Berica Doppia Formula
Berica Doppia Formula
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI CON PRESTAZIONI LEGATE AL VALORE DELLE QUOTE DI FONDI INTERNI E AL RENDIMENTO
DI UNA GESTIONE SEPARATA E CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE
Il presente Fascicolo Informativo, contenente Scheda sintetica, Nota Informativa, Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento dei fondi mobiliari interni e del Regolamento della gestione separata, Glossario e Modulo di proposta deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione.
Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Scheda sintetica e la Nota Informativa.
300 - Edizione aggiornata al 31/05/2017
Berica Vita S.p.a
Gruppo Cattolica Assicurazione
SCHEDA SINTETICA
La presente Scheda sintetica è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
ATTENZIONE: LEGGERE ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO
La presente Scheda sintetica è volta a fornire al Contraente un’informazione di sintesi sulle caratteristiche, sulle garanzie, sui costi e sugli eventuali rischi presenti nel contratto e deve essere letta congiuntamente alla Nota Informativa.
1. Informazioni generali
1.a) Compagnia
Berica Vita S.p.A. – Gruppo Cattolica Assicurazioni.
1.b) Informazioni sulla situazione patrimoniale della Compagnia
Il patrimonio netto della Compagnia al 31 dicembre 2016 ammonta a 74 milioni di Euro (capitale sociale: 31 milioni di Euro; totale delle riserve patrimoniali: 34 milioni di Euro).
Il margine di solvibilità calcolato secondo i parametri Solvency II (c.d. Ratio patrimoniale) è pari a 3,65 volte il minimo regolamentare richiesto dalla normativa vigente.
1.c) Denominazione del contratto
Berica Doppia Formula.
1.d) Tipologia del contratto
Le prestazioni previste dal presente contratto sono legate al valore delle Quote di Fondi Interni e al rendimento di una Gestione Separata di attivi.
Con il presente contratto il Contraente, all’atto della sottoscrizione della proposta o del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, può scegliere di investire i premi versati secondo le percentuali da lui stesso definite in:
- Gestione Interna Separata di attivi denominata "BERICAPITAL";
- Fondi Interni messi a disposizione dalla Compagnia denominati “BericaVita Obbligazionario”, “BericaVita Flessibile” e “BericaVita Azionario”.
Sulla Gestione Interna Separata dovrà essere destinata una quota compresa tra il 10% e il 70% del cumulo dei premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo eventualmente riscattato parzialmente.
Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata, le prestazioni assicurate sono contrattualmente garantite dalla Compagnia e si rivalutano annualmente in base al rendimento della Gestione Separata “BERICAPITAL”.
Relativamente al capitale investito in Quote di uno o più Fondi Interni, le prestazioni previste sono espresse in Quote di Fondi Interni e dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
ATTENZIONE: il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle Quote.
1.e) Durata
Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.
È possibile esercitare il diritto di riscatto trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.
1.f) Pagamento dei premi
A fronte delle prestazioni previste dal contratto, il Contraente si obbliga a corrispondere un premio unico il cui ammontare è fissato all’atto della sottoscrizione del contratto stesso.
L’ammontare minimo del premio unico è di 15.000,00 Euro.
Il Contraente potrà versare successivi premi unici aggiuntivi trascorsi almeno 30 giorni dalla data di conclusione del contratto. L’ammontare minimo dei premi unici aggiuntivi è di 1.000,00 Euro.
In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro.
Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
2. Caratteristiche del contratto
Il contratto è una polizza assicurativa sulla vita in cui le prestazioni:
– si incrementano in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi;
– sono collegate all’andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
Il Contraente pertanto potrà diversificare il proprio investimento allocando il premio versato nella Gestione Separata “BERICAPITAL” (con un limite minimo del 10% e massimo del 70% del cumulo dei premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo eventualmente riscattato parzialmente) e in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto.
Per quanto riguarda la parte di premio investita nella Gestione Separata si rinvia, per la comprensione del meccanismo di partecipazione agli utili, al Progetto esemplificativo dello sviluppo delle prestazioni e del valore di riscatto contenuto ne lla sezione F della Nota Informativa.
La Compagnia è tenuta a consegnare il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata relativamente all’impiego del premio in “BERICAPITAL” al più tardi al momento in cui il Contraente è informato che il contratto è concluso.
3. Prestazioni assicurative
Il contratto prevede le seguenti tipologie di prestazioni:
Prestazione in caso di vita dell’Assicurato | |
Definizione | Descrizione della Prestazione |
Capitale | In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. |
Prestazione in caso di decesso dell’Assicurato | |
Definizione | Descrizione della Prestazione |
Capitale | In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, il pagamento del capitale assicurato ai Beneficiari designati in polizza dal Contraente. |
Opzioni contrattuali | |
Definizione | Descrizione della Prestazione |
Opzione da capitale in rendita vitalizia | La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino a che l’Assicurato è in vita. |
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia | La conversione del capitale a scadenza in una rendita pagabile in modo certo per i primi 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, e successivamente fino a che l’Assicurato è in vita. |
Opzione da capitale in rendita reversibile | La conversione del capitale a scadenza in una rendita vitalizia pagabile fino al decesso dell’Assicurato e successivamente reversibile, in misura totale o parziale, a favore di una persona fino a che questa è in vita. |
Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata “BERICAPITAL”, il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
Maggiori informazioni sono fornite in Nota Informativa alla sezione B. In ogni caso le coperture assicurative ed i meccanismi di rivalutazione delle prestazioni sono regolati dagli Artt. 12 e 14 delle Condizioni di Assicurazione.
4. Rischi finanziari a carico del Contraente
La Compagnia, relativamente al capitale investito nei Fondi Interni, non offre alcuna garanzia di capitale o di rendimento minimo. Pertanto il contratto comporta rischi finanziari per il Contraente riconducibili all’andamento del valore delle Quote.
4.a) A carico del Contraente sono posti i seguenti rischi finanziari:
− il rischio di ottenere un importo in caso di recesso inferiore ai premi versati;
− il rischio di ottenere un valore di riscatto inferiore ai premi versati;
− il rischio di ottenere un capitale in caso di morte dell’Assicurato inferiore ai premi versati;
− il rischio di ottenere un capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto inferiore ai premi versati.
4.b) Profilo di rischio dei Fondi Interni
Il contratto presenta dei profili di rischio finanziario e orizzonti minimi consigliati di investimento diversi in funzione del Fondo Interno prescelto dal Contraente. Nella successiva tabella è riportato, in base alla classificazione indicata dall’IVASS, il profilo di rischio dei Fondi Interni a cui sono collegate le prestazioni della Compagnia.
FONDI INTERNI | PROFILO DI RISCHIO | |||||
BASSO | MEDIO BASSO | MEDIO | MEDIO ALTO | ALTO | MOLTO ALTO | |
BericaVita Obbligazionario | X | |||||
BericaVita Flessibile | X | |||||
BericaVita Azionario | X |
5. Costi
La Compagnia, al fine di svolgere l’attività di collocamento e di gestione dei contratti e di incasso dei premi, preleva dei costi secondo la misura e le modalità dettagliatamente illustrate in Nota Informativa alla Sezione D.
I costi gravanti sui premi e quelli prelevati dai Fondi Interni e dalla Gestione Separata riducono l’ammontare delle prestazioni.
Per fornire un’indicazione complessiva dei costi che gravano a vario titolo sul contratto, viene di seguito riportato l’indicatore sintetico “Costo percentuale medio annuo” che indica di quanto si riduce ogni anno, per effetto dei costi, il tasso di rendimento del contratto rispetto a quello di una analoga operazione non gravata da costi.
Il predetto indicatore ha una valenza orientativa in quanto calcolato su parametri prefissati.
Il Costo percentuale medio annuo (CPMA) è calcolato con riferimento al premio della prestazione principale e non tiene pertanto conto dei premi delle coperture complementari e/o accessorie.
Il Costo percentuale medio annuo in caso di riscatto nei primi anni di durata contrattuale può risultare significativamente superiore al costo riportato in corrispondenza del 5° anno.
Il dato non tiene conto degli eventuali costi di switch gravanti sui Fondi Interni e sulla Gestione Separata, in quanto elementi variabili dipendenti dalle possibili opzioni esercitabili a discrezione del Contraente. In merito si rimanda all’Art. 10
a) III) delle Condizioni di Assicurazione.
Gestione separata “BERICAPITAL”
Avvertenza: la quota investibile nella Gestione Separata “BERICAPITAL” dovrà essere compresa tra il 10% e il 70% del cumulo dei premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo eventualmente riscattato parzialmente.
Ipotesi adottate
Premio unico: Euro 15.000,00 Età dell'Assicurato: 45 anni
Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%
L’indicatore non risulta in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato.
Durata: 15 anni | Durata: 20 anni | Durata: 25 anni | |||||
Anno | CPMA | Anno | CPMA | Anno | CPMA | ||
5 | 1,91% | 5 | 1,91% | 5 | 1,91% | ||
10 | 1,64% | 10 | 1,64% | 10 | 1,64% | ||
15 | 1,55% | 15 | 1,55% | 15 | 1,55% | ||
20 | 1,50% | 20 | 1,50% | ||||
25 | 1,47% |
Fondo Interno “BericaVita Obbligazionario” (profilo di rischio Basso)
Ipotesi adottate
Premio unico: Euro 15.000,00 Età dell'Assicurato: 45 anni
Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%
L’indicatore non risulta in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato.
Durata: 15 anni | Durata: 20 anni | Durata: 25 anni | |||||
Anno | CPMA | Anno | CPMA | Anno | CPMA | ||
5 | 1,71% | 5 | 1,71% | 5 | 1,71% | ||
10 | 1,44% | 10 | 1,44% | 10 | 1,44% | ||
15 | 1,35% | 15 | 1,35% | 15 | 1,35% | ||
20 | 1,30% | 20 | 1,30% | ||||
25 | 1,28% |
Fondo Interno “BericaVita Flessibile” (profilo di rischio Medio-basso)
Ipotesi adottate
Premio unico: Euro 15.000,00 Età dell'Assicurato: 45 anni
Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%
L’indicatore non risulta in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato.
Durata: 15 anni | Durata: 20 anni | Durata: 25 anni | |||||
Anno | CPMA | Anno | CPMA | Anno | CPMA | ||
5 | 2,01% | 5 | 2,01% | 5 | 2,01% | ||
10 | 1,74% | 10 | 1,74% | 10 | 1,74% | ||
15 | 1,65% | 15 | 1,65% | 15 | 1,65% | ||
20 | 1,60% | 20 | 1,60% | ||||
25 | 1,57% |
Fondo Interno “BericaVita Azionario” (profilo di rischio Medio)
Ipotesi adottate
Premio unico: Euro 15.000,00 Età dell'Assicurato: 45 anni
Tasso di rendimento degli attivi: 2,00%
L’indicatore non risulta in funzione del sesso e dell’età dell’Assicurato.
Durata: 15 anni | Durata: 20 anni | Durata: 25 anni | |||||
Anno | CPMA | Anno | CPMA | Anno | CPMA | ||
5 | 2,31% | 5 | 2,31% | 5 | 2,31% | ||
10 | 2,04% | 10 | 2,04% | 10 | 2,04% | ||
15 | 1,95% | 15 | 1,95% | 15 | 1,95% | ||
20 | 1,90% | 20 | 1,90% | ||||
25 | 1,87% |
6. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento della gestione separata
In questa sezione è rappresentato il tasso di rendimento realizzato dalla gestione separata “BERICAPITAL” negli ultimi 5 anni ed il corrispondente tasso di rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati.
Il dato è confrontato con il tasso di rendimento medio dei titoli di Stato e con l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati ed operai.
Anno | Rendimento realizzato dalla gestione separata | Rendimento minimo riconosciuto agli Assicurati (*) | Rendimento medio dei titoli di Stato | Inflazione |
2012 | 4,62% | 3,22% | 4,64% | 2,97% |
2013 | 3,63% | 2,23% | 3,35% | 1,17% |
2014 | 3,33% | 1,93% | 2,08% | 0,21% |
2015 | 3,21% | 1,81% | 1,19% | -0,17% |
2016 | 3,21% | 1,81% | 0,91% | -0,09% |
(*) Rendimento annuo riconosciuto alle polizze con ricorrenza nel mese di febbraio.
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
7. Illustrazione di alcuni dati storici di rendimento dei Fondi Interni
Nelle tabelle seguenti è rappresentato il rendimento storico, realizzato negli ultimi 3, 5 e 10 anni (o se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile) di ogni Fondo Interno.
Tale dato è confrontato con il rendimento del benchmark di ogni Fondo Interno; il benchmark è un indice comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione del Fondo e a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi.
Per i Fondi Interni “BericaVita Obbligazionario”, “BericaVita Flessibile” e “BericaVita Azionario” non è possibile rappresentare alcun rendimento storico, in quanto tali fondi sono di nuova costituzione.
Fondo Interno | Rendimento medio annuo composto | |||||
Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni | ||||
Fondo | Benchmark | Fondo | Benchmark | Fondo | Benchmark | |
BericaVita Obbligazionario | n.d. | 5,20% | n.d. | 6,45% | n.d. | 5,17% |
BericaVita Flessibile | n.d. | 5,69% | n.d. | 7,78% | n.d. | 4,98% |
BericaVita Azionario | n.d. | 6,02% | n.d. | 9,56% | n.d. | 4,06% |
Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri
Le predette informazioni sono integrate con l’indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di impiegati e operai.
Tasso medio di inflazione | ||
Ultimi 3 anni | Ultimi 5 anni | Ultimi 10 anni |
-0,02% | 0,81% | 1,40% |
8. Diritto di ripensamento
Il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta o di recedere dal contratto. Per le relative modalità leggere la Sezione E della Nota Informativa.
Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Scheda sintetica.
Il Rappresentante Legale Xxxxx Xxxxxxx
NOTA INFORMATIVA
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI
CON PRESTAZIONI LEGATE AL VALORE DELLE QUOTE DI FONDI INTERNI E AL RENDIMENTO DI UNA GESTIONE SEPARATA E CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ IVASS.
Il Contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.
A. INFORMAZIONI SULLA COMPAGNIA
1. Informazioni generali
a) Berica Vita S.p.A., Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, iscritto all’Albo dei Gruppi Assicurativi presso IVASS al
n. 019. Codice fiscale/PIVA e numero di iscrizione al registro delle imprese di Vicenza 03096340249;
b) Sede Legale: Xxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxxx – Xxxxxx;
c) Direzione Operativa: Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx;
d) Telefono: 000 0000000; sito Internet: xxx.xxxxxxxxxx.xx; indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx; indirizzo posta elettronica certificata xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx;
e) Autorizzazione all’esercizio delle assicurazioni: provvedimento ISVAP n. 2265 del 2 aprile 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 84 del 9 aprile 2004; Iscrizione all’Albo delle imprese tenuto dall’IVASS n. 1.00147.
B. INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE E SUI RISCHI FINANZIARI
2. Rischi finanziari
Nel presente punto si illustrano al Contraente le caratteristiche ed i profili di rischio connessi all’investimento nei Fondi Interni:
▪ L’entità delle prestazioni dovute dalla Compagnia è direttamente collegata all’andamento del valore delle Quote di Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione. In conseguenza dell’andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l’entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati. Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente i Fondi Interni, si rimanda al Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.
▪ Il Contraente assume il rischio connesso alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
Si precisa che sono a carico del Contraente gli elementi di rischio propri di un investimento azionario ed obbligazionario, relativamente alle attività finanziarie presenti nel Fondo Interno, ed in particolare:
− il rischio, tipico dei titoli di capitale, collegato alla variabilità dei loro prezzi, risentendo gli stessi sia delle aspettative di mercato sulle prospettive di andamento economico dell’emittente il titolo stesso (rischio specifico) che delle fluttuazioni dei mercati sui quali tali titoli sono negoziati (rischio generico o sistematico);
− il rischio connesso all’eventualità che l’emittente per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale (rischio di controparte); il valore del titolo risente di tale rischio variando al modificarsi delle condizioni creditizie dell’emittente;
− il rischio, tipico dei titoli di debito, collegato alla variabilità dei loro prezzi derivante dalle fluttuazioni dei tassi d’interesse di mercato (rischio di interesse); queste ultime, infatti, si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) di tali titoli in modo tanto più accentuato, soprattutto nel caso di titoli a reddito fisso, quanto più lunga è la loro vita residua: un aumento dei tassi di mercato comporterà una diminuzione del prezzo del titolo stesso e viceversa;
− il rischio, per le attività finanziarie espresse in valute di paesi non appartenenti all’area della moneta unica europea (Euro), delle oscillazioni dei tassi di cambio (rischio di cambio);
− rischio di liquidità: la liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.
3. Prestazioni assicurative
Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.
Il contratto prevede la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto. Si rinvia all'Art. 12.1 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.
Nel caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza del contratto, la Compagnia corrisponderà invece un capitale calcolato in base a quanto previsto dall'Art. 12.2 delle Condizioni di Assicurazione
Avvertenza: sono previste esclusioni, periodi di sospensione o limitazioni alla copertura dei rischi; si rinvia all'Art. 8 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata "BERICAPITAL", il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
In caso di riscatto il Contraente sopporta il rischio di ottenere un importo inferiore ai premi versati.
Si rinvia all'Art. 18 delle Condizioni di Assicurazione per una descrizione sintetica delle opzioni esercitabili dal contratto.
4. Requisiti soggettivi
Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l’Assicurato deve avere un’età non superiore ad anni 90 e non inferiore ad anni 18 e alla scadenza contrattuale non può essere superiore a 99 anni.
Il Contraente e l’Assicurato devono avere in Italia il domicilio per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
5. Premi
Il premio unico è determinato in relazione alle prestazioni assicurative ed al loro ammontare.
Il contratto prevede il versamento di un premio unico e, trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, la possibilità di effettuare ulteriori versamenti in forma di premi unici aggiuntivi.
Il pagamento del premio unico e degli eventuali premi unici aggiuntivi viene effettuato tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso il soggetto che svolge anche attività di intermediazione.
Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso l’Intermediario, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.
Si rinvia all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.
I premi, al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 10.1.1 della Sezione D, sono investiti dalla Compagnia in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto e nella Gestione Interna Separata. Pertanto, i costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.
La relativa scelta è effettuata dal Contraente, il quale può, in tale maniera, diversificare il proprio investimento.
Tale facoltà di scelta è esercitata dal Contraente al momento del versamento del premio unico iniziale - che è contestuale alla sottoscrizione della proposta - o del versamento di eventuali premi unici aggiuntivi, tramite l’indicazione delle componenti di investimento scelte.
L’importo investito nella Gestione Separata dovrà essere compreso tra il 10% e il 70% del cumulo dei premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo eventualmente riscattato parzialmente.
L’importo investito in ciascun Fondo Interno non può essere inferiore a 950,00 Euro.
I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.
È importante che il Contraente - nella scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all’orizzonte temporale dell’investimento - valuti attentamente le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzi i diversi profili di rischio/rendimento.
La Compagnia provvede all’investimento del premio come previsto all’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione. Si rinvia all'Art. 9 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio.
6. Valore della Quota e modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili
6.1 Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni)
La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.
Il valore unitario della Quota si ottiene suddividendo il patrimonio netto del Fondo alla data di valorizzazione per il numer o di quote in circolazione alla stessa data.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.
Il valore unitario della Quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.
Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, se tra la data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscatto parziale o totale verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, se tra la data di ricezione della richiesta da parte del la Compagnia e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data di ricezione del certificato di morte dell’Assicurato da parte della Compagnia, se tra la data di ricezione del certificato di morte e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione del certificato di morte da part e della Compagnia.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a trasferimento di Quote da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni), ovvero da un Fondo Interno alla Gestione Separata e viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata), verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, se tra la data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.
Il reinvestimento dell’importo da trasferire verrà effettuato il venerdì successivo a quello di disinvestimento.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento della prestazione in caso di vita dell’Assicurato a scadenza verranno effettuate il venerdì precedente la data di scadenza.
Qualora il venerdì, giorno di riferimento per il disinvestimento, non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
E’ possibile che a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia non possa valorizzare le Quote.
In tal caso verrà preso come riferimento per la valorizzazione - relativamente alle Borse interessate - il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Modalità di conversione del premio in Quote
Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra l’importo del premio versato destinato a ciascun fondo interno - al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 10.1.1 - ed il valore unitario della Quota relativo al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e di attribuzione, così come individuato all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Si rinvia all’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
6.2 Modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili (relativo al capitale investito nella Gestione Separata)
La rivalutazione del capitale investito nella Gestione Separata è collegata ad una specifica gestione patrimoniale denominata “BERICAPITAL”, separata dalle altre attività della Compagnia. Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.
La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione “BERICAPITAL” diminuito dei costi indicati al punto 10.2.2.
Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata " BERICAPITAL", il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
Le partecipazioni agli utili eccedenti la misura minima contrattualmente garantita, una volta dichiarate al Contraente, risultano definitivamente acquisite sul contratto.
