Contratto di Assicurazione Danni
GLOBAL ASSISTANCE COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E
RIASSICURAZIONI S.p.A. - Gruppo Assicurativo Ri.Fin
Contratto di Assicurazione Danni
“GLOBAL PROTEZIONE INCENDIO”
Ed. 2/GPI
FASCICOLO INFORMATIVO
IL PRESENTE FASCICOLO INFORMATIVO CONTENENTE:
NOTA INFORMATIVA, comprensiva del Glossario
CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE
deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
AVVERTENZA: Prima della sottoscrizione leggere attentamente la Nota Informativa
Data ultimo aggiornamento 01/10/2018
Per la consultazione degli aggiornamenti del Fascicolo Informativo non derivanti da innovazioni normative si rinvia al Sito internet della Società nella sezione dedicata ai “Prodotti”.
La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’IVASS, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’IVASS.
Il Contraente/Aderente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.
A) INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE
1. Informazioni generali
a) Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. è una Società del gruppo Assicurativo Ri.Fin iscritto all’Albo dei gruppi Assicurativi presso l’IVASS al n. 014 e soggetta alla direzione e coordinamento della Capogruppo Ri.Fin s.r.l.
b) Sede Legale e Direzione Generale: Piazza Xxxx, 6 – 00000 Xxxxxx (Xxxxxx)
c) Recapito telefonico: 00-0000000 Sito internet xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx
Indirizzo di posta elettronica: xxxxxx.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx Indirizzo di posta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
d) Provvedimento di autorizzazione all’esercizio dell’attività assicurativa: Decreto Ministeriale del 02/08/1993 n° 19619 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 184 del 07/08/1993.
Numero di iscrizione all’Albo delle Imprese di assicurazione presso l’IVASS: n. 1.00111
2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’impresa
I dati di seguito indicati sono relativi all’ultimo bilancio approvato in data 12/04/2018.
Il patrimonio netto dell’Impresa ammonta al 31/12/2017 ad € 10.495.343; la parte di questo importo attribuibile al capitale sociale ammonta ad € 5.000.000 mentre quella relativa alle riserve patrimoniali ammonta ad € 5.495.343.
L’indice di solvibilità dell’Impresa, che rappresenta il rapporto tra il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e l’ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesto dalla normativa vigente, è pari a 315,33% al 31/12/2017.
B) INFORMAZIONI SUL CONTRATTO
Si informa che, in adeguamento al Provvedimento Ivass n. 7 del 16/07/2013, è disponibile sul sito istituzionale della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx, un’Area riservata attraverso la quale ciascun Contraente, e per le polizze collettive anche ciascun Aderente, può accedere alla consultazione della propria posizione assicurativa richiedendo le credenziali di accesso secondo le modalità ivi rese note.
Il contratto assicurativo consiste in una polizza collettiva, collegata ad una convenzione, che prevede singole adesioni facoltative. Ogni adesione ha una durata sempre pari a quella del Finanziamento (mutui ipotecari con piano di rientro programmato di importo fino a 500.000,00 euro), erogato dalla Banca Contraente, al quale viene abbinata, e può variare da un minimo di 2 anni fino ad un massimo di 40 anni e 30 giorni, fatto salvo quanto disciplinato all’Art. 1 - “Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni” e all’Art. 2 – “Recesso - Estinzione Anticipata del Finanziamento o Portabilità – Rinegoziazione” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
AVVERTENZA I: La copertura si rinnova annualmente con addebito della rata salvo la facoltà dell’Aderente di recedere alla fine di ogni annualità, con preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità in corso.
Per maggiori dettagli si rinvia all’Art. 2 – “Recesso - Estinzione Anticipata del Finanziamento o Portabilità – Rinegoziazione” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
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Nota Informativa - ”Global Protezione Incendio” Ed. 2/GPI
3. Coperture assicurative offerte – Limitazioni ed esclusioni
La copertura assicurativa offerta consiste nella Garanzia INCENDIO FABBRICATO, valida ed operante per tutta la durata dell’adesione, che prevede il risarcimento dei danni materiali e diretti arrecati al Fabbricato Assicurato indicato sul Modulo di Adesione, derivanti da incendio / fulmine / esplosione e scoppio / caduta aeromobili / fumi, gas, vapori / i guasti causati con lo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso / spese per demolire, sgomberare e trasportare i residuati del sinistro / onda sonica / urto di veicoli stradali / eventi atmosferici / eventi sociopolitici e atti dolosi / oneri di ricostruzione / onorari dei periti.
Le somme assicurate della Garanzia INCENDIO FABBRICATO corrispondono all’importo del Finanziamento erogato ed annualmente si riducono, in proporzione alla durata del Finanziamento stesso, e corrispondono al debito residuo effettivo.
Per maggiori approfondimenti si rimanda alle Condizioni Particolari di Assicurazione ed in particolare:
- agli Artt. 1 – “Fabbricati assicurabili”, 3 - “Oggetto dell’Assicurazione”, 4 – “Condizioni speciali (sempre operanti)”, 5 – “Primo rischio assoluto”, 7 – “Determinazione della somma assicurata”, 13 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”.
AVVERTENZA I: Il contratto prevede limitazioni ed esclusioni alle coperture assicurative che possono dar luogo alla riduzione o al mancato pagamento dell’Indennizzo. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle Condizioni Particolari di Assicurazione e più precisamente:
- agli Artt. 3 – “Oggetto dell’Assicurazione”, 4 – “Condizioni speciali (sempre operanti)”, 6 – “Esclusioni”, 7 – “Determinazione della somma assicurata”, 13 – “Valore delle cose assicurate e determinazione del danno”, 14 – “Limite massimo dell’Indennizzo”.
AVVERTENZA II: Nel contratto è prevista l’applicazione di Franchigie sull’Indennizzo previsto dalla copertura assicurativa. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’Art. 3 – “Oggetto dell’Assicurazione” delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
Esempio:
Immobile Sezione II – Importo del debito residuo al momento del sinistro pari ad € 100.000,00. Danno da Evento Atmosferico di ammontare pari a € 90.000,00 - ovvero il valore di ricostruzione a nuovo (spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate). Il danno risarcibile sarà così determinato:
Applicazione di una Franchigia pari ad € 1.000,00. Limite massimo di Indennizzo pari all’80% di € 100.000,00 (somma assicurata al momento del sinistro). L’importo relativo al danno risarcibile sarà pertanto pari ad € 79.000,00 (€ 100.000,00 * 80% =€ 80.000,00 - € 1.000,00 = € 79.000,00)
4. Dichiarazioni dell’Aderente in ordine alle circostanze del rischio - Nullità
AVVERTENZA I: Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto potrebbero comportare effetti sulla prestazione; si rinvia per le conseguenze all’Art. 7 – “Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
AVVERTENZA II: Eventuali contratti emessi in riferimento ad un Fabbricato non assicurabile o abbinati ad un Finanziamento non assicurabile debbono intendersi nulli. La Società provvederà quindi al rimborso integrale del Premio corrisposto.
5. Aggravamento e diminuzione del rischio
L’Aderente ha l’obbligo di dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento e diminuzione del rischio. Per aspetti di maggior dettaglio sulle conseguenze derivanti dalla mancata comunicazione si rinvia agli Art. 8 – “Aggravamento del Rischio” e 9 – “Diminuzione del Rischio” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale. A titolo esemplificativo nell’ambito delle coperture offerte dal contratto una circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio è il cambio di destinazione d’uso del Fabbricato Assicurato indicato nel Modulo di Adesione. Per aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’Art. 1 – “Fabbricati assicurabili” ed alle “tabelle relative all’Elenco immobili assicurabili e relativi codici di rischio” delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
6. Premi
Il Premio deve essere corrisposto dall’Aderente per l’intera durata dell’Assicurazione in rate annuali costanti.
Ove sia necessario allineare la data di scadenza dell’adesione con quella del Finanziamento, la prima rata di Premio potrà avere una durata diversa, compresa tra 6 mesi e un giorno e 18 mesi, e pertanto un importo differente rispetto alle rate di Premio successive.
L’Aderente è tenuto a versare la prima rata di Premio all’atto della sottoscrizione dell’adesione tramite bonifico Bancario, con accredito sul conto corrente dell’Intermediario, Global Assicurazioni S.p.A.
I costi a carico dell’Aderente sono, in aggiunta alle imposte di legge sui premi, i costi amministrativi, mediamente pari al 10% del Premio imponibile, nonché le provvigioni di intermediazione che, in base alle rilevazioni contabili relative all’ultimo esercizio 2017, corrispondono in media al 20% del Premio imponibile ovvero all’importo medio di € 11,83.
AVVERTENZA I: Non sono previsti sconti di Premio.
AVVERTENZA II:
in caso di estinzione anticipata totale, trasferimento o accollo del Finanziamento al quale l’adesione risulti abbinata, il contratto si estingue facendo interrompere all’Aderente i pagamenti delle rate annuali programmate. Viene inoltre rimborsato all’Aderente il Premio imponibile versato e non goduto comprensivo delle corrispondenti commissioni di intermediazione e al netto dei costi amministrativi pari al 10% della rata di Premio annuo.
Esempio: (valido per immobili di tutte le sezioni)
Mutuo del valore di € 90.000,00 su immobile sez. I - decorrenza rata 23 febbraio 2017 Premio lordo € 61,50 – estinzione anticipata 23 giugno 2017:
Premio lordo € 61,50 – imposte € 11,19 = Premio netto € 50,31
Premio netto € 50,31 x costi amministrativi 10% = € 5,03
Rimborso: € 50,31 – € 5,03 = € 45,28 / 360gg. x 240gg. (giorni non goduti) = € 30,19
In caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, la copertura assicurativa viene adeguata tramite emissione di apposita appendice contrattuale al modulo di adesione, con cui sarà data evidenza del nuovo importo di Premio (se variato rispetto al precedente), così come ricalcolato a seguito dell’estinzione anticipata parziale del Finanziamento, nonché dell’eventuale rimborso, per l’annualità in corso, del maggior premio pagato e non goduto al netto dei costi amministrativi pari al 10% della rata di premio annuo.
Esempio 1: (valido esclusivamente per immobili della sez. I)
Mutuo di € 120.000 su immobile sez. I, durata 10 anni - decorrenza rata 23/02/2017, premio lordo € 77,00 – estinzione anticipata parziale in data 23/06/2022 - debito residuo alla data € 50.000 – estinzione di quota pari ad € 20.000 = quota capitale residua € 30.000.
