LODO ARBITRALE
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport
LODO ARBITRALE
IL COLLEGIO ARBITRALE
PROF. AVV. XXXXXXXX XXXXXXXXX – PRESIDENTE PROF. AVV. XXXXXXXX XXXXXXX– ARBITRO
PROF. AVV. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX – ARBITRO
nominato ai sensi del Codice dei Giudizi innanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport e Disciplina per gli Arbitri (“Codice”), nel procedimento Prot. N. 0926 del 13 aprile 2011 promosso da:
Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, nato a Forlì il 10 giugno 1974, cod. fisc. CRPGST74H10D704B, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxx Xxxxxxx, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Cervaro (Fr), alla Via Airella n.12
istante
CONTRO
Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, nato a Buenos Aires il 23 maggio 1989, cod. fisc. SCHZLM89E23Z600D, rappresentato e difeso dall’Avv. Xxxxx Xxxxxxx ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Xxxx, Xxx Xxxxxxxx Xxxxxxx x. 0
intimato
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
La vicenda de qua trae origine dal mandato procuratorio conferito dal Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx al Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx volto all’assistenza e consulenza nel corso delle trattative e nei rapporti con le società sportive professionistiche, in ottemperanza con quanto stabilito dal Regolamento Agenti.
Con atto depositato in data 13 aprile 2011, prot. n. 0926, l’istante proponeva istanza di arbitrato,
ex artt. 9 e ss. del Codice, dinanzi al Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport; il Prof. Avv.
Stadio Olimpico - Tribuna Tevere - Gate 37 - 1°piano - stanza 1.54 00000 Xxxx
tel. x00 00 0000 0000 x00 00 0000 0000 + 00 00 0000 0000 - fax x00 00 0000 0000
xxxxxxxxx.xxxxxxxxx@xxxx.xx - xxx.xxxx.xx
Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport presso il Xxxx
Xxxxxxxx Xxxxxxx veniva nominato quale Arbitro della parte istante; il Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx quale Arbitro della parte intimata; tanto il primo quanto il secondo formulavano l’accettazione di cui all’art. 6, comma 5, del Codice; successivamente, veniva designato, di comune accordo tra gli Arbitri, quale Presidente del Collegio Arbitrale, il Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx che formulava l’accettazione ex art. 6, comma 5, del Codice.
Pertanto, il Collegio Arbitrale risultava così composto: Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Presidente del Collegio Arbitrale), Prof. Avv. Xxxxxxxx Xxxxxxx (Arbitro), Prof. Avv. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx (Arbitro).
Veniva in seguito fissata la prima udienza per il giorno 19 maggio 2011 presso la sede dell’arbitrato.
Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx formulava le seguenti conclusioni: «Piaccia all’Xxx.xx Collegio giudicante adito, contrariis rejectis: 1) Accertare che il calciatore professionista Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx è debitore nei confronti del Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx della somma capitale di € 15.500,00 ( Euro quindicimilacinquecento,00), come pattuito nel mandato sottoscritto il 16.04.2009, revocato senza giusta causa il successivo 08.11.2011. 2) Per l’effetto, condannare il calciatore professionista Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx al pagamento a favore del Xxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx di € 15.500,00 ( Euro quindicimilacinquecento,00), oltre I.V.A. ed accesori di legge per l’importo complessivo di € 18.600,00 (EURO diciottomilaseicento,00), oltre gli interessi di mora ex art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo. 3) Con vittoria di spese, competenze e onorari, anche per quanto attiene alle spese di funzionamento del Collegio Arbitrale e ai compensi degli Arbitri».
