Contract
CONVENZIONE PER UN'ATTIVITA' DI RICERCA NELL’AMBITO DEL PROGETTO DAL TITOLO: “SUPPORTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER LA GARA AD EVIDENZA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DELL’IMMOBILE DENOMINATO “CASCINA VECCHIA”
TRA
IL DIPARTIMENTO DI MANAGEMENT DELL'UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI TORINO (di seguito chiamato DIPARTIMENTO), con sede legale in Torino, X.xx Unione Sovietica 000 xxx 00000, C.F.: 80088230018, P.I.: 02099550010
rappresentato da:
a) Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx – Direttrice del Dipartimento, nata a (omissis) il (omissis), nominata con D.R. 3811 del 26/09/2018 e autorizzata alla stipula della presente convenzione a seguito di approvazione con delibera del Consiglio di Dipartimento di Management, n. 2020/II/A/8.05 del 21 febbario 2020; individuata ai sensi dell’art. 66 – comma 2 del “Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità”, emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del 26/09/2017;
b) Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx - Direttrice della Direzione Ricerca e Terza missione, nata a (omissis) il (omissis), per quanto di competenza e per quanto previsto dagli artt. 29 comma 1 e 66 comma 1 del Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità emanato con Decreto Rettorale n. 3106 del
26/09/2017 che dispone in ordine alla capacità negoziale e alla stipulazione del contratto;
entrambi domiciliati, ai fini del presente atto, presso la sede del Dipartimento di Dipartimento di Management, Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx 000 xxx, 00000 Xxxxxx
E
Il Comune di Cuneo (di seguito chiamato COMUNE), con sede legale in Cuneo, via Roma n. 28 P.IVA 00480530047/C.F. rappresentata dal Dirigente del Settore Cultura, Attività Istituzionali Interne e Pari Opportunità dr. Xxxxxxx Xxxxx, domiciliato per la carica presso la sede della Società; qui di seguito denominate singolarmente anche “Parte” e congiuntamente anche “Parti”.
PREMESSO CHE
- il Dipartimento di Management, attraverso la propria Sede decentrata di Cuneo (Via A. Ferraris di Celle n. 2) svolge attività di studio e di ricerca nel campo del Business Management;
- secondo l’art. 66 del DPR 11.7.1980 n. 382, le Università, purché non vi osti lo svolgimento della loro funzione scientifica e didattica, possono eseguire attività di ricerca e consulenza mediante contratti e convenzioni con enti pubblici e privati.
- Il Dipartimento, attraverso la propria Sede decentrata di Cuneo (Via A. Ferraris di Celle n. 2) e il Comune di Cuneo intendono instaurare una collaborazione al fine di svolgere
attività di ricerca nel campo definito dall’oggetto della presente Convenzione;
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
Art. 1 – Oggetto
Il Dipartimento, attraverso la propria Sede decentrata di Cuneo (Via A. Ferraris di Celle n. 2), e per esso la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx in qualità di Responsabile Scientifico, si impegna a fornire un’attività di supporto alla redazione dei documenti necessari per la gara ad evidenza pubblica per la concessione in gestone dell’immobile denominato “Cascina Vecchia”, a favore del Comune di Cuneo per il progetto denominato “Cascina Vecchia” ai sensi del “Regolamento fondi commesse esterne 2015” D.R. 4046/2015, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università, in vigore dal 1° gennaio 2016. Il Dipartimento, attraverso la propria Sede decentrata di Cuneo (Via A. Ferraris di Celle n. 2), apporta al progetto competenze specifiche relative a:
calcolo del valore stimato della concessione, durata della concessione, valutazione dei rischi ed equilibrio economico- finanziario, quadro economico dell’investimento, proposta di specifici requisiti tecnici e funzionali.
Modifiche al contenuto della presente convenzione potranno essere introdotte nel corso della convenzione, previo accordo tra i responsabili scientifici. L’attività avverrà senza alcun vincolo di subordinazione con l’Ente.
Art. 2 - Strutture, attrezzature e risorse messe a disposizione della ricerca
Per l’attività oggetto della presente convenzione L’Ente e il Dipartimento, attraverso la propria Sede decentrata di Cuneo (Via A. Ferraris di Celle n. 2), metteranno a disposizione, nelle rispettive sedi, i propri locali, le attrezzature e il materiale scientifico, nei limiti della loro disponibilità, per l’espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione.