• Nuovo premio annuale calcolato sul capitale residuo di € 30.000: € 61,50
• Il rimborso del maggior premio pagato e non goduto, al netto dei costi amministrativi pari al 10% della rata di premio annuo sarà così calcolato:
a) Premio non goduto al netto imposte e costi amministrativi del 10%: Premio lordo € 77,00 – imposte € 14,01 = Premio netto € 62,99; Premio netto € 62,99 x costi amministrativi 10% = € 6,30;
€ 62,99 – € 6,30 = € 56,69 / 360gg. x 240gg. (giorni non goduti) = € 37,79
b) Premio residuo calcolato sul capitale residuo al netto imposte:
Premio lordo € 61,50 – imposte € 11,19 = Premio netto € 50,31;
€ 50,31/360gg. x 240gg. (giorni non goduti) = € 33,54
c) Rimborso: € 37,79 - € 33,54 = € 4,25
Esempio 2: (valido esclusivamente per immobili delle sez. II, III, IV)
Mutuo di € 120.000 su immobile sez. II, durata 10 anni - decorrenza rata 23/02/2017, premio lordo € 126,00 – estinzione anticipata parziale in data 23/06/2022 - debito residuo alla data € 50.000 – estinzione di quota pari ad € 20.000 = quota capitale residua € 30.000. Il nuovo premio sarà calcolato sulla base della quota capitale residua in rapporto al capitale iniziale secondo la seguente formula:
• € 120.000 (capitale iniziale): X (capitale iniziale riparametrato) = € 50.000 (capitale residuo alla data di estinzione parziale): €
30.000 (quota capitale residua) = € 72.000
• Nuovo premio annuale calcolato sul capitale riparametrato: € 75,60
• Il rimborso del maggior premio pagato e non goduto, al netto dei costi amministrativi pari al 10% della rata di premio annuo sarà così calcolato:
a) Premio non goduto al netto imposte e costi amministrativi del 10%: Premio lordo € 126,00 – imposte € 22,93 = Premio netto € 103,07; Premio netto € 103,07 x costi amministrativi 10% = € 10,31;
€ 103,07 – € 10,31 = € 92,76 / 360gg. x 240gg. (giorni non goduti) = €61,84
b) Premio residuo calcolato sul capitale riparametrato al netto imposte:
Premio lordo € 75,60 – imposte € 13,76 = Premio netto € 61,84;
€ 61,84/360gg. x 240gg. (giorni non goduti) = € 41,23
c) Rimborso: € 61,84 - € 41,23 = € 20,61
In caso di rinegoziazione che comporti la variazione della durata del Finanziamento, esclusi i casi di proroga gratuita ai sensi dell’Art. 1 “Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, il contratto assicurativo
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verrà adeguato tramite emissione di apposita appendice contrattuale al Modulo di Adesione con indicazione della nuova data di scadenza della copertura assicurativa con conseguente nuova determinazione del Premio.
Esempio: (valido esclusivamente per immobili della sez. I)
Mutuo di € 120.000 su immobile sez. I, durata 10 anni - decorrenza rata 23/02/2017, premio lordo € 77,00 – rinegoziazione in data 23/06/2022 - quota capitale residua € 30.000.
•
Nuovo premio annuale calcolato sul capitale residuo di € 30.000: € 61,50
•
Il rimborso del maggior premio pagato e non goduto, al netto dei costi amministrativi pari al 10% della rata di premio annuo sarà così calcolato:
a) Premio non goduto al netto imposte e costi amministrativi del 10%: Premio lordo € 77,00 - imposte € 14,01 = Premio netto € 62,99; Premio netto € 62,99 x costi amministrativi 10% = € 6,30;
€ 62,99 - € 6,30 = € 56,69/360gg. x 240gg. (giorni non goduti) = € 37,79
b) Premio residuo calcolato sul capitale residuo al netto imposte: Premio lordo € 61,50 - imposte € 11,19 = Premio netto € 50,31;
€ 50,31/360gg. x 240gg. (giorni non goduti) = € 33,54
c) Rimborso: € 37,79 - € 33,54 = € 4,25
Si rinvia per gli aspetti di dettaglio all’Art. 2 – “Recesso - Estinzione Anticipata del Finanziamento o Portabilità - Rinegoziazione” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale.
7. Rivalse
AVVERTENZA: Il presente contratto non prevede garanzie con diritto di rivalsa, vale a dire il diritto che la Società ha di recuperare, nei confronti del Contraente, dell’Aderente o dei titolari dell’interesse assicurato, le somme che abbia dovuto pagare a terzi in conseguenza dell’inopponibilità di eccezioni derivanti dal contratto o di clausole che prevedano l’eventuale contributo dell’assicurato al risarcimento del danno salvo il caso in cui il sinistro sia causato da dolo dell’Aderente e/o da parte di persone delle quali l’Aderente deve rispondere a norma di legge. Se il sinistro è imputabile a responsabilità di terzi, la Società può esercitare il diritto di surroga ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile. Per aspetti di maggior dettaglio si rimanda all’Art. 15 – “Pagamento dell’Indennizzo” delle Condizioni Particolari di Assicurazione.
8. Diritto di recesso
AVVERTENZA: L’Aderente può recedere dall’Assicurazione:
- entro 60 giorni dalla data di decorrenza del Contratto tramite comunicazione trasmessa con mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, anche per il tramite dell’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A. La Società rimborserà entro 30 giorni la quota di Premio versata e non goduta al netto dei costi amministrativi di emissione del contratto e delle imposte assicurative che si intendono comunque acquisite. Si rinvia all’Art. 2 “Recesso - Estinzione Anticipata del Finanziamento o Portabilità - Rinegoziazione” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
- entro 60 giorni rispetto alla fine di ogni annualità in corso, nella quale viene richiesto il recesso, senza oneri, con mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, anche per il tramite dell’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A. Il recesso avrà effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità.
- con preavviso di 30 giorni da comunicare alla Società con mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, anche per il tramite dell’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo. Si rinvia all’Art. 10 “Recesso in caso di sinistro” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, per i termini e le modalità di esercizio di tale diritto.
9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto
Ai sensi dell’art. 2952 Codice Civile, il diritto al pagamento delle rate di Premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze, mentre gli altri diritti derivanti dal contratto di Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
10. Legge applicabile al contratto
Al contratto che sarà stipulato si applicherà la legge italiana.
11. Imposta sui premi
Il contratto è soggetto ad imposta sulle assicurazioni ai sensi della legge 29 ottobre 1961, n° 1216 e successive modificazioni ed integrazioni.
I premi relativi al presente contratto sono soggetti alle seguenti imposte:
Garanzia INCENDIO FABBRICATO: 22,25% del premio imponibile (comprensivo dell’1% dell’Addizionale antiracket) Agevolazioni fiscali dei premi per “Eventi Calamitosi”
In riferimento ad unità immobiliari della sezione “I-A” destinate esclusivamente ad “Uso Abitativo”, i premi relativi agli “Eventi Calamitosi” danno diritto ad una detrazione d’imposta IRPEF nella misura prevista dalle norme di legge vigenti in materia e sono esenti da imposte assicurative (ai sensi dell’Art.1, commi 768 e 769, legge 205/2017).
C) INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI
12. Sinistri – Liquidazione dell’Indennizzo
AVVERTENZA: il contratto prevede modalità e termini entro i quali denunciare i sinistri nonché procedure per la determinazione del danno e la nomina dei periti. Si rinvia, per gli aspetti di dettaglio legati alla denuncia del sinistro ed alle procedure liquidative ai seguenti Articoli delle Condizioni Particolari di Assicurazione:
Artt. 4 – “Condizioni Speciali (sempre operanti)”, 9 – “Obblighi in caso di sinistro”, 11 – “Procedure per la valutazione del danno” e 12 – “Mandato dei periti”.
13. Reclami
Eventuali reclami devono essere inoltrati per iscritto all’indirizzo della Società Global Assistance S.p.A., Xxxxxx Xxxx 0, 00000 Xxxxxx, all’attenzione dell’ufficio Gestione Reclami (Numero di fax 00.00.00.00.00 – indirizzo di posta elettronica: xxxxxxxx.xxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxx.xx).
Le informazioni utili per la presentazione dei reclami sono riportate sul sito internet della Società xxx.xxxxxxxxxxxxxxxx.xx nella sezione “Contatti”. Ai reclami verrà dato riscontro dalla Società nel termine massimo di 45 giorni.
Qualora l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni dal ricevimento dello stesso da parte della Società, potrà rivolgersi all’IVASS – Istituto per la vigilanza delle Assicurazioni - Servizio Tutela del Consumatore, Xxx xxx Xxxxxxxxx x. 00, 00000 XXXX, utilizzando l’apposito Modello presente nel sito xxx.xxxxx.xx alla sezione “Per i Consumatori” – “Reclami”, corredando l’esposto con i dati del reclamante, l’individuazione del soggetto di cui si lamenta l’operato e il motivo della lamentela, copia della documentazione concernente il reclamo trattato dalla Società ed eventuale riscontro fornito dalla stessa, nonché ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.
Riguardo alle controversie inerenti alla quantificazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.
Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo direttamente al sistema estero competente, (rintracciabile accedendo al sito: xxxx://xxx.xx.xxxxxx.xx/xxx-xxx) o all'IVASS (chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET) che provvede lei stessa all'inoltro a detto sistema, dandone notizia al reclamante.
14. Arbitrato
Nel presente contratto è previsto l’utilizzo dell’arbitrato irrituale, quale mezzo di risoluzione di eventuali controversie insorte tra le Parti. La città, sede di svolgimento dell’arbitrato, sarà quella ove ha sede il Tribunale più vicino al luogo di residenza o domicilio dell’Aderente.
AVVERTENZA: È tuttavia resa facoltà alle parti di rivolgersi in ogni caso all’Autorità Giudiziaria, in particolare laddove si ravvisassero i casi di violenza, dolo, errore o violazione di patti contrattuali.
GLOSSARIO
Ai termini di seguito indicati vengono attribuiti i seguenti significati:
Aderente: il cliente della Banca a cui sia stato erogato un Finanziamento, che abbia aderito alla presente Polizza collettiva sottoscrivendo il relativo Modulo di Adesione.
Assicurazione: il contratto di assicurazione.
Banca: il Credito Valtellinese S.p.A..
Beneficiario: l’Aderente o, se diverso, il proprietario del Fabbricato Assicurato.
Capitale Residuo: il debito residuo in linea capitale a carico dell’Aderente, relativo al Finanziamento, e rilevabile dal Piano di Ammortamento finanziario al netto di eventuali rate insolute.
Contraente: il Credito Valtellinese S.p.A., che eroga il Finanziamento ed a cui è affidata la raccolta delle adesioni alla Polizza collettiva.
Copertura, solai, tetto:
Copertura: il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.
Solai: il complesso degli elementi che costituiscono la separazione orizzontale tra i piani del Fabbricato Assicurato; escluse pavimentazioni e soffittature.
Tetto: il complesso degli elementi destinati a coprire e proteggere il Fabbricato Assicurato dagli agenti atmosferici, comprese le relative strutture portanti (orditura, tiranti o catene).
Esplodenti: sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità:
a) a contatto con l’aria o con l’acqua a condizioni normali danno luogo ad Esplosione;
b) per azione meccanica o termica esplodono;
e comunque gli esplosivi considerati dall’art. 83 del R.D. n. 635 del 06/05/1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.
