in collaborazione con UNIONVITA S.p.A. Compagnia di Assicurazioni
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in collaborazione con UNIONVITA S.p.A. Compagnia di Assicurazioni
Assicurazione Infortuni per la Famiglia
UNIONVITA S.p.A. - Sede Legale e Direzione Generale - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx Capitale Sociale 9.270.000,00 Euro i.v. - Codice Fiscale e Partita IVA 04637801004
CCIAA n. 790350 Roma - Reg. Trib. Roma n. 2657/94
Impresa autorizzata all'esercizio delle assicurazioni vita, infortuni e malattia con provvedimenti dell'ISVAP n. 1 del 29/12/94 e
n. 323 del 05/08/96, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/01/95 e n. 193 del 19/08/96
Per ogni ulteriore informazione potete contattare il Numero Verde
800.070.616
Posteassicura S.p.A.
in collaborazione con UNIONVITA S.p.A.
Condizioni Assicurative
Posteassicura Infortuni
Assicurazione Infortuni per la Famiglia
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Nota Informativa al Contraente
L’informativa precontrattuale e in corso di contratto, relativa alla tipologia di polizza di seguito descritta, è regolata da specifiche disposizioni emanate dall’ISVAP.
La presente Nota Informativa non è soggetta al preventivo controllo da parte dell’ISVAP.
Informazioni relative all’Impresa assicuratrice
Unionvita S.p.A. – Compagnia di Assicurazioni, ha Sede Legale e Direzione Generale in Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000 – 00000 Xxxx ed è autorizzata all’esercizio delle assicurazioni vita, infor- tuni e malattia con Provvedimenti dell’ISVAP n. 1 del 29/12/1994 e n. 323 del 05/08/1996, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16/01/1995 e n. 193 del 19/08/1996.
Informazioni generali relative al contratto
Legislazione
Al presente contratto si applica quanto disposto dalla legge italiana.
Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto:
- al Servizio Clienti di UNIONVITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx oppure via fax al numero 00.00000000 o all’indirizzo e-mail xxxx.xxxx@xxxxxxxxx.xxx
- all’ufficio Reclami Posteassicura, Xxxxx Xxxxxxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxx.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Xxx xxx Xxxxxxxxx, 00 - 00000 Xxxx, corredando l’esposto della documen- tazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione dei danni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la com- petenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre la facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Prescrizione
I diritti derivanti dal presente contratto si prescrivono nel termine di un anno a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (Art. 2952 del Codice Civile).
Si richiama l’attenzione del Contraente
sulla necessità di leggere attentamente le condizioni contrattuali e la Proposta di Assicurazione prima di sottoscriverle.
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Indice | ||||
• Nota Informativa al Contraente PAG. | 2 | |||
Informazioni relative all’Impresa assicuratrice PAG. | 2 | |||
Informazioni generali relative al contratto PAG. | 2 | |||
• Terminologia Contrattuale PAG. | 4 | |||
• Condizioni Generali di Assicurazione PAG. | 5 | |||
Art. | 1 | - Decorrenza dell'assicurazione - pagamento del premio PAG. | 5 | |
Art. | 2 | - Premi PAG. | 5 | |
Art. | 3 | - Rinuncia alla facoltà di recesso PAG. | 5 | |
Art. | 4 | - Proroga dell'assicurazione PAG. | 5 | |
Art. | 5 | - Foro competente PAG. | 5 | |
Art. | 6 | - Modifiche dell'assicurazione PAG. | 5 | |
Art. | 7 | - Oneri fiscali PAG. | 5 | |
Art. | 8 | - Limiti territoriali PAG. | 5 | |
Art. | 9 | - Diritto di rivalsa PAG. | 5 | |
Art. | 10 | - Rinvio alle norme di legge PAG. | 5 | |
• Garanzie di assicurazione ........................................................................................PAG. 6 | ||||
Art. | 11 | - Oggetto dell'assicurazione PAG. | 6 | |
Art. | 12 | - Persone assicurate PAG. | 6 | |
Art. | 13 | - Garanzie prestate e somme assicurate PAG. | 6 | |
Art. | 14 | - Ripartizione delle somme assicurate - determinazione delle stesse PAG. | 7 | |
Art. | 15 | - Morte PAG. | 7 | |
Art. | 16 | - Morte presunta PAG. | 7 | |
Art. | 17 | - Garanzie aggiuntive morte per infortunio PAG. | 7 | |
Art. | 18 | - Invalidità permanente PAG. | 7 | |
Art. | 19 | - Liquidazione dell'invalidità permanente PAG. | 9 | |
Art. | 20 | - Garanzia aggiuntiva - previdenza integrativa casalinga PAG. | 9 | |
Art. | 21 | - Garanzia aggiuntiva - infortuni presso uffici postali PAG. | 9 | |
Art. | 22 | - Diaria per ricovero a seguito di infortunio PAG. | 9 | |
Art. | 23 | - Persone non assicurabili PAG. | 9 | |
Art. | 24 | - Esclusioni PAG. | 10 |
• Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri PAG. 11
Art. 25 - Denuncia dell'infortunio e obblighi relativi.....................................................PAG. 11
Art. 26 - Criteri di indennizzabilità................................................................................PAG. 11
Art. 27 - Cumulo di indennizzi - catastrofale ...............................................................PAG. 11
Art. 28 - Controversie su natura e conseguenze delle lesioni ......................................PAG. 11
Art. 29 - Esonero denuncia infermità ed altre assicurazioni.........................................PAG. 11
• Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro ......................................PAG. 12
• Modulo di Denuncia Sinistro ....................................................................................PAG. 13
• Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003.............PAG. 14
• Testo degli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni Assicurative .......PAG. 16
Terminologia Contrattuale
Nel testo del contratto contenuto nel presente fascicolo, le parole e i termini il cui significato è di seguito riportato, sono evidenziati in carattere corsivo.
