Contract
SCHEMA GENERALE DI CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI SEGRETERIA DIDATTICA E ORGANIZZATIVA PER PROGETTI DI CORSI DI ALTA FORMAZIONE GESTITI DA FONDAZIONE ALMA MATER A.A. 2016/2017 CIG: 6920863CCF 1 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO Il rapporto contrattuale derivante è disciplinato dalle norme del D.lgs. 50/2016 e dalle Linee guida per gli acquisti di beni e servizi della Fondazione e, per quanto non disciplinato, dalle norme del Codice Civile. 2 - VALORE DEGLI ALLEGATI Formano parte integrante del contratto e non sono materialmente allegati al contratto il Capitolato speciale d’oneri, l’offerta tecnica, la polizza di responsabilità civile n. ……. del emessa da …………………….. e la cauzione definitiva n. …….. del …………….. emessa da ……………………... 3 - VALORE CONTRATTUALE L’importo massimo complessivo presunto del presente contratto è pari a euro IVA esclusa per lo svolgimento di tutte le iniziative di cui al punto 2, determinato dalla sommatoria degli importi massimi offerti in sede di offerta economica per ciascuna iniziativa didattica. L’efficacia del presente contratto e dell’avvio dei servizi oggetto della prestazione è subordinata all’attivazione delle iniziative formative (master e corsi di cui al punto 4). La mancata attivazione di una singola iniziativa formativa non pregiudica l’avvio del servizio sulle restanti iniziative attivate. | |||
4 – OGGETTO | |||
Acquisizione dei servizi di segreteria didattica e organizzativa per progetti di corsi di alta formazione gestiti da Fondazione Alma Mater per A.A. 2016/2017. In particolare, sono richiesti servizi di supporto al Direttore del Master, al Comitato proponente, al Consiglio Scientifico e al Collegio dei Docenti. L’oggetto del servizio sono le attività relative a servizi di segreteria didattica e organizzativa delle seguenti iniziative formative: | |||
Titolo Master/Corso | |||
1 | Alimentazione ed educazione alla salute | ||
2 | Controllo ambientale e prevenzione dei rischi per la salute | ||
3 | Posturologia | ||
4 | Esperto in sani stili di vita | ||
5 | Agricoltura biologica | ||
Le attività di dettaglio oggetto del servizio sono meglio specificate nel capitolato speciale d’oneri. | |||
5 – DURATA | |||
Il contratto avrà una durata di 24 mesi a decorrere dalla data di avvio del servizio o dalla data di avvio dell’esecuzione anticipata del servizio di cui al seguente articolo 6. 1 |
6 – AVVIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO
La Fondazione si riserva la facoltà di ordinare l'avvio delle prestazioni oggetto del contratto derivante dall’aggiudicazione, nelle more della stipulazione dello stesso, ai sensi dell’art. 32, comma 8, D.Lgs. 50/2016
In tal caso l’Appaltatore assume l’obbligo di dare immediato adempimento. In caso di mancata successiva stipulazione del contratto l’Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento delle spese sostenute per l’esecuzione delle attività ordinate, valutate secondo i prezzi indicati nell’offerta.
7 - V A R I A N T I E O P Z I O N I A L C O N T R A T T O
E’ fatta salva per la Fondazione la facoltà di procedere, qualora ricorrano i necessari presupposti di fatto e di legge, ad ordinare servizi analoghi per un ammontare massimo complessivo di Euro 32.520,00 = IVA esclusa, ai sensi dell’art. 63, comma 5, D. Lgs. 50/2016
La Fondazione può introdurre quelle varianti al contratto di carattere non sostanziale che a suo insindacabile giudizio ritiene opportune, con l’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dall’art. 106, D.Lgs 50/2016.
Non costituiscono varianti gli interventi in aumento o in diminuzione disposti dal Direttore del corso e/o da FAM per assicurare il miglioramento o la migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, sempre che gli stessi siano contenuti entro un importo non superiore al cinque per cento e trovino copertura nella somma stanziata per l’esecuzione della prestazione.
