esecuzione dell’Ente redige apposito verbale con il quale vengono poste in evidenza eventuali manchevolezze, difetti e inadempienze rilevati, non- ché le proposte e le indicazioni ritenute necessarie per gli ulteriori interventi dell’Ente stesso. Le verifiche sono effettuate alla presenza di incaricati della So- cietà che possono essere chiamati a controfirmare i verbali di verifica.
Le verifiche e i controlli effettuati non esimono la Società dalle responsabilità pre- viste dalla legge e dal presente contratto.
Nel caso di esito positivo della verifica, il Direttore di esecuzione dell’Ente tra- smetterà al Responsabile del Procedimento dell’Ente il verbale che autorizza la li- quidazione della fattura, secondo quanto indicato al precedente art. 9. Nell’ipote- si che dai controlli eseguiti si evidenzi il non rispetto delle condizioni contrattuali il Direttore di esecuzione dell’Ente potrà richiedere chiarimenti secondo le moda- lità indicate al successivo art. 11 ed eventualmente procedere all’applicazione delle penali.
La verifica di regolare esecuzione finale sarà condotta ai sensi dell’art. 102 del Co- dice.
Ferma restando l’autonomia gestionale dell’esecuzione del proprio atto di ade- sione in capo a ciascun Ente aderente, questi sono tenuti a informare tempesti - vamente l’Amministrazione, per il tramite del DEC, di ogni inadempienza e/o irre- golarità a carico della Società che dovessero riscontrare, oltre che i report delle attività di controllo svolte, in modo che l’Amministrazione possa monitorare la re- golare esecuzione complessiva dei contratti derivati e decidere se proporre al RUP dell’Amministrazione delle misure che incidano sulla validità dell’accordo quadro generale.
ART. 11 - PENALI E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Penali
L’Ente aderente fa pervenire alla Società a mezzo PEC eventuali osservazioni sulle inadempienze rilevate nel corso dell’esecuzione del contratto, a seguito delle ve- rifiche svolte a norma dell’articolo 10 del presente contratto.
La Società, in relazione alle contestazioni mosse, è tenuta a fornire giustificazioni
scritte entro 10 giorni lavorativi dalla data di ricevimento. Qualora la Società non presenti nel termine stabilito le proprie giustificazioni o queste siano ritenute non accettabili, l’Ente potrà applicare una penale di massimo € 100,00 al giorno/ina- dempienza sulla base della gravità dell’inadempienza riscontrata e salvo il diritto di pretendere il risarcimento dell’eventuale ulteriore danno provocato.
Per ritardi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali: una penale giornaliera di importo compreso tra lo 0,3 per mille e l’uno per mille dell’ammontare netto dell’atto di adesione, determinata dal Direttore dell’Esecuzione dell’Ente sulla base della gravità dell’inadempienza riscontrata.
Qualora la Società non raggiunga il valore degli accertamenti stimati con il Tax Gap, verrà applicata una penale il cui valore sarà calcolato in misura proporziona - le fino a un massimo del 10,00 % dell’importo complessivo dell’adesione alla se- conda fase dell’Accordo Quadro, in relazione al valore dello scostamento. Questa verifica sarà condotta prima di disporre il pagamento dell’ultima fattura. L’ente nel proprio atto di adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro deve specifi- care le modalità di conteggio della “misura proporzionale” nel determinare la quantificazione della penale da applicare.
Si ricorda che le penali applicate non possono superare complessivamente il 10% dell’importo netto contrattuale di ciascun atto di adesione, pena la risoluzione da parte dell’Ente aderente, con contestuale comunicazione formale ad Anci Tosca- na.
L’Ente aderente procederà a trattenere l’importo del valore corrispondente alle penali applicate dal pagamento delle fatture ovvero tramite escussione della cau- zione prestata, in questo ultimo caso la Società dovrà obbligatoriamente reinte- grare la garanzia nei trenta giorni successivi alla ricezione della comunicazione.
Salva l’applicazione delle penali di cui sopra e salve ulteriori conseguenze, l’Ente aderente si riserva la facoltà di far svolgere ad altro soggetto, in danno della So- cietà, il servizio non espletato o espletato in forma parziale o difforme da quanto richiesto.
Risoluzione
Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte della Società, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, l’Ente aderente procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016. L’Ente aderente procederà alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del codice civile:
- nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016;
- qualora a seguito dei controlli antimafia ai sensi del D.Lgs. 159/2011 emergano situazioni ostative alla contrattazione con la Pubblica Amministrazione;
- in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente con- tratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumen - ti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente com - messa pubblica;
- nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
- in caso di subappalto non autorizzato;
- in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività suc- cessiva alla cessazione del rapporto di lavoro – pantouflage o revolving door); - qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammonta- re netto contrattuale.;
In caso di risoluzione del contratto ai sensi dei precedenti commi del presente ar -
ticolo: resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;
- l’Ente aderente procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione defi- nitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affida- mento.
