CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
CONTRATTO INTEGRATIVO PROVINCIALE
23 DICEMBRE 2013 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI
OPERANTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Indice
REGOLAMENTAZIONE PER OPERAI 7
Art. 1 Orario di lavoro 7
Art. 2 Ferie 9
Art. 3 Indennità territoriale di settore 10
Art. 4 Elemento variabile della retribuzione 10
Art. 5 Contributi spese di trasporto 12
Art. 6 Trasferta 13
Art. 7 Indennità di pernottamento 14
Art. 8 Lavori in galleria 15
Art. 9 Mensa 16
Art. 10 Capo squadra 17
Art. 11 Ambiente di lavoro 18
Art. 12 Categorie e qualifiche 19
Art. 13 Indumenti da lavoro 19
Art. 14 Cassa Edile 20
Art. 15 Accantonamento presso la Cassa Edile 22
Art. 16 Quote di adesione contrattuale 22
Art. 17 Formazione professionale edile 24
Art. 18 Comitato paritetico edile per la formazione e la sicurezza 25
Art. 19 Formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 26
Art. 20 Anzianità professionale edile 26
Art. 21 Assemblee 27
Art. 22 Iscrizione al sindacato 28
Art. 23 Busta paga bilingue – pagamento della retribuzione 28
REGOLAMENTAZIONE PER IMPIEGATI 29
Art. 24 Premio di produzione per impiegati 29
Art. 25 Elemento economico territoriale per impiegati 29
Art. 26 Mensa per impiegati 29
Art. 27 Indumenti da lavoro per tecnici di cantiere 30
REGOLAMENTAZIONE PER OPERAI E IMPIEGATI 31
Art. 28 Previdenza complementare 31
Art. 29 Danni ai beni aziendali 32
Art. 30 Banca delle ore 32
Art. 31 Flessibilità dell’orario di lavoro 34
Art. 32 Decorrenza e durata 35
Art. 33 Trattamenti in atto nelle aziende 35
ALLEGATO A – Accordo integrativo aziendale 37
CONTRATTO INTEGRATIVO 23/12/2013 DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 19/04/2010 PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI ED AFFINI OPERANTI NELLA PROVINCIA DI BOLZANO
Bolzano, addì 23 dicembre 2013
t r a
il COLLEGIO DEI COSTRUTTORI DELLA PROVINCIA AUTONO- MA DI BOLZANO/KOLLEGIUM DER BAUUNTERNHEMER DER
AUTONOMEN PROVINZ BOZEN, rappresentato dal Presidente Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, assistito dal Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx e dalla Dott.ssa Xxxxxxxxxx Xxxxxx di Assoimprenditori Alto Adige;
e
• ASGB BAU-HOLZ, rappresentata dal Segretario Xxxxxxxxx Xxxx- xxxxxxx e dal Segretario Aggiunto Xxxxxx Xxxxx;
• Feneal UIL - SGK, rappresentata dal Segretario Generale Mauri-
zio D’Xxxxxxx e da Xxxxxxx Xxxxx;
• Filca SGBCISL, rappresentata dal Segretario Generale Xxxxxxx Xxxx- ane e dai Segretari Aggiunti Xxxxxxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx;
• Fillea/Gbh CGIL-AGB, rappresentata dal Segretario Generale Ste-
fano Parrichini e da Xxxxxxxx Xxxxxxxxx;
premesso
• che il settore edile sta vivendo una situazione di lunga e profonda crisi produttiva ed occupazionale, che non accenna a mostrare se- gni di ripresa;
• che le parti intendono comunque dare un impulso al settore, fa- vorire la competitività delle imprese operanti nel territorio della provincia di Bolzano e tutelare l’occupazione nel settore edile, an- che utilizzando gli strumenti che la legislazione vigente mette a
disposizione in favore della retribuzione di produttività;
• viste le disposizioni di cui al Contratto Collettivo Nazionale di La- voro per i dipendenti delle imprese edili ed affini stipulato in data 19 aprile 2010 ed in particolare gli articoli 12, 38 e 46;
• viste le disposizioni di cui all’accordo interconfederale Confindu- stria-CGIL-CISL-UIL del 28.6.2011, ratificato dalle parti sociali il 21.9.2011;
• visto l’art. 8, c.1, DL 138/20011 conv. L. 148/2011;
• viste le disposizioni di cui all’art. 1 c. 67 L. 247/2007 (c.d. “decon- tribuzione”)
• viste le disposizioni di cui all’art. 2, DL 27.5.2008, n. 93, conv L. 24.7.2008, conv. L. 126 (cd. “detassazione”)
• visto il Contratto Integrativo Provinciale 20.12.2006 ed il verbale d’intesa del 2.9.2013
si stipula
il presente Contratto Integrativo Provinciale valevole per tutte le imprese che svolgono nella Provincia di Bolzano le lavorazioni indicate in premes- sa al CCNL 19/04/2010 e per i lavoratori da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di Enti Pubblici o per conto di committenti privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigia- na delle imprese stesse. In particolare si richiama espressamente l’accordo del 10/10/1991 nel quale tutte le parti sociali hanno ribadito l’applicazio- ne del presente contratto collettivo nella provincia di Bolzano a tutti gli operai, compresi quelli in trasferta, nonché al versamento dei contributi previsti dalla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.
Premesse:
• le parti si impegnano ad adoperarsi per l’osservanza e la non modifica- zione, rispettivamente da parte delle imprese e dei lavoratori, nell’arco di vigenza del presente contratto delle condizioni pattuite a livello di contrattazione nazionale e provinciale;
• le parti ribadiscono il proprio comune impegno contro la diffusione di forme irregolari e abusive di produzione che vanno ad alterare il libero mercato.
REGOLAMENTAZIONE PER OPERAI
Art. 1 ORARIO DI LAVORO
Per l’orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le de- roghe relative (art. 13 L. 24/6/1997 n. 196; R.D.L. 15/3/1923 n. 692; X.X. 00/0/0000 n. 1957 e successive modificazioni ed integrazioni; D.Lgs. n. 66/2003).
L’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su cinque giorni per settimana dal lunedì al venerdì. Ciò ferme restando le disposizioni di cui all’art. 5 lett. A) del CCNL 19/04/2010.
Premesso che l’impresa può prolungare l’orario di cantiere nei limiti sta- biliti dalle disposizioni di legge, la contabilizzazione dell’orario di lavoro avverrà settimanalmente, corrispondendosi per le prime 40 ore la retri- buzione normale e per le ore successive la retribuzione prevista per lavoro straordinario, salvo quanto previsto per la “banca ore” e per la “flessibili- tà“ di cui alla regolamentazione per impiegati ed operai.
E’ ammesso il recupero di eventuali ore perse per causa di forza maggiore. Tale recupero è ammesso non oltre il limite massimo di 1 ora al giorno e potrà effettuarsi entro la settimana in cui è avvenuta la sosta o l’interru- zione. La giornata del sabato non potrà essere utilizzata per il recupero delle eventuali ore perse durante la settimana.
Nel caso in cui non fossero raggiunte le 40 ore settimanali, anche con applicazione dei recuperi per flessibilità, l’impresa presenterà tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salaria- li ai sensi dell’art. 9 del CCNL 19/04/2010.