8. FATTURAZIONE E PAGAMENTI
Il servizio dovrà essere fatturato con riferimento alle singole iniziative. Per ogni iniziativa la fatturazione si articolerà in quattro tranches, di cui la prima pari al 35% del valore contrattuale delle singole iniziative al 31 maggio 2017, la seconda pari al 35% al 31 luglio 2017, la terza pari al 20% al 30 novembre 2017 e la quarta pari al 10% al termine delle attività a titolo di saldo e sarà erogata comunque solo alla conclusione delle attività di rendicontazione finanziaria delle singole iniziative.
I singoli pagamenti saranno subordinati:
ad autorizzazione del Direttore del corso per quanto concerne le verifiche di cui ai punti 5 e 6 del presente capitolato;
all’avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell’Università di Bologna;
all’esito positivo del procedimento di verifica di conformità di cui al punto 6 e alla regolarità contributiva verificata da FAM tramite la richiesta di rilascio agli Enti competenti del Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC).
Le fatture dovranno essere intestate ed inviate a Fondazione Alma Mater – Via delle Belle Arti n. 42 – 40126 – Bologna e dovranno recare l’indicazione del codice CIG assegnato al contratto di appalto e l’indicazione delle iniziative didattiche di riferimento.
L'impresa deve comunicare a FAM prima della stipula del contratto gli estremi del conto corrente dedicato (codice IBAN, intestazione, istituto bancario) su cui accreditare il corrispettivo contrattuale.
La cessazione e la decadenza dall'incarico dell'Istituto sopra designato, per qualsiasi causa avvenga, deve essere tempestivamente notificata a FAM la quale non assume alcuna responsabilità per i pagamenti eseguiti a Istituto non più autorizzato a riscuotere.
FAM provvede ai pagamenti entro 60 giorni dalla data di ricevimento delle suddette fatture, previa dichiarazione di conformità e regolare esecuzione delle prestazioni effettuata dal Direttore. La decorrenza del predetto termine di pagamento sarà sospeso in caso di non avvenuto trasferimento dei fondi da parte dell’Università di Bologna, previa notificazione all’Appaltatore.
Eventuali rilievi e contestazioni concernenti le modalità di fatturazione ovvero la regolare esecuzione del servizio, notificati all’Appaltatore a mezzo raccomandata AR, telefax o PEC, determinano la sospensione del termine di pagamento, relativamente alla/e fattura/e contestata/e fatta salva la facoltà di FAM di avvalersi della disposizione di cui al successivo art. 10. La sospensione del termine di pagamento delle fatture si intenderà cessata a decorrere dalla data della dichiarazione del Direttore del corso notificata a FAM e all’operatore economico attestante l’avvenuto adempimento da parte dell’Appaltatore. |
9. PENALITÀ E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO |
Le penali sono applicabili per mancato rispetto delle condizioni di erogazione dei servizi previsti nel presente capitolato. In caso di ritardo nell’avvio del servizio rispetto al termine contrattualmente stabilito FAM si riserva la facoltà di applicare una penale giornaliera di Euro 80,00. Per quanto concerne le violazioni e le inadempienze che si risolvono in una non corretta esecuzione del servizio, FAM potrà applicare le seguenti penali: - danni arrecati dal personale impiegato dal gestore: FAM applicherà una penale pari al 20% dell'ammontare del danno, oltre al relativo addebito delle spese sostenute per le riparazioni; - esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto: l’infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' Art.1456 C. C., salve le comunicazioni alle Autorità Competenti; - interruzione del servizio per cause diverse dalla forza maggiore e non comunicate per iscritto dall’impresa aggiudicataria con regolare preavviso: nel caso di prima infrazione, FAM applicherà una penale di Euro 225,00=, nel caso di una seconda infrazione, la stessa costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.; - mancato rispetto degli altri adempimenti previsti dal presente capitolato: FAM, per ogni disservizio riscontrato, potrà applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempienza e quantificata a insindacabile giudizio di FAM, da un minimo di Euro 225,00= ad un massimo di Euro 750,00. FAM si riserva, comunque, in caso di constatata applicazione di 3 penali, per mancato o irregolare adempimento del servizio o nell'ipotesi di reiterati inadempimenti, irregolarità o negligenze nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio, indipendentemente da qualsiasi contestazione, di procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 1456 C.C., con semplice provvedimento amministrativo, con conseguente esecuzione del servizio in danno dell’impresa aggiudicataria inadempiente ed incameramento della cauzione a titolo di penalità ed indennizzo, salvo il risarcimento per maggiori danni. Per ritardi eccedenti i limiti sopra indicati la FAM avrà la facoltà di risolvere il contratto (di diritto previa diffida ad adempiere entro quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ai sensi degli art. 1454 e 1455 C.C.) con conseguente incameramento della cauzione, fatte salve le penali già stabilite e l’eventuale esecuzione in danno. Nel caso di esecuzione del contratto con utilizzo di personale non regolarmente assunto la FAM applicherà - per una prima infrazione - una penale di Euro 5.165,00 per ogni persona non in regola; la seconda infrazione costituirà oggetto di clausola risolutiva espressa, ai sensi dell' art.1456 C. C.. FAM ha facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, oltre che nelle suddette ipotesi, nei seguenti casi: - frode nell’esecuzione del servizio; - inadempimento grave e reiterato alle disposizioni del RUP del contratto riguardanti le modalità di esecuzione del servizio; - stato di insolvenza della impresa aggiudicataria riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e lo svolgimento del contratto; - revoca, decadenza, annullamento delle autorizzazioni prescritte da norme di legge di cui al presente capitolato; |
- manifesta incapacità nell'esecuzione del servizio appaltato; - mancata osservanza delle disposizioni da attivare in casi di emergenza, in aderenza ai piani appositamente predisposti; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, del regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - mancato rispetto della normativa in materia di assunzione del personale e di sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs.81/08; - cessione anche parziale del contratto; - mancata sostituzione delle unità di personale che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivi di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro; - fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta; - qualora l'impresa aggiudicataria non sia in grado di provare, in qualsiasi momento, la copertura assicurativa - violazione di particolare gravità degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito di FAM. L'importo delle penali applicate sarà trattenuto sul pagamento del mese successivo o sull’importo cauzionale (con conseguente obbligo dell'impresa di provvedere nel termine massimo di 5 giorni dalla richiesta di FAM alla reintegrazione del suddetto deposito), indipendentemente da qualsiasi contestazione. L’impresa dovrà comunque risarcire FAM di qualsiasi danno diretto e indiretto che possa comunque derivare dall’inadempienza dell’impresa stessa. 11. XXXXX E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE INERENTI IL PERSONALE Per adempiere alle prestazioni l’Impresa si avvarrà di personale regolarmente assunto operante sotto la responsabilità esclusiva dell’impresa medesima. L’impresa dovrà impegnare personale di assoluta fiducia e di provata riservatezza che dovrà astenersi dal manomettere e prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza non attinenti alle attività di competenza, ovunque posti. Prima dell’avvio del servizio l’impresa dovrà comunicare al RUP l’elenco nominativo del personale che sarà adibito al servizio. |
12. RISPETTO DELLE NORMATIVE VIGENTI |
L’impresa deve osservare nei riguardi dei propri dipendenti e/o collaboratori, nell’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, tutte le leggi, i regolamenti e le disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza ed assistenza sociale. Deve, altresì, applicare nei confronti dei propri dipendenti, nell’esecuzione del servizio oggetto dell’affidamento, un trattamento economico e normativo non inferiore a quello risultante dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i lavoratori del settore, sottoscritto dalle Organizzazioni Imprenditoriali e dei Lavoratori comparativamente più rappresentative, anche se non sia aderente alle Organizzazioni che lo hanno sottoscritto, o abbia da esse receduto, e indipendentemente dalla sua forma giuridica, dalla sua natura, dalla sua struttura e dimensione e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica e sindacale, nonché un trattamento economico complessivamente non inferiore a quello risultante dagli accordi integrativi locali in quanto applicabili. È tenuto altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza, fino alla loro sostituzione. Qualora FAM accerti che l’impresa si è avvalsa, per l'esecuzione del contratto, di personale non assunto regolarmente secondo le norme vigenti in materia, saranno applicate le penalità e le eventuali modalità di risoluzione previste dal presente schema di contratto. |
