BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE AREE PROTETTE LE API COME BIOINDICATORE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE
Convenzione per la concessione di un contributo di ricerca
per il progetto
BIOMONITORAGGIO AMBIENTALE DELLE AREE PROTETTE LE API COME BIOINDICATORE DELLA QUALITÀ AMBIENTALE
TRA
L’Ente Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga, C.F. 93019650667 e P. I.V.A. 01439320662, con sede in L’Aquila, alla Frazione Assergi, Via del Convento, di seguito denominato “Ente Parco”, in persona dell’Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx nato a Teramo il 12.06.1967 Cod. Fiscale NVRTMS67H12L104L e domiciliato allo scopo presso la sede del Parco in Assergi
E
l'Università degli Studi di Teramo, Facoltà di Bioscienze e Tecnologie Agroalimentari e Ambientali, con sede legale in Campus universitario di Coste Sant'Xxxxxxxx via X. Xxxxxxxxx, 1 64100 Teramo, P.Iva 00898930672 - C.F. 92012890676 in persona del Preside Prog. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx nato a
……………il Codice Fiscale e domiciliato allo scopo presso la sede della Facoltà in Teramo
PREMESSO CHE
• l’apicoltura è considerata “attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema, e dell’agricoltura in generale e finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche”;
• l’apicoltura concorre indirettamente alla conservazione e valorizzazione del patrimonio ambientale poiché i prodotti apistici sono strettamente dipendenti dalla qualità dell’ambiente;
• la Legge n. 313/04 che disciplina l’apicoltura, la riconosce come “attività di interesse nazionale utile per la conservazione dell’ambiente naturale, dell’ecosistema, e dell’agricoltura in generale ed è finalizzata a garantire l’impollinazione naturale e la biodiversità di specie apistiche…”
• la Legge Regione Abruzzo 9 agosto 2013, n. 23 recante “Norme per l'esercizio, la tutela e la valorizzazione dell'apicoltura nella Regione Abruzzo ed altre disposizione normative”;
• la Facoltà di Bioscienze è interessata ad effettuare progetti di ricerca e collaborazione, utilizzando le matrici apistiche (in particolare miele, miele in favo e polline) come strumenti di biomonitoraggio ambientale, nonché prodotti alimentari di una filiera certificata;
• la Facoltà di Bioscienze possiede le competenze tecnico-scientifiche per supportare tale progetto;
• Progetti di simile struttura sono stati già sviluppato in questi anni sia dal Parco Nazionale Gran Sasso e Monti della Laga che dalla stessa Facoltà di Bioscienze;
• dal 2008 ad oggi, il Parco ha attivato numerosi progetti nel settore apistico grazie ai quali ha potuto stringere proficui rapporti con questo settore produttivo intuendone l’importanza strategica come anello di congiunzione e di sintesi tra attività di tutela e protezione della natura e lo sviluppo di attività agricole e zootecniche compatibili;
• che la Facoltà di Bioscienze, svolge attività di ricerca sui seguenti temi:
• il miele come matrice per l’analisi dell’inquinamento ambientale e rilevamento della vegetazione mediante l’analisi melissopalinologica;
• caratterizzazione di nutraceutici di mieli e pollini e definizione del loro ruolo terapeutico;
• nettari di piante mellifere: morfologia e caratterizzazione biochimica dei nettari;
• caratterizzazione di zuccheri minori e frodi;
• che sulla base di quanto premesso, si ritiene opportuno procedere a realizzare il progetto richiamato, che tende a dimostrare la duplice relazione tra la qualità ambientale e la qualità dei mieli dell’area protetta
VISTO
🟃 la disponibilità della Facoltà di Bioscienze (vedi allegato), acquisito agli atti dell’Ente Parco al prot. n. 15191 del 22.12.2018, di partecipare al progetto di ricerca relativo al monitoraggio ambientale attraverso lo studio delle caratteristiche dei mieli prodotti nel territorio del Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
🟃 che l’Ente Parco intende rinnovare la ricerca sperimentale e innovativa già realizzata nel 2008 che utilizza il miele come bioindicatore della qualità ambientale dell’area di provenienza;
🟃 che la conferma dei risultati attesi dalla ricerca, contribuirebbe ad apportare valore aggiunto alla qualità dei mieli, differenziandoli in funzione dell’area di provenienza;
🟃 che il valore aggiunto dato al miele in termini di qualità intrinseca del prodotto e in termini di indicatore della qualità ambientale, si riflette indirettamente sull’apicoltura intesa come un’attività economica condotta in aderenza alle esigenze di tutela ambientale;
🟃 l’interesse comune rispetto a tale ricerca e ai risultati attesi, applicabili per l’Ente Parco nel sostegno e nella valorizzazione del settore apistico;
🟃 l’interesse dell’Ente Parco a contribuire alla suddetta ricerca; Premesso quanto sopra si conviene e si stipula quanto segue
Art. 1 Premesse
Il contenuto delle premesse costituisce parte integrante e sostanziale del presente Accordo.