Fabbricato Assicurato: l’intera costruzione edile o singola unità immobiliare posta a garanzia del Finanziamento (identificata nella sezione “GARANZIA INCENDIO FABBRICATO” del Modulo di Adesione) oggetto della copertura, compresi fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate, comprese dipendenze anche in corpo separato purché situate nell’area immediatamente circostante il corpo principale, recinzioni in muratura, inclusi cancellate e cancelli, impianti idrici, igienici e sanitari, impianti elettrici e fissi per illuminazione, apparecchiature di segnalazione e comunicazione, impianti ad uso esclusivo di riscaldamento dei locali, di condizionamento d’ aria, ascensori, montacarichi e scale mobili, il tutto se al servizio del fabbricato stesso in quanto indipendente dall’attività nello stesso esercitata, affreschi e statue non aventi valore artistico, esclusi: parchi, alberi, attrezzature sportive e per giochi, strade private.
Qualora si assicuri una sola porzione di immobile in condominio, sono comprese le rispettive quote millesimali di proprietà comune. Finanziamento: il contratto di mutuo ipotecario di importo fino a 500.000,00 euro che preveda da parte della Banca anticipo di denaro al cliente e, da parte del cliente, un impegno alla restituzione di tale denaro in un certo periodo di tempo (piano di rientro programmato). Franchigia: è l’importo prestabilito, che in caso di danno, l’Aderente tiene a suo carico e che per ciascun sinistro viene dedotto dall’Indennizzo; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’Indennizzo verrà determinato ai sensi del relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto della franchigia che verrà detratta successivamente dall’importo così calcolato.
Incendio: combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi. Incombustibilità: si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750°C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica.
Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Indennizzo o Indennità: la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Infiammabili: sostanze e prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore ai 35° centesimali) non classificabili “Esplodenti” che rispondano alle seguenti caratteristiche:
TIPO A:
- gas combustibili;
- liquidi e solidi con punto d’infiammabilità inferiore a 21°C;
- sostanze e prodotti che, a contatto con l’acqua e l’aria umida, sviluppano gas combustibili;
- sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali e a contatto con l’aria, spontaneamente s’infiammano; TIPO B:
- liquidi e solidi con punto d’infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C; TIPO C:
- liquidi e solidi con punto d’infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C;
- ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno.
Il punto d’infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17.12.1977 – allegato V
Si conviene la seguente equivalenza: 10 Kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 Kg di infiammabili di tipo B o a 400 Kg di infiammabili di tipo C.
Intermediario: Global Assicurazioni S.p.A., Xxx Xxxxxx x.00, 00000 - Xxxxxx, iscritta alla Sezione A del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi.
Credito Valtellinese S.p.A., Piazza Quadrivio, 8 – 23100 Sondrio, iscritto al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi alla Sezione D.
Global Assicurazioni S.p.A. si occupa delle attività di intermediazione, incluso l'incasso dei premi e la gestione delle polizze, fatta eccezione per la proposizione del contratto alla clientela e la raccolta delle firme che avviene ad opera del Credito Valtellinese.
Limite di Indennizzo: l’importo massimo che la Società sarà tenuta ad indennizzare per ciascun periodo assicurativo, qualunque sia il numero dei sinistri.
Merci Speciali: si determinano convenzionalmente “merci speciali” le seguenti:
D1 - polveri, trucioli o spugna di: alluminio, bronzo, magnesio, titanio, zirconio, afnio, torio, tungsteno, uranio, celluloide (grezza ed oggetti di) - materie plastiche espanse od alveolari – imballaggi materia plastica espansa od alveolare (eccettuati quelli racchiusi nella confezione delle merci) – espansite e sughero grezzo;
D2 - se non in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, schiuma di lattice, gomma spugna o microporosa
– cotone idrofilo - ovatte - cotoni sodi;
D3 - se in balle: cartaccia, carta straccia o da macero, refili e sfridi di carta e cartone, cascami tessili, ritagli di tessuti, stracci – stracciati, sfilacciati, garnettati, filetti, esclusi quelli contenenti lana per almeno l’80% - ovatte sintetiche – piume o piumino.
Si conviene la seguente equivalenza: 100 Kg di merci speciali di categoria D1 equivalgono a 300 kg di merci speciali di categoria D2 o a 500 Kg di merci speciali di categoria D3.
Modulo di Adesione: il documento sottoscritto dall’Aderente che riporta i dati identificativi del rischio, la somma assicurata, i dati e le dichiarazioni dell’Aderente nonché ogni altro elemento utile o necessario alla gestione del contratto, mediante il quale lo stesso aderisce all’Assicurazione.
Piano di Ammortamento: il piano di rientro programmato del debito determinato con riferimento al capitale assicurato iniziale ed alla durata dell’Assicurazione indicati nel Modulo di Adesione al netto delle rate insolute.
Polizza collettiva: il documento che regola l’Assicurazione.
Premio: la somma dovuta alla Società in relazione all’Assicurazione.
Rischio: la probabilità che si verifichi il sinistro e l’entità dei danni che possono derivarne.
Scoperto: la quota del danno liquidato ai termini dell’Assicurazione, espressa in percentuale sull’ammontare del danno stesso, che rimane a carico dell’Aderente; pertanto, nel caso di assicurazione presso diversi assicuratori, l’Indennizzo verrà determinato ai sensi del relativo articolo delle Condizioni Generali di Assicurazione, senza tenere conto dello scoperto che verrà detratto successivamente dall’importo così calcolato.
Scoppio: repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione; gli effetti del gelo e del ”colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Società: Global Assistance Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A. di seguito “Global Assistance S.p.A.” con sede in Xxxxxx Xxxx, 0 – 00000 Xxxxxx.
* * *
GLOBAL ASSISTANCE SpA è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.
Xxxx. Xxxxxx Xxxxxxx
(Il Legale Rappresentante)
Data ultimo aggiornamento 01/10/2018
INDICE
§ DEFINIZIONI ………………………………………………………………………………………………………… pag. 02
§ NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE ……………………………………………. pag. 02
§ CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE …………………………………………………………….. pag. 04
- Garanzia INCENDIO FABBRICATO …………………………………………………………………………… pag. 04
Condizioni di Assicurazione - “Global Protezione Incendio” Ed.2/GPI
1 di 15
§ ELENCO IMMOBILI ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO ……………………………………. pag. 09
DEFINIZIONI
Le definizioni sono integralmente riportate nel Glossario di cui alla Nota Informativa consegnata al Contraente e all’Aderente.
NORME CHE REGOLANO L’ASSICURAZIONE IN GENERALE
Premessa
La presente polizza collettiva è riservata ai clienti del Credito Valtellinese ai quali sia stato erogato un Finanziamento (mutuo ipotecario con piano di rientro programmato), i quali hanno la facoltà di aderire liberamente alla polizza collettiva proposta dalla Banca corrispondendone il relativo Premio.
Art. 1 – Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni
Per i Finanziamenti di nuova erogazione, l’Assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del Finanziamento o se successiva dalla data indicata sul Modulo di Adesione purché il Premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo, altrimenti decorre dalle ore 24.00 del giorno di effettivo pagamento.
Per i Finanziamenti già in corso l’Assicurazione decorre dalle ore 24.00 del giorno stesso dell’adesione se il Premio risulti pagato entro il primo giorno lavorativo successivo, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento.
La durata delle singole adesioni coincide sempre con la durata residua del Finanziamento.
Il Premio è corrisposto con rate annuali costanti. Ove sia necessario allineare la data di scadenza dell’adesione con quella del Finanziamento, la prima rata di Premio potrà avere una durata diversa, compresa tra 6 mesi e un giorno e 18 mesi, e pertanto un importo differente rispetto alle rate di Premio successive.
La durata del contratto assicurativo può essere prorogata, in forma gratuita, pertanto senza costi a carico dell’Aderente, fino ad un massimo di 18 mesi, limitatamente ai casi di rinegoziazione (compresi anche i casi di sospensione del pagamento delle rate del mutuo consentito dalla Legge) che comportino variazione della durata del Finanziamento rispetto al termine originariamente stabilito. Sono ammesse più proroghe in forma gratuita della durata del contratto assicurativo, fermo restando il limite massimo complessivo di 18 mesi.
In tutti i casi sopra citati l’adesione rimane operante fino alle ore 24 del giorno previsto come nuovo termine di scadenza del Finanziamento, previo obbligo di comunicazione alla Società, da parte del Contraente per il tramite dell’Intermediario, della predetta variazione di durata del Finanziamento stesso. Al fine di allineare la durata della copertura assicurativa alla nuova durata del Finanziamento, potrà essere eventualmente necessario ricalcolare l’ammontare delle singole annualità del Premio assicurativo, riducendone proporzionalmente i relativi importi. La Società emetterà un’appendice contrattuale di variazione con indicazione della nuova data di scadenza della copertura assicurativa, nonché dell’importo delle singole rate annuali residue, eventualmente ridotto.
In caso di variazione della durata del Finanziamento che comporti un prolungamento superiore ai 18 mesi, si rimanda a quanto disciplinato al successivo art. 2 – Recesso – Estinzione Anticipata del Finanziamento o Portabilità – Rinegoziazione. Relativamente ad ogni adesione, l’Assicurazione cesserà in ogni caso alla data di estinzione del Finanziamento comunicata dalla Banca, senza obbligo alcuno di comunicazione da parte dell’Aderente.
In nessun caso la Società sarà obbligata a corrispondere alcun Indennizzo per sinistri che si verifichino oltre la data di estinzione del Finanziamento.
Art. 2 – Recesso - Estinzione Anticipata del Finanziamento o Portabilità - Rinegoziazione Diritto di recesso
Recesso dal contratto assicurativo:
L’Aderente può recedere dal contratto entro 60 giorni dalla data di decorrenza della copertura per il tramite dell’intermediario mediante sottoscrizione di apposita modulistica, ovvero con altri mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, tra cui lettera raccomandata a/r agli indirizzi indicati al successivo art. 13 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. La Società rimborserà la quota di Premio pagata e non goduta comprensiva delle corrispondenti commissioni di intermediazione e al netto dei costi amministrativi, pari al 10% della rata di Premio annuo e delle imposte assicurative che si intendono comunque acquisite.
L’Aderente può altresì recedere alla fine di ogni annualità, con preavviso di 60 giorni rispetto alla fine dell’annualità in corso nella quale viene richiesto il recesso, senza oneri, per il tramite dell’intermediario mediante sottoscrizione di apposita modulistica, ovvero con altri mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, tra cui lettera raccomandata a/r agli indirizzi indicati al successivo art. 13 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. Il recesso avrà effetto a decorrere dall’inizio della successiva annualità.
Estinzione anticipata del Finanziamento o Portabilità e Rinegoziazione
In caso di estinzione anticipata totale o di portabilità tramite surrogazione del Finanziamento (ai sensi dell’art. 120 ter del D.Lgs.
n. 385/1993) o di accollo, il contratto cesserà e la Società provvederà a rimborsare all’Aderente l’eventuale Premio pagato e non goduto comprensivo delle corrispondenti commissioni di intermediazione e al netto del 10% della rata di Premio annuo relativo ai costi amministrativi comunque dovuti.
