Condizioni contrattuali generali di locazione
Condizioni contrattuali generali di locazione
per macchine edili ed attrezzature per il lavoro aereo “Noleggio a Caldo”
1. Informazioni di carattere generale.
1.1 Tutti i contratti di noleggio a caldo (per tale intendendosi la messa a disposizione di macchine per l’edilizia ed attrezzature per il lavoro aereo, complete del combustibile e del personale specializzato adibito al funzionamento delle macchine stesse) con Xxxxxxxxxxxx – Lavori e Xxxxxxx s.r.l. sono regolati dalle disposizioni che seguono che sostituiscono e abrogano ogni precedente accordo Deroghe a tali condizioni sono valide solamente se pattuite per iscritto.
2. Oggetto della locazione.
2.1 La società Michelangelo – Lavori e Noleggi s.r.l., (di seguito denominata anche “Locatore”) concede in locazione, con operatore, al Cliente (di seguito denominato anche “Locatario”) le attrezzature, i macchinari e/o i veicoli che saranno meglio specificati nella parte descrittiva dei singoli contratti.
2.2 Il bene oggetto della locazione, in ogni sua componente e accessorio, è di proprietà esclusiva del Locatore, salvi eventuali contratti di leasing cui il Cliente resta comunque estraneo.
2.3 Il Locatario non è autorizzato a concedere a terzi diritti sull’oggetto della locazione od a cedere a terzi diritti risultanti dal presente contratto; in particolare sono vietate la sublocazione e la cessione del contratto a qualsiasi titolo.
2.4 L’oggetto della locazione non può essere portato all’estero senza il consenso scritto del locatore. La violazione di questa disposizione comporta grave inadempimento e l’addebito di una penale convenzionale pari al costo giornaliero del noleggio per ogni giorno o frazione di giorno in cui il mezzo resterà da qual momento nella disponibilità del locatario, salvo il maggiore ed ulteriore danno.
3. Perfezionamento del contratto.
3.1 Il presente contratto si intende perfezionato anche a distanza (tramite telefax od e-mail o PEC). Il ricevimento da parte del Cliente delle condizioni contrattuali generali di locazione in assenza di eccezioni e la sottoscrizione del contratto e/o del foglio d’ordine (denominato anche offerta di noleggio) determina la piena conoscenza e accettazione da parte del Cliente di tutte le clausole ivi contenute.
3.2 In caso di anticipata cessazione del noleggio per volontà del Cliente, non comunicata entro le ore 12 del giorno antecedente a quello della comunicazione di termine dei lavori, sarà comunque dovuto il costo del noleggio per l’intero giorno in questione e per quello successivo.
4. Esecuzione del contratto.
4.1 L’esecuzione del presente contratto ha inizio nel momento in cui il bene o i beni oggetto della locazione lasciano la sede del Locatore e termina nel momento in cui gli stessi ritornano nella disponibilità del Locatore presso la sua sede.
4.2 Il mancato o ritardato rilascio di autorizzazione amministrativa connessa all’esecuzione di un noleggio, a qualsiasi causa imputabile, in nessun caso potrà far sorgere un diritto risarcitorio nei confronti del Locatore.
4.3 In ogni caso in cui il Locatore, ai fini dell’esecuzione del noleggio, abbia richiesto all’Autorità Amministrativa i relativi permessi (es. nulla osta occupazione suolo pubblico, ordinanza per provvedimenti di traffico, etc.), il Locatario, anche qualora abbia disdetto tempestivamente il servizio ai sensi dell’art. 3 che precede, sarà comunque obbligato a rimborsare tutte le somme addebitate al Locatore per il servizio.
