Art. 2 - Definizioni 3 Art. 3 - Natura della prestazione 4 Art. 4 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione 4 Art. 5 - Individuazione del collaboratore 5 Art. 6 - Modalità di espletamento delle collaborazioni 6 Art. 7 - Durata del contratto...
Sommario
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione 3
Art. 2 - Definizioni 3
Art. 3 - Natura della prestazione 4
Art. 4 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione 4
Art. 5 - Individuazione del collaboratore 5
Art. 6 - Modalità di espletamento delle collaborazioni 6
Art. 7 - Durata del contratto di collaborazione 6
Art. 8 - Modalità di corresponsione e misura dei compensi 7
Art. 9 - Trasferte 7
Art. 10 - Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione. 8
Art. 11 - Polizze Assicurative e/o mutualistiche 8
Art. 12 - Responsabilità civile verso terzi 9
Art. 13 - Partecipazione alle iniziative formative d’Ateneo 9
Art. 14 - Invenzioni del Collaboratore 9
Art. 15 - Sicurezza e salute 9
Art. 16 - Sospensione o annullamento dell’attività per fatto di terzi 10
Art. 17 - Risoluzione del contratto 10
Art. 18 - Diritti sindacali 11
Art. 19 - Trattamento dei dati personali del collaboratore 11
Art. 20 - Commissione paritetica 12
Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali 12
Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento, che scaturisce dal Protocollo di intesa sottoscritto dall’Università degli Studi di Siena e dalle Organizzazioni sindacali il 24 gennaio 2005 disciplina i contratti d’opera ex art. 2222 e ss. del c.c. che assumono la forma delle collaborazione continuativa e coordinata, prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all'articolo 409, n. 3, del Codice di procedura civile.
2. Sono escluse dalla disciplina del presente Regolamento le prestazioni di durata complessiva non superiore a trenta giorni, nel corso dell’anno solare, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a cinque mila euro.
3. Sono esclusi dal presente Regolamento coloro che già esercitano abitualmente ed in modo prevalente un propria attività professionale al di fuori del rapporto con il committente e che per questa via esterna e prevalente, hanno un’attività professionale riconosciuta ed un proprio albo professionale.
Art. 2 - Definizioni
1. Ai fini del presente Regolamento, valgono le seguenti definizioni:
a) Committente: è il “dirigente” che affida ad un collaboratore la realizzazione di un progetto, mediante stipula di un contratto con le caratteristiche della collaborazione coordinata e continuativa; tenuto altresì conto della disciplina interna e delle procedure adottate dall’Ateneo, ai fini del presente Regolamento, sono considerati “dirigenti” i Direttori di Dipartimento ed il Rettore, che stipulano il contratto di collaborazione coordinata e continuativa.
b) Responsabile del progetto: è la persona, dipendente dell’Università, eventualmente delegata dal Committente, che garantisce il rispetto delle modalità di espletamento delle collaborazioni previste dal presente Regolamento e dalla normativa in materia. Il nominativo del Responsabile del progetto deve essere espressamente indicato nel contratto o nel progetto a cui il contratto stesso rinvia.
c) Collaboratore: titolare di un contratto di prestazione d’opera di tipo continuativo e coordinato.
d) Progetto: attività bene identificabile e funzionalmente collegata ad un determinato risultato finale cui il collaboratore partecipa direttamente con la sua prestazione continuativa e coordinata. Il progetto può essere connesso all'attività principale o accessoria dell’Università. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono oggetto di negoziazione tra il committente e/o il responsabile del progetto da una parte, e il collaboratore dall’altra, al momento della definizione del rapporto.
e) Programma o fase di esso: Il programma di lavoro consiste in un tipo di attività cui non è direttamente riconducibile un risultato finale. Il programma di lavoro o la fase di esso si caratterizzano per la produzione di un risultato solo parziale destinato ad essere integrato, in vista di un risultato finale, da altre attività e risultati parziali.
