SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER AVVOCATI
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE PER AVVOCATI
IN DIRITTO DELLA PERSONA, DELLE RELAZIONI FAMILIARI E DEI
MINORENNI
La negoziazione assistita: ampliamento del perimetro applicativo
LEGGE 206 DEL 2021
L’impianto originario e le norme
immediatamente esecutive
D.L. n. 132 del 12.09.2014 convertito con modificazioni nella L. n. 162 del 10.11. 2014
Art. 6 CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O Più AVVOCATI PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1°dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
L. 206/2021 Art. 1 c. 35, lettera a)
Art. 6 CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA DA UNO O Più AVVOCATI PER LE SOLUZIONI CONSENSUALI DI SEPARAZIONE PERSONALE, DI CESSAZIONE DEGLI EFFETTI CIVILI O DI SCIOGLIMENTO DEL MATRIMONIO, DI MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO
DI AFFIDAMENTO E MANTENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI DEL MATRIMONIO, E LORO MODIFICA, E DI ALIMENTI
L. 206/2021 Art. 1 c. 35, lettera b) ART. 6
1. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra coniugi al fine di raggiungere una soluzione consensuale di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'articolo 3, primo comma, numero 2), lettera b), della legge 1°dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio
1-bis. La convenzione di negoziazione assistita da almeno un avvocato per parte può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere una soluzione consensuale per la disciplina delle modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori del matrimonio e per la modifica delle condizioni già determinate. Può altresì essere conclusa tra le parti per raggiungere una soluzione consensuale per la determinazione dell’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e per la determinazione degli alimenti ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, e per la modifica di tali determinazioni.
Figli maggiorenni
Diritto del figlio al mantenimento (artt. 2, 3 e 30 Cost.) non cessa ipso facto col
raggiungimento della maggiore età.
L’intervento autonomo o adesivo dei figli maggiorenni è ritenuto da tempo ammissibile (ex art. 155 quinquies c.c., sostituito (dal DL.vo 154/2013) con l’art 337 septies x.x., xxxxxxx xxx x’xxxxxxx x xxxxxxx direttamente all’avente diritto (Cass. n. 4296/2012).
La giurisprudenza ha distinto:
Legittimazione concorrente del figlio con il genitore richiedente se vi è convivenza
Legittimazione in via esclusiva
La formulazione non è chiara: « la convenzione di negoziazione assistita….può essere conclusa tra i genitori al fine di raggiungere….» …. «Può altresì essere conclusa tra le parti …..» ove la dizione fa intendere tra queste il figlio xxxxxx di legittimazione attiva.
Figli minorenni nell’ambito del procedimento,
una problematica irrisolta
S.U. Cass. Sentenza n. 22238/2009
Il figlio minore è Parte dei procedimenti;
L’ascolto è un espletamento processuale obbligatorio per il Giudice a pena di nullità del provvedimento e dell’intero procedimento (salvo che l’esame sia ritenuto manifestamente superfluo o in contrasto con il suo interesse con specifica e circostanziata motivazione);
Per evitare eventuali impugnative di nullità e per conferire all’accordo assunto in sede di convenzione di N A i requisiti di efficacia e circolazione anche negli stati europei (Reg CE 2201/2003 - 1111/2019UE) si pone la necessità di sentire i figli minori:
- A mezzo di un esperto
- Inserendo una dichiarazione dei genitori che danno atto della volontà del figlio minorenne la cui opinione hanno tenuto in debito conto ai sensi dell’art. 315bis c.c. nel definire l’accordo
La determinazione degli alimenti
ai sensi dell’art. 433 c.c.
Alimenti sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si
trova in stato di bisogno economico (Prof. Xxxxxx)
Diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile, imprescrittibile, inalienabile e impignorabile.
Per l’ottenimento è necessaria la prova dello sato di bisogno del richiedente e l’impossibilità di provvedere al proprio sostentamento per circostanze a lui non imputabili.
Possibili obbligati:
1. Il coniuge
2. I figli, anche adottivi, e, in loro mancanza i discendenti prossimi
3. I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti;
4. i generi e le nuore;
5. il suocero e la suocera;
6. I fratelli e le sorelle germani o unilaterali
Uniti civilmente ex L. 76/2016, co. 25, Art. 1 e l’applicazione delle disposizioni di cui al titolo XIII del Libro primo del c.c. Conviventi ex L. 76/2016, ultima frase del co. 65 Art. 1 (con precedenza su fratelli e sorelle)
La determinazione degli alimenti
ai sensi dell’art. 433 c.c.