Si rinvia all'Art. 14.2 delle Condizioni di Assicurazione per le informazioni di dettaglio sulla rivalutazione annuale del capitale e al Regolamento della gestione separata che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Per l’illustrazione degli effetti della rivalutazione si rinvia alla sezione F della presente Nota informativa contenente il Progetto esemplificativo di sviluppo, delle prestazioni assicurate e dei valori di riscatto.
La Compagnia si impegna a consegnare al Contraente, al più tardi al momento in cui è informato che il contratto è concluso, il Progetto esemplificativo elaborato in forma personalizzata.
Modalità di investimento del premio nella Gestione Separata
Le operazioni di investimento nella Gestione Separata “BERICAPITAL” verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione.
Le operazioni di investimento nella Gestione Separata “BERICAPITAL” conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza contrattuale - verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data del relativo versamento, se tra la data di sottoscrizione del versamento e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, le operazioni di investimento avverranno il secondo venerdì successivo alla data del relativo versamento. Il capitale investito nella Gestione Separata ““BERICAPITAL” è pari alla parte di premio versato destinato alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio di cui al punto 10.1.1.
Si rinvia all’Art. 15 delle Condizioni di Assicurazione per gli aspetti di dettaglio.
C. INFORMAZIONI SUI FONDI INTERNI E SULLA GESTIONE SEPARATA A CUI SONO COLLEGATE LE PRESTAZIONI ASSICURATIVE
7. Fondi Interni
La Compagnia istituisce tre Fondi Interni denominati:
– BericaVita Azionario;
– BericaVita Flessibile;
– BericaVita Obbligazionario.
Fondo Interno “BericaVita Azionario”
Il Fondo interno “BericaVita Azionario” presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di inizio operatività del Fondo interno: 07/10/2016.
b) Categoria: Bilanciato-azionario europeo.
c) Valuta: Euro.
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 7 anni.
f) Profilo di rischio: Medio. Nella tabella che segue ai profili di rischio indicati dall’IVASS sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un’indicazione del livello di rischio del Fondo Interno “BericaVita Azionario”.
Profilo di rischio | Volatilità media annua |
Basso | Minore del 4,0% |
Medio Basso | Maggiore o uguale al 4,0% e minore dell’8,0% |
Medio | Maggiore o uguale all’8,0% e minore del 15,0% |
Medio Alto | Maggiore o uguale al 15,0% e minore del 20,0% |
Alto | Maggiore o uguale al 20,0% e minore del 25,0% |
Molto Alto | Maggiore o uguale al 25,0% |
g) Composizione: le attività conferite al Fondo interno “BericaVita Azionario” potranno essere investite in:
- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati in mercati regolamentati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
- quote di OICR, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) anche per la totalità delle attività conferite al Fondo interno;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l’erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.
Il Fondo interno “BericaVita Azionario” può investire esclusivamente in attivi (compresi gli OICR) di natura obbligazionaria e azionaria, denominati in qualunque divisa, di qualunque settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 80% del controvalore complessivo per il comparto azionario.
L’area geografica di riferimento è quella Europea.
Per la parte del Fondo interno “BericaVita Azionario” costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo interno “BericaVita Azionario”.
h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall’IVASS.
i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell’analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.
La Compagnia non replica la composizione del benchmark.
L’obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.
Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo interno “BericaVita Azionario”.
In tal senso l’andamento del Fondo interno “BericaVita Azionario” può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark;
j) Parametro di riferimento (benchmark): 65% MSCI daily Net TR Europe EUR; 35% EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y.
L'MSCI Europe Index offre esposizione a titoli azionari dei paesi europei sviluppati che rientrano nell'Indice MSCI per dimensione, liquidità e flottante. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante, viene calcolato in Euro e comprende il reinvestimento dei dividendi al netto della tassazione. Gli indici “Net Dividend” total return reinvestono i dividendi al netto delle ritenute alla fonte, utilizzando (per gli indici internazionali) una aliquota d'imposta applicabile agli
investitori istituzionali non residenti che non beneficiano di accordi sulla doppia imposizione. La frequenza di ribilanciamento è trimestrale e la valuta di riferimento è l’Euro.
Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: MSDEE15N.
L’EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y è un indice "obbligazionario", calcolato e pubblicato da EuroMTS. Le obbligazioni che entrano nella composizione dell’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 fanno parte dell’universo dei titoli emessi dai governi degli Stati membri della zona Euro, con una scadenza compresa tra 5 e 7 anni. L’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 è calcolato e pubblicato in tempo reale. E' un indice di tipo total return (cioè con il reinvestimento delle cedole dei componenti), denominato in Euro.
Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: EMTSCO.
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo interno “BericaVita Azionario”.
k) Fondo ad accumulazione dei proventi.
l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota come specificato nel Regolamento dei Fondi Interni.
Fondo Interno “BericaVita Flessibile”
Il Fondo interno “BericaVita Flessibile” presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di inizio operatività del Fondo interno: 07/10/2016.
b) Categoria: Bilanciato-obbligazionario europeo.
c) Valuta: Euro.
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 6 anni.
f) Profilo di rischio: Medio-basso. Nella tabella che segue ai profili di rischio indicati dall’IVASS sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un’indicazione del livello di rischio del Fondo Interno “BericaVita Flessibile”.
Profilo di rischio | Volatilità media annua |
Basso | Minore del 4,0% |
Medio Basso | Maggiore o uguale al 4,0% e minore dell’8,0% |
Medio | Maggiore o uguale all’8,0% e minore del 15,0% |
Medio Alto | Maggiore o uguale al 15,0% e minore del 20,0% |
Alto | Maggiore o uguale al 20,0% e minore del 25,0% |
Molto Alto | Maggiore o uguale al 25,0% |
g) Composizione: le attività conferite al Fondo interno “BericaVita Flessibile” potranno essere investite in:
- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati in mercati regolamentati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
- quote di OICR, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) anche per la totalità delle attività conferite al Fondo interno;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l’erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.
Il Fondo interno “BericaVita Flessibile” può investire esclusivamente in attivi (compresi gli OICR) di natura obbligazionaria e azionaria, denominati in qualunque divisa, di qualunque settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 40% del controvalore complessivo per il comparto azionario.
L’area geografica di riferimento è quella Europea.
Per la parte del Fondo interno “BericaVita Flessibile” costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo interno “BericaVita Flessibile”.
h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall’IVASS.
i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell’analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.
La Compagnia non replica la composizione del benchmark.
L’obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.
Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo interno “BericaVita Flessibile”.
In tal senso l’andamento del Fondo interno “BericaVita Flessibile” può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark;
j) Parametro di riferimento (benchmark): 25% MSCI daily Net TR Europe EUR; 75% EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y.
L'MSCI Europe Index offre esposizione a titoli azionari dei paesi europei sviluppati che rientrano nell'Indice MSCI per dimensione, liquidità e flottante. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante, viene calcolato in Euro e comprende il reinvestimento dei dividendi al netto della tassazione. Gli indici “Net Dividend” total return reinvestono i dividendi al netto delle ritenute alla fonte, utilizzando (per gli indici internazionali) una aliquota d'imposta applicabile agli investitori istituzionali non residenti che non beneficiano di accordi sulla doppia imposizione. La frequenza di ribilanciamento è trimestrale e la valuta di riferimento è l’Euro.
Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: MSDEE15N.
L’EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y è un indice "obbligazionario", calcolato e pubblicato da EuroMTS. Le obbligazioni che entrano nella composizione dell’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 fanno parte dell’universo dei titoli emessi dai governi degli Stati membri della zona Euro, con una scadenza compresa tra 5 e 7 anni. L’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 è calcolato e pubblicato in tempo reale. E' un indice di tipo total return (cioè con il reinvestimento delle cedole dei componenti), denominato in Euro.
Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: EMTSCO.
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo interno “BericaVita Flessibile”.
k) Fondo ad accumulazione dei proventi.
l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota come specificato nel Regolamento dei Fondi Interni.
Fondo Interno “BericaVita Obbligazionario”
Il Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di inizio operatività del Fondo interno: 07/10/2016.
b) Categoria: Obbligazionario europeo.
c) Valuta: Euro.
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
e) Orizzonte temporale minimo consigliato: 5 anni.
f) Profilo di rischio: Basso. Nella tabella che segue ai profili di rischio indicati dall’IVASS sono associati determinati intervalli di volatilità al fine di avere un’indicazione del livello di rischio del Fondo Interno “BericaVita Obbligazionario”.
Profilo di rischio | Volatilità media annua |
Basso | Minore del 4,0% |
Medio Basso | Maggiore o uguale al 4,0% e minore dell’8,0% |
Medio | Maggiore o uguale all’8,0% e minore del 15,0% |
Medio Alto | Maggiore o uguale al 15,0% e minore del 20,0% |
Alto | Maggiore o uguale al 20,0% e minore del 25,0% |
Molto Alto | Maggiore o uguale al 25,0% |
g) Composizione: le attività conferite al Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” potranno essere investite in:
- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
- quote di OICR, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) anche per la totalità delle attività conferite al Fondo interno;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l’erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.
Il Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” può investire esclusivamente in attivi (compresi gli OICR) di natura obbligazionaria, denominati in qualunque divisa, di qualunque settore e categoria di emittenti, nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari.
L’area geografica di riferimento è quella Europea.
Per la parte del Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo interno “BericaVita Obbligazionario”.
h) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall’IVASS.
i) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell’analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.
La Compagnia non replica la composizione del benchmark.
L’obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.
Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo interno “BericaVita Obbligazionario”.
In tal senso l’andamento del Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark;
j) Parametro di riferimento (benchmark): 100% EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y.
L’EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y è un indice "obbligazionario", calcolato e pubblicato da EuroMTS. Le obbligazioni che entrano nella composizione dell’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 fanno parte dell’universo dei titoli emessi dai governi degli Stati membri della zona Euro, con una scadenza compresa tra 5 e 7 anni. L’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 è calcolato e pubblicato in tempo reale. E' un indice di tipo total return (cioè con il reinvestimento delle cedole dei componenti), denominato in Euro.
Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: EMTSCO.
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo interno “BericaVita Obbligazionario”;
k) Fondo ad accumulazione dei proventi.
l) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota come specificato nel Regolamento dei Fondi Interni.
In relazione a ciascun Fondo Interno non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell’impresa di assicurazione (OICR “collegati”).
È prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio di ciascun Fondo Interno, ed esclusivamente a fini di copertura e di rivalutazione degli investimenti effettuati.
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative ai Fondi Interni a Arca Fondi SGR S.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli Assicurati per l’attività di gestione dei Fondi Interni.
L’attività svolta in relazione al giudizio sul rendiconto dei Fondi Interni è demandata a: Deloitte & Touche S.p.A., Sede legale: Xxx Xxxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx.
8. Gestione Separata
L'ultimo prospetto della composizione della gestione separata “BERICAPITAL” ed il relativo rendiconto sono pubblicati sul sito internet della Compagnia.
9. Crediti di imposta
L’eventuale credito di imposta riconosciuto sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nei Fondi Interni concorre ad incrementare il valore del Fondo Interno, a cui tale credito di imposta si riferisce, a partire dalla data in cui è maturato.
D. INFORMAZIONI SUI COSTI, SCONTI, REGIME FISCALE
10. Costi
10.1 Costi gravanti direttamente sul Contraente
10.1.1 Costi gravanti sul premio
I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall’importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabelle A e B.
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.
Tabella A – Costi fissi
Premio Unico Iniziale | Premi Unici Aggiuntivi |
30,00 Euro a titolo di spese di emissione | 15,00 Euro |
Tabella B – Costi variabili
Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento, per la definizione della percentuale, il cumulo tra i premi unici versati (al netto dei costi fissi per ogni versamento di cui sopra) al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
Fasce di premio al netto del costo fisso | Costi gravanti sul premio al netto del costo fisso |
Minore di 25.000,00 Euro | 2,50% |
Maggiore o uguale a 25.000,00 Euro e minore di 250.000,00 Euro | 2,00% |
Maggiore o uguale a 250.000,00 Euro e minore di 500.000,00 Euro | 1,00% |
Maggiore o uguale a 500.000,00 Euro | 0,50% |
10.1.2 Costi per riscatto
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia esclusivamente sul capitale rivalutato in Gestione Separata, come indicato all’Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione.
Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella C
Data di richiesta di riscatto | Costi per riscatto |
Durante il 1° anno (*) | 2,50% del capitale rivalutato |
Durante il 2° anno | 2,00% del capitale rivalutato |
Durante il 3° anno | 1,50% del capitale rivalutato |
Dall’inizio del 4° anno | Non sono previsti costi |
(*) il riscatto è consentito trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.
In caso di riscatto della quota investita in Fondi Interni, non saranno applicati costi per riscatto.
10.1.3 Costi per trasferimenti (switch)
– Costi per trasferimenti di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni)
Per ogni anno di vigenza del contratto, i primi 5 trasferimenti di Quote (switch tra Fondi Interni) da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno sono gratuiti.
I trasferimenti successivi saranno soggetti a spese amministrative pari a 40,00 Euro per ciascun trasferimento. Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dal controvalore delle Quote trasferite.
– Costi per trasferimenti da un Fondo Interno alla Gestione Separata o viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata)
Per ogni anno di vigenza del contratto, la singola operazione consentita di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata o dalla Gestione Separata verso Fondo Interno (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata), è gratuita.
10.2 Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili
10.2.1 Costi gravanti sui Fondi Interni
− Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione
I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:
Tabella D
BericaVita Obbligazionario | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,20% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
BericaVita Flessibile | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,50% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
BericaVita Azionario | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,80% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
− Costi applicati dagli emittenti le parti di OICR sottostanti al Fondo Interno
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo Interno, prevedono il seguente costo massimo:
Tipologia di costo dell’OICR sottostante | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti |
Eventuali commissioni di overperformance | Xxxxxxx 35% dell’eventuale overperformance |
La Compagnia incrementerà il patrimonio di ciascun Fondo Interno di un importo pari alle eventuali utilità pattuite e ricevute dall’intermediario delegato di cui al punto 25. della Sezione E.
− Altri costi
E’ prevista una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo Interno – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui al punto 6.1 della Sezione B – anche in ragione dei seguenti costi:
- spese di amministrazione e custodia delle attività di ciascun Fondo Interno, comprese nelle commissioni di gestione di cui al punto 10.2.1 – Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione;
- per ciascun Fondo Interno, spese di pubblicazione del valore delle Quote;
- per ciascun Fondo Interno, spese di revisione e certificazione dei Fondi Interni determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito di ciascun Fondo Interno.
Sono previsti, inoltre, anche oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività del Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.
Tali oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.
Al fine di poter quantificare l’incidenza storica dei costi gravanti su ciascun Fondo Interno si rinvia alla Sezione F.
In tale sede è riportato il rapporto percentuale, fra il totale dei costi posti a carico di ciascun Fondo Interno ed il patri monio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso.
Tale rapporto è calcolato in riferimento a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, o, altrimenti, per il minor periodo disponibile.
10.2.2 Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata
Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “BERICAPITAL” un’aliquota rappresentata nella seguente tabella.
1,40%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
* * *
Nella tabella di seguito riportata, è data evidenza della quota parte percepita in media dagli Intermediari stimata sulla base di quanto stabilito dalle convenzioni di collocamento, con riferimento a ciascuna tipologia di costo di cui al presente paragrafo:
Tipo costo | Misura costo | Provvigioni percepite in media dagli Intermediari (quota parte dei costi) | ||
Costi gravanti sul premio | Costi fissi | 30,00 Euro | 0,00% | |
Costi variabili | Minore di 25.000,00 Euro | 2,50% | 50,00% | |
Maggiore o uguale a 25.000,00 Euro e minore di 250.000,00 Euro | 2,00% | 50,00% | ||
Maggiore o uguale a 250.000,00 Euro e minore di 500.000,00 Euro | 1,00% | 50,00% | ||
Maggiore o uguale a 500.000,00 Euro | 0,50% | 50,00% | ||
Costi per riscatto | Variabili* | 0,00% | ||
Costi per trasferimenti (switch) | Variabili* | 0,00% | ||
Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili – Costi gravanti sui Fondi Interni: Commissioni di gestione – BericaVita Obbligazionario – BericaVita Flessibile – BericaVita Azionario | 1,20% 1,50% 1,80% | 50,00% 50,00% 50,00% | ||
Costi applicati in funzione delle modalità di partecipazione agli utili – Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata “BERICAPITAL” | 1,40% | 42,86% |
* corrispondenti a quelli indicati ai punti 10.1.2 “Costi per riscatto” e 10.1.3 “Costi per trasferimento (switch)”.
11. Sconti
Non sono previsti sconti.
12. Regime fiscale
Imposta sui premi
I premi del presente contratto sono esenti dall’imposta sulle assicurazioni.
Detraibilità e deducibilità fiscale dei premi
È prevista la non detraibilità e la non deducibilità dei premi relativi al presente contratto se non per il seguente caso: la garanzia che copre il rischio di morte da diritto, ove esplicitato il relativo premio, ad una detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente alle condizioni e nei limiti del plafond di detraibilità fissati dalla legge.
Tassazione delle somme assicurate
Le somme corrisposte dalla Compagnia in dipendenza di questo contratto in caso di decesso dell’Assicurato sono esenti dall’imposta sulle successioni e sono assoggettate all’IRPEF secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
In tutti gli altri casi, le somme corrisposte sono soggette alla seguente tassazione:
– prestazione erogata in forma di capitale: la prestazione verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione e applicata sulla differenza fra il capitale percepito, comprensivo di eventuali prestazioni iniziali aggiuntive o bonus, se previsti contrattualmente, e l’ammontare dei premi pagati in conformità a quanto previsto dall’art. 45, comma 4 del D.P.R. n. 917 del 22/12/1986.
– prestazione erogata in forma di rendita: la rendita percepita dal Beneficiario verrà assoggettata alla tassazione di legge vigente al momento dell’erogazione della prestazione. I rendimenti tassabili sono costituiti dalla differenza tra l’importo di ciascuna rata di rendita erogata e quello della corrispondente rata calcolata senza tener conto dei rendimenti finanziari, calcolata cioè con un rendimento finanziario nullo.
In ogni caso, l’aliquota di tassazione viene ridotta ove tra gli attivi a copertura delle riserve matematiche siano compresi i titoli di Stato, di cui all’art. 31 del D.P.R. 601/73 e le obbligazioni emesse da Stati “white list”.
L’art. 2 del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 13 dicembre 2011 ha determinato le modalità di individuazione delle predette quote di proventi non soggette ad imposta sostitutiva.
Tali quote sono determinate in proporzione alla percentuale media dell’attivo investito direttamente o indirettamente (tramite fondi) nei titoli medesimi a copertura delle riserve matematiche.
Le somme corrisposte a soggetti nell’esercizio di attività commerciali concorrono a formare il reddito d’Impresa secondo le regole proprie di tali categorie di reddito e sono assoggettabili a tassazione ordinaria.
L’art. 19 del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge n. 214/2011, ha previsto l’applicazione dell’imposta di bollo sulle comunicazioni periodiche (relativamente alla parte del premio investita in Fondi Interni).
L’imposta di bollo sarà applicata proporzionalmente all’ammontare rendicontato su ciascuna comunicazione rilasciata dagli intermediari secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
E. ALTRE INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
13. Modalità di perfezionamento del contratto, di pagamento del premio e di conversione del premio in Quote
Si rinvia all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di perfezionamento del contratto e la decorrenza delle coperture assicurative.
14. Lettera di conferma di investimento del premio
Nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto - di cui all’Art. 2 delle Condizioni di Assicurazione - la Compagnia farà pervenire al Contraente una comunicazione scritta di conferma dell’avvenuta stipulazione e della regolare emissione della polizza.
Tale comunicazione conterrà le seguenti indicazioni:
- l’ammontare del premio lordo versato;
- l’ammontare del premio netto investito;
- la data di decorrenza del contratto;
- il numero delle Quote attribuite;
- il valore unitario delle Quote attribuite;
- la data a cui si riferisce il valore unitario delle Quote attribuite.
Nel caso di versamenti di premi unici aggiuntivi, la Compagnia farà pervenire analoga comunicazione scritta di conferma di investimento del premio entro 10 giorni lavorativi dalla data di effetto del versamento.
Il mancato ricevimento delle comunicazioni di cui sopra, nel termine di 10 giorni lavorativi dalla data di decorrenza del contratto, potrà essere segnalato dal Contraente a: Berica Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia, Telefono 000000000, Fax 000 0000000, e-mail xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx.
15. Riscatto e riduzione
15.1 L’esercizio del diritto di riscatto
Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ., riscuotendo un capitale pari al valore di riscatto maturato.
L’ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori, in considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto è: Berica Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia, Telefono 000000000, Fax 000 0000000.
Si rinvia all’Art. 17 delle Condizioni di Assicurazione per le modalità di determinazione dei valori di riscatto.
In caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore ai premi versati.
Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto – parziale o totale – inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale purché sussistano le seguenti condizioni:
a) la somma tra il controvalore delle Quote da riscattare dai Fondi Interni ed il capitale da riscattare dalla Gestione Separata non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
b) il controvalore delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il riscatto parziale non sia inferiore a 950,00 Euro; in caso contrario, ferme restando le condizioni di cui alla precedente lett. a) ed alle successive lett. c) e d), il Contraente potrà esercitare il riscatto parziale richiedendo la liquidazione di tutte le Quote del Fondo Interno interessato;
c) la somma tra il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni ed il capitale residuo nella Gestione Separata non sia inferiore a 10.000,00 Euro;
d) il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni sia compreso tra il 30% e il 90% del cumulo premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo riscattato parzialmente.
Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.
Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata che intende riscattare o il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.
Il presente contratto non prevede alcun valore di riduzione.
16. Operazioni di trasferimento (switch)
Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire Quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni).
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire Quote da un Fondo Interno alla Gestione Separata e dalla Gestione Separata verso un Fondo Interno (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata); tale diritto è consentito una sola volta per ogni anno di contratto.
La Compagnia detrarrà dall’importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento come definiti al precedente punto 10.1.3 della Sezione D.
Si rinvia all’Art. 16 delle Condizioni di Assicurazione per i dettagli relativi a:
− Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni);
− Operazioni di trasferimento tra Fondi Interni e Gestione Separata (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata).
A seguito dell'operazione di switch, il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni dovrà risultare compreso tra il 30% e il 90% del cumulo premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo eventualmente riscattato parzialmente.
Qualora non venga rispettato il limite predetto, l'operazione di switch non sarà effettuata dalla Compagnia.
Le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate dal Contraente inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) anche a favore dei nuovi Fondi Interni.
La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto della Nota Informativa aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.
La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.
17. Revoca della proposta
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
18. Diritto di recesso
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione - Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:
– il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all’Art. 15.1 delle Condizioni di Assicurazione;
– la parte di premio investita nella Gestione Separata;
– i costi gravanti sul premio di cui al punto 10.1.1, al netto delle spese sostenute per l’emissione del contratto quantificate in 30,00 Euro.
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
19. Documentazione da consegnare alla Compagnia per la liquidazione delle prestazioni, dei rimborsi e termini di prescrizione
Per la liquidazione delle prestazioni assicurative del contratto, il Contraente o il Beneficiario sono tenuti a presentare, per ogni ipotesi di liquidazione prevista, la documentazione indicata all’Art. 19 delle Condizioni di Assicurazione.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la
legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
20. Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana.
21. Lingua
Il contratto, ogni documento al medesimo allegato e le comunicazioni in corso di contratto vengono redatti in lingua italiana salvo che le parti non ne concordino la redazione in un'altra lingua.
22. Reclami
Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al seguente indirizzo: Berica Vita S.p.A. – Servizio Reclami c/o Società Cattolica di Assicurazione Società Cooperativa – Servizio Reclami di Gruppo – Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx) – Fax 0000000000 – E-mail xxxxxxx@xxxxxxxxxx.xx indicando i seguenti dati: nome, cognome e indirizzo completo dell’esponente; numero di polizza e nominativo del Contraente; numero e data del sinistro a cui si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato. L’impresa gestirà il reclamo dando risposta al reclamante entro 45 giorni dal ricevimento.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dell’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Via del Quirinale, 21 – 00000 Xxxx – telefono 06/421331 tramite e-mail alla casella di posta elettronica certificata xxxxxx.xxxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx, fax al numero 06/00000000 o posta ordinaria, utilizzando lo specifico modello disponibile sul sito dell’IVASS, corredando l’esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa.
Il reclamo all’IVASS deve contenere i seguenti elementi essenziali: nome, cognome e domicilio del reclamante con eventuale recapito telefonico; denominazione dell’impresa, dell’eventuale intermediario di cui si lamenta l’operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo della lamentela ed ogni documento utile a descrivere compiutamente il fatto e le relative circostanze.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all’IVASS o direttamente al sistema estero competente chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET. Il sistema competente è individuabile accedendo al sito xxxx://xx.xxxxxx.xx/xxxxxxxx_xxxxxx/xxx-xxx/xxxxxxx_xx.xxx.
Si ricorda che permane la facoltà di attivare la procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili di cui al D.lgs 4 marzo 2010 n. 28 presentando specifica istanza ai sensi dell’art. 4 presso gli organismi di mediazione previsti dall’ art. 16 del citato decreto.
Si ricorda infine che permane la facoltà di ricorrere all’Autorità Giudiziaria.
23. Norme a favore del Contraente
Cessione, pegno e vincolo
Il Contraente può cedere a terzi il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate.
Tali atti divengono efficaci solo quando la Compagnia, a seguito di comunicazione scritta da parte del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’originale di polizza o su appendice. Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di riscatto o di prestito richiedono l’assenso scritto del creditore o vincolatario.
Limitazioni di azioni esecutive o cautelari
Ai sensi dell’art. 1923 cod. civ. le somme dovute dalla Compagnia al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
Diritto proprio del Beneficiario
Al momento della designazione, il Beneficiario acquista un diritto proprio nei confronti della Compagnia.
24. Variazioni contrattuali - Informativa in corso di contratto
La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche, che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sul contratto.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto - entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia - la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 - 00000 Xxxxxx – Xxxxxx
In mancanza della comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto. La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi Interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto.
La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto della Nota Informativa aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all’Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.
La Compagnia comunicherà per iscritto al Contraente, entro sessanta giorni dalla chiusura di ogni anno solare ovvero entro sessanta giorni dalla data prevista nelle Condizioni di Assicurazione per la rivalutazione delle prestazioni assicurative un estratto conto annuale della posizione assicurativa contenente le seguenti informazioni minimali:
a) cumulo dei premi versati dal perfezionamento del contratto al 31 dicembre dell’anno precedente;
b) numero e controvalore delle quote assegnate al 31 dicembre dell’anno precedente e valore della prestazione maturata relativamente all’investimento nella Gestione Separata, ove selezionata;
c) dettaglio dei premi versati e di quelli investiti in Gestione Separata e in ciascun Fondo Interno, con indicazione del numero e del controvalore delle quote assegnate nell’anno di riferimento;
d) numero e controvalore delle quote trasferite e di quelle attribuite a seguito di operazioni di switch;
e) valore dei riscatti parziali rimborsati nell’anno di riferimento, con riguardo alla componente investita nella Gestione Separata, ed il numero ed il controvalore delle quote rimborsate con riguardo a ciascun Fondo Interno;
f) numero delle quote complessivamente assegnate e del relativo controvalore alla fine dell’anno di riferimento;
g) tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata;
h) tasso annuo di rivalutazione delle prestazioni relativamente all’investimento nella Gestione Separata.
La Compagnia provvederà inoltre ad inviare una comunicazione al Contraente, qualora, in corso di contratto, il controvalore delle Quote dallo stesso complessivamente detenute risulti inferiore di oltre il 30% rispetto ai premi investiti nei Fondi Interni, tenuto conto di eventuali versamenti e riscatti e a comunicare ogni ulteriore riduzione pari o superiore al 10%.
La comunicazione sarà inviata per iscritto dalla Compagnia entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui si è verificato l’evento. La Compagnia si impegna, inoltre, a comunicare al Contraente, su richiesta del medesimo, l’ultimo rendiconto della gestione del Fondo Interno.
In seguito all’emanazione del Provv. 7 IVASS del 16/07/2013, la Compagnia ha predisposto sul proprio sito internet un’apposita area riservata, tramite la quale sarà possibile consultare le coperture assicurative in essere, le condizioni contrattuali sottoscritte, lo stato dei pagamenti e le relative scadenze nonché i valori di riscatto e le valorizzazioni aggiornate.
E’ possibile richiedere le credenziali di accesso all’area riservata, secondo le modalità pubblicate nella home page del sito internet della Compagnia.
25. Conflitto di interessi
Il presente contratto è un prodotto di Berica Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.p.A..
Il presente contratto è intermediato dalle seguenti società facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza:
• Banca Popolare di Vicenza S.p.A;
• Banca Nuova S.p.A..
Ad Arca Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.p.A., è affidata la delega di gestione dei fondi interni, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione degli attivi stessi.
Gli OICR presenti nei fondi interni possono essere gestiti da Arca Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.p.A..
Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi (ad esempio le SGR in relazione agli OICR in cui il patrimonio del fondo interno viene investito) saranno integralmente attribuiti al fondo interno.
Ad Arca Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.p.A., è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione “BERICAPITAL”, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione degli attivi stessi.
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.
Si rinvia al rendiconto annuale di ciascun fondo interno e della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.
F. DATI STORICI SUL FONDO INTERNO E PROGETTO ESEMPLIFICATIVO DELLE PRESTAZIONI
Di seguito vengono presentati, per i Fondi Interni “BericaVita Obbligazionario”, “BericaVita Flessibile” e “BericaVita Azionario”:
– l’andamento del rendimento annuo del Fondo Interno e del rispettivo benchmark negli ultimi 10 anni solari (o se il dato non è disponibile per tale periodo, per il minore periodo disponibile);
– l’andamento del Fondo Interno e del benchmark nell’ultimo anno solare.
Non è possibile rappresentare alcun dato storico realizzato dai Fondi Interni “BericaVita Obbligazionario”, “BericaVita Flessibile” e “BericaVita Azionario” in quanto tali fondi sono di nuova costituzione.
Rendimento annuo del Fondo BericaVita Azionario e del benchmark: grafico dal 2007 al 2016
Rendimento annuo del Fondo BericaVita Flessibile e del benchmark: grafico dal 2007 al 2016
Rendimento annuo del Fondo BericaVita Obbligazionario e del benchmark: grafico dal 2007 al 2016
Andamento del Fondo BericaVita Azionario e del benchmark: grafico per l’anno 2016
Andamento del Fondo BericaVita Flessibile e del benchmark: grafico per l’anno 2016
Andamento del Fondo BericaVita Obbligazionario e del benchmark: grafico per l’anno 2016
L’andamento del benchmark non è indicativo delle future performance dei Fondi Interni. Attenzione: i rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri.
26. Dati storici di rischio
Nelle seguenti tabelle che seguono, in relazione ai Fondi Interni “BericaVita Obbligazionario”, “BericaVita Flessibile” e “BericaVita Azionario”, viene riportato per l’ultimo anno solare il confronto tra la volatilità del valore della Quota e la volatilità del relativo benchmark.
Non è possibile rappresentare alcun dato storico realizzato dai Fondi Interni “BericaVita Obbligazionario”, “BericaVita Flessibile” e “BericaVita Azionario” in quanto tali fondi sono di nuova costituzione.
BericaVita Azionario | Anno 2016 |
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno | n.d. |
Volatilità del benchmark del Fondo Interno | 12,88% |
BericaVita Flessibile | Anno 2016 |
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno | n.d. |
Volatilità del benchmark del Fondo Interno | 5,35% |
BericaVita Obbligazionario | Anno 2016 |
Volatilità rilevata ex post del valore della Quota del Fondo Interno | n.d. |
Volatilità del benchmark del Fondo Interno | 2,32% |
27. Total Expenses Ratio (TER): costi effettivi del Fondo Interno
Non è possibile rappresentare alcun dato sul TER dei Fondi Interni “BericaVita Obbligazionario”, “BericaVita Flessibile” e “BericaVita Azionario” in quanto tali fondi sono di nuova costituzione.
28. Turnover di portafoglio del Fondo Interno
Non è possibile rappresentare alcun dato sul tasso di movimentazione del portafoglio (turnover) dei Fondi Interni “BericaVita Obbligazionario”, “BericaVita Flessibile” e “BericaVita Azionario” in quanto tali fondi sono di nuova costituzione.
29. Progetto esemplificativo delle prestazioni (relativo al capitale investito nella Gestione Separata)
La presente elaborazione viene effettuata in base ad una predefinita combinazione di premio, durata, periodicità di versamenti ed età dell’Assicurato e si riferisce alla quota investita in Gestione Separata.
Gli sviluppi delle prestazioni rivalutate e dei valori di riscatto di seguito riportati sono calcolati sulla base di due diversi valori:
a) il tasso di rendimento minimo garantito contrattualmente;
b) una ipotesi di rendimento annuo costante stabilito dall’IVASS e pari, al momento di redazione del presente progetto, al 2,00%.
I valori sviluppati in base al tasso minimo garantito rappresentano le prestazioni certe che la Compagnia è tenuta a corrispondere, laddove il contratto sia in regola con il versamento dei premi, in base alle condizioni di polizza e non tengono pertanto conto di ipotesi su future partecipazioni agli utili.
I valori sviluppati in base al tasso di rendimento stabilito dall’IVASS sono meramente indicativi e non impegnano in alcun modo la Compagnia. Non vi è infatti nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente. I risultati conseguibili dalla gestione degli investimenti potrebbero discostarsi dalle ipotesi di rendimento impiegate.
AVVERTENZA: LO SVILUPPO DELLE PRESTAZIONI E DEI VALORI DI RISCATTO DI SEGUITO RIPORTATO SI RIFERISCE SOLO AL CAPITALE INVESTITO NELLA GESTIONE SEPARATA
A) TASSO DI RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
– Tasso di rendimento minimo garantito: 0,00%
– Età dell’Assicurato: 40 anni
– Durata: 10 anni
– Sesso dell’Assicurato: maschile/femminile
– Premio versato totale: 15.000,00 Euro
– Xxxxx xxxxxxxx sul premio: 2,70% del premio versato, di cui 30,00 Euro a titolo di costi per l’emissione del contratto
– Quota inizialmente investita in Gestione Separata: 70,00%
– L’Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute
Xxxx trascorsi | Importo investito in Gestione Separata | Capitale rivalutato alla fine dell’anno | Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell’anno (*) | Valore di riscatto alla fine dell’anno |
1 | 10.217,03 | 10.217,03 | 14.303,84 | 9.961,60 |
2 | 10.217,03 | 14.303,84 | 10.012,69 | |
3 | 10.217,03 | 14.303,84 | 10.063,77 | |
4 | 10.217,03 | 14.303,84 | 10.217,03 | |
5 | 10.217,03 | 14.303,84 | 10.217,03 | |
6 | 10.217,03 | 14.303,84 | 10.217,03 | |
7 | 10.217,03 | 14.303,84 | 10.217,03 | |
8 | 10.217,03 | 14.303,84 | 10.217,03 | |
9 | 10.217,03 | 14.303,84 | 10.217,03 | |
10 | 10.217,03 | 11.749,58 | 10.217,03 |
(*) Nel presente progetto esemplificativo personalizzato i valori sviluppati relativamente al capitale assicurato in caso di morte sono calcolati applicando i limiti di “capitale massimo addizionale per il caso di morte” (di cui all’Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione) al solo capitale rivalutato investito nella Gestione Separata.
Tuttavia il capitale assicurato in caso di morte sarà calcolato applicando i suddetti limiti al capitale complessivo (di cui all’Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione).
Di conseguenza, i limiti di “capitale massimo addizionale per il caso di morte” applicati al capitale rivalutato investito nella Gestione Separata saranno ridotti in proporzione al rapporto esistente (alla data di determinazione del capitale assicurato in caso di morte) tra tale capitale ed il capitale complessivo.
L’operazione di riscatto comporta una penalizzazione economica.
Come si evince dalla tabella, il recupero del premio versato, sulla base del tasso di rendimento minimo contrattualmente garantito, non potrà mai avvenire.
B) IPOTESI DI RENDIMENTO FINANZIARIO
– Tasso di rendimento finanziario: 2,00%
Il tasso del 2% costituisce un’ipotesi di rendimento annuo costante ed è meramente indicativo. Pertanto non vi è nessuna certezza che le ipotesi di sviluppo delle prestazioni applicate si realizzeranno effettivamente.
– Prelievo sul rendimento finanziario (sottratto dal tasso di rendimento finanziario): 1,40%
– Tasso di rendimento retrocesso: 0,60%
– Età dell’Assicurato: 40 anni
– Durata: 10 anni
– Sesso dell’Assicurato: maschile/femminile
– Premio versato totale: 15.000,00 Euro
– Xxxxx xxxxxxxx sul premio: 2,70% del premio versato, di cui 30,00 Euro a titolo di costi per l’emissione del contratto
– Quota inizialmente investita in Gestione Separata: 70,00%
– L’Assicurato ha sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute
Xxxx trascorsi | Importo investito in Gestione Separata | Capitale rivalutato alla fine dell’anno | Capitale assicurato in caso di morte alla fine dell’anno (*) | Valore di riscatto alla fine dell’anno |
1 | 10.217,03 | 10.278,33 | 14.389,66 | 10.021,37 |
2 | 10.340,00 | 14.476,00 | 10.133,20 | |
3 | 10.402,04 | 14.562,86 | 10.246,01 | |
4 | 10.464,45 | 14.650,23 | 10.464,45 | |
5 | 10.527,24 | 14.738,14 | 10.527,24 | |
6 | 10.590,40 | 14.826,56 | 10.590,40 | |
7 | 10.653,94 | 14.915,52 | 10.653,94 | |
8 | 10.717,86 | 15.005,00 | 10.717,86 | |
9 | 10.782,17 | 15.095,04 | 10.782,17 | |
10 | 10.846,86 | 12.473,89 | 10.846,86 |
(*) Nel presente progetto esemplificativo personalizzato i valori sviluppati relativamente al capitale assicurato in caso di morte sono calcolati applicando i limiti di “capitale massimo addizionale per il caso di morte” (di cui all’Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione) al solo capitale rivalutato investito nella Gestione Separata.
Tuttavia il capitale assicurato in caso di morte sarà calcolato applicando i suddetti limiti al capitale complessivo (di cui all’Art. 12 delle Condizioni di Assicurazione).
Di conseguenza, i limiti di “capitale massimo addizionale per il caso di morte” applicati al capitale rivalutato investito nella Gestione Separata saranno ridotti in proporzione al rapporto esistente (alla data di determinazione del capitale assicurato in caso di morte) tra tale capitale ed il capitale complessivo.
Le prestazioni indicate nelle tabelle sopra riportate sono al lordo degli oneri fiscali.
Berica Vita S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.
Il Rappresentante Legale Xxxxx Xxxxxxx
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MISTA A PREMIO UNICO E PREMI UNICI AGGIUNTIVI
CON PRESTAZIONI LEGATE AL VALORE DELLE QUOTE DI FONDI INTERNI E AL RENDIMENTO DI UNA GESTIONE SEPARATA E CON PRESTAZIONE ADDIZIONALE PER IL CASO DI MORTE
Art. 1 – Oggetto.
A fronte del versamento di un premio unico fissato nel suo ammontare al momento della conclusione del contratto e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi in base a quanto previsto all’Art. 9, il presente contratto prevede, in caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto, la corresponsione ai Beneficiari designati di un capitale calcolato in base a quanto previsto dal successivo Art. 12.1; in caso di decesso dell’Assicurato prima della scadenza contrattuale, la Compagnia corrisponderà invece ai Beneficiari designati un capitale calcolato in base a quanto previsto dall’Art. 12.2.
Trascorsi trenta giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto. In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un capitale pari al valore di riscatto maturato, quale determinato ai sensi dell’Art. 17.
Le prestazioni assicurative previste dal presente contratto si incrementano in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi e sono collegate all’andamento del valore delle Quote dei Fondi Interni, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
Per un maggior dettaglio sulla disciplina concernente i Fondi Interni, si rimanda al Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni. Conseguentemente, con il presente contratto di assicurazione:
a) il Contraente assume i rischi finanziari riconducibili all’andamento negativo del valore delle Quote;
b) la Compagnia, limitatamente ai versamenti effettuati dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo;
c) in conseguenza dell’andamento negativo del valore delle Quote esiste la possibilità che l’entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati, ivi incluso il valore di riscatto.
Il rischio morte è coperto qualunque possa esserne la causa, fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 8, senza limiti territoriali e senza tenere conto dell’eventuale cambiamento di professione dell’Assicurato, fatti salvi gli effetti sul contratto previsti dall’art. 1926 cod. civ. in ordine alle circostanze che possano aggravare il rischio o comportarne la sua esclusione.
Art. 2 – Modalità di perfezionamento del contratto.
Il contratto si ritiene concluso e produce i propri effetti, sempre che la Compagnia non abbia comunicato per iscritto la mancata accettazione della proposta, entro i termini sotto indicati:
a) dalle ore zero del primo venerdì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta da parte del Contraente, se tra la data di sottoscrizione e il primo venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo;
b) dalle ore zero del secondo venerdì successivo al giorno di sottoscrizione della proposta, se tra la data di sottoscrizione e il primo venerdì successivo non è soddisfatta alcuna delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
Qualora il venerdì, giorno di riferimento, coincida con un giorno di borsa chiusa, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., il contratto avrà effetto il primo giorno di borsa aperta successivo.
Il contratto produce effetti dalle date suddette a condizione che sia stato corrisposto il premio convenuto.
Nel caso in cui non sia possibile rispettare gli obblighi di adeguata verifica previsti dal Regolamento IVASS N. 5 del 21 luglio 2014, la Compagnia non potrà dare corso al perfezionamento del presente contratto.
Qualora, prima della conclusione del contratto, si verifichi il decesso del Contraente ovvero dell’Assicurato, la Compagnia rimborserà, nel primo caso agli eredi del Contraente e nel secondo caso al Contraente medesimo, il premio da questi corrisposto, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di decesso.
Art. 3 – Revoca della proposta.