4.4 La mancata consegna di mezzi già confermati, dovuta a forza maggiore, guasto meccanico, malattia dell’operatore o per qualsiasi altra causa non imputabile al Locatore non potrà comportare alcun diritto di risarcimento in favore del Locatario, salvo il caso di dolo del Locatore. Anche in caso di responsabilità del Locatore, il risarcimento o l’indennizzo addebitatogli non potrà mai esuberare i limiti del prezzo del noleggio, e la responsabilità di questi dovrà essere accertata in base a sentenza non impugnabile. Si esclude qualsivoglia responsabilità ogni qualvolta il Locatore, una volta venuto a conoscenza dell’impossibilità di adempiere, abbia avvertito il Cliente entro un termine ragionevole, con qualsiasi mezzo a sua disposizione.
4.5 In caso di guasto meccanico successivo alla consegna del bene, il Locatore si impegna a sostituire il mezzo nei limiti della propria disponibilità. Nessuna ulteriore richiesta o pretesa, ivi incluse quelle di natura risarcitoria, potrà essere avanzata in tal caso dal Locatario, che espressamente vi rinuncia.
5. Canone di locazione.
5.1 Il canone di locazione è determinato dal Locatore in relazione al tipo di macchinario oggetto di noleggio ed alla tipologia del servizio richiesto dal Cliente.
6. Montaggio e smontaggio.
6.1 Il Locatore si assume l’onere di compiere le operazioni di montaggio e smontaggio dell’oggetto della locazione soltanto se espressamente concordato. Di regola, invece, il Locatore mette a disposizione del Cliente, su richiesta di questi, personale specializzato, dietro corrispettivo e relativa fatturazione del tempo di viaggio, di lavoro e di attesa, delle spese di viaggio e di alloggio (anche per le domeniche e i giorni festivi durante il periodo di montaggio), conformemente alle tariffe del Locatore di volta in volta valide.
6.1.2. Nel caso in cui gli addetti al montaggio non dovessero essere in grado di iniziare o di proseguire un lavoro per motivi agli stessi ed al Locatore non imputabili, faranno carico al Cliente tutte le spese non preventivate e risultanti da questa situazione. Ciò anche nel caso in cui per i relativi lavori di montaggio e di smontaggio sia stata pattuita una somma forfettaria.
7. Obblighi e responsabilità del Locatore. Limitazioni.
7.1 L’attrezzatura e/o il veicolo oggetto della locazione è messa a disposizione del Cliente (o persona dallo stesso espressamente incaricata) dal Locatore in buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza, munito dei documenti obbligatori per la circolazione stradale e l’impiego e rispondente ai requisiti di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.
7.1.2 Il Locatore si obbliga a garantire il pacifico godimento della cosa locata, eseguendo durante la locazione tutte le riparazioni necessarie per mantenere il mezzo locato in buono stato, tranne le riparazioni di piccola manutenzione che sono a cura e carico del Cliente.
7.1.3 Il Locatore non è responsabile per i vizi occulti della cosa locata e/o dei relativi accessori.
7.1.4. Il Locatore non è responsabile dei danni dipendenti dall’inidoneità della cosa locata qualora questa sia dipendente da omesse e/o inesatte informazioni date dal Cliente circa, esemplificativamente: tipo di impiego, dimensione degli accessi, carichi da movimentare, spazi di manovra e luoghi di impiego delle attrezzature e/o dei veicoli.
7.1.5 Il Locatore risponde esclusivamente dei danni derivanti dalla responsabilità propria e/o dei propri addetti nell’utilizzo del bene locato. Qualora il Locatore dovesse essere chiamato da terzi a rispondere della garanzia prestata per un sinistro e vi sia responsabilità solidale nei confronti dei terzi di Xxxxxxxx e Xxxxxxxxx, il primo può agire anche preventivamente in regresso nei confronti del Cliente per l’intero importo quando il sinistro sia stato causato da opera e colpa di questi.