Con atto depositato in data 02 maggio 2011, prot. n 1182, il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx si costituiva nel procedimento arbitrale, rassegnando le seguenti conclusioni: «Piaccia all’Xxx.xx Tribunale adito, per le ragioni di fatto e di diritto che precedono, adversis reiectis, in via principale, accertare e/o dichiarare l’esistenza di una giusta causa di revoca del mandato conferito dal calciatore Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx all’Agente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e, per l’effetto, dichiarare la legittimità della revoca comunicata in data 8 novembre 2011, con conseguente declaratoria che l’esponente Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx nessun importo deve all’Agente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx a titolo di indennizzo; in via subordinata, in denegata ipotesi, dichiarare il calciatore Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx tenuto a corrispondere all’Agente Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx, a titolodi indennizzo, la minor somma ritenuta equa e di giustizia».
All’udienza del 19 maggio 2011, dopo l’esperimento infruttuoso del tentativo di conciliazione, il Collegio, su istanza delle parti, assegnava alle stesse termine sino al 6 giugno 2011 per il deposito di memorie, documenti e per la formulazione di nuove istanze, e termine sino al 27 giugno 2011 per il deposito delle relative repliche, riservandosi di fissare solo successivamente l’udienza di discussione.
All’udienza del 13 ottobre 2011 si svolgeva la discussione, all’esito della quale il Collegio si riservava, trattenendo la causa in decisione.
MOTIVI
1.
I. Il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx ricorre affinché sia accertato il proprio credito nei confronti del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx in virtù del rapporto contrattuale sottoscritto tra le parti, attesa la revoca anticipata del mandato in assenza di giusta causa.
Il contratto stipulato con l’odierno intimato, allegato dalle parti, prevedeva ex art. 8, lettera b), che il calciatore avrebbe corrisposto all’agente la somma forfettaria di € 15.500,00 (somma determinata automaticamente dalla circostanza che il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx fosse stato ingaggiato, grazie all’opera prestata dal proprio procuratore, da una squadra di serie B) qualora avesse revocato il mandato procuratorio in assenza di giusta causa.
Infatti, osserva la difesa dell’agente, «prima della scadenza naturale del mandato, il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, a mezzo lettera raccomandata A/R, in data 08.11.2010, revocava, ex art. 18 n.2 regolamento agenti di calciatori 2007, l’incarico all’odierno istante», non dando «impulso alla eventuale azione di accertamento della giusta causa ex art. 11 comma 4 regolamento agenti 2007»; quest’ultima circostanza è stata, peraltro, espressamente ammessa dalla difesa del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx.
2.
Il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx, con la propria memoria di costituzione, chiede che le domande avversarie vengano rigettate perché illegittime ed infondate.
I. La difesa del Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx sostiene, infatti, come non sia mai intercorsa una simile intesa e come non sia neanche vero, più in particolare, che la clausola apposita che prevede l’indennità sia stata apposta consensualmente tra le parti; l’importo per cui oggi è lite sarebbe stato apposto ad insaputa dello stesso; le parti, all’atto del conferimento dell’incarico, pattuirono,
secondo la difesa del calciatore, che nessuna somma fosse dovuta all’Agente nel caso in cui il calciatore avesse deciso di revocargli il mandato anticipatamente.
Successivamente, dopo aver ricevuto la richiesta di indennizzo da parte del Dott. Xxxxxxxxxxx, l’atleta si adoperava per richiedere copia del contratto sottoscritto con il proprio procuratore; una volta ricevuta copia del contratto, il Sig. Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx constatava che sul mandato procuratorio era stata compilata, «a sua insaputa», la clausola 8 b) che prevedeva degli importi predeterminati, a seconda della serie in cui milita il giocatore,in caso di revoca senza giusta causa. 3.
I Nel corso del procedimento arbitrale, le parti hanno provveduto al deposito di documenti e allo scambio di memorie e di repliche, così come autorizzate dal Collegio nel corso della prima udienza del 19 maggio 2011.
Entrambe le parti si sono riportate alle proprie tesi difensive, illustrando ed argomentando le rispettive ragioni poste alla base delle differenti pretese.
