Accordo regionale interconfederale
Accordo regionale interconfederale
Il giorno 23 luglio 1990 in Bologna
tra
le Confederazioni regionali Artigiane dell’Xxxxxx Xxxxxxx:
– CNA - rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx presidente regionale assistito da Xxxxx Xxxxxxx segretario regionale, Xxxxx Xxxxx responsabile regionale Dipartimento Sindacale regionale e Xxxxxxxxxx Xxxxxxx responsabile regio- nale Sezione Contrattualistica;
– Confartigianato - rappresentata da Xxxxx Xxxxxxxxxx e Xxxxxx Xxxxxxxx pre- sidente e vice-presidente regionali assistiti da Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx segreta- rio regionale, Xxxxx Xxxxxxx e Xxxxxxxx Xxxxxxx;
– CASA - rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxxxx presidente regionale, Xxxxxxxx Xxxxxxxx segretario regionale, Xxxxxxxx Xxxxxx segretario provinciale di Forlì;
e
le Confederazioni Sindacali regionali dell’Xxxxxx Xxxxxxx:
– CGIL - rappresentata da Xxxxxxxx Xxxxxxx segretario generale, Xxxxxx Xxxxxxxx segretario generale aggiunto, Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx segreteria regio- nale, Xxxxxxxx Xxxxxx della Camera del Lavoro di Bologna, Xxxxxxxxx Xxxxxxx della Camera del Lavoro di Reggio Emilia, Xxxxxx Xxxxxxxxx, segreteria regionale Filtea;
– CISL - rappresentata da Xxxxx Xxxxxxx segretario generale, Xxxxxxxx Xxxxxx- xxx segretario regionale, Xxxxxx Xxxxxxxx Ust di Modena, Xxxxxx Xxxxxx segretario regionale Filta, Xxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxx di Ravenna;
– UIL - rappresentata da Xxxxxx Xxxxxxx segretario generale, Xxxxx Xxxxxxx segretario aggiunto, Xxxxxx Xxxxxxx segreteria regionale, Xxxxx Xxxxxxxx della categoria UILM, Xxxxxxxxx Xxxxx della Camera Sindacale di Ravenna.
Si è convenuto quanto segue per l’applicazione nella regione Xxxxxx Roma- gna dell’Accordo Interconfederale nazionale del 21/07/1988 e per dare vita all’ente bilaterale regionale in applicazione dell’articolo 4 dell’Accordo Interconfederale del 21/12/1983.
Bologna, 23 luglio 1990
Fondo di integrazione al reddito
In base a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale del 21/07/1988 (fir- mato il 4/5/1989) viene costituita, fra le parti firmatarie, una commissione paritetica per la gestione del fondo di sostegno al reddito previsto dall’Ac- cordo stesso. Tale commissione opererà nell’ambito delle attività previste dall’ente bilaterale emiliano-romagnolo, qualora sia costituito.
Permangono ferme le condizioni previste ai punti 3 e 4 dell’Accordo Inter- confederale nazionale per quanto riguarda la casistica e la suddivisione delle quote: otto ore per i lavoratori, due ore per gli imprenditori.
Le parti concordano nell’allargare la casistica relativa alle sospensioni dal lavoro di cui al punto 7, nelle ipotesi di:
1) sospensioni derivate da ristrutturazioni aziendali e processi di innovazio- ne tecnologica interni all’impresa;
2) sospensioni derivate da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sul luogo di lavoro.
Analogamente le parti concordano di allargare la casistica di prestazioni per gli imprenditori artigiani di cui al punto 16 nei casi di:
– ristrutturazioni e processi di innovazione tecnologica interni all’impresa;
– interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sul luogo di lavoro.
Le parti, per quanto possibile, intendono dare copertura a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale ai punti 7 e 16, relativi al fondo sostegno al reddito e come sopra integrati, avvalendosi dell’intervento di compagnie di assicurazione come previsto dal punto 20 dell’A.I..