Art. 3 - Natura della prestazione
1. Le prestazioni oggetto degli incarichi di collaborazione sono riferite a specifici progetti o programmi funzionalmente connessi con l’attività istituzionale generale dell’Ateneo e con gli obiettivi dal medesimo prefissati.
2. L'individuazione del progetto da dedurre nel contratto compete al committente. Le valutazioni e scelte tecniche, organizzative e produttive sottese al progetto sono concordate tra il committente e/o il responsabile del progetto da una parte, e il collaboratore dall’altra, al momento della definizione del rapporto di collaborazione.
3. L’attività oggetto della collaborazione è prestata dal collaboratore senza vincolo di subordinazione.
4. Il rapporto di collaborazione è caratterizzato dalla continuità della prestazione e dalla coordinazione, intesa come vincolo funzionale tra l’opera del collaboratore e l’attività del committente.
5. Il collaboratore gode di autonomia nella scelta delle modalità di adempimento della prestazione; per garantirne la funzionalità rispetto all’attività generale svolta nella struttura in cui la prestazione viene resa, le modalità dell’adempimento dovranno essere coordinate con il committente attraverso il responsabile del progetto senza che tuttavia ciò costituisca in alcun modo riferimento per l'inserimento del collaboratore nella struttura gerarchica del personale del committente.
6. In ogni caso, per esigenze organizzative, la presenza del collaboratore nelle strutture universitarie non potrà eccedere i normali orari di fruibilità delle medesime.
7. Le indicazioni fornite dal committente e/o dal responsabile del progetto, ai fini del coordinamento delle prestazioni del collaboratore con l’attività della struttura, devono essere compatibili con l’autonomia professionale del medesimo.
8. Il collaboratore è tenuto ad osservare le regole del segreto d’ufficio a proposito di fatti, informazioni, notizie od altro di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento dell’incarico. Tali informazioni non potranno in alcun modo essere cedute a terzi.
9. Il collaboratore è libero di prestare la propria attività, sia in forma autonoma che subordinata, a favore di terzi, purché tale attività sia compatibile con l’osservanza degli impegni assunti con il contratto ed, in particolare, con l’obbligo alla riservatezza; detta attività, inoltre, non deve porsi in alcun modo in conflitto di interessi con gli obiettivi propri dell’Università.
10. L’attività a favore di terzi potrà, pertanto, essere svolta previa comunicazione obbligatoria al committente, recante una dichiarazione relativa al rispetto delle condizioni di cui al comma 9.
11. Al collaboratore è fatto comunque divieto di svolgere attività che possano arrecare danno all’immagine dell’Università e pregiudizio alla stessa.
12. In via eccezionale, nell’ambito della definizione iniziale del contratto individuale, è consentito l’inserimento, adeguatamente motivato, di una clausola di esclusività dell’attività svolta del collaboratore apposta nel contratto col quale viene inizialmente conferito l’incarico; detta esclusività comporta in ogni caso la corresponsione di una indennità economica aggiuntiva, pari ad almeno il 5% del corrispettivo convenuto, il cui valore deve essere esplicitato nel contratto stesso.
Art. 4 - Forma e contenuto dei contratti di collaborazione
1. Il committente nell’ambito dell’applicazione del presente Regolamento, è tenuto, all’atto della stipula del contratto individuale, a fornire al collaboratore copia del contratto stesso sottoscritto.
