Abuso del diritto nel recesso del preponente dal contratto di agenzia
Recesso
Abuso del diritto nel recesso del preponente dal contratto di agenzia
Cassazione Civile, Sez. lav., 7 maggio 2013, n. 10568 - Pres. Xxxxxxx - Rel. Napoletano - P.m. Romano - S. S. c. Zurich Insurance Public Limited Company e Zurich Investment Life S.p.a.
Contratti in genere - Effetti del contratto - Esecuzione di buona fede - Abuso del diritto - Nozione - Fattispecie in tema di recesso da contratto di agenzia
(C.c. art. 1750)
L’abuso del diritto non è ravvisabile nel solo fatto che una parte del contratto abbia tenuto una condotta non idonea a salvaguardare gli interessi dell’altra, quando tale condotta persegua un risultato lecito attraverso mezzi legittimi, essendo, invece, configurabile allorché il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di di- vieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della controparte contrattuale, ed al fine di xxxxxxxx- re risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà sono attribuiti. Ne consegue, pertanto, che, nel contratto di agenzia, l’abuso del diritto è da escludere, allorché il recesso non motivato dal contratto sia consentito dalla legge, la sua comunicazione sia avvenuta secondo buona fede e correttezza e l’avviso ai clienti si prospetti come doveroso.
ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI
Conforme
Cass. 29 maggio 2012, n. 8567
Svolgimento del processo
La Corte di appello di Brescia pronunciando sulla do- manda di S.S., proposta nei confronti delle compagnie di assicurazione in epigrafe, delle quali era stato agente di assicurazioni, avente a oggetto la condanna delle pre- dette compagnie al risarcimento del danno per compor- tamenti contrari a buona fede e correttezza antecedenti, concomitanti e successivi al recesso delle mandanti nonché, ciascuna per quanto di ragione, alle maggiori somme dovute per indennità di preavviso, per provvi- gioni arretrate e altre indennità di fine rapporto, acco- glieva solo quest’ultimo capo della domanda, così in parte riformando la sentenza di primo grado.
La Corte del merito, per quello che interessa in questa sede, premetteva che la violazione degli obblighi di buona fede e correttezza nell’esecuzione del contratto ri- levavano nei limiti in cui i relativi atti erano stati posti in essere per scopi diversi da quelli propri, ovvero per quelli non consentiti dall’ordinamento ovvero, ancora, in modo tale da essere lesivi dei diritti della contropar- te. Rilevava, poi, che le circostanze allegate al riguardo dallo S., per far valere la natura emulativa degli atti po- sti in essere dalle mandanti ovvero l’abuso del diritto da parte di queste ultime, non erano accompagnate dalla
deduzione di un legame logico fra i diversi atti - asseri- tamente emulativi e persecutori - e da una motivazione diversa da quella adottata dalle preponenti.
Sottolineava, altresì, la Corte territoriale che l’accordo collettivo consentiva, come avvenuto nel caso di spe- cie, il recesso in tronco senza alcuna motivazione sì che non poteva ritenersi questo tipo di recesso di per sé lesi- vo del diritto all’immagine, della dignità, ecc., dell’a- gente. Né era configurabile, secondo la Corte del meri- to, lesione alla dignità e professionalità ovvero atto emulativo rispetto alle modalità concrete - consegna a mani da parte d’incaricati delle società - con le quali il recesso era stato comunicato. Altrettanto era da ritener- si, per la Corte di appello, avuto riguardo alla doverosa tempestiva comunicazione inoltrata dalle compagnie a tutti i clienti dell’avviso della cessazione del contratto di agenzia e alla successiva comunicazione da parte del nuovo agente diretta a rinnovare il rapporto fiduciario. Analoghe considerazioni la Corte distrettuale, inoltre, svolgeva relativamente agli altri atti indicati dallo S. - quali la riduzione della presenza del liquidatore in agen- zia decisa in ragione del numero dei sinistri nonché le disdette delle polizze a fronte della possibilità di recede- re per le compagnie in ragione di determinati sinistri.
Riteneva, infine, la Corte territoriale che, relativamen- te all’indennità di preavviso, l’art. 1753 c.c. trovava ap- plicazione solo e in quanto non vi fosse, contrariamente al caso di specie, una diversa disciplina collettiva rego- lante la materia.
Avverso questa sentenza lo S. ricorre in cassazione sulla base di sei censure.
Resistono con controricorso le parti intimate che depo- sitano, altresì, memoria illustrativa.
Motivi della decisione
Con il primo motivo del ricorso lo S., deducendo viola- zione e falsa applicazione dei principi generali della lealtà e buona fede con riferimento all’abuso del diritto nell’e- sercizio del recesso ad nutum previsto dall’accordo nazio- nale agenti, formula il seguente quesito di diritto: “se, nell’ipotesi in cui la legge o un accordo collettivo … pre- vedono una clausola che riconosca a un contraente il di- ritto di recedere ad nutum dal contratto, spetti al giudice, in presenza di una inconfutabile disparità di forze fra i contraenti, valutare dal punto di vista giuridico e da quello extragiuridico, in modo ampio e rigoroso, se l’eser- cizio del recesso e le modalità con cui è attuato integrino o meno l’ipotesi di abuso del diritto al fine di riconoscere l’eventuale diritto al risarcimento del danno”.
Con la seconda censura il ricorrente, denunciando
omessa, insufficiente e contradditoria motivazione, for- mula, ex art. 366-bis c.p.c., il seguente interpello: “se l’omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo e controverso per il giudizio, quale la ricorrenza dell’abuso di diritto, possa essere rav- visata nell’avere la Corte di appello erroneamente con- siderato l’abuso del diritto speculare agli atti emulativi”. Con la terza critica il ricorrente, allegando omessa, in- sufficiente e contraddittoria motivazione, chiede, ex art. 366-bis c.p.c.: “se l’omessa, insufficiente o contradditto- ria motivazione circa un punto decisivo e controverso per il giudizio, quale la configurabilità dell’abuso di di- ritto, possa essere ravvisata nell’aver la Corte d’appello valutato i fatti di causa in modo illogico”.
Con il quarto motivo lo S., assumendo erroneo rigetto
delle prove orali, chiede, ai sensi del richiamato art. 366- bis c.p.c.: “se, in presenza di atti compiuti nell’ambito dell’autonomia contrattuale di una parte, non aventi, di per sé stessi, carattere illecito, abbia rappresentato un er- ror in procedendo il rigetto delle prove orali volte a indivi- duare la configurabilità dell’abuso del diritto e della con- seguente lesione cagionata all’altra parte del contratto”. Con la quinta censura, il ricorrente, deducendo erroneo rigetto dell’ordine di esibizione, chiede, sempre ex art. 366-bis c.p.c.: “se in presenza di contestazioni sulla mo- tivazione (peraltro non richiesta) del recesso ad nutum, abbia rappresentato un error in procedendo il rigetto del- l’istanza volta a ordinare l’esibizione ex artt. 210 e/o 212 c.p.c. di quei documenti che avrebbero potuto escludere la sussistenza di detta motivazione così da far desumere la configurabilità dell’abuso del diritto nell’e- sercizio del recesso ad nutum”.