Prima della data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la facoltà di revocare la proposta di assicurazione, inviando comunicazione scritta alla sede della Compagnia, mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione - Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La revoca della proposta pervenuta alla Compagnia successivamente alla decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valida la revoca della proposta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché essa sia stata presentata dal Contraente entro i termini sopraindicati.
La Compagnia, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione, rimborserà al Contraente il premio corrisposto.
Art. 4 – Diritto di recesso del Contraente.
Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso.
Il recesso si esercita mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione - Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:
- il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all’Art. 15.1;
- la parte di premio investita nella Gestione Separata;
- i costi gravanti sul premio di cui all’Art. 10 a) I), al netto delle spese sostenute per l’emissione del contratto quantificate in 30,00 Euro.
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
Art. 5 – Conflitto di interessi.
Il presente contratto è un prodotto di Berica Vita S.p.A., società facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni e partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.p.A..
Il presente contratto è intermediato dalle seguenti società facenti parte del Gruppo Banca Popolare di Vicenza:
• Banca Popolare di Vicenza S.p.A;
• Banca Nuova S.p.A..
Ad Arca Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.p.A., è affidata la delega di gestione dei fondi interni, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione degli attivi stessi.
Gli OICR presenti nei fondi interni possono essere gestiti da Arca Fondi SGR S.p.A., società del Gruppo Banca Popolare di Vicenza.
Si precisa che eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di una percentuale delle commissioni di gestione ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi (ad esempio le SGR in relazione agli OICR in cui il patrimonio del fondo interno viene investito) saranno integralmente attribuiti al fondo interno.
Ad Arca Fondi SGR S.p.A., società partecipata da Banca Popolare di Vicenza S.p.A., è attualmente affidata la delega di gestione della Gestione “BERICAPITAL”, nel quadro di criteri di allocazione degli attivi delineati dalla Compagnia. In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione degli attivi stessi.
La Compagnia potrebbe effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa.
La Compagnia si riserva la facoltà di comunicare, prontamente e per iscritto, ogni eventuale successiva variazione rilevante circa quanto sopra.
La Compagnia, pur in presenza di eventuali situazioni di conflitto di interessi, opererà in modo tale da non recare pregiudizio alcuno al Contraente.
Si rinvia al rendiconto annuale di ciascun fondo interno e della gestione separata per la quantificazione delle eventuali utilità ricevute e retrocesse agli assicurati.
Art. 6 – Dichiarazioni sul proprio stato di salute.
Contestualmente alla proposta, l’Assicurato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sul proprio stato di salute.
Nel caso di mancata sottoscrizione di tale dichiarazione, il contratto potrà comunque essere concluso ma il capitale in caso di decesso, calcolato come indicato al successivo Art. 12.2, sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia di età previsti dalla Tabella E di cui all’Art. 12.2, indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
Art. 7 – Dichiarazioni del Contraente e dell’Assicurato.
Il Contraente e l’Assicurato hanno l’obbligo di comunicare alla Compagnia le circostanze a loro note rilevanti per la determinazione del rischio.
In caso di dichiarazioni inesatte o di reticenze relative a circostanze tali che la Compagnia non avrebbe prestato il suo consenso o non lo avrebbe prestato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, la Compagnia stessa:
A) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di impugnare il contratto dichiarando al Contraente di voler esercitare tale diritto entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. La Compagnia decade dal diritto di impugnare il contratto trascorsi tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di corrispondere, in caso di decesso dell’Assicurato, prima che sia decorso il termine dianzi indicato per l’impugnazione, solamente il capitale di cui all’Art. 12.2 a).
B) HA DIRITTO, QUANDO IL CONTRAENTE NON HA AGITO CON DOLO O COLPA GRAVE:
– di recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’Assicurato entro tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza;
– di ridurre la somma dovuta di cui all’Art. 12.2, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.
In ogni caso, l’inesatta indicazione dell’età dell’Assicurato comporta la rettifica, in base all’età effettiva, delle somme dovute.
Art. 8 – Rischio morte.
A. ESCLUSIONI
Il capitale in caso di decesso sarà pari solamente al capitale di cui al successivo Art. 12.2 a) qualora il decesso sia causato da:
– dolo del Contraente o del Beneficiario;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a delitti dolosi;
– partecipazione attiva dell’Assicurato a fatti di guerra, salvo che non derivi da obblighi dello Stato italiano. In tal caso la garanzia può essere prestata, su richiesta del Contraente, alle condizioni previste dal competente Ministero;
– incidente di volo, se l’Assicurato viaggia a bordo di aeromobile non autorizzato al volo o con pilota non titolare di brevetto idoneo e, in ogni caso, se viaggia in qualità di membro dell’equipaggio;
– suicidio, se avviene nei primi due anni dalla data di efficacia del contratto assicurativo (o dalla data in cui viene versato ciascun premio unico aggiuntivo, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento);
– abuso di alcool e droghe;
– volontario rifiuto di osservare prescrizioni mediche;
oppure dall’esercizio o dalla pratica delle seguenti attività sportive:
– attività alpinistiche o speleologiche senza guida alpina;
– automobilismo, motociclismo, motonautica;
– sport aerei (paracadutismo, parapendio, deltaplano, volo a vela);
– xxxxx, xxxxxxx;
– ciclismo agonistico;
– slittino e guidoslitta a livello agonistico;
– pugilato e arti marziali a livello agonistico;
– rugby professionistico;
– immersioni subacquee con autorespiratore;
– salti dal trampolino con sci o idrosci.
Tale criterio verrà seguito anche nel caso in cui l’Assicurato appartenga ad uno dei Corpi Armati dello Stato (militari o di Polizia) o ai Vigili del Fuoco, per il decesso che lo stesso dovesse subire nello svolgimento della propria attività professionale. Qualora il decesso dell’Assicurato sia causato dallo svolgimento di attività extra- professionale, verrà corrisposto il capitale assicurato così come disciplinato al successivo Art. 12.2, senza la limitazione sopra indicata.
B. PERIODO DI CARENZA - CONDIZIONI
Qualora il contratto venga concluso senza rapporto di visita medica e il decesso dell’Assicurato avvenga entro i primi sei mesi dalla conclusione del contratto, il capitale assicurato, così come previsto all’Art. 12.2, non verrà corrisposto. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui al successivo Art. 12.2 a).
Tale periodo di carenza di sei mesi verrà applicato anche successivamente a decorrere dalla data in cui vengano effettuati eventuali versamenti in forma di premi unici aggiuntivi, relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Tuttavia la Compagnia non applicherà la limitazione sopraindicata e pertanto la somma da essa dovuta sarà pari al capitale assicurato così come stabilito dall’Art. 12.2, qualora il decesso sia conseguenza diretta:
a) di una delle seguenti malattie infettive acute sopravvenute dopo la conclusione del contratto: tifo, paratifo, difterite, scarlattina, morbillo, vaiolo, poliomielite anteriore acuta, meningite cerebrospinale, polmonite, encefalite epidemica, carbonchio, febbri puerperali, tifo esantematico, epatite virale A e B, leptospirosi ittero emorragica, colera, brucellosi, dissenteria bacillare, febbre gialla, febbre Q, salmonellosi, botulismo, mononucleosi infettiva, parotite epidemica, peste, rabbia, pertosse, rosolia, vaccinia generalizzata, encefalite post-vaccinica;
b) di shock anafilattico sopravvenuto dopo la conclusione del contratto;
c) di infortunio avvenuto dopo la conclusione del contratto, intendendo per infortunio – fermo quanto disposto al precedente punto A. – l’evento dovuto a causa fortuita, improvvisa, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, che abbiano come conseguenza il decesso.
L’Assicurato può richiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica, predisposto dalla Compagnia stessa e compilato da parte di un medico. Ogni onere rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato.
È inoltre sempre previsto, anche nel caso in cui l’Assicurato abbia presentato il rapporto di visita medica, un periodo di carenza di 5 anni in caso di decesso causato dalla sindrome da immunodeficienza acquisita (AIDS), ovvero da altra patologia ad essa collegata. In tal caso verrà corrisposto solamente il capitale di cui all’Art. 12.2 a). Tale criterio verrà seguito anche nel caso di versamento in forma di premio unico aggiuntivo relativamente al capitale acquisito con ogni singolo versamento.
Se il decesso dell’Assicurato dovesse invece verificarsi, dopo 5 anni dalla conclusione del contratto (o dalla data in cui viene effettuato ciascun versamento in forma di premio unico aggiuntivo), per la suddetta causa, verrà corrisposto il capitale assicurato, così come disciplinato all’Art. 12.2, senza la limitazione sopra indicata.
Art. 9 – Modalità di pagamento del premio.
Il contratto prevede il versamento di un premio unico di importo non inferiore a 15.000,00 Euro.
Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente può effettuare versamenti in forma di premi unici aggiuntivi di importo non inferiore a 1.000,00 Euro.
In relazione al prodotto in oggetto, il cumulo dei premi versati ed investiti nella Gestione Separata, comprensivo del premio unico iniziale e degli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati dallo stesso Contraente, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente, non potrà essere superiore a 1.500.000,00 Euro.
Inoltre per tutta la durata contrattuale non potrà essere superiore a 5.000.000,00 Euro il cumulo complessivo dei premi versati con più contratti, afferenti a prodotti le cui prestazioni sono collegate al rendimento della gestione separata "BERICAPITAL", in vigore alla data di sottoscrizione del presente contratto e stipulati dallo stesso Contraente con la Compagnia, al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
Al momento della decorrenza del contratto o degli eventuali successivi versamenti aggiuntivi, il premio versato dal Contraente, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 10 a) I), è investito in Quote di uno o più Fondi Interni e nella Gestione Separata.
L’importo investito nella Gestione Separata dovrà essere compreso tra il 10% e il 70% del cumulo dei premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo eventualmente riscattato parzialmente.
L’importo investito in ciascun Fondo Interno non può essere inferiore a 950,00 Euro. La Compagnia provvede all’investimento del premio come previsto all’Art. 15.
Il pagamento del premio unico e degli eventuali premi unici aggiuntivi viene effettuato tramite addebito sul conto corrente intestato al Contraente ed acceso presso il soggetto che svolge anche attività di intermediazione.
Ai fini della prosecuzione del rapporto assicurativo, nel caso di estinzione del conto corrente presso l’Intermediario, il Contraente dovrà darne tempestiva comunicazione alla Compagnia che provvederà a fornire al Contraente stesso le modalità alternative disponibili per il pagamento dei premi unici aggiuntivi.
Art. 10 – Costi.
a) Xxxxx gravanti direttamente sul Contraente.
I) Costi gravanti sul premio.
I costi di acquisizione ed amministrazione relativi al premio unico iniziale ed ai premi unici aggiuntivi vengono trattenuti dalla Compagnia che li detrae dall’importo del premio versato e sono rappresentati nelle successive Tabelle A e B.
Ogni onere sostenuto per la visita medica ed eventuali ulteriori accertamenti medici rimarrà esclusivamente a carico dell’Assicurato che dovrà rivolgersi al proprio medico di fiducia per tali accertamenti e visite.
Tabella A – Costi fissi
Premio Unico Iniziale | Premi Unici Aggiuntivi |
30,00 Euro a titolo di spese di emissione | 15,00 Euro |
Tabella B – Costi variabili
Tali costi sono calcolati considerando come importo di premio di riferimento, per la definizione della percentuale, il cumulo tra i premi unici versati (al netto dei costi fissi per ogni versamento di cui sopra) al netto della parte di premio che ha generato i capitali eventualmente riscattati parzialmente.
Fasce di premio al netto del costo fisso | Costi gravanti sul premio al netto del costo fisso |
Minore di 25.000,00 Euro | 2,50% |
Maggiore o uguale a 25.000,00 Euro e minore di 250.000,00 Euro | 2,00% |
Maggiore o uguale a 250.000,00 Euro e minore di 500.000,00 Euro | 1,00% |
Maggiore o uguale a 500.000,00 Euro | 0,50% |
II) Costi per riscatto.
I costi applicati in caso di riscatto vengono trattenuti dalla Compagnia esclusivamente sul capitale rivalutato in Gestione Separata, come indicato al successivo Art. 17.
Tali costi sono variabili in relazione agli anni trascorsi dalla data di decorrenza del contratto. I costi applicati in caso di riscatto sono rappresentati nella tabella che segue.
Tabella C
Data di richiesta di riscatto | Costi per riscatto |
Durante il 1° anno (*) | 2,50% del capitale rivalutato |
Durante il 2° anno | 2,00% del capitale rivalutato |
Durante il 3° anno | 1,50% del capitale rivalutato |
Dall’inizio del 4° anno | Non sono previsti costi |
(*) il riscatto è consentito trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto.
In caso di riscatto della quota investita in Fondi Interni, non saranno applicati costi per riscatto.
III) Costi per trasferimenti (switch).
– Costi per trasferimenti di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni)
Per ogni anno di vigenza del contratto, i primi 5 trasferimenti di Quote (switch tra Fondi Interni) da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno sono gratuiti.
I trasferimenti successivi saranno soggetti a spese amministrative pari a 40,00 Euro per ciascun trasferimento. Tali spese verranno trattenute dalla Compagnia, che le detrae dal controvalore delle Quote trasferite.
– Costi per trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata, o viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata)
Per ogni anno di vigenza del contratto, la singola operazione di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata, o viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata), è gratuita.
b) Xxxxx gravanti sui Fondi Interni.
I) Remunerazione della Compagnia – Commissioni di gestione.
I Fondi Interni in cui vengono investiti i premi prevedono le seguenti commissioni:
Tabella D
BericaVita Obbligazionario | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,20% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
BericaVita Flessibile | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,50% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
BericaVita Azionario | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,80% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo Interno |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
II) Costi applicati dagli emittenti le parti di OICR sottostanti al Fondo Interno:
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo Interno, prevedono il seguente costo massimo:
Tipologia di costo dell’OICR sottostante | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti |
Eventuali commissioni di overperformance | Xxxxxxx 35% dell’eventuale overperformance |
La Compagnia incrementerà il patrimonio di ciascun Fondo Interno di un importo pari alle eventuali utilità pattuite e ricevute dall’Intermediario delegato di cui al punto 24 della Nota Informativa.
III) Altri costi.
E’ prevista una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo Interno – con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 14.1 – anche in ragione dei seguenti costi:
– spese di amministrazione e custodia delle attività di ciascun Fondo Interno, comprese nelle commissioni di gestione di cui al precedente Art. 10 b) I);
– per ciascun Fondo Interno, spese di pubblicazione del valore delle Quote;
– per ciascun Fondo Interno, spese di revisione e certificazione dei Fondi Interni determinate per ciascun anno in base al patrimonio medio gestito di ciascun Fondo Interno.
Sono previsti, inoltre, anche oneri inerenti all’acquisizione ed alla dismissione delle attività di ciascun Fondo Interno, nonché ulteriori oneri di diretta pertinenza.
Tali oneri non sono individuabili né quantificabili a priori a causa della numerosità, varietà e variabilità degli investimenti.
c) Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della Gestione Separata
Si sottrae annualmente dal tasso annuo di rendimento finanziario realizzato dalla gestione “BERICAPITAL” un’aliquota rappresentata nella seguente tabella.
1,40%
Costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione
Art. 11 – Requisiti soggettivi.
Il presente contratto ha una durata minima di 5 anni e massima di 25 anni.
Il Contraente può esercitare il diritto di recesso, di cui all’Art. 4, e il diritto di riscatto, di cui all’Art. 17.
Nel momento in cui viene concluso il presente contratto, l’Assicurato deve avere un’età non superiore ad anni 90 e non inferiore ad anni 18, e alla scadenza contrattuale non può essere superiore a 99 anni.
Il Contraente e l’Assicurato devono avere in Italia il domicilio per tutta la durata del contratto; qualora nel corso del contratto trasferiscano il domicilio in uno Stato nel quale la Compagnia non sia autorizzata ad esercitare l’attività assicurativa in regime di libertà di prestazione di servizi, il contratto dovrà essere risolto.
Art. 12 – Prestazioni assicurative.
Art. 12.1 – Capitale in caso di vita dell’Assicurato a scadenza
In caso di vita dell’Assicurato alla scadenza del contratto la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui all’Art. 19.
Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:
a) il capitale rivalutato alla scadenza del contratto, secondo le modalità indicate all’Art. 14.2, relativamente al capitale investito in Gestione Separata “BERICAPITAL”;
b) il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di scadenza, pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all’Art. 14.1.
La Compagnia, in relazione all’investimento effettuato dal Contraente nei Fondi Interni, non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo. Il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
In conseguenza dell’andamento negativo del valore delle quote esiste la possibilità che l’entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.
Art. 12.2 – Capitale in caso di morte dell’Assicurato
In caso di morte dell’Assicurato - trascorso il periodo di carenza come regolato all’Art. 8, e sempre che l’Assicurato abbia sottoscritto la dichiarazione sul proprio stato di salute contenuta nella proposta di assicurazione - la Compagnia corrisponderà il capitale assicurato in caso di morte al Beneficiario, previa richiesta di liquidazione e consegna della documentazione di cui al successivo Art. 19.
Tale capitale è costituito dalla somma dei due seguenti importi:
a) il capitale complessivo, come di seguito definito;
b) l’importo addizionale ottenuto moltiplicando il capitale complessivo (come di seguito definito) per una percentuale riportata qui di seguito nella Tabella E, corrispondente alla fascia d'età raggiunta dall’Assicurato al momento del decesso. L’importo addizionale non può comunque superare il capitale massimo addizionale per il caso di morte come riportato nella Tabella E.
Tabella E
Età dell’Assicurato al momento del decesso | Fattore (%) di moltiplicazione | Capitale massimo addizionale per il caso di morte (Euro) |
Fino a 39 anni | 70,00% | 50.000,00 |
Da 40 a 49 anni | 40,00% | 30.000,00 |
Da 50 a 59 anni | 15,00% | 10.000,00 |
Da 60 a 69 anni | 3,00% | 5.000,00 |
Da 70 a 79 anni | 0,50% | 3.000,00 |
80 anni e oltre | 0,25% | 1.000,00 |
Nel caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione sul proprio stato di salute, il capitale in caso di morte sarà determinato considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia d’età prevista dalla Tabella E, indipendentemente dall’età dell’Assicurato.
Per capitale complessivo si intende la somma tra:
– il controvalore totale delle Quote del Fondo o dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di ricezione del certificato di morte dell’Assicurato da parte della Compagnia (pari al prodotto del numero delle Quote per il valore unitario di cui all’Art. 14.1);
– il capitale rivalutato alla data di decesso dell’Assicurato, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese in cui è avvenuto il decesso, secondo le modalità indicate all’Art. 14.2).
La Compagnia, in relazione all’investimento effettuato dal Contraente nei Fondi Interni non offre alcuna garanzia di restituzione del capitale assicurato, né di corresponsione di un rendimento minimo e/o di nessun altro importo. Il Contraente assume il rischio connesso all’andamento negativo del valore delle Quote, le quali, a loro volta, dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le Quote sono rappresentazione.
In conseguenza dell’andamento negativo del valore delle quote esiste la possibilità che l’entità della prestazione corrisposta dalla Compagnia sia inferiore ai premi versati.
Art. 13 – Scelta dei Fondi Interni.
I premi, al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 10 a) I), sono investiti dalla Compagnia in Quote di uno o più Fondi Interni tra quelli previsti dal presente contratto e/o nella Gestione Separata. Pertanto i costi gravanti sul premio non concorrono alla formazione del capitale.
La relativa scelta è effettuata dal Contraente, il quale può, in tale maniera, diversificare il proprio investimento. Tale facoltà di scelta è esercitata dal Contraente al momento del versamento del premio unico iniziale - che è contestuale alla sottoscrizione della proposta - e degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi tramite l’indicazione delle componenti di investimento scelte.
L’importo investito nella Gestione Separata dovrà essere compreso tra il 10% e il 70% del cumulo dei premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo eventualmente riscattato parzialmente.
L’importo investito in ciascun Fondo Interno non può essere inferiore a 950,00 Euro.
I Fondi Interni sono del tipo ad accumulazione e i proventi non vengono pertanto distribuiti ai Contraenti ma vengono reinvestiti.
Prima di effettuare la scelta del Fondo o dei Fondi Interni più rispondenti alle proprie esigenze in rapporto all’orizzonte temporale dell’investimento, il Contraente deve leggere attentamente la Nota Informativa al fine di valutare le caratteristiche proprie di ciascun Fondo ed apprezzare i diversi profili di rischio/rendimento.
Art. 14 – Valore della Quota – Rivalutazione annuale del capitale. Art. 14.1 – Valore della Quota (relativo ai Fondi Interni)
La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo Interno.
Il valore unitario della Quota si ottiene suddividendo il patrimonio netto del Fondo alla data di valorizzazione per il numero di quote in circolazione alla stessa data.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.
Il valore unitario della Quota, con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo Interno.
Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo Interno è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a recesso verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, se tra la data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a riscatto parziale o totale verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, se tra la data di ricezione della richiesta da parte del la Compagnia e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a pagamento del capitale assicurato in caso di decesso verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data di ricezione del certificato di morte dell’Assicurato da parte della Compagnia, se tra la data di ricezione del certificato di morte e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione del certificato di morte da parte della Compagnia.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a trasferimento di Quote da un Fondo Interno a un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni), ovvero da un Fondo Interno alla Gestione Separata e viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata), verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, se tra la data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.