Nessun indennizzo è dovuto alla Società se inadempiente.
L’esecuzione in danno non esime la Società dalla responsabilità civile e penale in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la ri - soluzione.
Nel caso di grave e reiterata inadempienza contrattuale nei confronti di più Enti è prevista la possibilità di intervento da parte dell’Amministrazione ai fini della riso- luzione dell’intero contratto. In tal caso l’Amministrazione procederà a incamera- re la cauzione definitiva rilasciata a proprio favore e si riserva la possibilità di pro- cedere all’affidamento delle prestazioni oggetto del presente contratto alla Socie- tà risultata seconda classificata nella graduatoria della procedura di gara e, in caso di rifiuto di quest’ultima, alle successive seguendo l’ordine di graduatoria.
ART. 12 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
Non è consentito il subappalto di nessuna parte del servizio contrattualizzato. ART. 13 - CESSIONE DEL CREDITO
È ammessa la cessione del credito.
La cessione del credito è disciplinata ai sensi dell’art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e dalla Legge 21.02.1991, n. 52.
La Società dovrà fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato, an- che in via non esclusiva al presente appalto, sul quale ricevere, dal medesimo cessionario, gli anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la
tracciabilità delle operazioni con l’indicazione del seguente codice identificativo gara CIG: 8093488D92. L’Amministrazione provvederà al pagamento delle pre- stazioni di cui al presente contratto al cessionario esclusivamente sul/sui conti correnti bancari o postali dedicati come da questo comunicati. Il contratto di ces- sione deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e notificato all’Amministrazione.
La notifica all’Amministrazione dell’eventuale cessione del credito deve avvenire in modalità telematica secondo quanto indicato al precedente articolo 5.
ART. 14 - OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DELL’APPALTATORE
La Società è tenuta a eseguire quanto prevede l’oggetto dell’appalto con la mi- gliore diligenza e attenzione ed è responsabile verso l’Amministrazione e verso gli Enti aderenti del buon andamento dello stesso e della disciplina dei propri dipen- denti.
La Società è sottoposta a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, risultanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e assicurazioni sociali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi, in particolare quelli previsti dalla normativa vigente in materia previdenziale ed antinfortunistica sul lavoro con particolare riferimento alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. La So- cietà è obbligata ad attuare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle prestazioni oggetto del contratto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e dagli accordi integrativi territoriali. Nei casi di violazione di questi obblighi il responsabile del contratto, in base alla normativa vigente, può sospendere il pagamento del corri- spettivo dovuto alla Società, fino a quanto non sia accertato l’integrale adempi- mento degli obblighi predetti. In tal caso la Società non può opporre eccezioni né
ha titolo per il risarcimento di danni.
La Società, nell’espletamento di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, relative al presente contratto, è obbligata a garantire il pieno rispetto delle norme previste per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l’incolumità delle persone addette e dei terzi con scrupo - losa osservanza delle norme di prevenzione infortunistica in vigore; ogni più am- pia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell’Amministrazione, degli Enti aderenti che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell’esecuzione della prestazione ricadrà sulla Società re- standone sollevata l’Amministrazione e gli Enti aderenti.
La Società è tenuta ad assicurare la riservatezza delle informazioni, dei documen- ti e degli atti amministrativi dei quali venga a conoscenza durante l’esecuzione della prestazione secondo quanto indicato al successivo articolo 18.
La Società si impegna a fornire adeguata e documentata formazione dei propri la- voratori in materia di sicurezza e di salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.Lgs. 81/2008.
L’Appaltatore dichiara, inoltre, con riferimento alle disposizioni anticorruzione stabilite dall’art. 1, comma 46 della L. n. 190/2012, di essere in regola con le di- sposizioni di cui all’art. 1 53 comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, secondo cui “ i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritati - vi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività la- vorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’attività della pub- blica amministrazione svolta atraverso i medesimi poteri”.
L’Appaltatore dovrà altresì attenersi, personalmente e tramite il personale prepo-
sto, agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di com- portamento adottato da questo Ente e pubblicato sul sito dell’Amministrazione xxxx://xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxx/xxxxxxxxxxx/Xxxxxx_xx_xxxxxxxxxxxxx.xxx, e che dichiara di conoscere ed accettare.
ART. 14 ter – ACCETTAZIONE NORME PATTO DI LEGALITA’
Con la firma del presente contratto, la Società dichiara di accettare integralmente le disposizioni del vigente Protocollo d’intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi di infiltrazione criminale nell’economia legale, firmato tra la Prefettura di Firenze, la Provincia di Firenze, la Camera di Commercio ed i Comuni della pro- vincia stessa, già sottoscritto in sede di presentazione dell’offerta.
