Contract
Accordo sottoscritto il 22 maggio 2002, tra l’Amministrazione degli affari esteri e le XX.XX. sui criteri relativi ai trasferimenti del personale delle aree funzionali. all’art.1, comma 2, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per il Comparto dei Ministeri sottoscritto il 16 febbraio 1999.
VISTO l'articolo 31, primo comma, del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 18, secondo il quale la composizione degli uffici all'estero per numero e qualificazione del personale è determinata dall'azione specifica che essi sono chiamati a svolgere nell'area a ciascuno propria;
VISTO l'articolo 34, primo comma, del citato D.P.R. n. 18/1967, ai sensi del quale i movimenti del personale sono disposti per esigenze di servizio;
VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e successive integrazioni;
VISTA la Legge 22 dicembre 1990, n. 401;
VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro relativo al personale dipendente del Comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001, sottoscritto il 16 febbraio 1999;
VISTO il D.M. n. 276/bis del 15.3.1999, relativo alla classificazione del personale, in applicazione del C.C.N.L. del Comparto Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001;
VISTO il Contratto Collettivo Integrativo del Ministero degli Affari Esteri 1998/2001, sottoscritto il 3 agosto 2000;
VISTO il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
CONSIDERATO che i trasferimenti del personale all’estero rientrano tra le materie che i predetti Contratti Collettivi hanno demandato alla contrattazione fra Amministrazione ed Organizzazioni Sindacali;
VISTO l’Accordo fra l’Amministrazione Centrale e le XX.XX. sui criteri relativi ai trasferimenti del personale delle aree funzionali, sottoscritto il 5 febbraio 2001;
VISTO il Contratto Integrativo in materia di adeguamento del quadro di corrispondenza tra profili professionali e posti-funzione all’estero, sottoscritto il 28 giugno 2001.
TRA L'AMMINISTRAZIONE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E LE XX.XX. SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
ART. 1
(Campo di applicazione)
1. Il presente accordo si applica al personale del Ministero degli Affari Esteri appartenente alle aree funzionali ed inquadrato in profili professionali per i quali la normativa vigente prevede avvicendamenti tra gli uffici dell'Amministrazione centrale e gli uffici all'estero, ivi incluso il personale appartenente ai profili dell’area della promozione culturale inquadrato nelle aree funzionali.
ART. 2
(Limiti di servizio continuativo presso l'Amministrazione Centrale e all’estero)
1. Il limite minimo di servizio continuativo presso l’Amministrazione Centrale per potersi candidare su una lista di pubblicità ordinaria è fissato in diciotto mesi dall’immissione nei ruoli o dal rientro del dipendente presso l’Amministrazione Centrale. Per il personale immesso nei ruoli proveniente da posizione di comando o di fuori ruolo l’anzianità di comando o di fuori ruolo presso questo Ministero viene computata, ai fini della maturazione dei termini minimi di permanenza presso l’Amministrazione Centrale previsti dal presente articolo e dagli articoli 9 e 10, nella misura di un quinto. Il predetto limite minimo di diciotto mesi è ridotto a dodici mesi per le candidature presentate su sedi particolarmente disagiate.
2. Il limite massimo di servizio continuativo all'estero è fissato in nove anni per il personale dell’area funzionale C, ivi incluso il personale appartenente all'area della promozione culturale, e in dieci anni per le rimanenti aree, per un numero di sedi comunque non superiore a tre.
3. Il limite massimo di servizio continuativo in una sede è fissato in cinque anni sia per il personale dell’area funzionale C, ivi incluso il personale appartenente all’area della promozione culturale, che per le rimanenti aree. Qualora il personale avvicendato non ottenga alcuna delle sedi richieste, viene richiamato presso l’Amministrazione Centrale.
4. Xxxxx restando i limiti massimi di servizio continuativo all’estero ed in sede di cui ai commi 2 e 3, il personale in servizio all’estero può richiedere la pubblicità anticipata del proprio posto- funzione. Qualora presenti domanda di trasferimento e non sia assegnato presso alcuna sede, il dipendente viene richiamato presso l’Amministrazione Centrale. La non assegnazione non comporta la conferma in sede. La mancanza di richiesta di messa in pubblicità del proprio posto preclude la ricevibilità della domanda. La richiesta può essere presentata anche prima di aver maturato i periodi minimi di servizio continuativo previsto, entro il 30 giugno dell’anno precedente
a quello in cui si completa il periodo minimo. Il trasferimento ad altra sede, tuttavia, non può avvenire prima di aver completato i periodi minimi di servizio continuativo in sede, fissati in due anni per le sedi disagiate e particolarmente disagiate e tre anni per le sedi normali. Per quanto riguarda le sedi particolarmente disagiate, resta fermo quanto disposto dall’articolo 144 del D.P.R.
n. 18/1967. Ai fini della determinazione dei succitati periodi minimi di permanenza si tiene conto della qualifica attribuita alla sede (particolarmente disagiata, disagiata o normale) alla data di presentazione della domanda, indipendentemente da eventuali successive variazioni. I citati periodi minimi, con riferimento al periodo massimo continuativo all’estero, devono essere assicurati anche al fine dell’eventuale assegnazione ad una terza sede.