Per quanto non assicurabile e nel caso in cui i premi pattuiti risultino inferio- ri alle somme effettivamente a disposizione del fondo, la differenza verrà uti- lizzata innanzi tutto per le finalità previste ai punti 7 e 16 di cui sopra.
In relazione alle competenze delle quote dei lavoratori (punto 7) si conviene:
- la durata massima dei periodi coperti di intervento, salvo diversa regola- mentazione derivante da esigenze di carattere assicurativo, è fissata in 72 giornate lavorative, comprensive del sabato, da conteggiarsi nell’arco dei 12 mesi (anno mobile). Il trattamento vale per i lavoratori dipendenti delle imprese che sono in regola con il versamento dei contributi al fondo.
Ai sensi dell’art.21 dell’Accordo Interconfederale, esaurite le finalità dei due fondi relativi ai punti 7 e 16 integrati come sopra, con cui s’intende dare piena attuazione all’Accordo Interconfederale, le parti concordano che in presenza di fondi residui questi vengano utilizzati per attivare interventi indi- rizzati a migliorare l’ambiente, la sicurezza sul lavoro ed eventualmente con incentivi per accrescere lo studio e la professionalità di giovani e tecnici e progetti aziendali fortemente significativi. I progetti dovranno essere riferiti prioritariamente ai settori maggiormente a rischio. Il bacino territoriale indi- viduato nel presente Accordo, quale sede reale di relazioni sindacali, può esprimere un parere di merito sui singoli progetti indirizzandolo alla com- missione regionale che gestisce il fondo. Le parti convengono che le ulteriori finalità sopra individuate in aggiunta a quanto previsto dall’Accordo Inter- confederale, consentano una qualificazione dell’impresa artigiana che passa attraverso una migliore qualità del lavoro, una più elevata professionalità delle maestranze e delle relazioni sindacali più radicate e costruttive e a que- sto fine si prevede la copertura di spese previa documentazione fino a un massimo dell’80%. Siccome le risorse per l’erogazione dei contributi per gli ulteriori interventi sono condizionate sia dai versamenti annuali che dalle altre voci previste dall’Accordo, i progetti, le richieste, ecc. , saranno valu-
tati alla fine di ogni esercizio finanziario annuale e visto che il tema in oggetto è di grande interesse sociale e di qualità del lavoro e della vita, le parti convengono che su questa area di intervento si possa accedere a contri- buti pubblici, in particolare alla Regione Xxxxxx Xxxxxxx.
Data la complessità di analisi, di valutazione tecnico-scientifica sui progetti, le parti, di comune accordo, possono individuare come consulenti: medici, tecnici di strutture specializzate, pubbliche o private.
Per la definizione delle quantità e delle loro metodologie gestionali dei fondi, si rimanda al Regolamento che fa parte integrante del presente Accor- do.
Regolamento
Le parti concordano di fissare con il presente Regolamento alcuni elementi fondamentali per la gestione di fondi, rimandando alle parti di definire entro il 30/6/1990 gli ulteriori elementi per una più completa stesura del Regola- mento stesso.
In relazione al punto 7 le provvidenze da aggiornarsi annualmente e le moda- lità di erogazione verranno fissate, secondo le disponibilità, dalla commis- sione regionale paritetica per la gestione del fondo.
Fin da ora si fissano le ripartizioni temporali:
– primi 25 giorni
– dal 26° al 50° giorno
– dal 51° al 72° giorno.
Le cifre che verranno fissate sono da intendersi corrisposte a titolo risarci- torio; le parti convengono di adire le procedure previste per l’applicazione della disoccupazione ordinaria.
Per gli apprendisti le cifre verranno proporzionalmente ridotte dalla commis- sione regionale sopra richiamata.