2. Il concessionario dichiara inoltre di accettare le seguenti clausole: Xxxxxxxx x. 0
Il sottoscritto concessionario dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità vigente tra gli enti della provincia di Firenze e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incon- dizionatamente il contenuto e gli effetti.
Xxxxxxxx x. 0
Il sottoscritto concessionario dichiara di conoscere e di accettare la clausola espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovve- ro la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Firenze le informazioni interdittive di cui all'art. 91 decreto legislativo 6 settembre 2011, n.
159. Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle in- formazioni del Prefetto, sarà applicata, a carico dell'impresa oggetto dell’informa- tiva interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 15% del valore del
contratto ovvero, quando lo stesso non sia determinato o determinabile, una pe- nale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; la stazione appaltante potrà detrarre automaticamente l'importo delle predette penali dalle somme do- vute, ai sensi dell’art. 94, comma 2, del D.lgs n. 159/2011, in occasione della pri - ma erogazione utile.
Clausola 3
La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto ovve- ro la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicu- rezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.
A tal fine si considera, in ogni caso, inadempimento grave:
I. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro, con- validato dall'autorità giudiziaria;
II. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
III. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
ART. 15 - CAUZIONE DEFINITIVA
Come indicato all’art. 11 del Capitolato descrittivo prestazionale, a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione defini- tiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante polizza n. 174157876 del 25 giugno 2020, con la quale UnipolSai Assicurazioni si costituisce fideiussore a favore dell’Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concor-
renza della somma di Euro 20.571,44 (ventimilacinquecentosettantuno/quaran- taquattro).
La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamen - te svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale impor- to garantito.
L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali.
In caso di risoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario.
In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha il diritto di riva- lersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effet - tuata dall’Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l’atto di adesione.
A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la Società dovrà inoltre costituire a favore di ciascun Ente al momento della sua adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro un’ulteriore cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria/assicurativa; l’importo della suddetta garanzia definitiva a favore di cia-
scun Ente sarà calcolata come indicato all’art. 11 del Capitolato descrittivo pre- stazionale. L’atto suddetto è trasmesso e conservato in originale presso i singoli Enti.
ART. 16 – RESPONSABILITA’ E RISARCIMENTO DEI DANNI
La Società ha la responsabilità verso terzi (utenti e prestatori d’opera), per qual- siasi danno arrecato a persone e cose nello svolgimento del servizio o in conse- guenza del medesimo, anche oltre i massimali previsti nella polizza di cui al suc- cessivo articolo, sollevando in tal senso l’Amministrazione, gli enti aderenti e i funzionari preposti da ogni responsabilità civile e penale ed assumendo in pro - prio l’eventuale lite. La Società è peraltro l’unica responsabile in caso di eventua- le inosservanza della normativa di settore vigente.
ART. 17 – COPERTURE ASSICURATIVE
La Società ha stipulato una polizza assicurativa con primaria compagnia di assicu- razioni per responsabilità civile professionale con un massimale unico non infe- riore ad € 3.000.000,00 e corredata dalla garanzia di “rinuncia alla rivalsa” nei confronti dell’Amministrazione.
L’originale della polizza RC professionale della Compagnia assicurativa UnipolSai Assicurazioni n. 1/5777I/65/I7415798 del 25 giugno 2020 è stata consegnata in data odierna all’Amministrazione, ovvero prima dell’affidamento del servizio/for- nitura dei beni qualora esso sia avvenuto anticipatamente alla stipula dello stesso contrato.
Per l’intera vigenza contrattuale la Società è tenuta a dimostrare la permanenza della copertura assicurativa citata, producendo copia delle quietanze di paga- mento dei ratei di premio successivi al primo entro 30 giorni dalla rispettiva data di scadenza o delle eventuali polizze emesse in sostituzione della polizza sopra in-
dicata. Nel caso di mancata dimostrazione della permanenza della copertura assi- curativa entro i termini sopra individuati, l’Amministrazione procederà alla risolu- zione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del c.c. con conseguente incamera- mento della cauzione definitiva rilasciata, a titolo di penale. Resta ferma l’intera responsabilità della Società anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla polizza sopra indicata.
Agli effetti assicurativi, la Società, non appena venuta a conoscenza dell'accaduto, è tenuta a provvedere alla denuncia del sinistro alla Compagnia assicurativa con la quale ha provveduto alla sottoscrizione della polizza.
ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi e per gli effetti della normativa in materia di protezione dei dati persona - li, di cui al Regolamento (UE) 679/2016 (di seguito, per brevità “Regolamento”) relativo al trattamento dei dati personali delle persone fisiche e al D. Lgs. 30 giu- gno 2003, n. 196, ed in relazione alle operazioni che vengono eseguite per lo svolgimento delle attività previste dal presente appalto, l’Amministrazione, in qualità di Titolare, nomina la Società Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 28 del Regolamento.