5. L'Amministrazione può apportare deroghe al limite massimo di servizio continuativo quinquennale in una sede di cui al comma 3 nei seguenti casi:
a) specifiche esigenze di servizio presso sedi di difficile copertura, previo consenso dell’interessato;
b) esigenze di servizio di carattere straordinario presso l’Amministrazione Centrale e la rete estera, previo consenso dell’interessato;
c) inopportunità, anche sotto il profilo di una corretta gestione della spesa, di destinare ad altra sede estera personale prossimo al completamento dei periodi massimi (nove/dieci anni) di servizio continuativo all’estero, previo consenso dell’interessato;
d) nel caso di comprovati motivi attinenti la sfera familiare e personale del dipendente.
Dette deroghe devono comunque essere contenute entro un periodo di dodici mesi e non sono applicabili in alcun caso al personale in servizio presso le sedi di cui all’articolo 4 del presente Accordo.
È viceversa invalicabile il limite massimo di nove/dieci anni di servizio continuativo all’estero fissato dal comma 2.
6. Su richiesta dell’interessato, l’Amministrazione può apportare deroghe al limite minimo di servizio continuativo in una sede di cui al comma 4 nel caso di eccezionali comprovati motivi attinenti la sfera familiare e personale del dipendente.
7. Al personale che abbia raggiunto il 00.xx anno di età ed abbia fatto richiesta di rimanere in servizio presso la stessa sede oltre i limiti di cui al comma 5 può essere concessa una proroga fino al compimento del 00.xx anno.
ART. 3
(Limiti di età per la presentazione delle domande)
1. L'Amministrazione non prende in considerazione le domande di trasferimento del personale il cui collocamento a riposo per limiti di età è previsto per una data che non consenta di rispettare, nella sede di eventuale destinazione, un periodo minimo di due anni di servizio continuativo nelle sedi disagiate e particolarmente disagiate e di tre anni nelle altre.
ART. 4
(Sedi romane)
1. I posti presso l’Ambasciata d’Italia presso la Santa Sede e la Rappresentanza Permanente d’Italia presso le Nazioni Unite a Roma [e l’Ambasciata d’Italia a San Marino], eventualmente in pubblicità, sono riservati esclusivamente ai candidati che prestino servizio presso l’Amministrazione Centrale, e viene data precedenza ai candidati che, a parità di anzianità di servizio continuativo presso l’Amministrazione Centrale, non hanno prestato servizio all’estero nel quinquennio precedente la data di presentazione della domanda e mai nelle suddette sedi.
2. Subordinatamente ai predetti requisiti, si tiene conto dell’anzianità di inquadramento nella posizione economica rivestita e nei ruoli.
ART. 5
(Criteri di esclusione)
1. È considerata irricevibile la domanda di assegnazione all’estero presentata da candidati nei cui confronti è stato adottato un provvedimento disciplinare superiore alla censura nei due anni precedenti il termine di presentazione della domanda.
2. Anche alla luce dell’entrata in vigore della Legge 27 marzo 2001, n. 97, è considerata irricevibile la domanda di assegnazione all’estero presentata da candidati nei cui confronti sia pendente un procedimento disciplinare sospeso a seguito di fatti che sono oggetto di indagini da parte dell’Autorità giudiziaria conclusesi con l’esercizio dell’azione penale nei confronti del dipendente per reato doloso rilevante in relazione al servizio all’estero. Trascorsi due anni dalla data dell’esercizio dell’azione penale senza che il processo penale si sia concluso con sentenza di primo grado, l’Amministrazione potrà considerare la domanda di assegnazione all’estero ricevibile, salvo diversa valutazione da compiersi di anno in anno e comunque non oltre il quinto anno
dall’esercizio dell’azione penale anche sulla base della gravità del reato contestato dall’Autorità giudiziaria.
3. Resta ferma la facoltà dell’Amministrazione di esercitare l’apprezzamento discrezionale derivante dalle responsabilità che incombono sul dirigente generale competente a disporre i trasferimenti.
ART. 6
(Personale in rientro da posizione di comando)
1. Il personale di ruolo del Ministero in posizione di distacco, comando e fuori ruolo presso altre Amministrazioni o Organi Costituzionali può presentare domanda di trasferimento all’estero su qualsiasi lista dopo sei mesi dal rientro presso l’Amministrazione Centrale al termine del distacco, comando o fuori ruolo.
ART. 7
(Personale part-time)
1. La domanda di trasferimento presentata dal personale in costanza di rapporto di lavoro a tempo parziale è considerata ricevibile trascorsi due anni dalla data di opzione per un contratto di “part-time”, ovvero trascorsi tre anni dalla data di assunzione con un contratto di “part-time”.