Il rimborso del Premio, effettuato materialmente dal Contraente o dall’intermediario Global Assicurazioni S.p.A., è a carico della Società, cui compete anche l’onere dei relativi conteggi.
In caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento, la copertura assicurativa verrà adeguata tramite emissione di apposita appendice contrattuale al Modulo di Adesione in cui sarà data evidenza della nuova somma assicurata, corrispondente al nuovo valore del debito residuo del Finanziamento, e dell’eventuale nuovo Premio annuo.
Con riferimento ai fabbricati della SEZIONE I dell’elenco immobili assicurabili, qualora per la nuova somma assicurata la tariffa preveda un Premio annuo inferiore rispetto al Premio annuo all’adesione, la Società provvederà a rimborsare all’Aderente l’eventuale rateo di Premio pagato e non goduto per l’annualità in corso, comprensivo delle corrispondenti commissioni di intermediazione e al netto delle imposte già versate e del 10% della rata di Premio annuo imponibile relativo ai costi amministrativi, calcolato secondo le indicazioni previste all’Esempio 1) dell’Art.6 – “Premi” della Nota Informativa.
Con riferimento ai fabbricati delle SEZIONI II III e IV dell’elenco immobili assicurabili, qualora il nuovo Premio annuo, calcolato in base alla somma assicurata iniziale riparametrata come indicato all’Esempio 2) dell’Art.6 – “Premi” della Nota Informativa, sia inferiore rispetto al Premio annuo all’adesione, la Società provvederà a rimborsare all’Aderente l’eventuale rateo di Premio pagato e non goduto per l’annualità in corso, comprensivo delle corrispondenti commissioni di intermediazione e al netto delle imposte già versate e del 10% della rata di Premio annuo imponibile relativo ai costi amministrativi, calcolato secondo le indicazioni previste all’Esempio 2) dell’Art.6 – “Premi” della Nota Informativa.
In caso di rinegoziazione che comporti la variazione della durata del Finanziamento, esclusi i casi di proroga gratuita ai sensi dell’Art. 1 “Decorrenza della garanzia e durata delle singole adesioni” delle Norme che regolano l’Assicurazione in generale, il contra tto assicurativo verrà adeguato tramite emissione di apposita appendice contrattuale al Modulo di Adesione con indicazione della nuova data di scadenza della copertura assicurativa con conseguente nuova determinazione del Premio.
Limitatamente ai fabbricati della SEZIONE I dell’elenco immobili assicurabili, il nuovo Premio sarà calcolato in base al valore del debito residuo del Finanziamento secondo le indicazioni previste all’Esempio dell’Art.6 – “Premi” della Nota Informativa, con conseguente eventuale modifica del Premio nel solo caso la tariffa preveda un Premio annuo inferiore rispetto al Premio annuo all’adesione.
Nel caso in cui il contraente del Finanziamento sia un’impresa (o comunque una persona giuridica), al verificarsi della sua cessazione,
la copertura verrà annullata dalla data di cessazione dell’impresa.
contestuale o precedente all’estinzione totale del Finanziamento, La
Società restituirà all’Impresa la parte di Premio al netto delle imposte, calcolato in base ai giorni di durata contrattuale pagati e non goduti, comprensivo del corrispondente rateo delle commissioni di intermediazione e al netto del 10% della rata di Premio annuo relativo ai costi amministrativi comunque dovuti.
Art. 3 – Pagamento dell’Indennizzo
In caso di sinistro l’Indennizzo verrà corrisposto dalla Società all’Aderente, che potrà utilizzarlo per l’estinzione o per la riduzione del debito residuo derivante dal Finanziamento erogato dalla Banca Contraente, o al proprietario del Fabbricato Assicurato se diverso dall’Aderente.
Spetta all’Aderente compiere gli atti necessari che consentano alla Società di poter procedere all’accertamento ed alla liquidazione del sinistro.
Art. 4 – Altre assicurazioni
Resta convenuto che la validità delle garanzie prestate dalla Società all’Aderente non è inficiata dalla contemporanea esistenza di altre assicurazioni contro gli stessi rischi.
La Società dispensa il Contraente della Polizza collettiva e gli Aderenti dalle comunicazioni di cui all'art. 1910 del Codice Civile, salvo in caso di sinistro, nel quale l’Aderente (o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente) deve dare, comunicazione ai sensi dell’art.
1910 del Codice Civile a ciascun assicuratore dell’esistenza degli altri contratti assicurativi. L'Aderente in tal caso potrà chiedere a ciascun assicuratore l'indennità dovuta secondo il rispettivo contratto, purché le somme complessivamente riscosse non superino
Art. 5 – Pagamento del Premio
Il Premio deve essere pagato alla Società tramite bonifico bancario, accreditando il relativo importo sul conto corrente dell’Intermediario che ha in gestione il contratto. Al fine dell’attestazione dell’avvenuto pagamento del Premio fa fede la documentazione contabile del competente Istituto di credito.
Se l’Aderente non paga la prima rata di Premio l’Assicurazione resta sospesa fino alle ore 24,00 del giorno in cui effettua il pagamento. Se l’Aderente non paga le rate di Premio successive, l’Assicurazione resta sospesa dalle ore 24,00 del 15° giorno successivo a quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24,00 del giorno di pagamento, ferme le successive scadenze ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile.
Art. 6 – Imposte e tasse
Sono a carico degli Aderenti le imposte, le tasse, i contributi e tutti gli altri oneri stabiliti dalla legge, presenti e futuri, relativi al Premio, agli accessori, all’Assicurazione ed agli atti da essa dipendenti.
Art. 7 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell'Aderente relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del Rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'Indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione, ai sensi degli artt.1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.
Art. 8 – Aggravamento del rischio
L’Aderente deve dare comunicazione scritta alla Società, con mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, di ogni aggravamento del rischio (per esempio il cambiamento nella destinazione d’uso del Fabbricato o di una sua porzione può costituire circostanza rilevante che determina la modificazione del rischio).
Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo
nonché la stessa cessazione dell’Assicurazione ai sensi dell’art. 1898 del Codice Civile.
Art. 9 – Diminuzione del rischio
Fatto salvo quanto previsto dall’art. 2 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale in caso di estinzione anticipata parziale del Finanziamento e di rinegoziazione, nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il Premio o le rate di Premio successive alla comunicazione dell’Aderente ai sensi dell’art. 1897 del Codice Civile
Art. 10 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni denuncia di sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, l’Aderente può recedere dall’Assicurazione con preavviso di 30 giorni da effettuarsi per il tramite dell’intermediario mediante sottoscrizione di apposita modulistica, ovvero con altri mezzi idonei che ne dimostrino l’avvenuta consegna, tra cui lettera raccomandata a/r agli indirizzi indicati al successivo art. 13 delle Norme che regolano l’assicurazione in generale. La Società, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta e al netto del 10% della rata di Premio annuo relativo ai costi amministrativi comunque dovuti, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 11 – Modifiche dell’Assicurazione
Le eventuali modifiche dell’Assicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 12 – Cessione dei diritti
L’Aderente non potrà in alcun modo cedere o trasferire a terzi o vincolare a favore di terzi i diritti derivanti dalla presente Assicurazione.
Art. 13 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni con riferimento alla presente Assicurazione, dovranno essere effettuate per iscritto anche tramite posta elettronica. I recapiti della Società sono indicati al Punto A della Nota informativa.
Ogni eventuale variazione di indirizzo dell’Aderente deve essere comunicata alla Società per il tramite del Contraente della Polizza collettiva e/o dell’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A.. Eventuali comunicazioni da parte della Società all’Aderente saranno indirizzate all’ultimo domicilio conosciuto dell’Aderente stesso.
Art. 14 – Foro competente
Per ogni controversia derivante dall’applicazione del presente contratto di Assicurazione è competente il Foro dove ha sede, residenza o domicilio l’Aderente.
Art. 15 – Riferimento alle norme di legge
Per tutto quanto non espressamente regolato dal presente contratto valgono le norme di Legge.
CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE
GARANZIA INCENDIO FABBRICATO
Art. 1 – Fabbricati assicurabili
Con la presente Polizza collettiva possono essere assicurati i Fabbricati che costituiscono garanzia ipotecaria relativa a mutui ipotecari erogati dal Contraente e sottoscritti da clienti del Contraente medesimo che aderiscono liberamente alla Polizza collettiva. I fabbricati possono essere anche di proprietà di terzi (garante del Finanziamento) ed in tal caso l’Assicurazione si intende prestata in nome altrui. I Fabbricati assicurati devono essere ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino, ove siano esercitate attività che prevedano altezza d’impilamento delle merci, con o senza scaffalature, inferiori ai 10 metri e destinati a:
- SEZIONE I: per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili.
Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che non siano per almeno 3/4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il Fabbricato stesso nonché l’esistenza di balconi in legno.
- SEZIONE II: alberghi, fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili destinazioni d’uso, negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili;
- SEZIONE III: attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla successiva Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili;
- SEZIONE IV: attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di
prodotti chimici senza impiego d’infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato d’aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali, dipendenti e coesistenti con gli stessi, aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili.
Nei fabbricati di cui alle sezioni III e IV, ed al solo scopo dello svolgimento dell’attività che vi svolge, vi possono essere i seguenti massimi quantitativi di Merci speciali categoria D1 (o l’equivalente quantità delle categorie D2 o D3) fino ad un massimo di Kg. 100 (cento).
Non si tiene conto delle merci speciali esistenti nella parte di Fabbricato non occupata dall’Aderente (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente).
Sono comunque non assicurabili i fabbricati ove siano esercitate in genere le seguenti attività inerenti a:
- Camping;
- Cartiere, carta straccia, stracci;
- Cererie;
- Fiammiferi;
- Filature e relative operazioni di preparazione di fibre naturali e/o artificiali;
- Gomma spugna e microporosa, schiume di lattice;
- Grandi magazzini, centri commerciali ed empori non protetti da impianto automatico d’estinzione incendio (sprinkler);
- Infiammabili, carburanti, combustibili ed esplosivi siano essi liquidi, solidi o gassosi;
- Mangimi e prodotti vegetali disidratati in genere;
- Materia plastica e/o gomma espansa o alveolare, poliuretani espansi;
- Molini di cereali in genere, di legumi, di foraggio, di crusca;
- Natanti con scafo in legno e/o materie plastiche;
- Oggetti in materiale vegetale secco, fiori secchi;
- Ovatte, imbottiture;
- Pneumatici;
- Prodotti chimici con impiego di infiammabili;
- Sale da ballo, discoteche, casinò;
- Sale da gioco;
- Scope, spazzole e pennelli;
- Sellerie e tappezzerie per veicoli e natanti in genere;
- Serre;
- Xxxxxxx, xxxxx;
- Teatri;
- Tessuti non tessuti, feltri;
- Trattamento, recupero e riciclo di rifiuti;
- Vernici, smalti e lacche;
e comunque tutti i fabbricati che non dovessero rientrare nelle caratteristiche descritte nelle Sezioni di cui sopra.