Il reinvestimento dell’importo da trasferire verrà effettuato il venerdì successivo a quello di disinvestimento.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti al pagamento della prestazione in caso di vita dell’Assicurato a scadenza verranno effettuate il venerdì precedente la data di scadenza.
Qualora il venerdì, giorno di riferimento per il disinvestimento, non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
E’ possibile che a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia non possa valorizzare le Quote.
In tal caso verrà preso come riferimento per la valorizzazione - relativamente alle Borse interessate - il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Art. 14.2 – Rivalutazione annuale del capitale (relativo alla Gestione Separata)
Relativamente al capitale investito in Gestione Separata, la rivalutazione del capitale è collegata ad una specifica gestione patrimoniale, denominata “BERICAPITAL”, separata dalle altre attività della Compagnia e disciplinata da apposito Regolamento che forma parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
Ai fini del calcolo della misura di rivalutazione il rendimento medio, come determinato al punto 10 del Regolamento, è quello realizzato nei dodici mesi che precedono l’inizio del mese antecedente quello nel quale cade la ricorrenza annuale considerata.
Misura di rivalutazione
La misura annua di rivalutazione da applicare al presente contratto è pari al tasso di rendimento finanziario annuo realizzato dalla Gestione “BERICAPITAL” diminuito dell’1,40% (costi applicati mediante prelievo sul rendimento della gestione).
Determinazione del Capitale Rivalutato
Il capitale rivalutato si ottiene applicando al capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente la misura di rivalutazione calcolata come indicato in precedenza.
La prima rivalutazione relativa ai capitali derivanti da versamenti effettuati tra due ricorrenze annuali successive di polizza, sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente tra la data del versamento e la successiva ricorrenza annuale di polizza, in base alla misura di rivalutazione attribuibile alla polizza (in base al tasso di rendimento relativo alla ricorrenza contrattuale).
La rivalutazione del capitale ad una data diversa dalle ricorrenze annuali sarà effettuata in regime di capitalizzazione composta per il periodo intercorrente dall’ultima ricorrenza annuale o dalla data di versamento sino alla data di calcolo, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta del riscatto o di decesso. La rivalutazione della prestazione, una volta dichiarata al Contraente, risulta definitivamente consolidata.
Tasso annuo di rendimento minimo garantito
Relativamente al capitale investito nella Gestione Separata "BERICAPITAL", il contratto prevede un tasso annuo di rendimento minimo garantito dello 0,00%. La Compagnia comunque garantisce almeno il consolidamento del capitale rivalutato alla ricorrenza annuale precedente.
Art. 15 – Modalità di conversione del premio in Quote e modalità di investimento nella Gestione Interna Separata. Art. 15.1 – Modalità di conversione del premio in Quote.
Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento del premio unico iniziale inerenti a ciascun Fondo Interno verranno effettuate il giorno di decorrenza del contratto, così come individuato al precedente Art. 2. Le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza contrattuale - verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data del relativo versamento, se tra la data di sottoscrizione del versamento e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote avverranno il secondo venerdì successivo alla data del relativo versamento.
Il numero delle Quote attribuite al Contraente è pari al rapporto tra la parte del premio versato destinata al Fondo Interno - al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 10 a) I) - ed il valore unitario della Quota relativo al giorno in cui hanno luogo le operazioni di investimento e di attribuzione, determinato secondo quanto previsto all’Art. 14.1.
Qualora il venerdì, giorno di riferimento per l’investimento e l’attribuzione delle Quote, non coincida con un giorno di bors a aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter investire nei nuovi Fondi Interni gli eventuali premi unici aggiuntivi.
La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto della Nota Informativa aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.
Art. 15.2 – Modalità di investimento del premio nella Gestione Separata.
Le operazioni di investimento nella Gestione Separata “BERICAPITAL” conseguenti al versamento del premio unico iniziale verranno effettuate il giorno di decorrenza degli effetti del contratto, così come individuato all’Art. 2.
Le operazioni di investimento nella Gestione Separata “BERICAPITAL” conseguenti al versamento degli eventuali successivi premi unici aggiuntivi - e la relativa decorrenza contrattuale - verranno effettuate il primo venerdì successivo alla
data del relativo versamento, se tra la data di sottoscrizione del versamento e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, le operazioni di investimento e di attribuzione delle Quote avverranno il secondo venerdì successivo alla data del relativo versamento.
Il capitale investito nella Gestione Separata “BERICAPITAL” è pari alla parte di premio versato destinato alla gestione stessa al netto dei costi gravanti sul premio di cui all’Art. 10 a) I).
Art. 16 – Operazioni di trasferimento (switch).
Trascorsi almeno 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire Quote da un Fondo Interno ad un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni).
Trascorso almeno un anno dalla data di decorrenza del contratto, il Contraente ha la possibilità di trasferire Quote da un Fondo Interno alla Gestione Separata “BERICAPITAL” o viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata); tale diritto è consentito una sola volta per ogni anno di contratto.
La Compagnia detrarrà dall’importo trasferito gli eventuali costi per il trasferimento come definiti al precedente Art. 10 a) III).
A seguito dell'operazione di switch, il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni dovrà risultare compreso tra il 30% e il 90% del cumulo premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo eventualmente riscattato parzialmente.
Qualora non venga rispettato il limite predetto, l'operazione di switch non sarà effettuata dalla Compagnia.
Le operazioni di cui sopra potranno essere effettuate dal Contraente mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione - Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Nel caso in cui la Compagnia istituisca nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto, verrà concessa al Contraente la facoltà di poter effettuare trasferimenti (switch) anche a favore dei nuovi Fondi Interni.
La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto della Nota Informativa aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.
La Compagnia si riserva la possibilità di definire nuove modalità per le operazioni di trasferimento, che si rendessero necessarie, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente, che in ogni caso verranno rese note al Contraente mediante comunicazione scritta.
Art. 16.1 – Operazioni di trasferimento di Quote presso un altro Fondo Interno (switch tra Fondi Interni).
Il Contraente potrà effettuare un’operazione di switch tra Fondi Interni a condizione che:
a) l’importo complessivamente trasferito, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui al precedente Art. 10 a) III), non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
b) il controvalore complessivo delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il trasferimento di una parte delle Quote non sia inferiore a 950,00 Euro.
In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.
La Compagnia detrarrà dall’importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti all’Art. 10 a) III). La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:
- il numero delle Quote disinvestite ed il loro valore unitario;
- Il numero delle Quote attribuite ed il loro valore unitario.
Le operazioni di disinvestimento conseguenti a trasferimento di Quote (switch tra Fondi Interni) verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, se tra la data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.
Il reinvestimento dell’importo da trasferire verrà effettuato il venerdì successivo a quello di disinvestimento.
Qualora il venerdì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l’attribuzione delle Quote non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Art. 16.2 – Operazioni di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata, o viceversa (switch tra Fondi Interni e Gestione Separata)
Il Contraente potrà effettuare, una sola volta per ogni anno di contratto, un’operazione di switch da un Fondo Interno alla Gestione Separata, o viceversa, a condizione che:
a) l’importo complessivamente trasferito, al netto degli eventuali costi per trasferimento di cui al precedente Art. 10 a) III), non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
b) il controvalore complessivo delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il trasferimento di una parte delle Quote non sia inferiore a 950,00 Euro;
c) in caso di trasferimento da un Fondo Interno alla Gestione Separata, il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni risulti compreso tra il 30% e il 90% del cumulo premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo eventualmente riscattato parzialmente.
In mancanza delle condizioni dianzi indicate, il trasferimento delle Quote non sarà effettuato dalla Compagnia.
La Compagnia detrarrà dall’importo trasferito i costi per il trasferimento come definiti all’Art. 10 a) III). La Compagnia invierà al Contraente una comunicazione scritta nella quale sono indicati:
- il numero delle Quote investite o disinvestite ed il loro valore unitario;
- il valore del capitale investito o disinvestito nella Gestione Separata “BERICAPITAL”.
Le operazioni di disinvestimento di Quote da un Fondo Interno alla Gestione Separata, o viceversa, conseguenti a switch tra Fondi Interni e Gestione Separata verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, se tra la data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.
Il reinvestimento dell’importo da trasferire verrà effettuato il venerdì successivo a quello di disinvestimento.
Qualora il venerdì, giorno di riferimento per il disinvestimento o il reinvestimento e l’attribuzione delle Quote non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Art. 17 – Diritto di riscatto.
Trascorsi 30 giorni dalla data di decorrenza degli effetti del contratto, il Contraente può riscattare anticipatamente il contratto medesimo, in conformità con quanto disposto dall’art. 1925 cod. civ..
In tal caso, la Compagnia corrisponderà al Contraente un importo pari al valore di riscatto maturato.
L’ufficio della Compagnia cui rivolgersi per ottenere informazioni su detti valori, in considerazione dei rischi di natura finanziaria derivanti dal presente contratto è: Berica Vita S.p.A. – Servizio Clienti – Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 00000 Xxxxxx – Italia, Telefono 000000000, Fax 000 0000000. La Compagnia, non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta, invierà al Contraente comunicazione scritta contenente le informazioni relative al valore di riscatto maturato.
In caso di sfavorevole andamento del valore della Quota, il valore di riscatto potrebbe essere inferiore ai premi versati.
Il Contraente potrà esercitare il diritto di riscatto – parziale o totale – inviando lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione - Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
La Compagnia considererà comunque valida la richiesta fatta pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Il valore di riscatto maturato è pari alla somma dei due seguenti importi (valore complessivo di polizza):
a) capitale rivalutato nella Gestione Separata, fino alla data di richiesta di riscatto, sulla base della misura di rivalutazione attribuibile ai contratti con ricorrenza annuale nel mese di richiesta di riscatto, al netto dei costi per riscatto di cui al precedente Art. 10 a) II);
b) controvalore delle Quote dei Fondi Interni possedute dal Contraente alla data di richiesta di riscatto.
Con riferimento alle Quote dei Fondi Interni da riscattare, le operazioni di disinvestimento verranno effettuate il primo venerdì successivo alla data in cui la richiesta è pervenuta alla Compagnia, se tra la data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia e il venerdì successivo è soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:
- intercorrono almeno due giorni lavorativi;
- intercorre almeno un giorno lavorativo e il primo venerdì successivo è un giorno lavorativo.
In caso contrario, l’operazione avverrà il secondo venerdì successivo alla data di ricezione della richiesta da parte della Compagnia.
Qualora il venerdì, giorno di riferimento per il disinvestimento non coincida con un giorno di borsa aperta, secondo il calendario di Borsa Italiana S.p.A., sarà considerato come tale il primo giorno di borsa aperta successivo.
Qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investono i Fondi Interni, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Il Contraente può esercitare il diritto di riscatto anche per un importo inferiore al valore di riscatto totale purché sussistano le seguenti condizioni:
a) la somma tra il controvalore delle Quote da riscattate dai Fondi Interni ed il capitale da riscattare dalla Gestione Separata non sia inferiore a 2.500,00 Euro;
b) il controvalore delle Quote residue del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il riscatto parziale non sia inferiore a 950,00 Euro; in caso contrario, ferme restando le condizioni di cui alla precedente lett. a) ed alle successive lett. c) e d), il Contraente potrà esercitare il riscatto parziale richiedendo la liquidazione di tutte le Quote del Fondo Interno interessato;
c) la somma tra il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni ed il capitale residuo nella Gestione Separata non sia inferiore a 10.000,00 Euro;
d) il controvalore delle Quote residue complessivamente detenute nei Fondi Interni sia compreso tra il 30% e il 90% del cumulo premi versati al netto dei costi di acquisizione e amministrazione, tenuto conto dell’importo lordo riscattato parzialmente.
Qualora non venga rispettato anche uno solo dei limiti predetti, il riscatto parziale non sarà effettuato dalla Compagnia.
Il Contraente deve espressamente indicare, nella propria richiesta, il valore del capitale investito nella Gestione Separata che intende riscattare e/o il numero di Quote per le quali intende richiedere il riscatto.
Il valore di riscatto parziale (in caso di riscatto delle Quote di un Fondo Interno) è pari al controvalore delle Quote del Fondo Interno in relazione al quale il Contraente richiede il riscatto, valorizzate secondo quanto previsto nel precedente paragrafo in relazione alla quantificazione del valore di riscatto totale.
L’operazione di riscatto parziale comporta la cancellazione, dal Fondo selezionato, di un numero di Quote il cui controvalore equivale all’importo richiesto.
Qualora invece il riscatto parziale abbia ad oggetto il capitale investito nella Gestione Separata tale operazione comporterà la diminuzione del capitale rivalutato per un importo pari al capitale riscattato.
L’esercizio del riscatto parziale comporta il ricalcolo del capitale assicurato in caso di vita a scadenza e del capitale assicurato in caso di morte, di cui ai precedenti Art.12.1 e Art. 12.2.
Art. 18 – Modalità di erogazione del capitale in caso di vita a scadenza
Il pagamento della somma corrispondente alla prestazione di cui all’Art. 12.1 avviene in forma di capitale in un’unica soluzione. In alternativa è facoltà del Contraente scegliere la seguente opzione: l’erogazione di una rendita annua vitalizia e rivalutabile, pagabile in rate posticipate.
L’importo della rendita sarà determinato in base alle condizioni in vigore al momento dell’esercizio del diritto d’opzione. Le condizioni saranno pertanto rese note al momento della richiesta dell’opzione di rendita da parte del Contraente.
Le possibili forme di rendita vitalizia sono:
a) la rendita annua vitalizia rivalutabile da corrispondere finché l’Assicurato è in vita;
b) la rendita annua vitalizia rivalutabile, reversibile totalmente o parzialmente a favore di altra persona;
c) la rendita annua vitalizia rivalutabile che verrà corrisposta in modo certo per 5 o 10 anni, a scelta del Contraente, anche qualora si dovesse verificare il decesso dell’Assicurato in tale periodo, e successivamente finché l’Assicurato sarà in vita.
La rendita non potrà essere riscattata durante il periodo di erogazione.
La Compagnia, almeno sessanta giorni prima della data prevista per il relativo esercizio, fornisce per iscritto all’avente diritto una descrizione sintetica di tutte le opzioni esercitabili, con evidenza dei relativi costi e delle condizioni economiche. Detta descrizione contiene anche l’impegno della Compagnia a trasmettere, prima dell’esercizio dell’opzione, il Fascicolo informativo relativo ai prodotti assicurativi vita per i quali l’avente diritto abbia manifestato il proprio interesse.
Art. 19 – Documentazione e modalità di pagamento dei rimborsi e delle prestazioni assicurative.
Per tutti i pagamenti della Compagnia devono essere preventivamente consegnati alla stessa i documenti necessari a verificare l’effettiva esistenza dell’obbligo di pagamento e ad individuare gli aventi diritto.
Tutti i pagamenti saranno effettuati dalla Compagnia tramite bonifico bancario ovvero, laddove non sia possibile, mediante emissione di assegno circolare.
Al fine di consentire l’esecuzione dei pagamenti da parte della Compagnia, il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti a comunicare alla Compagnia medesima le coordinate del conto corrente bancario (IBAN) sul quale saranno effettuati i pagamenti dovuti in virtù del presente contratto.
Il Contraente e/o i Beneficiari e/o l’intestatario del conto corrente di accredito sono tenuti altresì a consegnare alla Compagnia i seguenti documenti:
In caso di revoca della proposta:
– richiesta sottoscritta dal Contraente.
In caso di recesso dal contratto:
– richiesta sottoscritta dal Contraente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.
In caso di riscatto:
– richiesta presentata e sottoscritta dal Contraente;
– certificato di esistenza in vita dell’Assicurato o autocertificazione di esistenza in vita dell'Assicurato nel caso sia diverso dal Contraente;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
– fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Contraente.
In caso di decesso:
− richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dei Beneficiari di polizza e/o aventi diritto;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell'intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
− certificato di morte dell’Assicurato (con indicazione della data di nascita) rilasciato dal Comune;
− relazione medica dettagliata redatta dall’ultimo medico curante sulle cause del decesso con indicato quando sono sorti gli eventuali primi sintomi o copia della cartella clinica;
– atto di notorietà redatto dinanzi al Notaio o presso il Tribunale, sul quale viene indicata la presenza o meno di testamento e contenente:
• in presenza di testamento:
− nel caso in cui il Contraente coincida con l’Assicurato, copia del verbale di pubblicazione del testamento completo degli allegati previsti;
− nel caso in cui il Contraente sia diverso dall’Assicurato e i Beneficiari designati siano gli eredi testamentari, copia del verbale di pubblicazione del testamento dell’Assicurato completo degli allegati previsti;
− l’attestazione che il testamento pubblicato è l’ultimo redatto, valido e contro il quale non esistono impugnazioni, nonché le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi o degli eredi testamentari (a seconda che i Beneficiari designati siano gli eredi legittimi o gli eredi testamentari).
• in assenza di testamento:
− le generalità, il grado di parentela, l’età e la capacità giuridica degli eredi legittimi dell’Assicurato (se sono i Beneficiari designati in polizza).
Per capitali non superiori a 100.000,00 Euro potrà essere considerata valida anche la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà che dovrà comunque contenere gli stessi elementi sopra indicati.
− in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
− in caso di decesso conseguente a incidente stradale, infortunio, suicidio o omicidio, copia del verbale dell’Autorità Giudiziaria intervenuta sul luogo dell’evento ed eventuale documentazione di chiusura inchiesta rilasciata dalla Procura competente.
A scadenza:
− richiesta di liquidazione presentata e sottoscritta dai Beneficiari. La richiesta dovrà essere firmata anche dal Contraente nel caso in cui il contratto preveda un’opzione per l’erogazione della prestazione;
− certificato di esistenza in vita o autodichiarazione di esistenza in vita dell’Assicurato, se diverso dal Contraente;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale di tutti i Beneficiari. Se il Beneficiario è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale del Contraente. Se il Contraente è una persona giuridica è necessario fornire fotocopia dei dati societari unitamente a quelli anagrafici e fiscali del rappresentante legale e allegare copia della visura camerale;
− fotocopia fronte e retro di un documento di identità in corso di validità e fotocopia del codice fiscale dell’intestatario del conto corrente di accredito, se persona diversa dal Beneficiario;
− in caso di Beneficiario minorenne o incapace, copia autentica del decreto del Xxxxxxx Xxxxxxxx che autorizzi la persona designata a riscuotere la prestazione;
Su richiesta del Contraente e/o dei Beneficiari, la Compagnia si impegna a consegnare gratuitamente copia della polizza, completa di eventuali appendici o di modificazioni della polizza stessa.
Il Contraente e/o i Beneficiari sono tenuti altresì a fornire alla Compagnia ogni altra documentazione che risulti motivata da particolari esigenze istruttorie, ovvero necessaria per la liquidazione della prestazione e/o per la corretta identificazione dei Beneficiari.
Oltre alla documentazione di cui sopra, gli aventi diritto dovranno compilare e sottoscrivere il modulo per l’identificazione e adeguata verifica della clientela, nonché il modulo per l’informativa in materia di protezione dei dati personali e i modelli FATCA/CRS.
Qualora il Contraente e/o i Beneficiari non forniscano la documentazione richiesta, la Compagnia non sarà tenuta alla corresponsione di alcuna somma.
La Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali, premesso che sia maturato il diritto alla prestazione oggetto della richiesta, entro 30 giorni dalla ricezione della documentazione completa indicata nel presente articolo, inviata dal Contraente e/o dai Beneficiari mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
In alternativa, la Compagnia esegue i pagamenti derivanti dai propri obblighi contrattuali entro 30 giorni dalla ricezione di detta documentazione completa da parte dell’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto.
Decorso tale termine sono dovuti gli interessi moratori a favore del Contraente e/o dei Beneficiari.
Art. 20 – Pegno.
Il Contraente può costituire in pegno il credito derivante dal presente contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l’avvenuta costituzione in pegno del credito derivante dal contratto.
In tale momento la Compagnia ha l’obbligo di effettuare la relativa annotazione in polizza o su appendice.
In conformità con quanto disposto dall’art. 2805 cod. civ. la Compagnia può opporre al creditore pignoratizio le eccezioni che le spettano verso il Contraente originario sulla base del presente contratto.
Nel caso di pegno le opzioni di riscatto richiedono l’assenso scritto del creditore.
Art. 21 – Cessione del contratto.
In conformità con quanto disposto dall’art. 1406 cod. civ. il Contraente può sostituire a sé un terzo nei rapporti derivanti dal presente contratto.
Tale atto diviene efficace dal momento in cui alla Compagnia viene notificata l’avvenuta cessione corredata dalla documentazione ad essa inerente.
In tale momento la Compagnia ha l’obbligo di effettuare l’annotazione relativa all’avvenuta cessione in polizza o su appendice.
La Compagnia secondo quanto disposto dall’art. 1409 cod. civ. può opporre al terzo cessionario tutte le eccezioni derivanti dal presente contratto.
Art. 22 – Beneficiari delle prestazioni.
Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni della Compagnia.