Nel testo si intende:
Assicurato: la persona il cui interesse è protetto dal- l'assicurazione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Beneficiari: gli eredi legittimi o testamentari dell'Assicurato, ai quali l’Impresa deve corrispondere la somma assicurata per il caso di morte da infortunio.
Casalinga: persona di età compresa tra i 18 e gli 80 anni, che svolge in via non occasionale, gratuitamen- te e senza vincolo di subordinazione, lavoro finalizza- to alle cure della propria famiglia e dell’ambiente in cui dimora. Sono escluse coloro che svolgono altra attività che comporti l’iscrizione a forme obbligatorie di previdenza sociale o titolari di pensione.
Contraente: il soggetto (persona fisica) che stipula il contratto di assicurazione per sè o per conto di terzi.
Day Hospital: degenza diurna senza pernottamento.
Diaria da ricovero: indennità giornaliera prevista in caso di ricovero in Istituto di Cura a seguito di infortunio.
Franchigia: la parte del danno, espressa in cifra fissa o in percentuale, che in caso di sinistro rimane a carico dell’Assicurato.
Impresa: UNIONVITA S.p.A.
Indennizzo: la somma dovuta dall'Impresa in caso di sinistro.
Infortunio: ogni evento dovuto a causa fortuita, vio- lenta ed esterna, che produca lesioni fisiche obiettiva- mente constatabili.
Invalidità Permanente: la perdita, in misura totale o parziale, della capacità generica dell'Assicurato allo svolgimento di un qualsiasi lavoro proficuo, indipen- dentemente dalla sua professione.
Istituto di Cura: struttura sanitaria pubblica o casa di cura privata regolarmente autorizzata ai sensi di Legge all’erogazione dell’assistenza ospedaliera. Non sono considerati convenzionalmente Istituti di Cura: stabilimenti termali, strutture per anziani, case di cura per lungodegenze o convalescenza, strutture che hanno prevalentemente finalità dietologiche, fisiotera- piche e riabilitative.
Malattia: ogni riscontrabile alterazione dello stato di salute non dipendente da infortunio.
Nucleo familiare del Contraente (esclusivamente se evidenziati dallo stato di famiglia):
• il coniuge (purché non divorziato o separato legalmente);
• il convivente more uxorio;
• i figli dell’Assicurato o del coniuge o del convivente more uxorio.
Nella qualifica di “figli” devono ritenersi compresi anche:
- i figli naturali legalmente riconosciuti;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge o del convivente more uxorio;
- i minori legalmente affidati od adottati.
Polizza: il documento che prova l'assicurazione.
Posteassicura S.p.A.: l’Agenzia assicurativa di pro- prietà di Poste Italiane.
Premio: la somma dovuta dal Contraente all'Impresa.
Ricovero: la permanenza in Istituto di Cura pubblico o privato che comporti almeno un pernottamento.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.
Somma assicurata: somma in base alla quale è stipu- lata l’assicurazione.
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Condizioni Generali di Assicurazione
Premessa:
Le presenti condizioni contrattuali sono destinate ai titola- ri di conto BancoPosta e ai loro nuclei familiari e possono essere esclusivamente sottoscritte presso gli uffici postali.
Art. 1 - Decorrenza dell’assicurazione - pagamento del premio
L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indi- cato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati all’Impresa mediante addebito sul conto BancoPosta del Contraente e a tal fine il Contraente rila- scia alle Poste Italiane S.p.A. autorizzazione irrevocabile all’addebito per l’intera durata contrattuale.
Il premio verrà addebitato con cadenza mensile senza applicazione di interessi, a meno che il Contraente non abbia espressamente autorizzato l’addebito del premio annuo in unica soluzione.
Il pagamento effettuato secondo le modalità sopra indicate costituisce a tutti gli effetti regolare quietanza. In caso di estinzione del conto BancoPosta, il Contraente dovrà versare in unica soluzione l’importo corrispondente alla rate di premio ancora dovute per il periodo annuale di assicurazione in corso.
Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio
successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore
24.00 del 15° (quindicesimo) giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze.
Art. 2 - Premi
Si precisa che i premi annui, comprensivi di imposte, sono quelli riportati nella Proposta di Assicurazione sottoscritta dal Contraente.
Detti premi sono validi nel caso di assicurazione di una o più persone facenti parte del medesimo nucleo familiare.
Art. 3 - Rinuncia alla facoltà di recesso L'Impresa rinuncia alla facoltà di recedere dall'assicu- razione o a modificarne le prestazioni relative nel corso della durata della stessa a seguito di sinistro occorso all'Assicurato.
Art. 4 - Proroga dell’assicurazione
In mancanza di disdetta, comunicata all’ufficio posta- le che ha emesso il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza dell'assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno.
Art. 5 - Foro competente
Per ogni controversia relativa al presente contratto è esclusivamente competente l’Autorità Giudiziaria del
luogo di residenza o domicilio elettivo dell’Assicurato.
Art. 6 - Modifiche dell’assicurazione
Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 7 - Oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.
Art. 8 - Limiti territoriali
L'assicurazione vale per il mondo intero.
Art. 9 - Diritto di rivalsa
L'Impresa rinuncia, a favore dell'Assicurato e dei suoi aventi causa, al diritto di rivalsa di cui all'Art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell'infortunio.
Art. 10 - Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, val- gono le norme della legge italiana.
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Garanzie di assicurazione
Art. 11 - Oggetto dell’assicurazione
E' considerato infortunio l'evento dovuto a causa for- tuita, violenta ed esterna che produca lesioni fisiche obiettivamente constatabili le quali abbiano per con- seguenza la morte, una invalidità permanente o il ricovero in Istituto di Cura pubblico o privato.
L'assicurazione vale per gli infortuni che l'Assicurato subisca nello svolgimento:
a) delle attività professionali principali e secondarie;
b) di ogni altra normale attività senza carattere di pro- fessionalità attinente al tempo libero, alla vita di relazione o alla ricreazione.
Art. 12 - Persone assicurate
L’assicurazione si intende valida a favore del Contraente e di tutti i membri del rispettivo nucleo familiare (così come di seguito specificato) purché i relativi nominativi risultino, al momento del sinistro, dallo stato di famiglia del Contraente.