2. Al fine del requisito del limite minimo di permanenza presso l’Amministrazione Centrale di cui agli articoli 2, 9 e 10 del presente Accordo, il periodo di servizio previsto presso l’Amministrazione Centrale part-time verrà computato proporzionalmente alle ore lavorative effettivamente svolte.
ART. 8
(Lista di pubblicità ordinaria)
1. L'Amministrazione predispone e pubblica con diramazione anche telematica, entro il mese di novembre, la lista dei posti-funzione da ricoprire presso gli uffici all'estero entro l’anno successivo.
2. Il termine convenzionale entro il quale si considerano soddisfatti i requisiti di permanenza presso l’Amministrazione Centrale è fissato al 31 dicembre dello stesso anno.
3. Il termine per la presentazione delle domande per via gerarchica all’Archivio Riservato della Direzione Generale per il Personale è fissato in trenta giorni decorrenti dal giorno successivo alla data del telespresso di diramazione della lista ordinaria.
4. L'Amministrazione provvede, entro e non oltre i novanta giorni successivi al termine di cui al comma 3, all'assegnazione provvisoria delle sedi.
5. Entro quindici giorni dalla avvenuta assegnazione dei posti-funzione pubblicizzati sulla lista ordinaria, l'Amministrazione propone quelli andati vacanti al personale candidatosi con domanda ricevibile sulla lista medesima che non è stato assegnato presso alcuna sede. In fase di assegnazione si darà priorità alle candidature del personale in servizio all’estero in avvicendamento.
Le procedure sopra descritte, decorrenti dalla data di scadenza delle domande sino a quella della firma del relativo decreto di trasferimento, dovranno in ogni caso concludersi entro il termine massimo di centoquarantacinque giorni, così come stabilito dalla Tabella 1 allegata al D.M. n. 171 del 3.3.1995 (Regolamento di attuazione degli articoli 2 e 4 della Legge n. 241/1990).
Per il trasferimento dei Direttori degli Istituti di Cultura il predetto termine è esteso a centosettanta giorni, ai sensi della predetta Tabella, includendo i tempi necessari per la nomina di tale personale.
6. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 2, commi 3, 4 e 5, l'Amministrazione provvede d'ufficio a:
a) porre in avvicendamento il personale in servizio nelle sedi all'estero al quarto anno di permanenza continuativa nella sede stessa, per poi disporne il movimento nel corso del quinto anno solare.
b) disporre il richiamo presso l'Amministrazione Centrale del personale in servizio continuativo all'estero da più di otto/nove anni, per poi disporre il rientro del medesimo nel corso del nono/decimo anno solare.
7. L'Amministrazione informa entro il 30 settembre il personale interessato dei procedimenti di cui al comma 6.
8. Le assegnazioni vengono portate a conoscenza di tutto il personale con apposita comunicazione circolare. Il mancato inserimento del proprio nominativo nella citata comunicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica di non assegnazione.
ART. 9
(Lista di pubblicità suppletiva)
1. Al termine delle operazioni relative alla lista ordinaria di cui all’articolo 8, i rimanenti posti- funzione, nonché quelli resisi nel frattempo disponibili per esigenze di servizio, vengono proposti con un’apposita lista suppletiva al personale in servizio presso l'Amministrazione Centrale. Il limite minimo di permanenza presso l’Amministrazione Centrale per potersi candidare sulla lista suppletiva è fissato in dodici mesi. Il predetto limite minimo è ridotto a sei mesi per le candidature presentate su sedi particolarmente disagiate. Tali requisiti temporali devono essere posseduti alla data del 31 ottobre successivo. Il termine di presentazione delle domande è fissato in quindici giorni decorrenti dal giorno successivo alla data del telespresso di diramazione della lista suppletiva.
2. Entro quindici giorni dall’avvenuta assegnazione dei posti-funzione pubblicizzati sulla lista suppletiva, l'Amministrazione propone quelli andati vacanti al personale candidatosi con domanda ricevibile sulla lista medesima che non è stato assegnato presso alcuna sede.
3. Le assegnazioni vengono portate a conoscenza di tutto il personale con apposita comunicazione circolare. Il mancato inserimento del proprio nominativo nella citata comunicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica di non assegnazione.
ART.10
(Liste straordinarie di pubblicità)
1. Il ricorso a liste di pubblicità straordinarie è limitato a particolari situazioni determinate da esigenze di servizio. Per tali liste straordinarie è richiesta una permanenza minima di sei mesi presso l’Amministrazione Centrale. Il predetto limite minimo è ridotto a tre mesi per la candidature presentate su sedi particolarmente disagiate. Tali requisiti temporali devono essere posseduti alla data che sarà indicata nel telespresso di diramazione.