Art. 2 Oggetto
L’Ente Parco, come sopra rappresentato, contribuisce al progetto di ricerca sopra menzionato condividendo compiti e responsabilità oltre che sostenendo lo stesso con un contributo alla ricerca alla Facoltà di Bioscienze, a rimborso delle spese che sosterrà per la realizzazione del progetto di ricerca relativo al biomonitoraggio ambientale con le api nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga.
Nel dettaglio, le azioni previste, come menzionate in maniera più dettagliata nel citato progetto, risultano così articolate:
🟃 l’installazione di apiari sperimentali in diverse zone del Parco, possibilmente in tutte le province;
🟃 la caratterizzazione del miele e del polline prodotto mediante analisi dei parametri chimico- fisici (umidità, HMF, diastasi, analisi melissopalinologiche e residui: tetracicline, sulfamidici, acaricidi);
🟃 il monitoraggio ambientale attraverso lo studio e l’individuazione delle piante mellifere e dei mieli da esse prodotte;
🟃 le attività seminariali di formazione e informazione su queste tematiche rivolte agli operatori del settore e appassionati dell’area protetta;
🟃 la produzione di materiale di divulgazione dei principali risultati della ricerca.
Le suddette attività sono da attuarsi secondo gli interventi specificati nell’elaborato tecnico predisposto dal CRM e facente parte integrante del presente atto.
Tali azioni, inoltre, saranno accompagnate da attività di formazione, sotto forma di seminari e workshop, destinate principalmente a giovani laureati e studenti universitari, che saranno coinvolti attivamente a vario titolo nelle diverse azioni in qualità di stagisti e tirocinanti, ma anche al personale del Parco o ad altri soggetti il cui coinvolgimento dovesse rivelarsi significativo per la ricerca. L’attività di formazione, a carico del personale del CRM, potrà avvalersi, a titolo gratuito - fatto salvo il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio -, anche del contributo di intellettuali e professionisti riconosciuti a livello nazionale ed internazionale in vari ambiti purché pertinenti ai temi e alle metodologie della ricerca.
Art. 3 Durata
La presente convenzione ha decorrenza dalla data della stipula ed avrà durata di n° 2 anni, salvo eventuali proroghe concordate tra le parti.
Saranno fornite delle relazioni intermedie ogni sei mesi (n° 4 in totale) e sarà fornita la relazione finale alla scadenza della presente scrittura.
Art. 4 Personale individuato e modalità di svolgimento dell’incarico
In fase di attuazione del progetto oggetto della presente scrittura l’Ente Parco contribuirà tramite i propri tecnici.
La Facoltà di Bioscienze come da progetto contribuirà tramite il personale docente, le strutture del proprio Laboratorio e attraverso il coinvolgimento di dottorandi, assegnisti e studenti in attività di stage e tirocinio.
Art. 5 Divulgazione dei risultati delle ricerche
I risultati delle ricerche di cui alla presente convenzione potranno essere liberamente fatti oggetto di pubblicazioni scientifiche da parte del personale della Facoltà di Bioscienze coinvolto nelle ricerche e divulgati dall’Ente Parco previo accordo delle parti. L’Ente Parco potrà eventualmente procedere, sempre previo accordo con l’Università, a divulgare parzialmente i risultati, esclusivamente in ambiti non scientifici e in modo da non inficiare il valore di eventuali successive pubblicazioni scientifiche.
Nelle pubblicazioni di qualsiasi genere e livello relative ai risultati del presente studio, la parte che pubblica o divulga è obbligata a citare le altre (in una forma che verrà di volta in volta concordata dalle parti a seconda delle circostanze).
Art. 6 - Riservatezza
Le Parti riconoscono il carattere riservato di qualsiasi informazione confidenziale scambiata in esecuzione del presente accordo e conseguentemente si impegnano a:
- non rivelare a terzi, né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, in qualsivoglia forma, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte;
- non utilizzare né in tutto né in parte, direttamente o indirettamente, qualsiasi informazione confidenziale trasmessa loro dall’altra Parte per fini diversi da quanto previsto dal presente accordo.