Costituiscono nucleo familiare del Contraente esclusi- vamente se evidenziati dallo stato di famiglia:
• il coniuge (purché non divorziato o separato legalmente);
• il convivente more uxorio;
• i figli dell’Assicurato o del coniuge o del convivente more uxorio.
Nella qualifica di “figli” devono ritenersi compresi anche:
- i figli naturali legalmente riconosciuti;
- i figli nati dal precedente matrimonio del coniuge o del convivente more uxorio;
- i minori legalmente affidati od adottati.
Art. 13 - Garanzie prestate
e somme assicurate
Il Contraente della presente polizza assicurativa sce- glie all’atto della stipula uno dei sottoelencati Piani di copertura (A, B, C e D).
Detta garanzia deve intendersi valida sia per il Contraente che per gli eventuali altri membri del nucleo familiare se assicurabili (fatto salvo quanto riportato all’Art. 23).
Resta inteso che il Contraente potrà ad ogni ricor- renza annuale del contratto modificare il Piano di copertura precedentemente scelto.
Resta espressamente inteso che, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, l’Impresa non garantirà in nessun caso ad un singolo Assicurato o ai suoi aventi diritto, somme superiori rispetto a quelle derivanti dall’adesione al Piano D, secondo quanto previsto dal successivo Art. 14 (Ripartizione delle somme assicurate - determina- zione delle stesse), anche quando questi risulti assicurato con più polizze stipulate in qualità di Contraente o risulti componente di uno o più nuclei familiari assicurati.
Qualora si accertasse il superamento del preceden- te limite assicurabile per nucleo familiare, cessa l’obbligo da parte dell’Assicurato di corrispondere ulteriori premi assicurativi per l’eccedenza non assicurabile e contestualmente l’Impresa provve- derà alla restituzione, anche pro quota, dei premi già versati.
GARANZIE PRESTATE E SOMME ASSICURATE | PIANO A | PIANO B | PIANO C | PIANO D |
Morte (premorienza) | € 60.000,00 | € 120.000,00 | € 180.000,00 | € 240.000,00 |
Invalidità Permanente | € 60.000,00 | € 120.000,00 | € 180.000,00 | € 240.000,00 |
Diaria da Ricovero | € 30,00 | € 60,00 | € 90,00 | € 120,00 |
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Art. 14 - Ripartizione delle somme assicurate - determinazione delle stesse
Ai fini della determinazione della somma assicurata in caso di sinistro l’Impresa procederà come segue: qua- lora nel nucleo familiare del Contraente, desumibile dallo stato di famiglia al momento del sinistro, risulti- no altri membri della famiglia assicurabili così come definito dall’Art. 12 (Persone assicurate), la somma complessivamente assicurata di cui al precedente Art. 13 (Garanzie prestate e somme assicurate) sarà con- venzionalmente suddivisa in parti uguali tra gli Assicurati.
Resta inteso che, indipendentemente dal numero delle persone assicurate al momento del sinistro, il minimo capitale garantito per persona non potrà essere inferiore al 33% della somma assicurata per l’intero nucleo.
Art. 15 - Morte
La somma assicurata per il caso di morte viene liqui- data purché la morte dell'Assicurato risulti conse- guente ad infortunio risarcibile a termini di polizza e questa si verifichi entro due anni dal giorno in cui l'infortunio stesso è avvenuto. Tale somma viene liquidata in parti uguali dall’Impresa agli eredi legitti- mi o testamentari dell'Assicurato.
Art. 16 - Morte presunta
Qualora a seguito di infortunio indennizzabile a termi- ni di polizza il corpo dell'Assicurato non venga ritro- vato e si presume sia avvenuto il decesso, l'Impresa liquiderà ai Beneficiari il capitale previsto per il caso di morte. La liquidazione non avverrà prima che siano trascorsi sei mesi dalla presentazione dell'istanza per la dichiarazione di morte presunta a termini degli Artt. 60 e 62 del Codice Civile.
Nel caso in cui, successivamente alla liquidazione, risulti che la morte non si è verificata o che comunque non è dipesa da infortunio indennizzabile, l'Impresa avrà diritto al rimborso dell'intera somma liquidata. A restituzione avvenuta, l'Assicurato non deceduto potrà far valere i propri diritti per l'invalidità eventual- mente subita o residuata, anche se nel frattempo fos- sero trascorsi altri due anni dall'evento subìto e quin- di senza che possano, da parte dell'Impresa, essere invocati eventuali termini di prescrizione che, tutt’al più, decorreranno da quel momento.
Art. 17 - Garanzie aggiuntive morte per infortunio
a) Commorienza – Protezione per i figli Qualora il medesimo infortunio, fino a due anni dal gior- no dell'evento, provochi la morte dell'Assicurato e del suo coniuge non legalmente separato l'Impresa liqui- derà ai loro figli fiscalmente a carico, presenti nello stato di famiglia al momento del sinistro, un ulteriore impor- to onnicomprensivo e forfettario pari a Euro 25.000,00 che dovrà intendersi in aggiunta alla somma liquidata per il caso di morte per infortunio.
b) Morte per incidente stradale a bordo di mezzo di trasporto privato
Qualora l’Assicurato viaggiasse in qualità di autista o passeggero a bordo di un’automobile privata, di un vei- colo a motore terrestre o di una bicicletta e a causa di un incidente stradale ne conseguisse un infortunio mortale garantito con la presente polizza, l’Impresa liquiderà ai Beneficiari l’indennizzo previsto per il caso di morte per infortunio maggiorato del 10% a condizione che, al momento dell’incidente, l’Assicurato fosse in regola con le norme di sicurezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto utilizzato.
c) Morte per infortunio a bordo di un mezzo di trasporto pubblico
Qualora l’Assicurato viaggiasse in qualità di passegge- ro a bordo di un mezzo di trasporto pubblico: aereo, ter- restre o acquatico, regolarmente autorizzato al traspor- to di passeggeri, ed a causa di un incidente ne conse- guisse un infortunio mortale, garantito con la presente polizza, l’Impresa liquiderà ai Beneficiari l’indennizzo previsto per il caso di morte per infortunio maggiorato del 20%.