Le parti concordano che è fatto divieto prestare attività lavorativa nella giornata di domenica in tutti i cantieri edili della Provincia di Bolzano, salvo casi eccezionali ricollegabili a ragioni di pubblico interesse.
Le parti stabiliscono che il periodo di quattro mesi all’anno di cui al Regio Decreto 10/9/1923 n. 1957 resta confermato nei mesi di maggio, giugno, luglio e agosto.
Ai fini della determinazione dell’orario medio settimanale sulla base di quan- to previsto dalla l. 66/2003 e dell’art. 5 CCNL 19/04/2010 le parti stabiliscono che il computo dell’orario medio settimanale è riferito ad una media annua coincidente con l’anno solare (1° gennaio – 31 dicembre di ogni anno).
Durante ciascun anno solare le aziende verificheranno l’orario medio set- timanale effettivamente svolto, nel rispetto delle vigenti disposizioni lega- li e contrattuali.
I periodi sopra menzionati sono da considerarsi a tutti gli effetti come periodi di riferimento ai sensi della L. 66/2003.
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Nei limiti di orario previsti dalle disposizioni di legge, per i lavori che si svolgono in tre turni (lavori in galleria, lavori idroelettrici, installazioni relative) potrà essere concordata, di volta in volta, tra l’impresa e la rap- presentanza sindacale una diversa ripartizione dell’orario di lavoro.
L’operaio ha l’obbligo di trovarsi sul posto di lavoro per l’ora stabilita per l’inizio del lavoro anche qualora ricorrano le condizioni per l’applicazione dell’istituto della trasferta.
Con riferimento a quanto previsto dall’art. 5 del CCNL 19/04/2010 relati- vamente ai permessi individuali, saranno concordate annualmente entro il mese di aprile, tra impresa e rappresentanza sindacale, le giornate per l’utilizzo collettivo (aziendale o per cantiere) di 16 delle ore di permesso previste. Le parti stabiliscono che per sopravvenute eccezionali esigenze produttive o di organizzazione del lavoro, si potrà derogare a quanto so- pra concordato, previo accordo con le organizzazioni sindacali.
Art. 2 FERIE
In applicazione di quanto previsto dal 4° comma dell’art. 15 del CCNL 19/04/2010 il godimento delle ferie avverrà:
a) due settimane, di norma nel periodo estivo compreso tra il 15 giu- gno ed il 15 settembre, da concordarsi aziendalmente, collettiva- mente, per cantiere o individualmente, entro il mese di aprile;
b) una settimana nel periodo natalizio.
L’impresa provvederà a notificare a tutti i lavoratori il programma delle ferie collettive, così come concordato, attraverso apposita comunicazione da affiggere all’Albo Aziendale o da consegnare con la prima busta paga utile.
Le ferie residue spettanti al singolo operaio saranno godute secondo le esigenze dello stesso in periodi concordati con il datore di lavoro, di nor- ma entro il 31 dicembre di ogni anno.
E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 15 CCNL 19/04/2010 in materia di fruizione dilazionata delle ferie.
In apposito incontro il godimento delle ferie potrà, con accordo tra le parti, impresa e lavoratori, assistiti dalla rappresentanza sindacale, essere fissato in tutto o in parte - per cantiere, per squadra o individualmente - in epoca diversa.
In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l’operaio che non ha maturato un anno di anzianità presso l’impresa è dispensato dal pre- stare attività lavorativa per l’intero periodo di godimento collettivo, fermo restando che per il trattamento economico per le ferie valgono le norme di cui all’art. 15 del CCNL.
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Nell’ipotesi in cui prima del periodo natalizio siano state fruite tutte le gior- nate di ferie maturate, qualora le condizioni meteorologiche non consentano il regolare svolgimento dell’attività lavorativa, l’impresa inoltrerà la domanda di autorizzazione al pagamento delle integrazioni salariali anche per tale pe- riodo.
Art. 3
INDENNITÀ TERRITORIALE DI SETTORE
Con decorrenza 1° gennaio 2011, l’indennità territoriale di settore, che nella misura sotto indicata è già comprensiva dei valori precedentemente erogati a titolo di indennità di presenza, ridotta del 30%, e di elemento eco- nomico territoriale al 31/12/2010, viene fissata nei seguenti importi orari:
a) Operai di produzione
Operai di 4° livello Euro 2,05
Operai specializzati Euro 1,82
Operai qualificati Euro 1,55
Operai comuni Euro 1,16
b) Custodi, guardiani, portinai
(all. A punto b) CCNL) Euro 0,96
c) Xxxxxxx, portinai, guardiani con alloggio
(all. A punto c) CCNL) Euro 0,87
Art. 4
ELEMENTO VARIABILE DELLA RETRIBUZIONE
In attuazione dell’art. 38 CCNL 19/04/2010 le parti concordano che il pre- mio variabile collegato all’andamento congiunturale del settore correlato ai risultati conseguiti in termini di produttività, qualità e competitività nel territorio è determinato, per gli operai, dai seguenti 5 indicatori, con la relativa ponderazione:
1. Numero di lavoratori iscritti in Cassa Edile: 25%
2. Monte salari denunciato in Cassa Edile: 25%
3. Ore denunciate in cassa Edile, con esclusione delle ore di cassa integrazione guadagni per qualsiasi causale: 25%
4. Valore aggiunto delle costruzioni a livello provinciale: 0%
5. Numero di ore di infortunio in rapporto alle ore effettivamente lavorate: 25%
I periodi di riferimento mobili per il calcolo dell’EVR sono i seguenti Anno 2014: triennio 2010-2011-2012 su triennio 2009-2010-2011
Anno 2015: triennio 2011-2012-2013 su triennio 2010-2011-2012
Anno 2016: triennio 2012-2013-2014 su triennio 2011-2012-2013
Le parti concordano altresì che l’importo da erogare a titolo di EVR agli operai non potrà in ogni caso essere inferiore agli importi di seguito definiti:
Livello | Categoria | Paga base di riferimento (1.1.2010) | EVR orario |
4 | Operaio 4° livello | 993,11 | 0,16 |
3 | Operaio specializzato | 922,16 | 0,15 |
2 | Operaio qualificato | 829,95 | 0,13 |
1 | Operaio comune | 709,36 | 0,11 |
Le parti si incontreranno entro il 31/12/2014 per verificare l’andamento di mercato e le relative condizioni contrattuali nazionali.
L’elemento di cui sopra è erogato esclusivamente per le ore ordinarie ef- fettivamente lavorate, per le festività e per le ore di recupero (banca ore e flessibilità): la base di computo è pertanto costituita dalle ore utilizzate ai fini Cassa Edile, fermo restando che gli importi di cui sopra sono invece esclusi dagli accantonamenti per ferie e gratifica natalizia, così come dalla contribuzione al menzionato ente bilaterale.
Le parti convengono che gli importi sopra esposti non avranno incidenza su nessuno degli istituti retributivi previsti dalla vigente contrattazione collettiva, ivi compreso il TFR.