Il Contraente può, in qualsiasi momento, revocare o modificare la designazione precedentemente effettuata.
La designazione del Beneficiario e le sue eventuali revoche o modifiche devono essere comunicate per iscritto alla Compagnia o disposte per testamento.
Il Contraente non può esercitare tale facoltà di revoca o modifica:
- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Compagnia, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l’accettazione del beneficio;
- dopo che, verificatosi l’evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Compagnia di voler profittare del beneficio.
Non può altresì essere modificata la designazione da parte degli eredi dopo la morte del Contraente. In tali casi le operazioni di riscatto e di pegno sul credito richiedono l’assenso scritto dei Beneficiari.
Art. 23 – Imposte e tasse.
Eventuali imposte e tasse relative al contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari.
Art. 24 – Foro competente.
Per ogni controversia riguardante l’interpretazione, la validità, lo scioglimento e l’esecuzione del presente contratto, è competente l’autorità giudiziaria del luogo in cui il Contraente (o l’Assicurato, o il Beneficiario) ha la residenza o ha eletto domicilio.
Art. 25 – Variazioni contrattuali.
La Compagnia si riserva di apportare al contratto le modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per il Contraente.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo), con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto - entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione delle modifiche da parte della Compagnia - la propria decisione tramite l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione - Via Xxxxx Xxxxxx, 45 – 37126 Verona – Italia.
In mancanza di comunicazione di riscatto da parte del Contraente, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
Art. 26 – Nuovi Fondi Interni e fusione tra Fondi Interni.
La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi Interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto. La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi Interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi Interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi Interni indicati nel presente contratto.
La Compagnia si obbliga alla consegna dell’estratto della Nota Informativa aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo Interno o dei nuovi Fondi Interni.
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo Interno, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo Interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo Interno con altri Fondi Interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei, nei limiti e secondo le modalità indicate all’Art. 2 del Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni.
Art. 27 – Comunicazione del Contraente e dell’Assicurato alla Compagnia.
In caso di modifiche di professione dell’Assicurato eventualmente intervenute in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia ai sensi dell’art. 1926 cod. civ..
In caso di trasferimento di residenza del Contraente in un altro Stato membro dell’Unione Europea, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa comunicazione alla Compagnia entro i 30 giorni successivi. L’inosservanza di tale obbligo comporta il rimborso di quanto eventualmente corrisposto dalla Compagnia alla locale Autorità fiscale, a qualunque titolo, in conseguenza della mancata comunicazione.
In caso di trasferimento di domicilio del Contraente e/o dell’Assicurato in un altro Stato, eventualmente intervenuto in corso di contratto, dovrà essere resa prontamente comunicazione alla Compagnia.
Art. 28 – Prescrizione.
I diritti derivanti dal presente contratto sono soggetti ad un termine di prescrizione di dieci anni che decorre dal momento in cui tali diritti possono essere fatti valere. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge 266 del 23 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla citata legge.
Art. 29 – Legge applicabile al contratto.
Al contratto si applica la legge italiana.
Leggere attentamente il Regolamento dei Fondi Mobiliari Interni prima della sottoscrizione del contratto.
REGOLAMENTO DEI FONDI MOBILIARI INTERNI
Art. 1 – Costituzione e denominazione dei Fondi interni.
La Compagnia istituisce 3 Fondi Mobiliari Interni denominati:
– BericaVita Azionario;
– BericaVita Flessibile;
– BericaVita Obbligazionario.
Art. 2 – Fusione tra Fondi interni.
A fronte di eventuali mutati criteri gestionali del Fondo interno, o a seguito dell’eventuale riduzione delle masse gestite tali da rendere l'incidenza dei costi fissi gravanti sul Fondo interno eccessivamente onerosa, ovvero tali da pregiudicare l’efficiente gestione finanziaria dello stesso nell’interesse dei Contraenti, è ammessa la possibilità di fusione del Fondo interno con altri Fondi interni della Compagnia, purché aventi caratteristiche similari ed obiettivi di investimento omogenei. In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti del Fondo interno circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento dei Fondi stessi e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione dell’operazione di fusione;
iv) l’indicazione dei criteri seguiti per l’attribuzione delle Quote del nuovo Fondo interno e la determinazione del relativo valore di ingresso nello stesso;
v) la composizione sintetica dei Fondi interni interessati alla fusione.
Le operazioni di fusione dovranno tener conto dell’interesse dei Contraenti e non potranno comportare alcun aggravio degli oneri economici per gli stessi, né modifiche del Regolamento del Fondo interno in senso meno favorevole ad essi.
La Compagnia provvederà a far confluire tutte le attività finanziarie relative al Fondo interno in quello derivante dalla fusione, senza oneri o spese per i Contraenti, ed in modo tale da assicurare che non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione dei Fondi interessati.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo Regolamento del Fondo interno derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del presente contratto.
Art. 3 – Nuovi Fondi interni.
La Compagnia ha la facoltà di istituire nuovi Fondi interni in aggiunta a quelli previsti dal presente contratto. La Compagnia informa preventivamente e per iscritto il Contraente circa l’istituzione di nuovi Fondi interni.
Il Contraente potrà effettuare investimenti nei Fondi interni di nuova istituzione tramite la sottoscrizione delle loro Quote o il trasferimento delle Quote già possedute in altri Fondi interni indicati nel presente contratto.
La Compagnia si obbliga alla consegna di un estratto della documentazione contrattuale aggiornata unitamente al Regolamento del nuovo Fondo interno o dei nuovi Fondi interni.
Art. 4 – Obiettivi, caratteristiche e criteri di investimento dei Fondi interni.
La Compagnia può investire il patrimonio di ciascun Fondo interno conformemente a quanto indicato nel Regolamento ISVAP n. 36 del 31 gennaio 2011 concernente le linee guida in materia di investimenti e di attivi a copertura delle riserve tecniche, nel Regolamento ISVAP n. 32 del 11 giugno 2009 recante la disciplina delle polizze con prestazioni direttamente collegate ad un indice azionario o altro valore di riferimento, e nella Circolare ISVAP n. 474/D del 21 febbraio 2002 e successive eventuali modifiche.
Ciascun Fondo interno presenta criteri di investimento diversi per composizione e per finalità.
Fondo Interno “BericaVita Azionario”
Il Fondo interno “BericaVita Azionario” presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di inizio operatività del Fondo interno: 07/10/2016.
b) Categoria: Bilanciato-azionario europeo.
c) Valuta: Euro.
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
e) Composizione: le attività conferite al Fondo interno “BericaVita Azionario” potranno essere investite in:
- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati in mercati regolamentati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
- quote di OICR, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) anche per la totalità delle attività conferite al Fondo interno;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l’erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.
Il Fondo interno “BericaVita Azionario” può investire esclusivamente in attivi (compresi gli OICR) di natura obbligazionaria e azionaria, denominati in qualunque divisa, di qualunque settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 80% del controvalore complessivo per il comparto azionario.
L’area geografica di riferimento è quella Europea.
Per la parte del Fondo interno “BericaVita Azionario” costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo interno “BericaVita Azionario”.
f) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall’IVASS.
g) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell’analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.
La Compagnia non replica la composizione del benchmark.
L’obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.
Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo interno “BericaVita Azionario”.
In tal senso l’andamento del Fondo interno “BericaVita Azionario” può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark;
h) Parametro di riferimento (benchmark): 65% MSCI daily Net TR Europe EUR; 35% EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y.
L'MSCI Europe Index offre esposizione a titoli azionari dei paesi europei sviluppati che rientrano nell'Indice MSCI per dimensione, liquidità e flottante. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante, viene calcolato in Euro e comprende il reinvestimento dei dividendi al netto della tassazione. Gli indici “Net Dividend” total return reinvestono i dividendi al netto delle ritenute alla fonte, utilizzando (per gli indici internazionali) una aliquota d'imposta applicabile agli investitori istituzionali non residenti che non beneficiano di accordi sulla doppia imposizione. La frequenza di ribilanciamento è trimestrale e la valuta di riferimento è l’Euro.
Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: MSDEE15N.
L’EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y è un indice "obbligazionario", calcolato e pubblicato da EuroMTS. Le obbligazioni che entrano nella composizione dell’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 fanno parte dell’universo dei titoli emessi dai governi degli Stati membri della zona Euro, con una scadenza compresa tra 5 e 7 anni.
L’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 è calcolato e pubblicato in tempo reale. E' un indice di tipo total return (cioè con il reinvestimento delle cedole dei componenti), denominato in Euro.
Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: EMTSCO.
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo interno “BericaVita Azionario”.
i) Fondo ad accumulazione dei proventi.
j) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota come specificato all’Art. 7 del presente regolamento.
In relazione al Fondo interno “BericaVita Azionario” non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell’impresa di assicurazione (OICR “collegati”).
È prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno “BericaVita Azionario”, esclusivamente a fini di copertura dei rischi e di una più efficiente gestione del portafoglio.
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo Interno “BericaVita Azionario” a ARCA Fondi SGR S.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo Interno.
Fondo Interno “BericaVita Flessibile”
Il Fondo interno “BericaVita Flessibile” presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di inizio operatività del Fondo interno: 07/10/2016.
b) Categoria: Bilanciato-obbligazionario europeo.
c) Valuta: Euro.
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
e) Composizione: le attività conferite al Fondo interno “BericaVita Flessibile” potranno essere investite in:
- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- titoli azionari quotati in mercati regolamentati;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
- quote di OICR, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) anche per la totalità delle attività conferite al Fondo interno;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l’erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.
Il Fondo interno “BericaVita Flessibile” può investire esclusivamente in attivi (compresi gli OICR) di natura obbligazionaria e azionaria, denominati in qualunque divisa, di qualunque settore e categoria di emittenti, con il limite massimo del 40% del controvalore complessivo per il comparto azionario.
L’area geografica di riferimento è quella Europea.
Per la parte del Fondo interno “BericaVita Flessibile” costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo interno “BericaVita Flessibile”.
f) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall’IVASS.
g) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell’analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.
La Compagnia non replica la composizione del benchmark.
L’obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.
Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo interno “BericaVita Flessibile”.
In tal senso l’andamento del Fondo interno “BericaVita Flessibile” può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark;
h) Parametro di riferimento (benchmark): 25% MSCI daily Net TR Europe EUR; 75% EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y.
L'MSCI Europe Index offre esposizione a titoli azionari dei paesi europei sviluppati che rientrano nell'Indice MSCI per dimensione, liquidità e flottante. L'Indice è ponderato in base alla capitalizzazione del flottante, viene calcolato in Euro e comprende il reinvestimento dei dividendi al netto della tassazione. Gli indici “Net Dividend” total return reinvestono i dividendi al netto delle ritenute alla fonte, utilizzando (per gli indici internazionali) una aliquota d'imposta applicabile agli investitori istituzionali non residenti che non beneficiano di accordi sulla doppia imposizione. La frequenza di ribilanciamento è trimestrale e la valuta di riferimento è l’Euro.
Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: MSDEE15N.
L’EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y è un indice "obbligazionario", calcolato e pubblicato da EuroMTS. Le obbligazioni che entrano nella composizione dell’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 fanno parte dell’universo dei titoli emessi dai governi degli Stati membri della zona Euro, con una scadenza compresa tra 5 e 7 anni.
L’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 è calcolato e pubblicato in tempo reale. E' un indice di tipo total return (cioè con il reinvestimento delle cedole dei componenti), denominato in Euro.
Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: EMTSCO.
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo interno “BericaVita Flessibile”.
i) Fondo ad accumulazione dei proventi.
j) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota come specificato all’Art. 7 del presente regolamento.
In relazione al Fondo Interno “BericaVita Flessibile” non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell’impresa di assicurazione (OICR “collegati”).
È prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno “BericaVita Flessibile”, esclusivamente a fini di copertura dei rischi e di una più efficiente gestione del portafoglio.
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo Interno “BericaVita Flessibile” a ARCA Fondi SGR S.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo Interno.
Fondo Interno “BericaVita Obbligazionario”
Il Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” presenta le seguenti caratteristiche:
a) Data di inizio operatività del Fondo interno: 07/10/2016.
b) Categoria: Obbligazionario europeo.
c) Valuta: Euro.
d) Finalità: crescita del capitale fermo restando che la Compagnia non offre alcuna garanzia di capitale e di rendimento minimo.
e) Composizione: le attività conferite al Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” potranno essere investite in:
- titoli di Stato;
- titoli obbligazionari o titoli assimilabili, che prevedano a scadenza almeno il rimborso del valore nominale;
- strumenti finanziari derivati collegati a strumenti finanziari idonei, secondo quanto previsto dalla normativa IVASS;
- quote di OICR, SICAV ed ETF (di seguito “OICR”) anche per la totalità delle attività conferite al Fondo interno;
- strumenti del mercato monetario con scadenza non superiore a sei mesi;
- crediti verso l’erario per i crediti di imposta maturati e riconosciuti agli assicurati.
Il Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” può investire esclusivamente in attivi (compresi gli OICR) di natura obbligazionaria, denominati in qualunque divisa, di qualunque settore e categoria di emittenti, nel rispetto dei limiti normativi e regolamentari.
L’area geografica di riferimento è quella Europea.
Per la parte del Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall’Euro, è prevista l’esposizione al rischio di cambio.
Gli OICR presenti nel Fondo interno saranno in linea con le caratteristiche proprie del Fondo interno “BericaVita Obbligazionario”.
f) La Compagnia potrà effettuare investimenti in strumenti finanziari emessi da società partecipanti al capitale sociale della Compagnia stessa o in attivi emessi da società partecipate dalla Compagnia stessa, nei limiti posti dalla normativa assicurativa prescritta dall’IVASS.
g) Lo stile di gestione è attivo e le scelte di investimento sono delineate sulla base dell’analisi macroeconomica e delle prospettive di redditività dei mercati di riferimento.
La Compagnia non replica la composizione del benchmark.
L’obiettivo perseguito dalla Compagnia è comunque quello di realizzare un portafoglio tendenzialmente rappresentativo del parametro di riferimento.
Viene comunque lasciata la possibilità di introdurre elementi di diversificazione (strumenti finanziari non presenti nel benchmark o presenti in proporzioni diverse) al fine di realizzare il miglior rendimento correlato al profilo di rischio del Fondo interno “BericaVita Obbligazionario”.
In tal senso l’andamento del Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” può presentare rilevanti scostamenti rispetto a quello del benchmark;
h) Parametro di riferimento (benchmark): 100% EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y.
L’EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7Y è un indice "obbligazionario", calcolato e pubblicato da EuroMTS. Le obbligazioni che entrano nella composizione dell’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 fanno parte dell’universo dei titoli emessi dai governi degli Stati membri della zona Euro, con una scadenza compresa tra 5 e 7 anni.
L’indice EuroMTS Eurozone Government Broad 5-7 è calcolato e pubblicato in tempo reale. E' un indice di tipo total return (cioè con il reinvestimento delle cedole dei componenti), denominato in Euro.
Info-Provider (fonte informativa ove possono essere reperite le informazioni): Xxxxxxxxx. Index Ticker: EMTSCO.
L’obiettivo della Compagnia è di massimizzare il rendimento del Fondo interno “BericaVita Obbligazionario”;
i) Fondo ad accumulazione dei proventi.
j) La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota come specificato all’Art. 7 del presente regolamento.
In relazione al Fondo interno “BericaVita Obbligazionario” non è prevista la possibilità di effettuare investimenti in parti di OICR promossi, istituiti o gestiti da una società di gestione del risparmio o da una società di gestione armonizzata appartenente allo stesso gruppo dell’impresa di assicurazione (OICR “collegati”).
È prevista la possibilità di impiegare strumenti finanziari derivati coerentemente con il profilo di rischio del Fondo Interno “BericaVita Obbligazionario”, esclusivamente a fini di copertura dei rischi e di una più efficiente gestione del portafoglio.
La normativa assicurativa vieta l’utilizzo degli strumenti derivati a fini speculativi.
È prevista la possibilità di affidare le scelte di investimento relative al Fondo Interno “BericaVita Obbligazionario” a ARCA Fondi SGR S.p.A., intermediario abilitato a prestare servizi di gestione dei patrimoni, nel quadro di criteri di allocazione del patrimonio delineati dalla Compagnia.
In tal caso, è comunque prevista l’esclusiva responsabilità della Compagnia nei confronti degli assicurati per l’attività di gestione del Fondo Interno.
Art. 5 – Costi gravanti sui Fondi interni.
Sui Fondi Interni in cui vengono investiti il premio unico iniziale e gli eventuali premi unici aggiuntivi, gravano i seguenti costi, che determinano una diminuzione del valore netto di ciascun Fondo Interno e di conseguenza del valore netto della Quota.
1. Remunerazione della Compagnia
BericaVita Azionario | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,80% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo interno |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
BericaVita Flessibile | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,50% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo interno |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
BericaVita Obbligazionario | |
Tipologia | Percentuale |
Commissioni di gestione | 1,20% su base annua prelevate settimanalmente e calcolate sul patrimonio netto del Fondo interno |
Commissioni per la garanzia di prestazione minima | Non previste |
Commissioni di overperformance | Non previste |
2. Costi applicati dagli emittenti le parti di OICR sottostanti al Fondo Interno
Gli OICR in cui può essere investito il patrimonio del Fondo Interno, prevedono il seguente costo massimo:
Tipologia di costo dell’OICR sottostante | Percentuale |
Oneri di sottoscrizione e di rimborso | Non previsti |
Commissioni di gestione annue | Massimo 2,50% del valore delle quote degli OICR sottostanti |
Eventuali commissioni di overperformance | Xxxxxxx 35% dell’eventuale overperformance |
La Compagnia incrementerà il patrimonio di ciascun Fondo interno di un importo pari alle eventuali utilità pattuite e ricevute dall’intermediario delegato di cui al punto di riferimento della documentazione contrattuale.
3. spese di amministrazione e custodia delle attività del Fondo interno;
4. i costi connessi con l’acquisizione e la dismissione delle attività del Fondo interno;
5. per ciascun Fondo Interno spese di pubblicazione del valore delle quote;
6. spese di revisione e certificazione del Fondo interno;
7. le eventuali spese legali e giudiziarie sostenute nell’esclusivo interesse del fondo.
Possono infine gravare gli oneri relativi al contributo di vigilanza, che la Compagnia è tenuta a versare annualmente.
Tali costi sono imputati a carico di ciascun Fondo interno attraverso una diminuzione del suo valore netto, con una gradualità coerente con la periodicità di calcolo della Quota di cui all’Art. 7.
Art. 6 – Criteri per la determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno.
Il valore complessivo netto di ciascun Fondo interno è la risultante della valorizzazione delle attività del Fondo interno stesso al netto delle eventuali passività e delle spese inerenti al Fondo interno di cui al precedente Art. 5.
La Compagnia calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo interno conformemente ai seguenti criteri:
− il calcolo si riferisce sempre al secondo giorno lavorativo precedente quello del calcolo;
− per l’individuazione quantitativa delle attività, si considera la posizione netta in valori mobiliari quale si ricava dalle consistenze effettive del giorno cui si riferisce il calcolo, emergenti dalle evidenze patrimoniali rettificate dalle partite relative ai contratti conclusi alla data anche se non ancora regolati, le quali trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo interno, contribuendo a determinare la “posizione netta di liquidità”;
− qualora, a causa di una sospensione o una limitazione degli scambi prima dell’orario di chiusura delle Borse di quotazione delle attività finanziarie in cui investe il Fondo interno, la Compagnia si trovi nelle condizioni di non poter valorizzare le Quote, verrà preso (relativamente alle Borse interessate), come riferimento per la valorizzazione, il primo giorno lavorativo immediatamente successivo nel quale si rendano disponibili le quotazioni di dette attività finanziarie.
Ai fini della determinazione del valore complessivo netto del Fondo interno saranno applicati i seguenti principi contabili:
− le negoziazioni su titoli e altre attività finanziarie sono contabilizzate nel portafoglio del Fondo interno sulla base della conclusione dei relativi contratti, anche se non regolati;
− gli interessi e gli altri proventi ed oneri di natura operativa sono registrati secondo il principio della competenza temporale, anche mediante rilevazione di ratei attivi e passivi;
− gli interessi e gli altri proventi attivi vengono registrati al lordo delle eventuali ritenute d’acconto;
− i dividendi non ancora incassati sui titoli azionari in portafoglio sono considerati dal giorno della quotazione ex-cedola;
− l’immissione e il prelievo delle Quote sono registrate in base a quanto previsto dalle condizioni contrattuali e secondo il principio della competenza temporale;
− i valori mobiliari quotati sono valutati al prezzo ufficiale rilevato il giorno di riferimento del calcolo;
− i valori mobiliari non quotati sono valutati al presunto valore di realizzo;
− le quote di un OICR presente nel Fondo interno vengono valorizzate sulla base dell’ultimo valore della quota disponibile al giorno di valorizzazione della Quota del Fondo interno;
− per i valori mobiliari con valorizzazioni ufficiali disponibili con cadenza settimanale o mensile si utilizza l’ultimo valore disponibile;
− la conversione in Euro dei valori mobiliari espressi in valuta estera avviene applicando i cambi indicativi rilevati dalla Banca Centrale Europea il giorno di riferimento del calcolo;
− il numerario è computato al nominale;
− gli eventuali crediti di imposta riconosciuti sui proventi derivanti dalla gestione delle quote di OICR presenti nel Fondo interno concorrono ad incrementare il valore del Fondo stesso a partire dalla data in cui sono maturati, tenuto conto della data in cui la Compagnia potrà presumibilmente realizzarli;
− le eventuali retrocessioni di una percentuale delle commissioni di gestione, riconosciute dai gestori in relazione agli OICR presenti nel Fondo interno, concorrono a incrementare il valore del Fondo stesso.