FAM provvederà in ogni caso a segnalare il fatto alle autorità competenti all'irrogazione delle sanzioni penali e delle misure amministrative previste dalle norme in vigore. L’impresa deve osservare le disposizioni in materia di sicurezza del lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., nonché le disposizioni in materia di assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro. |
13. RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE |
Ogni responsabilità inerente all’esecuzione del servizio fa interamente carico all'Appaltatore. In questa responsabilità, oltre a quelle meglio descritte in altri articoli del presente schema di contratto, sono comprese: - la responsabilità per danni cagionati ai beni o personale di FAM; - la responsabilità per gli infortuni del personale addetto al servizio (che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito); - la responsabilità per danni cagionati a terzi, a beni di terzi, al personale di FAM o a beni di FAM da parte dell'Appaltatore stesso, in proprio o tramite il proprio personale dipendente, nel corso dell'espletamento del servizio. I danni arrecati colposamente dall'Appaltatore alla proprietà di FAM saranno contestati per iscritto; qualora le giustificazioni non siano accolte e l'Appaltatore non abbia provveduto al ripristino nel termine prefissato, FAM si farà carico della riparazione, addebitando la spesa relativa all'Appaltatore ed irrogando altresì una penale pari al 10% dell'ammontare del danno. L'accertamento dei danni sarà effettuato dal RUP o suo delegato alla presenza di delegati dell'impresa; qualora la stessa non manifesti la volontà di partecipare, il RUP o suo delegato provvederà autonomamente, alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni. L' Appaltatore, con effetti dalla data di decorrenza del contratto, si obbliga a stipulare con primario assicuratore e a mantenere in vigore per tutta la durata del presente contratto, un’adeguata copertura assicurativa, contro i rischi di: Responsabilità Civile verso Terzi (RCT): per danni arrecati a terzi (tra cui l’Università e gli studenti dell’Università) in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all’attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con un massimale unico non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00). Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro (RCO): per infortuni sofferti da prestatori di lavoro addetti all’attività comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata con un massimale per sinistro/anno non inferiore a euro 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) e per persona euro 1.000.000,00 (unmilione/00). Tenere indenne FAM dai danni eventualmente non coperti in tutto o in parte dalle predette polizze assicurative. La polizza deve essere stipulata ed esibita a FAM entro la data di avvio del servizio ed essere valida per tutta la durata dello stesso. Resta tuttavia inteso che: i massimali sopra riportati non rappresentano il limite del danno da risarcirsi da parte dell’Appaltatore per il quale, nel suo valore complessivo, risponderà comunque egli stesso; FAM, con esplicita clausola, sarà costituita beneficiaria della polizza fino a concorrenza del danno da essa subito, relativamente ai danni diretti e/o indiretti causati a FAM stessa, restando fermo l’obbligo del soggetto stipulante la polizza di pagare alle scadenze i relativi premi; nella polizza dovrà essere stabilito che non potranno avere luogo diminuzioni o storni di tutti i rischi connessi all’esercizio sia nei confronti dei terzi sia nei confronti di FAM; l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale per FAM e, pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado |
di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto ai sensi del successivo art. 18, con conseguente ritenzione della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito; l’operatività o meno delle coperture assicurative non esonera l’Appaltatore dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti. In caso di operatore economico straniero, il fideiussore dovrà essere autorizzato ad operare in Italia. | ||||
14. RESPONSABILI | ||||
Il Responsabile Unico del Procedimento è individuato nella persona del Responsabile dell’Area Amministrazione, dott.ssa Xxxx Xxxx Xxxxx. I responsabili tecnici dei Progetti formativi sono individuati nelle persone dei Direttori dei corsi e specificamente: | ||||