Art. 18 - Invalidità permanente
Se l'infortunio ha per conseguenza una invalidità per- manente e questa, anche se successiva alla scadenza del contratto, si verifica entro due anni dal giorno nel quale l'infortunio è avvenuto, l'Impresa liquida, per tale titolo, l'indennità calcolandola sulla somma assi- curata secondo le percentuali previste dalla seguente tabella in proporzione al grado di invalidità perma- nente accertata facendo riferimento ai valori delle seguenti menomazioni:
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Tabella % invalidità permanente
TIPOLOGIA DI SINISTRO | DESTRO | SINISTRO |
Per la perdita totale di un arto superiore | 70% | 60% |
Per la perdita della mano o dell'avambraccio | 60% | 50% |
Per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio | 60% | 60% |
Per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio | 50% | 50% |
Per la perdita di un piede | 40% | 40% |
Per la perdita del pollice | 18% | 16% |
Per la perdita di una falange del pollice | 9% | 8% |
Per la perdita dell'indice | 14% | 12% |
Per la perdita del mignolo | 12% | 10% |
Per la perdita del medio | 8% | 6% |
Per la perdita dell'anulare | 8% | 6% |
Per la perdita di una falange di altro dito della mano | 1/3 del dito | |
Per la perdita di un alluce | 5% | 5% |
Per la perdita di una falange dell'alluce | 2,5% | 2,5% |
Per la perdita di ogni altro dito del piede | 3% | 3% |
Per la perdita di una falange di altro dito del piede | 1% | 1% |
Per la sordità completa di un orecchio | 10% | 10% |
Per la sordità completa di ambedue gli orecchi | 40% | |
Per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio | 25% | 25% |
Per la perdita totale della facoltà visiva di ambedue gli occhi | 100% | |
Per la stenosi nasale assoluta monolaterale | 4% | |
Per la stenosi nasale assoluta bilaterale | 10% | |
Per esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra cervicale | 12% | |
Per esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra dorsale | 5% | |
Per esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo della 12ª vertebra dorsale | 10% | |
Per esiti di frattura amielica somatica con deformazione a cuneo di una vertebra lombare | 10% | |
Per esiti di frattura del sacro | 3% | |
Per esiti di frattura del coccige con callo deforme | 5% | |
Per postumi di trauma distorsivo cervicale con contrattura muscolare e limitazione dei movimenti del capo e del collo | 2% | |
Per la perdita anatomica di un rene | 15% | |
Per la perdita anatomica della milza | 10% |
La perdita totale ed irrimediabile dell'uso funzionale di un organo o di un arto viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzio- ne alla funzionalità perduta.
La perdita totale, anatomica o funzionale, di più organi o arti comporta l'applicazione di una percentuale d'in- validità pari alla somma delle singole percentuali dovu- te per ciascuna lesione, fino al limite massimo del 100%. Per le singole falangi terminali delle dita, escluso il pol- lice, si considera invalidità permanente soltanto l'aspor- tazione totale.
In caso di dichiarato o constatato mancinismo le per- centuali di invalidità permanente stabilite per l'arto destro e per la mano destra si intendono riferite all'arto sinistro e alla mano sinistra.
Nei casi di invalidità permanente non specificati nella suesposta tabella, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione.
In caso di perdita anatomica o riduzione funzionale di un organo o di un arto già minorato, le percentuali soprain-
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dicate sono diminuite tenendo conto del grado di inva- lidità preesistente.
Resta inteso che nella valutazione dell’invalidità perma- nente relativa ad Assicurati di età inferiore ai 18 anni al momento del sinistro, si terrà conto del 70% delle per- centuali riportate nella precedente tabella.
Detto limite di età viene ridotto a 15 anni qualora si trat- ti di Assicurato lavoratore.
Art. 19 - Liquidazione dell’invalidità permanente
La liquidazione dell'indennizzo dovuto per invalidità permanente viene determinata come segue:
non verrà riconosciuto alcun indennizzo per invalidità permanente pari o inferiore al 3% della totale (franchigia). Se invece l'invalidità permanente risulta:
• compresa tra il 4% della totale e fino al 10% della totale, l'indennizzo verrà liquidato solo per la parte eccedente la franchigia sopra indicata;
• compresa tra l’11% della totale e fino al 50% della totale, l'indennizzo verrà liquidato senza l'applicazio- ne della franchigia sopra indicata;
• compresa tra il 51% della totale e fino al 75% della totale, l'indennizzo verrà liquidato nella misura del 100% della somma assicurata per persona;
• pari o superiore al 76% della totale, l'indennizzo verrà liquidato nella misura del 150% della somma assicurata per persona.
Art. 20 - Garanzia aggiuntiva -
previdenza integrativa casalinga Qualora l’Assicurato sia una casalinga e subisca un infortunio documentabile, e indennizzabile a termini della presente polizza, mentre svolge un’attività lavo- rativa finalizzata alle cure della propria famiglia e del- l’ambiente in cui dimora che gli procuri una invalidità permanente accertata pari o superiore al 33% della totale, l’Impresa corrisponde all’Assicurato un ulterio- re importo complessivo pari a Euro 20.000,00 che dovrà intendersi in aggiunta alla somma liquidata per il caso di invalidità permanente da infortunio.
Art. 21 - Garanzia aggiuntiva -
infortuni presso uffici postali Qualora l’Assicurato subisca un infortunio indennizza- bile a termini della presente polizza mentre si trova all’interno degli uffici postali ovvero presso lo sportel- lo Postamat o all’esterno degli stessi con il limite di 1 ora successiva al momento in cui viene effettuata
un’operazione sul conto BancoPosta documentata con ricevuta, l’Impresa corrisponde all’Assicurato o ai suoi aventi diritto un ulteriore importo complessivo pari a Euro 7.500,00 che dovrà intendersi in aggiunta alla somma assicurata per il caso di morte per infortunio oppure un importo complessivo pari a Euro 2.000,00 che dovrà intendersi in aggiunta alla somma liquidata per il caso di invalidità permanente da infortunio.
