Delibera nr. 866 del 06/07/2017
Delibera nr. 866 del 06/07/2017
OGGETTO:ATTIVAZIONE RAPPORTO CONVENZIONALE CON L’ACCADEMIA DI NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO DI PARMA PER LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO PRATICO DEGLI ALLIEVI DELLA “SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN PSICOTERAPIA: NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO, PIANIFICAZIONE DEGLI INTERVENTI RIABILITATIVI E PSICOTERAPEUTICI”.
Il sottoscritto dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx, in qualità di Direttore Generale di questa Azienda Socio-Sanitaria Territoriale, come tale nominato in forza della Deliberazione della Giunta Regionale di Lombardia n. X/4626, adottata in seduta del 19 Dicembre 2015, in attuazione della L.R. 30.12.2009 n° 33 e s.m.i., delibera quanto segue:
IL DIRETTORE GENERALE
PREMESSO che l’Accademia di Neuropsicologia dello Sviluppo (A.N.Svi.) di Parma ha chiesto, con ns nota del 26.01.2017, di attivare una convenzione per lo svolgimento del tirocinio pratico degli allievi della “Scuola di Specializzazione in Psicoterapia: Neuropsicologia dello Svilppo, Pianificazione degli interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici” presso l’ASST del Garda;
PRESO ATTO che con d.D.G. n° 1305 del 30.12.2015 l’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda, confluita dal 01.01.2016 nell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda come da L.R. 11 agosto 2015 n° 23, aveva provveduto ad adottare il “Regolamento dei tirocini presso le strutture dell’Azienda Ospedaliera di Desenzano del Garda”;
RICHIAMATA la seguente normativa:
− Legge 18.02.1989 n° 56 che disciplina l’ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l’esercizio dell’attività psicoterapeutica e, in particolare l’art. 3, che subordina l’esercizio della predetta attività all’acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennale, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;
− D.M. 11.12.1998 n° 509 “Regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell’art. 17, comma 96, della L. 15 maggio 1997 n° 127”;
− D.G.R. Lombardia n° X/825 del 25.10.2013 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini”;
− D.d.u.o. Mercato del Lavoro Regione Lombardia del 05.11.2013 n° 10031 “Nuovi indirizzi regionali in materia di tirocini – Disposizioni attuative”;
CONSIDERATO che la convenzione in oggetto:
− non comporta oneri specifici a carico di questa Azienda;
− non configura un rapporto di lavoro subordinato o autonomo da parte degli studenti interessati;
− prevede, per i tirocinanti, la copertura assicurativa INAIL e per Responsabilità Civile da parte della Scuola di Specializzazione in Psicoterapia: Neuropsicologia dello Svilppo, Pianificazione degli interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici” di Parma;
PRECISATO che:
− il numero degli allievi ed il relativo periodo di xxxxxxxxx verrà concordato di volta in volta in base alla disponibilità dei servizi aziendali di questa ASST;
− verrà individuato un referente incaricato di seguire i tirocinanti e di attestare le attività svolte;
− per i tirocinanti verrà definito uno specifico progetto formativo e di orientamento;
− i tirocinanti potranno usufruire del servizio mensa secondo le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale;
ACQUISITI i pareri favorevoli:
− del Direttore del Dipartimento di Salute Mentale;
− del Responsabile Vicario del Servizio Affari Legali, Assicurativi e del Contenzioso di questa Azienda sui profili giuridico assicurativi della convenzione;
RITENUTO pertanto di approvare il testo convenzionale, predisposto secondo le modalità previste dal sopra citato “Regolamento”, per lo svolgimento del tirocinio degli iscritti alla Scuola di Specializzazione in Psicoterapia: Neuropsicologia dello Sviluppo, Pianificazione degli interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici” di Parma, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
VISTA l’istruttoria compiuta dal Funzionario sottoindicato che, in qualità di Responsabile del procedimento proponente ai sensi del Capo II della Legge 7 agosto 1990 n° 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;
ACQUISITO il parere tecnico favorevole in merito espresso dal Responsabile pro tempore del Servizio Affari Generali;
ACQUISITI, per quanto di competenza, i pareri favorevoli in merito espressi dal Direttore Sanitario, dal Direttore Socio Sanitario e dal Direttore Amministrativo;
DELIBERA
Per i motivi in premessa indicati:
1. di formalizzare la convenzione con la scuola di Specializzazione in Psicoterapia: Neuropsicologia dello Sviluppo, Pianificazione degli interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici” di Parma, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per un tirocinio curriculare e non curriculare, precisando che la stessa non potrà in alcun caso configurarsi quale rapporto di lavoro;
2. di dichiarare, per quanto determinato al precedente punto 1, quale parte integrante e sostanziale del presente atto il testo convenzionale in copia siglato dal Funzionario Istruttore e composto da n° 6 pagine;
3. di stabilire che la convenzione con la Scuola di Specializzazione in Psicoterapia: Neuropsicologia dello Sviluppo, Pianificazione degli interventi Riabilitativi e Psicoterapeutici” di Parma decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità di un anno. L’eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi uno;
4. di dare atto che dalla presente deliberazione non derivano oneri specifici a carico del Bilancio di questa Azienda;
5. di dare atto che ai sensi dell’art. 17 comma 4 L.R. n. 33/2009 e s.m.i. il presente provvedimento non è soggetto a controllo e che il medesimo è immediatamente esecutivo giusta art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i;
6. di disporre ai sensi dell’art. 17, comma 6, L.R. n. 33/2009 e s.m.i. la pubblicazione del presente provvedimento all’albo on line dell’Ente.
IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx)
IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
IL DIRETTORE SOCIO SANITARIO
IL DIRETTORE SANITARIO
(Xxxx. Xxxxxxxx Xxxxxxxx) (Dott.ssa Xxxx Xxxxx) (Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxx)
SI ATTESTA LA LEGITTIMITÀ DELL’ATTO PRESENTATO
Il Responsabile del procedimento amministrativo Dott.ssa Fior Xxxxx Xxxxxxx
Il Responsabile pro tempore Servizio Affari Generali Dott.ssa Xxxxxxxx Xxxxxxxx
CONVENZIONE DI TIROCINIO CURRICULARE PER PERCORSI ABILITANTI E REGOLAMENTATI
TRA
L’Accademia di Neuropsicologia dello sviluppo di Parma (A.N.Svi) – di seguito denominato “soggetto promotore”, con sede in Xxxxx, Xxxxx Xxxxx, 00
P.I. 02375880347
Rappresentato dal Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx nato a Bologna il 19.08.1948;
E
l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda (di seguito ASST del Garda) – con sede in Desenzano del Garda Località Montecroce, Codice Fiscale e Partita IVA n° 03775660982, rappresentata per la firma del presente atto dal Direttore Generale Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx, in esecuzione della d.D.G. n° del ;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:
ARTICOLO 1 DEFINIZIONE DEL TIROCINIO
1. L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA, su proposta dell’Accademia di Neurospicologia dello Sviluppo, si impegna ad accogliere presso le proprie sedi operative ubicate sul territorio della Regione Lombardia, un tirocinio di formazione ed orientamento, di seguito denominati “tirocinante”, per tirocini finalizzati alla realizzazione di momenti di alternanza tra percorso formativo e lavoro per il perseguimento degli obiettivi formativi indicati nei Progetti formativi individuali di cui al successivo art. 2.
2. Il tirocinio ha la durata di 12 mesi ed è svolto nell’arco temporale che è definito nei singoli progetti formativi individuali; il tirocinio si considera sospeso in caso di malattia, astensione obbligatoria per maternità, ai sensi della normativa vigente o altre cause gravi non dipendenti da volontà del tirocinante.
3. La durata di ogni tirocinio può essere prorogata entro i limiti massimi previsti dalla regolamentazione di riferimento per specifica tipologia di tirocinio previo accordo tra le parti e il tirocinante.
4. Le parti danno atto che a norma della Legge n° 196 del 24.06.1997 il tirocinio non potrà comportare in nessun caso l’insorgere di alcun rapporto di dipendenza o di lavoro comunque retribuito tra lo studente e l’Azienda.
ARTICOLO 2
PROGETTO FORMATIVO INDIVIDUALE
1. Gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento di ogni singolo tirocinio sono definite dal Progetto Formativo Individuale sottoscritto dalle parti e dal tirocinante.
2. Per ciascun tirocinante inserito nell’ente ospitante in base alla presente Convenzione viene predisposto un progetto formativo e di orientamento contenente:
✓ il nominativo del tirocinante;
✓ i nominativi del tutore e del responsabile aziendale;
✓ obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, con l’indicazione dei tempi di presenze in azienda;
✓ le strutture aziendali (stabilimenti, sedi, reparti, uffici) presso cui si svolge il tirocinio;
✓ gli estremi identificativi delle assicurazioni Inail e per la responsabilità civile;
✓ l’avvenuta presa visione del Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro consultabile sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxx.xx.