8. Obblighi del Cliente.
8.1 Il Cliente è tenuto a controllare preventivamente l’oggetto della locazione all’atto dell’inizio della prestazione da parte del Locatore, segnalando immediatamente a quest’ultimo, per iscritto, gli eventuali vizi e/o difetti constatati. Eventuali lamentele che siano avanzate in un momento successivo saranno validamente opposte unicamente se i difetti non erano riconoscibili al momento della messa a disposizione del bene con l’operatore, nonostante un esame accurato ed a condizione che il Cliente denunci il vizio per iscritto con mezzo che garantisca la data certa di ricezione entro 3 (tre) giorni dalla scoperta.
8.1.2 I vizi non occulti non segnalati al momento della messa a disposizione del bene, ma constatati al termine della prestazione, saranno considerati a tutti gli effetti imputabili al Cliente e questi sarà tenuto a risarcire conseguentemente il Locatore.
8.1.3 Eventuali contestazioni relative all’oggetto della locazione non aventi per conseguenza necessaria l’interruzione dell’utilizzo della cosa locata non esonerano il Cliente dall’obbligo del pagamento del canone di locazione, né di ogni altra somma dovuta, entro le scadenze prestabilite.
8.2 Riparazioni. Le riparazioni che si rendessero necessarie per tutta la durata della locazione (esclusa la piccola manutenzione) devono essere eseguite dal Locatore a cui il Cliente dovrà segnalare immediatamente la necessità d’intervento.
8.3 Spese. I materiali di consumo, in caso di noleggio a lungo termine, sono a carico del Locatario.
8.4 Pagamenti e risarcimenti. Il Cliente si obbliga a provvedere ai seguenti pagamenti e/o risarcimenti:
- corrispettivo della locazione così come determinato al punto 5);
- spese variabili per carburante, lubrificanti, pedaggi autostradali, sanzioni amministrative per infrazioni commesse dal Cliente al Codice della Strada e/o ai Regolamenti Comunali, Provinciali e Regionali;
- quando richiesta, una somma a titolo di cauzione avente valore proporzionale alla cosa locata ed alla durata della locazione, determinata unilateralmente dal Locatore, che verrà restituita al termine della locazione in caso di regolare consegna della cosa locata e non potrà mai essere imputata in conto corrispettivo di noleggio. Il deposito cauzionale deve essere ricostituito entro e non oltre il termine di 3 (tre) giorni in caso di suo utilizzo a copertura di qualsiasi evento. Il Locatore concede al Cliente la facoltà di provvedere alla garanzia cauzionale mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, il cui testo dovrà essere concordato, in alternativa al deposito della relativa somma;
- ogni spesa che il Locatore dovesse sostenere per il recupero delle somme a lui dovute dal Cliente, incluse le spese legali anche della fase stragiudiziale e gli interessi moratori nella misura di cui all’art. 5, D. Lgs. 231/2002;
- il risarcimento dei danni tutti subiti dal Locatore in seguito a furto, incendio o comunque perimento o danneggiamento della cosa locata qualora il fatto sia addebitabile al Cliente a titolo di dolo o colpa, anche lieve;
- la somma giornaliera pari al costo quotidiano del noleggio qualora la cosa locata sia posta sotto sequestro dall’Autorità Giudiziaria per qualsiasi motivo o ragione;
8.5 Impedimenti temporanei. Qualora si verifichino impedimenti temporanei all’utilizzo della cosa locata ed essi dipendano da causa non imputabile al Locatore, il Cliente è comunque tenuto alla corresponsione del prezzo del noleggio pattuito, salvo diverso patto scritto. Se l’impedimento temporaneo è dovuto a fatto del Locatore, dei suoi dipendenti o preposti, il Cliente non è tenuto a corrispondere il canone di locazione per tutta la durata dell’impedimento, ma il Locatore non risponde, comunque, di eventuali danni di qualsiasi natura (a mero titolo esemplificativo danni per fermo cantiere, mancata produzione o simili).
