PROTOCOLLO DI INTENTI TRA
PROTOCOLLO DI INTENTI TRA
IL CRS4 CENTRO DI RICERCA, SVILUPPO E STUDI SUPERIORI IN SARDEGNA CON SEDE IN XXX. XXXXXXX XXXXX, XXXXXXXX 000000 XXXX (XX), P.IVA 01983460922, CON AMMINISTRATORE UNICO PROTEMPORE IL PROF. XXX. XXXXXXX XXX
e
OPIFICIO INNOVA CON SEDE IN CAGLIARI, VIA SAN XXXXXXXXX 7, PART. IVA 03899040921 , CON LEGALE RAPPRESENTANTE IL XXXX. XXXXXXXX XXXXXXXXX
PREMESSO
− Che il CRS4 è un centro di ricerca interdisciplinare costituito dalla Regione Autonoma della Sardegna nel 1990 il cui socio unico è l'Agenzia Regionale Sardegna Ricerche. Il Centro promuove lo studio, lo sviluppo e l'applicazione di soluzioni innovative a problemi provenienti da ambienti naturali, sociali e industriali. Tali sviluppi e soluzioni si basano sulla Scienza e Tecnologia dell'Informazione e sul Calcolo Digitale ad alte prestazioni.
− Che Opificio Innova srl, lavora alla crescita di un ecosistema innovativo per le imprese della Sardegna, attraverso l’erogazione di servizi alle imprese, enti pubblici, enti privati e persone sui temi dell’innovazione, dello sviluppo locale, del capitale umano, della trasformazione digitale e scientifica, della rigenerazione urbana e dell’imprenditorialità. Nello spazio della Manifattura Tabacchi, Opificio Innova idea ed implementa progetti di test e dimostrazione tecnologica per i settori industriali e dell’arte e della cultura nonché promuove un ventaglio di servizi per la trasformazione digitale e l’aggiornamento delle competenze.
− Che è interesse delle parti sviluppare progettualità integrate su differenti tematiche afferenti all’innovazione in senso lato anche con partnership allargate
ART. 1 - OGGETTO
Le parti di cui sopra intendono, mediante la sottoscrizione del presente protocollo, attivare una collaborazione finalizzata alla realizzazione di progetti comuni relativi alle seguenti specifiche tematiche:
• Innovazione digitale e tecnologica;
• Internazionalizzazione;
• Open innovation;
• Digital transformation.
ART. 2 - CONTENUTI DELLA COLLABORAZIONE
La collaborazione fra le parti avrà i seguenti contenuti:
− Individuazione di progettualità comuni;
− ricerca di linee di finanziamento a valere su fondi regionali, nazionali e comunitari. Si intendono compresi anche i fondi strutturali (POR FESR, POR FSE, POR FEASR, POR FEAMP);
− Stesura ed elaborazione di proposte progettuali comuni;
− Costruzione di partnership e reti di relazioni comuni;
− Realizzazione di progetti comuni.
ART. 3 - MODALITA’ DELLA COLLABORAZIONE
Al fine di consentire la corretta e proficua esecuzione dell’obiettivo del presente accordo:
- Su ciascun progetto su cui si intenderà procedere sarà redatto una specifica scheda per regolare la collaborazione tra le parti per la progettazione, promozione e realizzazione, inclusa la ricerca di finanziamenti, in cui saranno specificati le modalità di lavoro, i ruoli, i compiti e gli oneri di ciascuna parte, con specifica clausola di riservatezza;
- Saranno organizzate riunioni periodiche fra le parti finalizzate a monitorare la collaborazione e tarare le linee di intervento, le attività, gli obiettivi e i risultati attesi delle attività in corso e aggiornare quelle future;
- A ogni attività congiunta andata a buon fine, e al presente accordo, sarà concordata la realizzazione di azioni di visibilità funzionali a entrambi le parti attraverso media relations e, nel caso sia convenuto tra le parti, con azioni mirate di comunicazione integrata.