La difesa dell’agente ha osservato, nello specifico, come «Il calciatore o la società che intenda ottenere il riconoscimento della giusta causa deve, a pena di decadenza, iniziare l’azione di accertamento della giusta causa contro l’Agente interessato entro trenta giorni dalla data di invio della comunicazione di revoca».
Tale termine, secondo parte istante, sarebbe spirato in data 09.12.2010
Viene, peraltro, ribadito, a proposito del valore probatorio del mandato, contestato dalla parte intimata, come solo attraverso il procedimento della querela di falso sia possibile togliere alla dichiarazione la tipica valenza probatoria prevista dall’art. 2702 cod. civ. per la scrittura privata riconosciuta.
La difesa dell’agente contesta peraltro la richiesta avanzata da controparte sulle istanze probatorie orali volte alla individuazione della portata del mandato stipulato fra agente e calciatore.
Sul tema parte istante rileva come «le prove testimoniali richieste dal Sig. Xxxxxxxxx non potranno trovare alcun ingresso nel presente procedimento in relazione alle previsioni dell’art. 2725 c.c. giusto il quale “Quando secondo la legge o la volontà delle parti, un contratto deve essere provato per iscritto, la prova per testimoni è ammessa soltanto nel caso indicato dal n.3 dell’articolo precedente. La stessa regola si applica nei casi in cui la forma scritta è richiesta sotto pena di nullità».
La difesa dell’agente indicava poi i propri capitoli di prova e come proprio testimone il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx, padre dell’agente.
II. A mezzo dei propri scritti difensivi, la parte intimata contestava integralmente il contenuto delle tesi di controparte.
Xx in particolare sostenendo come non sia «rinvenibile alcuna specifica disposizione che precluda esplicitamente al calciatore la facoltà di provare la giusta causa della sua revoca nel successivo procedimento instaurato dall’Agente».
Sul tema della querela di falso, la difesa del giocatore riporta come, secondo alcune pronunce della Suprema Corte, non sia necessaria la querela di falso per la contestazione di clausole difformi del contratto rispetto a quanto sia stati precedentemente pattuito dalle parti.
Ribadendo la necessità di accogliere la prova per testimoni, la difesa del giocatore insiste per l’accoglimento delle rassegnate conclusioni.
4.
Il Collegio è, preliminarmente, chiamato ad esaminare l’eccezione formulata dalla parte istante in relazione alla domanda di accertamento della giusta causa della revoca del mandato da parte del Signor Xxxxxxxxx.
In linea con l’orientamento già espresso nell’ambito del TNAS (cfr. Lodo 15 novembre 2010 Xxxxxxxx vs. Xxxxxxx Xxxxxx) il Collegio reputa che qualora il calciatore, dopo aver revocato il mandato al proprio agente, non proponga nel termine di 30 giorni la domanda volta all’accertamento dell’esistenza della giusta causa, incorre in decadenza con conseguente impossibilità - per il Collegio chiamato a dirimere la successiva controversia - di svolgere ogni indagine sul merito delle cause della revoca.
Fermo quanto appena esposto, Il Collegio rileva che il Signor Xxxxxxxxx non ha, comunque, dimostrato i fatti relativi al presunto abuso di riempimento del documento contrattuale che avrebbero giustificato la revoca del mandato.
Né, nel presente giudizio, avrebbero potuto trovare ingresso le prove testimoniali richieste sul punto, considerato il disposto dell’art. 2725 cod. civ. in relazione ai contratti per i quali è previsto sotto pena di nullità un onere morfologico.
5.
La difesa del Signor Xxxxxxxxx assume la nullità e/o inefficacia della clausola contenente la predeterminazione della penale in caso di revoca del mandato senza giusta causa.
A tal fine si richiama un precedente formatosi nell’ambito del Tnas (Lodo 16 novembre 2010 Immobile vs. Genovese) deducendo che con tale pronuncia sarebbe stata esclusa l’efficacia della
clausola di predeterminazione della penale. Ciò andrebbe coniugato con l’assenza di una previsione in tale direzione nell’ambito del Regolamento Agenti applicabile al caso di specie.