3. La tirocinante dovrà produrre la documentazione per la formazione prevista nel progetto formativo individuale, anche attraverso le funzioni di tutoraggio di cui al successivo articolo 3, ed in particolare la formazione in materia di salute e sicurezza secondo quanto stabilito al successivo articolo 7.
ARTICOLO 3
LE FUNZIONI DI TUTORAGGIO
1. Durante lo svolgimento del tirocinio le attività sono seguite e verificate da un tutor didattico organizzativo e da un tutor aziendale, individuati nel progetto formativo individuale. Ciascuna delle parti potrà effettuare motivate sostituzioni del personale indicato in avvio, previa comunicazione alle parti.
2. Il tutor didattico organizzativo è designato dal promotore, svolge funzioni di coordinamento didattico ed organizzativo, mantenendo e garantendo rapporti costanti tra promotore, tirocinante e soggetto ospitante. Inoltre predispone in collaborazione con il tutor aziendale, la relazione finale del tirocinio anche ai fini della certificazione delle competenze.
3. Il tutor aziendale designato dall’azienda svolge funzioni di affiancamento del tirocinante sul luogo di lavoro e di collaborazione con il soggetto promotore.
ARTICOLO 4
DIRITTI E OBBLIGHI DEL TIROCINANTE
1. Le parti concordano che il tirocinante durante lo svolgimento del tirocinio:
− è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo individuale definite con il tutor del soggetto promotore e del soggetto ospitante, osservando gli orari e i giorni concordati;
− deve osservare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ed i regolamenti interni dell’ASST del Garda;
− deve ottemperare agli obblighi di riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni e conoscenze acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
− è tenuto a rispettare il segreto professionale e a mantenere un comportamento deontologicamente corretto con particolare attenzione al rapporto diretto con i pazienti, nonché a rispettare quanto disposto dal D.Lgs. n° 196 del 30.06.2003;
− deve prendere visione del Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, consultabile sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxx.xx;
− deve essere in possesso di idoneità sanitaria;
− deve presentare attestazione di avvenuta formazione generale e specifica in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs n° 81 del 09.04.2008;
− deve ottemperare alle disposizioni contenute nel Codice Etico dell’Azienda e nel Codice di Comportamento adottato dalla medesima;
− deve indossare in maniera visibile il cartellino identificativo, fornito dal soggetto promotore, recante sul fronte: l’intestazione “ASST del Garda”, la denominazione della Scuola di appartenenza, la dicitura “Tirocinante”, la fotografia, il nome per esteso e l’iniziale del cognome del tirocinante;
− deve utilizzare il badge aziendale fornito per la registrazione delle presenze.
2. Le parti concordano altresì che la tirocinante ha la possibilità di:
− usufruire del servizio mensa secondo le disposizioni contenute nel Regolamento aziendale, utilizzando gli appositi buoni pasto al costo previsto per il personale dipendente;
− sospendere il tirocinio per maternità, malattia o infortunio;
− interrompere il tirocinio in qualsiasi momento, dandone comunicazione al tutor didattico, al tutor aziendale e al Servizio Affari Generali dell’ASST del Garda;
− ottenere a conclusione del tirocinio, sulla base di quanto rilevato dal tutor didattico organizzativo e dal tutor aziendale, una attestazione contenente la descrizione delle attività svolte nonché una valutazione sull’esito del tirocinio.
In caso di comportamento inadeguato del tirocinante, o lesivo di diritti o interessi dell’Azienda ovvero nel caso in cui il tirocinante non osservi le disposizioni di cui al presente regolamento, l’Azienda medesima, su segnalazione del Tutor di riferimento, potrà interrompere lo svolgimento del tirocinio, previa comunicazione al soggetto promotore.
L’eventuale svolgimento di attività formativa al di fuori della struttura di assegnazione è consentito al tirocinante solo se previsto nel progetto formativo.
ARTICOLO 5
CARTELLINO DI RICONOSCIMENTO E RILEVAZIONE ORARI SVOLGIMENTO TIROCINIO
La Scuola si impegna a dotare i tirocinanti di apposito cartellino di riconoscimento, recante sul fronte: l’intestazione “ASST del Garda”, la dicitura “Tirocinante”, il nome per esteso e l’iniziale del cognome, la fotografia del tirocinante, la denominazione della Scuola di appartenenza.