Con la sesta critica il ricorrente, prospettando violazione dell’art. 1750 c.c., dell’art. 13 comma 4 lett. g dell’accor- do nazionale agenti e dell’art. 1753 c.c., articola il se- guente interpello: “se nell’ipotesi in cui la legge (art. 1750 c.c.) preveda un meccanismo di quantificazione dell’indennità sostitutiva del preavviso in concreto più favorevole all’agente rispetto al meccanismo indicato da un accordo collettivo (art. 13 dell’accordo nazionale agenti) debba essere riconosciuta la prevalenza della di- sciplina codicistica sulla contrattazione collettiva”.
Preliminarmente va rilevato che le censure, alla stregua di conforme giurisprudenza di questa Corte, vanno valu- tate alla stregua della formulazione del quesito di dirit- to, non potendosi desumere il quesito dal contenuto del motivo o integrare il primo con il secondo (Cass., sez. un., 11 marzo 2008, n. 6420, nonché per tutte Cass., sez. un., 5 luglio 2011, n. 14661).
Tanto precisato e passando all’esame delle varie censu- re, mette conto osservare che il primo motivo, con il quale si chiede se spetta al giudice di valutare se l’eser- cizio del recesso e le modalità con cui è attuato integri- no o meno l’ipotesi di abuso di diritto, è infondato.
Infatti la Corte del merito valuta con diffusa argomenta- zione la non configurabilità dell’abuso del diritto rispetto all’esercizio e alle modalità con cui è stato esercitato il di- ritto di recesso da parte delle compagnie di assicurazione. Va peraltro annotato che non è ravvisabile abuso del diritto nel solo fatto che, perseguendo un risultato in sé consentito attraverso strumenti giuridici adeguati e le- gittimi, una parte non tuteli gli interessi dell’atra in se- de di esecuzione del contratto, essendo necessario, inve- ce, che il diritto soggettivo sia esercitato con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando uno sproporzionato e ingiustifica- to sacrificio della controparte contrattuale, e al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti (per tutte v. da ultimo Xxxx. 29 maggio 2012, n. 8567).
A tale regula iuris la Corte del merito si è rigidamente attenuta accertando che il recesso non motivato è con- sentito dalla legge, la comunicazione dello stesso è av- venuta secondo buona fede e correttezza e l’avviso ai clienti era doveroso.
Né risulta dedotto, come sottolineato dalla Corte di- strettuale, che le compagnie miravano a conseguire fini diversi e ulteriori a quelli per i quali i poteri di recesso risultano attribuiti.
Anche il secondo motivo e il terzo, concernenti rispet- tivamente la pretesa confusione fra abuso del diritto e atti emulativi e la valutazione illogica del diritto, sono infondati. L’atto emulativo presuppone, infatti, che l’at- to di esercizio del diritto sia privo di utilità per chi lo compie e sia posto in essere al solo scopo di nuocere o di recare molestia ad altri ed è, quindi, evidente che una volta accertato da parte della Corte del merito che gli atti di cui si tratta costituiscono esercizio di un dirit- to-potere attribuito dalla legge e dall’accordo collettivo e che non vi è stato nell’esercizio di tale diritto-potere violazione dei doveri di buona fede e correttezza nonché il perseguimento di scopi diversi da quelli per i quali ta-
le diritto-potere è riconosciuto non è configurabile al- cun atto emulativo. Analoghe considerazioni valgono, come rilevato innanzi, per l’abuso del diritto.
Tanto comporta che contrariamente a quanto assunto da parte ricorrente non vi è stata la dedotta confusione fra abuso del diritto e atto emulativo né illogicità nella valutazione dei fatti di causa ai fini dell’identificazione dell’abuso di diritto.
La quarta censura relativa alla mancata ammissione del- le prove testimoniali e la quinta concernente l’ordine di esibizione sono inammissibili.
Infatti ambedue i motivi sono privi del requisito di autosufficienza non essendo riportati i capitoli di prova
di cui si denuncia la mancata ammissione e non essen- do precisato in quale atto e con quali modalità è stato richiesto l’ordine di esibizione.
L’ultimo motivo, afferente la questione della prevalenza, per la quantificazione dell’indennità di preavviso, della di- sciplina codicistica rispetto a quella collettiva non essen- do questa di maggior favore, non è scrutinabile atteso che il ricorrente, in violazione del principio di autosufficienza, non trascrive nel ricorso il testo della clausola collettiva di cui sostiene la previsione di un’indennità inferiore a quella che risulterebbe dall’applicazione dell’art. 1750 c.c. In conclusione il ricorso va rigettato.
IL COMMENTO
di Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx
La sentenza in commento consente di tornare a riflettere sul rapporto fra disciplina del contratto di agen- zia e normativa in materia di lavoro subordinato. Difatti la Corte di cassazione, come già fatto diverse vol- te in passato, applica analogicamente all’agenzia l’art. 2119 c.c., previsto per il contratto di lavoro. La ne- cessità di detta applicazione analogica deriva dall’assenza, nel contesto del contratto di agenzia, di chiare norme di rango legislativo sulla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto contrattuale. Consi- derato peraltro che il recesso per giusta causa trova fondamento nella contrattazione collettiva e che - nel caso di specie - non risulta che le preponenti mirassero a conseguire fini diversi e ulteriori rispetto a quelli per i quali il potere di recesso è attribuito, il suo esercizio non viene qualificato come abuso del di- ritto.
La distinzione fra recesso ordinario e straordinario
La vicenda oggetto della sentenza della Corte di cassazione in commento concerne un agente di as- sicurazione che subisce la disdetta del contratto da parte delle imprese assicurative preponenti (1). Le domande avanzate in giudizio dall’agente sono par- ticolarmente articolate e investono, oltre alla spet-
tanza dell’indennità di fine rapporto (2), anche l’indennità sostitutiva del preavviso (3) e il risarci- mento del danno, sulla base dell’assunto che il re- cesso dal contratto di agenzia fosse stato caratteriz- zato da abuso del diritto. L’abuso risulterebbe, se- condo le allegazioni dell’agente, dal seguente com- plesso di circostanze: il recesso è avvenuto in tron- co (senza preavviso), il recesso non è stato accom-
(1) Con riguardo alla particolare figura degli agenti di assi- curazione cfr. X. Xxxxxxxxxxxx, Validità della clausola a favore del terzo di nomina a coagente assicurativo e risarcibilità del danno derivante dall’inadempimento del promittente, in Assicu- razioni, 2006, II, 76 ss.; X. Xxxxxxxx, X. Xxxxxxx, Il divieto di monomandato nel contratto di agenzia assicurativa: contrarietà o conformità al diritto europeo della concorrenza?, in Dir. econ. ass., 2006, 751 ss.; X. Xxxxxxx, L’autorizzazione all’esercizio del- l’attività assicurativa e l’iscrizione nell’albo nazionale degli agenti di assicurazione: spunti e riflessioni, in Assicurazioni, 2005, 79 ss.; I. Menghi, X. Xxxxx, Le indennità di risoluzione del rappor- to di agenzia assicurativa tra contrattazione collettiva e disciplina legale, in Contr. impr., 2009, 1334 ss.; X. Xxxxx, Il contratto di agenzia assicurativa, in Resp. civ. prev., 2011, 2608 ss.