Le parti ribadiscono che gli emolumenti erogati a titolo di elemento va- riabile della retribuzione, in quanto elementi di competitività, di efficien- za e di miglioramento organizzativo, finalizzati al positivo andamento
economico dell’impresa e dei suoi risultati, sono in possesso dei requisiti di legge ai fini dell’applicazione del regime contributivo agevolato ai sen- si dell’art. 1 c. 67 L. 247/2007 e dell’imposta sostitutiva agevolata di cui all’art. 2, DL 27.5.2008, n. 93, conv. L. 24.7.2008, conv. L. 126.
Art. 5
CONTRIBUTI SPESE DI TRASPORTO
L’impresa, per quanto possibile, provvederà ad organizzare con mezzi pro- pri il trasporto giornaliero degli operai dai comuni di residenza e abituale dimora al cantiere di lavoro; in tale ipotesi le imprese si attiveranno - qualo- ra non sia già stato previsto - a stipulare una polizza assicurativa per infor- tuni rischio di circolazione su veicoli identificati a favore del conducente.
All’autista incaricato per il trasporto dei lavoratori nell’ipotesi di cui al comma precedente, e sempreché effettui un percorso giornaliero di alme- no 10 km, spetta per tale prestazione un’indennità nella misura di Euro 0,09 per ogni chilometro percorso.
Qualora quanto stabilito al primo comma del presente articolo non sia re- alizzabile, all’operaio compete un contributo a titolo di parziale rimborso delle spese di trasporto sostenuto per recarsi sul posto di lavoro, nelle se- guenti misure forfetarie per ogni giornata di effettiva presenza in cantiere, in relazione alla distanza del cantiere dall’abitazione:
da 10 a 25 km Euro 2,32
oltre 25 km Euro 3,10
Il contributo non spetta qualora il lavoratore pernotti sul posto di lavoro in alloggio messo a disposizione dall’impresa.
Nei confronti dei lavoratori in trasferta in luogo della presente disciplina trova applicazione la relativa normativa.
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Sugli importi di cui al presente articolo non si computa la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 19/04/2010 in quanto nella loro determinazione è stato tenuto conto della percentuale stessa.
Art. 6 TRASFERTA
A partire dall’1/1/2007, all’operaio comandato a prestare la propria opera in un comune diverso da quello del cantiere, sede o stabilimento per il quale è stato assunto, spetta il servizio di mensa a totale carico dell’impresa, senza contributo alcuno a carico del lavoratore, nonché il rimborso delle spese di trasporto (in misura pari al costo del servizio pubblico su presentazione di idonea documentazione, ovvero in mancanza di tale servizio o questo venga effettuato con orari e percorsi non idonei a consentire il raggiungimento del posto di lavoro, di modo che il dipendente sia tenuto ad utilizzare il proprio automezzo, un rimborso pari ad ¼ del prezzo di un litro di benzina per ogni chilometro percorso), salvo che l’impresa provveda direttamente al trasporto.
Inoltre, qualora il cantiere di nuova assegnazione risulti ubicato:
a. ad una distanza compresa tra 1 e 15 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all’o- peraio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’indennità nella misura del 10%, a copertura delle ulteriori spe- se sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta;
b. ad una distanza compresa tra i 15 ed i 30 chilometri dai confini del comune di riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto
– un’indennità nella misura del 15%, a copertura delle ulteriori spese sostenute dai lavoratori in occasione della trasferta;
c. ad una distanza superiore ai 30 chilometri dai confini del comu- ne di riferimento, così come definito al primo comma, all’operaio spetterà – in aggiunta al servizio di mensa e trasporto – un’inden-
nità nella misura del 20%, a copertura delle ulteriori spese soste- nute dai lavoratori in occasione della trasferta.
Le percentuali di cui sopra sono da considerarsi quali percentuali mini- me e sono da calcolarsi su paga base, indennità territoriale di settore ed indennità di contingenza e si intendono per ogni ora effettiva di lavoro ordinario.
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Il trattamento di indennità aggiuntive di cui ai commi precedenti non spetta qualora l’impresa provveda per il vitto e l’alloggio, fermo restando il diritto al trasporto.
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La condizione di trasferta non si realizza qualora l’operaio si rechi in tra- sferta nel comune della sua residenza o abituale dimora.
Art. 7
INDENNITÀ DI PERNOTTAMENTO
All’operaio, anche non in trasferta, che si trovasse a dover pernottare, per motivi di servizio, in alloggiamenti di cantiere o similari, spetta un’inden- nità per ogni effettivo pernottamento nel cantiere.
L’importo dovuto per ogni effettivo pernottamento che rientri nelle con- dizioni di cui sopra è il seguente (valori in Euro):
Operaio IV livello Euro 3,27
Operaio specializzato Euro 3,10
Operaio qualificato Euro 2,88
Operaio comune Euro 2,58
Tale indennità non spetta nel caso in cui l’azienda provveda ad alloggiare il dipendente, anche con altre persone, presso alberghi (di qualsiasi tipo),
o presso appartamenti o alloggi in muratura di altro genere messi a di- sposizione dall’impresa. Nel caso il dipendente provveda in proprio ad un alloggiamento, l’indennità non spetta.
Pur costituendo, nel caso in cui non vi sia trasferta, retribuzione imponibile, per la sua particolare natura l’indennità di pernottamento non si computa:
a) ai fini dell’accantonamento e contributi Xxxxx Xxxxx;
b) ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto;
c) per la determinazione di altri istituti contrattuali o di legge.
Art. 8 LAVORI IN GALLERIA
Ad integrazione dell’art. 20 del CCNL 19/04/2010 e con decorrenza 1° gen- naio 2007, l’indennità per lavori in galleria è determinata nelle seguenti mi- sure percentuali:
a. per tutti i lavoratori che si trovano all’interno della galleria nella fase di avanzamento: 46%;
b. per tutti i lavoratori che si trovano all’interno della galleria nella fase successiva all’avanzamento (galleria forata ma non collauda- ta): 26%;
c. per tutti i lavoratori che si trovano all’interno della galleria per lavori di manutenzione (gallerie già collaudate): 18%.
Nota a verbale:
L’indennità è corrisposta per il tempo di effettiva presenza all’interno della galleria.
Nota a verbale:
Le parti, nell’ottica di un riavvicinamento della contrattazione territoriale a quella nazionale, concordano di riesaminare la normativa sull’indennità di galleria, che tenga più equamente conto dell’effettivo disagio subito dal lavoratore adibito alle lavorazioni in galleria.
Art. 9 MENSA
Al fine di garantire ai lavoratori edili idonee condizioni ambientali e so- ciali di lavoro, viene confermato per la generalità degli operai il diritto alla mensa.
L’impresa provvederà affinché nel cantiere o nelle vicinanze di esso possa essere consumato un pasto caldo (composto da: primo piatto - secondo piatto - contorno e mezzo litro di bevanda), mediante l’allestimento in lo- cali idonei di un servizio di mensa o mediante il ricorso a servizi esterni.
Al lavoratore non in trasferta potrà essere addebitato, quale concorso spese, l’importo di Euro 1,55 per ogni pasto consumato presso il servizio mensa messo a disposizione dall’azienda, anche tramite il ricorso a servizi esterni.
Il lavoratore avrà diritto al servizio di mensa per ogni giornata di effettiva prestazione lavorativa di almeno quattro ore, con presenza in cantiere alla ripresa dell’attività lavorativa dopo l’intervallo meridiano.
Ove non si renda possibile la somministrazione del pasto nei modi indi- cati, sarà corrisposta un’indennità sostitutiva pari a Euro 0,43 per ogni ora di lavoro prestato. Su tale importo non va computata la percentuale di cui all’art. 18 del CCNL 19/04/2010 in quanto nella sua determinazione è stato tenuto conto della percentuale stessa.
Nei confronti dei lavoratori in trasferta, in luogo della presente disciplina trova applicazione la specifica normativa della trasferta di cui all’art. 6 del presente Contratto Integrativo Provinciale.
Nota a verbale
In relazione a quanto stabilito al 3° comma del presente articolo le parti confermano, come per il passato, la discrezionalità dell’eventuale tratte- nuta a titolo di concorso spese al pasto.
Art. 10 CAPO SQUADRA
In aggiunta a quanto previsto dall’art. 77 del CCNL 19/04/2010, le parti individuano due figure di capo squadra e più precisamente:
• CAPO SQUADRA DI 1^: è considerato tale chi sovrintende alla ese- cuzione dei lavori subordinatamente alle direttive impartite dai suoi di- retti superiori avendo alle sue dipendenze operai di diverse qualifiche;
• CAPO SQUADRA DI 2^: è considerato tale chi ha il compito del con- trollo delle presenze e delle ore di lavoro e la semplice sorveglianza di operai con qualifica di operai comuni.
Al lavoratore che svolge le mansioni di capo squadra di 1^ compete la re- tribuzione contrattuale dell’operaio specializzato oltre alla maggiorazione del 15% da computarsi su paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore.
Al lavoratore che svolge le mansioni di capo squadra di 2^ compete la retribuzione contrattuale dell’operaio qualificato oltre alla maggiorazione del 15% da computarsi su paga base di fatto, indennità di contingenza ed indennità territoriale di settore.
Nota a verbale
Come previsto al punto 4) dell’art. 24 del CCNL 19/04/2010 per la misura dell’accantonamento (art. 18 CCNL) deve essere assunta a base di calcolo anche la speciale maggiorazione dovuta per tale incarico.
La stessa non viene considerata per la contribuzione dovuta alla Cassa Edile da impresa e lavoratore.
Art. 11 AMBIENTE DI LAVORO
Nell’intento di pervenire a sempre migliori condizioni dell’ambiente di lavoro, fermo restando quanto sancito dagli art. 85, 86 ed 88 del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e delle norme contenute negli articoli 40, 44, 45, 46, 47 del DPR 19/3/1956, n. 303 ed a quelle contenute nel D.Lgs. 626/94 e successive modificazioni ed integrazioni, le imprese, nell’apprestarsi all’allestimento di cantieri predisporranno quanto segue:
a) un ambiente idoneo ad esclusivo uso di spogliatoio, coibentato, riscal- dato durante i mesi invernali, dotato di armadietti ed altro arredamen- to idoneo;
b) qualora si verifichi l’impossibilità di garantire il servizio di mensa così come previsto dall’art. 10 del presente contratto, l’impresa dovrà garan- tire la messa a disposizione di un locale ad esclusivo uso di refettorio adeguatamente attrezzato, coibentato e riscaldato nei mesi invernali. L’impresa provvederà a garantire la giornaliera pulizia dei locali. In caso contrario non sarà possibile la consumazione del pasto in cantiere;
b) tettoie per la protezione dei mezzi di trasporto (cicli e motocicli);
c) erogazione di acqua potabile ed attrezzatura idonea per lavarsi, nonché efficienti servizi igienici, dotati di doccia con acqua calda. Le installazio- ni di cui sopra devono essere mantenute in stato di buona funzionalità a cura dell’impresa.
L’impresa può derogare a quanto sopra previsto quando sussistano con- dizioni obiettive di carattere tecnico che rendano impossibile l’osservanza delle norme di cui sopra, o anche in relazione alla durata limitata dei lavori.
Il controllo sull’applicazione delle norme di cui al presente articolo rien- tra nella competenza dei rappresentanti sindacali.
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Ferma restando l’applicazione delle norme di legge e di contratto in mate- ria di “igiene di lavoro”, le parti stipulanti si impegnano a definire le mo- dalità con le quali le imprese sottoporranno a visita medica le maestranze dipendenti, avvalendosi anche dei competenti enti pubblici locali esistenti.
Art. 12 CATEGORIE E QUALIFICHE
In aggiunta alla esemplificazione di cui all’art. 77 del CCNL 19/04/2010, si considera:
A) OPERAIO DI IV LIVELLO:
• il giumbista, manovratore di macchine complesse appositamente attrezzate per la perforazione di gallerie in sotterraneo;
• l’addetto alla centrale di betonaggio, anche nelle imprese non pro-
duttrici e distributrici di calcestruzzo, purché il potenziale di pro- duzione superi i 50 mc/h;
B) OPERAIO SPECIALIZZATO:
• il conduttore di autobetoniera da oltre 6 mc;
• il conduttore di gru con braccio superiore ai 40 metri.
Art. 13 INDUMENTI DA LAVORO
Xxxx operai verranno concessi una tuta da lavoro e un paio di scarpe da lavoro all’anno con impegno dei lavoratori ad utilizzarle durante il lavoro e con onere mutualizzato a carico delle imprese.
Le modalità sono definite da apposito accordo.
Art. 14 CASSA EDILE
Si conferma che l’unico ente bilaterale nel quale può ritenersi applicato il presente contratto collettivo territoriale integrativo alla relativa con- trattazione collettiva nazionale e nel quale trova applicazione il regime nazionale di reciprocità delle casse edili è la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, in ottemperanza all’accordo nazionale 18.12.1998 e successive modificazioni, integrazioni ed applicazioni.
Le aziende operanti in cantieri situati sul territorio della provincia au- tonoma di Bolzano sono obbligatoriamente tenute ad iscrivere i propri collaboratori, già dal primo giorno di lavoro, presso la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano, indicandone contemporaneamente l’x- xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x/x xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.
L’attività della Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano è regola- ta dallo Statuto e dai regolamenti, approvati dalle Organizzazioni Sinda- cali contraenti.
In relazione a quanto previsto dall’art. 36 del CCNL 19/04/2010 il contri- buto dovuto alla Cassa Edile viene confermato nella misura già in atto a partire dal 1/3/1985, pari al 2,40%, di cui il 2,00% a carico del datore di lavoro e lo 0,40% a carico del lavoratore.
Il predetto contributo va calcolato per le ore ordinarie effettivamente pre- state (previste dall’art. 1 del presente contratto) su paga base di fatto, in- dennità di contingenza, indennità territoriale di settore e, per gli operai che lavorano a cottimo, anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo.
La quota di contributo a carico dell’operaio va trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versata uni- tamente all’importo della quota a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolzano.
Per quanto previsto dall’art. 36 (lett. a), del CCNL 19/04/2010 relativa- mente all’approvazione delle prestazioni assistenziali della Cassa Edile vale quanto già stabilito con Protocollo aggiuntivo al Contratto Integrati- vo Provinciale, del quale forma parte integrante.
In merito al trattamento per i casi di malattia, per infortunio sul lavoro e malattia professionale di cui agli art. 26 e 27 del CCNL 19/04/2010, si conviene che la disciplina prevista trovi applicazione con le modalità e nelle misure stabilite con accordo aggiuntivo al presente contratto.
Nel termine di cui all’art. 15 del presente Contratto Integrativo Provincia- le devono essere versati alla Cassa Edile gli importi:
a. della percentuale per ferie e gratifica natalizia (art. 18 CCNL);
b. del contributo assistenza della Xxxxx Xxxxx (2,40% complessivo);
c. della quota paritetica nazionale di adesione contrattuale (0,44% complessivo);
d. della quota paritetica provinciale di adesione contrattuale (0,80% complessivo);
e. del contributo a carico dei datori di lavoro per anzianità professio- nalità edile (4,50% complessivo);
f. del contributo per l’istruzione professionale a carico dei datori di lavoro (0,20%);
g. del contributo per gli indumenti da lavoro (0,70%);
h. del contributo per il fondo Comitato Paritetico Edile per la For- mazione e la Sicurezza (0,10%).
Nel caso in cui l’impresa non effettui il versamento degli importi di cui al comma precedente, l’impresa dovrà versare alla Cassa Edile una maggio- razione contributiva nella misura e con le modalità fissate con accordo a parte.
L’importo di tale maggiorazione affiuisce sul fondo assistenza della Cassa Edile.
Art. 15 ACCANTONAMENTO PRESSO LA CASSA EDILE
In applicazione del nono comma dell’articolo 18 del CCNL 19/04/2010, gli importi della percentuale per ferie e gratifica natalizia, di cui al predet- to articolo 18, devono essere accantonati, entro il 20 del mese successivo a quello al quale gli importi si riferiscono, presso la Cassa Edile della pro- vincia di Bolzano e da questa liquidati agli operai interessati in due rate e precisamente, entro il 15 luglio per gli accantonamenti riferentisi ai mesi da ottobre ad aprile ed entro il 15 dicembre per gli accantonamenti rife- rentisi ai mesi da maggio a settembre.
Le somme accantonate presso la Cassa Edile saranno dalla stessa liquidate agli aventi diritto, indipendentemente dalle date su accennate, anche al verificarsi dei seguenti eventi:
a. morte dell’operaio;
b. passaggio dell’operaio alle dipendenze di un datore di lavoro non rientrante nella categoria edilizia;
c. espatrio dell’operaio;
d. cessazione dell’attività lavorativa per invalidità o vecchiaia, ai sen- si di legge;
e. chiamata alle armi per servizio di leva.
Art. 16
QUOTE DI ADESIONE CONTRATTUALE
In applicazione a quanto previsto dell’art. 36, lett. c, sesto comma del CCNL 19/04/2010, le quote territoriali di adesione contrattuale, al fine di ricomprendere anche la quota di accantonamento, vengono fissate nella misura paritetica dello 0,48% a carico dei datori di lavoro e dello 0,48% a carico degli operai da calcolarsi, per le ore ordinarie effettivamente pre- state (previste nell’articolo 1 del presente contratto) su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavo-
rano a cottimo, anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. L’importo delle quote di adesione contrattuale a carico degli operai è trattenuto dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga ed è versato, unitamente all’importo della quota a carico del datore di lavoro stesso, alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano.
Quanto sopra ha in ogni caso valore in relazione alla sussistenza di analo- go accordo per il settore artigianale.
Con accordo a parte, in relazione a quanto previsto dall’art. 37 del CCNL 19/04/2010, sono fissati l’ammontare e i criteri per il prelievo sugli accan- tonamenti effettuati presso la Cassa Edile degli importi ceduti dai lavora- tori mediante deleghe e per il versamento alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.
Le modalità da seguire per il versamento alla Cassa Edile delle quote ter- ritoriali di adesione contrattuale e per la loro ripartizione tra le Orga- nizzazioni sindacali, fermo restando quanto previsto dall’8° comma, lett. c del richiamato art. 36 del CCNL 19/04/2010, sono quelle stabilite con protocollo aggiuntivo 28/4/1978.
Per le aziende a partecipazione statale si fa riferimento alla “nota” in calce alla premessa al CCNL 19/04/2010.
Con apposita convenzione sono stabilite le modalità per il versamento alla Cassa Edile della quota nazionale di adesione contrattuale, fissata dall’art. 36, lett. c) secondo comma, nella misura paritetica dello 0,22% a carico dei datori di lavoro e 0,22% a carico degli operai, da calcolarsi per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall’articolo 1 del presen- te contratto) su: paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo anche sull’utile mini- mo contrattuale di cottimo.
Art. 17
FORMAZIONE PROFESSIONALE EDILE
In relazione a quanto previsto dall’art. 86 del CCNL 19/04/2010 , il con- tributo per la formazione professionale istituito con “Accordo Provinciale 20/2/1985”, rimane fissato nello 0,20% da calcolarsi per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall’art. 1 del presente contratto), su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavorano a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cot- timo.
Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cassa Edile della Provincia di Bolzano, presso la quale è istituito un apposito fondo gestito d’intesa tra le Organizzazioni Sindacali firmatarie del pre- sente Contratto Integrativo Provinciale.
Ogni lavoratore regolarmente iscritto alla Cassa Edile, ha il diritto a delle ore di formazione in ragione delle ore effettivamente lavorate presso lo stesso datore di lavoro, anche in maniera non continuativa. Tali ore matu- rano in misura di 1 ora ogni 60 ore di effettiva prestazione lavorativa, con esclusione pertanto di tutti i casi di assenza anche retribuita (x.xx. ferie, malattia, infortunio, ecc.). Non si computano le frazioni di ora. In ogni caso le ore di formazione non possono superare il limite complessivo di 20 ore per anno solare.
Tali ore di formazione possono essere usufruite anche in più momenti, con un limite minimo di 4 ore per volta. In ogni caso i permessi per la formazione professionale possono essere usufruiti esclusivamente presso l’azienda ove gli stessi sono maturati, compatibilmente con le esigenze dell’impresa stessa.
Le ore di formazione sono per il 50% (max. 10 ore) a carico del datore di lavoro e per il restante 50% (max. 10 ore) a carico del lavoratore, attin- gendo dal proprio monte ore di ferie o festività soppresse, recuperi dallo straordinario o dai permessi retribuiti. La quota a carico del lavoratore
non potrà invece essere computata quale assenza non retribuita. I per- messi a carico del datore di lavoro e quelli a carico del lavoratore devono necessariamente essere utilizzati contemporaneamente nella misura del 50% ciascuno. Non è in alcun modo consentito utilizzare prima gli uni o prima gli altri.
Tali permessi possono essere cumulati fino ad un massimo di 40 ore. A partire dal momento in cui essi vengono interamente utilizzati, si rico- mincia a cumulare le ore secondo il meccanismo sopra illustrato.
In ogni caso non possono essere previste forme di corresponsione alcuna di retribuzione sostitutiva a tale titolo.
Al fine di potersi assentare per la partecipazione di corsi di formazione professionale il dipendente dovrà fornire al datore di lavoro la documen- tazione probatoria della partecipazione al corso in questione.