Non sono inoltre assicurabili i fabbricati in costruzione, indipendentemente dalla destinazione d’uso e dallo stato di avanzamento dei lavori.
Resta convenuto tra le parti che la presente Polizza collettiva è applicabile a Mutui Ipotecari di importo non superiore a € 500.000,00. Nel caso di Finanziamenti concessi a persone fisiche in funzione di lavori di ristrutturazione della propria abitazione, qualora l’immobile assicurato fosse quello oggetto della ristrutturazione, si conviene tra le parti di considerare condizione essenziale ai fini dell’operatività della copertura assicurativa che detto Fabbricato debba essere in buone condizioni di statica e manutenzione, che i lavori di ristrutturazione siano relativi a pavimenti, rivestimenti o ammodernamenti degli impianti al servizio del Fabbricato stesso e che non prevedano interventi strutturali, anche solo parziali, riguardanti fondamenta, strutture portanti, solai e copertura del tetto.
Art. 2 – Finanziamenti cointestati
Nel caso in cui il Finanziamento coperto dall’Assicurazione sia intestato a più persone sarà prevista un’unica adesione per l’intero importo del Finanziamento.
Art. 3 – Oggetto dell’Assicurazione
La Società si obbliga durante il periodo di efficacia dell’Assicurazione nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, a risarcire i danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati, derivanti da:
• incendio;
• fulmine;
• esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi;
• caduta aeromobili, loro parti o cose dagli stessi trasportate, esclusi ordigni esplosivi;
• fumi, gas, vapori, mancata od anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, da mancato o anormale funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi garantiti nell’Assicurazione che abbiano colpito i fabbricati assicurati oppure enti posti nell’ambito di 20 m. da essi;
• i guasti causati ai fabbricati assicurati per ordine dell’Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l’evento dannoso nonché quelli allo stesso scopo provocati dall’Aderente (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente) e/o da terzi purché non arrecati inconsideratamente;
• le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare alla più vicina discarica i residuati del sinistro sino alla concorrenza del
10% dell’Indennizzo pagabile ai termini dell’Assicurazione, fermo quanto previsto dal successivo Art. 15 – Pagamento dell’Indennizzo; nonché dei danni materiali e diretti arrecati ai fabbricati assicurati da:
a) fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale verificatosi negli impianti per la produzione di calore facenti parte dei fabbricati medesimi, purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ad appropriati camini;
b) onda sonica determinata da aeromobili od oggetti in genere, in moto a velocità supersonica;
c) urto di veicoli, in transito sulla pubblica via, non appartenenti né al servizio dell’Aderente (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso
dall’Aderente), con avvertenza che gli eventuali danni da incendio non sono oggetto della presente estensione di garanzia; Ad integrazione di quanto sopra l’Assicurazione s’intende estesa anche alle seguenti garanzie:
EVENTI ATMOSFERICI
La Società risponde dei danni:
1. materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da uragano, bufera, tempesta, vento e cose da esso trascinate, grandine, tromba d’aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non;
2. di bagnamento che si verificassero all’interno dei fabbricati, purché direttamente causati dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza degli eventi di cui sopra.
La Società non risponde dei danni:
a) causati da:
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d’acqua naturali od artificiali;
- mareggiate e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
- gelo, neve;
- cedimento o franamento del terreno;
ancorché verificatosi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra, nonché dei danni di bagnamento diversi da quelli di cui al punto 2; b) subiti da:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinti, cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
- enti all’aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre in fibrocemento e manufatti in materia plastica per effetto di grandine. Agli effetti della presente estensione di garanzia:
il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 500,00 per gli immobili
-
della Sezione I e di un importo di € 1.000,00 per gli immobili delle Sezioni II, III e IV come descritti nel precedente Art. 1 – Fabbricati assicurabili;
- per gli immobili delle Sezioni II, III e IV il Limite massimo di Indennizzo per periodo di assicurazione è pari all’ 80% del valore assicurato.
EVENTI SOCIOPOLITICI E ATTI DOLOSI
La Società risponde:
1. dei danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da incendio, esplosione e scoppio, caduta aeromobili, loro parti e cose da essi trasportate, verificatisi in conseguenza di tumulto popolare, sciopero, sommossa, atti vandalici o dolosi compresi quelli di terrorismo;
2. degli altri danni materiali e diretti causati ai fabbricati assicurati da persone (dipendenti e non dell’Aderente o del proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente-Assicurato) che prendano parte a tumulti popolari, scioperi, sommosse o che compiano, individualmente o in associazione, atti vandalici o dolosi, compresi quelli di terrorismo.
La Società non risponde dei danni:
a) di inondazione o frana;
b) di rapina, estorsione, saccheggio o imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere;
c) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici od elettronici, apparecchi e circuiti compresi;
d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorigeno;
e) causati da interruzione di processi di lavorazione, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia, da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro, da alterazione od omissione di controlli o manovre;
f) verificatisi nel corso di confisca, sequestro, requisizione degli enti assicurati per ordine di qualunque autorità, di diritto o di fatto, od in occasione di serrata.
La presente estensione di garanzia, ferme le condizioni sopra richiamate, è operativa anche per i danni avvenuti nel corso di occupazione non militare della proprietà in cui si trovano i beni assicurati, con l’avvertenza che qualora l’occupazione medesima si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non risponde dei danni di cui alla presente condizione particolare.
Agli effetti della presente estensione di garanzia:
il pagamento dell’Indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari a € 500,00 per gli immobili della
-
Sezione I e di un importo di € 1.000,00 per gli immobili delle Sezioni II, III e IV come descritti nel precedente Art. 1 – Fabbricati assicurabili;
- per gli immobili delle Sezioni II, III e IV il Limite massimo di Indennizzo per periodo di assicurazione è pari all’ 80% del valore assicurato.
Art. 4 – Condizioni speciali (sempre operanti)
a) oneri di ricostruzione ad enti e/o autorità pubbliche
in caso di ricostruzione dei fabbricati assicurati, in base alle disposizioni di legge al momento della ricostruzione.
Si dà atto che nella somma assicurata per la voce “Fabbricati” sono compresi anche i costi e/o oneri che dovessero comunque gravare sull’ Aderente (o sul proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente e/o autorità pubblica
b) buona fede
Le incomplete od inesatte dichiarazioni all’atto dell’adesione o l’omessa comunicazione di una circostanza eventualmente aggravante il rischio durante il corso del contratto, non pregiudicano il diritto al risarcimento sempreché tali omissioni od incomplete ed inesatte dichiarazioni siano frutto di buonafede.
L’Aderente dovrà però corrispondere alla Società il maggior Premio, proporzionale al maggior rischio che ne è derivato, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata, fermo comunque quanto disposto dagli Artt. 7 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e 8 – Aggravamento del rischio delle Condizioni Generali.
c) colpa grave dell’Aderente (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente)
La Società risponde dei danni derivanti dagli eventi previsti nell’Assicurazione determinati da colpa grave dell’Aderente (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente), delle persone di cui devono rispondere a norma di legge nonché, se ed in quanto debbano risponderne, del coniuge, degli ascendenti, dei discendenti e dei collaterali con loro conviventi se persona fisica, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata se persona giuridica.
d) onorari periti
La Società rimborserà, in caso di danno risarcibile ai termini dell’Assicurazione, le spese e gli onorari di competenza del perito che l’Aderente avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell’Aderente a seguito di nomina del terzo perito.
La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite del 5% dell’Indennizzo, con il massimo di € 5.000,00.
Art. 5 – Primo rischio assoluto
L’Assicurazione è prestata nella forma a primo rischio assoluto e cioè senza applicazione della regola proporzionale di cui all’art. 1907 del Codice Civile.
Art. 6 - Esclusioni
Sono esclusi i danni:
a) causati da atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, occupazione militare, invasione, salvo quanto previsto dall’Art. 3 al punto “Eventi sociopolitici e Atti dolosi”;
b) causati da esplosione o emanazioni di calore o radiazione provenienti da trasmutazione del nucleo dell’atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall’accelerazione artificiale di particelle atomiche;
c) causati con dolo o colpa grave dall’Aderente (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente), dai rappresentanti legali o dai Soci a responsabilità illimitata, salvo quanto previsto dall’Art. 4 comma c);
d) causati con dolo o colpa grave dall’Aderente (e/o dal proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente), dalle persone di cui egli deve rispondere a norma di legge nonché, se ed in quanto egli debba risponderne, dal coniuge, dagli ascendenti, dai discendenti e dai
collaterali dell’Aderente stesso (e/o del proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente) con lui conviventi se lo stesso è una persona fisica, dai rappresentanti legali o dai soci a responsabilità illimitata se l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso
dall’Aderente) è una persona giuridica salvo quanto previsto dall’Art. 4 comma c); e) causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni;
f) di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
g) alla macchina o all’impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l’evento è determinato da usura, corrosione, o difetti di materiale; h) di fenomeno elettrico, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o altri eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido
xxxxxxxxxxx, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l’Assicurazione;
l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale o industriale, sospensione
di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità del Fabbricato Assicurato.
Art. 7 - Determinazione della somma assicurata
La somma assicurata è decrescente nel tempo e corrisponde al debito residuo in linea capitale del Finanziamento considerate regolarmente corrisposte tutte le rate scadute.
La somma assicurata iniziale corrisponde all’importo del mutuo ipotecario, se erogato al momento dell’adesione, o del debito residuo, se il mutuo ipotecario è già in corso; in caso di mutuo cointestato la somma assicurata iniziale è pari alla importo dell’intero Finanziamento. Tale somma non potrà essere comunque superiore al valore di ricostruzione a nuovo del Fabbricato Assicurato, stimato come disposto dal successivo Art. 13 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno.
In caso di sinistro la Banca Contraente comunicherà alla Società l’importo del debito residuo in linea capitale risultante alla data di avvenimento del sinistro dedotto dell’importo di eventuali rate scadute e non ancora regolarmente corrisposte alla Banca. In ogni caso l’Indennizzo non potrà essere superiore al valore di ricostruzione a nuovo, stimato come disposto dal successivo Art. 13 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno e sarà liquidato al Beneficiario (l’Aderente ovvero il proprietario del Fabbricato Assicurato,
se diverso dall’Aderente).
Art. 8 - Ispezione delle cose assicurate
La Società ha sempre il diritto di ispezionare le cose assicurate, il Contraente e l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente) hanno l’obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.
Art. 9 - Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato, se diverso dall’Aderente) deve:
a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell’art. 1914 del Codice Civile;
b) darne avviso scritto alla Società o all’Intermediario Global Assicurazioni S.p.A., anche per il tramite del Contraente, mediante strumenti che ne dimostrino l’avvenuta consegna, entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’art. 1913 del Codice Civile specificando in ogni caso le generalità del proprietario del Fabbricato Assicurato.
c) fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna;
e) predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità delle cose distrutte o danneggiate, con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
L’inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all’Indennizzo ai sensi dell’articolo 1915 del Codice Civile.