Art. 3 - Regime dei risultati della ricerca, pubblicazioni, diritti di proprietà intellettuale
Le Parti si impegnano a inserire nelle eventuali pubblicazioni nate dalla collaborazione tra le due Parti, informazioni adeguate relative alla collaborazione medesima, e di attenersi alle politiche di authorship riconosciute a livello internazionale.
Qualora una delle Parti si faccia promotore di e/o partecipi a esposizioni e congressi, convegni, seminari e simili manifestazioni, nel corso delle quali intenda esporre e far uso, sempre e soltanto a scopi scientifici, dei risultati della presente convenzione, sarà tenuto a informare preventivamente l'altra Parte e comunque a citare la convenzione nel cui ambito è stata svolta la ricerca.
Nel caso in cui i risultati dell’attività di ricerca svolta, nell’ambito della presente convenzione, siano brevettabili, ne seguirà che ogni risultato sarà di titolarità della Parte (Ente o Università degli Studi di Torino), cui afferiscono gli inventori che l’avranno
generato. Nel caso in cui gli inventori afferiscano ad entrambe le Parti, si procederà ad un accordo di contitolarità per il deposito brevettuale congiunto, con quote corrispondenti all’apporto inventivo degli inventori dei due Enti.
In tutti i casi sopra esposti viene sempre garantito il diritto dell’autore/inventore ad essere riconosciuto come tale in tutti gli atti concernenti il deposito, la registrazione, la brevettazione o ogni altra forma di tutela di privativa industriale.
Art. 4 - Confidenzialità.
Le parti si impegnano a non utilizzare, né in tutto né in parte, le informazioni riservate, di cui verranno a conoscenza, per fini diversi da quanto costituisce oggetto dell’attività di consulenza derivante dal presente accordo; si impegnano inoltre a non divulgare e/o comunicare a terzi, né in tutto né in parte, né in forma scritta né orale o grafica o su supporto magnetico o in qualsiasi altra forma, le suddette informazioni riservate senza il preventivo ed espresso consenso dell’altra parte."
Art. 5 - Responsabili della convenzione
Il Dipartimento indica come proprio referente e responsabile scientifico della presente Convenzione la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx e l’Ente indica come responsabile della presente Convenzione il Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx. Fa parte del gruppo di lavoro del Dipartimento, attraverso la propria Sede decentrata di Cuneo (Via A. Ferraris di Celle n. 2), il Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx, la Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx e la Prof.ssa Xxxxxx Xxxxxxxx.
L’eventuale sostituzione dei responsabili della collaborazione di una delle parti, dovrà essere comunicata ed approvata dall’altra parte.
Art. 6 - Durata della convenzione
La presente convenzione entra in vigore dalla data della sua stipula con firma delle Parti e avrà termine al momento della restituzione al Comune dei documenti ed elementi necessari per la gara ad evidenza pubblica per la concessione in gestone dell’immobile denominato “Cascina Vecchia” e comunque non oltre il 30 aprile 2020.
Art. 7 – Corrispettivo
A fronte del completamento delle attività di cui all'art. 1, il Comune di Cuneo si impegna a corrispondere al Dipartimento un compenso di 10.000,00 €+ IVA. La somma dovuta sarà liquidata previa emissione di regolare fattura da parte del Dipartimento. I versamenti potranno essere effettuati sul c/c del Dipartimento di Management (IBAN “omissis”). Le somme erogate dall'Ente per l'attività oggetto della presente convenzione saranno ripartite secondo quanto previsto dal “Regolamento fondi commesse esterne 2015”, approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Torino il 1 gennaio 2016.
Art. 8 – Loghi
Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei loghi e dei segni distintivi eventualmente utilizzati in esecuzione della presente
Convenzione, di cui siano rispettivamente proprietari o licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa in alcun modo essere inteso come licenza di logo o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni distintivi medesimi.
Art. 9 - Oneri connessi all’attuazione della convenzione Ciascuna delle Parti si farà carico degli oneri derivanti dalle attività per le sue proprie competenze.