Art. 22 - Diaria per ricovero a seguito di infortunio
Qualora in conseguenza di un evento indennizzabile a termini di polizza l’Assicurato venga ricoverato in Istituto di Cura pubblico o privato, l’Impresa corri- sponde la diaria garantita per ciascun giorno di degenza completa di pernottamento, con il limite massimo di 365 giorni.
La diaria di cui sopra viene corrisposta dietro presen- tazione di copia della cartella clinica, completa di dichiarazione dell’Istituto di Cura attestante la causa e la durata del ricovero.
Ai fini del pagamento della diaria, il giorno di entrata in Istituto di Cura e quello di dimissioni dal medesimo, vengono considerati come un giorno unico.
Non sono considerati ricoveri indennizzabili le xxxxx- ze diurne in day hospital.
Qualora l’Assicurato, in regola con le norme di sicu- rezza previste dalla tipologia del mezzo di trasporto uti- lizzato, venga ricoverato in Istituto di Cura pubblico o privato a seguito di un incidente avrà diritto alle seguenti maggiorazioni dell’importo previsto per la diaria da ricovero:
• 50% qualora si trovi a bordo di un mezzo di trasporto privato;
• 100% qualora si trovi a bordo di un mezzo di trasporto pubblico in qualità di passeggero.
Art. 23 - Persone non assicurabili
Qualora la copertura assicurativa di cui al presente contratto interessi più Assicurati facenti parte dello stesso nucleo familiare, questa resta in vigore per gli aventi diritto anche quando uno o più componenti del nucleo raggiungono i limiti di età di cui ai paragrafi che seguono.
Qualora invece la copertura assicurativa si riferisse al solo Contraente/Assicurato i premi che fossero stati incassati dopo il raggiungimento del limite di età ver- ranno restituiti al Contraente (con esclusione delle imposte);
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L'assicurazione non vale:
a) relativamente alla garanzia morte per infortunio, per le persone di età superiore agli 80 anni, mentre per quelle già assicurate cessa alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento dell’ 80° anno, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compi- mento dell'età suddetta;
b) relativamente alla garanzia invalidità permanente da infortunio, per le persone di età superiore ai 75 anni, mentre per quelle già assicurate cessa alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento del 75° anno, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta;
c) relativamente alla garanzia diaria da ricovero per infortunio, per le persone di età superiore agli 80 anni, mentre per quelle già assicurate cessa alla scadenza annuale immediatamente successiva al compimento dell’80° anno, senza che in contrario possa essere opposto l'eventuale incasso di premi scaduti dopo il compimento dell'età suddetta;
d) relativamente a tutte le coperture per le persone affette da alcolismo, tossicodipendenza, sindrome da immunodeficienza acquisita (A.I.D.S.), sindromi organico cerebrali, forme maniaco-depressive, stati paranoici. In questi casi l'assicurazione cessa col manifestarsi di una delle predette condizioni senza l’obbligo di corresponsione di ulteriori premi assicu- rativi né restituzione di eventuali premi già pagati;
e) relativamente a tutte le coperture, l’assicurazione non copre le persone portatrici di invalidità perma- nente già accertata pari o superiore ai 2/3 della capa- cità generica. In questo caso l'assicurazione cessa col manifestarsi di predetta condizione senza l’ob- bligo di corresponsione di ulteriori premi assicurati- vi né restituzione di eventuali premi già pagati.
Art. 24 - Esclusioni
Sono esclusi dall'assicurazione gli infortuni causati da:
a) guerra, insurrezione generale, occupazione militare ed invasione;
b) trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo;
c) delitti dolosi compiuti dall’Assicurato;
d) partecipazione attiva dell’Assicurato a tumulti popolari, sommosse, delitti violenti in genere;
e) abuso di psicofarmaci ed uso di sostanze stupefacen-
ti ed allucinogene non assunte a scopo terapeutico;
f) ubriachezza accertata;
g) suicidio, tentato suicidio e atti di autolesionismo;
h) tutte le conseguenze, dirette o indirette, risultanti da un infortunio verificatosi antecedentemente alla data di decorrenza della polizza.
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Condizioni che regolano la denuncia e la liquidazione dei sinistri
Art. 25 - Denuncia dell’infortunio e obblighi relativi
La denuncia dell'infortunio, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora dell'evento e delle cause che lo hanno determinato, corredata di certificato medico, deve essere fatta per iscritto alla direzione dell'Impresa entro 30 giorni dall'infortunio o dal momento in cui il Contraente, l'Assicurato o gli aventi diritto ne abbiano avuto la possibilità, utilizzando l’apposito modulo di denuncia predisposto dall’Impresa.
Successivamente l'Assicurato deve inviare certificati medici sul decorso delle lesioni. Quando l'infortunio abbia cagionato la morte dell'Assicurato o quando questa sopravvenga durante il periodo di cura, deve esserne dato immediato avviso all'Impresa.
L'Assicurato o, in caso di morte il Beneficiario, deve consentire le indagini e gli accertamenti ritenuti necessari dall'Impresa, a tal fine sciogliendo dal segreto professionale i medici che hanno visitato o curato l'Assicurato stesso.
E’ fatto preciso obbligo all’Assicurato di presentare, unitamente alla denuncia di infortunio, l’originale del certificato dello stato di famiglia rilasciato dai prepo- sti uffici dell’amministrazione pubblica.
Art. 26 - Criteri di indennizzabilità L'Impresa corrisponde l'indennizzo per le conseguen- ze dirette ed esclusive dell'infortunio che siano indi- pendenti da condizioni fisiche o patologiche preesi- stenti o sopravvenute; pertanto l'influenza che l'infor- tunio può aver esercitato su tali condizioni, come pure il pregiudizio che esse possono portare all'esito delle lesioni prodotte dall'infortunio, sono conseguenze indirette e quindi non indennizzabili.
