INFORMAZIONI PER LO STIPULANTE
Assicurazione per costi di annullamento
INFORMAZIONI PER LO STIPULANTE
In tutto il testo la forma maschile, utilizzata per facilitare la leggibilità, si riferisce ovviamente anche al femminile.
Ai sensi delle condizioni generali di assicurazione (CGA), assicuratore è l’EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA, di seguito chiamata ERV, con sede a Basilea.
L’inizio ed il termine del contratto di assicurazione, i rischi e le prestazioni assicurati, nonché i premi si evincono dal formulario di richiesta e dalle relative CGA. Le informa zioni in merito ai principi relativi al pagamento ed al rimborso dei premi, nonché a tutti gli altri obblighi dello stipulante sono contenute nelle CGA e nelle disposizioni di legge.
L’elaborazione dei dati serve allo svolgimento di operazioni assicurative e di tutte le operazioni accessorie ad esse correlate. I dati vengono rilevati, elaborati, conservati e cancellati secondo le disposizioni di legge e possono essere forniti a riassicuratori, uffici amministrativi, compagnie di assicurazioni e istituzioni operanti in campo assi curativo, sistemi informativi centrali delle compagnie di assicurazioni e altri interessati.
Fa fede in ogni caso il concreto contratto di assicurazione. In caso di dubbio fa fede esclusivamente la versione tedesca della CGA.
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA) E582
1 Persona assicurata
L’assicurato è il legittimo titolare dell’assicurazione Ticketino che si compone della conferma di prenotazione e delle presenti CGA.
2 Disposizioni particolari, ambito di validità, durata di validità
La protezione biglietto è valida solo se viene stipulata al momento della prenota zione. La copertura assicurativa vale in Europa, inizia a decorrere dalla preno tazione definitiva e termina con l’inizio della manifestazione (ingresso risp. con valida del biglietto).
3 Eventi assicurati
A L’ERV fornisce copertura assicurativa quando la persona non può partecipare alla manifestazione in seguito ad uno degli eventi qui di seguito elencati, a condi zione che l‘evento si sia verificato dopo la stipulazione dell‘assicurazione:
a) malattia grave imprevista, lesioni gravi, gravi complicanze della gravidanza o morte della persona assicurata o di una persona molto vicina alla persona assicurata;
b) gravidanza della persona assicurata, se la data della manifestazione è suc cessiva alla 24a settimana di gestazione oppure se la manifestazione rap presenterebbe un pericolo per il neonato;
c) grave compromissione della proprietà della persona assicurata nel suo luogo di residenza in seguito a incendio, eventi naturali, furto o allagamento che renda indispensabile la presenza della persona assicurata in loco;
d) indisponibilità o ritardo, in seguito a guasto tecnico, del mezzo di trasporto pubblico per recarsi nel luogo della manifestazione;
e) impossibilità a partecipare (inabilità alla guida) in seguito a infortunio o panne (escl. le panne dovute a benzina e chiavi) del veicolo privato utilizzato o taxi durante il viaggio diretto verso il luogo della manifestazione.
B Se una persona assicurata non è disponibile in seguito ad un evento assicurato le altre persone assicurate hanno diritto alle prestazioni solo se legate a lei da vincolo di parentela o di affinità.
C Se una persona assicurata soffre di una malattia cronica, senza che per questo la partecipazione alla manifestazione sembri in dubbio al momento in cui viene stipulata l’assicurazione, l’ERV paga i costi assicurati derivanti, se la partecipa zione alla manifestazione deve essere annullata in seguito ad una grave riacu tizzazione imprevista di tale malattia oppure se, in seguito a malattia cronica, subentra la morte.
4 Prestazioni assicurate e risarcimenti
A Determinante ai fini della valutazione del diritto alle prestazioni è l’evento che ha come conseguenza l’annullamento della partecipazione alla manifestazione. Gli eventi precedenti o successivi non vengono presi in considerazione.
B L’ERV rimborsa i costi di annullamento effettivamente sostenuti (ad eccezione delle spese d’elaborazione) se la persona assicurata non può partecipare alla manifestazione prenotata a causa dell’evento assicurato. Complessivamente questa prestazione è limitata a CHF 500.–.