2. Il contratto di collaborazione deve contenere le seguenti informazioni:
a) l’identità delle parti e l’indicazione delle figure professionali di cui al successivo articolo 5, comma 7;
b) il progetto o il programma di lavoro o le fasi di questo che coinvolgono il collaboratore;
c) l’oggetto della prestazione richiesta al collaboratore nell’ambito del progetto o del programma o delle fasi di cui alla lettera b);
d) la durata del contratto di collaborazione;
e) le forme e le modalità di coordinamento tra il collaboratore e il committente, oltre alla definizione di eventuali specifiche modalità di ordine temporale, nel pieno rispetto dell’autonomia del collaboratore stesso;
f) l’entità dei compensi e degli eventuali rimborsi spese e loro modalità e tempi d’erogazione;
g) l’indicazione del soggetto responsabile del progetto, qualora individuato dal committente;
h) le forme previdenziali ed assicurative;
i) le modalità di sospensione della prestazione;
j) le modalità di risoluzione del rapporto, recesso e preavviso;
k) le forme di godimento dei diritti sindacali;
l) le forme di partecipazione alle iniziative formative d’Ateneo;
m) le specifiche misure per la tutela della salute e della sicurezza sul luogo di lavoro, ove necessarie;
n) il consenso del collaboratore al trattamento dei propri dati personali.
3. All’atto della sottoscrizione del contratto individuale, al collaboratore deve essere consegnata altresì copia del Protocollo di intesa di cui all’art. 1, comma 1, e un libretto informativo relativo alla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro del committente.
Art. 5 - Individuazione del collaboratore
1. L’individuazione del collaboratore da parte del committente avviene, di norma, tramite avviso di selezione da pubblicizzare tramite affissione all’albo pri ncipale della sede e con le eventuali ulteriori forme che il committente stesso ritenga opportune.
2. Nell’avviso devono essere indicati gli estremi del progetto, la descrizione della professionalità richiesta al collaboratore e le modalità di presentazione del curriculum del medesimo.
3. Tra la data di pubblicazione dell’avviso e la data dell’individuazione del collaboratore da parte del Committente, devono intercorrere almeno dieci giorni.
4. La valutazione e la scelta, motivata, da parte del committente, deve risultare da apposita relazione: non trattandosi di procedura di reclutamento, nell’atto stesso non debbono essere stilate graduatorie né tanto meno essere espressi giudizi di idoneità.
5. La relazione di cui al comma 4 deve essere trasmessa, a cura del Committente, al Servizio di Ateneo per la qualificazione dei rapporti di lavoro, con allegata la copia del contratto sottoscritto.
6. Per motivi di particolare urgenza, il committente può procedere alla individuazione diretta del collaboratore, senza attivare la procedura di cui ai commi precedenti e motivando l’adozione della procedura seguita in apposita relazione, che deve comunque essere trasmessa all’Amministrazione.
7. In via esemplificativa, e non esaustiva, le figure professionali cui affidare l’incarico di collaborazione coordinata e continuativa sono indicate nell’ elenco allegato (Allegato A) al Protocollo di intesa di cui all’art. 1, comma 1, e oggetto di verifica semestrale ad opera delle parti firmatarie del Protocollo stesso.
Art. 6 - Modalità di espletamento delle collaborazioni
1. Il collaboratore, nello svolgimento dell’incarico non è soggetto a vincoli d’orario. Per le attività per cui dovesse rendersi necessaria la presenza in determinati periodi temporali, le relative modalità devono essere concordate tra le parti.
2. Fatta salva l’autonomia del collaboratore nelle modalità di raggiungimento degli obiettivi dell’incarico ricevuto, al fine di un proficuo coordinamento con le esigenze di funzionamento della struttura ospitante, il collaboratore concorda con il committente/responsabile del progetto i tempi e le modalità d’esecuzione della prestazione in ordine all’utilizzo della sede e degli strumenti tecnici eventualmente messi a disposizione dalla struttura stessa. In questo contesto, particolare attenzione sarà data a condizioni che favoriscano percorsi di studio eventualmente intrapresi dal collaboratore.
3. Nel caso in cui l’utilizzo di strumenti tecnici richieda la conoscenza di specifiche procedure, sarà cura del committente attivare idonei interventi di informazione specifica.