(2) Sull’indennità di fine-rapporto nel contratto di agenzia cfr. in particolare l’ampio contributo di X. Xxxxxxxx, L’indenni- tà di cessazione del rapporto di agenzia dopo la normativa co- munitaria, in questa Rivista, 1998, 1001 ss., oltre a X. Xxxxxx- ne, Per l’indennità di cessazione degli agenti di commercio rin- vio alla Corte europea, ivi, 2005, 23 ss. V. anche X. Xxxxxx, Prassi aziendali e contratti in materia d’indennità di fine rapporto
per gli agenti dopo la sentenza della corte CE, C-465/04, 23 marzo 2006, in Contr. impr./Eur., 2007, 1151 ss.; X. Xxxxx, L’indennità per la cessazione del rapporto di agenzia tra legge ed autonomia privata collettiva (considerazioni a margine della recente evoluzione giurisprudenziale), in Nuova giur. civ. comm., 2011, II, 23 ss.; A. Del Re, L’incertezza del diritto: l’indennità di fine rapporto dell’agente, in Foro tosc., 2011, 23 ss.; P. Xxxxx Xxxxxx, Il punto sull’indennità di fine rapporto nel contratto d’a- genzia, in Giur. it., 2010, 862 ss.; X. Xxxx, Ancora sull’indennità di cessazione del rapporto di agenzia dopo la sentenza della Cor- te di giustizia: un atteso chiarimento o l’apertura di nuovi interro- gativi?, in Riv. crit. dir. lav., 2010, 851 ss.; F. V. Ponte, Indennità di cessazione del rapporto spettante all’agente e incidenza del diritto comunitario sull’ordinamento interno: la cassazione con- ferma la funzione premiale dell’indennità, con qualche puntualiz- zazione, in Arg. dir. lav., 2011, II, 731 ss.; X. Xxxxxxxxxxx, Con- tratto di agenzia, cessione di azienda e indennità di fine rappor- to, in Corr. giur., 2008, 638 ss.
(3) In tema d’indennità sostitutiva del preavviso nel contratto di agenzia cfr. C. Rumori, Preavviso ed indennità sostitutiva nel recesso dal contratto di agenzia, in Giust. civ., 1994, I, 2325 ss.
pagnato da alcuna motivazione, la lettera di reces- so è stata consegnata a mani da parte d’incaricati della società, la cessazione del contratto di agenzia è stata comunicata dalla compagnia assicurativa a tutti i clienti, il nuovo agente ha comunicato ai clienti l’instaurazione del nuovo rapporto di agen- zia al fine di rinnovare il rapporto fiduciario.
La sentenza in commento si occupa dunque di un interessante caso di recesso dal contratto di agen- zia (4) e di possibile abuso del diritto (5). La sussi- stenza di un abuso viene negata nel caso di specie dalla Corte di cassazione, che rigetta pertanto il ri- corso presentato dall’agente. Le questioni affrontate nella sentenza sono peraltro di centrale rilevanza nella materia del contratto di agenzia, anche in considerazione del fatto che nel nostro ordinamento
- a livello legislativo - non si distingue con buona chiarezza fra recesso “ordinario” (o con preavviso) dal contratto di agenzia e altre forme di recesso ca- ratterizzate da “straordinarietà” (o senza preavvi- so) (6). Tale scarsità di trasparenza ha determinato incertezze interpretative, progressivamente colmate dall’intervento della Corte di cassazione che ha da- to applicazione analogica all’istituto del recesso per giusta causa dal contratto di lavoro (art. 2119 c.c.).
Una distinzione fra recesso ordinario e straordi- nario dal contratto di agenzia in realtà esiste nel nostro ordinamento, anche se non è particolar- mente brillante dal punto di vista della tecnica le- gislativa: mentre difatti l’art. 1750 c.c. disciplina il recesso dal contratto con preavviso, l’art. 1751 c.c. disciplina il “recesso” dal contratto in presenza di circostanze che potremmo definire eccezionali. Si verifica quest’ultima fattispecie quando il prepo- nente risolve il contratto «per un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione anche provvisorio del rapporto» oppure quando l’agente recede dal contratto «a meno che il recesso sia giustificato da circostanze attribuibili al preponente o da circo- stanze attribuibili all’agente, quali età, infermità o
malattia, per le quali non può più essergli ragione- volmente chiesta la prosecuzione dell’attività».
La tecnica legislativa non è brillante per due or- dini di ragioni. In primo luogo in quanto il legisla- tore usa come sostanziali sinonimi i due diversi ter- mini di “risoluzione” e di “recesso”: il testo della legge si esprime nel senso che il preponente “risol- ve” il contratto, mentre l’agente “recede” dal con- tratto. In realtà tale terminologia non pare appro- priata in quanto la legge intende riferirsi alla me- desima fattispecie, consistente nella cessazione del contratto in conseguenza di una grave violazione dei doveri che fanno capo a una parte che legitti- ma l’altra a porre termine agli effetti del contratto. In secondo luogo la tecnica legislativa non è im- peccabile in quanto il legislatore disciplina il reces- so “straordinario” solamente con riferimento all’in- dennità di fine-rapporto. Il contenuto precettivo dell’art. 1751, comma 2, c.c. consiste difatti nell’af- fermare che l’indennità non è dovuta nei casi in cui la cessazione del rapporto contrattuale trova fondamento in una grave violazione degli obblighi contrattuali. Non si trova invece alcun riferimento nel testo della legge al fatto che, in questi casi di recesso straordinario, salta il periodo di preavviso.
Ad ogni buon conto due sono i caratteri che dif-
ferenziano il recesso “ordinario” da quello “straor- dinario”. Sotto un primo profilo bisogna distingue- re fra il recesso con osservanza del termine di preavviso (con la conseguenza che, durante il pe- riodo di preavviso, il rapporto continua normal- mente) e quello senza osservanza del termine di preavviso (con la conseguenza che il rapporto cessa di produrre effetti non appena la comunicazione di recesso giunge a conoscenza dell’agente). Inoltre è importante distinguere fra il recesso con motivazio- ne (in cui nella lettera il preponente spiega le ra- gioni per cui interrompe il rapporto) e il recesso senza motivazione (in cui il preponente non spiega le ragioni per cui termina la relazione).