Art. 7 – Valore unitario della Quota e sua pubblicazione.
La Compagnia determina ogni settimana il valore unitario della Quota di ciascun Fondo interno.
Il valore unitario della Quota viene determinato dividendo il valore complessivo netto del Fondo interno, calcolato secondo l’Art. 6 del presente Regolamento, per il numero complessivo di Quote costituenti il patrimonio, entrambi relativi al giorno di riferimento.
Tale rapporto viene arrotondato alla millesima parte di una quota.
Il valore unitario della quota con indicazione della relativa data di riferimento, è pubblicato giornalmente su “Il Sole 24 Ore” e sul sito internet della Compagnia: xxx.xxxxxxxxxx.xx.
Il valore unitario della Quota è al netto di qualsiasi onere a carico del Fondo interno.
Alla data di costituzione il valore unitario delle quote del Fondo interno è convenzionalmente fissato ad Euro 10,00.
Art. 8 – Revisione contabile del Fondo interno.
La gestione di ciascun Fondo interno è annualmente sottoposta a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui al d. lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010.
La società di revisione accerta la rispondenza della gestione al presente Regolamento ed attesta l’adeguatezza delle attività gestite rispetto agli impegni assunti sulla base delle riserve matematiche, e la determinazione del valore unitario della Quota.
Art. 9 – Modifiche al presente Regolamento.
La Compagnia si riserva di apportare quelle modifiche che si rendessero necessarie a seguito dei cambiamenti della normativa primaria e secondaria vigente oppure a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’Assicurato.
Tali modifiche verranno trasmesse con tempestività al Contraente e all’IVASS, con evidenza degli effetti sui rapporti contrattuali vigenti.
È fatto, comunque, salvo il diritto di riscatto del Contraente, ai sensi e per gli effetti dello specifico articolo delle Condizioni di Assicurazione.
REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA “BERICAPITAL”
1 − Viene attuata una forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Berica Vita S.p.A, che viene contraddistinta con il nome “BERICAPITAL”. La gestione “BERICAPITAL” è attuata in modo conforme alla normativa vigente ed in particolare secondo quanto previsto dal Regolamento Isvap n. 38 del 3 giugno 2011.
2 − La valuta di denominazione della gestione “BERICAPITAL” è in Euro.
3 − All’inizio di ogni mese viene determinato il rendimento medio della gestione “BERICAPITAL” realizzato nel periodo costituito dai dodici mesi immediatamente precedenti.
4 − Obiettivi e politiche di investimento:
a) Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: si indicano di seguito gli strumenti finanziari ammessi e i relativi limiti e condizioni di investimento, fatti salvi i limiti previsti dalle norme pro tempore in vigore, che comprendono:
▪ titoli di stato, obbligazioni a tasso fisso o variabile e depositi bancari: i titoli di stato, le obbligazioni (incluse cartolarizzazioni), i depositi bancari e gli altri titoli di debito negoziabili sul mercato dei capitali, sono ammessi fino al 100% del portafoglio;
▪ azioni: le azioni, i warrant, le obbligazioni convertibili e gli altri strumenti rappresentativi di capitale di rischio negoziati sul mercato dei capitali, sono permessi fino al limite del 20% del portafoglio;
▪ organismi di investimento collettivi (OICR): gli investimenti in organismi di investimento collettivi del risparmio (fondi comuni e SICAV, inclusi fondi chiusi di private equity e hedge fund):
– fondi azionari: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
– fondi obbligazionari e monetari (considerati congiuntamente): il limite è pari al 40% del valore investibile nel comparto obbligazionario;
– fondi bilanciati: per convenzione si ritiene che gli investimenti sottostanti siano equamente divisi tra la componente azionaria e quella obbligazionaria; si fa pertanto riferimento ai limiti fissati per le classi di investimento identificate;
– hedge fund e fondi di private equity: a valere sullo stesso limite fissato per le azioni (complessivamente azioni, OICR azionari, hedge fund e fondi di private equity non possono superare la soglia del 20% del portafoglio);
▪ immobili e fondi immobiliari: sono ammessi nel limite massimo del 25%.
La scelta delle categorie di investimento dovrà inoltre tenere in considerazione le seguenti limitazioni:
▪ aree geografiche: gli investimenti sono appartenenti alle categorie di investimento emesse da soggetti appartenenti all'area euro. Gli investimenti in categorie di investimento emesse da soggetti non appartenenti all'area euro sono limitati a una quota massima del 40% di ciascun portafoglio come sopra identificato;
▪ valuta: gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.
Politiche di investimento: la politica di gestione adottata mira alla redditività e rivalutabilità nel medio e lungo termine del patrimonio in gestione, ottenuto attraverso una ripartizione degli attivi che tenda a minimizzare la volatilità mediante una diversificazione degli investimenti.
Gli attivi sono allocati e gestiti in modo coerente con le finalità della gestione e con un adeguato livello di diversificazione, sempre nel rispetto della durata degli impegni delle passività e tenendo conto delle garanzie di rendimento minimo previste dal contratto.
Le scelte di investimento nel comparto degli investimenti a reddito fisso vengono effettuate sulla base delle previsioni circa l’evoluzione dei tassi di interesse considerando le opportunità di posizionamento sui diversi tratti della curva dei rendimenti, nonché sulla base dell’analisi dell’affidabilità degli emittenti.
La selezione dei singoli titoli azionari è basata sia sull’analisi di dati macroeconomici (ciclo economico, andamento dei tassi di interesse e delle valute, politiche monetarie e fiscali) sia sullo studio dei fondamentali delle singole società (dati reddituali, potenzialità di crescita e posizionamento sul mercato).
b) La gestione separata non investe in attività finanziarie riconducibili al medesimo gruppo di appartenenza della Compagnia.
c) Nell'ambito dell'attività di investimento possono venire utilizzati strumenti finanziari derivati o prodotti strutturati al fine di:
− salvaguardare il valore delle attività finanziarie, riducendo o eliminando i rischi finanziari;
− ottimizzare i flussi reddituali derivanti dall'investimento nelle attività finanziarie.
L’eventuale impiego di strumenti finanziari derivati avviene nel rispetto delle condizioni per l’utilizzo previste dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
5 − La gestione “BERICAPITAL” è dedicata a contratti a prestazioni rivalutabili. La gestione “BERICAPITAL” non è dedicata ad un particolare segmento di clientela.
6 − Il valore delle attività gestite non sarà inferiore all’importo delle riserve matematiche costituite per le assicurazioni che prevedono una clausola di rivalutazione legata al rendimento della gestione “BERICAPITAL”.
7 − Esiste la possibilità di effettuare modifiche al presente regolamento, derivanti dall’adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente. Modifiche al regolamento potranno essere effettuate anche a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelle meno favorevoli per l’assicurato.
8 − Sulla gestione “BERICAPITAL” possono gravare unicamente le spese relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di revisione e quelle effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della gestione separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
9 − Il rendimento della gestione “BERICAPITAL” beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dalla Compagnia in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
10 − Il tasso medio di rendimento annuo della gestione “BERICAPITAL” si ottiene rapportando il risultato finanziario della gestione “BERICAPITAL”, di competenza del periodo indicato al punto 3, al valore medio della gestione “BERICAPITAL” nello stesso periodo.
Nel risultato finanziario della gestione “BERICAPITAL”, al lordo delle ritenute di acconto fiscale, sono compresi i proventi finanziari di competenza dell’esercizio – comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza – gli utili e le perdite da realizzo per la quota di competenza della gestione “BERICAPITAL”, comprensivi degli utili e dei proventi di cui al precedente punto 9.
Le plusvalenze e le minusvalenze vanno prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nella gestione “BERICAPITAL” e cioè al prezzo di acquisto per i beni di nuova acquisizione ed al valore di mercato all’atto dell’iscrizione nella gestione “BERICAPITAL” per i beni già di proprietà della Compagnia.
Per valore medio della gestione “BERICAPITAL” si intende la somma della giacenza media annua dei depositi in numerario presso gli istituti di credito, della consistenza media annua degli investimenti in titoli e della consistenza media annua di ogni altra attività della gestione “BERICAPITAL”.
La consistenza media annua dei titoli e delle altre attività viene determinata in base al valore di iscrizione nella gestione “BERICAPITAL” ai fini della determinazione del rendimento annuo della gestione “BERICAPITAL”.
L’esercizio della gestione “BERICAPITAL” da sottoporre a certificazione coincide con l’anno solare.
Le regole che sovrintendono al calcolo del rendimento annuo della gestione “BERICAPITAL” sono determinate sulla base della normativa fiscale attualmente vigente.
11 − È ammessa la possibilità di fusione della gestione “BERICAPITAL” con altre gestioni separate della Compagnia ove ricorrano tutte le seguenti condizioni:
a) rispetto delle disposizioni previste dall’art. 5, comma 6 del Regolamento Isvap n. 38, dal Provvedimento Isvap n. 2472 del 10 novembre 2006 e dal D.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005 e successive eventuali modifiche;
b) l'operazione persegua l'interesse dei Contraenti coinvolti nella fusione;
c) le caratteristiche delle gestioni separate oggetto di fusione siano similari;
d) le politiche di investimento delle gestioni separate oggetto di fusione siano omogenee;
e) il passaggio tra la precedente gestione e la nuova gestione avvenga senza oneri o spese per i Contraenti;
f) l'operazione di fusione non comporti modifiche del regolamento della gestione “BERICAPITAL” in senso meno favorevole ai Contraenti;
g) non si verifichino soluzioni di continuità nella gestione delle gestioni separate.
In tal caso, la Compagnia informerà, in via preventiva e per iscritto, i Contraenti della gestione “BERICAPITAL” circa tutti gli aspetti connessi con l’operazione di fusione che rilevino per gli stessi, in particolare precisando:
i) le motivazioni dell’operazione di fusione;
ii) gli effetti che la stessa determina sulle politiche di investimento delle gestioni separate interessate alla fusione e sul regime delle commissioni;
iii) le modalità ed i tempi esatti di regolazione della fusione;
iv) la composizione sintetica delle gestioni separate interessate alla fusione.
La Compagnia provvederà, altresì, ad inviare ai Contraenti il nuovo regolamento della gestione patrimoniale cui è collegato il presente contratto derivante dall’operazione di fusione, che costituirà parte integrante del contratto medesimo.
Il Contraente che non intenda accettare le suddette modifiche potrà esercitare il diritto di riscatto o di trasferimento del contratto, senza l’applicazione di alcun onere o penalizzazione, comunicando per iscritto – entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione da parte della Compagnia delle modifiche che intende apportare – la propria decisione tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia.
La comunicazione di riscatto o di trasferimento pervenuta alla Compagnia successivamente alla scadenza del suddetto termine, ma inviata dal Contraente entro il periodo consentito sopra indicato, verrà considerata comunque valida.
Qualora il Contraente non eserciti il diritto di riscatto o di trasferimento, il contratto resta in vigore alle nuove condizioni.
12 − La gestione “BERICAPITAL” è annualmente sottoposta a revisione da parte di una Società di revisione contabile iscritta all’albo ai sensi D.lgs. n. 39 del 27 gennaio 2010, la quale attesta la rispondenza della gestione “BERICAPITAL” al presente regolamento. In particolare, sono certificati la corretta valutazione delle attività attribuite alla gestione “BERICAPITAL”, il rendimento medio della gestione “BERICAPITAL” realizzato nell’esercizio, quale descritto al punto 10 e l’adeguatezza dell’ammontare delle attività a fronte degli impegni assunti dalla Compagnia sulla base delle riserve matematiche.
13 − Il presente regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
GLOSSARIO
Adeguata verifica della clientela | L'Adeguata Verifica della Clientela costituisce l'aspetto più importante ai fini di un’efficace azione preventiva di contrasto ai fenomeni criminali del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Tale attività prevede i seguenti adempimenti: a) identificazione dei soggetti che intervengono nel rapporto assicurativo: ❖ cliente (contraente) ed eventuale esecutore, ❖ beneficiario ed eventuale esecutore (al momento della corresponsione della prestazione assicurativa), ❖ eventuale titolare effettivo, cioè la persona fisica nell’interesse della quale è instaurato il rapporto assicurativo; b) verifica dell'identità dei soggetti che intervengono nel rapporto, di cui al punto a), sulla base di documenti, dati o informazioni ottenuti da una fonte affidabile e indipendente; c) acquisizione di informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo posto in essere; d) esercizio di controllo costante nel corso del rapporto continuativo. |
Anno assicurativo | Periodo calcolato in anni interi a partire dalla decorrenza. |
Appendice | Documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra la Società ed il Contraente. |
Assicurato | Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o no con il Contraente e con il Beneficiario. Le prestazioni previste dal contratto sono determinate in funzione dei suoi dati anagrafici e degli eventi attinenti alla sua vita. |
Benchmark | Parametro oggettivo di mercato comparabile, in termini di composizione e di rischiosità, agli obiettivi di investimento attribuiti alla gestione di un fondo ed a cui si può fare riferimento per confrontarne il risultato di gestione. Tale indice, in quanto teorico, non è gravato da costi. |
Beneficiario | Persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o no con il Contraente stesso e con l’Assicurato, e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento Assicurato. |
Capitale in caso di decesso | In caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale, pagamento del capitale assicurato al Beneficiario. |
Carenza | Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento Assicurato avviene in tale periodo la Compagnia non corrisponde la prestazione assicurativa. |
Categoria | Classe in cui viene collocato il Fondo Interno a cui è collegata la polizza. La categoria viene definita sulla base dei fattori di rischio che la contraddistinguono, quali ad esempio la giurisdizione dell’emittente o la proporzione della componente azionaria (ad esempio categoria azionaria, categoria bilanciata, categoria obbligazionaria). |
Cessione, pegno, vincolo | Condizioni secondo cui il contraente ha la facoltà di cedere a terzi il contratto, così come di darlo in pegno o comunque di vincolare le somme assicurate. Tali atti divengono efficaci solo quando la società, a seguito di comunicazione scritta del contraente, ne fa annotazione sul contratto o su un’appendice dello stesso. In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l’efficacia delle garanzie prestate richiede l’assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario. |
Compagnia | Vedi “Società”. |
Composizione del Fondo Interno | Informazione sulle attività di investimento del Fondo Interno relativamente alle principali tipologie di strumenti finanziari, alla valuta di denominazione, alle aree geografiche, ai mercati di riferimento e ad altri fattori rilevanti |
Composizione della Gestione separata | Informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata. |
Comunicazione in caso di perdite | Comunicazione che la Compagnia invia al Contraente qualora il valore finanziario del contratto si riduce oltre una determinata percentuale rispetto ai premi investiti. |
Condizioni di Assicurazione (o di polizza) | Insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione. |
Conflitto di interessi | Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente. |
Consolidamento | Meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (annualmente, mensilmente, ecc.), e quindi la rivalutazione delle prestazioni assicurative, sono definitivamente acquisiti dal contratto e conseguentemente le prestazioni stesse possono solo aumentare e mai diminuire. |
Contraente | Persona fisica o giuridica, che può coincidere o no con l’Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi alla Compagnia. |
Contratto (di assicurazione sulla vita) | Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato. |
Controvalore delle Quote | L’importo ottenuto moltiplicando il valore della singola Quota per il numero delle Quote attribuite al contratto e possedute dal Contraente ad una determinata data. |
Costi (o spese) | Oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dalla Compagnia. |
Costo di overperformance | Commissione trattenuta dalla Compagnia nel caso in cui il rendimento finanziario delle Quote a cui è collegato il contratto ecceda un determinato andamento positivo prefissato nelle condizioni contrattuali. |
Costo massimo | Importo massimo dei costi a carico del contraente trattenuti dal premio a fronte delle spese inerenti al contratto. |
Costo per trasferimenti (switch) | Costo a carico del Contraente nel caso in cui richieda il trasferimento di parte o di tutte le Quote detenute in base al contratto ad altro Fondo Interno o alla Gestione Interna Separata secondo quanto stabilito dalle condizioni contrattuali. |
Data di valorizzazione | Giorno lavorativo di riferimento per il calcolo del valore complessivo netto del Fondo Interno e conseguentemente del valore unitario della Quota del Fondo Interno stesso. |
Decorrenza del contratto | Momento in cui il contratto è concluso, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito. |
Detraibilità fiscale (del premio versato) | Misura del premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che secondo la normativa vigente può essere portata in detrazione delle imposte sui redditi. |
Dichiarazioni precontrattuali | Informazioni fornite dal Contraente prima della stipulazione del contratto di assicurazione, che consentono alla Compagnia di effettuare la valutazione dei rischi e di stabilire le condizioni per la sua assicurazione. Se il Contraente fornisce dati o notizie inesatti od omette di informare la Compagnia su aspetti rilevanti per la valutazione dei rischi, la Compagnia stessa può chiedere l’annullamento del contratto o recedere dallo stesso, a seconda che il comportamento del Contraente sia stato o no intenzionale o gravemente negligente. |
Diritto proprio (del Beneficiario) | Diritto del Beneficiario sulle prestazioni del contratto di assicurazione, acquisito per effetto della designazione del Contraente |
Durata contrattuale | Periodo durante il quale il contratto è efficace. |
Esclusioni/Limitazioni | Rischi esclusi o limitazioni relativi alla copertura assicurativa prestata dalla Compagnia, elencati in apposite clausole del contratto di assicurazione. |
Estratto conto annuale | Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza. |
Età assicurativa | L’età dell’Assicurato espressa in anni interi arrotondata all’anno successivo se dal compimento dell’anno sono decorsi più di sei mesi. |
FATCA | Il Foreign Account Tax Compliance Act è una normativa fiscale americana – recepita in Italia dalla Legge, 18 Giugno 2015, n. 95 che ha ratificato e dato esecuzione all’accordo Intergovernativo siglato tra Italia e Stati Uniti il 10 Gennaio 2014 – che, al fine di contrastare l’evasione fiscale da parte di cittadini e imprese statunitensi, prevede in capo alla Compagnia obblighi di identificazione e classificazione dello Status o meno di cittadino/contribuente americano. La Compagnia è a tal fine obbligata ad acquisire alcune specifiche informazioni ed una autocertificazione sottoscritta dal contraente (se persona fisica) o dal rappresentante legale (per le persone giuridiche). La Compagnia è altresì obbligata ha effettuare attività di monitoraggio al fine di individuare prontamente eventuali variazioni delle informazioni sul cliente che possano comportare l’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle Entrate e conseguentemente al fisco statunitense (Internal Revenue Service - IRS). |
Fascicolo informativo | L’insieme della documentazione informativa da consegnare al potenziale cliente, composto da: – Scheda sintetica; – Nota Informativa; – Condizioni di Assicurazione, comprensive del Regolamento dei fondi mobiliari interni e del Regolamento della gestione separata; – Glossario; – Modulo di proposta. |
Fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) | Fondi d’investimento costituiti da società di gestione del risparmio, che gestiscono patrimoni collettivi raccolti da una pluralità di sottoscrittori e che consentono in ogni momento a questi ultimi la liquidazione della propria quota proporzionale. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito si distinguono in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari). |
Fondo armonizzato | Fondo d’investimento di diritto italiano ed estero assoggettato per legge comunitaria ad una serie di vincoli sugli investimenti allo scopo di contenere i rischi e salvaguardare i sottoscrittori. |
Fondo di fondi | Fondo mobiliare aperto il cui patrimonio in gestione viene investito principalmente in quote di OICR. |
Fondo Interno | Fondo d’investimento per la gestione delle polizze unit-linked costituito all’interno della Compagnia e gestito separatamente dalle altre attività della Compagnia stessa, in cui vengono fatti confluire i premi, al netto dei costi, versati dal Contraente, i quali vengono convertiti in Quote (unit) del Fondo Interno stesso. A seconda delle attività finanziarie nelle quali il patrimonio è investito sono distinti in diverse categorie quali azionari, bilanciati, obbligazionari, flessibili e di liquidità (o monetari). |
Gestione separata (o speciale) | Fondo appositamente creato dalla Società di assicurazione e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi al netto dei costi versati dai contraenti che hanno sottoscritto polizze rivalutabili. Dal rendimento ottenuto dalla gestione separata e dall’aliquota di retrocessione deriva la rivalutazione da attribuire alle prestazioni assicurative. |
Imposta sostitutiva | Imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono venire indicati nella dichiarazione dei redditi. |
Intermediario | Soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposizione di contratti assicurativi o presta assistenza e consulenza collegate a tale attività. |
Ipotesi di rendimento | Rendimento finanziario ipotetico fissato dall’IVASS per l’elaborazione dei progetti personalizzati da parte della Compagnia. |
ISVAP | Vedi “IVASS”. |