I corsi di formazione che possono essere frequentati dagli operai utiliz- zando il regime economico-normativo di cui al presente articolo, sono quelli organizzati, direttamente od indirettamente, in base all’art. 3 dello Statuto del Comitato Paritetico Edile di cui all’art. 18 di questo Contratto Integrativo Provinciale.
Art. 18
COMITATO PARITETICO EDILE PER LA FORMAZIONE E LA SICUREZZA
Con Accordo 9/3/2006 è stato approvato lo statuto del Comitato Paritetico Edile per la formazione e la sicurezza della Provincia Autonoma di Bol- zano che sostituisce lo statuto del Comitato Paritetico Edile per la forma- zione e la sicurezza della Provincia Autonoma di Bolzano del 13/6/1996.
Art. 19
FORMAZIONE DEL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
In deroga a quanto previsto dall’art. 87 del CCNL 19/04/2010 le parti sta- biliscono che il programma formativo in materia di sicurezza rivolto al
R.L.S. verrà svolto attraverso moduli articolati su tre giornate lavorative, di durata complessiva pari a 24 ore, organizzati dal Comitato Paritetico Edile di Bolzano così come previsto dall’Accordo Provinciale 11/9/1996, punto 2, lett. A).
In relazione alle disposizioni legislative che prevedono l’onere della for- mazione a carico del datore di lavoro viene stabilito che, qualora i corsi si svolgano al di fuori della zona di residenza, al rappresentante dei lavora- tori per la sicurezza verranno rimborsate le spese di viaggio sulla base del costo del servizio pubblico, su presentazione di idonea documentazione. Nei casi in cui manchi il servizio pubblico o questo venga effettuato con orari non idonei si provvederà al rimborso così come previsto dalla legge.
Le parti ribadiscono, così come già normato al punto 4) dell’Accordo 11/9/96, che il Comitato Paritetico Edile è l’unico organismo abilitato al rilascio della certificazione di assolvimento dell’obbligo di formazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, così come di quella rivolta ai lavoratori.
Art. 20
ANZIANITÀ PROFESSIONALE EDILE
Le parti hanno concordato in data 11/10/2005 di ridurre, con decorrenza 01/10/2005, il contributo complessivo per “Anzianità Professionale Edile”. Pertanto dal 01/10/2005 il contributo complessivo APE è pari al 4,50%. Quanto sopra si applica alle sole imprese ricadenti nella sfera di applica- zione del CCNL 19/04/2010.
In relazione a quanto previsto dall’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, il contributo dovuto dai datori di lavoro per l’anzianità professionale edile nella misura del 4,50% va calcolato, per le ore ordinarie effettivamente prestate (previste dall’art. 1 del presente contratto), su paga base di fatto, indennità di contingenza, indennità territoriale e, per gli operai che lavo- rano a cottimo anche sull’utile minimo contrattuale di cottimo. Ad inte- grazione dell’art. 82 del CCNL, nel caso in cui il lavoratore dovesse chie- dere di godere di congedi parentali di cui all’art. 32 del Dlgs. 151/2001, l’impresa sarà tenuta a darne comunicazione alla Cassa Edile della Pro- vincia Autonoma di Bolzano.
Detto contributo deve essere versato a cura dei datori di lavoro alla Cas- sa Edile della Provincia di Bolzano, alla quale sono affidati, in gestione speciale, tutti gli adempimenti previsti dal Regolamento di attuazione dell’art. 29 del CCNL 19/04/2010 allegato “C” del medesimo Contratto Collettivo Nazionale.
Le modalità da seguire per le dichiarazioni e per il versamento del con- tributo di cui al paragrafo 5), lettera a) e b) del regolamento di attuazione dell’articolo 29 del CCNL 19/04/2010, allegato “C”, nonché le condizioni di svolgimento del servizio, come sopra affidato alla Cassa Edile, sono stabilite con protocollo aggiuntivo al presente Contratto Integrativo Pro- vinciale.
Art. 21 ASSEMBLEE
Il diritto alle assemblee di cui all’art. 104, lett. a) del vigente Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro è esteso alle unità produttive con più di 10 dipendenti. Le assemblee organizzate dalle federazioni firmatarie il pre- sente contratto potranno riguardare anche più unità produttive contem- poraneamente.
Le organizzazioni sindacali di rappresentanza dei lavoratori ribadiscono l’impegno al rispetto dei termini e delle modalità di comunicazione al
datore di lavoro per l’indizione delle assemblee, secondo le previsioni del menzionato art. 104 CCNL.
Art. 22 ISCRIZIONE AL SINDACATO
Nel settore industriale la Cassa Edile della Provincia Autonoma di Bolza- no è l’unico ente deputato a trattenere dall’accantonamento il contributo per le organizzazioni sindacali alle quali i lavoratori manifestano la volon- tà di aderire. Qualsiasi altra delega sottoscritta è nulla.
Art. 23
BUSTA PAGA BILINGUE – PAGAMENTO DELLA RETRIBUZIONE
Le imprese operanti in provincia di Bolzano sono tenute a consegnare ai lavoratori prospetti paga bilingui (italiano-tedesco) o quantomeno a fornire ai lavoratori gli elementi necessari per la comprensione delle voci della busta paga. Tali prospetti paga dovranno in ogni caso essere conse- gnati ai lavoratori entro il termine contrattuale previsto per il pagamento, a prescindere dalla effettiva erogazione o meno della retribuzione.
In ottemperanza alle disposizioni vigenti il pagamento dovrà essere effet- tuato con modalità tracciabile.
REGOLAMENTAZIONE PER IMPIEGATI
Art. 24
PREMIO DI PRODUZIONE PER IMPIEGATI
Con decorrenza 1° gennaio 2011, il premio di produzione per impiegati, che nella misura sotto indicata è già comprensiva dei valori precedente- mente erogati a titolo di elemento economico territoriale al 31.12.2010, viene fissata nei seguenti importi mensili:
7o livello - Quadri - 1^ Categoria super Euro 413,66
6o livello - 1^ Categoria Euro 381,59
5o livello - 2^ Categoria Euro 307,67
4o livello - Assist. Tecnico Euro 296,80
3o livello - 3^ Categoria Euro 244,61
2o livello - 4^ Categoria Euro 199,49
1o livello - 4^ Categoria primo impiego Euro 150,03
Art. 25
ELEMENTO ECONOMICO TERRITORIALE PER IMPIEGATI
Il relativo controvalore è già stato inserito nel premio di produzione di cui all’art. 24.
Art. 26
MENSA PER IMPIEGATI
Con decorrenza 1/1/2003 a tutti gli impiegati, tecnici ed amministrativi, viene confermato il diritto alla mensa.
Il servizio verrà garantito dall’impresa mediante mensa aziendale / inte- raziendale; qualora ciò non fosse possibile l’impresa provvederà all’eroga- zione del servizio tramite buoni pasto del valore di Euro 5,16 giornalieri.
Nel caso in cui l’impiegato, comunicandolo preventivamente all’impresa, rinunci a godere del trattamento di mensa come sopra specificato, allo stesso verrà corrisposta un’indennità sostitutiva pari a Euro 3,44 giorna- liere per ogni giornata di effettiva presenza, intendendosi come tale agli effetti del presente istituto, una prestazione lavorativa di almeno quattro ore con ripresa dell’attività dopo l’intervallo meridiano.