(4) Sul recesso dal contratto di agenzia cfr. X. Xxxxxxxxx, Il recesso impugnatorio nel contratto di agenzia e la giusta causa per relationem, in Contratti, 2008, 977 ss.; X. Xxxxx, Inadempi- mento imputabile e giusta causa di recesso dal contratto di agenzia, ivi, 2009, 375 ss.; X. Xxxxxxxx, Agente di assicurazione e recesso dell’impresa in una nuova prospettiva. Abuso di dipen- denza economica? Abuso del diritto?, in Assicurazioni, 2011, II, 684 ss.; V. M. Xxxxxxxx, Xxxxxxx, recesso per giusta causa e de- tenzione in carcere, in Giur. comm., 2010, II, 610 ss.; M. Mo- randi, Recesso dell’agente in costanza di preavviso e ultrattività del rapporto, in Riv. crit. dir. lav., 2012, 761 ss.; X. Xxxxx, Reces- so dal rapporto di agenzia e risarcibilità dei danni, in Riv. it. dir. lav., 2012, II, 233 ss.
(5) Fra i più recenti contributi sulla tematica dell’abuso del
diritto v. G. D’Amico, Recesso ad nutum, buona fede e abuso del diritto, in Contratti, 2010, 11 ss.; X. Xxxxxxx, Concessione di vendita, recesso e abuso del diritto. Note critiche a Cass. n. 20106/2009, in Nuova giur. civ. comm., 2010, II, 319 ss.; F. Pi- raino, Il divieto di abuso del diritto, in Eur. dir. priv., 2013, 75 ss.; X. Xxxxxxxxxx, Il principio generale dell’abuso del diritto tra “stretto” diritto e “vero” diritto, in Notariato, 2013, 209 ss.; I. Radoccia, Abuso del diritto come bilanciamento degli interessi, in Giur. mer., 2013, 742 ss.; X. Xxxxxxx, Il divieto di abuso del di- ritto ed i suoi limiti, in Corr. mer., 2013, 44 ss.
(6) Nell’ambito del diritto del lavoro fra gli studi classici sul recesso straordinario va ricordata la monografia di G. F. Man- cini, Il recesso straordinario, il negozio di recesso, Milano, 1965.
Dal punto di vista soggettivo, il contratto di agen- zia può essere disdettato sia dall’agente sia dal pre- ponente; in questa nota ci occuperemo peraltro prevalentemente del secondo caso, vuoi perché si tratta della fattispecie più frequente nella prassi vuoi perché è quella oggetto della sentenza della Corte di cassazione in commento (7). Il recesso da parte del preponente ha i più rilevanti risvolti eco- nomici e sociali, essendo - nella quasi totalità dei casi - il rapporto di forza sbilanciato a favore del- l’impresa e a sfavore dell’agente. L’agente che si vede disdettato il contratto, perde la propria fonte di reddito e - in quest’ottica - si trova in una posi- zione simile a quella del lavoratore subordinato che viene licenziato (8). Ciò vale soprattutto quan- do l’agente opera in regime di monomandato, ossia per un unico preponente: la cessazione del contrat- to determina la perdita dell’unica fonte di reddito.
Dal punto di vista oggettivo, come si accennava, la materia del recesso dal contratto di agenzia è disci- plinata nell’art. 1750 c.c. In questa sede si prevede in particolare che, se il contratto di agenzia è a tem- po indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra en- tro un termine stabilito. Per il resto l’art. 1750 c.c. si limita a disciplinare il termine di preavviso, senza entrare nel merito delle ragioni per cui può essere esercitato il diritto di recesso. Questa soluzione legi- slativa è peraltro ragionevole, proprio perché il re- cesso ordinario mira solo a far cessare un rapporto contrattuale altrimenti destinato a durare all’infini- to, senza che abbiano rilievo i motivi per cui una delle parti termina la relazione. La situazione è dia- metralmente opposta al caso del recesso per giusta causa, in cui deve sussistere una giusta causa (la cui sussistenza può essere sindacata dal giudice), ma vie- ne meno l’esigenza del rispetto del termine del preavviso (in quanto la gravità della violazione ren- de impossibile una prosecuzione del rapporto).
Sarebbe peraltro riduttivo limitare l’analisi al te- sto della legge, senza tenere conto di quanto preve- de la contrattazione collettiva. Il rapporto fra im- prese e agenti di assicurazione trova difatti il pro- prio fondamento anche nell’accordo nazionale agenti di assicurazione, che è più volte richiamato nel testo della sentenza in commento (9). L’accor- do nazionale contiene una disciplina piuttosto arti- colata dei casi di recesso, prevedendo fra le altre cose la fattispecie di recesso per giusta causa e di- stinguendo fra i casi in cui vi è indicazione dei mo- tivi e in casi in cui non vi è indicazione dei motivi dello scioglimento del contratto (art. 12 accordo).
Il recesso con preavviso dal contratto di agenzia
L’art. 1750, comma 2, c.c. disciplina il recesso dal contratto di agenzia, prevedendo che - se il contrat- to di agenzia è a tempo indeterminato - ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dando- ne preavviso all’altra entro un termine stabilito.
Questa disposizione si applica ai soli contratti di agenzia a tempo indeterminato. I contraenti, nell’e- sercizio della loro autonomia contrattuale, possono omettere di prevedere fin dall’inizio l’esatta durata del loro rapporto (e, mediante la previsione di un tempo indeterminato, le parti sottolineano il parti- colare legame di fiducia che li lega) (10). Considera- to peraltro che il legislatore non vede positivamente i rapporti che sono destinati a durare particolarmen- te a lungo nel tempo, si prevede espressamente che ciascuna parte possa recedere dal contratto: l’unico requisito da rispettarsi a questo fine è di dare preav- viso alla controparte. Fino a che non sia scaduto il termine di preavviso, il rapporto deve essere eseguito dalle parti (11). Nei contratti a tempo determinato la situazione è diversa, in quanto le parti prevedono nel contratto un termine, allo spirare del quale il
(7) Sulla disdetta del contratto di agenzia da parte dell’a- gente cfr. Trib. Firenze 23 ottobre 2001, in Riv. crit. dir. lav., 2002, 732 ss., con nota di F. Pirelli, secondo il quale costitui- sce giusta causa di recesso per l’agente il comportamento del preponente espresso in una serie di condotte reiterate nel tem- po e consistite nell’occultamento delle provvigioni e nell’invio di documentazione incompleta.
(8) Non è questa la sede per approfondire l’esatta qualifica- zione, in un’ottica di diritto del lavoro, dell’agente di commer- cio. Cfr. però sul punto l’approfondito lavoro di X. Xxxxxxxx, Qualificazione dell’agente di commercio, in questa Rivista, 2003, 605 ss. L’autore rileva che il contratto di agenzia ha pro- gressivamente accentuato i suoi caratteri di specialità, dopo le grandi modifiche iniziate nel 1991, distaccandosi sempre di più dai caratteri del lavoro subordinato, ma distaccandosi an- che dal lavoro autonomo.
(9) Accordo nazionale agenti di assicurazione, 23 dicembre
2003. Il testo dell’accordo è riprodotto in X. Xxxxx – A. Venezia,
Il contratto di agenzia, VII ed., Milano, 2008, 763 ss.