Parimenti, nei casi di preesistente mutilazione o difet- to fisico, l'indennizzo per invalidità permanente è liquidato per le sole conseguenze dirette cagionate dall'infortunio come se esso avesse colpito una per- sona fisicamente integra, senza riguardo al maggior pregiudizio derivante dalle condizioni preesistenti.
Art. 27 - Cumulo di indennizzi - catastrofale
Se dopo il pagamento di un indennizzo per invalidità permanente, ma entro un anno dal giorno dell'infor- tunio ed in conseguenza di questo, l'Assicurato muore, l'Impresa corrisponde ai Beneficiari dell'Assicurato in parti eguali, la differenza tra l'inden- nizzo pagato e quello assicurato per il caso di morte, ove questo sia superiore, e non chiede il rimborso nel caso contrario. Il diritto all'indennizzo per invalidità permanente è di carattere personale e quindi non tra-
smissibile agli eredi. Tuttavia, se l'Assicurato muore per causa indipendente dall'infortunio dopo che l'in- dennizzo sia stato liquidato o comunque offerto in misura determinata, l'Impresa paga agli eredi l'impor- to liquidato od offerto secondo le norme della succes- sione testamentaria o legittima.
Nel caso di un unico evento che provochi l’infortunio di più persone che hanno stipulato la polizza Posteassicura Infortuni, l’esborso massimo comples- sivo a carico dell’Impresa non potrà in nessun caso eccedere 15 (quindici) volte la media dei capitali assi- curati relativi alle singole teste. Qualora gli indennizzi liquidabili ai sensi di polizza eccedessero nel loro complesso tale importo, gli stessi verranno proporzio- nalmente ridotti in relazione al numero delle teste col- pite da sinistro e in proporzione ai rispettivi capitali assicurati.
Art. 28 - Controversie su natura
e conseguenze delle lesioni
Per ogni controversia che dovesse insorgere tra l'Assicurato e l'Impresa in merito all'indennizzabilità del sinistro o circa la misura degli indennizzi, si pro- cederà mediante arbitrato di un Collegio Medico com- posto da tre membri.
I primi due componenti di tale Collegio saranno desi- gnati dalle Parti stesse ed il terzo d'accordo dai primi due o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Consiglio dell'Ordine dei Medici avente giurisdizione nel luogo dove si riunisce il Collegio Medico.
Il Collegio risiede nel Comune sede di Istituto di Medicina Legale più vicino al luogo di residenza dell'Assicurato.
Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remu- nera il medico da essa designato, contribuendo per la metà delle spese e competenze per il terzo medico. Le decisioni del Collegio Medico sono prese a maggio- ranza di voti, con dispensa da ogni formalità di legge e sono vincolanti per le Parti anche se uno dei medici rifiuti di firmare il relativo verbale.
Art. 29 - Esonero denuncia infermità ed altre assicurazioni
Il Contraente e/o gli Assicurati sono esonerati dall’ob- bligo della denuncia di infermità preesistenti alla sti- pula del contratto o della sottoscrizione di altre poliz- ze infortuni.
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Guida alla compilazione
del Modulo di Denuncia Sinistro
Nell’ipotesi che Lei subisca un infortunio, risarcibile a termini di polizza, La invitiamo a seguire le seguenti indicazioni per rendere più agevoli e tempestive le operazioni di valutazione e liquidazione del sinistro.
Le consigliamo di fotocopiare il “Modulo di Denuncia Sinistro” di seguito riportato e di utilizzare un Modulo per denunciare ogni singolo sinistro. Detto Xxxxxx dovrà essere compilato in modo chiaro e leggibile in ogni sua parte e sottoscritto a cura dell’Assicurato (o dei Beneficiari), facendo particolare attenzione alle sezioni “Dati del Contraente” e “Dati dell’Assicurato che ha subito l’infortunio”.
Nella sezione “Dati relativi all’infortunio” indichi con una crocetta la casella relativa alla tipologia di infortu- nio che intende denunciare, descrivendo nel modo più dettagliato e completo possibile le cause, le circostan- ze e le conseguenze dell’infortunio, senza dimenticare di compilare gli spazi relativi alla data, ora e luogo di accadimento dell’infortunio.
Il Modulo di Denuncia Sinistro e lo Stato di Famiglia, che si riferisce alla data di accadimento dell’infortunio e che viene rilasciato dai preposti Uffici dell’Amministrazione Pubblica, devono essere spediti, entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’infortu- nio, con Raccomandata A.R. a:
UNIONVITA S.p.A.
Ufficio Sinistri Posteassicura c/o CLAIMWEB Xxx Xxxx Xxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx
Contestualmente all’invio del suddetto Xxxxxx o suc- cessivamente, non appena disponibile, deve trasmet- tere anche il Certificato del pronto soccorso o analoga certificazione medica se l’infortunio ha richiesto un intervento di primo soccorso.
Inoltre, in funzione del tipo di richiesta di indennizzo, bisogna inviare i seguenti documenti:
A) “Diaria da Ricovero per Infortunio”
1. Copia conforme all’originale della cartella clinica completa o copia conforme all’originale del certifica- to di degenza dal quale risultino il periodo di xxxxx- za e la diagnosi relativa al ricovero.
B) “Invalidità Permanente da Infortunio”
1. Relazione del medico di famiglia con descrizione dei postumi invalidanti;
2. Documentazione relativa a visite specialistiche e/o dia- gnostiche effettuate successivamente all’infortunio e comprovanti l’andamento dello stesso.