Le Parti si impegnano a segnalare, di volta in volta, le informazioni da considerarsi confidenziali, la cui eventuale divulgazione dovrà essere autorizzata per iscritto. Le informazioni confidenziali verranno comunicate unicamente a coloro che oggettivamente necessitino di acquisirne conoscenza per gli scopi della presente collaborazione e che abbiano a loro volta previamente assunto un obbligo di riservatezza conforme alle previsioni del presente accordo.
Le Parti si danno reciprocamente atto che in nessun caso potranno essere considerate informazioni confidenziali quelle informazioni per le quali possa essere fornita prova che al momento della comunicazione siano generalmente note o facilmente accessibili agli esperti ed agli operatori del settore, o lo diventino successivamente per scelta del titolare senza che la parte che ne è venuta a conoscenza abbia violato il presente accordo.
Art. 7 - Entità del contributo alla ricerca e modalità di pagamento
Per lo svolgimento delle azioni di ricerca previste dall’Art. 2 della presente Convenzione, l’Ente Parco parteciperà alla ricerca con un contributo alla Facoltà di Bioscienze complessivo pari a €
20.000 (ventimila/00), che si configura come contributo alla ricerca e rimborso spese, fuori campo applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto dello svolgimento di attività commerciale (artt. 1 e 4, comma 4 del Dpr n. 633/72) in quanto attività istituzionale.
L’Ente Parco corrisponderà il contributo in 2 rate:
- la prima, pari a € 10.000 verrà corrisposta all’atto della stipula della presente convenzione;
- la seconda ed ultima rata, pari a € 10.000 verrà corrisposta alla consegna degli elaborati finali, che dovrà avvenire alla scadenza della convenzione (dicembre 2020).
All’erogazione del contributo l’Università rilascerà all’Ente Parco regolare ricevuta quale operazione fuori dal campo dell’applicazione dell’IVA per mancanza del requisito della soggettività.
Art. 8 - Risoluzione
Ove si verifichino gravi o ripetute inadempienze nell’esecuzione delle azioni di cui all’art. 2, ovvero nel caso di non ottemperanza, in tutto o in parte, ad uno o più impegni assunti con la presente convenzione, le parti hanno facoltà, previa comunicazione scritta, di risolvere anticipatamente il contratto e di non dare corso, in tutto o in parte, al pagamento del contributo previsto con le modalità di cui all’Art. 8.
L’Ente Parco si riserva, altresì, di recedere dal contratto, previa comunicazione scritta, nel caso di pubblico interesse o di mutate oggettive condizioni che possano ostacolare il proseguimento delle attività.
Art. 9 - Responsabilità per eventuali danni
L’Ente Parco è sollevato da ogni responsabilità per qualsiasi danno possa accadere al personale dell’Università, nel corso dell’esecuzione delle attività di cui all’art. 2.
La Facoltà di Bioscienze esonera comunque, e tiene indenne l’Ente Parco da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.
L’Ente Parco esonera comunque e tiene indenne l’Università da qualsiasi impegno e responsabilità che possa ad esso derivare nei confronti di terzi dall’esecuzione della presente convenzione da parte del proprio personale dipendente e/o ad esso equiparato.
Art. 10 Trattamento dei dati personali
Ciascuna delle parti contraenti autorizza l’inserimento dei propri dati nelle rispettive banche dati ai fini dell’attuazione della presente convenzione ed autorizza altresì il rispettivo trattamento, anche con modalità informatizzate, per i fini stabiliti dalla legge, comprese le comunicazioni necessarie in funzione degli adempimenti, diritti ed obblighi inerenti alla presente convenzione, ovvero le stesse rendano più agevole la gestione degli atti.
Le parti prendono atto di quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003 “Codice Privacy” s.m.i..
Art. 11 Foro
Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere tra le Parti per l’interpretazione e/o l’esecuzione della presente convenzione è competente il foro di L’Aquila.
Art. 12 Registrazione e spese
Le parti convengono che il presente atto sarà registrato solo in caso d’uso. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte richiedente.
Art. 13 Disposizioni finali
Per quanto non previsto e disciplinato nella presente convenzione le parti contraenti fanno espresso riferimento alle normative europee e nazionali, in quanto applicabili.
Letto, confermato e sottoscritto. Assergi,
Per l'Ente Parco Per la Facoltà
Presidente Presidente
Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
Il Responsabile scientifico