(10) Nel rapporto di agenzia, come in quello di lavoro, il rapporto fiduciario fra le parti gioca un ruolo fondamentale. Esso trova espressione anche nel diritto di esclusiva in pen- denza di rapporto (art. 1743 c.c.) e nel correlato divieto di svol- xxxx attività concorrenziali. Sul divieto di concorrenza nel con- tratto di agenzia cfr. il contributo di X. Xxxxxxxx, La non con- correnza nel contratto di agenzia, in Riv. giur. lav. prev. soc., 2008, I, 367 ss.
(11) Cass. 25 maggio 2012, n. 8295, in Riv. crit. dir. lav., 2012, 761 ss., con nota di X. Xxxxxxx, ha stabilito che il con- tratto di agenzia a tempo indeterminato non cessa nel mo- mento in cui uno dei contraenti recede dal contratto, ma solo quando scade il termine di preavviso, sancito nell’interesse e a tutela della parte non recedente.
rapporto cessa di produrre effetti: qui non è previsto un diritto di recesso, in quanto il contratto cessa di produrre automaticamente effetti al decorrere del termine. Mentre nel caso del contratto a tempo in- determinato non è previsto un termine per la cessa- zione del rapporto, nel contratto a tempo determina- to tale termine è già previsto nel contratto. Il reces- so previsto dall’art. 1750, comma 2, c.c. può essere qualificato come “ordinario”, considerando che l’u- nico obbligo che fa capo alla parte recedente è quel- lo di rispettare il termine di preavviso. Dal testo del- la legge non si ricavano altri limiti che intaccano la libertà del soggetto che decide di recedere.
In particolare non sussiste per la parte recedente l’obbligo di rispettare particolari requisiti di forma. Anche se astrattamente non è necessario che il re- cesso venga dichiarato per iscritto, nella quasi tota- lità dei casi il recesso consiste in una apposita di- chiarazione scritta. Teoricamente potrebbe peraltro considerarsi come perfezionato anche con una di- chiarazione orale. In caso di recesso orale, si por- rebbero naturalmente problemi di prova del rila- scio della dichiarazione (nonché della sua datazio- ne), ma - in linea di principio - la presenza di una comunicazione scritta non è necessaria. Al riguar- do si tenga presente che il requisito della scritto, nel contesto del contratto di agenzia, è necessario solamente a fini probatori (così espressamente l’art. 1742, comma 2, c.c.). Il requisito di forma per il contratto non ha conseguenze immediate sul (pos- sibile) requisito di forma degli atti attuativi del contratto e nemmeno dell’atto con cui si dichiara di voler porre unilateralmente fine al rapporto. La dichiarazione di recesso si caratterizza peraltro per avere natura recettizia: deve in altre parole giunge- re all’agente per produrre effetti (12).
Si è cercato di spiegare come, per l’esercizio del diritto di recesso dal contratto di agenzia, non sia- no previsti particolari presupposti di forma. A ciò si deve aggiungere che la legge non fissa nemmeno particolari requisiti sostanziali. In particolare non
sussiste alcun obbligo per la parte recedente di mo- tivare il recesso (13).
La nozione di “giusta causa” per il recesso straordinario dal contratto di agenzia
La direttiva comunitaria 86/653/CEE (14), dopo avere previsto all’art. 15 il recesso dal contratto mediante preavviso, disciplina all’art. 16 l’estinzio- ne del contratto per circostanze eccezionali. Più precisamente si prevede a livello europeo che la di- rettiva non può interferire nella legislazione degli Stati membri qualora quest’ultima preveda l’estin- zione immediata del contratto di agenzia: a) per l’i- nadempienza di una delle parti nell’esecuzione di tutti o parte dei suoi obblighi; b) in caso di insor- genza di circostanze eccezionali. Dunque, come si può notare, il legislatore comunitario è consapevo- le che la previsione di un mero recesso ordinario con preavviso non è idoneo a coprire tutte le possi- bili circostanze di fatto che si possono verificare e che bisogna lasciare la possibilità di un recesso “straordinario” (o “per giusta causa”) dal rapporto di agenzia. Gli Stati membri sono pertanto liberi di regolare il recesso straordinario dal contratto di agenzia, in aggiunta al recesso ordinario.
In Germania, ad esempio, il legislatore ha repu-
tato di disciplinare espressamente il recesso senza preavviso (fristlose Kündigung) dal contratto di agenzia nel § 89a del codice di commercio, disposi- zione con la quale si prevede che il rapporto con- trattuale può essere disdettato da ciascuna delle parti per importante motivo senza osservanza di un termine di preavviso (15). Sotto questo profilo il diritto tedesco appare dotato di migliore sistemati- cità rispetto al nostro, il quale ha omesso di disci- plinare in modo organico questa fattispecie, co- stringendo la giurisprudenza a ricorrere all’applica- zione analogica dell’art. 2119 c.c.
Tanto brevemente premesso sulla regolamenta- zione comunitaria e sulla sua attuazione in Germa-
(12) Cass. 16 novembre 1987, n. 8411, ha affermato che nel rapporto di agenzia il recesso può attuarsi con forma libe- ra, ma la manifestazione di volontà del recesso, avente natura di atto recettizio, deve pur sempre provenire dal preponente ed essere ricevuta dal destinatario.
(13) Si noti infine che l’art. 1750 c.c. sul recesso dal con- tratto di agenzia non può produrre un effetto di stabilità reale del rapporto: Xxxx. 26 maggio 2004, n. 10179, basandosi sulla circostanza che l’art. 1750 c.c. non contiene alcun riferimento alla giustificazione del recesso, ne fa derivare che la disposizio- ne non determina un regime di stabilità reale del rapporto. In questo senso si è espresso anche Trib. Palermo 6 marzo 2007, in questa Rivista, 2007, 1257, affermando che l’art. 1750 c.c. attribuisce espressamente a ciascuna delle parti il potere di li-
xxxx recesso dal contratto a tempo indeterminato con il solo obbligo di preavviso, dovendosi escludere che detto articolo introduca un regime di stabilità reale del rapporto.
(14) Nell’analisi del diritto del contratto di agenzia non può difatti dimenticarsi che la normativa italiana è quella di attua- zione della Direttiva del Consiglio del 18 dicembre 1986 relati- va al coordinamento dei diritti degli Stati membri concernenti gli agenti commerciali indipendenti (86/653/CEE). Il testo della direttiva è riprodotto in X. Xxxxx, op. cit., 683 ss.
(15) Sul contratto di agenzia nel diritto tedesco cfr. P. Kin- dler, La direttiva comunitaria sugli agenti commerciali: un primo bilancio nel confronto tra Italia e Germania, in Xxx. xxx. xxx., 0000, XX, 000 xx.; X. Xxxxxxxxxxx, Il diritto dell’agente alla prov- vigione nel diritto tedesco, in Obbl. contr., 2010, 57 ss.
xxx, sorprende che manchi - nell’ordinamento ita- liano - una regolamentazione espressa e organica del recesso per giusta causa (o straordinario) dal contratto di agenzia. Ciò ha costretto la giurispru- denza a fondare su un’altra disposizione, propria del diritto del lavoro, la soluzione al problema. Nel diritto del lavoro difatti, come è ben noto, la pro- spettiva è diversa: l’art. 2119, comma 1, c.c. stabili- sce che ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto e a tempo determinato, o senza preavvi- so, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecu- zione, anche provvisoria, del rapporto.