Il trattamento di cui sopra non spetta nell’ipotesi di trasferta per la quale si applicano le disposizioni di cui all’art. 56 del CCNL 19/04/2010.
Art. 27
INDUMENTI DA LAVORO PER TECNICI DI CANTIERE
Così come previsto dalle vigenti disposizioni di legge in materia di sicu- rezza, le imprese forniranno annualmente ai tecnici di cantiere calzature ed indumenti idonei da lavoro, con impegno da parte degli stessi ad uti- lizzarli durante i periodi di permanenza in cantiere.
REGOLAMENTAZIONE PER OPERAI E IMPIEGATI
Art. 28 PREVIDENZA COMPLEMENTARE
In considerazione dell’avvenuto avvio della previdenza complementare, il lavoratore potrà optare se aderire alternativamente al Fondo Regionale di Previdenza Complementare “Laborfonds” ovvero al Fondo Nazionale di Categoria “Prevedi”, fermi restando gli oneri e gli adempimenti connessi per datore di lavoro e lavoratore, così come previsto dallo Statuto e dai Regolamenti di ciascun Fondo.
Le parti concordano inoltre che in attuazione di quanto previsto dal D. Lgs. 252 del 5/12/2005 e successive modificazioni, in materia di conferi- menti del TFR, in caso di mancata diversa opzione nei termini da parte del lavoratore, gli importi dovuti in base alla normativa vigente verranno automaticamente trasferiti al fondo di previdenza complementare regio- nale “Laborfonds”. Ciò unicamente in riferimento ai lavoratori residenti nel territorio della Regione Autonoma del Tentino Alto Adige al momen- to di scadenza del termine per esercitare l’opzione di conferimento del TFR.
Le parti concordano inoltre la possibilità di elevare la quota di contri- buzione a carico del lavoratore al fondo di previdenza complementare, fermo restando la quota a carico del datore di lavoro.
La contribuzione al Fondo di previdenza complementare cui aderisce il lavoratore viene così stabilita:
- quota a carico del datore di lavoro: 1%
- quota a carico del lavoratore: alternativamente 1%, 1,5% o 2%
- quota prelevata sul TFR maturando: 18% fatte salve altre disposizioni contrattuali o di legge.
Il lavoratore potrà modificare la percentuale di contribuzione previa spe- cifica richiesta scritta al datore di lavoro. L’opzione di modifica potrà esse- re esercitata non più di una volta l’anno.
Art. 29
DANNI AI BENI AZIENDALI
Al lavoratore cui vengano assegnati dei beni di proprietà aziendale di qualsiasi tipo ed in qualsiasi forma è tenuto ad adoperarli con la massi- ma cura e diligenza. Qualora tuttavia i beni in questione subiscano dei danni e l’azienda intenda procedere al risarcimento degli stessi, tali danni dovranno preventivamente e tempestivamente essere contestati al lavo- ratore, al quale deve essere data la possibilità di addurre le proprie giu- stificazioni prima di procedere a qualsiasi addebito, anche assistito dalle organizzazioni a cui conferisce mandato.
Art. 30 BANCA DELLE ORE
Al fine di assecondare le necessità organizzative e corrispondere nello stesso tempo ad esigenze dei lavoratori, le parti concordano quanto segue. Si definisce “banca delle ore” quel meccanismo che consente l’accanto- namento, su di un conto individuale, di un numero di ore prestate in più oltre l’orario normale, con contestuale maturazione e fruizione di riposi compensativi.
A livello aziendale si potranno stabilire, con accordo scritto fra le parti, meccanismi di banca delle ore, nel rispetto dei seguenti principi:
1. La banca delle ore è applicabile esclusivamente nelle aziende che ab- biano stipulato un accordo ad hoc, anche pluriennale, con i rappre- sentanti sindacali aziendali e/o territoriali;
2. Al meccanismo si accede e dallo stesso si recede su base individuale volontaria, su specifica richiesta scritta del lavoratore alle scadenze previste dall’accordo aziendale;
3. Il numero massimo di ore complessivamente lavorate a qualsiasi ti- tolo non potrà comunque eccedere i limiti di legge giornalieri e set- timanali.
4. Al lavoratore che presta ore di lavoro in eccesso nelle giornate fe- riali da lunedì a venerdì, da computarsi in banca ore, non è dovuta
retribuzione né maggiorazione alcuna per tali ore in eccesso; ma- tura invece il diritto a fruire successivamente, ma comunque entro il periodo di riferimento (da specificare negli accordi aziendali), di permessi compensativi retribuiti di uguale durata; medesimo tratta- mento spetta per le ore aggiuntive eventualmente lavorate nella gior- nata di sabato;
5. I permessi verranno utilizzati nel periodo in cui sono maturati attra- verso permessi giornalieri individuali e/o collettivi retribuiti, nella misura delle ore di lavoro ordinario, in relazione alle esigenze dei singoli lavoratori e concordati con la direzione aziendale;
6. In busta paga il datore di lavoro dovrà evidenziare separatamente le ore aggiuntive maturate nel periodo, le ore recuperate nello stesso periodo e l’eventuale saldo positivo; il saldo mensile non potrà co- munque mai essere inferiore a zero;
7. Le parti potranno concordare un periodo massimo di dodici mesi en- tro cui devono necessariamente essere usufruiti i permessi compensa- tivi maturati.
8. Nel caso in cui nel periodo non sia possibile usufruire dei suddetti riposi compensativi (x.xx. per risoluzione del rapporto di lavoro o per particolari eccezionali esigenze aziendali), si procederà alla mo- netizzazione delle ore accantonate e non fruite; esclusivamente tali ore di flessibilità maturata e non usufruita verranno a tutti gli effetti considerate come ore straordinarie.
9. Le ore maturate e recuperate in banca ore sono escluse dal computo dell’orario medio settimanale;
10. Gli accordi aziendali potranno essere stipulati secondo lo schema riportato nell’allegato A per gli operai, che forma parte integrante del presente Contratto Integrativo Provinciale. Le parti potranno al- tresì pattuire clausole diverse che meglio si addicano alle specificità aziendali sia per quanto riguarda le esigenze dei lavoratori che delle imprese.
Copia dell’accordo sottoscritto tra datore di lavoro e rappresentanti dei lavoratori dovrà essere inviato a cura dell’impresa agli Enti Previdenziali (INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx), nonché all’Ispettorato del Lavoro, entro i termini di legge.
Le parti ritengono che, sia gli emolumenti collegati alla monetizzazione delle ore straordinarie non recuperate che quelli riconducibili alla fruizio- ne di permessi compensativi con il meccanismo della banca delle ore, in quanto elementi di competitività, di efficienza e di miglioramento orga- nizzativo, finalizzati al positivo andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati, siano conformi dei requisiti di legge ai fini dell’applicazio- ne del regime contributivo agevolato ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 247/2007 e dell’imposta sostitutiva agevolata di cui all’art. 2, DL 27.5.2008, n. 93, conv L. 24.7.2008, conv. L. 126 e successive modificazioni.