4. Al solo fine di valutare la rispondenza del risultato con quanto richiesto e la sua funzionalità rispetto agli obiettivi prefissati, il responsabile del progetto, laddove designato, o altrimenti il committente, è tenuto a verificare e a controllare le modalità di esecuzione delle attività affidate. In mancanza di espressa individuazione della figura del Responsabile del progetto, l’attività di verifica e controllo, di cui al presente comma, resta a carico del committente.
5. Il committente ha facoltà di richiedere al collaboratore relazioni periodiche sull’attività svolta.
6. Nel rispetto del vincolo di non subordinazione e nell’osservanza del principio di coordinamento con l’attività, con gli obiettivi e con l’organizzazione del committente, il collaboratore, soprattutto quando utilizzi per lo svolgimento della propria attività, le strutture, gli impianti e gli strumenti del committente può, previa comunicazione al committente, sospendere la prestazione per un periodo di tempo non superiore a quattro settimane complessive nell’arco di dodici mesi. Durante il suddetto periodo non si verifica la sospensione degli acconti mensili di cui all’art. 8, comma 1.
Art. 7 - Durata del contratto di collaborazione
1. Le disposizioni di cui al presente Regolamento sono riferite a contratti di collaborazione di durata di dodici mesi e, quindi, vengono adeguate e riproporzionate per rapporti di durata inferiore o superiore.
2. I progetti o i programmi di cui all’art. 3, comma 1, che sono il presupposto della collaborazione coordinata e continuativa, non possono, di norma, superare i ventiquattro mesi.
3. Il limite di cui al precedente comma può essere superato quando sussistano condizioni oggettive esterne indipendenti dalla volontà delle parti. In particolare, qualora per cause eccezionali e imprevedibili il progetto o il programma o una fase di esso non si esaurisca nel tempo preventivato, il contratto potrà essere prorogato fino al raggiungimento degli obiettivi previsti dal contratto stesso, salvo che non debba essere rispettata una scadenza fissata da terzi per la realizzazione del progetto o del programma. In questo caso, il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente ridotto, tenendo conto della percentuale di realizzazione dell’opera richiesta.
4. Al termine del progetto, nel caso in cui il medesimo committente intenda avviare un nuovo progetto, di natura analoga ai precedenti, che richieda professionalità assimilabili a quelle possedute dal collaboratore coinvolto in precedenti progetti conclusi negli ultimi nove mesi, il nuovo incarico sarà prioritariamente proposto allo stesso collaboratore, purché la precedente collaborazione non si sia conclusa con una valutazione negativa.
5. Nel caso in cui dalla realizzazione del progetto si manifesti una nuova esigenza lavorativa, l’Università valuterà la possibilità di attivare le procedure necessarie per costituire rapporti di lavoro congrui con la diversa qualificazione rilevata.
Art. 8 - Modalità di corresponsione e misura dei compensi
1. La corresponsione del compenso, su base annua, avverrà con undici acconti mensili più un saldo corrisposto al termine della prestazione, di importo pari ad 1/12 del compenso pattuito, al termine della prestazione. Il primo acconto sarà erogato entro il 30 del mese successivo a quello di inizio della collaborazione; gli acconti saranno messi in pagamento entro il giorno 30 di ogni mese. I pagamenti verranno erogati con prospetto paga così come definito dalla legge 342/2000 in materia di assimilazione fiscale.
2. Il saldo verrà corrisposto, entro il mese successivo alla scadenza del contratto, a seguito del positivo riscontro dei risultati da parte del committente o del responsabile del progetto.
3. Sugli importi di cui al comma 1 il committente è impegnato ad operare le ritenute e le detrazioni a carico del collaboratore ed a versare quanto stabilito a suo carico, dalla normativa vigente. Il compenso individuato è da intendersi lordo lavoratore. In caso di ritardato pagamento del compenso previsto mensilmente, saranno applicati gli interessi nella misura stabilita per legge.