Art. 10 - Esagerazione dolosa del danno
L’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente) che esagera dolosamente l’ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazio ne mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro, o facilita il progresso di questo, perde il diritto all’indennità.
Art. 11 - Procedure per la valutazione del danno
L’ammontare del danno è concordato tra le Parti (ovvero tra la Società e l’Aderente o proprietario effettivo del Fabbricato Assicurato, se non coincidente con l’Aderente) direttamente oppure, a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dall’Aderente (o proprietario effettivo del Fabbricato Assicurato, se non coincidente con l’Aderente), con apposito atto unico.
I due Periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro.
Il terzo Xxxxxx interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.
Ciascun Xxxxxx ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo.
Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordino sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà e l’Aderente (o il proprietario effettivo del Fabbricato Assicurato, se non coincidente con l’Aderente) conferisce alla Società la facoltà di liquidare detta spesa trattenendo la sua quota dall’Indennizzo eventualmente dovuto.
Art. 12 - Mandato dei periti
I periti devono:
1) indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2) verificare l’esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero mutato il rischio e non fossero state comunicate;
3) verificare se l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente) ha adempiuto agli obblighi di cui al precedente Art. 9 – Obblighi in caso di sinistro;
4) verificare l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui al successivo Art. 13 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno;
5) procedere alla stima del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
I risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare uno per ognuna delle Parti.
I risultati delle valutazioni di cui ai punti 4) e 5) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all’indennizzabilità dei danni.
La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.
I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità di legge.
Art. 13 - Valore delle cose assicurate e determinazione del danno
Premesso che l’attribuzione del valore di ricostruzione che ciascun Fabbricato Assicurato - illeso, danneggiato o distrutto - aveva al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:
- per i fabbricati, la spesa necessaria per l’integrale costruzione a nuovo di tutto il Fabbricato Assicurato, escludendo soltanto il valore dell’area;
- per gli impianti rientranti nella definizione di “Fabbricato”, il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.
L’ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui; l’ammontare del danno sarà indennizzato con il limite della somma assicurata al momento del sinistro, come determinata dall’Art. 7 – Determinazione della somma assicurata, fermo quanto disposto dal successivo Art. 14 – Limite massimo dell’Indennizzo.
Art. 14 - Limite massimo dell’Indennizzo
Salvo il caso previsto dall’art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art. 15 - Pagamento dell’Indennizzo
Verificata l’operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta tutta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell’Indennizzo entro 30 giorni.
Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra alcuno dei casi previsti dal precedente Art. 6 - Esclusioni lettere c) e d).
Se il sinistro è imputabile a responsabilità di terzi, la Società può esercitare il diritto di surroga ai sensi dell’art. 1916 del Codice Civile. Nel caso in cui il sinistro sia causato dall’Aderente e/o da parte di persone delle quali l’Aderente deve rispondere a norma di legge, e purché in quest’ultimo caso l’Aderente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile, la Società rinuncia a tale diritto purché non derivi da dolo.
Se l’Aderente (e/o il proprietario del Fabbricato se diverso dall’Aderente) è un’impresa, la Società prima del pagamento può richiedere:
- l’attestazione del Tribunale Civile circa la non apertura di procedure di fallimento, concordato preventivo ed altre simili procedure concorsuali;
- il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura.
ELENCO IMMOBILI ASSICURABILI E RELATIVI CODICI DI RISCHIO
(FERMI I DISPOSTI DI CUI ALLE CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE DELLA POLIZZA COLLETTIVA)
SEZIONE I
Fabbricati destinati per almeno 3/4 della superficie totale ad abitazioni civili e/o uffici e/o studi professionali, alberghi, compresi fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili civili destinazioni d’uso, aventi strutture portanti verticali, pareti esterne e manto di copertura del tetto in materiali incombustibili, solai, armatura del tetto e rivestimenti interni anche in materiali combustibili.
Esclusivamente per i fabbricati destinati a civile abitazione ubicati in località montane, escluse abitazioni coesistenti in fabbricati che non siano per almeno 3/4 di pari destinazione, sono tuttavia tollerate l'esistenza di manto di copertura in scandole e/o l'esistenza di rivestimento delle pareti esterne in legno purché aderente alle strutture in muratura costituenti il Fabbricato stesso nonché l’esistenza di balconi in legno.
Sezione I - A
Codice rischio | |
Civili abitazioni e Fabbricati agricoli destinati esclusivamente a civili abitazioni | 1112 |
Sezione I- B
Codice rischio | |
Chiese | 1211 |
Uffici, Studi Professionali e di consulto medico | 1113 |
Musei / Pinacoteche | 1311 |
SEZIONE II
Fabbricati adibiti a alberghi, compresi fabbricati destinati a caserme, scuole, ospedali e consimili civili destinazioni d’uso, negozi, attività commerciali, depositi, esclusi quelli indicati alla Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili.
Codice rischio | |
abiti e confezioni in genere non in tessuto elastico o tessuto a maglia ed escluse pellicce, sartorie, negozi o depositi di | 6810 |
acciaierie anche con rottami, deposito di | 2120 |
accumulatori e pile elettriche, negozio o deposito di | 2360 |
aceto, negozio o deposito di | 1780 |
acque minerali, gassose e bibite in genere, negozio o deposito di | 1110 |
alberghi, stabilimenti termali, bagni pubblici | 1411 |
alimentari in genere, negozio di | 1110 |
alimentari surgelati, negozio o deposito di | 1460 |
alimenti xxxxxxxx e confezionati, negozio o deposito di | 1480 |
amido, fecola, glucosio, negozio o deposito di | 1240 |
animali vivi con o senza ambulatorio veterinario, negozio di | 510 |
antiquariato, filatelia, numismatica, quadri, stampe d'arte, statue, sculture, restauratori e smaltatori d'arte, negozi di | 950 |
apparecchi domestici a gas o elettrici, bruciatori, banchi frigoriferi, xxxxxxxxx, negozio o deposito di | 2610 |
apparecchi e strumenti elettronici, apparecchi radio per telecomunicazioni, audiovisivi, negozio o deposito di | 2420 |
arrotini, negozio di | 2230 |
articoli di cartoleria e cancelleria, negozi di | 330 |
articoli di cuoio o pelle naturale o artificiale escluse calzature, negozio o deposito di | 4340 |
articoli di monopolio, per fumatori, tabaccherie, negozi di | 410 |
articoli per cine-foto-ottica, materiali fotosensibili (esclusi infiammabili, celluloide, materiale per e laboratori di sviluppo e stampa) dischi, film, nastri per macchine scriventi, elaboratori, registratori audio/video e simili, negozio o deposito di | 4630 |
articoli religiosi, negozi di | 310 |
articoli sportivi, caccia/pesca no munizioni, negozi di | 320 |
autorimesse autofficine elettrauto | 9210 |
autoveicoli autorimorchi trattori, accessori auto/moto esclusi pneumatici, negozio o deposito di | 2510 |
bar, osterie senza servizio ristorante | 1830 |
xxxxxxxx parrucchieri estetisti istituti di bellezza, negozi di | 340 |
birra, malto, negozio o deposito di | 1120 |
biscotti, pane, panettoni, xxxxxxxx, pasticceria, negozio o deposito di | 1350 |
bottoni esclusi quelli in materiale combustibile, negozio o deposito di | 4610 |
calci aeree ed idrauliche, gesso, cementi, deposito di | 5210 |
calzature in cuoio o pelle naturale anche con parti in gomma, materia plastica, legno, sughero o suoi agglomerati, deposito di | 4840 |
calzature in genere, ciabattini, calzolai, negozio di | 4350 |
calze non elastiche, negozi o depositi di | 6830 |
cappelli, borse escluse di cuoio, pelle naturale o artificiale, gomma e materiale vegetale, negozi o depositi di | 6840 |
caramelle, cioccolato, torrone, panforte, negozio o deposito di | 1340 |
carni e/o pesci in scatola, estratti di carne, negozio o deposito di | 1430 |
carpenteria metallica, macchine non elettriche di peso > 2 ton, deposito di | 2210 |
carte da parati, negozio di | 4260 |
cartotecnica, negozio di | 4180 |
casalinghi e simili, compresi quelli in legno se non preminenti, negozio di | 3310 |
cassette audio e video, negozio di | 9620 |
cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche, negozio o deposito di | 2330 |
cereali, sementi, semi non oleosi, negozio di | 1710 |
caffè e surrogati di caffè, negozio o deposito di | 1720 |
colorifici, negozi di articoli per imbianchini e decoratori edili | 7300 |
confezioni in tessuto a maglia, negozi o depositi di | 6860 |
cordaggi, negozio o deposito di | 6710 |
crine peli, deposito di | 6720 |
cuscini materassi, negozio di | 6360 |
decoratori di legno e mobili, negozio di | 3410 |
depositi e magazzini generali di merci assumibili in base alla presente tabella protetti da impianto automatico d'estinzione incendio | 9121 |
drogherie e coloniali in genere, negozi di | 1850 |
elettrodomestici, radiotecnici, negozio di riparazioni | 2610 |
xxxxxx, lattonieri, catene, fili, laminati, profilati, tubi saldati, reti, scatolame, fustame e prodotti in genere di lamiera sottile, negozio o deposito di | 2240 |
farina di cereali, negozio o deposito di | 1210 |
farmacia, negozio di | 7540 |
fiori esclusi fiori secchi, negozi di | 240 |
fonderie di metalli ferrosi di 2°fusione, ghisa e/o metalli in pani o lingotti, deposito di | 2140 |
fonderie di metalli non ferrosi e loro leghe, deposito di | 2150 |
formaggi, burro, latticini, centrali del latte, negozio o deposito di | 1610 |
frutta fresca, negozi di | 370 |
frutta secca frutti oleosi, negozi di | 380 |
frutti non oleosi, negozi di | 390 |
gastronomie, salumerie, pizzicherie | 1860 |
gioielli, metalli e pietre preziose, bigiotteria, avorio, madreperla, negozio o deposito di | 2840 |
grandi magazzini, centri commerciali, supermercati, ipermercati, empori e relativi depositi di riserva con superficie di vendita /deposito su più di 2 piani protetti da impianto automatico d'estinzione incendio | 9131 |
grandi magazzini, centri commerciali, supermercati, ipermercati, empori e relativi depositi di riserva, mercati coperti, con superficie di vendita /deposito su non più di 2 piani protetti da impianto automatico d'estinzione incendio | 9132 |
guarnizioni d'attrito per freni o frizioni, deposito di | 5650 |
idraulici, stagnini, lattonieri, piombisti, negozi di | 420 |