Ai tirocinanti sarà consentito l’ingresso nelle UU.OO./Servizi, sempre e solo se adeguatamente individuabili nelle loro funzioni grazie al cartellino di riconoscimento.
L’ASST del Garda provvederà a fornire il badge personale per la rilevazione degli orari di svolgimento del tirocinio. Il badge, al termine dell’esperienza, dovrà essere restituito nel più breve tempo possibile.
ARTICOLO 6 GARANZIE ASSICURATIVE
1. Ogni tirocinante è assicurato da parte del soggetto promotore:
a) presso l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
b) presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.
2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le attività eventualmente svolte dal tirocinante al di fuori della sede operativa del soggetto ospitante ma comunque rientranti nel progetto formativo.
3. In caso di infortunio il soggetto ospitante si impegna ad avvisare tempestivamente il soggetto promotore che attiverà tutte le procedure previste dalla normativa.
ARTICOLO 7
MISURE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
Preso atto che ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”, i tirocinanti, ai fini ed agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, devono essere intesi come “lavoratori”, le parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa ed in particolare:
a) La tirocinante è responsabile della formazione generale e specifica sulla sicurezza ai sensi dell’art. 37 D.Lgs. 81/08 così come definiti dall’Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011.
b) La tirocinante provvederà a fornire la certificazione attestante l’avvenuta formazione prevista al D.lgs n. 81/2008;
c) l’“Informazione ai lavoratori” ai sensi dell’art. 36 D.Lgs. 81/08 è a carico del soggetto promotore e del soggetto ospitante, ognuno per la parte di propria competenza.
d) La tirocinante è tenuta a presentare al Responsabile dell’ASST del Garda copia dell’attestato di idoneità alle mansioni specifica accertata dal Medico competente del soggetto promotore ai sensi dell’art. 41 del D.lgs n. 81/2008. Il Servizio di Medicina preventiva dell’ASST del Garda valuterà la certificazione di idoneità prodotta in rapporto ai rischi presenti presso l’Azienda ospitante.
L’ASST del Garda mette a disposizione sul sito aziendale xxx.xxxx-xxxxx.xx il Documento di informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro, di cui il singolo tirocinante assicura di aver preso visione.
ARTICOLO 8
CODICE ETICO COMPORTAMENTALE E
PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
Le parti dichiarano di aver preso visione dei rispettivi Codici Etici, dei Modelli di Organizzazione, nonché dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, disponibili presso i corrispondenti uffici e siti aziendali, e di impegnarsi ad adottare, nello svolgimento delle funzioni connesse alla convenzione in oggetto, comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che la violazione dei Codici Etici da parte di ciascuna costituirà inadempimento contrattuale e sarà sanzionata in misura proporzionale alla gravità sino alla risoluzione del presente contratto.
ARTICOLO 9 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i “dati personali”, forniti anche verbalmente o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente convenzione, saranno trattati esclusivamente per le finalità e, comunque, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs n° 196 del 30.06.2003.
ARTICOLO 10
DURATA DELLA CONVENZIONE E RECESSO
1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione, ha validità di un anno, fino al termine del tirocinio della Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx.
L’eventuale anticipata disdetta dovrà essere comunicata a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con un preavviso minimo di mesi uno.
2. Come stabilito dagli indirizzi regionali sono cause di recesso per ciascuna delle parti le seguenti fattispecie:
a. nel caso di comportamento del tirocinante tale da far venir meno le finalità del proprio progetto formativo;
b. qualora il soggetto ospitante non rispetti i contenuti del progetto formativo o non consenta l’effettivo svolgimento dell’esperienza formativa del tirocinante.
3. Il recesso riferito al singolo tirocinio deve essere comunicato all’altra parte e al/ai tirocinante/i coinvolto/i tramite comunicazione scritta e avrà effetto dal ricevimento della relativa comunicazione.
ARTICOLO 11 FORO COMPETENTE
Le Parti si impegnano a comporre amichevolmente qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all’interpretazione o all’esecuzione del presente accordo. Qualora la controversia non si dovesse comporre, la stessa sarà devoluta, per la risoluzione, in via esclusiva al Foro di Brescia.
ARTICOLO 12
NORME DI RINVIO
Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.
Letto, confermato e sottoscritto
, ………………………… Desenzano del Garda, ……………………..
PER L’ACCADEMIA DI NEUROPSICOLOGIA DELLO SVILUPPO DI PARMA (A.N.Svi)
IL DIRETTORE
(Dr. Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
PER L’AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA
Il Direttore Generale (Dott. Xxxxx Xxxxxxxxxx)