La tesi non può essere condivisa dal Collegio. Sul punto si osserva che il lodo richiamato si è, per un verso, limitato a censurare, attraverso un obiter dictum, il mancato aggiornamento dei moduli rispetto alle modifiche normative intervenute; per altro verso, in un’ottica equitativa, ha, comunque, riconosciuto la debenza di una penale.
Ben più pertinente, invece, appare la decisione – richiamata dalla parte istante – con la quale si è espressamente affermato che la predeterminazione della penale non presenta, dal punto di vista sostanziale, profili di incompatibilità con le previsioni del Regolamento Agenti applicabile al caso in esame (Cfr. lodo 4 marzo 2011 Xxxxxxxx vs. Xxxxxxx).
Il Collegio non intende discostarsi da tale orientamento e, pertanto, reputa che la clausola di predeterminazione della penale per l’ipotesi di revoca senza giusta causa sia pienamente efficace anche nel caso di specie.
6.
È accertato, quindi, che il Signor Xxxxxxxxx ha revocato il mandato al Signor Carpeggiani senza giusta causa. Da ciò consegue, in astratto, il diritto della parte istante ad ottenere il pagamento della penale predeterminata nell’ambito del contratto di mandato e, cioè, dell’importo di € 15.500,00.
Xxxxxxx, tuttavia, considerare che, a’ sensi dell’art. 1384 cod. civ., la penale può essere equamente ridotta dal giudice se il suo ammontare è manifestamente eccessivo, avuto riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
Tale riduzione può essere disposta dal giudice anche d’ufficio, in assenza di una espressa richiesta della parte debitrice. In questo senso appare consolidata sia la giurisprudenza di merito che quella di legittimità ( «In tema di clausola penale, il potere di riduzione ad equità, attribuito al giudice dall'art. 1384 c.c. a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, può essere esercitato d'ufficio, una volta allegate dalla parte interessata, o anche rilevabili "ex actis", le circostanze rilevanti per la valutazione dell'eccessività della penale» [Trib. Varese, 01/06/2010]; «Il Giudice, ai sensi dell'art. 1384 c.c., ha il potere, anche d'ufficio, di diminuire la clausola penale, sia nell'ipotesi in cui la stessa sia manifestamente eccessiva, sia quando la sua riduzione sia necessaria e riconducibile al fatto che l'obbligazione principale è stata in parte eseguita ed i contraenti non abbiano previsto, in siffatta ipotesi, una riduzione della penale, con conseguente eccessività della penale se rapportata alla sola parte rimasta inadempiuta. Si rileva, infatti, che il predetto potere dell'organo giudicante
è previsto a tutela dell'interesse generale dell'ordinamento, onde ricondurre l'autonomia contrattuale nei limiti in cui essa appare effettivamente meritevole di tutela.» [Trib. Bari Sez. I, 22/02/2010]; «Nel caso di una penale, inserita nell’accordo contrattuale, il giudice verifica anche d’ufficio la congruità della stessa e ne dispone, anche in assenza di una espressa richiesta di parte, la riduzione ai sensi dell’art. 1384 c.c. quando riscontra la sua eccessiva onerosità riguardo all’interesse della parte creditrice, ovvero che la prestazione è stata in tutto o in parte eseguita.»[App. Firenze Sez. I Sent., 18/01/2010]; «In tema di clausola penale cui può essere assimilata la clausola con cui si determina convenzionalmente la misura degli interessi moratori con funzione liquidativa del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento di obbligazioni pecuniarie, la domanda di riduzione può essere proposta per la prima volta in appello, potendo il giudice provvedervi anche d'ufficio, sempre che siano state dedotte e dimostrate dalle parti le circostanze rilevanti al fine di formulare il giudizio di manifesta eccessività.» [Cass. civ. Sez. III, 18/11/2010, n. 23273].