imbianchini o decoratori edili, deposito di | 7350 |
laboratori di analisi | 9811 |
laminati trafilati ed estrusi di metallo, deposito di | 2130 |
xxxx non rigenerata, negozi o depositi di | 6310 |
lastre di vetro, vetrai, negozio o deposito di sole | 5520 |
laterizi o refrattari, deposito di | 5310 |
latterie, cremerie, gelati, negozio o deposito di | 1360 |
legatoria, librerie, pubblicazioni, negozio o deposito di | 4250 |
legumi ortofrutticoli freschi patate, negozi di | 430 |
litografia tipografia serigrafia, deposito di | 4220 |
macchine ed apparecchiature elettriche metalliche anche per illuminazione e segnalazione escluse lampade e tubi luminescenti, deposito di | 2320 |
macchine elettriche di potenza > 30kva, deposito di | 2310 |
macchine operatrici utensili motrici non elettriche, deposito di | 2220 |
macchine per ufficio e strumenti scientifici non elettronici, meccanica di precisione e micromeccanica, odontotecnica, negozio o deposito di | 2410 |
magazzino frigorifero senza produzione di surgelati | 9110 |
mangimi e prodotti vegetali disidratati, negozio di | 1520 |
manufatti edilizia materiali diversi, deposito di | 5420 |
manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari se non completamente annegate per almeno cm. 1 per ogni lato nel manufatto stesso, deposito di | 5410 |
marmellate, confetture, mostarde, miele, canditi, conserve di ortofrutticoli, negozio o deposito di | 1410 |
materassi a molle, negozi o depositi di | 6680 |
materiali elettrici, elettricisti, negozi di | 360 |
materiali per sviluppo e stampa di supporti cinefotografici, esclusi infiammabili e celluloide, negozio o deposito di | 4680 |
materie per galvanostegia, deposito di | 2810 |
materie per metallizzazione (escluso infiammabili e polveri di afnio, alluminio, bronzo di alluminio, bronzo, magnesio, titanio, torio, tungsteno, uranio e zirconio), deposito di | 2830 |
materie per smaltatura oggetti metallici, deposito di | 2820 |
materie per trattamento termico metalli, deposito di | 2860 |
materie per zincatura brunitura bronzatura, deposito di | 2850 |
matrici tipografiche, deposito di | 4210 |
xxxxxxxx, negozi di | 6890 |
mezzi ferroviari, tranviari e filovie, deposito od officina per | 9230 |
minerali rottami metallici, autodemolizioni, deposito di | 2110 |
minuterie metalliche, rubinetterie, attrezzi, utensili, stoviglie e casalinghi metallici, armi bianche e da fuoco (senza esistenza di munizioni o polvere da sparo), negozio o deposito di | 2230 |
mobili metallici, casseforti, negozio o deposito di | 2630 |
mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi, negozio o deposito di | 5610 |
motoveicoli e biciclette, negozio di vendita e/o riparazione o deposito di | 2540 |
nastri, passamanerie, merletti, trine, negozi o depositi di | 6870 |
natanti di soli scafi metallici, negozio o deposito di | 2570 |
negozio o deposito di terrecotte, gres, ceramiche, porcellane, ed oggetti di | 5320 |
occhiali, negozio o deposito di | 4640 |
oggetti di vetro o cristallo anche con altri materiali combustibili, negozio o deposito di | 5530 |
oggetti in metallo con max 30% di valore di componenti anche in materiale combustibile, deposito di | 2710 |
oli e grassi alimentare di origine vegetale, negozio o deposito di | 1640 |
olio d'oliva, negozio o deposito di | 1650 |
ombrelli, negozio di | 4730 |
ospedali/laboratori analisi mediche | 1511 |
pane, panettieri senza forno, negozio o deposito di | 1350 |
paste alimentari, negozio o deposito di | 1230 |
patatine fritte, snacks, negozio o deposito di | 1370 |
pelli naturali già conciate escluse pellicce, negozio o deposito di | 4310 |
pesce fresco, pescherie, negozio o deposito di | 1670 |
piante ornamentali e bulbi, negozio di | 470 |
pietre, marmi, caolino, deposito di | 5110 |
polveri di metallo esclusi magnesio, titanio, zirconio, deposito di | 2170 |
prodotti alimentari liofilizzati, negozio o deposito di | 1470 |
prodotti vegetali per concia/tinta delle pelli, negozio o deposito di | 4360 |
prosciutti, salumi, negozio o deposito di | 1440 |
ristoranti, pizzerie, rosticcerie, trattorie | 1840 |
rocce asfaltiche e bituminose, deposito di | 5120 |
rottami, deposito di | 2870 |
sale comune alimentare, deposito di | 1770 |
scope, spazzole pennelli, negozio di | 4710 |
scuole/caserme | 1611 |
semiconduttori termistori transistor, lampade e tubi luminescenti, circuiti integrati e microcircuiti, tubi e schede elettronici, negozio o deposito di | 2340 |
smalti silicei e vetrosi, deposito di | 5140 |
spedizionieri di merci escluse quelle non assumibili in base alla presente tabella | 9171 |
spiriti e liquori, negozio di | 1130 |
strumenti musicali, accordatori, negozio di | 3620 |
succhi sciroppi frutta ortaggi, negozio o deposito di | 1110 |
surrogati caffè, negozio o deposito di | 1720 |
tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro, di gomma e di materia vegetale, riparatori di tappeti, negozio di 6790 tessuti a maglia escluse garze e tappeti, deposito di | 6580 |
tessuti di cotone o di altre fibre non animali, esclusi garze tessuti di spugna ed a maglia tappeti e reti, deposito di | 6510 |
tessuti di lana seta o di altre fibre animali, esclusi tessuti a maglia tappeti e reti, deposito di 6520 tessuti spalmati o impregnati, deposito di | 6620 |
tessuti spugna, deposito di | 6560 |
tessuto elastico, bretelle, busti, calze e fasce elastiche, articoli medicali, negozi di confezioni in | 6820 |
the, camomilla ed erbe aromatiche, liquirizia, erboristerie, negozio di | 1760 |
tintoria, lavanderia, stireria, negozi di | 6630 |
titanio, zirconio, magnesio e sue leghe, escluse polveri, trucioli e spugne di, deposito di | 2290 |
uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9610 |
vegetali commestibili disidratati, negozio o deposito di | 1420 |
veicoli ferrotranviari, deposito di | 2580 |
vetrerie, deposito di | 5510 |
vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro o di roccia, deposito di | 5640 |
vini, vini liquorosi, spumanti, negozio o deposito di | 1140 |
xxxxxxxx xxxxxxx e surrogati, negozio o deposito di | 1310 |
SEZIONE III
Attività produttive e/o di lavorazione, esclusi quelli indicati alla Sezione IV, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili.
Codice rischio | |
abiti e confezioni in genere non in tessuto elastico od a maglia ed escluse pellicce, produzione di | 6811 |
acciaierie anche con rottami, produzione di | 2121 |
accumulatori e pile elettriche, produzione di | 2361 |
aceto, vini, vini liquorosi, spumanti, bibite alcoliche, cantine sociali, produzione di | 1141 |
acque minerali/gassose bibite, produzione di | 1111 |
aeromobili, produzione di | 2551 |
alimentari liofilizzati, produzione di | 1471 |
alimentari surgelati, produzione di | 1461 |
xxxxxxxx xxxxxxxx e confezionati, produzione di | 1481 |
amido, fecola, glucosio, produzione di | 1241 |
apparecchi domestici a gas o elettrici (esclusi frigoriferi), bruciatori, produzione di | 2611 |
apparecchi e strumenti elettronici, apparecchi radio per telecomunicazioni, audiovisivi, produzione di | 2421 |
articoli di cuoio, pelle naturale o artificiale escluse calzature, produzione di | 4341 |
astucci, scatole, tubetti e contenitori di cartone o cartoncino, produzione di | 4161 |
autoveicoli, autorimorchi, trattori semoventi senza operazioni di carrozzeria, produzione di | 2511 |
birra, produzione di (con qualsiasi processo) | 1121 |
bottoni esclusi quelli in materiale combustibile, produzione di | 4612 |
caffè, surrogati di caffè, senza reparti di estratti idrosolubili, lavorazione o produzione di | 1721 |
calci aeree ed idrauliche, gesso, cementi, produzione di | 5211 |
calzature in cuoio o pelle naturale con applicazione di parti in gomma, materia plastica, legno, sughero o suoi agglomerati, senza produzione degli stessi, produzione di | 4841 |
calze escluse quelle elastiche, produzione di | 6831 |
cantieri demolizione navi con scafo metallico | 2579 |
cantieri navali (costruzione/riparazione/allestimento) di soli natanti con scafi metallici | 2573 |
cappelli, borse escluse di cuoio, pelle naturale o artificiale, gomma, plastica e di materiale vegetale, produzione di | 6844 |
caramelle cioccolato torrone con qualsiasi processo, produzione di | 1341 |
carne/pesce in scatola, estratti di carne, produzione di | 1431 |
carpenteria metallica, macchine non elettriche di peso > 2 ton, produzione di | 2211 |
carrozzerie, qualsiasi veicolo | 2521 |
cartotecnica anche con stampa e plastificatura, produzione di | 4181 |
catene, fili, laminati, profilati, tubi saldati, reti e tele di metallo, scatolame, fustame e prodotti in genere di lamiera sottile, produzione di | 2241 |
cavi e conduttori elettrici isolati, cavi con fibre ottiche, produzione di | 2331 |
cereali, semi e frutta, lavorazione di | 1711 |
confezionamento, imbottigliamento, imballaggio di merci in genere assumibili nella presente Sezione | 9831 |
confezioni in tessuto a maglia, produzione di | 6861 |
cotone o di altre fibre non animali esclusivamente da filati, esclusi garze tessuti di spugna ed a maglia tappeti e reti, tessitura di | 6511 |
dischi, film, nastri per macchine scriventi, elaboratori, registratori audio e video e simili, materiali fotosensibili, esclusi infiammabili e celluloide, produzione di | 4631 |
formaggi, burro, latticini, centrali del latte, produzione di | 1612 |
frigoriferi, produzione di | 2614 |
galvanostegia di oggetti prodotti altrove | 2811 |
gelati o ghiaccio, produzione di | 1361 |
gioielli, metalli e pietre preziose, bigiotteria, avorio, madreperla, produzione di | 2841 |
guarnizioni d'attrito per freni o frizioni, produzione di | 5651 |
laboratori per sviluppo e stampa di supporti cine fotografici, esclusi infiammabili e celluloide | 4681 |
lana seta o di altre fibre animali anche con altre fibre per non oltre il 35% di peso, esclusi tessuti a maglia tappeti e reti, tessitura di | 6521 |
laterizi o refrattari, produzione di | 5311 |
legatoria senza tipolitografia | 4251 |
litografia tipografia serigrafia | 4221 |
macchine ed apparecchiature elettriche metalliche anche per illuminazione e segnalazione escluse lampade e tubi luminescenti, produzione di | 2321 |
macchine elettriche di potenza > 30kva, produzione di | 2311 |
macchine operatrici utensili e motrici non elettriche e loro parti metalliche, produzione di | 2221 |
macchine per ufficio e strumenti scientifici non elettronici, meccanica di precisione e micromeccanica, produzione di | 2411 |
xxxxxxx senza stallaggio e sosta bestie senza lavorazione o surgelamento delle carni | 1661 |
manufatti per edilizia a base di calce, cemento e gesso anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari, produzione di | 5412 |
manufatti per edilizia in materiali diversi anche con altri materiali combustibili ma escluse materie plastiche espanse o alveolari, produzione di | 5422 |
marmellate, confetture, mostarde, miele, canditi, conserve di ortofrutticoli, produzione di | 1411 |
materassi a molle senza produzione delle imbottiture, produzione di | 6682 |
matrici tipografiche, produzione di (laboratori di) | 4211 |