Articolo 10 - Copertura assicurativa e tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Ogni qualvolta le esigenze della ricerca lo richiedano, a giudizio dei/delle responsabili scientifici/che e con le modalità e i tempi dagli stessi definiti, potrà realizzarsi lo scambio tra il personale di ricerca del Dipartimento e dell’Ente. Ciascuna parte garantirà idonea copertura assicurativa nei confronti del proprio Personale che, in virtù della presente convenzione, venga chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte. Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle strutture in cui si trova ad operare. Le Parti e per esse i/le responsabili Scientifici/che hanno l’obbligo di assicurare il rispetto delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai conseguenti Regolamenti applicativi. Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in tema di salute e sicurezza sul luogo di
lavoro.
Art. 11 - Facoltà di recesso
Le Parti hanno la facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere esercitato, con un preavviso di almeno tre mesi, mediante comunicazione scritta da inviare a cura della parte interessata tramite raccomandata al Direttore del Dipartimento o al legale rappresentante dell’Emte , o tramite PEC:
Dipartimento: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxx.xx; Ente: xxxxxxxxxx.xxxxxx.xxxxx@xxxxxxxxx.xx;
Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per l’avvenire non potendo incidere sulla parte di convenzione già eseguita.
Art.12 - Trattamento dei dati personali
Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell’ambito delle proprie organizzazioni, tutte le norme vigenti, sia primarie che secondarie, rilevanti per la corretta gestione del trattamento, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito “GDPR”).
Le Parti si danno reciprocamente atto, inoltre, che i dati personali forniti, anche verbalmente, per l’attività precontrattuale o comunque raccolti anche in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della presente Convenzione, verranno trattati esclusivamente per le finalità strettamente connesse al
presente accordo ovvero allo svolgimento dell’attività di ricerca e sviluppo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali.
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati personali contro i rischi di distruzione, perdita anche accidentale, accesso o modifica non autorizzata dei dati ovvero di trattamento non consentito o non conforme alle finalità di cui al presente accordo.
Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare nel caso in cui una di esse risulti destinataria di istanze per l’esercizio dei diritti degli interessati previsti all’art. 12 e ss. del GDPR ovvero di richieste delle autorità di controllo che riguardino ambiti di trattamento di competenza dell’altra Parte.
Il titolare del trattamento dei dati personali per il Dipartimento di Management è l’Università degli Studi di Torino, con sede in xxx Xxxxx 0, 00000 Xxxxxx. Il legale rappresentante è il Rettore dell’Università di Torino. Il Responsabile della protezione dei dati personali – RPD, nella versione anglosassone Data Protection Officer – DPO, può essere contattato al seguente indirizzo email:
Il titolare del trattamento dei dati per l’Ente è l’Ente stesso, in persona del suo legale rappresentante. I dati di contatto del titolare sono i seguenti: xxx@xxxxxx.xxxxx.xx.
Art. 13 - Controversie
Le Parti concordano di definire amichevolmente qualsiasi vertenza che possa nascere dalla interpretazione o esecuzione della presente Convenzione. Nei casi in cui non sia possibile raggiungere in questo modo l’accordo, le parti indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro competente per qualunque controversia inerente la validità, l’interpretazione, l’esecuzione o la risoluzione della presente convenzione.
Art. 14 – Registrazione, spese di bollo, firma
L’art. 32, c. 14 del d.lgs. 50/2016 ha previsto, a pena di nullità, la formalizzazione di contratti pubblici, compresa la presente scrittura privata, in modalità elettronica, ossia mediante sottoscrizione con firma digitale.
Il presente contratto è registrato in caso d'uso e a tassa fissa ai sensi degli artt. 5 e 39 del D.P.R. 131 del 6.4.1986. L’imposta di bollo è dovuta sin dall’origine ed è a carico del Dipartimento di Management dell’Università degli Studi di Torino.
L’Università degli Studi di Torino sulla base dell’autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate ufficio di Torino del 4/07/1996 prot. 93050/96 (rif.art.75) assolve l’imposta di bollo in modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre 1972).
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO
Dipartimento di Management La Direttrice
Prof.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxx (x.xx digitalmente)
Direzione Ricerca e Terza Missione La Direttrice
Dott.ssa Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (x.xx digitalmente)
COMUNE DI CUNEO
Settore Cultura, Attività Istituzionali Intene e Pari Opportuità Il Dirigente
Xxxx. Xxxxx Xxxxxxx (x.xx digitalmente)