2. Le assegnazioni vengono portate a conoscenza di tutto il personale con apposita comunicazione circolare. Il mancato inserimento del proprio nominativo nella citata comunicazione equivale a tutti gli effetti alla notifica di non assegnazione.
ART. 11
(Tempi dei movimenti - corsi)
1. Fatte salve particolari esigenze di servizio e particolari esigenze scolastiche per il personale in servizio nell'emisfero australe, i movimenti vengono disposti dall'Amministrazione durante il
periodo luglio/settembre dell'anno successivo alla pubblicizzazione della lista ordinaria. I movimenti disposti con la lista suppletiva avvengono di norma entro l’anno di riferimento.
2. Fatte salve particolari esigenze di servizio, la comunicazione al dipendente della data del trasferimento viene effettuata almeno quarantacinque giorni prima della data stessa.
3. Prima della partenza gli assegnatari hanno l’obbligo di seguire i corsi di aggiornamento previsti dalla normativa, anche contrattuale, in vigore.
ART. 12
(Modulo di domanda)
1. Le domande di trasferimento sono presentate per via gerarchica utilizzando i formulari il cui fac-simile costituisce l’allegato 1 del presente accordo e seguendo le modalità delineate nel presente accordo che vengono indicate nelle comunicazioni di diffusione delle liste.
2. Nella domanda i candidati in servizio presso l’Amministrazione Centrale o presso sedi non disagiate né particolarmente disagiate devono indicare almeno cinque posti-funzione tra quelli corrispondenti al proprio profilo, dei quali non più di due possono essere presso sedi situate in uno stesso paese e non più di uno nel paese in cui si presta servizio.
3. Nella domanda i candidati in servizio presso sedi disagiate devono indicare almeno tre posti- funzione tra quelli corrispondenti al proprio profilo, dei quali non più di due possono essere presso sedi situate in uno stesso paese.
4. Qualora nella lista di pubblicità siano inseriti per uno specifico profilo professionale meno di dieci posti-funzione, la Direzione Generale per il Personale nella comunicazione di diffusione della lista prevede per gli appartenenti al profilo in questione un numero minimo di posti da indicare, ai sensi dei commi 2 e 3, commisurato al numero dei posti in pubblicità.
5. I coniugi che presentino domanda di trasferimento sulla stessa lista ed intendano prestare servizio nella medesima città sono tenuti a rispettare i vincoli di cui ai commi 2 e 3 solo se sono messi in pubblicità sufficienti posti-funzione dei rispettivi profili professionali in una medesima città. In caso contrario, i coniugi sono esentati dal rispetto dei vincoli di cui ai commi 2 e 3 ma sono comunque tenuti ad indicare tutti i posti-funzione con le predette caratteristiche.
6. I vincoli di cui ai commi 2 e 3 non si applicano alle domande presentate da dipendenti in servizio presso sedi particolarmente disagiate, da dipendenti in servizio presso l’Amministrazione Centrale da più di dieci anni che presentino la loro candidatura esclusivamente per sedi romane, ovvero da dipendenti che presentino la loro candidatura per una sola sede a fini di ricongiungimento per validi e comprovati motivi attinenti la sfera familiare e personale del dipendente.
7. Non è comunque consentito candidarsi su posti-funzione situati nella sede o città in cui si presta servizio al momento della presentazione della domanda, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 4 del presente Accordo.
8. L'Amministrazione deve tenere conto dell'ordine di preferenza espresso dai candidati nel contesto della domanda, ferma restando comunque l'esigenza prioritaria di ricoprire tutti i posti- funzione pubblicizzati, che giustifica il ricorso a tutte le candidature presentate per i posti-funzione che altrimenti resterebbero vacanti.
9. In relazione a quanto sopra, non si tiene conto di eventuali annotazioni sul modulo della domanda che in qualche modo possano rappresentare un limite alla disponibilità ad assumere servizio in una delle sedi indicate, fatta eccezione per le domande presentate da coniugi tendenti ad ottenere l'assegnazione alla stessa sede.
10. Le domande devono essere presentate - per via gerarchica - entro il termine convenzionale indicato nella comunicazione di diffusione delle liste. Per il rispetto di tale termine fa fede la data di protocollo in arrivo dell’Archivio Riservato della Direzione Generale per il Personale.
11. Le domande per i posti-funzione pubblicizzati con nota descrittiva devono essere corredate da ordini di servizio o dichiarazioni d’ufficio o attestazioni dall’interessato che documentino i compiti attribuiti al dipendente.
ART. 13
(Ritiro delle domande)
1. Non è consentito in nessun caso il ritiro della domanda dopo il termine fissato nel telespresso di diffusione della lista, relativo alla presentazione delle domande medesime. Il ritiro della domanda oltre detto termine è considerato come una rinuncia a tutti gli effetti e viene sanzionato ai sensi del successivo articolo 17.