mescolazione e miscelazione di prodotti assumibili nella presente Sezione, escluso utilizzo di merci e materiali infiammabili | 9882 |
metalli e loro leghe, polveri di metallo, esclusi magnesio, titanio e zirconio, sinterizzazione di 2171 metalli ferrosi di 2° fusione, fonderie di | 2141 |
metalli non ferrosi e loro leghe, esclusi metalli preziosi, pressofusione e microfusione di | 2153 |
metalli non ferrosi e loro leghe, fonderie di | 2151 |
metalli, laminazione, trafilatura ed estrusione di | 2131 |
metalli, trattamento termico di | 2861 |
metallizzazione qualsiasi oggetto | 2831 |
minerali e rottami metallici, trattamento, arricchimento e macinazione di | 2111 |
minuterie metalliche, rubinetterie, attrezzi, utensili, stoviglie e casalinghi metallici, armi bianche e da fuoco (senza esistenza di munizioni o polvere da sparo), produzione di | 2231 |
mobili metallici, casseforti, produzione di | 2631 |
mole, carte e tele smeriglio ed altri mezzi abrasivi, escluso impiego di resine infiammabili, produzione di | 5611 |
motoveicoli, biciclette, produzione di | 2541 |
nastri, passamanerie, merletti, trine, ricami, produzione di | 6871 |
occhiali in materiale incombustibile con applicazione di parti anche combustibili, produzione di | 4642 |
officine di manutenzione veicoli dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9630 |
oggetti in metallo con max 30% di valore di componenti in materiale combustibile, produzione di | 2711 |
oli e grassi alimentari di origine vegetale, produzione di | 1641 |
olio d'oliva senza impiego d'infiammabili e senza lavorazione delle sanse, produzione di | 1651 |
panifici con forno, pane, biscotti, panettoni, grissini, pasticceria, produzione di | 1351 |
paste alimentari, produzione di | 1231 |
patatine fritte, snacks e simili, produzione di | 1371 |
pelli naturali: preparazione, concia, rifinizione e rigenerazione, lavorazione di | 4311 |
pesci, stabilimenti ittiologici | 0000 |
xxxxxx, xxxxx, xxxxxxx, xxxx a cielo aperto, senza utilizzo di esplosivi, estrazione e lavorazione di | 5111 |
prodotti vegetali per concia/tinta delle pelli, produzione di | 4361 |
prosciutti e salumi, produzione di | 1441 |
reti tessili, produzione di | 6781 |
rocce asfaltiche o bituminose senza estrazione di bitumi o di oli minerali, lavorazione di | 5121 |
rottami non solo metallici, macinazione di | 2871 |
sale compresa raffinazione, produzione di | 9861 |
semiconduttori termistori transistor, lampade e tubi luminescenti, circuiti integrati e microcircuiti, tubi e schede elettronici, produzione di | 2341 |
smaltatura oggetti metallici | 2821 |
smalti silicei e vetrosi, fusione di silicati, produzione di | 5141 |
"strumenti musicali in metallo con max 30% di valore di componenti in materiale combustibile, produzione di | 2711 |
succhi sciroppi, produzione di (no estratti alcolici) | 1111 |
tappeti e stuoie esclusi quelli di feltro, di gomma e di materia vegetale, produzione di | 6792 |
terrecotte, gres, ceramiche, porcellane ed oggetti di, produzione di | 5321 |
tessuti a maglia esclusi garze e tappeti, tessitura di | 6581 |
tessuti senza impiego di infiammabili, lavanderie di | 6634 |
tessuti spugna, tessitura di | 6561 |
tessuti, apparecchiatura o rifinizione di | 6531 |
tessuti, senza impiego di resine e di infiammabili, spalmatura o impregnazione di | 6622 |
tessuti, stamperia di | 6551 |
tessuti, tintoria di | 6541 |
tipografia esclusivamente con rotative | 4231 |
uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9610 |
vegetali commestibili disidratati, produzione di | 1421 |
veicoli ferrotranviari (qualsiasi), produzione di | 2581 |
verniciatura con impiego di infiammabili esclusivamente in cabina a velo d'acqua | 9812 |
verniciatura senza impiego d'infiammabili | 9813 |
Vetrerie | 5511 |
vetrerie di sole lastre | 5521 |
vetro in fibre o tessuti, mica, lana di vetro o di lana, anche misti con altre fibre tessili o materiali combustibili per non più del 15% del peso totale, produzione di | 5642 |
vetro o cristallo anche con altri materiali combustibili, produzione di oggetti di | 5531 |
zincatura, brunitura, bronzatura | 2851 |
xxxxxxxx, produzione di | 1311 |
SEZIONE IV
attività commerciali, depositi, attività produttive e/o di lavorazione di materie plastiche non espanse e/o alveolari, di prodotti chimici senza impiego d’infiammabili, di legno e di mobili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato d’aspirazione, nonché eventuali uffici e/o studi professionali (dipendenti e coesistenti con gli stessi) aventi caratteristiche costruttive per almeno 9/10 incombustibili.
Codice rischio | |
adesivi e mastici, escluso nitrocellulosa, senza impiego di infiammabili, produzione di | 8525 |
antibiotici, biologici e preparati farmaceutici senza produzione di sostanze chimico-farmaceutiche, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7543 |
antibiotici/biologici, farmaceutici, deposito di | 7540 |
anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e disinfestanti senza impiego di infiammabili, produzione di | 7433 |
anticrittogamici, antiparassitari, diserbanti e disinfestanti, deposito di | 7430 |
buste, xxxxxx, xxxxxxxxx, etichette di carta e di cellofane, produzione di | 4171 |
carpenteria di legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3121 |
casalinghi ed oggetti legno, negozio o deposito di | 3310 |
colle a base di caseina, produzione di | 8512 |
colori ed inchiostri con sola preparazione di miscele o soluzioni acquose e senza impiego di infiammabili, produzione di | 7345 |
colori ed inchiostri esclusi quelli infiammabili, deposito di | 7340 |
compensati, lastre o fogli per impiallacciatura senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3221 |
concimi chimici non infiammabili ed escluso nitrato ammonico, deposito di | 7410 |
concimi chimici senza impiego di infiammabili ed escluso nitrato ammonico, produzione di | 7411 |
confezionamento, imbottigliamento, imballaggio di merci in genere assumibili nella presente Sezione | 9831 |
cosmetici e profumi senza preparazione delle essenze e senza impiego di infiammabili, produzione di 7533 cosmetici profumi (no essenze), negozio o deposito di | 7530 |
detersivi liquidi o in polvere con impiego di tensioattivi, senza produzione degli stessi e senza impiego di grassi animali, produzione di | 8741 |
detersivi liquidi o in polvere, deposito di | 8740 |
elettrochimica di metalli, escluse polveri, lavorazione | 7811 |
elettrochimica, prodotti per esclusi infiammabili, deposito di | 7810 |
essenze, escluse sintetiche, deposito di | 7510 |
essenze, escluse sintetiche, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7514 |
evaporazione, cristallizzazione, sterilizzazione senza impiego di infiammabili | 9873 |
fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare senza produzione delle resine, produzione di | 4441 |
fogli, tubi, laminati e film di materia plastica non espansa o alveolare, negozio o deposito di | 4440 |
gelatine colle a base di gelatina, escluse quelle infiammabili, deposito di | 8510 |
gelatine, colle esclusi prodotti di origine animale, produzione di | 8513 |
giocattoli in legno anche con altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3313 |
liquidi e paste per pulire, saponi, stearine, glicerina non di sintesi, negozio o deposito di | 7230 |
liquidi e paste per pulire, saponi, stearine, glicerina non di sintesi, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7233 |
macinazione di soli prodotti incombustibili | 9865 |
materie plastiche non espanse o alveolari: accoppiamento a carta, cartoni e tessuti senza produzione delle resine, produzione di | 4462 |
materie plastiche non espanse o alveolari: materiali per l'accoppiamento a carta, cartoni e tessuti senza produzione delle resine, deposito di | 4460 |
mobili in legno, laminati plastici e metallo senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3413 |
mobili in legno, laminati plastici e metallo, deposito di | 3410 |
nobilitazione di compensati, paniforti, truciolari, trattamento per la conservazione ed ignifugazione del legname senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione | 3251 |
officine di manutenzione veicoli dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9630 |
oggetti di materia plastica non espansa o alveolare, negozio o deposito di | 4430 |
oggetti di materia plastica non espansa o alveolare e senza produzione delle resine, produzione di | 4431 |
oggetti in legno anche con altri materiali combustibili senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3313 |
oggetti in legno con parti anche in altri materiali combustibili e in metallo, quest'ultimo per non meno del 30%, barili e botti, senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3323 |
oggetti in legno con parti anche in altri materiali combustibili e in metallo, quest'ultimo per non meno del 30%, deposito di | 3320 |
oli e grassi animali e vegetali, non alimentari e loro derivati, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7243 |
paniforti o travi lamellari senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3241 |
pannelli truciolari o di fibre, farina e lana di legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3232 |
parquette per pavimenti e serramenti in legno con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione di | 3212 |
pigmenti esclusi quelli a base di carbone, polveri di zolfo o metalli, neri animali e vegetali, nerofumo, deposito di | 7320 |
pigmenti esclusi quelli a base di carbone, polveri di zolfo o metalli, neri animali e vegetali, nerofumo, produzione di | 7324 |
plastificatura di oggetti | 4451 |
prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaca e acidi, deposito di | 7990 |
prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili o combustibili, ammoniaca e acidi, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7993 |
prodotti chimici inorganici esclusi quelli infiammabili, deposito di | 7980 |
prodotti chimici inorganici, esclusi quelli infiammabili, senza impiego di infiammabili, produzione di | 7983 |
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche e gomme sintetiche, deposito di | 8730 |
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili o combustibili, resine sintetiche e gomme sintetiche, senza impiego di infiammabili, produzione di | 8733 |
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche e gomme sintetiche, deposito di | 8720 |
prodotti chimici organici esclusi quelli infiammabili, resine sintetiche e gomme sintetiche, senza impiego di infiammabili, produzione di | 8723 |
strumenti musicali in legno senza impiego di macchine mordenti oppure con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, produzione o riparazione di | 3623 |
tronchi per produzione di tavolame/squadrati con impiego di macchine mordenti collegate almeno per i 9/10 ad impianto centralizzato di aspirazione, segherie di | 3111 |
uffici dipendenti e coesistenti, anche se separati, con rischi di cui alla presente sezione | 9610 |
vernici, smalti, lacche, esclusivamente soluzioni acquose, produzione di | 7376 |
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