IVASS (ex ISVAP) | L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni è un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico che opera per garantire la stabilità del mercato assicurativo e la tutela del consumatore. Istituito con la legge n. 135 del 7 agosto 2012 (di conversione, con modifiche, del decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012), l'IVASS succede in tutte le funzioni, le competenze e i poteri che precedentemente facevano capo all'ISVAP. Ai sensi dell'art. 13, comma 42, della legge n. 135, "ogni riferimento all'ISVAP contenuto in norme di legge o in altre disposizioni normative e' da intendersi effettuato all'IVASS". |
Liquidazione | Pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell’evento Assicurato. |
Nota informativa | Documento redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al Contraente prima della sottoscrizione del contratto di assicurazione, e che contiene informazioni relative alla Compagnia, al contratto stesso e alle caratteristiche assicurative e finanziarie della polizza. |
OICR | Organismi di investimento collettivo del risparmio, in cui sono comprese le società di gestione dei fondi comuni d’investimento e le SICAV. A seconda della natura dei titoli in cui il fondo viene investito e delle modalità di accesso o di uscita si possono individuare alcune macrocategorie di OICR, quali ad esempio i fondi comuni d’investimento (o fondi aperti mobiliari) e i fondi di fondi. |
Opzione da capitale in rendita vitalizia | Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l'Assicurato è in vita. |
Opzione da capitale in rendita certa e poi vitalizia | Conversione del valore di riscatto in una rendita pagabile periodicamente in modo certo per un numero prefissato di anni e successivamente finché l'Assicurato è in vita. |
Opzione da capitale in rendita vitalizia reversibile | Conversione del valore di riscatto in una rendita vitalizia pagabile periodicamente finché l’Assicurato è in vita. Al decesso dell’Assicurato la rendita diviene pagabile in misura totale o parziale a favore di una o più persone designate al momento della conversione, finché questa o queste sono in vita. |
Overperformance | Soglia di rendimento del Fondo Interno a cui è collegato il contratto oltre la quale la Compagnia può trattenere una parte dei rendimenti come costi |
Perfezionamento del contratto | Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito. |
Periodo di copertura (o di efficacia) | Periodo durante il quale il contratto è efficace e le garanzie operanti. |
Periodo di osservazione | Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno. |
Polizza | Documento che fornisce la prova dell’esistenza del contratto di assicurazione. |
Polizza caso morte (o in caso di decesso) | Contratto di assicurazione sulla vita con il quale la Compagnia si impegna al pagamento della prestazione assicurativa al Beneficiario qualora si verifichi il decesso dell’Assicurato. E’ a vita intera, se si prevede che il pagamento della prestazione sia effettuato in qualunque momento avvenga il decesso dell’Assicurato. |
Polizza con partecipazione agli utili | Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione caratterizzato da vari meccanismi di accrescimento delle prestazioni quali ad esempio la partecipazione al rendimento di una gestione interna separata o agli utili di un conto di gestione. |
Polizza di assicurazione sulla vita | Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste. |
Polizza rivalutabile | Contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che la Società ottiene investendo i premi raccolti in una particolare gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività della Società stessa. |
Polizza unit-linked | Contratto di assicurazione sulla vita a contenuto finanziario con prestazioni collegate al valore delle quote di attivi contenuti in un Fondo di investimento Interno o di un OICR. |
Premio aggiuntivo | Importo che il Contraente ha facoltà di versare per integrare il piano dei versamenti previsto dal contratto di assicurazione. |
Premio di riferimento | Importo del premio che viene preso a riferimento per calcolare determinate prestazioni o altri valori rilevanti per le condizioni contrattuali. |
Premio unico | Importo che il Contraente corrisponde in soluzione unica alla Compagnia al momento della conclusione del contratto. |
Prescrizione | Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge. I diritti derivanti dai contratti di assicurazione sulla vita si prescrivono nel termine di dieci anni. |
Prestazione assicurativa | Somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che la Società garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento Assicurato. |
Prestazione minima garantita | Valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere. |
Principio di adeguatezza | Principio in base al quale la Compagnia è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare l’adeguatezza della polizza offerta in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio. |
Progetto personalizzato | Ipotesi di sviluppo, effettuata in base al rendimento finanziario ipotetico indicato dall’IVASS, delle prestazioni assicurate e dei valori di riduzione e riscatto, redatta secondo lo schema previsto dall’IVASS e consegnato al potenziale Contraente. |
Proposta | Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate. |
Prospetto annuale della composizione della gestione separata | Riepilogo aggiornato annualmente dei dati sulla composizione degli strumenti finanziari e degli attivi in cui è investito il patrimonio della gestione separata. |
Qualifica | Particolare caratteristica del Fondo Interno a cui sono collegati i contratti unit-linked che costituisce un’ulteriore informazione, oltre alla categoria e al profilo di rischio, della politica di investimento del Fondo Interno. Laddove esistente essa viene richiamata esplicitamente (ad es. fondo etico) nella documentazione informativa consegnata al contraente. |
Quietanza | Documento che prova l’avvenuto pagamento del premio, rilasciato su carta intestata della Società in caso di pagamento con assegno (bancario, circolare o di traenza), costituito invece dall’estratto di conto corrente bancario in caso di accredito alla Società, ovvero dalla ricevuta in caso di pagamento in conto corrente postale. |
Quota | Ciascuna delle parti (unit) di uguale valore in cui il Fondo Interno è virtualmente suddiviso, e nell’acquisto delle quali vengono impiegati i premi, al netto dei costi e delle eventuali garanzie di puro rischio, versati dal Contraente. |
Recesso (o ripensamento) | Diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti. |
Regolamento del Fondo Interno | Documento che riporta la disciplina contrattuale del Fondo d’investimento Interno, e che include informazioni sui contorni dell’attività di gestione, la politica d’investimento, la denominazione e la durata del fondo, gli organi competenti per la scelta degli investimenti ed i criteri di ripartizione degli stessi, gli spazi operativi a disposizione del gestore per le scelte degli impieghi finanziari da effettuare, ed altre caratteristiche relative al fondo quali ad esempio la categoria e il benchmark di riferimento |
Regolamento della gestione separata | L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata. |
Rendiconto annuale della gestione separata | Riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dalla Società al contratto. |
Rendimento finanziario | Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa. |
Rendimento minimo trattenuto | Rendimento finanziario fisso che la Società può trattenere dal rendimento finanziario della gestione separata. |
Revoca | Diritto del proponente di revocare la proposta prima della conclusione del contratto. |
Ricorrenza annuale | L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione. |
Riscatto | Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto chiedendo la liquidazione del valore maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle condizioni contrattuali. |
Riscatto parziale | Facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sulla polizza alla data della richiesta. |
Rischio di base | Rischio che gli attivi destinati a copertura delle riserve non replichino esattamente il benchmark cui sono collegate le prestazioni. |
Rischio di cambio | Rischio a cui si espone chi ha attività denominate in valuta diversa da quella di conto. Tale rischio si rende concreto per il Contraente quando il tasso di cambio varia facendo diminuire il valore dell’attività finanziaria calcolata nella moneta di conto. |
Rischio di credito (o di controparte) | Rischio, tipico dei titoli di debito quali le obbligazioni, connesso all’eventualità che l’emittente del titolo, per effetto di un deterioramento della sua solidità patrimoniale, non sia in grado di pagare l’interesse o di rimborsare il capitale. |
Rischio di interesse | Xxxxxxx collegato alla variabilità del prezzo dell’investimento quale ad esempio, nei titoli a reddito fisso, la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato che si ripercuote sui prezzi e quindi sui rendimenti in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua dei titoli stessi, per cui un aumento dei tassi di mercato comporta una diminuzione del prezzo del titolo e viceversa. |
Rischio di liquidità | Rischio che si manifesta quando uno strumento finanziario non può essere trasformato prontamente, quando necessario, in liquidità, senza che questo di per sé comporti una perdita di valore |
Rischio di mercato | Rischio che dipende dall’appartenenza dello strumento finanziario ad un determinato mercato e che è rappresentato dalla variabilità del prezzo dello strumento derivante dalla fluttuazione del mercato in cui lo strumento è negoziato. |
Rischio di performance | Xxxxxxx di non riuscire ad attribuire al contratto un determinato rendimento. |
Rischio di prezzo | Rischio che si manifesta quando, a parità di tutte le altre condizioni, il valore di mercato dell’investimento è sensibile all'andamento dei mercati azionari. |
Rischio finanziario | Il rischio riconducibile alle possibili variazioni del valore delle Quote, le quali a loro volta dipendono dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote sono rappresentazione. |
Rivalutazione | Maggiorazione delle prestazioni assicurative attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali. |
Rivalutazione minima garantita | Garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione delle prestazioni assicurative ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto (annuale, mensile, ecc.) in base al tasso di interesse minimo garantito previsto dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni. |
Scheda sintetica | Documento informativo sintetico redatto secondo le disposizioni dell’IVASS che la Compagnia deve consegnare al potenziale Contraente prima della conclusione del contratto, descrivendone le principali caratteristiche in maniera sintetica per fornire al Contraente uno strumento semplificato di orientamento, in modo da consentirgli di individuare le tipologie di prestazioni assicurative, le garanzie di rendimento, i costi e i dati storici di rendimento delle gestioni separate o dei fondi a cui sono collegate le prestazioni. |
SICAV | Società di investimento a capitale variabile, simili ai fondi comuni d’investimento nella modalità di raccolta e nella gestione del patrimonio finanziario ma differenti dal punto di vista giuridico e fiscale, il cui patrimonio è rappresentato da azioni anziché da quote e che sono dotate di personalità giuridica propria. |
Sinistro | Verificarsi dell’evento di rischio Assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurativa, come ad esempio il decesso dell’Assicurato. |
Società (di assicurazione) | Società autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o impresa di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione. |
Società di gestione del risparmio (SGR) | Società di diritto italiano autorizzate cui è riservata la prestazione del servizio di gestione collettiva del risparmio e degli investimenti. |
Società di revisione | Società diversa dalla Società di assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali Società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della gestione separata. |
Sostituto d'imposta | Xxxxxxxx obbligato, all’atto della corresponsione di emolumenti, all’effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento. |
Switch | Operazione con la quale il Contraente richiede di trasferire ad altro Fondo Interno o alla Gestione Interna Separata una parte o la totalità delle Quote investite in un determinato fondo Interno e attribuite al contratto. |
Tasso minimo garantito | Rendimento finanziario, annuo e composto, che la Società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurative. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurative iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata. |
Total Expenses Ratio (TER) | Indicatore che fornisce la misura dei costi che mediamente hanno gravato sul patrimonio medio del fondo, dato dal rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare, fra il totale dei costi posti a carico del fondo interno ed il patrimonio medio rilevato in coerenza con la periodicità di valorizzazione dello stesso. |
Trasformazione | Richiesta da parte del Contraente di modificare alcuni elementi del contratto di assicurazione quali la durata, il tipo di garanzia assicurativa o l’importo del premio, le cui condizioni vengono di volta in volta concordate tra il Contraente e la Compagnia, che non è comunque tenuta a dar seguito alla richiesta di trasformazione. Dà luogo ad un nuovo contratto dove devono essere indicati, in un apposito documento, gli elementi essenziali del contratto trasformato. |
Turnover | Indicatore del tasso annuo di movimentazione del portafoglio dei Fondi Interni, dato dal rapporto percentuale fra la somma degli acquisti e delle vendite di strumenti finanziari, al netto dell’investimento e disinvestimento delle Quote del Fondo Interno, e il patrimonio netto medio calcolato in coerenza con la frequenza di valorizzazione della Quota. |
Valore complessivo del Fondo Interno | Valore ottenuto sommando le attività presenti nel Fondo Interno (titoli, dividendi, interessi, ecc.) e sottraendo le passività (spese, imposte, ecc.). |
Valore unitario della Quota | Valore ottenuto dividendo il valore complessivo netto del fondo, nel giorno di valorizzazione, per il numero delle quote partecipanti al fondo alla stessa data, pubblicato giornalmente sui principali quotidiani economici nazionali. |
Valorizzazione della Quota | Calcolo del valore complessivo netto del fondo e conseguentemente del valore unitario della quota del fondo stesso. |
Volatilità | Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo. |
Contratto di Assicurazione sulla Vita Berica Doppia Formula
Con la presente proposta il sottoscritto Contraente chiede di emettere una copertura assicurativa relativa alla polizza denominata “Berica Doppia Formula” regolata dalle Condizioni di Assicurazione di cui al Modello MTBERIV226 ed. 05/2017.
Ente Filiale Collocatore Cod. Prodotto Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto n. Numero proposta Questionario per l’adeguata verifica della clientela n.
CONTRAENTE | ||||||
Cognome e nome | Codice fiscale | |||||
Comune di nascita | Data di nascita | Sesso | ||||
Professione | Sottogruppo | Ramo attività | ||||
Indirizzo | Provincia | C.A.P. | ||||
Comune | CAB Comune | Cod. paese | ||||
Recapito | ||||||
Indirizzo e-mail | Numero cell. | |||||
ASSICURATO | ||||||
Cognome e nome | Codice fiscale | |||||
Comune di nascita | Data di nascita | Sesso | ||||
Professione | Sottogruppo | Ramo attività | ||||
Indirizzo | Provincia | C.A.P. | ||||
Comune | CAB Comune | Cod. paese | ||||
Recapito | ||||||
LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA SOCIETA' CONTRAENTE O DELEGATO | ||||||
Cognome e nome | Codice fiscale | |||||
Comune di nascita | Data di nascita | Sesso | ||||
Indirizzo | Provincia | C.A.P. | ||||
Comune | CAB Comune | Cod. paese | ||||
Recapito | ||||||
BENEFICIARI | ||||||
IN CASO DI MORTE: | ||||||
IN CASO DI VITA: | ||||||
DATI TECNICI DI POLIZZA | ||||||
Data di decorrenza | ||||||
Data di scadenza Durata ANNI pari a giorni | ||||||
Tipo premio | UNICO | Premio versato EURO | ||||
Capitale iniziale in caso di morte EURO | ||||||
Quota del capitale iniziale investita in Gestione Separata % | ||||||
Costi gravanti sul premio | ||||||
Componenti di investimento | Importo investito (€) | Componenti di investimento | Importo investito (€) | |||
Fondo Interno “BericaVita Obbligazionario” | Fondo Interno “BericaVita Flessibile” | |||||
Fondo Interno “BericaVita Azionario” | Gestione Separata “BERICAPITAL” | |||||
DATI IDENTIFICATIVI | ||||||
Documento di riconoscimento | Tipo documento | |||||
Ente emittente e luogo | Data emissione |
Luogo e data
Ente | Filiale | Collocatore | Cod. Prodotto |
Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto n. Numero proposta | |||
Questionario per l’adeguata verifica della clientela n. | |||
DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE ATTESTANTI IL RICEVIMENTO DEL FASCICOLO INFORMATIVO | |||
IL CONTRAENTE DICHIARA DI AVER RICEVUTO E PRESO VISIONE PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE DELLA PRESENTE PROPOSTA DI POLIZZA: - della Scheda sintetica, della Nota Informativa, delle Condizioni di Assicurazione e del Glossario; - del progetto esemplificativo personalizzato (relativamente alla quota del capitale iniziale investita in Gestione Separata). | |||
Firma Contraente | |||
Il Contraente autorizza la Compagnia ad utilizzare, per l’invio delle comunicazioni in corso di contratto, modalità di comunicazione a distanza quali internet e la posta elettronica, così come previsto dalla normativa vigente. | |||
Firma Contraente |
Diritto di recesso del Contraente. Il Contraente può recedere dal presente contratto entro 30 giorni dalla data di decorrenza dello stesso. Il recesso si esercita mediante l’invio di lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata a: Berica Vita S.p.A. – Ufficio Gestione Canali Bancassicurazione – Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 – 00000 Xxxxxx – Xxxxxx.
La comunicazione di recesso pervenuta alla Compagnia successivamente al termine di 30 giorni dalla data di decorrenza del contratto, ma inviata dal Contraente entro detto termine, verrà considerata comunque valida.
La Compagnia considererà inoltre valido il recesso fatto pervenire tramite l’Intermediario presso cui è stato stipulato il contratto, purché esso sia stato presentato dal Contraente entro i termini sopraindicati.
A far tempo dalle ore 24:00 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione scritta di recesso del Contraente, le parti del presente contratto si intendono liberate da qualunque reciproca obbligazione dal medesimo derivante.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Compagnia è tenuta a rimborsare al Contraente un importo pari alla somma tra:
− il controvalore delle Quote acquisite con il premio investito nei Fondi Interni – sia in caso di incremento che di decremento delle stesse – valorizzate come previsto all’Art. 15.1 delle Condizioni di Assicurazione;
− la parte di premio investita nella Gestione Separata;
− i costi gravanti sul premio di cui all’Art. 10 a) I) delle Condizioni di Assicurazione (ad esclusione delle spese di emissione).
L’importo così determinato potrà essere inferiore al premio versato dal Contraente.
L' Assicurato si impegna a produrre il proprio certificato di nascita, se richiesto dalla Compagnia.
I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano di aver ricevuto e preso visione delle Condizioni di Assicurazione consegnategli. Accettano integralmente il contenuto delle stesse ove non in contrasto con i dati e le dichiarazioni rese nel presente modulo delle quali, pur se materialmente scritte da altri, riconoscono la piena veridicità e completezza anche ai fini del loro utilizzo ai sensi della normativa applicabile in materia di antiriciclaggio.
I sottoscritti Contraente e Assicurato dichiarano altresì di aver ricevuto l'informativa relativa al trattamento dei dati personali e di aver prestato il consenso al trattamento dei dati personali, sia comuni che sensibili, ed alla comunicazione degli stessi ai soggetti indicati nell'informativa, ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni.
L’Assicurato dichiara di prestare il proprio consenso, ai fini di quanto previsto dall’Art. 1919 del Cod. Civ., all’assicurazione sulla propria vita di cui al presente contratto.
Luogo e data Firma Assicurato (o chi ne esercita la potestà) (se diverso dal Contraente) | Firma Contraente |
Il sottoscritto Contraente – titolare, contitolare del seguente c/c bancario - autorizza la Banca ad addebitare sul proprio conto corrente i versamenti relativi alla polizza assicurativa alle scadenze pattuite a favore di Berica Vita S.p.A., senza che vi sia emissione alcuna di lettere contabili.
Ente Filiale Collocatore Cod. Prodotto Questionario per la valutazione dell’adeguatezza del contratto n. Numero proposta Questionario per l’adeguata verifica della clientela n.
AUTORIZZAZIONE DI PAGAMENTO
IBAN: Codice Paese:
Codice di controllo:
CIN:
ABI:
CAB:
Codice Conto corrente:
Luogo e data
(Firma Contraente/Correntista)
DICHIARAZIONE DELL’INTERMEDIARIO
Luogo e data
(Timbro e firma Intermediario)
DICHIARAZIONE DELL'ASSICURATO SULLO STATO DI SALUTE
Si dichiara di aver identificato il titolare/i della polizza e che i dati e le firme sopra indicate sono state raccolte in su a/loro presenza.
Questa attestazione è rilasciata anche ai sensi della vigente normativa antiriciclaggio.
AVVERTENZE
Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese dal soggetto legittimato a fornire le informazioni richieste per la conclusione del contratto possono compromettere il diritto alla prestazione.
Prima della sottoscrizione della dichiarazione sullo stato di salute, l'Assicurato deve verificare l’esattezza delle dichiarazioni riportate.
In ogni caso l’Assicurato può chiedere che gli venga accordata la piena copertura assicurativa senza periodo di carenza, purché presenti alla Compagnia il rapporto di visita medica che certifichi l’effettivo stato di salute (ogni eventuale onere rimarrà esclusivamente a carico dell'Assicurato).
Il sottoscritto Assicurato dichiara:
(*) di godere attualmente di un buono stato di salute;
(*) di non essere mai stato ricoverato negli ultimi cinque anni in ospedali o case di cura per malattie o interventi chirurgici diversi da appendicectomia, adenotonsillectomia, infortuni senza postumi, parto, chirurgia estetica, intervento ortopedico, ernia inguinale;
(*) di non aver consultato medici specialisti negli ultimi sei mesi al di fuori di semplici controlli di routine; (*) di non essere esposto a rischi particolari a causa della professione svolta;
(*) di prosciogliere dal segreto professionale e legale tutti i medici che possono averlo curato e/o visitato nonché le altre persone, ospedali, case di cura ed istituti in genere ai quali la Compagnia ritenesse in ogni tempo di rivolgersi per informazioni.
Nel caso in cui l'Assicurato non sottoscriva la dichiarazione sullo stato di salute, il capitale in caso di morte dell’Assicurato sarà determinato come previsto all’Art. 12.2 delle Condizioni di Assicurazione, considerando la percentuale e il capitale massimo addizionale relativi all’ultima fascia d’età previsti dalla Tabella E, indipendentemente dall’età dell’Assicurato. In ogni caso, la mancata sottoscrizione non pregiudica la conclusione del contratto.
Luogo e data
Firma Assicurato
(o chi ne esercita la potestà)
MOD. MTBERIV226 – ED. 05/2017