Tenuto conto di tutte le circostanze emerse nell’ambito del giudizio – e in linea con l’orientamento formatosi nell’ambito del TNAS (cfr. lodo 6 luglio 2011 Tateo vs. Docente) - il Collegio reputa equo ridurre la penale a € 7.750,00 oltre interessi dalla data della domanda e fino all’integrale soddisfo. Il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx chiede il pagamento degli interessi di mora ex art. 5 del Decreto legislativo n. 231 del 2002 dalla data di maturazione del credito sino al saldo effettivo.
Il Collegio non ritiene che il caso in esame rientri nella fattispecie di cui al Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231, difettando il requisito di tipo soggettivo previsto dall’art. 2 del citato Decreto Legislativo.
Pertanto, potranno essere riconosciuti, esclusivamente, gli interessi in misura pari al tasso legale. Diversamente, la somma sopra indicata dovrà essere maggiorata dell’Iva. Sono, infatti, da ribadire le considerazioni già espresse in altro lodo (cfr. Lodo 21 gennaio 2011 Carpeggiani vs. Xxxxx) secondo le quali «[è] dovuto il pagamento dell’IVA sull’importo corrisposto a titolo di indennità per la cessazione anticipata del rapporto in quanto: 1) ai sensi dell’art. 52, comma 2, DPR 22 dicembre 1986 n. 917 costituiscono reddito da lavoro autonomo e le indennità per la cessazione dei rapporti d’agenzia, quale deve qualificarsi l’attività dell’Agente di calciatore anche secondo i costanti orientamenti della giurisprudenza arbitrale sportiva; 2) in ogni caso si tratterebbe di indennità corrisposta a tiolo di risarcimento di danni consistenti nella persita di redito diretta a risarcire il cd. Lucro cessante e quindi soggetta a tassazione ai sensi di quanto porecvisato dallAgenzia delle Entrate con la risoluzione 7 dicembre 2007 n. 356/E […]».
7.
Tutte le altre domande, eccezioni e deduzioni debbono intendersi assorbite.
Attesa la parziale soccombenza, il Collegio reputa equo disporre una parziale compensazione – nella misura indicata in dispositivo – delle spese di lite e degli onorari del Collegio arbitrale
P.Q.M.
Il Collegio arbitrale, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, disattesa ogni altra istanza deduzione ed eccezione, così provvede:
1. accoglie parzialmente l’istanza di arbitrato presentata dal Signor Xxxxx Xxxxxxxxxxx nei confronti del Signor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx e, per l’effetto, condanna quest’ultimo al pagamento in favore del primo dell’importo di € 7.750,00 (settemilasettencentocinquanta) oltre interessi legali dalla data della domanda sino all’effettivo soddisfo; oltre Iva nella misura dovuta per legge.
2. compensa tra le parti 1/3 delle spese per assistenza difensiva; condanna il Signor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx al pagamento in favore del Signor Xxxxx Xxxxxxxxxxx del restante 2/3 che liquida, per questa quota, in € 650,00 oltre spese generali, iva e c.p.a.
3. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 2/3 degli onorari del Collegio arbitrale e a carico del Signor Xxxxx Xxxxxxxxxxx il restante 1/3. Liquida, complessivamente, gli onorari del Collegio arbitrale in € 3.000,00 oltre spese documentate degli arbitri.
4. fermo il vincolo di solidarietà, pone a carico del Signor Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 2/3 dei diritti amministrativi per il Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport e a carico del Signor Xxxxx Xxxxxxxxxxx il restante 1/3.
5. dichiara incamerati dal Tribunale nazionale di arbitrato per lo sport i diritti amministrativi versati dalle parti.
Così deliberato, all’unanimità, in data 13 ottobre 2011 e sottoscritto in numero di tre originali nei luoghi e nelle date di seguito indicati.
X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx X.xx Xxxxxxxx Xxxxxxx
X.xx Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx