Condizioni Generali dell’AEnEC (CG) Settembre 2012
Condizioni Generali dell’AEnEC (CG) Settembre 2012
1. Campo d’applicazione
Le presenti Condizioni Generali regolano la partecipazione delle imprese (di seguito denominate «partecipanti») al modello energetico e al modello PMI dell’Agenzia dell’energia per l’economia (di seguito denominata «AEnEC») nonché l’utilizzo di tool e servizi AEnEC da parte di partecipanti e terzi.
Con la sottoscrizione del contratto di partecipazione risp. la registrazio- ne elettronica per il modello PMI si considerano accettate le presenti CG.
2. Prestazioni e obblighi dell’AEnEC
Accordo sugli obiettivi
Aderendo ad uno dei modelli di gestione energetica dell’AEnEC il parteci-
sari per un riepilogo dei dati e l’allestimento dei rapporti.
Qualora dovessero subentrare delle modifiche in merito alla frequenza o al contenuto dei rapporti o delle cifre da presentare, l’AEnEC s’impegna a redigere e a inoltrare entro i termini previsti tutti i rapporti che il partecipante è tenuto a presentare alla Confederazione, ai cantoni o ad altri partner.
In questo caso, utilizzando il sistema di monitoraggio dell’AEnEC il par- tecipante garantisce all’AEnEC di poter disporre, almeno un mese prima del termine di presentazione previsto dal competente Ufficio federale o canto- nale o da altri partner, di tutti i dati necessari per l’allestimento dei relativi rapporti.
4. Ulteriori disposizioni
pante stipula con la Confederazione un accordo volontario sugli obiettivi, ai
sensi della legge sull’energia, per ottimizzare l’efficienza energetica. Sulla base di tale accordo possono essere stipulati ulteriori accordi (cantonali, locali) come pure un impegno formale di riduzione del CO2 ai sensi della legge sul CO2 (cfr. punto 4)
Label
L’AEnEC conferisce al partecipante un label che attesta la sua adesione all’AEnEC e di conseguenza il suo impegno per la protezione del clima. Il label viene ritirato qualora il partecipante non raggiunga per tre anni di se- guito l’obiettivo prefissato.
Prestazioni
L’AEnEC supporta il partecipante con i seguenti servizi di base (cfr. anche gli ultimi opuscoli di prodotto dell’AEnEC):
▪ analisi della situazione e definizione del potenziale
▪ definizione dell’obiettivo oggetto di un accordo volontario sugli obiettivi o di un impegno formale di riduzione del CO2 con la Confederazione, un cantone o altri partner
▪ assistenza nella pianificazione e attuazione delle misure
▪ monitoraggio e controllo
▪ feedback e reporting
Monitoraggio
Il monitoraggio offerto dall’AEnEC è un servizio a se stante fornito dietro pa- gamento ai partecipanti e agli altri interessati. I dati del monitoraggio costi- tuiscono la base per gli accordi vincolanti stipulati dal partecipante e utente con la Confederazione, i cantoni e altri partner.
Manutenzione e aggiornamento
L’AEnEC assicura la manutenzione dei tool messi a disposizione preoccu- pandosi di aggiornarli per quanto possibile alle condizioni legali in vigore.
3. Prestazioni e obblighi del partecipante
Elaborazione della lista di misure
Al fine dell’elaborazione della lista di misure il partecipante fornisce al con- sulente dell’AEnEC tutte le informazioni necessarie.
Attuazione delle misure
Gli accordi sugli obiettivi elaborati dal partecipante con l’AEnEC sono delle prestazioni volontarie dell’economia. Essi costituiscono la base per parteci- pare al modello energetico o al modello PMI dell’AEnEC e in tal modo anche la base per gli accordi o gli impegni con la Confederazione, i cantoni e altri partner.
Esenzione dalla tassa sul CO2
Sulla base delle leggi federali vigenti in materia il partecipante può richiedere l’esenzione dal pagamento delle tasse sul consumo energetico. Qualora la richiesta di esenzione sia supportata da obiettivi di riduzione delle emissioni e di ottimizzazione dell’efficienza energetica, gli accordi sugli obiettivi dell’A- EnEC possono essere utilizzati per una proposta di obiettivo (ordinanza sul CO2 1.1.2013). La Confederazione riconosce e accetta di fatto gli strumenti proposti dall’AEnEC e regola tutti i dettagli per l’esenzione in apposite de- cisioni e direttive. L’AEnEC assicura che la Confederazione riceva tutti i dati necessari (cfr. le condizioni del punto 3: Monitoraggio).
Accordo cantonale sugli obiettivi
Nei cantoni la cui legislazione sull’energia prevede un articolo per i grandi consumatori i partecipanti hanno inoltre la possibilità di stipulare un accordo cantonale sugli obiettivi (valido solo per i grandi consumatori). Tale accordo adempie agli obblighi previsti per i grandi consumatori di energia. Le condi- zioni e gli obiettivi da raggiungere sono definiti dai singoli cantoni. A tal fine l’AEnEC mette a disposizione un accordo universale sugli obiettivi ricono- sciuto dai cantoni (cfr. le condizioni del punto 3: Monitoraggio). Su richiesta del partecipante l’AEnEC può elaborare con i propri strumenti un accordo sugli obiettivi specifico per adempiere alle disposizioni cantonali.
Altri accordi
Alcune città o comuni come pure alcuni fornitori di energia elettrica e altri partner hanno messo a punto dei programmi d’incentivazione indirizzati ai partecipanti (denominati sopra e qui di seguito «partner»). Al fine di usufru- ire degli incentivi offerti, generalmente devono essere soddisfatte le stesse condizioni richieste da un accordo volontario sugli obiettivi stipulato con la Confederazione o i singoli cantoni. Su richiesta del partecipante, l’AEnEC fornisce entro i termini previsti tutti i dati e le certificazioni necessarie da presentare ai partner.
5. Prezzi e condizioni di pagamento
La partecipazione ai programmi dell’AEnEC implica l’attuazione di misure
elaborate in collaborazione con il consulente dell’AEnEC.
Monitoraggio
Il partecipante inserisce, in modo autonomo e sotto la propria responsabili- tà, i dati relativi al proprio consumo energetico e all’attuazione delle misure nel sistema di monitoraggio dell’AEnEC. I dati dovranno essere inseriti per tutta la durata del contratto entro i termini stabiliti.
L’AEnEC si riserva il diritto di effettuare dei sopralluoghi presso il parte- cipante per verificare l’inserimento dei dati.
L’AEnEC effettua per conto del partecipante un riepilogo dei dati da lui forniti e allestisce i rapporti che il partecipante è tenuto a presentare in base a quanto stabilito nella decisione della Confederazione sull’esenzione dalla tassa sul CO2, nell’ordinanza sul CO2 nonché nella legge sul CO2. L’AEnEC s’incarica di inviare all’UFAM i rapporti e la documentazione entro i termini previsti.
Il partecipante utilizzando il sistema di monitoraggio dell’AEnEC garan- tisce all’AEnEC di poter disporre, entro i termini previsti, di tutti i dati neces-
Contributo di partecipazione
Le spese di partecipazione per un modello dell’AEnEC o per l’utilizzo dei singoli tool (p.e. monitoraggio) sono indicate nel listino prezzi dell’AEnEC. I prezzi non comprendono l’IVA.
Fatturazione
Il contributo per il primo anno deve essere versato dopo l’iscrizione. Negli anni successivi la fattura è emessa annualmente e deve essere saldata in anticipo.
Prestazioni supplementari
Con il versamento del contributo di partecipazione si considerano liquidate le prestazioni dell’AEnEC descritte nel contratto di partecipazione e negli opuscoli. Su richiesta vengono fornite anche delle prestazioni supplemen- tari il cui prezzo è stabilito individualmente. Tali prestazioni sono fatturate dall’AEnEC in aggiunta.
Modifica del contributo di partecipazione
Se i costi energetici del partecipante subiscono una modifica superiore al
±20% rispetto al primo anno, entrambe le parti possono richiedere un ade- guamento del contributo di partecipazione.
Modifica dei prezzi
Qualora sussista nei confronti del partecipante un’esclusione di responsa- bilità più estesa relativa al sistema di monitoraggio dell’AEnEC risultante da altri contratti tra le parti in questione, essa ha in ogni caso la precedenza sulle esclusioni di responsabilità derivanti da questo contratto.
8. Inizio, durata e fine del contratto
L’AEnEC si riserva il diritto, in caso di inflazione o a seguito dell’evoluzione
dei costi o di modifiche delle prestazioni, di adeguare i prezzi anche per i partecipanti esistenti. Tali adeguamenti saranno comunicati al partecipante in forma adeguata sei mesi prima della loro entrata in vigore.
6. Riservatezza e protezione dei dati
I dati relativi al consumo energetico e alle emissioni di CO2 sono confiden- ziali e non vengono trasmessi dall’AEnEC ad altri senza il consenso scritto del partecipante, a meno che ciò non si renda necessario per adempiere le condizioni del presente contratto o degli accordi citati al punto 4.
L’AEnEC, i suoi consulenti e moderatori, come pure i suoi organi e altri collaboratori o persone ausiliarie non sono autorizzati a trasmettere tali dati o altre informazioni interne concernenti il partecipante alle altre imprese che hanno stipulato un contratto con l’AEnEC senza l’autorizzazione del parte- cipante stesso.
Nell’ambito dei gruppi d’incontro AEnEC (modello energetico o model- lo PMI) i partecipanti comunicano apertamente i propri dati energetici e di benchmark come pure le misure definite. Su richiesta del partecipante è possibile fornire ai membri dei gruppi anche solo dei dati aggregati.
L’AEnEC è autorizzata a utilizzare e pubblicare i dati in forma anonimiz- zata nell’ambito dei suoi workshop o per allestire delle statistiche.
L’AEnEC ha il diritto di pubblicare il nome del partecipante.
Caso speciale - impegno formale di riduzione del CO2
Secondo l’ordinanza sul CO2, i nomi delle imprese risp. i nomi dei parteci- panti esentati dalla tassa sul CO2, come pure i dati sugli obiettivi rilevanti ai fini dell’impegno formale di riduzione possono risp. devono essere resi pubblici.
7. Responsabilità dell’AEnEC
L’AEnEC non si assume alcuna responsabilità per il calcolo o l’inserimento errato dei dati da parte del partecipante o per le conseguenze che ne risul- tano. La responsabilità dell’AEnEC risp. dei suoi organi e delle persone au- siliarie si limita ai danni causati direttamente per negligenza grave. È esclusa l’assunzione di responsabilità per danni indiretti o danni consequenziali, in ogni caso il risarcimento delle pretese per un’eventuale responsabilità resi- dua si limita all’importo del contributo annuo previsto dal contratto di parte- cipazione stipulato dal partecipante con l’AEnEC.
La responsabilità dell’adempimento degli impegni assunti con la Confe- derazione, i cantoni o altri partner del partecipante come pure l’attuazione delle misure necessarie per raggiungere gli obiettivi spetta unicamente al partecipante stesso.
Inizio del contratto
Il contratto di partecipazione e l’accordo sugli obiettivi tra il partecipante e l’AEnEC entrano in vigore con la sottoscrizione di entrambe le parti contra- enti.
Durata del contratto
Il contratto di partecipazione viene stipulato per la durata degli impegni le- gali assunti nel quadro dell’accordo sugli obiettivi o dell’impegno formale di riduzione del CO2 con la Confederazione, i cantoni o altri partner del parte- cipante, comunque al massimo per una durata di dieci anni.
Fine del contratto
Fatte salve le condizioni del capoverso che segue, alla scadenza di una du- rata minima di due anni, entrambe le parti possono recedere dal contratto di partecipazione in ogni momento, per la fine dell’anno, inviando una disdetta scritta con un termine di preavviso di 6 mesi.
L’AEnEC può recedere dal contratto con il partecipante solo se sussiste un motivo valido e se ha chiesto in via preliminare di rimediare alla causa a) facendo presente la possibilità di disdetta e b) riservando un lasso di tempo sufficiente per rimediare alla causa; in questo caso essa può recedere dal contratto per la fine di ogni mese osservando un preavviso di sei 6 mesi. L’AEnEC ha il diritto di disdire il contratto di partecipazione e l’accordo sugli obiettivi di un partecipante che ha stipulato degli accordi volontari con la Confederazione, i cantoni o altri partner, se il partecipante non raggiunge gli obiettivi annuali per tre anni di seguito. I contributi di partecipazione già ver- sati o quelli dovuti regolarmente fino alla scadenza del periodo di disdetta non vengono rimborsati risp. devono essere pagati.
9. Cessione di crediti e successione giuridica
Secondo l’art. 164 ss. CO il partecipante e l’AEnEC hanno il diritto di cedere diritti e crediti derivanti dai contratti stipulati. Ogni parte contraente ha l’ob- bligo di informare l’altra parte per iscritto entro il termine di un mese circa la cessione.
Ogni parte contraente è autorizzata a trasferire i contratti a terzi. Il cam- biamento del titolare del contratto richiede l’approvazione dell’altra parte contraente per essere giuridicamente valido. L’approvazione può essere negata solo per motivi validi. Qualora la cessione non venga comunicata o non venga comunicata entro il termine prestabilito, tale fatto è considerato come motivo valido di disdetta del contratto esistente ai sensi del punto 8 delle presenti CG.
10. Scambio di quote di emissioni CO2: registro e conti
Si declina espressamente ogni responsabilità nei confronti del parte-
cipante da parte dell’AEnEC, i suoi organi, i collaboratori o le persone au- siliarie per tutti i tipi di costi diretti e indiretti come pure per tutti i danni diretti e indiretti subiti dal partecipante a seguito della collaborazione delle parti prevista dal contratto di partecipazione e dalle presenti CG. Purché il partecipante adempia puntualmente e in modo completo ai sui obblighi d’informazione secondo il punto 3 e 4 di queste CG, l’AEnEC assicura la trasmissione corretta e puntuale delle informazioni alla Confederazione, ai
Il partecipante s’impegna a fornire all’AEnEC entro 10 giorni, per iscritto e in modo completo, tutti i trasferimenti (crediti, acquisti, vendite) di diritti di emissione CO2 svizzeri, certificazioni e certificati di CO2 esteri impegnandosi inoltre a riportarli entro lo stesso termine nel sistema di monitoraggio messo a disposizione dall’AEnEC.
11. Disposizioni finali
xxxxxxx e ad altri partner del partecipante secondo quanto previsto dalle
ordinanze e direttive d’esecuzione vigenti.
L’AEnEC non risponde inoltre di eventuali difetti del software o di even- tuali basi di calcolo e valutazioni metodologicamente errate fornite dal si- stema di monitoraggio offerto risp. messo a disposizione del partecipante, a meno che il sistema di monitoraggio non sia stato approvato dalla Con- federazione, dai cantoni interessati e da altri partner del partecipante come base vincolante per lo svolgimento della sua/loro attività amministrativa ai fini della decisione della Confederazione sull’esenzione dalla tassa sul CO2 e non sia stata concordata tra l’AEnEC e la Confederazione risp. i cantoni e altri partner del partecipante una procedura di rettifica per i dati emessi dal sistema di monitoraggio nonché in caso di crash del sistema o interruzione del server.
Tale contratto non incide su una più estesa responsabilità di diritto pub- blico della Confederazione, dei cantoni interessati e degli altri partner del partecipante.
Le presenti CG nonché i documenti menzionati, ossia il contratto di parte- cipazione, l’opuscolo Prestazioni e Xxxxxx e gli opuscoli di prodotto attuali regolano in modo esaustivo tutti i diritti e doveri esistenti tra l’AEnEC e il partecipante. Le CG e i documenti indicati costituiscono parte integrante del contratto di partecipazione.
Le presenti CG e i documenti contrattuali sopra citati sottostanno esclu- sivamente al diritto svizzero. Sono escluse le disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di compravendita internazionale di merci.
Le controversie derivanti da tutti i rapporti contrattuali tra il partecipante e l’AEnEC sono di competenza dei tribunali ordinari. Unico foro competente è Zurigo.