Le parti espressamente confermano la validità di tutti gli accordi azienda- li di banca delle ore attualmente in essere. Anche ad essi risultano appli- cabili, con decorrenza 1.1.2014, sia il trattamento previdenziale agevolato che quello fiscale sostitutivo, ove ne ricorrano i presupposti, in quanto frutto della sperimentazione in forza del precedente contratto di secon- do livello e stipulati con la medesima finalità di quelli stipulati in base al presente accordo.
Ai fini dell’applicazione del regime di tassazione e di contribuzione age- volata le parti opereranno in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni che perverranno da parte degli enti competenti.
Art. 31
FLESSIBILITÀ DELL’ORARIO DI LAVORO
Fermo restando quanto previsto dal CCNL 19/04/2010 dall’art. 5 lett. A, quale istituto contrattuale diverso ed aggiuntivo rispetto alla banca del- le ore il datore di lavoro potrà disporre, per esigenze tecniche, produt- tive ed organizzative, una diversa organizzazione mensile dell’orario di lavoro, tale da portare a compensazione le ore lavorate in più in alcune giornate e/o settimane del medesimo mese di calendario (ivi comprese le settimane a cavallo di 2 mesi) con altre ore collocate in altre giornate. Rimane confermato l’obbligo della contribuzione virtuale di cui all’art. 29
L. 341/1995 sulle 40 ore settimanali, da raggiungersi sia attraverso le ore effettivamente lavorate che attraverso quelle recuperate.
Sono considerate straordinarie solo ed unicamente quelle che eccedono
le ore ordinarie teoricamente lavorabili non recuperate nel mese di rife- rimento.
Le ore di recupero verranno fruite tramite permessi giornalieri indivi- duali e/o collettivi retribuiti, nella misura prevista per le ore di lavoro ordinario.
Nel cedolino il datore di lavoro evidenzierà le ore di lavoro effettivamente lavorate e le ore di compensazione fruite.
Le parti ritengono che, sia gli emolumenti collegati alla monetizzazione delle ore straordinarie non recuperate che quelli riconducibili alla fru- izione di permessi compensativi con il meccanismo della flessibilità, in quanto elementi di competitività, di efficienza e di miglioramento orga- nizzativo, finalizzati al positivo andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati, siano conformi dei requisiti di legge ai fini dell’applicazio- ne del regime contributivo agevolato ai sensi dell’art. 1 c. 67 L. 247/2007 e dell’imposta sostitutiva agevolata di cui all’art. 2, DL 27.5.2008, n. 93, conv L. 24.7.2008, conv. L. 126 e successive modificazioni.
Ai fini dell’applicazione del regime di tassazione e di contribuzione age- volata le parti opereranno in applicazione delle vigenti disposizioni di legge e delle indicazioni che perverranno da parte degli enti competenti.
Art. 32 DECORRENZA E DURATA
Il presente contratto entra in vigore il 01/01/2014 ed avrà validità fino al 31/12/2016, ovvero fino ad eventuale diverso termine stabilito dal nuovo CCNL o dalle parti.
Art. 33
TRATTAMENTI IN ATTO NELLE AZIENDE
Si concorda che i trattamenti in atto nelle imprese possono essere assorbi- ti fino a concorrenza, fatte salve le condizioni di miglior favore. Le parti,
riconoscendo in pieno il ruolo della contrattazione territoriale di settore, si impegnano altresì a non stipulare accordi collettivi aziendali, né a rin- novare quelli eventualmente esistenti.
Letto, confermato e sottoscritto.
COLLEGIO DEI COSTRUTTORI USAS - ASGB BAU-HOLZ
Feneal UIL - SGK Filca SGBCISL
Fillea Gbh CGIL - AGB
ALLEGATO A ACCORDO INTEGRATIVO AZIENDALE
IMPRESA …………………..
Tra l’impresa rappresentata
dal legale rappresentante Sig. ..........................................................................
E
la RSU aziendale/le XX.XX. Territoriali, rappresentata dai Sigg
..............................................................................................................................
VISTO
l’articolo 30 del contratto integrativo provinciale 23/12/2013 per i dipen- denti delle imprese edili ed affini operanti in Provincia di Bolzano
SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Istituzione, accesso e recesso
Con il presente accordo – quadro si istituisce presso questa azienda il meccanismo della “banca delle ore” per il personale dipendente. L’accesso alla banca delle ore avviene su base individuale volontaria.
Esso si applica unicamente al personale che aderisce.
L’adesione ed il recesso devono essere effettuate con specifica richiesta scritta da parte del lavoratore interessato. Salvo in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, il lavoratore che ha presentato domanda di accesso al meccanismo in questione non potrà recederne fino al termine del perio-
do in corso al momento della richiesta di recesso. Qualora non pervenga richiesta di recesso, l’adesione è prorogata automaticamente per il perio- do successivo.
Orario di lavoro
Ferme restando le disposizioni di cui al CCNL 19/4/2010 edilizia indu- stria ed al C.I.P. 23/12/2013, l’orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali ripartite su 5 giorni per settimana da lunedì a venerdì.
Xxx lavorate e riposi compensativi
Le ore lavorate in eccesso rispetto al normale orario di lavoro da parte del lavoratore che ha aderito alla banca delle ore vengono accantonate in un conto individuale.
Rientrano in tale cumulo tutte le ore lavorate in eccesso nella giornate feriali da lunedì a venerdì e le ore eventualmente lavorate nella giornata di sabato; per tali ore non è dovuta al lavoratore retribuzione né maggio- razione alcuna. Per ogni ora accantonata matura invece un riposo com- pensativo di eguale durata.
Il numero massimo di ore complessivamente lavorate a qualsiasi titolo non potrà comunque eccedere i limiti di legge giornalieri e settimanali.
Permessi compensativi ed ore non compensate
I permessi verranno utilizzati entro il periodo in cui sono maturati attra- verso permessi giornalieri individuali e/o collettivi retribuiti, in relazione alle esigenze dei singoli lavoratori ed alle esigenze aziendali.
Il lavoratore che usufruisce dei suddetti riposi compensativi verrà retri- buito in misura ordinaria.
In busta paga il datore di lavoro evidenzierà separatamente le ore aggiun- tive maturate nel periodo, le ore recuperate nel periodo e l’eventuale saldo positivo; il saldo mensile non potrà comunque mai essere inferiore a zero.
Le parti concordano che il periodo di riferimento è .........................................
Nel caso in cui non sia possibile usufruire dei suddetti riposi compen- sativi (x.xx. per risoluzione del rapporto di lavoro o per particolari ecce- zionali esigenze aziendali), si procederà, alla fine di ciascun periodo, alla monetizzazione delle ore accantonate e non fruite.
Esclusivamente tali ore di flessibilità maturata e non usufruita verranno a tutti gli effetti considerate come ore straordinarie.
Le ore maturate ed recuperate in banca ore sono escluse dal computo dell’orario medio settimanale.
Validità e durata
Il presente accordo ha validità dal al
................................................ Esso di rinnova automaticamente di anno in anno salvo specifica disdetta da una delle parti stipulanti l’accordo stesso.
Il presente accordo viene inviato a cura dell’impresa agli Enti Previden- ziali (INPS, INAIL e Xxxxx Xxxxx), nonché all’Ispettorato del Lavoro, entro i termini di legge.
Luogo e data .................................................
Letto confermato e sottoscritto Per l’Azienda
per le RSU / XX.XX.