Per le parti residue, qualora siano esaurite in toto le competenze previste dal- l’Accordo Interconfederale nazionale integrato dalle finalità dell’Accordo Interconfederale regionale, i campi di intervento riguardano:
A) check-up aziendale e/o di bacino e/o di settore o attività specifiche di bo- nifica per l’individuazione di settori a rischio su cui intervenire concretamente;
B) attività di formazione, informazione, documentazione sulla prevenzione, igiene del lavoro e sicurezza;
C) visite mediche preventive, analisi cliniche dei lavoratori e degli imprendi- tori supplettive a quelle previste dalle norme di legge e contrattuali;
D) interventi di formazione professionale rivolti ad aree di lavoratori con dif- ficoltà di inserimento e reinserimento nell’attività lavorativa;
E) progetti che contemplino interventi strutturali e/o l’acquisto di apparec- chiature, aggiuntivi anche qualitativamente a quelli necessari l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa vigente (l’impresa, unitamente ai lavoratori, può chiedere l’intervento del fondo perché quest’ultimo concorra a coprire parzialmente le spese d’investimento sostenute);
F) i contributi per brevetti di imprese artigiane emiliano-romagnole in regola con i versamenti al fondo, riguardanti la sicurezza, l’igiene, ecc...;
G) contributi per borse di studio, per ricerche o tesi di laurea, riguardanti aree specifiche della medicina del lavoro, della sicurezza, ecc...
Va precisato che per l’attività di formazione, riferita al punto B), a carico del fondo, il salario è previsto al 100%.
Gli interventi sopra citati possono essere richiesti a strutture o enti specializ- zati, pubblici e privati.
Avranno particolare attenzione gli interventi riguardanti:
– campi specifici (fumi, rumori, ecc...);
– di settore (galvanotecnici, metalmeccanica di produzione, ecc...);
– di area o bacino.
Ciò per privilegiare una progettualità chiara, concreta e finalizzata alla pre- venzione e alla conoscenza.
Per gli interventi A, B, C, D, il fondo interverrà prioritariamente e coprirà le spese, previa documentazione, fino a un massimo dell’80%. La restante quota sarà posta a carico delle singole imprese e dei lavoratori delle stesse secondo accordi intervenuti antecedentemente alla richiesta di intervento.
Per i versamenti vedi allegato A.
Allegato A
Relativamente alla decorrenza del presente Accordo per la parte riguardante i versamenti e le quantità da stabilire le parti convengono:
– in ottemperanza a quanto previsto dall’Accordo Interconfederale viene stabilito come punto di riferimento per il calcolo della quota oraria relativa al fondo di solidarietà il 3° livello del CCNL-TAC relativamente alle voci “paga base”, “contingenza”, arrotondate alle 1.000 lire superiori con aggior- namento annuale.
Per il 1990 la quota oraria viene stabilita in L. 8.000.
La quota per ogni dipendente per il 1989 viene convenuta in L. 60.000 com- prensiva della quota per le relazioni sindacali (L. 7.500) che sarà versata al fondo preposto. La riscossione avverrà entro il mese di Novembre 1990.
Dal 1990 in poi le quote relative al fondo relazioni sindacali saranno raccolte attraverso la convenzione INPS, se attivata, nei tempi e con le modalità pre- viste dalla stessa.
Le quote relative al fondo di sostegno al reddito per il 1990 saranno raccolte nel mese di Maggio e Novembre dell’anno successivo e rapportate al numero dei dipendenti in forza al 31/12/1990. Con lo stesso metodo e cadenze tem- porali si opererà per gli anni successivi.
Per le aziende che hanno espletato la propria attività durante tutto il 1989 e che non abbiano per qualsiasi motivo corrisposto al fondo quanto previsto per tale anno sarà applicata una quota di ingresso di L. 50.000 per ogni dipendente.
Delegati sindacali
Premessa
Le parti riconfermano le disposizioni di cui agli artt.6 e 7 dell’Accordo Inter- confederale del 4 maggio 1989 in relazione ai rappresentanti sindacali, in particolare per quanto attiene all’unicità del modello di rappresentanza sin- dacale dei lavoratori e il periodo massimo di definizione della stessa.