Perplessità nell’applicazione nell’ambito dell’art. 6 D. L. 132/2014
La disciplina degli alimenti parla espressamente:
- Art. 438 e 440 c.c. della misura degli alimenti e della cessazione, riduzione e aumento, che impongono una valutazione delle condizioni economiche di chi deve somministrarli
- Art. 441 c.c.- concorso di obbligati include diversi soggetti, ben oltre i figli e i genitori–
tutte devono concorrere, ciascuna in proporzione delle proprie condizioni economiche
Problema di ambito applicativo, che si vedrà come verrà risolto in concreto, ad oggi
sembra limitato ai soli coniugi-genitori/figli, conviventi e uniti civilmente
L. 206/2021 Art. 1 c. 35
ART. 6
2. In mancanza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente il quale, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti ai sensi del comma 3. In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l'accordo raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita deve essere trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente, il quale, quando ritiene che l'accordo risponde all'interesse dei figli, lo autorizza. Quando ritiene che l'accordo non risponde all'interesse dei figli, il procuratore della Repubblica lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo. All'accordo autorizzato si applica il comma 3.
L. 206/2021 Art. 1 c. 35, lettera c) ART. 6
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1, i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
3. L'accordo raggiunto a seguito della convenzione produce gli effetti e tiene luogo dei provvedimenti giudiziali che definiscono, nei casi di cui al comma 1 e 1- bis i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e di mantenimento dei figli minori nati fuori del matrimonio, nonché i procedimenti per la disciplina delle modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti e per la modifica delle condizioni già determinate, per la determinazione degli alimenti e per la loro modifica.
ART. 6
4. All'avvocato che viola l'obbligo di cui al comma 3, terzo periodo, è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente il Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni previste dall'articolo 69 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396.
(cfr. C. Ministero dell'Int. n. 16 del 1.10.14, n. 19 del 28.11.14, n. 21 del 10.12.14 e n. 6 del
24.04.2015 (parzialmente annullata Sent. TAR Lazio 7.7.16- Riformata da CdS 26.10.16,
n. 4478) – Ministero della Giustizia del 13.03.15 e 29.07.15 che richiama la Risoluzione AdE 65/E 16.07.15 – Ministero della Giustizia 14.06.2018 esenzione anche per la fase eventuale P del TO – Ministero della Giustizia 22.05.2018 richiama la L.76/2016 per gli uniti civilmente + emissione certificato art. 39 Reg. CE 2201/2003: Ufficiale S.C se art 12, PM o Presidente se ex art 6 co2 )
CONFERIMENTO INCARICO E ONERI DEL LEGALE
1. Obbligo di natura deontologica di informare il proprio cliente in ordine alla possibilità di ricorrere alla convenzione di negoziazione assistita per risolvere la controversia oggetto del mandato difensivo (art. 2 co. 7 d.l. 132/2014)
2. Informativa:
- normativa antiriciclaggio (d.lgs. 231/2007)
- trattamento dei dati (d.lgs. 196/2003)
- mediazione obbligatoria e facoltativa (d.lgs. 28/2010)
- negoziazione assistita facoltativa (d.l. 132/2014)
A differenza della informativa sulla mediazione, non è prescritta alcuna forma ad substantiam.
DOCUMENTI DA RICHIEDERE ALLA PARTE
1. estratto autentico per riassunto (o atto integrale) dell'atto di matrimonio rilasciato dal Comune presso cui il matrimonio è stato trascritto o iscritto, con annotazioni relative al regime patrimoniale (cfr X.X.Xxx. n. 16, 1.10.14), atto di unione civile, contratto di convivenza;
2. stato di famiglia delle parti;
3. certificato di residenza delle parti;
4. documenti attestanti la cittadinanza (passaporto) in caso di diversa nazionalità;
5. dichiarazione dei redditi (o dichiarazione sostitutiva di atto notorio d.P.R. 445/2000) di entrambe le parti relativa agli ultimi tre anni;
6. certificazione sanitaria relativa ai figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave;
DOCUMENTI DA RICHIEDERE ALLA PARTE
7. in caso di richiesta di cessazione degli effetti civili del matrimonio e di richiesta di scioglimento del matrimonio nei casi di cui all'art. 3, 1° co, n. 2 lettera b) l. 898/1970, copia autentica:
- verbale e decreto di omologa separazione;
- sentenza di separazione giudiziale con attestazione del passaggio in giudicato e del verbale
ud. pres. con autorizzazione a vivere separati;
- accordo di separazione raggiunto ex art. 6 o ex art. 12 d.l. 132/2014;
8. in caso di modifica di precedente accordo:
- copia autentica del precedente accordo o del provvedimento giudiziale (verbale e decreto di omologa, sentenza di separazione o di divorzio con attestazione di passaggio in giudicato – decreto affidamento e mantenimento figli – accordo ex art. 6 o ex art.12 d.l. 132/2014);
9. dichiarazione di non essere parti in giudizio pendente (Dec. M.I. 9.12.14).
I FASE DEL PROCEDIMENTO
La rappresentanza e l'invito a negoziare
Identificazione della parte che intende avvalersi della negoziazione assistita in materia familiare ;
> per l'incapace è valida la stipula dell'atto consensuale di separazione in capo al curatore speciale;
> per il minore emancipato e per l'inabilitato interviene il curatore speciale solo su disposizioni
di carattere patrimoniali eccedenti l'ordinaria amministrazione (art. 4, co. 5, legge 898/1970) ;
> amministratore di sostegno;
L'INVITO
- mandato a formulare l'invito
- contenuto dell'invito
- spedizione invito (Racc. A/R)
I FASE DEL PROCEDIMENTO
La rappresentanza e l'invito a negoziare
Contenuto dell'invito:
a) indicazione oggetto della controversia;
b) in caso di modifica di precedente accordo di negoziazione o di provvedimento giudiziale,
indicazione degli estremi;
c) invito a stipulare una convenzione per trovare una soluzione concordata tramite l'assistenza di un legale, cooperando in buona fede e lealtà;
d) precisazione che la mancata risposta entro …..giorni dal ricevimento dell'invito verrà interpretato come rifiuto a procedere alla negoziazione assistita e alla soluzione concordata (nessun cenno alla valutazione da parte del G con riferimento alle spese di giudizio e a quanto previsto dall'art. 96 c.p.c.);
e) informativa in ordine alla possibilità di ricorrere alla mediazione familiare, quale percorso eventualmente parallelo alla definizione legale dei rapporti tra coniugi;
f) certificazione dell'autografia della sottoscrizione:
“Certifico io avvocato...... che la sottoscrizione che precede è stata apposta alla mia presenza dal signor....... nato a .... il........... e residente in........via............... da me avvocato previamente identificato.”
II FASE
La stipulazione della convenzione
Forma: scritta a pena di nullità Contenuto:
a) durata (efficacia della convenzione - non inferiore a un mese e non superiore a 3 mesi, salvo proroga di 30 giorni su accordo);
b) oggetto (invito);
c) indicazione dei tempi e delle modalità degli incontri;
d) indicazione che verrà redatto apposito verbale ad ogni incontro;
c) sottoscrizione delle parti e impegno a “cooperare in buona fede e con lealtà”;
d) certificazione dell'autografia della sottoscrizione, da parte di ciascun legale;
e) disciplina dell'inadempimento – eventuale clausola penale;
Contenuto:
Fasi della negoziazione:
II FASE
Il verbale della negoziazione
a) verbalizzazione degli incontri con l'attività svolta (eventuale presenza di terzi);
d) sottoscrizione del verbale sia delle parti, dei legali ed eventuali terzi;
c) In caso di mancato accordo la dichiarazione sottoscritta dalle parti e dai legali.
1. Contenuto in premessa:
III FASE
L'accordo
- dati fiscali delle parti - data e luogo del matrimonio - rito di celebrazione (civile o concordatario) nonché gli estremi di trascrizione o iscrizione nei Registri dello stato civile - regime patrimoniale dei coniugi - indicazione di eventuali figli - titolo di proprietà della casa familiare - titoli di studio e professione di entrambe le parti- reddito mensile netto – dati relativi alle unioni civili – condizioni dei contratti di convivenza;
- dare atto del tentativo degli avvocati di conciliare le parti (coniugi);
- dare atto dell'informativa alle parti circa la possibilità di esperire la mediazione familiare;
- dare atto dell'informativa circa l'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori;
In presenza di figli, altresì;
- dare atto dell'ascolto dei figli minorenni ultradodicenni effettuato anche direttamente dai
genitori ex art. 315 bis c.c.;
- dell'informativa e dell'assenso dei figli maggiorenni non autosufficienti economicamente e anche se non percettori diretti di contributo al mantenimento.
2. Contenuto in parte dispositiva :
III FASE
L'accordo
- dichiarazioni relative allo status (volontà di separarsi, divorziare, modificare, scioglimento dell’unione civile, risoluzione del contratto di convivenza);
- esercizio condiviso della responsabilità genitoriale e collocamento della prole ;
- contribuzione al mantenimento della prole (proporzionalità dell'obbligo) e disciplina spese;
- disciplina dei rapporti patrimoniali:
a) assegno di mantenimento, di divorzio, una tantum, ecc.;
b) casa familiare (tenendo conto del prioritario interesse della prole);
c) trasferimento, costituzione o estinzione di diritti reali immobiliari (eventuale);
d) espressa dichiarazione delle parti che i negozi sub c) sono conseguenza dello scioglimento del rapporto matrimoniale e che gli stessi vengono posti in essere per definire il futuro assetto patrimoniale ed economico dei coniugi agli stessi funzionali e indispensabili (ai fini fiscali);
- certificazione dell'autografia della sottoscrizione;
- certificazione della conformità dell'accordo a norme imperative e all’ordine pubblico
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
1) entro 10 giorni dalla sottoscrizione – trasmissione alla Procura della Repubblica con
richiesta di nullaosta o autorizzazione;
2) L'istanza e i documenti allegati devono essere presentati da uno solo degli avvocati che hanno assistito le parti nella convenzione (o da un loro delegato);
3) entro 10 giorni dal ricevimento del nullaosta o dell'autorizzazione, ovvero dal provvedimento del Presidente del Tribunale – trasmissione all'ufficiale dello stato civile, ove venne trascritto il matrimonio, registrata la unione civile o iscritta la convivenza, della copia autenticata dall'avvocato/i munito delle certificazioni di cui all'art 5 co. 2 D.L. n. 132/2014 “autografia delle firme e la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico”;
Lo può fare un solo avvocato munito di delega dell'altro e fotocopia tessera albo COA
- trasmissione: formale notifica - deposito materiale cartaceo (a mani o con racc.)- a mezzo PEC
il mancato rispetto di detto termine comporta la sanzione amministrativa pecuniaria di
competenza del Comune in cui devono essere eseguite le annotazioni di legge
ADEMPIMENTI SUCCESSIVI
4) deposito degli accordi di negoziazione assistita presso il CNF
Al fine di fornire dati certi sul flusso degli stessi, così da assolvere all'obbligo di monitoraggio di cui all'art.11, comma secondo, del d.l. n.132/2014.
Gestionale per il deposito
Il Consiglio Nazionale Forense ha accesso soltanto a dati numerici e anonimi, inerenti la quantità di accordi depositati e le materie oggetto degli stessi, senza possibilità alcuna di prendere visione dei dati sensibili ivi contenuti ovvero del testo stesso degli accordi.
L’utilizzo del gestionale da parte degli avvocati è subordinato alla preliminare adesione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza.
La natura negoziale dell'accordo Validità e limiti
La validità degli accordi trovano dei limiti:
Diritti inderogabili
Principi fondamentali del diritto di famiglia
- prevalente tutela degli interessi della prole
- divieto di lesione dei diritti indisponibili: il diritto agli alimenti, quelli connessi allo status di coniuge (previdenziali e successori)
Nullità:
- clausola che vanifichi i doveri sanciti dagli artt. 147 (obbligo di mantenere, istruire ed educare la prole) e 148 c.c. (concorso negli oneri)
- clausola limitativa dei legami personali tra genitore e minore o tra minore e terzi;
- clausola che contenga la rinuncia a quanto necessario a provvedere alle esigenze della prole;
- clausola che escluda la rivalutazione dell'assegno di mantenimento o ne preveda l'adeguamento in misura inferiore agli indici legali;
- invalida la clausola in cui il mantenimento avvenga in unica soluzione con l'esclusione della possibilità di proporre altra domanda a contenuto economico al mutare delle circostanze di fatto (indisponibilità del diritto agli alimenti sopravvive anche tra coniugi separati ex art. 433 c.c., e anche per il coniuge cui la separazione è stata addebitata)
Applicabilità delle norme del regime contrattuale fra cui:
- revocatoria ordinaria e fallimentare (carattere oneroso dell'accordo)
- norme in tema di vizi della volontà e capacità delle parti (ammissibilità dell'azione di annullamento contro il decreto di omologa ex art. 1427 e ss. x.x. - xxxxxx xx xxx. 000 x.x.x.) x xxxxxxxxxxx (xxx. 123 x.x. xxx. 0000 x .x.) (Xxxx. n. 7450/2008 – Trib. Foggia, 1.02.2012 n. 129)
L. 206/2021 Art. 1 c. 4, lettera u)
La delega al Governo per l’adozione dei decreti legislativi entro
un anno dalla data di entrata in vigore della legge
TRASFERIMENTI IMMOBILIARI
Modifica all’articolo 6 del d.l. 132/2014 prevedendo espressamente che, fermo il principio di cui al comma 3 del medesimo articolo, gli accordi raggiunti a seguito di negoziazione assistita possano contenere anche patti di trasferimenti immobiliari con effetti obbligatori
L. 206/2021 Art. 1 c. 4, lettera u)
UNA TANTUM DIVORZILE
Disporre che nella convenzione di negoziazione assistita il giudizio di congruità previsto dall’art. 5, ottavo comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898, sia effettuato dai difensori con la certificazione dell’accordo delle parti
Nell'accordo si dà atto che gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori. Nel caso in cui l’accordo prevede la corresponsione di assegno divorzile in unica soluzione, la valutazione di equità di cui all’articolo 5, ottavo comma, della legge 1 dicembre 1970, n. 898, viene effettuata dagli avvocati, i quali ne danno atto nel testo dell’accordo.
WWW. XXXXXXX.XXX
L. 206/2021 Art. 1 c. 4, lettera u)
ARCHIVIO
Prevedere che gli accordi muniti di nulla osta o di autorizzazione siano conservati, in originale, in apposito archivio tenuto presso i Consiglio dell’ordine degli avvocati di cui all’articolo 11 del d.l. n. 132 del 2014, che rilasciano copia autentica dell’accordo alle parti, ai difensori che hanno sottoscritto l’accordo e ai terzi interessati al contenuto patrimoniale dell’accordo stesso
Art. 11
1. I difensori che sottoscrivono l’accordo raggiunto dalle parti a seguito della convenzione sono tenuti a trasmettere copia al Consiglio dell’ordine circondariale del luogo ove l’accordo è stato raggiunto, ovvero al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
2. Con cadenza annuale il Consiglio nazionale forense provvede al monitoraggio delle procedure di
negoziazione assistita e ne trasmette i dati al Ministero della Giustizia.
2 bis. Il Ministro della giustizia trasmette alle Camere, con cadenza annuale, una relazione sullo stato di attuazione delle disposizioni di cui al precedente capo, contenente in particolare, i dati trasmessi ai sensi del comma 2, distinti per tipologia di controversia, unitamente ai dati relativi alle controversie iscritte a ruolo nell’anno di riferimento, a loro volta distinti per tipologia.
L. 206/2021 Art. 1 c. 4, lettera u)
SANZIONE
Prevedere l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria a carico dei difensori che violino l’obbligo di trasmissione degli originali ai Consigli dell’ordine degli avvocati, analoga a quella prevista dal comma 4 dell’art. 6 del d.l. N. 132/2014
d.d.l. AS 1662
All’avvocato che viola l’obbligo di cui al comma 1 è applicata la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 ad euro 10.000. Alla irrogazione della sanzione di cui al periodo che precede è competente, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, il prefetto del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine di cui al comma 1.
L. 206/2021 Art. 1 c. 4, lettera u)
TRASMISSIONE ACCORDO
Adeguare le disposizioni vigenti quanto alle modalità di trasmissione
dell’accordo
Possibile previsione di modalità di ordine tecnico: Pec - posta – deposito telematico (Procura-Comune- COA)
Termini per la trasmissione
L. 206/2021 Art. 1 c. 4
Ulteriori principi e criteri direttivi per modifiche alla procedura di mediazione e della negoziazione assistita
Lettera a)
Estensione del patrocinio a spese dello Stato
Lettera b)
Adozione di un testo unico degli strumenti complementari alla giurisdizione (TUSC) volto a raccogliere le disposizioni che disciplinano procedure stragiudiziali di risoluzione delle controversie
Lettera p)
Possibilità dello svolgimento anche con modalità telematica e collegamenti
da remoto
WWW. XXXXXXX.XXX - XXX.XXXXXXXX000.XX