4. Il corrispettivo è da determinarsi in modo equo e proporzionale rispetto alla qualità, all’entità e alle caratteristiche delle prestazioni e delle professionalità richieste, fermo restando che il medesimo non potrà essere inferiore all’importo lordo indicato nella tabella relativa alle professionalità di cui all’Allegato A del Protocollo di Ateneo di cui all’art. 1, comma 1.
Art. 9 - Trasferte
1. Le trasferte del collaboratore possono essere effettuate solo previa autorizzazione scritta da parte del committente con l’indicazione della relativa copertura finanziaria.
2. Il calcolo degli importi delle indennità di trasferta è effettuato sulla base di quanto di seguito riportato:
a) l’indennità erogata in modo forfetario non concorre a formare il reddito nella misura massima giornaliera di € 46.48 (o € 77.47 in caso di trasferta all’estero), cosiddetto (rimborso spese con il metodo forfetario);
b) il limite di esenzione di cui alla lettera a) è ridotto di un terzo nel caso in cui sono rimborsate: le spese di vitto o le spese di alloggio oppure il vitto o l’alloggio siano forniti gratuitamente; se le spese di vitto e alloggio sono rimborsate entrambe, allora il limite di esenzione si riduce di 2/3; nessuna riduzione deve essere operata nel caso in cui manchi il pernottamento per il fatto che la trasferta sia inferiore alle 24 ore. Rimane naturalmente l’obbligo di ridurre di 1/3 la quota di esenzione nel caso in cui il vitto sia fornito gratuitamente o rimborsato (metodo rimborso misto);
c) il rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorrono a formare il reddito indipendentemente dall’ammontare (metodo rimborso a piè di lista o analitico);
d) in alternativa, le altre spese rimborsate, anche non documentabili, non concorrono alla formazione del reddito, nel limite di € 15.49 al giorno (€ 25.82 per le trasferte all’estero).
3. Le indicazioni che precedono sono da ritenersi automaticamente adeguate alla disciplina prevista in materia tributaria prevista dall'art. 51, comma 5, del D.P.R.917/1986 e
successive modificazioni ove questa dovesse variare rispetto al testo in vigore alla data di sottoscrizione del presente regolamento d'intesa.
Art. 10 - Malattia o altri eventi comportanti impossibilità temporanea della prestazione.
1. Salvo quanto previsto al comma 3 del presente articolo, la gravidanza e puerperio, la malattia e l’infortunio del collaboratore non sono cause di risoluzione del contratto. In presenza di questi eventi il rapporto resta sospeso, senza diritto ad alcun compenso, prolungandosi la durata del contratto per un periodo uguale a quello della sospensione.
2. Il periodo massimo di sospensione per gravidanza e puerperio è fissata in 180 giorni continuativi. Nel caso di gravidanza a rischio, documentata da idonea certificazione medica, il periodo di sospensione è incrementato di ulteriori 120 giorni.
3. Nel caso in cui la durata dell’incarico non possa essere prolungata per motivi oggettivi, legati alla scadenza del progetto o del programma fissato da terzi, il corrispettivo dovrà essere proporzionalmente ridotto, tenendo conto della percentuale dell’attività svolta.
4. Il contratto può essere risolto senza alcun obbligo se non quello della comunicazione scritta qualora la sospensione sia superiore a:
a) a 1/6 della durata complessiva stabilita nel contratto, i n caso di malattia;
b) ai periodi di cui al comma 2, in caso di maternità.
5. In caso di infortunio, il rapporto rimane sospeso fino alla completa guarigione clinica o comunque fino alla scadenza del contratto.
6. Per poter usufruire della sospensione, il collaboratore deve comunicare al committente tempestivamente, e comunque in tempo utile per non pregiudicare il corretto svolgimento dell’opera, l’esistenza dell’impossibilità temporanea della prestazione. La documentazione sanitaria dovrà comunque essere presentata al committente entro 48 ore.