Le parti, inoltre, concordano quanto segue:
1) Convenzione INPS
Le parti convengono che la convenzione nazionale Inps sia lo strumento otti- male per l’attivismo del fondo per le attività dei rappresentanti sindacali. Qualora non sia possibile tecnicamente tramite l’Inps con il modello DM 10 per il 1989 attivare il prelievo alle imprese artigiane che rientrano nelle sfere di applicazione dei CCNL artigiani, le parti intendono procedere regional- mente al prelievo, concordando congiuntamente modi e forme transitorie per l’anno 1989 anche nell’ambito dell’Ente Bilaterale in quanto costituito. Con l’avvio della convenzione Inps il prelievo è riferito all’anno in cui viene effettuato.
2) Platea
Le parti intendono attivare congiuntamente:
– incontri con la Direzione regionale INPS al fine di reperire i dati necessari per la gestione operativa;
– tutte le forme possibili di controllo e di verifica attraverso quegli strumenti documentativi forniti dagli enti, affinchè tutte le imprese rispettino le norme contrattuali presenti nell’Accordo Interconfederale recepito dai vari CCNL. Inoltre le parti, a tal fine si impegnano a far sì che i settori non coperti da CCNL o accordi regionali, relativi all’artigianato, nella presente trattativa, trovino modi e forme per una loro risoluzione recependo le forme e le dispo- sizioni del presente accordo.
3) Bacini
Le parti, nel rispetto del punto 6 dell’Accordo Interconfederale, ritengono che lo sviluppo delle relazioni sindacali nella nostra Regione passa anche attraverso una definizione dei bacini che meglio tenga conto delle relazioni esistenti. Viste le caratteristiche geografiche del nostro territorio, le parti ritengono di individuare e quindi avviare il presente Accordo sui seguenti bacini:
Piacenza - Parma - Modena - Bologna - Xxxxxxx - Xxxxx - Xxxxxxx - Xxxxxx - Xxxxxx Xxxxxx.
Inoltre, tenendo conto della forma sperimentale, le parti convengono di isti- tuire il bacino anche per il territorio di Cesena. Nel proseguo delle relazioni, le parti verificheranno e si confronteranno sullo sviluppo dei bacini indivi- duati in relazione all’evolversi economico-produttivo dell’artigianato.
Non prima di un anno effettivo di sperimentazione, si potranno attivare altre o diverse aree di bacino con caratteristiche da concordare, che meglio rispon- dano al divenire delle relazioni sindacali nell’imprenditoria artigiana nel contesto economico regionale.
4) Rapporto rappresentanti sindacali-fondo
Rimane fermo che il presente Fondo Regionale è gestito dalle OO.AA. e controllato dalle XX.XX.. Il Fondo contabilizza annualmente le quote per bacino di appartenenza e per settore.
Le XX.XX., secondo le modalità previste al punto 1 del Capitolo “Relazioni Sindacali” dell’Accordo Interconfederale del 21 luglio 1988, forniranno ogni anno alle OO.AA. l’elenco regionale dei rappresentanti sindacali suddivisi per organizzazione sindacale, per bacino ed inoltre se sono dipendenti di aziende artigiane, come previsto dall’Accordo, vanno definite, di ogni singo- lo bacino, modalità organizzative e temporali per l’esercizio dell’attività sin- dacale. La contabilizzazione di cui sopra avviene a consuntivo annuale; l’e- rogazione sulla base del periodo temporale di utilizzo avviene ai singoli sog- getti per il tramite delle rispettive XX.XX. regionali, sino comunque a con- correnza dell’ammontare del fondo.
L’erogazione potrà avvenire anche tramite acconti compatibilmente con le disponibilità del fondo.
NOTA A VERBALE
1) CGIL, CISL, UIL dichiarano che qualora i rappresentanti sindacali, comunicati dalle Organizzazioni Sindacali, sono dipendenti di aziende arti- giane, le Organizzazioni Sindacali potranno presentare alle aziende interes- sate – e per conoscenza alle Organizzazioni Artigiane – richiesta di aspetta- tiva anche di breve durata.