Progetto | Responsabile del Progetto | |||
1 | Alimentazione ed educazione alla salute | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Reggiani | ||
2 | Controllo ambientale e prevenzione dei rischi per la salute | Prof.ssa Xxxxx Xxxxxx | ||
3 | Posturologia | Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx | ||
4 | Esperto in sani stili di vita | Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx Reggiani | ||
5 | Agricoltura biologica | Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxx | ||
La società si impegna a comunicare, entro 10 gg. dall’avvio del servizio, il nominativo di un proprio responsabile per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente appalto. Tale responsabile svolgerà il ruolo di interfaccia con i soggetti coinvolti. | ||||
15. CESSIONE DEL CONTRATTO SUBAPPALTO E CESSIONE DEI CREDITI | ||||
E' vietata la cessione totale o parziale del contratto, a pena di nullità ai sensi dell’art 105, comma 1, D.lgs. 50/2016 salvo quanto previsto dall’art. 106, comma 1, lettera d), n. 2), D.Lgs. 50/2016.. In considerazione delle peculiarità del servizio in questione, non è consentito all’aggiudicatario il subappalto del servizio, nemmeno in forma parziale. Ogni e qualunque infrazione alla presente clausola comporta automaticamente la risoluzione del contratto e l’incameramento della cauzione, senza pregiudizio di ogni azione per i danni derivanti a FAM. Nei casi previsti dagli artt. 106, comma 1, lettera d), n. 2), e 106, comma 13, D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni in essi contenute. | ||||
16. GARANZIE DI ESECUZIONE | ||||
A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'aggiudicatario deve costituire, prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel disciplinare di gara, un deposito cauzionale definitivo corrispondente al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale netto. L’Appaltatore ha costituito, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva di Euro …………………………., mediante polizza n. …………………………. emessa il da …………………….. 6 |
Detta garanzia deve espressamente prevedere: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 c.c., la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e quale Xxxx competente quello dell’Autorità giudiziaria dove ha sede Fondazione Alma Mater. La garanzia definitiva è svincolata progressivamente secondo quanto definito dall’articolo 103 comma 5, D.Lgs. 50/2016. L’ammontare residuo verrà svincolato al momento del rilascio del certificato di regolare esecuzione finale. 17 - CLAUSOLA SOCIALE L’appaltatore si impegna all’utilizzo in via prioritaria degli stessi operatori della precedente ditta affidataria, nell’ottica del mantenimento dei livelli occupazionali e le condizioni contrattuali per il periodo di durata del servizio, a condizione che il numero e la qualifica degli stessi siano armonizzabili con l’organizzazione di impresa della ditta aggiudicataria e con le esigenze tecnico – organizzative previste per l’esecuzione del servizio. |
18. SPESE CONTRATTUALI |
Il presente contratto è redatto in modalità elettronica ai sensi dell’art. 32, comma 14, D. Lgs. 50/2016 e sottoscritto dalle Parti con firma digitale valida alla data odierna e a norma di legge. Tutte le spese inerenti all'aggiudicazione e alla stipulazione del presente contratto sono interamente a carico dell’Affidatario. L’imposta di bollo è a carico dell’Affidatario e al versamento all’erario provvede Fondazione Alma Mater ai sensi del DM 17/6/2014 art. 6 con modalità esclusivamente telematica. 19. FORO COMPETENTE Per tutte le controversie comunque attinenti all’interpretazione o all’esecuzione del contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna. 20. TRATTAMENTO DATI PERSONALI L’aggiudicatario è responsabile del trattamento dei dati personali di FAM dei quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell'esecuzione del contratto. Tali dati quindi potranno essere utilizzati esclusivamente per le finalità strettamente connesse all'esecuzione del presente contratto. L’impresa si impegna a comunicare i nominativi dei soggetti incaricati del trattamento dei dati personali a FAM prima della stipula del contratto. |
21. TRACCIABILITÀ |
L’Appaltatore assume, a pena di nullità assoluta, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 L. 136/2010 e s.m.i. Il contratto si risolverà di diritto ex. art. 1456 c.c. in tutti i casi in cui, le transazioni, relative alla commessa in oggetto, sono state eseguite senza avvalersi di banche o della Società Poste Italiane. 7 |