7. Nel caso di gravi e comprovati motivi il collaboratore può chiedere la sospensione del contratto per un periodo massimo di 20 giorni su base annua. Qualora il committente accolga tale richiesta la prestazione deve essere prorogata secondo le modalità di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 11 - Polizze Assicurative e/o mutualistiche
1. Il compenso previsto dal contratto è comprensivo di una quota, a carico dell’Università, destinata alla stipula, da parte del collaboratore, di una polizza assicurativa e/o mutualistica a carattere risarcitorio, da liquidarsi esclusivamente dietro dimostrazione della avvenuta stipula della polizza stessa, in caso di assenza per malattia, con sospensione dell’attività lavorativa e conseguente interruzione della corresponsione del compenso fino ad un 1/6 della durata complessiva del contratto, ed in caso di assenza per maternità per il periodo di astensione anticipata e/o obbligatoria, estensibile anche per l’eventuale periodo di gravidanza a rischio.
2. Entro un mese dalla firma del presente regolamento l’Università si impegna ad individuare sul mercato una Compagnia assicurativa e/o mutualistica alla quale il Collaboratore potrà rivolgersi per la stipula della polizza. L’importo della quota a carico dell’Università di cui al comma 1, non potrà comunque superare il premio fissato a tal fine dalla Compagnia assicurativa e/o mutualistica.
3. La polizza di cui ai precedenti commi dovrà garantire al collaboratore, nei casi di cui al comma 1, di percepire un compenso complessivo su base mensile pari ad almeno
l’80% di 1/12 dell’importo di cui all’art. 8, comma 1, tenuto conto anche delle eventuali indennità corrisposte allo stesso titolo da parte dell’INPS.
4. Il collaboratore che non fruisce della tutela INPS per non aver presentato specifica richiesta nei confronti dell’Istituto previdenziale medesimo nei casi in cui è prevista l'erogazione diretta di indennità INPS, non ha diritto al riconoscimento di cui al comma 3.
Art. 12 - Responsabilità civile verso terzi
1. I titolari di contratto di collaborazione coordinata e continuativa sono inseriti tra i beneficiari della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), stipulata dall’Università, per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza dell'attività professionale svolta.
2. Qualora i danni siano ascrivibili a dolo o colpa grave del collaboratore, l’Università potrà rivalersi sul medesimo. Il collaboratore resterà invece unico responsabile dei danni causati a terzi fuori dall’esercizio delle attività indicate nel contratto individuale.
Art. 13 - Partecipazione alle iniziative formative d’Ateneo
1. I collaboratori, al di fuori dell’esercizio dell’attività lavorativa oggetto del progetto o del programma, possono essere ammessi a frequentare corsi di formazione predisposti dall’Amministrazione per il proprio personale, compatibilmente con le possibilità di accoglienza dei corsi stessi, ed indipendentemente dall’attinenza con l’oggetto della prestazione.
Art. 14 - Invenzioni del Collaboratore
1. Il collaboratore ha diritto ad essere riconosciuto autore della invenzione fatta nello svolgimento del rapporto di collaborazione.
2. Nel caso di invenzioni brevettabili, la ripartizione di eventuali utili derivanti dallo svolgimento dell’invenzione stessa avverrà in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente e dal Regolamento di Ateneo sulla proprietà intellettuale, in quanto applicabile. Resta la possibilità per il collaboratore di regolare diversamente il suo rapporto con l’Università in materia di proprietà dei risultati brevettabili eventualmente derivanti dalla ricerca svolta in esecuzione del contratto.
Art. 15 - Sicurezza e salute
1. Al collaboratore che svolga anche in parte la propria attività presso il committente è fornita la formazione ed informazione necessaria ai fini della sicurezza e salute nel luogo di lavoro di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modifiche e integrazioni.
2. Le organizzazioni sindacali firmatarie del Protocollo di intesa di cui all’art. 1, comma 1, possono designare un collaboratore che si occupa di problematiche inerenti la sicurezza, che potrà collaborare con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza d’Ateneo. I collaboratori designati saranno invitati a e partecipare alle riunioni periodiche previste dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.