C) “Morte da Infortunio”
1. Certificato di morte in originale;
2. Copia conforme all’originale del referto dell’Autorità di Pubblica Sicurezza o Giudiziaria da cui si possano rilevare le precise circostanze del decesso;
3. Certificato sostitutivo dell’Atto di Notorietà in origi- nale o, in caso di eredi testamentari, copia autenti- cata del testamento e, in caso di eredi minori, auto- rizzazione del Giudice Tutelare alla riscossione del- l’indennizzo da parte del Tutore;
4. In caso di morte causata da un infortunio avvenuto all’interno degli Uffici Postali o presso lo sportello Postamat, documento attestante l’avvenuta opera- zione sul conto BancoPosta (ad esempio: ricevuta dell’operazione).
L’Impresa si riserva la facoltà di richiedere eventuale ulteriore documentazione necessaria alla valutazione del sinistro (ad esempio per il caso di Morte da infor- tunio: copia del referto autoptico, copia conforme all’o- riginale della cartella clinica completa nel caso in cui sia stato necessario il ricovero in ospedale, ecc…).
Le ricordiamo, infine, di compilare con esattezza i campi relativi ai dettagli del conto corrente sul quale si vuole ricevere il pagamento dell’indennizzo indicando l’intestatario, il codice CIN, il codice ABI, il codice CAB ed il numero di Conto Corrente completo.
La ringraziamo per la Sua attenzione e collaborazione ricordandoLe che un modulo incompleto, non firmato o non accompagnato dal Certificato di Stato di Famiglia non potrà dare luogo all’avvio della istrutto- ria di liquidazione e ritarderà, in ogni caso, le opera- zioni di valutazione e conseguentemente di indennizzo del danno subito.
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POSTEASSICURA INFORTUNI
MODULO DI DENUNCIA SINISTRO
Da spedire entro 30 giorni dalla data di accadimento dell’infortunio, a mezzo Raccomandata A.R., unitamente allo Stato di Famiglia a:
UNIONVITA S.p.A. - Ufficio Sinistri Posteassicura c/o CLAIMWEB - Xxx Xxxx Xxxxx, 00 - 00000 XXXXXX
DATI DEL CONTRAENTE Numero polizza................................................................................................................................................................................ Cognome.......................................................................................................................................................................................... Nome ................................................................................................................................................................................................ Data di nascita (gg/mm/aa) ................................ Luogo di nascita .......................................................... Sesso ❑ M ❑ F Codice Fiscale Recapito telefonico ...................................................... |
DATI DELL’ASSICURATO CHE HA SUBITO L’INFORTUNIO Cognome.......................................................................................................................................................................................... Nome ................................................................................................................................................................................................ Data di nascita (gg/mm/aa) ................................. Luogo di nascita ........................................................ Sesso ❑ M ❑ F Indirizzo ............................................................................ C.A.P. .................... Comune .......................................... Prov. ........ Codice Fiscale Recapito telefonico ...................................................... |
DATI RELATIVI ALL’INFORTUNIO ❑ Diaria da ricovero per infortunio ❑ Invalidità permanente da infortunio ❑ Morte da infortunio Data accadimento (gg/mm/aa) .............................. Ora .................... Luogo dell’infortunio .................................................. Descrizione causa e circostanze dell’infortunio .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... Descrizione conseguenze immediate .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... .......................................................................................................................................................................................................... |
RIFERIMENTI PER LA LIQUIDAZIONE Intestatario del conto corrente ...................................................................................................................................................... CIN ABI CAB CONTO |
CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI COMUNI E SENSIBILI Preso atto dell’Informativa, parte integrante delle Condizioni Generali di Assicurazione Mod. 1008 Edizione 01/2004, ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali, comuni e sensibili, funzionale alla conclusione ed esecuzione del rapporto con UNIONVITA S.p.A.. Data ........................................................ Firma dell’Assicurato ........................................................ |
I documenti da inoltrare in caso di infortunio sono indicati nella “Guida alla compilazione del Modulo di Denuncia Sinistro” alle- gata alle Condizioni Generali di Assicurazione. Per qualsiasi chiarimento chiamare il Numero Verde 800.070.616.
La presente denuncia deve sempre essere accompagnata dall’originale del Certificato di Stato di Famiglia del Contraente alla data di accadimento dell’infortunio rilasciato dai preposti Uffici dell’Amministrazione Pubblica.
Data ........................................................
Firma dell’Assicurato ........................................................
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Informativa ai sensi dell’Articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003
Ai sensi dell'Art. 13 del Decreto Legislativo 30 Giugno 2003 n. 196 – Codice in materia di protezione dei dati personali (di seguito denominato Codice), ed in relazio- ne ai dati personali che La riguardano e che formeran- no oggetto di trattamento, La informiamo di quanto segue.
1. Finalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è diretto all'espletamento da parte di UNIONVITA
S.p.A. delle finalità di conclusione, gestione ed ese- cuzione dei contratti e gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente all'esercizio dell'at- tività assicurativa, a cui UNIONVITA S.p.A. è auto- rizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
b) può anche essere diretto all'espletamento da parte di UNIONVITA S.p.A. di attività finalizzate a comu- nicare informazioni e promozioni commerciali sui prodotti assicurativi dell’Impresa stessa.
2. Modalità del trattamento dei dati
Il trattamento:
a) è realizzato per mezzo delle operazioni o complesso di operazioni indicate all'Art. 4, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazio- ne, consultazione, elaborazione, modificazione, sele- zione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessio- ne, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione di dati, anche se non registrati in una banca di dati;
b) è effettuato anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati.
3. Conferimento dei dati
Ferma l'autonomia personale dell'interessato, il con- ferimento dei dati personali può essere:
a) obbligatorio in base a legge, regolamento o norma- tiva comunitaria (ad esempio, per antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni);
b) strettamente necessario all’esecuzione del contratto e alla liquidazione dei sinistri;
c) facoltativo ai fini dello svolgimento dell'attività di informazione e di promozione commerciale di pro- dotti assicurativi nei confronti dell'interessato stesso.
4. Rifiuto di conferimento dei dati
L'eventuale rifiuto da parte dell'interessato di conferi- re i dati personali nei casi di cui al punto 3, lett. a) e b),
comporta l'impossibilità di concludere o eseguire i relativi contratti di assicurazione o di gestire e liquida- re i sinistri.