Durante tale periodo al lavoratore interessato sarà comunque garantita la conservazione del posto di lavoro e i trattamenti previsti dal 3° e 4° comma dell’art. 31 della Legge 300/70 - Statuto dei Lavoratori.
1a) Le Organizzazioni Artigiane nel prendere atto di quanto dichiarato dalle Organizzazioni Sindacali, individuano il quadro legislativo esistente quale unico punto per l’applicazione della normativa in oggetto.
2) CGIL, CISL, UIL confermano che, con il presente Accordo, non si è volu- to innovare il sistema contrattuale che prevede la titolarità delle categorie sui diritti sindacali e in via transitoria in attesa della prevista armonizzazio- ne in merito alla tutela del delegato, restano valide le normative previste dai contratti collettivi esistenti.
2a) Le OO.AA. firmatarie prendono atto della nota a verbale.
Settori scoperti
Tenuto conto della specificità del comparto artigiano, della sua caratterizza- zione legislativa e delle positive esperienze maturate in sede contrattuale, le parti convengono che la globalità delle imprese artigiane, riconosciute tali ai sensi della L. 443/85, e i lavoratori interessati devono poter contare su cer- tezze di applicazione contrattuale.
In questo spirito le XX.XX. e le XX.XX. dell’Xxxxxx Xxxxxxx con la stipula del presente accordo intendono estendere a tutto l’artigianato l’applicazione dei CCNL vigenti senza con ciò precludere la strada del raggiungimento di ulteriori specifiche intese.
Pertanto si conviene di applicare le seguenti normative:
1 - Per ogni raggruppamento della classificazione ISTAT oggi in vigore viene applicato il CCNL artigiano o Accordo regionale secondo una comune individuazione.
2 - Per alcuni specifici settori di seguito elencati si conviene di avviare una trattativa fra le singole categorie che esuli da quanto indicato dall’art.1.
Le parti firmatarie del presente accordo, nel caso in cui entro 6 mesi dalla data di stipula non sia stata raggiunta alcuna intesa fra le categorie, si impe- gnano a incontrarsi per dare copertura provvisoria al settore in attesa di una regolamentazione specifica.
Tale procedura va espletata entro il 30/9/1990, data oltre la quale l’applica- zione avverrà secondo i criteri del punto 1.
I settori individuati al momento sono i seguenti:
1) Marmo, lapidei e cave.
2) Cemento, calce e gesso.
3) Imprese di pulizia.
4) Alimentazione di servizio.
5) Acconciatura ed estetica.
6) Cartotecnici.
Le parti potranno individuare altri settori da aggiungere a quelli sopra ripor- tati.
Allegato
In data odierna si sono incontrate a Bologna le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL, UIL della regione Xxxxxx Xxxxxxx, in concomitanza con la firma dell’intesa regionale applicativa dell’accordo interconfederale naziona- le del 21/7/1988 attivano una commissione mista allo scopo di analizzare e dare attuazione a tutti gli aspetti tecnico/pratici inerenti l’intesa stessa, entro il mese di settembre ’90.
Le Organizzazioni Artigiane e CGIL, CISL, UIL
ritengono
che l’attuazione dell’intesa interconfederale, assieme all’avvio del confronto sui CFL e sulla gestione della legge 108/1990, costituiscano le priorità del quadro di riferimento delle relazioni sindacali conferali nei settori artigiani della regione Xxxxxx Xxxxxxx, e che all’interno di questi elementi possano positivamente svilupparsi l’insieme delle relazioni sindacali e contrattuali in corso tra le strutture.
Bologna, 23 luglio 1990
CGIL CNA
CISL CONFARTIGIANATO
UIL CASA
DICHIARAZIONE XX.XX.
Le XX.XX. assumeranno ogni opportuna iniziativa verso gli ordini professio- nali e le aziende non aderenti alle OO.AA. firmatarie, al fine di garantire il rispetto generalizzato dell’accordo interconfederale ed i conseguenti versa- menti nei fondi dallo stesso previsti.
CGIL CISL UIL