3. Il collaboratore, dietro sua richiesta o nel caso in cui l’attività oggetto del contratto lo renda necessario in ragione delle specifiche caratteristiche rilevate dal Servizio di Prevenzione e Protezione, viene sottoposto a visita specialistica all’inizio dell’attività, con
eventuali visite periodiche successive ove il Medico competente d’Ateneo, tenendo conto del tipo di attività, lo ritenga necessario.
Art. 16 - Sospensione o annullamento dell’attività per fatto di terzi
1. Nell'ipotesi in cui, successivamente alla stipula del contratto, si verifichi una causa di sospensione o di annullamento del contratto di collaborazione per fatto di terzi, dell'attività o della commessa alla quale il collaboratore sarebbe stato adibito, l'Università ne dà immediata comunicazione al collaboratore, oltre a corrispondergli tempestivamente il compenso dovuto proporzionalmente all’attività già svolta.
2. In caso di annullamento, inoltre, a richiesta del collaboratore e a titolo transattivo, l’Università corrisponderà un'indennità pari al 20% del corrispettivo residuo previsto per l'intera prestazione, salvo che la medesima non offra al collaboratore una nuova collaborazione equivalente alla prima, entro e non oltre il mese successivo.
Art. 17 - Risoluzione del contratto
1. Il contratto individuale di collaborazione si risolve al momento della scadenza del termine concordato e per sopravvenuta impossibilità della prestazione oggetto dell’incarico.
2. Indipendentemente dal termine apposto al contratto, qualora il progetto o il programma o la fase di esso, siano ultimati prima della scadenza, il contratto deve ritenersi risolto. In questo caso, il corrispettivo sarà comunque dovuto per intero.
3. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto dovuta a documentata impossibilità sopravvenuta non imputabile alle parti, qualora il medesimo progetto venga riavviato, l’eventuale nuovo contratto di collaborazione dovrà essere prioritariamente proposto al precedente collaboratore.
4. Nel caso di cui al comma 3 , le anticipazioni già erogate al collaboratore restano acquisite allo stesso quale compenso per l’attività fino a quel momento svolta.
5. Il contratto può essere risolto unilateralmente dal committente prima del termine nel caso in cui il collaboratore si renda autore di:
a) gravi inadempienze contrattuali; fatta salva la possibilità di previsione nel contratto individuale di clausole risolutive espresse, è considerato grave l'inadempimento, avuto riguardo all'interesse del committente.
b) reati, anche perseguibili a querela di parte.
6. Il collaboratore può risolvere il contratto prima del termine con comunicazione scritta spedita al committente mediante raccomandata A/R, con un periodo di preavviso di
45 giorni. Al collaboratore che risolve il contratto prima della scadenza del contratto, compete un compenso proporzionato all’effettivo risultato del lavoro svolto, certificato dal responsabile del progetto. Il committente che riceve il preavviso può rinunciare allo stesso dandone comunicazione al collaboratore con atto scritto.
7. La risoluzione prevista al comma 6 non trova applicazione per le collaborazioni che hanno una durata complessiva inferiore a sei mesi.
8. In caso di gravi inadempienze contrattuali del committente, il collaboratore può sempre risolvere il contratto con diritto a percepire il corrispettivo per l’opera effettivamente svolta fino al momento del recesso oltre ad una penale pari al 20% del compenso integrale stabilito in contratto.
Art. 18 - Diritti sindacali
1. Fermo restando il generale principio di libertà di organizzazione e di attività sindacale nei luoghi di lavoro e nella consapevolezza dell’assenza di norme specifiche in materia di diritti sindacali di lavoratori non subordinati come quelli di cui al presente Regolamento, l’Amministrazione, nel rispetto dell’accordo di cui all’art. 1, comma 1, non ostacola l'attività sindacale e associativa dei collaboratori e delle XX.XX. firmatarie del predetto accordo.