9. Assicurazione.
9.1 La cosa locata è coperta dalle seguenti polizze assicurative, stipulate dal Locatore e che il Cliente dichiara espressamente di accettare completamente:
- R.C. Auto per tutti gli autoveicoli;
- Responsabilità Civile terzi per le attrezzature.
9.2 La copertura di dette polizze assicurative ha effetto, in favore del Cliente, dal momento dall’inizio dell’esecuzione del contratto di cui all’art. 4 e fino al rientro in sede dell’oggetto della locazione.
10. Termine anticipato della locazione. Recesso. Clausola risolutiva espressa.
10.1 Disdetta. Anche in seguito alla prenotazione del mezzo per contratti di noleggio a lungo termine (superiori a 15 giorni) il Cliente può liberamente rinunciarvi dandone notizia al Locatore in forma scritta almeno 3 (tre) giorni prima della data di inizio della locazione. Analogamente, quando nei noleggi a lungo termine il Cliente ritenga di avere necessità del mezzo per una durata inferiore a quella pattuita, potrà recedere dal contratto, purché con 3 (tre) giorni di preavviso. Nel caso in cui detto termine non venga rispettato il Cliente dovrà comunque corrispondere al Locatore il corrispettivo della locazione per i giorni prenotati e non utilizzati.
10.1.1 Il Locatore può recedere liberamente dal contratto, ritirando immediatamente il bene locato, nel caso di instaurazione di procedura concorsuale nei confronti del Cliente o sua inadempienza ai propri impegni economici e finanziari verso terzi, oltre che nel caso di diniego, in qualsiasi modo motivato, delle autorizzazioni o concessioni richieste dalle Leggi vigenti ai fini dell’esercizio dell’attività cui l’utilizzo della cosa locata è strumentale.
10.1.2 L’inadempimento da parte del Cliente ad uno qualsiasi degli obblighi contrattuali, qualificato o meno come grave inadempimento, comporterà la risoluzione ipso iure del presente contratto.
11. Completezza
11.1 Le presenti condizioni di contratto integrano i singoli contratti di locazione e costituiscono il completo accordo fra Locatore e Cliente che potrà essere modificato solo in forma scritta.
12. Privacy. Informativa ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003.
12.1 Con riferimento ai rapporti contrattuali regolati dalle presenti condizioni generali di contratto, il Cliente dichiara di essere stato informato che il trattamento dei dati personali che lo riguardano, dallo stesso forniti, sarà effettuato dal Locatore sia con l’ausilio di un archivio elettronico, sia mediante supporti cartacei nel pieno rispetto dei dettami normativi vigenti. I medesimi dati saranno utilizzati e conservati per quanto strettamente necessario per l’esecuzione dei contratti stipulati col Locatore e per l’adempimento degli obblighi di legge e saranno divulgati nei limiti delle leggi vigenti al fine di poter ottemperare a quanto previsto dalla normativa. Il Cliente potrà far valere i propri diritti come espressi dagli artt. 7, 8, 9 e 10 del D. Lgs. 196/2003.
Foro competente.
Per la risoluzione di tutte le controversie che dovessero insorgere in ordine all’applicazione, esecuzione e risoluzione dei contratti stipulati in base alle presenti condizioni generali, o comunque connesse con lo stesso, le parti dichiarano che sarà esclusivamente competente il Foro di Prato.
Prato, lì (data) Il Cliente (Timbro e Firma)
Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. il Cliente dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole: 2.5 (Oggetto della Locazione); 3.1, 3.2, 3.3, (Perfezionamento del contratto); 4.2, 4.4, 4.5 (Esecuzione del contratto); 7.1.3, 7.1.5, 7.1.6, 7.2 (Obblighi del Locatore); 8.1.2, 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.2, 8.3,
8.4, 8.5, (Obblighi del Cliente); 10.1, 10.1.1, 10.1.2, (Termine anticipato della Locazione. Recesso. Clausola risolutiva espressa); 13 (Foro Competente). Prato, lì (data) Il Cliente (Timbro e Firma)