Bisogna peraltro rilevare che - spostando l’anali- si dalla legge all’accordo nazionale agenti di assicu- razione - la prospettiva cambia, in quanto la con- trattazione collettiva disciplina in un certo detta- glio le diverse modalità di recesso dal contratto di agenzia: l’accordo nazionale prevede espressamente la possibilità di recesso per giusta causa (art. 12 ac- cordo); inoltre distingue fra recesso dell’impresa con indicazione dei motivi (art. 12-bis accordo) e recesso dell’impresa senza indicazione dei motivi (art. 12 ter accordo). Diversamente dalla legge, che tace sul punto, l’accordo nazionale agenti di assicu- razione disciplina dunque anche il recesso per giu- sta causa. Più precisamente si prevede che, in caso di scioglimento del contratto di agenzia per recesso dell’impresa o dell’agente per giusta causa: 1) non è dovuto alcun preavviso; 2) se recedente è l’im- presa, all’agente spettano determinate indennità di risoluzione (art. 18, comma 1, accordo nazionale). Inoltre l’accordo nazionale specifica che la defi- cienza di produzione non costituisce “giusta causa” (art. 18, comma 2, accordo nazionale).
Per il resto (salvo l’inciso dell’accordo nazionale per cui la deficienza di produzione non costituisce giusta causa), le fonti legislativa e regolamentare non stabiliscono cosa configuri “giusta causa”. In assenza di riferimenti normativi precisi è stata la giurisprudenza a sviluppare la nozione di recesso per giusta causa dal contratto di agenzia, specifi- cando i casi in cui ciò è possibile. E tale nozione è stata sviluppata dagli interventi giurisprudenziali, ormai consolidatisi nel corso degli anni, richia- mando l’istituto del recesso per giusta causa dal rapporto di lavoro di cui all’art. 2119 c.c.
L’applicazione analogica dell’art. 2119 c.c. al con- tratto di agenzia si fonda su quel carattere in comu-
ne del rapporto di lavoro e di quello di agenzia, consistente nel fatto di essere ambedue caratterizzati dall’elemento fiduciario. Solo in presenza di una re- lazione di fiducia è possibile trarre reciprocamente dal rapporto di lavoro il massimo beneficio possibi- le. Proprio per questa ragione, il legislatore consente d’interrompere il rapporto di lavoro quando viene meno l’elemento fiduciario. La giurisprudenza ha ri- tenuto che, per questa caratteristica comune che presentano il rapporto di lavoro e quello di agenzia, si potesse estendere il diritto di recesso per giusta causa anche al contratto di agenzia, pur in assenza di un’espressa previsione sul punto.
Passiamo allora in rassegna alcuni dei precedenti della Corte di cassazione sulla nozione di giusta causa per il recesso dal contratto di agenzia, soffer- mandoci dapprima su quelli più recenti. Tutte le sentenze che andiamo a esaminare hanno afferma- to l’applicabilità dell’art. 2119 c.c. al contratto di agenzia; non sempre tuttavia è stata ritenuta sussi- stere nel caso concreto una “giusta causa” che le- gittimasse il recesso.
Recentemente la Corte di cassazione ha ribadito che, nel contratto di agenzia, per stabilire se lo scio- glimento del contratto stesso sia avvenuto o meno per un fatto imputabile al preponente o all’agente, tale da impedire la possibilità di prosecuzione anche temporanea del rapporto, può essere utilizzato per analogia il concetto di giusta causa di cui all’art. 2119 c.c., previsto per il lavoro subordinato (16). Nella specie la Cassazione ha ritenuto l’insussistenza dell’inadempimento dell’agente, e con essa della giusta causa del recesso, perché l’agente non aveva potuto ampliare la clientela a causa della mancata omologazione del prodotto da parte del preponente. Sempre la Corte di cassazione, qualche anno prima, aveva stabilito che il recesso per giusta causa previ- sto dall’art. 2119 c.c. si applica anche al contratto di agenzia purché vi sia un’inadempienza imputabile all’agente, la quale, per la sua gravità, non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rappor- to (17). La Cassazione ha tuttavia deciso che non è idonea a concretare detta inadempienza la sospen- sione dell’esecuzione della prestazione operata dal- l’agente che si trovi in stato di detenzione in carce- re, non sussistendo in tal caso il requisito indispen- sabile dell’imputabilità dell’inadempimento. Que- st’ultima soluzione della giurisprudenza di legittimità potrebbe forse sorprendere, ma va tenuto presente che nel caso di specie la causa della detenzione era
(16) Cass. 14 febbraio 2011, n. 3595.
(17) Cass. 25 luglio 0000, x. 00000, in Contratti, 2009, 375
ss., con nota di X. Xxxxx; in Giur. comm., 2010, II, 609 ss., con nota di V. M. Ferretti.
del tutto estranea rispetto alle obbligazioni derivanti dal rapporto di agenzia.
La possibilità di applicare al contratto di agenzia l’art. 2119 c.c., seppure configuri una regola ormai costantemente affermata dalla giurisprudenza, non sempre viene declinata con la medesima intensità dalla singole sentenze della Corte di cassazione. In particolare giova segnalare due decisioni della Cas- sazione che paiono porsi in contrasto, affermando la più recente (2008) che nel rapporto di agenzia basta una violazione meno grave rispetto al rappor- to di lavoro per violare il rapporto fiduciario, men- tre la più datata (2004) ritiene invece che occorra una violazione più grave per recedere per giusta causa dal rapporto di agenzia rispetto a quanto av- venga nel contratto di lavoro. Vediamo di esami- nare in dettaglio il contenuto di queste due senten- ze, interessanti per i parallelismi che sviluppano fra il diritto del lavoro e quello dell’agenzia.
Nella sentenza del 2008 la Corte di cassazione ha affermato che l’istituto del recesso per giusta causa previsto dall’art. 2119, comma 1, c.c. è appli- cabile anche al contratto di agenzia, dovendosi tut- tavia tener conto, per la valutazione della gravità della condotta, che in quest’ultimo ambito il rap- porto di fiducia - in corrispondenza della maggiore autonomia di gestione dell’attività per luoghi, tem- pi, modalità e mezzi - assume maggiore intensità ri- spetto al rapporto di lavoro subordinato; ne conse- gue che, ai fini della legittimità del recesso, è suffi- ciente un fatto di minore consistenza (nella specie la sentenza ha ritenuto motivata la lesione del rap- porto fiduciario attesa la stipulazione da parte del- l’agente di due polizze sulla base di false attestazio- ni dello stato di rischio, in violazione delle disposi- zioni sulle verifiche diramate dalla società) (18).