ART. 14
(Requisiti, criteri e modalità di assegnazione delle sedi su liste ordinarie)
1. L'Amministrazione - sulla base delle candidature pervenute - predispone, per ciascun posto- funzione, una lista dei candidati ritenuti idonei ordinata in base ai seguenti requisiti:
a) area e profilo di appartenenza;
b) conoscenza della lingua richiesta nella lista di pubblicità per il posto-funzione, o comunque della lingua locale della sede.
2. L’Amministrazione procede quindi alla successiva fase di selezione dei candidati secondo i criteri di seguito elencati in ordine decrescente d’importanza:
a) rispondenza alle caratteristiche indicate nella eventuale nota descrittiva sulla base della professionalità acquisita. Per quanto riguarda i Direttori dell’area della promozione culturale, le nomine avvengono con le procedure previste dalla normativa specifica in vigore;
b) provenienza da Sede interessata da eventi bellici, da gravissime e non occasionali turbative dell’ordine pubblico o da altri eventi straordinari tali da esporre il personale a concreti rischi per la propria incolumità o ad eccezionali disagi. Le sedi ove si riscontrassero tali condizioni sono indicate – d’intesa con le XX.XX. firmatarie dell’accordo – nel telespresso di diramazione della lista di pubblicità;
c) servizio prestato in sede classificata come particolarmente disagiata alla data del 31 dicembre dell’anno di diramazione della lista ordinaria.
d) servizio prestato in sede classificata come disagiata alla data del 31 dicembre dell’anno di diramazione della lista ordinaria;
e) anzianità di inquadramento nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri nella posizione economica rivestita. A parità di condizione si tiene conto di:
• anzianità nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri;
• anzianità di servizio a contratto a tempo indeterminato;
• avvicendamento disposto d’ufficio per i dipendenti in servizio all’estero per scadenza del limite massimo quinquennale di permanenza in sede;
• ricongiungimento del dipendente con coniuge in servizio all’estero;
• anzianità di comando o di collocamento fuori ruolo presso questo Ministero: a parità di anzianità di comando o di collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri, si tiene conto dell’anzianità nei ruoli dell’Amministrazione di provenienza.
f) servizio prestato continuativamente nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri presso l'Amministrazione Centrale per un periodo di almeno:
• cinque anni di servizio presso l’Amministrazione Centrale in profili per i quali è comunque previsto il servizio all'estero;
• servizio prestato continuativamente nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri presso l’Amministrazione Centrale per un periodo di tre anni, a valere dal 5.11.1999, in posizione di turnisti negli Uffici previsti dalle disposizioni vigenti in materia di orario di lavoro e negli Uffici Dirigenziali Generali di cui al D.P.R. n. 267/1999.
ART. 15
(Requisiti, criteri e modalità' di assegnazione delle sedi sulla lista suppletiva)
1. L'Amministrazione - sulla base delle candidature pervenute - predispone, per ciascun posto- funzione, una lista dei candidati ritenuti idonei ordinata in base ai seguenti requisiti:
a) area e profilo di appartenenza;
b) conoscenza della lingua richiesta nella lista di pubblicità per il posto-funzione, o comunque della lingua locale della sede.
2. L’Amministrazione procede quindi alla successiva fase di selezione dei candidati secondo i criteri di seguito elencati in ordine decrescente d’importanza:
a) rispondenza sulla base della professionalità acquisita alle caratteristiche indicate nella eventuale nota descrittiva. Per quanto riguarda i Direttori dell’area della promozione culturale, le nomine avvengono con le procedure previste dalla normativa specifica in vigore;
b) durata della permanenza presso l’Amministrazione Centrale dall'ultimo rientro o, per coloro che non hanno mai prestato servizio all'estero, dalla data di immissione nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri in profili per i quali è previsto il servizio all'estero;
c) anzianità di inquadramento nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri nella posizione economica rivestita. A parità di condizione si tiene conto di:
• anzianità nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri;
• anzianità di servizio a contratto a tempo indeterminato;
• ricongiungimento del dipendente con coniuge in servizio all’estero;
• anzianità di comando o di collocamento fuori ruolo presso questo Ministero: a parità di anzianità di comando o di collocamento fuori ruolo presso il Ministero degli Affari Esteri, si terrà conto dell’anzianità nei ruoli dell’Amministrazione di provenienza;
d) servizio prestato continuativamente nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri presso l'Amministrazione Centrale per un periodo di almeno tre anni, a valere dal 5.11.1999, in posizione di turnisti negli Uffici di cui al punto 5 della circolare n. 7 del 16.7.1997 e negli Uffici Dirigenziali Generali di cui al D.P.R. n. 267/1999.
ART. 16
(Requisiti e criteri di assegnazione delle Sedi sulle liste straordinarie)
1. I requisiti e criteri di assegnazione sono gli stessi di cui all’articolo 15 del presente accordo.
ART. 17
(Rinuncia alla sede)
1. La rinuncia al trasferimento nella sede assegnata, in assenza di eccezionali, sopravvenuti e documentati motivi di forza maggiore che vengano tempestivamente comunicati, comporta il richiamo presso l’Amministrazione Centrale per il personale in servizio all’estero e, per tutti, l'esclusione dalla ricevibilità di eventuali domande di trasferimento per i due anni successivi, anche per liste suppletive e straordinarie, decorrenti dalla data della rinuncia medesima.
2. L'Amministrazione informa per iscritto il personale interessato della decisione assunta in merito alla rinuncia.
ART. 18
(Assenze dal servizio)
1. Ai fini della ricevibilità delle domande di trasferimento, concorrono alla formazione del requisito della permanenza continuativa in servizio presso l’Amministrazione Centrale i periodi di assenza che, ai sensi della normativa vigente, sono computati ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.
ART. 19
(Documentazione probatoria)
1. Tutti i requisiti di cui agli articoli 14, 15 e 16 devono essere riconoscibili sulla base di dati risultanti da atti o provvedimenti di data certa o, in mancanza, sostituiti da una dichiarazione che impegna la responsabilità del dipendente sotto ogni profilo amministrativo, civile e penale.
2. L’Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà, laddove le circostanze lo richiedano, di verificare l’effettivo possesso dei requisiti indicati dai candidati nonché le loro conoscenze linguistiche acquisite.
ART. 20
(Informazione alle XX.XX.)
1. L'Amministrazione informa, ai sensi dell’articolo 6 del CCNL 1998 - 2001, le XX.XX. sul contenuto delle liste e sul relativo processo di formazione con una settimana di anticipo rispetto alla data stabilita per la loro pubblicazione, illustrandone in apposita riunione i criteri.
2. Le assegnazioni vengono disposte dall'Amministrazione previa informazione alle XX.XX., che, entro dieci giorni dalla ricezione della documentazione, sono chiamate ad esprimere le loro osservazioni. L'Amministrazione provvede, entro i successivi cinque giorni, a convocare le XX.XX. per comunicare l'accoglimento o meno delle osservazioni.
3. L’Amministrazione informa le XX.XX. entro il 31 ottobre di ogni anno circa le deroghe di cui all’articolo 2, comma 5, i nominativi dei dipendenti che hanno raggiunto il limite massimo di nove/dieci anni di servizio continuativo all’estero, nonché i nominativi del personale che ha rinunciato all’assegnazione specificando se lo stesso sia stato o meno oggetto del provvedimento previsto dall’articolo 17.
4. L’Amministrazione concorda con le XX.XX. l’eventuale modifica del modulo di domanda di cui all’articolo 13 comma 1 dovuta ad eventuali necessità o innovazioni tecniche.
ART. 21
(Validità dell'accordo)
1. Il presente accordo è valido dall’1.11.2002 al 31.10.2004 e potrà formare oggetto di verifica e di eventuale revisione concordata tra l'Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali dopo un anno dalla sua entrata in vigore, anche alla luce dei pertinenti sviluppi della negoziazione in sede di contrattazione a livello intercompartimentale o di comparto.
2. Il presente accordo andrà comunque rinegoziato dalle Parti ove ciò si rendesse necessario dopo l’entrata in vigore del contratto integrativo di comparto.
Allegati: 1) Fac-simile moduli di domanda di trasferimento.
Roma, 22 maggio 2002
Il Delegato di Parte Pubblica Amb. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per le XX.XX. di Ministero
CGIL/FPI CISL/FPS UIL/PA CISAL FAS UNSA-SICISMAE UGL ANDCD
(ammessa con riserva)
DICHIARAZIONE CONGIUNTA
Le Parti convengono sulla necessità che entro la fine del prossimo mese di giugno venga avviato un confronto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali finalizzato a riconsiderare la definizione dei profili professionali di inquadramento del personale delle aree funzionali e dei loro contingenti.
Le Parti convengono inoltre sulla necessità che entro lo stesso termine venga avviato un confronto tra l’Amministrazione e le Organizzazioni Sindacali finalizzato a valutare la costituzione di un collegio arbitrale di disciplina competente a giudicare sui ricorsi presentati avverso le sanzioni disciplinari, ai sensi dell’articolo 55, commi 7 e 8 del D.Lgs. n. 165/2001.
Roma, 22 maggio 2002
Il Delegato di Parte Pubblica Amb. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per le XX.XX. di Ministero
CGIL/FPI CISL/FPS UIL/PA CISAL FAS UNSA-SICISMAE UGL ANDCD
(ammessa con riserva)
PROTOCOLLO AGGIUNTIVO ALL’ACCORDO TRA L’AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI E LE XX.XX. SUI CRITERI RELATIVI AI TRASFERIMENTI DEL PERSONALE DELLE AREE FUNZIONALI SOTTOSCRITTO IL 22 MAGGIO 2002
CONSIDERATO che in occasione delle ultime liste di pubblicità sono state ripetutamente riscontrate particolari difficoltà nella copertura di numerosi posti-funzione presso sedi estere;
CONSIDERATO che in tale contesto presso alcune sedi, tra cui diverse di particolare rilievo per il servizio, sono andati vacanti su più liste successive posti-funzione in quantità tale da pregiudicare gravemente la funzionalità degli Uffici interessati;
CONSIDERATO che la difficoltà di copertura dei posti-funzione all’estero è accentuata dalla circostanza che non è stato ancora realizzato l’ampliamento degli organici delle aree funzionali richiesto dalla grande maggioranza delle XX.XX. e per la cui sollecita attuazione l’Amministrazione rinnova il proprio impegno;
RITENUTO che tra gli strumenti da impiegare per favorire il rafforzamento degli Uffici presso cui si concentra il maggior numero di posti-funzione vacanti rientri l’adeguamento dell’indennità di servizio all’estero, che l’Amministrazione si impegna a sostenere nelle sedi preposte;
VALUTATO che la mancata copertura di numerosi posti-funzione compromette l’adeguata e razionale ripartizione degli incarichi tra le professionalità contemplate presso ciascun Ufficio all’estero dalle mappe organiche identificate dall’Amministrazione previa consultazione delle XX.XX., con conseguente pregiudizio per la funzionalità delle sedi e per l’attribuzione delle mansioni proprie di ciascun profilo professionale;
RITENUTO opportuno introdurre per un periodo transitorio una serie di misure, sotto forma di incentivi e vincoli, finalizzate a favorire la presentazione di candidature per le sedi presso cui la mancata copertura dei posti-funzione provoca i maggiori disagi funzionali.
TRA L'AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI E LE XX.XX. SI CONCORDA QUANTO SEGUE:
ART. 1
(Denominazioni)
1. Nell’ambito del presente Protocollo Aggiuntivo, per Accordo si intende l’Accordo tra l’Amministrazione degli Affari Esteri e le XX.XX. sui criteri relativi ai trasferimenti del personale delle aree funzionali sottoscritto in data 22 maggio 2002 e per Protocollo si intende il presente Protocollo Aggiuntivo all’Accordo.
ART. 2
(Elenco delle sedi di difficile copertura)
1. La Direzione Generale per il Personale, previa consultazione con le XX.XX., dirama, contestualmente alla lista ordinaria, un elenco di sedi di difficile copertura, predisposto sulla base dell’esame dei posti-funzione rimasti vacanti nell’ambito delle liste di pubblicità diramate nel corso dell’ultimo biennio.
ART. 3
(Deroghe all’articolo 2 dell’Accordo sui limiti di servizio continuativo presso l'Amministrazione Centrale e all’estero)
1. Il limite minimo di diciotto mesi di servizio continuativo presso l’Amministrazione Centrale previsto dall’articolo 2, comma 1 dell’Accordo è ridotto a dodici mesi per le candidature presentate sulla lista ordinaria su sedi ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 2 del Protocollo.
2. Il limite massimo di servizio continuativo in una sede previsto dall’articolo 2, comma 3 dell’Accordo è elevato a sei anni in caso di assegnazione a sede ricompresa alla data di presentazione della domanda nell’elenco delle sedi di difficile copertura di cui all’articolo 2 del Protocollo. È fatta salva la possibilità di deroghe, per un periodo massimo di dodici mesi, nei casi previsti dall’articolo 2, comma 5 dell’Accordo.
3. Il periodo minimo di servizio continuativo in una sede previsto dall’articolo 2, comma 4 dell’Accordo è fissato in due anni in caso di assegnazione a sede ricompresa alla data di presentazione della domanda nell’elenco delle sedi di difficile copertura di cui all’articolo 2 del Protocollo. È fatta salva la possibilità di deroga prevista dall’articolo 2, comma 6 dell’Accordo.
4. In deroga a quanto previsto dall’articolo 2, comma 4 dell’Accordo, le candidature presentate su sedi ricomprese nell’elenco delle sedi di difficile copertura di cui all’articolo 2 del Protocollo possono essere valutate, in assenza di altre candidature rispondenti ai requisiti previsti dagli articoli 14, comma 1 e 15, comma 1 dell’Accordo, anche se presentate da dipendenti che non abbiano presentato la preventiva richiesta di messa in pubblicità del proprio posto-funzione, purché abbiano maturato il limite minimo di servizio continuativo in sede previsto dallo stesso articolo 2, comma 4 dell’Accordo.
ART. 4
(Deroghe all’articolo 6 dell’Accordo sul personale in rientro da posizione di comando)
1. Il limite minimo di sei mesi di servizio presso l’Amministrazione Centrale previsto dall’articolo 6 dell’Accordo non si applica per le candidature presentate su sedi ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 2 del Protocollo.