Nel caso in cui al punto 3, lett. c), non comporta alcu- na conseguenza sui rapporti giuridici in essere ovvero in corso di costituzione, ma preclude la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale nei confronti dell'interessato.
5. Comunicazione dei dati
a) I dati personali possono essere comunicati - per le finalità di cui al punto 1, lett. a), per la formulazione di un parere al medico-legale fiduciario di UNION- VITA S.p.A., per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge
- agli altri soggetti del settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assi- curazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio, banche e SIM); lega- li, investigatori e periti; società di servizi alle quali siano affidati la gestione, la liquidazione ed il paga- mento dei sinistri, nonché società di servizi infor- matici o di archiviazione; organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; ISVAP, Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato, CONSAP, Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre pubbliche ammi- nistrazioni nei confronti delle quali la comunicazio- ne dei dati è obbligatoria (ad esempio, Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni), a società del gruppo di appartenenza;
b) inoltre il Responsabile del trattamento dei settori interessati e gli incaricati che operano nei medesi- mi uffici potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali esclusivamente per le finalità summen- zionate.
6. Diffusione dei dati
I dati personali non sono soggetti a diffusione.
7. Trasferimento dei dati all’estero
I dati personali possono essere trasferiti anche verso società del gruppo di appartenenza presenti nei Paesi dell'Unione Europea.
8. Diritti dell’interessato
L'Art. 7 del Codice conferisce all'interessato l'esercizio di specifici diritti, tra cui quello di ottenere dal Titolare
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o dal Responsabile, la conferma dell’esistenza o meno di propri Dati personali e di consentirgliene, nel caso, la messa a disposizione. Lei potrà pertanto chiedere di avere conoscenza dell’origine dei dati nonché della logica e delle finalità del Trattamento; di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’inte- grazione dei dati stessi; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento.
9. Titolare e responsabili del trattamento
Agli effetti del Codice: il Titolare del trattamento è UNIONVITA S.p.A. - Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxx, 000 - 00000 Xxxx; il Responsabile del trattamento è il Responsabile dei Sistemi Informativi domiciliato per la carica presso UNIONVITA S.p.A. e presso questi potrà essere visionato l’elenco aggiornato degli altri Responsabili del trattamento.
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Testo degli articoli del Codice Civile richiamati nelle Condizioni Assicurative
Art. 60 Altri casi di dichiarazione di morte presunta
Oltre che nel caso indicato nell'Art. 58, può essere dichiarata la morte presunta nei casi seguenti:
l) quando alcuno è scomparso in operazioni belliche alle quali ha preso parte, sia nei corpi armati, sia al seguito di essi, o alle quali si è comunque trovato presente, senza che si abbiano più notizie di lui, e sono trascorsi due anni dall'entrata in vigore del trattato di pace o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono cessate le ostilità;
2)quando alcuno è stato fatto prigioniero dal nemico, o da questo internato o comunque trasportato in paese straniero, e sono trascorsi due anni dall'en- trata in vigore del trattato di pace, o, in mancanza di questo, tre anni dalla fine dell'anno in cui sono ces- sate le ostilità, senza che si siano avute notizie di lui dopo l'entrata in vigore del trattato di pace ovvero dopo la cessazione delle ostilità;
3)quando alcuno è scomparso per un infortunio e non si hanno più notizie di lui, dopo due anni dal giorno dell'infortunio o, se il giorno non è conosciuto, dopo due anni dalla fine del mese o, se neppure il mese è conosciuto, dalla fine dell'anno in cui l'infortunio è avvenuto.
Art. 62 Condizioni e forme della dichiarazione di morte presunta
La dichiarazione di morte presunta nei casi indicati dall'art. 60 può essere domandata quando non si è potuto procedere agli accertamenti richiesti dalla legge per la compilazione dell'atto di morte.
Questa dichiarazione è pronunziata con sentenza del tribunale su istanza del pubblico ministero o di alcuna delle persone indicate nei capoversi dell'art. 50.
Il tribunale, qualora non ritenga di accogliere l'istanza di dichiarazione di morte presunta, può dichiarare l'assenza dello scomparso (49 e seguenti; Cod. Proc. Civ. 726).
Art. 1916 Diritto di surrogazione
dell'assicuratore
L'assicuratore che ha pagato l'indennità è surrogato (1203), fino alla concorrenza dell'ammontare di essa, nei diritti dell'assicurato verso i terzi responsabili (1589).
Salvo il caso di dolo, la surrogazione non ha luogo se il danno è causato dai figli, dagli affiliati, dagli ascenden- ti, da altri parenti o a affini dell'assicurato stabilmente con lui conviventi o da domestici.
L'assicurato è responsabile verso l'assicuratore del pregiudizio arrecato al diritto di surrogazione (1589).
Le disposizioni di questo articolo si applicano anche alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro e con- tro le disgrazie accidentali.
Nota
Il secondo comma è stato dichiarato illegittimo dalla Corte Costituzionale (21 maggio 1975, n. 117) per ciò che riguarda il non annoverare, fra le persone nei con- fronti delle quali non è ammessa la surrogazione, il coniuge dell'assicurato.
Art. 2952 Prescrizione in materia
di assicurazione
Il diritto al pagamento delle rate di premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze (1901).
Gli altri diritti derivanti dal contratto di assicurazione (1882 e seguenti) si prescrivono in un anno e quelli derivanti dal contratto di riassicurazione (1928 e seguenti) in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Nell'assicurazione della responsabilità civile (1917), il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.
La comunicazione all'assicuratore della richiesta del terzo danneggiato o dell'azione da questo proposta sospende il corso della prescrizione finché il credito del danneggiato non sia divenuto liquido ed esigibile oppu- re il diritto del terzo danneggiato non sia prescritto.
La disposizione del comma precedente si applica all'a- zione del riassicurato verso il riassicuratore per il pagamento dell'indennità (1928 e seguenti).
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Mod. 1008 Ed. 1/2004