Resta espressamente inteso che le attività verranno in ogni caso svolte nel rispetto della Comunicazione della Commissione Europea 2014/C 198/01 “Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione”.
ART. 4 - UTILIZZAZIONE DEI RISULTATI DI STUDI E RICERCHE
Tutti i dati, di qualsiasi forma e natura, che siano di proprietà di una delle Parti precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente Protocollo oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà di quella Parte.
Tutti i diritti di proprietà intellettuale, incluso il know how, che siano di proprietà, o che siano stati dati in licenza d’uso ad una delle Parti, precedentemente al rapporto di collaborazione disciplinato dal presente
Protocollo oppure a seguito di questo, sono e rimarranno di esclusiva proprietà della Parte che li ha sviluppati e/o ottenuto licenza d’uso.
I risultati delle attività che ciascuna delle parti realizzerà in esecuzione del presente accordo resteranno di proprietà esclusiva della Parte che li ha realizzati e, pertanto, potranno essere dalla stessa liberamente utilizzati, pubblicizzati e sfruttati economicamente.
Eventuali diritti di proprietà industriale ed intellettuale, nonché i diritti di accesso e sfruttamento relativi ai risultati, anche brevettabili, sviluppati in comune tra le Parti saranno di proprietà congiunta, secondo quote stabilite in base all’apporto fornito, da quantificarsi con apposito accordo contenente la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà. Nel caso in cui non sia possibile misurare i contributi intellettuali, o nel caso di mancato accordo tra le Parti interessate, le quote si presumono uguali.
Il CRS4 avrà diritto di pubblicare i risultati stessi nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte, fermo restando che le eventuali pubblicazioni saranno subordinate all’espletamento di tutte le procedure atte alla protezione brevettuale dei risultati, ove brevettabili.
Resta espressamente inteso che i risultati della collaborazione che non generano diritti di proprietà intellettuale possono avere larga diffusione.
ART. 5 - COPERTURA ASSICURATIVA
Le Parti garantiscono la copertura assicurativa contro gli infortuni e per responsabilità civile verso terzi del proprio personale impegnato nelle attività oggetto del presente Protocollo.
ART. 6 - DURATA, PROCEDURA DI RINNOVO E FACOLTÀ DI RECESSO
Il presente Protocollo ha durata di tre anni, a decorrere dalla data di stipula, e potrà essere rinnovata sulla base di un accordo scritto.
Le Parti potranno recedere dal presente Protocollo con comunicazione mediante posta elettronica certificata o con raccomandata con avviso di ricevimento da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 6 mesi. Resta inteso che la cessazione per qualsiasi causa del presente Protocollo o l’eventuale esercizio del diritto di recesso non produrrà effetti su eventuali rapporti attuativi in essere al momento dello stesso, che resteranno regolati dai relativi atti.
ART. 7 - RISERVATEZZA
Le Parti assicurano la piena riservatezza delle informazioni, dei dati e della documentazione scambiati nello svolgimento delle attività in oggetto e assicurano, inoltre, che gli stessi verranno impiegati ed utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalità del presente Protocollo. Il presente obbligo di riservatezza resterà in vigore anche successivamente alla cessazione del presente Protocollo, e sino a quando tali informazioni, dati o documenti diventino di pubblico dominio.
Resta pertanto espressamente inteso che le informazioni, i dati, i risultati, in qualsiasi forma o supporto siano resi, che le Parti si scambino durante l'esecuzione del presente Protocollo saranno da ritenersi riservati e non divulgabili a terzi per alcun motivo, salvo espresso consenso dell’altra parte, per obbligo di legge o per provvedimento dell’autorità amministrativa o giudiziaria.
Il presente impegno di riservatezza si estende a tutti i dipendenti, ausiliari e/o collaboratori delle Parti e a qualunque altro soggetto dalle stesse incaricato che necessiti di conoscere una o più delle Informazioni Confidenziali per l’esecuzione del presente Protocollo. A tale riguardo, ciascuna Parte garantisce all'altra il rispetto da parte di tali soggetti dell'impegno di riservatezza di cui al presente articolo.