2. I nominativi dei rappresentanti sindacali dei collaboratori, nel numero massimo di tre per ogni sigla sindacale, vengono comunicati all’Università a cura delle XX.XX.
3. Nel caso in cui vi sia stata la necessità di coordinare i tempi e le modalità d’esecuzione della prestazione per esigenze di funzionamento della struttura ospitante, e fermo restando il vincolo della realizzazione dell’opera, al fine di garantire l’esercizio dell’attività sindacale, i rappresentanti di cui al comma 2 possono ridefinire con il Committente/Responsabile del progetto i tempi e le modalità di realizzazione dell’opera.
4. Analogamente, tutti i collaboratori possono partecipare alle assemblee sindacali indette dalle XX.XX. maggiormente rappresentative ai sensi del Regolamento per le relazioni sindacali dell’Università.
5. I rappresentanti sindacali, per l’esercizio delle loro attività, possono usufruire dei locali e degli strumenti previsti dal Regolamento per le relazioni sindacali dell’Università.
6. In caso di adesione a manifestazioni di astensione collettiva dal lavoro, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, la mancata effettuazione della prestazione pattuita nel contratto individuale non è assimilabile ad inadempimento contrattuale. Il collaboratore, in relazione al progetto nel quale è inserito, dovrà completare l’opera in corso in un periodo differito; in alternativa, il committente potrà decurtare il compenso pattuito in proporzione all’opera non ancora svolta.
7. Il collaboratore ha facoltà di rilasciare delega, a favore dell’organizzazione sindacale da lui prescelta, per la riscossione di una quota mensile del compenso, relativo alla prestazione, per il pagamento dei contributi sindacali nella misura stabilita dai competenti organi statutari.
8. La delega è rilasciata per iscritto, secondo le forme stabilite dalle varie Organizzazioni sindacali, e trasmessa all’Università a cura del collaboratore o delle Organizzazioni stesse. La delega ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello del rilascio e, con la stessa decorrenza, può essere revocata in qualsiasi momento inoltrando la relativa comunicazione all’amministrazione e all’organizzazione sindacale interessata. Il committente provvederà ad operare la trattenuta a ogni corresponsione del compenso ed a versarla con la stessa cadenza alle OO. SS. interessate.
Art. 19 - Trattamento dei dati personali del collaboratore
1. Il trattamento dei dati personali del collaboratore avviene secondo le modalità stabilite dal D. Lgs. n. 196/2003 e dal Regolamento per l’attuazione delle norme sulla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento di dati personali di Xxxxxx, nel rispetto dei principi di necessità, correttezza, liceità, imparzialità e trasparenza.
2. Il collaboratore, all’atto della sottoscrizione del contratto individuale, autorizza espressamente l’Università ad utilizzare i propri dati personali ai fini dell’adempimento degli obblighi contabili, previdenziali, assistenziali e fiscali inerenti la costituzione, lo svolgimento e l’estinzione del rapporto di collaborazione.
Art. 20 - Commissione paritetica
1. E' costituita una Commissione paritetica, di garanzia e conciliazione, composta secondo le modalità fissate nel CCI di Ateneo in materia di relazioni sindacali.
2. Spetta alla Commissione di cui al comma 1:
a) esaminare e risolvere le controversie inerenti all'interpretazione e l'applicazione del presente Regolamento;
b) tentare, con il consenso del collaboratore, la bonaria composizione delle controversie insorte tra il committente ed il collaboratore stesso.
Art. 21 - Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente Regolamento si applica ai contratti individuali di collaborazione sottoscritti successivamente alla sua emanazione, fermo restando che per i contratti di collaborazione attualmente in essere vanno applicati, ove possibile, i principi contenuti nel Protocollo di intesa di cui all’art. 1, comma, 1, ad eccezione di quanto previsto dall’Allegato
A) del medesimo. Sono fatte salve le eventuali condizioni di miglior favore concordate a qualsiasi titolo a livello individuale.
2. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla data del provvedimento di emanazione.