COLLEGIO DI MILANO
COLLEGIO DI MILANO
composto dai signori:
(MI) LAPERTOSA Presidente
(MI) TENELLA SILLANI Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) XXXXXXX Xxxxxx designato dalla Banca d'Italia
(MI) FERRARI Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) GRIPPO Membro di designazione rappresentativa dei clienti
Relatore (MI) TENELLA SILLANI
Seduta del 08/06/2021
FATTO
Il ricorrente, premesso di essere titolare del x/x x. *000 presso l’intermediario convenuto e di avere stipulato, con una Compagnia assicurativa collegata all’intermediario, la polizza n.
*233 contro i danni derivanti da furto, afferma che a partire dal mese di maggio 2020 e per i mesi a seguire l’intermediario non effettuava, sul predetto c/c, l'addebito automatico preautorizzato del premio mensile della polizza; quanto alla rata del mese di maggio 2020 precisa, peraltro, che non veniva addebitata per scopertura del saldo di c/c, il quale tuttavia risultava capiente per le rate successive. Lamenta che l'intermediario non lo ha avvisato dei mancati pagamenti delle rate e che a causa di tali omissioni la copertura assicurativa veniva sospesa, per cui, conseguentemente, non veniva risarcito il sinistro avvenuto in data 22.8.2020, denunciato telefonicamente con n. pratica 2020.09PCA.244637, il quale gli causava un danno di circa € 8.500. Riferisce altresì che l’intermediario ha riscontrato il suo reclamo inviato in data 3 novembre 2020; che in data 22 gennaio 2021 riceveva, da parte della Compagnia assicurativa, un riscontro al reclamo inviato il 17.12.2020, nel quale si evidenziava che la rata insoluta era inerente al mese di giugno 2020. Tutto ciò premesso, chiede che venga riconosciuta “l’illecita esecuzione del rapporto di conto corrente da parte [dell’intermediario] e conseguentemente [corrisposto]
un indennizzo complessivo pari al danno denunciato (circa 8.500) e al risarcimento che [si sarebbe] ottenuto dalla Compagnia nel caso in cui la copertura assicurativa fosse stata attiva all’epoca del sinistro”.
L’intermediario, nelle controdeduzioni, afferma che sul conto corrente di titolarità del Cliente risultano attivi, per conto della menzionata Compagnia assicurativa, numerosi mandati di pagamento. Sostiene, pertanto, che per accogliere la richiesta di rimborso oggetto del ricorso è necessario che il Cliente fornisca maggiori informazioni, al fine di poter effettuare le opportune verifiche.
In sede di repliche il ricorrente precisa che i mandati di pagamento, richiesti dall’intermediario in sede di controdeduzioni, hanno ad oggetto l’addebito mensile del premio di € 16,06 relativo alla polizza danni “Vivere protetti”; sottolinea, quindi, che solo per scopi dilatori la parte resistente richiede informazioni di dettaglio che potrebbe agevolmente acquisire direttamente dalla Compagnia assicurativa, per la quale svolge in esclusiva l’attività di incasso dei premi tramite RID.
DIRITTO
La questione oggetto di controversia riguarda l’assunto mancato pagamento dei premi di una polizza assicurativa per il quale il ricorrente afferma di avere rilasciato autorizzazione permanente all’addebito in conto corrente all’intermediario convenuto. Attribuendo al mancato ottemperamento degli obblighi contrattuali da parte dell’intermediario la conseguente sospensione della polizza e la mancata attivazione della copertura assicurativa per un sinistro successivamente subìto, il ricorrente chiede il riconoscimento di un importo pari al danno sofferto in occasione del dichiarato sinistro. In proposito, si rileva che agli atti non risulta allegato né il contratto di conto corrente, né l’accordo relativo al servizio di pagamento dei premi assicurativi né la polizza assicurativa con le CGA; sono invece stati prodotti gli e/c del conto corrente n. *969, dai quali si ricava che: la rata addebitata in conto per l’importo di € 16,06 era relativa alla polizza indicata genericamente come “Poste Assicura”; la rata risulta addebitata mensilmente il giorno 10, sino al mese di maggio 2020 compreso; per la rata del mese di giugno 2020, primo pagamento non eseguito, il conto non presentava sufficiente provvista alla data del 10/06; la copertura era invece presente per i mesi successivi di luglio, agosto e settembre 2020, nei quali non sono stati tuttavia effettuati addebiti per l’importo di € 16,06, corrispondente al premio. Si evince, inoltre, che nel riscontro fornito in data 22.01.2021 dalla Compagnia assicurativa, questa individua la rata insoluta in quella del 9/6/2020 (per l’assenza di provvista, come sopra evidenziato) ed inoltre afferma di aver inviato un SMS di sollecito e una lettera che informava della sospensione della polizza, comunicazioni che il ricorrente sostiene di non avere ricevuto. Si sottolinea, altresì, che non sono presenti agli atti evidenze relative alla denuncia di sinistro, che il cliente dichiara di aver effettuato telefonicamente (non viene indicata la data ma solo il n. di riferimento: “2020.09PCA.244637”), né alcuna prova in ordine al lamentato danno conseguente all’assunto sinistro. Stante l’assenza di qualunque evidenza documentale idonea a supportare l’affermazione circa la responsabilità dell’intermediario in ordine alla sospensione della polizza assicurativa ed al conseguente mancato rimborso del danno derivante dal dichiarato sinistro, danno peraltro a sua volta indimostrato, la domanda deve essere respinta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Collegio non accoglie il ricorso.
IL PRESIDENTE
firma 1