5 Rinvio della manifestazione da parte dell’organizzatore
A L’ERV rimborsa i costi ai sensi del punto 4 B qualora una manifestazione venga rinviata o venga spostato il luogo in cui si tiene un evento e il biglietto d’ingresso è valido per la nuova data o il luogo diverso e la persona assicurata non può prendere parte all’evento assicurato a causa dello spostamento.
B A completamento degli eventi assicurati di cui al punto 3 per il punto 5 valgono i seguenti eventi assicurati qualora questi non fossero già noti al momento della comunicazione dello spostamento:
• citazione ufficiale a presentarsi in giudizio quale testimone o giurato,
• obbligo di servizio militare o civile,
• vacanze già prenotate,
• motivi professionali,
• invito a un matrimonio.
C Al Servizio sinistri dell’ERV (vedi punto 7 A) si devono immediatamente fornire il biglietto d’ingresso originale e il messaggio ufficiale (p. es. email) di Ticketino o dell’organizzatore con la comunicazione dello spostamento.
6 Esclusioni
E escluso il pagamento di prestazioni:
a) se l’organizzatore annulla la manifestazione o avrebbe dovuto annullarla per ragioni oggettive;
b) se la malattia che ha causato l’annullamento è una complicazione o una conseguenza di un’operazione già programmata all’inizio del periodo di as sicurazione;
c) se una malattia o le conseguenze di un infortunio, di un intervento chirurgico o di un intervento medico erano già in essere al momento della prenota zione e non si sono risolte entro la data dell’inizio della manifestazione;
d) in caso di annullamento secondo le disposizioni di cui al punto 3 A a) senza indicazione medica;
e) in caso di eventi in relazione a epidemie o pandemie.
7 Incombenze in caso di sinistro
A Si consiglia di rivolgersi al Servizio sinistri dell’EUROPEA Assicurazioni Viaggi SA, casella postale, XXx0000 Xxxxxxx, tel. x00 00 000 00 00, fax x00 00 000 00 00, xxxxxxxx@xxx.xx.
B La persona assicurata deve, antecedentemente e successivamente al caso di sinistro, organizzare tutto ciò che contribuisce alla prevenzione o alla riduzione e alla risoluzione del danno.
C L’assicuratore deve ricevere innanzitutto
• la fattura della manifestazione in originale,
• il biglietto d’ingresso in originale,
• i documenti risp. gli attestati ufficiali, che attestano il verificarsi del sinistro,
• la relazione bancaria per il pagamento (indicare i codici IBAN e SWIFTBIC).
D In caso di malattia o incidente rivolgersi a un medico il più presto possibile; si deve informarlo sulla partecipazione alla manifestazione e dar seguito alle sue disposizioni. La persona assicurata ha l’obbligo di sollevare i medici che lo hanno curato dall’obbligo di riservatezza nei confronti degli assicuratori.
E In caso di violazione colposa dei doveri derivanti da un sinistro, l’assicuratore è autorizzato a ridurre il risarcimento dell’importo del quale il risarcimento stesso si sarebbe ridotto in caso di comportamento previsto dalle disposizioni.
F L’obbligo alla prestazione dell’assicuratore decade se vengono forniti delibera tamente dati falsi o vengono taciuti dei fatti o vengono omessi i doveri, qualora ciò vada a discapito dell’assicuratore.
8 Diritti nei confronti di terzi
Se la persona assicurata è stata risarcita da un terzo responsabile o dal suo assicuratore, viene meno il risarcimento in base al presente contratto. Se è stata citata l’ERV al posto del responsabile civile, la persona assicurata è tenuta a cedere all’ERV le proprie pretese derivanti dalla responsabilità civile fino all’am montare dei costi sostenuti dall’ERV.
9 Altre disposizioni
A I diritti decadono trascorsi due anni dalla data del sinistro.
B Il foro competente della persona assicurata è esclusivamente la sua residenza in Svizzera o la sede dell’ERV, Basilea.
C Le prestazioni percepite a torto dall’ERV le devono essere rimborsate entro 30 giorni unitamente a tutte le spese ad esse correlate.
D Xxxxxxx le disposizioni della Legge sul contratto d’assicurazione (LCA) ed il diritto svizzero.
EUROPEA ASSICURAZIONI VIAGGI SA
ETIG – MEMBER OF THE EUROPEAN TRAVEL INSURANCE GROUP THE LARGEST TRAVEL INSURERS ASSOCIATION IN EUROPE
E58203.18