Nella precedente sentenza del 2004 la Corte di
cassazione ha affermato che, al fine di valutare l’ina- dempimento, occorre avere riguardo agli elementi tipici dei due rapporti con la conseguenza che l’ana- logia fra le due fattispecie normative può operare solo in quanto non venga a confliggere con tali ele- menti (19). Nella specie è stato ritenuto privo di giusta causa il recesso della società preponente dal contratto di agenzia intervenuto a seguito di una lettera con la quale l’agente aveva adottato espres- sioni fortemente critiche nei confronti dei responsa-
bili di detta società, ritenendo che - in assenza del vincolo di subordinazione gerarchica - dette espres- sioni avevano una minore valenza lesiva del rappor- to fiduciario rispetto a quella che avrebbero avuto nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato.
Merita poi di essere ricordata anche una senten- za della Corte di cassazione in tema di rapporto di agenzia con una società di leasing (20). In questo contesto fra gli obblighi dell’agente vi è quello di promuovere la conclusione di affari giuridicamente ed economicamente conformi allo schema contrat- tuale che, per il leasing, presuppone la previa con- clusione di un contratto di compravendita del bene e, per i mobili registrati, la regolare immatricolazio- ne del veicolo e conseguente iscrizione al p.r.a., eventi temporalmente e logicamente successivi al contratto di vendita e talvolta successivi alla stipu- lazione del contratto di leasing. La necessità della verifica della realizzazione del presupposto fonda- mentale dell’operazione tende a prevenire il mag- gior rischio cui sono esposte dette società, cioè il rischio che il bene non esista, o sia diverso da quello acquistato e pagato o sia finito in proprietà di terzi. L’inadempimento del predetto obbligo in- tegra giusta causa di recesso (21).
Altre caratteristiche del recesso per giusta causa dal contratto di agenzia
Una prima questione da affrontarsi è se fra i fatti che legittimano il recesso per giusta causa e la di- chiarazione di recesso possa trascorrere un lungo las- so di tempo. In linea di principio a questa domanda va data risposta negativa: bisogna difatti considerare che la nozione di “giusta causa” implica una impos- sibilità di continuazione del rapporto e dunque la dichiarazione di recesso per giusta causa non può che essere immediatamente successiva ai fatti che vi hanno dato origine. Altrimenti, se il rapporto conti- nua, se ne può desumere che non vi era reale im- possibilità di prosecuzione. Sul punto è intervenuta la Corte di cassazione, statuendo che il requisito dell’immediatezza (che condiziona la validità e la tempestività del recesso per giusta causa) deve esse- re inteso in senso relativo e può ritenersi sussistente nell’ipotesi in cui il recesso medesimo sia motivato dalla violazione dei doveri fondamentali dell’agente,
(18) Cass. 4 giugno 2008, n. 14771, in Contratti, 2008, 977 ss., con nota di X. Xxxxxxxxx.
(19) Cass. 12 luglio 0000, x. 00000.
(20) Cass. 28 agosto 2004, n. 17254.
(21) Infine si può segnalare Xxxx. 12 giugno 2000, n. 7986, la quale ha specificato che la validità del recesso del prepo-
xxxxx può ritenersi sussistente solo in presenza di violazione di doveri fondamentali dell’agente: nella specie è stata esclusa la legittimità del recesso del preponente, ritenendosi non essen- ziali gli obblighi non adempiuti dall’agente, quali la partecipa- zione a una riunione indetta dal preponente e la tempestiva produzione di resoconti e programmi di visita ai clienti.
realizzata mediante un comportamento omissivo protrattosi per un notevole periodo di tempo, nono- stante le ripetute contestazioni da parte del prepo- nente, rilevando in tale fattispecie non i singoli epi- sodi, ma la condotta complessiva (22).
Una seconda questione è se la dichiarazione di recesso debba avere determinati contenuti, in parti- colare se essa debba indicare - e con quale dettaglio
- i fatti che vengono addebitati alla controparte. Una precisazione terminologica è tuttavia qui ne- cessaria: i fatti contestati altro non sono che i moti- vi del recesso. La questione può pertanto essere ri- formulata nel senso di chiedersi fino a che punto debba essere dettagliata la lettera di contestazione che una delle parti del contratto di agenzia invia al- l’altra, addebitando alla seconda una giusta causa di estinzione del contratto. Mentre la lettera di recesso con preavviso non deve avere particolari contenuti (si tratta di un diritto soggettivo pieno che una par- te può liberamente esercitare nei confronti dell’al- tra, all’unica condizione di rispettare il termine), una soluzione diversa è forse prospettabile nel caso di recesso per giusta causa. L’istituto del recesso di cui all’art. 2119 c.c. presuppone difatti l’esistenza di una giusta causa: appare allora ragionevole ritenere che la lettera con cui viene annunciato il recesso per giusta causa debba indicare in cosa consiste, ap- punto, la “giusta causa”.
Rispetto alla tesi indicata, la Corte di cassazione pare invero fare propria una prospettiva diversa. Dai precedenti giurisprudenziali sul punto emerge in so- stanza il principio per cui la contestazione dell’esi- stenza di una giusta causa non necessita di essere particolarmente specifica quantomeno in una fase iniziale, salvo dover essere successivamente meglio circostanziata davanti al giudice. In particolare in una recente sentenza la Corte di cassazione ha affer- mato che, ai fini della legittimità del recesso nel rapporto di agenzia, il preponente non deve fare ri- ferimento, fin dal momento della comunicazione del recesso, a fatti specifici, essendo sufficiente che di essi l’agente sia a conoscenza anche aliunde o che essi siano, in caso di controversia, dedotti e correla- tivamente accertati dal giudice (23). E in un’altra decisione la Cassazione ha deciso che il recesso per
giusta causa dell’agente non è condizionato ad alcu- na formalità di comunicazione delle relative ragioni, sicché - a tal fine - può tenersi conto anche di com- portamenti del preponente ulteriori rispetto a quelli lamentati nell’atto di recesso (24).
Sulla base di questi precedenti si può ritenere che la dichiarazione di recesso, provenga essa dal preponente oppure dall’agente, non necessita di es- sere particolarmente dettagliata, potendo essere successivamente specificata. Questa soluzione di compromesso si giustifica con la difficoltà di con- temperare la pronta contestazione di una parte nei confronti dell’altra con la precisione delle obiezio- ni che vengono fatte valere.