Ai fini del presente articolo, per Informazioni Confidenziali si intendono:
(a) tutte le informazioni - inclusi atti, documenti, notizie, contratti, proposte contrattuali e dati di qualsiasi natura - relative alle Parti, al loro gruppo societario di appartenenza che vengano comunicate ad una Parte, verbalmente o per iscritto, da soci, amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti dell'altra nell’ambito dell'esecuzione del presente Protocollo, ovvero acquisite da una Parte a seguito di visite presso gli uffici o stabilimenti dell'altra;
(b) la corrispondenza, le analisi, le valutazioni, gli elaborati, e altri documenti, di qualsiasi natura, preparati da una delle Parti o dai suoi amministratori, dipendenti, intermediari o consulenti, che contengano le (o derivino dalle) informazioni di cui al paragrafo (a) precedente;
(c) tutte le informazioni tecniche e commerciali ed il know-how forniti da ciascuna di esse (o da terzi per conto di una singola Parte) durante l'esecuzione del presente Protocollo, ivi compresi, solo a titolo esemplificativo, il Progetto, i dati, le formule, i progetti, le strategie, le invenzioni (anche in fase di studio), e quant'altro comunicato in forza dell'esecuzione del presente Protocollo o in dipendenza di questa.
Le Parti si impegnano, inoltre, a porre in essere ogni attività e/o azione volta ad impedire che dette informazioni possano in qualche modo essere acquisite dai terzi, riconoscendo la piena proprietà ed esclusiva disponibilità della parte che le rilascerà, anche per quanto attiene a tutti i profili di proprietà intellettuale ad esse relativi.
ART. 9 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Le Parti si impegnano a trattare i dati personali nel rispetto delle disposizioni previste dal Regolamento 2016/679/UE (Regolamento generale sulla protezione dei dati - GDPR) e dal D.Lgs. 196/2003, così come modificato dal D.Lgs 101/2018, in relazione alla diversa natura dei dati trattati.
Resta espressamente inteso che tutti i dati personali di cui le parti verranno in possesso saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Protocollo e che, esclusivamente per le medesime finalità, gli stessi potranno essere comunicati a soggetti terzi.
ART. 10 - OBBLIGO DI OSSERVANZA DEL MODELLO ORGANIZZATIVO DI GESTIONE E CONTROLLO E DEL CODICE ETICO
Opificio Innova, dichiarando di conoscere e di accettare il Modello Organizzativo di Gestione e Controllo nonché il Codice Etico del CRS4, predisposti in attuazione del decreto legislativo n. 231 del 2001 e s.m.i. e pubblicati sul sito internet xxx.xxx0.xx, si obbliga a rispettare i contenuti e le prescrizioni previsti in tali documenti.
La violazione anche di una sola delle disposizioni contenute nel Modello Organizzativo di Gestione e Controllo e nel Codice Etico, darà la facoltà al CRS4 di risolvere di diritto e con effetto immediato il contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile, fatta salva l’eventuale richiesta di risarcimento dei danni conseguenti alla risoluzione contrattuale.
ART. 11 - DISPOSIZIONI FINALI
È espressamente convenuto tra le Parti che i termini e le condizioni del presente Protocollo potranno essere modificati solo previo accordo sottoscritto da entrambe le Parti.
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti relativamente al presente contratto, le stesse indicano quale foro esclusivo competente a giudicare il foro di Cagliari
Cagliari, 4 novembre 2020
FirmatoDodtitg. RitaaimlmonednotSechdiaavone
XXXXXXXX
XXXXXXXXX
Data e ora della firma:
04/11/2020 14:37:16
Per il CRS4 Per Opificio Innova
Prof. Xxx. Xxxxxxx Xxx
Descrizione: 09/07/2020
Firmato digitalmente da: XXX XXXXXXX Xxxxx: Amministratore Unico
Organizzazione: CRS4 srl Uninominale Data: 04/11/2020 13:51:42