Ai sensi del medesimo art. 28, par. 2, il Titolare autorizza il Responsabile, in via generale, a ricorrere ad uno o più altri responsabili. In caso di ricorso ad un altro responsabile il responsabile informa il titolare del trattamento delle eventuali modifiche previste riguardanti l’aggiunta o la sostituzione di altri responsabili.
Si precisa che la nomina a responsabile avrà validità per il tempo necessario ad eseguire le operazioni affidate dal Titolare e si considererà revocata a completa- mento dell’appalto.
La Società, in quanto Responsabile, è tenuta ad assicurare la riservatezza delle in-
formazioni, dei documenti e degli atti amministrativi, dei quali venga a conoscen- za durante l’esecuzione della prestazione, impegnandosi a rispettare rigorosa- mente tutte le norme relative all’applicazione del Regolamento e del D.Lgs. 196/2003.
In particolare si impegna a:
- trattare i dati solamente su istruzione documentata del titolare (art. 28, par. 3 lett. a);
- garantire che le persone autorizzate al trattamento si siano impegnate alla riser- vatezza o abbiano un adeguato obbligo di riservatezza (art. 28, par. 3 lett. b);
- adottare le misure richieste dall’art. 32 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. c);
- rispettare le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4 dell’art. 28 del Regolamento per ricorrere ad un altro responsabile (art. 28, par. 3 lett. d);
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche ed organizzative ade- guate, tenendo conto della natura del trattamento, nella misura in cui ciò sia pos- sibile, al fine di soddisfare l’obbligo del titolare del trattamento di dare seguito alle richieste per l’esercizio dei diritti dell’interessato (art. 28, par. 3 lett. e);
- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 32 a 36 del Regolamento (art. 28, par. 3 lett. f);
- cancellare o restituire, su scelta del titolare, i dati personali dopo che è termina - ta la prestazione dei servizi relativi al trattamento e cancellare le copie esistenti (art. 28, par. 3 lett. g);
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni neces- sarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui all’art. 28 del Regolamento e contribuire alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato (art. 28, par. 3 lett. h);
- utilizzare i dati solo per le finalità connesse allo svolgimento dell’attività ogget- to del contratto con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione;
- adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comun- que, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche acciden- tale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme;
- adottare tutte le misure di sicurezza adeguate;
- predisporre e trasmettere, con cadenza annuale e comunque ogni qualvolta ciò appaia necessario, al Titolare - una relazione conclusiva in merito agli adempi- menti eseguiti e alle misure di sicurezza adottate.
ART. 19 - REVISIONE PREZZI
Per il presente accordo quadro, non è prevista la revisione dei prezzi. ART. 20 - RECESSO CONTRATTUALE
Ogni Ente aderente si riserva il diritto di recedere dal proprio atto di adesione in qualunque tempo ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. 50/2016, previo pagamento del- le prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguite, nonché delle somme previste ai sensi del medesimo articolo di cui sopra.
La Società rinuncia espressamente ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa an- che di natura risarcitoria ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del codice civile.
È fatto divieto alla Società di recedere dal contratto. ART. 21 - SPESE CONTRATTUALI
Il presente contratto è soggetto alle disposizioni di cui al D.P.R. 633/1972 per quanto concerne l'IVA, al D.P.R. 131/1986 per quanto concerne l'imposta di regi- stro e al D.P.R. 642/1972 per quanto concerne l’imposta di bollo, tenuto conto
delle loro successive modifiche ed integrazioni. L’IVA relativa ai corrispettivi con- trattuali è a carico degli Enti aderenti mentre le spese di bollo sono a carico della Società. Il presente contratto sarà registrato in caso d’uso ai sensi del D.P.R. 131/1986 e le spese di registrazione saranno a carico della parte che ne richiede- rà la registrazione.
ART. 22 - NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto si richiamano le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia ed in particolare le nor- me contenute nel D. Lgs. 50/2016.
ART. 23 – FORO COMPETENTE
Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente contratto, ove l’Amministrazione sia attore o convenuto è competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di qualsiasi altro.
ART. 24 - ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELL’ARTICOLO N. 1341 DEL CODICE CIVILE
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, del codice civile, la Signora Xxxx - xxxx Xxxxxxxx dichiara di approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 3 (Corrispettivo contrattuale), 9 (Fatturazione e pagamenti), 11 (Penali e risolu- zione del contratto), 14 (Obblighi e responsabilità dell’appaltatore), 16 (Respon- sabilità e risarcimento dei danni), 17 (Coperture assicurative), 20 (Recesso con- trattuale) e 23 (Foro competente).
Per Anci Toscana Per Finanza Locale Partnership srl
Xxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx
(firmato digitalmente) (firmato digitalmente)