Per quanto riguarda gli effetti della dichiarazione di recesso, bisogna distinguere fra il caso in cui essa è fondata (nel senso che esiste effettivamente una giusta causa) e il caso in cui è infondata (nel senso che non sussiste in realtà una giusta causa). Nel pri- mo caso, il recesso è stato legittimamente esercitato e il contratto di agenzia cessa di produrre effetti dal momento in cui la dichiarazione di recesso giunge a conoscenza del destinatario (25). Resta da compren- dere cosa succeda nel secondo caso: laddove una delle parti receda dal contratto di agenzia in assenza di giusta causa. Considerato che il recesso deve re- putarsi improduttivo di effetti, il rapporto rimane in forza. Al riguardo la Corte di cassazione ha afferma- to che ove il preponente receda illegittimamente dal rapporto e ometta, di conseguenza, di fornire al- l’agente la cooperazione indispensabile per lo svolgi- mento della sua attività, non ne consegue la risolu- zione del contratto, che deve considerarsi ancora in corso fino alla scadenza prevista, bensì ne deriva la responsabilità del preponente stesso, che è tenuto al risarcimento del danno (26).
Il possibile abuso nell’esercizio del diritto di recesso
La questione centrale che è stata affrontata dalla Corte di cassazione nella sentenza in commento è se il recesso del preponente fosse connotato da abu- so del diritto (27). L’abuso del diritto non è definito legislativamente, trattandosi di un istituto elaborato dalla giurisprudenza e dalla dottrina. In particolare
(22) Cass. 12 ottobre 0000, x. 00000.
(23) Cass. 25 marzo 2011, n. 7019.
(24) Cass. 16 dicembre 0000, x. 00000.
(25) Cass. 20 agosto 1990, n. 8443, ha specificato che - nel caso in cui il preponente receda per giusta causa da un con- tratto di agenzia - l’agente è tenuto al risarcimento del danno che abbia cagionato mediante la sua inadempienza dolosa o colposa.
(26) Cass. 1° marzo 1990, n. 1614.
(27) Nel contesto del contratto di agenzia alcuni precedenti si sono occupati di questioni simili all’abuso del diritto. In parti- colare Cass. 19 ottobre 2005, n. 20197, ha ritenuto che deve qualificarsi affetto da motivo illecito e quindi nullo l’atto di re- cesso da un rapporto di agenzia che, diretto nei confronti di un agente costituito in forma di società di persone, risulti ispi- rato dalla sola finalità di rappresaglia e di ritorsione nei con-
la nozione è stata articolata in un’importante sen- tenza della Corte di cassazione del 2009 (28). Se- condo questa decisione, gli elementi costitutivi del- l’abuso del diritto sono: 1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo a un soggetto; 2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non ri- gidamente predeterminate; 3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto a un criterio di valutazione giuridico o extragiuridico; 4) la circo- stanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata fra il be- neficio del titolare del diritto e il sacrificio cui è soggetta la controparte. Un successivo intervento della medesima Corte di cassazione ha specificato che non è dato ravvisare abuso del diritto nel solo fatto che, perseguendo un risultato in sé consentito attraverso strumenti giuridici adeguati e legittimi, una parte non tuteli gli interessi dell’altra in sede di esecuzione del contratto, occorrendo invece che il diritto soggettivo sia esercitato con modalità non necessarie e irrispettose del dovere di correttezza e di buona fede, causando uno sproporzionato e ingiu- stificato sacrificio della controparte contrattuale, e al fine di conseguire risultati diversi e ulteriori ri- spetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furo- no attribuiti (29).
Nel caso di specie le società preponenti, esercitan- do il diritto di recesso, pongono fine al rapporto contrattuale che le lega all’agente. Il mero esercizio del diritto di recesso però non configura abuso del diritto, in quanto sia la legge che l’accordo nazionale consentono di porre fine al rapporto contrattuale. E del resto in tutti i rapporti contrattuali a tempo in- determinato deve essere concessa alle parti la possi- bilità di terminare la relazione. L’abuso del diritto si configura solo quando le modalità di esercizio del di- ritto sono contrarie a correttezza e buona fede e de- terminano uno sproporzionato sacrificio della con- troparte contrattuale. Nel caso di specie la Corte di cassazione ritiene che l’esercizio del diritto sia stato legittimo e non intravede alcun abuso del diritto.
Al fine di stabilire se sussista o meno abuso del diritto una delle considerazioni di fondo da cui par- tire è che, per recedere in via ordinaria dal con-
tratto, non vi è obbligo di motivazione (come ab- biamo visto sopra, l’art. 1750 c.c. non prevede al- cun obbligo in tal senso). L’accordo nazionale agenti di assicurazione invece distingue fra due possibili fattispecie: quando vi è indicazione dei motivi oppure quando non vi è indicazione dei motivi. Le circostanze che l’accordo nazionale per un verso consenta il recesso per giusta causa e per un altro verso non obblighi a indicare i motivi del recesso implicano che, nel contesto del contratto di agenzia, difficilmente può realizzarsi un abuso del diritto. Andrebbe dimostrato da parte dell’a- gente che il fine perseguito con l’esercizio del dirit- to di recesso è diverso da quello per il quale tale diritto è attribuito.
Questa impostazione è stata confermata in un precedente della giurisprudenza di merito su una fat- tispecie simile a quella oggetto della sentenza della Corte di cassazione in commento. Secondo il Tribu- nale di Napoli, il recesso dell’impresa di assicurazio- ni dal contratto di agenzia non può costituire abuso del diritto se l’impresa recedente abbia osservato le modalità fissate dall’accordo nazionale agenti di as- sicurazione (30). Nel caso affrontato dall’autorità giudiziaria napoletana, la principale obiezione mossa dall’agente era che il recesso immediato comportava un ineliminabile pregiudizio in quanto l’agente ve- niva a perdere tutto il portafoglio assicurativo in ge- stione senza poter fruire di un tempo adeguato per riposizionarsi sul mercato. Tuttavia il giudice nega che vi sia stato abuso del diritto, configurando inve- ce il recesso un diritto espressamente riconosciuto dall’accordo nazionale agenti che - nel caso di spe- cie - non era stato esercitato con modalità contrarie a buona fede e correttezza.
Infine, per completezza, si osservi che l’abuso del diritto non va confuso con l’atto emulativo. Come è noto, l’art. 833 c.c. - peraltro nel diverso conte- sto della disciplina della proprietà - specifica che il proprietario non può fare atti i quali non abbiano altro scopo che quello di nuocere o di recare mole- stia ad altri. Nel caso di specie la Corte di cassazio- ne ritiene che non siano stati posti in essere atti emulativi, in quanto le compagnie di assicurazione non perseguivano l’unico scopo di nuocere all’a- gente, ma intendevano semplicemente porre termi- ne alla relazione contrattuale.
fronti del comportamento sindacale tenuto dai soci di quest’ul- tima. In questo caso la Corte di cassazione, senza ricorrere alla figura dell’abuso del diritto, ha posto l’accento sui motivi che hanno determinato l’azione del preponente: la finalità perse- guita, di mera rappresaglia, è stata ritenuta configurare motivo illecito, determinando la nullità dell’atto di recesso.
(28) Cass. 18 settembre 2009, n. 20106, in Contratti, 2010, 5 ss., con nota di X. X’Xxxxx.
(29) Cass. 29 maggio 2012, n. 8567.
(30) Trib. Napoli 19 gennaio 2011 (ord.), in Assicurazioni, 2011, II, 684 ss., con nota di X. Xxxxxxxx.