ART. 5
(Deroghe all’articolo 9 dell’Accordo sulla lista di pubblicità suppletiva)
1. Il limite minimo di dodici mesi di servizio continuativo presso l’Amministrazione Centrale previsto dall’articolo 9, comma 1 dell’Accordo è ridotto a sei mesi per le candidature presentate sulla lista suppletiva su sedi ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 2 del Protocollo.
ART. 6
(Deroghe all’articolo 10 dell’Accordo sulle liste di pubblicità straordinaria)
1. Il limite minimo di permanenza presso l’Amministrazione Centrale previsto dall’articolo 10 dell’Accordo non si applica alle candidature presentate sulle liste straordinarie su sedi ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 2 del Protocollo.
ART. 7
(Deroghe all’articolo 12 dell’Accordo sul modulo di domanda)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 12, commi 2 e 3 dell’Accordo, i limiti massimi di candidature nel paese in cui si presta servizio e in uno stesso paese non si applicano nel caso in cui i posti-funzione richiesti siano situati in sedi ricomprese nell’elenco delle sedi di difficile copertura di cui all’articolo 2 del Protocollo.
2. Nell’ambito del numero minimo di cinque posti-funzione da indicare nella domanda di trasferimento ai sensi dell’articolo 12, comma 2 dell’Accordo, i dipendenti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande abbiano maturato un’anzianità di servizio nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri inferiore a cinque anni devono indicare almeno due posti-funzione situati in sedi ricomprese nell’elenco delle sedi di difficile copertura di cui all’articolo 2 del Protocollo.
3. Nell’ambito del numero minimo di tre posti-funzione da indicare nella domanda di trasferimento, ai sensi dell’articolo 12, comma 3 dell’Accordo, i dipendenti che alla data di scadenza per la presentazione delle domande abbiano maturato un’anzianità di servizio nei ruoli del Ministero degli Affari Esteri inferiore a cinque anni devono indicare almeno un posto-funzione situato in sede ricompresa nell’elenco delle sedi di difficile copertura di cui all’articolo 2 del Protocollo.
ART. 8
(Deroghe agli articoli 14, 15 e 16 dell’Accordo sui requisiti, criteri e modalità di assegnazione delle sedi sulle liste di pubblicità)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera a), dall’articolo 15, comma 1, lettera a) e dall’articolo 16 dell’Accordo, le candidature presentate su sedi ricomprese nell’elenco delle sedi di difficile copertura di cui all’articolo 2 del Protocollo possono essere valutate, in assenza di altre candidature rispondenti ai requisiti previsti dalle predette disposizioni, anche se presentate da dipendenti che non possiedano il profilo professionale corrispondente al posto- funzione pubblicizzato, purché rivestano la stessa posizione economica ed abbiano maturato la necessaria esperienza professionale, adeguatamente documentata, nel profilo pubblicizzato.
2. In deroga a quanto previsto dall’articolo 14, comma 1, lettera b), dall’articolo 15, comma 1, lettera b) e dall’articolo 16 dell’Accordo, le candidature presentate su sedi ricomprese nell’elenco delle sedi di difficile copertura di cui all’articolo 2 del Protocollo possono essere valutate, in assenza di altre candidature rispondenti ai requisiti previsti dalle predette disposizioni, anche in mancanza del requisito della conoscenza della lingua richiesta e di quella locale, purché sussista la conoscenza di altra lingua veicolare.
3. Ai fini dell’applicazione dei criteri di cui all’articolo 14, comma 2 dell’Accordo, il servizio prestato in sedi ricomprese alla data dell’assegnazione sul posto-funzione nell’elenco delle sedi di difficile copertura di cui all’articolo 2 del Protocollo e non classificate come particolarmente disagiate è valutato immediatamente dopo quello prestato in sedi particolarmente disagiate.
ART. 9
(Deroghe all’articolo 18 dell’Accordo sulle assenze dal servizio)
1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 18 dell’Accordo, le candidature presentate su sedi ricomprese nell’elenco di cui all’articolo 2 del Protocollo possono essere valutate anche qualora alla formazione dei requisiti di permanenza continuativa in servizio presso l’Amministrazione Centrale previsti dagli articoli 3, 4, 5 e 6 del Protocollo concorrano periodi di assenza che, ai sensi della normativa vigente, non sono computati ai fini della maturazione dell’anzianità di servizio.
ART. 10
(Validità del Protocollo)
1. Il presente Protocollo è valido dall’1.11.2002 al 31.10.2004 e non è soggetto a proroga tacita in caso di mancato rinnovo alla scadenza.
Roma, 22 maggio 2002
Il Delegato di Parte Pubblica Amb. Xxxxxxxx Xxxxxxxx
Per le XX.XX. di Ministero
CGIL/FPI CISL/FPS UIL/PA CISAL FAS UNSA-SICISMAE UGL ANDCD
(ammessa con riserva)